Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 86. Sanità |
Capitolo: | 86.5 prevenzione e cura delle malattie |
Data: | 07/10/2020 |
Numero: | 125 |
Sommario |
Art. 1. Misure urgenti strettamente connesse con la proroga della dichiarazione dello stato di emergenza da COVID-19 |
Art. 1 bis. Disposizioni in materia di riscossione |
Art. 1 ter. Proroga di termini in materia di assunzioni nelle pubbliche amministrazioni |
Art. 2. Continuità operativa del sistema di allerta COVID |
Art. 3. Proroga di termini in materia di nuovi trattamenti di cassa integrazione ordinaria, assegno ordinario e cassa integrazione in deroga, nonchè applicazione di norme in materia di accordi di [...] |
Art. 3 bis. Proroga degli effetti di atti amministrativi in scadenza |
Art. 4. Attuazione della direttiva (UE) 2020/739 della Commissione del 3 giugno 2020, concernente l'inserimento del SARS-CoV-2 nell'elenco degli agenti biologici di cui è noto che possono causare malattie [...] |
Art. 4 bis. Disposizioni in materia di poteri di istruttoria dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni |
Art. 5. Ultrattività del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 7 settembre 2020 |
Art. 5 bis. Disposizioni in materia di assemblee condominiali |
Art. 6. Copertura finanziaria |
Art. 7. Entrata in vigore |
§ 86.5.344 - D.L. 7 ottobre 2020, n. 125. [1]
Misure urgenti connesse con la proroga della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19, per il differimento di consultazioni elettorali per l'anno 2020 e per la continuità operativa del sistema di allerta COVID, nonchè per l'attuazione della direttiva (UE) 2020/739 del 3 giugno 2020 , e disposizioni urgenti in materia di riscossione esattoriale [2].
(G.U. 7 ottobre 2020, n. 248)
Art. 1. Misure urgenti strettamente connesse con la proroga della dichiarazione dello stato di emergenza da COVID-19
1. All'articolo 1 del
a) al comma 1, le parole: «15 ottobre 2020» sono sostituite dalle seguenti: «31 gennaio 2021»;
b) al comma 2, dopo la lettera hh) è aggiunta la seguente: «hh-bis) obbligo di avere sempre con sè dispositivi di protezione delle vie respiratorie, con possibilità di prevederne l'obbligatorietà dell'utilizzo nei luoghi al chiuso diversi dalle abitazioni private e in tutti i luoghi all'aperto a eccezione dei casi in cui, per le caratteristiche dei luoghi o per le circostanze di fatto, sia garantita in modo continuativo la condizione di isolamento rispetto a persone non conviventi, e comunque con salvezza dei protocolli e delle linee guida anti-contagio previsti per le attività economiche, produttive, amministrative e sociali, nonchè delle linee guida per il consumo di cibi e bevande, restando esclusi da detti obblighi:
1) i soggetti che stanno svolgendo attività sportiva;
2) i bambini di età inferiore ai sei anni;
3) i soggetti con patologie o disabilità incompatibili con l'uso della mascherina, nonchè coloro che per interagire con i predetti versino nella stessa incompatibilità.».
2. Al
a) all'articolo 1, comma 16, le parole «, ampliative o restrittive, rispetto a quelle disposte ai sensi del medesimo articolo 2» sono sostituite dalle seguenti: «restrittive rispetto a quelle disposte ai sensi del medesimo articolo 2, ovvero, nei soli casi e nel rispetto dei criteri previsti dai citati decreti e d'intesa con il Ministro della salute, anche ampliative»;
b) all'articolo 3, comma 1, le parole «15 ottobre 2020» sono sostituite dalle seguenti: «31 gennaio 2021».
