§ 6.2.275 - L.R. 9 febbraio 2016, n. 3.
Legge di stabilità regionale 2016


Settore:Codici regionali
Regione:Basilicata
Materia:6. finanza e contabilità
Capitolo:6.2 bilancio, contabilità, programmazione regionale
Data:09/02/2016
Numero:3


Sommario
Art. 1.  (Norme per l’adeguamento alle disposizioni del D.Lgs. n. 118/2011 “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei [...]
Art. 2.  Dotazioni finanziarie per l’attuazione di leggi regionali di spesa permanente e di sostegno all’economia e di interventi sostenuti finanziariamente dallo Stato
Art. 3.  Limiti di impegno
Art. 4.  Attuazione degli interventi dei Programmi Operativi cofinanziati dai Fondi strutturali della Unione Europea
Art. 5.  Norme in materia di Spending Review e di Pareggio di bilancio
Art. 6.  Programma straordinario per la disabilità
Art. 7.  Attuazione della L.R. 13 agosto 2015, n. 30, dell’art. 3 della L.R. 6 novembre 2015 n. 49 e dell’art. 15 del D. L. 19 giugno 2015, n. 78 convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, [...]
Art. 8.  Servizio di trasporto disabili gravi che accedono ai servizi riabilitativi
Art. 9.  Modifica all’art. 12 della L.R. 13 agosto 2015, n. 34
Art. 10.  Modifiche ed integrazioni alla L.R. 3 gennaio 1997, n. 1
Art. 11.  Disposizioni in materia di assistenza alle persone anziane nelle strutture residenziali
Art. 12.  Tariffe per prestazioni sanitarie
Art. 13.  Trasferimento del centro termale “La Calda” di Latronico al Comune di Latronico
Art. 14.  Modifiche ed integrazioni all’art. 32 della L.R. 30 aprile 2014, n. 8
Art. 15.  Autorizzazione di spesa per attività della campagna referendaria 2016
Art. 16.  Avvio sperimentale dell’attività di trasporto sull’aviosuperficie “Enrico Mattei” di Pisticci.
Art. 17.  Completamento dei compiti e funzioni delle gestioni liquidatorie di cui all'art. 6 della legge regionale 1 luglio 2008, n. 12.
Art. 18.  Disposizioni riguardanti il Consorzio di Sviluppo Industriale della Provincia di Potenza
Art. 19.  Modifiche all’articolo 35 della L.R. 27 gennaio 2015, n. 5
Art. 20.  Trasferimento immobile ALSIA
Art. 21.  Modifiche all’articolo 30 della legge regionale 13 agosto 2015, n. 34
Art. 22.  Tasse automobilistiche per particolari categorie di veicoli
Art. 23.  Modifica della legge regionale 2 febbraio 1998, n 8
Art. 24.  Stanziamento a favore del Comando regionale della Guardia di Finanza
Art. 25.  Contributo straordinario alla Provincia di Matera
Art. 26.  Contributo straordinario al Comune di Colobraro
Art. 27.  Contributo straordinario al Comune di Maratea.
Art. 28.  Fondo per le Case della Salute
Art. 29.  Istituzione di un Fondo per la gestione di situazioni di crisi
Art. 30.  Rafforzamento del ruolo di intermediazione finanziaria da parte di Sviluppo Basilicata S.p.A.
Art. 31.  Copertura finanziaria
Art. 32.  Entrata in vigore


§ 6.2.275 - L.R. 9 febbraio 2016, n. 3.

Legge di stabilità regionale 2016

(B.U. 9 febbraio 2016, n. 6)

 

CAPO I

DISPOSIZIONI DI CARATTERE FINANZIARIO

 

Art. 1. (Norme per l’adeguamento alle disposizioni del D.Lgs. n. 118/2011 “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42” e s.m.).2009, n. 42” e s.m.i). [1]

1. La Regione Basilicata si adegua, come per l’esercizio 2015, al nuovo principio della programmazione così come disciplinato all’allegato 4/1 del Decreto legislativo n. 118/2011 e s.m.i.

2. Ove non sia stato possibile approvare contestualmente alla legge di bilancio regionale il bilancio di previsione degli enti strumentali regionali così come previsto dal D.Lgs. n. 118/2011 e s.m.i., gli stessi sono tenuti all’approvazione del bilancio di previsione pluriennale 2016/2018 comunque entro 30 giorni dall’entrata in vigore della legge di approvazione del bilancio di previsione pluriennale della Regione.

3. Gli Enti strumentali regionali sono tenuti all’approvazione del rendiconto generale 2015 secondo quanto disposto dagli articoli 18, 63 e 65 del D.Lgs. 118/2011 e s.m.i.

