Settore: | Normativa nazionale |
Data: | 10/05/1995 |
Numero: | 162 |
Sommario |
Art. 1. (Campo di applicazione) |
Art. 2. (Definizioni) |
Art. 3. (Esclusioni) |
Art. 4. (Raccolta e trasporto interni) |
Art. 5. (Attività di riutilizzo sottoposte a comunicazione) |
Art. 6. (Misure di sicurezza e procedure amministrative) |
Art. 7. (Movimenti trasfrontalieri) |
Art. 8. (Autorizzazioni) |
Art. 9. (Registri di carico e scarico) |
Art. 10. (Obbligo di informazione) |
Art. 11. (Controlli) |
Art. 12. (Sanzioni e causa di non punibilità) |
Art. 13. (Abrogazione di norme) |
Art. 14. (Stoccaggio provvisorio dei rifiuti tossici e nocivi) |
Art. 15. (Semplificazioni delle attività di smaltimento) |
Art. 16. (Modifiche di disposizioni autorizzative) |
Art. 17. (Disposizioni in tema di tasse per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani) |
Art. 18. (Disposizioni transitorie) |
Art. 19. (Conservazione di somme nel bilancio dello Stato) |
Art. 20. (Disposizioni finali e finanziarie) |
Art. 21. (Entrata in vigore) |
§ 98.1.28870 - D.L. 10 maggio 1995, n. 162 [1].
Disposizioni in materia di riutilizzo dei residui derivanti da cicli di produzione o di consumo in un processo produttivo o in un processo di combustione, nonché in materia di smaltimento dei rifiuti
(G.U. 11 maggio 1995, n. 108)
Art. 1. (Campo di applicazione)
1. In attesa della completa attuazione delle direttive n. 91/156/CEE e n. 91/689/CEE, ed in particolare in attesa che la Commissione dell'Unione europea stabilisca in maniera puntuale i criteri che caratterizzano la nozione di rifiuto quale definita all'articolo 2, comma 1, lettera a), il presente decreto disciplina le attività finalizzate al riutilizzo dei residui derivanti dai cicli di produzione o di consumo.
Art. 2. (Definizioni)
1. Ai fini del presente decreto si intende per:
a) rifiuto: le sostanze comprese nell'allegato 1 e di cui il detentore si disfi o abbia deciso o abbia l'obbligo di disfarsi e che non presentino alcuna delle seguenti caratteristiche:
1) siano prodotte intenzionalmente ed abbiano un mercato;
2) abbiano una qualificazione merceologica riconosciuta ufficialmente, o comunque ulteriori possibilità di utilizzo non vietate dalla legge, ed abbiano un mercato;
3) siano utilizzabili per i loro scopi originari;
b) residuo: sostanza o materiale residuale derivante da un processo di produzione o di consumo suscettibile di essere avviato a riutilizzo;
c) residui pericolosi: i residui che:
1) contengano le sostanze di cui all'allegato al
2) originino dai cicli di cui al punto 1.3 del testo allegato alla delibera in data 27 luglio 1984 del Comitato interministeriale di cui all'articolo 5 del
3) provengano da contenitori contrassegnati con i simboli "T" e/o "F" e/o "T +" e/o "C" e/o "Xn" e/o "Xi" di cui al decreto del Ministro della sanità in data 3 dicembre 1985, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 305 del 30 dicembre 1985, o comunque utilizzati per sostanze pericolose;
d) raccolta: operazioni di cernita e/o raggruppamento dei residui;
e) trasporto: operazione di movimentazione dei residui destinati al riutilizzo dal luogo di produzione al luogo di stoccaggio, trattamento e/o riutilizzo;
f) stoccaggio: deposito temporaneo dei residui destinati ad attività finalizzate al riutilizzo, escluso quello effettuato presso l'insediamento dove sono stati prodotti;
g) trattamento: operazione destinata a consentire il riutilizzo di un residuo, escluse le operazioni eseguite presso l'insediamento produttivo dove le sostanze o i materiali sono prodotti;
h) riutilizzo: operazioni consistenti nell'impiego dei residui derivanti dai cicli di produzione o di consumo per l'ottenimento di prodotti o materie prime, ovvero per la produzione di energia;
i) materia prima corrispondente: la materia prima o la fonte di energia la cui utilizzazione viene sostituita in tutto o in parte da un residuo di un ciclo di produzione o di consumo;
l) luogo di produzione: uno o più edifici o installazioni collegate tra loro all'interno di un'area determinata in cui si svolgono attività di produzione.
Art. 3. (Esclusioni)
1. Le disposizioni del presente decreto non si applicano:
a) alle attività finalizzate al riutilizzo come materia prima di un residuo di produzione effettuate nell'ambito del luogo dove il residuo è prodotto, che si considerano parte integrante della produzione;
b) alle attività di riutilizzo di residui di origine vegetale e animale, anche derivanti da processi di lavorazione e trasformazione agro-alimentare o agro-industriale, oggetto di specifiche norme di carattere igienico-sanitario, alimentare e mangimistico che disciplinano la materia;
c) ai semi lavorati non costituenti residui di produzione o di consumo;
d) ai materiali litoidi o vegetali utilizzati nelle normali pratiche agricole e di conduzione dei fondi rustici, comprese le terre da coltivazione provenienti dalla pulizia dei prodotti vegetali eduli;
e) alle attività di raccolta di residui destinati al riutilizzo, effettuate da associazioni, organizzazioni od istituzioni, che operano anche ai fini ambientali, caritatevoli e comunque senza fini di lucro, ovvero da soggetti non dotati di sede fissa di cui alla
f) ai residui delle lavorazioni agricole in generale e derivati da processi di lavorazione meccanici, fisici, chimico-fisici e di trasformazione dei prodotti agricoli;
g) ai residui e le eccedenze derivanti dalle preparazioni nelle cucine di qualsiasi tipo di cibi solidi, cotti e crudi, non entrati nel circuito distributivo di somministrazione, destinati alle strutture di ricovero di animali di affezione di cui alla
2. Sono escluse dal campo di applicazione del presente decreto le attività di riutilizzo di residui che danno origine ai fertilizzanti, individuati con riferimento alla tipologia e alle modalità di impiego ai sensi della
3. Sono altresì esclusi dal campo di applicazione del presente decreto i materiali quotati con precise specifiche merceologiche in borse merci o in listini e mercuriali ufficiali istituiti presso le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, sotto la vigilanza del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, individuati nell'elenco di cui all'allegato 1 al decreto del Ministro dell'ambiente 5 settembre 1994, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 212 del 10 settembre 1994.
4. Nel rispetto delle norme a tutela della salute dell'uomo e degli animali, dell'ambiente e del recupero ambientale e della normativa comunitaria, con decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con i Ministri della sanità, dell'industria, del commercio e dell'artigianato e delle risorse agricole, alimentari e forestali, vengono apportate modifiche ed integrazioni all'allegato 1 al decreto del Ministro dell'ambiente 5 settembre 1994, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 212 del 10 settembre 1994.
5. Ai fini del comma 3, le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura dei capoluoghi di regione comunicano entro il 31 dicembre di ogni anno i nuovi materiali quotati, con l'indicazione precisa delle relative specifiche merceologiche.
6. Le modifiche e/o le integrazioni di cui al comma 4 diventano operative a partire dalla data di entrata in vigore del decreto ivi previsto.
Art. 4. (Raccolta e trasporto interni)
1. Chiunque intenda effettuare operazioni di raccolta o trasporto anche marittimo, di residui individuati ai sensi dell'art. 5 destinati al riutilizzo deve, su carta libera, darne comunicazione al Comitato nazionale dell'Albo nazionale delle imprese esercenti servizi di smaltimento dei rifiuti, di cui all'articolo 10 del
2. Agli oneri per la tenuta nell'elenco di cui al comma 1 si provvede con le entrate derivanti dal diritto di iscrizione annuale, pari a lire cinquantamila a carico delle ditte esercenti l'attività.
3. Durante il trasporto i residui di cui al presente articolo sono identificati dal documento di accompagnamento dei beni viaggianti di cui all'articolo 1 del
a) nome ed indirizzo del produttore o detentore;
b) origine, composizione e quantità del residuo;
c) destinazione con l'indicazione delle operazioni di trattamento, di stoccaggio e di riutilizzo cui è soggetto il residuo;
d) data e percorso del trasporto;
e) nome ed indirizzo del destinatario.
4. I soggetti di cui al comma 1 non devono prestare le garanzie finanziarie di cui all'articolo 10, comma 2, del
5. Sono esclusi dall'obbligo di cui al comma 1 la raccolta e il trasporto:
a) delle frazioni merceologiche dei residui provenienti da raccolte finalizzate, effettuate dai servizi di nettezza urbana, dalle associazioni che operano a fini ambientali, caritatevoli o comunque senza fini di lucro, ovvero da soggetti non dotati di sede fissa di cui alla
b) dei residui inerti purché privi di amianto o di altre sostanze tossiche o nocive in concentrazioni tali da costituire, in base alla vigente normativa, un pericolo per la salute o per l'ambiente, destinati ad essere riutilizzati per ripristino ambientale, formazione di rilevati e sottofondi stradali e per produzione di leganti e di materiale da costruzione in generale;
c) delle frazioni merceologiche derivanti da raccolte finalizzate previste da norme statali o regionali in attuazione dei piani di gestione;
d) degli scarti delle lavorazioni agromeccaniche, compresi quelli del verde pubblico o privato, nonché degli scarti delle lavorazioni agroindustriali provenienti dalle piccole e medie imprese.
6. Le somme derivanti dai diritti di iscrizione di cui al comma 2, nonché all'articolo 5, comma 3, e all'articolo 15, comma 5, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato ai fini della successiva riassegnazione, con decreto del Ministro del tesoro, ad appositi capitoli di spesa.
