§ 6.2.20 - D.Lgs. 24 luglio 1992, n. 358.
Testo unico delle disposizioni in materia di appalti pubblici di forniture in attuazione delle direttive 77/62/CEE, 80/767/CEE e 88/295/CEE.


Settore:Normativa nazionale
Materia:6. Appalti
Capitolo:6.2 appalto pubblico di forniture
Data:24/07/1992
Numero:358


Sommario
Art. 1.  Ambito di applicazione.
Art. 2.  Pubbliche forniture.
Art. 3.  Contratti di durata.
Art. 4.  Forniture escluse.
Art. 5.  Forme di pubblicità alle gare.
Art. 6.  Termini di ricezione delle offerte nel pubblico incanto.
Art. 7.  Termini di ricezione delle domande di partecipazione e delle offerte nella licitazione privata, nell'appalto-concorso e nella trattativa privata.
Art. 8.  Specifiche tecniche.
Art. 9.  Procedure di aggiudicazione.
Art. 10.  Raggruppamenti di imprese.
Art. 11.  Esclusione dalla partecipazione alle gare.
Art. 12.  Iscrizione dei concorrenti nei registri professionali.
Art. 13.  Capacità finanziaria ed economica dei concorrenti.
Art. 14.  Capacità tecniche dei concorrenti.
Art. 15.  Completamento e chiarimenti dei documenti presentati.
Art. 16.  Subappalto.
Art. 17.  Scelta dei soggetti da invitare nella licitazione privata, nell'appalto concorso e nella trattativa privata.
Art. 18.  Elenchi ufficiali di fornitori.
Art. 19.  Disposizioni transitorie.
Art. 20.  Varianti.
Art. 21.  Comunicazioni e verbali di gara.
Art. 21 bis.  Accesso alle gare di fornitori non appartenenti a Stati membri e forniture di prodotti originari di Paesi terzi.
Art. 21 ter.  Prospetti statistici.
Art. 21 quater.  Computo dei termini.
Art. 21 quinquies.  Disposizioni finali.


§ 6.2.20 - D.Lgs. 24 luglio 1992, n. 358. [1]

Testo unico delle disposizioni in materia di appalti pubblici di forniture in attuazione delle direttive 77/62/CEE, 80/767/CEE e 88/295/CEE.

(G.U. 11 agosto 1992, n. 188).

 

CAPO I

Disposizioni generali

 

     Art. 1. Ambito di applicazione. [2]

     1. 1. Il presente testo unico disciplina l'affidamento, da parte di una amministrazione aggiudicatrice e nelle forme indicate dall'articolo 2, di pubbliche forniture di beni, compresi gli eventuali relativi lavori di installazione, il cui valore di stima al netto dell'IVA, al momento della pubblicazione del bando, sia uguale o superiore al controvalore in unità di conto europee (ECU) di 200.000 diritti speciali di prelievo (DPS).

     2. Il presente testo unico si applica anche alle forniture il cui valore di stima al netto dell'IVA, al momento della pubblicazione del bando, sia uguale o superiore al controvalore in ECU di 130.000 DPS, che siano aggiudicate dalle amministrazioni di cui all'allegato 1 e, per il solo settore difesa, per quelle concernenti i prodotti indicati nell'allegato 2; per i prodotti del settore difesa non ricompresi nell'allegato 2 si applica la soglia di cui al comma 1.

     3. Sono amministrazioni aggiudicatrici:

     a) le amministrazioni dello Stato, con l'esclusione dell'Amministrazione dei monopoli di Stato per le sole forniture di sali e tabacchi, le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano, gli enti pubblici territoriali e i loro consorzi o associazioni, gli altri enti pubblici non economici;

     b) gli organismi di diritto pubblico; sono tali gli organismi, dotati di personalità giuridica, istituiti per soddisfare specifiche finalità d'interesse generale non aventi carattere industriale o commerciale, la cui attività finanziata in modo maggioritario dallo Stato, dalle regioni, dagli enti locali, da altri enti pubblici o organismi di diritto pubblico, o la cui gestione è sottoposta al loro controllo o i cui organi d'amministrazione, di direzione o di vigilanza sono costituiti, almeno per la metà, da componenti designati dai medesimi soggetti pubblici; gli organismi di diritto pubblico sono elencati, in modo non esaustivo, nell'allegato 3.

     4. Le regioni a statuto ordinario ed a statuto speciale, nonché le province autonome di Trento e Bolzano, nella loro rispettiva competenza, sono tenute ad adeguare alle disposizioni del presente testo unico la normativa emanata nella materia, ai sensi del combinato disposto dell'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, e dell'articolo 9 della legge 9 marzo 1989, n. 86, nonché dell'articolo 2 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112. Costituiscono norme di principio quelle contenute negli articoli da 2 a 21-quater del presente testo unico.

     5. Nelle gare per l'aggiudicazione delle forniture di cui al presente testo unico le amministrazioni aggiudicatrici osservano il principio della non discriminazione tra i fornitori. Nell'atto di concessione di un'attività di servizio pubblico deve essere stabilito che il concessionario è comunque tenuto, per i contratti di pubbliche forniture da assegnarsi a terzi nell'esercizio del servizio stesso, ad osservare tale principio.

     6. Il controvalore in ECU e in moneta nazionale da assumere a base per la determinazione degli importi indicati ai commi 1 e 2, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee, ha effetto, di norma, per un biennio, decorrente dal primo giorno del secondo mese successivo alla data di pubblicazione o dalla data eventualmente precisata in sede di pubblicazione; esso è pubblicato anche nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana a cura del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, nei quindici giorni successivi alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee.

 

          Art. 2. Pubbliche forniture.

     1. Le pubbliche forniture sono contratti a titolo oneroso aventi per oggetto l'acquisto, la locazione finanziaria, la locazione, l'acquisto a riscatto con o senza opzioni per l'acquisto, conclusi per iscritto tra un fornitore e una delle amministrazioni o enti aggiudicatori definiti dall'art. 1.

 

          Art. 3. Contratti di durata.

     1. Ai fini del rispetto dei limiti d'importo indicati nell'art. 1:

     a) nell'ipotesi di forniture aventi una durata determinata e concernenti la locazione finanziaria, la locazione o l'acquisto a riscatto di prodotti, se la durata è uguale o inferiore a dodici mesi, si considera il valore totale di stima per la durata del contratto; nel caso in cui tale durata è superiore a dodici mesi, si considera il valore totale comprendente l'importo stimato del valore residuo;

     b) nell'ipotesi di contratti dei quali si appalesi indeterminata la durata o nei casi in cui sussistano dubbi sulla durata medesima, si considera il valore mensile moltiplicato per 48;

     c) quando si tratta di contratti che presentano carattere di regolarità o che sono destinati ad essere rinnovati nel corso di un periodo determinato:

     1) deve essere preso come base per l'applicazione di tali limiti il valore reale complessivo dei contratti analoghi conclusi nel corso dei dodici mesi o dell'esercizio precedenti, corretto, se possibile, tenendo conto delle modifiche in termini di quantità o di valore prevedibili con riguardo ai dodici mesi successivi al contratto iniziale;

     2) in alternativa, se l'esercizio superiore a dodici mesi, può farsi riferimento al costo stimato complessivo dei contratti aggiudicati nei dodici mesi successivi alla prima esecuzione contrattuale nel corso dell'esercizio stesso;

     3) le modalità di valutazione dei contratti non possono essere utilizzate per sottrarle all'applicazione del presente testo unico [3];

     d) per le forniture omogenee, che possono dar luogo a contratti aggiudicati contemporaneamente per lotti distinti, deve essere preso come base il valore di stima della totalità dei lotti;

     e) quando un contratto di fornitura prevede espressamente delle opzioni, deve essere preso, come base per determinare il valore di stima del contratto, l'importo totale massimo autorizzato dell'acquisto, della locazione finanziaria, della locazione o dell'acquisto a riscatto, compreso il ricorso alle opzioni.

     2. Nessun contratto d'acquisto può essere artificiosamente frazionato allo scopo di sottrarlo all'applicazione del presente testo unico.

 

          Art. 4. Forniture escluse. [4]

     1. Sono escluse dall'applicazione del presente testo unico:

     a) le forniture da assegnarsi nei settori e con le modalità di cui al decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 158;

     b) le forniture di cui all'articolo 8, comma 1, lettere b), c) ed f), del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 158;

     c) le forniture dichiarate segrete o la cui esecuzione richiede misure speciali di sicurezza, conformemente alle disposizioni legislative, regolamentari o amministrative vigenti o quando lo esiga la protezione degli interessi essenziali della sicurezza dello Stato;

     d) le forniture regolate da norme procedurali diverse e da aggiudicarsi:

     1) in base ad un accordo internazionale concluso, in conformità con il Trattato, con uno o più Paesi terzi e riguardante forniture destinate alla realizzazione o all'utilizzazione in comune di un'opera da parte degli Stati firmatari; tale accordo è comunicato alla Commissione delle Comunità europee a cura del Ministero degli affari esteri;

     2) ad imprese di uno Stato membro o di un Paese terzo in base ad un accordo internazionale concluso in relazione alla presenza di truppe di stanza;

     3) in base alla particolare procedura di un'organizzazione internazionale;

     e) le forniture riguardanti, nel settore della difesa, la fabbricazione o il commercio di armi, munizioni e materiale bellico di cui all'elenco deliberato dal Consiglio delle Comunità europee ai sensi dell'articolo 223, pararafo 2, del Trattato; tale esclusione non riguarda i prodotti che non sono destinati a fini specificamente militari.

 

CAPO II

Norme comuni in materia di pubblicità e di termini

 

          Art. 5. Forme di pubblicità alle gare.