3. Al
a) all'articolo 1, comma 3, le parole: «15 ottobre 2020» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2020»;
b) all'Allegato 1 sono apportate le seguenti modificazioni:
1) il numero 16-ter è sostituito dal seguente:
«16-ter Articolo 87, commi 6 e 7, del
2) il numero 18 è sostituito dal seguente: «18 Articolo 101, comma 6-ter, del
3) dopo il numero 19 è inserito il seguente: «19-bis Articolo 106 del
4) dopo il numero 24 è inserito il seguente: «24-bis Articolo 4 del
5) i numeri 28 e 29 sono soppressi;
6) dopo il numero 30-bis sono inseriti i seguenti:
«30-ter Articolo 33 del
30-quater Articolo 34 del
6-bis) al numero 32, il primo periodo è sostituito dal seguente: «L'articolo 90, commi 3 e 4, del
7) dopo il numero 33 è inserito il seguente: «33-bis Articolo 221, comma 2, del
8) dopo il numero 34 è aggiunto il seguente: «34-bis Articolo 35 del
4. All'articolo 87, comma 8, del
4-bis. All'articolo 100, comma 2, del
4-ter. Al fine di garantire la qualità delle indagini effettuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi degli articoli 7 e 11 del
4-quater. All'articolo 104, comma 1, del
4-quinquies. All'articolo 107, comma 2, del
4-sexies. Resta fermo il termine per il versamento dell'imposta municipale propria (IMU) previsto per il 16 dicembre 2020 ai sensi dell'articolo 1, comma 762, della
4-septies. L'eventuale differenza positiva tra l'IMU calcolata sulla base degli atti pubblicati ai sensi del comma 4-quinquies e l'imposta versata entro il 16 dicembre 2020 sulla base degli alti pubblicati ai sensi del comma 4-sexies è dovuta senza applicazione di sanzioni e interessi entro il 28 febbraio 2021. Nel caso emerga una differenza negativa, il rimborso è dovuto secondo le regole ordinarie [11].
4-octies. All'articolo 116 del
4-novies. All'articolo 101, comma 2, del codice del Terzo settore, di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, le parole: «31 ottobre 2020» sono sostituite dalle seguenti: «31 marzo 2021» [13].
4-decies. All'articolo 17, comma 3, del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 112, le parole: «entro il 31 ottobre 2020» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 31 marzo 2021» [14].
4-undecies. In considerazione della crescente diffusione dell'accesso ai servizi finanziari in modalità digitale da parte di cittadini e imprese durante l'emergenza epidemiologica da COVID-19, della comunicazione della Commissione europea al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni relativa a una strategia in materia di finanza digitale per l'UE del 24 settembre 2020 (COM(2020) 591 final), nonchè delle proroghe di cui al comma 3, lettera b), numeri 3) e 4), del presente articolo, all'articolo 36 del
a) al comma 2-bis, le parole da: «entro» fino a «presente decreto» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 31 gennaio 2021»;
b) al comma 2-ter:
1) alla lettera a), dopo le parole: «diciotto mesi» sono aggiunte le seguenti: «prorogabili per un massimo di ulteriori dodici mesi»;
2) alla lettera e), dopo le parole: «definizione di perimetri» sono inserite le seguenti: «e limiti»;
c) al comma 2-quater, dopo la lettera a) sono inserite le seguenti:
«a-bis) i casi in cui un'attività può essere ammessa a sperimentazione;
a-ter) i casi in cui è ammessa la proroga»;
d) al comma 2-quinquies, le parole: «al comma 2-ter» sono sostituite dalle seguenti: «ai commi 2-ter e 2-quater»;
e) al comma 2-sexies, le parole da: «ciascuna autorità» fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: «la Banca d'Italia, la CONSOB e IVASS, nell'ambito delle proprie competenze e delle materie seguite, adottano i provvedimenti per l'ammissione alla sperimentazione delle attività di cui al comma 2-bis ed ogni altra iniziativa ad essi propedeutica. Nel rispetto della normativa inderogabile dell'Unione europea, l'ammissione alla sperimentazione può comportare la deroga o la disapplicazione temporanee degli orientamenti di vigilanza o degli atti di carattere generale emanati dalle autorità di vigilanza, nonchè delle norme o dei regolamenti emanati dalle medesime autorità di vigilanza, concernenti i profili di cui al comma 2-quater, lettere b), c), d), e), f), g), h), i) e l). Alle attività della Banca d'Italia, della CONSOB e dell'IVASS relative alla sperimentazione si applicano gli articoli 7 del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, 4 del testo unico di cui al
f) al comma 2-octies, dopo le parole: «stabiliscono le attribuzioni del Comitato.» è inserito il seguente periodo: «Per le attività svolte dal Comitato relative alla sperimentazione, i membri permanenti collaborano tra loro, anche mediante scambio di informazioni, e non possono reciprocamente opporsi il segreto d'ufficio» [15].
