§ 6.2.295 - L.R. 30 dicembre 2016, n. 33.
Disposizioni varie ed in materia di scadenze di termini


Settore:Codici regionali
Regione:Basilicata
Materia:6. finanza e contabilità
Capitolo:6.2 bilancio, contabilità, programmazione regionale
Data:30/12/2016
Numero:33


Sommario
Art. 1.  Modifica all’art. 10 della legge regionale 7 agosto 2009, n. 25 e s.m.i. Validità temporale
Art. 2.  Modifica all’art. 5 della L.R. 12 novembre 2004, n. 18 e successive modificazioni. Procedura per il rilascio del titolo in sanatoria
Art. 3.  Disposizioni in materia di validità delle graduatorie
Art. 4.  Modifica all’articolo 43, comma 3 della legge regionale 18 dicembre 2007, n. 24 “Norme per l’assegnazione, la gestione e la determinazione dei canoni di locazione degli alloggi di edilizia [...]
Art. 5.  Modifiche all’articolo 1, comma 7 della legge regionale 30 aprile 2014, n. 7
Art. 6.  Rete dei laboratori di analisi
Art. 7.  Deroga al limite di cui all’articolo 10 della legge regionale 4 agosto 2011, n. 17 per prestazioni aggiuntive del personale sanitario e tecnico addetto al sistema di emergenza urgenza
Art. 8.  Prestazioni di lavoro del personale sanitario connesso all’emergenza urgenza
Art. 9.  Disposizioni in materia di centralizzazione degli acquisti
Art. 10.  Modifiche alle leggi regionali 24 novembre 1997 n. 47 e 7 gennaio 1998, n. 2
Art. 11.  Modifica all’articolo 2, comma 2 della legge regionale 31 maggio 2016, n. 11, “Norme in materia funeraria e cimiteriale e di cimiteri per animali d’affezione”
Art. 12.  Contributo straordinario al Comune di Lavello
Art. 13.  Modifica all’articolo 2, comma 2 della legge regionale 31 maggio 2016, n. 11 “Norme in materia funeraria e cimiteriale e di cimiteri per animali d’affezione”
Art. 14.  Disposizioni in materia di assistenza tecnica per la chiusura dei Programmi 2007/2013 cofinanziati dai fondi europei
Art. 15.  Disposizioni in materia di sviluppo industriale, valorizzazione artistico-culturale, valorizzazione ambientale e del territorio, Rete ecologica e Infrastruttura Verde
Art. 16.  Disposizioni in materia di Osservatorio dei Prezzi nel settore della sanità, in materia di farmacovigilanza e in materia di fascicolo sanitario elettronico
Art. 17.  Disposizioni per il mantenimento in servizio dei lavoratori delle soppresse Comunità montane
Art. 18.  Entrata in vigore


§ 6.2.295 - L.R. 30 dicembre 2016, n. 33.

Disposizioni varie ed in materia di scadenze di termini

(B.U. 30 dicembre 2016, n. 52)

 

Art. 1. Modifica all’art. 10 della legge regionale 7 agosto 2009, n. 25 e s.m.i. Validità temporale

1. Il comma 1 dell’art. 10 della legge regionale 7 agosto 2009, n. 25 e successive modificazioni “Misure urgenti e straordinarie volte al rilancio dell’economia e alla riqualificazione del patrimonio edilizio esistente” è così sostituito:

“1. La presente disciplina ha una validità temporale fino al 31 dicembre 2018”.

 

     Art. 2. Modifica all’art. 5 della L.R. 12 novembre 2004, n. 18 e successive modificazioni. Procedura per il rilascio del titolo in sanatoria

1. Al comma 3 dell’art. 5 della L.R. 12 novembre 2004, n. 18 e successive modificazioni, le parole: “entro il 31 dicembre 2016” sono sostituite con le parole “entro il 31 dicembre 2017”.

 

     Art. 3. Disposizioni in materia di validità delle graduatorie

1. In ragione delle limitazioni alle assunzioni, il termine di validità delle graduatorie dei concorsi pubblici indetti dalla Regione per assunzioni a tempo indeterminato, vigenti al 31 dicembre 2016, è prorogato al 31 dicembre 2018 [1].

2. E’ altresì prorogato al 31 dicembre 2018 il termine di validità delle graduatorie di cui all’articolo 4 della legge regionale 25 ottobre 2010, n. 31 relativa a selezioni verticali indette antecedentemente all’entrata in vigore del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, cui la Regione può attingere in favore degli idonei ivi utilmente collocati [2].

