Settore: | Codici regionali |
Regione: | Veneto |
Materia: | 1. assetto istituzionale e organi statutari |
Capitolo: | 1.7 partecipazione e iniziativa popolare |
Data: | 06/07/2012 |
Numero: | 24 |
Sommario |
Art. 1. Finalità |
Art. 2. Piani di gestione dei siti “Natura 2000” e misure di conservazione |
Art. 3. Modifica all’articolo 4 della legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50 “Norme per la protezione della fauna selvatica e per il prelievo venatorio” e successive modificazioni |
Art. 4. Rinvii normativi |
Art. 5. Oggetto e finalità |
Art. 6. Modifiche all’articolo 6 della legge regionale 3 gennaio 2005, n. 1 “Nuova disciplina della professione di guida alpina” e successive modificazioni |
Art. 7. Modifica all’articolo 8 della legge regionale 3 gennaio 2005, n. 1 “Nuova disciplina della professione di guida alpina” e successive modificazioni |
Art. 8. Modifica all’articolo 15 della legge regionale 3 gennaio 2005, n. 1 “Nuova disciplina della professione di guida alpina” e successive modificazioni |
Art. 9. Modifica all’articolo 17 della legge regionale 3 gennaio 2005, n. 1 “Nuova disciplina della professione di guida alpina” e successive modificazioni |
Art. 10. Modifica all’articolo 3 della legge regionale 6 aprile 2001, n. 10 “Nuove norme in materia di commercio su aree pubbliche” e successive modificazioni |
Art. 11. Modifiche agli articoli 4 e 6 della legge regionale 6 aprile 2001, n. 10 “Nuove norme in materia di commercio su aree pubbliche” e successive modificazioni |
Art. 12. Modifica all’articolo 9 della legge regionale 21 settembre 2007, n. 29 “Disciplina dell’esercizio dell’attività di somministrazione di alimenti e bevande” e successive modificazioni |
Art. 13. Modifiche all’articolo 48 bis della legge regionale 4 novembre 2002, n. 33 “Testo unico delle leggi regionali in materia di turismo” e successive modificazioni. |
Art. 14. Modifica all’articolo 32 della legge regionale 4 novembre 2002, n. 33 “Testo unico delle leggi regionali in materia di turismo” e successive modificazioni |
Art. 15. Modifica all’articolo 33 della legge regionale 4 novembre 2002, n. 33 “Testo unico delle leggi regionali in materia di turismo” e successive modificazioni |
Art. 16. Modifica all’articolo 75 della legge regionale 4 novembre 2002, n. 33 “Testo unico delle leggi regionali in materia di turismo” e successive modificazioni |
Art. 17. Modifica all’articolo 77 della legge regionale 4 novembre 2002, n. 33 “Testo unico delle leggi regionali in materia di turismo” e successive modificazioni |
Art. 18. Modifiche all’articolo 78 della legge regionale 4 novembre 2002, n. 33 “Testo unico delle leggi regionali in materia di turismo” e successive modificazioni |
Art. 19. Modifica all’articolo 83 della legge regionale 4 novembre 2002, n. 33, “Testo unico delle leggi regionali in materia di turismo” e successive modificazioni |
Art. 20. Abrogazione dell’articolo 84 della legge regionale 4 novembre 2002, n. 33, “Testo unico delle leggi regionali in materia di turismo” e successive modificazioni |
Art. 21. Modifiche all’articolo 85 della legge regionale 4 novembre 2002, n. 33 “Testo unico delle leggi regionali in materia di turismo” e successive modificazioni |
Art. 22. Abrogazione dell’articolo 87 della legge regionale 4 novembre 2002, n. 33 “Testo unico delle leggi regionali in materia di turismo” e successive modificazioni |
Art. 23. Modifiche all’articolo 88 della legge regionale 4 novembre 2002, n. 33 “Testo unico delle leggi regionali in materia di turismo” e successive modificazioni |
Art. 24. Modifica all’articolo 89 della legge regionale 4 novembre 2002, n. 33 “Testo unico delle leggi regionali in materia di turismo” e successive modificazioni |
Art. 25. Modifiche all’allegato T “Commissioni di esame, elenchi e licenze per le professioni turistiche” della legge regionale 4 novembre 2002, n. 33 “Testo unico delle leggi regionali in materia di [...] |
Art. 26. Modifiche all’articolo 10 della legge regionale 18 aprile 1997, n. 9 “Nuova disciplina per l’esercizio dell’attività agrituristica” e successive modificazioni |
Art. 27. Modifica all’articolo 3 del Regolamento regionale 29 dicembre 2000, n. 1 “Disciplina dell’attività di tassidermia” e successive modificazioni |
Art. 28. Modifiche all’articolo 2 della legge regionale 27 novembre 1991, n. 29 “Disciplina dell’attività di estetista” e successive modificazioni |
Art. 29. Modifiche all’articolo 5 della legge regionale 27 novembre 1991, n. 29 “Disciplina dell’attività di estetista” e successive modificazioni |
Art. 30. Modifiche all’articolo 2 della legge regionale 23 ottobre 2009, n. 28 “Disciplina dell’attività di acconciatore” |
Art. 31. Modifica all’articolo 4 della legge regionale 23 ottobre 2009, n. 28 “Disciplina dell’attività di acconciatore”. |
Art. 32. Modifica all’articolo 5 della legge regionale 23 ottobre 2009, n. 28 “Disciplina dell’attività di acconciatore”. |
Art. 33. Modifiche all’articolo 7 della legge regionale 23 ottobre 2009, n. 28 “Disciplina dell’attività di acconciatore”. |
Art. 34. Attività di tintolavanderia. |
Art. 35. Destinazione delle risorse derivanti dalla tariffa fitosanitaria al potenziamento del Servizio Fitosanitario Regionale. |
Art. 36. Comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei ministri. |
§ 1.7.15 - L.R. 6 luglio 2012, n. 24.
