Settore: | Normativa nazionale |
Data: | 18/11/1986 |
Numero: | 760 |
Sommario |
Art. 1. 1. Il Ministro per il coordinamento della protezione civile provvede agli interventi urgenti nelle zone del territorio nazionale nelle quali è accertato, da parte del [...] |
Art. 2. 1. Per provvedere agli interventi resi necessari in conseguenza dei movimenti franosi verificatisi il 26 luglio 1986 in località Timponi del comune di Senise, nonchè [...] |
Art. 3. 1. Tutti gli interventi pubblici necessari per gli accertamenti geologici, per le opere di sistemazione idrogeologica e di consolidamento dei terreni, nonchè tutti gli [...] |
Art. 4. 1. Le domande, gli atti, i provvedimenti, i contratti relativi alla ricostruzione degli immobili ed al ripristino delle attività economiche distrutti dal movimento [...] |
Art. 5. 1. Le disposizioni contenute nel decreto-legge 28 febbraio 1986, n. 48, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 aprile 1986, n. 119, e nell'art. 12 della legge 28 [...] |
Art. 6. 1. Il termine del 30 settembre 1986 indicato nel comma 4 dell'art. 1 del decreto-legge 30 giugno 1986, n. 309, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 1986, [...] |
Art. 7. 1. In attesa che sia individuato l'ente al quale affidare la gestione del patrimonio edilizio realizzato per fronteggiare le emergenze derivate da pubbliche calamità, [...] |
Art. 8. 1. I lotti delle aree infrastrutturate ai sensi dell'art. 32 della legge 14 maggio 1981, n. 219, non assegnati alla data del 30 settembre 1986, sono riservati alle nuove [...] |
Art. 9. 1. In attesa dell'approvazione del provvedimento relativo al completamento dei lavori in corso previsti dai piani di ricostruzione, è autorizzata per l'anno 1987 la [...] |
Art. 10. 1. All'onere derivante dall'attuazione del presente decreto, valutato, oltre a quanto specificatamente previsto dall'art. 9, in lire 80 miliardi per l'anno 1986, in lire [...] |
Art. 11. 1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle [...] |
§ 98.1.27900 - D.L. 18 novembre 1986, n. 760 [1].
Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza nel comune di Senise ed in altri comuni interessati da dissesto del territorio e provvedimenti relative a pubbliche calamità.
(G.U. 19 novembre 1986, n. 269)
1. Il Ministro per il coordinamento della protezione civile provvede agli interventi urgenti nelle zone del territorio nazionale nelle quali è accertato, da parte del Gruppo nazionale per la difesa dalle catastrofi idrogeologiche, incombente pericolo per la pubblica incolumità dovuto a movimenti franosi in atto ovvero a grave dissesto idrogeologico. A tali fini è autorizzata la complessiva spesa di lire 275 miliardi a carico del fondo per la protezione civile, in ragione di lire 25 miliardi per l'anno 1986, 110 miliardi per l'anno 1987, 100 miliardi per l'anno 1988 e 40 miliardi per l'anno 1989.
2. A valere sulla autorizzazione di spesa di cui al comma 1, il Ministro per il coordinamento della protezione civile è autorizzato ad adottare misure per l'assistenza alla popolazione rimasta senza tetto per effetto dei movimenti franosi, nonchè a realizzare programmi costruttivi per la definitiva sistemazione dei nuclei familiari sgomberati. Restano fermi gli interventi programmati o in corso di realizzazione delle amministrazioni statali, ordinarie e straordinarie, nonchè regionali.
3. Il Ministro per il coordinamento della protezione civile, d'intesa con il Ministro degli affari esteri, è autorizzato, con le disponibilità del fondo per la protezione civile, a prestare la cooperazione ritenuta più adeguata agli Stati esteri al verificarsi nel loro territorio di calamità o eventi straordinari di particolare gravità. Per tali esigenze e per far fronte agli straordinari interventi di protezione civile causati dagli eccezionali eventi calamitosi verificatisi nel corso dell'anno 1986, il fondo per la protezione civile è integrato di lire 48.400 milioni, in ragione di lire 20.300 milioni per l'anno 1986 e di lire 28.100 milioni per l'anno 1987.
