§ 6.2.307 - L.R. 24 luglio 2017, n. 19.
Collegato alla legge di stabilità regionale 2017


Settore:Codici regionali
Regione:Basilicata
Materia:6. finanza e contabilità
Capitolo:6.2 bilancio, contabilità, programmazione regionale
Data:24/07/2017
Numero:19


Sommario
Art. 1.  Integrazioni alla legge regionale 11 agosto 1999 n. 23 “Tutela, governo ed uso del territorio”
Art. 2.  Integrazione dell’art. 6 della legge regionale 12 febbraio 1990, n. 3 “Piani regionali paesistici di area vasta” e s.m.i.
Art. 3.  Legge regionale 5 luglio 2002, n. 24 “Variante generale al piano territoriale di coordinamento del Pollino. Modifica alla Normativa Tecnica allegata al Piano Territoriale di Coordinamento del [...]
Art. 4.  Modifiche all’art. 57 della legge regionale 27 gennaio 2015, n. 4 “Collegato alla legge di stabilità regionale 2015” e s.m.i.
Art. 5.  Interventi edilizi in assenza o in difformità del titolo abitativo
Art. 6.  Modifica all’art. 10 della legge regionale 27 luglio 1979, n. 23 “Disciplina transitoria delle procedure di approvazione degli strumenti urbanistici di attuazione”, come modificato dall’art. 15 [...]
Art. 7.  Modifiche alla legge regionale 4 gennaio 2002, n. 8 “Recupero dei sottotetti e dei locali seminterrati ed interrati esistenti
Art. 8.  Integrazione all’articolo 6 della legge regionale 7 agosto 2009, n. 25 “Misure urgenti e straordinarie volte al rilancio dell’economia e alla riqualificazione del patrimonio edilizio esistente” e [...]
Art. 9.  Modifiche all’art. 3 della legge regionale 7 agosto 2009, n. 25 “Misure urgenti e straordinarie volte al rilancio dell’economia e alla riqualificazione del patrimonio edilizio esistente” e [...]
Art. 10.  Integrazione all’art. 2 della legge regionale 7 agosto 2009, n. 25 “Misure urgenti e straordinarie volte al rilancio dell’economia e alla riqualificazione del patrimonio edilizio esistente” e [...]
Art. 11.  Modifiche all’art. 16 della legge regionale 3 dicembre 2012, n. 25 “Modifiche alla legge regionale 7 agosto 2009, n. 25 (Misure urgenti e straordinarie volte al rilancio dell'economia e alla [...]
Art. 12.  Integrazione all’art. 2 della legge regionale 7 agosto 2009, n. 25 “Misure urgenti e straordinarie volte al rilancio dell’economia e alla riqualificazione del patrimonio edilizio esistente” e s.m.i.
Art. 13.  Modifica all’art. 5 della legge regionale 7 agosto 2009, n. 25 “Misure urgenti e straordinarie volte al rilancio dell’economia e alla riqualificazione del patrimonio edilizio esistente” e s.m.i.
Art. 14.  Modifiche ed integrazioni all’articolo 7, lettere l) ed m) della legge regionale 2 settembre 1993, n. 50 “Modifica ed integrazione alle legge regionale 4 agosto 1997, n. 20 contenente norme in [...]
Art. 15.  Modifica all’art. 7 della legge regionale 2 settembre 1993, n. 50 “Modifica ed integrazione alle legge regionale 4 agosto 1997, n. 20 contenente norme in materia di tutela dei beni culturali, [...]
Art. 16.  Modifica all’art. 17 della legge regionale 4 marzo 2016, n. 5 “Collegato alla legge di stabilità regionale 2016”
Art. 17.  Modifica alla legge regionale 24 novembre 1997, n. 47 “Istituzione del Parco naturale di Gallipoli Cognato – Piccole Dolomiti Lucane
Art. 18.  Modifica alla legge regionale 3 aprile 1990, n. 11 “Istituzione del Parco archeologico storico naturale delle Chiese rupestri del Materano”
Art. 19.  Modifiche ed integrazioni agli articoli 4 e 5 della legge regionale 9 gennaio 1995, n. 2 “Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio” e s.m.i.
Art. 20.  Modifica all’art.2 della legge regionale 30 dicembre 2015, n. 54 “Recepimento dei criteri per il corretto inserimento nel paesaggio e sul territorio degli impianti da fonti di energia rinnovabili ai [...]
Art. 21.  Modifiche alle leggi regionali 24 novembre 1997, n. 47 “Istituzione del Parco naturale di Gallipoli Cognato – Piccole Dolomiti Lucane” e 7 gennaio 1998, n. 2 “Istituzione dell’Ente di gestione del [...]
Art. 22.  Governance dei parchi naturali regionali
Art. 23.  Modifica all’art.1 della legge regionale 14 ottobre 2008, n. 25 “Disposizioni in materia di autorizzazione delle strutture sanitarie pubbliche e private” e s.m.i.
Art. 24.  Modifica all’art. 5 della legge regionale 29 gennaio 2010, n. 9 “Assistenza in rete integrata ospedale – territorio della patologia diabetica e delle patologie endocrino”
Art. 25.  Sistema regionale dell’Emergenza Urgenza 118
Art. 26.  Strutture sociosanitarie
Art. 27.  Prestazioni socio-sanitarie
Art. 28.  Modifica alla legge regionale 11 agosto 2015, n. 26 “Contrasto al disagio sociale mediante l’utilizzo di eccedenze alimentari e non”
Art. 29.  Modifiche alla legge regionale 2 dicembre 2016, n. 25 “Disposizioni a fini umanitari del patrimonio dismesso delle Aziende sanitarie, dalle strutture ospedaliere e dalle strutture private [...]
Art. 30.  Norme di coordinamento e razionalizzazione
Art. 31.  Modifiche alla legge regionale 14 febbraio 2007, n. 4 “Rete regionale integrata dei servizi di cittadinanza sociale”
Art. 32.  Modifica alla legge regionale 26 giugno 2014, n. 11 “Modifiche e integrazioni alla legge regionale 28 ottobre 2011, n. 21 - Norme in materia di autorizzazione delle attività specialistiche [...]
Art. 33.  Mobilità interregionale attiva
Art. 34.  Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 14 ottobre 2008, n. 27 “Istituzione di centri di educazione alimentare e benessere alla salute”
Art. 35.  Prestazioni di riabilitazione in regime semiresidenziale
Art. 36.  Anagrafe agricola unica regionale e sistema informativo agricolo
Art. 37.  Modifica all’art. 20 della legge regionale 14 aprile 2000, n. 47 “Recepimento del trasferimento alle regioni, operato con l'art. 24 della legge 8 maggio 1998, n. 146, delle funzioni normative [...]
Art. 38.  Clausola valutativa della legge regionale 5 febbraio 2010, n. 15 "Tutela e valorizzazione dei prodotti agricoli e agroalimentari di qualità" e della legge regionale 13 luglio 2012, n. 12 “Norme per [...]
Art. 39.  Disposizioni in materia di assistenza tecnica in zootecnia
Art. 40.  Procedure di dismissione del patrimonio riveniente dall’azione di riforma fondiaria
Art. 41.  Misure di accelerazione delle attività di liquidazione dei Consorzi di bonifica
Art. 42.  Norma di interpretazione autentica dell’art. 20 della legge regionale 30 dicembre 2009, n. 42 “Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione annuale e pluriennale della Regione [...]
Art. 43.  Modifica all’articolo 1, comma 2, della legge regionale 30 aprile 2014, n. 7 “Collegato alla legge di bilancio 2014-2016”
Art. 44.  Abrogazione dell’articolo 20 della legge regionale 30 giugno 2017, n. 18 “Prima variazione al bilancio di previsione pluriennale 2017/2019”
Art. 45.  Modifica all’art. 6 della legge regionale 27 ottobre 2014, n. 30 “Misure per il contrasto della diffusione del gioco d'azzardo patologico (G.A.P.)” e s.m.i.
Art. 46.  Modifica all’art. 76 della legge regionale 25 gennaio 2015, n. 5 “Legge di stabilità regionale 2015”
Art. 47.  Modifica all’art. 1, comma 2 della legge regionale 31 maggio 2016, n. 11 “Norme in materia funeraria e cimiteriale e di cimiteri per animali d'affezione”
Art. 48.  Attuazione della legge regionale 5 febbraio 2010, n. 18 “Misure finalizzate al riassetto e al risanamento dei Consorzi per lo Sviluppo Industriale”
Art. 49.  Estensione agli enti sub regionali delle norme in tema risoluzione unilaterale del rapporto di lavoro del personale in possesso dei requisiti per la maturazione del diritto alla pensione anticipata [...]
Art. 50.  Modifica all’art. 8 bis della legge regionale 22 ottobre 2007, n. 18 “Nuove norme in materia di snellimento e semplificazione delle procedure relative al completamento del processo di ricostruzione [...]
Art. 51.  Modifica all’art. 38 della legge regionale 18 dicembre 2007, n. 24 “Norme per l’assegnazione, la gestione e la determinazione dei canoni di locazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica” [...]
Art. 52.  Modifica all’art. 32 della legge regionale 27 gennaio 2015, n. 4 “Collegato alla legge di stabilità regionale 2015” e s.m.i.
Art. 53.  Promozione del Turismo sportivo e per la realizzazione di impianti da golf
Art. 54.  Modifica all’art. 46 della legge regionale 25 gennaio 2015, n. 4 “Collegato alla legge di stabilità regionale 2015” e s.m.i.
Art. 55.  Modifica all’art. 3 della legge regionale 8 agosto 2013, n. 17 “Disposizioni urgenti in materia di attività produttive” e s.m.i.
Art. 56.  Modifica all’art. 16 della legge regionale 9 febbraio 2016, n. 3 “Legge di stabilità regionale 2016”
Art. 57.  Modifiche alla legge regionale 29 dicembre 2009, n. 41 “Polizia locale e politiche di sicurezza urbana”
Art. 58.  Disposizioni in materia di organi di amministrazione di società controllate o vigilate dalla Regione Basilicata
Art. 59.  Modifica dell’art. 19 della legge regionale 13 agosto 2015, n. 34 “Assestamento del bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2015 e bilancio pluriennale 2015-2017 della Regione [...]
Art. 60.  Modifica all’art. 24 “Lavoratori con disabilità” della legge regionale 28 aprile 2017, n. 6 “Legge di stabilità regionale 2017”
Art. 61.  Modifiche all’art. 8 della legge regionale 2 marzo 1996, n. 12 “Riforma dell’organizzazione amministrativa regionale” e s.m.i.
Art. 62.  Differimento termine di cui all’art. 9 della legge regionale 30 dicembre 2016, n. 33 “Disposizioni varie ed in materia di scadenze di termini”
Art. 63.  Modifica all’articolo 14 della legge regionale 8 gennaio 2016, n. 1 “Istituzione dell’Ente di governo per i rifiuti e le risorse idriche della Basilicata (E.G.R.I.B.)”
Art. 64.  Abrogazione art. 10 della legge regionale 6 settembre 2001, n. 34 “Nuovo ordinamento contabile della Regione Basilicata” e s.m.i.
Art. 65.  Integrazioni alla legge regionale 22 ottobre 2007, n. 18 “Nuove norme in materia disnellimento e semplificazione delle procedure relative al completamento del processo di ricostruzione edilizia [...]
Art. 66.  Neutralità finanziaria
Art. 67.  Entrata in vigore


§ 6.2.307 - L.R. 24 luglio 2017, n. 19.

Collegato alla legge di stabilità regionale 2017

(B.U. 25 luglio 2017, n. 28)

 

CAPO I

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI AMBIENTE E DI GOVERNO DEL TERRITORIO

 

Art. 1. Integrazioni alla legge regionale 11 agosto 1999 n. 23 “Tutela, governo ed uso del territorio”

1. Dopo l’art. 12 è aggiunto il seguente articolo:

“Art. 12 bis. Piano Paesaggistico Regionale – PPR

1. La Regione, ai fini dell’art. 145 del D. Lgs. n. 42/2004, redige il Piano Paesaggistico Regionale quale unico strumento di tutela, governo ed uso del territorio della Basilicata sulla base di quanto stabilito nell’Intesa sottoscritta da Regione, Ministero dei Beni e delle attività Culturali e del Turismo e Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare.

2. Il Piano Paesaggistico Regionale elaborato ai sensi degli artt. 135 e 142 del D. Lgs. n. 22 gennaio 2004, n. 42 viene formato, adottato ed approvato con le modalità previste al successivo art. 36-bis e all’art. 143, comma 2 del D. Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42.”.

