Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 94. Trattati e convenzioni internazionali |
Capitolo: | 94.1 trattati e convenzioni internazionali |
Data: | 10/01/2004 |
Numero: | 11 |
Sommario |
Art. 1. 1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo culturale, scientifico e tecnologico tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica algerina [...] |
Art. 2. 1. Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo 1 a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, secondo quanto disposto dall'articolo 19 dell'Accordo stesso |
Art. 3. 1. Per l'attuazione della presente legge è autorizzata la spesa di 500.400 euro per ciascuno degli anni 2003 e 2004 e di 509.410 euro annui a decorrere dal 2005. Al relativo onere si provvede [...] |
Art. 4. 1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale |
§ 94.1.b94 - L. 10 gennaio 2004, n. 11.
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo culturale, scientifico e tecnologico tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica algerina democratica e popolare, fatto ad Algeri il 3 giugno 2002.
(G.U. 23 gennaio 2004, n. 18)
1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo culturale, scientifico e tecnologico tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica algerina democratica e popolare, fatto ad Algeri il 3 giugno 2002.
1. Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo 1 a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, secondo quanto disposto dall'articolo 19 dell'Accordo stesso.
1. Per l'attuazione della presente legge è autorizzata la spesa di 500.400 euro per ciascuno degli anni 2003 e 2004 e di 509.410 euro annui a decorrere dal 2005. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2003-2005, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2003, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Allegato
ACCORDO CULTURALE, SCIENTIFICO E TECNOLOGICO
TRA
IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA
E
IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ALGERINA DEMOCRATICA E POPOLARE
II Governo della Repubblica Italiana ed il Governo della Repubblica Algerina Democratica e Popolare (in seguito denominati: 'Parti contraenti"»
desiderosi di rafforzare tra i due Paesi i legami di amicizia,
convinti che la cooperazione culturale, scientifica e tecnologica possa rappresentare un comune interesse ed un utile contributo al consolidamento dei pacifici rapporti fra i due Paesi,
hanno convenuto quanto segue:
Articolo 1 (Principi Generali)
Le Parti, in conformità con i principi generali della cooperazione internazionale contenuti nello Statuto delle Nazioni Unite, con le loro legislazioni nazionali e con le obbligazioni derivanti da Accordi e Convenzioni Internazionali sottoscritte da ciascuno dei due Paesi, promuoveranno e svilupperanno la cooperazione culturale e scientifica sulla base dell'uguaglianza e del mutuo vantaggio.
Articolo 2 (Cultura e Arte)
Nei campi culturale ed artistico, le due Parti contraenti promuoveranno iniziative reciproche di cooperazione.
In particolare, Esse potranno incoraggiare e agevolare:
a) l'organizzazione di esposizioni d'arte, di libri, di fotografie e di artigianato e di altri eventi culturali ed artistici;
b) la presentazione, ad opera delle Parti contraenti, di pellicole cinematografiche;
c) lo scambio di delegazioni culturali ed artistiche;
d) la collaborazione diretta tra le associazioni di artisti dei due Paesi, tra le loro fondazioni ed associazioni culturali;
e) la cooperazione nel campo della formazione in ambito artistico e culturale.
Articolo 3 (Istituzioni culturali)
Ciascuna delle parti contraenti darà tutta l'assistenza possibile al fine di facilitare, sul proprio territorio, la attività delle istituzioni culturali dell'altra Parte.
Le parti contraenti si assicurano, su base di reciprocità:
a) l'esenzione dalle imposte, diritti o tasse, sulla acquisizione a titolo oneroso o gratuito del terreno o degli immobili destinati all'installazione, ampliamento o riattivazione degli istituti culturali;
b) l'esenzione dalle imposte dirette, tasse e contributi di ogni specie sugli immobili di proprietà degli istituti culturali ed adibiti agli scopi istituzionali, ad eccezione di quei tributi che siano percepiti in remunerazione di servizi;
c) l'esenzione dai diritti doganali e dalle altre tasse di importazione per quanto riguarda il materiale didattico, di studio e di ricerca scientifica, nonchè il materiale necessario alla costituzione ed al funzionamento delle istituzioni culturali.
L'Istituto Italiano di Cultura rappresenterà per la parte italiana la struttura operativa per la realizzazione delle attività di collaborazione culturali fra i due Paesi.
Articolo 4 (Editoria e stampa)
Ciascuna delle Parti contraenti favorirà la collaborazione in campo editoriale, incoraggiando in particolare le traduzioni e la pubblicazione di opere letterarie e scientifiche dell'altra Parte.
Le due Parti contraenti promuoveranno lo sviluppo dei contatti e della collaborazione tra gli organismi e le agenzie di stampa dei due Paesi e tra editori di giornali e riviste, nonchè lo scambio di giornalisti e corrispondenti.
