Settore: | Normativa europea |
Materia: | 11. unione economica e monetaria e libera circolazione capitali |
Capitolo: | 11.1 questioni generali |
Data: | 15/05/2014 |
Numero: | 600 |
Sommario |
Art. 1. Oggetto e ambito di applicazione |
Art. 2. Definizioni |
Art. 3. Requisiti di trasparenza pre-negoziazione per le sedi di negoziazione relativamente ad azioni, certificati di deposito, fondi indicizzati quotati, certificati e altri strumenti finanziari [...] |
Art. 4. Deroghe per gli strumenti rappresentativi di capitale |
Art. 5. Massimale sul volume |
Art. 6. Requisiti di trasparenza post-negoziazione per le sedi di negoziazione relativamente ad azioni, certificati di deposito, fondi indicizzati quotati, certificati e altri strumenti finanziari [...] |
Art. 7. Autorizzazione alla pubblicazione differita |
Art. 8. Requisiti di trasparenza pre-negoziazione per le sedi di negoziazione relativamente a obbligazioni, strumenti finanziari strutturati e quote di emissione |
Art. 8 bis. Requisiti di trasparenza pre-negoziazione per le sedi di negoziazione relativamente a strumenti derivati |
Art. 8 ter. Requisiti di trasparenza pre-negoziazione per le sedi di negoziazione relativamente a ordini a pacchetto |
Art. 9. Deroghe per obbligazioni, strumenti finanziari strutturati, quote di emissione, derivati e ordini a pacchetto |
Art. 10. Requisiti di trasparenza post-negoziazione per le sedi di negoziazione relativamente a obbligazioni, strumenti finanziari strutturati, quote di emissione e strumenti derivati |
Art. 11. Pubblicazione differita per obbligazioni, strumenti finanziari strutturati o quote di emissione |
Art. 11 bis. Pubblicazione differita relativamente ai derivati |
Art. 12. Obbligo di rendere disponibili i dati pre-negoziazione e post-negoziazione separatamente |
Art. 13. Obbligo di rendere disponibili i dati pre-negoziazione e post-negoziazione a condizioni commerciali ragionevoli |
Art. 14. Obbligo per gli internalizzatori sistematici di rendere pubbliche quotazioni irrevocabili in relazione ad azioni, certificati di deposito, fondi indicizzati quotati, certificati e altri strumenti [...] |
Art. 15. Esecuzione degli ordini dei clienti |
Art. 16. Obblighi delle autorità competenti |
Art. 17. Accesso alle quotazioni |
Art. 17 bis. Dimensioni dei tick di negoziazione |
Art. 20. Informazione post-negoziazione da parte delle imprese di investimento, ivi compresi gli internalizzatori sistematici, relativamente ad azioni, certificati di deposito, fondi indicizzati quotati, [...] |
Art. 21. Informazione post-negoziazione da parte delle imprese di investimento relativamente a obbligazioni, strumenti finanziari strutturati, quote di emissione e strumenti derivati |
Art. 21 bis. Soggetto di pubblicazione designato |
Art. 22. Informazioni da fornire a fini della trasparenza e dell’effettuazione degli altri calcoli |
Art. 22 bis. Trasmissione di dati al CTP |
Art. 22 ter. Qualità dei dati |
Art. 22 quater. Sincronizzazione degli orologi |
Art. 23. Obbligo di negoziazione per le imprese di investimento |
Art. 23 bis. Accessibilità delle informazioni tramite il punto di accesso unico europeo |
Art. 24. Obbligo di sostenere l’integrità dei mercati |
Art. 25. Obbligo di conservare le registrazioni |
Art. 26. Obbligo di segnalare le operazioni |
Art. 27. Obbligo di fornire dati di riferimento relativi agli strumenti finanziari |
Art. 27 bis. Ai fini del presente titolo, per autorità nazionale competente si intende un’autorità competente ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 1, punto 26), della direttiva 2014/65/UE. |
Art. 27 ter. Obbligo di autorizzazione |
Art. 27 quater. Autorizzazione dei fornitori di servizi di comunicazione dati |
Art. 27 quinquies. Procedure per la concessione e il rifiuto dell'autorizzazione di ARM e APA |
Art. 27 quinquies bis. Procedura per la selezione di un unico CTP per ciascuna classe di attività |
Art. 27 quinquies ter. Procedure per la concessione e il rifiuto dell’autorizzazione per CTP |
Art. 27 sexies. Revoca dell’autorizzazione |
Art. 27 septies. Requisiti per l’organo di gestione di un fornitore di servizi di comunicazione dati |
Art. 27 octies. Requisiti organizzativi per gli APA |
Art. 27 nonies. Requisiti organizzativi per i CTP |
Art. 27 nonies bis. Obblighi di segnalazione per i CTP |
Art. 27 decies. Requisiti organizzativi per gli ARM |
Art. 28. Obbligo di negoziare in mercati regolamentati, sistemi multilaterali di negoziazione o sistemi organizzati di negoziazione |
Art. 29. Obbligo di compensazione per i derivati negoziati in mercati regolamentati e tempi di accettazione per la compensazione |
Art. 30. Accordi di compensazione indiretti |
Art. 32. Procedura relativa all’obbligo di negoziazione |
Art. 32 bis. Sospensione a sé stante dell'obbligo di negoziazione |
Art. 33. Meccanismo atto ad evitare la duplicazione o la conflittualità delle norme |
Art. 34. Registro di derivati soggetti all’obbligo di negoziazione |
Art. 35. Accesso non discriminatorio a una controparte centrale |
Art. 36. Accesso non discriminatorio a una sede di negoziazione |
Art. 37. Accesso non discriminatorio agli indici di riferimento e obbligo di concedere una licenza per gli stessi |
Art. 38. Accesso per le controparti centrali e le sedi di negoziazione di paesi terzi |
Art. 38 bis. Esercizio dei poteri dell’ESMA |
Art. 38 ter. Richiesta di informazioni |
Art. 38 quater. Indagini generali |
Art. 38 quinquies. Ispezioni in loco |
Art. 38 sexies. Scambio di informazioni |
Art. 38 septies. Segreto professionale |
Art. 38 octies. Misure di vigilanza dell’ESMA |
Art. 38 nonies. Sanzioni amministrative pecuniarie |
Art. 38 decies. Sanzioni per la reiterazione dell’inadempimento |
Art. 38 undecies. Divulgazione, natura, applicazione e assegnazione delle sanzioni amministrative pecuniarie e sanzioni per la reiterazione dell’inadempimento |
Art. 38 duodecies. Norme procedurali per l’adozione delle misure di vigilanza e l’imposizione delle sanzioni amministrative pecuniarie |
Art. 38 terdecies. Audizione delle persone interessate |
Art. 38 quaterdecies. Controllo della Corte di giustizia |
Art. 38 quindecies. Commissioni di autorizzazione e vigilanza |
Art. 38 sexdecies. Delega dei compiti dell’ESMA alle autorità competenti |
Art. 39. Controllo del mercato |
Art. 39 bis. Divieto di ricevere pagamenti per il flusso degli ordini |
Art. 40. Poteri di intervento temporaneo dell’ESMA |
Art. 41. Poteri di intervento temporaneo dell’ABE |
Art. 42. Intervento sui prodotti da parte delle autorità competenti |
Art. 43. Coordinamento da parte dell’ESMA e dell’ABE |
Art. 44. Coordinamento da parte dell’ESMA delle misure di gestione delle posizioni e dei limiti per le posizioni stabiliti a livello nazionale |
Art. 45. Poteri dell’ESMA in merito alla gestione delle posizioni |
Art. 46. Disposizioni generali |
Art. 47. Decisione di equivalenza |
Art. 48. Registro |
Art. 49. Misure la cui adozione compete all’ESMA |
Art. 50. Esercizio della delega |
Art. 51. Procedura di comitato |
Art. 52. Relazioni e riesame |
Art. 53. Modifiche del regolamento (UE) n. 648/2012 |
Art. 54. Disposizioni transitorie |
Art. 54 bis. Misure transitorie relative all’ESMA |
Art. 54 ter. Relazioni con i revisori dei conti |
Art. 55. Entrata in vigore e applicazione |
§ 11.1.105 - Regolamento 15 maggio 2014, n. 600. [1]
Regolamento (UE) n. 600/2014 del Parlamento Europeo e del Consiglio sui mercati degli strumenti finanziari e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012
(G.U.U.E. 12 giugno 2014, L 173)
(Testo rilevante ai fini del SEE)
TITOLO I
OGGETTO, AMBITO DI APPLICAZIONE E DEFINIZIONI
Art. 1. Oggetto e ambito di applicazione
1. Il presente regolamento stabilisce requisiti uniformi in relazione a:
a) comunicazione al pubblico di dati sulle negoziazioni;
b) segnalazione delle operazioni alle autorità competenti;
c) negoziazione di strumenti derivati nelle sedi organizzate;
d) accesso non discriminatorio alla compensazione e accesso non discriminatorio alla negoziazione di valori di riferimento;
e) poteri di intervento sui prodotti conferiti alle autorità competenti, all’ESMA e all’ABE nonché poteri conferiti all’ESMA in ordine ai controlli sulla gestione delle posizioni e alle limitazioni delle posizioni;
f) prestazione di servizi o attività di investimento da parte di imprese di paesi terzi, in seguito a una decisione di equivalenza applicabile da parte della Commissione, con o senza una succursale;
g) autorizzazione e vigilanza dei fornitori di servizi di comunicazione dati.
2. Il presente regolamento si applica alle imprese di investimento autorizzate ai sensi della direttiva 2014/65/UE e agli enti creditizi autorizzati ai sensi della direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio quando prestano servizi di investimento e/o svolgono attività di investimento, nonché ai gestori del mercato, inclusa qualsiasi sede di negoziazione da questi gestita.
3. Il titolo V del presente regolamento si applica anche alla totalità delle controparti finanziarie e alle controparti non finanziarie che sono soggette all'obbligo di compensazione ai sensi del titolo II del
4. Il titolo VI del presente regolamento si applica altresì alle CCP e ai soggetti che detengono diritti di proprietà sui valori di riferimento.
4 bis. Il titolo VII, capo 1, del presente regolamento si applica altresì alle imprese di paesi terzi che prestano servizi di investimento o che svolgono attività di investimento all’interno dell’Unione.
5. Il titolo VIII del presente regolamento si applica alle imprese di paesi terzi che prestano servizi o attività di investimento all’interno dell’Unione, in seguito a una decisione di equivalenza applicabile da parte della Commissione, con o senza una succursale.
5 bis. Il titolo II e il titolo III del presente regolamento non si applicano alle operazioni di finanziamento tramite titoli, quali definite all'articolo 3, punto 11), del
5 ter. Tutti i sistemi multilaterali operano in conformità delle disposizioni del titolo II della direttiva 2014/65/UE per quanto riguarda i sistemi multilaterali di negoziazione o i sistemi organizzati di negoziazione, oppure in conformità delle disposizioni del titolo III di tale direttiva per quanto riguarda i mercati regolamentati.
Gli internalizzatori sistematici operano in conformità del titolo III del presente regolamento.
Fatti salvi gli articoli 23 e 28, tutte le imprese di investimento che concludono operazioni in strumenti finanziari al di fuori del contesto di sistemi multilaterali o di internalizzatori sistematici rispettano gli articoli 20 e 21.
6. Gli articoli 8, 8 bis, 8 ter, 10 e 21 non si applicano ai mercati regolamentati, ai gestori del mercato e alle imprese di investimento in relazione a un'operazione effettuata da un membro del Sistema europeo di banche centrali (SEBC), qualora tale membro abbia notificato preventivamente alla propria controparte che l'operazione è esente e qualora ricorra una delle condizioni seguenti:
a) il membro del SEBC è un membro dell'Eurosistema che agisce ai sensi del capo IV del protocollo n. 4 sullo statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea, allegato al trattato sull'Unione europea e al TFUE, ad eccezione dell'articolo 24 di tale statuto;
b) il membro del SEBC non è membro dell'Eurosistema e l'operazione è effettuata in esecuzione di una politica monetaria o dei cambi, comprese le operazioni effettuate per detenere o gestire riserve ufficiali in valuta estera, che tale membro del SEBC è legittimamente autorizzato a svolgere; o
c) l'operazione è effettuata in esecuzione di una politica di stabilità finanziaria che tale membro del SEBC è legittimamente autorizzato a svolgere.
7. Il paragrafo 6 non si applica alle operazioni effettuate da un membro del SEBC che non è membro dell'Eurosistema nello svolgimento delle sue attività di investimento.
8. L'ESMA, in stretta collaborazione con il SEBC, elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione che specificano le operazioni di politica monetaria, dei cambi e di stabilità finanziaria nonché i tipi di operazioni cui si applicano i paragrafi 6 e 7 per quanto riguarda i membri del SEBC che non sono membri dell'Eurosistema.
L'ESMA presenta tali progetti di norme tecniche di regolamentazione alla Commissione entro il 29 marzo 2026.
Alla Commissione è delegato il potere di integrare il presente regolamento tramite l'adozione delle norme tecniche di regolamentazione previste al primo comma secondo la procedura di cui agli articoli da 10 a 14 del
9. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’articolo 50 al fine di estendere l’ambito di applicazione del paragrafo 6 ad altre banche centrali.
A tal fine, entro il 1 giugno 2015, la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione che valuta il trattamento delle operazioni dalle banche centrali dei paesi terzi che, ai fini del presente paragrafo, includono la Banca dei regolamenti internazionali. La relazione contiene un’analisi dei loro incarichi ufficiali e dei loro volumi delle negoziazioni all’interno dell’Unione europea. La relazione:
a) individua le disposizioni applicabili nei paesi terzi interessati per quanto riguarda gli obblighi di comunicazione per le operazioni delle banche centrali, tra cui le operazioni intraprese dai membri del SEBC nei paesi terzi in questione e
b) valuta le incidenze che gli obblighi normativi in materia di comunicazione nell’Unione possono avere sulle operazioni delle banche centrali dei paesi terzi.
Se la relazione conclude che la deroga di cui al paragrafo 6 è necessaria per le operazioni in cui la controparte è una banca centrale di un paese terzo nello svolgimento di attività nel settore della politica monetaria, delle operazioni sui cambi e della stabilità finanziaria, la Commissione dispone che la deroga in oggetto si applichi a tale banca del paese terzo.
Art. 2. Definizioni
1. Ai fini del presente regolamento si intende per:
1) «impresa di investimento»: un’impresa di investimento quale definita all’articolo 4, paragrafo 1, punto 1), della direttiva 2014/65/UE;
2) «servizi e attività di investimento»: i servizi e le attività di investimento quali definiti all’articolo 4, paragrafo 1, punto 2), della direttiva 2014/65/UE;
3) «servizi accessori»: servizi accessori quali definiti all’articolo 4, paragrafo 1, punto 3), della direttiva 2014/65/UE;
4) «esecuzione di ordini per conto dei clienti»: l’esecuzione degli ordini per conto dei clienti quale definito all’articolo 4, paragrafo 1, punto 5), della direttiva 2014/65/UE;
5) «negoziazione per conto proprio»: effettuare una negoziazione per conto proprio quale definita all’articolo 4, paragrafo 1, punto 6), della direttiva 2014/65/UE;
6) «market maker»: un market maker quale definito all’articolo 4, paragrafo 1, punto 7), della direttiva 2014/65/UE;
7) «cliente»: un cliente quale definito all’articolo 4, paragrafo 1, punto 9), della direttiva 2014/65/UE;
8) «cliente professionale»: un cliente professionale quale definito all’articolo 4, paragrafo 1, punto 10), della direttiva 2014/65/UE;
8 bis) «mercato di crescita per le PMI»: un mercato di crescita per le PMI quale definito all'articolo 4, paragrafo 1, punto 12), della direttiva 2014/65/UE;
9) «strumento finanziario»: uno strumento finanziario quale definito all’articolo 4, paragrafo 1, punto 15), della direttiva 2014/65/UE;
10) «gestore del mercato»: un gestore del mercato quale definito all’articolo 4, paragrafo 1, punto 18), della direttiva 2014/65/UE;
11) «sistema multilaterale»: un sistema o meccanismo che consente l'interazione tra interessi multipli di acquisto e di vendita di strumenti finanziari da parte di terzi;
12) «internalizzatore sistematico»: un internalizzatore sistematico quale definito all’articolo 4, paragrafo 1, punto 20), della direttiva 2014/65/UE;
13) «mercato regolamentato»: un mercato regolamentato quale definito all’articolo 4, paragrafo 1, punto 21), della direttiva 2014/65/UE;
14) «sistema multilaterale di negoziazione»: un sistema multilaterale di negoziazione quale definito all’articolo 4, paragrafo 1, punto 22), della direttiva 2014/65/UE;
15) «sistema organizzato di negoziazione»: un sistema organizzato di negoziazione quale definito all’articolo 4, paragrafo 1, punto 23), della direttiva 2014/65/UE;
16) «sede di negoziazione»: una sede di negoziazione quale definito all’articolo 4, paragrafo 1, punto 24), della direttiva 2014/65/UE;
16 bis) «soggetto pubblicante designato»: un'impresa di investimento responsabile di rendere pubbliche le operazioni tramite un APA ai sensi dell'articolo 20, paragrafo 1, e dell'articolo 21, paragrafo 1;
17) «mercato liquido»:
a) ai fini degli articoli 9, 11 e 11 bis:
i) per quanto riguarda le obbligazioni, un mercato in cui vi sono acquirenti e venditori pronti e disponibili su base continua, in cui il mercato è valutato in base alla dimensione dell'emissione dell'obbligazione;
ii) per quanto riguarda uno strumento finanziario o una categoria di strumenti finanziari diversi da quelli di cui al punto i), un mercato in cui vi sono acquirenti e venditori pronti e disponibili su base continua, in cui il mercato è valutato in base ai seguenti criteri, tenendo in considerazione le strutture di mercato specifiche del particolare strumento finanziario o della particolare categoria di strumenti finanziari:
- la frequenza e le dimensioni medie delle operazioni in una serie di condizioni di mercato, tenendo conto della natura e del ciclo di vita dei prodotti della categoria di strumenti finanziari,
- il numero e il tipo di partecipanti al mercato, compreso il rapporto tra i partecipanti al mercato e gli strumenti finanziari negoziati in relazione a un determinato prodotto,
- le dimensioni medie dei differenziali, ove disponibili,
- la dimensione dell'emissione, se del caso;
b) ai fini degli articoli 4, 5 e 14, un mercato di uno strumento finanziario negoziato quotidianamente, quando è valutato conformemente ai criteri seguenti:
i) la capitalizzazione di borsa di tale strumento finanziario;
ii) il numero medio giornaliero di operazioni relative a tale strumento finanziario;
iii) il controvalore medio giornaliero degli scambi di tale strumento finanziario;
18) «autorità competente»: un’autorità competente quale definita all’articolo 4, paragrafo 1, punto 26), della direttiva 2014/65/UE e, per l’autorizzazione e la vigilanza dei fornitori di servizi di comunicazione dati, l’ESMA, ad eccezione dei meccanismi di segnalazione autorizzati (ARM) e dei dispositivi di pubblicazione autorizzati (APA) con deroga ai sensi del paragrafo 3 del presente articolo;
19) «ente creditizio»: un ente creditizio quale definito all’articolo 4, paragrafo 1, punto 1), del
20) «succursale»: una succursale quale definita all’articolo 4, paragrafo 1, punto 30), della direttiva 2014/65/UE;
21) «stretti legami»: stretti legami quali definiti all’articolo 4, paragrafo 1, punto 35), della direttiva 2014/65/UE;
22) «organo di gestione»: un organo di direzione quale definito all’articolo 4, paragrafo 1, punto 36), della direttiva 2014/65/UE;
22 bis) «alta dirigenza»: alta dirigenza ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 1, punto 37), della direttiva 2014/65/UE;
23) «deposito strutturato»: un deposito strutturato quale definito all’articolo 4, paragrafo 1, punto 43), della direttiva 2014/65/UE;
24) «valori mobiliari»: valori mobiliari quali definiti all’articolo 4, paragrafo 1, punto 44), della direttiva 2014/65/UE;
25) «certificati di deposito»: certificati di deposito quali definiti all’articolo 4, paragrafo 1, punto 45), della direttiva 2014/65/UE;
26) «fondi indicizzati quotati» (exchange-traded funds — ETF): fondi indicizzati quotati quali definiti all’articolo 4, paragrafo 1, punto 46), della direttiva 2014/65/UE;
27) «certificati»: titoli negoziabili sul mercato dei capitali e che, in caso di rimborso dell’investimento da parte dell’emittente, hanno rango superiore alle azioni ma inferiore alle obbligazioni non garantite e altri strumenti analoghi;
28) «strumenti finanziari strutturati»: titoli concepiti per cartolarizzare e trasferire il rischio di credito associato a un pool di attività finanziarie, che garantiscono al titolare pagamenti regolari che dipendono dal flusso di cassa delle attività sottostanti;
29) «strumenti derivati»: gli strumenti finanziari definiti all’articolo 4, paragrafo 1, punto 44), lettera c), della direttiva 2014/65/UE e citati nell’allegato I, sezione C, punti da 4 a 10, della stessa;
30) «derivati su merci»: gli strumenti finanziari definiti all’articolo 4, paragrafo 1, punto 44), lettera c), della direttiva 2014/65/UE, che fanno riferimento a merci o attività sottostanti di cui all’allegato I, sezione C, punto 10), della direttiva 2014/65/UE o ai punti 5), 6), 7) e 10) dell’allegato I, sezione C, della stessa;
31) «CCP»: una CCP ai sensi dell’articolo 2, punto 1), del
32) «derivati negoziati in borsa»: gli strumenti derivati negoziati su un mercato regolamentato o sul mercato di un paese terzo considerato equivalente ad un mercato regolamentato a norma dell’articolo 28 del presente regolamento, e in quanto tale non contemplato nella definizione di derivato OTC di cui all’articolo 2, punto 7), del
32 bis) «derivato OTC»: un derivato OTC quale definito all'articolo 2, punto 7), del
33) «indicazione eseguibile di interesse alla negoziazione»: messaggio relativo alla presenza di un interesse a negoziare, inviato da un membro o partecipante a un altro nell’ambito di un sistema di negoziazione, contenente tutte le informazioni necessarie per concludere un’operazione;
34) «dispositivo di pubblicazione autorizzato» o «APA» (approved publication arrangement): soggetto autorizzato ai sensi del presente regolamento a pubblicare le segnalazioni delle operazioni concluse per conto di imprese di investimento ai sensi degli articoli 20 e 21;
35) «fornitore di un sistema consolidato di pubblicazione» o «CTP»: un soggetto autorizzato a norma del titolo IV bis, capo 1, del presente regolamento a fornire il servizio di raccolta di dati presso le sedi di negoziazione e gli APA e il servizio di consolidamento di tali informazioni in un flusso elettronico di dati attualizzati in continuo, in grado di fornire i dati di mercato fondamentali e i dati richiesti dalla regolamentazione;
36) «meccanismo di segnalazione autorizzato» o «ARM» (approved reporting mechanism): soggetto autorizzato ai sensi del presente regolamento a segnalare le informazioni di dettaglio sulle operazioni alle autorità competenti o all’ESMA per conto delle imprese di investimento;
36 bis) «fornitore di servizi di comunicazione dati»: un soggetto di cui ai punti da 34) a 36) e un soggetto di cui all’articolo 27 ter, paragrafo 2;
36 ter) «dati di mercato fondamentali»:
a) tutti i dati seguenti riguardanti una determinata azione o un determinato fondo indicizzato quotato in una data marcatura temporale:
i) per i book di negoziazione continui, la miglior quotazione europea in acquisto e vendita con il volume corrispondente;
ii) per i sistemi di negoziazione ad asta, il prezzo al quale l'algoritmo di negoziazione sarebbe soddisfatto al meglio e il volume che i partecipanti a tale sistema potrebbero eseguire a quel prezzo;
iii) il prezzo al quale è eseguita l'operazione e il volume oggetto dell'operazione a quel prezzo;
iv) per le operazioni, il tipo di sistema di negoziazione e le deroghe e i differimenti applicabili;
v) ad eccezione delle informazioni di cui ai punti i) e ii), il codice identificativo del mercato che identifica in modo univoco la sede di negoziazione e, per le altre sedi di esecuzione, il codice identificativo che identifica il tipo di sede di esecuzione;
vi) l'identificativo standardizzato dello strumento che si applica in tutte le sedi di esecuzione;
vii) le informazioni di marcatura temporale riguardanti quanto segue, se del caso:
- l'esecuzione dell'operazione e le sue eventuali modifiche,
- l'inserimento dei migliori prezzi di acquisto e di vendita nel book di negoziazione,
- l'indicazione, in un sistema di negoziazione ad asta, dei prezzi o dei volumi,
- la pubblicazione, da parte delle sedi di negoziazione, degli elementi di cui al primo, secondo e terzo trattino,
- la diffusione dei dati di mercato fondamentali;
b) tutti i dati seguenti riguardanti una data obbligazione o un dato derivato OTC in una determinata marcatura temporale:
i) il prezzo al quale è eseguita l'operazione e la quantità o il volume oggetto dell'operazione a quel prezzo;
ii) il codice identificativo del mercato che identifica in modo univoco la sede di negoziazione e, per altre sedi di esecuzione, il codice identificativo che identifica il tipo di sede di esecuzione;
iii) per le obbligazioni, l'identificativo standardizzato dello strumento che si applica in tutte le sedi di esecuzione;
iv) per i derivati OTC, i dati di riferimento identificativi di cui all'articolo 27, paragrafo 1, secondo comma;
v) le informazioni di marcatura temporale per quanto riguarda gli elementi seguenti:
- l'esecuzione dell'operazione e di qualsiasi relativa modifica,
- la pubblicazione dell'operazione da parte delle sedi di negoziazione,
- la diffusione dei dati di mercato fondamentali;
vi) il tipo di sistema di negoziazione e le deroghe e i differimenti applicabili;
36 quater) «dati richiesti dalla regolamentazione»: i dati relativi allo status dei sistemi che abbinano ordini di strumenti finanziari e i dati relativi allo status di negoziazione dei singoli strumenti finanziari;
37) «Stato membro d’origine»: uno Stato membro di origine quale definito all’articolo 4, paragrafo 1, punto 55), della direttiva 2014/65/UE;
38) «Stato membro ospitante»: uno Stato membro ospitante quale definito all’articolo 4, paragrafo 1, punto 56), della direttiva 2014/65/UE;
39) «valore di riferimento» (benchmark): qualsiasi tasso, indice o dato numerico, messo a disposizione del pubblico o pubblicato, determinato periodicamente applicando una formula al valore di una o più attività sottostanti o prezzi o sulla base di tale valore, ivi inclusi stime, tassi di interesse effettivi o stimati o altri valori o rilevazioni e con riferimento ai quali viene determinato l’importo da corrispondere per uno strumento finanziario o il valore di uno strumento finanziario;
40) «accordo di interoperabilità»: un accordo di interoperabilità quale definito all’articolo 2, punto 12), del
41) «istituto finanziario di paesi terzi»: entità, la cui sede centrale si trova in un paese terzo, autorizzata ai sensi della legge del suddetto paese terzo a svolgere qualsiasi servizio o attività tra quelli elencati nella direttiva 2013/36/UE, nella direttiva 2014/65/UE, nella
42) «impresa di paesi terzi»: impresa di paesi terzi quale definita all’articolo 4, paragrafo 1, punto 57), della direttiva 2014/65/UE;
43) «prodotto energetico all’ingrosso»: prodotto energetico all’ingrosso quale definito all’articolo 2, paragrafo 4, del
44) «derivati su merci agricole»: contratti di derivati relativi ai prodotti di cui all’articolo 1, e all’allegato I, parti da I a XX e XXIV/1, del
45) «frammentazione della liquidità»: una situazione in cui:
a) i partecipanti alla sede di negoziazione non sono in grado di concludere un’operazione con uno o più partecipanti della medesima sede perché mancano accordi di compensazione accessibili a tutti i partecipanti; oppure
b) un membro compensatore (clearing member) o i suoi clienti siano costretti a detenere le loro posizioni in uno strumento finanziario in più di una CCP, il che limiterebbe le possibilità di compensazione delle esposizioni finanziarie;
46) «debito sovrano», debito sovrano quale definito all’articolo 4, paragrafo 1, punto 61), della direttiva 2014/65/UE;
47) «compressione del portafoglio» (portfolio compression): un servizio di riduzione del rischio in cui due o più controparti terminano, in tutto o in parte, alcuni o tutti gli strumenti derivati da esse presentati in vista della loro inclusione nella compressione del portafoglio e li sostituiscono con un altro strumento derivato il cui valore nozionale combinato è inferiore a quello dei derivati terminati;
48) «scambio con sottostante fisico» (exchange for physical): un'operazione in un contratto derivato o un altro strumento finanziario vincolato all'esecuzione simultanea di una quantità equivalente dell'attività fisica sottostante;
49) «ordine a pacchetto»: un ordine il cui prezzo è determinato unitariamente:
a) ai fini dell'esecuzione di uno scambio con sottostante fisico; oppure
b) concernente due o più strumenti finanziari ai fini dell'esecuzione di una operazione a pacchetto;
50) «operazione a pacchetto»:
a) uno scambio con sottostante fisico; oppure
b) un'operazione che comporta l'esecuzione di due o più componenti dell'operazione in strumenti finanziari e che soddisfa tutte le condizioni seguenti:
i) l'operazione è effettuata tra due o più controparti;
ii) ciascuna componente dell'operazione comporta un concreto rischio economico o finanziario in connessione con tutte le altre componenti;
iii) l'esecuzione di ciascuna componente è simultanea e vincolata all'esecuzione di tutte le altre componenti.
2. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati a norma dell’articolo 50, per specificare alcuni elementi tecnici delle definizioni di cui al paragrafo 1, per adattarle agli sviluppi del mercato.
3. La Commissione adotta atti delegati in conformità dell’articolo 50 che specifichino i criteri per identificare gli ARM e gli APA che, in deroga al presente regolamento in ragione della loro limitata rilevanza per il mercato interno, sono soggetti ad autorizzazione e vigilanza da parte dell’autorità competente di uno Stato membro quale definita all’articolo 4, paragrafo 1, punto 26), della direttiva 2014/65/UE.
Nell’adottare l’atto delegato, la Commissione tiene conto di uno o più dei seguenti elementi:
a) la misura in cui i servizi sono prestati a imprese di investimento autorizzate in un solo Stato membro;
b) il numero delle segnalazioni delle operazioni o delle operazioni stesse;
c) se l’ARM o l’APA fa parte di un gruppo di partecipanti ai mercati finanziari che operano a livello transfrontaliero.
Se un’entità è soggetta alla vigilanza dell’ESMA per qualsiasi servizio fornito in qualità di fornitore di servizi di comunicazione dati ai sensi del presente regolamento, nessuna delle sue attività in qualità di ARM o di APA è esclusa dalla vigilanza dell’ESMA a norma di qualsiasi atto delegato adottato ai sensi del presente paragrafo.
TITOLO II
TRASPARENZA DELLE SEDI DI NEGOZIAZIONE
CAPO 1
Trasparenza degli strumenti rappresentativi di capitale
Art. 3. Requisiti di trasparenza pre-negoziazione per le sedi di negoziazione relativamente ad azioni, certificati di deposito, fondi indicizzati quotati, certificati e altri strumenti finanziari analoghi
1. I gestori del mercato e le imprese di investimento che gestiscono una sede di negoziazione rendono pubblici i prezzi correnti di acquisto e di vendita e lo spessore degli interessi di negoziazione espressi a tali prezzi che sono pubblicizzati tramite i loro sistemi per le azioni, i certificati di deposito, i fondi indicizzati quotati, i certificati e gli altri strumenti finanziari analoghi negoziati in una sede di negoziazione. Tale requisito si applica altresì alle indicazioni di interesse alla negoziazione. I gestori del mercato e le imprese di investimento che gestiscono una sede di negoziazione mettono a disposizione del pubblico tali informazioni in modo continuo durante il normale orario di contrattazione.
2. I requisiti di trasparenza di cui al paragrafo 1 sono calibrati in base alle diverse tipologie di sistemi di negoziazione, ivi compresi i sistemi order driven, quelli quote-driven, i sistemi ibridi e i sistemi di negoziazione ad asta periodica.
3. I gestori del mercato e le imprese di investimento che gestiscono una sede di negoziazione consentono l’accesso, a condizioni commerciali ragionevoli e in modo non discriminatorio, ai dispositivi che impiegano per rendere pubbliche le informazioni di cui al paragrafo 1 alle imprese di investimento tenute a pubblicare le proprie quotazioni di azioni, certificati di deposito, fondi indicizzati quotati, certificati e altri strumenti finanziari analoghi a norma dell’articolo 14.
Art. 4. Deroghe per gli strumenti rappresentativi di capitale
1. Le autorità competenti possono esentare i gestori del mercato e le imprese di investimento che gestiscono una sede di negoziazione dall’obbligo di pubblicare le informazioni di cui all’articolo 3, paragrafo 1, per:
a) sistemi di abbinamento di ordini basati su un metodo di negoziazione nel quale il prezzo dello strumento finanziario di cui all’articolo 3, paragrafo 1, è derivato dalla sede di negoziazione nella quale tale strumento finanziario è stato ammesso alla negoziazione per la prima volta o dal mercato più rilevante in termini di liquidità, laddove il prezzo di riferimento sia di ampia diffusione e considerato attendibile dai partecipanti al mercato. L’utilizzo continuo di tale deroga è soggetto alle condizioni di cui all’articolo 5;
b) sistemi che formalizzano le operazioni concordate, le quali:
i) sono effettuate all'interno dello spread corrente ponderato per il volume risultante dal book di negoziazione o dalle quotazioni dei market maker della sede di negoziazione che gestisce quel sistema;
ii) si riferiscono ad azioni, certificati di deposito, fondi indicizzati quotati, certificati e altri strumenti finanziari analoghi illiquidi che non rientrano nella nozione di mercato liquido e che sono negoziati entro una determinata percentuale di un prezzo appropriato di riferimento, dove la percentuale e il prezzo di riferimento sono fissati in precedenza dal gestore del sistema; o
iii) sono soggette a condizioni in materia di prezzo diverse dal prezzo corrente di mercato dello strumento finanziario;
c) ordini di dimensioni elevate rispetto alle normali dimensioni del mercato;
d) ordini conservati in un sistema di gestione degli ordini della sede di negoziazione in attesa della divulgazione.
2. Il prezzo di riferimento di cui al paragrafo 1, lettera a), è determinato ottenendo uno dei seguenti prezzi:
a) il prezzo intermedio tra i prezzi correnti di acquisto e di vendita della sede di negoziazione nella quale tale strumento finanziario è stato ammesso alla negoziazione per la prima volta o dal mercato più rilevante in termini di liquidità o
b) allorché il prezzo di cui alla lettera a) non è disponibile, il prezzo di apertura o di chiusura della pertinente sessione di negoziazione.
Gli ordini fanno riferimento ai prezzi di cui alla lettera b) solo al di fuori della fase di negoziazione continua della pertinente sessione di negoziazione.
3. Ove le sedi di negoziazione gestiscano sistemi che formalizzano le operazioni concordate ai sensi del paragrafo 1, lettera b), punto i):
a) le operazioni in oggetto sono effettuate conformemente alle regole della sede di negoziazione;
b) la sede di negoziazione assicura la presenza di dispositivi, sistemi e procedure intesi a prevenire e individuare abusi di mercato o tentati abusi di mercato in relazione alle predette operazioni concordate ai sensi dell’articolo 16 del
c) la sede di negoziazione stabilisce, mantiene e implementa sistemi intesi a rilevare qualsiasi tentativo di servirsi della deroga in oggetto per eludere altri requisiti del presente regolamento o della direttiva 2014/65/UE e a notificare siffatti tentativi all’autorità competente.
Quando un’autorità competente concede una deroga ai sensi del paragrafo 1, lettera b), punto i) o iii), essa ne verifica l’utilizzo da parte della sede di negoziazione onde garantire che siano rispettate le condizioni di utilizzo dell’deroga in parola.