Art. 5. (Attività di riutilizzo sottoposte a comunicazione)
1. Chiunque intende effettuare sul territorio nazionale il trattamento, lo stoccaggio o il riutilizzo dei residui di cui agli allegati 2 e3 al decreto del Ministro dell'ambiente 5 settembre 1994 pubblicato sul supplemento ordinario n. 126 alla Gazzetta Ufficiale n. 212 del 10 settembre 1994, e di cui al decreto del Ministro dell'ambiente 16 gennaio 1995, pubblicato nel supplemento ordinario della Gazzetta Ufficiale del 30 gennaio 1995, n. 24, ad eccezione delle categorie di cui ai punti 21 e 22 dell'allegato 1 al medesimo decreto, è tenuto a darne annualmente comunicazione, su carta libera, alla sezione regionale dell'albo nazionale delle imprese esercenti servizi di smaltimento dei rifiuti ed alla regione, alla provincia autonoma o alla provincia delegata, territorialmente competente. La comunicazione è corredata da una relazione, nella quale sono indicati provenienza, tipi, quantità e caratteristiche dei residui da trattare, stabilimento e ciclo di trattamento, di produzione o di combustione nel quale i residui stessi sono destinati ad essere riutilizzati, nonché le caratteristiche merceologiche dei prodotti derivanti dai predetti cicli di riutilizzo. La regione, la provincia autonoma o la provincia delegata può chiedere ulteriori dati ed informazioni per verificare il rispetto delle norme vigenti sulla tutela della salute e dell'ambiente e, qualora accerti la mancanza dei presupposti o dei requisiti dalle stesse richiesti, può vietare la prosecuzione dell'attività ed impone la rimozione degli effetti già prodotti. Con decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con i Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato e della sanità, verranno stabilite le norme tecniche per la regolamentazione delle attività finalizzate al riutilizzo ai fini della produzione di energia dei residui bituminosi derivanti da processi di lavorazione del greggio (TAR) e dei residui allo stato solido derivanti dal processo di cokificazione di frazioni pesanti petrolifere (Coke di petrolio).
2. Le sezioni regionali territorialmente competenti dell'Albo nazionale delle imprese esercenti servizi di smaltimenti dei rifiuti redigono l'elenco degli operatori che hanno effettuata la comunicazione ai sensi del presente decreto.
3. Agli oneri per la tenuta degli elenchi di cui al comma 1 si provvede con le entrate derivanti dal diritto di iscrizione annuale, pari a lire cinquantamila a carico delle ditte esercenti le attività.
4. Nel rispetto delle norme a tutela della salute dell'ambiente e della normativa comunitaria, con particolare riferimento alle disposizioni di cui ai commi 5 e 6, con decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con i Ministri della sanità, dell'industria, del commercio e dell'artigianato e delle risorse agricole, alimentari e forestali, vengono apportate modifiche ed integrazioni agli allegati di cui al comma 1.
5. Le attività di riutilizzo dei residui non tossici e nocivi sono sottoposte alle procedure agevolate previste dal presente articolo qualora:
a) siano definite per ciascun tipo di attività le norme generali che fissano i tipi e le quantità dei residui, nonché le condizioni alle quali le attività sono sottoposte alla disciplina del presente articolo;
b) siano definite in relazione ai tipi o alle quantità di residui ed ai metodi di trattamento o riutilizzo le prescrizioni necessarie per assicurare che i residui stessi siano riutilizzati senza pericolo per la salute dell'uomo e senza usare procedimenti o metodi che potrebbero recare pregiudizi all'ambiente.
6. Le attività di riutilizzo dei residui tossici o nocivi o pericolosi sono sottoposte alle procedure agevolate previste dal presente articolo qualora:
a) siano definite le norme generali che fissano i tipi e le quantità di residui;
b) sia indicato per ogni tipo di residuo il valore limite di sostanze pericolose contenute ed i valori limite di emissione;
c) siano individuati i tipi di attività e le condizioni alle quali l'attività è sottoposta alla disciplina del presente articolo;
d) siano definite, in relazione ai tipi e alle quantità di sostanze pericolose contenute nei residui ed ai metodi di riutilizzo, le prescrizioni necessarie per assicurare che i residui stessi siano riutilizzati senza pericolo per la salute dell'uomo e senza usare procedimenti o metodi che potrebbero recare pregiudizi all'ambiente.
Art. 6. (Misure di sicurezza e procedure amministrative)
1. Alle attività di trasporto, stoccaggio, trattamento e riutilizzo dei residui di cui all'articolo 5, nonché ai mezzi, agli impianti e alle apparecchiature utilizzati per lo svolgimento di dette attività, si applicano, in relazione alle caratteristiche chimico-fisiche dei residui e ai fattori di rischio che essi eventualmente presentano, le norme di sicurezza vigenti ed applicabili e le procedure di autorizzazione e di controllo ad altri fini previste dalla normativa vigente, con riferimento alle materie prime corrispondenti o a quelle presenti nel residuo, in particolare in materia di sicurezza dei trasporti, di igiene e sicurezza del lavoro, di prevenzione degli incendi e di altri rischi connessi all'esercizio delle attività industriali, di emissioni in atmosfera e di scarichi idrici.
2. Per i residui individuati nell'elenco di cui all'articolo 5, comma 1 e per gli ulteriori residui inseriti in detto elenco in sede di periodico aggiornamento, ove, per le particolari caratteristiche del residuo considerato o per il tipo di riutilizzo previsto, non risultino applicabili le norme di sicurezza e di tutela igienico-sanitaria ed ambientale previste in via generale, vengono definiti gli specifici requisiti di sicurezza ed i valori limite, anche di emissione, da rispettare nell'esercizio delle attività di trasporto, stoccaggio, trattamento e riutilizzo.
3. In mancanza delle norme tecniche di sicurezza di cui ai commi 1 e 2, l'impresa è tenuta ad applicare le norme tecniche previste dalla normativa vigente per i rifiuti speciali, ovvero tossici e nocivi, per le corrispondenti attività previste dall'articolo 3 o in relazione alle caratteristiche del residuo.
4. Lo stoccaggio dei residui tossici e nocivi, destinati al riutilizzo, anche se effettuato all'interno dello stabilimento di produzione degli stessi, non può comunque superare i centottanta giorni salvo motivata proroga da parte della competente regione e salve le prescrizioni tecniche imposte dalla regione per il periodo di deroga a tutela dell'ambiente e della salute.
5. I residui pericolosi i quali non sono indicati nell' allegato 3 al decreto del Ministro dell'ambiente 5 settembre 1994, pubblicato sul supplemento ordinario n. 126 alla Gazzetta Ufficiale n. 212 del 10 settembre 1994, o per i quali, se indicati, non sono previsti i limiti di sostanze pericolose contenute e i limiti di emissione, fino a che non sono presi in carico dai soggetti che ne effettuano la trasformazione e li rendono commerciabili, debbono essere movimentati e trattati nel rispetto delle vigenti leggi sui rifiuti tossico-nocivi.
6. Con decreto del Presidente della Repubblica emanato previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta dei Ministri dell'ambiente e dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sono individuati gli impianti di produzione di energia elettrica e quelli di riscaldamento e/o climatizzazione che utilizzano come fonte di energia i residui di cui all'articolo 5 e che, in relazione alla quantità e alla qualità delle emissioni prodotte ed alle caratteristiche qualitative e quantitative dei residui utilizzati, sono ricompresi nelle attività ad inquinamento atmosferico poco significativo ai sensi e per gli effetti di cui al decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1991, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 175 del 27 luglio 1991. Per gli impianti di generazione elettrica che non rientrano nelle attività ad inquinamento poco significativo la comunicazione di cui all'articolo 5 è compresa nella istanza di autorizzazione di cui all'articolo 17 del
Art. 7. (Movimenti trasfrontalieri)
1. L'importazione e l'esportazione dei residui destinati al riutilizzo sono disciplinati dal
2. Ai fini dell'applicazione del
3. Le imprese e gli stabilimenti che utilizzano i materiali di cui all'allegato 1 al decreto del Ministro dell'ambiente 5 settembre 1994, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 212 del 10 settembre 1994, oggetto d'importazione ed inviduati dalle voci del sistema doganale indicate nell'allegato II del
4. All'importazione dei residui di cui all'articolo 2, comma 1, individuati dalle voci del sistema doganale riportate nell'allegato II del regolamento CEE n. 259/93, si applicano, ove non sottoposta a specifica disciplina, le disposizioni del comma 3.
5. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e dei trasporti e della navigazione determina, con proprio decreto, i criteri per il calcolo degli importi minimi della garanzia finanziaria da prestare per le esportazioni dei residui riutilizzabili e dei rifiuti, in conformità alle disposizioni di cui all'articolo 27 del
6. Ai sensi e per gli effetti del
Art. 8. (Autorizzazioni)
1. Le operazioni di trattamento, stoccaggio e riutilizzo dei residui derivanti da cicli di produzione o di consumo non individuati ai sensi dell'articolo 5 sono sottoposte al regime autorizzatorio e giuridico di cui al
2. Restano altresì sottoposte al
Art. 9. (Registri di carico e scarico)
1. I soggetti che effettuano attività di produzione, stoccaggio, importazione, esportazione, trattamento e riutilizzo dei residui sottoposti al regime di cui all'articolo 5, per ciascuna tipologia di residui devono annotare con cadenza almeno quindicinale, secondo le rispettive operazioni effettuate, su appositi registri numerati e vidimati inizialmente dall'ufficio del registro, le seguenti informazioni:
a) la quantità (peso o volume, se necessario correlati alla percentuale di umidità);
b) la qualità (principali caratteristiche chimiche-fisiche-merceologiche, con la precisazione se trattasi di residuo tossico e nocivo);
c) la provenienza (identificazione dell'impianto e dell'attività produttiva specifica);
d) la frequenza della raccolta;
e) il nome dell'impresa che ha effettuato il trasporto in arrivo e in partenza e la relativa targa del mezzo di trasporto utilizzato, ovvero il numero di immatricolazione del bene mobile registrato;
f) le date di carico e scarico;
g) il modo di trattamento e di riutilizzo.
2. Sono esclusi dall'obbligo della tenuta dei registri di carico e scarico i produttori e i riutilizzatori dei residui di cui all'articolo 4, comma 5.
3. I registri di cui al comma 1 possono essere sostituiti, purché vidimati inizialmente ed integrati con gli elementi in esso previsti, da:
a) registri di carico e scarico dei rifiuti di cui all'articolo 3, comma 5, del
b) registri IVA di acquisto e vendita;
c) scrittura ausiliare di magazzino di cui all'articolo 14 del
d) altri registri la cui tenuta sia resa obbligatoria da disposizioni di legge se vidimati inizialmente ed integrati ai sensi del comma 1.
4. I registri devono essere messi a disposizione dell'autorità di controllo nel caso di ispezione agli insediamenti.
5. I registri devono essere conservati per almeno cinque anni dalla data dell'ultima registrazione.
6. I piccoli imprenditori possono adempiere all'obbligo della tenuta di registro di carico e scarico dei residui destinati al riutilizzo anche tramite le organizzazioni di categoria interessate o loro società di servizi che provvedono ad annotare i dati previsti con cadenza mensile.
