§ 86.5.344 - D.L. 7 ottobre 2020, n. 125.
Misure urgenti connesse con la proroga della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19, per il differimento di [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:86. Sanità
Capitolo:86.5 prevenzione e cura delle malattie
Data:07/10/2020
Numero:125


Sommario
Art. 1.  Misure urgenti strettamente connesse con la proroga della dichiarazione dello stato di emergenza da COVID-19
Art. 1 bis.  Disposizioni in materia di riscossione
Art. 1 ter.  Proroga di termini in materia di assunzioni nelle pubbliche amministrazioni
Art. 2.  Continuità operativa del sistema di allerta COVID
Art. 3.  Proroga di termini in materia di nuovi trattamenti di cassa integrazione ordinaria, assegno ordinario e cassa integrazione in deroga, nonchè applicazione di norme in materia di accordi di [...]
Art. 3 bis.  Proroga degli effetti di atti amministrativi in scadenza
Art. 4.  Attuazione della direttiva (UE) 2020/739 della Commissione del 3 giugno 2020, concernente l'inserimento del SARS-CoV-2 nell'elenco degli agenti biologici di cui è noto che possono causare malattie [...]
Art. 4 bis.  Disposizioni in materia di poteri di istruttoria dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni
Art. 5.  Ultrattività del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 7 settembre 2020
Art. 5 bis.  Disposizioni in materia di assemblee condominiali
Art. 6.  Copertura finanziaria
Art. 7.  Entrata in vigore


§ 86.5.344 - D.L. 7 ottobre 2020, n. 125. [1]

Misure urgenti connesse con la proroga della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19, per il differimento di consultazioni elettorali per l'anno 2020 e per la continuità operativa del sistema di allerta COVID, nonchè per l'attuazione della direttiva (UE) 2020/739 del 3 giugno 2020 , e disposizioni urgenti in materia di riscossione esattoriale [2].

(G.U. 7 ottobre 2020, n. 248)

 

Art. 1. Misure urgenti strettamente connesse con la proroga della dichiarazione dello stato di emergenza da COVID-19

     1. All'articolo 1 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) al comma 1, le parole: «15 ottobre 2020» sono sostituite dalle seguenti: «31 gennaio 2021»;

     b) al comma 2, dopo la lettera hh) è aggiunta la seguente: «hh-bis) obbligo di avere sempre con sè dispositivi di protezione delle vie respiratorie, con possibilità di prevederne l'obbligatorietà dell'utilizzo nei luoghi al chiuso diversi dalle abitazioni private e in tutti i luoghi all'aperto a eccezione dei casi in cui, per le caratteristiche dei luoghi o per le circostanze di fatto, sia garantita in modo continuativo la condizione di isolamento rispetto a persone non conviventi, e comunque con salvezza dei protocolli e delle linee guida anti-contagio previsti per le attività economiche, produttive, amministrative e sociali, nonchè delle linee guida per il consumo di cibi e bevande, restando esclusi da detti obblighi:

     1) i soggetti che stanno svolgendo attività sportiva;

     2) i bambini di età inferiore ai sei anni;

     3) i soggetti con patologie o disabilità incompatibili con l'uso della mascherina, nonchè coloro che per interagire con i predetti versino nella stessa incompatibilità.».

     2. Al decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) all'articolo 1, comma 16, le parole «, ampliative o restrittive, rispetto a quelle disposte ai sensi del medesimo articolo 2» sono sostituite dalle seguenti: «restrittive rispetto a quelle disposte ai sensi del medesimo articolo 2, ovvero, nei soli casi e nel rispetto dei criteri previsti dai citati decreti e d'intesa con il Ministro della salute, anche ampliative»;

     b) all'articolo 3, comma 1, le parole «15 ottobre 2020» sono sostituite dalle seguenti: «31 gennaio 2021».

     3. Al decreto-legge 30 luglio 2020, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 settembre 2020, n. 124, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) all'articolo 1, comma 3, le parole: «15 ottobre 2020» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2020»;

     b) all'Allegato 1 sono apportate le seguenti modificazioni:

     1) il numero 16-ter è sostituito dal seguente:

     «16-ter Articolo 87, commi 6 e 7, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27» [3];

     2) il numero 18 è sostituito dal seguente: «18 Articolo 101, comma 6-ter, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27»;

     3) dopo il numero 19 è inserito il seguente: «19-bis Articolo 106 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27»;

     4) dopo il numero 24 è inserito il seguente: «24-bis Articolo 4 del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40»;

     5) i numeri 28 e 29 sono soppressi;

     6) dopo il numero 30-bis sono inseriti i seguenti:

     «30-ter Articolo 33 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77;

     30-quater Articolo 34 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77»;

     6-bis) al numero 32, il primo periodo è sostituito dal seguente: «L'articolo 90, commi 3 e 4, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, è prorogato fino al 31 gennaio 2021 e comunque fino al termine dello stato di emergenza» [4];

     7) dopo il numero 33 è inserito il seguente: «33-bis Articolo 221, comma 2, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77»;

     8) dopo il numero 34 è aggiunto il seguente: «34-bis Articolo 35 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126» [5].