 

     Art. 2. Dotazioni finanziarie per l’attuazione di leggi regionali di spesa permanente e di sostegno all’economia e di interventi sostenuti finanziariamente dallo Stato

1. Le dotazioni finanziarie per l’attuazione delle leggi regionali di spesa a carattere continuativo – ricorrente ed a pluriennalità determinata la cui quantificazione annua è rinviata alla legge di bilancio, sono fissate per il triennio 2016 - 2018 nei limiti indicati nella tabella A allegata alla presente legge.

2. Gli stanziamenti di spesa per il rifinanziamento di leggi regionali che prevedono interventi finalizzati allo sviluppo e di sostegno all’economia, classificati tra le spese in conto capitale sono determinati per il triennio 2016 - 2018 nei limiti indicati nella tabella B allegata alla presente legge.

3. Il concorso finanziario della Regione a programmi o altre forme di intervento promossi e sostenuti dal contributo dello Stato è stabilito per il triennio 2016 - 2018 nei limiti indicati nella tabella C allegata alla presente legge.

 

     Art. 3. Limiti di impegno

1. I limiti di impegno disposti dalla legislazione regionale vigente per interventi in materia di investimenti pubblici sono quantificati per il triennio 2016 – 2018, unitamente alla decorrenza ed all’anno terminale, nella Tabella D allegata alla presente legge.

 

     Art. 4. Attuazione degli interventi dei Programmi Operativi cofinanziati dai Fondi strutturali della Unione Europea

1. La dotazione finanziaria del bilancio pluriennale 2016/2018 relativa al Programma Operativo FESR è determinata nei limiti degli stanziamenti di cui alla tabella E allegata alla presente legge.

2. La dotazione finanziaria del bilancio pluriennale 2016/2018 relativa al Programma Operativo FSE è determinata nei limiti degli stanziamenti di cui alla tabella F allegata alla presente legge.

3. I Dirigenti generali dei Dipartimenti rispondono direttamente dell’attuazione e del conseguimento degli obiettivi di avanzamento dei programmi e dei progetti di cui ai precedenti commi, nonché della relativa acquisizione delle risorse nazionali e comunitarie accertate in entrata in corrispondenza degli impegni e delle liquidazioni autorizzate.

 

     Art. 5. Norme in materia di Spending Review e di Pareggio di bilancio

1. I Dirigenti generali ed i Dirigenti dei Dipartimenti della Giunta e del Consiglio concorrono al contenimento degli impegni e dei pagamenti entro i limiti previsti dalla normativa statale in materia di pareggio di bilancio per le regioni a statuto ordinario, per l’esercizio finanziario 2016. A tale scopo i Dirigenti generali pongono in essere tutte le misure organizzative necessarie all’attuazione del sistema di monitoraggio e verifica del rispetto di tale limite.

2. Per garantire il conseguimento degli obiettivi di tutela dell’unità economica fissati per le regioni dalla legislazione nazionale, la Giunta regionale è autorizzata nel corso dell’esercizio 2016 a rideterminare il livello degli impegni e dei pagamenti autorizzabili nell’anno al fine di contenerli entro i limiti previsti nella medesima legislazione.

3. E’ vietata la sottoscrizione di contratti e di convenzioni che non presentino la copertura finanziaria a carico del bilancio della Regione. Ad ogni contratto sottoscritto è allegata una nota del competente ufficio regionale attestante la copertura a bilancio dei relativi oneri per le annualità ivi previste. La violazione della presente disposizione è valutabile ai fini della responsabilità amministrativa e disciplinare dei dirigenti.

4. La Giunta regionale procede, entro il 31 dicembre 2016, alla ricognizione dei mutui, dei prestiti e degli strumenti finanziari, di qualsiasi natura, stipulati dalla Regione e dalle aziende, enti, società o organismi, comunque denominati, direttamente o indirettamente, partecipati dalla Regione. La ricognizione è finalizzata alla riduzione degli oneri finanziari gravanti sui rispettivi bilanci anche attraverso la rinegoziazione dei mutui contratti e dei restanti contratti relativi a prestiti e strumenti finanziari attivati e in essere alla data di entrata in vigore della presente legge. Ove la rinegoziazione comportasse un aumento del debito della Regione o degli enti interessati, come definito dal Regolamento UE 479/2009, non si dà luogo all’operazione.

5. La Giunta regionale procede, entro il 31 dicembre 2016, alla ricognizione degli oneri da contenzioso e da sentenze sfavorevoli, gravanti sulla Regione e sulle aziende, enti, società o organismi, comunque denominati, direttamente o indirettamente partecipati dalla Regione. La ricognizione è finalizzata alla riduzione dei predetti oneri anche attraverso la rinegoziazione dei compensi e onorari spettanti ai legali esterni e l’eventuale attivazione degli strumenti deflattivi o conciliativi previsti dalla vigente normativa in materia.

