Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 95. Tributi |
Capitolo: | 95.4 centri di assistenza fiscale |
Data: | 28/02/2003 |
Numero: | 46 |
Sommario |
Art. 1. 1. Al regolamento adottato con decreto del Ministro delle finanze 31 maggio 1999, n. 164, sono apportate le seguenti modificazioni: |
Art. 2. 1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. |
§ 95.4.17 - D.M. 28 febbraio 2003, n. 46.
Regolamento di modifica del decreto del Ministro delle finanze 31 maggio 1999, n. 164, recante norme per l'assistenza fiscale resa dai centri di assistenza fiscale per le imprese e per i dipendenti, dai sostituti d'imposta e dai professionisti, ai sensi dell'articolo 40 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.
(G.U. 24 marzo 2003, n. 69)
IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Visto l'articolo 32 del
Visto il successivo articolo 40, che prevede che il Ministro delle finanze, con regolamenti adottati ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della
Visto il regolamento recante norme per l'assistenza fiscale resa dai centri di assistenza fiscale per le imprese e per i dipendenti, dai sostituti d'imposta e dai professionisti ai sensi dell'articolo 40 del
Vista la
Visto l'articolo 23 del
Visto l'articolo 17, comma 3, della
Considerato che, a seguito del crescente utilizzo del modello 730 per adempiere agli obblighi di dichiarazione dei redditi, occorre consentire ai centri di assistenza fiscale di fruire di un più ampio margine di operatività;
Ritenuta, pertanto, la necessità, al fine di razionalizzare e ottimizzare le scadenze relative agli adempimenti concernenti l'assistenza fiscale, di apportare talune modificazioni al citato regolamento adottato con
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 10 febbraio 2003;
Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, a norma dell'articolo 17, comma 3, della citata
Adotta
il seguente regolamento:
1. Al regolamento adottato con
a) nell'articolo 13, comma 1, lettera b), le parole "mese di maggio" sono sostituite dalle seguenti: "15 giugno";
b) nell'articolo 16, comma 1, lettere a) e b), le parole "20 giugno" sono sostituite dalle seguenti: "30 giugno".
1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.