§ 98.1.28870 - D.L. 10 maggio 1995, n. 162 .
Disposizioni in materia di riutilizzo dei residui derivanti da cicli di produzione o di consumo in un processo produttivo o in un processo di [...]


Settore:Normativa nazionale
Data:10/05/1995
Numero:162


Sommario
Art. 1.  (Campo di applicazione)
Art. 2.  (Definizioni)
Art. 3.  (Esclusioni)
Art. 4.  (Raccolta e trasporto interni)
Art. 5.  (Attività di riutilizzo sottoposte a comunicazione)
Art. 6.  (Misure di sicurezza e procedure amministrative)
Art. 7.  (Movimenti trasfrontalieri)
Art. 8.  (Autorizzazioni)
Art. 9.  (Registri di carico e scarico)
Art. 10.  (Obbligo di informazione)
Art. 11.  (Controlli)
Art. 12.  (Sanzioni e causa di non punibilità)
Art. 13.  (Abrogazione di norme)
Art. 14.  (Stoccaggio provvisorio dei rifiuti tossici e nocivi)
Art. 15.  (Semplificazioni delle attività di smaltimento)
Art. 16.  (Modifiche di disposizioni autorizzative)
Art. 17.  (Disposizioni in tema di tasse per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani)
Art. 18.  (Disposizioni transitorie)
Art. 19.  (Conservazione di somme nel bilancio dello Stato)
Art. 20.  (Disposizioni finali e finanziarie)
Art. 21.  (Entrata in vigore)


§ 98.1.28870 - D.L. 10 maggio 1995, n. 162 [1].

Disposizioni in materia di riutilizzo dei residui derivanti da cicli di produzione o di consumo in un processo produttivo o in un processo di combustione, nonché in materia di smaltimento dei rifiuti

(G.U. 11 maggio 1995, n. 108)

 

     Art. 1. (Campo di applicazione)

     1. In attesa della completa attuazione delle direttive n. 91/156/CEE e n. 91/689/CEE, ed in particolare in attesa che la Commissione dell'Unione europea stabilisca in maniera puntuale i criteri che caratterizzano la nozione di rifiuto quale definita all'articolo 2, comma 1, lettera a), il presente decreto disciplina le attività finalizzate al riutilizzo dei residui derivanti dai cicli di produzione o di consumo.

 

          Art. 2. (Definizioni)

     1. Ai fini del presente decreto si intende per:

     a) rifiuto: le sostanze comprese nell'allegato 1 e di cui il detentore si disfi o abbia deciso o abbia l'obbligo di disfarsi e che non presentino alcuna delle seguenti caratteristiche:

     1) siano prodotte intenzionalmente ed abbiano un mercato;

     2) abbiano una qualificazione merceologica riconosciuta ufficialmente, o comunque ulteriori possibilità di utilizzo non vietate dalla legge, ed abbiano un mercato;

     3) siano utilizzabili per i loro scopi originari;

     b) residuo: sostanza o materiale residuale derivante da un processo di produzione o di consumo suscettibile di essere avviato a riutilizzo;

     c) residui pericolosi: i residui che:

     1) contengano le sostanze di cui all'allegato al decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915, in concentrazioni superiori a quelle limite previste dal punto 1.2 del testo allegato alla delibera in data 27 luglio 1984, pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 253 del 13 settembre 1984, del Comitato interministeriale di cui all'articolo 5 del medesimo decreto;

     2) originino dai cicli di cui al punto 1.3 del testo allegato alla delibera in data 27 luglio 1984 del Comitato interministeriale di cui all'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915, salvo che il soggetto obbligato dimostri che i residui non sono classificabili "tossici e nocivi" ai sensi del numero 1);

     3) provengano da contenitori contrassegnati con i simboli "T" e/o "F" e/o "T +" e/o "C" e/o "Xn" e/o "Xi" di cui al decreto del Ministro della sanità in data 3 dicembre 1985, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 305 del 30 dicembre 1985, o comunque utilizzati per sostanze pericolose;

     d) raccolta: operazioni di cernita e/o raggruppamento dei residui;

     e) trasporto: operazione di movimentazione dei residui destinati al riutilizzo dal luogo di produzione al luogo di stoccaggio, trattamento e/o riutilizzo;

     f) stoccaggio: deposito temporaneo dei residui destinati ad attività finalizzate al riutilizzo, escluso quello effettuato presso l'insediamento dove sono stati prodotti;

     g) trattamento: operazione destinata a consentire il riutilizzo di un residuo, escluse le operazioni eseguite presso l'insediamento produttivo dove le sostanze o i materiali sono prodotti;

     h) riutilizzo: operazioni consistenti nell'impiego dei residui derivanti dai cicli di produzione o di consumo per l'ottenimento di prodotti o materie prime, ovvero per la produzione di energia;

     i) materia prima corrispondente: la materia prima o la fonte di energia la cui utilizzazione viene sostituita in tutto o in parte da un residuo di un ciclo di produzione o di consumo;

     l) luogo di produzione: uno o più edifici o installazioni collegate tra loro all'interno di un'area determinata in cui si svolgono attività di produzione.

 

          Art. 3. (Esclusioni)

     1. Le disposizioni del presente decreto non si applicano:

     a) alle attività finalizzate al riutilizzo come materia prima di un residuo di produzione effettuate nell'ambito del luogo dove il residuo è prodotto, che si considerano parte integrante della produzione;

     b) alle attività di riutilizzo di residui di origine vegetale e animale, anche derivanti da processi di lavorazione e trasformazione agro-alimentare o agro-industriale, oggetto di specifiche norme di carattere igienico-sanitario, alimentare e mangimistico che disciplinano la materia;

     c) ai semi lavorati non costituenti residui di produzione o di consumo;

     d) ai materiali litoidi o vegetali utilizzati nelle normali pratiche agricole e di conduzione dei fondi rustici, comprese le terre da coltivazione provenienti dalla pulizia dei prodotti vegetali eduli;

     e) alle attività di raccolta di residui destinati al riutilizzo, effettuate da associazioni, organizzazioni od istituzioni, che operano anche ai fini ambientali, caritatevoli e comunque senza fini di lucro, ovvero da soggetti non dotati di sede fissa di cui alla circolare del Ministro delle finanze n. 26 del 19 marzo 1985, pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 69 del 21 marzo 1985;

     f) ai residui delle lavorazioni agricole in generale e derivati da processi di lavorazione meccanici, fisici, chimico-fisici e di trasformazione dei prodotti agricoli;

     g) ai residui e le eccedenze derivanti dalle preparazioni nelle cucine di qualsiasi tipo di cibi solidi, cotti e crudi, non entrati nel circuito distributivo di somministrazione, destinati alle strutture di ricovero di animali di affezione di cui alla legge 14 agosto 1991, n. 281, e successive modificazioni, nel rispetto della vigente normativa.

     2. Sono escluse dal campo di applicazione del presente decreto le attività di riutilizzo di residui che danno origine ai fertilizzanti, individuati con riferimento alla tipologia e alle modalità di impiego ai sensi della legge 19 ottobre 1984, n. 748, e successive modifiche ed integrazioni. All'articolo 8, comma 2, secondo capoverso, della legge n. 748 del 1984, come modificato dall'art. 6, comma 1, del decreto legislativo 16 febbraio 1993, n. 161, le parole: "di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentiti il Ministro dell'ambiente e il Ministro della sanità" sono sostituite dalle seguenti: "di concerto con i Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato, dell'ambiente e della sanità". All'articolo 8, comma 3, ultimo capoverso, della medesima legge n. 748 del 1984, le parole: "di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentiti il Ministro delle partecipazioni statali e il Ministro della sanità" sono sostituite dalle seguenti: "di concerto con i Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato, dell'ambiente e della sanità". All'articolo 9, comma 5, della medesima legge n. 748 del 1984, le parole: "di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentiti il Ministro delle partecipazioni statali e il Ministro della sanità" sono sostituite dalle seguenti: "di concerto con i Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato, dell'ambiente e della sanità". Per gli insediamenti che producono fertilizzanti anche con l'impiego di residui deve essere effettuata comunicazione alla regione competente.

     3. Sono altresì esclusi dal campo di applicazione del presente decreto i materiali quotati con precise specifiche merceologiche in borse merci o in listini e mercuriali ufficiali istituiti presso le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, sotto la vigilanza del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, individuati nell'elenco di cui all'allegato 1 al decreto del Ministro dell'ambiente 5 settembre 1994, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 212 del 10 settembre 1994.

     4. Nel rispetto delle norme a tutela della salute dell'uomo e degli animali, dell'ambiente e del recupero ambientale e della normativa comunitaria, con decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con i Ministri della sanità, dell'industria, del commercio e dell'artigianato e delle risorse agricole, alimentari e forestali, vengono apportate modifiche ed integrazioni all'allegato 1 al decreto del Ministro dell'ambiente 5 settembre 1994, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 212 del 10 settembre 1994.

     5. Ai fini del comma 3, le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura dei capoluoghi di regione comunicano entro il 31 dicembre di ogni anno i nuovi materiali quotati, con l'indicazione precisa delle relative specifiche merceologiche.

     6. Le modifiche e/o le integrazioni di cui al comma 4 diventano operative a partire dalla data di entrata in vigore del decreto ivi previsto.

 

          Art. 4. (Raccolta e trasporto interni)

     1. Chiunque intenda effettuare operazioni di raccolta o trasporto anche marittimo, di residui individuati ai sensi dell'art. 5 destinati al riutilizzo deve, su carta libera, darne comunicazione al Comitato nazionale dell'Albo nazionale delle imprese esercenti servizi di smaltimento dei rifiuti, di cui all'articolo 10 del decreto-legge 31 agosto 1987, n. 361, convertito, con modificazioni, dallalegge 29 ottobre 1987, n. 441, annualmente, e comunque trenta giorni prima dell'inizio dell'attività, indicando la quantità, la natura, l'origine, la destinazione, la frequenza media della raccolta, la tipologia del mezzo di trasporto dei residui; il Comitato redige l'elenco degli operatori che hanno effettuato le comunicazioni ai sensi del presente decreto. La mancata comunicazione nei termini previsti comporta il divieto di effettuare le suddette operazioni di raccolta e trasporto.

     2. Agli oneri per la tenuta nell'elenco di cui al comma 1 si provvede con le entrate derivanti dal diritto di iscrizione annuale, pari a lire cinquantamila a carico delle ditte esercenti l'attività.

     3. Durante il trasporto i residui di cui al presente articolo sono identificati dal documento di accompagnamento dei beni viaggianti di cui all'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1978, n. 627, dal quale, opportunamente integrato, devono risultare i seguenti dati:

     a) nome ed indirizzo del produttore o detentore;

     b) origine, composizione e quantità del residuo;

     c) destinazione con l'indicazione delle operazioni di trattamento, di stoccaggio e di riutilizzo cui è soggetto il residuo;

     d) data e percorso del trasporto;

     e) nome ed indirizzo del destinatario.

     4. I soggetti di cui al comma 1 non devono prestare le garanzie finanziarie di cui all'articolo 10, comma 2, del decreto-legge 31 agosto 1987, n. 361, convertito, con modificazioni, dallalegge 29 ottobre 1987, n. 441.

     5. Sono esclusi dall'obbligo di cui al comma 1 la raccolta e il trasporto:

     a) delle frazioni merceologiche dei residui provenienti da raccolte finalizzate, effettuate dai servizi di nettezza urbana, dalle associazioni che operano a fini ambientali, caritatevoli o comunque senza fini di lucro, ovvero da soggetti non dotati di sede fissa di cui alla circolare del Ministro delle finanze n. 26 del 19 marzo 1985, pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 69 del 21 marzo 1985;

     b) dei residui inerti purché privi di amianto o di altre sostanze tossiche o nocive in concentrazioni tali da costituire, in base alla vigente normativa, un pericolo per la salute o per l'ambiente, destinati ad essere riutilizzati per ripristino ambientale, formazione di rilevati e sottofondi stradali e per produzione di leganti e di materiale da costruzione in generale;

     c) delle frazioni merceologiche derivanti da raccolte finalizzate previste da norme statali o regionali in attuazione dei piani di gestione;

     d) degli scarti delle lavorazioni agromeccaniche, compresi quelli del verde pubblico o privato, nonché degli scarti delle lavorazioni agroindustriali provenienti dalle piccole e medie imprese.

     6. Le somme derivanti dai diritti di iscrizione di cui al comma 2, nonché all'articolo 5, comma 3, e all'articolo 15, comma 5, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato ai fini della successiva riassegnazione, con decreto del Ministro del tesoro, ad appositi capitoli di spesa.

