Settore: | Codici regionali |
Regione: | Sicilia |
Materia: | 5. finanza e contabilità |
Capitolo: | 5.3 norme finanziarie e di bilancio |
Data: | 20/01/2021 |
Numero: | 1 |
Sommario |
Art. 1. Autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 2021. |
Art. 2. Rifinanziamento leggi di spesa. |
Art. 3. Modifiche all'Allegato 1 - Parte A e B dell'articolo 25, commi 1 e 2, della legge regionale 12 maggio 2020, n. 9. |
Art. 4. Modifica al comma 1 dell'articolo 24 della legge regionale 12 maggio 2020, n. 9. |
Art. 5. Disposizioni in materia di residui passivi perenti. |
Art. 6. Istituzione del collegio dei revisori dei conti della Regione e dell'elenco regionale dei revisori dei conti ai sensi dell'articolo 3, comma 3, del decreto legislativo 27 dicembre 2019, n. 158. |
Art. 7. Disposizioni finanziarie. |
Art. 8. Modifiche all'articolo 2 della legge regionale 30 dicembre 2020, n. 36. |
Art. 9. Norma finanziaria. |
Art. 10. Variazioni allo stato di previsione dell'entrata e della spesa del bilancio di previsione della Regione per triennio 2020-2022. |
Art. 11. Entrata in vigore. |
§ 5.3.496 - L.R. 20 gennaio 2021, n. 1.
Autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 2021. Disposizioni finanziarie varie.
(G.U.R. 22 gennaio 2021, n. 3 - S.O. n. 3)
Art. 1. Autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 2021.
1. Il Governo della Regione è autorizzato, ai sensi dell'articolo 43 del
2. La limitazione per dodicesimi nell'assunzione degli impegni e nell'effettuazione dei pagamenti non si applica all'erogazione della quarta trimestralità dei trasferimenti per l'anno 2020 in favore dei comuni previsti dall'articolo 6 della
Art. 2. Rifinanziamento leggi di spesa.
1. Per le finalità di cui al comma 1 dell'articolo 2 della
2. Per le finalità di cui al comma 8 dell'articolo 47 della
3. Per le finalità dell'articolo 2 della
4. Per le finalità di cui al comma 3 dell'articolo 4 della
5. Per le finalità di cui all'articolo 5 della
6. Per le finalità di cui al comma 1 dell'articolo 28 della
7. Il contributo concesso all'istituto regionale del vino e dell'olio ai sensi del comma 2-quinquies dell'articolo 23 della
8. Il contributo concesso all'Istituto regionale per lo sviluppo delle attività produttive ai sensi del comma 2 quinquies dell'articolo 23 della
9. Il contributo concesso agli enti regionali per il diritto allo studio universitario, ai sensi del comma 2 quinquies dell'articolo 23 della
10. Per le finalità di cui all'articolo 45 della
11. Per le finalità di cui all'articolo 67 della
12. Per le finalità di cui al comma 12 dell'articolo 26 della
13. Per le finalità di cui all'articolo 5 della
Art. 3. Modifiche all'Allegato 1 - Parte A e B dell'articolo 25, commi 1 e 2, della
1. Le autorizzazioni di spesa di cui all'Allegato 1, Parte A e B dell'articolo 25, commi 1 e 2, della
(Omissis)
Art. 4. Modifica al comma 1 dell'articolo 24 della
1. Al comma 1 dell'articolo 24 della
2. Per effetto delle previsioni di cui al comma 1, le autorizzazioni di spesa di seguito elencate, ridotte per l'anno 2021 ai sensi del comma 1 dell'articolo 24 della
(Omissis)
4. L'autorizzazione di spesa di cui alla Missione 9, Programma 2, capitolo 442545, per le finalità di cui all'articolo 91 della
Art. 5. Disposizioni in materia di residui passivi perenti.
1. Le somme eliminate nei precedenti esercizi finanziari per perenzione amministrativa agli effetti amministrativi, relative ad impegni assunti fino all'esercizio 2010, non reiscritte in bilancio entro la chiusura dell'esercizio finanziario 2020, sono cancellate dalle scritture contabili della Regione dell'esercizio finanziario medesimo, salvo comunicazione dell'interruzione dei termini di prescrizione da parte dell'amministrazione competente. Con decreto del Ragioniere generale della Regione sono individuate le somme da eliminare ai sensi del presente comma. Copia di detto decreto è allegata al rendiconto generale della Regione per l'esercizio finanziario 2020.
2. Le somme eliminate nei precedenti esercizi finanziari per perenzione amministrativa agli effetti amministrativi, relative ad impegni assunti a decorrere dall'esercizio 2011, non reiscritte in bilancio entro la chiusura dell'esercizio finanziario 2020, cui non corrispondono obbligazioni giuridicamente vincolanti, sono cancellate dalle scritture contabili della Regione dell'esercizio finanziario medesimo. Con decreto del Ragioniere generale della Regione, su indicazione delle competenti amministrazioni, sono individuate le somme da eliminare ai sensi del presente comma. Copia di detto decreto è allegata al rendiconto generale della Regione per l'esercizio finanziario 2020.
