§ 4.1.106 - L.R. 22 ottobre 2007, n. 18.
Nuove norme in materia di snellimento e semplificazione delle procedure relative al completamento del processo di ricostruzione edilizia nella [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Basilicata
Materia:4. assetto del territorio
Capitolo:4.1 urbanistica e edilizia
Data:22/10/2007
Numero:18


Sommario
Art. 1.  Finalità
Art. 2.  Competenze della Regione e dei Comuni
Art. 3.  Gestione delle risorse finanziarie
Art. 3 bis.  Acquisto in luogo della riparazione e/o ricostruzione
Art. 4.  (Soggetti aventi diritto al finanziamento in via prioritaria)
Art. 5.  Ulteriori requisiti per accedere al finanziamento prioritario: Unicità dell’abitazione
Art. 6.  Ulteriori requisiti per accedere al finanziamento prioritario: Residenza
Art. 7.  Ulteriori requisiti per accedere al finanziamento prioritario: Danno
Art. 8.  Ulteriori criteri
Art. 8 bis.  Utilizzo economie
Art. 8 ter.  Utilizzo ulteriori economie
Art. 9.  Domande ex legge 21 gennaio 1988, n. 12 e legge regionale 7 settembre 1981 n. 37
Art. 10.  Quote di saldo, aggiornamenti di contributi perizie di variante e suppletive
Art. 11.  Opere strutturali e condominiali
Art. 12.  Perizie presentate ai sensi della legge regionale 7 settembre 1981, n.37
Art. 13.  Disciplina del procedimento di assegnazione del contributo
Art. 14.  Ulteriori adempimenti dell’attività di ricostruzione
Art. 15.  Liquidazione saldo finale
Art. 16.  Decadenza dei contributi
Art. 17.  Poteri sostitutivi
Art. 18.  Abrogazioni
Art. 19.  Norma transitoria
Art. 20.  Dichiarazione di urgenza


§ 4.1.106 - L.R. 22 ottobre 2007, n. 18.

Nuove norme in materia di snellimento e semplificazione delle procedure relative al completamento del processo di ricostruzione edilizia nella Regione Basilicata.

(B.U. 26 ottobre 2007, n. 50)

 

Art. 1. Finalità

1. La presente legge, nel rispetto dell’art.117, comma 3, della Costituzione e dei principi generali stabiliti con legge dello Stato, disciplina le procedure amministrative relative al completamento dell’opera di ricostruzione nel territorio della Regione Basilicata colpito dagli eventi sismici del novembre 1980, del febbraio 1981 e del marzo 1982.

2. Per le finalità di cui al comma 1, le disposizioni ivi previste sono ispirate ai principi di economicità ed efficacia dell’azione amministrativa.

 

     Art. 2. Competenze della Regione e dei Comuni

1. La Regione, al fine di garantire la tempestiva utilizzazione delle risorse disponibili, propone al Ministero delle Infrastrutture, per il successivo inoltro al CIPE, il riparto dei finanziamenti assentiti in base allo stato della ricostruzione.

2. Le funzioni ed i compiti di gestione delle risorse finanziarie e degli interventi per il completamento dell’opera di ricostruzione sono attribuiti ai Comuni, che li esercitano nel rispetto di quanto stabilito dal decreto legislativo 30 marzo 1990, n.76, dalla legge 23 gennaio 1992,  n.32 e dalla presente legge.

3. La competente struttura regionale acquisisce i dati necessari alla formulazione delle proposte di riparto presso i Comuni interessati, attraverso l’utilizzo di apposito sistema informatico che consenta, altresì, il monitoraggio costante dell’avanzamento dei programmi ricostruttivi.

4. I Comuni interessati dovranno procedere all’invio telematico dei dati secondo modalità tecnico-operative definite dalla Regione.

5. Al fine del sollecito completamento degli interventi di ricostruzione, sulla base di tempestiva e corretta attività di programmazione, gestione delle risorse assegnate, puntuale monitoraggio della spesa e dell’andamento dei lavori di ricostruzione e dell’espletamento delle procedure di affidamento, ai Comuni che  provvederanno ad inviare i dati di cui al precedente comma 3, entro e non oltre 60 giorni dalla richiesta da parte dell’Ufficio regionale competente, nonché ad adempiere a quanto previsto dai successivi artt.13 e 14 della presente legge, sarà rilasciata specifica attestazione, utile ai fini dell’ottenimento della certificazione di qualità ai sensi della normativa ISO 9000.

