Settore: | Codici regionali |
Regione: | Basilicata |
Materia: | 6. finanza e contabilità |
Capitolo: | 6.2 bilancio, contabilità, programmazione regionale |
Data: | 24/07/2017 |
Numero: | 19 |
Sommario |
Art. 1. Integrazioni alla legge regionale 11 agosto 1999 n. 23 “Tutela, governo ed uso del territorio” |
Art. 2. Integrazione dell’art. 6 della legge regionale 12 febbraio 1990, n. 3 “Piani regionali paesistici di area vasta” e s.m.i. |
Art. 3. Legge regionale 5 luglio 2002, n. 24 “Variante generale al piano territoriale di coordinamento del Pollino. Modifica alla Normativa Tecnica allegata al Piano Territoriale di Coordinamento del [...] |
Art. 4. Modifiche all’art. 57 della legge regionale 27 gennaio 2015, n. 4 “Collegato alla legge di stabilità regionale 2015” e s.m.i. |
Art. 5. Interventi edilizi in assenza o in difformità del titolo abitativo |
Art. 6. Modifica all’art. 10 della legge regionale 27 luglio 1979, n. 23 “Disciplina transitoria delle procedure di approvazione degli strumenti urbanistici di attuazione”, come modificato dall’art. 15 [...] |
Art. 7. Modifiche alla legge regionale 4 gennaio 2002, n. 8 “Recupero dei sottotetti e dei locali seminterrati ed interrati esistenti |
Art. 8. Integrazione all’articolo 6 della legge regionale 7 agosto 2009, n. 25 “Misure urgenti e straordinarie volte al rilancio dell’economia e alla riqualificazione del patrimonio edilizio esistente” e [...] |
Art. 9. Modifiche all’art. 3 della legge regionale 7 agosto 2009, n. 25 “Misure urgenti e straordinarie volte al rilancio dell’economia e alla riqualificazione del patrimonio edilizio esistente” e [...] |
Art. 10. Integrazione all’art. 2 della legge regionale 7 agosto 2009, n. 25 “Misure urgenti e straordinarie volte al rilancio dell’economia e alla riqualificazione del patrimonio edilizio esistente” e [...] |
Art. 11. Modifiche all’art. 16 della legge regionale 3 dicembre 2012, n. 25 “Modifiche alla legge regionale 7 agosto 2009, n. 25 (Misure urgenti e straordinarie volte al rilancio dell'economia e alla [...] |
Art. 12. Integrazione all’art. 2 della legge regionale 7 agosto 2009, n. 25 “Misure urgenti e straordinarie volte al rilancio dell’economia e alla riqualificazione del patrimonio edilizio esistente” e s.m.i. |
Art. 13. Modifica all’art. 5 della legge regionale 7 agosto 2009, n. 25 “Misure urgenti e straordinarie volte al rilancio dell’economia e alla riqualificazione del patrimonio edilizio esistente” e s.m.i. |
Art. 14. Modifiche ed integrazioni all’articolo 7, lettere l) ed m) della legge regionale 2 settembre 1993, n. 50 “Modifica ed integrazione alle legge regionale 4 agosto 1997, n. 20 contenente norme in [...] |
Art. 15. Modifica all’art. 7 della legge regionale 2 settembre 1993, n. 50 “Modifica ed integrazione alle legge regionale 4 agosto 1997, n. 20 contenente norme in materia di tutela dei beni culturali, [...] |
Art. 16. Modifica all’art. 17 della legge regionale 4 marzo 2016, n. 5 “Collegato alla legge di stabilità regionale 2016” |
Art. 17. Modifica alla legge regionale 24 novembre 1997, n. 47 “Istituzione del Parco naturale di Gallipoli Cognato – Piccole Dolomiti Lucane |
Art. 18. Modifica alla legge regionale 3 aprile 1990, n. 11 “Istituzione del Parco archeologico storico naturale delle Chiese rupestri del Materano” |
Art. 19. Modifiche ed integrazioni agli articoli 4 e 5 della legge regionale 9 gennaio 1995, n. 2 “Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio” e s.m.i. |
Art. 20. Modifica all’art.2 della legge regionale 30 dicembre 2015, n. 54 “Recepimento dei criteri per il corretto inserimento nel paesaggio e sul territorio degli impianti da fonti di energia rinnovabili ai [...] |
Art. 21. Modifiche alle leggi regionali 24 novembre 1997, n. 47 “Istituzione del Parco naturale di Gallipoli Cognato – Piccole Dolomiti Lucane” e 7 gennaio 1998, n. 2 “Istituzione dell’Ente di gestione del [...] |
Art. 22. Governance dei parchi naturali regionali |
Art. 23. Modifica all’art.1 della legge regionale 14 ottobre 2008, n. 25 “Disposizioni in materia di autorizzazione delle strutture sanitarie pubbliche e private” e s.m.i. |
Art. 24. Modifica all’art. 5 della legge regionale 29 gennaio 2010, n. 9 “Assistenza in rete integrata ospedale – territorio della patologia diabetica e delle patologie endocrino” |
Art. 25. Sistema regionale dell’Emergenza Urgenza 118 |
Art. 26. Strutture sociosanitarie |
Art. 27. Prestazioni socio-sanitarie |
Art. 28. Modifica alla legge regionale 11 agosto 2015, n. 26 “Contrasto al disagio sociale mediante l’utilizzo di eccedenze alimentari e non” |
Art. 29. Modifiche alla legge regionale 2 dicembre 2016, n. 25 “Disposizioni a fini umanitari del patrimonio dismesso delle Aziende sanitarie, dalle strutture ospedaliere e dalle strutture private [...] |
Art. 30. Norme di coordinamento e razionalizzazione |
Art. 31. Modifiche alla legge regionale 14 febbraio 2007, n. 4 “Rete regionale integrata dei servizi di cittadinanza sociale” |
Art. 32. Modifica alla legge regionale 26 giugno 2014, n. 11 “Modifiche e integrazioni alla legge regionale 28 ottobre 2011, n. 21 - Norme in materia di autorizzazione delle attività specialistiche [...] |
Art. 33. Mobilità interregionale attiva |
Art. 34. Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 14 ottobre 2008, n. 27 “Istituzione di centri di educazione alimentare e benessere alla salute” |
Art. 35. Prestazioni di riabilitazione in regime semiresidenziale |
Art. 36. Anagrafe agricola unica regionale e sistema informativo agricolo |
Art. 37. Modifica all’art. 20 della legge regionale 14 aprile 2000, n. 47 “Recepimento del trasferimento alle regioni, operato con l'art. 24 della legge 8 maggio 1998, n. 146, delle funzioni normative [...] |
Art. 38. Clausola valutativa della legge regionale 5 febbraio 2010, n. 15 "Tutela e valorizzazione dei prodotti agricoli e agroalimentari di qualità" e della legge regionale 13 luglio 2012, n. 12 “Norme per [...] |
Art. 39. Disposizioni in materia di assistenza tecnica in zootecnia |
Art. 40. Procedure di dismissione del patrimonio riveniente dall’azione di riforma fondiaria |
Art. 41. Misure di accelerazione delle attività di liquidazione dei Consorzi di bonifica |
Art. 42. Norma di interpretazione autentica dell’art. 20 della legge regionale 30 dicembre 2009, n. 42 “Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione annuale e pluriennale della Regione [...] |
Art. 43. Modifica all’articolo 1, comma 2, della legge regionale 30 aprile 2014, n. 7 “Collegato alla legge di bilancio 2014-2016” |
Art. 44. Abrogazione dell’articolo 20 della legge regionale 30 giugno 2017, n. 18 “Prima variazione al bilancio di previsione pluriennale 2017/2019” |
Art. 45. Modifica all’art. 6 della legge regionale 27 ottobre 2014, n. 30 “Misure per il contrasto della diffusione del gioco d'azzardo patologico (G.A.P.)” e s.m.i. |
Art. 46. Modifica all’art. 76 della legge regionale 25 gennaio 2015, n. 5 “Legge di stabilità regionale 2015” |
Art. 47. Modifica all’art. 1, comma 2 della legge regionale 31 maggio 2016, n. 11 “Norme in materia funeraria e cimiteriale e di cimiteri per animali d'affezione” |
Art. 48. Attuazione della legge regionale 5 febbraio 2010, n. 18 “Misure finalizzate al riassetto e al risanamento dei Consorzi per lo Sviluppo Industriale” |
Art. 49. Estensione agli enti sub regionali delle norme in tema risoluzione unilaterale del rapporto di lavoro del personale in possesso dei requisiti per la maturazione del diritto alla pensione anticipata [...] |
Art. 50. Modifica all’art. 8 bis della legge regionale 22 ottobre 2007, n. 18 “Nuove norme in materia di snellimento e semplificazione delle procedure relative al completamento del processo di ricostruzione [...] |
Art. 51. Modifica all’art. 38 della legge regionale 18 dicembre 2007, n. 24 “Norme per l’assegnazione, la gestione e la determinazione dei canoni di locazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica” [...] |
