§ 95.4.17 - D.M. 28 febbraio 2003, n. 46.
Regolamento di modifica del decreto del Ministro delle finanze 31 maggio 1999, n. 164, recante norme per l'assistenza fiscale resa dai centri di [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:95. Tributi
Capitolo:95.4 centri di assistenza fiscale
Data:28/02/2003
Numero:46


Sommario
Art. 1.      1. Al regolamento adottato con decreto del Ministro delle finanze 31 maggio 1999, n. 164, sono apportate le seguenti modificazioni:
Art. 2.      1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.


§ 95.4.17 - D.M. 28 febbraio 2003, n. 46.

Regolamento di modifica del decreto del Ministro delle finanze 31 maggio 1999, n. 164, recante norme per l'assistenza fiscale resa dai centri di assistenza fiscale per le imprese e per i dipendenti, dai sostituti d'imposta e dai professionisti, ai sensi dell'articolo 40 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.

(G.U. 24 marzo 2003, n. 69)

 

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

 

     Visto l'articolo 32 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni, che individua i soggetti abilitati alla costituzione dei centri di assistenza fiscale;

     Visto il successivo articolo 40, che prevede che il Ministro delle finanze, con regolamenti adottati ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, stabilisce i criteri e le condizioni per il rilascio ai centri di assistenza fiscale dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività, per la loro iscrizione in apposito albo e per il trasferimento delle quote o delle azioni, nonché i poteri di vigilanza dell'amministrazione finanziaria, le modalità per l'esecuzione dei controlli e l'erogazione dei rimborsi e la prestazione di congrue garanzie per i danni ai contribuenti in relazione al rilascio del visto di conformità, dell'asseverazione e della certificazione tributaria;

     Visto il regolamento recante norme per l'assistenza fiscale resa dai centri di assistenza fiscale per le imprese e per i dipendenti, dai sostituti d'imposta e dai professionisti ai sensi dell'articolo 40 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, adottato con decreto del Ministro delle finanze 31 maggio 1999, n. 164;

     Vista la legge 27 luglio 2000, n. 212, recante disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente;

     Visto l'articolo 23 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, che ha istituito il Ministero dell'economia e delle finanze e gli ha trasferito le funzioni dei Ministeri del tesoro, bilancio e programmazione economica e delle finanze;

     Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

     Considerato che, a seguito del crescente utilizzo del modello 730 per adempiere agli obblighi di dichiarazione dei redditi, occorre consentire ai centri di assistenza fiscale di fruire di un più ampio margine di operatività;

     Ritenuta, pertanto, la necessità, al fine di razionalizzare e ottimizzare le scadenze relative agli adempimenti concernenti l'assistenza fiscale, di apportare talune modificazioni al citato regolamento adottato con decreto del Ministro delle finanze n. 164 del 1999;

     Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 10 febbraio 2003;

     Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, a norma dell'articolo 17, comma 3, della citata legge n. 400 del 1988 effettuata con nota n. 3-2691/UCL del 18 febbraio 2003;

 

Adotta

il seguente regolamento:

 

     Art. 1.

     1. Al regolamento adottato con decreto del Ministro delle finanze 31 maggio 1999, n. 164, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) nell'articolo 13, comma 1, lettera b), le parole "mese di maggio" sono sostituite dalle seguenti: "15 giugno";

     b) nell'articolo 16, comma 1, lettere a) e b), le parole "20 giugno" sono sostituite dalle seguenti: "30 giugno".

 

          Art. 2.

     1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.