6. I Comuni che non provvedono ad inviare i dati, entro e non oltre 120 giorni dalla richiesta da parte del competente Ufficio regionale, non saranno inseriti nella proposta di riparto  di cui al comma 1.

 

     Art. 3. Gestione delle risorse finanziarie

1. I Comuni, nell’ambito delle attività di programmazione e gestione delle risorse finanziarie assentite, fissano i criteri per l’applicazione della legge 23 gennaio 1992, n.32, destinando alla ricostruzione del patrimonio edilizio privato risorse non inferiori all’80% di quelle disponibili. Le risorse destinate agli interventi sul patrimonio pubblico di competenza degli enti locali non possono eccedere il 20% di quelle disponibili, fatti salvi i limiti di cui all’art. 33, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 1990, n. 76.

2. Le deliberazioni dei Consigli comunali che approvano i criteri di cui al comma 1° sono trasmesse alla Regione e al Ministero delle Infrastrutture entro quindici giorni dalla loro esecutività.

3. Le risorse disponibili di cui all’art. 1 sono utilizzate prioritariamente per le finalità di cui all’art. 3, commi 2° e 4°, della legge 23 gennaio 1992,  n.32, ivi compreso il finanziamento delle opere strutturali e condominiali nell’ ipotesi di cui all’art.11, comma 1.

4. Per le attività di servizio e di gestione strettamente connesse alla ricostruzione, comprese le eventuali convenzioni necessarie al loro espletamento, i Comuni possono destinare una quota non superiore al 4% delle risorse assegnate.

5. Al fine di procedere al completamento degli interventi di ricostruzione del patrimonio edilizio pubblico danneggiato dagli eventi sismici del 1980, 1981 e 1982, i Comuni inviano all’Ufficio regionale competente una scheda riepilogativa con le seguenti indicazioni:

a) danni rilevati alla data dell’evento;

b) interventi effettuati;

c) interventi da effettuare.

6. I costi di tutte le opere pubbliche e private sono riconosciuti congrui se contenuti nei limiti dell’importo indicato nel progetto con l’applicazione del prezzario della Regione Basilicata in vigore nel 1985, incrementato della percentuale di maggiorazione dei costi massimi determinati dal Ministro delle Infrastrutture.

7. E’ riconosciuto, altresì:

a) l’aggiornamento dei contributi e la rideterminazione degli stessi, nei limiti del contributo massimo ammissibile, purchè riferiti a soggetti riconducibili alle priorità di cui all’art.3, comma 2, della legge 23 gennaio 1992,  n.32;

b) il pagamento di espropri e dei relativi procedimenti, nonché quelli relativi ad altri titoli di spesa giuridicamente connessi alla specifica attività di ricostruzione.

 

     Art. 3 bis. Acquisto in luogo della riparazione e/o ricostruzione [1]

1. E' in facoltà dei soggetti beneficiari dei contributi procedere all'acquisto degli alloggi nell'ambito del territorio comunale in luogo della riparazione e/o ricostruzione fermo restando il limite del contributo massimo ammissibile spettante come determinato alla data di emissione.

2. Per le unità immobiliari interessate, nonché per le aree di sedime degli edifici demoliti, si applicano le disposizioni previste dall'art. 35 del D. Lgs. n. 76/1990.

3. Nelle aree urbane interessate da movimenti franosi tuttora attivi, i benefici di cui al comma 1 si estendono anche ai soggetti non fruenti di contributo prioritario, come determinato ai sensi della normativa vigente. Gli oneri relativi alla demolizione dei fabbricati rimangono a carico dei beneficiari dei contributi.

 

     Art. 4. (Soggetti aventi diritto al finanziamento in via prioritaria)

1. Hanno diritto al finanziamento in via prioritaria, nei limiti dei contributi spettanti in base al decreto legislativo 30 marzo 1990, n.76, i soggetti individuati all’art.3, comma 2°, della legge 23 gennaio 1992,  n.32.

