Settore: | Codici regionali |
Regione: | Veneto |
Materia: | 3. sviluppo economico |
Capitolo: | 3.9 artigianato e industria |
Data: | 06/09/2022 |
Numero: | 22 |
Sommario |
Art. 1. Modifica alla legge regionale 28 maggio 2020, n. 21 |
Art. 2. Modifica alla legge regionale 25 novembre 2019, n. 44 “Collegato alla legge di stabilità regionale 2020”. |
Art. 3. Clausola di neutralità finanziaria. |
Art. 4. Entrata in vigore. |
§ 3.9.94 - L.R. 6 settembre 2022, n. 22.
Modifiche alla legge regionale 28 maggio 2020, n. 21 "Misure urgenti per il supporto alla liquidità delle imprese colpite dalla crisi correlata all'epidemia Covid-19. Seconda variazione generale al bilancio di previsione 2020-2022 della Regione del Veneto" e alla legge regionale 25 novembre 2019, n. 44 "Collegato alla legge di stabilità regionale 2020".
(B.U. 9 settembre 2022, n. 109)
Art. 1. Modifica alla
“Misure urgenti per il supporto alla liquidità delle imprese colpite dalla crisi correlata all’epidemia Covid-19. Seconda variazione generale al bilancio di previsione 2020-2022 della Regione del Veneto”.
1. Dopo l’articolo 3 della
“Art. 3 bis. Misure urgenti per il sostegno di imprese di Venezia e Chioggia.
1. Nel rispetto di quanto previsto dal punto 2.1. della Comunicazione della Commissione europea del 23 marzo 2022, C (2022) 1890 “Quadro temporaneo di crisi per misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia a seguito dell’aggressione della Russia contro l’Ucraina”, al fine di contenere gli effetti negativi derivanti dagli aumenti dei prezzi nel settore elettrico e del gas naturale a supporto della liquidità delle imprese del vetro artistico di Murano e della pesca di Venezia e Chioggia, le risorse di cui al comma 3 dell’articolo 1 sono destinate sino ad un importo massimo di 500.000,00 euro alle imprese del vetro artistico di Murano e della pesca di Venezia e Chioggia che hanno beneficiato degli sgravi degli oneri sociali di cui all’articolo 5 bis del
2. Quanto previsto al comma 1 non pregiudica in ogni caso l’accesso agli aiuti di cui all’articolo 1, comma 3, della presente legge da parte delle imprese del vetro artistico di Murano e della pesca di Venezia e Chioggia che abbiano già restituito l’aiuto corrisposto ai sensi della normativa statale di cui al comma 1 del presente articolo o che non se ne sono avvalse.
3. L’intervento di cui al comma 1 è gestito da Veneto Sviluppo S.p.A. nel rispetto del limite temporale previsto al comma 6 dell’articolo 1 e comunque nel rispetto del limite temporale previsto dal punto 2.1. della Comunicazione di cui al comma 1.
4. Le imprese interessate accedono ai benefici di cui al comma 1 previo avviso pubblico da pubblicare sul sito istituzionale di Veneto Sviluppo S.p.A..
5. L’ammontare del beneficio concedibile a ciascuna impresa non può essere superiore all’importo dell’aiuto non rimborsato, comprensivo del capitale e degli interessi maturati fino alla data dell’erogazione, e comunque non può essere superiore agli importi previsti dal punto 2.1. della Comunicazione di cui al comma 1.
6. Ai benefici previsti dal presente articolo si applica l’articolo 53, comma 1-quater, del
Art. 2. Modifica alla
1. Al comma 2 bis dell’articolo 11 della
Art. 3. Clausola di neutralità finanziaria.
1. All’attuazione della presente legge si provvede nell’ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio della Regione.
Art. 4. Entrata in vigore.
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.