 

          Art. 5. (Attività di riutilizzo sottoposte a comunicazione)

     1. Chiunque intende effettuare sul territorio nazionale il trattamento, lo stoccaggio o il riutilizzo dei residui di cui agli allegati 2 e3 al decreto del Ministro dell'ambiente 5 settembre 1994 pubblicato sul supplemento ordinario n. 126 alla Gazzetta Ufficiale n. 212 del 10 settembre 1994, e di cui al decreto del Ministro dell'ambiente 16 gennaio 1995, pubblicato nel supplemento ordinario della Gazzetta Ufficiale del 30 gennaio 1995, n. 24, ad eccezione delle categorie di cui ai punti 21 e 22 dell'allegato 1 al medesimo decreto, è tenuto a darne annualmente comunicazione, su carta libera, alla sezione regionale dell'albo nazionale delle imprese esercenti servizi di smaltimento dei rifiuti ed alla regione, alla provincia autonoma o alla provincia delegata, territorialmente competente. La comunicazione è corredata da una relazione, nella quale sono indicati provenienza, tipi, quantità e caratteristiche dei residui da trattare, stabilimento e ciclo di trattamento, di produzione o di combustione nel quale i residui stessi sono destinati ad essere riutilizzati, nonché le caratteristiche merceologiche dei prodotti derivanti dai predetti cicli di riutilizzo. La regione, la provincia autonoma o la provincia delegata può chiedere ulteriori dati ed informazioni per verificare il rispetto delle norme vigenti sulla tutela della salute e dell'ambiente e, qualora accerti la mancanza dei presupposti o dei requisiti dalle stesse richiesti, può vietare la prosecuzione dell'attività ed impone la rimozione degli effetti già prodotti. Con decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con i Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato e della sanità, verranno stabilite le norme tecniche per la regolamentazione delle attività finalizzate al riutilizzo ai fini della produzione di energia dei residui bituminosi derivanti da processi di lavorazione del greggio (TAR) e dei residui allo stato solido derivanti dal processo di cokificazione di frazioni pesanti petrolifere (Coke di petrolio).

     2. Le sezioni regionali territorialmente competenti dell'Albo nazionale delle imprese esercenti servizi di smaltimenti dei rifiuti redigono l'elenco degli operatori che hanno effettuata la comunicazione ai sensi del presente decreto.

     3. Agli oneri per la tenuta degli elenchi di cui al comma 1 si provvede con le entrate derivanti dal diritto di iscrizione annuale, pari a lire cinquantamila a carico delle ditte esercenti le attività.

     4. Nel rispetto delle norme a tutela della salute dell'ambiente e della normativa comunitaria, con particolare riferimento alle disposizioni di cui ai commi 5 e 6, con decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con i Ministri della sanità, dell'industria, del commercio e dell'artigianato e delle risorse agricole, alimentari e forestali, vengono apportate modifiche ed integrazioni agli allegati di cui al comma 1.

     5. Le attività di riutilizzo dei residui non tossici e nocivi sono sottoposte alle procedure agevolate previste dal presente articolo qualora:

     a) siano definite per ciascun tipo di attività le norme generali che fissano i tipi e le quantità dei residui, nonché le condizioni alle quali le attività sono sottoposte alla disciplina del presente articolo;

     b) siano definite in relazione ai tipi o alle quantità di residui ed ai metodi di trattamento o riutilizzo le prescrizioni necessarie per assicurare che i residui stessi siano riutilizzati senza pericolo per la salute dell'uomo e senza usare procedimenti o metodi che potrebbero recare pregiudizi all'ambiente.

     6. Le attività di riutilizzo dei residui tossici o nocivi o pericolosi sono sottoposte alle procedure agevolate previste dal presente articolo qualora:

     a) siano definite le norme generali che fissano i tipi e le quantità di residui;

     b) sia indicato per ogni tipo di residuo il valore limite di sostanze pericolose contenute ed i valori limite di emissione;

     c) siano individuati i tipi di attività e le condizioni alle quali l'attività è sottoposta alla disciplina del presente articolo;

     d) siano definite, in relazione ai tipi e alle quantità di sostanze pericolose contenute nei residui ed ai metodi di riutilizzo, le prescrizioni necessarie per assicurare che i residui stessi siano riutilizzati senza pericolo per la salute dell'uomo e senza usare procedimenti o metodi che potrebbero recare pregiudizi all'ambiente.

 

          Art. 6. (Misure di sicurezza e procedure amministrative)

     1. Alle attività di trasporto, stoccaggio, trattamento e riutilizzo dei residui di cui all'articolo 5, nonché ai mezzi, agli impianti e alle apparecchiature utilizzati per lo svolgimento di dette attività, si applicano, in relazione alle caratteristiche chimico-fisiche dei residui e ai fattori di rischio che essi eventualmente presentano, le norme di sicurezza vigenti ed applicabili e le procedure di autorizzazione e di controllo ad altri fini previste dalla normativa vigente, con riferimento alle materie prime corrispondenti o a quelle presenti nel residuo, in particolare in materia di sicurezza dei trasporti, di igiene e sicurezza del lavoro, di prevenzione degli incendi e di altri rischi connessi all'esercizio delle attività industriali, di emissioni in atmosfera e di scarichi idrici.

     2. Per i residui individuati nell'elenco di cui all'articolo 5, comma 1 e per gli ulteriori residui inseriti in detto elenco in sede di periodico aggiornamento, ove, per le particolari caratteristiche del residuo considerato o per il tipo di riutilizzo previsto, non risultino applicabili le norme di sicurezza e di tutela igienico-sanitaria ed ambientale previste in via generale, vengono definiti gli specifici requisiti di sicurezza ed i valori limite, anche di emissione, da rispettare nell'esercizio delle attività di trasporto, stoccaggio, trattamento e riutilizzo.

     3. In mancanza delle norme tecniche di sicurezza di cui ai commi 1 e 2, l'impresa è tenuta ad applicare le norme tecniche previste dalla normativa vigente per i rifiuti speciali, ovvero tossici e nocivi, per le corrispondenti attività previste dall'articolo 3 o in relazione alle caratteristiche del residuo.

     4. Lo stoccaggio dei residui tossici e nocivi, destinati al riutilizzo, anche se effettuato all'interno dello stabilimento di produzione degli stessi, non può comunque superare i centottanta giorni salvo motivata proroga da parte della competente regione e salve le prescrizioni tecniche imposte dalla regione per il periodo di deroga a tutela dell'ambiente e della salute.

     5. I residui pericolosi i quali non sono indicati nell' allegato 3 al decreto del Ministro dell'ambiente 5 settembre 1994, pubblicato sul supplemento ordinario n. 126 alla Gazzetta Ufficiale n. 212 del 10 settembre 1994, o per i quali, se indicati, non sono previsti i limiti di sostanze pericolose contenute e i limiti di emissione, fino a che non sono presi in carico dai soggetti che ne effettuano la trasformazione e li rendono commerciabili, debbono essere movimentati e trattati nel rispetto delle vigenti leggi sui rifiuti tossico-nocivi.

     6. Con decreto del Presidente della Repubblica emanato previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta dei Ministri dell'ambiente e dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sono individuati gli impianti di produzione di energia elettrica e quelli di riscaldamento e/o climatizzazione che utilizzano come fonte di energia i residui di cui all'articolo 5 e che, in relazione alla quantità e alla qualità delle emissioni prodotte ed alle caratteristiche qualitative e quantitative dei residui utilizzati, sono ricompresi nelle attività ad inquinamento atmosferico poco significativo ai sensi e per gli effetti di cui al decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1991, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 175 del 27 luglio 1991. Per gli impianti di generazione elettrica che non rientrano nelle attività ad inquinamento poco significativo la comunicazione di cui all'articolo 5 è compresa nella istanza di autorizzazione di cui all'articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203, sulla quale la regione deve esprimersi nel termine perentorio di sessanta giorni dalla relativa richiesta. Resta comunque esclusa l'applicazione dell'articolo 15, comma 1, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203, qualora dall'utilizzo dei residui come fonti di energia derivino variazioni qualitative delle emissioni inquinanti dell'impianto.

 

          Art. 7. (Movimenti trasfrontalieri)

     1. L'importazione e l'esportazione dei residui destinati al riutilizzo sono disciplinati dal regolamento CEE n. 259/93 del Consiglio del 1° febbraio 1993.

     2. Ai fini dell'applicazione del regolamento CEE n. 259/1993 del Consiglio del 1° febbraio 1993, i residui importati ai sensi del comma 1, in conformità a quanto previsto dal regolamento medesimo, devono essere destinati allo stoccaggio e trattamento, anche se effettuati in conto terzi, e al riutilizzo unicamente in impianti autorizzati ai sensi deldecreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915, ovvero ai sensi dell'articolo 5.

     3. Le imprese e gli stabilimenti che utilizzano i materiali di cui all'allegato 1 al decreto del Ministro dell'ambiente 5 settembre 1994, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 212 del 10 settembre 1994, oggetto d'importazione ed inviduati dalle voci del sistema doganale indicate nell'allegato II del regolamento CEE n. 259/1993, presentano requisiti equivalenti agli adempimenti richiesti dall'articolo 1, comma 3, lettera b), primo trattino, del predetto regolamento CEE n. 259/93, qualora abbiano trasmesso alle regioni territorialmente competenti una dichiarazione, resa ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15, che attesti la provenienza, i tipi, le quantità e le caratteristiche merceologiche dei materiali da utilizzare, nonché lo stabilimento nel quale i materiali stessi sono destinati ad essere utilizzati. Le imprese e gli stabilimenti predetti devono annotare sui registri IVA, o su altre scritture contabili obbligatorie, la quantità, la qualità e l'origine dei materiali utilizzati e sono sottoposti ai controlli previsti dalla normativa vigente.

     4. All'importazione dei residui di cui all'articolo 2, comma 1, individuati dalle voci del sistema doganale riportate nell'allegato II del regolamento CEE n. 259/93, si applicano, ove non sottoposta a specifica disciplina, le disposizioni del comma 3.

     5. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e dei trasporti e della navigazione determina, con proprio decreto, i criteri per il calcolo degli importi minimi della garanzia finanziaria da prestare per le esportazioni dei residui riutilizzabili e dei rifiuti, in conformità alle disposizioni di cui all'articolo 27 del regolamento CEE n. 259/1993.

     6. Ai sensi e per gli effetti del regolamento CEE n. 259/93 del Consiglio del 1° febbraio 1993, le autorità competenti di spedizione e di destinazione dei trasporti transfrontalieri sono individuate nelle regioni o province autonome in cui sono stoccati o dove sono dirette le sostanze o i materiali di cui agli allegati II,III eIV del regolamento medesimo. L'autorità di transito è individuata nel Ministero dell'ambiente.

 

          Art. 8. (Autorizzazioni)

     1. Le operazioni di trattamento, stoccaggio e riutilizzo dei residui derivanti da cicli di produzione o di consumo non individuati ai sensi dell'articolo 5 sono sottoposte al regime autorizzatorio e giuridico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915, ed al decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203.

     2. Restano altresì sottoposte al decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915, e successive modifiche ed integrazioni, le attività relative ai residui derivanti da cicli di produzione e consumo che non siano finalizzate al riutilizzo.

 

          Art. 9. (Registri di carico e scarico)

     1. I soggetti che effettuano attività di produzione, stoccaggio, importazione, esportazione, trattamento e riutilizzo dei residui sottoposti al regime di cui all'articolo 5, per ciascuna tipologia di residui devono annotare con cadenza almeno quindicinale, secondo le rispettive operazioni effettuate, su appositi registri numerati e vidimati inizialmente dall'ufficio del registro, le seguenti informazioni:

     a) la quantità (peso o volume, se necessario correlati alla percentuale di umidità);

     b) la qualità (principali caratteristiche chimiche-fisiche-merceologiche, con la precisazione se trattasi di residuo tossico e nocivo);

     c) la provenienza (identificazione dell'impianto e dell'attività produttiva specifica);

     d) la frequenza della raccolta;

     e) il nome dell'impresa che ha effettuato il trasporto in arrivo e in partenza e la relativa targa del mezzo di trasporto utilizzato, ovvero il numero di immatricolazione del bene mobile registrato;

     f) le date di carico e scarico;

     g) il modo di trattamento e di riutilizzo.

     2. Sono esclusi dall'obbligo della tenuta dei registri di carico e scarico i produttori e i riutilizzatori dei residui di cui all'articolo 4, comma 5.

