Settore: | Codici regionali |
Regione: | Basilicata |
Materia: | 2. amministrazione regionale |
Capitolo: | 2.2 enti regionali o a partecipazione regionale |
Data: | 08/01/2016 |
Numero: | 1 |
Sommario |
Art. 1. Finalità. |
Art. 2. Ambito territoriale ottimale. |
Art. 3. Entrate dell'E.G.R.I.B. |
Art. 4. Organi. |
Art. 5. Assemblea - Presidente dell'Assemblea. |
Art. 6. Funzioni dell'Assemblea. |
Art. 7. Amministratore unico. |
Art. 8. Funzioni dell'Amministratore unico. |
Art. 9. Revisore unico. |
Art. 10. Separazione dell'attività di programmazione da quella di gestione. |
Art. 11. Piani d'Ambito. |
Art. 12. Articolazione organizzativa dell'E.G.R.I.B. |
Art. 13. Norme transitorie. |
Art. 14. Controllo e vigilanza. |
Art. 15. Norma finanziaria. |
Art. 16. Abrogazioni. |
Art. 17. Entrata in vigore. |
§ 2.2.56 - L.R. 8 gennaio 2016, n. 1.
Istituzione dell'Ente di Governo per i Rifiuti e le Risorse Idriche della Basilicata (E.G.R.I.B.).
(B.U. 8 gennaio 2016, n. 1)
Art. 1. Finalità.
1. Al fine di procedere al riordino ed efficientamento delle funzioni di programmazione, pianificazione e controllo dell'uso delle risorse idriche, al riordino della disciplina regionale sulla gestione del Servizio Idrico Integrato e sulla Gestione Integrata dei Rifiuti, in linea con quanto disposto dal
2. L'E.G.R.I.B., nel rispetto delle competenze ed attribuzioni spettanti per legge ad altri soggetti, è responsabile del governo:
a) della risorsa acqua e svolge funzioni di coordinamento, alta vigilanza ed indirizzo rispetto alle politiche di competenza regionale in materia di acqua, anche con riferimento agli Accordi interregionali di Settore, nonché funzioni di indirizzo, coordinamento e alta vigilanza sugli operatori pubblici e privati coinvolti nel Sistema Idrico Regionale;
b) del Servizio Idrico Integrato della Basilicata, subentrando e svolgendo le funzioni già svolte dalla Conferenza Interistituzionale Idrica, già Autorità d'Ambito del Servizio Idrico Integrato, di cui alla
c) della Gestione Integrata dei Rifiuti, subentrando e svolgendo le funzioni già svolte dalla Conferenza Interistituzionale di Gestione dei Rifiuti, già Autorità d'Ambito Rifiuti, di cui alla
3. L'E.G.R.I.B. è dotato di personalità giuridica di diritto pubblico e di autonomia organizzativa, amministrativa, patrimoniale e contabile ed allo stesso si applicano le norme di cui al
4. L’E.G.R.I.B. ha sede legale in Potenza e uffici anche a Matera [1].
Art. 2. Ambito territoriale ottimale.
1. Ai fini di cui all'articolo 1, comma 1, l'intero territorio regionale della Basilicata costituisce l'unico Ambito Territoriale Ottimale, in conformità alle previsioni di cui agli articoli 147 e 200 del
Art. 3. Entrate dell'E.G.R.I.B.
1. Costituiscono entrate dell'E.G.R.I.B.:
a) i contributi regionali;
b) la quota parte delle tariffe del Servizio Idrico Integrato e del Servizio di Gestione Integrata dei rifiuti, vincolate, ai sensi della normativa vigente, alla copertura dei costi di funzionamento dell’Ente [2];
c) eventuali trasferimenti statali, regionali, degli enti locali o di altri soggetti per lo svolgimento di specifiche attività o progetti.
Art. 4. Organi.
1. Sono organi dell'E.G.R.I.B.:
a) l'Assemblea ed il suo Presidente;
b) l'Amministratore unico;
c) il Revisore unico.