Art. 10. (Obbligo di informazione)
1. I soggetti di cui all'articolo 9 sottoposti all'obbligo di tenuta dei registri di carico e scarico, o il loro legale rappresentante o delegato risultante da atto scritto, in attesa della definizione del modello unico di dichiarazione di cui alla
2. Le regioni o le province delegate entro il 31 dicembre di ogni anno trasmettono le informazioni ottenute attraverso le comunicazioni di cui al comma 1 al Ministero dell'ambiente, all'ANPA ed alle rispettive agenzie regionali per l'ambiente, ai fini della valutazione ed elaborazione statistica dei dati, che può avvalersi della collaborazione dell'Unione italiana delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura in accordo con il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.
Art. 11. (Controlli)
1. In attuazione dell'articolo 14 della
2. Gli addetti al controllo sono autorizzati ad effettuare ispezioni, verifiche, prelievi di campioni all'interno dello stabilimento, impianto e impresa che produca o che svolga le operazioni di cui al comma 1.
Art. 12. (Sanzioni e causa di non punibilità)
1. Chiunque, nello svolgimento delle operazioni previste nel presente decreto, relative a residui individuati, non osserva gli obblighi stabiliti dall'articolo 4, commi 1 e 3, dall'articolo 5, comma 1, dall'articolo 6, comma 1, dall'articolo 9 e dall'articolo 10, comma 1, è punito con l'ammenda da lire tre milioni a lire dieci milioni. Nel caso le predette violazioni riguardino residui pericolosi, il massimo dell'ammenda è aumentato a lire trentamilioni.
2. Chiunque, nello svolgimento delle operazioni previste nel presente decreto, relative a residui individuati non osserva le prescrizioni di cui all'articolo 6, commi 2, 3 e 4, ovvero quelle di cui agli allegato 3 al decreto del Ministro dell'ambiente 5 settembre 1994, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 212 del 10 settembre 1994, e successive modifiche ed integrazioni, è punito con l'arresto sino ad un anno o con l'ammenda da lire tre milioni a lire dieci milioni. Le predette sanzioni sono raddoppiate nel caso in cui la non osservanza delle prescrizioni riguardi residui pericolosi. In caso di superamento dei valori limite di emissione, ovvero dei valori limite di qualità dell'aria, nonché di riutilizzo in cicli di combustione di residui non conformi alle prescrizioni di cui al decreto del Ministro dell'ambiente 29 settembre 1994, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 245 del 19 ottobre 1994, e successive modifiche ed integrazioni, si applicano le sanzioni stabilite dal
3. Chiunque effettua operazioni di traffico illecito delle sostanze o dei materiali elencati negli allegati II,IIIeIV del regolamento CEE n. 259/93, ai sensi dell'articolo 26 del regolamento medesimo, è punito con l'ammenda da lire diecimilioni a lire trentamilioni. Se il fatto illecito riguarda il trasporto di materiali o sostanze non corrispondenti a quelle indicate nella notifica, si applica la pena dell'arresto da 3 mesi a 2 anni. Alla condanna consegue la confisca del mezzo di trasporto utilizzato.
4. Non è punibile chiunque, fino al 7 gennaio 1995, ha commesso un fatto previsto come reato dal
5. Non è altresì punibile chi, alla data del 7 gennaio 1995, abbia effettuato lo stoccaggio provvisorio dei rifiuti tossici e nocivi nel rispetto delle prescrizioni tecniche e di sicurezza di cui all'articolo 14, comma 1.
6. Le disposizioni del
Art. 13. (Abrogazione di norme)
1. Sono abrogati gli articoli 2 e 5 del
Art. 14. (Stoccaggio provvisorio dei rifiuti tossici e nocivi)
1. Fatti salvi gli adempimenti in ordine alla tenuta dei registri di carico e scarico di cui all'articolo 19 del
a) lo stoccaggio deve essere effettuato nello stesso luogo dove i rifiuti sono prodotti;
b) i rifiuti stoccati non devono contenere policlorodibenzodiossine, policlorodibenzofurani, policlorodibenzofenoli, policlorobifenile, policlorotrifenili in quantità superiori a 25 ppm;
c) il quantitativo dei rifiuti stoccati non deve superare mai 10 metri cubi;
d) i rifiuti stoccati devono essere asportati con cadenza almeno semestrale; la cadenza può essere almeno annuale solo se il quantitativo massimo è inferiore a 2 metri cubi;
e) deve essere data comunicazione dello stoccaggio dei rifiuti alla regione almeno trenta giorni prima dell'inizio dello stoccaggio stesso;
f) lo stoccaggio dei rifiuti deve essere effettuato nel rispetto delle norme che disciplinano il deposito delle sostanze pericolose in essi contenute, per tipi omogenei e nel rispetto delle norme tecniche previste dalla delibera in data 27 luglio 1984, pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 253 del 13 settembre 1984, del Comitato interministeriale di cui all'articolo 5 del
2. La comunicazione di cui alla lettera e) del comma 1 deve essere corredata da una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, resa ai sensi dell'articolo 4 della
3. Chiunque effettua lo stoccaggio di rifiuti tossici e nocivi o qualificati pericolosi nei limiti ed alle condizioni di cui ai commi 1 e 2, sono escluse dall'obbligo di iscrizione all'Albo nazionale delle imprese esercenti servizi di smaltimento dei rifiuti previsto dall'articolo 10 del
Art. 15. (Semplificazioni delle attività di smaltimento)
1. Il Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e con il Ministro della sanità, stabilisce, con proprio decreto, le condizioni per la realizzazione e l'esercizio di impianti di autosmaltimento di rifiuti non tossici e non nocivi, o comunque non qualificati come pericolosi, nei luoghi stessi di produzione per i quali non è richiesta l'autorizzazione di cui all'articolo 6 del
2. Il decreto di cui al comma 1 è emanato entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Decorso tale termine provvede il Presidente del Consiglio dei Ministri.
3. Chiunque effettui o intenda effettuare sul territorio nazionale le attività di autosmaltimento di cui al comma 1, è tenuto a dare in carta libera e senza alcun onere finanziario, comunicazione alla regione, alla provincia autonoma ovvero alla provincia delegata territorialmente competente ed alla sezione regionale dell'Albo nazionale delle imprese esercenti servizi di smaltimento dei rifiuti territorialmente competenti, almeno sessanta giorni prima dell'inizio dell'attività, corredandola con una relazione dalla quale risulti il ciclo dal quale provengono i rifiuti, il tipo, la quantità, le caratteristiche dei rifiuti da autosmaltire, nonché le caratteristiche dell'impianto di smaltimento, le condizioni di esercizio e le emissioni nell'ambiente. La regione può chiedere ulteriori dati e informazioni per assicurare il rispetto delle norme vigenti per la tutela della salute e dell'ambiente e, qualora accerti la mancanza dei presupposti o dei requisiti dalla stessa richiesti, può vietare l'avvio o la prosecuzione delle attività e imporre la rimozione degli effetti già prodotti. Si applicano comunque le norme tecniche di sicurezza e le procedure autorizzative previste dalla normativa vigente per le attività industriali.
4. Le sezioni regionali dell'Albo nazionale delle imprese esercenti servizi di smaltimento dei rifiuti territorialmente competenti redigono l'elenco degli operatori che hanno effettuato la comunicazione di cui al comma 3.
5. I soggetti e le imprese di cui al comma 3 corrispondono all'Albo nazionale delle imprese esercenti servizi di smaltimento dei rifiuti di cui all'articolo 10 del
6. Le imprese che effettuano l'autosmaltimento dei rifiuti sono escluse dall'obbligo di iscrizione all'Albo nazionale delle imprese esercenti servizi di smaltimento dei rifiuti previsto dall'articolo 10 del
7. I soggetti o le imprese che svolgono attività commerciali o di intermediazione relativamente alle attività di raccolta, trasporto e smaltimento di rifiuti per conto terzi devono essere iscritti in una sezione speciale dell'Albo nazionale delle imprese esercenti servizi di smaltimento dei rifiuti; le modalità, i requisiti e i diritti per la iscrizione sono stabiliti, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.
8. Al fine di favorire l'elaborazione dei piani di organizzazione dei servizi di smaltimento dei rifiuti di cui all'articolo 6 del
9. Fermi restando gli obiettivi di cui al
10. Le regioni favoriscono la realizzazione di idonei sistemi per la preventiva separazione della frazione combustibile da quella non combustibile in modo che si produca combustibile da rifiuti con idonee caratteristiche e con qualità tali da non costituire pericolo per la salute e per l'ambiente.
11. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il Ministro dell'ambiente individua i quantitativi di materiali ed energia ricavabili dai rifiuti solidi urbani e assimilati e dagli imballaggi che possono essere utilizzabili dal sistema produttivo e definisce accordi di programma con soggetti utilizzatori e con le regioni. Le regioni ridefiniscono nei successivi centottanta giorni i piani di smaltimento dei rifiuti sulla base degli accordi di programma.