 

2. Dopo l’art. 36 è aggiunto il seguente articolo:

“Art. 36 bis. Modalità di formazione, adozione e approvazione del Piano Paesaggistico Regionale – PPR

1. La Regione elabora il Documento Preliminare (DP) propedeutico alla redazione del PPR e, nel rispetto dell’art. 11, procede alla convocazione di una conferenza di pianificazione. Il DP oggetto di valutazione in seno alla conferenza, validato dal Comitato Tecnico Paritetico, istituito ai sensi dell’art. 5 del Protocollo di Intesa Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo, il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e la Regione Basilicata, viene trasmesso, 30 giorni prima della convocazione della conferenza, agli Enti da invitare alla medesima conferenza.

2. La Regione, espletata la Conferenza di Pianificazione di cui al comma 1 elabora il PPR e lo sottopone, preliminarmente all’adozione, alla procedura di VAS di cui al D. Lgs. n. 152/2006 e alla successiva validazione del Comitato.

3. La Regione entro i successivi 30 giorni, adotta il PPR con deliberazione della Giunta regionale dando luogo alla procedura di partecipazione per osservazione e lo trasmette agli enti partecipanti alla Conferenza di Pianificazione sul DP che, entro 30 giorni dal ricevimento, possono proporre esclusivamente adeguamenti al proprio parere espresso nella Conferenza di Pianificazione ove questo non fosse stato recepito.

4. La Regione, espletate le procedure di partecipazione e osservazione, entro i successivi 30 giorni, sottopone al Comitato Tecnico Paritetico le osservazioni pervenute, le controdeduzioni ed i relativi esiti istruttori ai fini della validazione.

5. Il PPR eventualmente controdedotto e corredato di un atto preliminare di condivisione con il MiBACT ed il MATTM è adottato definitivamente con Deliberazione di Giunta regionale e trasmesso al Consiglio regionale per la definitiva approvazione entro i successivi 90 giorni.

6. Il PPR approvato dal Consiglio regionale è oggetto di Accordo con il MiBACT ed il MATTM da redigersi ai sensi dell’art. 15 della legge n. 241/1990 e s.m.i. e dell’art. 143, comma 2 del Codice.

7. L’efficacia del PPR è subordinata alla sottoscrizione dell’Accordo di cui al precedente comma. Decorso inutilmente il termine di 90 giorni previsto al comma 5 il PPR, limitatamente ai beni paesaggistici di cui alle lettere b), c) e d) del comma 1 dell’art. 143 del Codice, è approvato in via sostitutiva con decreto del Ministro dei Beni e delle attività Culturali e del Turismo, sentito il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

8. Le variazioni del PPR seguono lo stesso procedimento di cui ai commi precedenti. I termini sono ridotti della metà. L’aggiornamento di eventuali tematismi rispetto alle cartografie del PPR che non ne alterino i contenuti sostanziali non costituiscono variante purché deliberato dalla Giunta regionale.”.

 

     Art. 2. Integrazione dell’art. 6 della legge regionale 12 febbraio 1990, n. 3 “Piani regionali paesistici di area vasta” e s.m.i.

1. All’articolo 6 della legge regionale 12 febbraio 1990, n. 3 “Piani regionali paesistici di area vasta” e s.m.i è aggiunto il seguente capoverso:

“Nell’ipotesi di intrasformabilità derivante esclusivamente dal tematismo geologico contenuto nel Piano, ove in contrasto con le prescrizioni del Piano di Assetto Idrogeologico (PAI) vigente, le disposizioni del PAI sono prevalenti e immediatamente vincolanti ai sensi dell’art. 65, commi 4, 5 e 6 del D. Lgs. n. 152/2006.”.

 

     Art. 3. Legge regionale 5 luglio 2002, n. 24 “Variante generale al piano territoriale di coordinamento del Pollino. Modifica alla Normativa Tecnica allegata al Piano Territoriale di Coordinamento del Pollino” [1]

1. All’art.10 - Zona C3 Paesaggi di rilevante interesse (PI) è aggiunto il seguente comma:

“5) zona S2

Nel Comune di Episcopia in località Demanio nei pressi della Strada Statale n. 653 “Sinnica” nel foglio di mappa n. 15 particelle 7, 470, 562/a è consentita la realizzazione di un distributore carburanti con annesso fabbricato per le attività di servizio all’impianto da realizzare con gli indici di seguito riportati:

Indice fondiario pari a 0,10 mc/mq.

Altezza massima H= 3,50 mt.”.

 

     Art. 4. Modifiche all’art. 57 della legge regionale 27 gennaio 2015, n. 4 “Collegato alla legge di stabilità regionale 2015” e s.m.i. [2]

1. L’articolo 57 della legge regionale 27 gennaio 2015, n. 4 aggiunto al primo capoverso della nota (1) all’articolo 36 delle norme tecniche attuative del Piano territoriale paesistico del Metapontino, approvato con legge regionale 12 febbraio 1990, n. 3, è così sostituito:

“Ove le aree di cui al precedente comma non appartengano al demanio marittimo ovvero siano interessate da contestazioni da parte di soggetti privati che ne reclamino la proprietà, ovvero nei casi in cui dette aree non risultino disponibili perché già adibite ad uso pubblico di parcheggio o perché interessate da fitta vegetazione oggetto di specifica tutela ambientale regionale, la localizzazione delle strutture per la balneazione può essere consentita sull'arenile, in deroga a quanto stabilito all'art. 14, a condizione che:

a) le strutture abbiano caratteristiche di facile amovibilità, rispettino i parametri dimensionali e utilizzino i materiali previsti nel Piano regionale di utilizzazione delle aree demaniali marittime approvato con deliberazione del Consiglio regionale n. 940/2005;

b) il progetto sia accompagnato da uno studio di valutazione dei rischi da mareggiate;

c) il richiedente assuma interamente a suo carico ogni responsabilità per eventuali danni provocati da eventi meteomarini.

Le deroghe di cui al precedente capoverso sono consentite a condizione che i siti interessati abbiano quota idonea a fini di prevenzione da rischi da fenomeni meteomarini.”.

 

     Art. 5. Interventi edilizi in assenza o in difformità del titolo abitativo [3]

1. E’ consentito il completamento delle opere edilizie per le quali il mancato completamento delle opere costituisce pregiudizio al decoro e/o alla qualità urbana dell’area e il completamento funzionale è oggetto di un apposito progetto sul quale si esprime l’Ufficio Tecnico comunale, nel caso in cui sia stato riconosciuto che il ripristino dello stato dei luoghi non sia possibile in quanto la demolizione delle opere realizzate in assenza o in difformità dal titolo abilitativo potrebbe pregiudicare strutturalmente la restante parte delle opere esistenti e sia stata pagata la relativa sanzione.

2. Nel caso di immobili o aree tutelate paesaggisticamente, le opere non devono costituire elemento retrattore alla corretta fruizione del paesaggio.

3. I Comuni, attraverso i propri responsabili degli uffici tecnici, con provvedimento motivato, autorizzano il completamento funzionale ai fini dell’agibilità/abitabilità delle opere realizzate.

 

     Art. 6. Modifica all’art. 10 della legge regionale 27 luglio 1979, n. 23 “Disciplina transitoria delle procedure di approvazione degli strumenti urbanistici di attuazione”, come modificato dall’art. 15 della legge regionale 3 dicembre 2012, n. 25

1. Il comma 2 dell’art. 10 della legge regionale 27 luglio 1979, n. 23, modificato dall’art. 15 della legge regionale 3 dicembre 2012, n. 25, è così sostituito:

“2. L’infruttuosa decorrenza del termine, di cui al precedente comma costituisce presupposto per la richiesta di intervento sostitutivo della Regione da parte dell’interessato. Il Presidente della Giunta regionale o suo delegato, su istanza dell’interessato da prodursi a pena di decadenza entro 30 giorni dalla scadenza del termine di cui al comma 1, diffida il Comune ad adempiere entro il termine di 30 giorni dalla data della diffida stessa. In caso di ulteriore inerzia del Comune, il Presidente della Giunta regionale o suo delegato nomina il commissario ad acta che provvede alla conclusione del procedimento. Gli oneri derivanti dall’attività del commissario ad acta sono posti a carico del Comune inadempiente.”.

 

     Art. 7. Modifiche alla legge regionale 4 gennaio 2002, n. 8 “Recupero dei sottotetti e dei locali seminterrati ed interrati esistenti

1. Al comma 3 dell’art. 1 della legge regionale 4 gennaio 2002, n. 8 e successive modifiche e integrazioni, sostituire le parole “31 dicembre 2013” con le parole “31 dicembre 2016.”.

2. Al comma 1, lett. a) dell’art. 5 della legge regionale 4 gennaio 2002, n. 8 e successive modifiche e integrazioni, sostituire le parole “mt. 2,70” con le parole “mt. 2,40.”.

 

     Art. 8. Integrazione all’articolo 6 della legge regionale 7 agosto 2009, n. 25 “Misure urgenti e straordinarie volte al rilancio dell’economia e alla riqualificazione del patrimonio edilizio esistente” e s.m.i. [4]

1. All’art. 6 della legge regionale 7 agosto 2009, n. 25, come sostituito dall’art. 7 della legge regionale 3 dicembre 2012, n. 25 è aggiunto il seguente comma:

“4 bis. Sono esclusi dai divieti elencati nel precedente comma 4 i Comuni che prima dell’entrata in vigore della legge erano già muniti di Piani paesistici e per tale casistica si applicano le norme di attuazione dei predetti piani.”.

 

     Art. 9. Modifiche all’art. 3 della legge regionale 7 agosto 2009, n. 25 “Misure urgenti e straordinarie volte al rilancio dell’economia e alla riqualificazione del patrimonio edilizio esistente” e s.m.i.

1. L’art. 3 della legge regionale 7 agosto 2009, n. 25 è così sostituito:

“Articolo 3

Interventi di rinnovamento del patrimonio edilizio esistente

1. La Regione Basilicata, per le finalità di cui all'art. 1, in deroga agli strumenti urbanistici comunali vigenti e all'art. 44 della legge regionale 11 agosto 1999, n. 23 e s.m.i. promuove il rinnovamento e la sostituzione del patrimonio edilizio esistente realizzato dopo il 1942 che non abbia un adeguato livello di protezione sismica rispetto alle norme tecniche vigenti o che non abbia adeguati livelli di prestazione energetica. A tal fine sono consentiti interventi straordinari di demolizione e ricostruzione di edifici esistenti, autorizzati o condonati, nonché di edifici residenziali in fase di realizzazione in forza di titolo abilitativo in corso di validità, con aumento della superficie complessiva esistente entro il limite max del 30%.

1 bis. Per superficie complessiva si intende quanto stabilito all'art. 2 del D.M. 10 maggio 1977, n. 801.

2. Gli interventi di demolizione e ricostruzione di cui al comma 1 sono subordinati al rispetto delle vigenti norme per le costruzioni in zone sismiche e al miglioramento della prestazione energetica dell'edificio ricostruito calcolata secondo gli standard previsti dalla normativa vigente.

2 bis. Per quanto concerne gli edifici residenziali in fase di realizzazione in forza di titolo abilitativo in corso di validità, la superficie complessiva esistente su cui calcolare l’aumento di cui al comma 1 è quella riveniente dal titolo abilitativo in corso di validità.

3. Si ha miglioramento della prestazione energetica dell'edificio ricostruito quando è assicurata una riduzione, non inferiore al 30%, del fabbisogno di energia calcolato secondo gli standard della vigente normativa.

4. Il limite del 30% indicato al comma 1 è incrementato fino al 35% se si utilizzano le tecniche costruttive della bioedilizia, se si ricorre all'utilizzo di impianti fotovoltaici totalmente integrati che assicurino una produzione di energia non inferiore al 40% del fabbisogno di energia dell'intero edificio, se la dotazione di verde privato esistente sul lotto di pertinenza viene incrementata almeno del 60% e comunque in misura non inferiore ad un valore incrementale di 50 mq; è ulteriormente incrementato per l'edilizia residenziale fino al 40% se si realizzano gli interventi specificati all'art. 11 comma 9, lettere a), c), ed e), della legge regionale 28 dicembre 2007, n. 28 e s.m.i..

5. Negli interventi di demolizione e ricostruzione con incremento della superficie complessiva non sono derogabili i limiti di distanze previsti dagli strumenti urbanistici vigenti; è possibile, invece, superare di m. 3,10 l'altezza massima consentita dagli strumenti urbanistici vigenti, nonché la modifica delle sagome e delle tipologie, nonché la loro diversa distribuzione nell'ambito del lotto di pertinenza; l'inizio dei lavori di ricostruzione è subordinato alla dimostrazione dell'avvenuta demolizione dell'edificio esistente.

5 bis. Gli interventi di cui al presente articolo devono assicurare il rispetto dell'art. 41-sexies della legge n. 1150/1942, del D.M. n. 1444/68 e della legge regionale 20 luglio 1999, n. 19 e s.m.i..

