§ 4.3.37 - Legge Regionale 30 luglio 1996, n. 22.
Norme per l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di servizi di trasporto non di linea per via di terra.


Settore:Codici regionali
Regione:Veneto
Materia:4. assetto del territorio
Capitolo:4.3 trasporti
Data:30/07/1996
Numero:22


Sommario
Art. 1.  Finalità e delega.
Art. 2.  Definizione.
Art. 3.  Servizio di taxi.
Art. 4.  Servizio di noleggio con conducente.
Art. 5.  Caratteristiche e verifiche dei veicoli.
Art. 6.  Competenze regionali.
Art. 7.  Deleghe alle province.
Art. 8.  Competenze comunali.
Art. 9.  Regolamenti comunali.
Art. 10.  Ruolo di conducenti di veicoli adibiti a servizi pubblici non di linea.
Art. 11.  Commissione tecnica provinciale.
Art. 12.  Commissione consultiva provinciale.
Art. 13.  Commissione consultiva comunale.
Art. 14.  Figure giuridiche.
Art. 15.  Modalità per rilascio delle licenze e delle autorizzazioni.
Art. 16.  Sostituzione alla guida.
Art. 17.  Trasferibilità delle licenze e delle autorizzazioni.
Art. 18.  Trasporto disabili.
Art. 19.  Inadempienze e revoca della delega.
Art. 20.  Sanzioni amministrative.
Art. 21.  Attività di vigilanza.
Art. 22.  Sospensione, revoca e decadenza dell'autorizzazione e della licenza.
Art. 23.  Procedimento per la sospensione e la revoca
Art. 24.  Sanzioni amministrative pecuniarie.
Art. 25.  Iscrizione di diritto al ruolo.
Art. 26.  Norma finanziaria.
Art. 27.  Dichiarazione d'urgenza.


§ 4.3.37 - Legge Regionale 30 luglio 1996, n. 22.

Norme per l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di servizi di trasporto non di linea per via di terra.

(B.U. 2 agosto 1996, n. 70).

 

CAPO I

Disposizioni generali

 

Art. 1. Finalità e delega.

     1. Al fine di realizzare una diretta correlazione tra sviluppo economico, assetto territoriale e organizzazione dei trasporti pubblici nel quadro di una visione integrata del servizio, la Regione disciplina l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di trasporto di persone mediante servizi pubblici non di linea per via di terra.

     2. L'esercizio delle funzioni amministrative della regione è delegato alle province ed è svolto dalle province medesime e dai comuni in conformità alle disposizioni di cui alla presente legge.

 

CAPO II

Trasporto in servizio pubblico non di linea

 

     Art. 2. Definizione.

     1. Sono definiti servizi pubblici non di linea quelli che provvedono al trasporto collettivo od individuale di persone, con funzione complementare e integrativa rispetto ai servizi pubblici di linea e che vengono effettuati a richiesta dell'utente o degli utenti, in modo non continuativo o periodico, su itinerari e secondo orari stabiliti di volta in volta.

     2. Costituiscono servizi pubblici non di linea per via di terra:

     a) il servizio di taxi effettuato con autovettura, motocarrozzetta e veicoli a trazione animale;

     b) il servizio di noleggio con conducente effettuato con autovettura, motocarrozzetta e veicoli a trazione animale.

 

     Art. 3. Servizio di taxi.

     1. Il servizio di taxi ha lo scopo di soddisfare le esigenze del trasporto individuale o di piccoli gruppi di persone con le seguenti caratteristiche:

     a) si rivolge a una utenza indifferenziata;

     b) lo stazionamento avviene in luogo pubblico;

     c) il prelevamento dell'utente ovvero l'inizio del servizio sono effettuati con partenza dal territorio del comune che ha rilasciato la licenza per qualunque destinazione con il necessario assenso del conducente per le destinazioni oltre il limite comunale, fatto salvo quanto previsto per le zone di intensa conurbazione.

     2. La prestazione del servizio è obbligatoria all'interno delle aree comunali.

     3. I veicoli adibiti al servizio di taxi possono circolare e sostare liberamente secondo quanto stabilito dai regolamenti di cui all'articolo 8, comma 1, lettera a).