Art. 5. Assemblea - Presidente dell'Assemblea.
1. L'Assemblea è composta dai Sindaci dei Comuni o loro delegati ricadenti nell'Ambito Territoriale Ottimale, dai Presidenti delle Province o loro delegati e dal Presidente della Regione o suo delegato.
2. Entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge gli enti locali di cui al comma 1 deliberano, secondo le previsioni dei rispettivi ordinamenti, la propria adesione all'E.G.R.I.B.
3. Decorso inutilmente il termine di cui al comma precedente il Presidente della Regione esercita, previa diffida all'ente locale ad adempiere entro ulteriori trenta giorni, i poteri sostitutivi di cui all'articolo 147, comma 1-bis, del
4. L'Assemblea nomina al suo interno un Presidente, scelto tra i Sindaci che la compongono, che organizza e coordina i lavori della stessa. Il Presidente dura in carica 3 anni o fino alla cessazione dell'incarico di Sindaco se antecedente.
5. I rappresentanti dei Comuni partecipano alle votazioni dell'Assemblea con peso rapportato alle seguenti fasce demografiche di appartenenza del Comune in base alla popolazione risultante dall'ultimo censimento ufficiale:
a) comuni con popolazione fino a 1.000 abitanti - peso uguale a 1;
b) comuni con popolazione superiore a 1.000 e fino a 3.000 abitanti - peso uguale a 2;
c) comuni con popolazione superiore a 3.000 e fino a 5.000 abitanti - peso uguale a 4;
d) comuni con popolazione superiore a 5.000 e fino a 10.000 abitanti - peso uguale a 8;
e) comuni con popolazione superiore a 10.000 e fino a 30.000 abitanti - peso uguale a 16;
f) comuni con popolazione superiore a 30.000 o che siano capoluoghi di provincia - peso uguale a 32.
6. L'Assemblea è valida, in prima convocazione, se è presente la maggioranza degli aventi diritto al voto e, in seconda convocazione e nelle successive, se è rappresentato almeno un terzo secondo i criteri di cui al comma 5.
7. Le dichiarazioni sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei presenti secondo i criteri di cui al comma 5.
8. I delegati rappresentanti delle Province e della Regione partecipano ai lavori dell'Assemblea con funzioni consultive e senza diritto di voto.
9. I componenti ed il Presidente dell'Assemblea non percepiscono alcuna indennità.
Art. 6. Funzioni dell'Assemblea.
1. L'Assemblea svolge funzioni di indirizzo e controllo sulle funzioni di attività di cui all'articolo 1, comma 2, lett. b) e c), attraverso:
a) lo svolgimento delle funzioni già attribuite alla Conferenza Interistituzionale Idrica, già Autorità d'Ambito del Servizio Idrico Integrato, secondo quanto previsto dalla
1) approva il modello di gestione e le modalità di affidamento del servizio;
2) predispone la convenzione-tipo che regola il rapporto con il soggetto gestore del servizio, sulla base della convenzione-tipo, con relativi disciplinari, di cui all’art. 151 del
3) [esercita il controllo analogo sul soggetto gestore in caso di affidamento in house] [3];
4) approva il Piano d’Ambito, secondo le modalità di cui all’art. 149 comma 6 del
5) determina, ai sensi dell’art. 154 comma 4 del
6) approva il Piano degli Interventi;
7) approva la Carta del Servizio [4];
b) lo svolgimento delle funzioni già attribuite alla Conferenza Interistituzionale di Gestione dei Rifiuti, già Autorità d'Ambito Rifiuti, dalla
1) approva, su proposta dell'Amministratore unico, il modello di gestione e le modalità di affidamento del servizio;
2) approva, su proposta dell'Amministratore unico, la Convenzione che regola i rapporti con il soggetto gestore del servizio, nonché il relativo disciplinare;
3) approva il Piano d'Ambito;
4) approva le tariffe;
5) approva il Piano degli Interventi;
6) approva la Carta del Servizio.