5 ter. Nell'applicazione del presente articolo, qualora sia dimostrata l'impossibilità ad assolvere l'obbligo di cui al D.M. n. 1444/68 in relazione all'ampliamento volumetrico dell'edificio, i Comuni possono consentire gli interventi previo versamento di una somma commisurata al costo di acquisizione di altre aree per il soddisfacimento degli standards pubblici, e della loro realizzazione.

5 quater. Sono consentiti interventi di demolizione senza ricostruzione di singoli edifici a destinazione d'uso non residenziale incompatibili con la destinazione di zona; ove la delocalizzazione delle relative volumetrie avvenga verso area o aree destinate ad attività produttive dagli strumenti urbanistici generali vigenti, è incentivata con un ulteriore premialità del 15% della superficie coperta esistente, in aggiunta agli incrementi consentiti dai commi precedenti e con priorità di assegnazione dei lotti nelle suddette aree produttive.

5 quinquies. Ove si proceda alla delocalizzazione delle volumetrie di cui al comma precedente, le aree di sedime e di pertinenza dell'edificio demolito devono rimanere libere da edificazione; a tal fine l'interessato si deve impegnare, previa stipulazione di apposita convenzione con il Comune, alla demolizione dell'edificio e al ripristino ambientale di dette aree.

5 sexies. Ai fini della presente legge, per lotto di pertinenza di cui al precedente comma 5, si intende la porzione di terreno destinata all'edificazione, come identificata nel titolo abilitativo rilasciato, anche in sanatoria.

Nell’ambito degli interventi di demolizione e ricostruzione con incremento della superficie complessiva, al fine di garantire una maggiore qualità architettonica, formale, di finiture dell’intervento, il lotto di pertinenza può essere esteso ad aree limitrofe che posseggono il requisito di contiguità con il lotto di pertinenza originario, e che sono ricomprese nella medesima zona urbanistica del lotto di pertinenza originario.

5 septies. Sono consentiti interventi di delocalizzazione di volumetrie esistenti in ambito urbano verso zone che siano compatibili e/o complementari con quelle di partenza.”.

 

     Art. 10. Integrazione all’art. 2 della legge regionale 7 agosto 2009, n. 25 “Misure urgenti e straordinarie volte al rilancio dell’economia e alla riqualificazione del patrimonio edilizio esistente” e s.m.i.

1. All’art. 2 della legge regionale 7 agosto 2009, n. 25 dopo il comma 3 quinquies è aggiunto il seguente:

“3 sexies. Nel caso di edifici non residenziali con superficie complessiva superiore a 400 mq è consentito l’ampliamento fino a 160 mq per l’intero edificio, nel limite massimo del 15% della superficie esistente; l’ampliamento può essere eseguito sulla base di un progetto unitario, in modo da garantire la coerenza architettonica formale.

L’ampliamento potrà essere realizzato prevedendo la copertura di terrazzi esistenti o il recupero del sottotetto.”.

 

     Art. 11. Modifiche all’art. 16 della legge regionale 3 dicembre 2012, n. 25 “Modifiche alla legge regionale 7 agosto 2009, n. 25 (Misure urgenti e straordinarie volte al rilancio dell'economia e alla riqualificazione del patrimonio edilizio esistente), alla legge regionale 11 agosto 1999, n. 23 (Tutela, governo ed uso del territorio), alla legge regionale 7 agosto 1996, n. 37 (Procedure per l'approvazione degli strumenti attuativi in variante agli strumenti urbanistici generali), alla legge regionale 27 luglio 1979, n. 23 (Disciplina transitoria delle procedure di approvazione degli strumenti urbanistici di attuazione), in attuazione dell'art. 5, comma 9 del decreto legge 13 maggio 2011, n. 70 convertito con modificazioni dalla legge 12 luglio 2011, n. 106” e s.m.i. [5]

1. L’articolo 16 della legge regionale 3 dicembre 2012, n. 25 e s.m.i. è così sostituito:

“Articolo 16

1. Fatto salvo quanto previsto dal comma 8 dell’art. 20 del DPR n. 380/2001 qualora l’immobile oggetto dell’intervento sia sottoposto a vincoli di assetto idrogeologico, ambientali, paesaggistico o culturali l’inutile decorrenza del termine di cui all’art. 20 del DPR n. 380/2001 per l’adozione del provvedimento conclusivo sulla domanda del permesso a costruire comporta l’esercizio dei poteri sostitutivi della Regione.

2. L’infruttuosa decorrenza del termine, di cui al precedente comma costituisce presupposto per la richiesta di intervento sostitutivo della Regione da parte dell’interessato. Il Presidente della Giunta regionale o suo delegato, su istanza dell’interessato da prodursi a pena di decadenza entro 30 giorni dalla scadenza del termine di cui al comma 1, diffida il Comune ad adempiere entro il termine di 30 giorni dalla data della diffida stessa. In caso di ulteriore inerzia del Comune, il Presidente della Giunta regionale o suo delegato nomina il commissario ad acta che provvede alla conclusione del procedimento. Gli oneri derivanti dall’attività del commissario ad acta sono posti a carico del Comune inadempiente.”.

 

     Art. 12. Integrazione all’art. 2 della legge regionale 7 agosto 2009, n. 25 “Misure urgenti e straordinarie volte al rilancio dell’economia e alla riqualificazione del patrimonio edilizio esistente” e s.m.i. [6]

1. All’art. 2 della legge regionale 7 agosto 2009, n. 25 e s.m.i. dopo il comma 7 ter è aggiunto il seguente comma:

“7 quater. Gli interventi di ampliamento previsti dal presente articolo nel caso di pertinenze della residenza, fermo restando i limiti stabiliti dalla legge, possono essere realizzati separatamente dall’edificio principale nell’ambito del lotto fondiario. Per tale pertinenza è consentito derogare ai limiti di distanze indicati dagli strumenti urbanistici vigenti, in attuazione dell’art. 2bis del D.P.R. n. 380/2001, fermo restando quanto previsto dall’art. 873 del Codice Civile, primo capoverso, e salvo quanto stabilito dall’art. 11, commi 1 e 2 della legge regionale 28 dicembre 2007, n. 28 è possibile altresì superare di m. 3,10 l’altezza massima consentita dagli strumenti urbanistici vigenti.”.

 

     Art. 13. Modifica all’art. 5 della legge regionale 7 agosto 2009, n. 25 “Misure urgenti e straordinarie volte al rilancio dell’economia e alla riqualificazione del patrimonio edilizio esistente” e s.m.i. [7]

1. Il comma 1 quinquies dell’articolo 5 della legge regionale 7 agosto 2009, n. 25 e s.m.i. è così sostituito:

“1 quinquies. Il mutamento di destinazione d’uso a residenza è consentito per gli immobili ricompresi all’interno delle zone omogenee E, di cui al D.M. n. 1444/68, sempreché la destinazione d’uso dell’edificio sia già in parte residenziale legittimamente assentita in relazione alla conduzione del fondo agricolo nella misura massima del 30% della superficie residenziale esistente. Sono consentite all’interno delle zone omogenee E, altresì, modifiche di destinazioni d’uso di edifici esistenti per piccole attività di rivendita e degustazione di prodotti agricoli nella misura massima di mq 200, nonché per servizi alle popolazioni rurali. Il mutamento di destinazione d’uso è consentito in tutte le zone il cui piano dell’autorità di bacino ha declassificato la pericolosità geologica prevista nei piani paesistici.”.

 

     Art. 14. Modifiche ed integrazioni all’articolo 7, lettere l) ed m) della legge regionale 2 settembre 1993, n. 50 “Modifica ed integrazione alle legge regionale 4 agosto 1997, n. 20 contenente norme in materia di tutela dei beni culturali, ambientali e paesistici – snellimento delle procedure” e s.m.i.

1. Alla lettera l) del comma 1 dell’art. 7 della legge regionale 2 settembre 1993, n. 50 sono soppresse le parole “al di fuori dei centri storici”.

2. Alla lettera m) del comma 1 dell’art. 7 della legge regionale 2 settembre 1993, n. 50 sono soppresse le parole “non ricadenti nel centro storico” e “ovvero di quelli di cui alle precedenti lettere g) e h), con esclusione degli arredi urbani.” .

 

     Art. 15. Modifica all’art. 7 della legge regionale 2 settembre 1993, n. 50 “Modifica ed integrazione alle legge regionale 4 agosto 1997, n. 20 contenente norme in materia di tutela dei beni culturali, ambientali e paesistici – snellimento delle procedure” e s.m.i.
1. La lettera h), comma 1 dell’art. 7 della legge regionale 2 settembre 1993, n. 50 è così sostituita:

“h) all’installazione temporanea per un periodo non superiore a cinque anni di manufatti precari, compresi quelli stagionali, purché il sito sia suscettibile di totale ripristino dei luoghi.”.

 

     Art. 16. Modifica all’art. 17 della legge regionale 4 marzo 2016, n. 5 “Collegato alla legge di stabilità regionale 2016”

1. Dopo il comma 2 dell’art. 17 della legge regionale 4 marzo 2016, n. 5 è aggiunto il seguente comma:

“2 bis. Nell’ambito delle attività di cui al comma 2, la Regione si adopera per lo sviluppo e l’incentivazione del compostaggio di comunità per il trattamento della frazione organica dei rifiuti nonché per la divulgazione delle pratiche di autocompostaggio domestico e non domestico degli scarti alimentari e delle pratiche di giardinaggio.”.

 

     Art. 17. Modifica alla legge regionale 24 novembre 1997, n. 47 “Istituzione del Parco naturale di Gallipoli Cognato – Piccole Dolomiti Lucane

1. All’articolo 3 della legge regionale 24 novembre 1997, n. 47 dopo la lettera h) è aggiunta la seguente lettera:

“i) conservare e valorizzare il patrimonio forestale, che ricade nel territorio del Parco, di cui alla legge regionale n. 42/1998.”.

 

     Art. 18. Modifica alla legge regionale 3 aprile 1990, n. 11 “Istituzione del Parco archeologico storico naturale delle Chiese rupestri del Materano”

1. All’articolo 3 della legge regionale 3 aprile 1990, n. 11 dopo la lettera i) è aggiunta la seguente lettera:

“l) la conservazione e la valorizzazione del patrimonio forestale, che ricade nel territorio del Parco, di cui alla legge regionale n. 42/1998.”.

 

     Art. 19. Modifiche ed integrazioni agli articoli 4 e 5 della legge regionale 9 gennaio 1995, n. 2 “Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio” e s.m.i.

1. All’art. 4 della legge regionale 9 gennaio 1995, n. 2 e successive modifiche e integrazioni sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1 le parole “il coordinamento dei piani faunistico-venatori delle Province, sulla base degli indirizzi di cui al precedente art. 3” sono sostituite dalle parole “la redazione del piano faunistico-venatorio regionale”;

b) il comma 2 è abrogato;

c) al comma 3 le parole “le Province possono presentare alla Regione ipotesi di modifica dei propri piani faunistico – venatori, utili a migliorare i contenuti del Piano regionale” sono sostituite dalle parole “il competente ufficio regionale può presentare ipotesi di modifica del proprio piano faunistico-venatorio, utile a migliorare i contenuti del piano”.

2. L’art. 5 della legge regionale 9 gennaio 1995, n. 2 e successive modifiche e integrazioni è abrogato.

 

     Art. 20. Modifica all’art.2 della legge regionale 30 dicembre 2015, n. 54 “Recepimento dei criteri per il corretto inserimento nel paesaggio e sul territorio degli impianti da fonti di energia rinnovabili ai sensi del D.M. 10 settembre 2010” [8]

1. L’art. 2 della legge regionale 30 dicembre 2015, n. 54 è sostituito dal seguente:

“Articolo 2

1. I criteri e le modalità per il corretto inserimento nel paesaggio e sul territorio delle tipologie di impianti da fonti di energia rinnovabili (F.E.R.), sono contenuti nelle Linee guida di cui agli allegati A) e C), nonché negli elaborati di cui all’allegato B) della presente legge e nelle Linee guida regionali per gli impianti con potenza non superiore a 1MW.

2. Nel caso in cui l’impianto ricada in una zona interessata da più livelli di distanze (buffer) si considera sempre la distanza (buffer) più restrittiva.

3. Nei buffer relativi alle aree e siti non idonei è possibile autorizzare l’installazione di impianti alimentati da fonti rinnovabili nel rispetto delle modalità e prescrizioni indicate nel comma 1 del presente articolo.”.

