| Settore: | Normativa nazionale | 
| Materia: | 30. Credito | 
| Capitolo: | 30.7 credito industriale | 
| Data: | 07/05/1948 | 
| Numero: | 927 | 
| Sommario | 
| Art. 1. Il Ministro per il tesoro è autorizzato a trattare, concludere e perfezionare con il Governo degli Stati Uniti e con l'Export Import Bank i finanziamenti previsti dal [...] | 
| Art. 2. Le disposizioni e le deroghe concernenti l'attività dell'Istituto Mobiliare Italiano, di cui all'art. 7 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 11 [...] | 
| Art. 3. Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad introdurre in bilancio le variazioni occorrenti per l'attuazione del presente decreto | 
| Art. 4. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella "Gazzetta Ufficiale" | 
§ 30.7.5 – D.Lgs. 7 maggio 1948, n. 927. [1]
Aumento fino a dollari duecento milioni del limite dei finanziamenti previsti dal decreto legislativo 11 settembre 1947, n. 891.
(G.U. 21 luglio 1948, n. 167).
     Il Ministro per il tesoro è autorizzato a trattare, concludere e perfezionare con il Governo degli Stati Uniti e con l'Export Import Bank i finanziamenti previsti dal 
     Al maggiore importo previsto dal presente articolo sono applicabili tutte le altre norme di cui al citato 
     Le disposizioni e le deroghe concernenti l'attività dell'Istituto Mobiliare Italiano, di cui all'art. 7 del 
Le disposizioni contenute nell'art. 11 del decreto legislativo precitato sono estese anche alle operazioni anzidette ed ai relativi finanziamenti da concedersi all'Istituto Mobiliare Italiano.
Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad introdurre in bilancio le variazioni occorrenti per l'attuazione del presente decreto.
Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella "Gazzetta Ufficiale".
[1] Ratificato dall'art. unico della