Art. 52. Modifica all’art. 32 della legge regionale 27 gennaio 2015, n. 4 “Collegato alla legge di stabilità regionale 2015” e s.m.i. |
Art. 53. Promozione del Turismo sportivo e per la realizzazione di impianti da golf |
Art. 54. Modifica all’art. 46 della legge regionale 25 gennaio 2015, n. 4 “Collegato alla legge di stabilità regionale 2015” e s.m.i. |
Art. 55. Modifica all’art. 3 della legge regionale 8 agosto 2013, n. 17 “Disposizioni urgenti in materia di attività produttive” e s.m.i. |
Art. 56. Modifica all’art. 16 della legge regionale 9 febbraio 2016, n. 3 “Legge di stabilità regionale 2016” |
Art. 57. Modifiche alla legge regionale 29 dicembre 2009, n. 41 “Polizia locale e politiche di sicurezza urbana” |
Art. 58. Disposizioni in materia di organi di amministrazione di società controllate o vigilate dalla Regione Basilicata |
Art. 59. Modifica dell’art. 19 della legge regionale 13 agosto 2015, n. 34 “Assestamento del bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2015 e bilancio pluriennale 2015-2017 della Regione [...] |
Art. 60. Modifica all’art. 24 “Lavoratori con disabilità” della legge regionale 28 aprile 2017, n. 6 “Legge di stabilità regionale 2017” |
Art. 61. Modifiche all’art. 8 della legge regionale 2 marzo 1996, n. 12 “Riforma dell’organizzazione amministrativa regionale” e s.m.i. |
Art. 62. Differimento termine di cui all’art. 9 della legge regionale 30 dicembre 2016, n. 33 “Disposizioni varie ed in materia di scadenze di termini” |
Art. 63. Modifica all’articolo 14 della legge regionale 8 gennaio 2016, n. 1 “Istituzione dell’Ente di governo per i rifiuti e le risorse idriche della Basilicata (E.G.R.I.B.)” |
Art. 64. Abrogazione art. 10 della legge regionale 6 settembre 2001, n. 34 “Nuovo ordinamento contabile della Regione Basilicata” e s.m.i. |
Art. 65. Integrazioni alla legge regionale 22 ottobre 2007, n. 18 “Nuove norme in materia disnellimento e semplificazione delle procedure relative al completamento del processo di ricostruzione edilizia [...] |
Art. 66. Neutralità finanziaria |
Art. 67. Entrata in vigore |
§ 6.2.307 - L.R. 24 luglio 2017, n. 19.
Collegato alla legge di stabilità regionale 2017
(B.U. 25 luglio 2017, n. 28)
CAPO I
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI AMBIENTE E DI GOVERNO DEL TERRITORIO
Art. 1. Integrazioni alla
1. Dopo l’art. 12 è aggiunto il seguente articolo:
“Art. 12 bis. Piano Paesaggistico Regionale – PPR
1. La Regione, ai fini dell’art. 145 del
2. Il Piano Paesaggistico Regionale elaborato ai sensi degli artt. 135 e 142 del
2. Dopo l’art. 36 è aggiunto il seguente articolo:
“Art. 36 bis. Modalità di formazione, adozione e approvazione del Piano Paesaggistico Regionale – PPR
1. La Regione elabora il Documento Preliminare (DP) propedeutico alla redazione del PPR e, nel rispetto dell’art. 11, procede alla convocazione di una conferenza di pianificazione. Il DP oggetto di valutazione in seno alla conferenza, validato dal Comitato Tecnico Paritetico, istituito ai sensi dell’art. 5 del Protocollo di Intesa Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo, il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e la Regione Basilicata, viene trasmesso, 30 giorni prima della convocazione della conferenza, agli Enti da invitare alla medesima conferenza.
2. La Regione, espletata la Conferenza di Pianificazione di cui al comma 1 elabora il PPR e lo sottopone, preliminarmente all’adozione, alla procedura di VAS di cui al
3. La Regione entro i successivi 30 giorni, adotta il PPR con deliberazione della Giunta regionale dando luogo alla procedura di partecipazione per osservazione e lo trasmette agli enti partecipanti alla Conferenza di Pianificazione sul DP che, entro 30 giorni dal ricevimento, possono proporre esclusivamente adeguamenti al proprio parere espresso nella Conferenza di Pianificazione ove questo non fosse stato recepito.
4. La Regione, espletate le procedure di partecipazione e osservazione, entro i successivi 30 giorni, sottopone al Comitato Tecnico Paritetico le osservazioni pervenute, le controdeduzioni ed i relativi esiti istruttori ai fini della validazione.
5. Il PPR eventualmente controdedotto e corredato di un atto preliminare di condivisione con il MiBACT ed il MATTM è adottato definitivamente con Deliberazione di Giunta regionale e trasmesso al Consiglio regionale per la definitiva approvazione entro i successivi 90 giorni.
6. Il PPR approvato dal Consiglio regionale è oggetto di Accordo con il MiBACT ed il MATTM da redigersi ai sensi dell’art. 15 della
7. L’efficacia del PPR è subordinata alla sottoscrizione dell’Accordo di cui al precedente comma. Decorso inutilmente il termine di 90 giorni previsto al comma 5 il PPR, limitatamente ai beni paesaggistici di cui alle lettere b), c) e d) del comma 1 dell’art. 143 del Codice, è approvato in via sostitutiva con decreto del Ministro dei Beni e delle attività Culturali e del Turismo, sentito il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.
8. Le variazioni del PPR seguono lo stesso procedimento di cui ai commi precedenti. I termini sono ridotti della metà. L’aggiornamento di eventuali tematismi rispetto alle cartografie del PPR che non ne alterino i contenuti sostanziali non costituiscono variante purché deliberato dalla Giunta regionale.”.
Art. 2. Integrazione dell’art. 6 della
1. All’articolo 6 della
“Nell’ipotesi di intrasformabilità derivante esclusivamente dal tematismo geologico contenuto nel Piano, ove in contrasto con le prescrizioni del Piano di Assetto Idrogeologico (PAI) vigente, le disposizioni del PAI sono prevalenti e immediatamente vincolanti ai sensi dell’art. 65, commi 4, 5 e 6 del D. Lgs. n. 152/2006.”.
Art. 3.
1. All’art.10 - Zona C3 Paesaggi di rilevante interesse (PI) è aggiunto il seguente comma:
“5) zona S2
Nel Comune di Episcopia in località Demanio nei pressi della Strada Statale n. 653 “Sinnica” nel foglio di mappa n. 15 particelle 7, 470, 562/a è consentita la realizzazione di un distributore carburanti con annesso fabbricato per le attività di servizio all’impianto da realizzare con gli indici di seguito riportati:
Indice fondiario pari a 0,10 mc/mq.
Altezza massima H= 3,50 mt.”.
Art. 4. Modifiche all’art. 57 della
1. L’articolo 57 della
“Ove le aree di cui al precedente comma non appartengano al demanio marittimo ovvero siano interessate da contestazioni da parte di soggetti privati che ne reclamino la proprietà, ovvero nei casi in cui dette aree non risultino disponibili perché già adibite ad uso pubblico di parcheggio o perché interessate da fitta vegetazione oggetto di specifica tutela ambientale regionale, la localizzazione delle strutture per la balneazione può essere consentita sull'arenile, in deroga a quanto stabilito all'art. 14, a condizione che:
a) le strutture abbiano caratteristiche di facile amovibilità, rispettino i parametri dimensionali e utilizzino i materiali previsti nel Piano regionale di utilizzazione delle aree demaniali marittime approvato con
b) il progetto sia accompagnato da uno studio di valutazione dei rischi da mareggiate;
c) il richiedente assuma interamente a suo carico ogni responsabilità per eventuali danni provocati da eventi meteomarini.
Le deroghe di cui al precedente capoverso sono consentite a condizione che i siti interessati abbiano quota idonea a fini di prevenzione da rischi da fenomeni meteomarini.”.
Art. 5. Interventi edilizi in assenza o in difformità del titolo abitativo [3]
1. E’ consentito il completamento delle opere edilizie per le quali il mancato completamento delle opere costituisce pregiudizio al decoro e/o alla qualità urbana dell’area e il completamento funzionale è oggetto di un apposito progetto sul quale si esprime l’Ufficio Tecnico comunale, nel caso in cui sia stato riconosciuto che il ripristino dello stato dei luoghi non sia possibile in quanto la demolizione delle opere realizzate in assenza o in difformità dal titolo abilitativo potrebbe pregiudicare strutturalmente la restante parte delle opere esistenti e sia stata pagata la relativa sanzione.
