§ 41.7.389 - D.Lgs. 27 dicembre 2019, n. 158.
Norme di attuazione dello statuto speciale della Regione siciliana in materia di armonizzazione dei sistemi contabili, dei conti giudiziali e [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:41. Enti locali e Regioni
Capitolo:41.7 regioni a statuto speciale
Data:27/12/2019
Numero:158


Sommario
Art. 1.  Cassiere
Art. 2.  Documenti di entrata e pagamento della spesa
Art. 3.  Istituzione del Collegio dei revisori dei conti
Art. 4.  Composizione del Collegio dei revisori dei conti
Art. 5.  Modalità di trasmissione dei conti giudiziali
Art. 6.  Modifiche del decreto legislativo 6 maggio 1948, n. 655, come modificato dal decreto legislativo 18 giugno 1999, n. 200
Art. 7.  Ripiano del disavanzo derivante dagli effetti del riaccertamento straordinario
Art. 8.  Disposizioni finali


§ 41.7.389 - D.Lgs. 27 dicembre 2019, n. 158.

Norme di attuazione dello statuto speciale della Regione siciliana in materia di armonizzazione dei sistemi contabili, dei conti giudiziali e dei controlli.

(G.U. 27 dicembre 2019, n. 302)

 

     IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

 

     Visto l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione;

     Visto il regio decreto legislativo 15 maggio 1946, n. 455, convertito in legge costituzionale dalla legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 2, recante «Approvazione dello statuto della Regione siciliana», e, in particolare, l'articolo 14, lettera g) e 17, lettera h) ed i);

     Visto il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, recante «Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42»;

     Visto il decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, recante «Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo», convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, e, in particolare, l'articolo 14;

     Visto il decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, recante «Disposizioni urgenti in materia di finanza e funzionamento degli enti territoriali, nonchè ulteriori disposizioni in favore delle zone terremotate nel maggio 2012» convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, e, in particolare, l'articolo 1;

     Vista la legge 24 dicembre 2012, n. 234, recante «Norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea» e, in particolare, l'articolo 32;

     Vista la legge 24 dicembre 2012, n. 243, recante «Disposizioni per l'attuazione del principio del pareggio di bilancio ai sensi dell'articolo 81, sesto comma, della Costituzione.», e, in particolare, l'articolo 9;

     Viste le determinazioni della Commissione paritetica prevista dall'articolo 43 dello statuto della Regione siciliana, espresse nella riunione del 23 dicembre 2019;

     Udito il parere delle sezioni riunite della Corte dei conti reso nell'adunanza del 17 ottobre 2019;

     Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 23 dicembre 2019;

     Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro per gli affari regionali e le autonomie di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;

 

     Emana

     il seguente decreto legislativo:

 

Capo I

ARMONIZZAZIONE SISTEMI CONTABILI

 

Art. 1. Cassiere

     1. La Regione siciliana si avvale, sino al 31 dicembre 2021, di un Cassiere a cui il servizio è affidato mediante esperimento di una gara ad evidenza pubblica. L'erogazione del servizio è disciplinata da apposita convenzione, secondo le modalità previste nell'ordinamento contabile regionale.

     2. Dal 1° gennaio 2022 troveranno applicazione le disposizioni di cui al decreto legislativo n. 118 del 2011.

     3. La Ragioneria generale della Regione cura la vigilanza sulla gestione del servizio di cassa.

 

     Art. 2. Documenti di entrata e pagamento della spesa

     1. A fronte dei versamenti ricevuti, il cassiere rilascia documenti di entrata, quietanze o ricevute di versamento, che hanno potere liberatorio per l'importo indicato sugli stessi, per i versamenti affluiti all'erario regionale a qualsiasi titolo.

     2. I documenti di entrata, previo riscontro con le distinte di versamento, ove presenti, sono firmati dal cassiere e consegnati o spediti agli interessati nonchè trasmessi alla Regione siciliana per gli eventuali adempimenti connessi alla regolarizzazione.

     3. La Regione siciliana mantiene l'applicazione delle disposizioni normative relative alle aperture di credito a favore di funzionari delegati, nei casi previsti dall'articolo 13 della legge regionale 8 luglio 1977, n. 47 e successive modifiche e integrazioni, ed ai ruoli di spesa, per le spese fisse di importo e scadenze determinate, fino al 31 dicembre 2020.

 

Capo II

COLLEGIO DEI REVISORI

 

     Art. 3. Istituzione del Collegio dei revisori dei conti

     1. Nel rispetto dei principi stabiliti dalla normativa statale in materia, la Regione siciliana istituisce il Collegio dei revisori dei conti quale organo di vigilanza sulla regolarità contabile, finanziaria ed economica della gestione dell'ente, che esprime parere sul disegno di legge di bilancio.

     2. Ai fini del coordinamento della finanza pubblica e dell'integrazione tra controlli interni ed esterni, il Collegio esercita le sue funzioni nell'ambito delle necessarie forme di coordinamento e collaborazione con le sezioni regionali della Corte dei conti.

     3. Con legge regionale, entro il 31 dicembre 2020, è disciplinato l'istituzione dell'elenco regionale dei revisori dei conti, determinati i compensi dei componenti il Collegio ed eventuali norme integrative sulle funzioni e competenze.

