Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 38. Edilizia e urbanistica |
Capitolo: | 38.10 lavori pubblici |
Data: | 10/08/1950 |
Numero: | 647 |
Sommario |
Art. 1. Indicazione delle opere. |
Art. 2. Viabilità ordinaria non statale e acquedotti. |
Art. 3. Approvazione delle opere e dei programmi di spesa. |
Art. 4. Zone depresse di montagna. |
Art. 5. Finanziamento delle opere. |
Art. 6. Disposizione finale. |
§ 38.10.d - Legge 10 agosto 1950, n. 647. [1]
Esecuzione di opere straordinarie di pubblico interesse nell'Italia settentrionale e centrale.
(G.U. 10 agosto 1950, n. 200).
Art. 1. Indicazione delle opere.
A partire dall'esercizio finanziario 1950 - 51 e fino all'esercizio 1964 - 65 incluso i Ministri per i lavori pubblici e per l'agricoltura e le foreste provvederanno, nell'ambito delle rispettive competenze e sostenendo gli oneri previsti a carico dello Stato dalla legislazione vigente, a fare eseguire opere straordinarie di pubblico interesse nelle località economicamente depresse delle Regioni e Province della Repubblica, diverse da quelle indicate nell'art. 3 della
Le opere di cui al comma precedente comprendono quelle per la sistemazione dei bacini montani, la bonifica, l'irrigazione, la trasformazione agraria, anche in dipendenza dei programmi per la riforma fondiaria, la viabilità ordinaria non statale, gli acquedotti e relative fognature principali.
Per la esecuzione delle opere che, a norma delle leggi in vigore, sono in parte a carico degli enti locali, i finanziamenti a favore di questi ultimi sono assicurati dalla Cassa depositi e prestiti con preferenza assoluta su altri in armonia a quanto previsto dall'art. 5 della
L'inclusione di opere nel programma dei lavori importa l'applicazione del secondo comma dell'art. 20 della
La dichiarazione e la delimitazione di zona depressa è fatta dal Comitato dei Ministri di concerto col Ministro per il tesoro.
Le indennità da corrispondere ai proprietari dei terreni espropriati in esecuzione dei programmi per la riforma fondiaria non rientrano fra le spese che devono essere sostenute con i finanziamenti previsti dall'art. 5.
Restano fermi le attribuzioni e gli oneri dei Ministeri competenti per le spese, anche straordinarie, alle quali lo Stato provvede con carattere di generalità, al cui finanziamento vien fatto fronte mediante stanziamenti nei singoli stati di previsione dei Ministeri suddetti.
L'erogazione dei contributi, dei sussidi e dei concorsi dipendenti dagli oneri di cui al comma primo, se prevista in forma continuativa, può essere effettuata in periodi di tempo abbreviati, capitalizzando le annualità al tasso che sarà annualmente fissato per le analoghe operazioni previste dall'art. 5 della
Art. 2. Viabilità ordinaria non statale e acquedotti. [3]
Per le opere riguardanti la viabilità ordinaria non statale, da eseguirsi ai sensi dell'art. 1, lo Stato potrà assumere a totale o parziale suo carico la spesa di sistemazione di strade esistenti anche se per tali opere non sia prevista la concessione di contributi dello Stato.
Potrà inoltre assumere a totale o parziale suo carico la costruzione di nuove strade per le quali non sia previsto alcun contributo.
Per l'esecuzione dei lavori di viabilità ordinaria non statale, per i quali è previsto il concorso dello Stato, il Ministero dei lavori pubblici, in attesa del perfezionamento delle pratiche relative ai mutui, è autorizzato ad anticipare sui fondi di cui al successivo art. 5 la quota di spesa a carico degli enti locali, previo riconoscimento di debito da parte degli stessi. In tal caso, il Ministero dei lavori pubblici darà comunicazione dell'anticipazione a quello del tesoro, il quale potrà sostituirsi, all'ente locale nell'adempimento delle pratiche necessarie all'ottenimento del mutuo da parte della Cassa depositi e prestiti.
Il ricavo del mutuo affluirà alle Casse dello Stato a copertura dell'anticipazione fatta.
Con decreto del Ministro per il tesoro si provvederà al reintegro del corrispondente capitolo dello Stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici.
(Omissis) [4].
(Omissis) [5].
Per gli acquedotti anche promiscui e relative fognature da eseguirsi ai sensi dell'art. 1 lo Stato potrà assumere a totale suo carico la costruzione delle opere principali di raccolta e di adduzione, ivi compresi i serbatoi ed escluso comunque quanto attiene alla rete interna di distribuzione.