     3. I registri di cui al comma 1 possono essere sostituiti, purché vidimati inizialmente ed integrati con gli elementi in esso previsti, da:

     a) registri di carico e scarico dei rifiuti di cui all'articolo 3, comma 5, del decreto-legge 9 settembre 1988, n. 397, convertito, con modificazioni, dallalegge 9 novembre 1988, n. 475;

     b) registri IVA di acquisto e vendita;

     c) scrittura ausiliare di magazzino di cui all'articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni;

     d) altri registri la cui tenuta sia resa obbligatoria da disposizioni di legge se vidimati inizialmente ed integrati ai sensi del comma 1.

     4. I registri devono essere messi a disposizione dell'autorità di controllo nel caso di ispezione agli insediamenti.

     5. I registri devono essere conservati per almeno cinque anni dalla data dell'ultima registrazione.

     6. I piccoli imprenditori possono adempiere all'obbligo della tenuta di registro di carico e scarico dei residui destinati al riutilizzo anche tramite le organizzazioni di categoria interessate o loro società di servizi che provvedono ad annotare i dati previsti con cadenza mensile.

 

          Art. 10. (Obbligo di informazione)

     1. I soggetti di cui all'articolo 9 sottoposti all'obbligo di tenuta dei registri di carico e scarico, o il loro legale rappresentante o delegato risultante da atto scritto, in attesa della definizione del modello unico di dichiarazione di cui alla legge 25 gennaio 1994, n. 70, comunicano annualmente alla regione o alla provincia delegata, entro il 28 febbraio di ogni anno a partire da quello successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto, i dati relativi alle caratteristiche qualitative e quantitative dei residui prodotti, trattati o utilizzati, con la precisazione se trattasi di residuo tossico e nocivo, desunti dai registri di carico e scarico. Alla comunicazione va allegata copia della ricevuta del versamento del diritto di segreteria di cui agli articoli 4, comma 2, e 5, comma 3, nonché copia della comunicazione di cui agli articoli 4, comma 1, e 5, comma 1, ed eventuali aggiornamenti della medesima.

     2. Le regioni o le province delegate entro il 31 dicembre di ogni anno trasmettono le informazioni ottenute attraverso le comunicazioni di cui al comma 1 al Ministero dell'ambiente, all'ANPA ed alle rispettive agenzie regionali per l'ambiente, ai fini della valutazione ed elaborazione statistica dei dati, che può avvalersi della collaborazione dell'Unione italiana delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura in accordo con il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

 

          Art. 11. (Controlli)

     1. In attuazione dell'articolo 14 della legge 8 giugno 1990, n. 142, e salvo che la legge regionale o delle province autonome di Trento e di Bolzano non dispongano diversamente, i controlli sulle operazioni di raccolta, di trasporto, di stoccaggio, di trattamento e di riutilizzo, previste nel presente decreto, sono esercitati dalle province, che si avvalgono, per gli aspetti tecnici, dei competenti servizi tecnici.

     2. Gli addetti al controllo sono autorizzati ad effettuare ispezioni, verifiche, prelievi di campioni all'interno dello stabilimento, impianto e impresa che produca o che svolga le operazioni di cui al comma 1.

 

          Art. 12. (Sanzioni e causa di non punibilità)

     1. Chiunque, nello svolgimento delle operazioni previste nel presente decreto, relative a residui individuati, non osserva gli obblighi stabiliti dall'articolo 4, commi 1 e 3, dall'articolo 5, comma 1, dall'articolo 6, comma 1, dall'articolo 9 e dall'articolo 10, comma 1, è punito con l'ammenda da lire tre milioni a lire dieci milioni. Nel caso le predette violazioni riguardino residui pericolosi, il massimo dell'ammenda è aumentato a lire trentamilioni.

     2. Chiunque, nello svolgimento delle operazioni previste nel presente decreto, relative a residui individuati non osserva le prescrizioni di cui all'articolo 6, commi 2, 3 e 4, ovvero quelle di cui agli allegato 3 al decreto del Ministro dell'ambiente 5 settembre 1994, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 212 del 10 settembre 1994, e successive modifiche ed integrazioni, è punito con l'arresto sino ad un anno o con l'ammenda da lire tre milioni a lire dieci milioni. Le predette sanzioni sono raddoppiate nel caso in cui la non osservanza delle prescrizioni riguardi residui pericolosi. In caso di superamento dei valori limite di emissione, ovvero dei valori limite di qualità dell'aria, nonché di riutilizzo in cicli di combustione di residui non conformi alle prescrizioni di cui al decreto del Ministro dell'ambiente 29 settembre 1994, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 245 del 19 ottobre 1994, e successive modifiche ed integrazioni, si applicano le sanzioni stabilite dal decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203.

     3. Chiunque effettua operazioni di traffico illecito delle sostanze o dei materiali elencati negli allegati II,IIIeIV del regolamento CEE n. 259/93, ai sensi dell'articolo 26 del regolamento medesimo, è punito con l'ammenda da lire diecimilioni a lire trentamilioni. Se il fatto illecito riguarda il trasporto di materiali o sostanze non corrispondenti a quelle indicate nella notifica, si applica la pena dell'arresto da 3 mesi a 2 anni. Alla condanna consegue la confisca del mezzo di trasporto utilizzato.

     4. Non è punibile chiunque, fino al 7 gennaio 1995, ha commesso un fatto previsto come reato dal decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915, e successive modifiche ed integrazioni, nell'esercizio di attività qualificate come operazioni di raccolta e trasporto, stoccaggio, trattamento o pretrattamento, recupero o riutilizzo di residui nei modi e nei casi previsti ed in conformità alle disposizioni del decreto del Ministro dell'ambiente in data 26 gennaio 1990, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 30 del 6 febbraio 1990, ovvero di norme regionali.

     5. Non è altresì punibile chi, alla data del 7 gennaio 1995, abbia effettuato lo stoccaggio provvisorio dei rifiuti tossici e nocivi nel rispetto delle prescrizioni tecniche e di sicurezza di cui all'articolo 14, comma 1.

     6. Le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915, e successive modifiche ed integrazioni, non si applicano nella parte in cui disciplinano, anche agli effetti sanzionatori, le attività che il presente decreto disciplina e qualifica come attinenti al riutilizzo dei residui. Si applicano le sanzioni previste dal decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915, qualora i residui non siano destinati in modo effettivo ed oggettivo al riutilizzo.

 

          Art. 13. (Abrogazione di norme)

     1. Sono abrogati gli articoli 2 e 5 del decreto-legge 9 settembre 1988, n. 397, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 1988, n. 475.

 

          Art. 14. (Stoccaggio provvisorio dei rifiuti tossici e nocivi)

     1. Fatti salvi gli adempimenti in ordine alla tenuta dei registri di carico e scarico di cui all'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915, lo stoccaggio provvisorio dei rifiuti tossici e nocivi, o qualificati pericolosi, non deve essere autorizzato ai sensi degli articoli 6, comma 1, lettera d), e16 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915, qualora ricorrano le seguenti condizioni:

     a) lo stoccaggio deve essere effettuato nello stesso luogo dove i rifiuti sono prodotti;

     b) i rifiuti stoccati non devono contenere policlorodibenzodiossine, policlorodibenzofurani, policlorodibenzofenoli, policlorobifenile, policlorotrifenili in quantità superiori a 25 ppm;

     c) il quantitativo dei rifiuti stoccati non deve superare mai 10 metri cubi;

     d) i rifiuti stoccati devono essere asportati con cadenza almeno semestrale; la cadenza può essere almeno annuale solo se il quantitativo massimo è inferiore a 2 metri cubi;

     e) deve essere data comunicazione dello stoccaggio dei rifiuti alla regione almeno trenta giorni prima dell'inizio dello stoccaggio stesso;

     f) lo stoccaggio dei rifiuti deve essere effettuato nel rispetto delle norme che disciplinano il deposito delle sostanze pericolose in essi contenute, per tipi omogenei e nel rispetto delle norme tecniche previste dalla delibera in data 27 luglio 1984, pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 253 del 13 settembre 1984, del Comitato interministeriale di cui all'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915.

     2. La comunicazione di cui alla lettera e) del comma 1 deve essere corredata da una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, resa ai sensi dell'articolo 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, attestante la sussistenza dei requisiti previsti al comma 1, nonché il rispetto della normativa tecnica vigente di cui alla lettera f) del comma 1 e deve essere rinnovata in caso di modifica delle condizioni richieste; le aziende già in possesso dell'autorizzazione di cui agli articoli 6, comma 1, lettera d), e 16 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915, sono tenute alla presentazione della suddetta dichiarazione alla scadenza dell'autorizzazione stessa.

     3. Chiunque effettua lo stoccaggio di rifiuti tossici e nocivi o qualificati pericolosi nei limiti ed alle condizioni di cui ai commi 1 e 2, sono escluse dall'obbligo di iscrizione all'Albo nazionale delle imprese esercenti servizi di smaltimento dei rifiuti previsto dall'articolo 10 del decreto-legge 31 agosto 1987, n. 361, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1987, n. 441.

 

          Art. 15. (Semplificazioni delle attività di smaltimento)

     1. Il Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e con il Ministro della sanità, stabilisce, con proprio decreto, le condizioni per la realizzazione e l'esercizio di impianti di autosmaltimento di rifiuti non tossici e non nocivi, o comunque non qualificati come pericolosi, nei luoghi stessi di produzione per i quali non è richiesta l'autorizzazione di cui all'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915, stabilendo a tal fine, per ciascun tipo di attività, i tipi e le quantità di rifiuti, le condizioni di esercizio e le emissioni nell'ambiente. Le disposizioni del presente comma non si applicano per le discariche.

     2. Il decreto di cui al comma 1 è emanato entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Decorso tale termine provvede il Presidente del Consiglio dei Ministri.

     3. Chiunque effettui o intenda effettuare sul territorio nazionale le attività di autosmaltimento di cui al comma 1, è tenuto a dare in carta libera e senza alcun onere finanziario, comunicazione alla regione, alla provincia autonoma ovvero alla provincia delegata territorialmente competente ed alla sezione regionale dell'Albo nazionale delle imprese esercenti servizi di smaltimento dei rifiuti territorialmente competenti, almeno sessanta giorni prima dell'inizio dell'attività, corredandola con una relazione dalla quale risulti il ciclo dal quale provengono i rifiuti, il tipo, la quantità, le caratteristiche dei rifiuti da autosmaltire, nonché le caratteristiche dell'impianto di smaltimento, le condizioni di esercizio e le emissioni nell'ambiente. La regione può chiedere ulteriori dati e informazioni per assicurare il rispetto delle norme vigenti per la tutela della salute e dell'ambiente e, qualora accerti la mancanza dei presupposti o dei requisiti dalla stessa richiesti, può vietare l'avvio o la prosecuzione delle attività e imporre la rimozione degli effetti già prodotti. Si applicano comunque le norme tecniche di sicurezza e le procedure autorizzative previste dalla normativa vigente per le attività industriali.

     4. Le sezioni regionali dell'Albo nazionale delle imprese esercenti servizi di smaltimento dei rifiuti territorialmente competenti redigono l'elenco degli operatori che hanno effettuato la comunicazione di cui al comma 3.

     5. I soggetti e le imprese di cui al comma 3 corrispondono all'Albo nazionale delle imprese esercenti servizi di smaltimento dei rifiuti di cui all'articolo 10 del decreto-legge 31 agosto 1987, n. 361, convertito con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1987, n. 441, un diritto di segreteria annuale, pari a lire centomila. Il Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e il Ministro del tesoro, stabilisce, con proprio decreto le modalità di riscossione, di versamento e di aggiornamento di tale somma.

     6. Le imprese che effettuano l'autosmaltimento dei rifiuti sono escluse dall'obbligo di iscrizione all'Albo nazionale delle imprese esercenti servizi di smaltimento dei rifiuti previsto dall'articolo 10 del decreto-legge 31 agosto 1987, n. 361, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1987, n. 441.

     7. I soggetti o le imprese che svolgono attività commerciali o di intermediazione relativamente alle attività di raccolta, trasporto e smaltimento di rifiuti per conto terzi devono essere iscritti in una sezione speciale dell'Albo nazionale delle imprese esercenti servizi di smaltimento dei rifiuti; le modalità, i requisiti e i diritti per la iscrizione sono stabiliti, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

     8. Al fine di favorire l'elaborazione dei piani di organizzazione dei servizi di smaltimento dei rifiuti di cui all'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915, e la realizzazione di impianti di smaltimento efficaci, le regioni adottano prioritariamente il criterio della riduzione all'origine della produzione dei rifiuti e della riutilizzazione dei rifiuti mediante produzione, con idonei interventi di preselezione e di pretrattamento, di combustibile da rifiuti, impiegabile senza pericoli per la salute e per l'ambiente. Gli impianti di termocombustione devono essere progettati in modo da ottenere il massimo recupero energetico possibile.