     4. Il servizio può essere esercitato solo da soggetti muniti di apposita licenza rilasciata dal comune.

     5. Nelle zone aeroportuali i titolari di licenza di taxi rilasciata dal comune capoluogo di provincia, nonché dai comuni nel cui territorio ricade l'aeroporto, sono autorizzati a svolgere il servizio da e per l'aeroporto.

 

     Art. 4. Servizio di noleggio con conducente.

     1. Il servizio di noleggio con conducente si rivolge all'utenza specifica che avanza, presso la sede del vettore, apposita richiesta per una determinata prestazione a tempo e/o viaggio.

     2. Lo stazionamento dei mezzi adibiti al servizio avviene all'interno delle rimesse. E' vietata la sosta in posteggio di stazionamento su suolo pubblico nell'ambito territoriale dei comuni dotati di servizio di taxi.

     3. Le prenotazioni di trasporto sono effettuate presso le rispettive rimesse o sedi del vettore. È vietata l’installazione a bordo di strumentazioni, anche amovibili, finalizzate allo smistamento indifferenziato su piazza delle richieste di servizio degli utenti. Lo svolgimento del servizio con le modalità di cui al presente comma, costituisce esercizio di attività di taxi, soggetto al relativo regime autorizzatorio [1].

     4. La prestazione del servizio non è obbligatoria.

     5. L'inizio del servizio, con utenza diretta in qualsiasi destinazione, avviene con partenza dalla sede del vettore o dalla rimessa posta nel comune che ha rilasciato l'autorizzazione. Il prelevamento dell'utente può avvenire anche fuori dal comune che ha rilasciato l'autorizzazione, purché la prenotazione, con contratto o con lettera d'incarico, sia avvenuta presso la sede del vettore e sia disponibile a bordo del veicolo.

     6. Il servizio può essere esercitato solo da soggetti muniti di apposita autorizzazione rilasciata dal comune.

     6 bis. Il corrispettivo del servizio viene stabilito solo ed esclusivamente a seguito di libera contrattazione tra utente e noleggiatore, da effettuarsi prima dell’inizio del servizio [2].

 

     Art. 5. Caratteristiche e verifiche dei veicoli.

     1. I veicoli adibiti ai servizi pubblici non di linea devono essere muniti di apposita carta di circolazione in conformità alle vigenti disposizioni di legge e possedere le caratteristiche stabilite dall'articolo 12 della legge 15 gennaio 1992, n. 21.

     1 bis. È vietata l’installazione a bordo delle autovetture adibite a noleggio con conducente di strumentazioni quali tassametri, apparecchi cronochilometrici o qualsiasi altra apparecchiatura atta ad indicare importi e/o tariffe [3].

     1 ter. Sui veicoli adibiti al servizio di noleggio con conducente non è consentito apporre scritte adesive od esporre insegne, anche amovibili, che utilizzino il termine taxi [4].

     2. L'autorità competente al rilascio delle licenze ed autorizzazioni può prevedere, per particolari esigenze, ulteriori prescrizioni relativamente al tipo ed alle caratteristiche dei veicoli.

     3. I veicoli, prima dell'immissione in servizio, sono sottoposti a verifica da parte delle autorità di cui al comma 2, che accerta la loro rispondenza alle indicazioni contenute nell'atto autorizzativo.

 

     Art. 6. Competenze regionali.

     1. La Giunta regionale stabilisce, con proprio provvedimento, sentite le province, in relazione alle tipologie di servizio definite all'articolo 2, comma 2, i contingenti di licenze ed autorizzazioni assentibili dai comuni.

     2. I contingenti di cui al comma 1, sono determinati sulla base dei seguenti indicatori:

     a) popolazione residente nel territorio comunale;

     b) domanda di mobilità;

     c) servizi di trasporto pubblico locale esistenti e loro integrazioni con altri sistemi di trasporto;

     d) flusso turistico di cura, o di soggiorno;

     e) presenza di strutture economico-produttive;

     f) trasporto disabili, garantendo una percentuale almeno pari al cinque per cento del numero complessivo delle licenze di taxi rilasciate.

 

     Art. 7. Deleghe alle province.