4-duodecies. In considerazione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, dalla data del 17 marzo 2020 e fino al 15 dicembre 2020, non si applica l'articolo 11, comma 15, del testo unico in materia di società a partecipazione pubblica, di cui al
4-terdecies. Le elezioni dei comuni i cui organi sono stati sciolti ai sensi dell'articolo 143 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, già indette per le date del 22 e 23 novembre 2020, sono rinviate e si svolgono entro il 20 maggio 2021 mediante l'integrale rinnovo del procedimento di presentazione di tutte le liste e le candidature a sindaco e a consigliere comunale. Fino al rinnovo degli organi di cui al primo periodo è prorogata la durata della gestione della commissione straordinaria di cui all'articolo 144 del citato testo unico di cui al
4-quaterdecies. Limitatamente all'anno 2020, in caso di rinnovo del consiglio del comune capoluogo, il termine per procedere a nuove elezioni del consiglio metropolitano, di cui all'articolo 1, comma 21, della
4-quinquiesdecies. Le consultazioni elettorali concernenti le elezioni dei presidenti delle province e dei consigli provinciali di cui all'articolo 1, comma 1, lettera d-bis), del
4-sexiesdecies. Fino al rinnovo degli organi di cui ai commi 4-quaterdecies e 4-quinquiesdecies è prorogata la durata del mandato di quelli in carica [20].
4-septiesdecies. Dall'attuazione dei commi da 4-terdecies a 4-sexiesdecies non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni competenti alla relativa attuazione vi provvedono con le sole risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente [21].
4-duodevicies. In considerazione delle difficoltà gestionali derivanti dall'emergenza epidemiologica da COVID-19, in deroga al limite di cui all'articolo 24, comma 3, del codice della protezione civile, di cui al
4-undevicies. Al solo fine di consentire, senza soluzione di continuità e in considerazione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, la conclusione degli interventi finanziati con le risorse di cui all'articolo 1, comma 1028, della
Art. 1 bis. Disposizioni in materia di riscossione [24]
1. All'articolo 68 del
a) nei commi 1 e 2-ter, le parole: «15 ottobre» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre»;
b) dopo il comma 4 è aggiunto il seguente:
4-bis. Con riferimento ai carichi, relativi alle entrate tributarie e non tributarie, affidati all'agente della riscossione durante il periodo di sospensione di cui ai commi 1 e 2-bis, sono prorogati di dodici mesi:
a) il termine di cui all'articolo 19, comma 2, lettera a), del
b) anche in deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, della
2. All'articolo 152, comma 1, del
3. Agli oneri derivanti dai commi 1 e 2, valutati in 109,5 milioni di euro per l'anno 2020 e 72,8 milioni di euro per l'anno 2021 in termini di saldo netto da finanziare e in 316 milioni di euro per l'anno 2020 e 210 milioni di euro per l'anno 2021 in termini di indebitamento netto e di fabbisogno, si provvede:
a) quanto a 275,8 milioni di euro per l'anno 2020, mediante corrispondente versamento all'entrata del bilancio dello Stato, da parte dell'Agenzia delle entrate, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del
b) quanto a 72,8 milioni di euro per l'anno 2021, mediante utilizzo delle risorse di cui all'articolo 2, comma 55, del
c) quanto a 40,2 milioni di euro per l'anno 2020 e 137,2 milioni di euro per l'anno 2021, in termini di indebitamento e fabbisogno, mediante corrispondente riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del
4. Nei confronti degli armatori delle imbarcazioni sequestrate dalle autorità libiche in data 1° settembre 2020, ferma restando l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche, è riconosciuta la sospensione dei termini per gli adempimenti e i versamenti dei tributi nonchè dei contributi previdenziali ed assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali, dal 1° settembre 2020 e fino al 31 dicembre 2020. I versamenti sospesi possono essere eseguiti a decorrere dal 10 gennaio 2021 mediante corresponsione del 70 per cento dell'importo dovuto in un'unica soluzione o nel numero massimo di 120 rate mensili, senza applicazione di sanzioni e interessi. Non si procede alla restituzione degli eventuali versamenti eccedenti il 70 per cento dell'importo dovuto.
5. Il beneficio previsto al comma 4 è concesso ai sensi della sezione 3.1 della comunicazione della Commissione europea recante un «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19» e nei limiti ed alle condizioni di cui alla medesima comunicazione. L'efficacia delle disposizioni del comma 4 è subordinata, ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, all'autorizzazione della Commissione europea.
