Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 57. Istruzione |
Capitolo: | 57.11 università |
Data: | 14/09/2011 |
Numero: | 222 |
Sommario |
Art. 1. Definizioni |
Art. 2. Oggetto |
Art. 3. Abilitazione scientifica nazionale |
Art. 4. Criteri di valutazione |
Art. 5. Sedi delle procedure |
Art. 6. Commissione nazionale per l'abilitazione alle funzioni di professore universitario di prima e di seconda fascia |
Art. 7. Operazioni di sorteggio |
Art. 8. Lavori delle commissioni |
Art. 9. Disposizioni transitorie e finali |
§ 57.11.621 - D.P.R. 14 settembre 2011, n. 222. [1]
Regolamento concernente il conferimento dell'abilitazione scientifica nazionale per l'accesso al ruolo dei professori universitari, a norma dell'articolo 16 della legge 30 dicembre 2010, n. 240.
(G.U. 16 gennaio 2012, n. 12)
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 33, sesto comma, 87 e 117, sesto comma, della Costituzione;
Visto l'articolo 17, comma 2, della
Visto il
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Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 21 gennaio 2011;
Uditi i pareri interlocutorio e definitivo resi dalla sezione consultiva per gli atti normativi del Consiglio di Stato, rispettivamente, nelle Adunanze del 25 febbraio 2011 e 21 aprile 2011;
Acquisiti i pareri della 7ª Commissione del Senato della Repubblica in data 13 luglio 2011 e della VII Commissione della Camera dei deputati in data 14 luglio 2011, nonchè i rilievi sulle conseguenze di carattere finanziario della V Commissione della Camera dei deputati in data 29 giugno 2011;
Considerato che il Consiglio di Stato ha formulato un rilievo in relazione all'articolo 3, comma 5;
Ritenuto di poter accogliere il predetto rilievo nella parte in cui stigmatizza il divieto di divulgazione dei titoli e delle pubblicazioni, modificando il comma 5 dell'articolo 3 nel senso indicato dalla 7ª Commissione del Senato, e di non poter accogliere il rilievo nella parte in cui stigmatizza l'informatizzazione dell'intera procedura, poichè la stessa è in linea con la disciplina vigente in materia di dematerializzazione dei documenti e per evitare l'aggravio della procedura, con conseguenti maggiori oneri per la finanza pubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 28 luglio 2011;
Sulla proposta del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e per la pubblica amministrazione e l'innovazione;
Emana
il seguente regolamento:
Art. 1. Definizioni
1. Ai fini del presente regolamento si intende:
a) per Ministro e Ministero, il Ministro e il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca;
b) per legge, la
c) per fascia o fasce, le fasce dei professori ordinari e dei professori associati di cui al
d) per abilitazione, l'abilitazione scientifica nazionale di cui all'articolo 16, comma 1, della legge;
e) per settori concorsuali, macrosettori concorsuali e settori scientifico-disciplinari, i settori concorsuali, i macrosettori concorsuali e i settori scientifico-disciplinari di cui all'articolo 15, comma 1, della legge;
f) per area disciplinare, l'area disciplinare di cui all'articolo 16, comma 3, lettera b), determinata ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera a), della
g) per commissione, la commissione nazionale di cui all'articolo 16, comma 3, lettera f), della legge;
h) per CUN, il Consiglio universitario nazionale;
i) per CRUI, la Conferenza dei rettori delle università italiane;
l) per ANVUR, l'Agenzia nazionale per la valutazione del sistema universitario e della ricerca;
m) per CEPR, il Comitato di esperti per la politica della ricerca.
Art. 2. Oggetto
1. Il presente regolamento disciplina le procedure per il conseguimento dell'abilitazione attestante la qualificazione scientifica che costituisce requisito necessario per l'accesso alla prima e alla seconda fascia dei professori universitari.
Art. 3. Abilitazione scientifica nazionale
1. Le procedure per il conseguimento dell'abilitazione sono indette inderogabilmente con cadenza annuale con decreto del competente Direttore generale del Ministero, per ciascun settore concorsuale e distintamente per la prima e la seconda fascia dei professori universitari.
2. Il decreto di cui comma 1 è adottato entro il mese di ottobre di ogni anno e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e dell'Unione europea, nonchè sui siti del Ministero, dell'Unione europea e di tutte le università italiane. Il decreto stabilisce le modalità per la presentazione delle domande e della relativa documentazione. Le domande sono presentate nel termine indicato nel decreto, e comunque non oltre il 30 novembre [2].