Art. 16. (Modifiche di disposizioni autorizzative)
1. Le autorizzazioni rilasciate ai sensi del
2. E' differito al 1° giugno 1995, limitatamente a quanto disposto dall'articolo 11, comma 3, il termine di cui all'articolo 12, comma 2, del
3. L'iscrizione all'Albo nazionale delle imprese esercenti servizi di smaltimento dei rifiuti di cui all'articolo 10 del
4. Il
5. Con decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con i Ministri del tesoro, dell'industria, del commercio e dell'artigianato, dei trasporti e della navigazione, della sanità e dell'interno, da emanarsi entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono ridefinite le modalità organizzative e di funzionamento dell'Albo nazionale previste dal
Art. 17. (Disposizioni in tema di tasse per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani)
1. All'articolo 79 del
a) il comma 3 è sostituito dal seguente: "3. Le disposizioni modificative, apportate nel 1994 ai regolamenti di cui al comma 2, sono immediatamente applicabili, ad eccezione di quelle previste in attuazione degli articoli 59, comma 2, secondo periodo, 66, commi 3, 4, 5 e 6, 72, commi 2, 3 e 4, 64, comma 2, secondo periodo, e 66, commi 1 e 2, che hanno decorrenza dal 1° gennaio 1996.";
b) al comma 4 è aggiunto infine il seguente periodo: "Le tariffe per il 1995 sono deliberate in base ai previgenti criteri di commisurazione ed il predetto potere di riequilibrio tariffario è esteso fino al 31 ottobre 1995";
c) il comma 5 è sostituito dal seguente: "5. Ai fini della determinazione del costo di esercizio di cui all'articolo 61, commi 1 e 2, per ciascuno degli anni 1994 e 1995 è dedotto dal costo complessivo dei servizi di nettezza urbana gestiti in regime di privativa comunale un importo non inferiore al cinque per cento a titolo di costo dello spazzamento dei rifiuti solidi urbani di cui all'articolo 2, terzo comma, n. 3), del
d) il comma 6 è sostituito dal seguente:"6. In sede di prima applicazione della nuova disciplina, le denunce originarie e di variazione, di cui all'articolo 70, sono presentate per gli anni 1994 e 1995, rispettivamente, entro il 30 settembre 1994 e il 20 gennaio 1995 senza l'indicazione delle aree scoperte che costituiscono pertinenza od accessorio dei locali ed aree assoggettabili a tassa, nonché delle parti comuni del condominio di cui all'articolo 1117 del codice civile e dei locali in multiproprietà di uso comune. Le denunce integrative o modificative, anche di quelle già prodotte in base al precedente ordinamento del tributo, nonché l'elenco di cui al comma 4 dell'articolo 63, sono presentati entro il 30 settembre 1995 ed hanno effetto, quanto alla modifica degli elementi imponibili, delle riduzioni tariffarie e delle nuove agevolazioni richieste, a decorrere dall'anno 1996. Le richieste di detassazione o di riduzione sono presentate entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto ed hanno effetto dall'anno 1995.".
2. All'articolo 62 del
3. I comuni che deliberano le riduzioni di cui all'articolo 66, commi 3, 4, 5 e 6, del
Art. 18. (Disposizioni transitorie)
1. Ai fini dell'adempimento di quanto disposto dagli articoli 4, comma 1, e 5, comma 1, sono valide le comunicazioni già presentate alla data di entrata in vigore del presente decreto che contengano tutti gli elementi richiesti dal decreto stesso.
2. Le attività avviate o mantenute in esercizio nel rispetto delle norme dei decreti-
Art. 19. (Conservazione di somme nel bilancio dello Stato)
1. Le somme disponibili in conto residui per l'anno 1994 sul capitolo 2558 dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e sul capitolo 7911 dello stato di previsione del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, non impegnate entro il medesimo anno possono esserlo nell'anno successivo. Per i residui dei capitoli 2556, 7603, 8001 e 8002 dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente non operano, fino al 31 dicembre 1995, le disposizioni di cui all'articolo 36, primo e terzo comma, del
2. Le disponibilità dei seguenti capitoli dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri per l'anno 1993 e per l'anno 1994, non impegnate entro tali anni, possono esserlo nell'anno 1995: 1032 e 6387 in conto competenza, 6393 in conto competenza e residui, 7731 in conto residui.
3. Le somme trasferite negli anni 1991 e 1992 ai segretari generali delle Autorità di bacino di rilievo nazionale a valere sui capitoli 7748 e 7749 dello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici possono essere utilizzate entro il 31 dicembre 1995.
4. Le somme iscritte nello stato di previsione del Ministero degli affari esteri per l'esercizio finanziario 1994, ai sensi della
Art. 20. (Disposizioni finali e finanziarie)
1. E' differito al 31 agosto 1995 il termine di cui all'articolo 1 del
2. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto il Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, definisce, con proprio decreto, i moduli da utilizzare per le comunicazioni di cui agli articoli 4, 5 e 15, ed ai successivi aggiornamenti, ai fini dell'acquisizione della rilevazione e della elaborazione dei dati trasmessi secondo criteri omogenei ed uniformi.
3. Per le finalità previste dall'articolo 10 della
4. Il termine per la contrazione dei mutui di cui all'articolo 8, comma 4, del
5. Il termine per la contrazione dei mutui di cui all'articolo 17, commi 18 e 19, della
6. Nell'assegnazione delle risorse stanziate, ancora disponibili, dal
7. Al comma 3 dell'articolo 1 del
8. All'articolo 8, comma 2, della
Art. 21. (Entrata in vigore)
1. Le disposizioni del presente decreto hanno effetto dal 9 maggio 1995. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.
Allegato 1 - (previsto dall'art. 2, comma 1)
Elenco dei rifiuti conformemente all'articolo 1, lettera a), della
Nota introduttiva
1. L'articolo 1 lettera a) della
2. Il secondo capoverso dell'articolo 1, lettera a) stabilisce che la Commissione, conformemente alla procedura di cui all'articolo 18, prepari un elenco dei rifiuti che rientrano nelle categorie di cui all'allegato I. Tale elenco è noto più comunemente come Catalogo europeo dei rifiuti (CER) e si applica a tutti i rifiuti, siano essi destinati allo smaltimento o al recupero.
3. Il catalogo europeo dei rifiuti è un elenco armonizzato, non esaustivo, di rifiuti e sarà pertanto oggetto di periodica revisione e, se necessario, di modifiche, conformemente alla procedura del comitato.
Tuttavia, un materiale figurante nel catalogo non è in tutte le circostanze un rifiuto, ma solo quando esso soddisfa la definizione di rifiuto.
4. I rifiuti figuranti nel CER sono soggetti alle disposizioni della direttiva a meno che si applichi ad essi l'articolo 2 paragrafo 1 lettera b) di detta direttiva.
5. Il catalogo vuole essere una nomenclatura di riferimento con una terminologia comune per tutta la Comunità allo scopo di migliorare tutte le attività connesse alla gestione dei rifiuti. A questo riguardo, il Catalogo europeo dei rifiuti dovrebbe diventare il riferimento di base del programma comunitario di statistiche sui rifiuti lanciato con la risoluzione del Consiglio, del 7 maggio 1990, sulla politica relativa alla gestione dei rifiuti.
6. Il CER viene adeguato in modo da tener conto dei progressi scientifici e tecnici, in conformità della procedura di cui all'articolo 18 della direttiva.
7. Ciascun codice dei rifiuti figurante nel catalogo deve sempre essere inserito nel contesto a cui si riferisce.
8. Il catalogo non pregiudica l'applicazione dell'elenco di "rifiuti pericolosi" disposto dall'articolo 1, paragrafo 4 della
010000 Rifiuti derivanti dalla prospezione, l'estrazione, il trattamento e l'ulteriore lavorazione di minerali e materiali di cava
020000 Rifiuti provenienti da produzione, trattamento e preparazione di alimenti in agricoltura, orticoltura, caccia, pesca ed acquicoltura
030000 Rifiuti della lavorazione del legno e della produzione di carta, polpa, cartone, pannelli e mobili
040000 Rifiuti della produzione conciaria e tessile
050000 Rifiuti della raffinazione del petrolio, purificazione del gas naturale e trattamento pirolitico del carbone
060000 Rifiuti da processi chimici organici
070000 Rifiuti da produzione, formulazione, fornitura ed uso (PFFU) di rivesti menti (pitture, vernici e smalti vetrati), sigillanti, e inchiostri per stampa
080000 Rifiuti da processi chimici inorganici
090000 Rifiuti dell'industria fotografica
100000 Rifiuti inorganici provenienti da processi termici
110000 Rifiuti inorganici contenenti metalli provenienti dal trattamento e ricopertura di metalli; idrometallurgia non ferrosa
120000 Rifiuti di lavorazione e di trattamento superficiale di metalli, e plastica
130000 Oli esauriti (tranne gli oli commestibili 05 00 00 e 12 00 00)
140000 Rifiuti di sostanze organiche utilizzate come solventi (tranne 07 00 00 e 08 00 00)
150000 Imballaggi, assorbenti; stracci, materiali filtranti e indumenti protettivi (non specificati altrimenti)
160000 Rifiuti non specificati altrimenti nel catalogo
170000 Rifiuti di costruzioni e demolizioni (compresa la costruzione di strade)
180000 Rifiuti di ricerca medica e veterinaria (tranne i rifiuti di cucina e di ristorazione che non derivino direttamente da luoghi di cura
190000 Rifiuti da impianti di trattamento rifiuti, impianti di trattamento acque reflue fuori sito e industrie dell'acqua
200000 Rifiuti solidi urbani ed assimilabili da commercio, industria ed istituzioni inclusi i rifiuti della raccolta differenziata
010000 Rifiuti derivanti dalla prospezione, l'estrazione, il trattamento e l'ulteriore lavorazione di minerali e materiali di cava
010100 rifiuti di estrazione di minerali
010101 rifiuti di estrazione di minerali metalliferi
010102 rifiuti di estrazione di minerali non metalliferi
010200 rifiuti derivanti dal trattamento di minerali
010201 rifiuti derivanti dal trattamento di minerali
010202 metalliferi rifiuti derivanti dal trattamento di minerali non metalliferi
010300 rifiuti derivanti da ulteriori trattamenti chimici e fisici di minerali metalliferi
010301 colle
010302 polveri e rifiuti polverosi
010303 funghi rossi dalla produzione di allumina
010304 rifiuti non specificati altrimenti