 

CAPO II

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI TUTELA SOCIALE, FORMAZIONE E LAVORO

 

     Art. 6. Programma straordinario per la disabilità

1. Al fine di attivare un programma triennale straordinario di interventi, servizi e prestazioni volte a sostenere l’integrazione scolastica, sociale e lavorativa e l’autonomia personale dei disabili nel territorio regionale, è istituito apposito stanziamento di euro 3.000.000,00 nell’anno 2016, di euro 3.000.000,00 nell’anno 2017 e di euro 3.000.000,00 nell’anno 2018 a valere sulla Missione 12 Programma 02.

2. Lo stanziamento di cui al comma precedente può essere destinato anche al mantenimento dei progetti di inserimento lavorativo dei disabili già in atto a cura di enti pubblici. La Giunta regionale provvederà con proprio atto a determinarne le modalità.

3. Entro 90 giorni dall’entrata in vigore della presente legge la Giunta Regionale con propria deliberazione adotta il programma di cui al comma 1 unitamente ad un piano operativo annuale e, previo parere della competente Commissione consiliare permanente, lo approva.

4. Per gli anni successivi, entro 90 giorni dall’entrata in vigore delle relative leggi di bilancio, la Giunta regionale, con propria deliberazione, adotta, i successivi piani operativi annuali, sentita la competente Commissione consiliare permanente.

 

     Art. 7. Attuazione della L.R. 13 agosto 2015, n. 30, dell’art. 3 della L.R. 6 novembre 2015 n. 49 e dell’art. 15 del D. L. 19 giugno 2015, n. 78 convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della L. 6 agosto 2015, n. 125.

1. Al fine di assicurare lo svolgimento effettivo delle funzioni amministrative di cui alla legge regionale 13 agosto 2015, n. 30 "Sistema integrato per l'apprendimento permanente ed il sostegno alle transizioni nella vita attiva" e, in particolare, l’attuazione dell’art. 26 della stessa legge e dell’art. 3 della legge regionale 6 novembre 2015 n. 49, concernenti l’istituzione di una Agenzia regionale in materia di lavoro e transizioni nella vita attiva (LAB) è previsto uno stanziamento, per l’anno 2016, pari ad euro 2.500.000,00 a valere sulla Missione 15 Programma 01.

2. Al fine di assicurare l’assolvimento degli obblighi e delle funzioni amministrative scaturenti dall’art. 15 del D.L. n. 78/2015 convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1 della L. 6 agosto 2015, n. 125 in materia di servizi per l’impiego, è previsto uno stanziamento, per l’anno 2016, pari ad euro 1.500.000,00 a valere sulla Missione 15 Programma 01.

 

     Art. 8. Servizio di trasporto disabili gravi che accedono ai servizi riabilitativi [2]

1. Al fine di garantire ai cittadini portatori di handicap la tutela della salute, quale fondamentale diritto dell’individuo secondo quanto previsto dagli artt. 32 e 38 della Costituzione, la Regione Basilicata garantisce il servizio di trasporto dei cittadini affetti da gravi disabilità che accedono alle strutture accreditate per ricevere prestazioni riabilitative.

2. In attuazione dell’indirizzo stabilito con la D.C.R. n. 111 del 7 agosto 2014, entro il 31 marzo 2016, la Giunta regionale, con proprio provvedimento, emana specifica direttiva per regolamentare il servizio a regime, con decorrenza dall’anno 2015, valutando come prioritaria la possibilità di attribuire alle strutture accreditate l’obbligo di organizzare e garantire il servizio trasporto quale ulteriore requisito di accreditamento, imputando i relativi oneri a valere sulla Missione 12 Programma 07 [3].

 

     Art. 9. Modifica all’art. 12 della L.R. 13 agosto 2015, n. 34

1. All’art. 12 della legge regionale 13 agosto 2015, n. 34, dopo il comma 3 è aggiunto il seguente comma:

“3 bis. Agli assistiti affetti da insufficienza renale cronica in terapia conservativa sono erogati i prodotti aproteici a prescindere dall’ISEE posseduto. Per far fronte alle esigenze finanziarie rivenienti dall'applicazione del presente articolo sono stanziati per l'anno 2016, 2017 e 2018 ulteriori 100.000,00 euro per ciascuna annualità, a valere sulla Missione 13 Programma 02.”.

 

     Art. 10. Modifiche ed integrazioni alla L.R. 3 gennaio 1997, n. 1

1. Il comma 3 dell'articolo 1 della legge regionale 3 gennaio 1997, n. 1, è sostituito dal seguente:

"3. L'indennità suddetta, prevista in base al numero degli abitanti, viene integrata con una indennità, stabilita in base al volume di affari annuo lordo, rilevabile dalle distinte contabili dei farmaci, dispensati nell'anno precedente, a carico del S.S.N., come di seguito indicato:

a) euro 12.500,00 fino ad euro 150.000,00 di volume d'affari;

b) euro 9.000,00 fino ad euro 180.000,00 di volume d'affari;

c) euro 5.500,00 fino ad euro 220.000,00 di volume d'affari;

d) è attribuita una ulteriore indennità di Euro 3.000,00 qualora concorrano entrambe le seguenti condizioni: numero di abitanti inferiore a 1.000 e volume di affari inferiore ad Euro 150.000,00 annuo.".