     9. Fermi restando gli obiettivi di cui al decreto-legge 9 settembre 1988, n. 397, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 1988, n. 475, i piani di organizzazione di cui all'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915, prevedono che i volumi di rifiuti da smaltire siano classificati in base alla componente combustibile e a quella non combustibile.

     10. Le regioni favoriscono la realizzazione di idonei sistemi per la preventiva separazione della frazione combustibile da quella non combustibile in modo che si produca combustibile da rifiuti con idonee caratteristiche e con qualità tali da non costituire pericolo per la salute e per l'ambiente.

     11. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il Ministro dell'ambiente individua i quantitativi di materiali ed energia ricavabili dai rifiuti solidi urbani e assimilati e dagli imballaggi che possono essere utilizzabili dal sistema produttivo e definisce accordi di programma con soggetti utilizzatori e con le regioni. Le regioni ridefiniscono nei successivi centottanta giorni i piani di smaltimento dei rifiuti sulla base degli accordi di programma.

 

          Art. 16. (Modifiche di disposizioni autorizzative)

     1. Le autorizzazioni rilasciate ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915, in scadenza, vengono prorogate anche in data successiva al 1° giugno 1994 dalle stesse amministrazioni che le hanno rilasciate. Tali proroghe dovranno avere durata sino alla pronuncia positiva o negativa di iscrizione all'Albo nazionale delle imprese esercenti servizi di smaltimento dei rifiuti da parte del Comitato nazionale dello stesso. Le variazioni delle autorizzazioni rilasciate ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915, sono effettuate dalle stesse amministrazioni che le hanno rilasciate. I provvedimenti di diffida, di sospensione o di revoca vengono emanati dalle amministrazioni che hanno rilasciato le autorizzazioni.

     2. E' differito al 1° giugno 1995, limitatamente a quanto disposto dall'articolo 11, comma 3, il termine di cui all'articolo 12, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412.

     3. L'iscrizione all'Albo nazionale delle imprese esercenti servizi di smaltimento dei rifiuti di cui all'articolo 10 del decreto-legge 31 agosto 1987, n. 361, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1987, n. 441, è deliberata, a decorrere dal trentesimo giorno successivo alla pubblicazione del regolamento di cui al comma 5, dalle sezioni regionali, in attuazione della normativa vigente e delle direttive emesse dal Comitato nazionale del predetto Albo. Avverso il provvedimento di reiezione della domanda l'interessato può proporre, entro trenta giorni dalla comunicazione del provvedimento stesso, ricorso amministrativo al Comitato nazionale.

     4. Il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 407, non si applica alle domande di iscrizione all'Albo nazionale delle imprese esercenti servizi di smaltimento dei rifiuti.

     5. Con decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con i Ministri del tesoro, dell'industria, del commercio e dell'artigianato, dei trasporti e della navigazione, della sanità e dell'interno, da emanarsi entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono ridefinite le modalità organizzative e di funzionamento dell'Albo nazionale previste daldecreto del Ministro dell'ambiente 21 giugno 1991, n. 324, e successive modificazioni.

 

          Art. 17. (Disposizioni in tema di tasse per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani)

     1. All'articolo 79 del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, sono apportate le seguenti modificazioni ed integrazioni:

     a) il comma 3 è sostituito dal seguente: "3. Le disposizioni modificative, apportate nel 1994 ai regolamenti di cui al comma 2, sono immediatamente applicabili, ad eccezione di quelle previste in attuazione degli articoli 59, comma 2, secondo periodo, 66, commi 3, 4, 5 e 6, 72, commi 2, 3 e 4, 64, comma 2, secondo periodo, e 66, commi 1 e 2, che hanno decorrenza dal 1° gennaio 1996.";

     b) al comma 4 è aggiunto infine il seguente periodo: "Le tariffe per il 1995 sono deliberate in base ai previgenti criteri di commisurazione ed il predetto potere di riequilibrio tariffario è esteso fino al 31 ottobre 1995";

     c) il comma 5 è sostituito dal seguente: "5. Ai fini della determinazione del costo di esercizio di cui all'articolo 61, commi 1 e 2, per ciascuno degli anni 1994 e 1995 è dedotto dal costo complessivo dei servizi di nettezza urbana gestiti in regime di privativa comunale un importo non inferiore al cinque per cento a titolo di costo dello spazzamento dei rifiuti solidi urbani di cui all'articolo 2, terzo comma, n. 3), del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915. L'eventuale eccedenza di gettito derivante dalla predetta deduzione è computata in diminuzione del tributo iscritto a ruolo per l'anno successivo.";

     d) il comma 6 è sostituito dal seguente:"6. In sede di prima applicazione della nuova disciplina, le denunce originarie e di variazione, di cui all'articolo 70, sono presentate per gli anni 1994 e 1995, rispettivamente, entro il 30 settembre 1994 e il 20 gennaio 1995 senza l'indicazione delle aree scoperte che costituiscono pertinenza od accessorio dei locali ed aree assoggettabili a tassa, nonché delle parti comuni del condominio di cui all'articolo 1117 del codice civile e dei locali in multiproprietà di uso comune. Le denunce integrative o modificative, anche di quelle già prodotte in base al precedente ordinamento del tributo, nonché l'elenco di cui al comma 4 dell'articolo 63, sono presentati entro il 30 settembre 1995 ed hanno effetto, quanto alla modifica degli elementi imponibili, delle riduzioni tariffarie e delle nuove agevolazioni richieste, a decorrere dall'anno 1996. Le richieste di detassazione o di riduzione sono presentate entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto ed hanno effetto dall'anno 1995.".

     2. All'articolo 62 del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, è aggiunto, in fine, il seguente comma:"5-bis. Fino all'entrata in vigore dei provvedimenti di attuazione delle direttive sui rifiuti n. 91/156/CEE e n. 91/689/CEE sono esclusi dalla tassa i locali e le aree dove per specifiche caratteristiche strutturali e per destinazione si formano rifiuti speciali assimilati agli urbani, allo smaltimento dei quali, fino alla stessa data, sono tenuti a provvedere a proprie spese i produttori, secondo le modalità di cui al terzo comma dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915. Per i servizi di smaltimento di detti rifiuti eventualmente prestati, i titolari dei locali e delle aree sono tenuti a rimborsare i comuni nella misura corrispondente al costo effettivo sostenuto fino al 13 ottobre 1994. Il termine per effettuare l'eventuale denuncia, limitatamente a tale periodo, è differito al 30 novembre 1994.".

     3. I comuni che deliberano le riduzioni di cui all'articolo 66, commi 3, 4, 5 e 6, del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, devono assicurare, limitatamente all'anno 1995, un tasso di copertura del costo del servizio non inferiore a quello previsto per l'anno 1994, senza apportare aumenti, compensativi delle riduzioni, che eccedano il venti per cento rispetto alla tassa dovuta.

 

          Art. 18. (Disposizioni transitorie)

     1. Ai fini dell'adempimento di quanto disposto dagli articoli 4, comma 1, e 5, comma 1, sono valide le comunicazioni già presentate alla data di entrata in vigore del presente decreto che contengano tutti gli elementi richiesti dal decreto stesso.

     2. Le attività avviate o mantenute in esercizio nel rispetto delle norme dei decreti-legge 9 novembre 1993, n. 443,7 gennaio 1994, n. 12, 10 marzo 1994, n. 169, 6 maggio 1994, n. 279, 8 luglio 1994, n. 438, 7 settembre 1994, n. 530, 7 novembre 1994, n. 619, e 7 gennaio 1995, n. 3, e 9 marzo 1995, n. 66, ovvero delle disposizioni adottate dalle regioni in attuazione dell'articolo 2 del decreto-legge 9 settembre 1988, n. 397, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 1988, n. 475, e che, per effetto del presente decreto ovvero della loro diversa catalogazione negli elenchi di cui all'articolo 5, risultino sottoposte ad un diverso regime amministrativo, possono essere mantenute in esercizio qualora i soggetti che le esercitano provvedano, entro il termine di sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, alla presentazione, a seconda dei casi, della prescritta comunicazione o dell'istanza di autorizzazione, sulla quale l'autorità competente si pronuncia entro i successivi centoventi giorni.

 

          Art. 19. (Conservazione di somme nel bilancio dello Stato)

     1. Le somme disponibili in conto residui per l'anno 1994 sul capitolo 2558 dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e sul capitolo 7911 dello stato di previsione del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, non impegnate entro il medesimo anno possono esserlo nell'anno successivo. Per i residui dei capitoli 2556, 7603, 8001 e 8002 dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente non operano, fino al 31 dicembre 1995, le disposizioni di cui all'articolo 36, primo e terzo comma, del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e successive modifiche ed integrazioni.

     2. Le disponibilità dei seguenti capitoli dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri per l'anno 1993 e per l'anno 1994, non impegnate entro tali anni, possono esserlo nell'anno 1995: 1032 e 6387 in conto competenza, 6393 in conto competenza e residui, 7731 in conto residui.

     3. Le somme trasferite negli anni 1991 e 1992 ai segretari generali delle Autorità di bacino di rilievo nazionale a valere sui capitoli 7748 e 7749 dello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici possono essere utilizzate entro il 31 dicembre 1995.

     4. Le somme iscritte nello stato di previsione del Ministero degli affari esteri per l'esercizio finanziario 1994, ai sensi della legge 4 ottobre 1994, n. 579, non impegnate alla data del 31 dicembre 1994 possono essere utilizzate entro il 31 dicembre 1995.

 

          Art. 20. (Disposizioni finali e finanziarie)

     1. E' differito al 31 agosto 1995 il termine di cui all'articolo 1 del decreto-legge 11 gennaio 1994, n. 17, convertito dalla legge 17 febbraio 1994, n. 150, per la proroga del comando del personale dipendente dagli enti pubblici trasformati in società di diritto privato, ai sensi della legge 30 luglio 1990, n. 218, e degli articoli 15e18 del decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1992, n. 359, nonché delle società da essi controllate, con oneri a totale carico degli enti o società di appartenenza.

     2. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto il Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, definisce, con proprio decreto, i moduli da utilizzare per le comunicazioni di cui agli articoli 4, 5 e 15, ed ai successivi aggiornamenti, ai fini dell'acquisizione della rilevazione e della elaborazione dei dati trasmessi secondo criteri omogenei ed uniformi.

     3. Per le finalità previste dall'articolo 10 della legge 7 agosto 1990, n. 253, il Ministero dell'ambiente è autorizzato ad utilizzare nell'anno 1995, con le modalità di cui al comma 2 del medesimo articolo, un contingente di personale nel limite massimo di trenta unità. Al relativo onere, valutato in lire 298 milioni, si provvede mediante riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1995, utilizzando parzialmente l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

     4. Il termine per la contrazione dei mutui di cui all'articolo 8, comma 4, del decreto-legge 3 maggio 1991, n. 142, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 1991, n. 195, è prorogato al 31 dicembre 1996.

     5. Il termine per la contrazione dei mutui di cui all'articolo 17, commi 18 e 19, della legge 11 marzo 1988, n. 67, è prorogato al 31 dicembre 1996.

     6. Nell'assegnazione delle risorse stanziate, ancora disponibili, dal decreto-legge 31 agosto 1987, n. 361, convertito, con modificazioni, dallalegge 29 ottobre 1987, n. 441, e dal decreto-legge 26 gennaio 1987, n. 10, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 1987, n. 119, si prescinde, rispettivamente, dalle specificazioni di cui agli articoli 1,1-bise1-ter del citato decreto-legge 31 agosto 1987, n. 361, e dalle tipologie impiantistiche ivi indicate.

     7. Al comma 3 dell'articolo 1 del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 398, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 493, dopo le parole: "a comuni, province e comunità montane" sono inserite le seguenti: "e consorzi tra i comuni".

     8. All'articolo 8, comma 2, della legge 28 agosto 1989, n. 305, dopo le parole: "Liri-Garigliano e Volturno" sono inserite le seguenti: ", nonché per gli interventi urgenti nei bacini interregionali e regionali dei fiumi che versano nei mari Ionio e Tirreno".

