§ 3.9.94 - L.R. 6 settembre 2022, n. 22.
Modifiche alla legge regionale 28 maggio 2020, n. 21 "Misure urgenti per il supporto alla liquidità delle imprese colpite dalla crisi correlata [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Veneto
Materia:3. sviluppo economico
Capitolo:3.9 artigianato e industria
Data:06/09/2022
Numero:22


Sommario
Art. 1.  Modifica alla legge regionale 28 maggio 2020, n. 21
Art. 2.  Modifica alla legge regionale 25 novembre 2019, n. 44 “Collegato alla legge di stabilità regionale 2020”.
Art. 3.  Clausola di neutralità finanziaria.
Art. 4.  Entrata in vigore.


§ 3.9.94 - L.R. 6 settembre 2022, n. 22.

Modifiche alla legge regionale 28 maggio 2020, n. 21 "Misure urgenti per il supporto alla liquidità delle imprese colpite dalla crisi correlata all'epidemia Covid-19. Seconda variazione generale al bilancio di previsione 2020-2022 della Regione del Veneto" e alla legge regionale 25 novembre 2019, n. 44 "Collegato alla legge di stabilità regionale 2020".

(B.U. 9 settembre 2022, n. 109)

 

Art. 1. Modifica alla legge regionale 28 maggio 2020, n. 21

“Misure urgenti per il supporto alla liquidità delle imprese colpite dalla crisi correlata all’epidemia Covid-19. Seconda variazione generale al bilancio di previsione 2020-2022 della Regione del Veneto”.

1. Dopo l’articolo 3 della legge regionale 28 maggio 2020, n. 21 è inserito il seguente:

“Art. 3 bis. Misure urgenti per il sostegno di imprese di Venezia e Chioggia.

1. Nel rispetto di quanto previsto dal punto 2.1. della Comunicazione della Commissione europea del 23 marzo 2022, C (2022) 1890 “Quadro temporaneo di crisi per misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia a seguito dell’aggressione della Russia contro l’Ucraina”, al fine di contenere gli effetti negativi derivanti dagli aumenti dei prezzi nel settore elettrico e del gas naturale a supporto della liquidità delle imprese del vetro artistico di Murano e della pesca di Venezia e Chioggia, le risorse di cui al comma 3 dell’articolo 1 sono destinate sino ad un importo massimo di 500.000,00 euro alle imprese del vetro artistico di Murano e della pesca di Venezia e Chioggia che hanno beneficiato degli sgravi degli oneri sociali di cui all’articolo 5 bis del decreto legge 29 marzo 1995, n. 96, convertito con modificazioni dalla legge 31 maggio 1995, n. 206 e al comma 1, dell’articolo 27 del decreto legge 31 dicembre 1996, n. 669, convertito con modificazioni dalla legge 28 febbraio 1997, n. 30.

2. Quanto previsto al comma 1 non pregiudica in ogni caso l’accesso agli aiuti di cui all’articolo 1, comma 3, della presente legge da parte delle imprese del vetro artistico di Murano e della pesca di Venezia e Chioggia che abbiano già restituito l’aiuto corrisposto ai sensi della normativa statale di cui al comma 1 del presente articolo o che non se ne sono avvalse.

3. L’intervento di cui al comma 1 è gestito da Veneto Sviluppo S.p.A. nel rispetto del limite temporale previsto al comma 6 dell’articolo 1 e comunque nel rispetto del limite temporale previsto dal punto 2.1. della Comunicazione di cui al comma 1.

4. Le imprese interessate accedono ai benefici di cui al comma 1 previo avviso pubblico da pubblicare sul sito istituzionale di Veneto Sviluppo S.p.A..

5. L’ammontare del beneficio concedibile a ciascuna impresa non può essere superiore all’importo dell’aiuto non rimborsato, comprensivo del capitale e degli interessi maturati fino alla data dell’erogazione, e comunque non può essere superiore agli importi previsti dal punto 2.1. della Comunicazione di cui al comma 1.

6. Ai benefici previsti dal presente articolo si applica l’articolo 53, comma 1-quater, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 “Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all’economia, nonché di politiche sociali connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19”, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 e successive modificazioni e integrazioni.”.

 

     Art. 2. Modifica alla legge regionale 25 novembre 2019, n. 44 “Collegato alla legge di stabilità regionale 2020”.

1. Al comma 2 bis dell’articolo 11 della legge regionale 25 novembre 2019, n. 44, come modificato dall’articolo 3 della legge 28 maggio 2020, n. 2, le parole: “colpite dalla crisi correlata all’epidemia COVID-19, da attuarsi anche attraverso idonee forme di collaborazione con il sistema camerale” sono soppresse.

 

     Art. 3. Clausola di neutralità finanziaria.

1. All’attuazione della presente legge si provvede nell’ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio della Regione.

 

     Art. 4. Entrata in vigore.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.