     1. Le amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 1, comma 3, comunicano, non appena possibile dopo l'inizio dell'esercizio finanziario, con un bando di gara indicativo, conforme all'allegato 4, lettera D), il totale delle forniture, per settore di prodotti, il cui valore di stima, tenuto conto delle disposizioni degli articoli 1 e 3, pari o superiore a 750.000 ECU e che esse intendono aggiudicare nel corso dei dodici mesi successivi; i settori di prodotti sono definiti dalle amministrazioni aggiudicatrici con riferimento alle voci della nomenclatura ''classificazione dei prodotti associati alle attività (C P.A.)'' di cui al regolamento CEE n. 3696/93 del Consiglio del 29 ottobre 1993, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee n. 342 del 31 dicembre 1993 e nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - serie Comunità europee - 24 febbraio 1994, n. 16, ferma, comunque, l'osservanza di successive modifiche o integrazioni del regolamento stesso. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica pubblica nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana le modalità di riferimento da fare, nei bandi di gara, a particolari voci della nomenclatura in conformità con quanto eventualmente stabilito in proposito dalla Commissione delle Comunità europee [5].

     2. Le amministrazioni che intendono aggiudicare una pubblica fornitura mediante le procedure aperte o ristrette di cui all'articolo 9, comma 1, lettere a), b) o c), o negoziate di cui al medesimo articolo 9, comma 3, manifestano tale intenzione con un bando di gara [6].

     3. Le amministrazioni aggiudicatrici che hanno aggiudicato una fornitura ne comunicano il risultato con apposito avviso conforme all'allegato 4, lettera E. Possono essere omesse le informazioni:

     a) che siano di ostacolo all'applicazione di norme di legge;

     b) che siano contrarie al pubblico interesse;

     c) che siano lesive di interessi commerciali legittimi di imprese pubbliche o private;

     d) che pregiudichino la concorrenza tra fornitori [7].

     4. I bandi e gli avvisi sono inviati il più rapidamente possibile all'Ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle Comunità europee. Nel caso della procedura accelerata di cui all'articolo 7, comma 8, i bandi di gara sono inviati per telescritto, telegramma o telecopia [8].

     5. L'avviso di cui al comma 3 è inviato non oltre quarantotto giorni dalla stipulazione del contratto.

     6. I bandi di gara e gli avvisi sono redatti in conformità degli schemi di cui all'allegato 4.

     7. La pubblicazione dei bandi nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e, per estratto, su almeno due quotidiani a carattere nazionale e sul quotidiano avente particolare diffusione nella regione dove la gara sarà svolta non può aver luogo prima della data di spedizione, che deve esservi menzionata, degli avvisi e dei bandi all'Ufficio di cui al comma 4. La pubblicazione non deve contenere informazioni diverse da quelle pubblicate nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee.

     8. La prova della data di spedizione incombe alle amministrazioni aggiudicatrici.

     9. Le spese di pubblicazione degli avvisi e dei bandi di gara nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee sono a carico delle Comunità; la lunghezza del testo non può essere superiore a una pagina della Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee, ossia circa seicentocinquanta parole [9].

     10. Con le modalità di cui al comma 9 le amministrazioni aggiudicatrici possono far pubblicare nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee anche i bandi di gara relativi a forniture non disciplinate dal presente testo unico [10].

 

          Art. 6. Termini di ricezione delle offerte nel pubblico incanto. [11]

     1. Nei pubblici incanti di cui all'articolo 9, comma 1, lettera a), il termine di ricezione delle offerte stabilito dalle amministrazioni aggiudicatrici non può essere inferiore a cinquantadue giorni dalla data di spedizione del bando di gara.

     2. . Il termine di cui al comma 1 può essere ridotto fino a trentasei giorni ed, eccezionalmente, fino a ventidue giorni se sia stato inviato alla Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee l'avviso indicativo di cui all'articolo 5, comma 1, completo di tutte le informazioni di cui all'allegato 4, lettera A l'invio di tale avviso deve essere avvenuto almeno cinquantadue giorni prima della data di spedizione del bando di gara e da non oltre un anno rispetto a tale data; il termine ridotto deve essere, comunque, sufficiente a permettere agli interessati la presentazione di offerte valide.

     3. I capitolati d'oneri e i documenti complementari, qualora richiesti in tempo utile, devono essere inviati agli offerenti entro sei giorni lavorativi dalla ricezione della richiesta.

     4. Se richieste in tempo utile, le informazioni complementari sui capitolati d'oneri devono essere comunicate almeno sei giorni prima del termine stabilito per la ricezione delle offerte.

     5. Quando, in considerazione della mole dei capitolati d'oneri o dei documenti o informazioni complementari, non possono essere rispettati i termini di cui ai commi 3 e 4, oppure quando le offerte possono essere fatte solo a seguito di una visita dei luoghi o previa consultazione sul posto dei documenti allegati al capitolato d'oneri, il termine di cui al comma 1 deve essere adeguatamente prorogato.

     6. Le offerte sono presentate per iscritto e recapitate direttamente o a mezzo posta; le amministrazioni aggiudicatrici possono consentire altre modalità di presentazione a condizione che le offerte:

     a) includano tutte le informazioni necessarie alla loro valutazione;

     b) rimangano riservate in attesa della loro valutazione;

     c) se necessario, siano confermate al più presto per iscritto o mediante invio di copia autenticata;

     d) vengano aperte dopo la scadenza del termine stabilito per la loro presentazione.

 

          Art. 7. Termini di ricezione delle domande di partecipazione e delle offerte nella licitazione privata, nell'appalto-concorso e nella trattativa privata. [12]

     1. Nella licitazione privata e nell'appalto concorso di cui all'articolo 9, comma 1, lettere b) e c), e nella trattativa privata di cui all'articolo 9, comma 3, il termine di ricezione delle domande di partecipazione, stabilito dalle amministrazioni aggiudicatrici, non può essere inferiore a trentasette giorni dalla data di spedizione del bando di gara.

     2. Le amministrazioni aggiudicatrici, con le modalità di cui all'articolo 17, invitano simultaneamente e per iscritto tutti i candidati prescelti a presentare le rispettive offerte. La lettera d'invito, il cui contenuto minimo indicato nell'allegato 6, è accompagnata dal capitolato d'oneri e dai documenti complementari.

     3. Nella licitazione privata e nell'appalto-concorso il termine di ricezione delle offerte, stabilito dalle amministrazioni aggiudicatrici, non può essere inferiore a quaranta giorni dalla data di spedizione della lettera di invito.

     4. Il termine di cui al comma 3 può essere ridotto fino a ventisei giorni se sia stato inviato alla Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee l'avviso indicativo di cui all'articolo 5, comma 1, completo di tutte le informazioni di cui all'allegato 4, lettera B l'invio di tale avviso deve essere avvenuto almeno cinquantadue giorni prima della data di spedizione del bando di gara e da non oltre un anno rispetto a tale data.

     5. Se richieste in tempo utile, le informazioni complementari sui capitolati d'oneri devono essere comunicate almeno sei giorni prima della scadenza del termine stabilito per la ricezione delle offerte.

     6. Quando le offerte possono essere fatte soltanto dopo la visita dei luoghi o dopo la consultazione sul posto di documenti allegati al capitolato d'oneri, il termine di cui al comma 3 deve essere adeguatamente prorogato.

     7. Le domande di partecipazione alle gare possono inoltrarsi per lettera, telegramma, telescritto, per telefono o per telecopia; le domande di partecipazione, quando sono fatte per telegramma, per telescritto, per telefono o per telecopia, sono confermate per lettera da spedirsi non oltre i termini di cui al comma 1.

     8. Nei casi in cui l'urgenza renda inidonei i termini previsti dai commi 1, 3 e 4, le amministrazioni aggiudicatrici possono stabilire i termini seguenti:

     a) un termine di ricezione delle domande di partecipazione non inferiore a quindici giorni dalla data di spedizione del bando di gara;

     b) un termine di ricezione delle offerte non inferiore a dieci giorni dalla data della lettera di invito a presentare offerte.

     9. Nei casi di cui al comma 8, il termine indicato nel comma 5 è ridotto a quattro giorni, purché le informazioni complementari sul capitolato d'oneri siano state richieste in tempo utile.

     10. Le domande di partecipazione e le lettere di invito a presentare offerte, nei casi di cui al comma 8, sono inoltrate per i canali più rapidi e, se inviate per telegramma, per telescritto, per telefono o per telecopia, sono confermate prima della scadenza dei termini di cui, rispettivamente, alle lettere a) e b) dello stesso comma.

     11. Le offerte sono presentate con le modalità di cui all'articolo 6, comma 6.

 

CAPO III

Norme del settore tecnico

 

          Art. 8. Specifiche tecniche. [13]

     1. Le specifiche tecniche di cui all'allegato 5 sono contenute nei capitolati d'oneri o nei contratti relativi a ciascuna fornitura.

     2. Fatte salve le norme tecniche nazionali obbligatorie, purché compatibili con il diritto comunitario, le specifiche tecniche di cui al comma 1 sono definite dalle amministrazioni aggiudicatrici con riferimento a norme nazionali che traspongono norme europee o ad omologazioni tecniche europee o a specifiche tecniche comuni.

     3. Le amministrazioni aggiudicatrici possono derogare a quanto stabilito al comma 2 qualora:

     a) dette norme, omologazioni tecniche europee o specifiche tecniche comuni non contengano disposizioni volte all'accertamento della conformità o non esistano mezzi tecnici per accertare in modo soddisfacente la conformità di un prodotto a tali norme, omologazioni o specifiche tecniche;

     b) l'applicazione del comma 2 pregiudichi l'applicazione:

     1) del decreto legislativo 29 dicembre 1992, n. 519, e successive modificazioni, di attuazione della direttiva 91/263/CEE del Consiglio del 29 aprile 1991, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alle apparecchiature terminali di telecomunicazioni, che abroga e sostituisce la direttiva 86/361/CEE del Consiglio, del 24 luglio 1986;

     2) della decisione 87/95/CEE del Consiglio del 22 dicembre 1986, relativa alla normalizzazione nel settore delle tecnologie dell'informazione e delle telecomunicazioni, o di altri atti comunitari in specifici settori di servizi o di prodotti;

     c) le norme, le omologazioni o le specifiche tecniche di cui al comma 2 obblighino le amministrazioni aggiudicatrici ad acquisire forniture incompatibili con le apparecchiature già in uso o comportino costi o difficoltà tecniche sproporzionati, purché in tal caso la deroga si inserisca in un programma definito e formulato per iscritto per il successivo passaggio, entro un periodo determinato, a norme europee, omologazioni tecniche europee o specifiche tecniche comuni;

     d) il progetto interessato abbia natura realmente innovativa, tale da rendere inadeguata l'applicazione delle norme, omologazioni e specifiche tecniche comuni già esistenti.