Art. 6. Istituzione del collegio dei revisori dei conti della Regione e dell'elenco regionale dei revisori dei conti ai sensi dell'articolo 3, comma 3, del
1. È istituito presso la Regione, in attuazione del comma 3 dell'articolo 3 del
2. Il collegio ha sede a Palermo presso l'Assessorato regionale dell'economia che assicura, altresì, il supporto tecnico necessario allo svolgimento delle relative attività secondo le disposizioni di cui al comma 13.
3. Il collegio dura in carica cinque anni ed esprime parere sui disegni di legge di bilancio e di rendiconto generale nonché svolge le funzioni di cui agli articoli 22 e seguenti del
4. I componenti del collegio, composto da tre membri di cui uno con funzioni di presidente, sorteggiati tra gli estratti a sorte in misura pari a tre volte gli eligendi dall'elenco regionale dei revisori dei conti, sono nominati con decreto del Presidente della Regione, su proposta dell'Assessore regionale per l'economia. Tra i restanti soggetti estratti a sorte sono sorteggiati tre membri supplenti che subentrano ai membri effettivi in caso di cessazione anticipata dall'incarico, secondo le modalità stabilite dal decreto del Presidente della Regione di cui al comma 12, e durano in carica per il periodo restante per il quale il collegio è nominato. L'estrazione e il sorteggio avvengono a cura del Segretario generale della presidenza della Regione.
5. L'elenco degli idonei alla nomina a componenti del collegio dei revisori dei conti della Regione, stilato in ordine alfabetico, approvato con decreto del Presidente della Regione su proposta dell'Assessore regionale per l'economia, è tenuto presso l'Assessorato regionale dell'economia - dipartimento regionale del bilancio e del tesoro, che provvede al suo aggiornamento, ed è formato secondo le disposizioni del presente articolo.
6. Nell'elenco regionale dei revisori dei conti possono essere iscritti coloro i quali, a seguito di apposito avviso pubblico, risultano essere in possesso dei seguenti requisiti:
a) riconosciuta indipendenza e comprovata competenza, esperienza e specifica ed alta qualificazione professionale in materia di contabilità pubblica e gestione economica e finanziaria anche degli enti territoriali, secondo i criteri individuati dalla Corte dei Conti;
b) iscrizione nel registro dei revisori legali di cui al
c) esperienza almeno quinquennale maturata nello svolgimento di incarichi di revisore dei conti presso enti territoriali di dimensioni medio-grandi, secondo i criteri individuati dalla Corte dei Conti, enti del servizio sanitario, università pubbliche o, in alternativa, esperienza almeno quinquennale maturata nello svolgimento di incarichi di pari durata di responsabile dei servizi economici e finanziari presso i medesimi enti o presso enti con analoghe caratteristiche.
7. L'elenco regionale dei revisori dei conti ha natura permanente, è aggiornato annualmente sulla base delle domande presentate ed è pubblicato nel sito internet della Regione.
8. Gli iscritti nell'elenco regionale dei revisori dei conti possono essere cancellati con decreto del Presidente della Regione, su proposta dell'Assessore regionale per l'economia, per il venir meno del possesso dei requisiti prescritti per l'iscrizione e per accertate gravi violazioni dei doveri d'ufficio.
9. Non possono essere nominati alla carica di revisore coloro che si trovino nelle ipotesi previste all'articolo 2399, primo comma, del codice civile, ferme restando le ipotesi di inconferibilità e/o incompatibilità previste dal
10. I soggetti nominati componenti del collegio dei revisori dei conti non possono svolgere attività professionale, in alcuna forma, nei confronti di enti, società ed organismi a qualsiasi titolo partecipati, e/o finanziati e/o vigilati o controllati dalla Regione, o concessionari e/o fornitori di beni e/o servizi nei confronti della stessa, né possono essere amministratori o dipendenti dei medesimi soggetti pubblici o privati. I dipendenti pubblici sono collocati in aspettativa per l'intera durata del mandato secondo il rispettivo ordinamento.
11. Al presidente del collegio è riconosciuto un trattamento economico complessivo determinato, al lordo dei contributi previdenziali e assistenziali e degli oneri fiscali, in misura pari al doppio del compenso massimo spettante, secondo la disciplina statale, ai revisori dei conti dei comuni e delle province in ragione dell'appartenenza degli stessi enti alla fascia demografica più elevata. Agli altri membri del Collegio è riconosciuto un trattamento economico complessivo pari al 70 per cento di quello spettante al presidente. A ciascun componente del collegio spetta, altresì, il rimborso delle spese ed il trattamento di missione, per gli spostamenti necessari per l'esercizio delle funzioni, nella misura e secondo le modalità previste per i dirigenti generali dell'amministrazione regionale.
