§ 36.1.58 - D.Lgs. 15 marzo 2017, n. 35.
Attuazione della direttiva 2014/26/UE sulla gestione collettiva dei diritti d'autore e dei diritti connessi e sulla concessione di licenze [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:36. Diritto d'autore
Capitolo:36.1 disciplina generale
Data:15/03/2017
Numero:35


Sommario
Art. 1.  Oggetto
Art. 2.  Definizioni
Art. 3.  Ambito di applicazione
Art. 4.  Principi generali e diritti dei titolari dei diritti
Art. 5.  Adesione agli organismi di gestione collettiva
Art. 6.  Partecipazione dei membri titolari dei diritti
Art. 7.  Diritti dei titolari dei diritti che non sono membri dell'organismo di gestione collettiva
Art. 8.  Requisiti degli organismi di gestione collettiva e delle entità di gestione indipendente che svolgono attività di amministrazione e di intermediazione del diritto d'autore e dei diritti ad esso [...]
Art. 9.  Organi degli organismi di gestione collettiva
Art. 10.  Assemblea generale dei membri
Art. 11.  Organo di sorveglianza
Art. 12.  Amministrazione degli organismi di gestione collettiva
Art. 13.  Organo di controllo contabile
Art. 14.  Riscossione e impiego dei proventi dei diritti
Art. 15.  Detrazioni
Art. 16.  Servizi sociali, culturali o educativi
Art. 17.  Distribuzione di importi dovuti ai titolari dei diritti
Art. 18.  Identificazione dei titolari dei diritti
Art. 19.  Proventi non distribuibili
Art. 20.  Diritti gestiti nel quadro di accordi di rappresentanza
Art. 21.  Detrazioni e pagamenti nel quadro degli accordi di rappresentanza
Art. 22.  Concessione delle licenze
Art. 23.  Obblighi degli utilizzatori
Art. 24.  Informazioni ai titolari dei diritti sulla gestione dei loro diritti
Art. 25.  Informazioni sulla gestione di diritti fornite ad altri organismi di gestione collettiva nel quadro di accordi di rappresentanza.
Art. 26.  Divulgazione delle informazioni
Art. 27.  Informazioni fornite su richiesta ai titolari dei diritti, ad altri organismi di gestione collettiva e agli utilizzatori.
Art. 28.  Relazione di trasparenza annuale
Art. 29.  Licenze multiterritoriali per i diritti su opere musicali online
Art. 30.  Capacità di trattamento dei dati per la gestione delle licenze multiterritoriali per i diritti su opere musicali online
Art. 31.  Trasparenza delle informazioni sui repertori multiterritoriali per i diritti su opere musicali online
Art. 32.  Correttezza delle informazioni sui repertori multiterritoriali
Art. 33.  Correttezza e puntualità nelle dichiarazioni sull'uso e nella fatturazione
Art. 34.  Correttezza e puntualità nel pagamento dei titolari dei diritti
Art. 35.  Accordi tra organismi di gestione collettiva per la concessione di licenze multiterritoriali per i diritti su opere musicali online
Art. 36.  Obbligo di rappresentanza di un altro organismo di gestione collettiva per la concessione di licenze multiterritoriali per i diritti su opere musicali online
Art. 37.  Deroga per i diritti musicali online richiesti per programmi radiofonici e televisivi
Art. 38.  Procedure di reclamo
Art. 39.  Modifiche in materia di risoluzione delle controversie
Art. 40.  Vigilanza
Art. 41.  Sanzioni
Art. 42.  Scambio di informazioni tra Autorità competenti
Art. 43.  Dati personali
Art. 44.  Facoltà di segnalazione all'Autorità garante della concorrenza e del mercato
Art. 45.  Riduzioni e esenzioni
Art. 46.  Accesso alle licenze multiterritoriali per i diritti su opere musicali online
Art. 47.  Disciplina relativa al nuovo Istituto mutualistico artisti interpreti esecutori di cui all'articolo 7, decreto-legge 30 aprile 2010, n. 64, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2010, [...]
Art. 48.  Cooperazione per lo sviluppo di licenze multiterritoriali
Art. 49.  Disposizioni transitorie
Art. 50.  Abrogazioni
Art. 51.  Clausola di invarianza finanziaria


§ 36.1.58 - D.Lgs. 15 marzo 2017, n. 35.

