§ 2.14.42 - L.R. 8 aprile 2020, n. 12.
Misure straordinarie urgenti a sostegno delle famiglie per fronteggiare l'emergenza economico-sociale derivante dalla pandemia SARS-CoV-2.


Settore:Codici regionali
Regione:Sardegna
Materia:2. sviluppo economico
Capitolo:2.14 aiuti straordinari e fondo di solidarietà
Data:08/04/2020
Numero:12


Sommario
Art. 1.  Misure a sostegno delle famiglie
Art. 2.  Norma finanziaria
Art. 3.  Entrata in vigore


§ 2.14.42 - L.R. 8 aprile 2020, n. 12.

Misure straordinarie urgenti a sostegno delle famiglie per fronteggiare l'emergenza economico-sociale derivante dalla pandemia SARS-CoV-2.

(B.U. 9 aprile 2020, n. 18)

 

Art. 1. Misure a sostegno delle famiglie

1. Per l'anno 2020, ai nuclei familiari i cui componenti siano lavoratori dipendenti o autonomi che abbiano subito una sospensione o una riduzione di attività lavorativa per eventi riconducibili all'emergenza epidemiologica da Covid-19 e i cui datori di lavoro non abbiano acceduto alle forme di integrazione salariale o vi siano transitati a seguito del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18 (Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da Covid-19), o siano lavoratori titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa iscritti alla gestione separata o titolari di partite IVA, ovvero soci di società iscritti alla gestione dell’assicurazione generale obbligatoria (AGO), collaboratori di imprese familiari di categorie economiche la cui attività è stata sospesa o ridotta a seguito dell'emergenza epidemiologica da Covid-19, o non possiedano alcuna forma di reddito di lavoro o di impresa alla data del 23 febbraio 2020, è riconosciuta per due mesi un'indennità sino a euro 800 mensili.

2. L'indennità di cui al comma 1 è riconosciuta ai nuclei familiari residenti con domicilio in Sardegna, a seguito di autocertificazione attestante un reddito inferiore a euro 800 mensili netti nel bimestre successivo al 23 febbraio 2020.

3. Non beneficiano della misura di cui al comma 1 i nuclei familiari composti fino a tre persone nei quali almeno un componente percepisca una pensione o un reddito derivante da lavoro dipendente o da attività lavorativa non sospesa o non ridotta per eventi riconducibili all'emergenza epidemiologica da Covid-19, il cui importo sia uguale o superiore a euro 800.

4. Le indennità previste dalla presente legge sono cumulabili con altre forme di sostegno al reddito, anche connesso all'emergenza epidemiologica da Covid-19, fino alla concorrenza di euro 800 al mese per le famiglie fino a tre componenti. Per ogni componente ulteriore sono concessi euro 100.

5. Per il solo anno 2020 i comuni sono autorizzati a mantenere nei propri bilanci le economie relative alle annualità 2018 e 2019 derivanti dalla gestione del Reddito di inclusione sociale di cui alla legge regionale 2 agosto 2016, n. 18 (Reddito di inclusione sociale. Fondo regionale per il reddito di inclusione sociale - "Agiudu torrau") per destinarle in via prioritaria alle finalità della presente legge. Per le medesime finalità, è autorizzata per l'anno 2020 la somma di euro 9.000.000 a valere sulle risorse stanziate in conto della missione 12 - programma 04 del bilancio regionale 2020-2022. Conseguentemente è soppresso il comma 7 dell'articolo 5 della legge regionale 12 marzo 2020, n. 10 (Legge di stabilità 2020).

6. Le risorse della presente legge sono trasferite ai comuni assumendo come parametro di riferimento iniziale i criteri di ripartizione del Reddito di inclusione sociale di cui alla legge regionale 2 agosto 2016, n. 18. Eventuali somme non utilizzate confluiscono in un fondo regionale per essere destinate ad una nuova programmazione.

7. Con deliberazione della Giunta regionale, adottata, entro cinque giorni dall'entrata in vigore della presente legge, su proposta del Presidente della Regione d'intesa con gli Assessori competenti per materia e sentita la Conferenza Regione-enti locali, sono stabiliti criteri e modalità operative per provvedere all'erogazione dell'indennità di cui al presente articolo.

 

     Art. 2. Norma finanziaria

1. Alla copertura degli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge, quantificati in euro 120.000.000 per l'anno 2020, si provvede quanto ad euro 89.000.000 mediante le riduzioni delle autorizzazioni di spesa e l'utilizzo dei fondi riportati nell'allegato n. 1, tabella A (Prospetto dimostrativo delle coperture finanziarie) allegata alla presente legge e quanto a euro 31.000.000 mediante utilizzo delle economie realizzate con riferimento al programma di cui all'articolo 1, comma 5, accertate e sussistenti in conto dei bilanci dei comuni per le annualità 2018 e 2019, da destinare prioritariamente alle finalità della presente legge.

2. Nel bilancio di previsione regionale per gli anni 2020-2022 sono introdotte le variazioni in termini di competenza e di cassa di cui all'allegato n. 2 (Variazioni delle spese per missioni, programmi e titoli) annesso alla presente legge.

3. Per gli anni 2020-2021-2022 sono conseguentemente rideterminate le autorizzazioni di spesa derivanti dalle variazioni introdotte con la presente legge.

4. Gli aiuti di cui alla presente legge sono concessi nel limite massimo complessivo di spesa previsto dal comma 1 al cui monitoraggio provvede l'Assessorato competente per materia. Qualora dal predetto monitoraggio emerga il verificarsi di scostamenti, anche in via prospettica, rispetto al predetto limite di spesa, non sono adottati altri provvedimenti concessori.

 

     Art. 3. Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione autonoma della Sardegna (BURAS).

 

Allegato n. 1 – Tabella A - Prospetto dimostrativo delle coperture finanziarie

(Omissis)

 

Allegato n. 2 – Variazioni delle spese per missioni, programmi e titoli

(Omissis)