3. Il presente articolo si applica anche agli Enti dipendenti della Regione e alle società a partecipazione regionale totale o di controllo, ferme restando le rispettive facoltà assunzionali ai sensi delle vigenti disposizioni statali e regionali.

4. La presente disposizione non comporta oneri a carico del bilancio della Regione.

 

     Art. 4. Modifica all’articolo 43, comma 3 della legge regionale 18 dicembre 2007, n. 24 “Norme per l’assegnazione, la gestione e la determinazione dei canoni di locazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica” e successive modifiche e integrazioni

1. Al comma 3 dell’articolo 43 della L.R. 18 dicembre 2007, n. 24 e s.m.i., sono apportate le seguenti modifiche:

a) le parole “30 dicembre 2014” sono sostituite dalle parole “30 dicembre 2017”;

b) le parole “31 dicembre 2018” sono sostituite dalle parole “31 dicembre 2019”;

c) le parole “31 dicembre 2016” sono sostituite dalle parole “31 dicembre 2018”.

 

     Art. 5. Modifiche all’articolo 1, comma 7 della legge regionale 30 aprile 2014, n. 7

1. Il secondo periodo del comma 7 dell’articolo 1 della legge regionale 30 aprile 2014, n. 7 è abrogato.

 

     Art. 6. Rete dei laboratori di analisi

1. In fase di prima implementazione del processo di riorganizzazione delle reti di offerta di diagnostica di laboratorio di cui all’articolo 15 della legge regionale 27 gennaio 2015, n. 5 restano valide le istanze di aggregazione alle reti presentate dalle strutture interessate entro il 31 dicembre 2016.

 

     Art. 7. Deroga al limite di cui all’articolo 10 della legge regionale 4 agosto 2011, n. 17 per prestazioni aggiuntive del personale sanitario e tecnico addetto al sistema di emergenza urgenza [3]

1. All’articolo 10 della legge regionale 4 agosto 2011, n. 17 e successive modifiche e integrazioni sono aggiunti i seguenti commi:

“4. Il limite di cui al comma 1 può essere derogato dalle Aziende Sanitarie Regionali per l’acquisto di prestazioni aggiuntive da utilizzarsi nel settore dell’emergenza-urgenza. La deroga è subordinata all’approvazione da parte della Giunta regionale di appositi progetti presentati dalle Aziende Sanitarie Regionali nei quali sono indicate le esigenze cui le prestazioni devono rispondere, le professionalità e l’ammontare complessivo delle risorse impiegate su base annua.

5. Il superamento del suddetto limite non può derogare in ogni caso al limite complessivo previsto dalla legislazione vigente per la spesa del personale.”

 

     Art. 8. Prestazioni di lavoro del personale sanitario connesso all’emergenza urgenza

1. Nelle more della definizione della nuova disciplina contrattuale nazionale in relazione alle disposizioni contenute nel D.Lgs. 8 aprile 2003, n. 66, fermi restando i principi della protezione e della sicurezza dei lavoratori e dei pazienti e comunque non oltre il 31 luglio 2017, per le prestazioni di lavoro del solo personale sanitario connesso all’emergenza urgenza sono previste le seguenti modalità operative nel calcolo degli orari di lavoro:

a) per il calcolo della durata massima settimanale di 48 ore dell’orario di lavoro di cui all’articolo 4 del D.Lgs. 8 aprile 2003, n. 66 il periodo di riferimento è di mesi dodici in linea con quanto previsto dal comma 4 del predetto articolo;

b) l’attività libero professionale prestata per l’Azienda sanitaria di appartenenza o per altre Aziende del SSR non concorre al computo dei limiti orari di cui agli articoli 4 e 7 del D.Lgs. 8 aprile 2003, n. 66;

c) i riposi giornalieri inferiori ad undici ore sono possibili in presenza di eventi eccezionali e non prevedibili o assenze improvvise che non consentano di garantire la continuità dell’assistenza come accertati dai responsabili dei servizi sanitari interessati;

d) i periodi di reperibilità cosiddetta passiva non sono considerati orario di lavoro e concorrono al raggiungimento delle soglie di riposo giornaliero e settimanale.

