§ 58.2.44 - L. 15 ottobre 2003, n. 289.
Modifiche all'articolo 70 del testo unico di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, in materia di indennità di maternità per le libere [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:58. Lavoro
Capitolo:58.2 categorie protette
Data:15/10/2003
Numero:289


Sommario
Art. 1.      1. All'articolo 70 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, di cui al decreto legislativo 26 [...]
Art. 2.      1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.


§ 58.2.44 - L. 15 ottobre 2003, n. 289.

Modifiche all'articolo 70 del testo unico di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, in materia di indennità di maternità per le libere professioniste.

(G.U. 28 ottobre 2003, n. 251)

 

     Art. 1.

     1. All'articolo 70 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) al comma 2, le parole: «del reddito percepito e denunciato ai fini fiscali» sono sostituite dalle seguenti: «del solo reddito professionale percepito e denunciato ai fini fiscali come reddito da lavoro autonomo», e le parole: «della domanda» sono sostituite dalle seguenti: «dell'evento»;

     b) dopo il comma 3, è aggiunto il seguente:

     «3-bis. L'indennità di cui al comma 1 non può essere superiore a cinque volte l'importo minimo derivante dall'applicazione del comma 3, ferma restando la potestà di ogni singola cassa di stabilire, con delibera del consiglio di amministrazione, soggetta ad approvazione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, un importo massimo più elevato, tenuto conto delle capacità reddituali e contributive della categoria professionale e della compatibilità con gli equilibri finanziari dell'ente».

 

          Art. 2.

     1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.