Attuazione della direttiva 2014/26/UE sulla gestione collettiva dei diritti d'autore e dei diritti connessi e sulla concessione di licenze multiterritoriali per i diritti su opere musicali per l'uso online nel mercato interno.

(G.U. 27 marzo 2017, n. 72)

 

     IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

 

     Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

     Vista la legge 24 dicembre 2012, n. 234, recante norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea;

     Vista la direttiva 2014/26/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 febbraio 2014 sulla gestione collettiva dei diritti d'autore e dei diritti connessi e sulla concessione di licenze multiterritoriali per i diritti su opere musicali per l'uso online nel mercato interno;

     Vista la legge 12 agosto 2016, n. 170, recante delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - legge di delegazione europea 2015 e, in particolare, l'articolo 20;

     Vista la direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 ottobre 1995 relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonchè alla libera circolazione di tali dati;

     Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, recante disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri e, in particolare, l'articolo 14;

     Vista la legge 22 aprile 1941, n. 633, e successive modificazioni, recante protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio;

     Vista la legge 10 ottobre 1990, n. 287, e successive modificazioni, recante norme per la tutela della concorrenza e del mercato;

     Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, recante nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi;

     Vista la legge 31 luglio 1997, n. 249, e successive modificazioni, relativa alla istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo;

     Visto il decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, e successive modificazioni, relativo all'istituzione del Ministero per i beni e le attività culturali, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

     Visti l'articolo 52 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e l'articolo 10 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, relativi al trasferimento al Ministero per i beni e le attività culturali delle competenze esercitate dalla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per l'informazione e l'editoria - in materia di diritto d'autore e disciplina della proprietà letteraria;

     Vista la legge 9 gennaio 2008, n. 2, recante disposizioni concernenti la Società italiana degli autori ed editori;

     Visto il decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, e successive modificazioni, recante attuazione della direttiva 2006/43/CE, relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati, che modifica le direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE, e che abroga la direttiva 84/253/CEE;

     Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 agosto 2014, n. 171, recante regolamento di organizzazione del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, degli uffici della diretta collaborazione del Ministro e dell'Organismo indipendente di valutazione della performance, a norma dell'articolo 16, comma 4 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89;

     Visto il decreto-legge 30 aprile 2010, n. 64, recante disposizioni urgenti in materia di spettacolo e attività culturali, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2010, n. 100;

     Visto il decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, recante disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, e, in particolare, l'articolo 39;

     Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 19 dicembre 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 59 dell'11 marzo 2013, recante individuazione, nell'interesse dei titolari aventi diritto, dei requisiti minimi necessari ad un razionale e corretto sviluppo del mercato degli intermediari dei diritti connessi al diritto d'autore, di cui alla legge 22 aprile 1941, n. 633, e successive modificazioni;

     Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 17 gennaio 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 102 del 5 maggio 2014, recante riordino della materia del diritto connesso al diritto d'autore, di cui alla legge 22 aprile 1941, n. 633, e successive modificazioni;

     Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 14 dicembre 2016;

     Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

     Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 3 marzo 2017;

     Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, di concerto con il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, il Ministro della giustizia e il Ministro dell'economia e delle finanze;

 

     Emana

     il seguente decreto legislativo:

 

Capo I

Disposizioni generali

 

Art. 1. Oggetto

     1. Il presente decreto provvede al recepimento nell'ordinamento nazionale della Direttiva 26 febbraio 2014, n. 26 del Parlamento europeo e del Consiglio sulla gestione collettiva dei diritti d'autore e dei diritti connessi e sulla concessione di licenze multiterritoriali per i diritti su opere musicali per l'uso online nel mercato interno. Esso stabilisce i requisiti necessari per garantire il buon funzionamento della gestione dei diritti d'autore e dei diritti connessi da parte degli organismi di gestione collettiva e delle entità di gestione indipendente, nonchè i requisiti per la concessione di licenze multiterritoriali da parte di organismi di gestione collettiva dei diritti d'autore per l'uso online di opere musicali nel mercato interno.