     4. Qualora ricorrano le ipotesi di deroga di cui al comma 3, le amministrazioni che se ne avvalgono ne indicano i motivi, ove possibile, nel bando di gara da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee o nei capitolati d'oneri e, in ogni caso, nella propria documentazione interna; tali motivi vengono comunicati, su richiesta, alla Commissione e agli altri Stati membri.

     5. In mancanza di norme europee, di omologazioni tecniche europee o di specifiche tecniche comuni, le specifiche tecniche:

     a) sono definite con riferimento alle specifiche tecniche nazionali di cui sia riconosciuta la conformità ai requisiti essenziali indicati nelle direttive comunitarie sull'armonizzazione tecnica, in conformità con le procedure stabilite nelle direttive stesse e, in particolare, con quelle di cui al decreto del Presidente della Repubblica 21 aprile 1993, n. 246, di attuazione della direttiva 89/106/CEE del Consiglio del 21 dicembre 1989;

     b) possono essere definite con riferimento alle specifiche tecniche nazionali in materia di progettazione, calcolo e realizzazione delle opere, nonché di impiego dei materiali;

     c) possono essere definite con riferimento ad altri documenti e in particolare, in ordine di preferenza:

     1) a norme nazionali che recepiscono norme internazionali accettate dallo Stato italiano;

     2) ad altre norme e omologazioni tecniche nazionali;

     3) a qualsiasi altra norma.

     6. Salvo che non sia giustificata dall'oggetto dell'appalto, è vietata l'introduzione nelle clausole contrattuali di specifiche tecniche che menzionano prodotti di una determinata fabbricazione o provenienza o ottenuti con un particolare procedimento e che hanno l'effetto di favorire o escludere determinati fornitori o prodotti. E' vietata, in particolare, l'indicazione di marchi, brevetti o tipi o l'indicazione di un'origine o di una produzione determinata; tale indicazione, purché accompagnata dalla menzione ''o equivalente”, è tuttavia, ammessa se le amministrazioni aggiudicatrici non possano fornire una descrizione dell'oggetto del contratto mediante specifiche sufficientemente precise e comprensibili da parte di tutti gli interessati..

 

CAPO IV

Criteri di scelta del contraente

 

          Art. 9. Procedure di aggiudicazione. [14]

     1. Nel bando di gara l'amministrazione aggiudicatrice indica quale delle seguenti procedure intende utilizzare per l'aggiudicazione della fornitura:

     a) il pubblico incanto;

     b) la licitazione privata;

     c) l'appalto-concorso;

     d) la trattativa privata.

     2. Si intende per:

     a) pubblico incanto, la procedura aperta in cui ogni impresa interessata può presentare un'offerta;

     b) licitazione privata, la procedura ristretta alla quale partecipano soltanto le imprese invitate dall'amministrazione aggiudicatrice;

     c) appalto-concorso, la procedura ristretta di cui alla lettera b), nella quale il candidato redige, in base alla richiesta formulata dall'amministrazione aggiudicatrice, il progetto della fornitura e indica le condizioni e i prezzi ai quali disposto ad eseguirla;

     d) trattativa privata, la procedura negoziata in cui l'amministrazione aggiudicatrice consulta le imprese di propria scelta e negozia con una o più di esse i termini del contratto.

     3. Le forniture del presente testo unico possono essere aggiudicate a trattativa privata in caso di offerte irregolari, dopo che siano stati esperiti un pubblico incanto, una licitazione privata o un appalto-concorso, oppure in caso di offerte che risultano inaccettabili in relazione a quanto disposto dagli articoli da 10 a 20, purché le condizioni iniziali della fornitura non vengano sostanzialmente modificate; le amministrazioni aggiudicatrici pubblicano, in questo caso, un bando di gara, oppure ammettono alla trattativa privata tutte le imprese che soddisfano i criteri di cui agli articoli da 11 a15 e che, in occasione della precedente procedura aperta o ristretta, hanno presentato offerte conformi ai requisiti formali della procedura di gara.

     4. Le forniture del presente testo unico possono essere aggiudicate a trattativa privata, senza preliminare pubblicazione di un bando di gara:

     a) quando non vi stata alcuna offerta o alcuna offerta appropriata dopo l'esperimento di un pubblico incanto, di una licitazione privata o di un appalto-concorso, purché le condizioni iniziali della fornitura non siano sostanzialmente modificate e purché sia trasmessa alla Commissione delle Comunità europee un'apposita relazione esplicativa;

     b) per i prodotti fabbricati a puro scopo di ricerca, di prova, di studio o di messa a punto, a meno che non si tratti di produzione in quantità sufficiente ad accertare la redditività del prodotto o a coprire i costi di ricerca e messa a punto;

     c) per le forniture la cui fabbricazione o consegna può essere affidata, a causa di particolarità tecniche, artistiche o per ragioni inerenti alla protezione dei diritti di esclusiva, unicamente a un fornitore determinato;

     d) nella misura strettamente necessaria, quando l'eccezionale urgenza risultante da avvenimenti imprevedibili per l'amministrazione aggiudicatrice non sia compatibile con i termini imposti dalle procedure aperte o ristrette di cui al comma 2 o da quelle negoziate di cui al comma 3; le circostanze addotte non devono essere in nessun caso imputabili all'amministrazione stessa;

     e) per le forniture complementari effettuate dal fornitore originario e destinate al rinnovo parziale di forniture o impianti d'uso corrente o all'ampliamento di forniture o impianti esistenti, qualora la sostituzione del fornitore obblighi l'amministrazione aggiudicatrice ad acquistare materiale di tecnica differente, l'impiego o la manutenzione del quale comporti incompatibilità o difficoltà tecniche sproporzionate; in tali casi la durata dei contratti e dei contratti rinnovabili non può, di regola, superare i tre anni.

     5. In ogni altro caso si applicano le procedure di cui al comma 1, lettere a), b) o c).

 

          Art. 10. Raggruppamenti di imprese.

     1. Alle gare per l'aggiudicazione delle forniture di cui al presente testo unico sono ammesse a presentare offerte anche imprese appositamente e temporaneamente raggruppate.

     2. L'offerta congiunta deve essere sottoscritta da tutte le imprese raggruppate e deve specificare le parti della fornitura che saranno eseguite dalle singole imprese e contenere l'impegno che, in caso di aggiudicazione della gara, le stesse imprese si conformeranno alla disciplina prevista nel presente articolo.

     3. L'offerta congiunta comporta la responsabilità solidale nei confronti dell'amministrazione di tutte le imprese raggruppate.

     4. Le singole imprese, facenti parte del gruppo risultato aggiudicatario della gara, devono conferire, con unico atto, mandato speciale con rappresentanza ad una di esse, designata quale capogruppo. Tale mandato deve contenere espressamente le prescrizioni di cui al presente articolo e risultare da scritture privata autenticata, secondo la forma prevista dal Paese in cui il relativo atto è redatto. La procura è conferita al rappresentante legale dell'impresa capogruppo.

     5. Il mandato è gratuito e irrevocabile e la sua revoca per giusta causa non ha effetto nei riguardi dell'amministrazione.

     6. Al mandatario spetta la rappresentanza, anche processuale, delle imprese mandanti nei riguardi dell'amministrazione per tutte le operazioni e gli atti di qualsiasi natura dipendenti dal contratto, anche dopo il collaudo della fornitura, fino all'estinzione del rapporto. Tuttavia l'amministrazione può far valere direttamente le responsabilità a carico delle imprese mandanti.

     7. Il rapporto di mandato non determina di per sé organizzazione o associazione fra le imprese riunite, ognuna delle quali conserva la propria autonomia ai fini della gestione, degli adempimenti fiscali e degli oneri sociali.

     8. In caso di fallimento dell'impresa mandataria o, se trattasi di impresa individuale, in caso di morte, interdizione o inabilitazione del titolare, l'amministrazione ha facoltà di proseguire il contratto con altra impresa del gruppo o altra, in possesso dei prescritti requisiti di idoneità, entrata nel gruppo in dipendenza di una delle cause predette, che sia designata mandataria nel modi indicato al comma 4, ovvero di recedere dal contratto.

     9. In caso di fallimento di una impresa mandante o, se trattasi di impresa individuale, in caso di morte, interdizione o inabilitazione del titolare, l'impresa mandataria, qualora non indichi altra impresa subentrante in possesso dei prescritti requisiti di idoneità, è tenuta alla esecuzione direttamente o a mezzo delle altre imprese mandanti.

 

          Art. 11. Esclusione dalla partecipazione alle gare. [15]

     1. Esclusione dalla partecipazione alle gare). - 1. Indipendentemente da quanto previsto dall' articolo 3, ultimo comma, del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e dall'articolo 68 del relativo regolamento di esecuzione, approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, sono esclusi dalla partecipazione alle gare i fornitori:

     a) che si trovino in stato di fallimento, di liquidazione, di amministrazione controllata, di concordato preventivo o in qualsiasi altra situazione equivalente secondo la legislazione del Paese in cui sono stabiliti, o a carico dei quali sia in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni, oppure versino in stato di sospensione dell'attività commerciale;

     b) nei cui confronti sia stata pronunciata una condanna, con sentenza passata in giudicato, per qualsiasi reato che incida sulla loro moralità professionale o per delitti finanziari;

     c) che nell'esercizio della propria attività professionale abbiano commesso un errore grave, accertato con qualsiasi mezzo di prova addotto dall'amministrazione aggiudicatrice;

     d) che non siano in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori, secondo la legislazione italiana o quella del Paese in cui sono stabiliti;

     e) che non siano in regola con gli obblighi relativi al pagamento delle imposte e delle tasse, secondo la legislazione italiana o quella del Paese in cui sono stabiliti;

     f) che si siano resi gravemente colpevoli di false dichiarazioni nel fornire informazioni che possono essere richieste ai sensi del presente articolo o degli articoli 12, 13, 14, 15 e 18.