2. A tal fine, ai proprietari sono equiparati:

a) i soggetti individuati all’art.14 del decreto legislativo 30 marzo 1990, n.76 anche in presenza di domanda di contributo presentata dal proprietario;

b) i soggetti che occupavano l’immobile all’epoca del sisma e divenuti proprietari a seguito di riscatto o acquisto di immobili appartenenti ad enti ed istituti di gestione di case economiche e popolari;

c) i soggetti legittimati a presentare domanda di contributo ai sensi della legge regionale 7 settembre 1981, n.37 e successive modificazioni ed integrazioni;

d) i soggetti che, nei comuni disastrati, abbiano acquistato l’immobile in data successiva agli eventi sismici, ai sensi dell’art. 16 del D. Lgs. n. 76/90;

e) i parenti entro il quarto grado e gli affini entro il secondo grado, ai quali è stata donata la nuda proprietà dell’immobile successivamente agli eventi sismici [2].

3. Sono considerate ammissibili le domande di contributo presentate entro il 30 giugno 1988 ed i relativi progetti entro il 31 marzo 1989.

4. Hanno, inoltre, titolo al finanziamento in via prioritaria, sulla base dei medesimi criteri fissati dalla legge 23 gennaio 1992, n.32 e dalla presente legge:

a) i soggetti che abbiano presentato regolare istanza ai sensi dell’Ordinanza del Ministro per il Coordinamento della Protezione Civile 25 marzo 1987 n. 933/FPC/2° nei Comuni colpiti dal sisma del 21 marzo 1982;

b) i soggetti aventi titolo su immobili ricadenti nei piani di cui all’art. 34, comma 3°, lett. c), del decreto legislativo 30 marzo 1990, n.76, adottati nei Comuni disastrati e gravemente danneggiati entro il 30 giugno 1988, che abbiano presentato il progetto di recupero a seguito di diffida del Sindaco;

c) i soggetti che abbiano delegato al Comune o ad altro ente pubblico la progettazione, l’esecuzione e la gestione dei lavori entro il termine stabilito dall’art. 12, comma 4 quater, del D.L. 26 maggio 1984 n. 159, convertito dalla legge 24 luglio 1984, n.363.

5. Nel caso indicato al comma 4, lett. b), il termine ultimo per la diffida da parte del Sindaco rimane fissato alla data di entrata in vigore della legge 23 gennaio 1992, n. 32 [3].

 

     Art. 5. Ulteriori requisiti per accedere al finanziamento prioritario: Unicità dell’abitazione

1. Le risorse finanziarie finalizzate alle esigenze abitative, di cui i comuni dispongono, sono utilizzate conformemente a quanto stabilito all’art. 3, secondo comma, della legge 23 gennaio 1992, n.32 e successive delibere C.I.P.E. di attuazione.

2. A tal fine il requisito della unicità dell’abitazione va riferito a tutti i componenti del nucleo familiare di fatto conviventi con il richiedente e non viene meno nel caso in cui il richiedente medesimo o i suoi familiari di fatto conviventi siano proprietari, comproprietari, titolari di diritti reali di godimento nel comune di residenza:

a) di altra abitazione la cui superficie utile sia inferiore a 45 metri quadri o comunque inadeguata sotto il profilo igienico-sanitario;

b) di altra abitazione, anch’essa danneggiata dagli eventi sismici, per la quale non siano stati concessi i contributi previsti dalla legge 14 maggio 1981, n.219 e successive modificazioni ed integrazioni;

c) di altra abitazione che risulti concessa in locazione o in comodato da epoca antecedente l’entrata in vigore della legge 23 gennaio 1992, n.32.

3. La concessione dei contributi in via prioritaria non è preclusa nelle seguenti fattispecie:

a) l’aver beneficiato delle provvidenze disposte dall’Ordinanza del Commissario straordinario di Governo per le zone terremotate 6 gennaio 1981, n. 80 e successive modificazioni ed integrazioni, nonché dall’art.7 D.L.27 febbraio 1982, n.57, convertito con modificazioni dalla legge 29 aprile 1982, n.187;

b) l’aver beneficiato dei contributi previsti dalla legge 14 maggio 1981, n.219 e successive modificazioni ed integrazioni, nonché dalla legge regionale 7 settembre 1981, n.37, dalla legge regionale 2 settembre 1983, n.32 e successive modificazioni ed integrazioni, per unità immobiliari aventi destinazione diversa da quella abitativa.