Articolo 5 (Archivi e biblioteche)
Le Parti contraenti favoriranno, in conformità alla legislazione vigente nei rispettivi Paesi, la collaborazione fra gli Archivi dei due Paesi al fine di realizzare lo scambio di esperti, inforrmazioni, pubblicazioni scientifiche, copie di documenti e disposizioni normative.
Esse promuoveranno, in conformità alla legislazione vigente nei rispettivi Paesi, la collaborazione tra le biblioteche, da attuarsi tramite lo scambio di bibliotecari e materiale bibliografico.
Articolo 6 (Conservazione del patrimonio culturale)
Le due Parti contraenti promuoveranno:
a) una stretta cooperazione nei settori dei musei e degli scavi archeologici, del restauro e della conservazione dei monumenti e dei reperti storici, nonchè nelle azioni di prevenzione e contrasto del traffico illegale di opere d'arte, beni culturali, documenti ed altri oggetti di valore storico, anche nel quadro delle Convenzioni internazionali sottoscritte dalle due Parti;
b) la collaborazione nel campo della tutela e del recupero dei beni ambientali e della gestione del paesaggio culturale e dei parchi archeologici;
c) lo scambio d'informazioni, esperti e progetti di ricerca comuni.
Esse incoraggeranno la pubblicazione di studi e lavori in tali campi nell'interesse dei due Paesi ed, in particolare, s'impegnano a promuovere le missioni archeologiche e a diffonderne la conoscenza delle attività svolte.
Ciascuna delle due Parti assicurerà l'esenzione da imposte doganali e da tutti gli altri tributi dovuti per l'importazione di materiale offerto in dono dall'altra parte contraente per la attuazione delle attività previste dal presente articolo.
Articolo 7 (Proprietà intellettuale)
Le due Parti si impegnano a mantenere una stretta collaborazione fra le reciproche Amministrazioni, al fine di prevenire e reprimere il traffico illegale di prodotti culturali, soggetti alla legislazione internazionale di tutela della proprietà intellettuale.
Articolo 8 (Istruzione)
Ciascuna Parte contraente, compatibilmente con le proprie risorse, favorirà:
a) lo studio e l'insegnamento della lingua e letteratura dell'altra Parte nelle università, negli istituti di insegnamento superiore, nonchè nelle scuole secondarie locali con l'istituzione di cattedre, lettorati e corsi liberi;
b) contatti e visite tra professori, ricercatori e studenti dei due Paesi;
c) scambi d'informazioni, documentazione e pubblicazioni di carattere letterario, artistico, scientifico e tecnico fra le istituzioni accademiche e gli istituti superiori dei due Paesi per questioni di reciproco interesse;
d) la ricerca, negli istituti culturali e scientifici, nelle biblioteche, negli archivi e nei musei dei ricercatori dell'altro Paese, permettendo di trascrivere, riprodurre e microfilmare i documenti, in conformità con la normativa vigente;
e) la frequenza, in conformità agli specifici ordinamenti, di corsi di studio, di ricerca scientifica ed umanistica e di formazione tecnico-professionale presso le proprie istituzioni ed enti competenti.
Le due Parti contraenti s'impegnano ad appoggiare lo sviluppo della collaborazione tra i rispettivi Organismi universitari, attraverso la intensificazione di progetti inter-universitari, lo scambio di docenti e ricercatori e la realizzazione di ricerche congiunte su temi di comune interesse.
Articolo 9 (Istituzioni scolastiche)
Le Parti contraenti favoriranno sul proprio territorio la attività delle istituzioni scolastiche dell'altra Parte e del personale ad esse destinato.
Le Parti s'impegnano ad assicurare l'esenzione dai diritti doganali e dalle altre tasse di importazione al materiale didattico e di studio, necessario al funzionamento delle istituzioni scolastiche.
Articolo 10 (Borse di studio)
Le Parti contraenti, nei limiti delle proprie possibilità, offriranno a laureati borse di studio per effettuare ricerche e per frequentare corsi post-universitari in settori culturali e scientifici di reciproco interesse.
Esse offriranno altresì borse di studio di breve durata a studenti e docenti per effettuare studi nelle lingue italiana ed araba.
II numero delle borse di studio e le modalità di attribuzione sono fissate dalle istituzioni competenti dei due Paesi.
I beneficiari delle borse di studio saranno tenuti ad osservare le leggi ed i regolamenti in vigore nel Paese ricevente.
Articolo 11 (Titoli di studio)
Entrambe le Parti contraenti incoraggeranno:
a) lo scambio d'informazioni e documentazione sulla legislazione e sugli ordinamenti didattici relativi ai rispettivi sistemi formativi;
b) l'esame della possibilità di concludere, conformemente alle rispettive legislazioni, anche in materia di autonomia universitaria, accordi separati sul riconoscimento reciproco dei diplomi e certificati di studio, rilasciati dalle istituzioni universitarie e scolastiche statali e legalmente riconosciute dei due Paesi, sempre che i programmi di studio siano compatibili con quelli vigenti nel Paese nel quale si chiede il riconoscimento.