2. L'Assemblea, inoltre, provvede all'approvazione:
a) del programma e della relazione annuale prodotta dall'Amministratore unico;
b) della dotazione organica, dei piani di fabbisogno del personale;
c) dei regolamenti di organizzazione interna;
d) del bilancio dell'Ente, del relativo rendiconto e di eventuali variazioni.
3. Il programma e la relazione annuale dell’Amministratore unico, così come approvati dall’Assemblea, sono allegati rispettivamente al bilancio e al rendiconto come parti integranti e sostanziali degli stessi e trasmessi alla Regione Basilicata in sede di sottoposizione a controllo dei documenti contabili ai sensi dell’art. 14 [5].
Art. 7. Amministratore unico.
1. L'Amministratore unico è nominato dalla Giunta regionale ed è prescelto tra professionisti, esperti o dirigenti pubblici in possesso di elevata competenza nei settori di riferimento. Il relativo rapporto di lavoro è disciplinato con contratto di diritto privato di durata di tre anni, rinnovabile una sola volta.
2. Il trattamento economico omnicomprensivo spettante all'Amministratore unico è parametrato a quello previsto per i dirigenti generali regionali, secondo la vigente disciplina regionale.
3. L'Amministratore unico, in caso di grave impedimento, di dimissioni, di revoca, è sostituito da un Commissario straordinario nominato con provvedimento della stessa Giunta regionale, il quale assume tutte le funzioni dell'organo e rimane in carica sino all'insediamento del nuovo Amministratore unico che dovrà avvenire entro i successivi 90 giorni.
4. La carica di Amministratore unico è incompatibile con l'esercizio di attività connesse, in via diretta o indiretta, alle finalità ed ai compiti istituzionali dell'E.G.R.I.B.
Art. 8. Funzioni dell'Amministratore unico.
1. L'Amministratore unico ha la rappresentanza legale dell'E.G.R.I.B. ed ha la responsabilità dell'organizzazione interna e del funzionamento dell'ente, coordinandone la struttura operativa, e provvede in particolare:
a) al governo della risorsa idrica attraverso:
1) la proposta di definizione di Accordi di Programma per l'utilizzazione della risorsa idrica nel settore civile, industriale e agricolo;
2) il concorso alla determinazione della tariffa dell'acqua all'ingrosso (comprendente i costi industriali, i costi ambientali ed i costi della risorsa) nel rispetto delle norme di settore;
3) la vigilanza ed il controllo sulla gestione della risorsa idrica;
4) il concorso alla programmazione, di concerto con le Regioni interessate, delle infrastrutture primarie regionali ed interregionali interconnesse;
5) il controllo e la proposta di programmazione per la gestione e la messa in sicurezza sismica ed idraulica delle dighe presenti sul territorio regionale;
6) la valorizzazione energetica degli schemi e degli impianti;
7) l'individuazione delle procedure e degli adempimenti per il conseguimento degli obiettivi regionali per la scelta, di concerto con gli Enti competenti, del Soggetto Gestore del Servizio Idrico Primario interregionale e per l'uso plurimo della risorsa;
b) alla predisposizione degli atti da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea per lo svolgimento delle funzioni già attribuite alla Conferenza Interistituzionale Idrica, già Autorità d'Ambito del Servizio Idrico Integrato, secondo quanto previsto dalla
c) alla predisposizione degli atti da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea per lo svolgimento delle funzioni già attribuite alla Conferenza Interistituzionale di Gestione dei Rifiuti, già Autorità d'Ambito Rifiuti, dalla
d) all'adozione del programma annuale delle attività dell'Ente e della relazione annuale; quest’ultima fornisce compiute informazioni sulle procedure ed esiti del controllo espletato, sulla qualità contrattuale e sulla complessiva attività economica, finanziaria e tecnica evidenziandone i risultati, le misure intraprese e la verifica degli obbiettivi fissati [6];
e) all'adozione dei regolamenti interni di organizzazione;
f) all'adozione della dotazione organica e dei piani del fabbisogno del personale;
g) all'adozione del bilancio dell'Ente, del relativo rendiconto e di eventuali variazioni.