2. Nel caso di immobili o aree tutelate paesaggisticamente, le opere non devono costituire elemento retrattore alla corretta fruizione del paesaggio.
3. I Comuni, attraverso i propri responsabili degli uffici tecnici, con provvedimento motivato, autorizzano il completamento funzionale ai fini dell’agibilità/abitabilità delle opere realizzate.
Art. 6. Modifica all’art. 10 della
1. Il comma 2 dell’art. 10 della
“2. L’infruttuosa decorrenza del termine, di cui al precedente comma costituisce presupposto per la richiesta di intervento sostitutivo della Regione da parte dell’interessato. Il Presidente della Giunta regionale o suo delegato, su istanza dell’interessato da prodursi a pena di decadenza entro 30 giorni dalla scadenza del termine di cui al comma 1, diffida il Comune ad adempiere entro il termine di 30 giorni dalla data della diffida stessa. In caso di ulteriore inerzia del Comune, il Presidente della Giunta regionale o suo delegato nomina il commissario ad acta che provvede alla conclusione del procedimento. Gli oneri derivanti dall’attività del commissario ad acta sono posti a carico del Comune inadempiente.”.
Art. 7. Modifiche alla
1. Al comma 3 dell’art. 1 della
2. Al comma 1, lett. a) dell’art. 5 della
Art. 8. Integrazione all’articolo 6 della
1. All’art. 6 della
“4 bis. Sono esclusi dai divieti elencati nel precedente comma 4 i Comuni che prima dell’entrata in vigore della legge erano già muniti di Piani paesistici e per tale casistica si applicano le norme di attuazione dei predetti piani.”.
Art. 9. Modifiche all’art. 3 della
1. L’art. 3 della
“Articolo 3
Interventi di rinnovamento del patrimonio edilizio esistente
1. La Regione Basilicata, per le finalità di cui all'art. 1, in deroga agli strumenti urbanistici comunali vigenti e all'art. 44 della
1 bis. Per superficie complessiva si intende quanto stabilito all'art. 2 del
2. Gli interventi di demolizione e ricostruzione di cui al comma 1 sono subordinati al rispetto delle vigenti norme per le costruzioni in zone sismiche e al miglioramento della prestazione energetica dell'edificio ricostruito calcolata secondo gli standard previsti dalla normativa vigente.
2 bis. Per quanto concerne gli edifici residenziali in fase di realizzazione in forza di titolo abilitativo in corso di validità, la superficie complessiva esistente su cui calcolare l’aumento di cui al comma 1 è quella riveniente dal titolo abilitativo in corso di validità.
3. Si ha miglioramento della prestazione energetica dell'edificio ricostruito quando è assicurata una riduzione, non inferiore al 30%, del fabbisogno di energia calcolato secondo gli standard della vigente normativa.
4. Il limite del 30% indicato al comma 1 è incrementato fino al 35% se si utilizzano le tecniche costruttive della bioedilizia, se si ricorre all'utilizzo di impianti fotovoltaici totalmente integrati che assicurino una produzione di energia non inferiore al 40% del fabbisogno di energia dell'intero edificio, se la dotazione di verde privato esistente sul lotto di pertinenza viene incrementata almeno del 60% e comunque in misura non inferiore ad un valore incrementale di 50 mq; è ulteriormente incrementato per l'edilizia residenziale fino al 40% se si realizzano gli interventi specificati all'art. 11 comma 9, lettere a), c), ed e), della
5. Negli interventi di demolizione e ricostruzione con incremento della superficie complessiva non sono derogabili i limiti di distanze previsti dagli strumenti urbanistici vigenti; è possibile, invece, superare di m. 3,10 l'altezza massima consentita dagli strumenti urbanistici vigenti, nonché la modifica delle sagome e delle tipologie, nonché la loro diversa distribuzione nell'ambito del lotto di pertinenza; l'inizio dei lavori di ricostruzione è subordinato alla dimostrazione dell'avvenuta demolizione dell'edificio esistente.
5 bis. Gli interventi di cui al presente articolo devono assicurare il rispetto dell'art. 41-sexies della
5 ter. Nell'applicazione del presente articolo, qualora sia dimostrata l'impossibilità ad assolvere l'obbligo di cui al
5 quater. Sono consentiti interventi di demolizione senza ricostruzione di singoli edifici a destinazione d'uso non residenziale incompatibili con la destinazione di zona; ove la delocalizzazione delle relative volumetrie avvenga verso area o aree destinate ad attività produttive dagli strumenti urbanistici generali vigenti, è incentivata con un ulteriore premialità del 15% della superficie coperta esistente, in aggiunta agli incrementi consentiti dai commi precedenti e con priorità di assegnazione dei lotti nelle suddette aree produttive.
5 quinquies. Ove si proceda alla delocalizzazione delle volumetrie di cui al comma precedente, le aree di sedime e di pertinenza dell'edificio demolito devono rimanere libere da edificazione; a tal fine l'interessato si deve impegnare, previa stipulazione di apposita convenzione con il Comune, alla demolizione dell'edificio e al ripristino ambientale di dette aree.
5 sexies. Ai fini della presente legge, per lotto di pertinenza di cui al precedente comma 5, si intende la porzione di terreno destinata all'edificazione, come identificata nel titolo abilitativo rilasciato, anche in sanatoria.
Nell’ambito degli interventi di demolizione e ricostruzione con incremento della superficie complessiva, al fine di garantire una maggiore qualità architettonica, formale, di finiture dell’intervento, il lotto di pertinenza può essere esteso ad aree limitrofe che posseggono il requisito di contiguità con il lotto di pertinenza originario, e che sono ricomprese nella medesima zona urbanistica del lotto di pertinenza originario.
5 septies. Sono consentiti interventi di delocalizzazione di volumetrie esistenti in ambito urbano verso zone che siano compatibili e/o complementari con quelle di partenza.”.
Art. 10. Integrazione all’art. 2 della
1. All’art. 2 della
“3 sexies. Nel caso di edifici non residenziali con superficie complessiva superiore a 400 mq è consentito l’ampliamento fino a 160 mq per l’intero edificio, nel limite massimo del 15% della superficie esistente; l’ampliamento può essere eseguito sulla base di un progetto unitario, in modo da garantire la coerenza architettonica formale.
L’ampliamento potrà essere realizzato prevedendo la copertura di terrazzi esistenti o il recupero del sottotetto.”.
Art. 11. Modifiche all’art. 16 della
1. L’articolo 16 della
“Articolo 16
1. Fatto salvo quanto previsto dal comma 8 dell’art. 20 del
2. L’infruttuosa decorrenza del termine, di cui al precedente comma costituisce presupposto per la richiesta di intervento sostitutivo della Regione da parte dell’interessato. Il Presidente della Giunta regionale o suo delegato, su istanza dell’interessato da prodursi a pena di decadenza entro 30 giorni dalla scadenza del termine di cui al comma 1, diffida il Comune ad adempiere entro il termine di 30 giorni dalla data della diffida stessa. In caso di ulteriore inerzia del Comune, il Presidente della Giunta regionale o suo delegato nomina il commissario ad acta che provvede alla conclusione del procedimento. Gli oneri derivanti dall’attività del commissario ad acta sono posti a carico del Comune inadempiente.”.
Art. 12. Integrazione all’art. 2 della
1. All’art. 2 della
“7 quater. Gli interventi di ampliamento previsti dal presente articolo nel caso di pertinenze della residenza, fermo restando i limiti stabiliti dalla legge, possono essere realizzati separatamente dall’edificio principale nell’ambito del lotto fondiario. Per tale pertinenza è consentito derogare ai limiti di distanze indicati dagli strumenti urbanistici vigenti, in attuazione dell’art. 2bis del
Art. 13. Modifica all’art. 5 della
1. Il comma 1 quinquies dell’articolo 5 della
“1 quinquies. Il mutamento di destinazione d’uso a residenza è consentito per gli immobili ricompresi all’interno delle zone omogenee E, di cui al
Art. 14. Modifiche ed integrazioni all’articolo 7, lettere l) ed m) della
1. Alla lettera l) del comma 1 dell’art. 7 della
2. Alla lettera m) del comma 1 dell’art. 7 della
Art. 15. Modifica all’art. 7 della
1. La lettera h), comma 1 dell’art. 7 della
“h) all’installazione temporanea per un periodo non superiore a cinque anni di manufatti precari, compresi quelli stagionali, purché il sito sia suscettibile di totale ripristino dei luoghi.”.