010400 rifiuti derivanti da ulteriori trattamenti chimici e fisici di minerali non metalliferi
010401 ghiaia e rocce triturate di scarto
010402 sabbia e argilla di scarto
010403 polveri e rifiuti polverosi
010404 rifiuti della produzione di potassa e salgemma
010405 rifiuti derivanti dal lavaggio e dalla pulitura di minerali
010406 rifiuti derivanti dalla lavorazione della pietra
010499 rifiuti non specificati altrimenti
010500 fanghi di perforazione ed altri rifiuti di perforazione
010501 fanghi di perforazione e rifiuti contenenti petrolio
010502 fanghi di perforazione e rifiuti contenenti barite
010503 fanghi di perforazione e rifiuti contenenti cloruri
010504 fanghi e rifiuti di perforazione di pozzi per acque dolci
010599 rifiuti non specificati altrimenti
020000 Rifiuti provenienti da produzione, trattamento e preparazione di alimenti in agricoltura, orticoltura, caccia, pesca ed acquicoltura
020100 rifiuti delle produzioni primarie
020101 fanghi da operazioni di lavaggio e pulizia
020102 scarti animali
020103 scarti vegetali
020104 rifiuti di plastica (esclusi imballaggi)
020105 rifiuti agrochimici
020106 feci animali, urine e letame (comprese le lettiere usate), effluenti, raccolti separatamente e trattati fuori sito
020107 rifiuti derivanti dalla silvicoltura
020108 rifiuti non specificati altrimenti
020200 rifiuti della preparazione e del trattamento di carne, pesce ed altri alimenti di origine animale
020201 fanghi da operazioni di lavaggio e pulizia
020202 scarti animali
020203 scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione
020204 fanghi dal trattamento sul posto di effluenti
020299 rifiuti non specificati altrimenti
020300 rifiuti della preparazione e del trattamento di frutta, vegetali, cereali, oli alimentari, cacao, caffè, tabacco; della produzione di conserve alimentari; della lavorazione del tabacco
020301 fanghi derivanti da operazioni di lavaggio, pulizia, sbucciatura, centrifugazione, e separazione di componenti
020302 rifiuti dall'impiego di conservanti
020303 rifiuti da separazione con solventi
020304 scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione
020305 fanghi dal trattamento sul posto degli effluenti
020399 rifiuti non specificati altrimenti
020400 rifiuti della raffinazione dello zucchero
020401 terra derivante da operazioni di pulizia e lavaggio delle barbabietole
020402 carbonato di calcio fuori specifica
020403 fanghi dal trattamento sul posto degli effluenti
020499 rifiuti non specificati altrimenti
020500 rifiuti dell'industria lattiero-casearia
020501 scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione
020502 fanghi dal trattamento sul posto degli effluenti
020599 rifiuti non specificati altrimenti
020600 rifiuti della pasta e della panificazione
020601 scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione
020602 rifiuti dall'impiego di conservanti
020603 fanghi dal trattamento sul posto degli effluenti
020699 rifiuti non specificati altrimenti
020700 rifiuti dalla produzione di bevande alcoliche ed analcoliche (tranne caffè, tè e cacao)
020701 rifiuti da operazioni di lavaggio, pulizia e macinazione della materia prima
020702 rifiuti della distillazione di bevande alcoliche
020703 rifiuti da trattamenti chimici
020704 scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione
020705 fanghi dal trattamento sul posto degli effluenti
020799 rifiuti non specificati altrimenti
030000 Rifiuti della lavorazione del legno e della produzione di carta, polpa, cartone, pannelli e mobili
030100 rifiuti della lavorazione del legno e della produzione di pannelli e mobili
030101 scarti di corteccia e sughero
030102 segatura
030103 scarti di rasatura, taglio, impiallacciatura, legno deteriorato
030199 rifiuti non specificati altrimenti
030200 rifiuti dei trattamenti conservativi del legno
030201 prodotti per i trattamenti conservativi del legno contenenti composti organici non alogenati
030202 prodotti per i trattamenti conservativi del legno contenenti composti organici clorurati
030203 prodotti per i trattamenti conservativi del legno contenenti composti organo-metallici
030204 prodotti per i trattamenti conservativi del legno contenenti composti inorganici
030300 rifiuti della produzione e della lavorazione di carta, polpa e cartone
030301 corteccia
030302 fecce e fanghi (recupero dei bagni di macerazione)
030303 fanghi derivanti da trattamenti di sbianca con ipocloriti e cloro
030304 fanghi derivanti da altri trattamenti di sbianca
030305 fanghi derivanti da processi di deinchiostrazione nel riciclaggio della carta
030306 fibra e fanghi di carta
030307 scarti del riciclaggio della carta e del cartone
030399 rifiuti non specificati altrimenti
040000 Rifiuti della produzione conciaria e tessile
040100 rifiuti dell'industria della lavorazione della pelle
040101 carniccio e frammenti di calce
040102 rifiuti di calcinazione
040103 bagni di sgrassatura esauriti contenenti solventi senza fase liquida
040104 liquido di concia contenente cromo
040105 liquido di concia non contenente cromo
040106 fanghi contenenti cromo
040107 fanghi non contenenti cromo
040108 cuoio conciato, scarti, cascami, ritagli, polveri di lucidatura contenenti cromo
040109 cascami e ritagli da operazioni di confezionamento e finitura
040199 rifiuti non specificati altrimenti
040200 rifiuti dell'industria tessile
040201 rifiuti da fibre tessili grezze ed altre sostanze fibrose naturali, principalmente di origine vegetale
040202 rifiuti da fibre tessili grezze principalmente di origine animale
040203 rifiuti da fibre tessili grezze principalmente artificiali o sintetiche
040204 rifiuti da fibre tessili grezze miste prima della filatura e della tessitura
040205 rifiuti da fibre tessili lavorate principalmente di origine vegetale
040206 rifiuti da fibre tessili lavorate principalmente di origine animale
040207 rifiuti da fibre tessili lavorate principalmente artificiali o sintetiche
040208 rifiuti da fibre tessili lavorate miste
040209 rifiuti da materiali compositi (fibre impregnate, elastomeri, plastomeri)
040210 materiale organico proveniente da prodotti naturali (es. grasso, cera)
040211 rifiuti contenenti composti alogenati da operazioni di confezionamento e finitura
040212 rifiuti non contenenti composti alogenati da operazioni di confezionamento e finitura
040213 tinture e pigmenti
040299 rifiuti non specificati altrimenti
050000 Rifiuti della raffinazione del petrolio, purificazione del gas naturale e trattamento pirolitico del carbone
050100 residui oleosi e rifiuti solidi
050101 fanghi da trattamento sul posto degli effluenti
050102 fanghi da processi di dissalazione
050103 morchie e fondi di serbatoi
050104 fanghi acidi da processi di alchilazione
050105 perdite di olio
050106 fanghi da impianti, apparecchiature e operazioni di manutenzione
050107 catrami acidi
050108 altri catrami
050199 rifiuti non specificati altrimenti
050200 residui non oleosi e rifiuti solidi
050201 fanghi di trattamento acqua alimentazione caldaie
050202 rifiuti da torri di raffreddamento
050299 rifiuti non specificati altrimenti
050300 catalizzatori esauriti
050301 catalizzatori esauriti contenenti metalli preziosi
050302 altri catalizzatori esauriti
050400 filtri di argilla esauriti
050401 filtri di argilla esauriti
050500 ifiuti dei processi di desolforazione del petrolio
050501 rifiuti contenenti zolfo
050599 rifiuti non specificati altrimenti
050600 rifiuti del trattamento pirolitico del carbone
050601 catrami acidi
050602 asfalto
050603 altri catrami
050604 rifiuti da torri di raffreddamento
050699 rifiuti non specificati altrimenti
050700 rifiuti dal processo di purificazione del gas naturale
050701 fanghi contenenti mercurio
050702 rifiuti contenenti zolfo
050799 rifiuti non specificati altrimenti
050800 rifiuti dalla rigenerazione dell'olio
050801 filtri di argille esauriti
050802 catrami acidi
050803 altri catrami
050804 rifiuti liquidi acquosi dalla rigenerazione dell'olio
050899 rifiuti non specificati altrimenti
060000 Rifiuti da processi chimici inorganici
060100 soluzioni acide di scarto
060101 acido solforoso e solforico
060102 acido cloridrico
060103 acido fluoridrico
060104 acido fosforoso e fosforico
060105 acido nitroso e nitrico
060199 rifiuti non specificati altrimenti
060200 soluzioni alcaline
060201 idrossido di calcio
060202 soda (idrossido di sodio)
060203 ammoniaca
060299 rifiuti non specificati altrimenti
060300 sali e loro soluzioni
060301 carbonati (tranne 02 04 02 e 19 10 03)
060302 soluzioni saline contenenti solfati, solfiti e solfuri
060303 sali solidi contenenti solfati, solfiti e solfuri
060304 soluzioni saline contenenti cloruri, floruri ed altri alogenuri
060305 sali solidi contenenti cloruri, fluoruri ed altri sali solidi di alogenati
060306 soluzioni saline contenenti fosfati e sali solidi collegati
060307 fosfati e sali solidi collegati
060308 soluzioni saline contenenti nitrati e composti collegati
060309 sali solidi contenenti nitruri (nitrometalli)
060310 sali solidi contenenti ammonio
060311 sali e soluzioni contenenti cianuri
060312 sali e soluzioni contenenti composti organici
060399 rifiuti non specificati altrimenti
060400 rifiuti contenenti metalli
060401 ossidi metallici
060402 sali metallici (tranne 06 03 00)
060403 rifiuti contenenti arsenico
060404 rifiuti contenenti mercurio
060405 rifiuti contenenti altri metalli pesanti
060499 rifiuti non specificati altrimenti
060500 fanghi da trattamento sul posto degli effluenti
060501 fanghi da trattamento sul posto degli effluenti
060600 rifiuti da processi chimici dello zolfo (produzione e trasformazione) e da processi di desolforazione
060601 rifiuti contenenti zolfo
060699 rifiuti non specificati altrimenti
060700 rifiuti da processi chimici degli alogeni
060701 rifiuti contenenti amianto da processi elettrolitici
060702 carbone attivo dalla produzione di cloro
060799 rifiuti non specificati altrimenti
060800 rifiuti dalla produzione di silicio e di derivati del silicio
060801 rifiuti dalla produzione di silicio e di derivati del silicio
060900 rifiuti da processi chimici del fosforo
060901 fosfogesso
060902 scorie contenenti fosforo
060999 rifiuti non specificati altrimenti