     2. A dimostrazione che il fornitore non si trova in una delle situazioni di cui alle lettere a), b), d) ed e) del comma 1 è sufficiente la produzione di un certificato rilasciato dall'ufficio competente, nazionale o del Paese in cui è stabilito, o anche di una dichiarazione rilasciata, con le forme di cui alla legge 4 gennaio 1968, n. 15, e successive modifiche e integrazioni, dal fornitore interessato, che attesti sotto la propria responsabilità di non trovarsi in una delle predette situazioni. 3.

     3. Qualora la legislazione del Paese in cui il concorrente stabilito non contempli il rilascio di uno o più certificati previsti dal comma 2, ovvero se tali documenti non contengono tutti i dati richiesti, essi possono essere sostituiti da una dichiarazione giurata; se neanche questa è ivi prevista, è sufficiente una dichiarazione solenne che, al pari di quella giurata, deve essere resa innanzi ad un'autorità giudiziaria o amministrativa, a un notaio o ad un organismo professionale qualificato, autorizzati a riceverla in base alla legislazione del Paese stesso, che ne attesti l'autenticità.

     4. Il Ministero di grazia e giustizia e le altre amministrazioni competenti, nei tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, comunicano alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per il coordinamento delle politiche comunitarie, gli uffici e organi competenti al rilascio dei certificati o altre attestazioni di cui al comma 2; con le stesse modalità le amministrazioni provvedono a comunicare gli eventuali successivi aggiornamenti. Nei trenta giorni successivi al loro ricevimento il Dipartimento per il coordinamento delle politiche comunitarie cura la trasmissione dei dati stessi alla Commissione delle Comunità europee e agli altri Stati membri.

 

          Art. 12. Iscrizione dei concorrenti nei registri professionali. [16]

     1. Le imprese concorrenti alle gare possono essere invitate a provare la loro iscrizione nel registro della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura o nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato se chi esercita l'impresa è un cittadino italiano o di altro Stato membro residente in Italia. Se si tratta di un cittadino di altro Stato membro non residente in Italia, può essergli richiesto di provare la sua iscrizione, secondo le modalità vigenti nello Stato di residenza, in uno dei registri professionali o commerciali di cui all'allegato 7 o di presentare una dichiarazione giurata o un certificato in conformità con quanto previsto in tale allegato.

     2. I fornitori appartenenti a Stati membri che non figurano nell'allegato 7 attestano, sotto la propria responsabilità, che il certificato prodotto è stato rilasciato da uno dei registri professionali o commerciali istituiti nel Paese in cui sono residenti; altrimenti si applicano, a tali fornitori, le disposizioni di cui al punto 2, ultimo periodo, dello stesso allegato.

 

          Art. 13. Capacità finanziaria ed economica dei concorrenti. [17]

     1. La dimostrazione della capacità finanziaria ed economica delle imprese concorrenti può essere fornita mediante uno o più dei seguenti documenti:

     a) idonee dichiarazioni bancarie;

     b) bilanci o estratti dei bilanci dell'impresa;

     c) dichiarazione concernente il fatturato globale d'impresa e l'importo relativo alle forniture identiche a quella oggetto della gara, realizzate negli ultimi tre esercizi.

     2. Le amministrazioni precisano nel bando di gara quali dei documenti indicati al comma 1 devono essere presentati, nonché gli altri eventuali che ritengono di richiedere. I documenti di cui al comma 1, lettera b), non possono essere richiesti a fornitori stabiliti in Stati membri che non prevedono la pubblicazione del bilancio.

     3. Se il fornitore non è in grado, per giustificati motivi, di presentare le referenze richieste, può provare la propria capacità economica e finanziaria mediante qualsiasi altro documento considerato idoneo dall'amministrazione.

 

          Art. 14. Capacità tecniche dei concorrenti.

     1. La dimostrazione delle capacità tecniche delle imprese concorrenti può essere fornita mediante:

     a) l'elenco delle principali forniture effettuate durante gli ultimi tre anni, con il rispettivo importo, data e destinatario. Se trattasi di forniture effettuate ad amministrazioni od enti pubblici, esse sono provate da certificati rilasciati o vistati dalle amministrazioni o dagli enti medesimi; se trattasi di forniture a privati, i certificati sono rilasciati dall'acquirente; quando ciò non sia possibile, è sufficiente una semplice dichiarazione del concorrente;

     b) la descrizione dell'attrezzatura tecnica, delle misure adottate per garantire la qualità, nonché degli strumenti di studio e di ricerca dell'impresa;

     c) l'indicazione dei tecnici e degli organi tecnici che facciano o meno parte integrante dell'impresa ed in particolare di quelli incaricati dei controlli di qualità;

     d) campioni, descrizioni o fotografie dei beni da fornire, la cui autenticità sia certificabile a richiesta dell'amministrazione;

     e) certificati stabiliti dagli istituti o servizi ufficiali incaricati del controllo di qualità, riconosciuti competenti, i quali attestino la conformità dei beni con riferimento a determinati requisiti o norme;

     f) controllo effettuato dall'amministrazione o, per suo incarico, da un organismo ufficiale competente del Paese di residenza del concorrente, quando i prodotti da fornire sono complessi o, in via eccezionale, devono rispondere ad uno scopo determinato. Tale controllo verte sulla capacità di produzione e, se necessario, di studio e di ricerca dell'impresa concorrente e sulle misure usate da quest'ultima per controllare la qualità.

     2. Nei bandi di gara o nelle lettere d'invito le amministrazioni devono precisare quali dei suindicati documenti e requisiti devono essere presentati o dimostrati [18].

     3. Le informazioni di cui al comma 1 del presente articolo e quelle di cui all'articolo 13 non possono andare oltre l'oggetto della fornitura e l'amministrazione deve tenere conto dei legittimi interessi dell'impresa concorrente relativi alla protezione dei segreti tecnici e commerciali [19].

 

          Art. 15. Completamento e chiarimenti dei documenti presentati.

     1. Nei limiti previsti dagli articoli 11, 12, 13 e 14, le amministrazioni possono invitare le imprese concorrenti a contemplare od a fornire i chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti o dichiarazioni presentati.

     2. Le amministrazioni sono tenute a rispettare il carattere riservato di tutte le informazioni fornite dalle imprese concorrenti.

 

          Art. 16. Subappalto. [20]

     1. Nel capitolato d'oneri l'amministrazione aggiudicatrice richiede al concorrente di indicare nell'offerta le parti della fornitura che intende eventualmente subappaltare a terzi.

     2. L'indicazione di cui al comma 1 lascia impregiudicata la responsabilità del fornitore aggiudicatario.

     3. La disciplina del subappalto contenuta nell'articolo 18 della legge 19 marzo 1990, n. 55, e successive modifiche e integrazioni, si applica anche nel settore delle pubbliche forniture.

 

          Art. 17. Scelta dei soggetti da invitare nella licitazione privata, nell'appalto concorso e nella trattativa privata. [21]

     1. Nella licitazione privata e nell'appalto concorso, nonché nella trattativa privata di cui all'articolo 9, comma 3, l'amministrazione aggiudicatrice sceglie, tra i candidati in possesso dei requisiti prescritti dagli articoli da 11 a 15, quelli da invitare per la presentazione delle offerte ovvero per la trattativa; l'amministrazione si basa sulle informazioni ricevute in merito alla situazione del fornitore, nonché sulle informazioni e sulle formalità necessarie per valutare le condizioni minime di natura economica e tecnica che devono essere soddisfatte.

     2. Nella licitazione privata e nell'appalto concorso l'amministrazione aggiudicatrice può prevedere, facendone menzione nel bando di gara, i numeri minimo e massimo di fornitori che intende invitare; i limiti sono definiti in relazione alla natura della prestazione da fornire, fermo restando che il numero minimo non deve essere inferiore a cinque e quello massimo, almeno di norma, a venti fornitori; in ogni caso il numero di candidati invitati a presentare offerte deve essere sufficiente a garantire una concorrenza effettiva.

     3. Nella trattativa privata indetta ai sensi dell'articolo 9, comma 3, il numero dei candidati non può essere inferiore a tre, purché vi sia un numero sufficiente di candidati idonei.

     4. Le amministrazioni aggiudicatrici rivolgono gli inviti, senza discriminazioni basate sulla nazionalità, ai fornitori italiani o di altri Stati membri in possesso dei requisiti richiamati al comma 1.

 

          Art. 18. Elenchi ufficiali di fornitori. [22]

     1. I concorrenti iscritti in elenchi o albi ufficiali di fornitori possono presentare all'amministrazione aggiudicatrice, per ogni appalto, un certificato d'iscrizione indicante le referenze che hanno permesso l'iscrizione e la relativa classificazione.

     2. Nell'istituzione, nella tenuta e nell'aggiornamento degli elenchi o albi dei fornitori devono essere rispettate le disposizioni di cui all'articolo 11, comma 1, lettere a), b), c) ed f), e agli articoli 12, 13 e 14 del presente testo unico.

     3. L'iscrizione di un fornitore in uno degli elenchi o albi di cui al comma 1 o in analoghi elenchi di altri Stati membri, certificata dall'autorità che li ha istituiti, costituisce, per le amministrazioni aggiudicatrici, presunzione di idoneità del fornitore stesso limitatamente a quanto previsto all'articolo 11, comma 1, lettere a), b), c) ed f), all'articolo 12, all'articolo 13, comma 1, lettere b) e c), e all'articolo 14, comma 1, lettera a), del presente testo unico.