4. Il requisito della unicità dell’abitazione non viene meno nel caso in cui il richiedente, successivamente agli eventi sismici, abbia acquistato o costruito a sue spese altra abitazione per soddisfare le esigenze del proprio nucleo familiare.

 

     Art. 6. Ulteriori requisiti per accedere al finanziamento prioritario: Residenza

1. La concessione dei contributi in via prioritaria, conformemente a quanto stabilito dalla legge 23 gennaio 1992, n.32 e dalle delibere C.I.P.E. di attuazione della stessa, spettano ai soli soggetti residenti nell’abitazione danneggiata dagli eventi sismici.

2. A tal fine, il finanziamento prioritario compete, in primo luogo, a coloro i quali dimostrino che risiedevano con il proprio nucleo familiare nell’abitazione da epoca antecedente agli eventi sismici e che continuano a risiedervi alla data di formazione o di aggiornamento delle graduatorie.

3. In ordine successivo, il finanziamento prioritario può essere riconosciuto a coloro i quali risiedono nell’abitazione da epoca successiva agli eventi sismici e comunque antecedente alla data di entrata in vigore della legge 23 gennaio 1992, n.32 e continuano a risiedervi alla data di formazione o di aggiornamento delle graduatorie.

4. Il requisito di cui al presente articolo non viene meno nei seguenti casi:

a) qualora il richiedente abbia dovuto abbandonare la propria abitazione per documentati motivi di salute;

b) qualora il richiedente sia emigrato all’estero per ragioni di lavoro, purché risulti iscritto all’A.I.R.E.;

c) qualora il richiedente abbia dovuto abbandonare la propria abitazione a seguito di ordinanza di sgombero intervenuta prima dell’entrata in vigore della legge 23 gennaio 1992, n.32, ovvero per comprovate cause di forza maggiore intervenute anche successivamente a tale data.

 

     Art. 7. Ulteriori requisiti per accedere al finanziamento prioritario: Danno

1. La concessione dei contributi in via prioritaria, conformemente a quanto stabilito dalla legge 23 gennaio 1992, n.32 e dalle delibere C.I.P.E. di attuazione della stessa, spetta ai soli soggetti la cui abitazione sia stata danneggiata dagli eventi sismici del novembre 1980, del febbraio 1981 e dal marzo 1982.

2. A tal fine, il finanziamento prioritario compete, in primo luogo, a coloro i quali siano ancora costretti in sistemazioni precarie o provvisorie in conseguenza dei predetti eventi sismici.

3. In ordine successivo, il finanziamento prioritario può essere riconosciuto a coloro i quali abbiano dovuto abbandonare la propria abitazione già danneggiata per effetto di ordinanza di sgombero emessa a seguito di altri eventi calamitosi verificatisi successivamente.

4. Il requisito di cui al presente articolo non viene meno nel caso in cui il richiedente abbia anticipato i fondi occorrenti per il ripristino della propria abitazione.

 

     Art. 8. Ulteriori criteri

1. I Consigli comunali, ai fini dell’approvazione, ovvero dell’adeguamento delle graduatorie di cui al precedente articolo 1, possono stabilire ulteriori criteri, in aggiunta a quelli fissati dalla legge 23 gennaio 1992, n.32, dalle delibere C.I.P.E. di attuazione della stessa e dalla presente legge regionale, che tengano conto di particolari situazioni di disagio sociale o economico dei richiedenti e dei loro nuclei familiari.

2. Tali criteri potranno concorrere a determinare il diritto al finanziamento in via prioritaria nei casi in cui l’applicazione dei precedenti articoli 5, 6 e 7 individui più soggetti aventi pari condizioni.

3. Laddove, nonostante questi ulteriori criteri, due o più soggetti dovessero occupare in graduatoria la medesima posizione, il finanziamento prioritario spetterà in base all’ordine cronologico di presentazione dei progetti esecutivi.

