Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 85. Ricerca scientifica e tecnologica |
Capitolo: | 85.1 ricerca scientifica e tecnologica |
Data: | 24/06/2025 |
Numero: | 90 |
Sommario |
Art. 1. Disposizioni urgenti per il potenziamento dell'attività scientifica e tecnologica degli enti pubblici di ricerca |
Art. 2. Disposizioni urgenti per garantire il regolare avvio dell'anno scolastico 2025/2026 |
Art. 3. Disposizioni urgenti per il rafforzamento dell'organizzazione e dell'azione amministrativa del Ministero dell'università e della ricerca |
Art. 4. Disposizioni urgenti riguardanti il Consiglio universitario nazionale |
Art. 5. Disposizioni urgenti per il potenziamento del Piano d'azione «RicercaSud - Piano nazionale ricerca per lo sviluppo del Sud 2021-2027» |
Art. 6. Disposizioni urgenti in materia di aziende ospedaliero-universitarie |
Art. 7. Entrata in vigore |
§ 85.1.724 - D.L. 24 giugno 2025, n. 90.
Disposizioni urgenti in materia di università e ricerca, istruzione e salute.
(G.U. 24 giugno 2025, n. 144)
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 77 e 87, quinto comma, della Costituzione;
Visto l'articolo 33 della Costituzione;
Vista la
Visto il
Vista la
Visto il
Visto il
Visto il
Vista la
Visto il
Visto il
Vista la
Visto il
Vista la
Visto il
Visto il
Vista la
Visto il
Visto il
Visto il
Vista la
Visto il
Vista la Raccomandazione su un quadro europeo per attrarre e trattenere i talenti della ricerca, dell'innovazione e dell'imprenditorialità in Europa del Consiglio europeo, del 18 dicembre 2023, C/2023/1640;
Considerata la straordinaria necessità e urgenza di stabilire misure che assicurino l'effettività delle politiche di ricerca pubblica;
Ritenuta, altresì, la straordinaria necessità e urgenza di garantire la continuità e l'efficacia dell'azione amministrativa in materia di università e ricerca e di assicurare il completamento tempestivo dei progetti del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale degli investimenti complementari al PNRR (PNC);
Ritenuta la straordinaria necessità e urgenza di prevedere disposizioni per assicurare il regolare avvio dell'anno scolastico 2025/2026;
Ritenuta la straordinaria necessità e urgenza di prevedere disposizioni urgenti per il rafforzamento dell'organizzazione e dell'azione amministrativa del Ministero dell'università e della ricerca, degli enti pubblici di ricerca vigilati, degli organismi consultivi e delle aziende ospedaliero-universitarie;
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri adottata nella riunione del 20 giugno 2025;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, del Ministro dell'università e della ricerca, del Ministro dell'istruzione e del merito e del Ministro della salute;
Emana
il seguente decreto-legge:
Capo I
Disposizioni in materia di enti pubblici di ricerca
Sezione I
Disposizioni urgenti per il potenziamento dell'attrattività di enti pubblici di ricerca
Art. 1. Disposizioni urgenti per il potenziamento dell'attività scientifica e tecnologica degli enti pubblici di ricerca
1. L'articolo 19, comma 5, del
2. Per l'attuazione delle finalità di cui al comma 1 in via sperimentale è autorizzata la spesa di 40 milioni di euro per l'anno 2025 e 60 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027.