     1. Sono delegate alle province le seguenti funzioni amministrative:

     a) l'approvazione dei regolamenti comunali e le relative modifiche riguardanti i servizi pubblici non di linea;

     b) la vigilanza sull'uniformità dei regolamenti al fine di ottenere una maggiore razionalità ed efficienza entro l'ambito provinciale;

     c) la nomina della Commissione tecnica provinciale per l'accertamento dei requisiti d'idoneità dei conducenti dei veicoli, di cui all'articolo 11;

     d) la nomina della Commissione consultiva provinciale di cui all'articolo 12;

     e) l'adozione di norme regolamentari che comprendano la determinazione dei requisiti di idoneità morale e professionale per l'esercizio del servizio da accertare ai fini dell'iscrizione al ruolo, nonché la determinazione dei criteri e delle modalità per l'ammissione all'esame di idoneità e per l'espletamento dello stesso;

     f) l'approvazione dell'elenco, risultante dall'esame di cui alla lettera e), con obbligo di comunicazione alla camera di commercio industria, artigianato ed agricoltura, presso la quale è istituito il relativo ruolo dei conducenti;

     g) l'adozione di norme speciali atte ad assicurare una gestione uniforme e coordinata del servizio nelle zone caratterizzate da intensa conurbazione, individuate secondo i criteri di cui all'articolo 6, comma 2;

     h) la decisione dei ricorsi avverso i provvedimenti comunali di revoca, sospensione e diniego delle licenze e delle autorizzazioni.

 

     Art. 8. Competenze comunali.

     1. Le funzioni amministrative dei comuni, nel quadro del vigente ordinamento statale, riguardano:

     a) l'emanazione dei regolamenti relativi all'esercizio dei servizi pubblici non di linea secondo i criteri stabiliti nell'articolo 9;

     b) il rilascio della licenza del servizio di taxi;

     c) il rilascio dell'autorizzazione al servizio di noleggio con conducente;

     d) l'autorizzazione al rinnovo e al trasferimento della titolarità delle licenze e autorizzazioni;

     e) l'autorizzazione alla sostituzione alla guida del titolare di licenza o di autorizzazioni;

     f) la costituzione e nomina della Commissione consultiva comunale di cui all'articolo 13;

     g) la determinazione annuale delle tariffe per il servizio di taxi e il servizio di noleggio con conducente, sulla base delle disposizioni di cui all'articolo 13, legge 15 gennaio 1992, n. 21.

     2. I comuni sono tenuti a comunicare annualmente le tariffe alle province e alle camere di commercio.

     3. I comuni che non sono dotati di servizio di taxi possono autorizzare i veicoli adibiti al servizio di noleggio con conducente allo stazionamento su aree pubbliche determinate.

     4. I comuni, nell'ambito o in prossimità di porti, aeroporti e stazioni ferroviarie, in accordo con le organizzazioni sindacali di categoria, possono derogare a quanto previsto dall'articolo 4, comma 2, purché la sosta avvenga in aree diverse da quelle destinate al servizio di taxi e comunque da esse chiaramente distinte, delimitate ed individuate, ai fini dello stazionamento delle autovetture in servizio di noleggio con conducente. In tale ipotesi il servizio deve essere svolto, a seguito di apposita richiesta presso la sede del vettore con utenza diretta nell'ambito territoriale del comune che ha rilasciato l'autorizzazione.

 

     Art. 9. Regolamenti comunali.

     1. I regolamenti per la disciplina dei servizi pubblici non di linea sono adottati dai comuni, entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sentita la competente commissione consultiva comunale, ed approvati dall'amministrazione provinciale, ai sensi dell'articolo 7, comma 1, lettera a).

     2. I regolamenti devono stabilire:

     a) il numero dei veicoli da adibire ad ogni singolo servizio nell'ambito dei contingenti stabiliti ai sensi dell'articolo 6;

     b) le modalità per lo svolgimento del servizio;

     c) le caratteristiche, le verifiche e i controlli dei veicoli;

     d) i criteri per la determinazione delle tariffe per il servizio di taxi;

     e) i requisiti e le condizioni per il rilascio della licenza per l'esercizio del servizio di taxi e della autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente.

