Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 95. Tributi |
Capitolo: | 95.1 accertamento e riscossione |
Data: | 20/10/2020 |
Numero: | 129 |
Sommario |
Art. 1. Disposizioni in materia di riscossione |
Art. 2. Entrata in vigore |
§ 95.1.462 - D.L. 20 ottobre 2020, n. 129. [1]
Disposizioni urgenti in materia di riscossione esattoriale.
(G.U. 20 ottobre 2020, n. 260)
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
Tenuto conto che l'Organizzazione mondiale della sanità ha dichiarato la pandemia da COVID-19;
Visto il
Visto il
Visto il
Visto il
Ritenuta la straordinaria necessità e urgenza di intervenire sui termini di versamento dei carichi affidati all'agente della riscossione in considerazione del protrarsi della predetta situazione di emergenza;
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 18 ottobre 2020;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro dell'economia e delle finanze;
Emana
il seguente decreto-legge:
Art. 1. Disposizioni in materia di riscossione
1. All'articolo 68 del
a) nei commi 1 e 2-ter, le parole: «15 ottobre» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre»;
b) dopo il comma 4, è aggiunto il seguente:
«4-bis. Con riferimento ai carichi, relativi alle entrate tributarie e non tributarie, affidati all'agente della riscossione durante il periodo di sospensione di cui ai commi 1 e 2-bis, sono prorogati di dodici mesi:
a) il termine di cui all'articolo 19, comma 2, lettera a), del
b) anche in deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, della
2. All'articolo 152, comma 1, del
3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 109,5 milioni di euro per l'anno 2020 e 72,8 milioni di euro per l'anno 2021 in termini di saldo netto da finanziare e in 316 milioni di euro per l'anno 2020 e 210 milioni di euro per l'anno 2021 in termini di indebitamento netto e di fabbisogno, si provvede:
a) quanto a 275,8 milioni di euro per l'anno 2020, mediante corrispondente versamento all'entrata del bilancio dello Stato, da parte dell'Agenzia delle entrate, entro 30 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, a valere sulle somme trasferite alla predetta Agenzia per effetto dell'articolo 65 del
b) quanto a 72,8 milioni di euro per l'anno 2021, mediante utilizzo delle risorse di cui all'articolo 2, comma 55, del
c) quanto a 40,2 milioni di euro per l'anno 2020 e 137,2 milioni di euro per l'anno 2021, in termini di indebitamento e fabbisogno, mediante corrispondente riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del
Art. 2. Entrata in vigore
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.
[1] Abrogato dall'art. 1 della