6. Agli oneri derivanti dall'applicazione del comma 4, pari a 204.000 euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente utilizzo dello stanziamento del Fondo per il riaccertamento dei residui passivi di parte corrente, di cui all'articolo 34-ter, comma 5, della
Art. 1 ter. Proroga di termini in materia di assunzioni nelle pubbliche amministrazioni [25]
1. All'articolo 1, comma 2, del
Art. 2. Continuità operativa del sistema di allerta COVID
1. All'articolo 6, del
a) al comma 3 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Al solo fine indicato al comma 1, previa valutazione d'impatto ai sensi dell'articolo 35 del
b) al comma 6, le parole: «dello stato di emergenza disposto con delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, e comunque non oltre il 31 dicembre 2020,» sono sostituite dalle seguenti: «delle esigenze di protezione e prevenzione sanitaria, legate alla diffusione del COVID-19 anche a carattere transfrontaliero, individuata con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della salute, e comunque entro il 31 dicembre 2021,».
1-bis. Ai fini del miglioramento delle azioni di prevenzione e dell'efficientamento nell'uso della piattaforma unica nazionale del sistema di allerta COVID, è consentito ai lavoratori del settore pubblico e privato l'utilizzo dei propri dispositivi telematici e telefonici durante l'orario di lavoro, limitatamente alle finalità di cui al presente comma, in via temporanea anche in deroga ai regolamenti aziendali fino al termine dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 [26].
2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 3 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede con le risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente sul bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri.
Art. 3. Proroga di termini in materia di nuovi trattamenti di cassa integrazione ordinaria, assegno ordinario e cassa integrazione in deroga, nonchè applicazione di norme in materia di accordi di ristrutturazione dei debiti e di concordati preventivi [27].
1. I termini di cui all'articolo 1, commi 9 e 10, del
1-bis. In considerazione della situazione di crisi economica per le imprese determinata dall'emergenza epidemiologica da COVID-19, al
a) all'articolo 180, quarto comma, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il tribunale omologa il concordato preventivo anche in mancanza di voto da parte dell'amministrazione finanziaria o degli enti gestori di forme di previdenza o assistenza obbligatorie quando l'adesione è determinante ai fini del raggiungimento delle maggioranze di cui all'articolo 177 e quando, anche sulla base delle risultanze della relazione del professionista di cui all'articolo 161, terzo comma, la proposta di soddisfacimento della predetta amministrazione o degli enti gestori di forme di previdenza o assistenza obbligatorie è conveniente rispetto all'alternativa liquidatoria»:
b) all'articolo 182-bis, quarto comma, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il tribunale omologa l'accordo anche in mancanza di adesione da parte dell' amministrazione finanziaria o degli enti gestori di forme di previdenza o assistenza obbligatorie quando l'adesione è decisiva ai fini del raggiungimento della percentuale di cui al primo comma e quando, anche sulla base delle risultanze della relazione del professionista di cui al medesimo comma, la proposta di soddisfacimento della predetta amministrazione o degli enti gestori di forme di previdenza o assistenza obbligatorie è conveniente rispetto all'alternativa liquidatoria»;
c) all'articolo 182-ter:
1) al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: «natura chirografaria» sono inserite le seguenti: «anche a seguito di degradazione per incapienza»:
2) al comma 5, il secondo periodo è sostituito dal seguente: «In tali casi l'attestazione del professionista, relativamente ai crediti tributari o contributivi, e relativi accessori, ha ad oggetto anche la convenienza del trattamento proposto rispetto alla liquidazione giudiziale; tale punto costituisce oggetto di specifica valutazione da parte del tribunale»;
3) al comma 5, dopo il terzo periodo è inserito il seguente: «Ai fini della proposta di accordo su crediti aventi ad oggetto contributi amministrati dagli enti gestori di forme di previdenza ed assistenza obbligatorie, e relativi accessori, copia della proposta e della relativa documentazione, con testualmente al deposito presso il tribunale, deve essere presentata all'ufficio competente sulla base dell'ultimo domicilio fiscale del debitore» [29].
