Settore: | Codici regionali |
Regione: | Basilicata |
Materia: | 3. sviluppo economico |
Capitolo: | 3.1 agricoltura e zootecnia |
Data: | 16/11/2021 |
Numero: | 48 |
Sommario |
Art. 1. Modifica al comma 1, articolo 3 della legge regionale 14 aprile 2000, n. 47 |
Art. 2. Modifica all’articolo 23 della legge regionale 14 aprile 2000, n. 47 |
Art. 3. Modifica all’articolo 40 della legge regionale 24 luglio 2017, n. 19 |
Art. 4. Abrogazione |
§ 3.1.158 - L.R. 16 novembre 2021, n. 48.
Modifiche alla legge regionale 14 aprile 2000, n. 47 “Recepimento del trasferimento alle regioni, operato con l’art. 24 della legge 8 maggio 1998, n. 146 delle funzioni normative relative ai beni immobili di riforma fondiaria di cui agli articoli 9, 10, e 11 della legge n. 386/1976” e alla legge regionale 24 luglio 2017, n. 19 “Collegato alla legge di stabilità regionale 2017
(B.U. 17 novembre 2021, n. 81 - S.O.)
Art. 1. Modifica al comma 1, articolo 3 della
1. Al comma 1, articolo 3 della
Art. 2. Modifica all’articolo 23 della
1. L’articolo 23 della
“Articolo 23
1. Per tutto quanto non espressamente previsto dalla normativa vigente in materia di riforma fondiaria e per i criteri e le modalità attuative della gestione e della dismissione dei beni della riforma fondiaria si rimanda a un apposito regolamento regionale, ad iniziativa riservata dell’ALSIA, che periodicamente ne propone l’aggiornamento al fine di adeguare i procedimenti alle esigenze promanate dallo stato di avanzamento delle dismissioni.”.
Art. 3. Modifica all’articolo 40 della
1. Al comma 1 dell’articolo 40 della
2. Al punto i) della lettera c) del comma 1 dell’articolo 40 della legge regionale 24 luglio 2017, n.19 le parole “nel regolamento di dismissione di cui al comma 2;” sono sostituite dalle seguenti: “nel regolamento di gestione e dismissione dei beni della riforma fondiaria di cui all’articolo 23 della
3. Al punto vi) della lettera c) del comma 1 dell’articolo 40 della
4. Al comma 3 dell’articolo 40 della
Art. 4. Abrogazione
1. Gli articoli 3-bis, 8, 9, 10, 11, 11-bis, 14, 15, 16, 19, 20 e 22 della
2. Il comma 2 dell’articolo 40 della