     3. I regolamenti devono, tra l'altro, prevedere:

     a) i criteri per la predisposizione del bando di concorso pubblico ai fini delle assegnazioni delle licenze e delle autorizzazioni, nonché la composizione delle relative commissioni di concorso;

     b) la durata delle licenze e autorizzazioni, il termine entro il quale il titolare dovrà iniziare il servizio, le modalità per il rinnovo;

     c) le modalità per il trasferimento delle licenze ed autorizzazioni;

     d) gli obblighi dei titolari delle autorizzazioni e licenze;

     e) gli obblighi dei sostituti alla guida nell'esercizio del servizio pubblico;

     f) le modalità di turnazione al fine di garantire il servizio;

     g) le aree destinate allo stazionamento dei veicoli adibiti al servizio pubblico;

     h) le eventuali prescrizioni connesse con l'esercizio dei servizi;

     i) una adeguata pubblicizzazione delle tariffe, delle condizioni del trasporto e della possibilità di reclami a protezione dell'utenza;

     l) la procedura per la definizione dei reclami;

     m) le sanzioni da comminare ai contravventori alle disposizioni stesse.

     4. Le modalità per lo svolgimento del servizio di cui al comma 2, lettera b), comprendono la possibilità di utilizzare anche per il servizio di taxi le autovetture immatricolate per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente, nonché l'eventuale esonero dall'obbligo del tassametro per il servizio di taxi, nei comuni con le caratteristiche individuate in applicazione dell'articolo 14, comma 3, della legge 15 gennaio 1992, n. 21.

 

     Art. 10. Ruolo di conducenti di veicoli adibiti a servizi pubblici non di linea.

     1. Le province, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, istituiscono presso le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura il ruolo dei conducenti di veicoli adibiti a servizi pubblici non di linea e, ne danno immediata comunicazione alla Giunta regionale.

     2. Qualora le province non istituiscano il ruolo nel termine di cui al comma 1, la Giunta regionale esercita i poteri sostitutivi.

     3. Per l'iscrizione nel ruolo i soggetti interessati devono essere in possesso del certificato di abilitazione professionale previsto dal decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 recante il nuovo codice della strada, e successive modificazioni, di seguito denominato Codice della strada.

     4. L'iscrizione nel ruolo avviene previo superamento di un esame sostenuto davanti alla competente commissione tecnica provinciale che accerta i requisiti di idoneità all'esercizio del servizio con particolare riferimento alla conoscenza delle norme dettate dal Codice della strada e relativo regolamento di attuazione e dai regolamenti locali in materia, nonché alle conoscenze geografiche e di toponomastica.

     5. L'iscrizione nel ruolo costituisce requisito indispensabile per il rilascio della licenza per l'esercizio del servizio di taxi e dell'autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente.

     6. L'iscrizione nel ruolo è altresì necessaria per prestare attività di conducente di veicoli adibiti a servizi pubblici non di linea in qualità di sostituto del titolare della licenza e dell'autorizzazione per un tempo definito e/o un viaggio determinato, o in qualità di dipendente di impresa autorizzata al servizio di noleggio con conducente o di sostituto a tempo determinato del dipendente medesimo.

     7. I soggetti che, al momento dell'istituzione del ruolo, risultino già titolari di licenza o autorizzazione sono iscritti di diritto nel ruolo.

 

     Art. 11. Commissione tecnica provinciale.

     1. E' istituita, presso ciascuna provincia, una commissione per l'accertamento dei requisiti d'idoneità all'esercizio della professione di conducente di veicoli adibiti a servizi pubblici non di linea.

     2. La commissione, nominata dalla provincia, è composta:

     a) da un dirigente dell'amministrazione provinciale o un suo delegato, che la presiede;

     b) dal dirigente del dipartimento viabilità e trasporti della regione o da un suo delegato;

     c) da un rappresentante dell'ufficio provinciale motorizzazione civile trasporti in concessione, competente per territorio;

     d) da un rappresentante designato dalla competente camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura;

     e) da un rappresentante designato dalle associazioni di categoria;

     f) da un rappresentante designato dalle organizzazioni sindacali di categoria.