061000 rifiuti da processi chimici dell'azoto e produzione di fertilizzanti
061001 rifiuti da processi chimici dell'azoto e produzione di fertilizzanti
061100 rifiuti dalla produzione di pigmenti inorganici ed opacificanti
061101 gesso dalla produzione di biossido di titanio
061199 rifiuti non specificati altrimenti
061200 rifiuti da produzione, uso e rigenerazione di catalizzatori
061201 catalizzatori esauriti contenenti metalli preziosi
061202 altri catalizzatori esauriti
061300 rifiuti da altri processi chimici inorganici
061301 pesticidi, biocidi ed agenti conservativi del legno di natura inorganica
061302 carbone attivo esaurito (tranne 06 07 02)
061303 nerofumo di gas
061399 rifiuti non specificati altrimenti
070000 Rifiuti da processi chimici organici
070100 rifiuti da produzione, formulazione, fornitura ed uso (PFFU) di prodotti chimici organici di base
070101 soluzioni acquose di lavaggio e acque madri
070102 fanghi da trattamento sul posto degli effluenti
070103 solventi organici alogenati, soluzioni di lavaggio di acque madri
070104 altri solventi organici, soluzioni di lavaggio ed acque madri
070105 catalizzatori esauriti contenenti metalli preziosi
070106 altri catalizzatori esauriti
070107 fondi di distillazione e residui di reazione alogenati
070108 altri fondi di distillazione e residui di reazione
070109 residui di filtrazione, assorbenti esauriti contaminati da composti organici alogenati
070110 altri residui di filtrazione e assorbenti esauriti
070199 rifiuti non specificati altrimenti
070200 rifiuti da PFFU di plastiche, gomme sintetiche e fibre artificiali
070201 soluzioni di lavaggio e acque madri
070202 fanghi da trattamento sul posto degli effluenti
070203 solventi organici alogenati, soluzioni di lavaggio ed acque madri
070204 altri solventi organici, soluzioni di lavaggio ed acque madri
070205 catalizzatori esauriti contenenti metalli preziosi
070206 altri catalizzatori esauriti
070207 fondi di distillazione e residui di reazione alogenati
070208 altri fondi di distillazione e residui di reazione
070209 residui di filtrazione, assorbenti esauriti contaminati da composti organici alogenati
070210 altri residui di filtrazione, assorbenti esauriti
070299 rifiuti non specificati altrimenti
070300 rifiuti da PFFU di coloranti e pigmenti organici (tranne 06 11 00)
070301 soluzioni acquose di lavaggio ed acque madri
070302 fanghi da trattamento sul posto di effluenti
070303 solventi organici alogenati, soluzioni di lavaggio ed acque madri
070304 altri solventi organici, soluzioni di lavaggio ed acque madri
070305 catalizzatori esauriti contenenti metalli preziosi
070306 altri catalizzatori esauriti
070307 fondi di distillazione e residui di reazione alogenati
070308 altri fondi di distillazione e residui di reazione
070309 residui di filtrazione, assorbenti esauriti contaminati da composti organici alogenati
070310 altri residui di filtrazione, assorbenti esauriti
070399 rifiuti non specificati altrimenti
070400 rifiuti da PFFU di pesticidi organici (tranne 02 01 05)
070401 soluzioni acquose di lavaggio ed acque madri
070402 fanghi da trattamento sul posto di effluenti
070403 solventi organici alogenati, soluzioni di lavaggio ed acque madri
070404 altri solventi organici, soluzioni di lavaggio ed acque madri
070405 catalizzatori esauriti contenenti metalli preziosi
070406 altri catalizzatori esauriti
070407 fondi di distillazione e residui di reazione alogenati
070408 altri fondi di distillazione e residui di reazione
070409 residui di filtrazione, assorbenti esauriti contaminati da composti organici alogenati
07040 altri residui di filtrazione, assorbenti esauriti
07049 rifiuti non specificati altrimenti
070500 rifiuti da PFFU di prodotti farmaceutici
070501 soluzioni acquose di lavaggio ed acque madri
070502 fanghi da trattamento sul posto di effluenti
070503 solventi organici alogenati, soluzioni di lavaggio ed acque madri
070504 ltri solventi organici alogenati, soluzioni di lavaggio ed acque madri
070505 catalizzatori esauriti contenenti metalli preziosi
070506 altri catalizzatori esauriti
070507 fondi di distillazione e residui di reazione alogenati
070508 altri fondi di distillazione e residui di reazione
070509 residui di filtrazione, assorbenti esauriti contaminati da composti organici alogenati
070510 esidui di filtrazione, assorbenti esauriti
070599 non specificati altrimenti
070600 rifiuti da PFFU di cere, grassi, saponi, detergenti, disinfettanti e cosmetici
070601 soluzioni acquose di lavaggio ed acque madri
070602 fanghi da trattamento sul posto di effluenti
070603 solventi organici alogenati, soluzioni di lavaggio ed acque madri
070604 altri solventi organici, soluzioni di lavaggio ed acque madri
070605 catalizzatori esauriti contenenti metalli preziosi
070606 altri catalizzatori esauriti
070607 fondi di distillazione e residui di reazione alogenati
070608 altri fondi di distillazione e residui di reazione
070609 residui di filtrazione, assorbenti esauriti contaminati da composti organici alogenati
070610 esidui di filtrazione, assorbenti esauriti
070699 non specificati altrimenti
070700 rifiuti da PFFU di prodotti della chimica fine e prodotti chimici non specificati altrimenti
070701 soluzioni acquose di lavaggio ed acque madri
070702 fanghi da trattamento sul posto di effluenti
070703 solventi organici alogenati, soluzioni di lavaggio ed acque madri
070704 altri solventi organici, soluzioni di lavaggio ed acque madri
070705 catalizzatori esauriti contenenti metalli preziosi
070706 altri catalizzatori esauriti
070707 fondi di distillazione e residui di reazione alogenati
070708 altri fondi di distillazione e residui di reazione
070709 residui di filtrazione, assorbenti esauriti contaminati da composti organici alogenati
070710 esidui di filtrazione, assorbenti esauriti
070799 non specificati altrimenti
080000 Rifiuti da produzione, formulazione, fornitura ed uso (PFFU) di rivestimenti (pitture, vernici e smalti vetrati), sigillanti e inchiostri per stampa
080100 rifiuti da PFFU di pitture e vernici
080101 pitture e vernici di scarto contenenti solventi organici alogenati
080102 pitture e vernici di scarto contenenti solventi organici non alogenati
080103 pitture e vernici di scarto a base acquosa
080104 pitture in polvere
080105 pitture e vernici indurite
080106 fanghi derivanti da operazioni di scrostatura e sverniciatura contenenti solventi alogenati
080107 fanghi provenienti da operazioni di scrostatura e sverniciatura non contenenti solventi alogenati
080108 fanghi di pitture o vernici a base acquosa
080109 rifiuti di scrostatura e sverniciatura (tranne 08 01 05 e 08 01 06)
080110 sospensioni acquose contenenti pitture o vernici
080199 rifiuti non specificati altrimenti
080200 rifiuti da PFFU di altri rivestimenti (inclusi materiali ceramici)
080201 polveri di scarto di rivestimenti
080202 fanghi acquosi contenenti materiali ceramici
080203 sospensioni acquose contenti materiali ceramici
080299 rifiuti non specificati altrimenti
080300 rifiuti da PFFU di inchiostri per stampa
080301 inchiostri di scarto contenenti solventi alogenati
080302 inchiostri di scarto non contenenti solventi alogenati
080303 inchiostri di scarto a base acquosa
080304 inchiostro essiccato
080305 fanghi di inchiostri contenenti solventi alogenati
080306 fanghi di inchiostri non contenenti solventi alogenati
080307 fanghi acquosi contenenti inchiostro
080308 soluzioni acquose contenenti inchiostro
080309 toner per stampa esaurito (comprese le cartucce)
080399 rifiuti non specificati altrimenti
080400 rifiuti da PFFU di adesivi e sigillanti (inclusi prodotti impermeabilizzanti)
080401 adesivi e sigillanti di scarto contenenti solventi alogenati
080402 adesivi e sigillanti di scarto non contenenti solventi alogenati
080403 adesivi e sigillanti di scarto a base acquosa
080404 adesivi e sigillanti induriti
080405 fanghi di adesivi e sigillanti contenenti solventi alogenati
080406 fanghi di adesivi e sigillanti non contenenti solventi alogenati
080407 fanghi di adesivi e sigillanti a base acquosa
080408 soluzioni acquose contenenti adesivi e sigillanti
080499 rifiuti non specificati altrimenti
090000 Rifiuti dell'industria fotografica
090100 rifiuti dell'industria fotografica
090101 soluzioni di sviluppo e attivanti a base acquosa
090102 soluzioni di sviluppo per lastre offset a base acquosa
090103 soluzioni di sviluppo a base solvente
090104 soluzioni di fissaggio
090105 soluzioni di lavaggio e di lavaggio del fissatore
090106 rifiuti contenenti argento dal trattamento sul posto di rifiuti fotografici
090107 carta e pellicole per fotografia contenenti argento o composti dell'argento
090108 carta e pellicole per fotografia non contenenti argento o composti dell'argento
090109 macchine fotografiche usa e getta con batterie
090110 macchine fotografiche usa e getta senza batterie
090199 rifiuti non specificati altrimenti
100000 Rifiuti inorganici provenienti da processi termici
100100 rifiuti di centrali termiche ed altri impianti termici (eccetto 19 00 00)
100101 ceneri pesanti
100102 ceneri leggere
100103 ceneri leggere e torba
100104 ceneri leggere di olio
100105 rifiuti solidi derivanti da reazioni a base di calcio nei processi di desolforazione dei fumi
100106 altri rifiuti solidi derivanti dal trattamento dei fumi
100107 altri fanghi derivanti dal trattamento dei fumi
100108 fanghi derivanti da reazioni a base di calcio nei processi di desolforazione dei fumi
100109 acido solforico
100110 catalizzatori esauriti, ad esempio per la denitrificazione
100111 fanghi acquosi da operazioni di pulizia caldaia
100112 rivestimenti e refrattari inutilizzabili
100199 rifiuti non specificati altrimenti
100200 rifiuti dell'industria del ferro e dell'acciaio
100201 rifiuti della trasformazione delle scorie
100202 scorie non trasformate
100203 rifiuti solidi derivanti dal trattamento dei fumi
100204 fanghi derivanti dal trattamento dei fumi
100205 altri fanghi
100206 rivestimenti e refrattari inutilizzabili
100299 altri rifiuti non specificati altrimenti
100300 rifiuti della metallurgia termica dell'alluminio
100301 catrami ed altri rifiuti contenenti carboni dalla produzione degli anodi
100302 frammenti di anodi
100303 scorie