 

     Art. 8 bis. Utilizzo economie [4]

1. Nei Comuni classificati disastrati, gravemente danneggiati e danneggiati, i Consigli comunali possono deliberare l’utilizzo delle economie rivenienti dagli interessi maturati su fondi giacenti presso le tesorerie comunali e dall’applicazione degli articoli 14, comma 3, articoli 15 e 16 della presente legge per finanziare lavori di adeguamento sismico e messa in sicurezza di edifici pericolosi per la pubblica incolumità, situati nei Piani di recupero [5].

2. Con le risorse di cui al comma 1 possono essere finanziate esclusivamente le opere strutturali e le parti comuni necessarie ad assicurare la stabilità globale dell’edificio e la sua difesa dagli agenti atmosferici.

3. L’accertamento delle condizioni di cui al comma 1 è effettuato congiuntamente dall’Ufficio Tecnico Comunale e dall’Ufficio Protezione Civile della Regione Basilicata.

 

     Art. 8 ter. Utilizzo ulteriori economie [6]

1. Nei Comuni interessati dalla ricostruzione seguita agli eventi calamitosi del 1980, 1981 e 1982 i Consigli comunali possono deliberare l'utilizzo delle economie, provenienti dalle revoche dei buoni contributo emessi anche in attuazione dell'art. 34 della legge regionale 18 agosto 2014, n, 26, per finanziare la realizzazione di opere pubbliche destinate a preservare e migliorare la qualità degli insediamenti riparati e/o ricostruiti ai sensi della legge n. 219/81 e successive modifiche e integrazioni.
2. La competenza al rilascio del nulla osta, attestante la sussistenza delle condizioni di cui al comma l, è della Regione Basilicata.

 

     Art. 9. Domande ex legge 21 gennaio 1988, n. 12 e legge regionale 7 settembre 1981 n. 37

1. Ai fini della collocazione nelle graduatorie di cui al precedente art. 2, le domande di contributo presentate ai sensi dell’art. 5 del decreto-legge 20 novembre 1987, n. 474, convertito nella legge 21 gennaio 1988, n. 12, e quelle presentate ai sensi della legge regionale 7 settembre 1981, n. 37 e delle sue successive modificazioni ed integrazioni sono equiparate alle domande presentate ai sensi dell’art. 18 del testo unico approvato con decreto legislativo 30 marzo 1990, n. 76, fermo restando il rispetto dell’ordine cronologico di presentazione dei progetti esecutivi, a parità di ogni altro requisito e condizione.

 

     Art. 10. Quote di saldo, aggiornamenti di contributi perizie di variante e suppletive

1. I Consigli comunali con apposita deliberazione possono utilizzare una quota delle risorse assegnate dal C.I.P.E. per il pagamento di somme relative a quote di saldo ed aggiornamento dei contributi concessi, nonché a perizie di variante e suppletive approvate dalle Commissioni di cui all’art. 19, primo comma, del decreto legislativo 30 marzo 1990, n.76.

2. Le perizie di variante e suppletive sono ammesse a finanziamento sino a concorrenza del contributo massimo ammissibile così come previsto dall’art. 21-ter, lettera b) del D.L. 23 giugno 1995 n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1995, n. 341.

 

     Art. 11. Opere strutturali e condominiali

1. Nei fabbricati in cui sono comprese più unità immobiliari, anche appartenenti ad un medesimo soggetto, il finanziamento si estende, nei limiti del contributo massimo ammissibile fissato per ciascuna di esse, alle opere strutturali ed alle parti comuni necessarie ad assicurare la stabilità globale dell’edificio, la sua difesa dagli agenti atmosferici, nonché la piena funzionalità e sicurezza delle unità abitative da finanziare in via prioritaria. Il finanziamento si estende anche alle opere occorrenti al rispetto dei vincoli di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n.42.

2. Nei fabbricati con più unità immobiliari e ubicati nei Piani di Recupero, adottati ai sensi dell’art. 34 del D.Lgs. n. 76/90, anche appartenenti ad un medesimo soggetto, il finanziamento si estende alle opere strutturali e alle parti comuni necessarie ad assicurare la stabilità globale dell’edificio, la sua difesa dagli agenti atmosferici, nonché la piena funzionalità e sicurezza delle unità abitative da finanziare in via prioritaria. Nella suddetta ipotesi la misura del contributo assegnato non può eccedere il 75% di quello massimo ammissibile. Il finanziamento si estende anche alle opere occorrenti al rispetto dei vincoli di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.