Art. 16. Modifica all’art. 17 della
1. Dopo il comma 2 dell’art. 17 della
“2 bis. Nell’ambito delle attività di cui al comma 2, la Regione si adopera per lo sviluppo e l’incentivazione del compostaggio di comunità per il trattamento della frazione organica dei rifiuti nonché per la divulgazione delle pratiche di autocompostaggio domestico e non domestico degli scarti alimentari e delle pratiche di giardinaggio.”.
Art. 17. Modifica alla
1. All’articolo 3 della
“i) conservare e valorizzare il patrimonio forestale, che ricade nel territorio del Parco, di cui alla legge regionale n. 42/1998.”.
Art. 18. Modifica alla
1. All’articolo 3 della
“l) la conservazione e la valorizzazione del patrimonio forestale, che ricade nel territorio del Parco, di cui alla legge regionale n. 42/1998.”.
Art. 19. Modifiche ed integrazioni agli articoli 4 e 5 della
1. All’art. 4 della
a) al comma 1 le parole “il coordinamento dei piani faunistico-venatori delle Province, sulla base degli indirizzi di cui al precedente art. 3” sono sostituite dalle parole “la redazione del piano faunistico-venatorio regionale”;
b) il comma 2 è abrogato;
c) al comma 3 le parole “le Province possono presentare alla Regione ipotesi di modifica dei propri piani faunistico – venatori, utili a migliorare i contenuti del Piano regionale” sono sostituite dalle parole “il competente ufficio regionale può presentare ipotesi di modifica del proprio piano faunistico-venatorio, utile a migliorare i contenuti del piano”.
2. L’art. 5 della
Art. 20. Modifica all’art.2 della
1. L’art. 2 della
“Articolo 2
1. I criteri e le modalità per il corretto inserimento nel paesaggio e sul territorio delle tipologie di impianti da fonti di energia rinnovabili (F.E.R.), sono contenuti nelle Linee guida di cui agli allegati A) e C), nonché negli elaborati di cui all’allegato B) della presente legge e nelle Linee guida regionali per gli impianti con potenza non superiore a 1MW.
2. Nel caso in cui l’impianto ricada in una zona interessata da più livelli di distanze (buffer) si considera sempre la distanza (buffer) più restrittiva.
3. Nei buffer relativi alle aree e siti non idonei è possibile autorizzare l’installazione di impianti alimentati da fonti rinnovabili nel rispetto delle modalità e prescrizioni indicate nel comma 1 del presente articolo.”.
Art. 21. Modifiche alle leggi regionali 24 novembre 1997, n. 47 “Istituzione del Parco naturale di Gallipoli Cognato – Piccole Dolomiti Lucane” e 7 gennaio 1998, n. 2 “Istituzione dell’Ente di gestione del Parco archeologico storico naturale delle chiese rupestri del materano”
1. L’articolo 8 della
“Articolo 8
Presidente
1. Il Presidente dell’Ente Parco è nominato dal Consiglio regionale, sulla base delle candidature pervenute alla Comunità del Parco, tra persone che abbiano competenza ed esperienza in materia di tutela, valorizzazione e gestione del patrimonio naturalistico ed ambientale, che conoscano il territorio e le sue problematiche e che si siano distinte per la loro attenzione in tema di tutela dell’ambiente.
2. Il Presidente ha la legale rappresentanza dell’Ente, ne coordina le attività, convoca e presiede le sedute del Consiglio direttivo ed esercita le altre funzioni attribuitegli dallo Statuto.”.
2. L’articolo 5 della
“Articolo 5
Presidente
1. Il Presidente dell’Ente Parco è nominato dal Consiglio regionale, sulla base delle candidature pervenute alla Comunità del Parco, tra persone che abbiano competenza ed esperienza in materia di tutela, valorizzazione e gestione del patrimonio naturalistico ed ambientale, che conoscano il territorio e le sue problematiche e che siano distinte per la loro attenzione in tema di tutela dell’ambiente.
2. Il Presidente ha la legale rappresentanza dell’Ente, ne coordina le attività, convoca e presiede le sedute del Consiglio direttivo ed esercita le altre funzioni attribuitegli dallo Statuto.”.
Art. 22. Governance dei parchi naturali regionali [9]
1. Entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, al fine di semplificare e razionalizzare la governance dei Parchi naturali regionali istituiti ed istituendi a norma della
2. Per gli istituendi Parchi naturali regionali, al fine di garantire uniformità di gestione e di conseguire la razionalizzazione della spesa, le disposizioni contenute nell'art. 16 della
3. Nelle more dell'istituzione dell'Agenzia regionale dei Parchi Lucani i Parchi che dovessero essere istituiti sono amministrati da un Commissario e dalla Comunità del Parco. Il Commissario è individuato tra i dirigenti della Regione Basilicata. Il Commissario e i componenti della Comunità del Parco non percepiscono alcun compenso.
4. Dall'attuazione del presente articolo non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.
CAPO II
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SANITA’
Art. 23. Modifica all’art.1 della
1. All’art. 1, comma 1 della
Art. 24. Modifica all’art. 5 della
1. All’art. 5, comma 1 della
“i) un farmacista individuato dalle Aziende sanitarie locali.”.
Art. 25. Sistema regionale dell’Emergenza Urgenza 118
1. In attuazione del comma 2 dell’art. 2 della
2. Sono trasferite al Dipartimento Emergenza Urgenza 118 (DEU 118) tutte le competenze precedentemente assegnate al Dipartimento Interaziendale di Emergenza Urgenza Sanitaria (DIRES), istituito con l’art. 3, comma 5, della legge regionale 1° luglio 2008, n. 12.
3. Al responsabile del Dipartimento Emergenza Urgenza 118 (DEU 118) sono attribuite le funzioni di Direttore di Dipartimento, ai sensi dell’art 17 bis, comma 2 del
4. Per la nomina del responsabile del Dipartimento Emergenza Urgenza 118 (DEU 118) si applica la norma contenuta nel comma 7 dell’art. 3 della legge regionale 1° luglio 2008, n.12.
5. La presente disposizione non comporta oneri finanziari aggiuntivi per il bilancio della Regione Basilicata.
Art. 26. Strutture sociosanitarie
1. A decorrere dalla data di approvazione del provvedimento definitivo di Giunta regionale previsto dall’art. 21, comma 1 della
2. [Le strutture sociosanitarie di cui alla
3. Le strutture sociosanitarie di cui alla
4. I contratti in essere con le strutture sociosanitarie di cui al comma 1 stipulati con le Aziende sanitarie locali proseguono la loro validità nelle more della regolamentazione dell’accreditamento istituzionale. Nelle more della regolamentazione dell'accreditamento istituzionale, sono sospese le eventuali procedure in corso per l'affidamento dei servizi di cui al comma 2 [13].
5. La Regione entro 12 mesi dall’entrata in vigore della presente legge emana i provvedimenti attuativi per la regolamentazione dell'accreditamento istituzionale dei servizi e delle strutture di cui al presente articolo.
5 bis. Nel caso in cui le strutture sociosanitarie, di cui al precedente comma 1, abbiano presentato regolare istanza di rinnovo dell’autorizzazione per la sede principale, ai sensi dell'articolo 15 della
Art. 27. Prestazioni socio-sanitarie
1. Le Aziende sanitarie locali di Potenza e di Matera possono formalmente consentire l’utilizzo, in via straordinaria ed eccezionale e, comunque, per un periodo non superiore a 24 mesi decorrenti dalla data di entrata in vigore della presente legge, dei posti letto autorizzati ed accreditati per l’assistenza riabilitativa ex art. 26 della
Art. 28. Modifica alla
1. Dopo l'articolo 4 della
“Art. 4 bis. Recupero e donazione di farmaci
1. La Regione promuove e pubblicizza ogni iniziativa tendente al riutilizzo dei farmaci inutilizzati ed in corso di validità in attuazione dell'articolo 2, commi 350, 351 e 352 della
2. La Giunta regionale, sentite le Aziende sanitarie locali, entro 90 giorni approva un regolamento di attuazione per:
a) definire le caratteristiche dei medicinali idonei al recupero, alla restituzione e alla donazione, cosi come previsto dalla normativa statale vigente;
b) definire le condizioni e gli ambiti per il recupero, la restituzione e la donazione dei medicinali, nonché le modalità, le condizioni ed i soggetti beneficiari;
c) definire una convenzione con associazioni di volontariato per le verifiche obbligatorie sui medicinali idonei al recupero, alla restituzione e alla donazione, dopo la presa in carico e le modalità per la loro registrazione e custodia;
d) disporre che le Aziende sanitarie locali individuino punti di raccolta delle confezioni di medicinali destinati al riutilizzo, garantendo una distribuzione uniforme sul territorio regionale;
e) predisporre i moduli attestanti la volontà del detentore o di un suo familiare di donare i farmaci;
f) definire ogni altra procedura burocratica per la messa in atto della legge.