2. L'adeguamento delle indennità di cui al precedente comma si applica a far data dal 1° gennaio 2016.

3. L’art. 5 della legge regionale 3 gennaio 1997, n. 1, è così sostituito:

“1. Le indennità, previste dalla presente legge, sono rivalutate ogni due anni, a partire dal 1° gennaio 2018, in ragione del tasso d'inflazione programmato dal governo nel periodo considerato.”

 

     Art. 11. Disposizioni in materia di assistenza alle persone anziane nelle strutture residenziali

1. Il comma 1 dell'articolo 48 della legge regionale 7 agosto 2009, n. 27 è così sostituito:

"1. Al fine di consentire la graduale implementazione del sistema di residenzialità per anziani previsto dal Piano Regionale Integrato della Salute e dei Servizi alla Persona e alla Comunità 2012/2015, per l’anno 2016 i valori delle quote di rilievo sanitario per l'assistenza alle persone anziane ospitate nelle strutture residenziali sono fissati nelle misure come di seguito indicate:

a) quota giornaliera per anziani non autosufficienti: euro 24,00;

b) quota giornaliera per anziani allettati: euro 26,00.

Le suddette quote giornaliere sono riconosciute per i soli anziani già ospitati nelle strutture residenziali alla data del 31 dicembre 2014. L'importo complessivo a carico delle Aziende sanitarie locali non potrà superare l'importo speso nell'anno 2015. Il contributo è subordinato alla presentazione da parte delle strutture residenziali entro il 30 aprile 2016 di un piano di razionalizzazione della spesa finalizzato al perseguimento dell’equilibrio economico. Il piano deve contenere le azioni che si intendono porre in essere nel corso del 2016 e nei successivi anni. Il contributo per l’anno 2016 è erogato a consuntivo solo dopo aver verificato l’effettiva attuazione delle azioni contenute nel piano medesimo.”.

 

     Art. 12. Tariffe per prestazioni sanitarie

1. Nel rispetto di quanto previsto dal comma 1 dell’articolo 16 della legge regionale 27 gennaio 2015, n. 5, la Giunta regionale definisce le tariffe delle prestazioni sanitarie per l’anno 2015 entro 60 giorni dall’entrata in vigore della presente legge.

2. La Giunta regionale definisce annualmente le tariffe delle prestazioni sanitarie entro il 28 febbraio di ogni anno.

 

CAPO III

DISPOSIZIONI VARIE

 

     Art. 13. Trasferimento del centro termale “La Calda” di Latronico al Comune di Latronico

1. Il complesso immobiliare denominato “Centro termale La Calda” di Latronico è trasferito, previa intesa, che ne definisca modalità e tempi, in proprietà al Comune di Latronico. Sono altresì compresi nel trasferimento i beni mobili e le attrezzature in esso presenti [4].

2. Con deliberazione di Giunta Regionale si procede alla identificazione catastale, ove risultino censiti, dei beni immobili oggetto di trasferimento.

3. La consegna degli immobili al Comune di Latronico è effettuata con appositi verbali sottoscritti dai rappresentanti della Regione e del Comune, a ciò espressamente delegati.

4. I processi verbali di consegna, sottoscritti dagli intervenuti, costituiscono titolo per la trascrizione e per la voltura catastale dei beni stessi.

5. Ciascun bene è corredato da apposita scheda identificativa nella quale è descritto lo stato di diritto con particolare riferimento agli eventuali rapporti in essere e agli oneri reali che gravano sul bene.

6. Il Comune di Latronico subentra, a seguito della sottoscrizione dei verbali di consegna, nei rapporti giuridici attivi e passivi relativi ai beni o porzioni di beni trasferiti ai sensi del presente articolo, ivi compreso il contratto di concessione in uso e gestione del Centro termale in essere.

 

     Art. 14. Modifiche ed integrazioni all’art. 32 della L.R. 30 aprile 2014, n. 8

1. Al comma 1 dell’art. 32 della legge regionale 30 aprile 2014. n. 8 l’espressione “e in € 1.200.000,00 per l’esercizio finanziario 2015” è soppressa.

2. Dopo il comma 7 è aggiunto il seguente comma:

“7 bis. Per l’esercizio finanziario 2016 è previsto lo stanziamento di € 700.000,00 per la fondazione Matera – Basilicata 2019 di cui € 200.000,00 per il finanziamento del programma di attività riferito all’annualità 2016 ed € 500.000,00 per spese di funzionamento.