     3. Le mansioni di segretario sono svolte da un funzionario della provincia.

     4. La commissione provvede:

     a) a valutare la regolarità delle domande, ad accertare il possesso dei requisiti ai fini dell'ammissione all'esame di idoneità all'esercizio del servizio;

     b) ad espletare l'esame secondo i criteri e le modalità stabilite dall'amministrazione provinciale ai sensi dell'articolo 7, comma 1, lettera e);

     c) a determinare l'esito finale dell'esame ed a redigere il relativo elenco.

     5. Avverso gli atti della commissione, entro trenta giorni dalla data di ricevimento della notifica è ammesso ricorso al presidente della Giunta regionale che decide entro novanta giorni dalla sua presentazione. Trascorso tale termine senza che il presidente della Giunta regionale si sia pronunciato, il ricorso si intende respinto.

 

     Art. 12. Commissione consultiva provinciale.

     1. E' istituita, presso ciascuna provincia, una commissione consultiva competente ad esprimere pareri in ordine ai provvedimenti previsti dall'articolo 7, comma 1, lettere a), e), g) ed h).

     2. La commissione, nominata dalla provincia, è composta:

     a) dal presidente dell'amministrazione provinciale o un suo delegato, che la presiede;

     b) da un rappresentante dei comuni designato dall'associazione nazionale comuni italiani;

     c) da un rappresentante designato dalle associazioni di categoria;

     d) da un rappresentante dell'Azienda di promozione turistica interessata;

     e) da un rappresentante delle associazioni degli utenti.

     3. La commissione può avvalersi della consulenza di studiosi ed esperti dei trasporti e del traffico.

     4. Le mansioni di segretario sono svolte da un funzionario della provincia.

     5. Ai componenti della commissione spetta un gettone di presenza, per giornata di seduta, determinato ai sensi dell'articolo 187 della legge regionale 10 giugno 1991, n. 12, e successive modificazioni e integrazioni.

 

     Art. 13. Commissione consultiva comunale.

     1. E' istituita, presso ciascun comune, una commissione consultiva che esprime pareri in ordine ai provvedimenti previsti dall'articolo 8, comma 1, lettere a) e g).

     2. La commissione deve essere composta, oltre che dai soggetti indicati dall'articolo 4, comma 4, della legge 15 gennaio 1992, n. 21, anche da un rappresentante della provincia competente per territorio.

 

     Art. 14. Figure giuridiche.

     1. I titolari di licenza per l'esercizio del servizio di taxi o di autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente, al fine del libero esercizio della propria attività, possono:

     a) essere iscritti, nella qualità di titolari di impresa artigiana di trasporto, all'albo delle imprese artigiane previsto dall'articolo 5 della legge 8 agosto 1985, n. 443;

     b) associarsi in cooperative di produzione e lavoro, intendendo come tali quelle a proprietà collettiva, ovvero in cooperative di servizi, operanti in conformità alle norme vigenti sulla cooperazione;

     c) associarsi in consorzio tra imprese artigiane ed in tutte le altre forme previste dalla legge;

     d) essere titolari di imprese private individuali o societarie che esercitano esclusivamente le attività di noleggio con conducente.

     2. Nei casi di cui al comma 1 è consentito conferire la licenza o l'autorizzazione agli organismi ivi previsti e rientrare in possesso della licenza o dell'autorizzazione precedentemente conferita in caso di recesso, decadenza od esclusione dagli organismi medesimi.

     3. In caso di recesso dagli organismi di cui al comma 1, la licenza o l'autorizzazione non potrà essere ritrasferita al socio conferente se non sia trascorso almeno un anno dal recesso.

 

     Art. 15. Modalità per rilascio delle licenze e delle autorizzazioni.

     1. La licenza per l'esercizio del servizio di taxi e l'autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente sono rilasciate dalle amministrazioni comunali, mediante bando di pubblico concorso per titoli ed esami, a singoli che abbiano la proprietà o la disponibilità giuridica del veicolo e che possono gestirle in forma singola o associata. Nel caso previsto dall'articolo 14 comma 1 lettera d), il requisito dell'iscrizione a ruolo si ritiene soddisfatto qualora esso sia posseduto da almeno una persona inserita nella struttura dell'impresa in qualità di socio amministratore nella società di persone e di amministratore per ogni altro tipo di società o di dipendente a livello direzionale cui sia affidata in modo effettivo e permanente la conduzione dell'impresa.