 

     Art. 9. Disposizioni in materia di centralizzazione degli acquisti

1. Fermo restando quanto già previsto dal comma 421 dell’articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, le Aziende sanitarie e gli altri soggetti obbligati a ricorrere alla Stazione Unica Appaltante ai sensi dell’articolo 32 della legge regionale n. 18/2013 e s.m.i possono procedere, qualora non siano disponibili i relativi bandi di gara della Stazione Unica Appaltante della Regione Basilicata (di seguito denominata SUA-RB) e, comunque, per ragioni di motivata urgenza, allo svolgimento di autonome procedure di acquisto dirette all’affidamento di contratti di appalto aventi durata e misura strettamente necessaria.

2. Ai fini di cui al comma 1 l’Amministrazione aggiudicatrice interessata formula motivata istanza di autorizzazione alla SUA-RB che valuta, caso per caso, gli elementi di urgenza ed i tempi e la durata delle deroghe al ricorso alle procedure centralizzate di cui all’articolo 32 della legge regionale n. 18/2013 e s.m.i.

3. La facoltà di cui al comma 1 è esercitabile fino al 30 aprile 2017 [4].

 

     Art. 10. Modifiche alle leggi regionali 24 novembre 1997 n. 47 e 7 gennaio 1998, n. 2

1. L’articolo 8 della legge regionale 24 novembre 1997, n. 47 è così sostituito:

“Articolo 8 Presidente

Il Presidente dell’Ente Parco è nominato dal Consiglio regionale, sulla base di un elenco di nominativi trasmessi dalla Comunità del Parco, tra persone che abbiano competenza ed esperienza in materia di tutela, valorizzazione e gestione del patrimonio naturalistico ed ambientale, che conoscano il territorio e le sue problematiche e che si siano distinte per la loro attenzione in tema di tutela dell’ambiente.

Il Presidente ha la legale rappresentanza dell’Ente, ne coordina le attività, convoca e presiede le sedute del Consiglio direttivo ed esercita le altre funzioni attribuitegli dallo Statuto.”.

 

2. L’articolo 5 della legge regionale 7 gennaio 1998, n. 2 è così sostituito:

“Articolo 5 Presidente

Il Presidente dell’Ente Parco è nominato dal Consiglio regionale, sulla base di un elenco di nominativi trasmessi dalla Comunità del Parco, tra persone che abbiano competenza ed esperienza in materia di tutela, valorizzazione e gestione del patrimonio naturalistico ed ambientale, che conoscano il territorio e le sue problematiche e che siano distinte per la loro attenzione in tema di tutela dell’ambiente.

Il Presidente ha la legale rappresentanza dell’Ente, ne coordina le attività, convoca e presiede le sedute del Consiglio direttivo ed esercita le altre funzioni attribuitegli dallo Statuto.

 

     Art. 11. Modifica all’articolo 2, comma 2 della legge regionale 31 maggio 2016, n. 11, “Norme in materia funeraria e cimiteriale e di cimiteri per animali d’affezione”

1. Al comma 2 dell’articolo 2 della legge regionale 31 maggio 2016, n. 11 dopo la lettera f) è aggiunta la seguente lettera g):

“g) i requisiti formativi per gli addetti, nonché i requisiti minimi dei relativi corsi formativi svolti da soggetti pubblici o privati accreditati per erogare servizi di formazione continua e permanente secondo la normativa nazionale e regionale vigente.”.

 

     Art. 12. Contributo straordinario al Comune di Lavello

1. Al Comune di Lavello è concesso un contributo straordinario di € 40.000,00 per fare fronte ai maggiori oneri sostenuti nel corso dell’anno 2016 per interventi di messa in sicurezza, tutela della pubblica incolumità e sistemazione dei nuclei familiari, conseguenti all’esplosione verificatasi in data 6 luglio.

2. Alla copertura finanziaria degli oneri di cui al comma 1 si provvede mediante le risorse finanziarie sulla Missione 18 Programma 01 dell’esercizio 2016 del bilancio di previsione 2016/2018 della Regione Basilicata.

 

     Art. 13. Modifica all’articolo 2, comma 2 della legge regionale 31 maggio 2016, n. 11 “Norme in materia funeraria e cimiteriale e di cimiteri per animali d’affezione”

1. Al comma 2 dell’articolo 2 della legge regionale 31 maggio 2016, n. 11 il termine indicato “entro centottanta giorni” è sostituito con il seguente “entro diciotto mesi”.