Ai fini dell’erogazione dell’importo di € 200.000,00, la fondazione è obbligata alla presentazione all’ufficio regionale competente di un piano delle attività riferito all’annualità 2016 corredato dalle relative previsioni di spesa, che l’ufficio provvederà a trasmettere ai fini informativi alla competente Commissione consiliare permanente.

La quota riferita alle spese di funzionamento di euro 500.000,00 sarà erogata alla fondazione in due tranches previa presentazione alla Regione del bilancio di previsione corredato dal piano delle attività, per le verifiche e i controlli di competenza regionale.

La prima tranche, pari al 50%, sarà erogata entro il 28 febbraio del 2016, la seconda entro il 30 settembre del 2016, previa rendicontazione della spesa riferita alla quota già erogata.

La fondazione è tenuta a presentare rendicontazione finale delle spese di funzionamento entro 180 giorni dalla chiusura dell’esercizio finanziario 2016.”.

 

     Art. 15. Autorizzazione di spesa per attività della campagna referendaria 2016

1. Per le attività e le iniziative connesse alla campagna informativa sul referendum abrogativo di cui alle delibere del Consiglio regionale nn. 322 e 324 del 19 settembre 2015, finalizzate alla massima informazione e sensibilizzazione della collettività, è autorizzata la spesa di euro 50.000,00 a valere sulla Missione 01, Programma 03.

2. Le procedure di gestione e le modalità di erogazione sono curate dal Consiglio regionale secondo quanto previsto dalle leggi statali e regionali espressamente applicabili.

 

     Art. 16. Avvio sperimentale dell’attività di trasporto sull’aviosuperficie “Enrico Mattei” di Pisticci.

1. Al fine di sostenere l’attività di gestione dell’infrastruttura e il percorso di accompagnamento all’avvio in via sperimentale delle attività di trasporto sull'aviosuperficie pista "Enrico Mattei" di Pisticci, è autorizzata la spesa di euro 750.000,00 per l'anno 2016 ed euro 1.250.000,00 per l’anno 2017 a valere sulla Missione 14 Programma 01 [5].

2. La Giunta regionale sentita la competente Commissione consiliare permanente, entro trenta giorni dall’entrata in vigore della presente legge, con propria deliberazione detta indirizzi ed individua le iniziative volte a dare concreta attuazione a quanto previsto dal comma 1 del presente articolo.

 

     Art. 17. Completamento dei compiti e funzioni delle gestioni liquidatorie di cui all'art. 6 della legge regionale 1 luglio 2008, n. 12.

1. La presente norma persegue la finalità di garantire l’omogenea ed equa estinzione delle pendenze rivenienti dalla soppressione delle UU.SS.LL. e delle Aziende sanitarie UU.SS.LL. di cui alla legge regionale 1 luglio 2008, n. 12 quale funzione istituzionale dell’amministrazione regionale volta a contemperare, attraverso l’approntamento dei mezzi finanziari occorrenti, gli interessi dei creditori con l’ordinata gestione delle risorse finanziarie pubbliche, nel rispetto dei vigenti vincoli di bilancio e degli obbiettivi di riduzione e razionalizzazione della spesa.

2. Le Gestioni liquidatorie delle ex UU.SS.LL e delle Aziende Sanitarie UU.SS.LL. di cui all'art. 6 della legge regionale 1° luglio 2008, n. 12, in continuità con le funzioni e i compiti sinora espletati, procedono direttamente al completamento della liquidazione delle soppresse aziende. Esse curano l’estinzione delle posizioni di debito e credito accertate con appositi atti ricognitivi e piani di attuazione delle attività delegate dall'art. 6 della legge regionale n. 12 del 1° luglio 2008, assicurando il recupero delle attività nonché, sulla base dei trasferimenti regionali, il saldo delle passività, secondo criteri oggettivi e univoci di scelta delle priorità approvati con provvedimento della Giunta regionale.

3. Ai Commissari liquidatori compete la rappresentanza legale delle Gestioni liquidatorie, la legittimazione attiva e passiva, sostanziale e processuale, per le controversie riguardanti debiti e crediti delle soppresse UU.SS.LL. e Aziende Sanitarie UU.SS.LL..

3 bis. In deroga all’ art. 6 comma 1 della legge regionale 1 luglio 2008, n. 12 e s.m.i. le Aziende Sanitarie di Potenza e Matera, con oneri a carico dei rispettivi bilanci e comunque nel rispetto degli equilibri dei relativi saldi, possono individuare fino ad un massimo di tre Commissari liquidatori di cui al medesimo art. 6 per ciascuna Azienda, scegliendoli tra persone di comprovata professionalità ed esperienza in materia di enti pubblici, nel rispetto delle disposizioni in tema di inconferibilità ed incompatibilità degli incarichi di cui al D.Lgs. n. 39/2013 e s.m.i. Il provvedimento di nomina diviene efficace successivamente alla presa d’atto da parte del Presidente della Giunta regionale. Il compenso annuo omnicomprensivo e complessivo per tutti i Commissari nominati da ciascuna Azienda Sanitaria è parametrato alla retribuzione prevista per un dirigente di struttura semplice nell’ambito del contratto della dirigenza SPTA sanità. I Commissari, in prosieguo con l’attuale assetto delle Gestioni Liquidatorie e senza soluzione di continuità né ulteriori oneri, si avvalgono delle strutture, delle risorse umane, dei mezzi e dell’organizzazione amministrativa delle Aziende sanitarie [6].