3. Ai fini della partecipazione ai procedimenti di chiamata di cui agli articoli 18 e 24, commi 5 e 6, della legge, la durata dell'abilitazione è di quattro anni dal suo conseguimento.
4. Il mancato conseguimento dell'abilitazione preclude la partecipazione alle procedure di abilitazione indette nel biennio successivo per il medesimo settore concorsuale della medesima fascia ovvero della fascia superiore.
5. Le domande, corredate da titoli e pubblicazioni scientifiche e dal relativo elenco, sono presentate al Ministero per via telematica con procedura validata dal Comitato di cui all'articolo 7, comma 6. Nella redazione del predetto elenco il candidato specifica quali sono le pubblicazioni soggette a copyright. L'elenco dei titoli e delle pubblicazioni di ciascun candidato è pubblicato nel sito del Ministero, dell'Unione europea e dell'Università sede della procedura di abilitazione. La consultazione delle pubblicazioni soggette a copyright, da parte dei commissari e degli esperti revisori di cui all'articolo 8, comma 3, avviene nel rispetto della normativa vigente a tutela dell'attività editoriale e del diritto d'autore.
Art. 4. Criteri di valutazione
1. Il Ministro, con proprio decreto, sentiti il CUN, l'ANVUR e il CEPR, definisce criteri e parametri differenziati per funzioni e per area disciplinare, tenendo presente la specificità delle aree, ai fini della valutazione dei candidati di cui all'articolo 8, comma 4. Con lo stesso decreto può essere previsto un numero massimo di pubblicazioni che ciascun candidato può presentare ai fini del conseguimento dell'abilitazione, anche differenziato per fascia e per area disciplinare. In ogni caso tale numero non può essere inferiore a dodici.
2. Ogni cinque anni si procede alla verifica dell'adeguatezza e congruità dei criteri e parametri di cui al comma 1, sentiti il CUN, l'ANVUR e il CEPR. La revisione o l'adeguamento degli stessi è disposta con decreto del Ministro anche tenendo conto dei risultati della valutazione delle politiche di reclutamento di cui all'articolo 5, comma 5, della legge.
Art. 5. Sedi delle procedure
1. Le procedure per il conseguimento dell'abilitazione si svolgono presso le università individuate, mediante sorteggio effettuato, per ciascun settore concorsuale, nell'ambito di una lista di quelle aventi strutture idonee ad ospitare la Commissione di abilitazione e dotate delle necessarie risorse finanziarie. La lista è formata dal Ministero, su proposta della CRUI, e aggiornata ogni due anni. La sede sorteggiata per ciascuna procedura è indicata nel decreto di cui all'articolo 3, comma 1. Il competente Direttore generale del Ministero, può, su richiesta della Commissione e compatibilmente con il rispetto dei tempi della procedura, disporre modifiche sull'assegnazione della procedura alla sede.
2. Le università individuate ai sensi del comma 1 assicurano le strutture e il supporto di segreteria per l'espletamento delle procedure, nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
3. Per ciascuna procedura di abilitazione l'università nomina, ai sensi della
4. Gli oneri relativi al funzionamento di ciascuna commissione sono posti a carico dell'ateneo ove si espleta la procedura per l'attribuzione dell'abilitazione. Di tali oneri si tiene conto nella ripartizione del Fondo di finanziamento ordinario.
Art. 6. Commissione nazionale per l'abilitazione alle funzioni di professore universitario di prima e di seconda fascia
1. Per l'espletamento delle procedure di cui all'articolo 3, comma 1, con decreto adottato ogni due anni dal competente Direttore generale del Ministero, nel mese di maggio, è avviato il procedimento preordinato alla formazione, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e con oneri a carico delle disponibilità di bilancio degli atenei, di una commissione nazionale per ciascun settore concorsuale, composta da cinque membri.
2. Con successivo decreto, il Direttore generale del Ministero costituisce un'apposita lista composta per ciascun settore concorsuale dai nominativi dei professori ordinari del settore concorsuale di riferimento, che hanno presentato domanda per esservi inclusi. Quattro dei membri della commissione sono individuati mediante sorteggio all'interno della lista medesima. Ai membri delle Commissioni non sono corrisposti compensi, emolumenti ed indennità.