4. Prima di concedere una deroga ai sensi del paragrafo 1, le autorità competenti notificano all’ESMA e alle altre autorità competenti l’utilizzo previsto di ciascuna deroga e forniscono una spiegazione relativa al funzionamento della stessa, inclusi i dettagli della sede di negoziazione in cui il prezzo di riferimento è fissato a norma del paragrafo 1, lettera a). L’intenzione di concedere una deroga è notificata almeno quattro mesi prima della data di entrata in vigore della deroga. Entro due mesi dalla ricezione della notifica, l’ESMA trasmette all’autorità competente un parere non vincolante nel quale valuta la compatibilità della deroga con i requisiti enunciati al paragrafo 1 e specificati nelle norme tecniche di regolamentazione adottate ai sensi del paragrafo 6. Qualora tale autorità competente conceda una deroga e un’autorità competente di un altro Stato membro abbia delle obiezioni in merito, quest’ultima può sottoporre nuovamente la questione all’ESMA, che può agire in conformità dei poteri che le sono conferiti a norma dell’articolo 19 del
5. Un’autorità competente può revocare, di propria iniziativa o su richiesta di un’altra autorità competente, una deroga concessa a norma del paragrafo 1 come specificato ai sensi del paragrafo 6 qualora constati che l’utilizzo della deroga si discosta dalla finalità originaria oppure ritenga che essa sia utilizzata per eludere i requisiti del presente articolo.
Le autorità competenti notificano tale revoca all’ESMA e alle altre autorità competenti motivando in misura circostanziata la propria decisione.
6. L’ESMA elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione per individuare quanto segue:
a) i dettagli dei dati pre-negoziazione, la forbice dei prezzi di acquisto e di vendita o delle quotazioni proposte dai market-maker designati, nonché lo spessore degli interessi di negoziazione espressi a tali prezzi, che devono essere resi pubblici per ciascuna categoria di strumenti finanziari interessata, conformemente all'articolo 3, paragrafo 1, tenendo conto della calibratura necessaria per le diverse tipologie di sistemi di negoziazione di cui all'articolo 3, paragrafo 2;
b) il mercato più rilevante in termini di liquidità di strumenti finanziari ai sensi del paragrafo 1, lettera a);
c) le caratteristiche specifiche di un’operazione concordata in relazione alle diverse modalità in cui i membri o i partecipanti di una sede di negoziazione possono effettuare una siffatta operazione;
d) le operazioni concordate che non contribuiscono alla formazione dei prezzi e che si avvalgono della deroga di cui al paragrafo 1, lettera b), punto iii);
e) la misura degli ordini di dimensione elevata e il tipo e le dimensioni minime degli ordini conservati in un sistema di gestione degli ordini di una sede di negoziazione in attesa della divulgazione che possono essere esentati dall’informazione pre-negoziazione a norma del paragrafo 1 per ciascuna categoria di strumenti finanziari interessata;
L’ESMA presenta tali progetti di norme tecniche di regolamentazione alla Commissione entro il 3 luglio 2015.
Alla Commissione è delegato il potere di adottare le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma conformemente agli articoli da 10 a 14 del
7. Le derogheconcesse dalle autorità competenti prima della data di applicazione del presente regolamento a norma dell’articolo 29, paragrafo 2, e dell’articolo 44, paragrafo 2, della
Art. 5. Massimale sul volume
1. Le sedi di negoziazione sospendono il ricorso alla deroga di cui all'articolo 4, paragrafo 1, lettera a), quando la percentuale delle negoziazioni di uno strumento finanziario nell'Unione realizzata in base a tale deroga supera il 7 % del volume totale delle negoziazioni dello strumento finanziario nell'Unione. Le sedi di negoziazione basano la loro decisione di sospensione del ricorso a tale deroga sui dati pubblicati dall'ESMA conformemente al paragrafo 4 del presente articolo e adottano tale decisione entro due giorni lavorativi dalla pubblicazione di tali dati e per un periodo di tre mesi.
2. - 3. (soppressi).
4. L'ESMA pubblica, entro i sette giorni lavorativi successivi alla fine di marzo, giugno, settembre e dicembre di ciascun anno civile, il volume totale delle negoziazioni nell'Unione di ciascuno strumento finanziario nei 12 mesi precedenti, le percentuali delle negoziazioni di ciascuno strumento finanziario realizzate nell'Unione che beneficiano della deroga di cui all'articolo 4, paragrafo 1, lettera a), e la metodologia utilizzata per calcolare tali percentuali delle negoziazioni di ciascuno strumento finanziario.
5. - 6. (soppressi).
7. Affinché sia garantita una base affidabile per monitorare le negoziazioni effettuate nel quadro della deroga di cui all'articolo 4, paragrafo 1, lettera a), e determinare se il limite di cui al paragrafo 1 è stato superato, i gestori delle sedi di negoziazione istituiscono sistemi e procedure intesi a permettere l'identificazione di tutte le transazioni effettuate nella loro sede che beneficiano di tale deroga.
8. Il periodo di pubblicazione dei dati delle negoziazioni da parte dell'ESMA, durante il quale deve essere monitorata la negoziazione di uno strumento finanziario che beneficia della deroga, inizia il 29 settembre 2025.
9. L'ESMA elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione per individuare il metodo, inclusa la segnalazione delle operazioni, in base al quale raccoglie, calcola e pubblica i dati relativi alle operazioni, a norma del paragrafo 4, al fine di fornire una misurazione accurata del volume totale di negoziazione per ciascuno strumento finanziario e le percentuali di negoziazioni che beneficiano della deroga nell'Unione.
L'ESMA presenta tali progetti di norme tecniche di regolamentazione alla Commissione entro il 29 marzo 2025.
Alla Commissione è delegato il potere di integrare il presente regolamento adottando le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma conformemente agli articoli da 10 a 14 del
10. Entro 29 settembre 2027, e successivamente ogni anno, l'ESMA presenta alla Commissione una relazione in cui valuta la soglia del massimale sul volume di cui al paragrafo 1, tenendo conto della stabilità finanziaria, delle migliori pratiche internazionali, della competitività delle imprese dell'Unione, dell'importanza dell'impatto sul mercato e dell'efficienza della formazione dei prezzi.
Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 50 per modificare il presente regolamento adeguando la soglia del massimale sul volume di cui al paragrafo 1 del presente articolo. Ai fini del presente comma, la Commissione tiene conto della relazione dell'ESMA di cui al primo comma del presente paragrafo, degli sviluppi internazionali e delle norme concordate a livello di Unione o internazionale.
Art. 6. Requisiti di trasparenza post-negoziazione per le sedi di negoziazione relativamente ad azioni, certificati di deposito, fondi indicizzati quotati, certificati e altri strumenti finanziari analoghi
1. I gestori del mercato e le imprese di investimento che gestiscono una sede di negoziazione rendono pubblici il prezzo, il volume e la data delle operazioni eseguite relativamente ad azioni, certificati di deposito, fondi indicizzati quotati, certificati e altri strumenti finanziari analoghi negoziati in tale sede di negoziazione. I gestori del mercato e le imprese di investimento che gestiscono una sede di negoziazione pubblicano i dettagli di tutte le operazioni in tempo reale, per quanto tecnicamente possibile.
2. I gestori del mercato e le imprese di investimento che gestiscono una sede di negoziazione consentono l’accesso, a condizioni commerciali ragionevoli e in modo non discriminatorio, ai dispositivi che impiegano per rendere pubbliche le informazioni di cui al paragrafo 1 del presente articolo alle imprese di investimento tenute a pubblicare le informazioni sulle proprie operazioni in azioni, certificati di deposito, fondi indicizzati quotati, certificati e altri strumenti finanziari analoghi a norma dell’articolo 20.
Art. 7. Autorizzazione alla pubblicazione differita
1. Le autorità competenti possono autorizzare i gestori del mercato e le imprese di investimento che gestiscono una sede di negoziazione a differire la pubblicazione delle informazioni sulle operazioni in base al loro tipo o alle loro dimensioni.
In particolare le autorità competenti possono autorizzare a differire la pubblicazione quando le operazioni riguardano dimensioni che, per tale azione, certificato di deposito, fondo indicizzato quotato, certificato e altro strumento finanziario analogo, o per tale categoria di azione, certificato di deposito, fondo indicizzato quotato, certificato e altro strumento finanziario analogo, sono di dimensione elevata in rapporto alle normali dimensioni del mercato.
I gestori del mercato e le imprese di investimento che gestiscono una sede di negoziazione ottengono dall’autorità competente la preventiva approvazione dei dispositivi proposti per la pubblicazione differita delle operazioni e li rendono noti chiaramente ai partecipanti al mercato e al pubblico. L’ESMA sorveglia l’applicazione dei dispositivi per la pubblicazione differita delle operazioni e presenta una relazione annuale alla Commissione sulle loro modalità di applicazione effettiva.
Qualora un’autorità competente autorizzi la pubblicazione differita e un’autorità competente di un altro Stato membro non sia d’accordo con il differimento oppure con l’effettiva applicazione dell’autorizzazione concessa, tale autorità competente può sottoporre nuovamente la questione all’ESMA, la quale può intervenire avvalendosi dei poteri che le sono conferiti a norma dell’articolo 19 del
2. L’ESMA elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione per individuare le informazioni in appresso in modo tale da rendere possibile la pubblicazione delle informazioni richieste ai sensi dell’articolo 64 della direttiva 2014/65/UE:
a) i dettagli operazioni che le imprese di investimento, compresi gli internalizzatori sistematici, i gestori del mercato e le imprese di investimento che gestiscono una sede di negoziazione mettono a disposizione del pubblico per ciascuna categoria di strumenti finanziari interessata, conformemente all’articolo 6, paragrafo 1, compresi i dati identificativi delle diverse tipologie di operazione pubblicati ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 1, e dell’articolo 20, distinguendo tra quelli determinati da fattori connessi principalmente alla valutazione degli strumenti finanziari e quelli che dipendono da altri fattori;
b) il termine da considerarsi conforme all’obbligo di pubblicare quanto più possibile in tempo reale, anche allorché le negoziazioni sono effettuate al di fuori del normale orario di contrattazione;
c) le condizioni alle quali le imprese di investimento, compresi gli internalizzatori sistematici, i gestori del mercato e le imprese di investimento che gestiscono una sede di negoziazione possono essere autorizzati alla pubblicazione differita delle informazioni sulle operazioni per ciascuna categoria di strumenti finanziari interessata conformemente al paragrafo 1 del presente articolo e all’articolo 20, paragrafo 1;
d) i criteri da applicare nel decidere per quali operazioni, a motivo delle loro dimensioni o del tipo, compresi il profilo di liquidità, dell’azione, del certificato di deposito, del fondo indicizzato quotato, del certificato o di altro strumento finanziario analogo su cui verte l’operazione, è ammessa la pubblicazione differita per ciascuna categoria di strumenti finanziari interessata.
L’ESMA presenta tali progetti di norme tecniche di regolamentazione alla Commissione entro il 3 luglio 2015.
Alla Commissione è delegato il potere di adottare le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma conformemente agli articoli da 10 a 14 del
CAPO 2
Trasparenza degli strumenti non rappresentativi di capitale
Art. 8. Requisiti di trasparenza pre-negoziazione per le sedi di negoziazione relativamente a obbligazioni, strumenti finanziari strutturati e quote di emissione
1. Quando applicano un registro centrale di ordini con limite di prezzo o un sistema di negoziazione ad asta periodica, i gestori del mercato e le imprese di investimento che gestiscono una sede di negoziazione rendono pubblici i prezzi correnti di acquisto e di vendita e lo spessore degli interessi di negoziazione espressi a tali prezzi che sono pubblicizzati tramite i loro sistemi per le obbligazioni, gli strumenti finanziari strutturati e le quote di emissione. I gestori del mercato e le imprese di investimento mettono a disposizione del pubblico tali informazioni in modo continuo durante il normale orario di contrattazione.
2. I requisiti di trasparenza di cui al paragrafo 1 sono calibrati per le diverse tipologie di sistemi di negoziazione.
Art. 8 bis. Requisiti di trasparenza pre-negoziazione per le sedi di negoziazione relativamente a strumenti derivati
1. Quando applicano un registro centrale di ordini con limite di prezzo o un sistema di negoziazione ad asta periodica, i gestori del mercato che gestiscono un mercato regolamentato rendono pubblici i prezzi correnti di acquisto e di vendita e lo spessore degli interessi di negoziazione espressi a tali prezzi che sono pubblicizzati tramite i loro sistemi per i derivati negoziati in borsa. I gestori del mercato mettono a disposizione del pubblico tali informazioni in modo continuo durante il normale orario di contrattazione.
2. Quando applicano un registro centrale di ordini con limite di prezzo o un sistema di negoziazione ad asta periodica, i gestori del mercato e le imprese di investimento che gestiscono un sistema multilaterale di negoziazione o un sistema organizzato di negoziazione rendono pubblici i prezzi correnti di acquisto e di vendita e lo spessore degli interessi di negoziazione espressi a tali prezzi che sono pubblicizzati tramite i loro sistemi per i derivati OTC che sono denominati in euro, yen giapponesi, dollari USA o sterline britanniche e che:
a) sono soggetti all'obbligo di compensazione ai sensi del titolo II del
b) sono credit default swap su singolo nome che fanno riferimento a una banca di rilevanza sistemica globale e che sono compensati a livello centrale; o
c) sono credit default swap che fanno riferimento a un indice che comprende banche di rilevanza sistemica globale e che sono compensati a livello centrale.
I detti gestori del mercato e le imprese di investimento mettono a disposizione del pubblico tali informazioni in modo continuo durante il normale orario di contrattazione.
3. I requisiti di trasparenza di cui ai paragrafi 1 e 2 sono calibrati per le diverse tipologie di sistemi di negoziazione.
4. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 50 al fine di modificare il paragrafo 2, primo comma, del presente articolo per quanto riguarda i derivati OTC soggetti agli obblighi di trasparenza di cui al medesimo comma alla luce degli sviluppi del mercato.
Art. 8 ter. Requisiti di trasparenza pre-negoziazione per le sedi di negoziazione relativamente a ordini a pacchetto
1. Quando applicano un registro centrale di ordini con limite di prezzo o un sistema di negoziazione ad asta periodica, i gestori del mercato e le imprese di investimento che gestiscono una sede di negoziazione rendono pubblici i prezzi correnti di acquisto e di vendita e lo spessore degli interessi di negoziazione espressi a tali prezzi che sono pubblicizzati tramite i loro sistemi per gli ordini a pacchetto composti da obbligazioni, strumenti finanziari strutturati, quote di emissione o derivati. I gestori del mercato e le imprese di investimento mettono a disposizione del pubblico tali informazioni in modo continuo durante il normale orario di contrattazione.
2. I requisiti di trasparenza di cui al paragrafo 1 sono calibrati per le diverse tipologie di sistemi di negoziazione.
Art. 9. Deroghe per obbligazioni, strumenti finanziari strutturati, quote di emissione, derivati e ordini a pacchetto
1. Le autorità competenti possono esentare i gestori del mercato e le imprese di investimento che gestiscono una sede di negoziazione dall'obbligo di rendere pubbliche le informazioni di cui all'articolo 8, paragrafo 1, all'articolo 8 bis, paragrafi 1 e 2, e all'articolo 8 ter, paragrafo 1, per:
a) gli ordini di dimensione elevata in rapporto alle normali dimensioni del mercato e gli ordini conservati in un sistema di gestione degli ordini della sede di negoziazione in attesa della divulgazione;
b) (soppressa).
c) strumenti derivati OTC non soggetti all'obbligo di negoziazione di cui all'articolo 28 e per i quali non esiste un mercato liquido e altri strumenti per i quali non esiste un mercato liquido;
d) gli ordini ai fini dell'esecuzione di uno scambio con sottostante fisico;
e) gli ordini a pacchetto che soddisfano una delle condizioni seguenti:
i) almeno una delle loro componenti è uno strumento finanziario per cui non esiste un mercato liquido, a meno che non esista un mercato liquido per l'ordine a pacchetto nel suo insieme;
ii) almeno una delle loro componenti è su larga scala rispetto alle normali dimensioni del mercato, a meno che non esista un mercato liquido per l'ordine a pacchetto nel suo insieme.
2. Prima di concedere una deroga ai sensi del paragrafo 1, le autorità competenti comunicano all’ESMA e alle altre autorità competenti l’utilizzo previsto di ciascuna richiesta di deroga e forniscono una spiegazione relativa al funzionamento della stessa. L’intenzione di concedere una deroga è notificata almeno quattro mesi prima della data di entrata in vigore della deroga. Entro due mesi dalla ricezione della notifica, l’ESMA trasmette all’autorità competente un parere nel quale valuta la compatibilità della deroga con i requisiti enunciati al paragrafo 1 e specificati nelle norme tecniche di regolamentazione adottate ai sensi del paragrafo 5. Qualora tale autorità competente conceda una deroga e un’autorità competente di un altro Stato membro abbia delle obiezioni in merito, quest’ultima può sottoporre nuovamente la questione all’ESMA, che può agire in conformità dei poteri che le sono conferiti a norma dell’articolo 19 del
2 bis. Le autorità competenti possono derogare all'obbligo di cui all'articolo 8 ter, paragrafo 1, per ciascuna singola componente di un ordine a pacchetto.
3. Le autorità competenti, di propria iniziativa o su richiesta di altre autorità competenti o dell'ESMA, possono revocare una deroga concessa a norma del paragrafo 1 se riscontrano che è usata per scopi diversi da quello originale o se ritengono che la deroga sia usata per eludere i requisiti stabiliti nel presente articolo.
Le autorità competenti notificano all’ESMA e alle altre autorità competenti tale revoca, senza indebiti ritardi e prima che essa abbia effetto, motivando in misura circostanziata la propria decisione.
4. L'autorità competente responsabile della vigilanza su una o più sedi di negoziazione nelle quali viene negoziata una categoria di obbligazione, strumento finanziario strutturato, quota di emissione o strumento derivato può sospendere temporaneamente gli obblighi di cui all'articolo 8 se la liquidità di tale categoria di strumento finanziario scende al di sotto di una determinata soglia. Tale soglia è fissata sulla base di criteri oggettivi specifici del mercato dello strumento finanziario interessato. La notifica di tale sospensione temporanea è pubblicata sul sito web dell'autorità competente interessata ed è notificata all'ESMA. L'ESMA pubblica tale sospensione temporanea sul suo sito web.
La sospensione temporanea è valida per un periodo iniziale non superiore a tre mesi dalla data di pubblicazione sul sito web dell’autorità competente interessata. Può essere prorogata per ulteriori periodi non superiori ogni volta a tre mesi, se i motivi alla base della sospensione temporanea continuano a sussistere. La sospensione temporanea che non viene prorogata al termine di detto periodo di tre mesi cessa automaticamente.
Prima di sospendere gli obblighi previsti all'articolo 8 o prorogarne la sospensione temporanea, l'autorità competente interessata notifica all'ESMA la sua intenzione e fornisce una spiegazione. Non appena possibile l'ESMA trasmette all'autorità competente un parere in cui valuta se la sospensione o la proroga della sospensione temporanea sia giustificata in conformità del primo e secondo comma del presente paragrafo.
5. L’ESMA elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione per individuare quanto segue:
a) i parametri e i metodi per calcolare la soglia di liquidità di cui al paragrafo 4 in relazione allo strumento finanziario. I parametri e i metodi con i quali gli Stati membri calcolano la soglia sono fissati in modo tale da far coincidere il raggiungimento della soglia stessa con un netto calo della liquidità in tutte le sedi all’interno dell’Unione per lo strumento finanziario in questione, sulla base dei criteri utilizzati a norma dell’articolo 2, paragrafo 1, punto 17);
b) la forbice dei prezzi di acquisto e di vendita e lo spessore degli interessi di negoziazione espressi a tali prezzi che devono essere resi pubblici per ciascuna categoria di strumenti finanziari interessata conformemente all'articolo 8, paragrafo 1, all'articolo 8 bis, paragrafi 1 e 2, e all'articolo 8 ter, paragrafo 1, tenendo conto della calibratura necessaria per le diverse tipologie di sistemi di negoziazione di cui all'articolo 8, paragrafo 2, all'articolo 8 bis, paragrafo 3, e all'articolo 8 ter, paragrafo 2;
c) la misura degli ordini di dimensione elevata e il tipo e la dimensione minima degli ordini conservati in un sistema di gestione degli ordini in attesa della divulgazione che possono essere esentati dall’informazione pre-negoziazione a norma del paragrafo 1 per ciascuna categoria di strumenti finanziari interessata;
d) (soppressa);
e) gli strumenti finanziari o le categorie di strumenti finanziari per i quali non esiste un mercato liquido che è possibile esentare dall’obbligo di comunicazione pre-negoziazione di cui al paragrafo 1;
f) le caratteristiche dei registri centrali di ordini con limiti di prezzo e dei sistemi di negoziazione ad asta periodica.
L'ESMA presenta tali progetti di norme tecniche di regolamentazione alla Commissione entro il 29 marzo 2025.
Alla Commissione è delegato il potere di integrare il presente regolamento adottando le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma conformemente agli articoli da 10 a 14 del
6. Al fine di garantire l'applicazione coerente del paragrafo 1, lettera e), punti i) e ii), l'ESMA elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione per stabilire una metodologia al fine di individuare quegli ordini a pacchetto per cui esiste un mercato liquido. Al momento dell'elaborazione di tale metodologia per determinare se esiste un mercato liquido per un ordine a pacchetto nel suo insieme, l'ESMA valuta se i pacchetti sono standardizzati e negoziati con frequenza.
L'ESMA presenta alla Commissione i suddetti progetti di norme tecniche di regolamentazione entro il 28 febbraio 2017.
Alla Commissione è delegato il potere di adottare le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma conformemente agli articoli da 10 a 14 del
Art. 10. Requisiti di trasparenza post-negoziazione per le sedi di negoziazione relativamente a obbligazioni, strumenti finanziari strutturati, quote di emissione e strumenti derivati
1. I gestori del mercato e le imprese di investimento che gestiscono una sede di negoziazione rendono pubblici il prezzo, il volume e la data delle operazioni eseguite relativamente a obbligazioni, strumenti finanziari strutturati e quote di emissione negoziati in una sede di negoziazione. Tali requisiti si applicano anche alle operazioni eseguite per i derivati negoziati in borsa e per i derivati OTC di cui all'articolo 8 bis, paragrafo 2. I gestori del mercato e le imprese di investimento che gestiscono una sede di negoziazione rendono pubblici i dettagli di tutte le operazioni in tempo reale, per quanto tecnicamente possibile.
2. I gestori del mercato e le imprese di investimento che gestiscono una sede di negoziazione concedono l'accesso, a condizioni commerciali ragionevoli e in modo non discriminatorio, ai dispositivi che impiegano per rendere pubbliche le informazioni di cui al paragrafo 1 del presente articolo alle imprese di investimento tenute, a norma dell'articolo 21, a pubblicare le informazioni sulle proprie operazioni in obbligazioni, strumenti finanziari strutturati, quote di emissione e strumenti derivati OTC ai sensi dell'articolo 8 bis, paragrafo 2.
3. Le informazioni relative a un'operazione a pacchetto sono rese disponibili per ciascuna componente in tempo reale, per quanto tecnicamente possibile, tenendo conto della necessità di assegnare i prezzi a determinati strumenti finanziari, e includono un indicatore per identificare che la componente appartiene a un pacchetto.
Se una componente dell'operazione a pacchetto è ammissibile alla pubblicazione differita ai sensi dell'articolo 11 o 11 bis, sono messe a disposizione informazioni sulla componente dopo la scadenza del periodo di differimento per l'operazione.
Art. 11. Pubblicazione differita per obbligazioni, strumenti finanziari strutturati o quote di emissione
1. I gestori del mercato e le imprese di investimento che gestiscono una sede di negoziazione possono differire la pubblicazione dei dettagli delle operazioni eseguite relativamente a obbligazioni, strumenti finanziari strutturati o quote di emissione negoziati in una sede di negoziazione, inclusi prezzo e volume, in conformità del presente articolo.
I gestori del mercato e le imprese di investimento che gestiscono una sede di negoziazione comunicano chiaramente ai partecipanti al mercato e al pubblico le modalità della pubblicazione differita. L'ESMA monitora l'applicazione di tali modalità e ogni due anni presenta una relazione alla Commissione sulla loro attuazione effettiva.
1 bis. Le modalità di pubblicazione differita per le obbligazioni, o loro categorie, sono organizzate utilizzando cinque categorie:
a) categoria 1: operazioni di medie dimensioni su uno strumento finanziario per il quale esiste un mercato liquido;
b) categoria 2: operazioni di medie dimensioni su uno strumento finanziario per il quale non esiste un mercato liquido;
c) categoria 3: operazioni di grandi dimensioni su uno strumento finanziario per il quale esiste un mercato liquido;
d) categoria 4: operazioni di grandi dimensioni su uno strumento finanziario per il quale non esiste un mercato liquido;
e) categoria 5: operazioni di dimensioni molto grandi.
Al termine del periodo di differimento sono pubblicate tutte le informazioni delle singole operazioni.
1 ter. Le modalità di pubblicazione differita in relazione agli strumenti finanziari strutturati o alle quote di emissioni, o a loro categorie, negoziati in una sede di negoziazione sono organizzate conformemente alle norme tecniche di regolamentazione di cui al paragrafo 4, lettera g).
Al termine del periodo di differimento sono pubblicate tutte le informazioni delle singole operazioni.
2. L'autorità competente responsabile della vigilanza su una o più sedi di negoziazione nelle quali si negozia una categoria di obbligazione, uno strumento finanziario strutturato o una quota di emissione può, se la liquidità di detta categoria di strumento finanziario scende al di sotto della soglia stabilita in conformità della metodologia di cui all'articolo 9, paragrafo 5, lettera a), sospendere temporaneamente gli obblighi di cui all'articolo 10. Tale soglia è stabilita sulla base di criteri oggettivi specifici del mercato dello strumento finanziario interessato.
Tale sospensione temporanea è pubblicata sul sito web dell'autorità competente interessata ed è notificata all'ESMA. L'ESMA pubblica tale sospensione temporanea sul suo sito web.
In caso di emergenza, come un effetto negativo significativo sulla liquidità di una categoria di obbligazioni, strumenti finanziari strutturati o quote di emissioni negoziati nell'Unione, l'ESMA può prorogare le durate massime di differimento stabilite conformemente alle norme tecniche di regolamentazione adottate ai sensi del paragrafo 4, lettere f) e g). Prima di decidere in merito a tale proroga, l'ESMA consulta l'autorità competente responsabile della vigilanza di una o più sedi di negoziazione in cui tale categoria di obbligazioni, strumenti finanziari strutturati o quote di emissione è negoziata. Tale proroga è pubblicata sul sito web dell'ESMA.
La sospensione temporanea di cui al primo comma o la proroga di cui al terzo comma è valida per un periodo iniziale non superiore a tre mesi dalla data di pubblicazione, rispettivamente, sul sito web dell'autorità competente interessata o dell'ESMA. Tale sospensione o proroga può essere rinnovata per ulteriori periodi non superiori ogni volta a tre mesi, se i motivi alla base della sospensione temporanea o della proroga continuano a sussistere.
Prima di sospendere o prorogare la sospensione temporanea di cui al primo comma, l'autorità competente interessata notifica all'ESMA la sua intenzione e fornisce una spiegazione. Non appena possibile l'ESMA trasmette all'autorità competente un parere in cui valuta se la sospensione o la proroga della sospensione temporanea sia giustificata in conformità del primo e quarto comma.
3. Oltre alla pubblicazione differita di cui al paragrafo 1, l'autorità competente di uno Stato membro può consentire, in relazione agli strumenti del debito sovrano emessi da tale Stato membro o a loro categorie:
a) l'omissione della pubblicazione del volume di una singola operazione per un periodo di tempo prorogato non superiore a sei mesi; o
b) la pubblicazione di informazioni su più operazioni in forma aggregata per un periodo di tempo prorogato non superiore a sei mesi.
Per quanto riguarda le operazioni su strumenti di debito sovrano non emessi da uno Stato membro, le decisioni di cui al primo comma sono adottate dall'ESMA.
L'ESMA pubblica sul proprio sito web l'elenco dei differimenti consentiti ai sensi del primo e secondo comma. L'ESMA monitora l'applicazione delle decisioni adottate a norma del primo e secondo comma e ogni due anni presenta una relazione alla Commissione sulle loro modalità di applicazione effettiva.
Al termine del periodo di differimento sono pubblicate tutte le informazioni delle singole operazioni.
4. Dopo aver consultato il gruppo di esperti fra i portatori di interessi istituito a norma dell'articolo 22 ter, paragrafo 2, l'ESMA elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione in modo tale da rendere possibile la pubblicazione delle informazioni richieste a norma del present articolo e dell'articolo 27 octies per specificare le informazioni seguenti:
a) i dettagli sulle operazioni che le imprese di investimento e i gestori del mercato devono mettere a disposizione del pubblico per ciascuna categoria di strumenti finanziari ai sensi del paragrafo 1 del presente articolo, compresi i dati identificativi delle diverse tipologie di operazioni pubblicati ai sensi dell'articolo 10, paragrafo 1, e dell'articolo 21, paragrafo 1, distinguendo tra quelli determinati da fattori connessi principalmente alla valutazione degli strumenti finanziari e quelli che dipendono da altri fattori;
b) il termine che si considera conforme all'obbligo di pubblicare quanto più possibile in tempo reale, nella misura in cui ciò sia tecnicamente praticabile, anche nel caso in cui le transazioni siano eseguite al di fuori del normale orario di negoziazione;
c) gli strumenti finanziari strutturati o le quote di emissione negoziati in una sede di negoziazione o loro categorie per i quali esiste un mercato liquido;
d) che cosa costituisce un mercato liquido e illiquido per le obbligazioni o loro categorie, espresso in termini di soglie determinate in funzione della dimensione dell'emissione di tali obbligazioni;
e) che cosa costituisce, per un'obbligazione liquida o illiquida, o per una loro categoria, un'operazione di dimensioni medie, di dimensioni grandi e di dimensioni molto grandi, ai sensi del paragrafo 1 bis del presente articolo, sulla base di un'analisi quantitativa e qualitativa e tenendo conto dei criteri di cui all'articolo 2, paragrafo 1, punto 17), lettera a), e di altri criteri pertinenti, se del caso;
f) per quanto riguarda le obbligazioni, o loro categorie, i differimenti di prezzo e volume applicabili a ciascuna delle cinque categorie di cui al paragrafo 1 bis, applicando le seguenti durate massime:
i) per le operazioni di categoria 1: un differimento del prezzo e un differimento del volume non superiori a 15 minuti;
ii) per le operazioni di categoria 2: un differimento del prezzo e un differimento del volume che non superano la fine del giorno di negoziazione;
iii) per le operazioni di categoria 3: un differimento del prezzo non superiore alla fine del primo giorno di negoziazione dopo la data dell'operazione e un differimento del volume non superiore a una settimana dopo la data dell'operazione;
iv) per le operazioni di categoria 4: un differimento del prezzo non superiore alla fine del secondo giorno di negoziazione dopo la data dell'operazione e un differimento del volume non superiore a due settimane dopo la data dell'operazione;
v) per le operazioni di categoria 5: un differimento del prezzo e un differimento del volume non superiori a quattro settimane dopo la data dell'operazione;
g) le modalità di pubblicazione differita in relazione agli strumenti finanziari strutturati e alle quote di emissioni, o a loro categorie, sulla base di un'analisi quantitativa e qualitativa e tenendo conto dei criteri di cui all'articolo 2, paragrafo 1, punto 17), lettera a), e di altri criteri pertinenti, se del caso;
h) per quanto riguarda gli strumenti di debito sovrano, o loro categorie, i criteri da applicare per determinare la dimensione o il tipo di operazione su tali strumenti che possono essere oggetto di decisioni ai sensi del paragrafo 3.
Per ciascuna delle categorie di cui al paragrafo 1 bis, l'ESMA aggiorna periodicamente i progetti di norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma, lettera f), del presente paragrafo, al fine di ricalibrare la durata del differimento applicabile per ridurla gradualmente, se del caso. Entro un anno dall'applicazione della durata del periodo di differimento ridotta, l'ESMA svolge un'analisi quantitativa e qualitativa per valutare gli effetti della riduzione. A tal fine, l'ESMA utilizza i dati sulla trasparenza post-negoziazione diffusi dal CTP, ove disponibili. Qualora emergano effetti negativi sugli strumenti finanziari, l'ESMA aggiorna i progetti di norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma, lettera f), del presente paragrafo, per riportare la durata del differimento al livello precedente.
L'ESMA presenta i progetti di norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma alla Commissione entro il 29 dicembre 2024.
Alla Commissione è delegato il potere di integrare il presente regolamento adottando le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo e al secondo comma conformemente agli articoli da 10 a 14 del
Art. 11 bis. Pubblicazione differita relativamente ai derivati
1. I gestori del mercato e le imprese di investimento che gestiscono una sede di negoziazione possono differire la pubblicazione dei dettagli delle operazioni eseguite relativamente ai derivati negoziati in borsa e ai derivati OTC di cui all'articolo 8 bis, paragrafo 2, inclusi prezzo e volume, ai sensi del presente articolo.
I gestori del mercato e le imprese di investimento che gestiscono una sede di negoziazione comunicano chiaramente ai partecipanti al mercato e al pubblico le modalità di pubblicazione differita. L'ESMA monitora l'applicazione di tali modalità e ogni due anni presenta una relazione alla Commissione sulla loro applicazione effettiva.
Le modalità di pubblicazione differita relativamente ai derivati negoziati in borsa o ai derivati OTC ai sensi dell'articolo 8 bis, paragrafo 2, o loro categorie, sono organizzate utilizzando cinque categorie:
a) categoria 1: operazioni di medie dimensioni su uno strumento finanziario per il quale esiste un mercato liquido;
b) categoria 2: operazioni di medie dimensioni su uno strumento finanziario per il quale non esiste un mercato liquido;
c) categoria 3: operazioni di grandi dimensioni su uno strumento finanziario per il quale esiste un mercato liquido;
d) categoria 4: operazioni di grandi dimensioni su uno strumento finanziario per il quale non esiste un mercato liquido;
e) categoria 5: operazioni di dimensioni molto grandi.
Al termine del periodo di differimento sono pubblicate tutte le informazioni delle singole operazioni.
2. L'autorità competente responsabile della vigilanza su una o più sedi di negoziazione nelle quali viene negoziata una categoria di derivato negoziato in borsa o di derivato OTC ai sensi dell'articolo 8 bis, paragrafo 2, può, se la liquidità di detta categoria di strumento finanziario scende al di sotto della soglia stabilita in conformità della metodologia di cui all'articolo 9, paragrafo 5, lettera a), sospendere temporaneamente gli obblighi di cui all'articolo 10. Tale soglia è stabilita sulla base di criteri oggettivi specifici del mercato dello strumento finanziario interessato.
Tale sospensione temporanea è pubblicata sul sito web dell'autorità competente interessata ed è notificata all'ESMA. L'ESMA pubblica tale sospensione temporanea sul suo sito web.
In caso di emergenza, ad esempio un effetto negativo significativo sulla liquidità di una categoria di derivato negoziato in borsa o di derivato OTC ai sensi dell'articolo 8 bis, paragrafo 2, negoziato nell'Unione, l'ESMA può prorogare le durate massime di differimento stabilite conformemente alle norme tecniche di regolamentazione adottate ai sensi del paragrafo 3, lettera e), del presente articolo. Prima di decidere in merito a tale proroga, l'ESMA consulta l'autorità competente responsabile della vigilanza di una o più sedi di negoziazione in cui è negoziata tale categoria di derivato negoziato in borsa o di derivato OTC ai sensi dell'articolo 8 bis, paragrafo 2. Tale proroga è pubblicata sul sito web dell’ESMA.
La sospensione temporanea di cui al primo comma o la proroga di cui al terzo comma è valida per un periodo iniziale non superiore a tre mesi dalla data di pubblicazione, rispettivamente, sul sito web dell'autorità competente interessata o dell'ESMA. Tale sospensione o proroga può essere rinnovata per ulteriori periodi non superiori ogni volta a tre mesi se i motivi alla base della sospensione temporanea o della proroga continuano a sussistere.
Prima di sospendere o prorogare la sospensione temporanea di cui al primo comma, l'autorità competente interessata notifica all'ESMA la sua intenzione e fornisce una spiegazione. Non appena possibile l'ESMA trasmette all'autorità competente un parere in cui valuta se la sospensione o la proroga della sospensione temporanea sia giustificata in conformità del primo e quarto comma.