3 ter. Qualora nominati, i Commissari di cui al precedente comma relazionano semestralmente al Presidente della Giunta regionale e alla competente Commissione Consiliare Permanente sullo stato dell’attività liquidatoria [7].

4. I debiti delle Gestioni liquidatorie delle soppresse UU.SS.LL. e Aziende Sanitarie UU.SS.LL.. nonché i relativi atti esecutivi gravano unicamente sulle dotazioni finanziarie delle stesse Gestioni liquidatorie.

5. A tale scopo la Regione Basilicata, attraverso il Dipartimento Presidenza della Giunta:

a) trasferisce alle Gestioni liquidatorie, con provvedimenti di spesa vincolati, le risorse finanziarie necessarie all’attuazione dei Piani di liquidazione, nell’ambito delle disponibilità degli stanziamenti di bilancio e con le specifiche finalità di cui al secondo comma della presente norma.

b) definisce le funzioni e i compiti dei Commissari liquidatori e fissa gli indirizzi, i criteri di scelta e priorità per l’estinzione dei debiti e crediti pendenti, predisponendo ogni atto necessario alla conclusione del processo di liquidazione delle soppresse UU.SS.LL. e Aziende Sanitarie UU.SS.LL.. e all’attuazione degli obbiettivi di cui al secondo comma della presente norma.

6. Per tali finalità sono stanziate per l'anno 2016 euro 5.000.000,00, per l'anno 2017 euro 5.000.000,00, per l'anno 2018 euro 5.000.000,00 a valere sulla Missione 13 Programma 07.

7. L’articolo 13 della legge regionale 27 gennaio 2015, n. 5 “Legge di stabilità regionale 2015” è abrogato.

 

     Art. 18. Disposizioni riguardanti il Consorzio di Sviluppo Industriale della Provincia di Potenza [8]

1. Per le finalità di cui all’art. 13 bis della legge regionale 5 novembre 2014, n. 32, nelle more della definizione del riassetto della governance delle aree industriali della Regione Basilicata, sono assicurati euro 2.000.000,00, per l’esercizio finanziario 2016, nell’ambito delle risorse stanziate a valere sulla Missione 14, Programma 01.

 

     Art. 19. Modifiche all’articolo 35 della L.R. 27 gennaio 2015, n. 5

1. Al comma 1 dell’articolo 35 della L.R. 27 gennaio 2015, n. 5, dopo l’espressione “relativamente all’anno 2014” è aggiunta l’espressione “nonché relativamente agli anni 2015, 2016 e 2017”.

2. Il comma 2 dell’articolo 35 della L.R. 27 gennaio 2015, n. 5, è così sostituito:

“2. Al Consorzio di Bonifica Bradano e Metaponto è riconosciuto un contributo straordinario pari ad euro 20.000,00 per ciascuna delle annualità 2016, 2017 e 2018 a compensazione delle minori entrate scaturenti dall’applicazione del comma 1, a valere sulle risorse stanziate sulla Missione 09 programma 04 del bilancio pluriennale.”.

 

     Art. 20. Trasferimento immobile ALSIA

1. L’immobile di proprietà dell’ALSIA di cui alla visura catastale n. 2, foglio 159, particella 5382, sub 1, categoria C02, classe 3, consistenza 228,0, sito a Matera in via delle Cererie s.n.c., è trasferito senza oneri al Comune di Matera. Il Comune è vincolato ad utilizzare l’immobile per lo svolgimento di attività sociali, anche attraverso l’affidamento a soggetti del privato sociale.

 

     Art. 21. Modifiche all’articolo 30 della legge regionale 13 agosto 2015, n. 34

1. L’art. 30 della legge regionale 13 agosto 2015, n. 34 è così sostituito:

“1. Per consentire l’ammodernamento e l’ampliamento delle attrezzature ad alto contenuto tecnologico, necessario al raggiungimento degli obiettivi e alla realizzazione dei progetti disposti dal Dipartimento Ambiente della Regione Basilicata, è assegnato all’A.R.P.A.B. un contributo all’investimento dell’importo massimo complessivo di € 10.000.000,00.

2. La copertura finanziaria, da realizzarsi tramite il ricorso all’indebitamento, è assicurata dallo stanziamento di cui alla Missione 09 Programma 08.