 

     Art. 21. Modifiche alle leggi regionali 24 novembre 1997, n. 47 “Istituzione del Parco naturale di Gallipoli Cognato – Piccole Dolomiti Lucane” e 7 gennaio 1998, n. 2 “Istituzione dell’Ente di gestione del Parco archeologico storico naturale delle chiese rupestri del materano”

1. L’articolo 8 della legge regionale 24 novembre 1997, n. 47 e successive modifiche e integrazioni è così sostituito:

“Articolo 8

Presidente

1. Il Presidente dell’Ente Parco è nominato dal Consiglio regionale, sulla base delle candidature pervenute alla Comunità del Parco, tra persone che abbiano competenza ed esperienza in materia di tutela, valorizzazione e gestione del patrimonio naturalistico ed ambientale, che conoscano il territorio e le sue problematiche e che si siano distinte per la loro attenzione in tema di tutela dell’ambiente.

2. Il Presidente ha la legale rappresentanza dell’Ente, ne coordina le attività, convoca e presiede le sedute del Consiglio direttivo ed esercita le altre funzioni attribuitegli dallo Statuto.”.

 

2. L’articolo 5 della legge regionale 7 gennaio 1998, n. 2 e successive modifiche e integrazioni è così sostituito:

“Articolo 5

Presidente

1. Il Presidente dell’Ente Parco è nominato dal Consiglio regionale, sulla base delle candidature pervenute alla Comunità del Parco, tra persone che abbiano competenza ed esperienza in materia di tutela, valorizzazione e gestione del patrimonio naturalistico ed ambientale, che conoscano il territorio e le sue problematiche e che siano distinte per la loro attenzione in tema di tutela dell’ambiente.

2. Il Presidente ha la legale rappresentanza dell’Ente, ne coordina le attività, convoca e presiede le sedute del Consiglio direttivo ed esercita le altre funzioni attribuitegli dallo Statuto.”.

 

     Art. 22. Governance dei parchi naturali regionali [9]

1. Entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, al fine di semplificare e razionalizzare la governance dei Parchi naturali regionali istituiti ed istituendi a norma della legge regionale 28 giugno 1994, n. 28 e s.m.i., la Giunta regionale adotta apposito disegno di legge di modifica del Capo II della legge regionale n. 28/1994 finalizzato al superamento degli Enti di gestione dei Parchi regionali ed all’istituzione dell'Agenzia regionale dei Parchi Lucani.

2. Per gli istituendi Parchi naturali regionali, al fine di garantire uniformità di gestione e di conseguire la razionalizzazione della spesa, le disposizioni contenute nell'art. 16 della legge regionale n. 28/1994 concernenti la gestione dei Parchi e loro organi non trovano applicazione sino all'istituzione dell’Agenzia regionale dei Parchi Lucani.

3. Nelle more dell'istituzione dell'Agenzia regionale dei Parchi Lucani i Parchi che dovessero essere istituiti sono amministrati da un Commissario e dalla Comunità del Parco. Il Commissario è individuato tra i dirigenti della Regione Basilicata. Il Commissario e i componenti della Comunità del Parco non percepiscono alcun compenso.

4. Dall'attuazione del presente articolo non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

 

CAPO II

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SANITA’

 

     Art. 23. Modifica all’art.1 della legge regionale 14 ottobre 2008, n. 25 “Disposizioni in materia di autorizzazione delle strutture sanitarie pubbliche e private” e s.m.i. [10]

1. All’art. 1, comma 1 della legge regionale 14 ottobre 2008, n. 25 e s.m.i. le parole “entro due anni” sono sostituite dall’espressione: “entro cinque anni”.

 

     Art. 24. Modifica all’art. 5 della legge regionale 29 gennaio 2010, n. 9 “Assistenza in rete integrata ospedale – territorio della patologia diabetica e delle patologie endocrino”

1. All’art. 5, comma 1 della legge regionale 29 gennaio 2010, n. 9 dopo la lettera h) è aggiunta la seguente lettera:

“i) un farmacista individuato dalle Aziende sanitarie locali.”.

 

     Art. 25. Sistema regionale dell’Emergenza Urgenza 118

1. In attuazione del comma 2 dell’art. 2 della legge regionale 12 gennaio 2017, n. 2, è istituito presso l’Azienda Sanitaria Locale di Potenza (ASP) il Dipartimento Emergenza Urgenza 118 (DEU 118).

2. Sono trasferite al Dipartimento Emergenza Urgenza 118 (DEU 118) tutte le competenze precedentemente assegnate al Dipartimento Interaziendale di Emergenza Urgenza Sanitaria (DIRES), istituito con l’art. 3, comma 5, della legge regionale 1° luglio 2008, n. 12.

3. Al responsabile del Dipartimento Emergenza Urgenza 118 (DEU 118) sono attribuite le funzioni di Direttore di Dipartimento, ai sensi dell’art 17 bis, comma 2 del D. Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502 e dei commi 14, 15 e 16 dell’art. 29 della legge regionale 31 ottobre 2001, n. 39.

4. Per la nomina del responsabile del Dipartimento Emergenza Urgenza 118 (DEU 118) si applica la norma contenuta nel comma 7 dell’art. 3 della legge regionale 1° luglio 2008, n.12.

5. La presente disposizione non comporta oneri finanziari aggiuntivi per il bilancio della Regione Basilicata.

 

     Art. 26. Strutture sociosanitarie

1. A decorrere dalla data di approvazione del provvedimento definitivo di Giunta regionale previsto dall’art. 21, comma 1 della legge regionale 14 febbraio 2007, n. 4, a tutte le strutture sociosanitarie a ciclo residenziale e semiresidenziale si applicano le disposizioni normative contenute nella legge regionale 5 aprile 2000, n. 28 e s.m.i.

2. [Le strutture sociosanitarie di cui alla legge regionale 14 febbraio 2007, n. 4 e s.m.i. che per effetto del comma 1 rientrano nel campo di applicazione della legge regionale 5 aprile 2000, n. 28 e s.m.i. e che hanno in corso, da almeno tre anni, convenzioni o contratti con Aziende sanitarie locali, stipulati previa selezione con procedure di evidenza pubblica si intendono provvisoriamente accreditate per i servizi resi in regime non residenziale, residenziale, semiresidenziale, nelle more della regolamentazione dell'accreditamento istituzionale] [11].

3. Le strutture sociosanitarie di cui alla legge regionale 14 febbraio 2007, n. 4 e s.m.i. che per effetto del comma 1 rientrano nel campo di applicazione della legge regionale 5 aprile 2000, n.28 e s.m.i. attive alla data di entrata in vigore della presente legge, per continuare a svolgere l'attività, devono presentare, entro 12 mesi dall'entrata in vigore della presente legge, domanda di autorizzazione ai sensi dell'art.15 della legge regionale 5 aprile 2000, n. 28 e s.m.i. e delle disposizioni attuative regionali corredata del piano di adeguamento [12].

4. I contratti in essere con le strutture sociosanitarie di cui al comma 1 stipulati con le Aziende sanitarie locali proseguono la loro validità nelle more della regolamentazione dell’accreditamento istituzionale. Nelle more della regolamentazione dell'accreditamento istituzionale, sono sospese le eventuali procedure in corso per l'affidamento dei servizi di cui al comma 2 [13].

5. La Regione entro 12 mesi dall’entrata in vigore della presente legge emana i provvedimenti attuativi per la regolamentazione dell'accreditamento istituzionale dei servizi e delle strutture di cui al presente articolo.

5 bis. Nel caso in cui le strutture sociosanitarie, di cui al precedente comma 1, abbiano presentato regolare istanza di rinnovo dell’autorizzazione per la sede principale, ai sensi dell'articolo 15 della legge regionale 5 aprile 2000, n. 28 (Norme in materia di autorizzazione delle strutture sanitarie pubbliche e private) e delle disposizioni attuative regionali, nei termini e modi stabiliti in materia, la stessa è da intendersi valida anche per le sedi decentrate [14].

 

     Art. 27. Prestazioni socio-sanitarie

1. Le Aziende sanitarie locali di Potenza e di Matera possono formalmente consentire l’utilizzo, in via straordinaria ed eccezionale e, comunque, per un periodo non superiore a 24 mesi decorrenti dalla data di entrata in vigore della presente legge, dei posti letto autorizzati ed accreditati per l’assistenza riabilitativa ex art. 26 della legge n. 833/1978 per l’erogazione di prestazioni sociosanitarie in regime residenziale e semiresidenziale nelle diverse tipologie assistenziali previste per le Residenze sanitarie assistite.

 

     Art. 28. Modifica alla legge regionale 11 agosto 2015, n. 26 “Contrasto al disagio sociale mediante l’utilizzo di eccedenze alimentari e non”

1. Dopo l'articolo 4 della legge regionale 11 agosto 2015, n. 26 è introdotto il seguente articolo:

“Art. 4 bis. Recupero e donazione di farmaci

1. La Regione promuove e pubblicizza ogni iniziativa tendente al riutilizzo dei farmaci inutilizzati ed in corso di validità in attuazione dell'articolo 2, commi 350, 351 e 352 della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

2. La Giunta regionale, sentite le Aziende sanitarie locali, entro 90 giorni approva un regolamento di attuazione per:

a) definire le caratteristiche dei medicinali idonei al recupero, alla restituzione e alla donazione, cosi come previsto dalla normativa statale vigente;

b) definire le condizioni e gli ambiti per il recupero, la restituzione e la donazione dei medicinali, nonché le modalità, le condizioni ed i soggetti beneficiari;

c) definire una convenzione con associazioni di volontariato per le verifiche obbligatorie sui medicinali idonei al recupero, alla restituzione e alla donazione, dopo la presa in carico e le modalità per la loro registrazione e custodia;

d) disporre che le Aziende sanitarie locali individuino punti di raccolta delle confezioni di medicinali destinati al riutilizzo, garantendo una distribuzione uniforme sul territorio regionale;

e) predisporre i moduli attestanti la volontà del detentore o di un suo familiare di donare i farmaci;

f) definire ogni altra procedura burocratica per la messa in atto della legge.

3. Le Aziende sanitarie esercitano la vigilanza:

a) sulla corretta osservanza delle modalità di recupero, restituzione e donazione delle confezioni di medicinali idonei;

b) sullo svolgimento effettivo delle verifiche obbligatorie sui medicinali presi in carico;

c) sulla correttezza dell'attività di registrazione e custodia dei medicinali da parte delle associazioni di volontariato.

4. Le Aziende sanitarie locali, entro il 31 dicembre di ogni anno, elaborano una nota di farmacovigilanza che dia conto dei dati relativi alla quantità ed alla tipologia delle confezioni di medicinali in corso di validità recuperate, restituite e donate, nonché dei dati relativi alla loro distribuzione, e la trasmettono alla Giunta regionale.”.

 

     Art. 29. Modifiche alla legge regionale 2 dicembre 2016, n. 25 “Disposizioni a fini umanitari del patrimonio dismesso delle Aziende sanitarie, dalle strutture ospedaliere e dalle strutture private accreditate”

1. All’articolo 1, comma 1 della legge regionale 2 dicembre 2016, n. 25, dopo le parole “ La Regione Basilicata,” e prima delle parole “fatte salve l'autonomia….”, è aggiunta l’espressione “nel rispetto della legge 11 agosto 2014, n. 125”.

2. La lettera c) dell’articolo 3, comma 1 della legge regionale 2 dicembre 2016, n. 25 è abrogata.

 

     Art. 30. Norme di coordinamento e razionalizzazione

1. A fine di ottimizzare la gestione delle liste di attesa per l'accesso dei cittadini alle prestazioni di specialistica ambulatoriale e ai percorsi assistenziali della medicina territoriale, le prescrizioni su ricettario del Servizio sanitario regionale e le prescrizioni su modulistica del Servizio sanitario regionale di piani terapeutici, di ausili e di presidi sanitari, comprese quelle connesse a particolari aree cliniche e patologie, sono operate da:

a) medici di Medicina generale e Pediatri di libera scelta;

b) medici di continuità assistenziale;

c) medici delle strutture pubbliche;

d) medici operanti presso le strutture accreditate con il Servizio sanitario regionale pubbliche e private.

Alle Aziende sanitarie regionali è affidata l'immediata attuazione di quanto disposto al presente comma, anche attraverso l'adozione di apposite linee guida.

2. Al fine di migliorare l'integrazione tra le strutture accreditate del Servizio sanitario regionale, ferme restanti le disposizioni di cui all'art. 4, comma 7 della legge 30 dicembre 1991, n. 412 in materia di incompatibilità, le strutture sanitarie private accreditate con il Servizio sanitario nazionale possono altresì avvalersi:

a) dell'opera di medici in rapporto esclusivo con il Servizio sanitario nazionale, sempre che questa rientri nell'ambito di accordi e/o protocolli di intesa stipulati con le Aziende del Servizio sanitario regionale di dipendenza;

b) dell'opera di medici in rapporto con altre strutture private accreditate con il Servizio sanitario nazionale.

Dalla data di entrata in vigore della presente legge sono abrogate le norme in contrasto con quanto disposto al presente comma [15].

 

3. L'art. 4 della legge regionale 5 aprile 2000, n. 28 s.m.i. è così sostituito:

“Art. 4. Strutture soggette ad autorizzazione.