3. L'ESMA, dopo aver consultato il gruppo di esperti fra i portatori di interessi istituito a norma dell'articolo 22 ter, paragrafo 2, elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione in modo tale da rendere possibile la pubblicazione delle informazioni richieste a norma del presente articolo e dell'articolo 27 octies per specificare le informazioni seguenti:
a) i dettagli sulle operazioni che le imprese di investimento e i gestori del mercato devono mettere a disposizione del pubblico per ciascuna categoria di derivati ai sensi del paragrafo 1 del presente articolo, compresi i dati identificativi delle diverse tipologie di operazioni pubblicati ai sensi dell'articolo 10, paragrafo 1, e dell'articolo 21, paragrafo 1, distinguendo tra quelli determinati da fattori connessi principalmente alla valutazione dei derivati e quelli che dipendono da altri fattori;
b) il termine che si considera conforme all'obbligo di pubblicare quanto più possibile in tempo reale, nella misura in cui ciò sia tecnicamente praticabile, anche nel caso in cui le transazioni sono eseguite al di fuori del normale orario di negoziazione;
c) i derivati o loro categorie per quali esiste un mercato liquido;
d) che cosa costituisce, per un derivato liquido o illiquido, o per una loro categoria, un'operazione di dimensioni medie, di dimensioni grandi e di dimensioni molto grandi, ai sensi del paragrafo 1, terzo comma, del presente articolo, sulla base di un'analisi quantitativa e qualitativa e tenendo conto dei criteri di cui all'articolo 2, paragrafo 1, punto 17), lettera a), e di altri criteri pertinenti, se del caso;
e) i differimenti di prezzo e volume applicabili a ciascuna delle cinque categorie di cui al paragrafo 1, terzo comma, del presente articolo, sulla base di un’analisi quantitativa e qualitativa e tenendo conto dei criteri di cui all’articolo 2, paragrafo 1, punto 17), lettera a), della dimensione dell'operazione e di altri criteri pertinenti, se del caso.
Per ciascuna delle categorie di cui al paragrafo 1, terzo comma, del presente articolo, l'ESMA aggiorna periodicamente i progetti di norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma, lettera e), del presente paragrafo, al fine di ricalibrare la durata del differimento applicabile per ridurla gradualmente, se del caso. Entro un anno dall'applicazione della durata del periodo di differimento ridotta, l'ESMA svolge un'analisi quantitativa e qualitativa per valutare gli effetti della riduzione. A tal fine, l'ESMA utilizza i dati sulla trasparenza post-negoziazione diffusi dal CTP, ove disponibili. Qualora emergano effetti negativi sugli strumenti finanziari, l'ESMA aggiorna i progetti di norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma, lettera e), del presente paragrafo, per riportare la durata del differimento al livello precedente.
L'ESMA presenta alla Commissione i progetti di norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma entro 29 settembre 2025.
Alla Commissione è delegato il potere di integrare il presente regolamento adottando le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo e al secondo comma conformemente agli articoli da 10 a 14 del
L'ESMA riesamina le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo e al secondo comma in cooperazione con il gruppo di esperti fra i portatori di interessi istituito a norma dell'articolo 22 ter, paragrafo 2, e le modifica per tenere conto di eventuali modifiche sostanziali nella calibrazione dei differimenti del prezzo e del volume a norma del primo comma, lettera e), e del secondo comma del presente paragrafo.
CAPO 3
Obbligo di fornire dati sulle negoziazioni in modo separato e a condizioni commerciali ragionevoli
Art. 12. Obbligo di rendere disponibili i dati pre-negoziazione e post-negoziazione separatamente
1. I gestori del mercato e le imprese di investimento che gestiscono una sede di negoziazione rendono disponibili al pubblico le informazioni pubblicate ai sensi degli articoli 3 e 4 e da 6 a 11 bis, fornendo separatamente dati sulla trasparenza pre-negoziazione e post-negoziazione.
2. L’ESMA elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione per individuare i dati sulla trasparenza pre- e post-negoziazione da fornire, compreso il livello di disaggregazione dei dati, da rendere disponibili al pubblico a norma del paragrafo 1.
L’ESMA presenta tali progetti di norme tecniche di regolamentazione alla Commissione entro il 3 luglio 2015.
Alla Commissione è delegato il potere di adottare le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma conformemente agli articoli da 10 a 14 del
Art. 13. Obbligo di rendere disponibili i dati pre-negoziazione e post-negoziazione a condizioni commerciali ragionevoli
1. I gestori del mercato e le imprese di investimento che gestiscono una sede di negoziazione, gli APA, i CTP e gli internalizzatori sistematici rendono disponibili al pubblico le informazioni pubblicate ai sensi degli articoli 3 e 4, da 6 a 11 bis, 14, 20, 21, 27 octies e 27 nonies a condizioni commerciali ragionevoli, incluse clausole contrattuali imparziali ed eque.
Tali gestori del mercato e imprese di investimento, APA, CTP e internalizzatori sistematici garantiscono un accesso non discriminatorio a tali informazioni. Le politiche in materia di dati di tali gestori del mercato e imprese di investimento, APA, CTP e internalizzatori sistematici sono messe a disposizione del pubblico a titolo gratuito e in modo facilmente accessibile e comprensibile.
2. I gestori del mercato e le imprese di investimento che gestiscono una sede di negoziazione, gli APA e gli internalizzatori sistematici mettono a disposizione del pubblico le informazioni di cui al paragrafo 1 a titolo gratuito 15 minuti dopo la pubblicazione in un formato leggibile meccanicamente e utilizzabile per tutti gli utenti, compresi gli investitori al dettaglio.
3. Le condizioni commerciali ragionevoli comprendono il livello delle commissioni e altre clausole contrattuali. Il livello delle commissioni è determinato dai costi di produzione e diffusione delle informazioni di cui al paragrafo 1 e da un margine ragionevole.
4. I gestori del mercato e le imprese di investimento che gestiscono una sede di negoziazione, gli APA, i CTP e gli internalizzatori sistematici forniscono all'autorità competente, su richiesta, informazioni sui costi effettivi di produzione e diffusione delle informazioni di cui al paragrafo 1, compreso un margine ragionevole.
5. L'ESMA elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione per specificare:
a) che cosa si intende per clausole contrattuali imparziali ed eque di cui al paragrafo 1, primo comma;
b) che cosa si intende per accesso non discriminatorio alle informazioni di cui al paragrafo 1, secondo comma;
c) il contenuto, il formato e la terminologia uniformi delle politiche in materia di dati da rendere a disposizione del pubblico a norma del paragrafo 1, secondo comma;
d) l'accesso ai dati e il contenuto e il formato delle informazioni da mettere a disposizione del pubblico a norma del paragrafo 1;
e) gli elementi da includere nel calcolo dei costi e del margine ragionevole di cui al paragrafo 3;
f) il contenuto uniforme, il formato e la terminologia delle informazioni che devono essere fornite alle autorità competenti a norma del paragrafo 4.
L'ESMA monitora e valuta ogni due anni l'evoluzione del costo dei dati e, se del caso, aggiorna tali progetti di norme tecniche di regolamentazione sulla base della sua valutazione.
L'ESMA presenta alla Commissione i progetti di norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma entro 29 dicembre 2024.
Alla Commissione è delegato il potere di integrare il presente regolamento adottando le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo e al secondo comma conformemente agli articoli da 10 a 14 del
TITOLO III
TRASPARENZA PER GLI INTERNALIZZATORI SISTEMATICI E LE IMPRESE DI INVESTIMENTO CHE EFFETTUANO NEGOZIAZIONI OTC E REGIME IN MATERIA DI DIMENSIONI DEI TICK DI NEGOZIAZIONE PER GLI INTERNALIZZATORI SISTEMATICI
Art. 14. Obbligo per gli internalizzatori sistematici di rendere pubbliche quotazioni irrevocabili in relazione ad azioni, certificati di deposito, fondi indicizzati quotati, certificati e altri strumenti finanziari analoghi
1. Le imprese di investimento rendono pubbliche le quotazioni irrevocabili per le azioni, i certificati di deposito, i fondi indicizzati quotati, i certificati e gli altri strumenti finanziari analoghi negoziati in una sede di negoziazione per i quali essi sono gli internalizzatori sistematici e per i quali esiste un mercato liquido.
Qualora non esista un mercato liquido per gli strumenti finanziari di cui al primo comma, gli internalizzatori sistematici comunicano su richiesta le quotazioni alla clientela.
2. Il presente articolo e gli articoli 15, 16 e 17 si applicano agli internalizzatori sistematici quando negoziano in quantitativi non superiori alla soglia determinata nelle norme tecniche di regolamentazione adottate ai sensi del paragrafo 7, lettera b), del presente articolo.
3. La dimensione minima delle quotazioni degli internalizzatori sistematici è determinata nelle norme tecniche di regolamentazione adottate a norma del paragrafo 7, lettera c). Per ogni azione, certificato di deposito, fondo indicizzato quotato, certificato o altro strumento finanziario analogo negoziato in una sede di negoziazione, ciascuna quotazione include un prezzo irrevocabile di acquisto e di vendita per un quantitativo non superiore alla soglia di cui al paragrafo 2. Il prezzo riflette le condizioni prevalenti di mercato per l'azione, il certificato di deposito, il fondo indicizzato quotato, il certificato o altro strumento finanziario analogo.
4. Le azioni, i certificati di deposito, i fondi indicizzati quotati, i certificati e gli altri strumenti finanziari analoghi sono raggruppati in categorie sulla base della media aritmetica del valore degli ordini eseguiti nel mercato di quello strumento finanziario. Le normali dimensioni del mercato per ciascuna categoria di azioni, certificati di deposito, fondi indicizzati quotati, certificati e altri strumenti finanziari analoghi sono rappresentative della media aritmetica del valore degli ordini eseguiti nel mercato per gli strumenti finanziari inclusi in ciascuna categoria.
5. Il mercato di ogni azione, certificato di deposito, fondo indicizzato quotato, certificato o strumento finanziario analogo è costituito da tutti gli ordini eseguiti nell’Unione relativamente allo strumento finanziario, esclusi gli ordini di dimensione elevata rispetto alla dimensione standard del mercato.
6. L’autorità competente del mercato più rilevante in termini di liquidità, quale definita all’articolo 26, per ogni azione, certificato di deposito, fondo indicizzato quotato, certificato o strumento finanziario analogo determina almeno ogni anno, sulla base della media aritmetica del valore degli ordini eseguiti nel mercato relativamente a quello strumento finanziario, la categoria alla quale esso appartiene. Tale informazione è resa pubblica a tutti i partecipanti al mercato ed è comunicata all’ESMA, che la pubblica sul suo sito web.
7. Per garantire una valutazione efficace delle azioni, dei certificati di deposito, dei fondi indicizzati quotati, dei certificati e degli altri strumenti finanziari analoghi e massimizzare le possibilità delle imprese di investimento di ottenere le migliori condizioni per i loro clienti, l'ESMA elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione che specificano:
a) le modalità della pubblicazione delle quotazioni irrevocabili di cui al paragrafo 1;
b) la determinazione della soglia di cui al paragrafo 2, che tiene conto delle migliori pratiche internazionali, della competitività delle imprese dell'Unione, dell'importanza dell'impatto sul mercato e dell'efficienza della formazione dei prezzi e che non è inferiore al doppio della dimensione standard del mercato;
c) la determinazione della dimensione minima delle quotazioni di cui al paragrafo 3, che non supera il 90 % della soglia di cui al paragrafo 2 e non è inferiore alla dimensione standard del mercato;
d) le modalità per stabilire se i prezzi riflettono le condizioni prevalenti del mercato di cui al paragrafo 3; nonché
e) la dimensione standard del mercato di cui al paragrafo 4.
L'ESMA presenta tali progetti di norme tecniche di regolamentazione alla Commissione entro il 29 marzo 2025.
Alla Commissione è delegato il potere di integrare il presente regolamento adottando le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma conformemente agli articoli da 10 a 14 del
Art. 15. Esecuzione degli ordini dei clienti
1. Gli internalizzatori sistematici pubblicano le loro quotazioni in modo regolare e continuo durante il normale orario di negoziazione. Essi possono aggiornare le quotazioni in qualsiasi momento. Hanno facoltà di ritirarle, in presenza di condizioni eccezionali di mercato.
Gli Stati membri prescrivono che le imprese di investimento che corrispondono alla definizione di internalizzatore sistematico ne informino le autorità competenti. La notifica è trasmessa all’ESMA. L’ESMA redige un elenco di tutti gli internalizzatori sistematici nell’Unione.
Gli internalizzatori sistematici stabiliscono e attuano regole trasparenti e non discriminatorie e criteri oggettivi per l'esecuzione efficiente degli ordini. Adottano dispositivi per garantire una gestione solida delle loro operazioni tecniche, compresi dispositivi di emergenza efficaci per far fronte ai rischi di disfunzione del sistema.
2. Fatto salvo l’articolo 27 della direttiva 2014/65/UE, gli internalizzatori sistematici eseguono gli ordini che ricevono dai loro clienti in relazione alle azioni, ai certificati di deposito, ai fondi indicizzati quotati, ai certificati e agli altri strumenti finanziari analoghi per i quali sono internalizzatori sistematici, ai prezzi quotati al momento in cui ricevono l’ordine.
Essi possono tuttavia, in casi giustificati, eseguire detti ordini a un prezzo migliore a condizione che il prezzo rientri in una forbice pubblica prossima alle condizioni di mercato.
3. Gli internalizzatori sistematici possono eseguire gli ordini che ricevono dai loro clienti professionali a prezzi diversi da quelli delle loro quotazioni, senza doversi conformare ai requisiti stabiliti nel paragrafo 2, quando si tratta di operazioni nelle quali l’esecuzione in più titoli fa parte di un’unica operazione o di ordini soggetti a condizioni diverse dal prezzo corrente di mercato.
4. Quando un internalizzatore sistematico che pubblica un’unica quotazione oppure quotazioni per quantitativi tutti inferiori alla dimensioni standard del mercato, riceve da un cliente un ordine di entità maggiore del quantitativo di riferimento della sua quotazione, ma inferiore alla dimensione standard del mercato, può decidere di eseguire la parte dell’ordine che eccede il quantitativo di riferimento la sua quotazione purché l’ordine sia eseguito al prezzo quotato, salvo disposizioni contrarie di cui ai paragrafi 2 e 3. Nei casi in cui l’internalizzatore sistematico pubblica quotazioni diversificate per dimensioni e riceve un ordine dalle dimensioni intermedie, che sceglie di eseguire, esegue l’ordine applicando uno dei prezzi quotati, nel rispetto dell’articolo 28 della direttiva 2014/65/UE, salvo disposizioni contrarie dei paragrafi 2 e 3 del presente articolo.
5. L'ESMA elabora progetti di norme tecniche di attuazione per stabilire il contenuto e il formato della notifica di cui al paragrafo 1, secondo comma.
L'ESMA presenta tali progetti di norme tecniche di attuazione alla Commissione entro il 29 marzo 2025.
Alla Commissione è conferito il potere di adottare le norme tecniche di attuazione di cui al primo comma conformemente all'articolo 15 del
Art. 16. Obblighi delle autorità competenti
Le autorità competenti verificano che gli internalizzatori sistematici rispettino le condizioni per l'esecuzione degli ordini di cui all'articolo 15, paragrafo 1, e le condizioni per il miglioramento del prezzo di cui all'articolo 15, paragrafo 2.
Art. 17. Accesso alle quotazioni
1. Agli internalizzatori sistematici è consentito decidere, in base alla loro politica commerciale e secondo criteri oggettivi non discriminatori, a quali clienti dare accesso alle loro quotazioni. A tal fine sono stabilite regole chiare per disciplinare l’accesso alle quotazioni. Gli internalizzatori sistematici possono rifiutarsi di avviare o interrompere relazioni d’affari con i clienti in base a considerazioni di ordine commerciale, quali il merito di credito del cliente, il rischio di controparte e il regolamento finale dell’operazione.
2. Per limitare il rischio di esposizione a operazioni multiple dello stesso cliente, agli internalizzatori sistematici è consentito limitare, in modo non discriminatorio, il numero delle operazioni di uno stesso cliente che si impegnano a concludere alle condizioni pubblicate. Essi possono limitare, in modo non discriminatorio e nel rispetto delle disposizioni dell’articolo 28 della direttiva 2014/65/UE, il numero totale di operazioni eseguite nello stesso momento per più clienti, purché ciò sia consentito unicamente quando il numero e/o il volume degli ordini dei clienti supera notevolmente le dimensioni normali.
3. Per garantire una valutazione efficace delle azioni, dei certificati di deposito, dei fondi indicizzati quotati, dei certificati e degli altri strumenti finanziari analoghi e massimizzare le possibilità delle imprese di investimento di ottenere le condizioni migliori per i loro clienti, la Commissione adotta atti delegati conformemente all’articolo 50 per specificare:
a) i criteri di cui all’articolo 15, paragrafo 1, per stabilire quando una quotazione è pubblicata su base regolare e continua ed è facilmente accessibile, nonché i mezzi che le imprese di investimento possono usare per ottemperare all’obbligo di rendere pubbliche le loro quotazioni, offrendo tra l’altro le opzioni seguenti:
i) le strutture di un mercato regolamentato che abbia ammesso alla negoziazione lo strumento su cui verte l’operazione;
ii) un dispositivo di pubblicazione autorizzato;
iii) dispositivi proprietari;
b) i criteri per stabilire quali siano le operazioni nelle quali l’esecuzione in più titoli fa parte di un’unica operazione o gli ordini che sono soggetti a condizioni diverse dal prezzo corrente di mercato di cui all’articolo 15, paragrafo 3;
c) i criteri per stabilire cosa possa essere considerato condizioni eccezionali di mercato che consentano il ritiro delle quotazioni e le condizioni per un aggiornamento delle quotazioni di cui all’articolo 15, paragrafo 1;
d) i criteri per stabilire quando il numero e/o il volume degli ordini dei clienti superano notevolmente le dimensioni normali ai sensi del paragrafo 2;
e) i criteri per stabilire quando i prezzi ricadono in una forbice pubblica prossima alle condizioni di mercato ai sensi dell’articolo 15, paragrafo 2.
Art. 17 bis. Dimensioni dei tick di negoziazione
1. Le quotazioni degli internalizzatori sistematici, i miglioramenti dei prezzi su tali quotazioni e i prezzi di esecuzione sono conformi alle dimensioni dei tick di negoziazione a norma dell'articolo 49 della direttiva 2014/65/UE.
2. I requisiti di cui all'articolo 15, paragrafo 2, del presente regolamento e di cui all'articolo 49 della direttiva 2014/65/UE non impediscono agli internalizzatori sistematici di abbinare ordini al punto mediano dei prezzi correnti di acquisto e di vendita.
Art. 20. Informazione post-negoziazione da parte delle imprese di investimento, ivi compresi gli internalizzatori sistematici, relativamente ad azioni, certificati di deposito, fondi indicizzati quotati, certificati e altri strumenti finanziari analoghi
1. Le imprese di investimento che concludono, in proprio conto o per conto dei clienti, operazioni in azioni, certificati di deposito, fondi indicizzati quotati, certificati e altri strumenti finanziari analoghi negoziati in una sede di negoziazione, rendono pubblici il volume e il prezzo delle operazioni e il momento nel quale sono state concluse. Tali informazioni sono pubblicate tramite un dispositivo di pubblicazione autorizzato.
1 bis. Ogni singola operazione è resa pubblica una volta mediante un unico APA.
2. Le informazioni rese pubbliche in applicazione del paragrafo 1 del presente articolo e i limiti di tempo entro i quali vengono pubblicate sono conformi ai requisiti adottati a norma dell’articolo 6, comprese le norme tecniche di regolamentazione adottate a norma dell’articolo 7, paragrafo 2, lettera a). Se le misure adottate a norma dell’articolo 7 prevedono la pubblicazione differita di talune categorie di operazioni in azioni, certificati di deposito, fondi indicizzati quotati, certificati e altri strumenti finanziari analoghi negoziati in una sede di negoziazione, tale possibilità si applica anche alle operazioni concluse al di fuori di sedi di negoziazione.
3. L’ESMA elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione per individuare quanto segue:
a) i dati identificativi delle diverse tipologie di operazioni pubblicati ai sensi del presente articolo, distinguendo tra quelli determinati da fattori connessi principalmente alla valutazione degli strumenti finanziari e quelli che dipendono da altri fattori;
b) l’applicazione dell’obbligo di cui al paragrafo 1 per le operazioni che comportano l’uso di strumenti finanziari a fini di garanzia, di prestito o altro quando lo scambio di questi strumenti finanziari è determinato da fattori diversi dal loro prezzo corrente di mercato.
L’ESMA presenta tali progetti di norme tecniche di regolamentazione alla Commissione entro il 3 luglio 2015.
Alla Commissione è delegato il potere di adottare le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma conformemente agli articoli da 10 a 14 del
Art. 21. Informazione post-negoziazione da parte delle imprese di investimento relativamente a obbligazioni, strumenti finanziari strutturati, quote di emissione e strumenti derivati
1. Le imprese di investimento che concludono, per proprio conto o per conto dei clienti, operazioni in obbligazioni, prodotti finanziari strutturati e quote di emissione negoziati in una sede di negoziazione o derivati OTC di cui all’articolo 8 bis, paragrafo 2, rendono pubblici il volume e il prezzo delle operazioni e il momento nel quale sono state concluse. Tali informazioni sono rese pubbliche tramite un dispositivo di pubblicazione autorizzato.
2. Ogni singola operazione è resa pubblica una volta mediante un unico APA.
3. Le informazioni rese pubbliche in applicazione del paragrafo 1 e i limiti di tempo entro i quali vengono pubblicate sono conformi ai requisiti adottati a norma dell’articolo 10, comprese le norme tecniche di regolamentazione adottate a norma dell’articolo 11, paragrafo 4, lettere a) e b), e dell'articolo 11 bis, paragrafo 3, lettere a) e b).
4. Per quanto riguarda le obbligazioni, gli strumenti finanziari strutturati e le quote di emissione negoziati in una sede di negoziazione, le imprese di investimento possono differire la pubblicazione del prezzo o del volume alle stesse condizioni di cui all’articolo 11.
4 bis. Per quanto riguarda i derivati OTC di cui all’articolo 8 bis, paragrafo 2, le imprese di investimento possono differire la pubblicazione del prezzo o del volume alle stesse condizioni previste all’articolo 11 bis.
5. L'ESMA elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione in modo tale da permettere la pubblicazione delle informazioni richieste a norma dell'articolo 27 octies per specificare le informazioni seguenti:
a) i dati identificativi delle diverse tipologie di operazioni pubblicati conformemente al presente articolo, distinguendo tra quelli determinati da fattori connessi principalmente alla valutazione degli strumenti finanziari e quelli che dipendono da altri fattori;
b) l’applicazione dell’obbligo di cui al paragrafo 1 per le operazioni che comportano l’uso di strumenti finanziari a fini di garanzia, di prestito o altro quando lo scambio di questi strumenti finanziari è determinato da fattori diversi dal loro prezzo corrente di mercato.
L’ESMA presenta tali progetti di norme tecniche di regolamentazione alla Commissione entro il 3 luglio 2015.
Alla Commissione è delegato il potere di adottare le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma conformemente agli articoli da 10 a 14 del
Art. 21 bis. Soggetto di pubblicazione designato
1. Le autorità competenti concedono alle imprese di investimento, su richiesta delle stesse, lo status di soggetto di pubblicazione designato per specifiche categorie di strumenti finanziari. L'autorità competente comunica tali richieste all'ESMA.
2. Se solo una parte di un'operazione è un soggetto di pubblicazione designato ai sensi del paragrafo 1 del presente articolo, essa ha la responsabilità di rendere pubbliche le operazioni tramite un APA conformemente all'articolo 20, paragrafo 1, o all'articolo 21, paragrafo 1.
3. Qualora nessuna o entrambe le parti di un'operazione siano soggetti di pubblicazione designati ai sensi del paragrafo 1 del presente articolo, solo il soggetto che vende lo strumento finanziario in questione ha la responsabilità di rendere pubblica l'operazione tramite un APA conformemente all'articolo 20, paragrafo 1, o all'articolo 21, paragrafo 1.
4. Entro il 29 settembre 2024 l'ESMA istituisce un registro di tutti i soggetti di pubblicazione designati, specificandone l'identità nonché gli strumenti o le categorie di strumenti finanziari per i quali sono considerati tali, e lo aggiorna periodicamente. L’ESMA pubblica tale registro sul suo sito web.
Art. 22. Informazioni da fornire a fini della trasparenza e dell’effettuazione degli altri calcoli
1. Per effettuare calcoli al fine di determinare i requisiti di trasparenza pre e post-negoziazione e i regimi relativi all'obbligo di negoziazione di cui agli articoli da 3 a 11 bis, agli articoli da 14 a 21 e all'articolo 32 che sono applicabili agli strumenti finanziari e per preparare relazioni per la Commissione conformemente all'articolo 4, paragrafo 4, all'articolo 7, paragrafo 1, all'articolo 9, paragrafo 2, all'articolo 11, paragrafo 3, e all'articolo 11 bis, paragrafo 1, l'ESMA e le autorità competenti possono chiedere informazioni:
a) alle sedi di negoziazione;
b) agli APA; e
c) ai CTP.
2. Le sedi di negoziazione, gli APA e i CTP conservano tutti i dati necessari per un periodo sufficiente.
3. L’ESMA elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione per stabilire il contenuto e la frequenza delle richieste di dati, i formati e i termini entro cui le sedi di negoziazione, gli APA e i CTP sono tenuti a rispondere alle richieste di dati di cui al paragrafo 1, il tipo di dati che devono essere conservati e il periodo minimo durante il quale le sedi di negoziazione, gli APA e i CTP sono tenuti a conservare i dati per poter dare seguito a dette richieste, ai sensi del paragrafo 2.
Alla Commissione è delegato il potere di integrare il presente regolamento adottando le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma conformemente agli articoli da 10 a 14 del
Art. 22 bis. Trasmissione di dati al CTP
1. Per quanto concerne azioni, fondi indicizzati quotati e obbligazioni negoziati in una sede di negoziazione e per quanto concerne i derivati OTC di cui all'articolo 8 bis, paragrafo 2, le sedi di negoziazione e gli APA («contributori di dati») trasmettono al centro dati del CTP quanto più possibile in tempo reale, nella misura in cui ciò sia tecnicamente praticabile, i dati richiesti dalla regolamentazione e i dati richiesti a norma dell'articolo 3, paragrafo 1, fatto salvo l'articolo 4, e a norma dell'articolo 6, paragrafo 1, dell'articolo 10, paragrafo 1, e degli articoli 20 e 21, e, qualora siano adottate norme tecniche di regolamentazione a norma dell'articolo 22 ter, paragrafo 3, lettera d), conformemente ai requisiti ivi specificati. Tali dati sono trasmessi in un formato armonizzato, attraverso un protocollo di trasmissione di alta qualità.
2. Un'impresa di investimento che gestisca un mercato di crescita per le PMI o un gestore del mercato il cui volume annuo delle negoziazioni di azioni rappresenta l'1 % o meno del volume annuale di scambi di azioni nell'Unione non ha l'obbligo di trasmettere i propri dati al CTP se:
a) tale impresa di investimento o gestore del mercato non fa parte di un gruppo che comprende o ha stretti legami con un'impresa di investimento o un gestore del mercato il cui volume annuale degli scambi di azioni rappresenta più dell'1 % del volume annuale delle negoziazioni di azioni nell'Unione; o
b) il mercato regolamentato o il mercato di crescita per le PMI gestito da tale impresa di investimento o gestore del mercato rappresenta oltre l'85 % del volume annuale degli scambi di azioni che sono state inizialmente ammesse alla negoziazione in tale mercato regolamentato o mercato di crescita per le PMI.
3. In deroga al paragrafo 2, un'impresa di investimento che gestisce un mercato di crescita per le PMI o un gestore del mercato che soddisfi le condizioni previste da tale paragrafo può decidere di trasmettere dati al CTP conformemente al paragrafo 1, purché ne informi l'ESMA e il CTP. Tale impresa di investimento o gestore del mercato inizia a trasmettere i dati al CTP entro 30 giorni lavorativi dalla data della notifica all'ESMA.
4. L'ESMA pubblica sul suo sito web e tiene aggiornato un elenco delle imprese di investimento che gestiscono mercati di crescita per le PMI e dei gestori del mercato che soddisfano le condizioni di cui al paragrafo 2, indicando quali di essi hanno deciso di applicare il paragrafo 3.
5. Ciascun CTP sceglie, tra i tipi di protocolli di trasmissione che i contributori di dati offrono ad altri utenti, quale protocollo di trasmissione debba essere utilizzato per la trasmissione diretta dei dati di cui al paragrafo 1 al centro dati del CTP.
6. I contributori di dati non percepiscono alcuna remunerazione per la trasmissione dei dati di cui al paragrafo 1 del presente articolo o del protocollo di trasmissione di cui al paragrafo 5 del presente articolo diversa dalle entrate percepite a norma dell'articolo 27 nonies, paragrafi 5, 6 e 7.
7. I contributori di dati applicano, se del caso, i differimenti di cui agli articoli 7, 11 e 11 bis, all'articolo 20, paragrafo 2, e all'articolo 21, paragrafo 4, ai dati da trasmettere al CTP.
8. Se ritiene che la qualità dei dati sia insufficiente, il CTP ne informa l'autorità competente del contributore di dati. L'autorità competente adotta le misure necessarie a norma dell'articolo 38 octies del presente regolamento e degli articoli 69 e 70 della direttiva 2014/65/UE.
Art. 22 ter. Qualità dei dati
1. I dati trasmessi al CTP a norma dell'articolo 22 bis, paragrafo 1, e i dati diffusi dal CTP a norma dell'articolo 27 nonies, paragrafo 1, lettera d), sono conformi alle norme tecniche di regolamentazione adottate a norma dell'articolo 4, paragrafo 6, lettera a), dell'articolo 7, paragrafo 2, lettera a), dell'articolo 11, paragrafo 4, lettera a), e dell'articolo 11 bis, paragrafo 3, lettera a), salvo se diversamente disposto nelle norme tecniche di regolamentazione adottate a norma del paragrafo 3, lettere b) e d), del presente articolo.
2. La Commissione istituisce un gruppo di esperti fra i portatori di interessi entro il 29 giugno 2024 affinché fornisca consulenza sulla qualità e sulla sostanza dei dati e sulla qualità del protocollo di trasmissione di cui all'articolo 22 bis, paragrafo 1. Il gruppo di esperti fra i portatori di interessi e l'ESMA collaborano strettamente. Il gruppo di esperti fra i portatori di interessi rende pubblica la sua consulenza.
Il gruppo di esperti fra i portatori di interessi è composto da membri con un bagaglio sufficientemente ampio di esperienza, competenze e conoscenze per fornire una consulenza adeguata.
I membri del gruppo di esperti fra i portatori di interessi sono selezionati secondo una procedura di selezione aperta e trasparente. Nel selezionare i membri del gruppo di esperti fra i portatori di interessi, la Commissione garantisce che riflettano la diversità dei partecipanti al mercato in tutta l'Unione.
Il gruppo di esperti fra i portatori di interessi elegge un presidente tra i suoi membri per un mandato di due anni. Il Parlamento europeo può invitare il presidente del gruppo di esperti fra i portatori di interessi a rilasciare una dichiarazione dinanzi ad esso e a rispondere a domande poste dai deputati ogniqualvolta gli sia richiesto.
3. L'ESMA elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione per specificare la qualità del protocollo di trasmissione, le misure per far fronte a comunicazioni errate delle operazioni e gli standard applicativi in relazione alla qualità dei dati, compresi gli accordi relativi alla cooperazione tra i contributori di dati e il CTP e, se necessario, la qualità e la sostanza dei dati per il funzionamento dei sistemi consolidati di pubblicazione.
Tali progetti di norme tecniche di regolamentazione specificano in particolare:
a) i requisiti minimi di qualità dei protocolli di trasmissione di cui all'articolo 22 bis, paragrafo 1;
b) la presentazione dei dati di mercato fondamentali che devono essere diffusi dal CTP, conformemente alle norme e alle prassi vigenti nel settore;
c) in cosa consiste la trasmissione dei dati «quanto più possibile in tempo reale, nella misura in cui ciò sia tecnicamente praticabile»;
d) se necessario, i dati da trasmettere al CTP in modo che questo sia operativo, tenendo conto del parere del gruppo di esperti fra i portatori di interessi istituito a norma del paragrafo 2, compresi la sostanza e il formato di tali dati, conformemente agli standard e alle prassi vigenti nel settore.
Ai fini del primo comma del presente paragrafo, l'ESMA tiene conto della consulenza del gruppo di esperti fra i portatori di interessi istituito a norma del paragrafo 2 del presente articolo, degli sviluppi internazionali e degli standard concordati a livello di Unione o internazionale. L'ESMA garantisce che i progetti di norme tecniche di regolamentazione tengano conto degli obblighi di trasparenza di cui agli articoli 3, 6, 8, 8 bis, 8 ter, 10, 11, 11 bis, 14, 20, 21 e 27 octies.
L'ESMA presenta i progetti di norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma alla Commissione entro il 29 dicembre 2024.
Alla Commissione è delegato il potere di integrare il presente regolamento adottando le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma conformemente agli articoli da 10 a 14 del
Art. 22 quater. Sincronizzazione degli orologi
1. Le sedi di negoziazione e i loro membri, partecipanti o utenti, gli internalizzatori sistematici, i soggetti di pubblicazione designati, gli APA e i CTP sincronizzano gli orologi per registrare la data e l'ora degli eventi che possono essere oggetto di segnalazione.
2. Conformemente alle norme internazionali, l'ESMA elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione per specificare il grado di precisione della sincronizzazione degli orologi.
L'ESMA presenta tali progetti di norme tecniche di regolamentazione alla Commissione entro il 29 dicembre 2024.
Alla Commissione è delegato il potere di integrare il presente regolamento adottando le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma conformemente agli articoli da 10 a 14 del
Art. 23. Obbligo di negoziazione per le imprese di investimento
1. Un'impresa di investimento assicura che le transazioni che effettua su azioni che hanno un codice internazionale di identificazione dei titoli (ISIN) dello Spazio economico europeo (SEE) e che sono negoziate in una sede di negoziazione si svolgano in un mercato regolamentato, in un sistema multilaterale di negoziazione o presso un internalizzatore sistematico, o in una sede di negoziazione di un paese terzo giudicata equivalente a norma dell’articolo 25, paragrafo 4, lettera a), della direttiva 2014/65/UE, se opportuno, fatto salvo il caso in cui:
a) tali azioni siano negoziate in una sede di un paese terzo in una valuta locale o in una valuta non SEE; o
b) tali operazioni siano effettuate tra controparti qualificate, tra controparti professionali o tra controparti qualificate e professionali e non contribuiscano al processo di formazione del prezzo.
2. Un’impresa di investimento che gestisce un sistema interno di abbinamento che esegue gli ordini dei clienti su azioni, certificati di deposito, fondi indicizzati quotati, certificati e altri strumenti finanziari analoghi su base multilaterale deve assicurare di possedere l’autorizzazione come sistema multilaterale di negoziazione a norma della direttiva 2014/65/UE e rispetti tutte le pertinenti disposizioni relative a tali autorizzazioni.
3. Per garantire l’applicazione coerente del presente articolo, l’ESMA elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione per individuare le particolari caratteristiche delle operazioni su azioni che non contribuiscono al processo di formazione del prezzo di cui al paragrafo 1, tenendo conto dei seguenti casi:
a) transazioni relative a liquidità non utilizzabile; o
b) quando lo scambio di tali strumenti finanziari è determinato da fattori diversi dal loro prezzo corrente di mercato.
L’ESMA presenta tali progetti di norme tecniche di regolamentazione alla Commissione entro il 3 luglio 2015.
Alla Commissione è delegato il potere di adottare le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma conformemente agli articoli da 10 a 14 del
Art. 23 bis. Accessibilità delle informazioni tramite il punto di accesso unico europeo
A decorrere dal 10 gennaio 2030, le informazioni di cui all'articolo 14, paragrafo 6, all'articolo 15, paragrafo 1, secondo comma, all'articolo 18, paragrafo 4, all'articolo 27, paragrafo 1, all'articolo 34, all'articolo 40, paragrafo 5, all'articolo 42, paragrafo 5, all'articolo 44, paragrafo 2, all'articolo 45, paragrafo 6, e all'articolo 48, del presente regolamento sono rese accessibili tramite il punto di accesso unico europeo (ESAP), istituito a norma del
Tali informazioni soddisfano i requisiti seguenti:
a) sono trasmesse in un formato per dati estraibili ai sensi dell'articolo 2, punto 3, del
b) sono corredate dei metadati seguenti:
i) tutte le denominazioni dell'impresa di investimento a cui le informazioni fanno riferimento;
ii) se disponibile, l'identificativo della persona giuridica dell'impresa di investimento, come specificato ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 4, lettera b), del
iii) il tipo di informazioni come da classificazione di cui all'articolo 7, paragrafo 4, lettera c), di tale regolamento;
iv) un'indicazione che precisi se le informazioni contengono dati personali.