100304 scorie bianche e incrostazioni di prima fusione
100305 polvere di allumina
100306 suole di carbone usate e materiali incombustibili dell'elettrolisi
100307 rivestimenti di carbone usati
100308 scorie saline di seconda fusione
100309 scorie nere di seconda fusione
100310 rifiuti dal trattamento di scorie saline
100311 polveri di gas effluenti da camino
100312 altre polveri e particolato (inclusa la polvere di macinazione)
100313 rifiuti solidi derivanti dal trattamento fumi
100314 fanghi derivanti dal trattamento fumi
100399 rifiuti non specificati altrimenti
100400 rifiuti della metallurgia termica del piombo
100401 scorie (di prima e seconda fusione)
100402 incrostazioni e loppe (prima e seconda fusione)
100403 arsenato di calcio
100404 polveri dai gas effluenti da camino
100405 altre polveri e particolato
100406 rifiuti solidi derivanti dal trattamento fumi
100407 fanghi derivanti dal trattamento fumi
100408 rivestimenti e refrattari inutilizzabili
100499 rifiuti non specificati altrimenti
100500 rifiuti della metallurgia termica dello zinco
100501 scorie (di prima e seconda fusione)
100502 incrostazioni e loppe (prima e seconda fusione)
100503 polveri dai gas effluenti da camino
100504 altre polveri e particolato
100505 rifiuti solidi derivanti dal trattamento fumi
100506 fanghi derivanti dal trattamento fumi
100507 rivestimenti e refrattari inutilizzabili
100599 rifiuti non specificati altrimenti
100600 rifiuti della metallurgia termica del rame
100601 scorie (di prima e seconda fusione)
100602 incrostazioni e loppe (prima e seconda fusione)
100603 polveri dai gas effluenti da camino
100604 altre polveri e particolato
100605 rifiuti della raffinazione elettrolitica
100606 rifiuti dei trattamenti ad umido dei fumi
100607 rifiuti dei trattamenti a secco dei fumi
100608 rivestimenti e refrattari inutilizzabili
100699 rifiuti non specificati altrimenti
100700 rifiuti della metallurgia termica di argento, oro e platino
100701 scorie (di prima e seconda fusione)
100702 incrostazioni e loppe (prima e seconda fusione)
100703 rifiuti solidi derivanti dal trattamento fumi
100704 altre polveri e particolato
100705 fanghi derivanti dal trattamento fumi
100706 rivestimenti e refrattari inutilizzabili
100799 rifiuti non specificati altrimenti
100800 rifiuti di altri processi metallurgici non ferrosi
100801 scorie (prima e seconda fusione)
100802 incrostazioni e loppe (prima e seconda fusione)
100803 polveri dai gas effluenti dai camini
100804 altre polveri e particolato
100805 rifiuti solidi derivanti dal trattamento fumi
100806 fanghi derivanti dal trattamento fumi
100807 rivestimenti e refrattari inutilizzabili
100899 rifiuti non specificati altrimenti
100900 rifiuti della fusione di materiali ferrosi
100901 forme di scarto contenenti leganti organici inutilizzate
100902 forme contenenti leganti organici utilizzate
100903 scorie di fusione
100904 polveri di fornace
100999 rifiuti non specificati altrimenti
101000 rifiuti della fusione di materiali non ferrosi
101001 forme di scarto contenenti leganti organici inutilizzate
101002 forme contenenti leganti organici utilizzate
101003 scorie di fusione
101004 polveri di fornace
101099 rifiuti non specificati altrimenti
101100 rifiuti della fabbricazione del vetro e di prodotti di vetro
101101 miscela di preparazione scartata prima del processo di vetro
101102 vetro di scarto
101103 materiali di scarto a base di vetro
101104 polveri dai gas effluenti da camino
101105 altre polveri e particolato
101106 rifiuti solidi derivanti dal trattamento fumi
101107 fanghi derivanti dal trattamento fumi
101108 rivestimenti e refrattari inutilizzabili
101199 rifiuti non specificati altrimenti
101200 rifiuti della fabbricazione di prodotti di ceramica, mattoni, mattonelle e materiali da costruzione
101201 miscela di preparazione scartata prima del processo termico
101202 polveri dai gas effluenti da camino
101203 altre polveri e particolato
101204 rifiuti solidi derivanti dal trattamento fumi
101205 fanghi derivanti dal trattamento fumi
101206 stampi inutilizzabili
101207 rivestimenti e refrattari inutilizzabili
101299 rifiuti non specificati altrimenti
101300 rifiuti della fabbricazione di cemento, calce e gesso e manufatti con questi materiali
101301 miscela di preparazione scartata prima del processo termico
101302 rifiuti della fabbricazione di amianto cemento
101303 rifiuti della fabbricazione di altri materiali compositi in cemento
101304 rifiuti della calcinazione e dell'idratazione del calcare
101305 rifiuti solidi derivanti dal trattamento fumi
101306 altre polveri e particolato
101307 fanghi derivanti dal trattamento fumi
101308 rivestimenti e refrattari inutilizzabili
101399 rifiuti non specificati altrimenti
110000 Rifiuti inorganici contenenti metalli provenienti dal trattamento e ricopertura di metalli; idrometallurgia non ferrosa
110100 rifiuti liquidi e fanghi dal trattamento e ricopertura di metalli (ad esempio, processi galvanici, zincatura, decapaggio, incisione, fosfatazione, sgrassaggio con alcali)
110101 soluzioni alcaline da cianuri contenenti metalli pesanti tranne cromo
110102 soluzioni alcaline da cianuri non contenenti metalli pesanti
110103 rifiuti contenenti cromo da non cianuri
110104 rifiuti non contenenti cromo e cianuri
110105 soluzioni acide di decapaggio
110106 acidi non specificati altrimenti
110107 alcali non specificati altrimenti
110108 fanghi di fosfatazione
110200 rifiuti e fanghi da processi idrometallurgici di metalli non ferrosi
110201 rifiuti da processi idrometallurgici del rame
110202 rifiuti da processi idrometallurgici dello zinco (compresi jarosite, goethite)
110203 rifiuti della produzione di anodi per processi elettrolitici acquosi
110204 fanghi non specificati altrimenti
110300 rifiuti e fanghi da processi di tempra
110301 rifiuti contenenti cianuri
110302 altri rifiuti
110400 altri rifiuti inorganici contenenti metalli non specificati altrimenti
110401 altri rifiuti inorganici contenenti metalli non specificati altrimenti
120000 Rifiuti di lavorazione e di trattamento superficiale di metalli e plastica
120100 rifiuti di lavorazione (forgiatura, saldatura, stampaggio, trafilatura, smussamento, perforazione, taglio, troncatura e limatura
120101 limatura, scaglie e polveri di metalli ferrosi
120102 altre particelle di metalli ferrosi
120103 limatura, scaglie e polveri di metalli non ferrosi
120104 altre particelle di metalli non ferrosi
120105 particelle di plastica
120106 oli esauriti per macchinari contenenti alogeni (non emulsionati)
120107 oli esauriti per macchinari non contenenti alogeni (non emulsionati)
120108 emulsioni esauste per macchinari contenenti alogeni
120109 emulsioni esauste per macchinari non contenenti alogeni
120110 oli sintetici per macchinari
120111 fanghi di lavorazione
120112 grassi e cere esaurite
120113 rifiuti di saldatura
120199 rifiuti non specificati altrimenti
120200 rifiuti di trattamento meccanico di superficie (sabbiatura, frantumazione, rettificazione, lappatura, lucidatura)
120201 fanghi da rettifica, affilatura e lappatura
120202 polvere per sabbiatura esausta
120203 fanghi di lucidatura
120299 rifiuti non specificati altrimenti
120300 rifiuti di processi di sgrassatura ad acqua e vapore (tranne 11 00 00)
120301 soluzioni acquose di lavaggio
120302 rifiuti di sgrassatura a vapore
130000 Oli esauriti (tranne gli oli commestibili 05 00 00 e 12 00 00)
130100 oli esauriti da circuiti idraulici e freni
130101 oli per circuiti idraulici contenenti PCB e PCT T
130102 altri oli per circuiti idraulici (non emulsioni) contenenti composti organici clorurati
130103 altri oli per circuiti idraulici (non emulsioni) non contenenti composti organici clorurati
130104 emulsioni contenenti composti organici clorurati
130105 emulsioni non contenenti composti organici clorurati
130106 oli per circuiti idraulici a formulazione esclusivamente minerale
130107 altri oli per circuiti idraulici
130108 oli per freni
130200 oli esauriti da motori, trasmissioni ed ingranaggi
130201 oli esauriti da motori, trasmissioni ed ingranaggi contenenti composti organici clorurati
130202 oli esauriti da motori, trasmissioni ed ingranaggi non contenenti composti organici clorurati
130203 altri oli da motori, trasmissioni e ingranaggi
130300 oli isolanti e di trasmissione di calore esauriti ed altri liquidi
130301 oli isolanti e di trasmissione di calore esauriti ed altri liquidi contenenti PCB e PCT T
130302 altri oli isolanti e di trasmissione di calore ed altri liquidi contenenti composti organici clorurati
130303 oli isolanti e di trasmissione di calore ed altri liquidi non contenenti composti organici clorurati
130304 oli isolanti e termoconduttori ed altri liquidi a formulazione sintetica
130305 oli isolanti e termoconduttori a formulazione minerale
130400 oli di cala
130401 oli di cala da navigazione interna
130402 oli di cala derivanti dalle fognature dei moli
130403 oli di cala da altre navigazioni
130500 prodotti di separazione olio/acqua
130501 solidi di separazione olio/acqua
130502 fanghi di separazione olio/acqua
130503 fanghi da collettori
130504 fanghi o emulsioni da dissalatori
130505 altre emulsioni
130600 altri rifiuti oleosi non specificati altrimenti
130601 altri rifiuti oleosi non specificati altrimenti
140000 Rifiuti di sostanze organiche utilizzate come solventi (tranne 07 00 00 e 08 00 00)
140100 rifiuti di sgrassaggio di metalli e manutenzione di apparecchiatura
140101 clorofluorocarburi (CFC)
140102 altri solventi alogenati e miscele solventi
140103 altri solventi e miscele solventi
140104 miscele acquose contenenti solventi alogenati
140105 miscele acquose non contenenti solventi alogenati
140106 fanghi o rifiuti solidi contenenti solventi alogenati
140107 fanghi o rifiuti solidi non contenti solventi alogenati
140200 rifiuti dalla pulizia di tessuti
140201 solventi alogenati e miscele di solventi
140202 miscele di solventi o liquidi organici non contenenti solventi alogenati
140203 fanghi o rifiuti solidi contenenti solventi alogenati
140204 fanghi o rifiuti solidi contenenti altri solventi
140300 rifiuti dell'industria elettronica
140301 clorofluorocarburi (CFC)
140302 altri solventi alogenati