     2. La licenza e l'autorizzazione sono riferite ad un singolo veicolo. Non è ammesso, in capo ad un medesimo soggetto, il cumulo di più licenze ovvero il cumulo della licenza e dell'autorizzazione. E' invece ammesso il cumulo, in capo ad un medesimo soggetto, di più autorizzazioni. Le situazioni difformi devono essere regolarizzate entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge.

     3. L'avere esercitato l'attività di sostituzione di cui all'articolo 16 nel servizio di taxi per un periodo di tempo complessivo di almeno sei mesi, ovvero essere stato dipendente di una impresa di noleggio con conducente per il medesimo periodo, costituisce titolo preferenziale ai fini del rilascio della licenza per l'esercizio del servizio di taxi o dell'autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente.

     4. Per poter conseguire l'autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente è obbligatoria la disponibilità di una rimessa, presso la quale i veicoli sostano e sono a disposizione dell'utenza.

 

     Art. 16. Sostituzione alla guida.

     1. I titolari di licenza o di autorizzazione possono essere sostituiti temporaneamente da persone iscritte nel ruolo di cui all'articolo 10 e in possesso dei requisiti prescritti:

     a) per motivi di salute, inabilità temporanea, gravidanza e puerperio;

     b) per chiamata alle armi;

     c) per un periodo di ferie non superiore a giorni trenta annui;

     d) per sospensione o ritiro temporaneo dei titoli professionali;

     e) nel caso di incarichi a tempo pieno sindacali o pubblici elettivi.

     2. Gli eredi minori dei titolari di licenza o autorizzazione possono farsi sostituire da persone iscritte nel ruolo di cui all'articolo 10 ed in possesso dei requisiti prescritti fino al raggiungimento dell'età prevista per il conseguimento del certificato di abilitazione professionale di cui all'articolo 116 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 ed agli articoli 310 e 311 del decreto del Presidente della repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, con la concessione di un ulteriore anno per il conseguimento dell'iscrizione al ruolo di cui all'articolo 10.

     3. Il rapporto di lavoro con il sostituto è regolato con un contratto di lavoro a tempo determinato secondo la disciplina della legge 18 aprile 1962, n. 230. A tal fine l'assunzione del sostituto è equiparata a quella effettuata per sostituire lavoratori assenti per i quali sussista il diritto alla conservazione del posto, di cui alla lettera b) del secondo comma dell'articolo 1 della citata legge n. 230/1962. Tale contratto deve essere stipulato sulla base del contratto collettivo nazionale di lavoratori dello specifico settore o, in mancanza, sulla base del contratto collettivo nazionale di lavoratori di categorie similari. Il rapporto con il sostituto può essere regolato anche in base ad un contratto di gestione per un termine non superiore a sei mesi.

     4. I titolari di licenza per l'esercizio del servizio di taxi e di autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente possono avvalersi, nello svolgimento del servizio, della collaborazione di familiari, sempreché iscritti nel ruolo di cui all'articolo 10, conformemente a quanto previsto dall'articolo 230 bis del Codice civile.

     5. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge il regime delle sostituzioni in atto deve essere uniformato a quello stabilito dalla presente legge.

 

     Art. 17. Trasferibilità delle licenze e delle autorizzazioni.

     1. La licenza per l'esercizio del servizio di taxi e l'autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente sono trasferite, su richiesta del titolare, a persona dallo stesso designata, purché iscritta nel ruolo di cui all'articolo 10 ed in possesso dei requisiti prescritti, quando il titolare stesso si trovi in una delle seguenti condizioni:

     a) sia titolare di licenza o di autorizzazione da cinque anni;

     b) abbia raggiunto il sessantesimo anno di età;

     c) sia divenuto permanentemente inabile o inidoneo al servizio per malattia, infortunio o per ritiro definitivo dei titoli professionali.