3. Le Aziende sanitarie esercitano la vigilanza:
a) sulla corretta osservanza delle modalità di recupero, restituzione e donazione delle confezioni di medicinali idonei;
b) sullo svolgimento effettivo delle verifiche obbligatorie sui medicinali presi in carico;
c) sulla correttezza dell'attività di registrazione e custodia dei medicinali da parte delle associazioni di volontariato.
4. Le Aziende sanitarie locali, entro il 31 dicembre di ogni anno, elaborano una nota di farmacovigilanza che dia conto dei dati relativi alla quantità ed alla tipologia delle confezioni di medicinali in corso di validità recuperate, restituite e donate, nonché dei dati relativi alla loro distribuzione, e la trasmettono alla Giunta regionale.”.
Art. 29. Modifiche alla
1. All’articolo 1, comma 1 della
2. La lettera c) dell’articolo 3, comma 1 della
Art. 30. Norme di coordinamento e razionalizzazione
1. A fine di ottimizzare la gestione delle liste di attesa per l'accesso dei cittadini alle prestazioni di specialistica ambulatoriale e ai percorsi assistenziali della medicina territoriale, le prescrizioni su ricettario del Servizio sanitario regionale e le prescrizioni su modulistica del Servizio sanitario regionale di piani terapeutici, di ausili e di presidi sanitari, comprese quelle connesse a particolari aree cliniche e patologie, sono operate da:
a) medici di Medicina generale e Pediatri di libera scelta;
b) medici di continuità assistenziale;
c) medici delle strutture pubbliche;
d) medici operanti presso le strutture accreditate con il Servizio sanitario regionale pubbliche e private.
Alle Aziende sanitarie regionali è affidata l'immediata attuazione di quanto disposto al presente comma, anche attraverso l'adozione di apposite linee guida.
2. Al fine di migliorare l'integrazione tra le strutture accreditate del Servizio sanitario regionale, ferme restanti le disposizioni di cui all'art. 4, comma 7 della
a) dell'opera di medici in rapporto esclusivo con il Servizio sanitario nazionale, sempre che questa rientri nell'ambito di accordi e/o protocolli di intesa stipulati con le Aziende del Servizio sanitario regionale di dipendenza;
b) dell'opera di medici in rapporto con altre strutture private accreditate con il Servizio sanitario nazionale.
Dalla data di entrata in vigore della presente legge sono abrogate le norme in contrasto con quanto disposto al presente comma [15].
3. L'art. 4 della
“Art. 4. Strutture soggette ad autorizzazione.
1. La realizzazione di strutture sanitarie e l'esercizio di attività sanitarie, sono subordinate al rilascio delle autorizzazioni di cui all'articolo 8-ter del
Sono soggette ad autorizzazione tutte le strutture pubbliche e private che esercitano attività sanitaria, compresi i servizi sanitari ed i presidi diagnostici curativi e riabilitativi annessi agli stabilimenti termali, nonché i servizi ambulatoriali decentrati delle case di cura private.
2. L'autorizzazione all'esercizio di attività sanitarie è, altresì, richiesta per gli studi medici e di altre professioni sanitarie, ove attrezzati per erogare prestazioni di chirurgia ambulatoriale, ovvero procedure diagnostiche e terapeutiche di particolare complessità o che comportino un rischio per la sicurezza del paziente, nonché per le strutture esclusivamente dedicate ad attività diagnostiche, svolte anche a favore di soggetti terzi.
3. Non sono soggette ad autorizzazione ai sensi della presente legge:
a) gli studi medici, singoli o associati, o di altre professioni sanitarie individuate dai regolamenti del Ministro della sanità, in attuazione dell'art. 6, comma 3, del
b) le strutture sanitarie destinate in via sperimentale o definitiva a sede delle Unità Territoriali di Assistenza Primaria (UTAP).
4. La Giunta regionale emana direttive per la specificazione dei casi di cui al comma precedente.”.
Art. 31. Modifiche alla
1. Il comma 4 dell’articolo 31 della
“4. Nelle more dell’adeguamento della disciplina regionale alle disposizioni della
2. Al comma 4 bis dell’articolo 31 della
3. Il comma 4 ter dell’articolo 31 della
“4 ter. Le strutture di cui al comma 4 in possesso di autorizzazione provvisoria, già operanti e carenti dei requisiti minimi strutturali ed organizzativi previsti dal
Art. 32. Modifica alla
1. Al comma 2 dell’art. 7 della
Art. 33. Mobilità interregionale attiva [16]
1. In riferimento alle prestazioni erogate in mobilità attiva interregionale dalle strutture sanitarie accreditate e contrattualizzate con il Servizio sanitario regionale, coerentemente con quanto definito in sede di Conferenza delle Regioni, anche ai fini della sottoscrizione degli accordi interregionali per la compensazione della mobilità sanitaria, non sono computabili per il raggiungimento dei tetti di spesa le seguenti prestazioni:
a) relativamente alle attività di ricovero, i DRG di alta complessità;
b) relativamente alle attività di specialistica ambulatoriale (ex art. 25 della
Art. 34. Modifiche ed integrazioni alla
1. Al titolo della
2. Alla rubrica dell’art. 2 della
3. Al comma 1 dell’art. 2 della
4. Il comma 2 dell’art. 2 della
“2. Essi hanno sede presso i Comuni, in forma autonoma, o in forma associata in considerazione delle Aree programma o delle Unioni dei comuni, con il coordinamento del Dipartimento Politiche della Persona della Regione e del Centro regionale di educazione e sicurezza alimentare. Il numero di abitanti facente capo al Comune o all’unione dei comuni è un fattore discriminante nella ripartizione dei fondi stanziati.”.
5. Al comma 1 dell’art. 3 della
6. Alla rubrica dell’art. 4 della
7. Al comma 1 dell’art. 4 della
8. Al comma 1 dell’art. 4 della
9. Al comma 1 dell’art. 4 della
10. Alla rubrica dell’art. 5 le parole “Centro regionale” sono sostituite con l’espressione “Centro regionale di educazione e sicurezza alimentare”.
11. Al comma 1 dell’art. 5 della
12. Il comma 2 dell’art. 5 della
13. Al comma 1 dell’art. 6 della
Art. 35. Prestazioni di riabilitazione in regime semiresidenziale [17]
1. I posti letto per il regime semiresidenziale per l’assistenza riabilitativa ex art. 26 della
CAPO III
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI AGRICOLTURA
Art. 36. Anagrafe agricola unica regionale e sistema informativo agricolo
1. E’ istituita l’Anagrafe agricola unica regionale, così come previsto dal
2. L'Anagrafe agricola unica regionale rappresenta l'archivio probante per la gestione ed il controllo delle erogazioni in materia di agricoltura e sviluppo rurale ed è pertanto la componente centrale del Sistema Informativo Agricolo della Regione Basilicata (SIA-RB).
3. Ai fini della implementazione del SIA-RB e della integrazione con le banche dati nazionali di riferimento, ed in particolare con il Sistema Informativo Agricolo Nazionale (SIAN), la Regione avvia e favorisce ogni opportuna forma di accordo e collaborazione con le amministrazioni terze.
4. Il SIA-RB è integrato con il Sistema Informativo Agricolo Nazionale (SIAN).
5. A far data dalla effettiva operatività del SIA-RB, i procedimenti amministrativi in materia agricola e di sviluppo rurale in capo alla Regione e agli Enti a carattere regionale e locale sono gestiti esclusivamente attraverso detto sistema informativo, con obbligo di preventiva registrazione e di utilizzo da parte di tutti i soggetti interessati, quali gli enti convenzionati, i centri di assistenza agricola (CAA), imprese agricole, operatori agricoli e soggetti abilitati.
6. Le modalità ed i termini di decorrenza per l'utilizzo del SIA-RB, in relazione all'attivazione dei diversi servizi erogati dal sistema, sono regolati con specifici provvedimenti del Dirigente Generale pro-tempore del Dipartimento Politiche Agricole e Forestali, d’intesa con l’Ufficio per il Digitale, di cui al comma 1-sexies dell’art. 15 del
7. La presente disposizione non comporta oneri finanziari aggiuntivi per il bilancio della Regione Basilicata.
Art. 37. Modifica all’art. 20 della
1. Il comma 1 dell’art. 20 della
“1. Gli Enti pubblici ed ecclesiastici cessionari dei beni immobili di cui al precedente art. 19 non possono mutarne la destinazione di pubblico generale interesse e cederne la proprietà prima che siano decorsi 10 anni dalla data di acquisizione.”.