     4. All'articolo 87, comma 8, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, le parole: «del comma 1, primo periodo,» sono sostituite dalle seguenti: «dei commi 6 e 7».

     4-bis. All'articolo 100, comma 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: «Si procede, in ogni caso, al rinnovo dei mandati dei componenti degli organi statutari degli enti di cui al presente comma, laddove scaduti alla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge 7 ottobre 2020, n. 125, entro il 31 gennaio 2021» [6].

     4-ter. Al fine di garantire la qualità delle indagini effettuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi degli articoli 7 e 11 del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, nel periodo dello stato emergenziale da COVID-19, i termini per la fornitura dei dati da parte dei soggetti indicati nel comma 1 del citato articolo 7, compresi nel periodo dal 1° gennaio 2020 al 31 dicembre 2020, sono riaperti fino al 31 marzo 2021. L'ISTAT provvede alla riapertura delle relative piattaforme informatiche o alla comunicazione delle diverse modalità per la fornitura dei dati statistici da parte dei soggetti indicati nel comma 1 del citato articolo 7 fino al 31 marzo 2021, data dalla quale decorrono i termini per l'accertamento delle violazioni [7].

     4-quater. All'articolo 104, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, le parole: «al 31 dicembre 2020» sono sostituite dalle seguenti: «al 30 aprile 2021» [8].

     4-quinquies. All'articolo 107, comma 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, il secondo periodo è sostituito dal seguente: «Limitatamente all'anno 2020, le date del 14 ottobre e del 28 ottobre di cui all'articolo 13, comma 15-ter, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e all'articolo 1, commi 762 e 767, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, sono differite, rispettivamente, al 31 dicembre 2020 e al 31 gennaio 2021» [9].

     4-sexies. Resta fermo il termine per il versamento dell'imposta municipale propria (IMU) previsto per il 16 dicembre 2020 ai sensi dell'articolo 1, comma 762, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, da effettuare sulla base degli atti pubblicati nel sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze [10].

     4-septies. L'eventuale differenza positiva tra l'IMU calcolata sulla base degli atti pubblicati ai sensi del comma 4-quinquies e l'imposta versata entro il 16 dicembre 2020 sulla base degli alti pubblicati ai sensi del comma 4-sexies è dovuta senza applicazione di sanzioni e interessi entro il 28 febbraio 2021. Nel caso emerga una differenza negativa, il rimborso è dovuto secondo le regole ordinarie [11].

     4-octies. All'articolo 116 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il termine previsto dall'articolo 4, comma 5, del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 132, per l'adozione dei provvedimenti di riorganizzazione degli uffici del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, ivi compresi quelli di diretta collaborazione, è differito al 31 dicembre 2020» [12].

     4-novies. All'articolo 101, comma 2, del codice del Terzo settore, di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, le parole: «31 ottobre 2020» sono sostituite dalle seguenti: «31 marzo 2021» [13].

     4-decies. All'articolo 17, comma 3, del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 112, le parole: «entro il 31 ottobre 2020» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 31 marzo 2021» [14].

     4-undecies. In considerazione della crescente diffusione dell'accesso ai servizi finanziari in modalità digitale da parte di cittadini e imprese durante l'emergenza epidemiologica da COVID-19, della comunicazione della Commissione europea al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni relativa a una strategia in materia di finanza digitale per l'UE del 24 settembre 2020 (COM(2020) 591 final), nonchè delle proroghe di cui al comma 3, lettera b), numeri 3) e 4), del presente articolo, all'articolo 36 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) al comma 2-bis, le parole da: «entro» fino a «presente decreto» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 31 gennaio 2021»;

     b) al comma 2-ter:

     1) alla lettera a), dopo le parole: «diciotto mesi» sono aggiunte le seguenti: «prorogabili per un massimo di ulteriori dodici mesi»;

     2) alla lettera e), dopo le parole: «definizione di perimetri» sono inserite le seguenti: «e limiti»;

     c) al comma 2-quater, dopo la lettera a) sono inserite le seguenti:

     «a-bis) i casi in cui un'attività può essere ammessa a sperimentazione;

     a-ter) i casi in cui è ammessa la proroga»;

     d) al comma 2-quinquies, le parole: «al comma 2-ter» sono sostituite dalle seguenti: «ai commi 2-ter e 2-quater»;

     e) al comma 2-sexies, le parole da: «ciascuna autorità» fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: «la Banca d'Italia, la CONSOB e IVASS, nell'ambito delle proprie competenze e delle materie seguite, adottano i provvedimenti per l'ammissione alla sperimentazione delle attività di cui al comma 2-bis ed ogni altra iniziativa ad essi propedeutica. Nel rispetto della normativa inderogabile dell'Unione europea, l'ammissione alla sperimentazione può comportare la deroga o la disapplicazione temporanee degli orientamenti di vigilanza o degli atti di carattere generale emanati dalle autorità di vigilanza, nonchè delle norme o dei regolamenti emanati dalle medesime autorità di vigilanza, concernenti i profili di cui al comma 2-quater, lettere b), c), d), e), f), g), h), i) e l). Alle attività della Banca d'Italia, della CONSOB e dell'IVASS relative alla sperimentazione si applicano gli articoli 7 del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, 4 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e 10 del codice di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, nonchè gli articoli 21 e 24, comma 6-bis, della legge 28 dicembre 2005, n. 262»;

     f) al comma 2-octies, dopo le parole: «stabiliscono le attribuzioni del Comitato.» è inserito il seguente periodo: «Per le attività svolte dal Comitato relative alla sperimentazione, i membri permanenti collaborano tra loro, anche mediante scambio di informazioni, e non possono reciprocamente opporsi il segreto d'ufficio» [15].