1. Per provvedere agli interventi resi necessari in conseguenza dei movimenti franosi verificatisi il 26 luglio 1986 in località Timponi del comune di Senise, nonchè alla realizzazione delle necessarie opere di consolidamento del territorio dello stesso comune di Senise e degli altri comuni della regione Basilicata interessati da movimenti franosi in atto, la regione Basilicata elabora, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, un programma pluriennale che tenga conto delle seguenti esigenze:
a) determinazione dei criteri di concessione del contributo alle famiglie delle vittime della frana nel comune di Senise, dell'indennizzo per la perdita di arredi e suppellettili e del contributo a favore dei liberi professionisti e lavoratori autonomi che abbiano perso attrezzature per effetto della frana;
b) erogazione di contributi ai proprietari di immobili distrutti o danneggiati da movimenti franosi, sulla base dei principi previsti dalla
c) realizzazione delle necessarie opere di consolidamento, comprese le sistemazioni idraulico-forestali ed il consolidamento degli abitati, della zona del comune di Senise colpita dall'evento franoso e delle altre zone del territorio regionale nelle quali sia accertato incombente pericolo per la pubblica incolumità;
d) determinazione, su proposta dei comuni interessati, dei perimetri delle aree da espropriare per l'esecuzione degli interventi necessari per le opere di consolidamento e per la realizzazione dei nuovi insediamenti;
e) adozione di ogni opportuna misura, ivi compresa la demolizione e la rimozione delle opere, diretta al ripristino e successiva utilizzazione delle zone interessate da frane;
f) realizzazione delle opere di ripristino degli edifici pubblici, esclusi quelli di conto dello Stato, danneggiati o distrutti dai movimenti franosi.
2. Il programma di cui al comma 1 è trasmesso al Ministro per il coordinamento della protezione civile che lo valuta, sentito il Gruppo nazionale per la difesa dalle catastrofi idrogeologiche, ai fini della concessione, a carico del fondo per la protezione civile, di un contributo speciale alla regione Basilicata nel limite complessivo di lire 200 miliardi, in ragione di lire 100 miliardi per l'anno 1987, lire 20 miliardi per l'anno 1988 e lire 80 miliardi per l'anno 1989.
1. Tutti gli interventi pubblici necessari per gli accertamenti geologici, per le opere di sistemazione idrogeologica e di consolidamento dei terreni, nonchè tutti gli altri interventi attuati in base al presente decreto, nonchè quelli di cui alla
2. Per la realizzazione del programma straordinario di edilizia residenziale nel comune di Senise di cui all'art. 5-ter del
3. Per l'espletamento dei compiti tecnici attinenti alla ricostruzione, il comune di Senise è autorizzato a potenziare, per un periodo non superiore a due anni, l'ufficio tecnico comunale mediante convenzione con un geologo ed un ingegnere. Il relativo onere è posto a carico della autorizzazione di spesa di cui all'art. 2.
4. Fino al 31 dicembre 1987 nel comune di Senise, ai fini dell'avvio del programma di ricostruzione, è eccezionalmente autorizzato il collocamento in aspettativa del sindaco o di un suo delegato, di due assessori o consiglieri designati dalla maggioranza e di un consigliere della minoranza designato dal gruppo più consistente della stessa.
5. Alle imprese che si insediano nell'agglomerato industriale del comune di Senise, il contributo in conto capitale di cui all'art. 9 della
1. Le domande, gli atti, i provvedimenti, i contratti relativi alla ricostruzione degli immobili ed al ripristino delle attività economiche distrutti dal movimento franoso del 26 luglio 1986 nel comune di Senise sono esenti dalle imposte di bollo, di registro, ipotecarie e catastali e dalle tasse di concessione governativa, nonchè dalle tasse ipotecarie di cui alla tariffa annessa all'art. 6 della
2. Per conseguire le agevolazioni di cui al comma 1 deve essere prodotta dichiarazione rilasciata in carta semplice dall'amministrazione comunale, che ne attesti il titolo.
3. Al comma 1-bis dell'art. 5 del
4. Le operazioni effettuate nelle regioni Basilicata e Campania in relazione alla realizzazione delle opere di cui all'art. 32 della
1. Le disposizioni contenute nel
2. La disposizione di cui al comma 3 dell'art. 12 della
3. La disposizione di cui al comma 1 dell'art. 8 della
4. Le disposizioni di cui all'art. 9 della
5. Le somme assegnate per scopi determinati al fondo per la protezione civile e non interamente utilizzate per detti scopi possono essere impiegate, nei limiti delle quote non utilizzate, per far fronte ad interventi di emergenza di competenza del Ministro per il coordinamento della protezione civile.
6. Il CIPE, in sede di ripartizione dei fondi di cui all'art. 3 della
7. Al comma 4 dell'art. 10 della
8. Al comma 5 dell'art. 10 della
9. Il personale di cui al comma 4 dell'art. 10 della
10. Il termine per l'adeguamento alla normativa vigente in materia di inquinamento e depurazione per tutti gli opifici conciari aventi sede nel comune di Solofra, colpito dal terremoto del novembre 1980 e del febbraio 1981, è prorogato al 30 giugno 1987.