2. All’art. 20 della
"1 bis. Il trasferimento a terzi della proprietà acquisita ai sensi dell’art. 19, decorsi i termini di cui al precedente comma, può essere esercitato, previa autorizzazione da parte dell’ente cedente, solo nel caso sia venuto meno, per oggettive e motivate circostanze, il pubblico generale interesse.”. [18]
Art. 38. Clausola valutativa della
1. Il Consiglio regionale controlla l'attuazione delle seguenti leggi regionali valutandone i risultati conseguiti dagli interventi realizzati: la
2. La Giunta regionale rende accessibili sul proprio sito istituzionale la relazione prevista al comma 1 unitamente ai dati e alle informazioni raccolte per le attività valutative previste dal presente articolo.
3. All'attuazione del presente articolo si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio regionale.
Art. 39. Disposizioni in materia di assistenza tecnica in zootecnia
1. Le attività di assistenza tecnico-veterinarie in favore delle aziende zootecniche della Basilicata, nelle more di una completa e organica disciplina della materia, sono svolte dall'Associazione Regionale Allevatori (ARA), soggetto senza fine di lucro e dotato di adeguate capacità tecniche e organizzative, sulla base di apposito provvedimento della Giunta regionale e di programmi attuativi elaborati dal competente ufficio del Dipartimento Politiche Agricole e Forestali [19].
2. La norma di cui al comma 1 del presente articolo non comporta ulteriori oneri a carico del bilancio regionale atteso che le attività svolte dall'Associazione Regionale Allevatori rientrano tra quelle finanziate con risorse già stanziate sul bilancio regionale e destinate alla medesima Associazione.
Art. 40. Procedure di dismissione del patrimonio riveniente dall’azione di riforma fondiaria
1. Le procedure di alienazione del patrimonio riveniente dall’azione di riforma fondiaria sono adeguati alle seguenti disposizioni e alle disposizioni del regolamento di cui all’articolo 23 della
a) i detentori/conduttori dei beni provenienti dall’azione di riforma fondiaria sono tenuti al versamento degli oneri pregressi e dei canoni da stabilire secondo le disposizioni seguenti, fino alla data della vendita o del rilascio degli immobili detenuti;
b) beni agricoli assegnati con contratto di assegnazione e vendita:
i) per i poderi e le quote assegnati ai sensi delle leggi di riforma fondiaria con contratto di assegnazione e vendita, le annualità risultanti dal contratto, se non corrisposte entro la data di entrata in vigore della presente legge, sono attualizzate all’anno dell’effettiva corresponsione mediante rivalutazione monetaria a partire dall’anno di scadenza della singola rata. I debiti maturati in favore dell’Agenzia sono maggiorati dei soli interessi legali;
c) beni agricoli non assegnati:
i) il prezzo di vendita dei terreni di cui al presente punto è determinato assumendo a base di calcolo il 60% dei “Valori Agricoli Medi” (c.d. VAM) vigenti all’atto della stima per la specifica zona agraria, facendo riferimento alle qualità colturali catastali aggiornate, ma senza superare il valore attribuito al seminativo irriguo della zona agraria in cui ricade il bene. Per la determinazione dei prezzi di vendita di tali terreni ai valori di cui innanzi si applicano specifici parametri correttivi, da definire nel regolamento di gestione e dismissione dei beni della riforma fondiaria di cui all’articolo 23 della
ii) il prezzo di vendita dei fabbricati, annessi e le opere insistenti sui terreni di cui al presente punto, da vendere in uno con i correlati poderi/quote, è determinato con il regolamento di gestione e dismissione dei beni della Riforma Fondiaria in rapporto al loro stato di conservazione e manutenzione;
iii) il prezzo di vendita dei fabbricati che non siano da vendere in uno con i correlati poderi/quote, e quelli di cui all’art. 8 della
iv) per la detenzione dei beni di cui al presente punto deve essere corrisposto, entro il 31 dicembre di ogni anno, un canone annuale d’uso pari all’1,5% dei prezzi di cui ai precedenti punti. Per la detenzione pregressa dei citati beni, i detentori sono tenuti a corrispondere un analogo canone, per un periodo di cinque anni antecedenti;
v) in caso di mancato acquisto dei terreni in argomento da parte dei rispettivi detentori che su essi abbiano realizzato fabbricati a propria cura e spese, a tali detentori può essere riconosciuto il diritto di acquisto dell’area di sedime e della corte di detti fabbricati per una superficie complessiva fino a c.a 5 volte l’impronta dei fabbricati stessi, con spese a totale carico di tali soggetti e a un prezzo triplo di quello determinato con i criteri di cui ai precedenti punti; la realizzazione abusiva di opere, laddove non sia stata oggetto di sanatoria, preclude la stipulazione del contratto;
vi) prezzi, canoni, criteri e modalità di vendita dei Fondi rustici di piccole dimensioni sono definiti con il regolamento di gestione e dismissione dei beni della riforma fondiaria di cui all’articolo 23 della
d) concessioni amministrative e canoni d’uso:
i) sono da considerare decadute le concessioni amministrative per le quali si sono verificate gravi inadempienze contrattuali come il mancato pagamento, al 31 dicembre 2016, di almeno 2 anni di canone arretrato, e quelle per le quali siano venuti meno i presupposti soggettivi per effetto di morte del concessionario, subentro di terzi. In tali casi, i detentori degli immobili sono da ritenere “occupatori senza titolo” ai sensi delle presenti disposizioni;
ii) per la detenzione, a qualunque titolo, di immobili per i quali siano consentite utilizzazioni complementari all’agricoltura e extragricole, deve essere corrisposto, entro il 31 dicembre di ogni anno, un canone annuale d’uso pari al 3% per i fabbricati e all’1% per i suoli edificati, edificabili e per i terreni extragricoli, dei prezzi di vendita di cui alle presenti disposizioni. Per la detenzione pregressa dei citati immobili, i detentori senza titolo sono tenuti a corrispondere un analogo canone per un periodo di cinque anni antecedenti, mentre per l’avvenuta detenzione di immobili oggetto di concessione amministrativa in vigore si devono corrispondere i canoni fissati nelle concessioni medesime, maggiorati di rivalutazione monetaria [22];
e) determinazione del prezzo di vendita immobili extragricoli:
i) il prezzo di vendita dei fabbricati non agricoli e dei fabbricati ubicati in borghi rurali, compresi quelli da vendere con il metodo della gara al rialzo, è definito a partire dal valore che risulta applicando un moltiplicatore pari a 80 alla rendita catastale determinata dalla Direzione generale del catasto vigente nell’anno 2016, fatta eccezione per gli immobili classificati catastalmente nella categoria A10 e C1 ai quali si applicano i moltiplicatori rispettivamente pari a 40 e a 30 rispettivamente. Al valore così determinato, per i fabbricati ricadenti in zone definite agricole dai vigenti strumenti urbanistici o in borgate/frazioni con popolazione inferiore a 250 abitanti, si applica la riduzione del 40%. Sempre per i soli fabbricati ricadenti in zone definite agricole dai vigenti strumenti urbanistici o in borgate/frazioni con popolazione inferiore a 250 abitanti, quando si tratti di prime case, o di edifici artigianali o commerciali a conduzione familiare, può essere praticato una ulteriore riduzione del 10%;
ii) il prezzo dei terreni ricadenti nelle zone omogenee “A”, “B”, “C”, “D”, “F” del
2. [L'ALSIA, entro 30 giorni dall'entrata in vigore delle presenti disposizioni, propone alla Giunta regionale la revisione del regolamento di dismissione dei beni della riforma di cui al DPGR n. 3 del 15 gennaio 2019 al fine di adeguarlo alle presenti disposizioni normative, nonché ad apportare le ulteriori modifiche e integrazioni necessarie a perfezionare l'attività di dismissione del patrimonio rinveniente dall'azione di riforma. Il regolamento è approvato dalla Giunta regionale previo parere della competente Commissione Consiliare] [24].
3. Per i procedimenti avviati, ivi compresi quelli di competenza regionale, che alla data di entrata in vigore della presente legge non risultino conclusi e/o i cui esiti non risultino accettati dai terzi interessati è data facoltà a questi di scegliere a quale assetto normativo, presente o immediatamente previgente, far riferimento per la conclusione del procedimento di interesse [25].