 

          Art. 21. (Entrata in vigore)

     1. Le disposizioni del presente decreto hanno effetto dal 9 maggio 1995. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

 

     Allegato 1 - (previsto dall'art. 2, comma 1)

     Elenco dei rifiuti conformemente all'articolo 1, lettera a), della direttiva n. 75/442/CEE del Consigliorelativa ai rifiuti - (Catalogo europeo dei rifiuti)

     Nota introduttiva

     1. L'articolo 1 lettera a) della direttiva n. 75/442/CEE definisce il termine "rifiuti" nel modo seguente: "qualsiasi sostanza od oggetto che rientri nelle categorie riportate nell'allegato I e di cui il detentore si disfi o abbia deciso o abbia l'obbligo di disfarsi".

     2. Il secondo capoverso dell'articolo 1, lettera a) stabilisce che la Commissione, conformemente alla procedura di cui all'articolo 18, prepari un elenco dei rifiuti che rientrano nelle categorie di cui all'allegato I. Tale elenco è noto più comunemente come Catalogo europeo dei rifiuti (CER) e si applica a tutti i rifiuti, siano essi destinati allo smaltimento o al recupero.

     3. Il catalogo europeo dei rifiuti è un elenco armonizzato, non esaustivo, di rifiuti e sarà pertanto oggetto di periodica revisione e, se necessario, di modifiche, conformemente alla procedura del comitato.

     Tuttavia, un materiale figurante nel catalogo non è in tutte le circostanze un rifiuto, ma solo quando esso soddisfa la definizione di rifiuto.

     4. I rifiuti figuranti nel CER sono soggetti alle disposizioni della direttiva a meno che si applichi ad essi l'articolo 2 paragrafo 1 lettera b) di detta direttiva.

     5. Il catalogo vuole essere una nomenclatura di riferimento con una terminologia comune per tutta la Comunità allo scopo di migliorare tutte le attività connesse alla gestione dei rifiuti. A questo riguardo, il Catalogo europeo dei rifiuti dovrebbe diventare il riferimento di base del programma comunitario di statistiche sui rifiuti lanciato con la risoluzione del Consiglio, del 7 maggio 1990, sulla politica relativa alla gestione dei rifiuti.

     6. Il CER viene adeguato in modo da tener conto dei progressi scientifici e tecnici, in conformità della procedura di cui all'articolo 18 della direttiva.

     7. Ciascun codice dei rifiuti figurante nel catalogo deve sempre essere inserito nel contesto a cui si riferisce.

     8. Il catalogo non pregiudica l'applicazione dell'elenco di "rifiuti pericolosi" disposto dall'articolo 1, paragrafo 4 della direttiva n. 91/689/CEE del Consiglio, del 12 dicembre 1991, sui rifiuti pericolosi.

     010000 Rifiuti derivanti dalla prospezione, l'estrazione, il trattamento e l'ulteriore lavorazione di minerali e materiali di cava

     020000 Rifiuti provenienti da produzione, trattamento e preparazione di alimenti in agricoltura, orticoltura, caccia, pesca ed acquicoltura

     030000 Rifiuti della lavorazione del legno e della produzione di carta, polpa, cartone, pannelli e mobili

     040000 Rifiuti della produzione conciaria e tessile

     050000 Rifiuti della raffinazione del petrolio, purificazione del gas naturale e trattamento pirolitico del carbone

     060000 Rifiuti da processi chimici organici

     070000 Rifiuti da produzione, formulazione, fornitura ed uso (PFFU) di rivesti menti (pitture, vernici e smalti vetrati), sigillanti, e inchiostri per stampa

     080000 Rifiuti da processi chimici inorganici

     090000 Rifiuti dell'industria fotografica

     100000 Rifiuti inorganici provenienti da processi termici

     110000 Rifiuti inorganici contenenti metalli provenienti dal trattamento e ricopertura di metalli; idrometallurgia non ferrosa

     120000 Rifiuti di lavorazione e di trattamento superficiale di metalli, e plastica

     130000 Oli esauriti (tranne gli oli commestibili 05 00 00 e 12 00 00)

     140000 Rifiuti di sostanze organiche utilizzate come solventi (tranne 07 00 00 e 08 00 00)

     150000 Imballaggi, assorbenti; stracci, materiali filtranti e indumenti protettivi (non specificati altrimenti)

     160000 Rifiuti non specificati altrimenti nel catalogo

     170000 Rifiuti di costruzioni e demolizioni (compresa la costruzione di strade)

     180000 Rifiuti di ricerca medica e veterinaria (tranne i rifiuti di cucina e di ristorazione che non derivino direttamente da luoghi di cura

     190000 Rifiuti da impianti di trattamento rifiuti, impianti di trattamento acque reflue fuori sito e industrie dell'acqua

     200000 Rifiuti solidi urbani ed assimilabili da commercio, industria ed istituzioni inclusi i rifiuti della raccolta differenziata

     010000 Rifiuti derivanti dalla prospezione, l'estrazione, il trattamento e l'ulteriore lavorazione di minerali e materiali di cava

     010100 rifiuti di estrazione di minerali

     010101 rifiuti di estrazione di minerali metalliferi

     010102 rifiuti di estrazione di minerali non metalliferi

     010200 rifiuti derivanti dal trattamento di minerali

     010201 rifiuti derivanti dal trattamento di minerali

     010202 metalliferi rifiuti derivanti dal trattamento di minerali non metalliferi

     010300 rifiuti derivanti da ulteriori trattamenti chimici e fisici di minerali metalliferi

     010301 colle

     010302 polveri e rifiuti polverosi

     010303 funghi rossi dalla produzione di allumina

     010304 rifiuti non specificati altrimenti

     010400 rifiuti derivanti da ulteriori trattamenti chimici e fisici di minerali non metalliferi

     010401 ghiaia e rocce triturate di scarto

     010402 sabbia e argilla di scarto

     010403 polveri e rifiuti polverosi

     010404 rifiuti della produzione di potassa e salgemma

     010405 rifiuti derivanti dal lavaggio e dalla pulitura di minerali

     010406 rifiuti derivanti dalla lavorazione della pietra

     010499 rifiuti non specificati altrimenti

     010500 fanghi di perforazione ed altri rifiuti di perforazione

     010501 fanghi di perforazione e rifiuti contenenti petrolio

     010502 fanghi di perforazione e rifiuti contenenti barite

     010503 fanghi di perforazione e rifiuti contenenti cloruri

     010504 fanghi e rifiuti di perforazione di pozzi per acque dolci

     010599 rifiuti non specificati altrimenti

     020000 Rifiuti provenienti da produzione, trattamento e preparazione di alimenti in agricoltura, orticoltura, caccia, pesca ed acquicoltura

     020100 rifiuti delle produzioni primarie

     020101 fanghi da operazioni di lavaggio e pulizia

     020102 scarti animali

     020103 scarti vegetali

     020104 rifiuti di plastica (esclusi imballaggi)

     020105 rifiuti agrochimici

     020106 feci animali, urine e letame (comprese le lettiere usate), effluenti, raccolti separatamente e trattati fuori sito

     020107 rifiuti derivanti dalla silvicoltura

     020108 rifiuti non specificati altrimenti

     020200 rifiuti della preparazione e del trattamento di carne, pesce ed altri alimenti di origine animale

     020201 fanghi da operazioni di lavaggio e pulizia

     020202 scarti animali

     020203 scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione

     020204 fanghi dal trattamento sul posto di effluenti

     020299 rifiuti non specificati altrimenti

     020300 rifiuti della preparazione e del trattamento di frutta, vegetali, cereali, oli alimentari, cacao, caffè, tabacco; della produzione di conserve alimentari; della lavorazione del tabacco

     020301 fanghi derivanti da operazioni di lavaggio, pulizia, sbucciatura, centrifugazione, e separazione di componenti

     020302 rifiuti dall'impiego di conservanti

     020303 rifiuti da separazione con solventi

     020304 scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione

     020305 fanghi dal trattamento sul posto degli effluenti

     020399 rifiuti non specificati altrimenti

     020400 rifiuti della raffinazione dello zucchero

     020401 terra derivante da operazioni di pulizia e lavaggio delle barbabietole

     020402 carbonato di calcio fuori specifica

     020403 fanghi dal trattamento sul posto degli effluenti

     020499 rifiuti non specificati altrimenti

     020500 rifiuti dell'industria lattiero-casearia

     020501 scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione

     020502 fanghi dal trattamento sul posto degli effluenti

     020599 rifiuti non specificati altrimenti

     020600 rifiuti della pasta e della panificazione

     020601 scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione

     020602 rifiuti dall'impiego di conservanti

     020603 fanghi dal trattamento sul posto degli effluenti

     020699 rifiuti non specificati altrimenti

     020700 rifiuti dalla produzione di bevande alcoliche ed analcoliche (tranne caffè, tè e cacao)

     020701 rifiuti da operazioni di lavaggio, pulizia e macinazione della materia prima

     020702 rifiuti della distillazione di bevande alcoliche

     020703 rifiuti da trattamenti chimici

     020704 scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione

     020705 fanghi dal trattamento sul posto degli effluenti

     020799 rifiuti non specificati altrimenti

     030000 Rifiuti della lavorazione del legno e della produzione di carta, polpa, cartone, pannelli e mobili

     030100 rifiuti della lavorazione del legno e della produzione di pannelli e mobili

     030101 scarti di corteccia e sughero

     030102 segatura

     030103 scarti di rasatura, taglio, impiallacciatura, legno deteriorato

     030199 rifiuti non specificati altrimenti

     030200 rifiuti dei trattamenti conservativi del legno

     030201 prodotti per i trattamenti conservativi del legno contenenti composti organici non alogenati

     030202 prodotti per i trattamenti conservativi del legno contenenti composti organici clorurati

     030203 prodotti per i trattamenti conservativi del legno contenenti composti organo-metallici

     030204 prodotti per i trattamenti conservativi del legno contenenti composti inorganici

     030300 rifiuti della produzione e della lavorazione di carta, polpa e cartone

     030301 corteccia

     030302 fecce e fanghi (recupero dei bagni di macerazione)

     030303 fanghi derivanti da trattamenti di sbianca con ipocloriti e cloro

     030304 fanghi derivanti da altri trattamenti di sbianca

     030305 fanghi derivanti da processi di deinchiostrazione nel riciclaggio della carta

     030306 fibra e fanghi di carta

     030307 scarti del riciclaggio della carta e del cartone

     030399 rifiuti non specificati altrimenti

     040000 Rifiuti della produzione conciaria e tessile

     040100 rifiuti dell'industria della lavorazione della pelle

     040101 carniccio e frammenti di calce

     040102 rifiuti di calcinazione

     040103 bagni di sgrassatura esauriti contenenti solventi senza fase liquida

     040104 liquido di concia contenente cromo

     040105 liquido di concia non contenente cromo

     040106 fanghi contenenti cromo

     040107 fanghi non contenenti cromo

     040108 cuoio conciato, scarti, cascami, ritagli, polveri di lucidatura contenenti cromo

     040109 cascami e ritagli da operazioni di confezionamento e finitura

     040199 rifiuti non specificati altrimenti

     040200 rifiuti dell'industria tessile

     040201 rifiuti da fibre tessili grezze ed altre sostanze fibrose naturali, principalmente di origine vegetale

     040202 rifiuti da fibre tessili grezze principalmente di origine animale

     040203 rifiuti da fibre tessili grezze principalmente artificiali o sintetiche

     040204 rifiuti da fibre tessili grezze miste prima della filatura e della tessitura

     040205 rifiuti da fibre tessili lavorate principalmente di origine vegetale

     040206 rifiuti da fibre tessili lavorate principalmente di origine animale

     040207 rifiuti da fibre tessili lavorate principalmente artificiali o sintetiche

     040208 rifiuti da fibre tessili lavorate miste

     040209 rifiuti da materiali compositi (fibre impregnate, elastomeri, plastomeri)

     040210 materiale organico proveniente da prodotti naturali (es. grasso, cera)

     040211 rifiuti contenenti composti alogenati da operazioni di confezionamento e finitura

     040212 rifiuti non contenenti composti alogenati da operazioni di confezionamento e finitura

