Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 95. Tributi |
Capitolo: | 95.4 centri di assistenza fiscale |
Data: | 07/05/2007 |
Numero: | 63 |
Sommario |
Art. 1. Modalità e termini di presentazione della dichiarazione dei redditi |
Art. 2. Dichiarazione integrativa |
Art. 3. Assistenza fiscale prestata dai CAF-dipendenti |
Art. 4. Assistenza fiscale prestata dal sostituto d'imposta |
Art. 5. Disposizioni attuative |
Art. 6. Entrata in vigore |
§ 95.4.53 - D.M. 7 maggio 2007, n. 63.
Regolamento recante modifiche al decreto ministeriale 31 maggio 1999, n. 164, recante norme per l'assistenza fiscale resa dai Centri di assistenza fiscale per le imprese e per i dipendenti, dei sostituti d'imposta e dai professionisti, ai sensi dell'articolo 40 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.
(G.U. 18 maggio 2007, n. 114)
IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Visto il
Visto, in particolare, l'articolo 32, del citato
Visto il successivo articolo 40 del
Visto l'articolo 37, comma 14-bis, del
Visto l'articolo 1 del
Visto il regolamento recante norme per l'assistenza fiscale resa dai centri di assistenza fiscale per le imprese e per i dipendenti, dai sostituti d'imposta e dai professionisti ai sensi del citato articolo 40, del
Vista la
Visto l'articolo 23 del
Visto l'articolo 17, comma 3, della
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 5 marzo 2007, nel quale si chiede che l'Amministrazione valuti se l'operatività graduale del nuovo sistema assicuri la corretta esecuzione degli obblighi immediatamente precettivi recati dallo schema proposto;
Considerato che l'entrata in vigore delle disposizioni, volte alla razionalizzazione e semplificazione del sistema di gestione dei flussi dichiarativi e alla ottimizzazione delle scadenze concernenti l'assistenza fiscale, è stata modulata in relazione all'entità dell'impatto sui soggetti interessati, al fine di assicurare la corretta esecuzione degli obblighi previsti dal presente regolamento;
Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, a norma dell'articolo 17, comma 3, della
Adotta
il seguente regolamento:
Art. 1. Modalità e termini di presentazione della dichiarazione dei redditi
1. Nell'articolo 13, comma 2 del
Art. 2. Dichiarazione integrativa
1. Nell'articolo 14, comma 1, del decreto n. 164 del 1999, le parole: "entro il 31 ottobre" sono sostituite dalle seguenti: "entro il 25 ottobre" e dopo le parole: "siano riscontrati errori," sono inserite le seguenti: "che non incidono sulla determinazione dell'imposta ovvero".
Art. 3. Assistenza fiscale prestata dai CAF-dipendenti
1. Nell'articolo 16 del decreto n. 164 del 1999, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1:
1. la lettera a) è sostituita dalla seguente: "a) comunicare all'Agenzia delle entrate, in via telematica, entro il 25 giugno di ciascun anno, il risultato finale delle dichiarazioni";
2. nella lettera b), le parole: "entro il 30 giugno di ciascun anno" sono sostituite dalle seguenti "entro il 15 giugno di ciascun anno";
3. nella lettera c), le parole: "31 luglio" sono sostituite dalle seguenti: "25 giugno" e le parole: "31 dicembre" sono sostituite dalle seguenti: "10 novembre";
b) al comma 2, le parole: "15 novembre", sono sostituite dalle seguenti: "10 novembre";
c) dopo il comma 4, è aggiunto il seguente: "4-bis. Sulla base delle comunicazioni di cui al comma 1, lettera a), l'Agenzia delle entrate provvede a:
a) fornire ai CAF, entro cinque giorni, l'attestazione di ricezione delle comunicazioni. L'attestazione riporta le motivazioni di eventuali scarti dovuti all'impossibilità da parte dell'Agenzia delle entrate di rendere disponibili le comunicazioni al sostituto d'imposta; in tali casi i CAF provvedono autonomamente e con i mezzi più idonei all'invio delle comunicazioni ai sostituti d'imposta;
b) rendere disponibili ai sostituti d'imposta, in via telematica, entro dieci giorni dalla ricezione, le comunicazioni. Per i sostituti d'imposta che non abbiano richiesto l'abilitazione alla trasmissione in via telematica delle dichiarazioni, le comunicazioni sono rese disponibili per il tramite di un soggetto incaricato della trasmissione delle dichiarazioni in via telematica, di cui al comma 3, dell'articolo 3, del
c) fornire ai CAF, entro quindici giorni dalla ricezione delle comunicazioni, l'attestazione di disponibilità dei dati ai sostituti d'imposta.".
Art. 4. Assistenza fiscale prestata dal sostituto d'imposta
1. Nell'articolo 17, comma 1, del decreto n. 164 del 1999, nella lettera b) le parole: "entro il 15 giugno di ciascun anno" sono sostituite dalle seguenti: "entro il 31 maggio di ciascun anno" e nella lettera c) le parole: "31 luglio" sono sostituite dalle seguenti: "25 giugno".
Art. 5. Disposizioni attuative
1. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da emanare entro il 30 giugno 2007, sentite le organizzazioni rappresentative dei soggetti che svolgono attività di assistenza fiscale di cui all'articolo 34, comma 4, del
Art. 6. Entrata in vigore
1. Le disposizioni di cui all'articolo 3, comma 1, lettere a) e c) e all'articolo 4 entrano in vigore dal 1° gennaio 2008.