12. Con decreto del Presidente della Regione, su proposta dell'Assessore regionale per l'economia, sono stabiliti:
a) il contenuto e le modalità di presentazione delle domande di iscrizione all'elenco dei revisori;
b) le modalità e i termini entro cui esaminare tali domande;
c) le modalità di tenuta e aggiornamento dell'elenco regionale dei revisori dei conti e, in particolare, di verifica periodica del permanere dei requisiti richiesti ai fini dell'iscrizione;
d) le modalità di estrazione a sorte dall'elenco regionale dei revisori dei conti, in modo da assicurare trasparenza e imparzialità, nonché gli adempimenti conseguenti;
e) le modalità ed i criteri di subentro dei membri supplenti;
f) le modalità di esercizio delle funzioni e le disposizioni relative al funzionamento del collegio, ivi comprese le modalità di scelta del presidente.
13. Per lo svolgimento della propria attività il collegio si avvale di una struttura di dimensione intermedia con funzioni di supporto tecnico-amministrativo, che opera a livello regionale alle dirette dipendenze dell'Assessore regionale per l'economia, composta da personale dell'amministrazione regionale con adeguate competenze amministrativo-contabili assegnato, per un massimo di 5 unità, secondo le disposizioni dei vigenti contratti collettivi di lavoro. Al personale di comparto assegnato alla struttura tecnica di supporto è attribuito il trattamento economico accessorio a valere sul fondo istituito con la
14. Agli oneri di cui al presente articolo, quantificati in 210 migliaia di euro annui, di cui 195 migliaia di euro annui per il trattamento economico complessivo e 15 migliaia di euro annui per il rimborso delle spese, per il trattamento di missione e per gli spostamenti necessari per l'esercizio delle funzioni, si provvede, per gli esercizi finanziari 2021 e 2022, mediante corrispondente riduzione delle disponibilità della Missione 1, Programma 11, capitolo 108559 del bilancio della Regione per gli esercizi finanziari medesimi. Per gli esercizi finanziari successivi la spesa annua è quantificata con legge di bilancio ai sensi dell'articolo 38 del
15. In sede di prima applicazione, al fine di garantire l'operatività del collegio, l'Assemblea regionale siciliana elegge, secondo le disposizioni del proprio ordinamento interno, con modalità analoghe a quelle adottate per l'elezione del componente della sezione regionale di controllo della Corte dei Conti, i componenti del collegio tra soggetti in possesso dei requisiti di cui al comma 6.1 soggetti eletti sono nominati con decreto del Presidente della Regione. La durata dell'incarico è fissata con l'approvazione del bilancio 2027. L'incarico attribuito ai sensi del presente comma non preclude la partecipazione alla procedura di cui ai commi 4, 5 e 6. Per i soggetti di cui al presente comma restano ferme le disposizioni di cui ai commi 9 e 10 [3].
Art. 7. Disposizioni finanziarie. [4]
1. Ai sensi dell'articolo 3 della
2. Le risorse accantonate con la
3. La spesa di cui al comma 4 dell'articolo 1 della
4. Le risorse relative ai fondi ordinari della Regione derivanti dall'applicazione del comma 3, pari a 33.000 migliaia di euro, sono destinate ad incremento del disavanzo Missione 0, Programma 0, capitolo 000004.
5. Parte delle disponibilità della Missione 1, Programma 4, capitolo 219202, pari ad euro 931.519,62, sono destinate ad incremento del disavanzo Missione 0, Programma 0, capitolo 000004.
6. Al comma 2 dell'articolo 8 della
7. Il Ragioniere generale è autorizzato ad effettuare le regolazioni contabili per l'attuazione delle disposizioni del presente articolo e delle previsioni delle relative tabelle.
Art. 8. Modifiche all'articolo 2 della
1. Al comma 2 dell'articolo 2 della
Art. 9. Norma finanziaria.
1. Gli oneri derivanti dalle disposizioni della presente legge sono riepilogati nella seguente tabella:
(Omissis)
Art. 10. Variazioni allo stato di previsione dell'entrata e della spesa del bilancio di previsione della Regione per triennio 2020-2022.
1. Nello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 2021 sono introdotte le variazioni di cui alle allegate Tabelle A e B, contenenti altresì gli effetti della presente legge [5].
Art. 11. Entrata in vigore.
1. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione, con effetto dal 1° gennaio 2021.
2. E fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.
Allegati
(Omissis)
[1] Comma così modificato dall'art. 48 della
[2] Comma così modificato dall'art. 109 della
[3] Comma già modificato dall'art. 13 della
[4] Articolo abrogato dall'art. 110 della
[5] Comma così modificato dall'art. 110 della