2. Le proposte di cui ai numeri indicati nella lettera a) del comma 1 sono sottoposte all'approvazione della Giunta regionale, previo parere delle competenti Commissioni consiliari.
Art. 9. Revisore unico.
1. Il Revisore unico è nominato dal Consiglio regionale secondo le procedure previste dalla vigente normativa regionale in materia, per la durata pari a quella dell'Amministratore unico [7].
2. Al Revisore spetta un compenso annuo lordo pari a quello previsto dal comma 1, dell'articolo 241 del
Art. 10. Separazione dell'attività di programmazione da quella di gestione.
1. L'E.G.R.I.B. è articolato in maniera tale da separare l'attività di programmazione e realizzazione degli investimenti da quelle relative al governo dei servizi allo stesso ente affidati, secondo il principio dell'autonomia nella gestione delle risorse finanziarie [8].
2. [Il modello organizzativo di cui al comma 1 è approvato dalla Giunta regionale, su proposta dell'Amministratore unico, da presentare nel termine di 60 giorni dal suo insediamento, previo parere della Commissione consiliare competente] [9].
Art. 11. Piani d'Ambito.
1. I Piani d'Ambito per il Servizio Idrico Integrato e per il Servizio di Gestione Integrata dei Rifiuti Urbani si compongono degli atti e dei contenuti di cui agli artt. 149 e 199 del
2. I Piani di cui al comma 1 specificano gli obiettivi da raggiungere nel periodo di affidamento dei servizi e definiscono gli standard prestazionali degli stessi nel rispetto della normativa vigente, in relazione anche agli scenari di sviluppo demografico ed economico dei territori.
3. I Piani di cui al comma 1 sono di norma aggiornati in occasione della revisione delle tariffe ovvero nei casi in cui si renda necessario ai fini del rispetto di sopravvenute disposizioni di legge ovvero di criteri ed indirizzi della Regione.
4. Il Piano d'Ambito per il Servizio di Gestione Integrata dei Rifiuti Urbani, nel caso l'attività di raccolta e quella di smaltimento siano svolte da soggetti distinti, assicura l'integrazione e la regolazione delle gestioni disciplinando i flussi dei rifiuti sulla base di quanto stabilito dal Piano regionale dei rifiuti anche ai fini della determinazione del costo dello smaltimento.
5. Nelle more dell’approvazione del Piano d’Ambito per il Servizio di Gestione Integrata dei Rifiuti di cui al comma 1, l’EGRIB di concerto con la Regione, sulla base dei criteri, e degli indirizzi e delle priorità fissati dal PRGR e dei principi di cui all’art. 202 del
Art. 12. Articolazione organizzativa dell'E.G.R.I.B.
1. L'E.G.R.I.B. è dotato di un proprio ruolo organico a cui si applica lo stato giuridico ed il trattamento economico dei contratti collettivi nazionali di lavoro che trovano applicazione per i dipendenti del comparto Regioni-autonomie locali.
1 bis. All’E.G.R.I.B., in quanto ente di nuova istituzione, è consentita capacità assunzionale necessaria a sostenere l’adeguata operatività nei limiti delle disposizioni di cui all’art. 9, comma 36 del
2. L'E.G.R.I.B., per lo svolgimento delle proprie funzioni, fermo restando quanto stabilito al successivo art. 12, comma 3, si può avvalere altresì del personale regionale ovvero di quello appartenente alle pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del
Art. 13. Norme transitorie.
1. Fino all'effettivo insediamento degli organi dell'E.G.R.I.B. le attività volte alla costituzione dell'Ente ed alla gestione provvisoria, in particolare lo svolgimento delle funzioni di cui all'articolo 1, comma 2, lett. a), sono attribuite, con apposito provvedimento della Giunta regionale, ad un Commissario straordinario in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 7, comma 1. Al Commissario spetta il compenso dell'Amministratore unico da determinarsi previamente ai sensi dell'art. 7, comma 2.