1. La realizzazione di strutture sanitarie e l'esercizio di attività sanitarie, sono subordinate al rilascio delle autorizzazioni di cui all'articolo 8-ter del D.Lgs. 19 giugno 1999, n. 229. La presente disposizione vale anche per le strutture e le attività sociosanitarie.

Sono soggette ad autorizzazione tutte le strutture pubbliche e private che esercitano attività sanitaria, compresi i servizi sanitari ed i presidi diagnostici curativi e riabilitativi annessi agli stabilimenti termali, nonché i servizi ambulatoriali decentrati delle case di cura private.

2. L'autorizzazione all'esercizio di attività sanitarie è, altresì, richiesta per gli studi medici e di altre professioni sanitarie, ove attrezzati per erogare prestazioni di chirurgia ambulatoriale, ovvero procedure diagnostiche e terapeutiche di particolare complessità o che comportino un rischio per la sicurezza del paziente, nonché per le strutture esclusivamente dedicate ad attività diagnostiche, svolte anche a favore di soggetti terzi.

3. Non sono soggette ad autorizzazione ai sensi della presente legge:

a) gli studi medici, singoli o associati, o di altre professioni sanitarie individuate dai regolamenti del Ministro della sanità, in attuazione dell'art. 6, comma 3, del D. Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modifiche ed integrazioni ovvero quelle strutture in cui il medico o le o le altre professioni sanitarie esercitano la propria attività attraverso procedure che non comportino rischio per la sicurezza del pazienti;

b) le strutture sanitarie destinate in via sperimentale o definitiva a sede delle Unità Territoriali di Assistenza Primaria (UTAP).

4. La Giunta regionale emana direttive per la specificazione dei casi di cui al comma precedente.”.

 

     Art. 31. Modifiche alla legge regionale 14 febbraio 2007, n. 4 “Rete regionale integrata dei servizi di cittadinanza sociale”

1. Il comma 4 dell’articolo 31 della legge regionale 14 febbraio 2007, n. 4 e successive modifiche e integrazioni è così sostituito:

“4. Nelle more dell’adeguamento della disciplina regionale alle disposizioni della legge 8 novembre 2000, n. 328 ed ai criteri indicati nel D.M. 21 maggio 2001, n. 308 in materia di autorizzazione delle strutture che svolgono in regime semiresidenziale o residenziale attività socio-assistenziali, socio-educative, i Comuni rilasciano autorizzazione previa verifica del possesso dei requisiti minimi strutturali ed organizzativi previsti dal D.M. 21 maggio 2001, n. 308 e dalle disposizioni attuative regionali.”.

 

2. Al comma 4 bis dell’articolo 31 della legge regionale 14 febbraio 2007, n. 4 e successive modifiche e integrazioni dopo l’espressione “D.M. 21 maggio 2001, n. 308” sono aggiunte le seguenti parole: “e dalle disposizioni attuative regionali.”.

 

3. Il comma 4 ter dell’articolo 31 della legge regionale 14 febbraio 2007, n. 4 e successive modifiche e integrazioni è così sostituito:

“4 ter. Le strutture di cui al comma 4 in possesso di autorizzazione provvisoria, già operanti e carenti dei requisiti minimi strutturali ed organizzativi previsti dal D.M. 21 maggio 2001, n. 308 e dalle disposizioni attuative regionali, devono adeguarsi entro il termine di anni tre dalla data di entrata in vigore della presente legge.”.

 

     Art. 32. Modifica alla legge regionale 26 giugno 2014, n. 11 “Modifiche e integrazioni alla legge regionale 28 ottobre 2011, n. 21 - Norme in materia di autorizzazione delle attività specialistiche odontoiatriche”

1. Al comma 2 dell’art. 7 della legge regionale 26 giugno 2014, n. 11 le parole “tre anni” sono sostituite dalle parole “cinque anni”.

 

     Art. 33. Mobilità interregionale attiva [16]

1. In riferimento alle prestazioni erogate in mobilità attiva interregionale dalle strutture sanitarie accreditate e contrattualizzate con il Servizio sanitario regionale, coerentemente con quanto definito in sede di Conferenza delle Regioni, anche ai fini della sottoscrizione degli accordi interregionali per la compensazione della mobilità sanitaria, non sono computabili per il raggiungimento dei tetti di spesa le seguenti prestazioni:

a) relativamente alle attività di ricovero, i DRG di alta complessità;

b) relativamente alle attività di specialistica ambulatoriale (ex art. 25 della legge 833/1978), le prestazioni trasferite da regime ospedaliero a regime ambulatoriale e quelle considerabili salva-vita definite critiche dal Piano nazionale di governo delle liste di attesa per il triennio 2010-2012 (punto 3.1 del Piano, intesa Stato-Regioni del 28 ottobre 2010).

 

     Art. 34. Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 14 ottobre 2008, n. 27 “Istituzione di centri di educazione alimentare e benessere alla salute”

1. Al titolo della legge regionale 14 ottobre 2008, n. 27 sono sostituite le parole “Centri di educazione alimentare e benessere alla salute” con le parole “Centri di educazione e sicurezza alimentare”.

2. Alla rubrica dell’art. 2 della legge regionale 14 ottobre 2008, n. 27 le parole “Centri comunali di educazione alimentare” sono sostituite con l’espressione “Centri comunali di educazione e sicurezza alimentare”.

3. Al comma 1 dell’art. 2 della legge regionale 14 ottobre 2008, n. 27 le parole “Centri di educazione alimentare e benessere alla salute” sono sostituite con l’espressione “Centri di educazione e sicurezza alimentare”.

4. Il comma 2 dell’art. 2 della legge regionale 14 ottobre 2008, n. 27 è sostituito dal seguente:

“2. Essi hanno sede presso i Comuni, in forma autonoma, o in forma associata in considerazione delle Aree programma o delle Unioni dei comuni, con il coordinamento del Dipartimento Politiche della Persona della Regione e del Centro regionale di educazione e sicurezza alimentare. Il numero di abitanti facente capo al Comune o all’unione dei comuni è un fattore discriminante nella ripartizione dei fondi stanziati.”.

5. Al comma 1 dell’art. 3 della legge regionale 14 ottobre 2008, n. 27 le parole “Centri comunali di educazione alimentare e benessere” sono sostituite con l’espressione “Centri comunali di educazione e sicurezza alimentare”.

6. Alla rubrica dell’art. 4 della legge regionale 14 ottobre 2008, n. 27 le parole “Centri comunali di educazione alimentare e benessere alla salute” sono sostituite con l’espressione “Centri comunali di educazione e sicurezza alimentare”.

7. Al comma 1 dell’art. 4 della legge regionale 14 ottobre 2008, n. 27 le parole “Centri comunali di educazione alimentare e benessere alla salute” sono sostituite con l’espressione “Centri comunali di educazione e sicurezza alimentare”.

8. Al comma 1 dell’art. 4 della legge regionale 14 ottobre 2008, n. 27 le parole “Centro regionale” sono sostituite con l’espressione “Centro regionale di educazione e sicurezza alimentare”.

9. Al comma 1 dell’art. 4 della legge regionale 14 ottobre 2008, n. 27, dopo le parole “ed educazione alimentare” sono aggiunte le seguenti: “avvalendosi di tecnologi alimentari in regola con l’iscrizione all’albo.”.

10. Alla rubrica dell’art. 5 le parole “Centro regionale” sono sostituite con l’espressione “Centro regionale di educazione e sicurezza alimentare”.

11. Al comma 1 dell’art. 5 della legge regionale 14 ottobre 2008, n. 27 le parole “Centro regionale di educazione alimentare e benessere alla salute” sono sostituite con l’espressione “Centro regionale di educazione e sicurezza alimentare”.

12. Il comma 2 dell’art. 5 della legge regionale 14 ottobre 2008, n. 27 è abrogato.

13. Al comma 1 dell’art. 6 della legge regionale 14 ottobre 2008, n. 27 le parole “Centro regionale di educazione alimentare e benessere alla salute” sono sostituite con l’espressione “Centro regionale di educazione e sicurezza alimentare”.

 

     Art. 35. Prestazioni di riabilitazione in regime semiresidenziale [17]

1. I posti letto per il regime semiresidenziale per l’assistenza riabilitativa ex art. 26 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 di cui alla delibera del Consiglio regionale del 24 luglio 2012, n. 317 relativi all’Azienda sanitaria locale di Potenza sono incrementati nella misura del 20% a parità di tetto di spesa.

 

CAPO III

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI AGRICOLTURA

 

     Art. 36. Anagrafe agricola unica regionale e sistema informativo agricolo

1. E’ istituita l’Anagrafe agricola unica regionale, così come previsto dal Decreto del Presidente della Repubblica 1 dicembre 1999, n. 503 (Regolamento recante norme per l'istituzione della Carta dell'agricoltore e del pescatore e dell'anagrafe delle aziende agricole, in attuazione dell'articolo 14, comma 3 del D. Lgs. 30 aprile 1998, n. 173).

2. L'Anagrafe agricola unica regionale rappresenta l'archivio probante per la gestione ed il controllo delle erogazioni in materia di agricoltura e sviluppo rurale ed è pertanto la componente centrale del Sistema Informativo Agricolo della Regione Basilicata (SIA-RB).

3. Ai fini della implementazione del SIA-RB e della integrazione con le banche dati nazionali di riferimento, ed in particolare con il Sistema Informativo Agricolo Nazionale (SIAN), la Regione avvia e favorisce ogni opportuna forma di accordo e collaborazione con le amministrazioni terze.

4. Il SIA-RB è integrato con il Sistema Informativo Agricolo Nazionale (SIAN).

5. A far data dalla effettiva operatività del SIA-RB, i procedimenti amministrativi in materia agricola e di sviluppo rurale in capo alla Regione e agli Enti a carattere regionale e locale sono gestiti esclusivamente attraverso detto sistema informativo, con obbligo di preventiva registrazione e di utilizzo da parte di tutti i soggetti interessati, quali gli enti convenzionati, i centri di assistenza agricola (CAA), imprese agricole, operatori agricoli e soggetti abilitati.

6. Le modalità ed i termini di decorrenza per l'utilizzo del SIA-RB, in relazione all'attivazione dei diversi servizi erogati dal sistema, sono regolati con specifici provvedimenti del Dirigente Generale pro-tempore del Dipartimento Politiche Agricole e Forestali, d’intesa con l’Ufficio per il Digitale, di cui al comma 1-sexies dell’art. 15 del D.Lgs. n. 179/2016, anche in considerazione della necessità di integrazione del SIA-RB all’interno del Sistema Informativo Regionale (SIR).

7. La presente disposizione non comporta oneri finanziari aggiuntivi per il bilancio della Regione Basilicata.

 

     Art. 37. Modifica all’art. 20 della legge regionale 14 aprile 2000, n. 47 “Recepimento del trasferimento alle regioni, operato con l'art. 24 della legge 8 maggio 1998, n. 146, delle funzioni normative relative ai beni immobili di riforma fondiaria di cui agli articoli 9, 10 e 11 della legge n. 386/1976” e s.m.i.

1. Il comma 1 dell’art. 20 della legge regionale 14 aprile 2000, n. 47 e s.m.i. è così modificato:

“1. Gli Enti pubblici ed ecclesiastici cessionari dei beni immobili di cui al precedente art. 19 non possono mutarne la destinazione di pubblico generale interesse e cederne la proprietà prima che siano decorsi 10 anni dalla data di acquisizione.”.

2. All’art. 20 della legge regionale 14 aprile 2000, n. 47 e s.m.i. dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

"1 bis. Il trasferimento a terzi della proprietà acquisita ai sensi dell’art. 19, decorsi i termini di cui al precedente comma, può essere esercitato, previa autorizzazione da parte dell’ente cedente, solo nel caso sia venuto meno, per oggettive e motivate circostanze, il pubblico generale interesse.”. [18]

 

     Art. 38. Clausola valutativa della legge regionale 5 febbraio 2010, n. 15 "Tutela e valorizzazione dei prodotti agricoli e agroalimentari di qualità" e della legge regionale 13 luglio 2012, n. 12 “Norme per orientare e sostenere il consumo dei prodotti agricoli di origine regionale a chilometri zero"

1. Il Consiglio regionale controlla l'attuazione delle seguenti leggi regionali valutandone i risultati conseguiti dagli interventi realizzati: la legge regionale 5 febbraio 2010, n. 15 "Tutela e valorizzazione dei prodotti agricoli e agroalimentari di qualità" e la legge regionale 13 luglio 2012, n. 12 "Norme per orientare e sostenere il consumo dei prodotti agricoli di origine regionale a chilometri zero". A tal fine la Giunta regionale presenta ogni anno al Consiglio una relazione relativa all'anno precedente che documenta e descrive: a) le caratteristiche, i costi e gli esiti delle iniziative regionali; b) la tipologia e l'entità degli incentivi e contributi regionali erogati, i criteri di assegnazione, i soggetti beneficiari e i risultati ottenuti; c) le eventuali criticità emerse nel corso dell'attuazione delle leggi regionali n. 15/2010 e n. 12/2012, comprese quelle evidenziate dai soggetti interessati .