     4. I dati risultanti dall'iscrizione in uno degli elenchi o albi di cui al comma 1 non possono essere contestati dall'amministrazione aggiudicatrice; tuttavia, per quanto riguarda il pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali può essere richiesta ai concorrenti iscritti negli elenchi un'apposita dichiarazione aggiuntiva.

     5. I cittadini di altri Stati membri debbono potersi iscrivere negli elenchi o albi ufficiali di cui al comma 1 alle stesse condizioni stabilite per i fornitori italiani; a tal fine non possono essere richieste prove o dichiarazioni diverse da quelle previste dagli articoli da 11 a 14.

     6. Le amministrazioni o gli enti che gestiscono tali elenchi o albi comunicano alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per il coordinamento delle politiche comunitarie, nei tre mesi decorrenti dalla data di entrata in vigore del presente testo unico ovvero dall'istituzione di nuovi elenchi o albi, il nome e l'indirizzo dei gestori degli stessi presso cui possono essere presentate le domande d'iscrizione; le stesse amministrazioni o enti provvedono all'aggiornamento dei dati comunicati. Nei trenta giorni successivi al loro ricevimento il Dipartimento per il coordinamento delle politiche comunitarie cura la trasmissione di tali dati agli altri Stati membri.

 

          Art. 19. Disposizioni transitorie. [23]

     1. Criteri di aggiudicazione e anomalia dell'offerta). - 1. Le forniture previste dal presente testo unico, sono aggiudicate in base a uno dei seguenti criteri:

     a) al prezzo più basso, qualora la fornitura dei beni oggetto del contratto debba essere conforme ad appositi capitolati o disciplinari tecnici;

     b) a favore dell'offerta economicamente più vantaggiosa, valutabile in base ad elementi diversi, variabili a seconda della natura della prestazione, quali il prezzo, il termine di esecuzione o di consegna, il costo di utilizzazione, il rendimento, la qualità, il carattere estetico e funzionale, il valore tecnico, il servizio successivo alla vendita e l'assistenza tecnica; in questo caso, i criteri che saranno applicati per l'aggiudicazione della gara devono essere menzionati nel capitolato d'oneri e nel bando di gara, possibilmente nell'ordine decrescente di importanza che è loro attribuita.

     2. Qualora talune offerte presentino carattere anormalmente basso rispetto alla prestazione, l'amministrazione aggiudicatrice, prima di escluderle, chiede per iscritto le precisazioni in merito agli elementi costitutivi dell'offerta ritenuti pertinenti e li verifica tenendo conto di tutte le spiegazioni ricevute.

     3. L'amministrazione aggiudicatrice tiene conto, in particolare, delle giustificazioni riguardanti l'economia del processo di fabbricazione o le soluzioni tecniche adottate o le condizioni eccezionalmente favorevoli di cui dispone il concorrente per fornire il prodotto o l'originalità del prodotto stesso.

     4. Sono assoggettate alla verifica di cui ai commi 2 e 3 tutte le offerte che presentano una percentuale di ribasso che supera di un quinto la media aritmetica dei ribassi delle offerte ammesse, calcolata senza tenere conto delle offerte in aumento.

     5. Nel caso di aggiudicazione dell'appalto con le modalità di cui al comma 1, lettera a), l'amministrazione aggiudicatrice comunica alla Commissione delle Comunità europee l'esclusione delle offerte ritenute troppo basse.

 

          Art. 20. Varianti. [24]

     1. Quando l'aggiudicazione avviene in base all'articolo 19, comma 1, lettera b), l'amministrazione aggiudicatrice può prendere in considerazione le varianti presentate dai concorrenti qualora esse siano conformi ai requisiti minimi prescritti dalla stessa amministrazione.

     2. L'amministrazione aggiudicatrice indica nel bando di gara se le varianti sono ammesse e, in tal caso, precisa, nel capitolato d'oneri, i requisiti minimi che esse devono rispettare e le modalità per la loro presentazione.

     3. L'amministrazione aggiudicatrice non può respingere la presentazione di una variante soltanto perchè essa sia stata stabilita con specifiche tecniche definite con riferimento a norme nazionali che attuano norme europee o a omologazioni tecniche europee oppure a specifiche tecniche comuni di cui all'articolo 8, comma 2, o con riferimento a specifiche tecniche nazionali di cui all'articolo 8, comma 5, lettere a) e b).

     4. Le amministrazioni aggiudicatrici che abbiano ammesso varianti a norma dei commi che precedono non possono respingere una variante soltanto perchè configurerebbe, se accolta, un appalto pubblico di servizi anziché di forniture.

 

          Art. 21. Comunicazioni e verbali di gara. [25]

     1. 1. L'amministrazione comunica, entro dieci giorni dall'espletamento della gara, l'esito di essa all'aggiudicatario e al concorrente che segue nella graduatoria.

     2. 2. L'amministrazione aggiudicatrice, nei quindici giorni dal ricevimento della relativa istanza scritta, comunica ai richiedenti i motivi del rigetto della loro domanda di invito o della loro offerta; a richiesta di coloro che abbiano presentato offerte selezionabili, essa comunica anche le caratteristiche e i vantaggi propri dell'offerta risultata aggiudicataria e il nome del concorrente al quale è stata aggiudicata la fornitura; talune informazioni possono essere omesse se ricorrono le condizioni di cui all'articolo 5, comma 3, secondo periodo.

     3. L'amministrazione aggiudicatrice comunica, ai concorrenti che lo richiedono per iscritto, i motivi che l'hanno indotta a rinunciare all'aggiudicazione di una fornitura oggetto di una gara ovvero ad avviare una nuova procedura; essa comunica tale decisione anche all'Ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle Comunità europee.

     4. Per ogni fornitura conclusa l'amministrazione aggiudicatrice redige un verbale contenente almeno le seguenti informazioni: a) il nome e l'indirizzo dell'amministrazione stessa; b) l'oggetto e il valore della fornitura; c) i nomi dei concorrenti presi in considerazione e i motivi della loro scelta; d) i nomi dei concorrenti esclusi e i motivi dell'esclusione; e) il nome dell'aggiudicatario e le motivazioni della scelta della sua offerta e, se nota, la parte della fornitura che il medesimo intende subappaltare a terzi; f) le circostanze che, ai sensi dell'articolo 9, commi 3 e 4, giustificano il ricorso alla trattativa privata.

     5. Il verbale di cui al comma 4, o un suo estratto, è comunicato, dietro sua richiesta, alla Commissione delle Comunità europee.

 

CAPO V

Fornitori di Paesi terzi, prospetti statistici e disposizioni finali [26]

 

          Art. 21 bis. Accesso alle gare di fornitori non appartenenti a Stati membri e forniture di prodotti originari di Paesi terzi. [27]

     1. Per l'accesso alle gare disciplinate dal presente testo unico di fornitori appartenenti a Stati la cui lista viene pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee, che hanno diritto ai benefici previsti dall'accordo GATT sulle pubbliche forniture, approvato dal Consiglio delle Comunità con decisione in data 10 dicembre 1979, n. 80/271/CEE, come modificato con protocollo 2 febbraio 1987, approvato dal Consiglio delle Comunità con decisione in data 16 novembre 1987, n. 87/565/CEE e, successivamente, con protocollo del 15 aprile 1994, approvato dal Consiglio delle Comunità europee in data 22 dicembre 1994, n. 94/800/CE, si applicano le disposizioni previste dall'accordo stesso.

     2. L'accesso alle gare per pubbliche forniture di soggetti appartenenti a Stati diversi da quelli di cui al comma 1 e le forniture di prodotti originari degli stessi Stati possono essere consentiti caso per caso, per esigenze tecniche o economiche, dalle amministrazioni aggiudicatrici che indicono le gare.

 

          Art. 21 ter. Prospetti statistici. [28]

     1. Entro il 31 luglio di ogni anno le amministrazioni aggiudicatrici, anche tenuto conto di quanto previsto dal decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, trasmettono alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per il coordinamento delle politiche comunitarie, un prospetto statistico relativo ai contratti stipulati nell'anno precedente. Il Dipartimento per il coordinamento delle politiche comunitarie trasmette tali dati entro il 31 ottobre alla Commissione delle Comunità europee.

     2. Per le amministrazioni aggiudicatrici elencate nell'allegato 1 i prospetti di cui al comma 1 indicano almeno:

     a) il valore globale degli appalti aggiudicati da ciascuna di esse al di sotto delle soglie di cui all'articolo 1, commi 1 e 2;

     b) per le forniture di importo pari o superiore alle soglie di cui all'articolo 1, commi 1 e 2, il numero e il valore delle forniture aggiudicate da ciascuna amministrazione, distinguendo, ove possibile, secondo il tipo di procedura, le categorie di prodotti in base alla nomenclatura di cui all'articolo 5, comma 1, la nazionalità degli aggiudicatari e, in caso di gare a trattativa privata, secondo la suddivisione di cui all'articolo 9, commi 3 e 4, e con la precisazione del numero e del valore delle forniture attribuite a ciascuno Stato membro e a Paesi terzi;

     c) il numero e il valore globale delle forniture eventualmente aggiudicate in base a deroghe all'accordo GATT.

     3. Per tutte le altre amministrazioni aggiudicatrici i prospetti di cui al comma 1 indicano:

     a) il numero e il valore delle forniture aggiudicate, di importo pari o superiore alle soglie di cui all'articolo 1, commi 1 e 2, distinguendo, ove possibile, secondo le procedure, le categorie di prodotti in base alla nomenclatura di cui all'articolo 5, comma 1, e la nazionalità dei fornitori ai quali sono state aggiudicate le forniture, con la precisazione del numero e del valore delle forniture attribuite a ciascuno Stato membro e a Paesi terzi;

     b) il valore totale delle forniture aggiudicate in base alle deroghe all'accordo GATT.

 

          Art. 21 quater. Computo dei termini. [29]

     Il computo dei termini previsti nel presente decreto è effettuato secondo le disposizioni del regolamento CEE - EURATOM del Consiglio del 3 giugno 1971, n. 1182/71.