 

     Art. 2. Definizioni

     1. Per «organismo di gestione collettiva» si intende un soggetto, ivi compresa la Società italiana degli autori ed editori (SIAE) disciplinata dagli articoli 180 e seguenti della legge 22 aprile 1941, n. 633, e dalla legge 9 gennaio 2008, n. 2, che, come finalità unica o principale, gestisce diritti d'autore o diritti connessi ai diritti d'autore per conto di più di un titolare di tali diritti, a vantaggio collettivo di questi, e che soddisfi uno o entrambi i seguenti requisiti:

     a) è detenuto o controllato dai propri membri;

     b) non persegue fini di lucro.

     2. Per «entità di gestione indipendente» si intende, fermo restando quanto previsto dall'articolo 180, della legge 22 aprile 1941, n. 633, un soggetto che, come finalità unica o principale, gestisce diritti d'autore o diritti connessi ai diritti d'autore per conto di più di un titolare di tali diritti, a vantaggio collettivo di questi, e che soddisfi entrambi i seguenti requisiti:

     a) non è detenuta nè controllata, direttamente o indirettamente, integralmente o in parte, dai titolari dei diritti;

     b) persegue fini di lucro.

     3. Per «titolare dei diritti» si intende qualsiasi persona o entità, diversa da un organismo di gestione collettiva, che detiene diritti d'autore o diritti connessi ai diritti d'autore o a cui, in base a un accordo per lo sfruttamento dei diritti o alla legge, spetta una parte dei proventi.

     4. Per «membro di un organismo di gestione collettiva» si intende un titolare dei diritti o un'entità che rappresenta i titolari dei diritti, compresi altri organismi di gestione collettiva e associazioni di titolari di diritti, e che soddisfa i requisiti di adesione dell'organismo di gestione collettiva ed è stato ammesso da questo.

     5. Per «licenza multiterritoriale» si intende una licenza che abbia ad oggetto la riproduzione o la comunicazione attraverso reti di comunicazione elettroniche di un'opera musicale per il territorio di più di uno Stato dell'Unione europea.

     6. Per «diritti su opere musicali online» si intendono: tutti i diritti di riproduzione e comunicazione al pubblico su opere musicali diffuse attraverso reti di comunicazione elettronica online.

 

     Art. 3. Ambito di applicazione

     1. Agli organismi di gestione collettiva si applicano i Capi I, II, IV, V e VI e, nel caso in cui concedano licenze multiterritoriali per i diritti su opere musicali online, anche il Capo III.

     2. Le entità di gestione indipendenti di cui all'articolo 2, comma 2, devono soddisfare i requisiti previsti dall'articolo 8, ad eccezione del comma 1, lettera c), del medesimo articolo, e sono soggette alle disposizioni di cui agli articoli 4, ad eccezione del comma 3, primo periodo, 13, comma 1,14, commi 1 e 2, 17, 19, 22, 23, comma 3, 24, 26, comma 1, lettere a), b), c), e), f), g) e l), 27 e 28, commi 1, 2 e 4, nonchè al Capo IV del presente decreto [1].

 

Capo II

Organismi di gestione collettiva

Sezione I

Rappresentanza dei titolari dei diritti e adesione agli organismi di gestione collettiva

 

     Art. 4. Principi generali e diritti dei titolari dei diritti

     1. Gli organismi di gestione collettiva agiscono nell'interesse dei titolari dei diritti da essi rappresentati, senza imporre loro alcun obbligo che non sia oggettivamente necessario alla protezione dei loro diritti e interessi o alla gestione efficace di questi ultimi.

     2. I titolari dei diritti possono affidare ad un organismo di gestione collettiva o ad un'entità di gestione indipendente di loro scelta la gestione dei loro diritti, delle relative categorie o dei tipi di opere e degli altri materiali protetti per i territori da essi indicati, indipendentemente dallo Stato dell'Unione europea di nazionalità, di residenza o di stabilimento dell'organismo di gestione collettiva, dell'entità di gestione indipendente o del titolare dei diritti [2].