3. La Giunta regionale, entro 30 giorni dall’approvazione della presente legge, definisce le modalità di attuazione dell’investimento complessivo.”.

 

     Art. 22. Tasse automobilistiche per particolari categorie di veicoli [9]

1. Sono esenti dalla tassa automobilistica, a far data dal 1° gennaio 2016, gli autoveicoli ed i motoveicoli, esclusi quelli adibiti ad uso professionale, di anzianità tra i venti e i trenta anni, classificati di interesse storico o collezionistico, obbligatoriamente iscritti in uno dei registri ASI, Storico Lancia, Italiano Alfa Romeo, Storico FMI al 31 dicembre 2015 e che abbiamo ricevuto certificazione idonea, a norma di legge.

2. I veicoli di cui al comma 1 sono assoggettati, in caso di utilizzazione sulla pubblica strada, ad una tassa di circolazione forfettaria annua di euro 25,82 per gli autoveicoli e di euro 10,33 per i motoveicoli.

3. I veicoli che hanno compiuto 20 anni di anzianità a decorrere dal 1° gennaio 2015 sono tenuti al pagamento della tassa automobilistica come previsto dal comma 666 dell’articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di stabilità 2015).

 

     Art. 23. Modifica della legge regionale 2 febbraio 1998, n 8

1. Il comma 2 ter dell’articolo 3 della legge regionale 2 febbraio 1998, n. 8 è così sostituito:

“2 ter. Fermi i limiti fissati dal legislatore statale in materia del personale e dalle norme di coordinamento della finanza pubblica, nell’ambito del contingente numerico fissato dall’articolo 2 per le rispettive segreterie particolari, ed in alternativa alle possibilità offerte dai commi 1 e 2 del presente articolo, il Presidente della Giunta regionale ed il Presidente del Consiglio regionale possono richiedere l’assegnazione di personale esterno nei limiti di due unità per il Presidente della Giunta regionale e di una unità per il Presidente del Consiglio regionale da reclutare con contratto a tempo determinato, disciplinato da norme di diritto privato o con contratto di collaborazione coordinata e continuativa. Il contratto di lavoro è stipulato, previa deliberazione della Giunta regionale o dell’ufficio di Presidenza del Consiglio regionale rispettivamente dal Dirigente generale del Dipartimento della Giunta regionale e dal Dirigente generale del Dipartimento Segreteria generale del Consiglio regionale ed è condizionato dalla durata effettiva del mandato politico del Presidente proponente, ferma restando la possibilità di revoca anticipata per cessazione del rapporto fiduciario, nonché di recesso volontario da parte dell’incaricato. Il trattamento economico è determinato dalla categoria del comparto Regione – autonomie locali cui l’incaricato potrebbe avere accesso in base al titolo di studio posseduto. Al fine di remunerare i particolari obblighi di reperibilità e di disponibilità ad orari disagevoli è riconosciuta una maggiorazione fino al valore della retribuzione corrispondente alla massima posizione economica della categoria di riferimento. La retribuzione assume carattere omnicomprensivo ed assorbente ogni trattamento economico.”.

 

     Art. 24. Stanziamento a favore del Comando regionale della Guardia di Finanza [10]

1. Al fine di consentire la realizzazione di un immobile da adibire a Comando Regionale della Guardia di Finanza è autorizzata la spesa di euro 14.000.000,00 per l’esercizio 2017.

2. La copertura finanziaria, da realizzarsi tramite il ricorso all’indebitamento, è assicurata dallo stanziamento di cui alla Missione 01 Programma 05.

 

CAPO IV

MISURE DI GOVERNANCE E COOPERAZIONE TERRITORIALE

 

     Art. 25. Contributo straordinario alla Provincia di Matera

1. Al fine di consentire la copertura degli oneri scaturenti dall’esercizio di servizi pubblici indispensabili resi, è assegnato alla Provincia di Matera un contributo straordinario pari ad euro 1.500.000,00 a valere sulla Missione 18 Programma 01.

 

     Art. 26. Contributo straordinario al Comune di Colobraro

1. Al fine di consentire la copertura degli oneri scaturenti dall’esercizio di servizi pubblici indispensabili resi, è assegnato al Comune di Colobraro un contributo straordinario pari ad euro 150.000,00 a valere sulla Missione 18 Programma 01.

 

     Art. 27. Contributo straordinario al Comune di Maratea.

1. Al fine di consentire il ripristino e la messa in sicurezza dell’impianto antincendio del Porto di Maratea, è assegnato al Comune di Maratea un contributo straordinario pari ad euro 50.000,00 a valere sulla Missione 10 Programma 03.

 

     Art. 28. Fondo per le Case della Salute

1. Al fine di promuovere la sperimentazione e il potenziamento dei servizi socio-sanitari si istituisce un fondo in conto capitale a valere sulla Missione 12, Programma 07 di euro 200.000,00 a favore del Comune di Avigliano per interventi destinati ai lavori relativi all’immobile di proprietà comunale destinato a sede di struttura socio sanitaria.