2. La Giunta regionale rende accessibili sul proprio sito istituzionale la relazione prevista al comma 1 unitamente ai dati e alle informazioni raccolte per le attività valutative previste dal presente articolo.

3. All'attuazione del presente articolo si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio regionale.

 

     Art. 39. Disposizioni in materia di assistenza tecnica in zootecnia

1. Le attività di assistenza tecnico-veterinarie in favore delle aziende zootecniche della Basilicata, nelle more di una completa e organica disciplina della materia, sono svolte dall'Associazione Regionale Allevatori (ARA), soggetto senza fine di lucro e dotato di adeguate capacità tecniche e organizzative, sulla base di apposito provvedimento della Giunta regionale e di programmi attuativi elaborati dal competente ufficio del Dipartimento Politiche Agricole e Forestali [19].

2. La norma di cui al comma 1 del presente articolo non comporta ulteriori oneri a carico del bilancio regionale atteso che le attività svolte dall'Associazione Regionale Allevatori rientrano tra quelle finanziate con risorse già stanziate sul bilancio regionale e destinate alla medesima Associazione.

 

     Art. 40. Procedure di dismissione del patrimonio riveniente dall’azione di riforma fondiaria

1. Le procedure di alienazione del patrimonio riveniente dall’azione di riforma fondiaria sono adeguati alle seguenti disposizioni e alle disposizioni del regolamento di cui all’articolo 23 della legge regionale 14 aprile 2000, n. 47, (Recepimento del trasferimento alle regioni, operato con l’art. 24 della legge 8 maggio 1998, n. 146 delle funzioni normative relative ai beni immobili di riforma fondiaria di cui agli articoli 9, 10 e 11 della legge n. 386/1976 [20]:

a) i detentori/conduttori dei beni provenienti dall’azione di riforma fondiaria sono tenuti al versamento degli oneri pregressi e dei canoni da stabilire secondo le disposizioni seguenti, fino alla data della vendita o del rilascio degli immobili detenuti;

b) beni agricoli assegnati con contratto di assegnazione e vendita:

i) per i poderi e le quote assegnati ai sensi delle leggi di riforma fondiaria con contratto di assegnazione e vendita, le annualità risultanti dal contratto, se non corrisposte entro la data di entrata in vigore della presente legge, sono attualizzate all’anno dell’effettiva corresponsione mediante rivalutazione monetaria a partire dall’anno di scadenza della singola rata. I debiti maturati in favore dell’Agenzia sono maggiorati dei soli interessi legali;

c) beni agricoli non assegnati:

i) il prezzo di vendita dei terreni di cui al presente punto è determinato assumendo a base di calcolo il 60% dei “Valori Agricoli Medi” (c.d. VAM) vigenti all’atto della stima per la specifica zona agraria, facendo riferimento alle qualità colturali catastali aggiornate, ma senza superare il valore attribuito al seminativo irriguo della zona agraria in cui ricade il bene. Per la determinazione dei prezzi di vendita di tali terreni ai valori di cui innanzi si applicano specifici parametri correttivi, da definire nel regolamento di gestione e dismissione dei beni della riforma fondiaria di cui all’articolo 23 della legge regionale 14 aprile 2000, n. 47;

ii) il prezzo di vendita dei fabbricati, annessi e le opere insistenti sui terreni di cui al presente punto, da vendere in uno con i correlati poderi/quote, è determinato con il regolamento di gestione e dismissione dei beni della Riforma Fondiaria in rapporto al loro stato di conservazione e manutenzione;

iii) il prezzo di vendita dei fabbricati che non siano da vendere in uno con i correlati poderi/quote, e quelli di cui all’art. 8 della legge regionale n. 47/2000 e s.m.i., è determinato a partire dall’originario loro costo di costruzione/realizzazione, aggiornato mediante rivalutazione monetaria e ridotto nelle percentuali da stabilire con il regolamento di dismissione in rapporto al loro stato di conservazione e manutenzione;

iv) per la detenzione dei beni di cui al presente punto deve essere corrisposto, entro il 31 dicembre di ogni anno, un canone annuale d’uso pari all’1,5% dei prezzi di cui ai precedenti punti. Per la detenzione pregressa dei citati beni, i detentori sono tenuti a corrispondere un analogo canone, per un periodo di cinque anni antecedenti;

v) in caso di mancato acquisto dei terreni in argomento da parte dei rispettivi detentori che su essi abbiano realizzato fabbricati a propria cura e spese, a tali detentori può essere riconosciuto il diritto di acquisto dell’area di sedime e della corte di detti fabbricati per una superficie complessiva fino a c.a 5 volte l’impronta dei fabbricati stessi, con spese a totale carico di tali soggetti e a un prezzo triplo di quello determinato con i criteri di cui ai precedenti punti; la realizzazione abusiva di opere, laddove non sia stata oggetto di sanatoria, preclude la stipulazione del contratto;

vi) prezzi, canoni, criteri e modalità di vendita dei Fondi rustici di piccole dimensioni sono definiti con il regolamento di gestione e dismissione dei beni della riforma fondiaria di cui all’articolo 23 della legge regionale 14 aprile 2000, n. 47 facendo riferimento ai Valori Agricoli Medi di cui alla precedente lettera i) [21];

d) concessioni amministrative e canoni d’uso:

i) sono da considerare decadute le concessioni amministrative per le quali si sono verificate gravi inadempienze contrattuali come il mancato pagamento, al 31 dicembre 2016, di almeno 2 anni di canone arretrato, e quelle per le quali siano venuti meno i presupposti soggettivi per effetto di morte del concessionario, subentro di terzi. In tali casi, i detentori degli immobili sono da ritenere “occupatori senza titolo” ai sensi delle presenti disposizioni;

ii) per la detenzione, a qualunque titolo, di immobili per i quali siano consentite utilizzazioni complementari all’agricoltura e extragricole, deve essere corrisposto, entro il 31 dicembre di ogni anno, un canone annuale d’uso pari al 3% per i fabbricati e all’1% per i suoli edificati, edificabili e per i terreni extragricoli, dei prezzi di vendita di cui alle presenti disposizioni. Per la detenzione pregressa dei citati immobili, i detentori senza titolo sono tenuti a corrispondere un analogo canone per un periodo di cinque anni antecedenti, mentre per l’avvenuta detenzione di immobili oggetto di concessione amministrativa in vigore si devono corrispondere i canoni fissati nelle concessioni medesime, maggiorati di rivalutazione monetaria [22];

e) determinazione del prezzo di vendita immobili extragricoli:

i) il prezzo di vendita dei fabbricati non agricoli e dei fabbricati ubicati in borghi rurali, compresi quelli da vendere con il metodo della gara al rialzo, è definito a partire dal valore che risulta applicando un moltiplicatore pari a 80 alla rendita catastale determinata dalla Direzione generale del catasto vigente nell’anno 2016, fatta eccezione per gli immobili classificati catastalmente nella categoria A10 e C1 ai quali si applicano i moltiplicatori rispettivamente pari a 40 e a 30 rispettivamente. Al valore così determinato, per i fabbricati ricadenti in zone definite agricole dai vigenti strumenti urbanistici o in borgate/frazioni con popolazione inferiore a 250 abitanti, si applica la riduzione del 40%. Sempre per i soli fabbricati ricadenti in zone definite agricole dai vigenti strumenti urbanistici o in borgate/frazioni con popolazione inferiore a 250 abitanti, quando si tratti di prime case, o di edifici artigianali o commerciali a conduzione familiare, può essere praticato una ulteriore riduzione del 10%;

ii) il prezzo dei terreni ricadenti nelle zone omogenee “A”, “B”, “C”, “D”, “F” del D.M. n. 1444/1968, quelli ricadenti in zona omogenea “E” aventi indice di fabbricabilità superiore a 0,03 mc/mq, quelli ricadenti nel perimetro delle borgate classificate dallo strumento urbanistico in zona “E”, quelli ricadenti nell’ambito delle fasce di rispetto cimiteriale, quelli assoggettati a delocalizzazione di cui alla delibera di Consiglio regionale n. 940 del 16 febbraio 2005 e s.m.i., ivi compresi quelli liberi da vendere con il metodo della gara al rialzo, con il regolamento di gestione e dismissione dei beni della Riforma Fondiaria [23].

2. [L'ALSIA, entro 30 giorni dall'entrata in vigore delle presenti disposizioni, propone alla Giunta regionale la revisione del regolamento di dismissione dei beni della riforma di cui al DPGR n. 3 del 15 gennaio 2019 al fine di adeguarlo alle presenti disposizioni normative, nonché ad apportare le ulteriori modifiche e integrazioni necessarie a perfezionare l'attività di dismissione del patrimonio rinveniente dall'azione di riforma. Il regolamento è approvato dalla Giunta regionale previo parere della competente Commissione Consiliare] [24].

3. Per i procedimenti avviati, ivi compresi quelli di competenza regionale, che alla data di entrata in vigore della presente legge non risultino conclusi e/o i cui esiti non risultino accettati dai terzi interessati è data facoltà a questi di scegliere a quale assetto normativo, presente o immediatamente previgente, far riferimento per la conclusione del procedimento di interesse [25].

4. Sono abrogate tutte le disposizioni in contrasto con il presente articolo. In particolare, sono abrogati gli articoli 4, 5, 6, 6 bis, 6 ter, 7, 12, 13 e 21 della legge regionale n. 47/2000, i cui contenuti sono disciplinati dal predetto regolamento.

 

     Art. 41. Misure di accelerazione delle attività di liquidazione dei Consorzi di bonifica

1. Al fine di consentire il celere ed efficiente svolgimento delle attività di liquidazione dei disciolti Consorzi di bonifica, i fondi già assegnati per gli interventi previsti dagli articoli 2, comma 7, e 9, comma 9 della legge regionale 6 settembre 2001, n. 33 sono validamente rendicontati con le modalità dell'amministrazione diretta o, in caso di lavori, a misura secondo le tariffe del prezziario del Genio Civile vigente alla data di assegnazione dei fondi.

2. Dalla presente disposizione non derivano oneri aggiuntivi a carico del bilancio regionale.

 

CAPO IV

DISPOSIZIONI VARIE

 

     Art. 42. Norma di interpretazione autentica dell’art. 20 della legge regionale 30 dicembre 2009, n. 42 “Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione annuale e pluriennale della Regione Basilicata legge finanziaria 2010”

1. L’art. 20 della legge regionale 30 dicembre 2009, n. 42 si interpreta nel senso che l’efficacia del Piano di classifica del Consorzio di Bonifica Vulture Alto Bradano, vigente alla data di pubblicazione della medesima legge ed approvato con delibera di Giunta regionale n. 130 del 6 febbraio 2006, è sospesa dall’entrata in vigore della medesima legge fino al 30 giugno 2010.

 

     Art. 43. Modifica all’articolo 1, comma 2, della legge regionale 30 aprile 2014, n. 7 “Collegato alla legge di bilancio 2014-2016”

1. Il comma 2 dell’articolo 1 della legge regionale 30 aprile 2014, n. 7 è così sostituito:

“2. La Regione, designata quale ente di governo, svolge le funzioni ed i compiti, che richiedono l'esercizio unitario a livello regionale, di programmazione, indirizzo, coordinamento e di ente affidante per tutti i servizi di trasporto pubblico regionale e locale interessanti l'ambito territoriale regionale di cui al precedente comma 1, non dichiarati di interesse nazionale ai sensi dell'art. 3 del D. Lgs. n. 422/97 e s.m.i., nonché i compiti di gestione del contratto di servizio e controllo per i servizi di trasporto pubblico ferroviari ex artt. 8 e 9 del D. Lgs. n. 422/97 e s.m.i. e per la rete dei servizi di trasporto automobilistici di cui alle lett. a), b) di cui all'art. 3, comma 3, della legge regionale 27 luglio 1998, n. 22 e s.m.i. la sottoscrizione, la gestione, l’esecuzione, la vigilanza ed il controllo dei contratti di servizio affidati dalla Regione relativi alle unità territoriali ottimali del trasporto pubblico comunale sono attribuiti alle amministrazioni locali così come stabilito dal piano regionale dei trasporti.”.

 

     Art. 44. Abrogazione dell’articolo 20 della legge regionale 30 giugno 2017, n. 18 “Prima variazione al bilancio di previsione pluriennale 2017/2019”

1. L’articolo 20 della legge regionale 30 giugno 2017, n. 18 è abrogato.

 

     Art. 45. Modifica all’art. 6 della legge regionale 27 ottobre 2014, n. 30 “Misure per il contrasto della diffusione del gioco d'azzardo patologico (G.A.P.)” e s.m.i.

