§ 54.5.28 - D.L. 23 dicembre 1993, n. 532.
Disposizioni urgenti concernenti i crediti commerciali vantati da piccole e medie imprese nei confronti dell'EFIM e delle società controllate.


Settore:Normativa nazionale
Materia:54. Impresa
Capitolo:54.5 piccola e media impresa
Data:23/12/1993
Numero:532


Sommario
Art. 1.      1. Nei confronti delle piccole e medie imprese individuate al punto 2.2. della decisione della Commissione delle Comunità europee 92/C 213/02 adottata in data 20 maggio 1992, nonchè nei [...]
Art. 2.      1. All'art. 1 bis del decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 aprile 1979, n. 95, e successive modificazioni ed integrazioni, è aggiunto, in fine, il [...]
Art. 3.      1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione [...]


§ 54.5.28 - D.L. 23 dicembre 1993, n. 532. [1]

Disposizioni urgenti concernenti i crediti commerciali vantati da piccole e medie imprese nei confronti dell'EFIM e delle società controllate.

(G.U. 23 dicembre 1993, n. 300)

 

     Art. 1.

     1. Nei confronti delle piccole e medie imprese individuate al punto 2.2. della decisione della Commissione delle Comunità europee 92/C 213/02 adottata in data 20 maggio 1992, nonchè nei confronti delle associazioni che svolgono attività commerciale, creditrici del soppresso EFIM e delle società dal medesimo controllate, per le quali a norma dell'art. 6 del decreto-legge 19 dicembre 1992, n. 487, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 1993, n. 33, opera, a decorrere dal 18 luglio 1992, la sospensione del pagamento dei crediti da esse vantati, sono sospesi i termini relativi ai versamenti delle imposte gravanti sul reddito e sul patrimonio di impresa, l'imposta sul valore aggiunto e quelle dovute in qualità di sostituto d'imposta, da versarsi o iscritte a ruolo [2] .

     2. La sospensione dei versamenti è ammessa fino a concorrenza dell'ammontare dei crediti vantati, come risultano dai decreti del Ministro del tesoro di approvazione dell'elenco dei crediti ammessi, ovvero da documentazione avente data certa ed asseverata dagli amministratori responsabili delle società creditrici.

     3. La sospensione del pagamento delle imposte avrà la stessa durata della sospensione del pagamento dei debiti delle società controllate dall'EFIM, a norma dell'art. 6, comma 1, del decreto-legge 19 dicembre 1992, n. 487, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 1993, n. 33, e comunque non potrà essere protratta oltre il 20 gennaio 1995 [3] .

     4. All'onere complessivo derivante dall'applicazione del presente articolo, valutato in lire 110 miliardi per l'anno 1994, si provvede mediante riduzione, per il solo anno 1994, dell'autorizzazione di spesa recata dall'art. 5, comma 9, del decreto-legge 19 dicembre 1992, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 1993, n. 33.

     5. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

 

          Art. 2.

     1. All'art. 1 bis del decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 aprile 1979, n. 95, e successive modificazioni ed integrazioni, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

     "1 bis. Sono inoltre soggette alla procedura di amministrazione straordinaria le imprese che trovandosi in stato di insolvenza abbiano una esposizione debitoria verso lo Stato, enti pubblici o società a prevalente capitale pubblico per una somma non inferiore al 51% del capitale versato e comunque non inferiore a 50 miliardi di lire per finanziamenti concessi per innovazioni tecnologiche ed attività di ricerca, purchè abbiano avuto, nell'ultimo triennio un numero medio di addetti, determinato in base ai criteri previsti dall'art. 1, comma primo, non inferiore ad ottocento. La disposizione si applica anche ai procedimenti concorsuali per i quali siano in corso giudizi di revoca o di opposizione.".

 

          Art. 3.

     1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

 


[1]  Convertito in legge, con modificazioni, dall' art. 1 della L. 17 febbraio 1994, n. 111.

[2]  Comma così modificato dalla legge di conversione.

[3]  Termine prorogato al 31 dicembre 1995 dall' art. 8 del D.L. 31 gennaio 1995, n. 26.