     4-duodecies. In considerazione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, dalla data del 17 marzo 2020 e fino al 15 dicembre 2020, non si applica l'articolo 11, comma 15, del testo unico in materia di società a partecipazione pubblica, di cui al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175. Nel suddetto periodo, agli organi delle società in house si applicano gli articoli 2385, secondo comma, e 2400, primo comma, ultimo periodo, del codice civile. Nel medesimo periodo sono fatti salvi gli atti posti in essere da tali organi e la loro eventuale cessazione, per scadenza del termine, non produce effetti fino a quando gli stessi non sono stati ricostituiti [16].

     4-terdecies. Le elezioni dei comuni i cui organi sono stati sciolti ai sensi dell'articolo 143 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, già indette per le date del 22 e 23 novembre 2020, sono rinviate e si svolgono entro il 20 maggio 2021 mediante l'integrale rinnovo del procedimento di presentazione di tutte le liste e le candidature a sindaco e a consigliere comunale. Fino al rinnovo degli organi di cui al primo periodo è prorogata la durata della gestione della commissione straordinaria di cui all'articolo 144 del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000 [17].

     4-quaterdecies. Limitatamente all'anno 2020, in caso di rinnovo del consiglio del comune capoluogo, il termine per procedere a nuove elezioni del consiglio metropolitano, di cui all'articolo 1, comma 21, della legge 7 aprile 2014, n. 56, è fissato in centottanta giorni dalla proclamazione del sindaco del comune capoluogo [18].

     4-quinquiesdecies. Le consultazioni elettorali concernenti le elezioni dei presidenti delle province e dei consigli provinciali di cui all'articolo 1, comma 1, lettera d-bis), del decreto-legge 20 aprile 2020, n. 26, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 giugno 2020, n. 59, sono rinviate, anche ove già indette, e si svolgono entro sessanta giorni dalla data dell'ultima proclamazione degli eletti nei comuni della provincia che partecipano al turno annuale ordinario delle elezioni amministrative relative all'anno 2021 o, comunque, nel caso in cui nella provincia non si svolgano elezioni comunali, entro sessanta giorni dallo svolgimento del predetto turno di elezioni, mediante l'integrale rinnovo del relativo procedimento elettorale [19].

     4-sexiesdecies. Fino al rinnovo degli organi di cui ai commi 4-quaterdecies e 4-quinquiesdecies è prorogata la durata del mandato di quelli in carica [20].

     4-septiesdecies. Dall'attuazione dei commi da 4-terdecies a 4-sexiesdecies non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni competenti alla relativa attuazione vi provvedono con le sole risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente [21].

     4-duodevicies. In considerazione delle difficoltà gestionali derivanti dall'emergenza epidemiologica da COVID-19, in deroga al limite di cui all'articolo 24, comma 3, del codice della protezione civile, di cui al decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, lo stato di emergenza dichiarato con delibera del Consiglio dei ministri dell'8 novembre 2018, relativo agli eccezionali eventi meteorologici verificatisi a partire dal 2 ottobre 2018, è prorogato di ulteriori dodici mesi senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Alle conseguenti attività e alle relative spese si fa fronte con le risorse già assegnate allo scopo con delibere del Consiglio dei ministri [22].

     4-undevicies. Al solo fine di consentire, senza soluzione di continuità e in considerazione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, la conclusione degli interventi finanziati con le risorse di cui all'articolo 1, comma 1028, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, e all'articolo 24-quater del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, la durata delle contabilità speciali aperte ai sensi dell'articolo 27 del codice di cui al decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, e sulle quali sono confluite le relative risorse, è prorogabile fino al 31 dicembre 2024 con ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile da adottare ai sensi dell'articolo 25, comma 5, del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, previa verifica del cronoprogramma dei pagamenti predisposto tramite il sistema di cui al decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, in relazione agli interventi di cui al presente comma. Alle risorse disponibili sulle predette contabilità speciali relative agli stanziamenti disposti a valere sul Fondo per le emergenze nazionali di cui all'articolo 44 del decreto legislativo n. 1 del 2018 si applicano le procedure di cui all'articolo 27 del medesimo decreto legislativo n. 1 del 2018 [23].

 

     Art. 1 bis. Disposizioni in materia di riscossione [24]

     1. All'articolo 68 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) nei commi 1 e 2-ter, le parole: «15 ottobre» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre»;

     b) dopo il comma 4 è aggiunto il seguente:

     4-bis. Con riferimento ai carichi, relativi alle entrate tributarie e non tributarie, affidati all'agente della riscossione durante il periodo di sospensione di cui ai commi 1 e 2-bis, sono prorogati di dodici mesi:

     a) il termine di cui all'articolo 19, comma 2, lettera a), del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112;

     b) anche in deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212, e salvo quanto previsto dall'articolo 157, comma 3, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, i termini di decadenza e prescrizione in scadenza nell'anno 2021 per la notifica delle cartelle di pagamento. Relativamente ai termini di decadenza e prescrizione in scadenza nell'anno 2020 per la notifica delle cartelle di pagamento, si applica quanto disposto dall'articolo 12, comma 2, del decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 159.