     3. L'organismo di gestione collettiva scelto è obbligato ad assumere la gestione affidatagli, se questa rientra nel proprio ambito di attività e non sussistono ragioni oggettivamente giustificate per rifiutarla. L'organismo di gestione collettiva o l'entità di gestione indipendente, prima di assumere la gestione, forniscono ai titolari dei diritti le informazioni di cui ai commi 4, 5, 6 e 7, nonchè quelle relative alle spese di gestione e alle detrazioni derivanti dai proventi dei diritti e da eventuali introiti provenienti dall'investimento dei proventi stessi. L'organismo di gestione collettiva o l'entità di gestione indipendente forniscono le stesse informazioni ai titolari dei diritti che, alla data di entrata in vigore del presente decreto, li hanno già autorizzati a gestire i loro diritti, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

     4. I titolari dei diritti, qualora affidino ad un organismo di gestione collettiva o ad un'entità di gestione indipendente la gestione dei propri diritti, specificano, in forma scritta, quale diritto o categoria di diritti o tipo di opere e altri materiali protetti, affidano alla loro gestione.

     5. Resta in ogni caso salvo il diritto dei titolari dei diritti di concedere licenze per l'uso non commerciale di diritti, categorie di diritti o tipi di opere e altri materiali protetti di loro scelta.

     6. I titolari dei diritti hanno il diritto di revocare l'affidamento dell'attività di intermediazione da loro concesso, in tutto o in parte, per i territori di loro scelta, con un preavviso non inferiore a quattro mesi e non superiore a sei mesi. Tale diritto non può essere subordinato ad alcuna condizione che ne renda gravoso l'esercizio. L'organismo di gestione collettiva o l'entità di gestione indipendente possono decidere che tale revoca produca effetti soltanto alla fine dell'esercizio finanziario [3].

     7. In caso di somme dovute ai titolari dei diritti per atti di sfruttamento verificatisi anteriormente al ritiro dell'autorizzazione o per licenze concesse prima che si producano gli effetti di un'eventuale revoca intervenuta, i titolari dei diritti conservano i diritti di cui agli articoli 15, 17, 24, 27, 34 e 38.

     8. I diritti di cui ai commi da 1 a 7 sono indicati nello statuto o nelle condizioni di adesione dell'organismo di gestione collettiva e dell'entità di gestione indipendente. Nel caso di entità di gestione indipendenti, le condizioni di adesione specificano altresì:

     a) lo scopo lucrativo dell'entità di gestione indipendente;

     b) le modalità di ripartizione della remunerazione del diritto d'autore, anche precisando l'eventuale esistenza di meccanismi di differenziazione tra gli aderenti alla entità di gestione indipendente;

     c) l'eventuale svolgimento da parte dell'entità di gestione indipendente di attività potenzialmente in conflitto di interessi rispetto all'attività di intermediazione [4].

 

     Art. 5. Adesione agli organismi di gestione collettiva

     1. I requisiti per l'adesione agli organismi di gestione collettiva sono basati su criteri oggettivi, trasparenti e non discriminatori, e sono stabiliti nello statuto o nelle condizioni di adesione dell'organismo di gestione collettiva e sono pubblicamente accessibili.

     2. Qualora un organismo di gestione collettiva respinga una domanda di adesione, fornisce per iscritto, entro sessanta giorni dalla presentazione della domanda, al titolare dei diritti una spiegazione adeguata circa i motivi della decisione.

     3. L'organismo di gestione collettiva deve apprestare mezzi idonei a consentire lo scambio di comunicazioni con i propri membri per via elettronica, anche ai fini dell'esercizio dei diritti loro spettanti. Lo statuto disciplina le modalità di esercizio di tale comunicazione per via elettronica.

 

     Art. 6. Partecipazione dei membri titolari dei diritti

     1. Gli statuti degli organismi di gestione collettiva prevedono adeguati ed efficaci meccanismi di partecipazione dei propri membri ai processi decisionali. La rappresentanza delle diverse categorie di membri nei processi decisionali deve essere equa ed equilibrata.

     2. Gli organismi di gestione collettiva istituiscono un apposito registro dei propri membri e lo aggiornano regolarmente.

 

     Art. 7. Diritti dei titolari dei diritti che non sono membri dell'organismo di gestione collettiva

     1. Gli organismi di gestione collettiva che, in base ad un rapporto giuridico diretto derivante dalla legge o da una cessione di diritti, da una licenza o da qualsiasi altro accordo contrattuale, gestiscono diritti di titolari dei diritti che non ne siano membri, devono osservare le disposizioni di cui agli articoli 5, comma 3, 27, 35, comma 3, e 38.