3. Alla copertura degli oneri derivanti dal comma 2 si provvede:
a) quanto a 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027 mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 3, del
b) quanto a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027 mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 322, lettera b), della
c) quanto a 25 milioni di euro per l'anno 2025 mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 61 del
d) quanto a 45 milioni di euro per gli anni 2026 e 2027 mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 312, della
Capo II
Disposizioni in materia di formazione, alta formazione e ricerca
Sezione I
Disposizioni urgenti in materia di istruzione
Art. 2. Disposizioni urgenti per garantire il regolare avvio dell'anno scolastico 2025/2026
1. Al fine di assicurare il regolare svolgimento delle attività amministrative propedeutiche all'avvio dell'anno scolastico 2025/2026 e il contestuale avanzamento delle misure PNRR di competenza del Ministero dell'istruzione e del merito, gli incarichi di direttore di Ufficio scolastico regionale o di dirigente titolare di Ufficio scolastico regionale, conferiti anche ad interim e in scadenza al 15 settembre 2025, possono essere prorogati con scadenza del provvedimento di proroga fino alla data di perfezionamento delle procedure di conferimento dei diciotto incarichi generali di direttore di Ufficio scolastico regionale avviate dal Ministero dell'istruzione e del merito in data 24 febbraio 2025 e comunque non oltre il 31 ottobre 2025. Per gli incarichi dirigenziali di livello non generale di titolarità di uffici scolastici regionali, la proroga di cui al primo periodo è disposta con provvedimento del direttore generale per le risorse umane e finanziarie del Ministero dell'istruzione e del merito.
Sezione II
Disposizioni urgenti per il potenziamento del Ministero dell'università e della ricerca
Art. 3. Disposizioni urgenti per il rafforzamento dell'organizzazione e dell'azione amministrativa del Ministero dell'università e della ricerca
1. Al fine di garantire il conseguimento degli obiettivi e assicurare la tempestiva realizzazione degli interventi previsti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza, entro l'anno 2025, il Ministero dell'università e della ricerca, in coerenza con il Piano triennale di fabbisogni del personale di riferimento, può bandire una o più procedure concorsuali atte all'assunzione di personale a tempo indeterminato nel limite del contingente già autorizzato dall'articolo 1, comma 937,
2. All'articolo 1 della
a) al comma 938:
1) al secondo periodo, le parole: «nonchè uno dei seguenti titoli: dottorato di ricerca; master universitario di secondo livello; diploma di scuola di specializzazione post universitaria» sono soppresse;
2) al terzo periodo:
2.1) la lettera a) è sostituita dalla seguente: «a) prova scritta;»;
2.2) le lettere c) e d) sono abrogate;
b) al comma 939, il primo, il terzo e il quarto periodo sono soppressi.
3. All'articolo 51-quater, comma 1, secondo periodo, del
4. Fino al 31 dicembre 2026, è autorizzato il conferimento di un incarico dirigenziale generale presso il Ministero dell'università e della ricerca, oltre il limite percentuale di cui all'articolo 19, comma 6, del
5. Al fine di assicurare il corretto adempimento delle funzioni del Ministero dell'università e della ricerca, la dotazione finanziaria destinata al personale degli uffici di diretta collaborazione del Ministero dell'università e della ricerca disciplinati dal regolamento di cui al
Sezione III
Disposizioni urgenti in materia di sistema della formazione superiore e della ricerca
Art. 4. Disposizioni urgenti riguardanti il Consiglio universitario nazionale
1. All'articolo 5, comma 1, primo periodo, del
Art. 5. Disposizioni urgenti per il potenziamento del Piano d'azione «RicercaSud - Piano nazionale ricerca per lo sviluppo del Sud 2021-2027»
1. All'articolo 1 della
a) il comma 190 è abrogato;
b) il comma 189 è sostituito dal seguente:
«189. Al fine di favorire, nell'ambito dell'economia della conoscenza, il perseguimento di obiettivi di sviluppo, coesione e competitività dei territori nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia, per il perseguimento degli obiettivi definiti nell'ambito del Piano d'azione "RicercaSud - Piano nazionale ricerca per lo sviluppo del Sud 2021-2027", istituito in attuazione dell'articolo 31, comma 1, del
Art. 6. Disposizioni urgenti in materia di aziende ospedaliero-universitarie
1. Le aziende di cui all'articolo 2, comma 2, lettera a), del
2. Il personale non dirigente, già assunto dalle università e che presta servizio, a seguito di convenzione, presso le aziende ospedaliere universitarie di cui al comma 1, conserva l'inquadramento giuridico ed economico nell'ambito della contrattazione collettiva del Comparto istruzione e ricerca.
Capo III
Disposizioni finali
Sezione I
Disposizioni finali
Art. 7. Entrata in vigore
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.