4. Sono abrogate tutte le disposizioni in contrasto con il presente articolo. In particolare, sono abrogati gli articoli 4, 5, 6, 6 bis, 6 ter, 7, 12, 13 e 21 della
Art. 41. Misure di accelerazione delle attività di liquidazione dei Consorzi di bonifica
1. Al fine di consentire il celere ed efficiente svolgimento delle attività di liquidazione dei disciolti Consorzi di bonifica, i fondi già assegnati per gli interventi previsti dagli articoli 2, comma 7, e 9, comma 9 della
2. Dalla presente disposizione non derivano oneri aggiuntivi a carico del bilancio regionale.
CAPO IV
DISPOSIZIONI VARIE
Art. 42. Norma di interpretazione autentica dell’art. 20 della
1. L’art. 20 della
Art. 43. Modifica all’articolo 1, comma 2, della
1. Il comma 2 dell’articolo 1 della
“2. La Regione, designata quale ente di governo, svolge le funzioni ed i compiti, che richiedono l'esercizio unitario a livello regionale, di programmazione, indirizzo, coordinamento e di ente affidante per tutti i servizi di trasporto pubblico regionale e locale interessanti l'ambito territoriale regionale di cui al precedente comma 1, non dichiarati di interesse nazionale ai sensi dell'art. 3 del
Art. 44. Abrogazione dell’articolo 20 della
1. L’articolo 20 della
Art. 45. Modifica all’art. 6 della
1. All’articolo 6, comma 2 della
2. Il precedente comma non comporta nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.
Art. 46. Modifica all’art. 76 della
1. All’art. 76 della
“1 bis. In deroga a quanto stabilito dall'art. 34 della legge regionale 2 febbraio 2006, n.1, possono altresì essere rilasciate concessioni demaniali marittime provvisorie e stagionali ai Comuni o alle Associazioni di volontariato che svolgono opere e/o attività in favore di disabili intellettivi e motori e delle loro famiglie al fine di realizzare strutture stagionali attrezzate per l'accoglienza e il godimento del mare.”.
2. All’art. 76 della
“2. Alla autorizzazione e/o concessione demaniale di cui al comma 1 e 1bis provvede il dirigente del competente ufficio demanio a richiesta degli interessati e previa verifica delle condizioni necessarie per potersi impiantare le strutture di che trattasi nel numero massimo di una per ogni comune qualora non vi siano stabilimenti balneari già adeguati all’accoglienza dei disabili.”.
Art. 47. Modifica all’art. 1, comma 2 della
1. All’art. 1, comma 2 della
Art. 48. Attuazione della
1. Ai sensi dell'art. 27, comma 1 della
2. La Giunta regionale, in attuazione dell’art. 4, comma 1 e di quanto previsto dal comma precedente, definisce ed adotta indirizzi regionali da attuare nelle aree industriali in cui le reti e gli impianti sono ubicati.
3. Nelle more dell’attuazione dei commi 1 e 2, la gestione delle reti e degli impianti consortili, nonché l’erogazione dei servizi alle imprese prosegue nei rapporti in essere.
4. L'art. 7 della
Art. 49. Estensione agli enti sub regionali delle norme in tema risoluzione unilaterale del rapporto di lavoro del personale in possesso dei requisiti per la maturazione del diritto alla pensione anticipata e di vecchiaia
1. Al fine di conseguire gli obiettivi di efficienza della spesa nonché la riduzione dell’incidenza del costo del personale, gli enti strumentali della Regione nonché gli enti pubblici economici regionali, le agenzie, le società totalmente partecipate o comunque controllate ai sensi dell’art. 2359 del codice civile che già non siano per diversa disposizione di legge assoggettati in via diretta al regime di cui agli articoli 72, comma 11 del
Art. 50. Modifica all’art. 8 bis della
1. Il comma 1 dell’art. 8 bis della legge regionale 22 ottobre 2007, n.18 e s.m.i. è così modificato:
“1. Nei Comuni classificati disastrati, gravemente danneggiati e danneggiati, i Consigli comunali possono deliberare l’utilizzo delle economie rivenienti dagli interessi maturati su fondi giacenti presso le tesorerie comunali e dall’applicazione degli articoli 14, comma 3, articoli 15 e 16 della presente legge per finanziare lavori di adeguamento sismico e messa in sicurezza di edifici pericolosi per la pubblica incolumità, situati nei Piani di recupero.”.
Art. 51. Modifica all’art. 38 della
1. Il comma 2 dell’art. 38 della
“2. Gli stessi assegnatari possono presentare domanda per il pagamento dilazionato delle somme dovute da effettuarsi in un numero massimo di 48 rate mensili. In presenza di documentato ed accertato stato di grave indigenza dell’assegnatario l’Ente può concedere una maggiore dilazione del pagamento fino ad un massimo di 72 rate. Agli assegnatari collocati nelle fasce A) e B1) dell’art. 26 della presente legge, in presenza di documentato ed accertato stato di grave indigenza, non sono applicati gli interessi legali.”.
Art. 52. Modifica all’art. 32 della
1. Il comma 4 bis dell’art. 32 della
Art. 53. Promozione del Turismo sportivo e per la realizzazione di impianti da golf
1. La Regione favorisce la qualificazione dell’offerta turistica sportiva in ambito nazionale ed internazionale attraverso la promozione e la diffusione del gioco del golf.
2. In caso di accertata carenza di idonea offerta ricettiva, l’Ente locale o più Enti locali eventualmente consorziati o i Consorzi formati per tale obiettivo, tali da costituire o promuovere lo sviluppo e la realizzazione di una rete o circuito golfistico, sentita la Regione, favoriscono la realizzazione di impianti golfistici integrati da strutture di ricezione turistica, la cui gestione dovrà essere connessa in modo permanente all’esercizio dell’impianto.
3. Gli impianti destinati alla pratica del gioco del golf sono realizzati in conformità alle norme di legge, nonché delle norme tecniche per i campi da golf e delle norme in materia di impiantistica sportiva e di percorsi stabilite dal Comitato Olimpico Nazionale Italiano (CONI), dalla Federazione Italiana Golf (FIG), dalla European Golf Association (EGA) e dalla International Golf Federation (IGF).
4. Nella realizzazione degli impianti di golf è garantito il ricorso alle tecnologie per il risparmio energetico.
5. Gli impianti dovranno inserirsi nel pieno rispetto del contesto ambientale ed integrato con le infrastrutture ed i servizi eventualmente esistenti nel territorio, rispettando le esigenze connesse all’accessibilità e fruibilità dei diversi spazi, in relazione al tipo di destinazione ed utenza previste. È fatta salva l’applicazione della disciplina vigente in tema di valutazione ambientale strategica.
6. Gli impianti golfistici devono avere un percorso minimo di 18 buche (diciotto) su un’area di almeno 700.000 mq (70 ettari) rispondendo a criteri di flessibilità che li rendano adatti ai diversi tipi di competizione e di livello golfistico. La superficie occupata per l’eventuale realizzazione di infrastrutture destinate alla promozione turistica e a residenze e l’area parcheggio può essere ricompresa nella metratura di cui sopra (impianto minimo 70 ha).
7. I Comuni concedono a soggetti privati che realizzino uno o più impianti golfistici rispondenti ai requisiti di cui al presente articolo, la possibilità di realizzare, contestualmente alla costruzione del campo da gioco, strutture turistico ricettive, con un indice di fabbricabilità fondiaria complessiva pari a quello agricolo vigente (minimo 0,03 mc/mq), anche in deroga agli strumenti urbanistici vigenti o in corso di approvazione e/o delle zone tutelate ai sensi del codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al
8. Le opere necessarie per la realizzazione degli impianti di golf e servizi previsti, i cui oneri sono a carico dei soggetti promotori, possono essere realizzate in base a permesso di costruzione ai sensi dell’art. 10 del Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di edilizia, dell’art. 14 (in tema di costruzioni in deroga agli strumenti urbanistici per impianti di interesse pubblico), e dell’art. 15 (per l’efficacia temporale), di cui al
9. Le realizzazioni delle strutture di ricezione turistica si intendono vincolate con atto d’obbligo al mantenimento dell’impianto golfistico rispondente ai requisiti di cui al presente articolo.
10. È fatto divieto ai soggetti privati che costruiscono le strutture di ricezione turistica, di cui al presente articolo, di vendere sia la totalità sia le singole parti di tali strutture, per i cinque anni successivi alla realizzazione del campo da golf.
11. All’attuazione della presente norma si provvede nell’ambito delle risorse umane, strumentali, finanziarie, disponibili a legislazione vigente e comunque senza nuovi maggiori oneri per il bilancio regionale.
Art. 54. Modifica all’art. 46 della
1. Il comma 1 dell’art. 46 della
“1. I termini di cui all’art. 36 della
Art. 55. Modifica all’art. 3 della
1. L’art. 3 della
“Articolo 3
Indicatori occupazionali
1. Il beneficiario di agevolazioni, qualora non sia in grado di raggiungere gli indicatori occupazionali nei termini prescritti dal pertinente avviso pubblico e dal provvedimento di concessione, conserva il diritto alle agevolazioni medesime a condizione che assuma l’impegno di raggiungere gli anzidetti indicatori entro il termine del 31 dicembre 2018.”.
Art. 56. Modifica all’art. 16 della
1. Al comma 1 dell’art. 16 della
2. Lo svolgimento delle attività di cui al comma 1 è effettuato nell’ambito delle risorse finanziarie già stanziate e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio regionale.