TITOLO IV
SEGNALAZIONE DELLE OPERAZIONI
Art. 24. Obbligo di sostenere l’integrità dei mercati
Ferma restando la ripartizione delle responsabilità in materia di attuazione del
Art. 25. Obbligo di conservare le registrazioni
1. Le imprese di investimento tengono a disposizione dell’autorità competente, per cinque anni, i dati riguardanti tutti gli ordini e tutte le operazioni su strumenti finanziari che hanno concluso per conto proprio o per conto dei clienti. Per le operazioni effettuate per conto di un cliente, questi dati contengono tutte le informazioni e i dettagli relativi all’identità del cliente nonché le informazioni prescritte dalla
2. Il gestore di una sede di negoziazione tiene a disposizione dell’autorità competente, per almeno cinque anni, i dati rilevanti riguardanti tutti gli ordini su strumenti finanziari immessi nei propri sistemi in un formato leggibile meccanicamente e utilizzando un modello comune. L’autorità competente della sede di negoziazione può richiedere tali dati su base continuativa. Le registrazioni contengono i dati rilevanti che costituiscono le caratteristiche dell’ordine, inclusi quelli che collegano un ordine con le operazioni eseguite derivanti dall’ordine stesso e i cui dettagli sono comunicati a norma dell’articolo 26, paragrafi 1 e 3. L’ESMA svolge un ruolo di agevolazione e coordinamento in relazione all’accesso alle informazioni da parte delle autorità competenti a norma del presente paragrafo.
3. L’ESMA elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione per individuare le informazioni e i formati riguardanti i dati rilevanti dell’ordine la cui conservazione è richiesta a norma del paragrafo 2 del presente articolo e non è menzionata all’articolo 26.
Sono inclusi in tali progetti di norme tecniche di regolamentazione il codice identificativo del membro o partecipante che ha trasmesso l’ordine, il codice identificativo dell’ordine, la data e l’ora di trasmissione dell’ordine, le sue caratteristiche, incluso il tipo di ordine, il prezzo limite se applicabile, il periodo di validità, eventuali istruzioni specifiche dell’ordine, informazioni su eventuali modifiche, cancellazione, esecuzione parziale o integrale, la veste in cui interviene nell’operazione.
L’ESMA presenta tali progetti di norme tecniche di regolamentazione alla Commissione entro il 5 settembre 2025.
Alla Commissione è delegato il potere di integrare il presente regolamento adottando norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma conformemente agli articoli da 10 a 14 del
Art. 26. Obbligo di segnalare le operazioni
1. Le imprese di investimento che effettuano operazioni in strumenti finanziari comunicano in modo completo e accurato i dettagli di tali operazioni all’autorità competente il più rapidamente possibile, e al più tardi entro la fine del giorno lavorativo seguente.
Le autorità competenti, a norma dell'articolo 85 della direttiva 2014/65/UE, istituiscono i dispositivi necessari per assicurare che anche le seguenti autorità competenti ricevano tali informazioni:
a) l'autorità competente del mercato più rilevante in termini di liquidità per tali strumenti finanziari;
b) le autorità competenti responsabili della vigilanza delle imprese di investimento trasmittenti;
c) le autorità competenti responsabili della vigilanza delle succursali che hanno partecipato all’operazione; e
d) l'autorità competente responsabile della vigilanza delle sedi di negoziazione utilizzate.
L'autorità competente di cui al primo comma rende accessibili all’ESMA, senza indebito ritardo, tutte le informazioni comunicate a norma del presente articolo.
2. L’obbligo di cui al paragrafo 1 si applica:
a) agli strumenti finanziari ammessi alla negoziazione o negoziati in una sede di negoziazione o per i quali è stata presentata una richiesta di ammissione alla negoziazione, indipendentemente dal fatto che tali operazioni siano effettuate nella sede di negoziazione, ad eccezione delle operazioni in derivati OTC diverse da quelle di cui all’articolo 8 bis, paragrafo 2, alle quali l’obbligo si applica solo se effettuate in una sede di negoziazione;
b) agli strumenti finanziari il cui sottostante è uno strumento finanziario negoziato in una sede di negoziazione, indipendentemente dal fatto che tali operazioni siano effettuate nella sede di negoziazione;
c) agli strumenti finanziari il cui sottostante è un indice o un paniere composto da strumenti finanziari negoziati in una sede di negoziazione, indipendentemente dal fatto che tali operazioni siano effettuate nella sede di negoziazione;
d) ai derivati OTC di cui all’articolo 8 bis, paragrafo 2, indipendentemente dal fatto che tali operazioni siano effettuate nella sede di negoziazione.
3. Le segnalazioni comprendono in particolare i nomi e gli identificativi degli strumenti finanziari acquistati o venduti, il quantitativo, le date e le ore di esecuzione, le date effettive, i prezzi delle operazioni, un elemento di identificazione delle parti per conto dei quali l’impresa di investimento ha effettuato l’operazione, un elemento di identificazione delle persone e degli algoritmi informatici all’interno dell’impresa di investimento responsabili della decisione di investimento e dell’esecuzione dell’operazione, un elemento di identificazione che permetta di individuare il soggetto sottoposto all’obbligo di segnalazione nonché i mezzi per identificare le imprese di investimento interessate. Le segnalazioni su un’operazione effettuata presso la sede di negoziazione includono un codice identificativo dell’operazione generato e diffuso dalla sede di negoziazione ai membri acquirenti e venditori di tale sede.
Per le operazioni non effettuate in una sede di negoziazione, le segnalazioni includono un elemento di identificazione delle tipologie di operazioni conformemente alle norme tecniche di regolamentazione adottate a norma dell’articolo 20, paragrafo 3, lettera a), e dell’articolo 21, paragrafo 5, lettera a), del presente regolamento. Per gli strumenti derivati su merci, le segnalazioni indicano se l’operazione riduce il rischio in modo oggettivamente misurabile conformemente all’articolo 57 della direttiva 2014/65/UE.
4. Le imprese di investimento che trasmettono ordini includono nella trasmissione di un determinato ordine le informazioni specificate ai paragrafi 1 e 3. Invece di includere le informazioni di cui sopra al momento di trasmettere gli ordini, un’impresa di investimento può scegliere di segnalare l’ordine trasmesso, se è stato eseguito, come un’operazione, conformemente ai requisiti di cui al paragrafo 1. In tal caso, l’impresa di investimento dichiara, nella segnalazione dell’operazione, che questa riguarda un ordine trasmesso.
5. Il gestore di una sede di negoziazione segnala le informazioni sulle operazioni in strumenti negoziati sulla propria piattaforma che sono stati eseguiti tramite i propri sistemi da qualsiasi membro, partecipante o utente al quale non si applica il presente regolamento conformemente ai paragrafi 1 e 3.
6. Nel segnalare l’elemento di identificazione dei clienti di cui ai paragrafi 3 e 4, le imprese di investimento utilizzano l’identificativo della persona giuridica elaborato al fine di identificare i clienti che sono persone giuridiche.
Entro il 3 gennaio 2016 l’ESMA elabora orientamenti, conformemente all’articolo 16 del
7. Le segnalazioni sono effettuate all’autorità competente dalla stessa impresa di investimento, da un meccanismo di segnalazione autorizzato che opera per suo conto o dalla sede di negoziazione tramite il cui sistema viene conclusa l’operazione, conformemente ai paragrafi 1, 3 e 9.
Le imprese di investimento sono responsabili della completezza, dell’esattezza e della tempestiva trasmissione delle comunicazioni all’autorità competente.
In deroga a tale responsabilità, qualora un’impresa di investimento comunichi le informazioni riguardanti tali operazioni mediante un ARM che agisce per suo conto o una sede di negoziazione, l’impresa di investimento non è responsabile per le mancanze, attribuibili all’ARM o alla sede di negoziazione, riguardanti la completezza, l’esattezza e la tempestiva trasmissione delle comunicazioni. In tali casi e a norma dell’articolo 66, paragrafo 4, della direttiva 2014/65/UE, l’ARM o la sede di negoziazione sono responsabili per tali mancanze.
Le imprese di investimento devono comunque adottare misure ragionevoli per verificare la completezza, l’esattezza e la puntualità delle comunicazioni relative alle operazioni, che sono state presentate per suo conto.
Lo Stato membro d’origine prescrive che la sede di negoziazione, al momento di elaborare segnalazioni per conto dell’impresa di investimento, adotti efficaci meccanismi di sicurezza finalizzati a garantire la sicurezza e l’autenticazione dei mezzi per il trasferimento delle informazioni, a ridurre al minimo i rischi di corruzione dei dati e accesso non autorizzato e a prevenire la diffusione non autorizzata di informazioni mantenendo in ogni momento la natura confidenziale dei dati. Lo Stato membro d’origine prescrive che la sede di negoziazione mantenga risorse adeguate e si doti di dispositivi di back-up al fine di poter offrire e mantenere i propri servizi in ogni momento.
I sistemi di riscontro o segnalazione delle operazioni, compresi i repertori di dati sulle negoziazioni registrati o autorizzati a norma del titolo VI del
Se le operazioni sono state segnalate a un repertorio di dati sulle negoziazioni a norma dell’articolo 9 del
Qualora vi siano errori o omissioni nelle comunicazioni delle operazioni, l’ARM, l’impresa di investimento o la sede di negoziazione che comunicano l’operazione correggono le informazioni e trasmettono all’autorità competente la comunicazione corretta.
8. L’impresa di investimento segnala le operazioni eseguite interamente o parzialmente tramite la propria succursale all’autorità competente dello Stato membro d’origine dell’impresa di investimento. La succursale di un’impresa di un paese terzo presenta le proprie segnalazioni delle operazioni all’autorità competente che ha autorizzato la succursale. Se un’impresa di un paese terzo ha istituito succursali in più di uno Stato membro, tali succursali determinano l’autorità competente che deve ricevere tutte le segnalazioni delle operazioni.
Quando, ai sensi dell’articolo 35, paragrafo 8, della direttiva 2014/65/UE, le segnalazioni di cui al presente articolo sono trasmesse all’autorità competente dello Stato membro ospitante, questa trasmette tali informazioni in questione alle autorità competenti dello Stato membro d’origine dell’impresa di investimento, a meno che queste ultime decidano di non voler ricevere tali informazioni.
9. L’ESMA elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione per specificare:
a) gli standard e i formati relativi ai dati per le informazioni da segnalare ai sensi dei paragrafi 1 e 3, ivi compresi i metodi e i dispositivi volti a segnalare le operazioni finanziarie, nonché la forma e il contenuto di tali segnalazioni;
b) i criteri per definire un mercato importante conformemente al paragrafo 1;
c) i riferimenti degli strumenti finanziari acquistati o venduti, il quantitativo, le date e le ore di esecuzione, le date effettive, i prezzi delle operazioni, le informazioni e i dettagli relativi all'identità del cliente, l’elemento di identificazione delle parti per conto dei quali l'impresa di investimento ha effettuato l'operazione, l’elemento di identificazione delle persone e degli algoritmi informatici in seno all’impresa responsabile della decisione di investimento e dell’esecuzione dell’operazione, l'elemento di identificazione del soggetto al quale si applica l’obbligo di segnalazione, i mezzi per identificare le imprese di investimento interessate, le modalità di esecuzione dell'operazione, i campi di dati necessari per il trattamento e l’analisi delle segnalazioni delle operazioni ai sensi del paragrafo 3;
d) (soppressa);
e) le categorie di indici pertinenti da segnalare ai sensi del paragrafo 2, lettera c);
f) le condizioni alle quali gli identificativi delle persone giuridiche sono sviluppati, attribuiti e conservati dagli Stati membri conformemente al paragrafo 6, e le condizioni alle quali tali identificativi delle persone giuridiche sono utilizzati dalle imprese di investimento al fine di fornire, conformemente ai paragrafi 3, 4 e 5, gli elementi di identificazione dei clienti nelle segnalazioni relative alle operazioni che esse sono tenute a elaborare a norma del paragrafo 1;
g) l’applicazione dell’obbligo di segnalazione delle operazioni a succursali di imprese di investimento;
h) che cosa costituisce un’operazione e l’esecuzione di un’operazione ai fini del presente articolo;
i) quando si intende che l’impresa di investimento ha trasmesso un ordine ai fini del paragrafo 4;
j) le condizioni per correlare determinate operazioni alle modalità di identificazione degli ordini aggregati che comportano l’esecuzione di un’operazione; nonché
k) la data entro la quale le operazioni devono essere segnalate.
Nell'elaborare tali progetti di norme tecniche di regolamentazione, l'ESMA tiene conto degli sviluppi internazionali e delle norme concordate a livello di Unione o internazionale, e della coerenza di tali progetti di norme tecniche di regolamentazione con gli obblighi di segnalazione di cui ai regolamenti (UE) n. 648/2012 e (UE) 2015/2365.
L'ESMA presenta i progetti di norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma alla Commissione entro il 29 settembre 2025.
Alla Commissione è delegato il potere di integrare il presente regolamento adottando le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma conformemente agli articoli da 10 a 14 del
10. Entro il 3 gennaio 2020 l’ESMA presenta una relazione alla Commissione in merito al funzionamento del presente articolo, indicando in particolare la sua interazione con gli obblighi correlati in materia di segnalazione ai sensi del
11. Entro il 29 marzo 2028, l'ESMA presenta alla Commissione una relazione che valuta la fattibilità di una maggiore integrazione nella segnalazione delle operazioni e nella razionalizzazione dei flussi di dati ai sensi del presente articolo al fine di:
a) ridurre duplicazioni o incoerenze per quanto riguarda gli obblighi di segnalazione dei dati sulle operazioni, in particolare quelli stabiliti nel presente regolamento e nei regolamenti (UE) n. 648/2012 e (UE) 2015/2365 e in altri atti giuridici dell'Unione in materia;
b) migliorare la standardizzazione dei dati nonché la condivisione e l'utilizzo efficienti dei dati trasmessi nel contesto di qualsiasi quadro di segnalazione dell'Unione da parte di qualsiasi autorità pertinente a livello dell'Unione o nazionale.
Nel preparare tale relazione, l'ESMA opera, se del caso, in stretta cooperazione con gli altri organi del sistema europeo di vigilanza finanziaria e con la Banca centrale europea.
Art. 27. Obbligo di fornire dati di riferimento relativi agli strumenti finanziari
Per quanto riguarda gli strumenti finanziari ammessi alla negoziazione o negoziati in una sede di negoziazione o qualora l'emittente abbia approvato la negoziazione dello strumento emesso o sia stata presentata una richiesta di ammissione alla negoziazione, le sedi di negoziazione forniscono all'ESMA i dati di riferimento identificativi ai fini della segnalazione delle operazioni a norma dell'articolo 26 e degli obblighi di trasparenza di cui agli articoli 3, 6, 8, 8 bis, 8 ter, 10, 14, 20 e 21.
Per quanto riguarda i derivati OTC, i dati di riferimento identificativi si basano su un identificativo univoco del prodotto concordato a livello mondiale e su qualsiasi altro dato di riferimento identificativo pertinente.
Per quanto riguarda i derivati OTC non contemplati dal primo comma del presente paragrafo che rientrano nell'ambito di applicazione dell'articolo 26, paragrafo 2, ciascun soggetto di pubblicazione designato fornisce all'ESMA i dati di riferimento identificativi.
I dati di riferimento per l’identificazione vengono approntati per essere presentati all’ESMA in formato elettronico e standardizzato prima che abbia inizio la negoziazione dello strumento finanziario cui tali dati si riferiscono. I dati di riferimento sugli strumenti finanziari sono aggiornati ogniqualvolta registrino cambiamenti in relazione ad uno strumento finanziario. L’ESMA pubblica immediatamente tali dati di riferimento sul suo sito web. L’ESMA fornisce senza indebito ritardo alle autorità competenti l’accesso a tali dati di riferimento.
2. Al fine di consentire alle autorità competenti di monitorare, ai sensi dell’articolo 26, le attività delle imprese di investimento, onde garantire che esse agiscano in modo onesto, equo e professionale e atto a promuovere l’integrità del mercato, l’ESMA, dopo aver consultato le autorità competenti, adotta le misure necessarie a garantire che:
a) l’ESMA riceva effettivamente i dati di riferimento relativi agli strumenti finanziari ai sensi del paragrafo 1 del presente articolo;
b) la qualità dei dati relativi agli strumenti finanziari ricevuti a norma del paragrafo 1 del presente articolo sia adeguata ai fini della segnalazione delle operazioni ai sensi dell’articolo 26;
c) i dati di riferimento relativi agli strumenti finanziari ricevuti ai sensi del paragrafo 1 del presente articolo siano trasmessi in modo efficiente e senza indebito ritardo alle pertinenti autorità competenti;
d) tra l’ESMA e le autorità competenti siano posti in essere meccanismi efficaci per risolvere i problemi relativi alla trasmissione o alla qualità dei dati.
3. L’ESMA elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione per specificare:
a) gli standard e il formato dei dati di riferimento relativi agli strumenti finanziari di cui al paragrafo 1, inclusi i metodi e i dispositivi per la trasmissione dei dati e dei relativi aggiornamenti all’ESMA e la relativa trasmissione alle autorità competenti conformemente al paragrafo 1, nonché la forma e il contenuto di tali dati;
b) le misure tecniche necessarie in relazione ai dispositivi che l’ESMA e le autorità competenti devono adottare a norma del paragrafo 2;
c) la data entro la quale i dati di riferimento devono essere segnalati.
Nell'elaborare tali progetti di norme tecniche di regolamentazione, l'ESMA tiene conto degli sviluppi internazionali e delle norme concordate a livello di Unione o internazionale, e della coerenza di tali progetti di norme tecniche di regolamentazione con gli obblighi di segnalazione di cui ai regolamenti (UE) n. 648/2012 e (UE) 2015/2365.
Alla Commissione è delegato il potere di integrare il presente regolamento adottando le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma conformemente agli articoli da 10 a 14 del
4. L’ESMA può sospendere gli obblighi di segnalazione di cui al paragrafo 1 per alcuni o tutti gli strumenti finanziari se sono soddisfatte tutte le condizioni seguenti:
a) la sospensione è necessaria per preservare l’integrità e la qualità dei dati di riferimento soggetti all’obbligo di segnalazione di cui al paragrafo 1 che potrebbero essere messi a rischio da uno dei fattori seguenti:
i) grave incompletezza, inesattezza o corruzione dei dati presentati; oppure
ii) mancata disponibilità tempestiva, perturbazione o danneggiamento del funzionamento dei sistemi utilizzati per la presentazione, la raccolta, il trattamento o la conservazione dei rispettivi dati di riferimento da parte dell’ESMA, delle autorità nazionali competenti, delle infrastrutture di mercato, dei sistemi di compensazione e regolamento e di importanti partecipanti al mercato;
b) i requisiti normativi dell’Unione applicabili non sono atti a far fronte alla minaccia;
c) la sospensione non ha sull’efficienza dei mercati finanziari o sugli investitori effetti negativi sproporzionati rispetto ai suoi benefici;
d) la sospensione non crea un rischio di arbitraggio normativo.
Nell’adozione della misura di cui al primo comma, l’ESMA tiene conto della misura in cui essa assicura l’esattezza e la completezza dei dati segnalati ai fini di cui al paragrafo 2.
Prima di decidere di adottare la misura di cui al primo comma del presente paragrafo, l’ESMA informa le pertinenti autorità competenti.
Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’articolo 50 al fine di integrare il presente regolamento specificando le condizioni di cui al primo comma e le circostanze al ricorrere delle quali la sospensione di cui al primo comma cessa di applicarsi.
5. Entro il 29 giugno 2024, la Commissione adotta atti delegati conformemente all'articolo 50 per integrare il presente regolamento specificando i dati di riferimento identificativi da utilizzare in relazione ai derivati OTC ai fini degli obblighi di trasparenza di cui all'articolo 8 bis, paragrafo 2, e agli articoli 10 e 21.
Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 50 per integrare il presente regolamento specificando i dati di riferimento identificativi da utilizzare in relazione ai derivati OTC ai fini dell'articolo 26.
TITOLO IV bis
SERVIZI DI COMUNICAZIONE DATI
CAPO 1
Autorizzazione dei fornitori di servizi di comunicazione dati
Art. 27 bis. Ai fini del presente titolo, per autorità nazionale competente si intende un’autorità competente ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 1, punto 26), della direttiva 2014/65/UE.
Art. 27 ter. Obbligo di autorizzazione
1. La gestione di un APA, un CTP o un ARM come occupazione o attività abituale è soggetta ad autorizzazione preventiva dell’ESMA ai sensi del presente titolo.
In deroga al primo comma del presente paragrafo, un APA o un ARM identificato a norma dell’atto delegato di cui all’articolo 2, paragrafo 3, è soggetto ad autorizzazione preventiva e vigilanza da parte della pertinente autorità nazionale competente conformemente al presente titolo.
2. Un’impresa di investimento o un gestore del mercato che gestisce una sede di negoziazione può anche fornire i servizi di un APA, un CTP o un ARM, previa verifica da parte dell’ESMA o della pertinente autorità nazionale competente che l’impresa di investimento o il gestore del mercato ottemperi al presente titolo. La fornitura di tali servizi è inclusa nella loro autorizzazione.
3. L’ESMA istituisce un registro di tutti i fornitori di servizi di comunicazione dati dell’Unione. Il registro è accessibile al pubblico, contiene informazioni sui servizi per i quali il fornitore di servizi di comunicazione dati è autorizzato ed è aggiornato regolarmente.
Qualora l’ESMA o, se del caso, l’autorità nazionale competente abbia revocato un’autorizzazione ai sensi dell’articolo 27 sexies, la revoca è pubblicata nel registro per un periodo di cinque anni.
4. I fornitori di servizi di comunicazione dati forniscono i loro servizi sotto la vigilanza dell’ESMA o, se del caso, dell’autorità nazionale competente. L’ESMA o, se del caso, l’autorità nazionale competente verifica periodicamente che i fornitori di servizi di comunicazione dati ottemperino al presente titolo. L’ESMA o, se del caso, l’autorità nazionale competente controlla che i fornitori di servizi di comunicazione dati ottemperino in ogni momento alle condizioni di rilascio dell’autorizzazione iniziale stabilite nel presente titolo.
Art. 27 quater. Autorizzazione dei fornitori di servizi di comunicazione dati
1. Il fornitore di servizi di comunicazione dati è autorizzato dall’ESMA o, se del caso, dall’autorità nazionale competente ai fini del presente titolo se:
a) è una persona giuridica stabilita nell’Unione; e
b) soddisfa i requisiti stabiliti dal presente titolo.
2. L’autorizzazione di cui al paragrafo 1 specifica i servizi di comunicazione dati che il fornitore di servizi di comunicazione dati è autorizzato a fornire. Se il fornitore di servizi di comunicazione dati autorizzato intende ampliare la propria attività aggiungendovi altri servizi di comunicazione dati, esso presenta all’ESMA o, se del caso, all’autorità nazionale competente una richiesta di estensione di tale autorizzazione.
3. Il fornitore di servizi di comunicazione dati autorizzato soddisfa in ogni momento le condizioni per l’autorizzazione di cui al presente titolo. Il fornitore di servizi di comunicazione dati autorizzato informa immediatamente l’ESMA o, se del caso, l’autorità nazionale competente di ogni modifica importante delle condizioni per l’autorizzazione.
4. L’autorizzazione di cui al paragrafo 1 è efficace e valida per l’intero territorio dell’Unione e consente al fornitore di servizi di comunicazione dati di fornire i servizi per i quali è stato autorizzato in tutta l’Unione.
Art. 27 quinquies. Procedure per la concessione e il rifiuto dell'autorizzazione di ARM e APA
1. L'APA o l'ARM richiedente presenta una richiesta di autorizzazione, fornendo tutte le informazioni necessarie per consentire all'ESMA o, se del caso, all'autorità nazionale competente di confermare che l'APA o l'ARM ha messo in atto, al momento del rilascio dell'autorizzazione iniziale, tutte le misure necessarie per adempiere agli obblighi di cui al presente titolo, compreso un programma di attività che indichi, in particolare, i tipi di servizi previsti e la struttura organizzativa.
2. Entro 20 giorni lavorativi dal ricevimento della richiesta di autorizzazione, l'ESMA o, se del caso, l'autorità nazionale competente ne verifica la completezza.
Se la richiesta è incompleta, l’ESMA o, se del caso, l’autorità nazionale competente fissa un termine entro il quale l'APA o l'ARM deve trasmettere informazioni supplementari.
Dopo avere accertato la completezza della richiesta, l’ESMA o, se del caso, l’autorità nazionale competente ne invia notifica all'APA o all'ARM.
3. Entro sei mesi dal ricevimento di una richiesta completa l'ESMA o, se del caso, l'autorità nazionale competente valuta la conformità dell'APA o dell'ARM al presente titolo e adotta una decisione pienamente motivata di concessione o di rifiuto dell'autorizzazione, inviandone notifica all'APA o all'ARM richiedente entro cinque giorni lavorativi dall'adozione.
4. L’ESMA elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione per determinare:
a) le informazioni che devono essere fornite a norma del paragrafo 1, compreso il programma di attività;
b) le informazioni da includere nelle notifiche di cui all'articolo 27 septies, paragrafo 2, per quanto riguarda gli APA e gli ARM.
Alla Commissione è delegato il potere di integrare il presente regolamento adottando le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma conformemente agli articoli da 10 a 14 del
5. L'ESMA elabora progetti di norme tecniche di attuazione per stabilire formati standard, modelli e procedure per le informazioni da fornire a norma del paragrafo 1 del presente articolo e le informazioni da includere nelle notifiche di cui all'articolo 27 septies, paragrafo 2, per quanto riguarda gli APA e gli ARM.
Alla Commissione è conferito il potere di adottare le norme tecniche di attuazione di cui al primo comma conformemente all’articolo 15 del
Art. 27 quinquies bis. Procedura per la selezione di un unico CTP per ciascuna classe di attività
1. Per ciascuna delle seguenti classi di attività, l'ESMA organizza una procedura di selezione distinta per la nomina di un unico CTP per un periodo di cinque anni:
a) obbligazioni;
b) azioni e fondi indicizzati quotati; e
c) derivati OTC o pertinenti sottoclassi di derivati OTC.
L'ESMA avvia la prima procedura di selezione a norma del primo comma, lettera a), entro il 29 dicembre 2024.
L'ESMA avvia la prima procedura di selezione a norma del primo comma, lettera b), entro sei mesi dall'avvio della procedura di selezione a norma del primo comma, lettera a).
L'ESMA avvia la prima procedura di selezione a norma del primo comma, lettera c), del presente paragrafo entro tre mesi dalla data di applicazione dell'atto delegato di cui all'articolo 27, paragrafo 5, e non prima di sei mesi dall'avvio della procedura di selezione di cui al primo comma, lettera b), del presente paragrafo.
L'ESMA avvia le successive procedure di selezione a norma del primo comma in tempo utile per consentire che la fornitura del sistema consolidato di pubblicazione possa continuare senza interruzioni.
2. Per ciascuna delle classi di attività di cui al paragrafo 1, l'ESMA seleziona il richiedente idoneo a gestire il sistema consolidato di pubblicazione sulla base dei criteri seguenti:
a) la capacità tecnica del richiedente di fornire un sistema consolidato di pubblicazione resiliente in tutta l'Unione;
b) la capacità del richiedente di soddisfare i requisiti organizzativi di cui all'articolo 27 nonies;
c) la capacità del richiedente di ricevere, consolidare e diffondere, a seconda dei casi:
i) per le azioni e i fondi indicizzati quotati, dati pre-negoziazione e post-negoziazione;
ii) per le obbligazioni, dati post-negoziazione;
iii) per i derivati OTC, dati post-negoziazione;
d) l'adeguatezza della struttura di governance del richiedente;
e) la velocità con cui il richiedente può diffondere i dati di mercato fondamentali e i dati richiesti dalla regolamentazione;
f) l'adeguatezza dei metodi e delle soluzioni del richiedente a garanzia della qualità dei dati;
g) la spesa totale che il richiedente deve affrontare per sviluppare il sistema consolidato di pubblicazione e i costi di gestione di tale sistema su base continuativa;
h) il livello delle commissioni che il richiedente intende addebitare alle diverse tipologie di utenti del sistema consolidato di pubblicazione, la semplicità dei suoi modelli di commissioni e licenze e la conformità all'articolo 13;
i) per il sistema consolidato di pubblicazione per le obbligazioni, l'esistenza di meccanismi per la ridistribuzione dei ricavi conformemente all'articolo 27 nonies, paragrafo 5;
j) l'uso di tecnologie moderne di interfaccia da parte del richiedente per la diffusione dei dati di mercato fondamentali e dei dati richiesti dalla regolamentazione e per la connettività;
k) l'adeguatezza delle misure adottate dal richiedente per la tenuta delle registrazioni in conformità dell'articolo 27 nonies bis, paragrafo 3;
l) la capacità del richiedente di garantire la resilienza e la continuità operativa e le disposizioni che il richiedente intende adottare per attenuare e affrontare le interruzioni nel funzionamento del sistema informatico e i rischi per la cibersicurezza;
m) le disposizioni che il richiedente intende adottare per attenuare il consumo di energia generato dalla raccolta, dal trattamento e dalla conservazione dei dati;
n) se la domanda è presentata da richiedenti congiunti, la necessità, in termini di capacità tecnica e logistica, per ciascuno di essi di presentare una domanda congiunta.
3. Il richiedente fornisce tutte le informazioni necessarie per consentire all'ESMA di confermare che il richiedente ha messo in atto, al momento della domanda, tutte le misure necessarie per soddisfare i criteri di cui al paragrafo 2 del presente articolo e per ottemperare ai requisiti organizzativi di cui all'articolo 27 nonies.
4. Entro sei mesi dall'avvio di ciascuna procedura di selezione di cui al paragrafo 1, l'ESMA adotta una decisione motivata che seleziona il richiedente idoneo a gestire il sistema consolidato di pubblicazione e lo invita a presentare senza indebito ritardo una domanda di autorizzazione.
5. Se nessun richiedente è stato selezionato a norma del presente articolo o autorizzato a norma dell'articolo 27 quinquies ter, l'ESMA avvia una nuova procedura di selezione entro sei mesi dalla conclusione della procedura di selezione o di autorizzazione che ha avuto esito negativo.
Art. 27 quinquies ter. Procedure per la concessione e il rifiuto dell’autorizzazione per CTP
1. Il richiedente l’autorizzazione di cui all'articolo 27 quinquies bis, paragrafo 4, fornisce tutte le informazioni necessarie per consentire all'ESMA di confermare che il richiedente ha messo in atto, al momento della richiesta di autorizzazione, tutte le misure necessarie per soddisfare i criteri di cui all'articolo 27 quinquies bis, paragrafo 2.
2. Entro 20 giorni lavorativi dal ricevimento della richiesta di autorizzazione, l'ESMA verifica se la richiesta è completa.
Se la richiesta di autorizzazione è incompleta, l'ESMA fissa un termine entro il quale il richiedente deve trasmettere informazioni supplementari.
Una volta accertata la completezza della domanda, l'ESMA ne dà notifica al richiedente.
3. Entro tre mesi dal ricevimento della richiesta di autorizzazione completa, l'ESMA valuta la conformità del richiedente al presente titolo e adotta una decisione motivata di concessione o di rifiuto dell'autorizzazione, dandone notifica al richiedente entro cinque giorni lavorativi dalla data di adozione di tale decisione motivata. La decisione di concessione dell'autorizzazione specifica le condizioni alle quali il richiedente deve conformarsi.
4. In seguito all'autorizzazione a norma del paragrafo 3, l'ESMA può concedere al richiedente autorizzato come CTP un periodo transitorio per mettere in atto le necessarie misure operative e tecniche.
5. Il CTP rispetta in ogni momento i requisiti organizzativi di cui all'articolo 27 nonies e le condizioni stabilite nella decisione motivata che autorizza il CTP di cui al paragrafo 3 del presente articolo.
Il CTP che non sia più in grado di soddisfare tali requisiti e condizioni ne informa l'ESMA senza indebito ritardo.
6. La revoca dell'autorizzazione di cui all'articolo 27 sexies ha effetto soltanto a decorrere dal momento in cui un nuovo CTP è stato selezionato e autorizzato per la classe di attività in questione ai sensi degli articoli 27 quinquies bis e 27 quinquies ter.
7. L'ESMA elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione per determinare:
a) le informazioni da fornire a norma del paragrafo 1;
b) le informazioni da includere nelle notifiche di cui all'articolo 27 septies, paragrafo 2, per quanto riguarda i CTP.
L'ESMA presenta tali progetti di norme tecniche di regolamentazione alla Commissione entro il 29 dicembre 2024.
Alla Commissione è delegato il potere di integrare il presente regolamento adottando le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma conformemente agli articoli da 10 a 14 del
8. L'ESMA elabora progetti di norme tecniche di attuazione per stabilire formati standard, modelli e procedure per le informazioni da fornire a norma del paragrafo 1 del presente articolo e le informazioni da includere nelle notifiche di cui all'articolo 27 septies, paragrafo 2. per quanto riguarda i CTP.
L'ESMA presenta tali progetti di norme tecniche di attuazione alla Commissione entro il 29 dicembre 2024.
Alla Commissione è conferito il potere di adottare le norme tecniche di attuazione di cui al primo comma conformemente all'articolo 15 del
Art. 27 sexies. Revoca dell’autorizzazione
1. L’ESMA o, se del caso, l’autorità nazionale competente può revocare l’autorizzazione di un fornitore di servizi di comunicazione dati qualora quest’ultimo:
a) non utilizzi l’autorizzazione entro 12 mesi, rinunci espressamente all’autorizzazione o non abbia prestato alcun servizio nel corso dei sei mesi precedenti;
b) abbia ottenuto l’autorizzazione tramite false dichiarazioni o con qualsiasi altro mezzo irregolare;
c) non soddisfi più le condizioni in base alle quali è stato autorizzato;
d) abbia gravemente e sistematicamente violato il presente regolamento.
2. Se del caso, l’ESMA notifica immediatamente all’autorità nazionale competente dello Stato membro in cui il fornitore di servizi di comunicazione dati è stabilito la decisione di revoca dell’autorizzazione del fornitore di servizi di comunicazione dati.
3. Il fornitore di servizi di comunicazione dati al quale deve essere revocata l'autorizzazione garantisce la sostituzione regolare, compreso il trasferimento dei dati ad altri fornitori di servizi di comunicazione dati, la fornitura del dovuto preavviso ai propri clienti e il reindirizzamento dei flussi di segnalazione ad altri fornitori di servizi di comunicazione dati prima di tale revoca.
Art. 27 septies. Requisiti per l’organo di gestione di un fornitore di servizi di comunicazione dati
1. L’organo di gestione di un fornitore di servizi di comunicazione dati soddisfa in ogni momento i requisiti di onorabilità, possiede sufficienti conoscenze, competenze ed esperienze e dedica tempo sufficiente ai fini dello svolgimento delle sue funzioni.
L’organo di gestione possiede collettivamente conoscenze, competenze ed esperienze adeguate per essere in grado di comprendere le attività del fornitore di servizi di comunicazione dati. Ciascun membro dell’organo di gestione agisce con onestà, integrità e indipendenza di spirito in modo da poter mettere in discussione efficacemente, se necessario, le decisioni dell’alta dirigenza nonché, sempre se necessario, sorvegliare e controllare in modo efficace le decisioni in materia di gestione.
Se un gestore del mercato chiede l’autorizzazione per gestire un APA, un CTP o un ARM in virtù dell’articolo 27 quinquies e i membri dell’organo di gestione dell’APA, del CTP o dell’ARM sono gli stessi dell’organo di gestione del mercato regolamentato, tali membri sono tenuti al rispetto dei requisiti di cui al primo comma.
2. Il fornitore di servizi di comunicazione dati notifica all’ESMA o, se del caso, all’autorità nazionale competente i nomi di tutti i membri del proprio organo di gestione e tutte le variazioni della composizione dello stesso, nonché tutte le informazioni necessarie a valutare se l’entità è conforme al paragrafo 1.
3. L’organo di gestione di un fornitore di servizi di comunicazione dati definisce e sorveglia l’applicazione di dispositivi di governance che garantiscano un’efficace e prudente gestione di un’organizzazione, comprese la separazione delle funzioni nell’organizzazione e la prevenzione dei conflitti di interesse, e in modo tale da promuovere l’integrità del mercato e gli interessi dei suoi clienti.
4. L'ESMA o, se del caso, l'autorità nazionale competente rifiuta o revoca l'autorizzazione se non è certa che la persona o le persone che dirigono effettivamente l'attività del fornitore di servizi di comunicazione dati soddisfino i requisiti di onorabilità o laddove esistano ragioni obiettive e dimostrabili per ritenere che i cambiamenti proposti nell'organo di gestione del fornitore di servizi di comunicazione dati ne mettano a repentaglio la gestione sana e prudente e non consentano di tenere adeguatamente conto degli interessi dei clienti e dell'integrità del mercato.