Disposizioni per l'adempimento degli obblighi della Regione del Veneto derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea. Attuazione della direttiva 1992/43/CEE, della direttiva 2009/147/CE, della direttiva 2006/123/CE e della direttiva 2000/29/CE (legge regionale europea 2012).
(B.U. 13 luglio 2012, n. 55)
TITOLO I
Disposizioni generali
Art. 1. Finalità
1. La Regione del Veneto, nel rispetto dell’articolo 117 della Costituzione e dello Statuto, ed in attuazione della
TITOLO II
Attuazione dell’articolo 6 della
Art. 2. Piani di gestione dei siti “Natura 2000” e misure di conservazione [1].
1. In attesa di un’organica disciplina regionale dei compiti e delle funzioni amministrative in materia di tutela della biodiversità, al fine di dare attuazione agli obblighi derivanti dall’articolo 6 della
2. La Giunta regionale, nel rispetto delle norme di cui al comma 1, detta le disposizioni per la gestione dei siti Natura 2000, con particolare riferimento:
a) alle modalità di redazione ed ai contenuti ed elaborati dei piani di gestione;
b) alle misure di salvaguardia e agli interventi sostitutivi;
c) alle procedure per la predisposizione e adozione dei piani di gestione nonché per la successiva approvazione da parte della stessa Giunta.
3. La Giunta regionale individua i soggetti affidatari della gestione dei siti della rete Natura 2000 prioritariamente tra gli enti indicati al comma 1, specificandone le rispettive funzioni. Nel caso siano individuati soggetti diversi da quelli indicati al comma 1, la Giunta regionale nel relativo provvedimento dà conto delle competenze, della professionalità e dell’adeguatezza degli affidatari, in rapporto alle funzioni che devono svolgere [3].
3 bis. La Giunta regionale, nel rispetto delle norme di cui al comma 1, con regolamento, adottato ai sensi dell’articolo 19, comma 2, della
Art. 3. Modifica all’articolo 4 della
1. Alla fine del comma 5 dell’articolo 4 della
Art. 4. Rinvii normativi
1. Ogni richiamo alla direttiva 79/409/CEE del Consiglio del 2 aprile 1979 contenuto nella normativa regionale vigente è da intendersi riferito alla
TITOLO III
Attuazione della
CAPO I
Adeguamento dell’ordinamento regionale agli articoli 14 e 16 della
Art. 5. Oggetto e finalità
1. La Regione del Veneto, con le disposizioni del presente Capo, adegua la propria legislazione agli articoli 14 e 16 della
SEZIONE I
Disposizioni in materia di sport
Art. 6. Modifiche all’articolo 6 della
1. Il comma 2 dell’articolo 6 della
“2. È considerato esercizio stabile della professione l’attività svolta dalle guide alpine o dagli aspiranti guida per almeno una stagione nel territorio della Regione del Veneto.”.
2. La lettera f) del comma 3 dell’articolo 6 della
Art. 7. Modifica all’articolo 8 della
1. Al comma 3 dell’articolo 8 della
Art. 8. Modifica all’articolo 15 della
1. Al comma 2 dell’articolo 15 della
Art. 9. Modifica all’articolo 17 della
1. Al comma 2 dell’articolo 17 della
SEZIONE II
Disposizioni in materia di commercio
Art. 10. Modifica all’articolo 3 della
1. Al comma 4 dell’articolo 3 della
Art. 11. Modifiche agli articoli 4 e 6 della
1. Il comma 1 dell’articolo 4 della
“1. L’autorizzazione per il commercio su aree pubbliche in forma itinerante di cui all’articolo 28, comma 1, lettera b), del decreto legislativo è rilasciata dal primo comune in cui l’operatore intende esercitare l’attività.”.