1-ter. Dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto cessa di avere applicazione il provvedimento adottato ai sensi dell'articolo 32, comma 6, del
Art. 3 bis. Proroga degli effetti di atti amministrativi in scadenza [31]
1. All'articolo 103 del
a) al comma 2, le parole: «il 31 luglio 2020» sono sostituite dalle seguenti: «la data della dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19»;
b) dopo il comma 2-quinquies è inserito il seguente:
«2-sexies. Tutti i certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi comunque denominati, di cui al comma 2, scaduti tra il 1° agosto 2020 e la data di entrata in vigore della legge di conversione del
2. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 8, comma 10, del
3. I permessi di soggiorno e i titoli di cui all'articolo 103, commi 2-quater e 2-quinquies, del
Art. 4. Attuazione della
1. All'allegato XLVI del
Art. 4 bis. Disposizioni in materia di poteri di istruttoria dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni [33]
1. In considerazione delle difficoltà operative e gestionali derivanti dall'emergenza sanitaria in atto, in armonia con i principi di cui alla sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea del 3 settembre 2020, nella causa C-719/18, a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e fino all'entrata in vigore del decreto legislativo di recepimento della
2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano altresì ai procedimenti già conclusi dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni in applicazione del comma II dell'articolo 43 del
3. L'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni provvede agli adempimenti previsti ai commi 1 e 2 con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
Art. 5. Ultrattività del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 7 settembre 2020
1. Nelle more dell'adozione dei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri ai sensi dell'articolo 2, comma 1, del
a) per i soggetti che stanno svolgendo attività sportiva;
b) per i bambini di età inferiore ai sei anni;
c) per i soggetti con patologie o disabilità incompatibili con l'uso della mascherina, nonchè per coloro che per interagire con i predetti versino nella stessa incompatibilità.
Art. 5 bis. Disposizioni in materia di assemblee condominiali [35]
1. All'articolo 66, sesto comma, delle disposizioni per l'attuazione del codice civile e disposizioni transitorie, di cui al
Art. 6. Copertura finanziaria
1. All'attuazione del presente decreto si provvede nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, a eccezione di quanto previsto dal comma 2.
2. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al n. 34-bis dell'allegato 1 al
Art. 7. Entrata in vigore
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.
Misure urgenti connesse con la proroga della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e per la continuità operativa del sistema di allerta COVID, nonchè per l'attuazione della
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
Vista la
Tenuto conto che l'organizzazione mondiale della sanità ha dichiarato la pandemia da COVID-19;
Ritenuta la straordinaria necessità e urgenza di adottare adeguate e proporzionate misure di contrasto e contenimento alla diffusione del predetto virus;
Considerato che la curva dei contagi in Italia dimostra che persiste una diffusione del virus che provoca focolai anche di dimensioni rilevanti, e che sussistono pertanto le condizioni oggettive per il mantenimento delle disposizioni emergenziali e urgenti dirette a contenere la diffusione del virus;
Considerata la straordinaria necessità e urgenza di dare attuazione alla citata
Ritenuta la straordinaria necessità e urgenza di prorogare i termini di cui all'articolo 1 del
Ritenuta altresì la straordinaria necessità e urgenza di assicurare la continuità operativa del sistema di allerta COVID;
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 7 ottobre 2020;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;
Emana
il seguente decreto-legge:
Art. 1. Misure urgenti strettamente connesse con la proroga della dichiarazione dello stato di emergenza da COVID-19
1. All'articolo 1 del
a) al comma 1, le parole: «15 ottobre 2020» sono sostituite dalle seguenti: «31 gennaio 2021»;
b) al comma 2, dopo la lettera hh) è aggiunta la seguente: «hh-bis) obbligo di avere sempre con sè dispositivi di protezione delle vie respiratorie, con possibilità di prevederne l'obbligatorietà dell'utilizzo nei luoghi al chiuso diversi dalle abitazioni private e in tutti i luoghi all'aperto a eccezione dei casi in cui, per le caratteristiche dei luoghi o per le circostanze di fatto, sia garantita in modo continuativo la condizione di isolamento rispetto a persone non conviventi, e comunque con salvezza dei protocolli e delle linee guida anti-contagio previsti per le attività economiche, produttive, amministrative e sociali, nonchè delle linee guida per il consumo di cibi e bevande, restando esclusi da detti obblighi:
1) i soggetti che stanno svolgendo attività sportiva;
2) i bambini di età inferiore ai sei anni;
3) i soggetti con patologie o disabilità incompatibili con l'uso della mascherina, nonchè coloro che per interagire con i predetti versino nella stessa incompatibilità.».
2. Al
a) all'articolo 1, comma 16, le parole «, ampliative o restrittive, rispetto a quelle disposte ai sensi del medesimo articolo 2» sono sostituite dalle seguenti: «restrittive rispetto a quelle disposte ai sensi del medesimo articolo 2, ovvero, nei soli casi e nel rispetto dei criteri previsti dai citati decreti e d'intesa con il Ministro della salute, anche ampliative»;
b) all'articolo 3, comma 1, le parole «15 ottobre 2020» sono sostituite dalle seguenti: «31 gennaio 2021».