La valutazione comparativa dei rispettivi sistemi scolastici e universitari e la redazione di eventuali progetti di accordo in materia saranno demandate a Gruppi Misti di esperti da convocare per le vie diplomatiche.
Le due Parti contraenti verificheranno attraverso un Gruppo Misto di esperti le condizioni specifiche in base alle quali potranno essere riconosciuti i titoli di studio rilasciati dalle scuole statali o legalmente riconosciute di ciascuno dei due Paesi, operanti sul territorio dell'altra Parte.
Articolo 12 (Sport e scambi giovanili)
Le due Parti contraenti, consapevoli della funzione educativa e sociale delle attività sportive, incoraggeranno la collaborazione fra le rispettive istituzioni ed organizzazioni sportive, appoggeranno lo scambio d'informazioni ed esperienze nei settori dello sport e della gioventu' e favoriranno gli scambi giovanili. A tal fine Esse s'impegnano ad approfondire le pertinenti tematiche onde poter pervenire alla sottoscrizione di specifici protocolli in materia.
Articolo 13 (Radiotelevisione)
Al fine di promuovere la conoscenza della realtà dei due Paesi, Le Parti contraenti favoriranno lo sviluppo dei contatti e della collaborazione tra gli organismi radiotelevisivi in conformità con la legislazione vigente nei rispettivi Paesi.
Ambedue le parti contraenti si adopereranno per lo scambio e la stampa di pellicole televisive in conformità ai programmi e alle intese tra gli organismi competenti nei due Paesi.
Articolo 14 (Cooperazione Scientifica e tecnologica)
Le Parti contraenti promuoveranno, sulla base della reciprocità e del mutuo consenso, lo sviluppo della cooperazione scientifica e tecnologica attraverso lo scambio d'informazioni ed esperienze, la realizzazione di progetti in settori di comune interesse, nonchè la organizzazione di conferenze e seminari.
Entrambe le Parti contraenti, in particolare, privilegeranno, anche avvalendosi degli strumenti di collaborazione dell'Unione Europea disponibili, i seguenti settori:
a) formazione scientifica, tecnica e professionale;
b) collaborazione tra le Università e le Organizzazioni scientifiche e tecnologiche, pubbliche e private dei rispettivi Paesi;
c) nuove fonti di energia e sfruttamento delle risorse naturali;
d) gestione integrata delle risorse idriche;
e) lotta alla desertificazione;
f) diffusione, valorizzazione e trasferimento delle conoscenze e dell'innovazione tecnologica.
Le due Parti contraenti potranno definire, congiuntamente e ad intervalli regolari, altre aree prioritarie per il conseguimento dei loro comuni obiettivi scientifici e tecnologici.
Articolo 15 (Iniziative congiunte)
Le Parti considereranno la possibilità di realizzazione di progetti congiunti nei campi culturale e scientifico che potranno essere promossi nel quadro delle competenti organizzazioni multilaterali o nel quadro di programmi internazionali.
Articolo 16 (Realizzazione delle attivita)
Ciascuna Parte agevolerà l'entrata, il soggiorno e l'uscita dal proprio territorio di persone ed attrezzature dell'altra Parte necessarie per l'attuazione delle attività culturali e scientifiche in conformità al presente Accordo.
Articolo 17 (Programmi esecutivi)
Il presente Accordo sarà attuato mediante successivi programmi esecutivi da concordarsi fra le due Parti contraenti.
Articolo 18 (Commissione mista)
Al fine di dare attuazione al presente Accordo, verificare lo sviluppo della cooperazione culturale, scientifica e tecnologica, elaborare ed approvare programmi esecutivi, le due Parti contraenti istituiranno una Commissione mista. Tale Commissione, costituita pariteticamente da rappresentanti dei Ministeri competenti dei due Paesi, si riunirà alternativamente nelle rispettive capitali, in date da concordare per le vie diplomatiche.
Articolo 19 (Ratifica)
Il presente Accordo è soggetto a ratifica ed entrerà in vigore alla data di ricezione della seconda delle due notifiche con cui le Parti Contraenti si saranno comunicate per via diplomatica l'avvenuto adempimento delle procedure interne previste dalle rispettive legislazioni.
Articolo 20 (Durata)
Il presente Accordo avrà durata illimitata e potrà essere denunciato in qualsiasi momento, per iscritto, per le vie diplomatiche da ciascuna delle due Parti contraenti.
La denuncia avrà effetto sei mesi dopo la notifica all'altra parte contraente e non inciderà sull'esecuzione dei Programmi in corso, concordati durante il periodo di vigenza dell'Accordo salvo che entrambe le parti contraenti decidano diversamente
Con l'entrata in vigore del presente Accordo cessa di valere nei rapporti tra la Repubblica Italiana e la Repubblica Democratica e Popolare Algerina l'Accordo Culturale, firmato ad Algeri il 15 gennaio 1975. I programmi di collaborazione, concordati in base ad esso, saranno portati a termine come convenuto.