3. Gli aspiranti commissari, entro trenta giorni dalla pubblicazione del decreto di cui al comma 1, presentano esclusivamente tramite procedura telematica, validata ai sensi dell'articolo 3, comma 5, la domanda al Ministero, attestando il possesso della positiva valutazione di cui all'articolo 6, comma 7, della legge e allegando il curriculum e la documentazione concernente la complessiva attività scientifica svolta, con particolare riferimento all'ultimo quinquennio. Possono candidarsi all'inserimento nella lista i professori ordinari di università italiane.
4. Gli aspiranti commissari devono rispettare criteri e parametri di qualificazione scientifica, coerenti con quelli richiesti, ai sensi del decreto di cui all'articolo 4, comma 1, ai candidati all'abilitazione per la prima fascia nel settore concorsuale per il quale è stata presentata domanda.
5. L'accertamento della qualificazione degli aspiranti commissari è effettuata dall'ANVUR per ciascuna area disciplinare, nell'ambito delle competenze di cui al decreto del Presidente della Repubblica 1° febbraio 2010, n. 76, e nell'ambito delle risorse previste a legislazione vigente. Il Ministero rende pubblico per via telematica il curriculum di ciascun soggetto inserito nella lista.
6. Se il numero dei professori inseriti nella lista di cui al comma 2 è inferiore a otto, si provvede all'integrazione della stessa, fino a raggiungere il predetto numero, mediante sorteggio degli altri aspiranti commissari appartenenti al medesimo macrosettore concorsuale che, all'atto della presentazione della domanda ai sensi del comma 2, non hanno manifestato l'indisponibilità a fare parte di commissioni relative a settori concorsuali diversi da quello indicato. Se il sorteggio effettuato ai sensi del periodo precedente non consente comunque di raggiungere il numero di otto unità occorrente per la formazione della lista, la stessa è integrata fino a raggiungere il predetto numero mediante sorteggio dei professori ordinari appartenenti al settore concorsuale, ovvero, se necessario, al macrosettore concorsuale, che non si sono candidati. Non si procede al sorteggio quando il numero delle unità disponibili è pari o inferiore a quello occorrente per formare la lista. I professori ordinari inclusi nella lista ai sensi del secondo e terzo periodo devono possedere i medesimi requisiti richiesti agli aspiranti commissari ai sensi del comma 3, e il medesimo livello di qualificazione scientifica accertata ai sensi del comma 5. Il sorteggio dei commissari è quindi effettuato nell'ambito della lista così integrata.
7. Il quinto commissario è individuato mediante sorteggio all'interno di un'apposita lista, predisposta dall'ANVUR, composta da almeno quattro studiosi od esperti di livello pari a quello degli aspiranti commissari di cui al comma 2, in servizio presso università di un Paese aderente all'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE), diverso dall'Italia. Nella redazione della lista, l'ANVUR assicura il rispetto delle condizioni di cui al comma 8, secondo periodo, e delle tabelle di corrispondenza di cui all'articolo 18, comma 1, lettera b), della legge. L'ANVUR assicura, altresì, la coerenza del curriculum degli aspiranti commissari con i criteri e i parametri di cui all'articolo 16, comma 3, lettera h), della legge e rende pubblico per via telematica il curriculum di ciascun soggetto inserito nella lista. Ai commissari in servizio all'estero individuati ai sensi del presente comma è corrisposto un compenso determinato con decreto di natura non regolamentare del Ministro, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, il cui onere è ricompreso tra quelli relativi al funzionamento di ciascuna commissione ai sensi del comma 4 dell'articolo 5.
8. E' fatto divieto che di ciascuna commissione faccia parte più di un commissario in servizio presso la medesima università. I commissari non possono fare parte contemporaneamente di più di una commissione e, per tre anni dalla conclusione del mandato, di commissioni per il conferimento dell'abilitazione relative a qualunque settore concorsuale.
9. Il sorteggio nell'ambito dei componenti della lista di cui al comma 2 assicura per quanto possibile la presenza, in ciascuna commissione, di almeno un componente per ciascun settore scientifico-disciplinare, ricompreso nel settore concorsuale, al quale afferiscono almeno trenta professori ordinari.
10. Per la formazione di ciascuna commissione, il competente Direttore generale del Ministero definisce con decreto, anche avvalendosi di procedure informatizzate, l'elenco dei soggetti inclusi nella lista di cui al comma 2, nel rispetto delle condizioni di cui ai commi 3, 4, 5, 6, 8 e 9.
11. I commissari in servizio presso atenei italiani possono, a richiesta, essere parzialmente esentati dalla ordinaria attività didattica, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
12. Le dimissioni da componente della commissione per sopravvenuti impedimenti devono essere motivate. Le stesse hanno effetto a decorrere dall'adozione del decreto di accettazione da parte del competente Direttore generale del Ministero.