2. Alla lettera b) del comma 3 dell’articolo 6 della
3. La lettera c) del comma 3 dell’articolo 6 della
Art. 12. Modifica all’articolo 9 della
1. Al comma 2 dell’articolo 9 della
Art. 13. Modifiche all’articolo 48 bis della
1. Alla fine del comma 1 dell’articolo 48 bis della
2. Il comma 4 dell’articolo 48 bis della
“4. Gli operatori interessati inviano le domande fra il 1° febbraio e il 15 marzo successivo. Il comune, entro il 30 aprile successivo, rilascia il nulla osta ai richiedenti, che risultano in possesso dei requisiti, secondo un ordine di priorità determinato dal comune ai sensi del comma 1.”.
SEZIONE III
Disposizioni in materia di turismo
Art. 14. Modifica all’articolo 32 della
1. Alla lettera a) del comma 3 dell’articolo 32 della legge regionale 4 novembre 2002, n. 33, le parole: “acquisiti il parere dell’amministrazione comunale e delle associazioni territoriali di categoria maggiormente rappresentative” sono sostituite dalle seguenti: “acquisito il parere dell’amministrazione comunale”.
Art. 15. Modifica all’articolo 33 della
1. La lettera c) del comma 3 dell’articolo 33 della
Art. 16. Modifica all’articolo 75 della
1. La lettera a) del comma 3 dell’articolo 75 della
“a) dichiarazione sostitutiva del legale rappresentante ai sensi dell’articolo 47 del
Art. 17. Modifica all’articolo 77 della
1. Al comma 1 dell’articolo 77 della
Art. 18. Modifiche all’articolo 78 della
1. Alla lettera c) del comma 1 dell’articolo 78 della
2. Al comma 2 dell’articolo 78 della
3. Al comma 3 dell’articolo 78 della
Art. 19. Modifica all’articolo 83 della
1. Il punto 2) della lettera b) del comma 1 dell’articolo 83 della
“2) relativamente all’elenco degli accompagnatori turistici i cittadini di tutti gli Stati membri della Unione europea, qualora ricorrano le condizioni di cui all’articolo 30 del
Art. 20. Abrogazione dell’articolo 84 della
1. L’articolo 84 della
Art. 21. Modifiche all’articolo 85 della
1. Nella rubrica dell’articolo 85 della
2. Il comma 1 dell’articolo 85 della
Art. 22. Abrogazione dell’articolo 87 della
1. L’articolo 87 della
Art. 23. Modifiche all’articolo 88 della
1. Al comma 1 dell’articolo 88 della
2. Il comma 2 dell’articolo 88 della
3. Al comma 3 dell’articolo 88 della
4. Al comma 5 dell’articolo 88 della
Art. 24. Modifica all’articolo 89 della
1. Al comma 2 dell’articolo 89 della
Art. 25. Modifiche all’allegato T “Commissioni di esame, elenchi e licenze per le professioni turistiche” della
1. La rubrica dell’allegato T della
2. Alla lettera a) della parte I) “Dati degli elenchi provinciali delle professioni turistiche” dell’allegato T della
3. Il numero 7) della parte II “Composizione della Commissione di esame” dell’allegato T della
4. La parte IV “Licenza per l’esercizio delle professioni turistiche” dell’allegato T della
Art. 26. Modifiche all’articolo 10 della
[1. La lettera d) del comma 4 dell’articolo 10 della
2. La lettera g) del comma 4 dell’articolo 10 della
SEZIONE IV
Disposizioni in materia faunistico-venatoria
Art. 27. Modifica all’articolo 3 del
1. Alla lettera b) del comma 2 dell’articolo 3 del
CAPO II
Disposizioni in materia di artigianato
Art. 28. Modifiche all’articolo 2 della
1. Il comma 1 dell’articolo 2 della
“1. L’esercizio dell’attività di estetista è soggetto alla segnalazione certificata di inizio attività (SCIA), ai sensi dell’articolo 19 della
2. Dopo il comma 1 dell’articolo 2 della
“1 bis. Per ogni sede dell’impresa dove è esercitata l’attività di estetista deve essere designato, nella persona del titolare, di un socio partecipante al lavoro, di un familiare coadiuvante o di un dipendente dell’impresa, almeno un responsabile tecnico in possesso della qualificazione professionale di estetista, che garantisce la propria presenza durante lo svolgimento dell’attività di estetista.
1 ter. La SCIA è valida per i locali in essa indicati.
1 quater. L’ampliamento dei locali, il trasferimento della gestione o della sede dell’attività e la variazione del responsabile tecnico sono soggetti alla presentazione di una nuova SCIA.”.