140303 solventi o miscele di solventi non contenenti solventi alogenati
140304 fanghi o rifiuti solidi contenenti solventi alogenati
140305 fanghi o rifiuti solidi contenenti altri solventi
140400 rifiuti da refrigeranti e propellenti di schiuma/aerosol
140401 clorofluorocarburi (CFC)
140402 altri solventi alogenati e miscele di solventi
140403 altri solventi o miscele di solventi
140404 fanghi o rifiuti solidi contenenti solventi alogenati
140405 fanghi o rifiuti solidi contenenti altri solventi
140500 rifiuti da recupero di solventi e refrigeranti (fondi di distillazione)
140501 clorofluorocarburi (CFC)
140502 altri solventi alogenati e miscele di solventi
140503 altri solventi e miscele di solventi
140504 fanghi contenenti solventi alogenati
140505 fanghi contenenti altri solventi
150000 Imballaggi, assorbenti; stracci, materiali filtranti e indumenti protettivi (non specificati altrimenti)
150100 imballaggi
150101 carta e cartone
150102 imballaggi in plastica
150103 imballaggi in legno
150104 imballaggi in metalle
150105 imballaggi compositi
150106 imballaggi in più materiali
150200 assorbenti, materiali filtranti, stracci, indumenti protettivi
150201 assorbenti, materiali filtranti, stracci, indumenti protettivi
160000 Rifiuti non specificati altrimenti nel catalogo
160100 veicoli fuori uso
160101 catalizzatori contenenti metalli preziosi sostituiti in veicoli
160102 altri catalizzatori sostituiti in veicoli
160103 pneumatici usati
160104 veicoli inutilizzabili
160105 parti leggere provenute dalla demolizione di veicoli
160199 rifiuti non specificati altrimenti
160200 apparecchiature o parti di apparecchiature fuori uso
160201 trasformatori o condensatori contenti PCB o PCT T
160202 altro materiale elettronico fuori uso (per esempio: circuiti stampati
160203 apparecchiature contenenti clorofluorocarburi
160204 apparecchiature fuori uso contenenti amianto in fibre
160205 altre apparecchiature fuori uso
160206 rifiuti derivanti dai processi di lavorazione dell'amianto
160207 rifiuti derivanti dall'industria per la produzione di convertitori in plastica
160208 rifiuti della demolizione dei veicoli
160300 prodotti fuori specifica
160301 prodotti fuori specifica inorganici
160302 prodotti fuori specifica organici
160400 rifiuti esplosivi di scarto
160401 munizioni di scarto
160402 fuochi artificiali di scarto
160403 altri rifiuti esplosivi di scarto
160500 gas e sostanze chimiche in contenitori
160501 gas industriali contenuti in cilindri ad alta pressione, contenitori LPG e contenitori per aerosol industriali (compresi gli halon)
160502 altri rifiuti contenenti prodotti chimici inorganici, es. sostanze chimiche di laboratorio non specificate altrimenti, polveri estinguenti
160503 altri rifiuti contenti prodotti chimici organici, es. sostanze chimiche di laboratorio non specificate altrimenti
160600 batterie ed accumulatori
160601 accumulatori al piombo
160602 accumulatori al nichel-cadmio
160603 pile a secco al mercurio
160604 pile alcaline
160605 altre pile ed accumulatori
160606 elettroliti da pile e accumulatori
160700 rifiuti della pulizia di serbatoi per trasporto e stoccaggio (tranne 05 00 00 e 12 00 00)
160701 rifiuti della pulizia di cisterne di navi contenenti prodotti chimici
160702 rifiuti della pulizia di cisterne di navi contenenti oli
160703 rifiuti della pulizia di vagoni cisterne ed autocisterne contenenti oli
160704 rifiuti della pulizia di vagoni cisterne ed autocisterne contenti prodotti chimici
160705 rifiuti della pulizia di serbatoi di stoccaggio contenenti prodotti chimici
160706 rifiuti della pulizia di serbatoi di stoccaggio contenti oli
160707 rifiuti solidi dalla pulizia di stive di navi
160799 rifiuti non specificati altrimenti
170000 Rifiuti di costruzioni e demolizioni (compresa la costruzione di strade)
170100 cemento, mattoni, mattonelle, ceramiche e materiali in gesso
170101 cemento
170102 mattoni
170103 mattonelle e ceramica
170104 materiali da costruzioni a base di gesso
170105 materiali da costruzioni a base di amianto
170200 legno, vetro e plastica
170201 legno
170202 vetro
170203 plastica
170300 asfalto, catrame e prodotti catramosi
170301 asfalto contenente catrame
170302 asfalto (non contenente catrame)
170303 catrame e prodotti catramosi
170400 metalli (incluse le loro leghe)
170401 rame, bronzo, ottone
170402 alluminio
170403 piombo
170404 zinco
170405 ferro e acciaio
170406 stagno
170407 metalli misti
170408 cavi
170500 terra e materiali di dragaggio
170501 terra e rocce
170502 terra di dragaggio
170600 materiale isolante
170601 materiali isolanti contenenti amianto
170602 altri materiali isolanti
170700 rifiuti misti di costruzioni e demolizioni
170701 rifiuti misti di costruzioni e demolizioni
180000 Rifiuti di ricerca medica e veterinaria (tranne i rifiuti di cucina e di ristorazione che non derivino direttamente da luoghi di cura)
180100 rifiuti da maternità, diagnosi e prevenzione delle malattie negli uomini
180101 oggetti da taglio (bisturi, rasoi)
180102 parti anatomiche ed organi incluse le sacche per il plasma e le sostanze per la conservazione del sangue
180103 altri rifiuti la cui raccolta e smaltimento richiede precauzioni particolari in funzione della prevenzione di infezioni
180104 rifiuti la cui raccolta e smaltimento non richiede precauzioni particolari in funzione della prevenzione di infezioni (abbigliamenti, contenitori ed indumenti monouso)
180105 sostanze chimiche e medicinali di scarto
180200 rifiuti della ricerca, diagnosi, trattamento e prevenzione delle malattie negli animali
180201 oggetti da taglio (bisturi, rasoi)
180202 altri rifiuti la cui raccolta e smaltimento richiede precauzioni particolari in funzione della prevenzione di infezioni
180203 rifiuti la cui raccolta e smaltimento non richiede precauzioni particolari in funzione della prevenzione di infezioni
180204 sostanze chimiche di scarto
190000 Rifiuti da impianti di trattamento rifiuti, impianti di trattamento acque reflue fuori sito e industrie dell'acqua
190100 rifiuti da incenerimento o pirolisi di rifiuti urbani ed assimilabili da commercio, industrie ed istituzioni
190101 ceneri pesanti e scorie
190102 materiali ferrosi separati dalle ceneri pesanti
190103 ceneri leggere
190104 polveri di caldaia
190105 residui di filtrazione prodotti dagli impianti di trattamento dei fumi
190106 acque reflue da trattamento dei fumi ed altre acque reflue
190107 rifiuti solidi derivanti dal trattamento fumi
190108 rifiuti di pirolisi
190109 catalizzatori esauriti, ad esempio per l'abbattimento degli Nox
190110 carbone attivo esaurito dal trattamento dei fumi
190199 rifiuti non specificati altrimenti
190200 rifiuti da trattamenti chimico-fisici specifici di rifiuti industriali (ad esempio decromatazione, decianizzazione, neutralizzazione)
190201 fanghi di idrossidi di metalli ed altri fanghi da trattamento di precipitazione dei metalli
190202 miscele di rifiuti per lo stoccaggio finale
190300 rifiuti stabilizzati/solidificati
190301 rifiuti stabilizzati/solidificati con leganti idraulici
190302 rifiuti stabilizzati/solidificati con leganti organici
190303 rifiuti stabilizzati con trattamenti biologici
190400 rifiuti vetrificati e rifiuti di vetrificazione
190401 rifiuti vetrificati
190402 ceneri leggere ed altri rifiuti di trattamento dei fumi
190403 fase solida non vetrificata
190404 rifiuti acquosi dalla tempra di rifiuti vetrificati
190500 rifiuti dal trattamento aerobico di rifiuti solidi
190501 frazione non composta di rifiuti urbani e simili
190502 frazione non composta di rifiuti animali e vegetali
190503 composti fuori specifica
190599 rifiuti non specificati altrimenti
190600 rifiuti dal trattamento anaerobico dei rifiuti
190601 fanghi da trattamento anaerobico di rifiuti urbani e simili
190602 fanghi da trattamento anaerobico di rifiuti animali e vegetali
190699 rifiuti non specificati altrimenti
190700 percolato di discarica
190701 percolato di discariche
190800 rifiuti da impianti di trattamento delle acque reflue non specificati altrimenti
190801 mondiglia
190802 rifiuti di dissabbiamento (filtrazioni acque)
190803 grassi ed oli da separatori olio/acqua
190804 fanghi dal trattamento delle acque reflue industriali
190805 fanghi di trattamento delle acque reflue urbane
190806 resine di scambio ionico sature od esauste
190807 soluzioni e fanghi di rigenerazione delle resine a scambio ionico
190899 rifiuti non specificati altrimenti
190900 rifiuti della preparazione di acqua potabile od acqua per uso commerciale
190901 rifiuti di filtrazioni primarie e screenings
190902 fanghi di impianti di chiarificazione delle acque
190903 fanghi di impianti di decarbonatazione delle acque
190904 carbone attivo esaurito
190905 resine di scambio ionico sature od esauste
190906 soluzioni e fanghi di rigenerazione delle resine a scambio ionico
190999 rifiuti non specificati altrimenti
200000 Rifiuti solidi urbani ed assimilabili da commercio, industria ed istituzioni inclusi i rifiuti della raccolta differenziata
200100 raccolta differenziata
200101 carta e cartone
200102 vetro
200103 plastica (piccole dimensioni)
200104 altri tipi di plastica
200105 metallo (piccole dimensioni, es. lattine)
200106 altri tipi di metallo
200107 legno
200108 rifiuti di natura organica utilizzabili per il compostaggio (compresi oli per frittura e rifiuti di mense e ristoranti)
200109 oli e grassi
200110 abiti
200111 prodotti tessili
200112 vernici, inchiostri, adesivi
200113 solventi
200114 acidi
200115 rifiiuti alcalini
200116 detergenti
200117 prpdtto fotochimici
200118 medicinali
200119 pesticidi
200120 batterie e pile
200121 tubi fluorescenti ed altri rifiuti contenenti mercurio
200122 aerosol
200123 apparecchiature contenenti clorofluorocarburi
200124 apparecchiature elettroniche (schede elettroniche)
200200 rifiuti di giardini e parchi (inclusi i rifiuti provenienti da cimiteri)
200201 rifiuti compostabili
200202 terreno e rocce
200203 altri rifiuti non compostabili
200300 altri rifiuti urbani
200301 rifiuti urbani misti
200302 rifiuti di mercati
200303 residui di pulizia delle strade
200304 fanghi di serbatoi settici
200305 veicoli fuori uso
[1] Non convertito in legge. Per effetto dell'art. 1, comma 1,