13. La commissione di cui al comma 1 è nominata con decreto del competente Direttore generale del Ministero, nel mese di settembre, e resta in carica due anni.
14. I decreti di cui al presente articolo sono pubblicati sul sito del Ministero.
Art. 7. Operazioni di sorteggio
1. Formata la lista secondo le modalità di cui all'articolo 6, commi 2, 3, 4, 5 e 6, i componenti della commissione per l'abilitazione sono sorteggiati mediante lo svolgimento delle seguenti operazioni:
a) collocazione in ordine alfabetico, per cognome e nome, di tutti i componenti della lista;
b) attribuzione a ciascuno dei predetti componenti di un numero d'ordine; in caso di omonimia l'ordine di priorità è definito mediante apposito sorteggio.
2. Al fine di assicurare il rispetto della condizione di cui all'articolo 6, comma 9, si procede al sorteggio di un commissario per ciascuno dei settori scientifico-disciplinari, ricompresi nel settore concorsuale, al quale afferiscono almeno trenta professori ordinari. Nell'ipotesi in cui il numero dei predetti settori scientifico-disciplinari è inferiore a quattro, si procede all'integrazione del numero occorrente mediante sorteggio tra i restanti componenti della lista. Nell'ipotesi in cui il numero dei settori scientifico-disciplinari di cui al primo periodo è superiore a quattro, si procede al sorteggio di un componente della lista per ciascuno di essi e, successivamente, al sorteggio di quattro commissari nell'ambito dei componenti così sorteggiati.
3. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche al sorteggio dei componenti della lista di cui all'articolo 6, comma 7.
4. I commissari sorteggiati ai sensi dei commi 1, 2 e 3 quali componenti di due o più commissioni devono optare per una sola di esse entro dieci giorni dalla comunicazione per via telematica da parte del Ministero dei risultati del sorteggio. Nel caso di mancato esercizio dell'opzione nel termine di cui al primo periodo la commissione di appartenenza è individuata mediante sorteggio e si procede alla sostituzione del medesimo commissario nell'altra o nelle altre commissioni.
5. In tutti i casi in cui occorre sostituire un commissario si procede ad un nuovo sorteggio secondo le modalità di cui al presente articolo. Sono fatti salvi gli atti della commissione compiuti prima della sostituzione, ad eccezione di quelli che sono espressione di un giudizio tecnico-discrezionale individuale del componente sostituito.
6. Il sorteggio avviene tramite procedure informatizzate, preventivamente validate da un Comitato tecnico composto da non più di cinque membri, che opera a titolo gratuito ed è nominato con decreto del Ministro, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
7. Dalla scadenza del termine per la presentazione delle domande di cui all'articolo 3, comma 2, decorre il termine previsto dall'articolo 9 del
Art. 8. Lavori delle commissioni
1. Ciascuna commissione, insediatasi presso l'università in cui si espletano le procedure di abilitazione, elegge tra i propri componenti il presidente ed il segretario. Nella prima riunione la commissione definisce, altresì, le modalità organizzative per l'espletamento delle procedure di abilitazione, distinte per fascia. Tali determinazioni sono comunicate entro il termine massimo di due giorni al responsabile del procedimento individuato ai sensi dell'articolo 5, comma 3, il quale ne assicura la pubblicità sul sito dell'università per almeno sette giorni prima della successiva riunione della commissione e per tutta la durata dei lavori. La successiva riunione della commissione può tenersi solo a partire dall'ottavo giorno successivo alla pubblicazione.
2. Espletati gli adempimenti di cui al comma 1, le commissioni accedono per via telematica alla lista delle domande, all'elenco dei titoli e delle pubblicazioni scientifiche, nonchè alla relativa documentazione, presentati ai sensi dell'articolo 3, comma 5. Per garantire la riservatezza dei dati l'accesso avviene tramite codici di accesso attribuiti e comunicati dal Ministero a ciascuno dei commissari.
3. La commissione nello svolgimento dei lavori può avvalersi della facoltà di acquisire pareri scritti pro veritate da parte di esperti revisori ai sensi dell'articolo 16, comma 3, lettera i), della legge. La facoltà è esercitata su proposta di uno o più commissari, a maggioranza assoluta dei componenti della commissione.