 

          Art. 21 quinquies. Disposizioni finali. [30]

     1. La legge 30 marzo 1981, n. 113, come modificata dal decreto-legge 7 novembre 1981, n. 631, convertito dalla legge 26 dicembre 1981, n. 784, e dalla legge 23 marzo 1983, n. 83, e il decreto legislativo 15 gennaio 1992, n. 48, sono abrogati. Gli allegati da 1 a 7 fanno parte integrante del presente testo unico.

 

 

Allegato 1

AMMINISTRAZIONI AGGIUDICATRICI

(Articolo 1, comma 2, del presente testo unico) [31]

 

     1) Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica (1);

     2) Ministero delle finanze (2);

     3) Ministero di grazia e giustizia;

     4) Ministero degli affari esteri;

     5) Ministero della pubblica istruzione;

     6) Ministero dell'interno;

     7) Ministero dei lavori pubblici;

     8) Ministero per le politiche agricole;

     9) Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

     10) Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

     11) Ministero della sanità;

     12) Ministero per i beni culturali e ambientali;

     13) Ministero della difesa;

     14) Ministero del commercio con l'estero;

     15) Ministero delle comunicazioni;

     16) Presidenza del Consiglio dei Ministri;

     17) Ministero dell'ambiente;

     18) Ministero dei trasporti e della navigazione;

     19) Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica.

 

(1) Facente funzione di ente acquirente centrale per la maggior parte degli altri Ministeri o enti.

(2) Non compresi gli appalti conclusi dall'Amministrazione dei monopoli di Stato limitatamente alle forniture di sali e tabacchi.

 

 

Allegato 2

PRODOTTI DI CUI ALL'ARTICOLO 1, COMMA 2 [32]

 

     Capitolo 25: Sale; zolfo, terre e pietre; gessi, calci e cementi.

     Capitolo 26: Minerali metallurgici, scorie e ceneri.

     Capitolo 27: Combustibili minerali, oli minerali e prodotti della loro distillazione; sostanze bituminose; cere minerali;

     eccettuati: ex 27.10: carburanti speciali.

     Capitolo 28: Prodotti chimici inorganici; composti inorganici o organici dei metalli preziosi, degli elementi radioattivi, dei metalli delle terre rare e degli isotopi; eccettuati:

     ex 28.09: esplosivi;

     ex 28.13: esplosivi;

     ex 28.14: gas lacrimogeni;

     ex 28.28: esplosivi;

     ex 28.32: esplosivi;

     ex 28.39: esplosivi;

     ex 28.50: prodotti tossicologici;

     ex 28.51: prodotti tossicologici;

     ex 28.54: esplosivi.

     Capitolo 29: Prodotti chimici; eccettuati:

     ex 29.03: esplosivi;

     ex 29.04: esplosivi;

     ex 29.07: esplosivi;

     ex 29.08: esplosivi;

     ex 29.11: esplosivi;

     ex 29.12: esplosivi;

     ex 29.13: prodotti tossicologici;

     ex 29.14: prodotti tossicologici;

     ex 29.15: prodotti tossicologici;

     ex 29.21: prodotti tossicologici;

     ex 29.22: prodotti tossicologici;

     ex 29.23: prodotti tossicologici;

     ex 29.26: esplosivi;

     ex 29.27: prodotti tossicologici;

     ex 29.29: esplosivi.

     Capitolo 30: Prodotti farmaceutici.

     Capitolo 31: Concimi.

     Capitolo 32: Estratti per concia e per tinta; tannini e loro derivati; sostanze coloranti; colori, pitture, vernici e tinture; mastici; inchiostri.

     Capitolo 33: Oli essenziali e resinoidi; prodotti per profumeria o per toletta preparati e cosmetici preparati.

     Capitolo 34: Saponi, prodotti organici tensioattivi, preparazioni per liscivie, preparazioni lubrificanti, cere artificiali, cere preparate, prodotti per pulire e lucidature, candele e prodotti simili, paste per modelli e "cere per l'odontoiatria".

     Capitolo 35: Sostanze albuminoidi; colle; enzimi.

     Capitolo 37: Prodotti per la fotografia e per la cinematografia.

     Capitolo 38: Prodotti vari delle industrie chimiche eccettuati:

     ex 38.19: prodotti tossicologici.

     Capitolo 39: Materie plastiche artificiali, eteri ed esteri della cellulosa, resine artificiali e lavori di tali sostanze; eccettuati:

     ex 39.03: esplosivi.

     Capitolo 40: Gomma naturale o sintetica, fatturato (factis) e loro lavori, eccettuati:

     ex 40.11: Pneumatici a prova di proiettili.

     Capitolo 41: Pelli e cuoio.

     Capitolo 42: Lavori di cuoio o di pelli; oggetti da correggiaio e da sellaio; oggetti da viaggio, borse da donna e simili contenitori; lavori di budella.

     Capitolo 43: Pelli da pellicceria e loro lavori; pellicce artificiali.

     Capitolo 44: Legno, carbone di legna e lavori di legno.

     Capitolo 45: Sughero e suoi lavori.

     Capitolo 46: Lavori di intreccio, da panieraio e da stuoiaio.

     Capitolo 47: Materie occorrenti per la fabbricazione della carta.

     Capitolo 48: Carta e cartoni; lavori di pasta di cellulosa, di carta o di cartone.

     Capitolo 49: Prodotti dell'arte libraria e delle arti grafiche.

     Capitolo 65: Cappelli, copricapi ed altre acconciature; loro parti.

     Capitolo 66: Ombrelli (da pioggia e da sole), bastoni, fruste, frustini e loro parti.

     Capitolo 67: Piume e calugine preparate e oggetti di piume o di calugine; fiori artificiali; lavori di capelli.

     Capitolo 68: Lavori di pietre, gesso, cemento, amianto, mica e materie simili.

     Capitolo 69: Prodotti ceramici.

     Capitolo 70: Vetro e lavori di vetro.

     Capitolo 71: Perle fini, pietre preziose (gemme), pietre semipreziose (fini) e simili, metalli preziosi, metalli placcati o ricoperti di metalli preziosi e lavori di queste materie; minuterie di fantasia.

     Capitolo 73: Ghisa, ferro e acciaio.

     Capitolo 74: Rame.

     Capitolo 75: Nichel.

     Capitolo 76: Alluminio.

     Capitolo 77: Magnesio, berillio (glucinio).

     Capitolo 78: Piombo.

     Capitolo 79: Zinco.

     Capitolo 80: Stagno.

     Capitolo 81: Altri metalli comuni.

     Capitolo 82: Utensileria;

     oggetti di coltelleria e posateria da tavola, di metalli comuni; eccettuati:

     ex 82.05: utensili;

     ex 82.07: pezzi per utensili.

     Capitolo 83: Lavori diversi e metalli comuni.

     Capitolo 84: Caldaie, macchine, apparecchi e congegni meccanici; eccettuati:

     ex 84.06: motori;

     ex 84.08: altri propulsori;

     ex 84.45: macchine;

     ex 84.53: macchine automatiche per l'elaborazione dell'informazione;

     ex 84.55: pezzi della voce 84.53;

     ex 84.59: reattori nucleari.

     Capitolo 85: Macchine ed apparecchi elettrici; materiali destinati a usi elettrotecnici; eccettuati:

     ex 85.13: telecomunicazioni;

     ex 85.15: apparecchi di trasmissione.

     Capitolo 86: Veicoli e materiali per strade ferrate;

     apparecchi di segnalazione non elettrici per vie di comunicazione; eccettuati:

     ex 86.02: locomotive blindate;

     ex 86.03: altre locomotive blindate;

     ex 86.05: vetture blindate;

     ex 86.06: carri-officine;

     ex 86.07: carri.

     Capitolo 87: Vetture automobili, trattori, velocipedi ed altri veicoli terrestri; eccettuati:

     ex 87.08: carri da combattimento e autoblinde;

     ex 87.01: trattori;

     ex 87.02: veicoli militari;

     ex 87.03: veicoli di soccorso ad automezzi rimasti in panne;

     ex 87.09: motocicli;

     ex 87.14: rimorchi.

     Capitolo 89: Navigazione marittima e fluviale, eccettuate:

     ex 89.01A: navi da guerra.

     Capitolo 90: Strumenti e apparecchi d'ottica, per fotografia e per cinematografia, di misura, di verifica, di precisione; strumenti e apparecchi medico-chirurgici; eccettuati:

     ex 90.05: binocoli;

     ex 90.13: strumenti vari, laser;

     ex 90.14: telemetri;

     ex 90.28: strumenti di misura elettrici o elettronici;

     ex 90.11: microscopi;

     ex 90.17: strumenti per la medicina;

     ex 90.18: apparecchi di meccanoterapia;

     ex 90.19: apparecchi di ortopedia;

     ex 90.20: apparecchi a raggi X.

     Capitolo 91: Orologeria.

     Capitolo 92: Strumenti musicali;

     apparecchi di registrazione e di riproduzione del suono;

     apparecchi di registrazione o di riproduzione delle immagini e del suono in televisione;

     parti e accessori di questi strumenti e apparecchi.

     Capitolo 94: Mobilia;

     mobili medico-chirurgici;

     oggetti letterecci e simili; eccettuati:

     ex 9401A: sedili per aerodine.

     Capitolo 95: Oggetti da intagliare e da modellare allo stato lavorato (compresi i lavori).

     Capitolo 96: Spazzole, spazzolini, pennelli e simili, scope, piumini da cipria e stacci.

     Capitolo 98: Lavori diversi.

 

 

Allegato 3

ORGANISMI DI DIRITTO PUBBLICO

(Articolo 1, comma 3, lettera b ), del presente testo unico) [33]

 

     Organismi:

     Società "Stretto di Messina" (decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 gennaio 1998);

     Ente autonomo mostra d'oltremare e del lavoro italiano nel mondo;

     Ente nazionale per l'aviazione civile - ENAC;

     Ente nazionale per l'assistenza al volo - ENAV.