5. L’ESMA elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione entro il 1 gennaio 2021 per la valutazione dell’idoneità dei membri dell’organo di gestione di cui al paragrafo 1, tenendo conto dei diversi ruoli e funzioni svolti dagli stessi, nonché della necessità di evitare conflitti d’interesse tra i membri dell’organo di gestione e gli utenti dell’APA, del CTP o dell’ARM.
Alla Commissione è delegato il potere di integrare il presente regolamento adottando le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma conformemente agli articoli da 10 a 14 del
CAPO 2
Condizioni relative ad APA, CTP e ARM
Art. 27 octies. Requisiti organizzativi per gli APA
1. Gli APA adottano politiche e disposizioni adeguate per rendere pubbliche le informazioni di cui agli articoli 20 e 21 quanto più possibile in tempo reale, nella misura in cui ciò sia tecnicamente praticabile, a condizioni commerciali ragionevoli. Le informazioni sono rese disponibili gratuitamente 15 minuti dopo la pubblicazione da parte dell’APA. Gli APA diffondono in maniera efficiente e coerente tali informazioni, in modo tale da garantire un rapido accesso alle stesse, su base non discriminatoria e in un formato tale da facilitare il consolidamento delle informazioni con dati simili provenienti da altre fonti.
2. Le informazioni rese pubbliche dall’APA conformemente al paragrafo 1 indicano quantomeno gli aspetti seguenti:
a) l’identificativo dello strumento finanziario;
b) il prezzo al quale è stata conclusa l’operazione;
c) il volume dell’operazione;
d) l’ora in cui è avvenuta l’operazione;
e) l’ora in cui è stata comunicata l’operazione;
f) la misura del prezzo dell’operazione;
g) il codice per la sede di negoziazione in cui è stata eseguita l’operazione o, se l’operazione è stata eseguita attraverso un internalizzatore sistematico, il relativo codice «SI» o, altrimenti, il codice «OTC»;
h) se del caso, l’indicazione che l’operazione era soggetta a condizioni specifiche.
3. Gli APA adottano e mantengono disposizioni amministrative efficaci al fine di evitare conflitti di interesse con i clienti. In particolare, un APA che operi anche come gestore del mercato o come impresa di investimento tratta tutte le informazioni raccolte in modo non discriminatorio e applica e mantiene dispositivi adeguati per tenere separate le differenti aree di attività.
4. Gli APA rispettano i requisiti in materia di sicurezza dei sistemi informatici e di rete di cui al
4 bis. Gli APA dispongono di norme obiettive, non discriminatorie e pubbliche in materia di accesso ai loro servizi da parte di imprese assoggettate ai requisiti di trasparenza di cui all'articolo 20, paragrafo 1, e all'articolo 21, paragrafo 1.
Gli APA rendono pubblici i prezzi e le commissioni applicate sui servizi di comunicazione dati forniti a norma del presente regolamento. Essi pubblicano separatamente i prezzi e le commissioni di ciascun servizio prestato, compresi gli sconti e le riduzioni, nonché le condizioni da soddisfare per beneficiarne. Essi permettono ai soggetti segnalanti di avere accesso separato a servizi specifici.
4 ter. Gli APA tengono a disposizione dell’autorità competente o dell’ESMA le registrazioni relative alla loro attività per almeno cinque anni.
5. Gli APA si avvalgono di sistemi che permettono di verificare efficacemente la completezza delle segnalazioni delle negoziazioni, identificare omissioni ed errori palesi e richiedere la ritrasmissione di eventuali segnalazioni errate.
6. L’ESMA elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione per determinare formati, standard di dati e modalità tecniche comuni per facilitare il consolidamento delle informazioni di cui al paragrafo 1.
Alla Commissione è delegato il potere di integrare il presente regolamento adottando le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma conformemente agli articoli da 10 a 14 del
7. (soppresso).
8. L’ESMA elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione per specificare:
a) i mezzi con i quali l’APA può conformarsi agli obblighi in materia di informazione di cui al paragrafo 1;
b) il contenuto delle informazioni pubblicate a norma del paragrafo 1, incluse almeno le informazioni di cui al paragrafo 2 al fine di consentire la pubblicazione delle informazioni richieste ai sensi del presente articolo;
c) i requisiti organizzativi concreti di cui ai paragrafi 3 e 5.
Alla Commissione è delegato il potere di integrare il presente regolamento adottando le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma conformemente agli articoli da 10 a 14 del
Art. 27 nonies. Requisiti organizzativi per i CTP
1. Conformemente alle condizioni per l'autorizzazione di cui all'articolo 27 quinquies ter, i CTP:
a) raccolgono tutti i dati trasmessi dai contributori di dati in relazione alla classe di attività per la quale sono autorizzati;
b) riscuotono commissioni dagli utenti, garantendo nel contempo l'accesso a titolo gratuito al sistema consolidato di pubblicazione agli investitori al dettaglio, agli accademici, alle organizzazioni della società civile e alle autorità competenti;
c) nel caso del sistema consolidato di pubblicazione per le azioni e i fondi indicizzati quotati, ridistribuiscono parte dei loro ricavi conformemente al paragrafo 6;
d) diffondono i dati di mercato fondamentali e i dati richiesti dalla regolamentazione agli utenti sotto forma di flusso continuo di dati elettronici a condizioni non discriminatorie, quanto più possibile in tempo reale, nella misura in cui ciò sia tecnicamente praticabile;
e) garantiscono che i dati di mercato fondamentali e i dati richiesti dalla regolamentazione siano facilmente accessibili, leggibili da un dispositivo automatico e utilizzabili da tutti gli utenti, compresi gli investitori al dettaglio;
f) si avvalgono di sistemi che permettono di verificare efficacemente la completezza dei dati trasmessi dai contributori di dati, di identificare gli errori palesi e di richiedere la ritrasmissione di dati;
g) qualora siano controllati da un gruppo di operatori economici, dispongono di un sistema di conformità per garantire che il funzionamento del sistema consolidato di pubblicazione non comporti distorsioni della concorrenza.
Ai fini del primo comma, lettera d), i CTP per le azioni e i fondi indicizzati quotati non pubblicano il codice identificativo del mercato quando diffondono la miglior quotazione europea in acquisto e vendita, quanto più possibile in tempo reale, nella misura in cui ciò sia tecnicamente praticabile.
2. I CTP adottano, pubblicano sul loro sito web e aggiornano regolarmente standard di livelli di servizio che riguardano tutti gli aspetti seguenti:
a) un inventario dei contributori di dati da cui vengono ricevuti dati di mercato;
b) le modalità e la velocità di consegna di dati di mercato fondamentali e di dati richiesti dalla regolamentazione agli utenti;
c) le misure adottate per assicurare la continuità operativa nella fornitura di dati di mercato fondamentali e di dati richiesti dalla regolamentazione.
3. I CTP dispongono di meccanismi efficaci di sicurezza finalizzati a garantire la sicurezza dei mezzi per il trasferimento dei dati tra i contributori di dati e il CTP e tra quest'ultimo e gli utenti, nonché a ridurre al minimo il rischio di corruzione dei dati e di accesso non autorizzato. I CTP mantengono risorse adeguate e si dotano di dispositivi di back-up al fine di poter offrire e mantenere i propri servizi in ogni momento.
4. Per ciascuna delle classi di attività di cui all'articolo 27 quinquies bis, paragrafo 1, i CTP pubblicano un elenco degli strumenti finanziari contemplati dal sistema consolidato di pubblicazione, fornendo i dati di riferimento identificativi.
I CTP forniscono l'accesso a titolo gratuito al loro elenco e assicurano che esso sia riesaminato e aggiornato periodicamente, al fine di offrire una visione completa di tutti gli strumenti finanziari contemplati dal sistema consolidato di pubblicazione.
5. I CTP rispettano i requisiti in materia di sicurezza dei sistemi informatici e di rete di cui al
6. I CTP per le azioni e i fondi indicizzati quotati ridistribuiscono parte dei ricavi generati dal sistema consolidato di pubblicazione, come indicato nella decisione motivata di cui all'articolo 27 quinquies ter, paragrafo 3, ai contributori di dati che soddisfano uno o più dei seguenti criteri («regime di ridistribuzione dei ricavi»):
a) il contributore di dati è un mercato regolamentato o un mercato di crescita per le PMI il cui volume di negoziazione annuale di azioni rappresenta l'1 % o meno del volume annuale di negoziazione di azioni nell'Unione («piccola sede di negoziazione»);
b) il contributore di dati è una sede di negoziazione che ha fornito l'ammissione iniziale alla negoziazione di azioni o fondi indicizzati quotati il 27 marzo 2019 o successivamente;
c) i dati sono trasmessi da una sede di negoziazione e riguardano operazioni in azioni o fondi indicizzati quotati che sono state concluse in un sistema di negoziazione che garantisce la trasparenza pre-negoziazione e che non sono derivate da ordini che sono stati oggetto di una deroga agli obblighi di trasparenza pre-negoziazione a norma dell'articolo 4, paragrafo 1, lettera c).
7. Ai fini del regime di ridistribuzione dei ricavi, i CTP tengono conto del volume di negoziazione seguente («volume di negoziazione pertinente»):
a) ai fini del paragrafo 6, lettera a), il volume di negoziazione annuale totale generato dalla sede di negoziazione;
b) ai fini del paragrafo 6, lettera b):
i) nel caso di piccole sedi di negoziazione, il loro volume di negoziazione annuale totale;
ii) nel caso di sedi di negoziazione diverse dalle piccole sedi di negoziazione, il volume di negoziazione relativo alle azioni e ai fondi indicizzati quotati di cui a tale lettera;
c) ai fini del paragrafo 6, lettera c), il volume relativo alle azioni e ai fondi indicizzati quotati di cui a tale lettera.
I CTP determinano l'importo dei ricavi da ridistribuire ai contributori di dati nel quadro del regime di ridistribuzione dei ricavi moltiplicando il volume di negoziazione pertinente per la ponderazione assegnata a ciascun criterio di cui al paragrafo 6, come specificato nelle norme tecniche di regolamentazione adottate conformemente al paragrafo 8.
Se le sedi di negoziazione soddisfano più di uno dei criteri di cui al paragrafo 6, gli importi derivanti dal calcolo di cui al secondo comma del presente paragrafo sono sommati in modo cumulativo.
8. L'ESMA elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione per:
a) specificare la ponderazione assegnata a ciascun criterio di cui al paragrafo 6;
b) specificare ulteriormente il metodo per calcolare l'importo dei ricavi da ridistribuire ai contributori di dati di cui al paragrafo 7, secondo comma;
c) specificare i criteri secondo cui i CTP, qualora dimostrino che un contributore di dati ha violato gravemente e ripetutamente i requisiti in materia di dati di cui agli articoli 22 bis, 22 ter e 22 quater, possono sospendere temporaneamente la partecipazione del contributore di dati in questione al regime di ridistribuzione dei ricavi, e specificare le condizioni in base alle quali i CTP devono:
i) riprendere la ridistribuzione dei ricavi; e,
ii) qualora non vi sia stata violazione di tali requisiti, fornire al contributore di dati i ricavi trattenuti maggiorati degli interessi.
Ai fini del primo comma, lettera a), del presente paragrafo, il criterio di cui al paragrafo 6, lettera a), ha una ponderazione superiore al criterio di cui alla lettera b) del medesimo paragrafo, e il criterio di cui alla lettera b) di tale paragrafo ha una ponderazione superiore al criterio di cui alla lettera c) del medesimo paragrafo.
L'ESMA presenta alla Commissione i progetti di norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma entro 29 dicembre 2024.
Alla Commissione è delegato il potere di integrare il presente regolamento adottando le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma conformemente agli articoli da 10 a 14 del
Art. 27 nonies bis. Obblighi di segnalazione per i CTP
1. Ogni anno i CTP pubblicano sul loro sito web le statistiche sulle prestazioni e le relazioni sugli incidenti riguardanti la qualità dei dati e i sistemi di dati. Tali statistiche sulle prestazioni e relazioni sugli incidenti sono rese accessibili a titolo gratuito.
2. L'ESMA elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione per specificare il contenuto, la tempistica, il formato e la terminologia dell'obbligo di segnalazione di cui al paragrafo 1.
L'ESMA presenta tali progetti di norme tecniche di regolamentazione alla Commissione entro il 29 settembre 2025.
Alla Commissione è delegato il potere di integrare il presente regolamento adottando le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma conformemente agli articoli da 10 a 14 del
3. I CTP tengono a disposizione dell’autorità competente interessata o dell'ESMA registrazioni relative alla loro attività per un periodo di almeno cinque anni.
Art. 27 decies. Requisiti organizzativi per gli ARM
1. Gli ARM adottano politiche e disposizioni adeguate per segnalare le informazioni di cui all’articolo 26 il più rapidamente possibile e comunque al più tardi entro la fine del giorno lavorativo successivo al giorno in cui ha avuto luogo l’operazione.
2. Gli ARM adottano e mantengono disposizioni amministrative efficaci al fine di evitare conflitti di interesse con i clienti. In particolare, un ARM che operi anche come gestore del mercato o come impresa di investimento tratta tutte le informazioni raccolte in modo non discriminatorio e applica e mantiene dispositivi adeguati per tenere separate le diverse aree di attività.
3. Gli ARM rispettano i requisiti in materia di sicurezza dei sistemi informatici e di rete di cui al
4. Gli ARM si avvalgono di sistemi che permettano di verificare efficacemente la completezza delle segnalazioni relative alle operazioni, identificare omissioni ed errori palesi causati dall’impresa di investimento e, qualora si verifichino tali errori od omissioni, informarne dettagliatamente l’impresa di investimento e richiedere la ritrasmissione di eventuali segnalazioni errate.
Gli ARM si avvalgono di sistemi che permettano loro di individuare errori od omissioni da essi stessi causati e di correggere e trasmettere o, a seconda dei casi, ritrasmettere all’autorità competente segnalazioni delle operazioni corrette e complete.
4 bis. Gli ARM dispongono di norme obiettive, non discriminatorie e pubbliche in materia di accesso ai loro servizi da parte di imprese assoggettate all'obbligo di segnalazione di cui all'articolo 26.
Gli ARM rendono pubblici i prezzi e le commissioni applicate sui servizi di comunicazione dati a norma del presente regolamento. Essi pubblicano separatamente i prezzi e le commissioni di ciascun servizio prestato, compresi gli sconti e le riduzioni, nonché le condizioni da soddisfare per beneficiarne. Essi permettono ai soggetti segnalanti di avere accesso separato a servizi specifici. I prezzi e le commissioni praticati dagli ARM sono basati sui costi.
4 ter. Gli ARM tengono a disposizione dell’autorità competente interessata o dell’ESMA registrazioni relative alla loro attività per un periodo di almeno cinque anni.
5. L’ESMA elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione per specificare:
a) i mezzi con i quali gli ARM possono conformarsi agli obblighi in materia di informazione di cui al paragrafo 1; e
b) i requisiti organizzativi concreti di cui ai paragrafi 2 e 4.
Alla Commissione è delegato il potere di integrare il presente regolamento adottando le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma conformemente agli articoli da 10 a 14 del
TITOLO V
STRUMENTI DERIVATI
Art. 28. Obbligo di negoziare in mercati regolamentati, sistemi multilaterali di negoziazione o sistemi organizzati di negoziazione
1. Le controparti finanziarie e le controparti non finanziarie che sono soggette all'obbligo di compensazione ai sensi del titolo II del
a) mercato regolamentato;
b) sistema multilaterale di negoziazione;
c) sistema organizzato di negoziazione; o
d) in una sede di negoziazione di un paese terzo, a condizione che la Commissione abbia adottato una decisione ai sensi del paragrafo 4 e che il paese terzo abbia disposto un sistema effettivo ed equivalente per il riconoscimento delle sedi di negoziazione autorizzate ai sensi della direttiva 2014/65/UE che consenta a queste ultime di ammettere alla negoziazione o negoziare i derivati dichiarati soggetti a un obbligo di negoziazione in quel paese terzo su base non esclusiva.
L’ESMA esercita un regolare monitoraggio delle attività in derivati che non sono state dichiarate soggette all’obbligo di negoziazione di cui al paragrafo 1, onde individuare i casi in cui una particolare classe di contratti potrebbe presentare rischi sistemici e prevenire l’arbitraggio tra operazioni su derivati soggette all’obbligo di negoziazione e operazioni su derivati non soggette all’obbligo di negoziazione.
2 bis. Le operazioni in strumenti derivati che sono esenti o non soggette all'obbligo di compensazione ai sensi del titolo II del
3. I derivati dichiarati soggetti all’obbligo di negoziazione a norma del paragrafo 1, sono ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato o negoziati in qualsiasi sede di negoziazione di cui al paragrafo 1 su base non esclusiva e non discriminatoria.
4. La Commissione adotta, in conformità alla procedura di esame di cui all’articolo 51, paragrafo 2, decisioni volte a stabilire che il quadro giuridico e di vigilanza di un paese terzo garantisca che una sede di negoziazione autorizzata in tale paese terzo sia soggetta a requisiti giuridici vincolanti che sono equivalenti ai requisiti applicabili alle sedi di negoziazione di cui al paragrafo 1, lettere a), b) o c), del presente articolo derivanti dal presente regolamento, dalla direttiva 2014/65/UE e dal
L’unico scopo di tali decisioni è determinare l’idoneità come sede di negoziazione per i derivati soggetti all’obbligo di negoziazione.
Si considera che il quadro giuridico e di vigilanza di un paese terzo abbia effetto equivalente se soddisfa tutte le seguenti condizioni:
a) le sedi di negoziazione del paese terzo sono soggette ad autorizzazione e a vigilanza e messa in applicazione delle norme efficaci e permanenti;
b) le sedi di negoziazione sono disciplinate da norme chiare e trasparenti affinché i derivati possano essere negoziati in modo equo, ordinato ed efficiente e siano liberamente negoziabili;
c) gli emittenti di strumenti finanziari sono soggetti all’obbligo di fornire informazioni in modo periodico e costante, garantendo un elevato livello di protezione degli investitori;
d) il quadro garantisce la trasparenza e l’integrità del mercato, mediante norme volte a contrastare gli abusi di mercato sotto forma di abuso di informazioni privilegiate e manipolazioni di mercato.
Una decisione della Commissione a norma del presente paragrafo può essere limitata a una o più categorie di sedi di negoziazione. In tal caso, una sede di negoziazione di un paese terzo è compresa nel paragrafo 1, lettera d), solo se rientra in una categoria disciplinata dalla decisione della Commissione.
5. Al fine di garantire l’applicazione coerente del presente articolo, l’ESMA elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione per specificare i tipi di contratto di cui al paragrafo 2 che hanno un effetto diretto, sostanziale e prevedibile in seno all’Unione e i casi in cui l’obbligo di negoziazione è necessario o opportuno per evitare il mancato rispetto di qualsiasi disposizione del presente regolamento.
L’ESMA presenta tali progetti di norme tecniche di regolamentazione alla Commissione entro il 3 luglio 2015.
Alla Commissione è delegato il potere di adottare le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma conformemente agli articoli da 10 a 14 del
Laddove possibile e opportuno, le norme tecniche di regolamentazione di cui al presente paragrafo sono identiche a quelle adottate a norma dell’articolo 4, paragrafo 4, del
Art. 29. Obbligo di compensazione per i derivati negoziati in mercati regolamentati e tempi di accettazione per la compensazione
1. Il gestore di un mercato regolamentato garantisce che la totalità delle operazioni su derivati concluse nel mercato regolamentato siano compensate da una controparte centrale.
2. Le CCP, le sedi di negoziazione e le imprese di investimento che agiscono in qualità di partecipanti diretti a norma dell’articolo 2, punto 14), del
Nel presente paragrafo, per «derivati compensati» s’intendono:
a) tutti i derivati che devono essere compensati conformemente all’obbligo di compensazione di cui al paragrafo 1 del presente articolo o all’articolo 4 del
b) tutti i derivati che le parti interessate hanno convenuto di compensare.
3. L’ESMA elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione per specificare i requisiti minimi di sistemi, procedure e dispositivi, inclusi i tempi di accettazione, di cui al presente articolo tenendo conto della necessità di assicurare la corretta gestione dei rischi operativi o di altri rischi.
L’ESMA ha l’autorità costante di sviluppare ulteriori norme tecniche di regolamentazione per aggiornare quelle esistenti se considera che ciò sia richiesto dall’evoluzione delle norme di settore stesse.
L’ESMA presenta i progetti di norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma alla Commissione entro il 3 luglio 2015.
Alla Commissione è delegato il potere di adottare le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo e secondo comma conformemente agli articoli da 10 a 14 del
Art. 30. Accordi di compensazione indiretti
1. Gli accordi di compensazione indiretti riguardanti i derivati negoziati in borsa sono autorizzati purché non aumentino il rischio di controparte e assicurino che le attività e le posizioni della controparte beneficino di una protezione equivalente a quella di cui agli articoli 39 e 48 del
2. L’ESMA elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione per specificare i tipi di accordi di compensazione indiretti, ove stabiliti, che soddisfano le condizioni di cui al paragrafo 1, garantendo la coerenza con le disposizioni stabilite per i derivati OTC ai sensi del capo II del
L’ESMA presenta tali progetti di norme tecniche di regolamentazione alla Commissione entro il 3 luglio 2015.
Alla Commissione è delegato il potere di adottare le norme tecniche di regolamentazione di cui al presente paragrafo conformemente agli articoli da 10 a 14 del
Art. 31
Servizi di riduzione del rischio post-negoziazione
1. I requisiti di trasparenza di cui agli articoli 8 bis, 10 e 21 del presente regolamento, l'obbligo di negoziazione di cui all'articolo 28 del presente regolamento e l'obbligo di eseguire gli ordini alle condizioni più favorevoli per il cliente di cui all'articolo 27 della direttiva 2014/65/UE non si applicano alle operazioni su derivati OTC costituite e stabilite a seguito dei servizi di riduzione del rischio post-negoziazione.
2. (soppresso).
3. Le imprese di investimento e i gestori del mercato che offrono servizi di riduzione del rischio post-negoziazione tengono registri completi e accurati delle operazioni di cui al paragrafo 1 del presente articolo che non siano già registrate o segnalate in conformità del
4. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’articolo 50 al fine di integrare il presente regolamento specificando:
a) i servizi di riduzione del rischio post-negoziazione ai fini del paragrafo 1;
b) le operazioni che devono essere registrate a norma del paragrafo 3.
Art. 32. Procedura relativa all’obbligo di negoziazione
1. L’ESMA elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione per specificare:
a) quali categorie di derivati dichiarati soggetti all’obbligo di compensazione ai sensi dell’articolo 5, paragrafi 2 e 4, del
b) la data o le date a decorrere dalle quali l’obbligo di negoziazione diventa efficace, con indicazione dell’eventuale applicazione in più fasi, e le categorie di controparti cui l’obbligo si applica se tale applicazione in più fasi e tali categorie di controparti sono state previste in norme tecniche di regolamentazione ai sensi dell’articolo 5, paragrafo 2, lettera b), del
L’ESMA presenta alla Commissione i progetti di norme tecniche di regolamentazione entro sei mesi dall’adozione da parte della Commissione delle norme tecniche di regolamentazione, ai sensi dell’articolo 5, paragrafo 2, del
Prima di presentare i progetti di norme tecniche di attuazione alla Commissione in vista della sua adozione, l’ESMA svolge una consultazione pubblica e, se opportuno, può consultare le autorità competenti di paesi terzi.
Alla Commissione è delegato il potere di adottare le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma conformemente agli articoli da 10 a 14 del
2. Per rendere efficace l’obbligo di negoziazione:
a) la categoria di derivati, conformemente al paragrafo 1, lettera a), del presente articolo, o una pertinente sottocategoria di derivati deve essere negoziata in almeno una sede di negoziazione di cui all'articolo 28, paragrafo 1; e
b) occorre che vi sia un sufficiente interesse costante di acquisto e di vendita da parte di terzi relativo alla categoria o sottocategoria di derivati perché essa sia considerata sufficientemente liquida da essere negoziata soltanto nelle sedi di cui all’articolo 28, paragrafo 1.
3. Nell’elaborare i progetti di norme tecniche di regolamentazione di cui al paragrafo 1, l’ESMA considera la categoria o sottocategoria di strumenti derivati sufficientemente liquida basandosi sui seguenti criteri:
a) la frequenza e la dimensione medie delle transazioni in una gamma di condizioni di mercato, tenendo conto della natura e del ciclo di vita dei prodotti della categoria di derivati;
b) il numero e il tipo dei partecipanti attivi al mercato, compreso il rapporto tra i partecipanti al mercato e i prodotti/contratti negoziati in un determinato mercato dei prodotti;
c) la misura media dei differenziali.
Nell’elaborazione di tali progetti di norme tecniche di regolamentazione, l’ESMA tiene conto dell’impatto previsto che tale obbligo di negoziazione potrebbe avere sulla liquidità di una categoria o sottocategoria di derivati e sulle attività commerciali degli utenti finali che non sono entità finanziarie.
L’ESMA determina se la categoria o sottocategoria di derivati è sufficientemente liquida solo nelle operazioni inferiori a un determinato volume.
4. L'ESMA, di sua iniziativa, conformemente ai criteri di cui al paragrafo 2 e dopo aver svolto una consultazione pubblica, identifica e comunica alla Commissione le categorie di derivati o i singoli contratti derivati che dovrebbero essere soggetti all'obbligo di negoziazione nelle sedi di cui all'articolo 28, paragrafo 1, del presente regolamento, ma per i quali nessuna controparte centrale ha finora ricevuto un'autorizzazione a norma dell'articolo 14 o 15 del
Dopo aver ricevuto la notifica di cui al primo comma da parte dell’ESMA, la Commissione può pubblicare un invito a elaborare proposte per la negoziazione di tali derivati nelle sedi di cui all’articolo 28, paragrafo 1.
4 bis. Se ritiene che la sospensione dell'obbligo di compensazione di cui all'articolo 6 bis del
4 ter. L'ESMA può chiedere che la Commissione sospenda l'obbligo di negoziazione di cui all'articolo 28, paragrafo 1, per specifiche categorie di derivati OTC o per un tipo specifico di controparte, qualora tale sospensione sia necessaria per evitare o affrontare effetti negativi sulla liquidità o una grave minaccia alla stabilità finanziaria e per garantire il funzionamento corretto dei mercati finanziari nell'Unione e qualora tale sospensione sia proporzionata a tali obiettivi.
4 quater. Le richieste di cui ai paragrafi 4 bis e 4 ter non sono rese pubbliche.
4 quinquies. Dopo aver ricevuto le richieste di cui ai paragrafi 4 bis e 4 ter, la Commissione, senza indebito ritardo e sulla base delle motivazioni e delle prove fornite dall'ESMA, compie una delle seguenti azioni:
a) mediante un atto di esecuzione sospende l'obbligo di negoziazione per categorie di derivati OTC o per tipi di controparti;
b) respinge la richiesta di sospensione.
Ai fini della lettera b) del primo comma, la Commissione informa l'ESMA dei motivi per cui ha respinto la richiesta di sospensione. La Commissione informa immediatamente il Parlamento europeo e il Consiglio di tale respingimento e trasmette loro le motivazioni fornite all'ESMA. Le informazioni fornite al Parlamento europeo e al Consiglio in merito al respingimento e alle motivazioni corrispondenti non sono rese pubbliche.
La sospensione di cui al primo comma, lettera a), è valida per un periodo iniziale non superiore a tre mesi dalla data di pubblicazione dell'atto di esecuzione di cui a tale lettera.
Se continuano a sussistere i motivi per la sospensione di cui al primo comma, lettera a), la Commissione può prorogare mediante un atto di esecuzione tale sospensione per periodi aggiuntivi non superiori a tre mesi, a condizione che la durata totale della sospensione non sia superiore a 12 mesi.
Gli atti di esecuzione di cui al primo comma, lettera a), e al quarto comma del presente paragrafo sono adottati secondo la procedura d’esame di cui all'articolo 51.
5. L’ESMA presenta alla Commissione, conformemente al paragrafo 1, progetti di norme tecniche di regolamentazione per modificare, sospendere o revocare le norme tecniche di regolamentazione esistenti ogniqualvolta vi sia una sostanziale modifica dei criteri di cui al paragrafo 2. Prima di farlo, l’ESMA può consultare, se opportuno, le autorità competenti di paesi terzi.
Alla Commissione è delegato il potere adottare le norme tecniche di regolamentazione esistenti di cui al presente paragrafo conformemente agli articoli da 10 a 14 del
6. L’ESMA elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione per specificare i criteri di cui al paragrafo 2, lettera b).
L’ESMA presenta tali progetti di norme tecniche di regolamentazione alla Commissione entro il 3 luglio 2015.
Alla Commissione è delegato il potere di adottare le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma conformemente agli articoli da 10 a 14 del
Art. 32 bis. Sospensione a sé stante dell'obbligo di negoziazione
1. Su richiesta dell'autorità competente di uno Stato membro, la Commissione può sospendere mediante un atto di esecuzione l'obbligo di negoziazione di cui all'articolo 28 («obbligo di negoziazione di strumenti derivati») in relazione a talune controparti finanziarie, se del caso previa consultazione dell'ESMA. L'autorità competente indica il motivo per cui ritiene che siano soddisfatte le condizioni per la sospensione. In particolare, tale autorità dimostra che una controparte finanziaria soggetta alla propria giurisdizione:
a) agisce regolarmente come market maker in un derivato OTC soggetto all'obbligo di negoziazione di strumenti derivati e riceve regolarmente richieste di quotazione per gli strumenti derivati soggetti all'obbligo di negoziazione di strumenti derivati da una controparte non appartenente al SEE che è priva di una partecipazione attiva a una sede di negoziazione del SEE che offre la negoziazione del derivato OTC soggetto all'obbligo di negoziazione di strumenti derivati; o
b) agisce regolarmente come market maker in un credit default swap soggetto all'obbligo di negoziazione di strumenti derivati e:
i) intende negoziare credit default swap soggetti all'obbligo di negoziazione di strumenti derivati per proprio conto in una sede di negoziazione aperta solamente alle controparti che sono partecipanti diretti a una CCP quali definiti all'articolo 2, punto 14), del
ii) intende negoziare credit default swap soggetti all'obbligo di negoziazione di strumenti derivati per proprio conto con una controparte che è un market maker e che è priva di una partecipazione attiva a una sede «da operatore a operatore» del SEE che offre la negoziazione di derivati OTC soggetti all'obbligo di negoziazione di strumenti derivati; e
iii) compensa tali credit default swaps in una controparte centrale autorizzata o riconosciuta in conformità del
L'atto di esecuzione di cui al primo comma del presente paragrafo è adottato secondo la procedura d’esame di cui all'articolo 51.
2. Nel valutare se sospendere l'obbligo di negoziazione di strumenti derivati in conformità del paragrafo 1, la Commissione considera se sospenderlo solo per mercati specifici e tiene conto dell'eventualità che tale sospensione dell'obbligo di negoziazione di strumenti derivati possa avere o meno un effetto distorsivo sull'obbligo di compensazione ai sensi del titolo II del
La Commissione contatta altresì altre autorità competenti di altri Stati membri per valutare se le controparti finanziarie in Stati membri diversi da quello che presenta la richiesta in conformità del paragrafo 1 («Stato membro richiedente») si trovino in una situazione simile a quella dello Stato membro richiedente.
Dopo l’adozione dell’atto di esecuzione di cui al paragrafo 1, l’autorità competente di uno Stato membro diverso dallo Stato membro richiedente può chiedere che le controparti finanziarie che si trovano in una situazione simile a quella dello Stato membro richiedente siano aggiunte all’atto di esecuzione. L’autorità competente dello Stato membro che presenta tale richiesta dimostra per quale motivo ritiene che siano soddisfatte le condizioni per una sospensione.
3. Qualora l'obbligo di negoziazione di strumenti derivati sia sospeso in conformità del paragrafo 1 o 2 rispetto a una controparte finanziaria, l'obbligo di negoziazione di strumenti derivati non si applica rispetto alla sua controparte di cui al paragrafo 1, lettera a), o al paragrafo 1, lettera b), punto ii).
4. L’atto di esecuzione di cui al paragrafo 1 è corredato delle prove presentate dall’autorità competente che richiede la sospensione.
5. L’atto di esecuzione di cui al paragrafo 1 è comunicato all’ESMA ed è pubblicato nel registro di cui all’articolo 34.
6. La Commissione riesamina regolarmente se continuano a sussistere le motivazioni per la sospensione dell’obbligo di negoziazione di strumenti derivati.
Art. 33. Meccanismo atto ad evitare la duplicazione o la conflittualità delle norme
1. La Commissione è assistita dall’ESMA nella sua attività di monitoraggio e di preparazione di relazioni, almeno una volta all’anno, destinate al Parlamento europeo e al Consiglio sull’applicazione a livello internazionale dei principi stabiliti agli articoli 28 e 29, con specifico riguardo ai conflitti o alle duplicazioni potenziali di norme concernenti i partecipanti al mercato, e raccomanda possibili interventi.
2. La Commissione può adottare atti di esecuzione in cui si dichiara che le disposizioni legislative, di vigilanza e di attuazione di un paese terzo:
a) sono equivalenti agli obblighi derivanti dagli articoli 28 e 29;
b) garantiscono una protezione del segreto professionale equivalente a quella stabilita nel presente regolamento;
c) sono applicate ed eseguite in modo efficace, equo e senza distorsioni per garantire una vigilanza e un’esecuzione efficaci delle norme nel paese terzo in questione.
Gli atti di esecuzione sono adottati conformemente alla procedura d’esame di cui all’articolo 51.
3. Per effetto di un atto di esecuzione sull’equivalenza ai sensi del paragrafo 2, si considera che le controparti che realizzano operazioni soggette al presente regolamento abbiano soddisfatto gli obblighi di cui agli articoli 28 e 29 se almeno una delle controparti è stabilita in tale paese terzo e se le controparti rispettano le disposizioni legislative, di vigilanza e di attuazione del paese terzo interessato.
4. La Commissione, in collaborazione con l’ESMA, controlla l’effettiva attuazione, da parte dei paesi terzi per i quali è stato adottato un atto di esecuzione sull’equivalenza, di disposizioni equivalenti a quelle contenuti negli articoli 28 e 29, e riferisce al riguardo regolarmente, e comunque con periodicità almeno annuale, al Parlamento europeo e al Consiglio.
Entro 30 giorni di calendario dalla presentazione della relazione e qualora questa riveli un’anomalia o un’incoerenza significativa nell’applicazione delle disposizioni equivalenti da parte delle autorità del paese terzo, la Commissione può revocare il riconoscimento dell’equivalenza della legislazione del paese terzo in questione. Se l’atto di esecuzione sull’equivalenza è ritirato, le operazioni effettuate dalle controparti sono nuovamente soggette ipso iure a tutte le disposizioni di cui agli articoli 28 e 29 del presente regolamento.
Art. 34. Registro di derivati soggetti all’obbligo di negoziazione
L’ESMA pubblica e mantiene sul proprio sito Internet un registro che indica, in modo esaustivo e inequivocabile, i derivati soggetti all’obbligo di negoziazione nelle sedi di cui all’articolo 28, paragrafo 1, le sedi in cui gli stessi sono ammessi alla negoziazione o sono negoziati e le date a decorrere dalle quali l’obbligo diventa efficace.
TITOLO VI
ACCESSO NON DISCRIMINATORIO ALLA COMPENSAZIONE PER GLI STRUMENTI FINANZIARI
Art. 35. Accesso non discriminatorio a una controparte centrale
1. Fatto salvo l’articolo 7 del
L'obbligo di cui al primo comma non si applica ai derivati negoziati in borsa.
La CCP garantisce in particolare a ogni sede di negoziazione il diritto a un trattamento non discriminatorio dei contratti negoziati su tale sede di negoziazione relativamente:
a) ai requisiti di garanzia e alla compensazione di contratti economicamente equivalenti, qualora l’inclusione di tali contratti nel close-out e nelle altre procedure di compensazione di una controparte centrale sulla base della legge fallimentare applicabile non comprometta il funzionamento regolare e ordinato, la validità o l’applicabilità di tali procedure; nonché
b) alla marginazione integrata (cross-margining) con contratti correlati compensati dalla medesima controparte centrale in base a un modello del rischio in conformità dell’articolo 41 del
Una controparte centrale può richiedere che una sede di negoziazione si conformi ai requisiti operativi e tecnici definiti dalla stessa CCP, compresi gli obblighi in materia di gestione del rischio. Il requisito di cui al presente paragrafo non si applica a eventuali contratti derivati già soggetti agli obblighi di accesso ai sensi dell’articolo 7 del
Una controparte centrale non è vincolata dal presente articolo se ha stretti legami con una sede di negoziazione che abbia effettuato la notifica di cui all’articolo 36, paragrafo 5.