 

     Art. 4. Composizione del Collegio dei revisori dei conti

     1. Il Collegio dura in carica cinque anni ed è composto da tre membri, che non possono essere confermati, sorteggiati da un elenco regionale i cui iscritti devono:

     a) essere persone di riconosciuta indipendenza e comprovata competenza, esperienza e specifica ed alta qualificazione professionale in materia di contabilità pubblica e gestione economica e finanziaria anche degli enti territoriali, secondo i criteri individuati dalla Corte dei conti;

     b) possedere i requisiti previsti dai principi contabili internazionali;

     c) avere la qualifica di revisori legali di cui al decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39.

     2. Nella legge regionale di cui all'articolo 3, comma 3, si prevede l'estrazione, tra gli iscritti all'elenco regionale, di una ulteriore lista ristretta di componenti, in misura pari a tre volte gli eligendi, tra i quali saranno sorteggiati i componenti del Collegio dei revisori.

     3. Per la ricomposizione del Collegio dei revisori dei conti, successiva alla prima, si utilizza lo stesso criterio di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo.

 

Capo III

CONTI GIUDIZIALI

 

     Art. 5. Modalità di trasmissione dei conti giudiziali

     1. Ai fini delle modalità di trasmissione dei conti giudiziali, si rinvia alle disposizioni di cui al decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 174.

 

Capo IV

NORME SUI CONTROLLI

 

     Art. 6. Modifiche del decreto legislativo 6 maggio 1948, n. 655, come modificato dal decreto legislativo 18 giugno 1999, n. 200

     1. L'articolo 2, comma 1, numero 2), del decreto legislativo 6 maggio 1948, n. 655, come modificato dal decreto legislativo 18 giugno 1999, n. 200, è sostituito come segue:

     «2) sugli atti normativi a rilevanza esterna, sugli atti di programmazione comportanti spese e sugli atti generali attuativi di norme comunitarie.».

 

Capo V

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

 

     Art. 7. Ripiano del disavanzo derivante dagli effetti del riaccertamento straordinario [1]

     [1. In sede di prima applicazione delle presenti norme di attuazione, ferma restando la competenza statale esclusiva in materia di armonizzazione dei bilanci, il disavanzo e le quote di disavanzo non recuperate, relative al rendiconto 2018, saranno ripianate in dieci esercizi. In ogni caso l'applicazione del presente comma non può avere effetto sulla gestione dei pagamenti. Per far fronte agli effetti negativi derivanti dall'epidemia da Covid-19, le quote di copertura del disavanzo accertato con l'approvazione del rendiconto 2018, da ripianare nell'esercizio 2021, sono rinviate, esclusivamente per tale annualità, all'anno successivo a quello di conclusione del ripiano originariamente previsto [2].

     2. Anche al fine di tenere conto di quanto previsto dall'articolo 9 della legge n. 243 del 2012, il termine di dieci anni di cui al comma 1 è ridotto a tre anni secondo quanto previsto, rispetto alle tempistiche di rientro indicate al comma 1 con riferimento allo stato di emergenza dell'epidemia da COVID-19, qualora, entro il 31 gennaio 2021, la Regione e lo Stato non sottoscrivano un accordo contenente specifici impegni di rientro dal disavanzo. Tali impegni, in attuazione dei principi dell'equilibrio e della sana gestione finanziaria del bilancio, di responsabilità nell'esercizio del mandato elettivo e di responsabilità intergenerazionale, ai sensi degli articoli 81 e 97 della Costituzione, devono garantire il rispetto di specifici parametri di virtuosità, quali la riduzione strutturale della spesa corrente, con effetti a decorrere dall'esercizio finanziario 2021. La Regione si impegna, altresì, a concordare con lo Stato appositi interventi di riforma per le finalità di cui al presente comma [3].

     2-bis. Per l'anno 2022 la copertura della somma di 211 milioni di euro, pari alla metà dell'importo relativo alle quote ordinarie di copertura del disavanzo accertato con l'approvazione del rendiconto 2018 che dovrebbe essere recuperato nel 2022, è rinviata al secondo esercizio successivo a quello di conclusione del ripiano originariamente previsto; il predetto rinvio è subordinato al rispetto da parte della Regione Siciliana dell'Accordo sottoscritto con lo Stato in data 14 gennaio 2021 per il ripiano decennale del disavanzo. In caso di mancato rispetto in un anno degli impegni del citato Accordo del 14 gennaio 2021, ivi compresi gli obblighi di certificazione di cui al punto 5 del medesimo Accordo, la quota di ripiano 2022 oggetto di rinvio è interamente applicata al primo esercizio del bilancio di previsione in corso di gestione in aggiunta alle quote ordinarie del recupero del disavanzo [4].]

 

     Art. 8. Disposizioni finali

     1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.


[1] Articolo abrogato dall'art. 1 del D.Lgs. 21 dicembre 2023, n. 226. La Corte costituzionale, con sentenza 26 gennaio 2024, n. 9, ha dichiarato l'illegittimità del presente articolo, nel testo vigente prima delle modifiche introdotte dal D.Lgs. 18 gennaio 2021, n. 8. La Corte costituzionale, con sentenza 4 luglio 2024, n. 120, ha dichiarato l'illegittimità del presente articolo, nella versione risultante a seguito delle modifiche apportate dall’art. 1 del D.Lgs. 18 gennaio 2021, n. 8, applicato ratione temporis.

[2] Comma così modificato dall'art. 1 del D.Lgs. 18 gennaio 2021, n. 8.

[3] Comma così modificato dall'art. 2 del D.Lgs. 18 gennaio 2021, n. 8.

[4] Comma aggiunto dall'art. 1 del D.Lgs. 9 giugno 2022, n. 87.