     2. In caso di morte del titolare la licenza o l'autorizzazione possono essere trasferite ad uno degli eredi appartenenti al nucleo familiare del titolare, qualora in possesso dei requisiti prescritti, ovvero possono essere trasferite, entro il termine massimo di due anni, dietro autorizzazione del Sindaco, ad altri, designati dagli eredi appartenenti al nucleo familiare del titolare, purché iscritti nel ruolo di cui all'articolo 10 ed in possesso dei requisiti prescritti.

     3. Al titolare che abbia trasferito la licenza o l'autorizzazione non può esserne attribuita altra per concorso pubblico e, non può esserne trasferita altra, se non dopo cinque anni dal trasferimento della prima.

 

     Art. 18. Trasporto disabili.

     1. I comuni, in conformità a quanto previsto nell'articolo 14 della legge 15 gennaio 1992, n. 21 e nell'articolo 26 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, dettano norme per stabilire specifiche condizioni di servizio per il trasporto di soggetti disabili, nonché il numero e il tipo di veicoli già esistenti da attrezzare anche al trasporto di soggetti disabili non deambulanti.

     2. Al fine di migliorare le condizioni dei servizi di trasporto per i soggetti disabili non deambulanti, la Giunta regionale concede contributi una tantum con modalità attuative da stabilire con propria deliberazione.

     3. I contributi di cui al comma 2 sono concessi a titolari di licenza di taxi o di autorizzazione di noleggio con conducente che, entro un anno dell'entrata in vigore della presente legge, avranno adibito al servizio di trasporto per disabili non deambulanti veicoli idonei.

 

CAPO III

Vigilanza e sanzioni

 

     Art. 19. Inadempienze e revoca della delega.

     1. In caso di inadempimento alle disposizioni della presente legge da parte delle province destinatarie della delega, la Giunta regionale, previa diffida, assegna alle stesse un termine per provvedere, decorso inutilmente il quale può decidere di promuovere la revoca della delega ai sensi dell'articolo 55 dello Statuto regionale.

 

     Art. 20. Sanzioni amministrative.

     1. Per l'accertamento delle violazioni alle disposizioni di cui alla presente legge ed ai regolamenti di cui all'articolo 9, nonché per l'irrogazione delle sanzioni amministrative e per la riscossione delle relative somme, si applicano le norme contenute nella legge regionale 28 gennaio 1977, n. 10 e nella legge 24 novembre 1981, n. 689 così come integrata dal Titolo VI del Codice della strada.

 

     Art. 21. Attività di vigilanza.

     1. La regione, le province ed i comuni, nell'ambito delle rispettive competenze, svolgono funzioni di vigilanza sulla regolarità ed il buon andamento dei servizi di trasporto di cui alla presente legge.

     2. La vigilanza sull'osservanza delle norme è esercitata dai funzionari del comune, della provincia e della regione, all'uopo incaricati e muniti di apposita tessera di riconoscimento. Tali funzionari, nei limiti del servizio cui sono destinati e secondo le attribuzioni a essi conferite dalla legge, sono agenti di polizia giudiziaria ai sensi dell'articolo 57 del codice di procedura penale.

     3. Gli accertamenti degli agenti, di cui al comma 2, sono comunicati al sindaco competente all'irrogazione della sanzione.

 

     Art. 22. Sospensione, revoca e decadenza dell'autorizzazione e della licenza.

     1. L'autorizzazione e la licenza possono essere sospese temporaneamente o revocate se il titolare:

     a) non adempie agli obblighi stabiliti nel provvedimento di autorizzazione o di licenza;

     b) non ottempera alle direttive e prescrizioni emanati dagli enti competenti in materia di trasporto pubblico non di linea;

     c) contravviene alle disposizioni di leggi o di regolamenti in materia;

     d) contravviene all'obbligatorietà della prestazione del servizio di taxi;

     e) sostituisce o si fa sostituire abusivamente nel servizio;

     f) non inizia il servizio entro il termine stabilito

dall'autorizzazione o dalla licenza;

     g) interrompe il servizio senza giustificato motivo;

     h) non applica le tariffe in vigore.