2. La sede di negoziazione presenta in modo formale una richiesta di accesso alla CCP, all’autorità competente della stessa e all’autorità competente della sede di negoziazione. Nella richiesta è specificato per quali tipi di strumenti finanziari si richiede accesso.
3. La CCP fornisce una risposta scritta alla sede di negoziazione entro tre mesi dal ricevimento della richiesta di cui al paragrafo 2, concedendo l’accesso, a condizione che l’autorità competente pertinente lo abbia concesso in conformità del paragrafo 4, oppure negando l’accesso. La CCP può rifiutare una richiesta di accesso alle condizioni di cui al paragrafo 6, lettera a). Se nega l’accesso, la CCP fornisce spiegazioni esaurienti nella sua risposta e informa per iscritto della decisione la propria autorità competente. Se la sede di negoziazione è stabilita in uno Stato membro diverso da quello della CCP, quest’ultima trasmette altresì tale risposta scritta all’autorità competente della sede di negoziazione. La CCP concede l’accesso entro tre mesi dall’invio di una risposta positiva alla richiesta di accesso.
4. L'autorità competente della CCP o quella della sede di negoziazione concede a una sede di negoziazione l’accesso a una CCP soltanto se tale accesso non costituisce una minaccia al regolare e ordinato funzionamento dei mercati, in particolare a causa della frammentazione della liquidità, o non fa insorgere un rischio sistemico.
Se un’autorità competente nega l’accesso, emana la propria decisione nei due mesi successivi alla ricezione della richiesta di cui al paragrafo 2 e ne spiega in modo esauriente i motivi all’altra autorità competente, alla controparte centrale e alla sede di negoziazione, indicando anche gli elementi sui quali si fonda la decisione.
5. Riguardo ai valori mobiliari e agli strumenti del mercato monetario, una CCP di nuova costituzione autorizzata come CCP ai sensi dell’articolo 2, punto 1), del
In caso di approvazione di tale periodo transitorio, la CCP non può beneficiare dei diritti di accesso di cui all’articolo 36 o al presente articolo, relativamente ai valori mobiliari e agli strumenti del mercato monetario, durante detto regime transitorio. Quando è approvato un periodo transitorio, l’autorità competente ne informa i membri del collegio delle autorità competenti per la CCP, e l’ESMA. L’ESMA pubblica un elenco di tutte le notifiche che riceve.
Se una CCP autorizzata ad avvalersi delle disposizioni transitorie a norma del presente paragrafo ha stretti legami con una o più sedi di negoziazione, tali sedi non beneficiano dei diritti di accesso ai sensi dell’articolo 36 o del presente articolo, per quanto riguarda i valori mobiliari e gli strumenti del mercato monetario, per la durata del regime transitorio.
Ad una CCP autorizzata nel triennio precedente l’entrata in vigore, ma risultante da una fusione o un’acquisizione cui partecipi almeno una CCP autorizzata anteriormente a tale periodo, non è consentito applicare le disposizioni transitorie previste dal presente paragrafo.
6. L’ESMA elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione per specificare:
a) le condizioni specifiche alle quali una controparte centrale ha facoltà di respingere una richiesta di accesso, compreso il volume previsto delle operazioni, il numero e il tipo di utenti, disposizioni per la gestione del rischio operativo e della complessità o altri fattori che generano rischi indebiti;
b) le condizioni alle quali una CCP deve consentire l’accesso, come la riservatezza delle informazioni fornite riguardo agli strumenti finanziari durante la fase di sviluppo, modalità non discriminatorie e trasparenti relative alle spese di compensazione, ai requisiti di garanzia e ai requisiti operativi riguardanti la costituzione di margini;
c) le condizioni alle quali la concessione dell’accesso minacci l’ordinato e corretto funzionamento dei mercati o faccia insorgere un rischio sistemico.
d) la procedura per effettuare una notifica ai sensi del paragrafo 5;
e) le condizioni per un trattamento non discriminatorio sotto il profilo del trattamento dei contratti negoziati su tale sede di negoziazione relativamente ai requisiti di garanzia, alla compensazione di contratti economicamente equivalenti e alla marginazione integrata (cross-margining) con contratti correlati compensati dalla medesima controparte centrale.
L’ESMA presenta tali progetti di norme tecniche di regolamentazione alla Commissione entro il 3 luglio 2015.
Alla Commissione è delegato il potere di adottare le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma conformemente agli articoli da 10 a 14 del
Art. 36. Accesso non discriminatorio a una sede di negoziazione
1. Fatto salvo l’articolo 8 del
a) eventuali contratti derivati già soggetti agli obblighi di accesso di cui all’articolo 8 del
b) derivati negoziati in borsa.
Una sede di negoziazione non è vincolata dal presente articolo se è strettamente legata ad una controparte centrale che ha notificato di avvalersi dei regimi transitori di cui all’articolo 35, paragrafo 5.
2. La CCP presenta in modo formale una richiesta di accesso alla sede di negoziazione, all’autorità competente della stessa e all’autorità competente della controparte centrale.
3. La sede di negoziazione risponde per iscritto alla CCP entro tre mesi dal ricevimento della richiesta di cui al paragrafo 2, autorizzando l'accesso, a condizione che l’autorità competente pertinente lo abbia concesso in conformità del paragrafo 4, o negandolo. La sede di negoziazione può rifiutare una richiesta di accesso soltanto alle condizioni di cui al paragrafo 6, lettera a). Se nega l’accesso, la sede di negoziazione fornisce spiegazioni esaurienti nella sua risposta e informa per iscritto della decisione la propria autorità competente. Quando la CCP è stabilita in uno Stato membro diverso da quello della sede di negoziazione, la sede di negoziazione trasmette altresì tale risposta scritta all’autorità competente della CCP. La sede di negoziazione fornisce l’accesso entro tre mesi dall’invio di una risposta positiva alla richiesta di accesso.
4. L'autorità competente della sede di negoziazione o quella della CCP concede a una CCP l'accesso a una sede di negoziazione a condizione che tale accesso non pregiudichi il regolare e ordinato funzionamento dei mercati, in particolare a causa della frammentazione della liquidità, e a condizione che la sede di negoziazione abbia messo a punto adeguati meccanismi per evitare tale frammentazione, ovvero non faccia insorgere un rischio sistemico.
Se un’autorità competente nega l’accesso, emana la propria decisione nei due mesi successivi alla ricezione della richiesta di cui al paragrafo 2 e ne spiega in modo esauriente i motivi all’altra autorità competente, alla sede di negoziazione e alla controparte centrale, indicando anche gli elementi sui quali si fonda la decisione.
6. L’ESMA elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione per specificare:
a) le condizioni specifiche alle quali una sede di negoziazione può respingere una richiesta di accesso, comprese le condizioni basate sul volume previsto delle operazioni, il numero di utenti, disposizioni per la gestione del rischio operativo e della complessità o altri fattori che generano rischi indebiti significativi;
b) le condizioni alle quali è concesso l’accesso, come la riservatezza delle informazioni fornite riguardo agli strumenti finanziari durante la fase di sviluppo e modalità non discriminatorie e trasparenti relative alle spese di accesso;
c) le condizioni alle quali la concessione dell’accesso minacci il regolare e ordinato funzionamento dei mercati o faccia insorgere un rischio sistemico.
L’ESMA presenta tali progetti di norme tecniche di regolamentazione alla Commissione entro il 3 luglio 2015.
Alla Commissione è delegato il potere di adottare le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma conformemente agli articoli da 10 a 14 del
Art. 37. Accesso non discriminatorio agli indici di riferimento e obbligo di concedere una licenza per gli stessi
1. Se il valore di uno strumento finanziario è calcolato sulla base di un valore di riferimento, il soggetto che detiene i diritti di proprietà sullo stesso garantisce che le controparti centrali e le sedi di negoziazione possano fruire, ai fini della negoziazione e della compensazione, di un accesso non discriminatorio a:
a) informazioni pertinenti su prezzi e dati e informazioni su composizione, metodologia e prezzo del parametro di riferimento a fini di compensazione e negoziazione; nonché
b) licenze.
Una licenza comprendente l’accesso alle informazioni è concessa a condizioni eque, ragionevoli e non discriminatorie entro i tre mesi successivi alla richiesta da una CCP o da una sede di negoziazione.
L’accesso è consentito a un prezzo commerciale ragionevole, tenendo conto del prezzo al quale il fornitore del valore di riferimento ha dato accesso alle informazioni o concesso in licenza i diritti di proprietà intellettuale a condizioni equivalenti ad altre controparti centrali, sedi di negoziazione o persone correlate a fini di compensazione e negoziazione. Prezzi diversi possono essere applicati a diverse CCP, sedi di negoziazione o persone correlate solo se ciò è oggettivamente giustificato tenendo conto di motivi commerciali ragionevoli quali la quantità, il campo di applicazione o il settore d’uso richiesti.
2. Se viene elaborato un nuovo valore di riferimento dopo il 3 gennaio 2018 , l’obbligo di concedere una licenza inizia entro 30 mesi dalla data di inizio della negoziazione dello strumento finanziario avente a riferimento tale valore o dall’ammissione del medesimo strumento alla negoziazione. Se un soggetto che detiene i diritti di proprietà di un nuovo valore di riferimento possiede un valore di riferimento esistente, tale soggetto si assicura che, rispetto a tale valore di riferimento esistente, il nuovo valore di riferimento risponda ai seguenti criteri cumulativi:
a) il nuovo valore di riferimento non è semplicemente una copia o un adattamento di tale valore di riferimento esistente e la metodologia, compresi i dati sottostanti, del nuovo valore di riferimento è significativamente diversa da quella del valore di riferimento esistente; nonché
b) il nuovo valore di riferimento non sostituisce tale valore di riferimento esistente.
Il presente paragrafo lascia impregiudicata l’applicazione delle regole di concorrenza e in particolare gli articoli 101 e 102 TFUE.
3. Nessuna controparte centrale, sede di negoziazione o entità correlata può stipulare con un fornitore di un valore di riferimento un accordo che abbia l’effetto di:
a) impedire l’accesso di qualsiasi altra controparte centrale o sede di negoziazione alle informazioni o ai diritti di cui al paragrafo 1; o
b) impedire l’accesso di qualsiasi altra controparte centrale o sede di negoziazione alla licenza di cui al paragrafo 1.
4. L’ESMA elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione per specificare:
a) le informazioni ottenute attraverso la concessione di licenze da rendere disponibili ai sensi del paragrafo 1, lettera a), ad uso esclusivo della CCP o della sede di negoziazione;
b) altre condizioni alle quali viene concesso l’accesso, come la riservatezza delle informazioni fornite;
c) le norme che definiscono in che modo si possa dimostrare che un valore di riferimento è nuovo conformemente al paragrafo 2, lettere a) e b).
L’ESMA presenta tali progetti di norme tecniche di regolamentazione alla Commissione entro il 3 luglio 2015.
Alla Commissione è delegato il potere di adottare le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma conformemente agli articoli da 10 a 14 del
Art. 38. Accesso per le controparti centrali e le sedi di negoziazione di paesi terzi
1. Una sede di negoziazione di un paese terzo può richiedere l'accesso a una CCP stabilita nell'Unione soltanto se la Commissione ha adottato una decisione ai sensi dell'articolo 28, paragrafo 4, relativa a quel paese terzo.
Una CCP di un paese terzo può richiedere l'accesso a una sede di negoziazione nell'Unione soltanto se è stata riconosciuta a norma dell'articolo 25 del
Le CCP e le sedi di negoziazione stabilite in paesi terzi sono autorizzate ad avvalersi dei diritti di accesso di cui gli articoli 35 e 36 soltanto per quanto concerne gli strumenti finanziari trattati da tali articoli e a condizione che la Commissione abbia adottato una decisione a norma del paragrafo 3 del presente articolo che stabilisca che il quadro giuridico e di vigilanza del paese terzo in questione prevede un sistema effettivo ed equivalente in virtù del quale alle CCP e alle sedi di negoziazione autorizzate nell'ambito di regimi stranieri è concesso l'accesso alle CCP e alle sedi di negoziazione stabilite in tale paese terzo.
2. Le controparti centrali e le sedi di negoziazione stabilite nei paesi terzi possono richiedere una licenza e i diritti di accesso conformemente all’articolo 37 solo a condizione che la Commissione abbia adottato una decisione a norma del paragrafo 3 del presente articolo secondo cui si ritiene che il quadro giuridico e di vigilanza del paese terzo in questione preveda un sistema effettivo ed equivalente in virtù del quale alle controparti centrali e alle sedi di negoziazione autorizzate in giurisdizioni straniere è concesso l’accesso a condizioni eque, ragionevoli e non discriminatorie a:
a) informazioni pertinenti su prezzi e dati e informazioni su composizione, metodologia e prezzo dei valori di riferimento a fini di compensazione e negoziazione; nonché
b) licenze,
da parte di persone che detengono i diritti di proprietà stabilite in tale paese.
3. La Commissione può, in conformità della procedura di esame di cui all’articolo 51 adottare decisioni che determinino che il quadro giuridico e di vigilanza di un paese terzo garantisce che una sede di negoziazione e una controparte centrale autorizzata in tale paese terzo soddisfano i requisiti giuridicamente vincolanti, che sono equivalenti ai requisiti di cui al paragrafo 2 del presente articolo e sono soggetti a un’efficace vigilanza e a un’effettiva applicazione nel paese terzo in questione.
Il quadro giuridico e di vigilanza di un paese terzo è considerato equivalente se soddisfa tutte le seguenti condizioni:
a) le sedi di negoziazione del paese terzo sono soggette ad autorizzazione e a vigilanza e messa in applicazione delle norme efficaci e permanenti;
b) prevede un sistema effettivo ed equivalente per concedere alle controparti centrali e alle sedi di negoziazione autorizzate a norma di regimi stranieri l’accesso alle controparti centrali e alle sedi di negoziazione stabilite nel paese terzo in questione.
c) il quadro giuridico e di vigilanza di detto paese terzo prevede un sistema effettivo ed equivalente nel quale alle controparti centrali e alle sedi di negoziazione autorizzate in giurisdizioni straniere è concesso l’accesso a condizioni eque, ragionevoli e non discriminatorie a:
i) informazioni pertinenti su prezzi e dati e informazioni su composizione, metodologia e prezzo dei valori di riferimento a fini di compensazione e negoziazione; nonché
ii) licenze,
da parte di persone che detengono i diritti di proprietà stabilite in tale paese.
TITOLO VI bis
POTERI E COMPETENZE DELL’ESMA
CAPO 1
Competenze e procedure
Art. 38 bis. Esercizio dei poteri dell’ESMA
I poteri conferiti all’ESMA, o ad un suo funzionario, o ad altra persona autorizzata dalla stessa Autorità a norma degli articoli da 38 ter a 38 sexies non sono usati per esigere la divulgazione di informazioni o documenti coperti da segreto professionale.
Art. 38 ter. Richiesta di informazioni
1. L’ESMA può, mediante richiesta semplice o decisione, richiedere ai soggetti di seguito elencati di fornire tutte le informazioni che le consentano di svolgere i compiti che le sono attribuiti dal presente regolamento:
a) gli APA, i CTP e gli ARM soggetti alla vigilanza dell’ESMA e le imprese di investimento o i gestori del mercato che gestiscono una sede di negoziazione che forniscono i servizi di comunicazione dati di un APA, un CTP o un ARM, e le persone che li controllano o che sono da essi controllate;
b) i dirigenti delle persone di cui alla lettera a);
c) i revisori dei conti e i consulenti delle persone di cui alla lettera a).
2. La semplice richiesta di informazioni di cui al paragrafo 1:
a) fa riferimento al presente articolo quale base giuridica della richiesta;
b) indica la finalità della richiesta;
c) specifica le informazioni richieste;
d) stabilisce un termine entro il quale tali informazioni devono esserle trasmesse;
e) specifica che la persona alla quale sono richieste le informazioni non ha l’obbligo di fornirle, ma che, in caso di risposta volontaria alla richiesta, le informazioni fornite non devono essere inesatte o fuorvianti;
f) indica l’importo della sanzione amministrativa pecuniaria che è inflitta conformemente all’articolo 38 nonies laddove le informazioni fornite siano inesatte o fuorvianti.
3. Nel richiedere le informazioni di cui al paragrafo 1 tramite decisione, l’ESMA:
a) fa riferimento al presente articolo quale base giuridica della richiesta;
b) indica la finalità della richiesta;
c) specifica le informazioni richieste;
d) stabilisce un termine entro il quale tali informazioni devono esserle trasmesse;
e) indica le sanzioni per la reiterazione dell’inadempimento previste all’articolo 38 decies laddove le informazioni fornite siano incomplete;
f) indica la sanzione amministrativa pecuniaria prevista all’articolo 38 nonies laddove le risposte alle domande sottoposte siano inesatte o fuorvianti;
g) indica il diritto di impugnare la decisione dinanzi alla commissione di ricorso dell’ESMA e di ottenere la revisione della decisione da parte della Corte di giustizia dell’Unione europea («Corte di giustizia») conformemente agli articoli 60 e 61 del
4. Le persone di cui al paragrafo 1 o i loro rappresentanti e, nel caso di persone giuridiche o associazioni sprovviste di personalità giuridica, le persone autorizzate a rappresentarle per legge o in base allo statuto forniscono le informazioni richieste. Gli avvocati debitamente incaricati possono fornire le informazioni richieste per conto dei loro clienti. Questi ultimi restano pienamente responsabili qualora le informazioni fornite siano incomplete, inesatte o fuorvianti.
5. L’ESMA trasmette senza indebito ritardo copia della richiesta semplice o della decisione all’autorità competente dello Stato membro delle persone di cui al paragrafo 1.
Art. 38 quater. Indagini generali
1. Per adempiere alle funzioni attribuitele ai sensi del presente regolamento, l’ESMA ha facoltà di svolgere le indagini necessarie riguardo alle persone di cui all’articolo 38 ter, paragrafo 1. A tal fine i funzionari e le altre persone autorizzati dall’ESMA sono abilitati a:
a) esaminare registri, dati, procedure e qualsiasi altro materiale pertinente per l’esecuzione dei compiti di loro competenza, su qualsiasi forma di supporto;
b) prendere o ottenere copie certificate o estratti di tali registri, dati, procedure e altro materiale;
c) convocare e chiedere alle persone di cui all’articolo 38 ter, paragrafo 1, ai loro rappresentanti o membri del personale spiegazioni scritte o orali su fatti o documenti relativi alle finalità e all’oggetto dell’indagine e registrarne le risposte;
d) sentire in audizione altre persone fisiche o giuridiche che abbiano dato il loro consenso a essere sentite in audizione al fine di raccogliere informazioni riguardanti l’oggetto dell’indagine;
e) richiedere la documentazione relativa al traffico telefonico e al traffico dati.
2. I funzionari e le altre persone autorizzati dall’ESMA allo svolgimento delle indagini di cui al paragrafo 1 esercitano i loro poteri dietro esibizione di un’autorizzazione scritta che specifichi l’oggetto e le finalità dell’indagine. L’autorizzazione indica inoltre le sanzioni per la reiterazione dell’inadempimento previste dall’articolo 38 decies qualora i registri, i dati, le procedure o altri materiali richiesti o le risposte ai quesiti sottoposti alle persone di cui all’articolo 38 ter, paragrafo 1, non siano stati forniti o siano incompleti, e le sanzioni amministrative pecuniarie di cui all’articolo 38 nonies, qualora le risposte ai quesiti sottoposti alle persone di cui all’articolo 38 ter, paragrafo 1, siano inesatte o fuorvianti.
3. Le persone di cui all’articolo 38 ter, paragrafo 1, sono tenute a sottoporsi alle indagini avviate a seguito di una decisione dell’ESMA. La decisione specifica l’oggetto e le finalità dell’indagine nonché le sanzioni per la reiterazione dell’inadempimento previste dall’articolo 38 decies, i mezzi di ricorso disponibili ai sensi del
4. L’ESMA informa con debito anticipo l’autorità competente dello Stato membro in cui si deve svolgere l’indagine di cui al paragrafo 1 dello svolgimento della stessa e dell’identità delle persone autorizzate. I funzionari dell’autorità competente interessata, su richiesta dell’ESMA, assistono le persone autorizzate nello svolgimento dei loro compiti. I funzionari dell’autorità competente interessata possono altresì presenziare, su richiesta, alle indagini.
5. Se la documentazione del traffico telefonico e del traffico dati prevista dal paragrafo 1, lettera e), richiede l’autorizzazione di un’autorità giudiziaria ai sensi del diritto nazionale applicabile, si procede a richiedere tale autorizzazione. L’autorizzazione può essere chiesta anche in via preventiva.
6. Qualora un’autorità giudiziaria nazionale riceva una domanda di autorizzazione per una richiesta di documentazione relativa al traffico telefonico e al traffico dati di cui al paragrafo 1, lettera e), essa verifica:
a) l’autenticità della decisione adottata dall’ESMA di cui al paragrafo 3;
b) che le eventuali misure da adottare siano proporzionate e non arbitrarie o eccessive.
Ai fini della lettera b), l’autorità giudiziaria nazionale può chiedere all’ESMA di fornire spiegazioni dettagliate, in particolare sui motivi per i quali l’ESMA sospetta una violazione del presente regolamento, sulla gravità della violazione sospettata e sulla natura del coinvolgimento della persona oggetto delle misure coercitive. Tuttavia, l’autorità giudiziaria nazionale non può mettere in discussione la necessità delle indagini né esigere che le siano fornite le informazioni contenute nel fascicolo dell’ESMA. Solo la Corte di giustizia può riesaminare la legittimità della decisione dell’ESMA secondo la procedura di cui al
Art. 38 quinquies. Ispezioni in loco
1. Per adempiere alle funzioni attribuitele ai sensi del presente regolamento, l’ESMA ha facoltà di svolgere tutte le necessarie ispezioni in loco presso tutti i locali professionali delle persone di cui all’articolo 38 ter, paragrafo 1.
2. I funzionari e le altre persone autorizzate dall’ESMA a svolgere ispezioni in loco possono accedere a tutti i locali professionali delle persone soggette alla decisione di indagine adottata dall’ESMA e possono esercitare tutti i poteri loro conferiti conformemente all’articolo 38 ter, paragrafo 1. Essi hanno altresì facoltà di apporre sigilli su tutti i locali professionali e ai libri e ai registri contabili per la durata dell’ispezione e nella misura necessaria al suo espletamento.
3. In debito anticipo rispetto agli accertamenti, l’ESMA avvisa dell’ispezione l’autorità competente dello Stato membro in cui essa deve essere svolta. Se necessario ai fini della correttezza e dell’efficacia, dopo avere informato l’autorità competente pertinente, l’ESMA può svolgere le ispezioni in loco senza preavviso. Le ispezioni a norma del presente articolo sono svolte a condizione che la pertinente autorità competente abbia confermato di non avere obiezioni alle stesse.
4. I funzionari e le altre persone autorizzate dall’ESMA a svolgere ispezioni in loco esercitano i loro poteri dietro esibizione di un’autorizzazione scritta che specifichi l’oggetto e le finalità dell’ispezione nonché le sanzioni per la reiterazione dell’inadempimento previste dall’articolo 38 decies, qualora le persone interessate non acconsentano a sottoporsi all’ispezione.
5. Le persone di cui all’articolo 38 ter, paragrafo 1, si sottopongono alle ispezioni in loco disposte da una decisione dell’ESMA. La decisione specifica l’oggetto e le finalità dell’indagine, specifica la data d’inizio e indica le sanzioni per la reiterazione dell’inadempimento previste dall’articolo 38 decies, i mezzi di ricorso disponibili a norma del
6. I funzionari dell’autorità competente dello Stato membro in cui deve essere effettuata l’ispezione o le persone da essa autorizzate o incaricate prestano attivamente assistenza, su domanda dell’ESMA, ai funzionari dell’ESMA e alle altre persone autorizzate da quest’ultima. I funzionari dell’autorità competente dello Stato membro interessato possono altresì presenziare alle ispezioni in loco.
7. L’ESMA può inoltre imporre alle autorità competenti di svolgere per proprio conto compiti d’indagine specifici e ispezioni in loco, come previsto al presente articolo e all’articolo 38 ter, paragrafo 1.
8. Qualora i funzionari e le altre persone che li accompagnano autorizzati dall’ESMA constatino che una persona si oppone ad un’ispezione disposta a norma del presente articolo, l’autorità competente dello Stato membro interessato presta l’assistenza necessaria a consentire loro di svolgere l’ispezione in loco, ricorrendo se del caso alla forza pubblica o a un’autorità equivalente incaricata dell’applicazione della legge.
9. Se il diritto nazionale richiede l’autorizzazione dell’autorità giudiziaria per consentire l’ispezione in loco prevista dal paragrafo 1 o l’assistenza prevista dal paragrafo 7, si procede a richiedere tale autorizzazione. L’autorizzazione può essere chiesta anche in via preventiva.
10. Qualora un’autorità giudiziaria nazionale riceva una domanda di autorizzazione per un’ispezione in loco prevista dal paragrafo 1 o assistenza prevista al paragrafo 7, essa verifica quanto segue:
a) l’autenticità della decisione adottata dall’ESMA di cui al paragrafo 5;
b) che le eventuali misure da adottare siano proporzionate e non arbitrarie o eccessive.
Ai fini della lettera b), l’autorità giudiziaria nazionale può chiedere all’ESMA di fornire spiegazioni dettagliate, in particolare sui motivi per i quali l’ESMA sospetta una violazione del presente regolamento, sulla gravità della violazione sospettata e sulla natura del coinvolgimento della persona oggetto delle misure coercitive. Tuttavia, l’autorità giudiziaria nazionale non può mettere in discussione la necessità delle indagini né esigere che le siano fornite le informazioni contenute nel fascicolo dell’ESMA. Solo la Corte di giustizia può riesaminare la legittimità della decisione dell’ESMA secondo la procedura di cui al
Art. 38 sexies. Scambio di informazioni
L’ESMA e le autorità competenti forniscono immediatamente le une alle altre le informazioni richieste ai fini dell’esercizio delle funzioni loro assegnate dal presente regolamento.
Art. 38 septies. Segreto professionale
L’obbligo del segreto professionale di cui all’articolo 76 della direttiva 2014/65/UE si applica all’ESMA e a tutte le persone che lavorano o hanno lavorato per l’ESMA o per qualsiasi persona a cui l’ESMA abbia delegato compiti, compresi i revisori dei conti e gli esperti assunti a contratto dall’ESMA.
Art. 38 octies. Misure di vigilanza dell’ESMA
1. Qualora constati che una delle persone di cui all'articolo 38 ter, paragrafo 1, lettera a), non ha rispettato uno qualsiasi degli obblighi di cui agli articoli da 20 a 22 quater o al titolo IV bis, l'ESMA adotta una o più delle seguenti misure:
a) adozione di una decisione che imponga all’interessato di porre fine alla violazione;
b) adozione di una decisione che imponga sanzioni amministrative pecuniarie o sanzioni per la reiterazione dell’inadempimento ai sensi degli articoli 38 nonies e 38 decies;
c) emanazione di comunicazioni pubbliche.
2. Nell’adottare le misure di cui al paragrafo 1, l’ESMA tiene conto della natura e della gravità della violazione considerando i criteri seguenti:
a) la durata e la frequenza della violazione;
b) se la violazione abbia favorito o generato un reato finanziario o se tale reato sia in qualche misura attribuibile alla violazione;
c) se la violazione sia stata commessa intenzionalmente o per negligenza;
d) il grado di responsabilità della persona responsabile della violazione;
e) la capacità finanziaria della persona responsabile della violazione, quale risulta dal fatturato totale nel caso di una persona giuridica o dal reddito annuo e dal patrimonio netto nel caso di una persona fisica;
f) le conseguenze della violazione sugli interessi degli investitori;
g) l’ammontare dei profitti realizzati e delle perdite evitate dalla persona responsabile della violazione o l’ammontare delle perdite subite da terzi in conseguenza della violazione, nella misura in cui possano essere determinati;
h) il livello di cooperazione che la persona responsabile della violazione ha dimostrato nei confronti dell’ESMA, ferma restando la necessità di garantire la restituzione dei profitti realizzati o delle perdite evitate da tale persona;
i) le violazioni precedentemente commesse dalla persona responsabile della violazione;
j) le misure adottate dalla persona responsabile della violazione, successivamente alla violazione stessa, per evitare il suo ripetersi.
3. L’ESMA notifica immediatamente le misure adottate ai sensi del paragrafo 1 alla persona responsabile della violazione e le comunica alle autorità competenti degli Stati membri e alla Commissione. Le pubblica altresì sul proprio sito web entro dieci giorni lavorativi a decorrere dal giorno in cui le decisioni sono state adottate.
La divulgazione al pubblico di cui al primo comma comprende i seguenti elementi:
a) una dichiarazione che affermi il diritto della persona responsabile della violazione di presentare un ricorso contro tale decisione;
b) se del caso, una dichiarazione che indichi che è stato presentato un ricorso e specifichi che tale ricorso non ha effetto sospensivo;
c) una dichiarazione che affermi che la commissione di ricorso dell’ESMA può sospendere l’applicazione della decisione impugnata conformemente all’articolo 60, paragrafo 3, del
CAPO 2
Sanzioni amministrative e altre misure amministrative
Art. 38 nonies. Sanzioni amministrative pecuniarie
1. Qualora, conformemente all'articolo 38 duodecies, paragrafo 5, constati che una persona di cui all'articolo 38 ter, paragrafo 1, lettera a), non ha rispettato intenzionalmente o per negligenza uno qualsiasi degli obblighi di cui agli articoli da 20 a 22 quater o al titolo IV bis, l'ESMA adotta una decisione volta a imporre una sanzione amministrativa pecuniaria conformemente al paragrafo 2 del presente articolo.
Si considera che una violazione sia stata commessa intenzionalmente da una persona se l’ESMA ha riscontrato elementi oggettivi a dimostrazione che questa ha agito deliberatamente per commetterla.
2. L’importo massimo della sanzione amministrativa pecuniaria di cui al paragrafo 1 è pari a 200 000 EUR o, negli Stati membri la cui moneta non è l’euro, al valore corrispondente nella valuta nazionale.
3. Per determinare il livello della sanzione conformemente al paragrafo 1, l’ESMA tiene conto dei criteri di cui all’articolo 38 octies, paragrafo 2.
Art. 38 decies. Sanzioni per la reiterazione dell’inadempimento
1. L’ESMA infligge mediante decisione sanzioni per la reiterazione dell’inadempimento volte a obbligare:
a) una persona a porre termine a una violazione conformemente a una decisione adottata in applicazione dell’articolo 38 octies, paragrafo 1, lettera a);
b) una persona di cui all’articolo 38 ter, paragrafo 1:
i) a fornire in maniera completa le informazioni richieste mediante decisione adottata a norma dell’articolo 38 ter;
ii) a sottoporsi a un’indagine e, in particolare, a fornire nella loro interezza registri, dati, procedure o altri materiali richiesti nonché a completare e correggere altre informazioni fornite in un’indagine avviata tramite decisione adottata a norma dell’articolo 38 quater;
iii) a sottoporsi a un’ispezione in loco disposta da una decisione adottata a norma dell’articolo 38 quinquies.
2. La sanzione per la reiterazione dell’inadempimento è effettiva e proporzionata. Essa è applicata per ogni giorno di ritardo.
3. In deroga al paragrafo 2, l’importo delle sanzioni per la reiterazione dell’inadempimento è pari al 3 % del fatturato giornaliero medio dell’esercizio precedente o, per le persone fisiche, al 2 % del reddito medio giornaliero dell’anno civile precedente. È calcolato a decorrere dalla data stabilita nella decisione che infligge la sanzione per la reiterazione dell’inadempimento.
4. Una sanzione per la reiterazione dell’inadempimento è inflitta per un periodo massimo di sei mesi successivo alla notifica della decisione dell’ESMA. Al termine di tale periodo l’ESMA rivede la misura.
Art. 38 undecies. Divulgazione, natura, applicazione e assegnazione delle sanzioni amministrative pecuniarie e sanzioni per la reiterazione dell’inadempimento
1. L’ESMA comunica al pubblico le sanzioni amministrative pecuniarie e le sanzioni per la reiterazione dell’inadempimento inflitte ai sensi degli articoli 38 nonies e 38 decies, salvo il caso in cui tale comunicazione possa mettere gravemente a rischio i mercati finanziari o possa arrecare un danno sproporzionato alle parti coinvolte. Tale comunicazione non contiene dati personali ai sensi del
2. Le sanzioni amministrative pecuniarie e le sanzioni per la reiterazione dell’inadempimento inflitte ai sensi degli articoli 38 nonies e 38 decies sono di natura amministrativa.
3. Qualora l’ESMA decida di non infliggere sanzioni amministrative pecuniarie o sanzioni per la reiterazione dell’inadempimento, ne informa il Parlamento europeo, il Consiglio, la Commissione e le autorità competenti dello Stato membro interessato, indicando le ragioni della sua decisione.
4. Le sanzioni amministrative pecuniarie e le sanzioni per la reiterazione dell’inadempimento inflitte ai sensi degli articoli 38 nonies e 38 decies costituiscono titolo esecutivo.
L’applicazione è regolata dalle norme di procedura vigenti nello Stato membro nel cui territorio ha luogo.
5. Gli importi delle sanzioni amministrative pecuniarie e delle sanzioni per la reiterazione dell’inadempimento sono assegnati al bilancio generale dell’Unione europea.
Art. 38 duodecies. Norme procedurali per l’adozione delle misure di vigilanza e l’imposizione delle sanzioni amministrative pecuniarie
1. Se, nello svolgimento delle proprie funzioni a norma del presente regolamento, constata gravi indizi della possibile esistenza di fatti che possono costituire una o più violazioni degli obblighi di cui al titolo IV bis, l’ESMA nomina al proprio interno un funzionario indipendente incaricato delle indagini. Il funzionario nominato non può essere, né essere stato, coinvolto direttamente o indirettamente nel processo di vigilanza o autorizzazione del fornitore di servizi di comunicazione dati interessato e svolge i propri compiti indipendentemente dall’ESMA.
2. Il funzionario incaricato di cui al paragrafo 1 indaga sulle presunte violazioni, tenendo conto delle osservazioni trasmesse dalle persone oggetto delle indagini, e invia all’ESMA un fascicolo completo sulle sue conclusioni.
3. Nello svolgimento dei propri compiti, il funzionario incaricato delle indagini può avvalersi del potere di chiedere informazioni in forza dell’articolo 38 ter e di svolgere indagini e ispezioni in loco in forza degli articoli 38 quater e 38 quinquies.
4. Nello svolgimento dei propri compiti, il funzionario incaricato delle indagini ha accesso a tutti i documenti e a tutte le informazioni raccolti dall’ESMA nell’ambito delle attività di vigilanza.
5. Al termine dell’indagine e prima di trasmettere il fascicolo con le sue conclusioni all’ESMA, il funzionario incaricato delle indagini dà alle persone oggetto delle indagini la possibilità di essere sentite relativamente alle questioni in oggetto. Il funzionario incaricato basa i risultati delle indagini solo su fatti in merito ai quali le persone interessate hanno avuto la possibilità di esprimersi.
6. Nel corso delle indagini previste dal presente articolo sono pienamente garantiti i diritti della difesa delle persone oggetto delle indagini.
7. Quando trasmette all’ESMA il fascicolo contenente le sue conclusioni, il funzionario incaricato delle indagini ne informa le persone oggetto delle indagini stesse. Le persone oggetto delle indagini hanno diritto di accesso al fascicolo, fermo restando il legittimo interesse di altre persone alla tutela dei propri segreti aziendali. Il diritto di accesso al fascicolo non si estende alle informazioni riservate relative a terzi.
8. In base al fascicolo contenente le conclusioni del funzionario incaricato delle indagini e su richiesta delle persone oggetto delle stesse, dopo averle sentite conformemente all’articolo 38 terdecies, l’ESMA decide se le persone oggetto delle indagini abbiano commesso una o più violazioni degli obblighi di cui al titolo IV bis, e in caso affermativo adotta una misura di vigilanza conformemente all’articolo 38 octies.
9. Il funzionario incaricato delle indagini non partecipa alle deliberazioni dell’ESMA, né interviene altrimenti nel processo decisionale della stessa.
10. La Commissione adotta atti delegati in conformità all’articolo 50 entro il 1 ottobre 2021 al fine di specificare ulteriormente le norme procedurali per l’esercizio della facoltà di infliggere sanzioni amministrative pecuniarie o sanzioni per la reiterazione dell’inadempimento, comprese le disposizioni sui diritti della difesa, le disposizioni temporali, le disposizioni sulla riscossione delle sanzioni amministrative pecuniarie o delle sanzioni per la reiterazione dell’inadempimento e sui termini di prescrizione per l’imposizione e l’applicazione delle stesse.