 

     Art. 14. Disposizioni in materia di assistenza tecnica per la chiusura dei Programmi 2007/2013 cofinanziati dai fondi europei

1. I contratti di cui alle lettere a) e b) del presente comma per i servizi di assistenza tecnica per le attività di chiusura dei Programmi Operativi Regionali 2007-2013 e del servizio di consulenza e assistenza tecnica sui programmi e sugli strumenti 2014-2020 di competenza regionale finanziati dai fondi FESR, FEASR e FSC, sono prorogati sino al 30 giugno 2017:

a) i contratti di collaborazione a valere sul PO FESR Basilicata 2007-2013 e sul PO FSE Basilicata 2007-2013, di cui alle determinazioni dirigenziali n. 12AF.2015/D.01681 del 30 dicembre 2015, n. 15A2.2015/D.02658 del 31 dicembre 2015, nonché alla determinazione dirigenziale n. 12AN.2015/D.01684 del 31 dicembre 2015 in essere alla data di entrata in vigore della presente legge, al fine di assicurare le attività di assistenza tecnica previste dall’articolo 46 del Regolamento CE n. 1083/2006 e dall’articolo 9 del D.P.R. n. 196/2008 finalizzate alla chiusura dei programmi operativi 2007-2013 in linea con gli “Orientamenti di chiusura” approvati dalla Commissione europea con Decisione C(2015)2771 del 30 aprile 2015;

b) i contratti di collaborazione a valere sul PSR Basilicata 2007-2013 di cui alla determinazione dirigenziale n. 14AI.2015/D.01541 del 31 dicembre 2015, in essere alla data di entrata in vigore della presente legge, al fine di assicurare le attività di assistenza tecnica previste dall’articolo 66, paragrafo 2, del Regolamento CE n. 1698/2005 finalizzate alla chiusura del PSR Basilicata 2007-2013, incluse le attività connesse al completamento di operazioni originariamente selezionate sul PSR 2007-2013 e successivamente ammesse a finanziamento sul PSR 2014-2020.

2. La spesa relativa alla proroga dei contratti di cui alla lettera a) del comma 1 del presente articolo, quantificata nella misura massima di euro 1.355.400,00, è assicurata, a valere sugli stanziamenti del Bilancio pluriennale 2016/2018, per l’esercizio 2017: per euro 1.235.400,00 dalle risorse dell’Assistenza Tecnica del PO FESR Basilicata 2014-2020 sulla Missione 01 Programma 11 e per euro 120.000,00 dalle risorse dell’Assistenza Tecnica del PO FSE Basilicata 2014-2020 a valere sulla Missione 15 Programma 1 del Bilancio pluriennale 2016/2018.

3. La spesa relativa alla proroga dei contratti di cui alla lettera b) del comma 1 del presente articolo, quantificata nella misura massima di euro 360.000,00, è assicurata dalle risorse dell’Assistenza Tecnica del PSR Basilicata 2014-2020, a valere sulla Missione 16 Programma 01, del Bilancio pluriennale 2016/2018.

4. La eventuale esternalizzazione dei servizi oggetto del presente articolo, o le assunzioni conseguenti a procedure ad evidenza pubblica eventualmente disposte successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge per figure professionali equivalenti a quelle oggetto del presente articolato, comportano la risoluzione anticipata dei contratti prorogati.

 

     Art. 15. Disposizioni in materia di sviluppo industriale, valorizzazione artistico-culturale, valorizzazione ambientale e del territorio, Rete ecologica e Infrastruttura Verde

1. Al fine di assicurare la continuità ed il completamento dei programmi connessi alle attività in materia di sviluppo industriale, di valorizzazione artistico-culturale, di valorizzazione ambientale e del territorio, della Rete ecologica e dell’Infrastruttura Verde regionale ed in considerazione del prolungamento dei tempi di realizzazione dei relativi interventi, i contratti di collaborazione stipulati per tali finalità, di cui alle determinazioni dirigenziali n. 15A2.2015/D.02657 del 31 dicembre 2015, n. 12A2.2015/D.01682 del 30 dicembre 2015, n. 19AB.2016/D.00091 del 15 febbraio 2016 e n. 19A2.2016/D00072 del 12 febbraio 2016, in essere alla data di entrata in vigore della presente legge, sono prorogati fino al 30 giugno 2017.