 

     Art. 29. Istituzione di un Fondo per la gestione di situazioni di crisi [11]

1. A decorrere dall’anno 2016, al fine di concorre ad assicurare lo svolgimento dei servizi essenziali nei Comuni strutturalmente deficitari, così come definiti dal Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nonché allo scopo di far fronte ad emergenze temporanee di carattere socio-economico, ascrivibili a determinazioni assunte sul territorio regionale da aziende nazionali totalmente possedute o controllate ai sensi dell’art. 2359 c.c., è costituito apposito fondo.

2. Entro sessanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge la Giunta regionale, sentita la competente Commissione consiliare, disciplina le modalità di accesso al fondo nonché i criteri di riparto.

3. In sede di prima applicazione, al fondo di cui al comma 1 è attribuito un importo pari a 200.000,00 euro.

4. Per l’anno 2016 alla copertura finanziaria degli oneri di cui al comma 3 si provvede mediante le risorse stanziate sulla Missione 18 Programma 01.

5. Per gli anni successivi si provvederà alla copertura degli oneri di cui al presente articolo nonché all’individuazione delle relative fonti di finanziamento, rivenienti anche dalla normativa statale, con le pertinenti leggi di bilancio.

 

     Art. 30. Rafforzamento del ruolo di intermediazione finanziaria da parte di Sviluppo Basilicata S.p.A.

1. Al fine di conseguire le finalità di cui all’articolo 36 delle legge regionale 18 agosto 2014, n. 26 ed in particolare al fine di consentire a Sviluppo Basilicata S.p.A. l’iscrizione all’Albo di cui all’art. 106 del D.Lgs. 1 settembre 1993, n. 385 “Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia”, così come modificato dal D. Lgs. n. 141/2010 e relative norme attuative, il capitale sociale di Sviluppo Basilicata S.p.A. è incrementato mediante l’immissione di nuove risorse finanziarie per euro 5.000.000,00 a valere sulla Missione 14 Programma 01.

2. A seguito dell’iscrizione di Sviluppo Basilicata S.p.A all’Albo di cui al precedente comma 1, tenuto conto della particolare rilevanza delle attività di intermediazione finanziaria correlate all’iscrizione medesima, la programmazione annuale delle iniziative ad esse riferite è sottoposta al vaglio della Giunta regionale, sentito il parere della competente Commissione consiliare da rendere entro 30 giorni dalla ricezione del documento programmatorio, decorsi i quali il parere si intende favorevolmente acquisito, fermo restante l’assoggettamento della società al controllo analogo secondo le modalità di rito.

3. Ai fini dell’attivazione della procedura di cui al comma 2, la società trasmette il documento di programmazione annuale entro il 1° novembre di ciascun anno alla Direzione generale del Dipartimento Presidenza Giunta.

 

CAPO V

DISPOSIZIONI FINALI

 

     Art. 31. Copertura finanziaria

1. Le autorizzazioni di spesa per il triennio l’esercizio finanziario 2016 contenute nella presente legge trovano copertura finanziaria nel bilancio di previsione 2016.

2. L'onere finanziario derivante dalle autorizzazioni di spesa disposte per gli anni 2017 e 2018 trova copertura finanziaria nel bilancio pluriennale 2016-2018.

 

     Art. 32. Entrata in vigore

1. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo alla data della sua pubblicazione.

2. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Basilicata.


[1] Articolo così sostituito dall'art. 1 della L.R. 6 luglio 2016, n. 12.

[2] Per un'interpretazione autentica del presente articolo, vedi l'art. 3 della L.R. 22 settembre 2021, n. 38.

[3] Comma così modificato dall'art. 16 della L.R. 13 marzo 2019, n. 2.

[4] Comma così modificato dall'art. 1 della L.R. 7 giugno 2021, n. 23.

[5] Comma così modificato dall'art. 56 della L.R. 24 luglio 2017, n. 19.

[6] Comma aggiunto dall'art. 26 della L.R. 30 dicembre 2017, n. 39 e così modificato dall'art. 27 della L.R. 29 giugno 2018, n. 11.

[7] Comma aggiunto dall'art. 26 della L.R. 30 dicembre 2017, n. 39.

[8] Articolo così sostituito dall'art. 5 della L.R. 5 agosto 2016, n. 19. L'art. 5, L.R. 19/2016, è stato abrogato dall'art. 13 della L.R. 3 marzo 2021, n. 7.

[9] Articolo abrogato dall'art. 2 della L.R. 6 luglio 2016, n. 12.

[10] Articolo così sostituito dall'art. 20 della L.R. 28 aprile 2017, n. 6.

[11] Articolo abrogato dall'art. 15 della L.R. 28 aprile 2017, n. 6.