Art. 29. Modifiche all’articolo 5 della
1. Il comma 1 dell’articolo 5 della
“1. La commissione d’esame di cui all’articolo 6, comma 4, della
2. Il comma 2 dell’articolo 5 della
“2. Le modalità di svolgimento dell’esame e le indennità spettanti ai membri della commissione d’esame di cui al comma 1 sono determinati con provvedimento della Giunta regionale.”.
3. Il comma 6 dell’articolo 5 della
“6. La struttura regionale competente in materia di formazione, a seguito del superamento dell’esame finale, rilascia un attestato di qualificazione professionale.”.
4. I commi 3 e 5 dell’articolo 5 della
Art. 30. Modifiche all’articolo 2 della
1. Il comma 1 dell’articolo 2 della
“1. L’attività di acconciatore è svolta in forma di impresa dai soggetti in possesso dell’abilitazione professionale di cui all’articolo 3 della
2. Dopo il comma 1 dell’articolo 2 della
“1 bis. Per ogni sede dell’impresa dove è esercitata l’attività di acconciatore deve essere designato, nella persona del titolare, di un socio partecipante al lavoro, di un familiare coadiuvante o di un dipendente dell’impresa, almeno un responsabile tecnico in possesso della abilitazione professionale di acconciatore, che garantisce la propria presenza durante lo svolgimento dell’attività di acconciatore.
1 ter. La SCIA è valida per i locali in essa indicati.
1 quater. L’ampliamento dei locali, il trasferimento della gestione o della sede dell’attività e la variazione del responsabile tecnico sono soggetti alla presentazione di una nuova SCIA.”.
Art. 31. Modifica all’articolo 4 della
1. Alla lettera d) del comma 2 dell’articolo 4 della
Art. 32. Modifica all’articolo 5 della
1. Il comma 1 dell’articolo 5 della
“1. In caso di trasferimento dell’azienda per atto tra vivi o per causa di morte, l’esercizio dell’attività professionale di acconciatore può essere proseguito dal subentrante, previa presentazione di una apposita SCIA allo SUAP, contenente la designazione di un responsabile tecnico.”.
Art. 33. Modifiche all’articolo 7 della
1. Alla lettera b) del comma 1 dell’articolo 7 della
2. Alla lettera a) del comma 3 dell’articolo 7 della
Art. 34. Attività di tintolavanderia.
1. L’esercizio dell’attività di tintolavanderia di cui alla
2. I contenuti tecnico-culturali dei programmi e dei corsi, nonché l’identificazione dei diplomi inerenti l’attività di cui all’articolo 2 della
3. Per ogni sede dell’impresa dove è esercitata l’attività di tintolavanderia deve essere designato, nella persona del titolare, di un socio partecipante al lavoro, di un collaboratore familiare, di un dipendente o di un addetto dell’impresa, almeno un responsabile tecnico in possesso dell’idoneità professionale di cui all’articolo 2 della
4. In sede di prima applicazione della presente legge, le imprese che esercitano attività di tintolavanderia designano un responsabile tecnico, in possesso di almeno uno dei requisiti di cui all’articolo 2, comma 2, della
5. Le imprese del settore che non provvedono a comunicare il nominativo del responsabile tecnico entro il termine di cui al comma 4 non possono continuare a svolgere l’attività di tintolavanderia.
5 bis. Le disposizioni del presente articolo, escluse quelle concernenti l’obbligo di designazione del responsabile tecnico, si applicano anche alle imprese di lavanderia dotate esclusivamente di lavatrici professionali ad acqua ed essiccatori, destinati ad essere utilizzati direttamente dalla clientela previo acquisto di appositi gettoni [6].
TITOLO IV
Attuazione della
Art. 35. Destinazione delle risorse derivanti dalla tariffa fitosanitaria al potenziamento del Servizio Fitosanitario Regionale.
1. Al fine di consentire l’adempimento degli obblighi imposti dalla
2. In conformità a quanto previsto dall’articolo 13 quinquies della
3. Le entrate derivanti dall’applicazione dei commi 1 e 2 sono introitate nell’upb E0147 “Altri introiti” e sono destinate al potenziamento del Servizio Fitosanitario Regionale (upb U0039 “Lotta e profilassi delle malattie delle colture agricole”).
TITOLO V
Disposizioni finali
Art. 36. Comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei ministri.
1. In attuazione di quanto previsto dal comma 5 dell’articolo 8 della
[1] Rubrica così sostituita dall'art. 2 della
[2] Comma così modificato dall'art. 2 della
[3] Comma così sostituito dall'art. 4 della
[4] Comma aggiunto dall'art. 2 della
[5] Articolo abrogato dall'art. 31 della
[6] Comma aggiunto dall'art. 20 della