     Categorie:

     Autorità portuali;

     Aziende speciali, istituzioni e società per azioni a prevalente capitale pubblico di cui all'articolo 22 della legge 8 giugno 1990, n. 142, nonché società per azioni a prevalente capitale privato di cui all'articolo 12 della legge 23 dicembre 1992, n. 498;

     Consorzi per le opere idrauliche; Università statali, Istituti universitari statali; Istituti superiori scientifici e culturali, Osservatori astronomici, astrofisici, geofisici o vulcanologici;

     Enti di ricerca e sperimentazione;

     Istituzioni pubbliche di assistenza e di beneficenza;

     Consorzi di bonifica;

     Enti di sviluppo o di irrigazione;

     Consorzi per le aree industriali;

     Enti preposti a servizi di pubblico interesse;

     Enti pubblici preposti ad attività di spettacolo, sportive, turistiche e del tempo libero;

     Enti culturali e di promozione artistica.

 

 

Allegato 4

MODELLI DI BANDI DI GARA E AVVISI

(Articolo 5, comma 6, del presente testo unico) [34]

 

     A - Pubblico incanto - (Articolo 9, comma 1, lettera a), del presente testo unico)

     1) Nome, indirizzo, numero telefonico, telegrafico, di telescrivente e telecopiatrice dell'amministrazione aggiudicatrice.

     2) a) Procedura di aggiudicazione prescelta;

     b) forma della fornitura che è oggetto della gara.

     3) a) Luogo della consegna;

     b) natura dei prodotti da fornire, con specificazione degli scopi per i quali le offerte sono richieste (se per acquisto, affitto, noleggio, locazione finanziaria o per una combinazione di tali scopi); numero di riferimento CPA;

     c) quantità dei prodotti da fornire, comprese eventuali opzioni per ulteriori forniture e, se nota, una stima dei tempi entro i quali tali opzioni possono essere esercitate; nel caso di appalti rinnovabili nel corso di un determinato periodo, presumibile calendario delle successive gare di fornitura;

     d) indicazioni relative alla possibilità per i fornitori di presentare offerte per una parte delle forniture richieste.

     4) Termine ultimo per il completamento della fornitura o durata del contratto e, per quanto possibile, termine ultimo per l'avvio o la consegna delle forniture.

     5) a) Nome e indirizzo del servizio presso il quale possono essere richiesti i capitolati d'oneri e i documenti complementari;

     b) termine ultimo per la ricezione delle domande sub - a);

     c) eventualmente, importo e modalità di pagamento della somma da versare per ottenere i documenti sub - a). 6) a) Termine ultimo per la ricezione delle offerte;

     b) indirizzo al quale le offerte devono essere inviate;

     c) la o le lingue nelle quali esse devono essere redatte.

     7) a) Persone ammesse ad assistere all'apertura delle offerte;

     b) data, luogo e ora dell'apertura delle offerte.

     8) Eventuali cauzioni o garanzie richieste.

     9) Modalità essenziali di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni in materia.

     10) Eventualmente, forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di imprese aggiudicatario della fornitura.

     11) Indicazioni riguardanti la situazione propria del fornitore, nonché informazioni e formalità necessarie per la valutazione delle condizioni minime di carattere economico e tecnico cui questi deve soddisfare.

     12) Periodo di tempo durante il quale l'offerente vincolato alla propria offerta.

     13) Criteri utilizzati per l'aggiudicazione della fornitura; vanno menzionati i criteri diversi dal prezzo più basso qualora non figurino nel capitolato d'oneri.

     14) Eventuale divieto di varianti.

     15) Altre indicazioni.

     16) Data o date di pubblicazione dell'avviso di preinformazione nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee o menzione della sua mancata pubblicazione.

     17) Data d'invio del bando all'ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle Comunità europee.

     18) Data di ricezione del bando da parte dell'ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle Comunità europee.

     19) Eventuale indicazione del fatto che la fornitura rientra nel campo d'applicazione dell'accordo GATT.

 

     B - Licitazione privata e appalto concorso - (Articolo 9, comma 1, lettere b) e c), del presente testo unico)

     1) Nome, indirizzo, numero telefonico, telegrafico, di telescrivente o telecopiatrice dell'amministrazione aggiudicatrice.

     2) a) Procedura di aggiudicazione prescelta;

     b) eventualmente; giustificazione del ricorso alla procedura accelerata;

     c) forma della fornitura che oggetto della gara.

     3) a) Luogo della consegna;

     b) natura dei prodotti da fornire, con specificazione degli scopi per i quali le offerte sono richieste (se per acquisto, affitto, noleggio, locazione finanziaria o per una combinazione di tali scopi); numero di riferimento CPA;

     c) quantità dei prodotti da fornire, comprese eventuali opzioni per ulteriori forniture e, se nota, una stima dei tempi entro i quali tali opzioni possono essere esercitate; nel caso di forniture rinnovabili nel corso di un determinato periodo, presumibile calendario delle successive gare di fornitura;

     d) indicazioni relative alla possibilità per i fornitori di presentare offerte per una parte delle forniture richieste.

     4) Termine ultimo per il completamento della fornitura o durata del contratto e, per quanto possibile, termine ultimo per l'avvio o la consegna delle forniture.

     5) Eventualmente, forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di imprese aggiudicatario della fornitura.

     6) a) Termine per la ricezione delle domande di partecipazione;

     b) indirizzo al quale tali domande devono essere inviate;

     c) la o le lingue nelle quali esse devono essere redatte.

     7) Termine ultimo per la spedizione degli inviti a presentare offerte.

     8) Eventuali cauzioni o garanzie richieste.

     9) Indicazioni riguardanti la situazione propria del fornitore, nonché informazioni e formalità necessarie per la valutazione delle condizioni minime di carattere economico e tecnico cui questi deve soddisfare.

     10) Criteri ultilizzati all'atto dell'aggiudicazione della fornitura, se non figurano nell'invito a presentare offerte.

     11) Numero previsto dei fornitori - eventualmente, con indicazione nel minimo e nel massimo - che verranno invitati a presentare offerte.

     12) Eventuale divieto di varianti.

     13) Altre indicazioni.

     14) Data o date di pubblicazione dell'avviso di preinformazione nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee o menzione della sua mancata pubblicazione.

     15) Data d'invio del bando all'ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle Comunità europee.

     16) Data di ricezione del bando da parte dell'ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle Comunità europee.

     17) Eventuale indicazione del fatto che la fornitura rientra nel campo d'applicazione de

 

     C - Trattativa privata - (Articolo 9, comma 3, del presente testo unico)

     1) Nome, indirizzo, numero telefonico, telegrafico, di telescrivente o di telecopiatrice dell'amministrazione aggiudicatrice.

     2) a) Procedura di stipulazione prescelta;

     b) giustificazione dell'eventuale ricorso alla procedura accelerata;

     c) eventualmente, forma della fornitura che oggetto della gara.

     3) a) Luogo della consegna;

     b) natura dei prodotti da fornire, con specificazione degli scopi per i quali le offerte sono richieste (se per acquisto, affitto, noleggio, locazione finanziaria o per una combinazione di tali scopi); numero di riferimento CPA;

     c) quantità dei prodotti da fornire, comprese eventuali opzioni per ulteriori forniture e, se nota, una stima dei tempi entro i quali tali opzioni possono essere esercitate; nel caso di forniture rinnovabili nel corso di un determinato periodo, presumibile calendario delle successive gare di fornitura;

     d) indicazioni relative alla possibilità per i fornitori di presentare offerte per una parte delle forniture richieste.

     4) Termine ultimo per il completamento della fornitura o durata del contratto e, per quanto possibile, termine ultimo per l'avvio o la consegna delle forniture.

     5) Eventualmente, forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di imprese aggiudicatario della fornitura.

     6) a) Termine per la ricezione delle domande di partecipazione;

     b) indirizzo al quale tali domande devono essere inviate;

     c) la o le lingue nelle quali esse devono essere redatte.

     7) Eventuali cauzioni o garanzie richieste.

     8) Indicazioni riguardanti la situazione propria del fornitore, nonché informazioni e formalità necessarie per la valutazione delle condizioni minime di carattere economico e tecnico cui questi deve soddisfare.

     9) Numero previsto dei fornitori - eventualmente, con indicazione nel minimo e nel massimo - che verranno invitati a presentare offerte.

     10) Eventuale divieto di varianti.

     11) Eventualmente, nome e indirizzo dei fornitori già prescelti dall'amministrazione aggiudicatrice.

     12) Data o date delle precedenti pubblicazioni nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee.

     13) Altre indicazioni.

     14) Data di invio del bando all'ufficio delle pubblicazioni delle Comunità europee.

     15) Data di ricezione del bando da parte dell'ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle Comunità europee.

     16) Eventuale indicazione del fatto che la fornitura rientra nel campo d'applicazione dell'accordo GATT.

 

     D - Preinformazione - (Articolo 5, comma 1, del presente testo unico)

     1) Nome, indirizzo, numero telefonico, telegrafico, di telescrivente o di telecopiatrice dell'amministrazione aggiudicatrice e, se non coincidono, del servizio presso il quale si possono richiedere informazioni complementari.

     2) La natura e la quantità o il valore dei prodotti da fornire; numero di riferimento della classificazione dei prodotti per attività (CPA).

     3) La data provvisoria di avvio delle procedure di aggiudicazione della fornitura (se nota).

     4) Altre indicazioni.

     5) Data di spedizione del presente avviso.

     6) Data di ricezione dell'avviso da parte dell'ufficio pubblicazioni ufficiali delle Comunità europee.

     7) Eventuale indicazione del fatto che la fornitura rientra nel campo di applicazione dell'accordo GATT.

 

     E - Forniture aggiudicate - (Articolo 5, comma 3, del presente testo unico)

     1) Nome e indirizzo dell'amministrazione aggiudicatrice.