     2. All'articolo 152, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, le parole: «15 ottobre» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre».

     3. Agli oneri derivanti dai commi 1 e 2, valutati in 109,5 milioni di euro per l'anno 2020 e 72,8 milioni di euro per l'anno 2021 in termini di saldo netto da finanziare e in 316 milioni di euro per l'anno 2020 e 210 milioni di euro per l'anno 2021 in termini di indebitamento netto e di fabbisogno, si provvede:

     a) quanto a 275,8 milioni di euro per l'anno 2020, mediante corrispondente versamento all'entrata del bilancio dello Stato, da parte dell'Agenzia delle entrate, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto-legge 20 ottobre 2020, n. 129, a valere sulle somme trasferite alla predetta Agenzia per effetto dell'articolo 65 del decreto- legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, e dell'articolo 28 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77;

     b) quanto a 72,8 milioni di euro per l'anno 2021, mediante utilizzo delle risorse di cui all'articolo 2, comma 55, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, come modificato dall'articolo 1, comma 167, della legge 27 dicembre 2013, n. 147;

     c) quanto a 40,2 milioni di euro per l'anno 2020 e 137,2 milioni di euro per l'anno 2021, in termini di indebitamento e fabbisogno, mediante corrispondente riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189.

     4. Nei confronti degli armatori delle imbarcazioni sequestrate dalle autorità libiche in data 1° settembre 2020, ferma restando l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche, è riconosciuta la sospensione dei termini per gli adempimenti e i versamenti dei tributi nonchè dei contributi previdenziali ed assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali, dal 1° settembre 2020 e fino al 31 dicembre 2020. I versamenti sospesi possono essere eseguiti a decorrere dal 10 gennaio 2021 mediante corresponsione del 70 per cento dell'importo dovuto in un'unica soluzione o nel numero massimo di 120 rate mensili, senza applicazione di sanzioni e interessi. Non si procede alla restituzione degli eventuali versamenti eccedenti il 70 per cento dell'importo dovuto.

     5. Il beneficio previsto al comma 4 è concesso ai sensi della sezione 3.1 della comunicazione della Commissione europea recante un «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19» e nei limiti ed alle condizioni di cui alla medesima comunicazione. L'efficacia delle disposizioni del comma 4 è subordinata, ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, all'autorizzazione della Commissione europea.

     6. Agli oneri derivanti dall'applicazione del comma 4, pari a 204.000 euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente utilizzo dello stanziamento del Fondo per il riaccertamento dei residui passivi di parte corrente, di cui all'articolo 34-ter, comma 5, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, iscritto nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

 

     Art. 1 ter. Proroga di termini in materia di assunzioni nelle pubbliche amministrazioni [25]

     1. All'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 31 dicembre 2014, n. 192, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2015, n. 11, le parole: «31 dicembre 2020», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2021».

 

     Art. 2. Continuità operativa del sistema di allerta COVID

     1. All'articolo 6, del decreto-legge 30 aprile 2020, n. 28, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 2020, n. 70, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) al comma 3 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Al solo fine indicato al comma 1, previa valutazione d'impatto ai sensi dell'articolo 35 del regolamento (UE) 2016/679, è consentita l'interoperabilità con le piattaforme che operano, con le medesime finalità, nel territorio dell'Unione europea.»;

     b) al comma 6, le parole: «dello stato di emergenza disposto con delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, e comunque non oltre il 31 dicembre 2020,» sono sostituite dalle seguenti: «delle esigenze di protezione e prevenzione sanitaria, legate alla diffusione del COVID-19 anche a carattere transfrontaliero, individuata con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della salute, e comunque entro il 31 dicembre 2021,».

     1-bis. Ai fini del miglioramento delle azioni di prevenzione e dell'efficientamento nell'uso della piattaforma unica nazionale del sistema di allerta COVID, è consentito ai lavoratori del settore pubblico e privato l'utilizzo dei propri dispositivi telematici e telefonici durante l'orario di lavoro, limitatamente alle finalità di cui al presente comma, in via temporanea anche in deroga ai regolamenti aziendali fino al termine dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 [26].

     2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 3 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede con le risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente sul bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri.

 

     Art. 3. Proroga di termini in materia di nuovi trattamenti di cassa integrazione ordinaria, assegno ordinario e cassa integrazione in deroga, nonchè applicazione di norme in materia di accordi di ristrutturazione dei debiti e di concordati preventivi [27].

     1. I termini di cui all'articolo 1, commi 9 e 10, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, sono differiti al 31 ottobre 2020 [28].