3. I soggetti destinatari di un contributo limitato alle sole opere strutturali ed a quelle comuni, come definite nel precedente comma, non sono obbligati all’esecuzione dei restanti lavori finalizzati al completamento dell’intervento nei termini assegnati con il provvedimento di concessione del finanziamento in via prioritaria.

 

     Art. 12. Perizie presentate ai sensi della legge regionale 7 settembre 1981, n.37

1. Le richieste di contributo presentate dagli imprenditori agricoli o dai proprietari, ai sensi della legge regionale 7 settembre 1981, n.37, devono essere esaminate dalle Commissioni di cui all’art.14 della legge 14 maggio 1981, n.219, nel rispetto della normativa contenuta nella succitata legge regionale n.37/1981 e delle relative direttive regionali approvate dal Consiglio regionale con deliberazione n. 145 del 10 giugno 1986.

 

     Art. 13. Disciplina del procedimento di assegnazione del contributo

1. I contributi di cui al decreto legislativo 30 marzo 1990, n.76, articoli 10 e 11 e quelli di cui all’articolo 3 della presente legge sono concessi unitamente al permesso a costruire con provvedimento del responsabile del competente ufficio comunale, previo parere della commissione di cui al decreto legislativo 30 marzo 1990, n.76, articolo 19, comma 1°.

2. I Comuni, tenuto conto dello stato della ricostruzione, possono stabilire, ai sensi della legge 27 dicembre 1997, n.449, articolo 41, comma 1, la soppressione della commissione di cui al comma 1. In tal caso il parere di cui al comma 1 è reso dal responsabile del competente ufficio comunale con tutti i poteri e le competenze in precedenza attribuite alla commissione dal decreto legislativo 30 marzo 1990, n.76, articolo 19.

3. Ai fini della concessione del contributo, la documentazione integrativa di cui al decreto legislativo 30 marzo 1990, n.76, articolo 18, comma 5°, prevale, in caso di contrasto, sulla domanda e sulla perizia giurata presentate ai sensi e nei termini di cui al decreto legislativo stesso.

4. Il contributo assegnato per abitazione di prima casa, la cui superficie utile abitabile preesistente al sisma è inferiore a 45 mq, è comunque commisurato alla superficie minima di 45 mq.

 

     Art. 14. Ulteriori adempimenti dell’attività di ricostruzione

1. Al fine del sollecito completamento degli interventi di ricostruzione del patrimonio edilizio privato, il permesso a costruire ed il buono contributo, emessi dopo l’entrata in vigore della presente legge dal responsabile del competente Ufficio comunale, hanno una validità non superiore a ventiquattro mesi.

2. Il responsabile del competente Ufficio comunale, con propria disposizione, può concedere proroghe che, cumulativamente, non possono eccedere dodici mesi, tenendo conto della complessità e delle eventuali varianti progettuali apportate, dell’ entità delle risorse finanziarie poste a carico dei soggetti interessati, delle condizioni meteorologiche locali, nonché di ogni altra circostanza di forza maggiore.

3. Entro e non oltre trenta giorni dalla data di all’entrata in vigore della presente legge, i responsabili degli uffici comunali competenti effettuano la ricognizione dei lavori approvati e non iniziati e/o non ultimati, diffidando, nei successivi trenta giorni, i soggetti interessati al fine di provvedere alla loro ultimazione, assegnando, a tale scopo, nuovi termini per l’inizio e l’ultimazione degli stessi. Il termine per l’ultimazione dei lavori è perentorio e non può superare i centottanta giorni dalla notifica del provvedimento dirigenziale. Di tali provvedimenti sarà data puntuale comunicazione all’Ufficio regionale competente, ai sensi e per gli effetti del precedente art. 2, comma 3.