Lo Stato potrà assumere a proprio carico gli oneri ai quali i Comuni con popolazione non superiore ai 10.000 abitanti debbono far fronte per la costruzione o il completamento delle reti di distribuzione interne degli acquedotti e per la costruzione o il completamento degli impianti e reti di fognature, ove i Comuni stessi si trovino nella impossibilità di garantire in tutto o in parte con la sovrimposta fondiaria i mutui occorrenti e i lavori siano stati ammessi al contributo statale ai sensi degli articoli 3 e 11 della
La dichiarazione della impossibilità per i Comuni di garantire i mutui con la sovrimposta fondiaria è fatta dal competente organo della Regione o, in difetto di questa, dal Prefetto [7].
In coordinazione con quanto disposto nei precedenti commi, il limite di impegno per contributi nella spesa per opere igieniche (di cui agli stessi commi) da autorizzare a termine dell'art. 17 della
L'assunzione da parte dello Stato degli oneri a carico dei Comuni, ai termini dei commi precedenti, comporta l'impegno da parte della Cassa depositi e prestiti a concedere il mutuo occorrente [9].
(Omissis) [10].
Art. 3. Approvazione delle opere e dei programmi di spesa. [11]
I programmi delle opere da eseguirsi saranno predisposti e coordinati di concerto tra i vari Ministeri interessati e sottoposti alla approvazione di un Comitato di Ministri designato dal Consiglio dei Ministri.
Per l'attuazione di tale programma è autorizzata la spesa di lire 408 miliardi.
Ai fini dei pagamenti da effettuarsi in dipendenza degli impegni da assumere in applicazione dell'autorizzazione di spesa di cui al precedente comma, sarà stanziata la somma di lire 20 miliardi in ciascuno degli esercizi dal 1950 - 51 al 1954 - 55, di lire 22 miliardi in ciascuno degli esercizi dal 1955 - 56 al 1957 - 58, di lire 30 miliardi per gli esercizi 1958 - 59 e 1959 - 60, di lire 34 miliardi per gli esercizi 1960 - 61 e 1961 - 62 e di lire 38 miliardi in ciascuno degli esercizi dal 1962 - 63 al 1964 - 65. Detta autorizzazione di spesa sarà ripartita fra il Ministero dei lavori pubblici e il Ministero dell'agricoltura e foreste, in relazione ai programmi relativi alle opere di cui all'art. 1.
Con decreti da emanarsi dal Ministro competente è dichiarata, a tutti gli effetti, la pubblica utilità delle opere approvate. Peraltro, nei limiti della competenza attribuita ai Provvedimenti regionali alle opere pubbliche dell'art. 2 del decreto Presidenziale 30 giugno 1955, n. 1534, si applica il disposto dell'art. 8 del decreto medesimo.
Art. 4. Zone depresse di montagna.
Nella predisposizione e coordinazione dei programmi, di cui all'articolo precedente, dovranno essere tenute in particolare considerazione le necessità delle zone depresse di montagna.
Art. 5. Finanziamento delle opere. [12]
Nell'esercizio finanziario 1950 - 51 si farà fronte alla spesa per l'esecuzione delle opere di cui all'art. 1 con prelievo della quota parte della somma di 55 miliardi spettanti alle regioni e provincie di cui allo stesso art. 1 e contemplate dall'art. 18 della
Per la differenza occorrente per raggiungere l'importo di 20 miliardi, e cioè per lire 7.940.687.000, sarà provveduto con stanziamento di pari somma a carico del bilancio del Ministero del tesoro per l'esercizio 1950 - 51. A tale spesa si farà fronte con quota parte delle maggiori entrate derivanti dalla elevazione dal 75 per cento al 76 per cento della quota spettante all'Erario sul provento lordo del monopolio dei tabacchi, nonché dai seguenti provvedimenti:
decreto Ministeriale 10 marzo 1950, concernente i prezzi di vendita al pubblico di sigarette di produzione estera;
decreto Ministeriale 10 marzo 1950, concernente il prezzo di vendita al pubblico dei fiammiferi;
decreto Ministeriale 1° agosto 1949, concernente variazioni d'imposta e prezzi di vendita dei fiammiferi.
Art. 6. Disposizione finale.
Con decreti del Ministero per il tesoro sarà provveduto alle variazioni di bilancio necessarie per l'attuazione della presente legge.
[1] Abrogata dall'art. 24 del
[2] Comma, sostituito dall'art. 1 della
[3] Articolo così sostituito dall'art. 1 della
[4] Comma abrogato dall'art. 5 della
[5] Comma abrogato dall'art. 5 della
[6] Comma aggiunto dall'art. 3 della
[7] Comma aggiunto dall'art. 3 della
[8] Comma aggiunto dall'art. 3 della
[9] Comma aggiunto dall'art. 3 della
[10] Comma, aggiunto dall'art. 3 della
[11] Articolo, da ultimo, così sostituito dall'art. 2 della
[12] Articolo così sostituito dall'art. 4 della