     040213 tinture e pigmenti

     040299 rifiuti non specificati altrimenti

     050000 Rifiuti della raffinazione del petrolio, purificazione del gas naturale e trattamento pirolitico del carbone

     050100 residui oleosi e rifiuti solidi

     050101 fanghi da trattamento sul posto degli effluenti

     050102 fanghi da processi di dissalazione

     050103 morchie e fondi di serbatoi

     050104 fanghi acidi da processi di alchilazione

     050105 perdite di olio

     050106 fanghi da impianti, apparecchiature e operazioni di manutenzione

     050107 catrami acidi

     050108 altri catrami

     050199 rifiuti non specificati altrimenti

     050200 residui non oleosi e rifiuti solidi

     050201 fanghi di trattamento acqua alimentazione caldaie

     050202 rifiuti da torri di raffreddamento

     050299 rifiuti non specificati altrimenti

     050300 catalizzatori esauriti

     050301 catalizzatori esauriti contenenti metalli preziosi

     050302 altri catalizzatori esauriti

     050400 filtri di argilla esauriti

     050401 filtri di argilla esauriti

     050500 ifiuti dei processi di desolforazione del petrolio

     050501 rifiuti contenenti zolfo

     050599 rifiuti non specificati altrimenti

     050600 rifiuti del trattamento pirolitico del carbone

     050601 catrami acidi

     050602 asfalto

     050603 altri catrami

     050604 rifiuti da torri di raffreddamento

     050699 rifiuti non specificati altrimenti

     050700 rifiuti dal processo di purificazione del gas naturale

     050701 fanghi contenenti mercurio

     050702 rifiuti contenenti zolfo

     050799 rifiuti non specificati altrimenti

     050800 rifiuti dalla rigenerazione dell'olio

     050801 filtri di argille esauriti

     050802 catrami acidi

     050803 altri catrami

     050804 rifiuti liquidi acquosi dalla rigenerazione dell'olio

     050899 rifiuti non specificati altrimenti

     060000 Rifiuti da processi chimici inorganici

     060100 soluzioni acide di scarto

     060101 acido solforoso e solforico

     060102 acido cloridrico

     060103 acido fluoridrico

     060104 acido fosforoso e fosforico

     060105 acido nitroso e nitrico

     060199 rifiuti non specificati altrimenti

     060200 soluzioni alcaline

     060201 idrossido di calcio

     060202 soda (idrossido di sodio)

     060203 ammoniaca

     060299 rifiuti non specificati altrimenti

     060300 sali e loro soluzioni

     060301 carbonati (tranne 02 04 02 e 19 10 03)

     060302 soluzioni saline contenenti solfati, solfiti e solfuri

     060303 sali solidi contenenti solfati, solfiti e solfuri

     060304 soluzioni saline contenenti cloruri, floruri ed altri alogenuri

     060305 sali solidi contenenti cloruri, fluoruri ed altri sali solidi di alogenati

     060306 soluzioni saline contenenti fosfati e sali solidi collegati

     060307 fosfati e sali solidi collegati

     060308 soluzioni saline contenenti nitrati e composti collegati

     060309 sali solidi contenenti nitruri (nitrometalli)

     060310 sali solidi contenenti ammonio

     060311 sali e soluzioni contenenti cianuri

     060312 sali e soluzioni contenenti composti organici

     060399 rifiuti non specificati altrimenti

     060400 rifiuti contenenti metalli

     060401 ossidi metallici

     060402 sali metallici (tranne 06 03 00)

     060403 rifiuti contenenti arsenico

     060404 rifiuti contenenti mercurio

     060405 rifiuti contenenti altri metalli pesanti

     060499 rifiuti non specificati altrimenti

     060500 fanghi da trattamento sul posto degli effluenti

     060501 fanghi da trattamento sul posto degli effluenti

     060600 rifiuti da processi chimici dello zolfo (produzione e trasformazione) e da processi di desolforazione

     060601 rifiuti contenenti zolfo

     060699 rifiuti non specificati altrimenti

     060700 rifiuti da processi chimici degli alogeni

     060701 rifiuti contenenti amianto da processi elettrolitici

     060702 carbone attivo dalla produzione di cloro

     060799 rifiuti non specificati altrimenti

     060800 rifiuti dalla produzione di silicio e di derivati del silicio

     060801 rifiuti dalla produzione di silicio e di derivati del silicio

     060900 rifiuti da processi chimici del fosforo

     060901 fosfogesso

     060902 scorie contenenti fosforo

     060999 rifiuti non specificati altrimenti

     061000 rifiuti da processi chimici dell'azoto e produzione di fertilizzanti

     061001 rifiuti da processi chimici dell'azoto e produzione di fertilizzanti

     061100 rifiuti dalla produzione di pigmenti inorganici ed opacificanti

     061101 gesso dalla produzione di biossido di titanio

     061199 rifiuti non specificati altrimenti

     061200 rifiuti da produzione, uso e rigenerazione di catalizzatori

     061201 catalizzatori esauriti contenenti metalli preziosi

     061202 altri catalizzatori esauriti

     061300 rifiuti da altri processi chimici inorganici

     061301 pesticidi, biocidi ed agenti conservativi del legno di natura inorganica

     061302 carbone attivo esaurito (tranne 06 07 02)

     061303 nerofumo di gas

     061399 rifiuti non specificati altrimenti

     070000 Rifiuti da processi chimici organici

     070100 rifiuti da produzione, formulazione, fornitura ed uso (PFFU) di prodotti chimici organici di base

     070101 soluzioni acquose di lavaggio e acque madri

     070102 fanghi da trattamento sul posto degli effluenti

     070103 solventi organici alogenati, soluzioni di lavaggio di acque madri

     070104 altri solventi organici, soluzioni di lavaggio ed acque madri

     070105 catalizzatori esauriti contenenti metalli preziosi

     070106 altri catalizzatori esauriti

     070107 fondi di distillazione e residui di reazione alogenati

     070108 altri fondi di distillazione e residui di reazione

     070109 residui di filtrazione, assorbenti esauriti contaminati da composti organici alogenati

     070110 altri residui di filtrazione e assorbenti esauriti

     070199 rifiuti non specificati altrimenti

     070200 rifiuti da PFFU di plastiche, gomme sintetiche e fibre artificiali

     070201 soluzioni di lavaggio e acque madri

     070202 fanghi da trattamento sul posto degli effluenti

     070203 solventi organici alogenati, soluzioni di lavaggio ed acque madri

     070204 altri solventi organici, soluzioni di lavaggio ed acque madri

     070205 catalizzatori esauriti contenenti metalli preziosi

     070206 altri catalizzatori esauriti

     070207 fondi di distillazione e residui di reazione alogenati

     070208 altri fondi di distillazione e residui di reazione

     070209 residui di filtrazione, assorbenti esauriti contaminati da composti organici alogenati

     070210 altri residui di filtrazione, assorbenti esauriti

     070299 rifiuti non specificati altrimenti

     070300 rifiuti da PFFU di coloranti e pigmenti organici (tranne 06 11 00)

     070301 soluzioni acquose di lavaggio ed acque madri

     070302 fanghi da trattamento sul posto di effluenti

     070303 solventi organici alogenati, soluzioni di lavaggio ed acque madri

     070304 altri solventi organici, soluzioni di lavaggio ed acque madri

     070305 catalizzatori esauriti contenenti metalli preziosi

     070306 altri catalizzatori esauriti

     070307 fondi di distillazione e residui di reazione alogenati

     070308 altri fondi di distillazione e residui di reazione

     070309 residui di filtrazione, assorbenti esauriti contaminati da composti organici alogenati

     070310 altri residui di filtrazione, assorbenti esauriti

     070399 rifiuti non specificati altrimenti

     070400 rifiuti da PFFU di pesticidi organici (tranne 02 01 05)

     070401 soluzioni acquose di lavaggio ed acque madri

     070402 fanghi da trattamento sul posto di effluenti

     070403 solventi organici alogenati, soluzioni di lavaggio ed acque madri

     070404 altri solventi organici, soluzioni di lavaggio ed acque madri

     070405 catalizzatori esauriti contenenti metalli preziosi

     070406 altri catalizzatori esauriti

     070407 fondi di distillazione e residui di reazione alogenati

     070408 altri fondi di distillazione e residui di reazione

     070409 residui di filtrazione, assorbenti esauriti contaminati da composti organici alogenati

     07040 altri residui di filtrazione, assorbenti esauriti

     07049 rifiuti non specificati altrimenti

     070500 rifiuti da PFFU di prodotti farmaceutici

     070501 soluzioni acquose di lavaggio ed acque madri

     070502 fanghi da trattamento sul posto di effluenti

     070503 solventi organici alogenati, soluzioni di lavaggio ed acque madri

     070504 ltri solventi organici alogenati, soluzioni di lavaggio ed acque madri

     070505 catalizzatori esauriti contenenti metalli preziosi

     070506 altri catalizzatori esauriti

     070507 fondi di distillazione e residui di reazione alogenati

     070508 altri fondi di distillazione e residui di reazione

     070509 residui di filtrazione, assorbenti esauriti contaminati da composti organici alogenati

     070510 esidui di filtrazione, assorbenti esauriti

     070599 non specificati altrimenti

     070600 rifiuti da PFFU di cere, grassi, saponi, detergenti, disinfettanti e cosmetici

     070601 soluzioni acquose di lavaggio ed acque madri

     070602 fanghi da trattamento sul posto di effluenti

     070603 solventi organici alogenati, soluzioni di lavaggio ed acque madri

     070604 altri solventi organici, soluzioni di lavaggio ed acque madri

     070605 catalizzatori esauriti contenenti metalli preziosi

     070606 altri catalizzatori esauriti

     070607 fondi di distillazione e residui di reazione alogenati

     070608 altri fondi di distillazione e residui di reazione

     070609 residui di filtrazione, assorbenti esauriti contaminati da composti organici alogenati

     070610 esidui di filtrazione, assorbenti esauriti

     070699 non specificati altrimenti

     070700 rifiuti da PFFU di prodotti della chimica fine e prodotti chimici non specificati altrimenti

     070701 soluzioni acquose di lavaggio ed acque madri

     070702 fanghi da trattamento sul posto di effluenti

     070703 solventi organici alogenati, soluzioni di lavaggio ed acque madri

     070704 altri solventi organici, soluzioni di lavaggio ed acque madri

     070705 catalizzatori esauriti contenenti metalli preziosi

     070706 altri catalizzatori esauriti

     070707 fondi di distillazione e residui di reazione alogenati

     070708 altri fondi di distillazione e residui di reazione

     070709 residui di filtrazione, assorbenti esauriti contaminati da composti organici alogenati

     070710 esidui di filtrazione, assorbenti esauriti

     070799 non specificati altrimenti

     080000 Rifiuti da produzione, formulazione, fornitura ed uso (PFFU) di rivestimenti (pitture, vernici e smalti vetrati), sigillanti e inchiostri per stampa

     080100 rifiuti da PFFU di pitture e vernici

     080101 pitture e vernici di scarto contenenti solventi organici alogenati

     080102 pitture e vernici di scarto contenenti solventi organici non alogenati

     080103 pitture e vernici di scarto a base acquosa

     080104 pitture in polvere

     080105 pitture e vernici indurite

     080106 fanghi derivanti da operazioni di scrostatura e sverniciatura contenenti solventi alogenati

     080107 fanghi provenienti da operazioni di scrostatura e sverniciatura non contenenti solventi alogenati

     080108 fanghi di pitture o vernici a base acquosa

     080109 rifiuti di scrostatura e sverniciatura (tranne 08 01 05 e 08 01 06)

     080110 sospensioni acquose contenenti pitture o vernici

     080199 rifiuti non specificati altrimenti

     080200 rifiuti da PFFU di altri rivestimenti (inclusi materiali ceramici)

     080201 polveri di scarto di rivestimenti

     080202 fanghi acquosi contenenti materiali ceramici

     080203 sospensioni acquose contenti materiali ceramici

     080299 rifiuti non specificati altrimenti

     080300 rifiuti da PFFU di inchiostri per stampa

     080301 inchiostri di scarto contenenti solventi alogenati

     080302 inchiostri di scarto non contenenti solventi alogenati

     080303 inchiostri di scarto a base acquosa

     080304 inchiostro essiccato

     080305 fanghi di inchiostri contenenti solventi alogenati

     080306 fanghi di inchiostri non contenenti solventi alogenati

     080307 fanghi acquosi contenenti inchiostro

     080308 soluzioni acquose contenenti inchiostro

     080309 toner per stampa esaurito (comprese le cartucce)

     080399 rifiuti non specificati altrimenti

     080400 rifiuti da PFFU di adesivi e sigillanti (inclusi prodotti impermeabilizzanti)

     080401 adesivi e sigillanti di scarto contenenti solventi alogenati

     080402 adesivi e sigillanti di scarto non contenenti solventi alogenati

     080403 adesivi e sigillanti di scarto a base acquosa

     080404 adesivi e sigillanti induriti

     080405 fanghi di adesivi e sigillanti contenenti solventi alogenati

     080406 fanghi di adesivi e sigillanti non contenenti solventi alogenati

     080407 fanghi di adesivi e sigillanti a base acquosa

     080408 soluzioni acquose contenenti adesivi e sigillanti

     080499 rifiuti non specificati altrimenti

     090000 Rifiuti dell'industria fotografica

     090100 rifiuti dell'industria fotografica

     090101 soluzioni di sviluppo e attivanti a base acquosa

     090102 soluzioni di sviluppo per lastre offset a base acquosa

     090103 soluzioni di sviluppo a base solvente

     090104 soluzioni di fissaggio

     090105 soluzioni di lavaggio e di lavaggio del fissatore

     090106 rifiuti contenenti argento dal trattamento sul posto di rifiuti fotografici