 

     Art. 15. Liquidazione saldo finale

1. Per la liquidazione del saldo finale di cui al decreto legislativo 30 marzo 1990, n.76, articolo 21, comma 2°, lettera c), il beneficiario del contributo, in qualità di soggetto appaltante i lavori, è tenuto a presentare, entro centoventi giorni dalla comunicazione dell’ultimazione dei lavori, i seguenti documenti a dimostrazione della spesa:

a) relazione giurata del direttore dei lavori sull’andamento degli stessi [7];

b) stato finale dei lavori, sottoscritto dal direttore dei lavori e dal titolare dell’impresa e dal committente [8];

c) parcelle professionali per la dimostrazione della spesa per oneri tecnici inerenti le unità ammesse a contributo;

d) fatture relative all’importo del contributo e all’importo in accollo dei privati. Per i lavori eseguiti prima dell’entrata in vigore del decreto-legge 30 maggio 1988, n.173, convertito con legge 26 luglio 1988, n. 291, le fatture possono essere sostituite da dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà resa dal beneficiario attestante l’importo dei lavori eseguiti dall’impresa o in economia [9];

e) documento unico di regolarità contributiva relativa all’impresa esecutrice dei lavori;

f) certificato di regolare esecuzione firmato e giurato dal Direttore dei lavori, ovvero collaudo tecnico amministrativo per i lavori di importo superiore a Euro 516.456,89;

g) quadro economico riepilogativo delle somme beneficiate e spese, sottoscritto dal titolare del contributo.

2. Alla liquidazione dello stato finale, a saldo del contributo concesso, si provvederà entro 30 giorni dal ricevimento della documentazione di cui al comma precedente.

3. Nel caso di documentazione incompleta, nel medesimo termine di 30 giorni, il Comune richiederà, una sola volta, le necessarie integrazioni.

 

     Art. 16. Decadenza dei contributi

1. Il mancato rispetto del termine di ultimazione dei lavori, nei casi previsti al precedente art. 14, comporta la decadenza dai benefici relativi alla parte del contributo non ancora liquidata. Nei successivi sessanta giorni il responsabile del competente ufficio comunale adotta il conseguente formale provvedimento. In tal caso, rimane impregiudicato esclusivamente il titolo giuridico del permesso a costruire.

2. Il responsabile del competente Ufficio comunale dispone, altresì, la decadenza dai benefici relativi alla parte del contributo non ancora liquidata anche nell’ipotesi che il beneficiario del contributo non presenti la documentazione indicata all’art. 15, comma 1, nei termini ivi indicati.

 

     Art. 17. Poteri sostitutivi

1. [Al fine di accelerare e completare la ricostruzione, la disciplina in materia di poteri sostitutivi, prevista dall’art. 36 del decreto legislativo 30 marzo 1990, n.76, si estende anche ai Comuni danneggiati dichiarati sismici] [10].

2. In caso di inerzia del competente Ufficio comunale nelle ipotesi previste dall’art. 14, comma 3, art. 15, comma 2, e art.16 i relativi provvedimenti sono adottati da un commissario ad acta, nominato dal Presidente della Giunta Regionale.

 

     Art. 18. Abrogazioni

1. Sono abrogate le seguenti norme:

a) la legge regionale 14 dicembre 1998, n. 49;

b) l’art. 14 della legge regionale 7 settembre 1981, n. 37.

 

     Art. 19. Norma transitoria

1. Sono fatti salvi gli effetti della legge regionale 14 dicembre 1998, n. 49.

 

     Art. 20. Dichiarazione di urgenza

1. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.

2. E’ fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Basilicata.


[1] Articolo inserito dall'art. 65 della L.R. 24 luglio 2017, n. 19.

[2] Lettera così modificata dall'art. 3 della L.R. 9 marzo 2009, n. 7.

[3] Comma così modificato dall'art. 3 della L.R. 9 marzo 2009, n. 7.

[4] Comma inserito dall'art. 27 della L.R. 16 aprile 2013, n. 7.

[5] Comma già modificato dall'art. 53 della L.R. 4 marzo 2016, n. 5 e così ulteriormente modificato dall'art. 50 della L.R. 24 luglio 2017, n. 19.

[6] Articolo inserito dall'art. 65 della L.R. 24 luglio 2017, n. 19.

[7] Lettera così modificata dall'art. 4 della L.R. 9 marzo 2009, n. 7.

[8] Lettera così modificata dall'art. 4 della L.R. 9 marzo 2009, n. 7.

[9] Lettera così modificata dall'art. 4 della L.R. 9 marzo 2009, n. 7.

[10] Comma abrogato dall'art. 5 della L.R. 9 marzo 2009, n. 7.