Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 86. Sanità |
Capitolo: | 86.5 prevenzione e cura delle malattie |
Data: | 14/07/2020 |
Numero: | 74 |
Sommario |
Art. 1. |
§ 86.5.325 - L. 14 luglio 2020, n. 74.
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19.
(G.U. 15 luglio 2020, n. 177)
1. Il
2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Allegato
MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE AL DECRETO-LEGGE 16 MAGGIO 2020, N. 33
All'articolo 1:
al comma 1, dopo le parole: «
il comma 7 è sostituito dal seguente:
«7. Ai soggetti che hanno avuto contatti stretti con soggetti confermati positivi al COVID-19 e agli altri soggetti individuati con i provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo 2 del
al comma 13 sono premesse le seguenti parole: «Le attività dei servizi educativi per l'infanzia di cui all'articolo 2 del
al comma 16, le parole: «del 30 aprile 2020» sono sostituite dalle seguenti: «30 aprile 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 112 del 2 maggio 2020,».
Dopo l'articolo 1 è inserito il seguente:
«Art. 1-bis (Modifiche ai poteri del Commissario straordinario per l'emergenza COVID-19). - 1. All'articolo 122 del
a) dopo il comma 1 è inserito il seguente:
"1-bis. Al fine di assicurare il più ampio accesso da parte della popolazione alle mascherine facciali di tipo chirurgico, ritenute beni essenziali per fronteggiare l'emergenza, il Commissario può stipulare appositi protocolli con le associazioni di categoria delle imprese distributrici al fine di disciplinare i prezzi massimi di vendita al dettaglio e i rapporti economici necessari ad assicurare l'effettiva fornitura e distribuzione dei beni, ivi incluse le misure idonee a ristorare gli aderenti dell'eventuale differenza rispetto ai prezzi di acquisto, ferma restando la facoltà di cessione diretta, da parte del Commissario, ad un prezzo non superiore a quello di acquisto";
b) al comma 9, dopo le parole: "per l'acquisizione dei beni di cui al comma 1," sono inserite le seguenti: "per la sottoscrizione dei protocolli di cui al comma 1-bis"».
All'articolo 2:
al comma 1, primo periodo, dopo le parole: «
dopo il comma 2 è inserito il seguente:
«2-bis. I proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie, relative alle violazioni delle disposizioni previste dal presente decreto accertate successivamente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono devoluti allo Stato quando le violazioni siano accertate da funzionari, ufficiali ed agenti dello Stato. I medesimi proventi sono devoluti alle regioni, alle province e ai comuni quando le violazioni siano accertate da funzionari, ufficiali ed agenti, rispettivamente, delle regioni, delle province e dei comuni»;
al comma 3, le parole: «Salvo che il fatto costituisca violazione dell'articolo 452» sono sostituite dalle seguenti: «Salvo che il fatto costituisca reato punibile ai sensi dell'articolo 452».