     1-bis. In considerazione della situazione di crisi economica per le imprese determinata dall'emergenza epidemiologica da COVID-19, al regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) all'articolo 180, quarto comma, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il tribunale omologa il concordato preventivo anche in mancanza di voto da parte dell'amministrazione finanziaria o degli enti gestori di forme di previdenza o assistenza obbligatorie quando l'adesione è determinante ai fini del raggiungimento delle maggioranze di cui all'articolo 177 e quando, anche sulla base delle risultanze della relazione del professionista di cui all'articolo 161, terzo comma, la proposta di soddisfacimento della predetta amministrazione o degli enti gestori di forme di previdenza o assistenza obbligatorie è conveniente rispetto all'alternativa liquidatoria»:

     b) all'articolo 182-bis, quarto comma, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il tribunale omologa l'accordo anche in mancanza di adesione da parte dell' amministrazione finanziaria o degli enti gestori di forme di previdenza o assistenza obbligatorie quando l'adesione è decisiva ai fini del raggiungimento della percentuale di cui al primo comma e quando, anche sulla base delle risultanze della relazione del professionista di cui al medesimo comma, la proposta di soddisfacimento della predetta amministrazione o degli enti gestori di forme di previdenza o assistenza obbligatorie è conveniente rispetto all'alternativa liquidatoria»;

     c) all'articolo 182-ter:

     1) al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: «natura chirografaria» sono inserite le seguenti: «anche a seguito di degradazione per incapienza»:

     2) al comma 5, il secondo periodo è sostituito dal seguente: «In tali casi l'attestazione del professionista, relativamente ai crediti tributari o contributivi, e relativi accessori, ha ad oggetto anche la convenienza del trattamento proposto rispetto alla liquidazione giudiziale; tale punto costituisce oggetto di specifica valutazione da parte del tribunale»;

     3) al comma 5, dopo il terzo periodo è inserito il seguente: «Ai fini della proposta di accordo su crediti aventi ad oggetto contributi amministrati dagli enti gestori di forme di previdenza ed assistenza obbligatorie, e relativi accessori, copia della proposta e della relativa documentazione, con testualmente al deposito presso il tribunale, deve essere presentata all'ufficio competente sulla base dell'ultimo domicilio fiscale del debitore» [29].

     1-ter. Dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto cessa di avere applicazione il provvedimento adottato ai sensi dell'articolo 32, comma 6, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2 [30].

 

     Art. 3 bis. Proroga degli effetti di atti amministrativi in scadenza [31]

     1. All'articolo 103 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) al comma 2, le parole: «il 31 luglio 2020» sono sostituite dalle seguenti: «la data della dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19»;

     b) dopo il comma 2-quinquies è inserito il seguente:

     «2-sexies. Tutti i certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi comunque denominati, di cui al comma 2, scaduti tra il 1° agosto 2020 e la data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge 7 ottobre 2020, n. 125, e che non sono stati rinnovati, si intendono validi e sono soggetti alla disciplina di cui al medesimo comma 2».

     2. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 8, comma 10, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, le previsioni di cui alle lettere n) e b) del comma 1 non si applicano ai documenti unici di regolarità contributiva di cui al decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 30 gennaio 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 125 del 1° giugno 2015, che continuano ad essere assoggettati alla disciplina ordinaria di cui al medesimo decreto ministeriale.

     3. I permessi di soggiorno e i titoli di cui all'articolo 103, commi 2-quater e 2-quinquies, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, compresi quelli aventi scadenza sino al 31 luglio 2021, conservano la loro validità fino alla medesima data. Prima della suddetta scadenza, gli interessati possono comunque presentare istanze di rinnovo dei permessi e dei titoli di cui al primo periodo, la cui trattazione è effettuata progressivamente dagli uffici competenti [32].

 

     Art. 4. Attuazione della direttiva (UE) 2020/739 della Commissione del 3 giugno 2020, concernente l'inserimento del SARS-CoV-2 nell'elenco degli agenti biologici di cui è noto che possono causare malattie infettive nell'uomo.

     1. All'allegato XLVI del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, nella sezione VIRUS, dopo la voce: «Coronaviridae - 2» è inserita la seguente: «Sindrome respiratoria acuta grave da coronavirus 2 (SARS-CoV-2)(0a) - 3»; la nota 0a) è così formulata: «0a) In linea con l'articolo 16, paragrafo 1, lettera c), della direttiva 2000/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, il lavoro di laboratorio diagnostico non propagativo riguardante il SARS-CoV-2 deve essere condotto in una struttura in cui si utilizzano procedure equivalenti almeno al livello di contenimento 2. Il lavoro propagativo riguardante il SARS-CoV-2 deve essere condotto in un laboratorio con livello di contenimento 3 a una pressione dell'aria inferiore a quella atmosferica.».