2. La spesa relativa alla proroga dei contratti di cui al comma 1 è assicurata, a valere sugli stanziamenti del bilancio pluriennale 2016-2018, per l’esercizio 2017: per euro 85.200,00 a valere sulla Missione 14 Programma 01, per euro 18.300,00 a valere sulla Missione 01 Programma 03, per euro 132.000,00 a valere sulla Missione 09 Programma 08 e per euro 264.000,00 a valere sulla Missione 09 Programma 02.

 

     Art. 16. Disposizioni in materia di Osservatorio dei Prezzi nel settore della sanità, in materia di farmacovigilanza e in materia di fascicolo sanitario elettronico

1. Al fine di assicurare la prosecuzione ed il completamento delle attività destinate all’attuazione dei programmi concernenti l’Osservatorio dei Prezzi, dei Servizi e delle Tecnologie nel settore della sanità (OPT), del progetto di realizzazione della Rete regionale degli Acquisti del Servizio sanitario regionale, di valutazione dei piani e dei progetti di adeguamento infrastrutturale della Aziende sanitarie regionali e delle Strutture sanitarie, nonché delle attività inerenti il progetto di riordino del sistema di formazione continua, i contratti di collaborazione di cui alle determinazioni dirigenziali n. 13A2.2016/D00044 del 23 febbraio 2016, n. 13A2.2016/D.00046 del 23 febbraio 2016, n. 13A2.2016/D.00045 del 23 febbraio 2016 e n. 13A2.2016/D.00047 del 23 febbraio 2016, in essere alla data di entrata in vigore della presente legge, sono prorogati fino al 30 giugno 2017.

2. La spesa relativa alla proroga dei contratti di cui al comma 1, quantificata in euro 150.000,00 è assicurata a valere sugli stanziamenti del bilancio pluriennale 2016/2018, per l’esercizio 2017, dalle risorse stanziate sulla Missione 13 Programma 01.

3. Al fine di assicurare il completamento del Programma regionale di farmacovigilanza attiva, garantendo, nel contempo, il funzionamento del Centro regionale di Farmacovigilanza, in conformità alle deliberazioni di Giunta regionale n. 1461/2011 e n. 1893/2011, il contratto di collaborazione di cui alla determinazione dirigenziale n. 7202.2016/D.00104 del 23 febbraio 2016, in essere alla data di entrata in vigore della presente legge, è prorogato fino al 30 giugno 2017.

4. La spesa relativa alla proroga del contratto di cui al comma 3, quantificata in euro 16.000,00, è assicurata a valere sugli stanziamenti del bilancio pluriennale 2016/2018, per l’esercizio 2017, dalle risorse stanziate sulla Missione 13 Programma 07.

5. Al fine di completare la messa in esercizio del fascicolo sanitario elettronico, i contratti di collaborazione stipulati per tali finalità dell’Azienda Ospedaliera regionale San Carlo in funzione di coordinamento e supporto operativo alle Aziende del Servizio sanitario regionale in essere alla data di entrata in vigore della presente legge, sono prorogati al 30 giugno 2017.

6. La spesa relativa alla proroga dei contratti di cui al comma 5, quantificata in euro 36.000,00, è assicurata dalle risorse di cui al Fondo Sanitario Regionale assegnate all’Azienda Ospedaliera regionale San Carlo, a valere sulla Missione 13 Programma 07 del bilancio pluriennale 2016-2018.

 

     Art. 17. Disposizioni per il mantenimento in servizio dei lavoratori delle soppresse Comunità montane

1. Entro i limiti temporali stabiliti dalla vigente normativa statale, i contratti di lavoro subordinato dei lavoratori delle soppresse Comunità montane sono prorogati, fatto salvo un maggior termine previsto da sopravvenuta normativa statale, fino al 30 giugno 2017.

2. La spesa relativa alla proroga dei contratti di cui al comma 1, quantifica in euro 130.000,00, è assicurata a valere sulla Missione 18 Programma 01 del bilancio pluriennale 2016/2018.

 

     Art. 18. Entrata in vigore

1. La presente legge regionale è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.

2. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Basilicata.


[1] Comma così modificato dall'art. 17 della L.R. 30 dicembre 2017, n. 39.

[2] Comma così modificato dall'art. 17 della L.R. 30 dicembre 2017, n. 39.

[3] Articolo così sostituito dall'art. 2 della L.R. 30 novembre 2017, n. 33.

[4] Il termine di cui al presente comma è stato differito al 31 dicembre 2017 dall'art. 62 della L.R. 24 luglio 2017, n. 19.