3. Al
a) all'articolo 1, comma 3, le parole: «15 ottobre 2020» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2020»;
b) all'Allegato 1 sono apportate le seguenti modificazioni:
1) dopo il numero 16 è inserito il seguente: «16-bis Articolo 87, commi 6 e 7, del
2) il numero 18 è sostituito dal seguente: «18 Articolo 101, comma 6-ter, del
3) dopo il numero 19 è inserito il seguente: «19-bis Articolo 106 del
4) dopo il numero 24 è inserito il seguente: «24-bis Articolo 4 del
5) i numeri 28 e 29 sono soppressi;
6) dopo il numero 30-bis sono inseriti i seguenti:
«30-ter Articolo 33 del
30-quater Articolo 34 del
7) dopo il numero 33 è inserito il seguente: «33-bis Articolo 221, comma 2, del
8) dopo il numero 34 è aggiunto il seguente: «34-bis Articolo 35 del
4. All'articolo 87, comma 8, del
Art. 2. Continuità operativa del sistema di allerta COVID
1. All'articolo 6, del
a) al comma 3 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Al solo fine indicato al comma 1, previa valutazione d'impatto ai sensi dell'articolo 35 del
b) al comma 6, le parole: «dello stato di emergenza disposto con delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, e comunque non oltre il 31 dicembre 2020,» sono sostituite dalle seguenti: «delle esigenze di protezione e prevenzione sanitaria, legate alla diffusione del COVID-19 anche a carattere transfrontaliero, individuata con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della salute, e comunque entro il 31 dicembre 2021,».
2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 3 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede con le risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente sul bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri.
Art. 3. Proroga di termini in materia di nuovi trattamenti di cassa integrazione ordinaria, assegno ordinario e cassa integrazione in deroga
1. I termini di cui all'articolo 1, commi 9 e 10, del
Art. 4. Attuazione della
1. All'allegato XLVI del
Art. 5. Ultrattività del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 7 settembre 2020
1. Nelle more dell'adozione dei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri ai sensi dell'articolo 2, comma 1, del
a) per i soggetti che stanno svolgendo attività sportiva;
b) per i bambini di età inferiore ai sei anni;
c) per i soggetti con patologie o disabilità incompatibili con l'uso della mascherina, nonchè per coloro che per interagire con i predetti versino nella stessa incompatibilità.
Art. 6. Copertura finanziaria
1. All'attuazione del presente decreto si provvede nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, a eccezione di quanto previsto dal comma 2.
2. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al n. 34-bis dell'allegato 1 al
Art. 7. Entrata in vigore
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.
[1] Convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1 della
[2] Titolo così modificato dalla L. di conversione.
[3] Numero così sostituito dalla L. di conversione.
[4] Numero inserito dalla L. di conversione.
[5] Numero così modificato dalla L. di conversione.
[6] Comma aggiunto dalla L. di conversione.
[7] Comma aggiunto dalla L. di conversione.
[8] Comma aggiunto dalla L. di conversione.
[9] Comma aggiunto dalla L. di conversione.
[10] Comma aggiunto dalla L. di conversione.
[11] Comma aggiunto dalla L. di conversione.
[12] Comma aggiunto dalla L. di conversione.
[13] Comma aggiunto dalla L. di conversione.
[14] Comma aggiunto dalla L. di conversione.
[15] Comma aggiunto dalla L. di conversione.
[16] Comma aggiunto dalla L. di conversione.
[17] Comma aggiunto dalla L. di conversione e così modificato dall'art. 4 del
[18] Comma aggiunto dalla L. di conversione.
[19] Comma aggiunto dalla L. di conversione e così modificato dall'art. 2 del
[20] Comma aggiunto dalla L. di conversione.
[21] Comma aggiunto dalla L. di conversione.
[22] Comma aggiunto dalla L. di conversione.
[23] Comma aggiunto dalla L. di conversione.
[24] Articolo inserito dalla L. di conversione.
[25] Articolo inserito dalla L. di conversione.
[26] Comma inserito dalla L. di conversione.
[27] Rubrica così modificata dalla L. di conversione.
[28] Comma così modificato dalla L. di conversione.
[29] Comma aggiunto dalla L. di conversione.
[30] Comma aggiunto dalla L. di conversione.
[31] Articolo inserito dalla L. di conversione.
[32] Comma già modificato dall'art. 5 del
[33] Articolo inserito dalla L. di conversione.
[34] Comma così modificato dall'art. 67 del
[35] Articolo inserito dalla L. di conversione.