 

     Art. 4 bis. Disposizioni in materia di poteri di istruttoria dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni [33]

     1. In considerazione delle difficoltà operative e gestionali derivanti dall'emergenza sanitaria in atto, in armonia con i principi di cui alla sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea del 3 settembre 2020, nella causa C-719/18, a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e fino all'entrata in vigore del decreto legislativo di recepimento della direttiva (UE) 2018/1808 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 novembre 2018, previsto dall'articolo 3 della legge 22 aprile 2021, n. 53, e comunque non oltre il 30 ottobre 2021, nel caso in cui un soggetto operi contemporaneamente nei mercati delle comunicazioni elettroniche e in un mercato diverso, ricadente nel sistema integrato delle comunicazioni (SIC), anche attraverso partecipazioni in grado di determinare un'influenza notevole ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile, l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni è tenuta ad avviare un'istruttoria, da concludere entro il termine di sei mesi dalla data di avvio del procedimento, volta a verificare la sussistenza di effetti distorsivi o di posizioni comunque lesive del pluralismo, sulla base di criteri previamente individuati, tenendo conto, fra l'altro, dei ricavi, delle barriere all'ingresso nonchè del livello di concorrenza nei mercati coinvolti, adottando, eventualmente, i provvedimenti di cui all'articolo 43, comma 5, del testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici, di cui al decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, per inibire l'operazione o rimuoverne gli effetti [34].

     2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano altresì ai procedimenti già conclusi dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni in applicazione del comma II dell'articolo 43 del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177.

     3. L'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni provvede agli adempimenti previsti ai commi 1 e 2 con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

 

     Art. 5. Ultrattività del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 7 settembre 2020

     1. Nelle more dell'adozione dei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri ai sensi dell'articolo 2, comma 1, del decreto-legge n. 19 del 2020, e comunque non oltre il 15 ottobre 2020, continuano ad applicarsi le misure previste nel decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 7 settembre 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 7 settembre 2020, n. 222, nonchè le ulteriori misure, di cui all'articolo 1, comma 2, lettera hh-bis), del decreto-legge n. 19 del 2020, come introdotta dal presente decreto, dell'obbligo di avere sempre con sè un dispositivo di protezione delle vie respiratorie, nonchè dell'obbligo di indossarlo nei luoghi al chiuso diversi dalle abitazioni private e in tutti i luoghi all'aperto a eccezione dei casi in cui, per le caratteristiche del luogo o per le circostanze di fatto, sia garantita in modo continuativo la condizione di isolamento rispetto a persone non conviventi, e comunque con salvezza dei protocolli e linee guida anti-contagio previsti per le attività economiche, produttive, amministrative e sociali, nonchè delle linee guida per il consumo di cibi e bevande, ma con esclusione dei predetti obblighi:

     a) per i soggetti che stanno svolgendo attività sportiva;

     b) per i bambini di età inferiore ai sei anni;

     c) per i soggetti con patologie o disabilità incompatibili con l'uso della mascherina, nonchè per coloro che per interagire con i predetti versino nella stessa incompatibilità.

 

     Art. 5 bis. Disposizioni in materia di assemblee condominiali [35]

     1. All'articolo 66, sesto comma, delle disposizioni per l'attuazione del codice civile e disposizioni transitorie, di cui al regio decreto 30 marzo 1942, n. 318, le parole: «di tutti i condomini» sono sostituite dalle seguenti: «della maggioranza dei condomini».

 

     Art. 6. Copertura finanziaria

     1. All'attuazione del presente decreto si provvede nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, a eccezione di quanto previsto dal comma 2.

     2. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al n. 34-bis dell'allegato 1 al decreto-legge 30 luglio 2020, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 settembre 2020, n. 124, come modificato dal presente decreto, è autorizzata per l'anno 2020 l'ulteriore spesa di euro 6.197.854 di cui euro 1.365.259 per il pagamento delle prestazioni di lavoro straordinario ed euro 4.832.595 per gli altri oneri connessi all'impiego del personale. Alla copertura degli oneri di cui al presente comma, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le emergenze nazionali di cui all'articolo 44, comma 1, del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1.

 

     Art. 7. Entrata in vigore

     1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

 

 

 

 

Decreto-legge 7 ottobre 2020, n. 125. (TESTO ORIGINALE)

Misure urgenti connesse con la proroga della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e per la continuità operativa del sistema di allerta COVID, nonchè per l'attuazione della direttiva (UE) 2020/739 del 3 giugno 2020.

 

     IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

 

     Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

     Vista la direttiva (UE) 2020/739 della Commissione, del 3 giugno 2020, che modifica l'allegato III della direttiva 2000/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'inserimento del SARS-CoV-2 nell'elenco degli agenti biologici di cui è noto che possono causare malattie infettive nell'uomo e che modifica la direttiva (UE) 2019/1833 della Commissione;

     Tenuto conto che l'organizzazione mondiale della sanità ha dichiarato la pandemia da COVID-19;

     Ritenuta la straordinaria necessità e urgenza di adottare adeguate e proporzionate misure di contrasto e contenimento alla diffusione del predetto virus;

     Considerato che la curva dei contagi in Italia dimostra che persiste una diffusione del virus che provoca focolai anche di dimensioni rilevanti, e che sussistono pertanto le condizioni oggettive per il mantenimento delle disposizioni emergenziali e urgenti dirette a contenere la diffusione del virus;

     Considerata la straordinaria necessità e urgenza di dare attuazione alla citata direttiva (UE) 2020/739, entro il termine di recepimento fissato per la data del 24 novembre 2020;

     Ritenuta la straordinaria necessità e urgenza di prorogare i termini di cui all'articolo 1 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, all'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, e al decreto-legge 30 luglio 2020, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 settembre 2020, n. 124;