11. L’ESMA si rivolge alle autorità nazionali competenti ai fini della promozione dell’azione penale se, nello svolgimento delle proprie funzioni a norma del presente regolamento, constata gravi indizi della possibile esistenza di fatti che possono costituire reato. Inoltre l’ESMA si astiene dall’infliggere sanzioni amministrative pecuniarie o sanzioni per la reiterazione dell’inadempimento se una precedente sentenza di assoluzione o condanna, a fronte di fatti identici o sostanzialmente analoghi, sia passata in giudicato in esito a un procedimento penale di diritto interno.
Art. 38 terdecies. Audizione delle persone interessate
1. Prima di prendere una decisione in forza degli articoli 38 octies, 38 nonies e 38 decies, l’ESMA dà alle persone interessate dal procedimento la possibilità di essere sentite sulle sue conclusioni. L’ESMA basa le sue decisioni solo sulle conclusioni in merito alle quali le persone interessate dal procedimento hanno avuto la possibilità di esprimersi.
Il primo comma non si applica qualora sia necessario intraprendere un’azione urgente al fine di impedire danni ingenti e imminenti al sistema finanziario. In tal caso l’ESMA può adottare una decisione provvisoria e, il prima possibile dopo averla adottata, concede alle persone interessate la possibilità di essere sentite.
2. Nel corso del procedimento sono pienamente garantiti i diritti della difesa delle persone oggetto delle indagini. Esse hanno diritto di accesso al fascicolo dell’ESMA, fermo restando il legittimo interesse di altre persone alla tutela dei propri segreti aziendali. Il diritto di accesso al fascicolo non si estende alle informazioni riservate o ai documenti preparatori interni dell’ESMA.
Art. 38 quaterdecies. Controllo della Corte di giustizia
La Corte di giustizia ha competenza giurisdizionale anche di merito per decidere sui ricorsi presentati avverso le decisioni con le quali l’ESMA ha inflitto una sanzione amministrativa pecuniaria o una sanzione per la reiterazione dell’inadempimento. Essa può annullare, ridurre o aumentare la sanzione amministrativa pecuniaria o la sanzione per la reiterazione dell’inadempimento inflitta.
Art. 38 quindecies. Commissioni di autorizzazione e vigilanza
1. L’ESMA impone ai fornitori di servizi di comunicazione dati il pagamento di commissioni in conformità del presente regolamento e degli atti delegati adottati a norma del paragrafo 3 del presente articolo. Dette commissioni coprono totalmente i costi sostenuti dall’ESMA per l’autorizzazione e la vigilanza dei fornitori di servizi di comunicazione dati e per il rimborso dei costi eventualmente sostenuti dalle autorità competenti nello svolgere attività a norma del presente regolamento, in particolare a seguito di una delega di compiti conformemente all’articolo 38 sexdecies.
2. L’importo di una commissione individuale imposta a un determinato fornitore di servizi di comunicazione dati copre tutti i costi amministrativi sostenuti dall’ESMA per l’autorizzazione e le attività di vigilanza in relazione al fornitore. L’importo è proporzionato al fatturato del fornitore di servizi di comunicazione dati.
3. Entro il 1 ottobre 2021 la Commissione adotta un atto delegato a norma dell’articolo 50 che integra il presente regolamento per specificare il tipo di commissioni, gli atti per i quali esse sono esigibili, il loro importo e le modalità di pagamento.
Art. 38 sexdecies. Delega dei compiti dell’ESMA alle autorità competenti
1. Se necessario ai fini del corretto esercizio di un’attività di vigilanza, l’ESMA può delegare specifici compiti di vigilanza all’autorità competente di uno Stato membro conformemente agli orientamenti emessi dall’ESMA ai sensi dell’articolo 16 del
2. Prima di delegare compiti, l’ESMA consulta l’autorità competente pertinente circa:
a) la portata del compito da delegare;
b) i tempi di esecuzione del compito; e
c) la trasmissione delle informazioni necessarie da parte dell’ESMA e all’ESMA stessa.
3. Conformemente all’atto delegato adottato a norma dell’articolo 38 quindecies, paragrafo 3, l’ESMA rimborsa all’autorità competente le spese sostenute nell’eseguire i compiti che le sono stati delegati.
4. L’ESMA riesamina la decisione di cui al paragrafo 1 a intervalli opportuni. Una delega può essere revocata in qualsiasi momento.
5. La delega di compiti non modifica la responsabilità dell’ESMA e non ne limita la capacità di svolgere e verificare l’attività delegata.
TITOLO VII
MISURE DI VIGILANZA IN MERITO ALL’INTERVENTO SUI PRODOTTI E ALLE POSIZIONI
CAPO 1
Controllo e intervento sui prodotti
Art. 39. Controllo del mercato
1. Conformemente all’articolo 9, paragrafo 2, del
2. Conformemente all’articolo 9, paragrafo 2, del
3. Le autorità competenti esercitano un monitoraggio sul mercato degli strumenti finanziari e dei depositi strutturati commercializzati, distribuiti o venduti nel loro Stato membro o a partire dallo stesso.
Art. 39 bis. Divieto di ricevere pagamenti per il flusso degli ordini
1. Le imprese di investimento che agiscono per conto dei clienti al dettaglio, quali definiti all'articolo 4, paragrafo 1, punto 11), della direttiva 2014/65/UE, o dei clienti professionali di cui alla sezione II dell’allegato II di tale direttiva non ricevono onorari, commissioni o benefici non monetari da terzi per l'esecuzione di ordini di tali clienti in una particolare sede di esecuzione o per la trasmissione degli ordini di tali clienti a eventuali terzi ai fini della loro esecuzione in una particolare sede di esecuzione («pagamento per il flusso degli ordini»).
Il primo comma non si applica alle riduzioni e agli sconti sulle commissioni di negoziazione delle sedi di esecuzione, ove consentito dalla struttura tariffaria approvata e pubblica di una sede di negoziazione nell'Unione o di una sede di negoziazione in un paese terzo, se vanno esclusivamente a vantaggio del cliente. Tali sconti o riduzioni non comportano un beneficio monetario per l'impresa di investimento.
2. Uno Stato membro in cui, prima del 28 marzo 2024, sono stabilite imprese di investimento che agiscono per conto dei clienti che ricevono onorari, commissioni o benefici non monetari da terzi per l'esecuzione di ordini di tali clienti in una particolare sede di esecuzione o per la trasmissione degli ordini di tali clienti a eventuali terzi ai fini della loro esecuzione in una particolare sede di esecuzione, può esentare le imprese di investimento soggette alla sua giurisdizione dal divieto di cui al paragrafo 1 fino al 30 giugno 2026, qualora tali imprese di investimento prestino servizi di investimento a clienti domiciliati o stabiliti in tale Stato membro.
Se decide di applicare l'esenzione di cui al primo comma, uno Stato membro che soddisfi la condizione di cui al primo comma notifica tale intenzione all'ESMA entro il 29 settembre 2024. L'ESMA tiene un elenco degli Stati membri che applicano tale esenzione. L'elenco è messo a disposizione del pubblico e aggiornato periodicamente.
Art. 40. Poteri di intervento temporaneo dell’ESMA
1. Ai sensi dell’articolo 9, paragrafo 5, del
a) la commercializzazione, la distribuzione o la vendita di determinati strumenti finanziari o di strumenti finanziari aventi particolari caratteristiche specifiche; o
b) un tipo di attività o pratica finanziaria.
Il divieto o la restrizione possono applicarsi soltanto in determinate circostanze, o essere soggetti a deroghe, specificate dall’ESMA.
2. L’ESMA adotta una decisione a norma del paragrafo 1 solo se sono soddisfatte tutte le condizioni seguenti:
a) la misura proposta è volta a fronteggiare un timore significativo in merito alla protezione degli investitori o una minaccia all’ordinato funzionamento e all’integrità dei mercati finanziari o dei mercati delle merci o alla stabilità dell’insieme o di una parte del sistema finanziario dell’Unione;
b) i requisiti normativi applicabili conformemente al diritto dell’Unione allo strumento finanziario o all’attività in questione non sono atti a far fronte alla minaccia;
c) un’autorità competente o le autorità competenti non hanno adottato misure per affrontare la minaccia o le misure adottate non sono sufficienti per farvi fronte.
Se sono soddisfatte le condizioni di cui al primo comma, l’ESMA ha facoltà di imporre a titolo precauzionale i divieti o le restrizioni di cui al paragrafo 1 prima che uno strumento finanziario sia commercializzato, distribuito o venduto alla clientela.
3. Quando interviene ai sensi del presente articolo, l’ESMA si assicura che la misura:
a) non abbia sull’efficienza dei mercati finanziari o sugli investitori effetti negativi sproporzionati rispetto ai suoi benefici;
b) non crea un rischio di arbitraggio normativo, e
c) sia stata presa previa consultazione degli organismi pubblici competenti per la vigilanza, la gestione e la regolamentazione dei mercati agricoli fisici ai sensi del
Quando un’autorità competente o le autorità competenti hanno adottato una misura a norma dell’articolo 42, l’ESMA può adottare una delle misure di cui al paragrafo 1 senza emettere il parere di cui all’articolo 43.
4. Prima di decidere di adottare una misura ai sensi del presente articolo, l’ESMA comunica alle autorità competenti la misura proposta.
5. L’ESMA pubblica sul suo sito Internet l’avviso relativo alla decisione di adottare una misura ai sensi del presente articolo. L’avviso precisa i particolari del divieto o della restrizione e indica il termine, successivo alla pubblicazione dell’avviso, a decorrere dal quale le misure entreranno in vigore. Il divieto o la restrizione si applicano soltanto agli atti compiuti dopo che le misure sono entrate in vigore.
6. L’ESMA riesamina il divieto o la restrizione imposti ai sensi del paragrafo 1 a intervalli appropriati e almeno ogni sei mesi. Dopo almeno due rinnovi consecutivi e sulla base di un’analisi adeguata intesa a valutare l’impatto sul consumatore, l’ESMA può decidere in merito al rinnovo annuale del divieto o della restrizione.
7. Una misura adottata dall’ESMA a norma del presente articolo prevale su qualsiasi misura precedentemente adottata da un’autorità competente.
8. La Commissione adotta atti delegati ai sensi dell’articolo 50 per specificare i criteri e i fattori che l’ESMA è tenuta a prendere in esame per accertare l’esistenza di un timore significativo in merito alla protezione degli investitori o una minaccia all’ordinato funzionamento e all’integrità dei mercati finanziari o dei mercati delle merci o alla stabilità dell’insieme o di una parte del sistema finanziario dell’Unione di cui al paragrafo 2, lettera a).
Tali criteri e fattori comprendono:
a) il grado di complessità di uno strumento finanziario e la relazione con il tipo di cliente a cui è commercializzato e venduto;
b) l’entità o il valore nozionale di un’emissione di strumenti finanziari;
c) il grado di innovazione di uno strumento finanziario, un’attività o una pratica;
d) l’effetto leva di uno strumento finanziario o di una pratica.
Art. 41. Poteri di intervento temporaneo dell’ABE
1. A norma dell’articolo 9, paragrafo 5, del
a) la commercializzazione, la distribuzione o la vendita di determinati depositi strutturati o di depositi strutturati aventi particolari caratteristiche specifiche; o
b) un tipo di attività o pratica finanziaria.
Il divieto o la restrizione possono applicarsi soltanto in determinate circostanze, o essere soggetti a deroghe, specificate dall’ABE.
2. L’ABE adotta una decisione a norma del paragrafo 1 solo se sono soddisfatte tutte le condizioni seguenti:
a) la misura proposta è volta a fronteggiare un timore significativo in materia di protezione degli investitori o una minaccia all’ordinato funzionamento e all’integrità dei mercati finanziari o alla stabilità dell’insieme o di parte del sistema finanziario dell’Unione;
b) i requisiti normativi applicabili conformemente al diritto dell’Unione al deposito strutturato o all’attività in questione non sono atti a far fronte alla minaccia.
c) un’autorità competente o le autorità competenti non hanno adottato misure per affrontare la minaccia o le misure adottate non sono sufficienti per farvi fronte.
Se sono soddisfatte le condizioni di cui al primo comma, l’ABE ha facoltà di imporre a titolo precauzionale i divieti o le restrizioni di cui al paragrafo 1 prima che uno deposito strutturato sia commercializzato, distribuito o venduto alla clientela.
3. Quando interviene ai sensi del presente articolo, l’ABE garantisce che la misura:
a) non abbia sull’efficienza dei mercati finanziari o sugli investitori effetti negativi sproporzionati rispetto ai suoi benefici; e
b) non crei un rischio di arbitraggio normativo.
Quando un’autorità competente o le autorità competenti hanno adottato una misura a norma dell’articolo 42, l’ABE può adottare una delle misure di cui al paragrafo 1 senza emettere il parere di cui all’articolo 43.
4. Prima di decidere di adottare una misura ai sensi del presente articolo, l’ABE comunica alle autorità competenti la misura proposta.
5. L’ABE pubblica sul suo sito Internet l’avviso relativo alla decisione di adottare una misura ai sensi del presente articolo. L’avviso precisa i particolari del divieto o della restrizione e indica il termine, successivo alla pubblicazione dell’avviso, a decorrere dal quale le misure entreranno in vigore. Il divieto o la restrizione si applicano soltanto agli atti compiuti dopo che le misure sono entrate in vigore.
6. L’ABE riesamina il divieto o la restrizione imposti ai sensi del paragrafo 1 a intervalli appropriati e almeno ogni sei mesi. Dopo almeno due rinnovi consecutivi e sulla base di un’analisi adeguata intesa a valutare l’impatto sul consumatore, l’ABE può decidere in merito al rinnovo annuale del divieto o della restrizione.
7. Una misura adottata dall’ABE a norma del presente articolo prevale su qualsiasi misura precedentemente adottata da un’autorità competente.
8. La Commissione adotta atti delegati ai sensi dell’articolo 50 per specificare i criteri e i fattori che l’ABE è tenuta a prendere in esame per accertare l’esistenza di un timore significativo in merito alla protezione degli investitori o una minaccia all’ordinato funzionamento e all’integrità dei mercati finanziari e alla stabilità dell’insieme o di una parte del sistema finanziario dell’Unione di cui al paragrafo 2, lettera a).
Tali criteri e fattori comprendono:
a) il grado di complessità di un deposito strutturato e la relazione con il tipo di cliente a cui è commercializzato e venduto;
b) l’entità o il valore nozionale di un’emissione di depositi strutturati;
c) il grado di innovazione di un deposito strutturato, un’attività o una pratica;
d) l’effetto leva di un deposito strutturato o una pratica.
Art. 42. Intervento sui prodotti da parte delle autorità competenti
1. Un’autorità competente può vietare o limitare quanto segue, all’interno di, o a partire da un determinato Stato membro:
a) la commercializzazione, la distribuzione o la vendita di determinati strumenti finanziari o di depositi strutturati o strumenti finanziari o depositi strutturati con particolari caratteristiche specifiche; o
b) un tipo di attività o pratica finanziaria.
2. Un’autorità competente può intervenire ai sensi del paragrafo 1 se ha ragionevoli motivi di ritenere che:
a) alternativamente:
i) uno strumento finanziario, deposito strutturato, attività o pratica sollevano timori significativi in merito alla protezione degli investitori o costituiscono una minaccia all’ordinato funzionamento e all’integrità dei mercati finanziari o dei mercati delle merci o alla stabilità dell’insieme o di una parte del sistema finanziario almeno in uno Stato membro; o
ii) un derivato ha ripercussioni negative sul meccanismo di formazione dei prezzi nel mercato sottostante;
b) i requisiti normativi applicabili a norma del diritto dell’Unione al prodotto d’investimento, allo strumento finanziario, al deposito strutturato, all’attività o alla pratica non sono sufficienti a far fronte ai rischi di cui alla lettera a) e una migliore vigilanza o applicazione dei requisiti esistenti non consentirebbe di fronteggiare il problema in modo più efficace;
c) la misura è proporzionata in rapporto alla natura dei rischi identificati, al livello di sofisticazione degli investitori o dei partecipanti al mercato interessati e al suo probabile impatto sugli investitori e i partecipanti al mercato che potrebbero detenere, utilizzare o trarre beneficio dallo strumento finanziario, dal deposito strutturato, dall’attività o dalla pratica in questione;
d) l’autorità competente ha debitamente consultato le autorità competenti degli altri Stati membri sui quali la misura potrebbe incidere in modo significativo;
e) la misura non ha un effetto discriminatorio sui servizi o sulle attività fornite a partire da un altro Stato membro; e
f) sono stati debitamente consultati gli organismi pubblici competenti per la vigilanza, gestione e regolamentazione dei mercati agricoli fisici ai sensi del
Se ricorrono le condizioni descritte al primo comma, l’autorità competente ha facoltà di imporre in via precauzionale i divieti o le restrizioni di cui al paragrafo 1 prima che uno strumento finanziario o un deposito strutturato sia commercializzato, distribuito o venduto alla clientela.
Il divieto o la restrizione possono applicarsi soltanto in determinate circostanze, o essere soggetti a deroghe, specificate dall’autorità competente.
3. L’autorità competente non impone un divieto o una restrizione ai sensi del presente articolo se non ha comunicato alle altre autorità competenti interessate e all’ESMA, per iscritto o in un’altra forma concordata tra le autorità, almeno un mese prima dell’effettiva esecuzione della misura, i particolari riguardanti:
a) lo strumento finanziario, l’attività o la pratica oggetto della misura proposta;
b) la natura precisa del divieto o della restrizione proposti e la data a decorrere dalla quale entreranno in vigore; nonché
c) gli elementi sui quali si fonda la decisione e che la inducono a ritenere che tutte le condizioni di cui al paragrafo 2 sono soddisfatte.
4. In casi eccezionali in cui ritiene necessario intervenire con urgenza ai sensi del presente articolo per prevenire un danno risultante dagli strumenti finanziari, dai depositi strutturati, dalle pratiche e dalle attività di cui al paragrafo 1, l’autorità competente può intervenire in via temporanea, dopo aver notificato per iscritto a tutte le altre autorità competenti e all’ESMA o, per i depostiti strutturali, all’ABE almeno 24 ore prima della prevista entrata in vigore della misura, a condizione che siano soddisfatti tutti i criteri del presente articolo e, inoltre, sia stabilito inequivocabilmente che effettuando una notifica un mese prima non si fronteggerebbero adeguatamente il timore o la minaccia specifici. L’autorità competente non interviene in via temporanea per un periodo superiore a tre mesi.
5. L’autorità competente pubblica sul suo sito Internet l’avviso relativo alla decisione di imporre un divieto o una restrizione di cui al paragrafo 1. L’avviso precisa i particolari del divieto o della restrizione, il termine, successivo alla pubblicazione dell’avviso, a decorrere dal quale le misure entreranno in vigore e i motivi che la inducono a ritenere che tutte le condizioni di cui al paragrafo 2 sono soddisfatte. Il divieto o la restrizione si applicano soltanto agli atti compiuti dopo la pubblicazione dell’avviso.
6. L’autorità competente revoca il divieto o la restrizione quando vengono meno le condizioni di cui al paragrafo 2.
7. La Commissione adotta atti delegati ai sensi dell’articolo 50 per specificare i criteri e i fattori che le autorità competenti sono tenute a prendere in esame per accertare l’esistenza di un timore significativo in merito alla protezione degli investitori o una minaccia all’ordinato funzionamento e all’integrità dei mercati finanziari o dei mercati delle merci o alla stabilità dell’insieme o di una parte del sistema finanziario all’interno almeno di uno Stato membro di cui al paragrafo 2, lettera a).
Tali criteri e fattori comprendono:
a) il grado di complessità di uno strumento finanziario o deposito strutturato e la relazione con il tipo di cliente a cui è commercializzato, distribuito e venduto;
b) il grado di innovazione di uno strumento finanziario, un deposito strutturato, un’attività o una pratica;
c) la leva finanziaria che offre uno strumento finanziario o un deposito strutturato o una pratica;
d) in collegamento con il corretto funzionamento e l’integrità dei mercati finanziari o dei mercati delle merci, le dimensioni o il valore nozionale dell’emissione di strumenti finanziari o di depositi strutturati.
Art. 43. Coordinamento da parte dell’ESMA e dell’ABE
1. L’ESMA o, per i depostiti strutturati, l’ABE, svolge un ruolo di agevolazione e coordinamento in relazione alle misure adottate dalle autorità competenti ai sensi dell’articolo 42. In particolare, l’ESMA o, per i depostiti strutturati, l’ABE, assicura che le misure adottate da un’autorità competente siano giustificate e proporzionate e che le autorità competenti adottino, se opportuno, un approccio adeguato e coerente.
2. Dopo aver ricevuto la comunicazione ai sensi dell’articolo 42 di una misura da imporre a norma del suddetto articolo, l’ESMA o, per i depostiti strutturati, l’ABE, emette un parere nel quale dichiara se ritiene che il divieto o la restrizione siano giustificati e proporzionati. Se l’ESMA o, per i depostiti strutturati, l’ABE, ritiene necessario che altre autorità competenti adottino misure per affrontare il rischio, lo dichiara nel suo parere. Il parere è pubblicato sul sito Internet dell’ESMA o, per i depostiti strutturati, dell’ABE.
3. Quando un’autorità competente propone di adottare o adotta delle misure contrarie al parere adottato dall’ESMA o dall’ABE a norma del paragrafo 2 o si astiene dall’adottare le misure raccomandate in tale parere, pubblica immediatamente sul suo sito Internet un avviso in cui spiega in modo esauriente le proprie ragioni.
CAPO 2
Posizioni
Art. 44. Coordinamento da parte dell’ESMA delle misure di gestione delle posizioni e dei limiti per le posizioni stabiliti a livello nazionale
1. L’ESMA svolge un ruolo di agevolazione e coordinamento in relazione alle misure adottate dalle autorità competenti ai sensi dell’articolo 69, paragrafo 2, lettere o) e p), della direttiva 2014/65/UE. In particolare l’ESMA accerta che le autorità competenti abbiano adottato un approccio coerente relativamente al momento in cui vengono esercitati tali poteri, alla natura e al campo di applicazione delle misure, nonché alla durata e al seguito delle stesse.
2. Dopo aver ricevuto la comunicazione di una misura ai sensi dell’articolo 79, paragrafo 5, della direttiva 2014/65/UE, l’ESMA registra la misura e la sua motivazione. In relazione alle misure adottate ai sensi dell’articolo 69, paragrafo 2, lettere o) o p), della direttiva 2014/65/UE, l’ESMA mantiene e pubblica sul proprio sito Internet una banca dati contenente una breve descrizione delle misure in vigore, comprese le informazioni sul soggetto interessato, gli strumenti finanziari applicabili, gli eventuali limiti alle dimensioni delle posizioni che i soggetti i soggetti possono detenere in ogni momento, le eventuali deroghe concesse a norma dell’articolo 57 della direttiva 2014/65/UE e le loro motivazioni.
Art. 45. Poteri dell’ESMA in merito alla gestione delle posizioni
1. Conformemente all’articolo 9, paragrafo 5, del
a) richiedere a un soggetto tutte le informazioni pertinenti, riguardo al volume e alle finalità di una posizione o esposizione assunta tramite uno strumento derivato;
b) dopo aver analizzato le informazioni raccolte conformemente alla lettera a), richiedere a tale soggetto di prendere misure per ridurre o eliminare l’entità della posizione o esposizione in conformità dell’atto delegato di cui al paragrafo 10, lettera b);
c) come ultima ratio, limitare la capacità di un soggetto di stipulare un derivato su merci.
2. L’ESMA adotta una decisione a norma del paragrafo 1 solo se sono soddisfatte le due condizioni seguenti:
a) le misure di cui alle lettere da a) a c) del paragrafo 1 sono volte ad affrontare una minaccia al regolare funzionamento e all’integrità dei mercati finanziari, compresi i mercati dei derivati su merci in conformità degli obiettivi elencati all’articolo 57, paragrafo 1, della direttiva 2014/65/UE e anche in relazione ad accordi per la consegna di merci, o alla stabilità dell’insieme o di una parte del sistema finanziario dell’Unione;
b) un’autorità competente o le autorità competenti non hanno adottato misure per affrontare la minaccia o le misure adottate non sono sufficienti per far fronte alla minaccia in questione.
L’ESMA provvede alla valutazione dell’osservanza delle condizioni di cui al primo comma, lettere a) e b), del presente paragrafo in conformità con i criteri e i fattori indicati nell’atto delegato di cui al paragrafo 10, lettera a), del presente articolo.
3. Quando adotta le misure di cui al paragrafo 1, l’ESMA provvede a che la misura:
a) fa fronte in modo significativo alla minaccia all’ordinato funzionamento e all’integrità dei mercati finanziari, compresi i mercati dei derivati su merci in conformità degli obiettivi elencati all’articolo 57, paragrafo 1, della direttiva 2014/65/UE e anche in relazione ad accordi per la consegna di merci o alla stabilità dell’insieme o di una parte del sistema finanziario dell’Unione o migliora in modo significativo la capacità delle autorità competenti di sorvegliare la minaccia in conformità con i criteri e i fattori indicati nell’atto delegato di cui al paragrafo 10, lettera a), del presente articolo;
b) non crea un rischio di arbitraggio normativo quantificato a norma del paragrafo 10, lettera c), del presente articolo;
c) non avrà nessuno degli effetti negativi seguenti sull’efficienza dei mercati finanziari che siano sproporzionati rispetto ai benefici della misura: la riduzione della liquidità su tali mercati, la restrizione alle condizioni per ridurre i rischi direttamente legati alle attività commerciali di una controparte non finanziaria o la creazione di incertezza per i partecipanti al mercato.
L’ESMA consulta l’Agenzia per la cooperazione fra i regolatori nazionali dell’energia istituita dal
L’ESMA consulta gli organismi pubblici competenti per la vigilanza, gestione e regolamentazione dei mercati agricoli fisici ai sensi del
4. Prima di decidere di prendere o prorogare una misura di cui al paragrafo 1, l’ESMA comunica alle autorità competenti la misura proposta. Nel caso di una richiesta ai sensi del paragrafo 1, lettere a) o b), la comunicazione include l’identità del soggetto o dei soggetti ai quali la misura è rivolta, i suoi particolari e la sua motivazione. Nel caso di una misura ai sensi del paragrafo 1, lettera c), la comunicazione include informazioni sul soggetto interessato, gli strumenti finanziari applicabili, le misure quantitative, come il volume massimo di posizioni che il soggetto può stipulare, e la relativa motivazione.
5. La comunicazione ha luogo almeno 24 ore prima dell’entrata in vigore o proroga della misura. In circostanze eccezionali, l’ESMA può effettuare la notifica meno di 24 ore prima dell’entrata in vigore della misura, se non è possibile rispettare il termine di 24 ore.
6. L’ESMA pubblica sul suo sito Internet l’avviso di ogni decisione di imporre o prorogare una misura di cui al paragrafo 1, lettera c). L’avviso include informazioni sul soggetto interessato, gli strumenti finanziari applicabili, le misure quantitative, come il volume massimo di posizioni che il soggetto può stipulare, e la relativa motivazione.
7. Una misura di cui al paragrafo 1, lettera c), entra in vigore quando l’avviso è pubblicato o al momento precisato nell’avviso, vale a dire dopo la sua pubblicazione, e si applica solo alle operazioni effettuate dopo la sua entrata in vigore.
8. L’ESMA riesamina le misure di cui al paragrafo 1, lettera c), a intervalli regolari e almeno ogni tre mesi. Se una misura non viene prorogata dopo tale periodo di tre mesi scade automaticamente. I paragrafi da 2 a 8 si applicano anche al rinnovo delle misure.
9. Una misura adottata dall’ESMA a norma del presente articolo prevale su qualsiasi misura precedentemente adottata da un’autorità competente a norma dell’articolo 69, paragrafo 2, lettera o) o p), della direttiva 2014/65/UE.
10. La Commissione adotta atti delegati ai sensi dell’articolo 50 per specificare i criteri e i fattori ai fini di determinare:
a) l’esistenza di una minaccia all’ordinato funzionamento e all’integrità dei mercati finanziari, compresi i mercati dei derivati su merci in conformità degli obiettivi elencati all’articolo 57, paragrafo 1, della direttiva 2014/65/UE e anche in relazione agli accordi per la consegna di merci, o alla stabilità dell’insieme o di una parte del sistema finanziario dell’Unione di cui al paragrafo 2, lettera a), tenendo in conto il grado in cui le posizioni sono usate per coprire posizioni relative a prodotti di base o contratti su prodotti di base e il grado in cui i prezzi nei mercati sottostanti sono fissati con riferimento ai prezzi dei derivati su prodotti di base.
b) l’appropriata riduzione di una posizione o esposizione assunta tramite uno strumento derivato di cui al paragrafo 1, lettera b), del presente articolo;
c) le situazioni in cui possa insorgere un rischio di arbitraggio normativo di cui al paragrafo 3, lettera b), del presente articolo.
Tali criteri e fattori tengono conto dei progetti di norme tecniche di regolamentazione elaborate a norma dell’articolo 57, paragrafo 3, della direttiva 2014/65/UE e distinguono le situazioni in cui l’ESMA interviene a seguito dell’inazione dell’autorità competente da quelle in cui l’ESMA agisce contro un rischio supplementare che l’autorità competente non è in grado di gestire, secondo il disposto dell’articolo 69, paragrafo 2, lettere j) o o), della direttiva 2014/65/UE.
TITOLO VIII
PRESTAZIONE DI SERVIZI ED ESERCIZIO DI ATTIVITÀ DA PARTE DI IMPRESE DI PAESI TERZI CON O SENZA UNA SUCCURSALE SECONDO UNA DECISIONE DI EQUIVALENZA
Art. 46. Disposizioni generali
1. Un’impresa di un paese terzo può fornire servizi di investimento o svolgere attività di investimento con o senza servizi complementari alle controparti qualificate e a clienti professionali ai sensi dell’allegato II, sezione I, della direttiva 2014/65/UE situati nell’Unione senza avervi stabilito una succursale se è registrata nel registro delle imprese di paesi terzi tenuto dall’ESMA ai sensi dell’articolo 47.
2. L’ESMA registra un’impresa di un paese terzo che ha chiesto di essere autorizzata a prestare servizi e svolgere attività di investimento nell’intera Unione conformemente al paragrafo 1 soltanto se sono soddisfatte le seguenti condizioni:
a) la Commissione ha adottato una decisione ai sensi dell’articolo 47, paragrafo 1;
b) l’impresa è autorizzata a prestare i servizi o svolgere le attività di investimento che intende fornire nell’Unione nella giurisdizione nella quale ha la sua sede amministrativa ed è sottoposta a una vigilanza e messa in applicazione delle norme efficace, che ne garantisce la piena conformità ai requisiti applicabili nel paese terzo;
c) sono stati conclusi accordi di cooperazione a norma dell’articolo 47, paragrafo 2;
d) l’impresa ha stabilito i necessari dispositivi e procedure per comunicare le informazioni di cui al paragrafo 6 bis.
3. Ove l’impresa di un paese terzo sia registrata a norma del presente articolo, gli Stati membri non prescrivono requisiti addizionali a detta impresa di un paese terzo in relazione a materie disciplinate dal presente regolamento o della direttive 2014/65/UE e non prevede per la imprese di un paese terzo un regime più favorevole di quello previsto per le imprese dell’Unione.
4. L’impresa di un paese terzo di cui al paragrafo 1 presenta la propria richiesta all’ESMA dopo l’adozione, da parte della Commissione, della decisione di cui all’articolo 47 che dichiara che il quadro giuridico e di vigilanza del paese terzo nel quale l’impresa è autorizzata è equivalente ai requisiti enunciati nell’articolo 47, paragrafo 1.
L’impresa fornisce all’ESMA tutte le informazioni necessarie ai fini della sua registrazione. Entro 30 giorni lavorativi dalla sua ricezione, l’ESMA valuta se la richiesta è completa. Se la richiesta non è completa, l’ESMA fissa un termine entro la quale l’impresa è tenuta a fornire le informazioni supplementari.
La decisione in merito alla registrazione è basata sulle condizioni di cui al paragrafo 2.
Entro 180 giorni lavorativi dalla presentazione di una richiesta completa, l’ESMA informa per iscritto l’impresa richiedente del paese terzo in merito all’accettazione o meno della richiesta, dandole spiegazioni esaurienti.
Gli Stati membri possono autorizzare le imprese di paesi terzi a prestare servizi di investimento o a svolgere attività di investimento nonché servizi accessori a favore delle controparti qualificate e di clienti professionali ai sensi dell’allegato II, sezione I, della direttiva 2014/65/UE nel loro territorio in conformità dei regimi nazionali qualora non sia stata adottata alcuna decisione della Commissione a norma dell’articolo 47, paragrafo 1, o qualora tale decisione sia stata adottata ma non sia più vigente o non contempli i servizi o le attività interessati.
5. Le imprese di paesi terzi che prestano servizi conformemente al presente articolo informano i propri clienti aventi sede nell’Unione, prima della fornitura di qualsiasi servizio di investimento, che non è consentito loro fornire servizi a clienti diversi da controparti qualificate e da clienti professionali ai sensi dell’allegato II, sezione I, della direttiva 2014/65/UE e che non sono sottoposte a vigilanza nell’Unione. Esse indicano il nome e l’indirizzo dell’autorità competente responsabile della vigilanza nel paese terzo.
Le informazioni di cui al primo comma sono fornite per iscritto e messe in evidenza.
Gli Stati membri provvedono a che quando una controparte qualificata o un cliente professionale ai sensi dell’allegato II, sezione I, della direttiva 2014/65/UE, avente sede o stabilito nell’Unione dia inizio di propria esclusiva iniziativa alla fornitura di un servizio o di un’attività di investimento da parte di un’impresa di un paese terzo, il presente articolo non si applichi alla prestazione di detto servizio o di detta attività da parte di un’impresa di un paese terzo a tale soggetto, compreso un rapporto specificamente connesso alla prestazione di detto servizio o attività. Fatte salve le relazioni infragruppo, se un’impresa di un paese terzo, anche mediante un’entità che agisce per suo conto o presenta stretti legami con tale impresa di paese terzo o un’altra persona che agisce per conto di tale entità, contatta clienti o potenziali clienti nell’Unione, questo non è considerato un servizio prestato su iniziativa esclusiva del cliente. L’iniziativa di siffatti clienti non abilita l’impresa di un paese terzo a commercializzare a detto soggetto singolo nuove categorie di prodotti o servizi di investimento.
6. Le imprese di paesi terzi che forniscono servizi o svolgono attività conformemente al presente articolo offrono, prima della fornitura di qualsiasi servizio o dello svolgimento di qualsiasi attività in relazione a un cliente avente sede nell’Unione, di sottoporre eventuali controversie relative a tali servizi o attività alla giurisdizione di una corte o di un tribunale arbitrale in uno Stato membro.
6 bis. Le imprese di paesi terzi che prestano servizi o svolgono attività conformemente al presente articolo informano annualmente l’ESMA in merito a quanto segue:
a) l’entità e la portata dei servizi prestati e delle attività svolte dalle imprese nell’Unione, compresa la ripartizione geografica tra i vari Stati membri;
b) per le imprese che svolgono l’attività di cui all’allegato I, sezione A, punto 3), della direttiva 2014/65/UE, la rispettiva esposizione mensile minima, media e massima nei confronti di controparti dell’UE;
c) per le imprese che prestano i servizi di cui all’allegato I, sezione A, punto 6), della direttiva 2014/65/UE, il valore totale degli strumenti finanziari originati da controparti dell’UE assunti a fermo o collocati sulla base di un impegno irrevocabile nei 12 mesi precedenti;
d) il fatturato e il valore aggregato delle attività corrispondenti ai servizi prestati e alle attività svolte di cui alla lettera a);
e) se sono state adottati dispositivi di protezione degli investitori e una descrizione dettagliata degli stessi;
f) la politica e i dispositivi di gestione del rischio applicati dall’impresa alla fornitura dei servizi e allo svolgimento delle attività di cui alla lettera a);
g) i dispositivi di governance, compreso il personale che riveste ruoli chiave per le attività dell’impresa nell’Unione;
h) ogni altra informazione necessaria per consentire all’ESMA o alle autorità competenti di svolgere i propri compiti a norma del presente regolamento.
L’ESMA comunica le informazioni ricevute a norma del presente paragrafo alle autorità competenti degli Stati membri in cui un’impresa di un paese terzo presta servizi di investimento o svolge attività di investimento in conformità del presente articolo.
Qualora necessario allo svolgimento dei compiti dell’ESMA o delle autorità competenti a norma del presente regolamento, l’ESMA può, anche su richiesta delle autorità competenti degli Stati membri in cui un’impresa di un paese terzo presta servizi o svolge attività di investimento in conformità del presente articolo, chiedere ad imprese di paesi terzi che prestano servizi di investimento o svolgono attività in conformità del presente articolo di fornire ulteriori informazioni riguardo alle loro attività.