1. Il termine del 30 settembre 1986 indicato nel comma 4 dell'art. 1 del
2. Le disposizioni del
3. Il contributo alla provincia autonoma di Trento, previsto dall'art. 1 del
4. Per conseguire i benefici di cui all'art. 3 del
5. La norma di cui all'art. 1, comma 2, del
6. Fino al 31 dicembre 1987, nei comuni di Avellino, Napoli, Potenza e Salerno è autorizzato il collocamento in aspettativa del sindaco e di non più di quattro assessori effettivi o supplenti, che abbiano specifica delega per i problemi di cui alla
1. In attesa che sia individuato l'ente al quale affidare la gestione del patrimonio edilizio realizzato per fronteggiare le emergenze derivate da pubbliche calamità, l'Istituto autonomo per le case popolari di Napoli provvede alla gestione provvisoria, alla tutela ed alla conservazione dell'insediamento di Monteruscello nel comune di Pozzuoli, realizzato dal Ministro per il coordinamento della protezione civile per la sistemazione dei nuclei familiari colpiti dal fenomeno bradisismico del 1983-1984.
2. La consegna è effettuata dall'intendenza di finanza di Napoli mediante appositi verbali.
3. I canoni di locazione corrisposti dagli assegnatari sono contabilizzati con le modalità di cui all'art. 25 della
4. Per sopperire alle maggiori esigenze dovute all'attuazione del presente articolo, l'Istituto autonomo per le case popolari di Napoli costituisce una apposita sezione staccata nel comune di Pozzuoli. Per far fronte alle accresciute esigenze dell'Istituto autonomo per le case popolari, il presidente della giunta regionale della Campania può avvalersi della disposizione di cui al primo comma dell'art. 60 della
5. Per assicurare al complesso di Monteruscello nel comune di Pozzuoli l'espletamento dei necessari servizi pubblici locali, con particolare riguardo per la nettezza urbana, vigilanza e trasporti, è autorizzata, in deroga alle vigenti disposizioni in materia, l'assunzione straordinaria di centocinquanta unità lavorative da attingere dalle liste di collocamento dello stesso comune di Pozzuoli. Il prefetto di Napoli è incaricato di dare esecuzione a tali disposizioni. Il relativo onere, valutato in lire 3 miliardi in ragione d'anno, è posto a carico del fondo per la protezione civile per ciascuno degli anni dal 1987 al 1989. Tale somma è accreditata al Ministero dell'interno con le modalità di cui all'art. 8, comma 2, del
6. L'amministrazione comunale di Pozzuoli deve approvare i piani di recupero edilizio elaborati dall'Università degli studi di Napoli entro e non oltre il 31 dicembre 1986. Decorso inutilmente il termine, all'approvazione dei piani provvede, in qualità di commissario governativo, il provveditore regionale alle opere pubbliche della Campania.
7. Entro i successivi sei mesi dalla data di approvazione, il sindaco di Pozzuoli deve dare attuazione ai piani di cui al comma 6, avvalendosi, se necessario, della collaborazione dell'Università degli studi di Napoli con la quale può stipulare apposita convenzione. Decorso inutilmente il termine, all'attuazione dei piani di recupero provvede l'organo che sarà individuato dal Ministro dei lavori pubblici.
8. Per consentire il proseguimento dell'attività assistenziale in favore della popolazione dei comuni di Pozzuoli, Bacoli e Monte di Procida sgomberata per effetto del bradisismo, è autorizzata la spesa di lire 50 miliardi, in ragione di lire 30 miliardi per l'anno 1986 e di lire 20 miliardi per il 1987.
9. Le somme destinate all'attuazione del presente articolo e degli articoli 1, 2 e 6 affluiscono al fondo per la protezione civile.
1. I lotti delle aree infrastrutturate ai sensi dell'art. 32 della
2. Le relative domande sono presentate, ai sensi e per gli effetti dell'art. 32 della
3. Al fine di agevolare l'insediamento di strutture a servizio delle accresciute esigenze sociali determinate dall'attuazione dell'art. 32 della
4. L'Agenzia per l'intervento industriale nelle zone terremotate della Campania e della Basilicata (AGENSUD) svolge l'attività promozionale per l'attuazione del presente articolo.
5. L'onere relativo all'attuazione del presente articolo fa capo al fondo di cui all'art. 3 della
1. In attesa dell'approvazione del provvedimento relativo al completamento dei lavori in corso previsti dai piani di ricostruzione, è autorizzata per l'anno 1987 la spesa di lire 100 miliardi per provvedere agli adempimenti conseguenti all'applicazione dell'art. 2, lettere a), b) ed e), della
2. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1987-1989, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1987, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento "Autorizzazione di spesa per complessive lire 360 miliardi per il completamento dei lavori in corso previsti dai piani di ricostruzione".
1. All'onere derivante dall'attuazione del presente decreto, valutato, oltre a quanto specificatamente previsto dall'art. 9, in lire 80 miliardi per l'anno 1986, in lire 300 miliardi per l'anno 1987 e in lire 153 miliardi per ciascuno degli anni 1988 e 1989, si provvede, quanto a lire 80 miliardi per l'anno 1986, a lire 200 miliardi per l'anno 1987 e a lire 3 miliardi per ciascuno degli anni 1988 e 1989, mediante il ricavo di mutui da contrarre ai sensi dell'art. 5 del
2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.
[1] Non convertito in legge. Per effetto dell'art. 1 della