     090107 carta e pellicole per fotografia contenenti argento o composti dell'argento

     090108 carta e pellicole per fotografia non contenenti argento o composti dell'argento

     090109 macchine fotografiche usa e getta con batterie

     090110 macchine fotografiche usa e getta senza batterie

     090199 rifiuti non specificati altrimenti

     100000 Rifiuti inorganici provenienti da processi termici

     100100 rifiuti di centrali termiche ed altri impianti termici (eccetto 19 00 00)

     100101 ceneri pesanti

     100102 ceneri leggere

     100103 ceneri leggere e torba

     100104 ceneri leggere di olio

     100105 rifiuti solidi derivanti da reazioni a base di calcio nei processi di desolforazione dei fumi

     100106 altri rifiuti solidi derivanti dal trattamento dei fumi

     100107 altri fanghi derivanti dal trattamento dei fumi

     100108 fanghi derivanti da reazioni a base di calcio nei processi di desolforazione dei fumi

     100109 acido solforico

     100110 catalizzatori esauriti, ad esempio per la denitrificazione

     100111 fanghi acquosi da operazioni di pulizia caldaia

     100112 rivestimenti e refrattari inutilizzabili

     100199 rifiuti non specificati altrimenti

     100200 rifiuti dell'industria del ferro e dell'acciaio

     100201 rifiuti della trasformazione delle scorie

     100202 scorie non trasformate

     100203 rifiuti solidi derivanti dal trattamento dei fumi

     100204 fanghi derivanti dal trattamento dei fumi

     100205 altri fanghi

     100206 rivestimenti e refrattari inutilizzabili

     100299 altri rifiuti non specificati altrimenti

     100300 rifiuti della metallurgia termica dell'alluminio

     100301 catrami ed altri rifiuti contenenti carboni dalla produzione degli anodi

     100302 frammenti di anodi

     100303 scorie

     100304 scorie bianche e incrostazioni di prima fusione

     100305 polvere di allumina

     100306 suole di carbone usate e materiali incombustibili dell'elettrolisi

     100307 rivestimenti di carbone usati

     100308 scorie saline di seconda fusione

     100309 scorie nere di seconda fusione

     100310 rifiuti dal trattamento di scorie saline

     100311 polveri di gas effluenti da camino

     100312 altre polveri e particolato (inclusa la polvere di macinazione)

     100313 rifiuti solidi derivanti dal trattamento fumi

     100314 fanghi derivanti dal trattamento fumi

     100399 rifiuti non specificati altrimenti

     100400 rifiuti della metallurgia termica del piombo

     100401 scorie (di prima e seconda fusione)

     100402 incrostazioni e loppe (prima e seconda fusione)

     100403 arsenato di calcio

     100404 polveri dai gas effluenti da camino

     100405 altre polveri e particolato

     100406 rifiuti solidi derivanti dal trattamento fumi

     100407 fanghi derivanti dal trattamento fumi

     100408 rivestimenti e refrattari inutilizzabili

     100499 rifiuti non specificati altrimenti

     100500 rifiuti della metallurgia termica dello zinco

     100501 scorie (di prima e seconda fusione)

     100502 incrostazioni e loppe (prima e seconda fusione)

     100503 polveri dai gas effluenti da camino

     100504 altre polveri e particolato

     100505 rifiuti solidi derivanti dal trattamento fumi

     100506 fanghi derivanti dal trattamento fumi

     100507 rivestimenti e refrattari inutilizzabili

     100599 rifiuti non specificati altrimenti

     100600 rifiuti della metallurgia termica del rame

     100601 scorie (di prima e seconda fusione)

     100602 incrostazioni e loppe (prima e seconda fusione)

     100603 polveri dai gas effluenti da camino

     100604 altre polveri e particolato

     100605 rifiuti della raffinazione elettrolitica

     100606 rifiuti dei trattamenti ad umido dei fumi

     100607 rifiuti dei trattamenti a secco dei fumi

     100608 rivestimenti e refrattari inutilizzabili

     100699 rifiuti non specificati altrimenti

     100700 rifiuti della metallurgia termica di argento, oro e platino

     100701 scorie (di prima e seconda fusione)

     100702 incrostazioni e loppe (prima e seconda fusione)

     100703 rifiuti solidi derivanti dal trattamento fumi

     100704 altre polveri e particolato

     100705 fanghi derivanti dal trattamento fumi

     100706 rivestimenti e refrattari inutilizzabili

     100799 rifiuti non specificati altrimenti

     100800 rifiuti di altri processi metallurgici non ferrosi

     100801 scorie (prima e seconda fusione)

     100802 incrostazioni e loppe (prima e seconda fusione)

     100803 polveri dai gas effluenti dai camini

     100804 altre polveri e particolato

     100805 rifiuti solidi derivanti dal trattamento fumi

     100806 fanghi derivanti dal trattamento fumi

     100807 rivestimenti e refrattari inutilizzabili

     100899 rifiuti non specificati altrimenti

     100900 rifiuti della fusione di materiali ferrosi

     100901 forme di scarto contenenti leganti organici inutilizzate

     100902 forme contenenti leganti organici utilizzate

     100903 scorie di fusione

     100904 polveri di fornace

     100999 rifiuti non specificati altrimenti

     101000 rifiuti della fusione di materiali non ferrosi

     101001 forme di scarto contenenti leganti organici inutilizzate

     101002 forme contenenti leganti organici utilizzate

     101003 scorie di fusione

     101004 polveri di fornace

     101099 rifiuti non specificati altrimenti

     101100 rifiuti della fabbricazione del vetro e di prodotti di vetro

     101101 miscela di preparazione scartata prima del processo di vetro

     101102 vetro di scarto

     101103 materiali di scarto a base di vetro

     101104 polveri dai gas effluenti da camino

     101105 altre polveri e particolato

     101106 rifiuti solidi derivanti dal trattamento fumi

     101107 fanghi derivanti dal trattamento fumi

     101108 rivestimenti e refrattari inutilizzabili

     101199 rifiuti non specificati altrimenti

     101200 rifiuti della fabbricazione di prodotti di ceramica, mattoni, mattonelle e materiali da costruzione

     101201 miscela di preparazione scartata prima del processo termico

     101202 polveri dai gas effluenti da camino

     101203 altre polveri e particolato

     101204 rifiuti solidi derivanti dal trattamento fumi

     101205 fanghi derivanti dal trattamento fumi

     101206 stampi inutilizzabili

     101207 rivestimenti e refrattari inutilizzabili

     101299 rifiuti non specificati altrimenti

     101300 rifiuti della fabbricazione di cemento, calce e gesso e manufatti con questi materiali

     101301 miscela di preparazione scartata prima del processo termico

     101302 rifiuti della fabbricazione di amianto cemento

     101303 rifiuti della fabbricazione di altri materiali compositi in cemento

     101304 rifiuti della calcinazione e dell'idratazione del calcare

     101305 rifiuti solidi derivanti dal trattamento fumi

     101306 altre polveri e particolato

     101307 fanghi derivanti dal trattamento fumi

     101308 rivestimenti e refrattari inutilizzabili

     101399 rifiuti non specificati altrimenti

     110000 Rifiuti inorganici contenenti metalli provenienti dal trattamento e ricopertura di metalli; idrometallurgia non ferrosa

     110100 rifiuti liquidi e fanghi dal trattamento e ricopertura di metalli (ad esempio, processi galvanici, zincatura, decapaggio, incisione, fosfatazione, sgrassaggio con alcali)

     110101 soluzioni alcaline da cianuri contenenti metalli pesanti tranne cromo

     110102 soluzioni alcaline da cianuri non contenenti metalli pesanti

     110103 rifiuti contenenti cromo da non cianuri

     110104 rifiuti non contenenti cromo e cianuri

     110105 soluzioni acide di decapaggio

     110106 acidi non specificati altrimenti

     110107 alcali non specificati altrimenti

     110108 fanghi di fosfatazione

     110200 rifiuti e fanghi da processi idrometallurgici di metalli non ferrosi

     110201 rifiuti da processi idrometallurgici del rame

     110202 rifiuti da processi idrometallurgici dello zinco (compresi jarosite, goethite)

     110203 rifiuti della produzione di anodi per processi elettrolitici acquosi

     110204 fanghi non specificati altrimenti

     110300 rifiuti e fanghi da processi di tempra

     110301 rifiuti contenenti cianuri

     110302 altri rifiuti

     110400 altri rifiuti inorganici contenenti metalli non specificati altrimenti

     110401 altri rifiuti inorganici contenenti metalli non specificati altrimenti

     120000 Rifiuti di lavorazione e di trattamento superficiale di metalli e plastica

     120100 rifiuti di lavorazione (forgiatura, saldatura, stampaggio, trafilatura, smussamento, perforazione, taglio, troncatura e limatura

     120101 limatura, scaglie e polveri di metalli ferrosi

     120102 altre particelle di metalli ferrosi

     120103 limatura, scaglie e polveri di metalli non ferrosi

     120104 altre particelle di metalli non ferrosi

     120105 particelle di plastica

     120106 oli esauriti per macchinari contenenti alogeni (non emulsionati)

     120107 oli esauriti per macchinari non contenenti alogeni (non emulsionati)

     120108 emulsioni esauste per macchinari contenenti alogeni

     120109 emulsioni esauste per macchinari non contenenti alogeni

     120110 oli sintetici per macchinari

     120111 fanghi di lavorazione

     120112 grassi e cere esaurite

     120113 rifiuti di saldatura

     120199 rifiuti non specificati altrimenti

     120200 rifiuti di trattamento meccanico di superficie (sabbiatura, frantumazione, rettificazione, lappatura, lucidatura)

     120201 fanghi da rettifica, affilatura e lappatura

     120202 polvere per sabbiatura esausta

     120203 fanghi di lucidatura

     120299 rifiuti non specificati altrimenti

     120300 rifiuti di processi di sgrassatura ad acqua e vapore (tranne 11 00 00)

     120301 soluzioni acquose di lavaggio

     120302 rifiuti di sgrassatura a vapore

     130000 Oli esauriti (tranne gli oli commestibili 05 00 00 e 12 00 00)

     130100 oli esauriti da circuiti idraulici e freni

     130101 oli per circuiti idraulici contenenti PCB e PCT T

     130102 altri oli per circuiti idraulici (non emulsioni) contenenti composti organici clorurati

     130103 altri oli per circuiti idraulici (non emulsioni) non contenenti composti organici clorurati

     130104 emulsioni contenenti composti organici clorurati

     130105 emulsioni non contenenti composti organici clorurati

     130106 oli per circuiti idraulici a formulazione esclusivamente minerale

     130107 altri oli per circuiti idraulici

     130108 oli per freni

     130200 oli esauriti da motori, trasmissioni ed ingranaggi

     130201 oli esauriti da motori, trasmissioni ed ingranaggi contenenti composti organici clorurati

     130202 oli esauriti da motori, trasmissioni ed ingranaggi non contenenti composti organici clorurati

     130203 altri oli da motori, trasmissioni e ingranaggi

     130300 oli isolanti e di trasmissione di calore esauriti ed altri liquidi

     130301 oli isolanti e di trasmissione di calore esauriti ed altri liquidi contenenti PCB e PCT T

     130302 altri oli isolanti e di trasmissione di calore ed altri liquidi contenenti composti organici clorurati

     130303 oli isolanti e di trasmissione di calore ed altri liquidi non contenenti composti organici clorurati

     130304 oli isolanti e termoconduttori ed altri liquidi a formulazione sintetica

     130305 oli isolanti e termoconduttori a formulazione minerale

     130400 oli di cala

     130401 oli di cala da navigazione interna

     130402 oli di cala derivanti dalle fognature dei moli

     130403 oli di cala da altre navigazioni

     130500 prodotti di separazione olio/acqua

     130501 solidi di separazione olio/acqua

     130502 fanghi di separazione olio/acqua

     130503 fanghi da collettori

     130504 fanghi o emulsioni da dissalatori

     130505 altre emulsioni

     130600 altri rifiuti oleosi non specificati altrimenti

     130601 altri rifiuti oleosi non specificati altrimenti

     140000 Rifiuti di sostanze organiche utilizzate come solventi (tranne 07 00 00 e 08 00 00)

     140100 rifiuti di sgrassaggio di metalli e manutenzione di apparecchiatura

     140101 clorofluorocarburi (CFC)