6 ter. Laddove un’impresa di un paese terzo presti servizi o svolga attività in conformità del presente articolo, tiene a disposizione dell’ESMA, per un periodo di cinque anni, i dati riguardanti tutti gli ordini e tutte le operazioni nell’Unione su strumenti finanziari che ha concluso per conto proprio o per conto dei clienti.
Su richiesta dell’autorità competente di uno Stato membro in cui un’impresa di un paese terzo presta servizi di investimento o svolge attività di investimento in conformità del presente articolo, l’ESMA ha accesso ai pertinenti dati tenuti a sua disposizione a norma del primo comma e mette tali dati a disposizione dell’autorità competente richiedente.
6 quater. Laddove un’impresa di un paese terzo non cooperi nell’ambito di un’indagine o di un’ispezione in loco svolte a norma dell’articolo 47, paragrafo 2, o non soddisfi una richiesta dell’ESMA a norma del paragrafo 6 bis o 6 ter del presente articolo a tempo debito e in modo opportuno, l’ESMA può revocare la registrazione dell’impresa oppure proibirne o limitarne temporaneamente le attività in conformità dell’articolo 49.
7. L’ESMA, in consultazione con l’ABE, elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione per specificare le informazioni che l’impresa di un paese terzo richiedente è tenuta a fornire nella richiesta di registrazione di cui al paragrafo 4 e le informazioni da comunicare conformemente al paragrafo 6 bis.
L’ESMA presenta tali progetti di norme tecniche di regolamentazione alla Commissione entro il 26 settembre 2020.
Alla Commissione è delegato il potere di integrare il presente regolamento adottando le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma conformemente agli articoli da 10 a 14 del
8. L’ESMA elabora progetti di norme tecniche di attuazione per specificare il formato in cui presentare la richiesta di registrazione di cui al paragrafo 4 e in cui comunicare le informazioni di cui al paragrafo 6 bis.
L’ESMA presenta tali progetti di norme tecniche di attuazione alla Commissione entro il 26 settembre 2020.
Alla Commissione è conferito il potere di integrare il presente regolamento adottando le norme tecniche di attuazione di cui al primo comma conformemente all’articolo 15 del
Art. 47. Decisione di equivalenza
1. La Commissione può adottare una decisione conformemente alla procedura di esame di cui all’articolo 51, paragrafo 2, in relazione a un paese terzo per attestare che il regime giuridico e di vigilanza del paese terzo garantisca quanto segue:
a) che le imprese autorizzate nel paese terzo in questione si conformano a requisiti prudenziali, organizzativi e in materia di norme di comportamento giuridicamente vincolanti che hanno un effetto equivalente ai requisiti enunciati nel presente regolamento, nel
b) che le imprese autorizzate nel paese terzo in questione sono soggette a una vigilanza e una messa in applicazione efficaci delle norme che garantiscono il rispetto dei pertinenti requisiti prudenziali, organizzativi e in materia di norme di comportamento giuridicamente vincolanti; e
c) che il quadro normativo del paese terzo in questione prevede un sistema equivalente effettivo per il riconoscimento delle imprese di investimento autorizzate conformemente ai regimi giuridici di paesi terzi.
Se l’entità e la portata dei servizi prestati e delle attività svolte da imprese di paesi terzi nell’Unione successivamente all’adozione della decisione di cui al primo comma hanno la probabilità di essere di importanza sistemica per l’Unione, i requisiti prudenziali, organizzativi e in materia di norme di comportamento giuridicamente vincolanti di cui al primo comma possono essere considerati come aventi un effetto equivalente ai requisiti enunciati negli atti di cui al medesimo comma solo dopo una valutazione particolareggiata e granulare. A tal fine, la Commissione valuta e considera altresì la convergenza in materia di vigilanza tra il paese terzo interessato e l’Unione.
1bis. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’articolo 50 per integrare il presente regolamento precisando ulteriormente in quali circostanze l’entità e la portata dei servizi prestati e delle attività svolte da imprese di paesi terzi nell’Unione successivamente all’adozione di una decisione di equivalenza di cui al paragrafo 1 hanno la probabilità di essere di importanza sistemica per l’Unione.
Laddove l’entità e la portata dei servizi prestati e delle attività svolte da imprese di paesi terzi abbiano la probabilità di essere di importanza sistemica per l’Unione, la Commissione può subordinare le decisioni di equivalenza a condizioni operative specifiche per garantire che l’ESMA e le autorità nazionali competenti dispongano degli strumenti necessari per prevenire l’arbitraggio regolamentare e possano monitorare le attività delle imprese di investimento di paesi terzi registrate a norma dell’articolo 46, paragrafo 2, relativamente ai servizi prestati e alle attività svolte nell’Unione assicurando che tali imprese soddisfino:
a) gli obblighi che hanno un effetto equivalente agli obblighi di cui agli articoli 20 e 21;
b) gli obblighi di segnalazione che hanno un effetto equivalente agli obblighi di cui all’articolo 26, qualora non sia possibile ottenere tali informazioni in maniera diretta e su base continuativa mediante un memorandum d’intesa concluso con l’autorità competente del paese terzo;
c) gli obblighi che hanno un effetto equivalente all’obbligo di negoziazione di cui agli articoli 23 e 28, se applicabile.
Quando adotta la decisione di cui al paragrafo 1 del presente articolo, la Commissione tiene conto del fatto che il paese terzo sia identificato come giurisdizione non cooperativa ai fini fiscali nell’ambito della pertinente politica dell’Unione o come paese ad alto rischio ai sensi dell’articolo 9, paragrafo 2, della
1 ter. Il quadro prudenziale, organizzativo e in materia di norme di comportamento di un paese terzo può essere considerato come avente effetto equivalente se soddisfa tutte le condizioni seguenti:
a) le imprese che forniscono servizi di investimento o svolgono attività di investimento in quel paese terzo sono soggette ad autorizzazione e a una vigilanza e messa in applicazione delle norme efficace e permanente;
b) le imprese che forniscono servizi di investimento o svolgono attività di investimento in quel paese terzo sono soggette a requisiti patrimoniali sufficienti e, in particolare, le imprese che prestano i servizi o svolgono le attività di cui all’allegato I, sezione A, punto 3) o 6), della direttiva 2014/65/UE sono soggette a requisiti patrimoniali comparabili a quelli che applicherebbero se avessero sede nell’Unione;
c) le imprese che forniscono servizi di investimento o svolgono attività di investimento in quel paese terzo sono soggette a requisiti appropriati applicabili agli azionisti e ai membri dell’organo di gestione;
d) le imprese che forniscono servizi di investimento o svolgono attività di investimento sono soggette a opportuni requisiti organizzativi e in materia di norme di comportamento;
e) sono garantite la trasparenza e l’integrità del mercato attraverso misure volte a impedire gli abusi di mercato sotto forma di abuso di informazioni privilegiate e manipolazioni di mercato.
Ai fini del paragrafo 1 bis del presente articolo, nel valutare l’equivalenza delle norme del paese terzo riguardo all’obbligo di negoziazione di cui agli articoli 23 e 28, la Commissione valuta altresì se la legislazione del paese terzo preveda criteri per la designazione di sedi di negoziazione ammissibili ai fini del rispetto dell’obbligo di negoziazione aventi un effetto simile a quelli di cui al presente regolamento o alla direttiva 2014/65/UE.
2. L’ESMA conclude accordi di cooperazione con le autorità competenti dei paesi terzi il cui quadro giuridico e di vigilanza è stato riconosciuto come effettivamente equivalente conformemente al paragrafo 1. Tali accordi specificano almeno:
a) il meccanismo per lo scambio di informazioni tra l’ESMA e le autorità competenti dei paesi terzi interessati, compreso l’accesso a tutte le informazioni relative alle imprese non dell’Unione autorizzate nei paesi terzi, richiesto dall’ESMA stessa, nonché, ove opportuno, i dispositivi per l’ulteriore condivisione di tali informazioni, da parte dell’ESMA, con le autorità competenti degli Stati membri;
b) il meccanismo per la tempestiva comunicazione all’ESMA nel caso in cui l’autorità competente del paese terzo ritenga che un’impresa soggetta alla sua vigilanza, e che l’ESMA ha registrato nel registro di cui all’articolo 48, violi le condizioni della sua autorizzazione o un altro diritto che l’impresa è tenuta a osservare;
c) le procedure riguardanti il coordinamento delle attività di vigilanza, comprese le indagini e le ispezioni in loco, che l’ESMA può svolgere, in cooperazione con le autorità competenti degli Stati membri in cui l’impresa di un paese terzo presta servizi di investimento o svolge attività di investimento in conformità dell’articolo 46, laddove necessario per lo svolgimento dei compiti dell’ESMA o delle autorità competenti a norma del presente regolamento, dopo aver debitamente informato l’autorità competente del suddetto paese terzo;
d) le procedure riguardanti una richiesta di informazioni a norma dell’articolo 46, paragrafi 6 bis e 6 ter, che l’ESMA può presentare a un’impresa di un paese terzo registrata a norma dell’articolo 46, paragrafo 2.
3. Un’impresa di un paese terzo il cui quadro giuridico e di vigilanza sia stato riconosciuto effettivamente equivalente a norma del paragrafo 1 e che sia autorizzata in conformità dell’articolo 39 della direttiva 2014/65/UE può fornire servizi e attività coperte dall’autorizzazione a controparti qualificate e a clienti professionali ai sensi dell’allegato II, sezione I, della direttiva 2014/65/UE in altri Stati membri dell’Unione senza stabilire nuove succursali. A tal fine deve soddisfare i requisiti in materia di informazione per la fornitura transfrontaliera di servizi e attività di cui all’articolo 34 della direttiva 2014/65/UE.
La succursale resta soggetta alla vigilanza dello Stato membro in cui è stabilita a norma dell’articolo 39 della direttiva 2014/65/UE. Fatti salvi gli obblighi di cooperare stabiliti nella direttiva 2014/65/UE, l’autorità competente dello Stato membro in cui la succursale è stabilita e l’autorità competente dello Stato membro ospitante possono istituire accordi proporzionati di cooperazione al fine di provvedere a che la succursale di un’impresa di un paese terzo che fornisce servizi di investimento nell’Unione assicuri un livello appropriato di tutela degli investitori.
4. Un’impresa di un paese terzo cessa di avere i diritti di cui all’articolo 46, paragrafo 1, qualora la Commissione adotti una decisione in conformità della procedura di esame di cui all’articolo 51, paragrafo 2, volta a revocare la sua decisione a norma del paragrafo 1 del presente articolo in relazione a detto paese terzo.
5. L’ESMA controlla gli sviluppi in materia di regolamentazione e di vigilanza, le pratiche attuative e altri pertinenti sviluppi del mercato nei paesi terzi per i quali la Commissione ha adottato decisioni di equivalenza a norma del paragrafo 1 al fine di verificare che le condizioni in base alle quali sono state prese tali decisioni siano ancora soddisfatte. L’ESMA trasmette annualmente alla Commissione una relazione riservata sulle sue conclusioni, in merito alla quale può consultarsi con l’ABE, se lo ritiene opportuno.
La relazione riflette altresì le tendenze osservate sulla base dei dati raccolti conformemente all’articolo 46, paragrafo 6 bis, in particolare riguardo alle imprese che prestano i servizi o svolgono le attività di cui all’allegato I, sezione A, punti 3) e 6), della direttiva 2014/65/UE.
6. Sulla base della relazione di cui al paragrafo 5, la Commissione presenta una relazione al Parlamento europeo e al Consiglio almeno una volta all’anno. La relazione comprende un elenco delle decisioni di equivalenza prese o ritirate dalla Commissione nell’anno di riferimento, come pure le eventuali misure prese dall’ESMA a norma dell’articolo 49, oltre a fornire una motivazione per tali decisioni e misure.
La relazione della Commissione contiene informazioni sul monitoraggio degli sviluppi in materia di regolamentazione e di vigilanza, delle pratiche attuative e di altri pertinenti sviluppi del mercato nei paesi terzi per i quali sono state adottate le decisioni di equivalenza. La relazione fa inoltre il punto dell’evoluzione generale della fornitura transfrontaliera dei servizi di investimento da parte di imprese di paesi terzi, con particolare riguardo ai servizi e alle attività di cui all’allegato I, sezione A, punti 3) e 6), della direttiva 2014/65/UE. In aggiunta la relazione include, in tempo utile, informazioni circa le valutazioni dell’equivalenza relative a un paese terzo che la Commissione sta effettuando.
Art. 48. Registro
L’ESMA istituisce un registro delle imprese dei paesi terzi alle quali è consentito fornire servizi o effettuare attività di investimento nell’Unione a norma dell’articolo 46. Il registro è pubblicamente accessibile sul sito Internet dell’ESMA e contiene le informazioni sui servizi o le attività che le imprese di paesi terzi sono autorizzate a fornire o effettuare, nonché i dati dell’autorità competente responsabile della vigilanza nel paese terzo dell’impresa.
Art. 49. Misure la cui adozione compete all’ESMA
1. L’ESMA può proibire temporaneamente a un’impresa di un paese terzo di prestare servizi di investimento o di svolgere attività di investimento con o senza servizi accessori a norma dell’articolo 46, paragrafo 1, o imporle limiti in tal senso, laddove l’impresa del paese terzo non abbia rispettato eventuali divieti o limiti imposti dall’ESMA o dall’ABE a norma degli articoli 40 e 41 o da un’autorità competente a norma dell’articolo 42, non abbia ottemperato a una richiesta dell’ESMA a norma dell’articolo 46, paragrafi 6 bis e 6 ter, a tempo debito e in modo opportuno, ovvero laddove l’impresa del paese terzo non cooperi nell’ambito di un’indagine o di un’ispezione in loco svolte a norma dell’articolo 47, paragrafo 2.
2. Fatto salvo il paragrafo 1, l’ESMA revoca la registrazione di un’impresa di un paese terzo nel registro istituito ai sensi dell’articolo 48 qualora l’ESMA abbia investito della questione l’autorità competente del paese terzo, ma quest’ultima non abbia adottato misure appropriate per tutelare gli investitori o il regolare funzionamento dei mercati nell’Unione, o non sia stata in grado di dimostrare che l’impresa del paese terzo si conforma ai requisiti applicabili alla stessa in quel paese ovvero alle condizioni in base alle quali è stata adottata una decisione conformemente all’articolo 47, paragrafo 1, e qualora ricorra una delle condizioni seguenti:
a) l’ESMA ha fondati motivi basati su elementi documentati, comprese, ma non solo, le informazioni annuali fornite a norma dell’articolo 46, paragrafo 6 bis, per ritenere che, nel fornire servizi e attività di investimento nell’Unione, l’impresa del paese terzo agisca in modo tale da mettere chiaramente in pericolo gli interessi degli investitori o l’ordinato funzionamento dei mercati;
b) l’ESMA ha fondati motivi basati su elementi documentati, comprese, ma non solo, le informazioni annuali fornite a norma dell’articolo 46, paragrafo 6 bis, per ritenere che, nel fornire servizi e attività di investimento nell’Unione, l’impresa del paese terzo abbia commesso una grave violazione delle disposizioni applicabili alla stessa nel paese terzo, sulla base delle quali la Commissione ha adottato la decisione ai sensi dell’articolo 47, paragrafo 1.
3. L’ESMA informa l’autorità competente del paese terzo circa la sua intenzione di intervenire conformemente al paragrafo 1 o 2 in tempo utile.
Nel decidere l’intervento opportuno in forza del presente articolo, l’ESMA tiene conto della natura e della gravità del rischio per gli investitori e per il regolare funzionamento dei mercati nell’Unione, considerando i criteri seguenti:
a) la durata e la frequenza del rischio emergente;
b) se il rischio abbia messo in luce debolezze gravi o sistemiche nelle procedure dell’impresa del paese terzo;
c) se il rischio abbia favorito o generato un reato finanziario o se tale reato sia in qualche misura attribuibile al rischio;
d) se il rischio sia emerso intenzionalmente o per negligenza.
L’ESMA informa senza indugio la Commissione e l’impresa del paese terzo interessata in merito a qualsiasi misura adottata conformemente al paragrafo 1 o 2 e pubblica la decisione sul proprio sito Internet.
La Commissione valuta se le condizioni in base alle quali è stata adottata una decisione conformemente all’articolo 47, paragrafo 1, persistono in relazione al paese terzo interessato.
TITOLO IX
ATTI DELEGATI E DI ESECUZIONE
CAPO 1
Atti delegati
Art. 50. Esercizio della delega
1. Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite nel presente articolo.
2. Il potere di adottare atti delegati di cui all'articolo 1, paragrafo 9, all'articolo 2, paragrafi 2 e 3, all'articolo 5, paragrafo 10, all'articolo 8 bis, paragrafo 4, all'articolo 17, paragrafo 3, all'articolo 27, paragrafi 4 e 5, all'articolo 31, paragrafo 4, all'articolo 38 duodecies, paragrafo 10, all'articolo 38 quindecies, paragrafo 3, all'articolo 40, paragrafo 8, all'articolo 41, paragrafo 8, all'articolo 42, paragrafo 7, all'articolo 45, paragrafo 10, e all'articolo 52, paragrafi 10, 14 ter e 15, è conferito alla Commissione per un periodo indeterminato a decorrere dal 2 luglio 2014.
3. La delega di potere di cui all'articolo 1, paragrafo 9, all'articolo 2, paragrafi 2 e 3, all'articolo 5, paragrafo 10, all'articolo 8 bis, paragrafo 4, all'articolo 17, paragrafo 3, all'articolo 27, paragrafi 4 e 5, all'articolo 31, paragrafo 4, all'articolo 38 duodecies, paragrafo 10, all'articolo 38 quindecies, paragrafo 3, all'articolo 40, paragrafo 8, all'articolo 41, paragrafo 8, all'articolo 42, paragrafo 7, all'articolo 45, paragrafo 10, e all'articolo 52, paragrafi 10, 14 ter e 15, può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.
4. Non appena adotta un atto delegato, la Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio.
5. L'atto delegato adottato ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 9, dell'articolo 2, paragrafo 2 o 3, dell'articolo 5, paragrafo 10, dell'articolo 8 bis, paragrafo 4, dell'articolo 17, paragrafo 3, dell'articolo 27, paragrafo 4 o 5, dell'articolo 31, paragrafo 4, dell'articolo 38 duodecies, paragrafo 10, dell'articolo 38 quindecies, paragrafo 3, dell'articolo 40, paragrafo 8, dell'articolo 41, paragrafo 8, dell'articolo 42, paragrafo 7, dell'articolo 45, paragrafo 10, o dell'articolo 52, paragrafi 10, 14 ter e 15, entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di tre mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di tre mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.
CAPO 2
Atti di esecuzione
Art. 51. Procedura di comitato
1. La Commissione è assistita dal comitato europeo dei valori mobiliari istituito con
2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l’articolo 5 del
TITOLO X
DISPOSIZIONI FINALI
Art. 52. Relazioni e riesame
1. Entro il 3 marzo 2020 la Commissione, previa consultazione dell’ESMA, presenta al Parlamento europeo e al Consiglio, una relazione sull’effetto pratico degli obblighi di trasparenza definiti ai sensi degli articoli da 3 a 13, in particolare in merito all’impatto del meccanismo relativo al massimale del volume di cui all’articolo 5, anche al costo di transazione per controparti qualificate e clienti professionali e di transazione di azioni di imprese a bassa e media capitalizzazione nonché all’efficacia ai fini di assicurare che il ricorso a deroghe pertinenti non danneggi indebitamente la formazione dei prezzi, alle eventuali modalità operative di attivazione di un appropriato meccanismo per l’irrogazione di sanzioni per le violazioni relative al massimale del volume in caso di violazioni del massimale e all’applicazione e alla persistente adeguatezza delle deroghe agli obblighi di trasparenza pre-negoziazione stabiliti all’articolo 4, paragrafi 2 e 3, e all’articolo 9, paragrafi da 2 a 5.
2. La relazione di cui al paragrafo 1 include l’impatto sui mercati azionari europei del ricorsa alle deroghe di cui all’articolo 4, paragrafo 1, lettera a), e all’articolo 4, paragrafo 1, lettera b), punto i), e il meccanismo relativo al massimale del volume di cui all’articolo 5, con esplicito riferimento ai fattori seguenti:
a) il livello e la tendenza della negoziazione con book di negoziazione invisibile nell’Unione dopo l’introduzione del presente regolamento;
b) l’impatto sugli spread quotati trasparenti prima della negoziazione;
c) l’impatto sullo spessore della liquidità nei book di negoziazione visibili;
d) l’impatto sulla concorrenza e sugli investitori all’interno dell’Unione;
e) l’impatto sulla transazione di azioni di imprese a bassa e media capitalizzazione
f) gli sviluppi a livello internazionale e delle conversazioni con paesi terzi e organizzazioni internazionali.
3. Se la relazione conclude che la deroga di cui all’articolo 4, paragrafo 1, lettera a), e all’articolo 4, paragrafo 1, lettera b), punto i), danneggia la formazione dei prezzi o la transazione di azioni di imprese a bassa e media capitalizzazione, se del caso, la Commissione presenta proposte, comprese modifiche del presente regolamento, riguardanti l’uso di tali deroghe. Tali proposte comprendono una valutazione d’impatto delle modifiche proposte e tengono conto degli obiettivi del presente regolamento e degli effetti sulle perturbazioni del mercato e sulla concorrenza e dei potenziali effetti sugli investitori nell’Unione.
4. Entro il 3 marzo 2020 , la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio, previa consultazione dell’ESMA, una relazione sul funzionamento dell’articolo 26, indicando in particolare se il contenuto e il formato delle segnalazioni relative alle operazioni ricevute e scambiate tra le autorità competenti consentano di sorvegliare compiutamente le attività delle imprese di investimento a norma dell’articolo 26, paragrafo 1. La Commissione ha facoltà di presentare qualunque proposta opportuna, compresa quella di dare la possibilità di segnalare le operazioni, invece che alle autorità competenti, a un sistema designato dall’ESMA che consenta alle autorità competenti di accedere a tutte le informazioni segnalate conformemente a detto articolo ai fini del presente regolamento e della direttiva 2014/65/UE e dell’accertamento di abuso di informazioni privilegiate a norma del
5. Entro il 3 marzo 2020 , la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio, dopo aver consultato l’ESMA, una relazione su soluzioni appropriate per ridurre le asimmetrie informative tra partecipanti del mercato nonché in quanto strumento per le autorità di regolamentazione per controllare meglio le attività di quotazione nelle sedi di negoziazione. Tale relazione valuta come minimo la fattibilità di un sistema europeo dei migliori prezzi di acquisto e di vendita per le quotazioni consolidate per conseguire tali finalità.
6. Entro il 3 marzo 2020 , la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio, dopo aver consultato l’ESMA, una relazione sui progressi registrati nel trasferimento delle negoziazioni di derivati OTC standardizzati in borse o su piattaforme elettroniche di negoziazione ai sensi degli articoli 25 e 28.
7. Entro il 3 luglio 2020 , la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio, dopo aver consultato l’ESMA, una relazione sull’evoluzione sull’andamento dei prezzi per le informazioni inerenti alla trasparenza pre-negoziazione e post-negoziazione raccolte presso i mercati regolamentati, i sistemi multilaterali di negoziazione, i sistemi organizzati di negoziazione, i fornitori di un sistema consolidato di pubblicazione e i dispositivi di pubblicazione approvati.
8. Entro il 3 luglio 2020 , la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio, dopo aver consultato l’ESMA, una relazione sul riesame delle disposizioni in materia di interoperabilità di cui all’articolo 36 del presente regolamento e all’articolo 8 del
9. Entro il 3 luglio 2020 , la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio, dopo aver consultato l’ESMA, una relazione sull’applicazione degli articoli 35 e 36 del presente regolamento e degli articoli 7 e 8 del
Entro il 3 luglio 2022 , la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio, dopo aver consultato l’ESMA, una relazione sull’applicazione dell’articolo 37
10. Entro il 3 luglio 2020 , la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio, dopo aver consultato l’ESMA, una relazione sull’impatto degli articoli 35 e 36 del presente regolamento sulle controparti centrali di nuova costituzione e autorizzati di cui all’articolo 35, paragrafo 5, e le sedi di negoziazione collegate a dette controparti centrali da stretti legami nonché sulla proroga delle disposizioni transitorie di cui all’articolo 35, paragrafo 5, ponderando i possibili benefici per i consumatori derivanti dal miglioramento della concorrenza e dal grado di scelta disponibile ai partecipanti al mercato rispetto all’eventuale effetto sproporzionato di tali disposizioni sulle controparti centrali di nuova costituzione e autorizzati e le limitazioni dei partecipanti locali al mercato nell’accedere alle controparti centrali globali e riguardo al buon funzionamento del mercato.
Fatte salve le conclusioni della relazione, la Commissione può adottare un atto delegato conformemente all’articolo 50 per prorogare il periodo transitorio conformemente all’articolo 35, paragrafo 5, di un massimo di 30 mesi.
14. Entro il 30 giugno 2026, l'ESMA, in stretta cooperazione con il gruppo di esperti fra i portatori di interessi istituito a norma dell'articolo 22 ter, paragrafo 2, valuta la domanda di mercato per un sistema consolidato di pubblicazione per le azioni e i fondi indicizzati quotati, l'impatto di tale sistema consolidato di pubblicazione sul funzionamento sull'attrattiva e la competitività internazionale dei mercati e delle imprese dell'Unione, e se il sistema consolidato di pubblicazione abbia conseguito il suo obiettivo di ridurre le asimmetrie informative tra i partecipanti al mercato e di rendere l'Unione un luogo più interessante per gli investimenti. L'ESMA riferisce alla Commissione in merito all'opportunità di aggiungere ulteriori elementi al sistema consolidato di pubblicazione, quali la diffusione del codice identificativo del mercato per i dati pre-negoziazione. Sulla base di tale relazione, la Commissione presenta, se del caso, una proposta legislativa al Parlamento europeo e al Consiglio.
14 bis. Tre anni dopo la prima autorizzazione di un sistema consolidato di pubblicazione, previva consultazione dell'ESMA e del gruppo di esperti fra i portatori di interessi istituito a norma dell'articolo 22 ter, paragrafo 2, la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione in merito agli aspetti seguenti:
a) le classi di attività trattate dal sistema consolidato di pubblicazione;
b) la tempestività e la qualità dei dati trasmessi al CTP;
c) la tempestività della diffusione e la qualità dei dati di mercato fondamentali e dei dati richiesti dalla regolamentazione;
d) il ruolo dei dati di mercato fondamentali e dei dati richiesti dalla regolamentazione nel ridurre le carenze di attuazione;
e) il numero di utenti del sistema consolidato di pubblicazione per ciascuna classe di attività;
f) l'effetto dei dati di mercato fondamentali e dei dati richiesti dalla regolamentazione sull'eliminazione delle asimmetrie informative tra i vari partecipanti al mercato dei capitali;
g) l'adeguatezza dei protocolli di trasmissione utilizzati per la trasmissione di dati al CTP;
h) l'adeguatezza e il funzionamento del regime di ridistribuzione dei ricavi, in particolare per quanto riguarda i contributori di dati che sono piccole sedi di negoziazione;
i) gli effetti dei dati di mercato fondamentali e dei dati richiesti dalla regolamentazione sugli investimenti nelle PMI.
14 ter. Entro 29 marzo 2025, la Commissione, in stretta collaborazione con l'ESMA, valuta la possibilità di estendere i requisiti dell'articolo 26 del presente regolamento ai GEFIA, quali definiti all'articolo 4, paragrafo 1, lettera b), della direttiva 2011/61/UE, e alle società di gestione, quali definite all'articolo 2, paragrafo 1, lettera b), della
Sulla base di tale valutazione e tenendo conto degli obiettivi dell’Unione dei mercati dei capitali, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’articolo 50 per modificare il presente regolamento estendendo i requisiti dell’articolo 26 in conformità del primo comma del presente paragrafo.
14 quater. Entro 29 marzo 2028, l'ESMA presenta alla Commissione una relazione in cui valuta l'adeguatezza del massimale sul volume fissato all'articolo 5, paragrafo 1, e la necessità di eliminarlo o di estenderlo ad altri sistemi di negoziazione o sedi di esecuzione che ricavano i loro prezzi da un prezzo di riferimento, tenendo conto delle migliori pratiche internazionali, della competitività dei mercati finanziari dell'Unione e degli effetti di tale massimale sul volume sulle negoziazioni eque e ordinate sui mercati e sull'efficienza della formazione del prezzo.
15. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 50 per integrare il presente regolamento specificando:
e) assicurare che i dati di mercato fondamentali e i dati richiesti dalla regolamentazione siano forniti a condizioni commerciali ragionevoli e rispondano alle esigenze degli utenti di tali dati in tutta l'Unione;
g) specificare i dispositivi applicabili nell'eventualità che il CTP non soddisfi più i criteri di selezione;
h) specificare le modalità secondo cui un CTP può continuare a gestire un sistema consolidato di pubblicazione, a condizione che nessuna nuova entità sia autorizzata mediante la procedura di selezione.
Art. 53. Modifiche del
Il
1) all’articolo 5, paragrafo 2, è aggiunto il comma seguente:
«Nell’elaborazione di progetti di norme tecniche di regolamentazione a norma del presenta paragrafo, l’ESMA non interviene sulle disposizioni transitorie riguardanti contratti derivati sull’energia C 6 di cui all’articolo 95 della direttiva 2014/65/UE.
2) l’articolo 7 è così modificato:
a) il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:
«1. Una CCP autorizzata a compensare contratti derivati OTC accetta di compensare tali contratti su base non discriminatoria e trasparente, indipendentemente dalla sede di negoziazione. In particolare si garantisce a una sede di negoziazione il diritto a un trattamento non discriminatorio sotto il profilo del trattamento dei contratti negoziati su tale sede di negoziazione per quanto riguarda:
a) i requisiti di garanzia e di compensazione di contratti economicamente equivalenti se l’inserimento di detti contratti nelle procedure di close-out e nelle altre procedure di compensazione di una controparte centrale sulla base della normativa applicabile in materia di insolvenza non mette a rischio il funzionamento regolare e ordinato, la validità o l’opponibilità di dette procedure; e
b) la marginazione integrata (cross-margining) con contratti correlati compensati dalla medesima controparte centrale in un modello di rischio conforme all’articolo 41.
Una CCP può prescrivere che una sede di negoziazione sia in regola con i requisiti tecnico-operativi da essa fissati, compresi i requisiti relativi alla gestione del rischio.»;
b) è aggiunto il paragrafo seguente:
«6. Le condizioni di cui al paragrafo 1 concernenti un trattamento non discriminatorio in termini di modalità praticate per i contratti negoziati su tale sede di negoziazione sotto il profilo dei requisiti di garanzia e di compensazione di contratti economicamente equivalenti e di marginazione integrata con contratti correlati compensati dalla medesima controparte centrale sono ulteriormente precisate con le norme tecniche adottate in conformità dell’articolo 35, paragrafo 6, del
3) all’articolo 81, paragrafo 3, è aggiunto il comma seguente:
«Un repertorio di dati sulle negoziazioni trasmette le informazioni alle autorità competenti conformemente ai requisiti previsti all’articolo 26 del
Art. 54. Disposizioni transitorie
1. Le imprese di paesi terzi possono continuare a fornire servizi e attività negli Stati membri conformemente ai regimi nazionali fino a tre anni dopo l’adozione, da parte della Commissione, di una decisione riguardo al paese terzo in questione a norma dell’articolo 47. I servizi e le attività non contemplati da tale decisione possono continuare a essere forniti in conformità dei regimi nazionali.
3. Le disposizioni degli atti delegati adottati in conformità del
Art. 54 bis. Misure transitorie relative all’ESMA
1. Tutte le competenze e tutti i compiti connessi all’attività di vigilanza e applicazione della normativa nel settore dei fornitori di servizi di comunicazione dati sono trasferiti all’ESMA il 1 gennaio 2022, ad eccezione delle competenze e dei compiti relativi agli APA e agli ARM oggetto della deroga di cui all’articolo 2, paragrafo 3. Le competenze e i compiti trasferiti sono assunti dall’ESMA alla stessa data.
2. I fascicoli e i documenti di lavoro relativi alle attività di vigilanza e applicazione della normativa nel settore dei fornitori di servizi di comunicazione dati, compresi eventuali esami e provvedimenti di esecuzione in corso, o copie certificate degli stessi, sono ripresi dall’ESMA alla data di cui al paragrafo 1.
Tuttavia, una richiesta di autorizzazione che sia stata ricevuta dalle autorità competenti prima del 1 ottobre 2021 non è trasferita all’ESMA e la decisione di registrare o di rifiutare la registrazione è presa dall’autorità competente.
3. Le autorità competenti di cui al paragrafo 1 assicurano che eventuali dati o documenti di lavoro esistenti, o copie certificate degli stessi, siano trasferiti all’ESMA quanto prima e in ogni caso entro il 1 gennaio 2022. Le stesse autorità competenti forniscono anche all’ESMA tutta l’assistenza e i consigli necessari affinché il trasferimento e l’assunzione delle competenze riguardo alle attività di vigilanza e applicazione della normativa nel settore dei fornitori di servizi di comunicazione dati possano avvenire in modo efficace ed efficiente.
4. L’ESMA agisce come successore legale delle autorità competenti di cui al paragrafo 1 in eventuali procedimenti amministrativi o giudiziari risultanti da attività di vigilanza e applicazione della normativa svolte da tali autorità competenti in relazione a materie che rientrano nell’ambito del presente regolamento.
5. L’autorizzazione di un fornitore di servizi di comunicazione dati concessa da un’autorità competente ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 1, punto 26), della direttiva 2014/65/UE resta valida dopo il trasferimento delle competenze all’ESMA.
Art. 54 ter. Relazioni con i revisori dei conti
1. Qualsiasi persona abilitata ai sensi della
a) costituire una violazione rilevante delle disposizioni legislative, regolamentari o amministrative che stabiliscono le condizioni per l’autorizzazione o disciplinano in modo specifico l’esercizio dell’attività del fornitore di servizi di comunicazione dati;
b) compromettere la continuità dell’attività del fornitore di servizi di comunicazione dati;
c) comportare il rifiuto della certificazione dei bilanci o l’emissione di riserve.
Tale persona ha anche il dovere di riferire fatti e decisioni, di cui sia venuta a conoscenza nell’esercizio di una delle funzioni di cui al primo comma, riguardanti un’impresa che abbia stretti legami con il fornitore di servizi di comunicazione dati nell’ambito del quale svolge la predetta funzione.
2. La comunicazione in buona fede alle autorità competenti, da parte di persone autorizzate ai sensi della
Art. 55. Entrata in vigore e applicazione
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento si applica dal 3 gennaio 2018.
C1 Fermo restando il secondo comma, l'articolo 1, paragrafi 8 e 9, l'articolo 2, paragrafo 2, l'articolo 4, paragrafo 6, l'articolo 5, paragrafi 6 e 9, l’articolo 7, paragrafo 2, l’articolo 9, paragrafo 5, l’articolo 11, paragrafo 4, l’articolo 12, paragrafo 2, l’articolo 13, paragrafo 2, l’articolo 14, paragrafo 7, l’articolo 15, paragrafo 5, l’articolo 17, paragrafo 3, l’articolo 19, paragrafi 2 e 3, l’articolo 20, paragrafo 3, l’articolo 21, paragrafo 5, l’articolo 22, paragrafo 4, l’articolo 23, paragrafo 3, l’articolo 25, paragrafo 3, l’articolo 26, paragrafo 9, l’articolo 27, paragrafo 3, l’articolo 28, paragrafi 4 e 5, l’articolo 29, paragrafo 3, l’articolo 30, paragrafo 2, l’articolo 31, paragrafo 4, l’articolo 32, paragrafi 1, 5 e 6, l’articolo 33, paragrafo 2, l’articolo 35, paragrafo 6, l’articolo 36, paragrafo 6, l’articolo 37, paragrafo 4, l’articolo 38, paragrafo 3, l’articolo 40, paragrafo 8, l’articolo 41, paragrafo 8, l’articolo 42, paragrafo 7, l’articolo 45, paragrafo 10, l’articolo 46, paragrafo 7, l’articolo 47, paragrafi 1 e 4, e l’articolo 52, paragrafi 10 e 12, e l’articolo 54, paragrafo 1, si applicano immediatamente dopo l’entrata in vigore del presente regolamento.
Fermo restando il secondo comma, l'articolo 37, paragrafi 1, 2 e 3, si applica a decorrere dal 3 gennaio 2020.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
[1] Versione consolidata aggiornata con le modifiche apportate, da ultimo, dal