1. All’articolo 6, comma 2 della legge regionale 27 ottobre 2014, n. 30 e s.m.i., dopo le parole “nel caso di ubicazioni in un raggio”, sopprimere la parola “non”.

2. Il precedente comma non comporta nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

 

     Art. 46. Modifica all’art. 76 della legge regionale 25 gennaio 2015, n. 5 “Legge di stabilità regionale 2015”

1. All’art. 76 della legge regionale 25 gennaio 2015, n. 5 dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

“1 bis. In deroga a quanto stabilito dall'art. 34 della legge regionale 2 febbraio 2006, n.1, possono altresì essere rilasciate concessioni demaniali marittime provvisorie e stagionali ai Comuni o alle Associazioni di volontariato che svolgono opere e/o attività in favore di disabili intellettivi e motori e delle loro famiglie al fine di realizzare strutture stagionali attrezzate per l'accoglienza e il godimento del mare.”.

 

2. All’art. 76 della legge regionale 25 gennaio 2015, n. 5 il comma 2 è così sostituito:

“2. Alla autorizzazione e/o concessione demaniale di cui al comma 1 e 1bis provvede il dirigente del competente ufficio demanio a richiesta degli interessati e previa verifica delle condizioni necessarie per potersi impiantare le strutture di che trattasi nel numero massimo di una per ogni comune qualora non vi siano stabilimenti balneari già adeguati all’accoglienza dei disabili.”.

 

     Art. 47. Modifica all’art. 1, comma 2 della legge regionale 31 maggio 2016, n. 11 “Norme in materia funeraria e cimiteriale e di cimiteri per animali d'affezione”

1. All’art. 1, comma 2 della legge regionale 31 maggio 2016, n. 11 dopo le parole “ogni comunità.” è aggiunto il seguente periodo: “Alla promozione dell’informazione si provvede nell’ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.”.

 

     Art. 48. Attuazione della legge regionale 5 febbraio 2010, n. 18 “Misure finalizzate al riassetto e al risanamento dei Consorzi per lo Sviluppo Industriale” [26]

1. Ai sensi dell'art. 27, comma 1 della legge regionale 5 febbraio 2010, n. 18, la Giunta regionale, entro 180 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, individua la titolarità delle infrastrutture e degli impianti di proprietà o nella disponibilità dei Consorzi per lo Sviluppo Industriale .

2. La Giunta regionale, in attuazione dell’art. 4, comma 1 e di quanto previsto dal comma precedente, definisce ed adotta indirizzi regionali da attuare nelle aree industriali in cui le reti e gli impianti sono ubicati.

3. Nelle more dell’attuazione dei commi 1 e 2, la gestione delle reti e degli impianti consortili, nonché l’erogazione dei servizi alle imprese prosegue nei rapporti in essere.

4. L'art. 7 della legge regionale 5 febbraio 2010, n. 18 si interpreta nel senso che la gestione delle reti e degli impianti ubicati nelle aree industriali, funzionali all’uso civile della risorsa idrica è demandata, nello stato di fatto e diritto in cui si trovano alla data di entrata in vigore della presente legge, al soggetto individuato quale gestore del servizio stesso nell'ambito territoriale ottimale della Basilicata. A tal fine, la Giunta regionale adotta ogni atto, nel caso occorrente anche mediante nomina di commissari ad acta, affinché il soggetto di cui al periodo precedente subentri nella gestione entro e non oltre il 1° novembre 2017. Il commissario ad acta è scelto tra i dirigenti della Regione Basilicata, senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio regionale. A decorrere da tale data, in ogni caso, il soggetto gestore assume di diritto e ad ogni effetto di legge la titolarità delle reti e degli impianti e subentra nei rapporti di lavoro del personale consortile che vi è addetto.

 

     Art. 49. Estensione agli enti sub regionali delle norme in tema risoluzione unilaterale del rapporto di lavoro del personale in possesso dei requisiti per la maturazione del diritto alla pensione anticipata e di vecchiaia

1. Al fine di conseguire gli obiettivi di efficienza della spesa nonché la riduzione dell’incidenza del costo del personale, gli enti strumentali della Regione nonché gli enti pubblici economici regionali, le agenzie, le società totalmente partecipate o comunque controllate ai sensi dell’art. 2359 del codice civile che già non siano per diversa disposizione di legge assoggettati in via diretta al regime di cui agli articoli 72, comma 11 del D.L. 25 giugno 2008, n. 112 e 16, comma 11 del D.L. 6 luglio 2011, n. 98 e s.m.i., applicano le suddette norme mediante regolamenti interni o provvedimenti analoghi di recepimento.

 

     Art. 50. Modifica all’art. 8 bis della legge regionale 22 ottobre 2007, n. 18 “Nuove norme in materia di snellimento e semplificazione delle procedure relative al completamento del processo di ricostruzione edilizia nella Regione Basilicata” e s.m.i.

1. Il comma 1 dell’art. 8 bis della legge regionale 22 ottobre 2007, n.18 e s.m.i. è così modificato:

“1. Nei Comuni classificati disastrati, gravemente danneggiati e danneggiati, i Consigli comunali possono deliberare l’utilizzo delle economie rivenienti dagli interessi maturati su fondi giacenti presso le tesorerie comunali e dall’applicazione degli articoli 14, comma 3, articoli 15 e 16 della presente legge per finanziare lavori di adeguamento sismico e messa in sicurezza di edifici pericolosi per la pubblica incolumità, situati nei Piani di recupero.”.

 

     Art. 51. Modifica all’art. 38 della legge regionale 18 dicembre 2007, n. 24 “Norme per l’assegnazione, la gestione e la determinazione dei canoni di locazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica” e s.m.i.

1. Il comma 2 dell’art. 38 della legge regionale 18 dicembre 2007, n. 24 è così sostituito:

“2. Gli stessi assegnatari possono presentare domanda per il pagamento dilazionato delle somme dovute da effettuarsi in un numero massimo di 48 rate mensili. In presenza di documentato ed accertato stato di grave indigenza dell’assegnatario l’Ente può concedere una maggiore dilazione del pagamento fino ad un massimo di 72 rate. Agli assegnatari collocati nelle fasce A) e B1) dell’art. 26 della presente legge, in presenza di documentato ed accertato stato di grave indigenza, non sono applicati gli interessi legali.”.

 

     Art. 52. Modifica all’art. 32 della legge regionale 27 gennaio 2015, n. 4 “Collegato alla legge di stabilità regionale 2015” e s.m.i.

1. Il comma 4 bis dell’art. 32 della legge regionale 27 gennaio 2015 n. 4 e s.m.i. è abrogato.

 

     Art. 53. Promozione del Turismo sportivo e per la realizzazione di impianti da golf

1. La Regione favorisce la qualificazione dell’offerta turistica sportiva in ambito nazionale ed internazionale attraverso la promozione e la diffusione del gioco del golf.

2. In caso di accertata carenza di idonea offerta ricettiva, l’Ente locale o più Enti locali eventualmente consorziati o i Consorzi formati per tale obiettivo, tali da costituire o promuovere lo sviluppo e la realizzazione di una rete o circuito golfistico, sentita la Regione, favoriscono la realizzazione di impianti golfistici integrati da strutture di ricezione turistica, la cui gestione dovrà essere connessa in modo permanente all’esercizio dell’impianto.

3. Gli impianti destinati alla pratica del gioco del golf sono realizzati in conformità alle norme di legge, nonché delle norme tecniche per i campi da golf e delle norme in materia di impiantistica sportiva e di percorsi stabilite dal Comitato Olimpico Nazionale Italiano (CONI), dalla Federazione Italiana Golf (FIG), dalla European Golf Association (EGA) e dalla International Golf Federation (IGF).

4. Nella realizzazione degli impianti di golf è garantito il ricorso alle tecnologie per il risparmio energetico.

5. Gli impianti dovranno inserirsi nel pieno rispetto del contesto ambientale ed integrato con le infrastrutture ed i servizi eventualmente esistenti nel territorio, rispettando le esigenze connesse all’accessibilità e fruibilità dei diversi spazi, in relazione al tipo di destinazione ed utenza previste. È fatta salva l’applicazione della disciplina vigente in tema di valutazione ambientale strategica.

6. Gli impianti golfistici devono avere un percorso minimo di 18 buche (diciotto) su un’area di almeno 700.000 mq (70 ettari) rispondendo a criteri di flessibilità che li rendano adatti ai diversi tipi di competizione e di livello golfistico. La superficie occupata per l’eventuale realizzazione di infrastrutture destinate alla promozione turistica e a residenze e l’area parcheggio può essere ricompresa nella metratura di cui sopra (impianto minimo 70 ha).

7. I Comuni concedono a soggetti privati che realizzino uno o più impianti golfistici rispondenti ai requisiti di cui al presente articolo, la possibilità di realizzare, contestualmente alla costruzione del campo da gioco, strutture turistico ricettive, con un indice di fabbricabilità fondiaria complessiva pari a quello agricolo vigente (minimo 0,03 mc/mq), anche in deroga agli strumenti urbanistici vigenti o in corso di approvazione e/o delle zone tutelate ai sensi del codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al D. Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 e successivo aggiornamento del Decreto legge 26 marzo 2008, n. 63. Tali realizzazioni non sono comunque esenti da oneri urbanistici.

8. Le opere necessarie per la realizzazione degli impianti di golf e servizi previsti, i cui oneri sono a carico dei soggetti promotori, possono essere realizzate in base a permesso di costruzione ai sensi dell’art. 10 del Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di edilizia, dell’art. 14 (in tema di costruzioni in deroga agli strumenti urbanistici per impianti di interesse pubblico), e dell’art. 15 (per l’efficacia temporale), di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, e successive modificazioni.

9. Le realizzazioni delle strutture di ricezione turistica si intendono vincolate con atto d’obbligo al mantenimento dell’impianto golfistico rispondente ai requisiti di cui al presente articolo.

10. È fatto divieto ai soggetti privati che costruiscono le strutture di ricezione turistica, di cui al presente articolo, di vendere sia la totalità sia le singole parti di tali strutture, per i cinque anni successivi alla realizzazione del campo da golf.

11. All’attuazione della presente norma si provvede nell’ambito delle risorse umane, strumentali, finanziarie, disponibili a legislazione vigente e comunque senza nuovi maggiori oneri per il bilancio regionale.

 

     Art. 54. Modifica all’art. 46 della legge regionale 25 gennaio 2015, n. 4 “Collegato alla legge di stabilità regionale 2015” e s.m.i.

1. Il comma 1 dell’art. 46 della legge regionale 25 gennaio 2015, n. 4 e s.m.i., già modificato con l’art. 14, comma 1 della legge regionale 4 marzo 2016, n. 5, è così sostituito:

“1. I termini di cui all’art. 36 della legge regionale 30 aprile 2014, n. 7, per completare i programmi di investimento a proprie spese senza beneficiare del contributo regionale residuale, sono differiti al 31 dicembre 2017 ovvero al diverso termine che sarà indicato nel provvedimento di cui all’art. 37 della medesima legge regionale n. 7/2014.”.

 

     Art. 55. Modifica all’art. 3 della legge regionale 8 agosto 2013, n. 17 “Disposizioni urgenti in materia di attività produttive” e s.m.i.

1. L’art. 3 della legge regionale 8 agosto 2013, n. 17 e s.m.i., già modificato dall’art. 12, comma 1 della legge regionale 4 marzo 2016, n. 5 è così sostituito:

“Articolo 3

Indicatori occupazionali

1. Il beneficiario di agevolazioni, qualora non sia in grado di raggiungere gli indicatori occupazionali nei termini prescritti dal pertinente avviso pubblico e dal provvedimento di concessione, conserva il diritto alle agevolazioni medesime a condizione che assuma l’impegno di raggiungere gli anzidetti indicatori entro il termine del 31 dicembre 2018.”.

 

     Art. 56. Modifica all’art. 16 della legge regionale 9 febbraio 2016, n. 3 “Legge di stabilità regionale 2016”

1. Al comma 1 dell’art. 16 della legge regionale 9 febbraio 2016, n. 3, dopo le parole “Al fine di sostenere” e prima di “il percorso di accompagnamento all’avvio in via sperimentale” è aggiunta l’espressione “l’attività di gestione dell’infrastruttura e”.

2. Lo svolgimento delle attività di cui al comma 1 è effettuato nell’ambito delle risorse finanziarie già stanziate e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio regionale.