     Ritenuta altresì la straordinaria necessità e urgenza di assicurare la continuità operativa del sistema di allerta COVID;

     Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 7 ottobre 2020;

     Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;

 

     Emana

     il seguente decreto-legge:

 

     Art. 1. Misure urgenti strettamente connesse con la proroga della dichiarazione dello stato di emergenza da COVID-19

     1. All'articolo 1 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) al comma 1, le parole: «15 ottobre 2020» sono sostituite dalle seguenti: «31 gennaio 2021»;

     b) al comma 2, dopo la lettera hh) è aggiunta la seguente: «hh-bis) obbligo di avere sempre con sè dispositivi di protezione delle vie respiratorie, con possibilità di prevederne l'obbligatorietà dell'utilizzo nei luoghi al chiuso diversi dalle abitazioni private e in tutti i luoghi all'aperto a eccezione dei casi in cui, per le caratteristiche dei luoghi o per le circostanze di fatto, sia garantita in modo continuativo la condizione di isolamento rispetto a persone non conviventi, e comunque con salvezza dei protocolli e delle linee guida anti-contagio previsti per le attività economiche, produttive, amministrative e sociali, nonchè delle linee guida per il consumo di cibi e bevande, restando esclusi da detti obblighi:

     1) i soggetti che stanno svolgendo attività sportiva;

     2) i bambini di età inferiore ai sei anni;

     3) i soggetti con patologie o disabilità incompatibili con l'uso della mascherina, nonchè coloro che per interagire con i predetti versino nella stessa incompatibilità.».

     2. Al decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) all'articolo 1, comma 16, le parole «, ampliative o restrittive, rispetto a quelle disposte ai sensi del medesimo articolo 2» sono sostituite dalle seguenti: «restrittive rispetto a quelle disposte ai sensi del medesimo articolo 2, ovvero, nei soli casi e nel rispetto dei criteri previsti dai citati decreti e d'intesa con il Ministro della salute, anche ampliative»;

     b) all'articolo 3, comma 1, le parole «15 ottobre 2020» sono sostituite dalle seguenti: «31 gennaio 2021».

     3. Al decreto-legge 30 luglio 2020, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 settembre 2020, n. 124, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) all'articolo 1, comma 3, le parole: «15 ottobre 2020» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2020»;

     b) all'Allegato 1 sono apportate le seguenti modificazioni:

     1) dopo il numero 16 è inserito il seguente: «16-bis Articolo 87, commi 6 e 7, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27»;

     2) il numero 18 è sostituito dal seguente: «18 Articolo 101, comma 6-ter, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27»;

     3) dopo il numero 19 è inserito il seguente: «19-bis Articolo 106 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27»;

     4) dopo il numero 24 è inserito il seguente: «24-bis Articolo 4 del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40»;

     5) i numeri 28 e 29 sono soppressi;

     6) dopo il numero 30-bis sono inseriti i seguenti:

     «30-ter Articolo 33 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77;

     30-quater Articolo 34 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77»;

     7) dopo il numero 33 è inserito il seguente: «33-bis Articolo 221, comma 2, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77»;

     8) dopo il numero 34 è aggiunto il seguente: «34-bis Articolo 35 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104».

     4. All'articolo 87, comma 8, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, le parole: «del comma 1, primo periodo,» sono sostituite dalle seguenti: «dei commi 6 e 7».

 

     Art. 2. Continuità operativa del sistema di allerta COVID

     1. All'articolo 6, del decreto-legge 30 aprile 2020, n. 28, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 2020, n. 70, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) al comma 3 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Al solo fine indicato al comma 1, previa valutazione d'impatto ai sensi dell'articolo 35 del regolamento (UE) 2016/679, è consentita l'interoperabilità con le piattaforme che operano, con le medesime finalità, nel territorio dell'Unione europea.»;

     b) al comma 6, le parole: «dello stato di emergenza disposto con delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, e comunque non oltre il 31 dicembre 2020,» sono sostituite dalle seguenti: «delle esigenze di protezione e prevenzione sanitaria, legate alla diffusione del COVID-19 anche a carattere transfrontaliero, individuata con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della salute, e comunque entro il 31 dicembre 2021,».

     2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 3 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede con le risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente sul bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri.

 

     Art. 3. Proroga di termini in materia di nuovi trattamenti di cassa integrazione ordinaria, assegno ordinario e cassa integrazione in deroga

     1. I termini di cui all'articolo 1, commi 9 e 10, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, recante «Misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell'economia», sono differiti al 31 ottobre 2020.

 

     Art. 4. Attuazione della direttiva (UE) 2020/739 della Commissione del 3 giugno 2020, concernente l'inserimento del SARS-CoV-2 nell'elenco degli agenti biologici di cui è noto che possono causare malattie infettive nell'uomo

     1. All'allegato XLVI del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, nella sezione VIRUS, dopo la voce: «Coronaviridae - 2» è inserita la seguente: «Sindrome respiratoria acuta grave da coronavirus 2 (SARS-CoV-2)(0a) - 3»; la nota 0a) è così formulata: «0a) In linea con l'articolo 16, paragrafo 1, lettera c), della direttiva 2000/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, il lavoro di laboratorio diagnostico non propagativo riguardante il SARS-CoV-2 deve essere condotto in una struttura in cui si utilizzano procedure equivalenti almeno al livello di contenimento 2. Il lavoro propagativo riguardante il SARS-CoV-2 deve essere condotto in un laboratorio con livello di contenimento 3 a una pressione dell'aria inferiore a quella atmosferica.».

