§ 57.7.225 - Legge 15 gennaio 1960, n. 16.
Estensione dei benefici previsti dalle leggi 12 agosto 1957, n. 799, e 2 aprile 1958, n. 303, a talune categorie di insegnanti e di insegnanti [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:57. Istruzione
Capitolo:57.7 personale
Data:15/01/1960
Numero:16


Sommario
Art. 1.      I professori di ruolo speciale transitorio che, all'atto dell'entrata in vigore della legge 12 agosto 1957, n. 799, non avevano compiuto il prescritto periodo di prova per il posto occupato, [...]
Art. 2.      L'art. 13 della legge 12 agosto 1957, n. 799, è modificato nel senso che ai professori di ruolo speciale transitorio, i quali conseguono l'abilitazione prevista dall'art. 7 della legge 15 [...]
Art. 3.      Al primo comma dell'art. 11 della legge 12 agosto 1957, n. 799, dove intendersi aggiunto il seguente periodo:


§ 57.7.225 - Legge 15 gennaio 1960, n. 16. [1]

Estensione dei benefici previsti dalle leggi 12 agosto 1957, n. 799, e 2 aprile 1958, n. 303, a talune categorie di insegnanti e di insegnanti tecnico-pratici di ruolo speciale transitorio.

(G.U. 6 febbraio 1960, n. 31)

 

     Art. 1.

     I professori di ruolo speciale transitorio che, all'atto dell'entrata in vigore della legge 12 agosto 1957, n. 799, non avevano compiuto il prescritto periodo di prova per il posto occupato, possono chiedere, ai fini del collocamento nei ruoli ordinari o nei ruoli transitori ordinari, l'applicazione delle disposizioni della citata legge entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge o dal compimento del periodo di prova. Qualora essi si trovino in una delle condizioni stabilite dal terzo comma dell'art. 3 della citata legge 12 agosto 1957, n. 799, modificato dall'art. 1 della legge 2 aprile 1958, n. 303, saranno dispensati dall'esame-colloquio e collocati nel ruolo ordinario o nel ruolo transitorio ordinario cui aspirano dal 1° ottobre successivo al compimento del periodo di prova.

 

          Art. 2.

     L'art. 13 della legge 12 agosto 1957, n. 799, è modificato nel senso che ai professori di ruolo speciale transitorio, i quali conseguono l'abilitazione prevista dall'art. 7 della legge 15 dicembre 1955, n. 1440, viene esteso, ai fini del collocamento nei ruoli ordinari o nei ruoli transitori ordinari cui aspirano, il beneficio della dispensa dall'esame-colloquio di cui all'art. 1 della richiamata legge 2 aprile 1958, n. 303. Lo stesso beneficio viene esteso agli insegnanti di ruolo speciale transitorio che, non trovandosi nelle condizioni previste dall'art. 7 della legge 15 dicembre 1955, n. 1440, conseguono il titolo di abilitazione per il posto occupato, ai sensi dell'articolo unico della legge 24 dicembre 1951, n. 1634, in una delle due sessioni di esami di abilitazione immediatamente successive alla loro ammissione nei ruoli speciali transitori.

     I professori di cui al precedente comma possono chiedere, entro sei mesi dalla data in cui si sarà verificata la duplice condizione del conseguimento dell'abilitazione e del compimento, con esito favorevole, del periodo di prova, il collocamento nei ruoli ordinari o nei ruoli transitori ordinari cui aspirano, il quale avrà luogo con l'applicazione delle disposizioni della legge 12 agosto 1957, n. 799, a decorrere dal 1° ottobre successivo alla data sopradetta.

     Nei confronti dei professori di cui ai precedenti articoli resta ferma la disposizione del primo comma dell'art. 5 del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1127, per ciò che concerne la durata del periodo di prova.

 

          Art. 3.

     Al primo comma dell'art. 11 della legge 12 agosto 1957, n. 799, dove intendersi aggiunto il seguente periodo:

     "Dai predetti esami sono dispensati gli insegnanti tecnico-pratici di ruolo speciale transitorio, che abbiano riportato in un concorso per titoli ed esami a posti di insegnanti tecnico-pratici di ruolo ordinario almeno 60 punti, con non meno di sei decimi dei voti assegnati a ciascuna prova di esame".

     Il secondo comma dello stesso articolo è sostituito dal seguente:

     "Coloro che superano gli esami di cui sopra sono collocati nel ruolo ordinario corrispondente al posto occupato a decorrere dal 1° ottobre successivo alla data del decreto Ministeriale di approvazione degli esami stessi, e gli insegnanti tecnico-pratici, che sono dispensati da tali esami, a decorrere dal 1° ottobre 1957. A detto personale è attribuita, ai fini del trattamento economico e della successiva carriera, l'anzianità maturata dalla data della loro effettiva assunzione in servizio nei ruoli speciali transitori".

 


[1] Abrogata dall'art. 24 del D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla L. 6 agosto 2008, n. 133, con la decorrenza ivi prevista.