2. Gli organi dell'E.G.R.I.B. sono costituiti entro il 31 marzo 2016.
3. Alla data del l° aprile 2016 la Conferenza Interistituzionale Idrica, di cui alla
3 bis. Al fine di garantire la continuità amministrativa gli incarichi dirigenziali conferiti presso le cessate Conferenze restano in essere presso l’EGRIB sino alla data di conferimento dei nuovi incarichi ovvero sino all’approvazione di diversa articolazione organizzativa da parte degli organi competenti e, comunque, fino alla scadenza del termine di durata massima quinquennale degli incarichi. L’attuazione della presente disposizione non deve comportare oneri aggiuntivi per l’Ente [12].
4. A partire dal l° aprile 2016 l'E.G.R.I.B. subentra nelle funzioni ed in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi della Conferenza Interistituzionale Idrica e della Conferenza Interistituzionale di Gestione dei Rifiuti. Fino a tale data continua l'attuale gestione delle Conferenze.
5. Entro il 29 febbraio 2016 i Commissari di cui agli articoli 26 e 27 della
6. Nelle more dell'assunzione del modello del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani e dei relativi affidamenti nel rispetto della normativa statale e comunitaria in materia di affidamento di servizi pubblici locali a rilevanza economica, proseguono le gestioni in essere alla data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi degli articoli 198 e 204 del
Art. 14. Controllo e vigilanza.
1. Gli atti di cui all'articolo 6, comma 2, lett. b) e d), sono sottoposti al controllo preventivo di legittimità della Giunta e del Consiglio regionale secondo le modalità di cui agli articoli 17 e 18 della
2. L'E.G.R.I.B. è sottoposto alla vigilanza della Giunta regionale secondo le modalità di cui all'articolo 19 della
Art. 15. Norma finanziaria.
1. Per gli anni 2016 e 2017 e l’anno 2018, alla copertura degli oneri relativi al contributo regionale di funzionamento dell'Ente, derivanti dall'applicazione della presente legge, stimati in euro 1.000.000,00, per ciascun esercizio, si provvede con le seguenti variazioni sullo stanziamento di competenza:
a) variazione in diminuzione
Missione 20
Programma 03 euro 1.000.000,00
b) variazione in aumento
Missione 09
Programma 04 euro 1.000.000,00 [14]
2. La Giunta regionale, con proprio provvedimento, è autorizzata ad apportare le variazioni compensative sui capitoli appartenenti alle richiamate Missioni 09 e 20 e ai corrispondenti Programmi 04 e 03.
2 bis. Fino alla definizione della tariffa unica per i rifiuti e fino all’approvazione del piano d’ambito per i rifiuti, la Regione Basilicata riconosce un contributo ordinario annuale per il funzionamento dell’ente pari ad € 1.000.000,00 [15].
2 ter. Agli oneri derivanti dall’applicazione del comma 3 si provvede mediante uno stanziamento annuale a valere sulla Missione 09 Programma 04 del bilancio pluriennale 2020-2022 [16].
Art. 16. Abrogazioni.
1. Le disposizioni della disciplina regionale incompatibili con quelle di cui alla presente legge sono abrogate.
Art. 17. Entrata in vigore.
1. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Basilicata.
2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Basilicata.
[1] Comma così sostituito dall'art. 25 della
[2] Lettera così sostituita dall'art. 1 della
[3] Punto soppresso dall'art. 5 della
[4] Lettera così modificata dall'art. 2 della
[5] Comma aggiunto dall'art. 1 della
[6] Lettera già modificata dall'art. 1 della
[7] Comma così modificato dall'art. 3 della
[8] Comma così modificato dall'art. 3 della
[9] Comma abrogato dall'art. 9 della
[10] Comma aggiunto dall'art. 23 della
[11] Comma inserito dall'art. 9 della
[12] Comma aggiunto dall'art. 26 della
[13] Comma così modificato dall'art. 63 della
[14] Comma così modificato dall'art. 30 della
[15] Comma aggiunto dall'art. 8 della
[16] Comma aggiunto dall'art. 8 della