     2) Procedura di gara prescelta; in caso di trattativa privata senza pubblicazione del bando ai sensi dell'articolo 9, comma 4, la motivazione del ricorso a tale procedura.

     3) Data di aggiudicazione definitiva della fornitura.

     4) Criteri di assegnazione del contratto.

     5) Numero di offerte ricevute.

     6) Numero e indirizzo del o dei fornitore/i.

     7) Natura e quantità dei prodotti forniti, eventualmente per fornitore - numero di riferimento CPA.

     8) Prezzo o gamma di prezzi (minimo/massimo) pagato/i.

     9) Valore della/e offerta/e prescelta/e o offerta massima e minima presa in considerazione per l'aggiudicazione della fornitura.

     10) Valore e parte del contratto che possono eventualmente essere aggiudicati a terzi.

     11) Altre informazioni.

     12) Data di pubblicazione del bando di gara nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee.

     13) Data di spedizione del presente avviso.

     14) Data di ricezione del bando di gara da parte dell'ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle Comunità europee.

 

 

Allegato 5

DEFINIZIONE DI ALCUNE SPECIFICHE TECNICHE

(Articolo 8 comma 1, del presente testo unico) [35]

 

     Ai sensi del presente testo unico si intende per:

     1) specifiche tecniche: l'insieme delle prescrizioni tecniche figuranti tra l'altro nei capitolati d'oneri che definiscono le caratteristiche richieste di un prodotto, di un materiale o di una fornitura e che permettono di caratterizzare oggettivamente un prodotto, un materiale o una fornitura in modo che essi rispondano all'uso cui sono destinati dall'amministrazione aggiudicatrice. Tali caratteristiche comprendono i livelli di qualità o di proprietà di utilizzazione, la sicurezza, le dimensioni, comprese anche le prescrizioni applicabili ad un prodotto, a un materiale o a una fornitura per quanto riguarda il sistema di garanzia della qualità, la terminologia, i simboli, le prove ed i metodi di prova, l'imballaggio, la marchiatura e l'etichettatura, tali da consentire l'obiettiva individuazione di un materiale, di un prodotto o di una fornitura in modo da rispondere all'uso cui sono destinati dall'amministrazione aggiudicatrice;

     2) norma: la specifica tecnica approvata da un organismo riconosciuto ad espletare attività normativa per applicazione ripetuta o continua, la cui osservanza non è, in linea di massima, obbligatoria;

     3) norma europea: una norma approvata dal Comitato europeo di normalizzazione (CEN) o dal Comitato europeo di normalizzazione elettronica (CENELEC) come Norma europea (EN) o Documenti di armonizzazione (HD) conformemente alle regole comuni di tali organismi;

     4) omologazione tecnica europea: la valutazione tecnica favorevole alla idoneità all'impiego di un prodotto fondata sulla corrispondenza ai requisiti essenziali per la costruzione, per quanto concerne le caratteristiche intrinseche del prodotto e le condizioni fissate per la sua messa in opera e la sua utilizzazione; l'omologazione tecnica europea è rilasciata dagli organismi nazionali a tale scopo riconosciuti;

     5) prescrizione tecnica comune: la prescrizione tecnica elaborata secondo una procedura riconosciuta dagli Stati membri al fine di assicurare l'applicazione uniforme in tutti gli Stati membri dell'Unione europea e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee.

 

 

Allegato 6

CONTENUTO MINIMO DELLA LETTERA D'INVITO

(Articolo 7, comma 2, del presente testo unico) [36]

 

     Il contenuto minimo della lettera d'invito nelle procedure di cui all'articolo 7 del presente testo unico il seguente:

     1) se occorre, indirizzo del servizio al quale possono essere richiesti il capitolato d'oneri e i documenti complementari, il termine per presentare la domanda, l'importo e le modalità di pagamento della somma eventualmente da corrispondere per ottenere detti documenti;

     2) il termine di ricezione delle offerte, l'indirizzo al quale vanno spedite e la lingua o le lingue in cui devono essere redatte;

     3) gli estremi del bando di gara pubblicato;

     4) l'indicazione di documenti integrativi eventualmente da allegare a sostegno delle dichiarazioni verificabili fornite dal candidato in base al bando di gara; per le condizioni economiche e tecniche si applicano i criteri e le modalità di cui agli articoli 13 e 14;

     5) i criteri di aggiudicazione della fornitura se non sono indicati nel bando di gara.

 

 

Allegato 7

REGISTRI PROFESSIONALI DI ALTRI STATI MEMBRI

(Articolo 12 del presente testo unico) [37]

 

     1) I pertinenti registri professionali o commerciali e le pertinenti dichiarazioni o i pertinenti certificati di cui all'articolo 12, comma 1, del presente testo unico sono, rispettivamente:

     in Belgio, il "Registre du Commercie-Handelsregister";

     in Danimarca, l'"Aktieselskabsregistret", il "Forenings-registret" e lo "Handelsregistret";

     in Germania, lo "Handelsregistrer" e lo "Handwerksrolle";

     in Spagna, il "Registro Mercantil" ovvero, per i privati non iscritti, un certificato da cui risulti che l'interessato ha dichiarato sotto giuramento di esercitare la professione in questione;

     in Francia, il "Registre du commerce" ed il "Repertoire des metiers";

     in Lussemburgo, il "Registre aux firmes" ed il "Role de la chambre des metiers";

     nei Paesi Bassi, lo "Handelsregister"; in Portogallo, il "Registo Nacional das Pessoas Colectivas".

     2) Al fornitore stabilito nel Regno Unito o in Irlanda può richiedersi la presentazione di un certificato rilasciato dal "Registrar of companies" o dal "Registrar of Friendly Societies", che attesti che l'impresa del fornitore e "incorporated" o "registered"; qualora non ottenga tale certificato il fornitore può presentare un certificato da cui risulti che ha dichiarato sotto giuramento di esercitare la professione in questione, nel paese in cui è stabilito, in un luogo specifico e sotto un determinato nome o ragione sociale.


[1] Abrogato dall'art. 256 del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163, con la decorrenza di cui all'art. 257 dello stesso D.Lgs. 163/06.

[2] Articolo così sostituito dall'art. 1 del D.Lgs. 20 ottobre 1998, n. 402.

[3] Lettera così sostituita dall'art. 2 del D.Lgs. 20 ottobre 1998, n. 402.

[4] Articolo così sostituito dall'art. 3 del D.Lgs. 20 ottobre 1998, n. 402.

[5] Comma così sostituito dall'art. 4 del D.Lgs. 20 ottobre 1998, n. 402.

[6] Comma così sostituito dall'art. 4 del D.Lgs. 20 ottobre 1998, n. 402.

[7] Comma così sostituito dall'art. 4 del D.Lgs. 20 ottobre 1998, n. 402.

[8] Comma così sostituito dall'art. 4 del D.Lgs. 20 ottobre 1998, n. 402.

[9] Comma così sostituito dall'art. 4 del D.Lgs. 20 ottobre 1998, n. 402.

[10] Comma così sostituito dall'art. 4 del D.Lgs. 20 ottobre 1998, n. 402.

[11] Articolo così sostituto dall'art. 5 del D.Lgs. 20 ottobre 1998, n. 402.

[12] Articolo così sostituito dall'art. 6 del D.Lgs. 20 ottobre 1998, n. 402.

[13] Articolo così sostituito dall'art. 7 del D.Lgs. 20 ottobre 1998, n. 402.

[14] Articolo così sostituito dall'art. 8 del D.Lgs. 20 ottobre 1998, n. 402.

[15] Articolo così sostituito dall'art. 9 del D.Lgs. 20 ottobre 1998, n. 402.

[16] Articolo così sostituito dall'art. 10 del D.Lgs. 20 ottobre 1998, n. 402.

[17] Articolo così sostituito dall'art. 11 del D.Lgs. 20 ottobre 1998, n. 402.

[18] Comma così sostituito dall'art. 12 del D.Lgs. 20 ottobre 1998, n. 402.

[19] Comma così sostituito dall'art. 12 del D.Lgs. 20 ottobre 1998, n. 402.

[20] Articolo così sostituito dall'art. 13 del D.Lgs. 20 ottobre 1998, n. 402.

[21] Articolo così sostituito dall'art. 14 del D.Lgs. 20 ottobre 1998, n. 402.

[22] Articolo così sostituito dall'art. 15 del D.Lgs. 20 ottobre 1998, n. 402.

[23] Articolo così sostituito dall'art. 16 del D.Lgs. 20 ottobre 1998, n. 402.

[24] Articolo così sostituito dall'art. 17 del D.Lgs. 20 ottobre 1998, n. 402.

[25] Articolo così sostituito dall'art. 18 del D.Lgs. 20 ottobre 1998, n. 402.

[26] Titolo così sostituito dall'art. 19 del D.Lgs. 20 ottobre 1998, n. 402.

[27] Articolo aggiunto dall'art. 19 del D.Lgs. 20 ottobre 1998, n. 402.

[28] Articolo aggiunto dall'art. 19 del D.Lgs. 20 ottobre 1998, n. 402.

[29] Articolo aggiunto dall'art. 19 del D.Lgs. 20 ottobre 1998, n. 402.

[30] Articolo aggiunto dall'art. 19 del D.Lgs. 20 ottobre 1998, n. 402.

[31] Allegato così sostituito dall'art. 19 del D.Lgs. 20 ottobre 1998, n. 402.

[32] Allegato così sostituito dall'art. 19 del D.Lgs. 20 ottobre 1998, n. 402.

[33] Allegato così sostituito dall'art. 19 del D.Lgs. 20 ottobre 1998, n. 402.

[34] Allegato così sostituito dall'art. 19 del D.Lgs. 20 ottobre 1998, n. 402.

[35] Allegato così sostituito dall'art. 19 del D.Lgs. 20 ottobre 1998, n. 402.

[36] Allegato aggiunto dall'art. 19 del D.Lgs. 20 ottobre 1998, n. 402.

[37] Allegato aggiunto dall'art. 19 del D.Lgs. 20 ottobre 1998, n. 402.