4. La commissione attribuisce l'abilitazione con motivato giudizio espresso sulla base di criteri e parametri differenziati per funzioni e per area disciplinare, definiti ai sensi dell'articolo 4, comma 1, e fondato sulla valutazione analitica dei titoli e delle pubblicazioni scientifiche presentati da ciascun candidato, previa sintetica descrizione del contributo individuale alle attività di ricerca e sviluppo svolte. L'eventuale dissenso dal parere pro veritate di cui al comma 3 è adeguatamente motivato.
5. La commissione delibera a maggioranza dei quattro quinti dei componenti.
6. Le commissioni sono tenute a concludere i propri lavori entro cinque mesi dalla pubblicazione del bando nella Gazzetta Ufficiale. Se i lavori non sono conclusi nel termine di cui al primo periodo, il competente Direttore generale del Ministero assegna un termine non superiore a sessanta giorni per la conclusione degli stessi. Decorso anche tale termine, il Direttore generale avvia la procedura di sostituzione della commissione, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e con oneri a carico delle disponibilità di bilancio degli atenei, con le modalità di cui all'articolo 7 e fermi restando gli atti compiuti ai sensi dell'articolo 6, assegnando un termine non superiore a tre mesi per la conclusione dei lavori. E' facoltà della nuova commissione, nella prima riunione successiva alla sostituzione, fare salvi con atto motivato gli atti compiuti dalla commissione sostituita. Ai membri della Commissione non sono corrisposti compensi, emolumenti ed indennità.
7. La commissione si avvale di strumenti telematici di lavoro collegiale. In relazione alla procedura di abilitazione per ciascuna fascia, sono redatti i verbali delle singole riunioni contenenti tutti gli atti. I giudizi individuali e collegiali espressi su ciascun candidato, i pareri pro veritate degli esperti revisori, ove acquisiti, e le eventuali espressioni di dissenso da essi, nonchè la relazione riassuntiva dei lavori svolti costituiscono parte integrante e necessaria dei verbali. Entro 15 giorni dalla conclusione dei lavori, i verbali redatti e sottoscritti dalla commissione sono trasmessi tramite procedura informatizzata al Ministero.
8. I giudizi individuali espressi dal commissario di cui all'articolo 6, comma 7, e i pareri pro veritate di cui al comma 3 possono essere resi anche in una lingua comunitaria diversa dall'italiano.
9. Gli atti relativi alla procedura di abilitazione, i giudizi individuali espressi dal commissario e i pareri pro veritate sono pubblicati sul sito del Ministero per un periodo di 120 giorni.
Art. 9. Disposizioni transitorie e finali
1. In sede di prima applicazione, le procedure per la formazione delle commissioni e per il conseguimento dell'abilitazione sono avviate, rispettivamente, entro trenta e novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.
2. Per le procedure di cui al comma 1, e comunque non oltre il 30 giugno 2012, non è richiesto il possesso del requisito della positiva valutazione di cui all'articolo 6, comma 3, ai fini della candidatura a componente delle commissioni.
3. Nella prima tornata delle procedure di abilitazione, e comunque non oltre il 30 giugno 2012, qualora l'ANVUR non abbia provveduto in tempo utile a formare la lista di studiosi ed esperti in servizio all'estero di cui all'articolo 6, comma 7, in relazione a uno specifico settore concorsuale, la commissione nazionale, relativamente al settore che ne risulti privo, è integralmente composta, secondo le modalità previste dagli articoli 6 e 7 per l'individuazione dei commissari di cui all'articolo 6, comma 2. Al fine di assicurare il rispetto della condizione di cui all'articolo 6, comma 9, anche nell'ipotesi di cui al presente comma, si procede al sorteggio per ciascuno dei settori scientifico-disciplinari, ricompresi nel settore concorsuale, al quale afferiscono almeno trenta professori ordinari. Nel caso in cui il numero dei predetti settori scientifico-disciplinari è inferiore a cinque, si procede all'integrazione del numero occorrente mediante sorteggio tra i restanti componenti della lista. Nel caso in cui il numero dei settori scientifico-disciplinari è superiore a cinque, si procede al sorteggio di un componente della lista per ciascuno di essi e, successivamente, al sorteggio di cinque commissari nell'ambito dei componenti così sorteggiati.
4. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento è abrogato il comma 5 dell'articolo 1 della
Registrato alla Corte dei conti il 27 dicembre 2011 Ufficio di controllo sugli atti del MIUR, MIBAC, MIN. SALUTE E MIN. LAVORO, registro n. 15, foglio n. 144
[1] Sostituito dal
[2] Comma così modificato dall'art. 1, comma 399, della