§ 30.4.11 – L. 31 ottobre 1966, n. 947.
Aumento del fondo per il concorso statale nel pagamento degli interessi sulle operazioni di credito a favore delle imprese artigiane e modifiche al [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:30. Credito
Capitolo:30.4 credito all'artigianato
Data:31/10/1966
Numero:947


Sommario
Art. 1.      Al fondo per il concorso statale nel pagamento degli interessi sulle operazioni di credito a favore delle imprese artigiane, costituito presso la Cassa per il credito [...]
Art. 2.      Dopo il quarto comma dell'art. 34 della legge 25 luglio 1952, n. 949, modificato dall'art. 2 della legge 19 dicembre 1956, n. 1524, è aggiunto il seguente comma
Art. 3.      Il sesto comma dell'art. 34 della legge 25 luglio 1952, n. 949, è sostituito dal seguente
Art. 4.      I tassi di interesse da applicare alle varie forme di operazioni a favore delle imprese artigiane sono stabiliti dal Comitato interministeriale per il credito ed il [...]
Art. 5.      Le somme previste dall'art. 1 della presente legge sono stanziate nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro


§ 30.4.11 – L. 31 ottobre 1966, n. 947. [1]

Aumento del fondo per il concorso statale nel pagamento degli interessi sulle operazioni di credito a favore delle imprese artigiane e modifiche al capo VI della legge 25 luglio 1952, n. 949.

(G.U. 16 novembre 1966, n. 287).

 

     Art. 1.

     Al fondo per il concorso statale nel pagamento degli interessi sulle operazioni di credito a favore delle imprese artigiane, costituito presso la Cassa per il credito alle imprese artigiane ai sensi dell'art. 37 della legge 25 luglio 1952, n. 949, sono conferite ulteriori assegnazioni di lire 3.800 milioni nell'esercizio 1965, di lire 1.200 milioni nell'esercizio 1966, di lire 300 milioni per ciascuno degli esercizi 1967, 1968 e 1969, di lire 550 milioni nell'esercizio 1970 e di lire 1.300 milioni nell'esercizio 1971.

 

          Art. 2.

     Dopo il quarto comma dell'art. 34 della legge 25 luglio 1952, n. 949, modificato dall'art. 2 della legge 19 dicembre 1956, n. 1524, è aggiunto il seguente comma:

     (Omissis).

 

          Art. 3.

     Il sesto comma dell'art. 34 della legge 25 luglio 1952, n. 949, è sostituito dal seguente:

     (Omissis).

 

          Art. 4.

     I tassi di interesse da applicare alle varie forme di operazioni a favore delle imprese artigiane sono stabiliti dal Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio sentito il Consiglio generale della Cassa per il credito alle imprese artigiane, tenendo presenti le esigenze prioritarie delle imprese organizzate in forma cooperativa e delle imprese localizzate nelle zone del Mezzogiorno nonchè in quelle del Centro-nord riconosciute economicamente depresse. In tali zone il tasso di interesse non può essere superiore alla misura del 3 per cento.

     Allo scopo di porre gli Istituti indicati nell'articolo 3 della legge 19 dicembre 1956, n. 1524, in condizione di praticare i tassi agevolati di cui al comma precedente, la Cassa per il credito alle imprese artifgiane è autorizzata a corrispondere agli Istituti stessi un contributo in conto interessi nei limiti e con le modalità che saranno determinati dal Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio [2].

 

          Art. 5.

     Le somme previste dall'art. 1 della presente legge sono stanziate nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro.

     All'onere di lire 3.800 milioni derivante dall'applicazione della presente legge nell'esercizio 1965, a quello di lire 1.200 milioni nell'esercizio 1966 ed a quello di lire 300 milioni nell'esercizio 1967 si provvede a carico dei fondi destinati a far fronte agli oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso iscritti nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, rispettivamente al capitolo 5381 per l'anno finanziario 1965 ed ai corrispondenti capitoli per gli esercizi 1966 e 1967.

     Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere con propri decreti alle occorrenti variazioni di bilancio.


[1] Abrogata dall'art. 24 del D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla L. 6 agosto 2008, n. 133, con la decorrenza ivi prevista.

[2] Comma aggiunto dall'art. 41 bis del D.L. 18 novembre 1966, n. 976.