 

     Art. 57. Modifiche alla legge regionale 29 dicembre 2009, n. 41 “Polizia locale e politiche di sicurezza urbana”

1. Il comma 3 dell’art. 8 della legge regionale 29 dicembre 2009, n. 41 è così sostituito:

"3. Il C.P.L. è nominato con Decreto del Presidente della Giunta regionale, ed è composto:

- dal Dirigente dell'Ufficio Autonomie Locali e Decentramento Amministrativo, che lo presiede;

- dai Comandanti dei corpi di Polizia locale dei Comuni capoluoghi di provincia;

- dai Comandanti dei corpi di Polizia locale delle Province;

- da tre rappresentanti di Polizia locale dei Comuni, di cui almeno uno appartenente a Comune con popolazione inferiore a duemila abitanti, designati dall'ANCI di Basilicata;

- da un rappresentante di ciascuna delle associazioni professionali di categoria operanti a livello regionale;

- da un rappresentante designato dalle organizzazioni sindacali rappresentative a livello regionale.".

2. Il comma 1 dell'art. 9 della legge regionale 29 dicembre 2009, n. 41 è così sostituito:

"1. E' istituita nella Regione Basilicata la giornata della Polizia locale.”.

 

     Art. 58. Disposizioni in materia di organi di amministrazione di società controllate o vigilate dalla Regione Basilicata

1. Coloro che hanno un rapporto di lavoro con la Regione Basilicata non possono essere amministratori delle società controllate o vigilate dalla Regione stessa.

2. I dipendenti di ruolo della Regione Basilicata che, salvo motivato diniego dell'amministrazione, assumono un incarico di componente dell'organo di amministrazione di una società in controllo o vigilata dalla Regione Basilicata sono collocati in aspettativa non retribuita con sospensione dell'iscrizione ai competenti istituti di previdenza e di assistenza.

3. È abrogato l'articolo 32 della legge regionale 4 marzo 2016, n. 5.

 

     Art. 59. Modifica dell’art. 19 della legge regionale 13 agosto 2015, n. 34 “Assestamento del bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2015 e bilancio pluriennale 2015-2017 della Regione Basilicata”

1. Al comma 1 dell’art. 19, comma 1 della legge regionale 13 agosto 2015, n. 34, le parole “del contenzioso” sono sostituite dalle parole “dei rapporti.”.

 

     Art. 60. Modifica all’art. 24 “Lavoratori con disabilità” della legge regionale 28 aprile 2017, n. 6 “Legge di stabilità regionale 2017”

1. Dopo il comma 3 dell’art. 24 della legge regionale 28 aprile 2017, n. 6, è aggiunto il seguente:

“3-bis. L’ammontare dei contributi di cui ai precedenti commi 1 e 2 può coprire fino al 100% del costo del lavoro lordo effettivamente sostenuto per ogni lavoratore con disabilità assunto.”.

 

     Art. 61. Modifiche all’art. 8 della legge regionale 2 marzo 1996, n. 12 “Riforma dell’organizzazione amministrativa regionale” e s.m.i.

1. Dopo il comma 7 bis dell’art. 8 della legge regionale 2 marzo 1996, n. 12 sono aggiunti i seguenti:

“7-ter. All’Ufficio legale sono assegnati esclusivamente dipendenti abilitati all'esercizio della professione farense selezionati con apposita pubblico concorso, in conformità alle disposizioni dell'art. 17 della legge 31 dicembre 2012, n. 247. La responsabilità dell'Ufficio legale è affidata dalla Giunta regionale all'Avvocato coordinatore al quale è richiesto il possesso dell'abilitazione al patrocinio innanzi alle magistrature superiori.

7-quater. Il coordinatore dell'Ufficio legale esercita i poteri occorrenti al funzionamento ed all'organizzazione delle attività dell'Ufficio e segnala i fabbisogni dell'Ufficio legale ai competenti uffici amministrativi, che provvedono adottando i relativi atti di liquidazione e spesa.

7-quinques. Le funzioni di coordinamento possono essere attribuite dalla Giunta regionale, su proposta del Presidente del CICO, ad uno degli avvocati non dirigenti in possesso dell'abilitazione al patrocinio innanzi alle magistrature superiori in servizio presso l'avvocatura, limitatamente ai compiti connessi all'organizzazione delle attività legali, per un periodo non superiore a due anni. L’assunzione delle funzioni di coordinamento non implica poteri di sovraordinazione gerarchica rispetto agli altri avvocati in servizio.

7-sexies. II trattamento economico da riconoscere al Coordinatore, in misura non superiore a quello attribuito alle posizioni di alta professionalità. è determinato con la deliberazione di Giunta regionale di cui al comma 7 quinques nei limiti delle risorse destinate alla spesa per il personale disponibile sul bilancio regionale.

7-septies I criteri per l'attribuzione delle funzioni di cui al comma 7 quinques sono determinati dal regolamento di cui al comma 7 bis.”.

2. La Giunta regionale, entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, provvede ad adeguare il regolamento di cui al comma 7-bis dell'art.8 della legge regionale n. 12/96 e s.m.i. anche ai fini di cui all'art. 9, commi 1 e 7 del decreto legge 24 giugno 2014, n. 90.

 

     Art. 62. Differimento termine di cui all’art. 9 della legge regionale 30 dicembre 2016, n. 33 “Disposizioni varie ed in materia di scadenze di termini”

1. Il termine di cui all’art. 9, comma 3 della legge regionale 30 dicembre 2016, n. 33 è differito al 31 dicembre 2017.

 

     Art. 63. Modifica all’articolo 14 della legge regionale 8 gennaio 2016, n. 1 “Istituzione dell’Ente di governo per i rifiuti e le risorse idriche della Basilicata (E.G.R.I.B.)”

1. All’art. 14, comma 1 della legge regionale 8 gennaio 2016, n. 1 è abrogata la lettera c).

 

     Art. 64. Abrogazione art. 10 della legge regionale 6 settembre 2001, n. 34 “Nuovo ordinamento contabile della Regione Basilicata” e s.m.i.

1. L’art. 10 della legge regionale 6 settembre 2001, n. 34 e successive modifiche ed integrazioni, istitutivo del Comitato tecnico di Verifica finanziaria (CTVF), è abrogato.

2. Il riferimento al “Comitato tecnico di Verifica finanziaria CTVF”, contenuto nell’art. 9 della medesima legge regionale n. 34/2001, è eliminato.

 

     Art. 65. Integrazioni alla legge regionale 22 ottobre 2007, n. 18 “Nuove norme in materia disnellimento e semplificazione delle procedure relative al completamento del processo di ricostruzione edilizia nella Regione Basilicata”

1. Dopo l’art. 3 della legge regionale 22 ottobre 2007, n. 18 è aggiunto il seguente:

“Art. 3 bis. Acquisto in luogo della riparazione e/o ricostruzione

1. E' in facoltà dei soggetti beneficiari dei contributi procedere all'acquisto degli alloggi nell'ambito del territorio comunale in luogo della riparazione e/o ricostruzione fermo restando il limite del contributo massimo ammissibile spettante come determinato alla data di emissione.

2. Per le unità immobiliari interessate, nonché per le aree di sedime degli edifici demoliti, si applicano le disposizioni previste dall'art. 35 del D. Lgs. n. 76/1990.

3. Nelle aree urbane interessate da movimenti franosi tuttora attivi, i benefici di cui al comma 1 si estendono anche ai soggetti non fruenti di contributo prioritario, come determinato ai sensi della normativa vigente. Gli oneri relativi alla demolizione dei fabbricati rimangono a carico dei beneficiari dei contributi.”.

2. Dopo l’art. 8 bis della legge regionale 22 ottobre 2007, n. 18 è aggiunto il seguente:

"Art. 8 ter. Utilizzo ulteriori economie

1. Nei Comuni interessati dalla ricostruzione seguita agli eventi calamitosi del 1980, 1981 e 1982 i Consigli comunali possono deliberare l'utilizzo delle economie, provenienti dalle revoche dei buoni contributo emessi anche in attuazione dell'art. 34 della legge regionale 18 agosto 2014, n, 26, per finanziare la realizzazione di opere pubbliche destinate a preservare e migliorare la qualità degli insediamenti riparati e/o ricostruiti ai sensi della legge n. 219/81 e successive modifiche e integrazioni.
2. La competenza al rilascio del nulla osta, attestante la sussistenza delle condizioni di cui al comma l, è della Regione Basilicata.”.

 

CAPO V

DISPOSIZIONI FINALI

 

     Art. 66. Neutralità finanziaria

1. All’attuazione della presente legge si provvede nell’ambito delle risorse umane, strumentali e finanziare disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi e maggiori oneri per il bilancio regionale.

 

     Art. 67. Entrata in vigore

1. La presente legge regionale è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione, fatto salvo quanto disposto dall’articolo 5, comma 2.

2. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Basilicata.


[1] La Corte costituzionale, con sentenza 15 aprile 2019, n. 86, ha dichiarato l'illegittimità del presente articolo.

[2] La Corte costituzionale, con sentenza 15 aprile 2019, n. 86, ha dichiarato l'illegittimità del presente articolo.

[3] Articolo così sostituito dall'art. 47 della L.R. 29 giugno 2018, n. 11. La Corte costituzionale, con sentenza 15 aprile 2019, n. 86, ha dichiarato l'illegittimità del presente articolo. La Corte costituzionale, con sentenza 9 novembre 2020, n. 233, ha dichiarato l'illegittimità dell'art. 47, L.R. 11/2018.

[4] La Corte costituzionale, con sentenza 15 aprile 2019, n. 86, ha dichiarato l'illegittimità del presente articolo.

[5] Articolo così corretto con Errata-Corrige pubblicato nel B.U. 1 agosto 2017, n. 29.

[6] La Corte costituzionale, con sentenza 15 aprile 2019, n. 86, ha dichiarato l'illegittimità del presente articolo.

[7] La Corte costituzionale, con sentenza 15 aprile 2019, n. 86, ha dichiarato l'illegittimità del presente articolo, nella parte in cui ha sostituito l’art. 5, comma 1-quinquies, ultimo periodo, della L.R. 25/2009.

[8] La Corte costituzionale, con sentenza 15 aprile 2019, n. 86, ha dichiarato l'illegittimità del presente articolo, nella parte in cui introduce l’art. 2, comma 3, della L.R. 54/2015.

[9] Articolo abrogato dall'art. 44 della L.R. 22 novembre 2018, n. 38.

[10] La Corte costituzionale, con sentenza 21 dicembre 2018, n. 238, ha dichiarato l'illegittimità del presente articolo.

[11] Comma abrogato dall'art. 73 della L.R. 29 giugno 2018, n. 11.

[12] La Corte costituzionale, con sentenza 21 dicembre 2018, n. 238, ha dichiarato l'illegittimità del presente comma.

[13] Comma così modificato dall'art. 73 della L.R. 29 giugno 2018, n. 11. La Corte costituzionale, con sentenza 21 dicembre 2018, n. 238, ha dichiarato l'illegittimità del primo periodo del presente comma.

[14] Comma aggiunto dall'art. 35 della L.R. 15 dicembre 2021, n. 59.

[15] La Corte costituzionale, con sentenza 21 dicembre 2018, n. 238, ha dichiarato l'illegittimità del presente comma.

[16] Articolo abrogato dall'art. 45 della L.R. 29 giugno 2018, n. 11. La Corte costituzionale, con sentenza 21 dicembre 2018, n. 238, ha dichiarato l'illegittimità del presente articolo. La Corte costituzionale, con sentenza 9 novembre 2020, n. 233, ha dichiarato l'illegittimità dell'art. 45, L.R. 11/2018.

[17] Articolo abrogato dall'art. 25 della L.R. 29 giugno 2018, n. 11.

[18] Comma così corretto con Errata-Corrige pubblicato nel B.U. 1 agosto 2017, n. 29.

[19] Comma così modificato dall'art. 63 della L.R. 29 giugno 2018, n. 11.

[20] Alinea così modificato dall'art. 3 della L.R. 16 novembre 2021, n. 48.

[21] Lettera già modificata dall'art. 22 della L.R. 29 giugno 2018, n. 11, dall'art. 1 della L.R. 26 febbraio 2021, n. 6 e così ulteriormente modificata dall'art. 3 della L.R. 16 novembre 2021, n. 48.

[22] Lettera già modificata dall'art. 22 della L.R. 29 giugno 2018, n. 11 e così ulteriormente modificata dall'art. 1 della L.R. 26 febbraio 2021, n. 6.

[23] Lettera così modificata dall'art. 1 della L.R. 26 febbraio 2021, n. 6.

[24] Comma sostituito dall'art. 1 della L.R. 26 febbraio 2021, n. 6 e abrogato dall'art. 4 della L.R. 16 novembre 2021, n. 48.

[25] Comma così modificato dall'art. 3 della L.R. 16 novembre 2021, n. 48.

[26] Articolo abrogato dall'art. 13 della L.R. 3 marzo 2021, n. 7, con la decorrenza ivi prevista.