     2. Il sindaco segnala all'autorità competente al rilascio della carta di circolazione del veicolo l'avvenuta sospensione o revoca dell'autorizzazione o della licenza.

     3. La dichiarazione di fallimento ovvero la messa in liquidazione nei casi previsti dalla legge comportano la decadenza di diritto dei relativi provvedimenti di autorizzazione o licenza.

 

     Art. 23. Procedimento per la sospensione e la revoca

dell'autorizzazione e della licenza.

     1. Verificatisi uno dei casi previsti dall'articolo 22, comma 1, il comune notifica all'interessato, entro il termine di novanta giorni dalla data della violazione, il verbale di accertamento della violazione stessa fissando il termine di trenta giorni per la presentazione delle deduzioni.

     2. Il comune, qualora ritenga fondato l'accertamento, fissa le sanzioni da comminare all'autore della violazione.

     3. La sospensione della licenza o dell'autorizzazione sono irrogate per un minimo di sette giorni ed un massimo di sei mesi. La revoca è disposta in caso di infrazione grave o di recidiva reiterata.

     4. Il soggetto che sia incorso nella revoca non può ottenere una nuova autorizzazione o licenza se non sia trascorso un periodo di due anni dalla data del provvedimento di revoca.

     5. Contro il provvedimento di revoca o di sospensione

dell'autorizzazione o della licenza l'interessato può ricorrere, entro trenta giorni dalla notifica, al presidente della provincia, il quale decide nei successivi novanta giorni, decorsi i quali il ricorso si intende respinto.

 

     Art. 24. Sanzioni amministrative pecuniarie.

     1. Ferma restando l'applicazione delle sanzioni penali, ove il fatto costituisca reato ai sensi delle vigenti leggi, e delle disposizioni di cui agli articoli 85 e 86 del Codice della strada, è stabilita la seguente sanzione amministrativa pecuniaria:

     a) da lire 100.000 a lire 400.000 nel caso di inottemperanza agli obblighi stabiliti nel provvedimento di autorizzazione al servizio di noleggio con conducente, ovvero alle norme di cui alla presente legge.

 

CAPO IV

Norme transitorie e finali

 

     Art. 25. Iscrizione di diritto al ruolo.

     1. In sede di prima applicazione della presente legge, a richiesta degli interessati, sono iscritti di diritto al ruolo di cui all'articolo 10, i sostituti, i dipendenti ed i collaboratori familiari di soggetti titolari di licenza di taxi o di autorizzazione al noleggio che possano attestare un anno di anzianità di servizio.

     2. Al fine di cui al comma 1, la qualità di collaboratore familiare deve sussistere alla data di entrata in vigore della presente legge ed essere attestata da una dichiarazione rilasciata dal comune che ha concesso la licenza o l'autorizzazione.

 

     Art. 26. Norma finanziaria.

     1. Agli oneri derivanti dall'articolo 18, comma 2, della presente legge di lire 200.000.000 limitatamente all'anno 1996, si farà fonte mediante rifinanziamento del capitolo n. 45792 denominato "Contributi una- tantum per il miglioramento delle condizioni di servizio di trasporto per i soggetti disabili non deambulanti" del bilancio di previsione 1996, ai sensi della legge regionale 9 dicembre 1977, n. 72 e successive modificazioni ed integrazioni.

     2. Per il finanziamento da corrispondere alle province delegatarie per il rimborso delle spese per l'esercizio della presente delega, quantificato per l'anno 1996 in lire 70.000.000, si provvede mediante utilizzo dei fondi già iscritti al capitolo 4100 "Fondo per il finanziamento delle funzioni amministrative delegate alle Province" del bilancio pluriennale 1995-1997.

 

     Art. 27. Dichiarazione d'urgenza.

     1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 44 dello Statuto ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.

 

 

 


[1] Comma così modificato dall’art. 13 della L.R. 25 febbraio 2005, n. 8.

[2] Comma aggiunto dall’art. 13 della L.R. 25 febbraio 2005, n. 8.

[3] Comma aggiunto dall’art. 13 della L.R. 25 febbraio 2005, n. 8.

[4] Comma aggiunto dall’art. 13 della L.R. 25 febbraio 2005, n. 8.