 

     Art. 5. Ultrattività del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 7 settembre 2020

     1. Nelle more dell'adozione dei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri ai sensi dell'articolo 2, comma 1, del decreto-legge n. 19 del 2020, e comunque non oltre il 15 ottobre 2020, continuano ad applicarsi le misure previste nel decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 7 settembre 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 7 settembre 2020, n. 222, nonchè le ulteriori misure, di cui all'articolo 1, comma 2, lettera hh-bis), del decreto-legge n. 19 del 2020, come introdotta dal presente decreto, dell'obbligo di avere sempre con sè un dispositivo di protezione delle vie respiratorie, nonchè dell'obbligo di indossarlo nei luoghi al chiuso diversi dalle abitazioni private e in tutti i luoghi all'aperto a eccezione dei casi in cui, per le caratteristiche del luogo o per le circostanze di fatto, sia garantita in modo continuativo la condizione di isolamento rispetto a persone non conviventi, e comunque con salvezza dei protocolli e linee guida anti-contagio previsti per le attività economiche, produttive, amministrative e sociali, nonchè delle linee guida per il consumo di cibi e bevande, ma con esclusione dei predetti obblighi:

     a) per i soggetti che stanno svolgendo attività sportiva;

     b) per i bambini di età inferiore ai sei anni;

     c) per i soggetti con patologie o disabilità incompatibili con l'uso della mascherina, nonchè per coloro che per interagire con i predetti versino nella stessa incompatibilità.

 

     Art. 6. Copertura finanziaria

     1. All'attuazione del presente decreto si provvede nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, a eccezione di quanto previsto dal comma 2.

     2. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al n. 34-bis dell'allegato 1 al decreto-legge 30 luglio 2020, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 settembre 2020, n. 124, come modificato dal presente decreto, è autorizzata per l'anno 2020 l'ulteriore spesa di euro 6.197.854 di cui euro 1.365.259 per il pagamento delle prestazioni di lavoro straordinario ed euro 4.832.595 per gli altri oneri connessi all'impiego del personale. Alla copertura degli oneri di cui al presente comma, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le emergenze nazionali di cui all'articolo 44, comma 1, del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1.

 

     Art. 7. Entrata in vigore

     1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

 


[1] Convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1 della L. 27 novembre 2020, n. 159.

[2] Titolo così modificato dalla L. di conversione.

[3] Numero così sostituito dalla L. di conversione.

[4] Numero inserito dalla L. di conversione.

[5] Numero così modificato dalla L. di conversione.

[6] Comma aggiunto dalla L. di conversione.

[7] Comma aggiunto dalla L. di conversione.

[8] Comma aggiunto dalla L. di conversione.

[9] Comma aggiunto dalla L. di conversione.

[10] Comma aggiunto dalla L. di conversione.

[11] Comma aggiunto dalla L. di conversione.

[12] Comma aggiunto dalla L. di conversione.

[13] Comma aggiunto dalla L. di conversione.

[14] Comma aggiunto dalla L. di conversione.

[15] Comma aggiunto dalla L. di conversione.

[16] Comma aggiunto dalla L. di conversione.

[17] Comma aggiunto dalla L. di conversione e così modificato dall'art. 4 del D.L. 14 gennaio 2021, n. 2, convertito dalla L. 12 marzo 2021, n. 29.

[18] Comma aggiunto dalla L. di conversione.

[19] Comma aggiunto dalla L. di conversione e così modificato dall'art. 2 del D.L. 31 dicembre 2020, n. 183, convertito dalla L. 26 febbraio 2021, n. 21.

[20] Comma aggiunto dalla L. di conversione.

[21] Comma aggiunto dalla L. di conversione.

[22] Comma aggiunto dalla L. di conversione.

[23] Comma aggiunto dalla L. di conversione.

[24] Articolo inserito dalla L. di conversione.

[25] Articolo inserito dalla L. di conversione.

[26] Comma inserito dalla L. di conversione.

[27] Rubrica così modificata dalla L. di conversione.

[28] Comma così modificato dalla L. di conversione.

[29] Comma aggiunto dalla L. di conversione.

[30] Comma aggiunto dalla L. di conversione.

[31] Articolo inserito dalla L. di conversione.

[32] Comma già modificato dall'art. 5 del D.L. 14 gennaio 2021, n. 2, convertito dalla L. 12 marzo 2021, n. 29 e così ulteriormente modificato dall'art. 11 ter del D.L. 22 aprile 2021, n. 52, convertito dalla L. 17 giugno 2021, n. 87.

[33] Articolo inserito dalla L. di conversione.

[34] Comma così modificato dall'art. 67 del D.L. 25 maggio 2021, n. 73, convertito dalla L. 23 luglio 2021, n. 106.

[35] Articolo inserito dalla L. di conversione.