Art. 57. Modifiche alla
1. Il comma 3 dell’art. 8 della
"3. Il C.P.L. è nominato con Decreto del Presidente della Giunta regionale, ed è composto:
- dal Dirigente dell'Ufficio Autonomie Locali e Decentramento Amministrativo, che lo presiede;
- dai Comandanti dei corpi di Polizia locale dei Comuni capoluoghi di provincia;
- dai Comandanti dei corpi di Polizia locale delle Province;
- da tre rappresentanti di Polizia locale dei Comuni, di cui almeno uno appartenente a Comune con popolazione inferiore a duemila abitanti, designati dall'ANCI di Basilicata;
- da un rappresentante di ciascuna delle associazioni professionali di categoria operanti a livello regionale;
- da un rappresentante designato dalle organizzazioni sindacali rappresentative a livello regionale.".
2. Il comma 1 dell'art. 9 della
"1. E' istituita nella Regione Basilicata la giornata della Polizia locale.”.
Art. 58. Disposizioni in materia di organi di amministrazione di società controllate o vigilate dalla Regione Basilicata
1. Coloro che hanno un rapporto di lavoro con la Regione Basilicata non possono essere amministratori delle società controllate o vigilate dalla Regione stessa.
2. I dipendenti di ruolo della Regione Basilicata che, salvo motivato diniego dell'amministrazione, assumono un incarico di componente dell'organo di amministrazione di una società in controllo o vigilata dalla Regione Basilicata sono collocati in aspettativa non retribuita con sospensione dell'iscrizione ai competenti istituti di previdenza e di assistenza.
3. È abrogato l'articolo 32 della
Art. 59. Modifica dell’art. 19 della
1. Al comma 1 dell’art. 19, comma 1 della
Art. 60. Modifica all’art. 24 “Lavoratori con disabilità” della
1. Dopo il comma 3 dell’art. 24 della
“3-bis. L’ammontare dei contributi di cui ai precedenti commi 1 e 2 può coprire fino al 100% del costo del lavoro lordo effettivamente sostenuto per ogni lavoratore con disabilità assunto.”.
Art. 61. Modifiche all’art. 8 della
1. Dopo il comma 7 bis dell’art. 8 della
“7-ter. All’Ufficio legale sono assegnati esclusivamente dipendenti abilitati all'esercizio della professione farense selezionati con apposita pubblico concorso, in conformità alle disposizioni dell'art. 17 della
7-quater. Il coordinatore dell'Ufficio legale esercita i poteri occorrenti al funzionamento ed all'organizzazione delle attività dell'Ufficio e segnala i fabbisogni dell'Ufficio legale ai competenti uffici amministrativi, che provvedono adottando i relativi atti di liquidazione e spesa.
7-quinques. Le funzioni di coordinamento possono essere attribuite dalla Giunta regionale, su proposta del Presidente del CICO, ad uno degli avvocati non dirigenti in possesso dell'abilitazione al patrocinio innanzi alle magistrature superiori in servizio presso l'avvocatura, limitatamente ai compiti connessi all'organizzazione delle attività legali, per un periodo non superiore a due anni. L’assunzione delle funzioni di coordinamento non implica poteri di sovraordinazione gerarchica rispetto agli altri avvocati in servizio.
7-sexies. II trattamento economico da riconoscere al Coordinatore, in misura non superiore a quello attribuito alle posizioni di alta professionalità. è determinato con la deliberazione di Giunta regionale di cui al comma 7 quinques nei limiti delle risorse destinate alla spesa per il personale disponibile sul bilancio regionale.
7-septies I criteri per l'attribuzione delle funzioni di cui al comma 7 quinques sono determinati dal regolamento di cui al comma 7 bis.”.
2. La Giunta regionale, entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, provvede ad adeguare il regolamento di cui al comma 7-bis dell'art.8 della
Art. 62. Differimento termine di cui all’art. 9 della
1. Il termine di cui all’art. 9, comma 3 della
Art. 63. Modifica all’articolo 14 della
1. All’art. 14, comma 1 della
Art. 64. Abrogazione art. 10 della
1. L’art. 10 della
2. Il riferimento al “Comitato tecnico di Verifica finanziaria CTVF”, contenuto nell’art. 9 della medesima
Art. 65. Integrazioni alla
1. Dopo l’art. 3 della
“Art. 3 bis. Acquisto in luogo della riparazione e/o ricostruzione
1. E' in facoltà dei soggetti beneficiari dei contributi procedere all'acquisto degli alloggi nell'ambito del territorio comunale in luogo della riparazione e/o ricostruzione fermo restando il limite del contributo massimo ammissibile spettante come determinato alla data di emissione.
2. Per le unità immobiliari interessate, nonché per le aree di sedime degli edifici demoliti, si applicano le disposizioni previste dall'art. 35 del
3. Nelle aree urbane interessate da movimenti franosi tuttora attivi, i benefici di cui al comma 1 si estendono anche ai soggetti non fruenti di contributo prioritario, come determinato ai sensi della normativa vigente. Gli oneri relativi alla demolizione dei fabbricati rimangono a carico dei beneficiari dei contributi.”.
2. Dopo l’art. 8 bis della
"Art. 8 ter. Utilizzo ulteriori economie
1. Nei Comuni interessati dalla ricostruzione seguita agli eventi calamitosi del 1980, 1981 e 1982 i Consigli comunali possono deliberare l'utilizzo delle economie, provenienti dalle revoche dei buoni contributo emessi anche in attuazione dell'art. 34 della
2. La competenza al rilascio del nulla osta, attestante la sussistenza delle condizioni di cui al comma l, è della Regione Basilicata.”.
CAPO V
DISPOSIZIONI FINALI
Art. 66. Neutralità finanziaria
1. All’attuazione della presente legge si provvede nell’ambito delle risorse umane, strumentali e finanziare disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi e maggiori oneri per il bilancio regionale.
Art. 67. Entrata in vigore
1. La presente legge regionale è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione, fatto salvo quanto disposto dall’articolo 5, comma 2.
2. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Basilicata.
[1] La Corte costituzionale, con sentenza 15 aprile 2019, n. 86, ha dichiarato l'illegittimità del presente articolo.
[2] La Corte costituzionale, con sentenza 15 aprile 2019, n. 86, ha dichiarato l'illegittimità del presente articolo.
[3] Articolo così sostituito dall'art. 47 della L.R. 29 giugno 2018, n. 11. La Corte costituzionale, con sentenza 15 aprile 2019, n. 86, ha dichiarato l'illegittimità del presente articolo. La Corte costituzionale, con sentenza 9 novembre 2020, n. 233, ha dichiarato l'illegittimità dell'art. 47,
[4] La Corte costituzionale, con sentenza 15 aprile 2019, n. 86, ha dichiarato l'illegittimità del presente articolo.
[5] Articolo così corretto con Errata-Corrige pubblicato nel B.U. 1 agosto 2017, n. 29.
[6] La Corte costituzionale, con sentenza 15 aprile 2019, n. 86, ha dichiarato l'illegittimità del presente articolo.
[7] La Corte costituzionale, con sentenza 15 aprile 2019, n. 86, ha dichiarato l'illegittimità del presente articolo, nella parte in cui ha sostituito l’art. 5, comma 1-quinquies, ultimo periodo, della
[8] La Corte costituzionale, con sentenza 15 aprile 2019, n. 86, ha dichiarato l'illegittimità del presente articolo, nella parte in cui introduce l’art. 2, comma 3, della
[9] Articolo abrogato dall'art. 44 della
[10] La Corte costituzionale, con sentenza 21 dicembre 2018, n. 238, ha dichiarato l'illegittimità del presente articolo.
[11] Comma abrogato dall'art. 73 della
[12] La Corte costituzionale, con sentenza 21 dicembre 2018, n. 238, ha dichiarato l'illegittimità del presente comma.
[13] Comma così modificato dall'art. 73 della
[14] Comma aggiunto dall'art. 35 della
[15] La Corte costituzionale, con sentenza 21 dicembre 2018, n. 238, ha dichiarato l'illegittimità del presente comma.
[16] Articolo abrogato dall'art. 45 della
[17] Articolo abrogato dall'art. 25 della
[18] Comma così corretto con Errata-Corrige pubblicato nel B.U. 1 agosto 2017, n. 29.
[19] Comma così modificato dall'art. 63 della
[20] Alinea così modificato dall'art. 3 della
[21] Lettera già modificata dall'art. 22 della
[22] Lettera già modificata dall'art. 22 della
[23] Lettera così modificata dall'art. 1 della
[24] Comma sostituito dall'art. 1 della
[25] Comma così modificato dall'art. 3 della
[26] Articolo abrogato dall'art. 13 della