     140102 altri solventi alogenati e miscele solventi

     140103 altri solventi e miscele solventi

     140104 miscele acquose contenenti solventi alogenati

     140105 miscele acquose non contenenti solventi alogenati

     140106 fanghi o rifiuti solidi contenenti solventi alogenati

     140107 fanghi o rifiuti solidi non contenti solventi alogenati

     140200 rifiuti dalla pulizia di tessuti

     140201 solventi alogenati e miscele di solventi

     140202 miscele di solventi o liquidi organici non contenenti solventi alogenati

     140203 fanghi o rifiuti solidi contenenti solventi alogenati

     140204 fanghi o rifiuti solidi contenenti altri solventi

     140300 rifiuti dell'industria elettronica

     140301 clorofluorocarburi (CFC)

     140302 altri solventi alogenati

     140303 solventi o miscele di solventi non contenenti solventi alogenati

     140304 fanghi o rifiuti solidi contenenti solventi alogenati

     140305 fanghi o rifiuti solidi contenenti altri solventi

     140400 rifiuti da refrigeranti e propellenti di schiuma/aerosol

     140401 clorofluorocarburi (CFC)

     140402 altri solventi alogenati e miscele di solventi

     140403 altri solventi o miscele di solventi

     140404 fanghi o rifiuti solidi contenenti solventi alogenati

     140405 fanghi o rifiuti solidi contenenti altri solventi

     140500 rifiuti da recupero di solventi e refrigeranti (fondi di distillazione)

     140501 clorofluorocarburi (CFC)

     140502 altri solventi alogenati e miscele di solventi

     140503 altri solventi e miscele di solventi

     140504 fanghi contenenti solventi alogenati

     140505 fanghi contenenti altri solventi

     150000 Imballaggi, assorbenti; stracci, materiali filtranti e indumenti protettivi (non specificati altrimenti)

     150100 imballaggi

     150101 carta e cartone

     150102 imballaggi in plastica

     150103 imballaggi in legno

     150104 imballaggi in metalle

     150105 imballaggi compositi

     150106 imballaggi in più materiali

     150200 assorbenti, materiali filtranti, stracci, indumenti protettivi

     150201 assorbenti, materiali filtranti, stracci, indumenti protettivi

     160000 Rifiuti non specificati altrimenti nel catalogo

     160100 veicoli fuori uso

     160101 catalizzatori contenenti metalli preziosi sostituiti in veicoli

     160102 altri catalizzatori sostituiti in veicoli

     160103 pneumatici usati

     160104 veicoli inutilizzabili

     160105 parti leggere provenute dalla demolizione di veicoli

     160199 rifiuti non specificati altrimenti

     160200 apparecchiature o parti di apparecchiature fuori uso

     160201 trasformatori o condensatori contenti PCB o PCT T

     160202 altro materiale elettronico fuori uso (per esempio: circuiti stampati

     160203 apparecchiature contenenti clorofluorocarburi

     160204 apparecchiature fuori uso contenenti amianto in fibre

     160205 altre apparecchiature fuori uso

     160206 rifiuti derivanti dai processi di lavorazione dell'amianto

     160207 rifiuti derivanti dall'industria per la produzione di convertitori in plastica

     160208 rifiuti della demolizione dei veicoli

     160300 prodotti fuori specifica

     160301 prodotti fuori specifica inorganici

     160302 prodotti fuori specifica organici

     160400 rifiuti esplosivi di scarto

     160401 munizioni di scarto

     160402 fuochi artificiali di scarto

     160403 altri rifiuti esplosivi di scarto

     160500 gas e sostanze chimiche in contenitori

     160501 gas industriali contenuti in cilindri ad alta pressione, contenitori LPG e contenitori per aerosol industriali (compresi gli halon)

     160502 altri rifiuti contenenti prodotti chimici inorganici, es. sostanze chimiche di laboratorio non specificate altrimenti, polveri estinguenti

     160503 altri rifiuti contenti prodotti chimici organici, es. sostanze chimiche di laboratorio non specificate altrimenti

     160600 batterie ed accumulatori

     160601 accumulatori al piombo

     160602 accumulatori al nichel-cadmio

     160603 pile a secco al mercurio

     160604 pile alcaline

     160605 altre pile ed accumulatori

     160606 elettroliti da pile e accumulatori

     160700 rifiuti della pulizia di serbatoi per trasporto e stoccaggio (tranne 05 00 00 e 12 00 00)

     160701 rifiuti della pulizia di cisterne di navi contenenti prodotti chimici

     160702 rifiuti della pulizia di cisterne di navi contenenti oli

     160703 rifiuti della pulizia di vagoni cisterne ed autocisterne contenenti oli

     160704 rifiuti della pulizia di vagoni cisterne ed autocisterne contenti prodotti chimici

     160705 rifiuti della pulizia di serbatoi di stoccaggio contenenti prodotti chimici

     160706 rifiuti della pulizia di serbatoi di stoccaggio contenti oli

     160707 rifiuti solidi dalla pulizia di stive di navi

     160799 rifiuti non specificati altrimenti

     170000 Rifiuti di costruzioni e demolizioni (compresa la costruzione di strade)

     170100 cemento, mattoni, mattonelle, ceramiche e materiali in gesso

     170101 cemento

     170102 mattoni

     170103 mattonelle e ceramica

     170104 materiali da costruzioni a base di gesso

     170105 materiali da costruzioni a base di amianto

     170200 legno, vetro e plastica

     170201 legno

     170202 vetro

     170203 plastica

     170300 asfalto, catrame e prodotti catramosi

     170301 asfalto contenente catrame

     170302 asfalto (non contenente catrame)

     170303 catrame e prodotti catramosi

     170400 metalli (incluse le loro leghe)

     170401 rame, bronzo, ottone

     170402 alluminio

     170403 piombo

     170404 zinco

     170405 ferro e acciaio

     170406 stagno

     170407 metalli misti

     170408 cavi

     170500 terra e materiali di dragaggio

     170501 terra e rocce

     170502 terra di dragaggio

     170600 materiale isolante

     170601 materiali isolanti contenenti amianto

     170602 altri materiali isolanti

     170700 rifiuti misti di costruzioni e demolizioni

     170701 rifiuti misti di costruzioni e demolizioni

     180000 Rifiuti di ricerca medica e veterinaria (tranne i rifiuti di cucina e di ristorazione che non derivino direttamente da luoghi di cura)

     180100 rifiuti da maternità, diagnosi e prevenzione delle malattie negli uomini

     180101 oggetti da taglio (bisturi, rasoi)

     180102 parti anatomiche ed organi incluse le sacche per il plasma e le sostanze per la conservazione del sangue

     180103 altri rifiuti la cui raccolta e smaltimento richiede precauzioni particolari in funzione della prevenzione di infezioni

     180104 rifiuti la cui raccolta e smaltimento non richiede precauzioni particolari in funzione della prevenzione di infezioni (abbigliamenti, contenitori ed indumenti monouso)

     180105 sostanze chimiche e medicinali di scarto

     180200 rifiuti della ricerca, diagnosi, trattamento e prevenzione delle malattie negli animali

     180201 oggetti da taglio (bisturi, rasoi)

     180202 altri rifiuti la cui raccolta e smaltimento richiede precauzioni particolari in funzione della prevenzione di infezioni

     180203 rifiuti la cui raccolta e smaltimento non richiede precauzioni particolari in funzione della prevenzione di infezioni

     180204 sostanze chimiche di scarto

     190000 Rifiuti da impianti di trattamento rifiuti, impianti di trattamento acque reflue fuori sito e industrie dell'acqua

     190100 rifiuti da incenerimento o pirolisi di rifiuti urbani ed assimilabili da commercio, industrie ed istituzioni

     190101 ceneri pesanti e scorie

     190102 materiali ferrosi separati dalle ceneri pesanti

     190103 ceneri leggere

     190104 polveri di caldaia

     190105 residui di filtrazione prodotti dagli impianti di trattamento dei fumi

     190106 acque reflue da trattamento dei fumi ed altre acque reflue

     190107 rifiuti solidi derivanti dal trattamento fumi

     190108 rifiuti di pirolisi

     190109 catalizzatori esauriti, ad esempio per l'abbattimento degli Nox

     190110 carbone attivo esaurito dal trattamento dei fumi

     190199 rifiuti non specificati altrimenti

     190200 rifiuti da trattamenti chimico-fisici specifici di rifiuti industriali (ad esempio decromatazione, decianizzazione, neutralizzazione)

     190201 fanghi di idrossidi di metalli ed altri fanghi da trattamento di precipitazione dei metalli

     190202 miscele di rifiuti per lo stoccaggio finale

     190300 rifiuti stabilizzati/solidificati

     190301 rifiuti stabilizzati/solidificati con leganti idraulici

     190302 rifiuti stabilizzati/solidificati con leganti organici

     190303 rifiuti stabilizzati con trattamenti biologici

     190400 rifiuti vetrificati e rifiuti di vetrificazione

     190401 rifiuti vetrificati

     190402 ceneri leggere ed altri rifiuti di trattamento dei fumi

     190403 fase solida non vetrificata

     190404 rifiuti acquosi dalla tempra di rifiuti vetrificati

     190500 rifiuti dal trattamento aerobico di rifiuti solidi

     190501 frazione non composta di rifiuti urbani e simili

     190502 frazione non composta di rifiuti animali e vegetali

     190503 composti fuori specifica

     190599 rifiuti non specificati altrimenti

     190600 rifiuti dal trattamento anaerobico dei rifiuti

     190601 fanghi da trattamento anaerobico di rifiuti urbani e simili

     190602 fanghi da trattamento anaerobico di rifiuti animali e vegetali

     190699 rifiuti non specificati altrimenti

     190700 percolato di discarica

     190701 percolato di discariche

     190800 rifiuti da impianti di trattamento delle acque reflue non specificati altrimenti

     190801 mondiglia

     190802 rifiuti di dissabbiamento (filtrazioni acque)

     190803 grassi ed oli da separatori olio/acqua

     190804 fanghi dal trattamento delle acque reflue industriali

     190805 fanghi di trattamento delle acque reflue urbane

     190806 resine di scambio ionico sature od esauste

     190807 soluzioni e fanghi di rigenerazione delle resine a scambio ionico

     190899 rifiuti non specificati altrimenti

     190900 rifiuti della preparazione di acqua potabile od acqua per uso commerciale

     190901 rifiuti di filtrazioni primarie e screenings

     190902 fanghi di impianti di chiarificazione delle acque

     190903 fanghi di impianti di decarbonatazione delle acque

     190904 carbone attivo esaurito

     190905 resine di scambio ionico sature od esauste

     190906 soluzioni e fanghi di rigenerazione delle resine a scambio ionico

     190999 rifiuti non specificati altrimenti

     200000 Rifiuti solidi urbani ed assimilabili da commercio, industria ed istituzioni inclusi i rifiuti della raccolta differenziata

     200100 raccolta differenziata

     200101 carta e cartone

     200102 vetro

     200103 plastica (piccole dimensioni)

     200104 altri tipi di plastica

     200105 metallo (piccole dimensioni, es. lattine)

     200106 altri tipi di metallo

     200107 legno

     200108 rifiuti di natura organica utilizzabili per il compostaggio (compresi oli per frittura e rifiuti di mense e ristoranti)

     200109 oli e grassi

     200110 abiti

     200111 prodotti tessili

     200112 vernici, inchiostri, adesivi

     200113 solventi

     200114 acidi

     200115 rifiiuti alcalini

     200116 detergenti

     200117 prpdtto fotochimici

     200118 medicinali

     200119 pesticidi

     200120 batterie e pile

     200121 tubi fluorescenti ed altri rifiuti contenenti mercurio

     200122 aerosol

     200123 apparecchiature contenenti clorofluorocarburi

     200124 apparecchiature elettroniche (schede elettroniche)

     200200 rifiuti di giardini e parchi (inclusi i rifiuti provenienti da cimiteri)

     200201 rifiuti compostabili

     200202 terreno e rocce

     200203 altri rifiuti non compostabili

     200300 altri rifiuti urbani

     200301 rifiuti urbani misti

     200302 rifiuti di mercati

     200303 residui di pulizia delle strade

     200304 fanghi di serbatoi settici

     200305 veicoli fuori uso


[1]  Non convertito in legge. Per effetto dell'art. 1, comma 1, L. 11 novembre 1996, n. 575, restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base del presente decreto.