 

     Art. 8. Requisiti degli organismi di gestione collettiva e delle entità di gestione indipendente che svolgono attività di amministrazione e di intermediazione del diritto d'autore e dei diritti ad esso connessi [5]

     1. Gli organismi di gestione collettiva diversi dalla Società italiana degli autori e degli editori e le entità di gestione indipendente che svolgono attività di amministrazione e di intermediazione del diritto d'autore o dei diritti connessi al diritto d'autore devono disporre dei seguenti requisiti [6]:

     a) costituzione in una forma giuridica prevista dall'ordinamento italiano o di altro Stato membro dell'Unione europea che consenta, con riferimento agli organismi di gestione collettiva, l'effettiva partecipazione e controllo da parte dei titolari dei diritti;

     b) il rispetto della normativa vigente in relazione alla forma giuridica prescelta;

     c) un'organizzazione conforme a quanto stabilito dalla Sezione II del presente Capo;

     d) previsione espressa nello statuto, indipendentemente dalla forma giuridica adottata, dei seguenti elementi:

     1) l'attività di amministrazione e intermediazione dei diritti connessi al diritto d'autore di cui alla legge 22 aprile 1941, n. 633, quale oggetto sociale esclusivo o, comunque, prevalente;

     2) la tenuta dei libri obbligatori e delle altre scritture contabili ai sensi del Libro V, Titolo II, Capo III, Sezione III, paragrafo 2, del codice civile;

     3) la redazione del bilancio ai sensi del Libro V, Titolo V, Capo V, Sezione IX, del codice civile.

     2. I requisiti di cui al comma 1, lettere b), c) e d), numero 3), si applicano anche alla Società italiana autori ed editori.

     3. I soggetti di cui al comma 1 sono tenuti a segnalare l'inizio dell'attività secondo le modalità previste dall'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, autorità di vigilanza ai sensi dell'articolo 40, trasmettendo altresì alla suddetta amministrazione una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e successive modificazioni, attestante il possesso dei requisiti previsti al precedente comma 1, insieme ad una copia del proprio statuto. L'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni definisce con proprio provvedimento le modalità per accertare il possesso dei requisiti di cui al presente articolo [7].

     4. La distribuzione del compenso per la riproduzione privata di fonogrammi e di videogrammi di cui agli articoli 71-sexies e 71-septies, della legge 22 aprile 1941, n. 633, da parte delle associazioni di produttori di fonogrammi, opere audiovisive e videogrammi, non costituisce attività di amministrazione ed intermediazione dei diritti connessi al diritto d'autore ai sensi delle disposizioni di cui al presente articolo.

 

Sezione II

Organizzazione ed organi degli organismi di gestione collettiva

 

     Art. 9. Organi degli organismi di gestione collettiva

     1. Gli statuti degli organismi di gestione collettiva prevedono i seguenti organi:

     a) assemblea generale dei membri;

     b) organo di amministrazione;

     c) organo di sorveglianza;

     d) organo di controllo contabile.

 

     Art. 10. Assemblea generale dei membri

     1. L'assemblea generale è composta dai membri dell'organismo di gestione collettiva ed è convocata almeno una volta l'anno.

     2. L'assemblea generale decide in merito alla nomina e alla revoca dell'incarico degli amministratori, esamina le loro prestazioni e approva i loro compensi e gli altri eventuali benefici, incluse la liquidazione e le prestazioni previdenziali.

     3. L'assemblea generale delibera in merito alle eventuali modifiche dello statuto e in merito alle condizioni di adesione dell'organismo di gestione collettiva, qualora non siano disciplinate nello statuto.

     4. L'assemblea generale delibera, nel rispetto della Sezione III, del presente Capo, almeno in merito a quanto segue:

     a) alla politica generale di distribuzione degli importi dovuti ai titolari dei diritti;

     b) alla politica generale sull'impiego degli importi non distribuibili;

     c) alla politica generale di investimento riguardante i proventi dei diritti e le eventuali entrate derivanti dall'investimento di tali proventi;

     d) alla politica generale in materia di detrazioni dai proventi dei diritti e dalle eventuali entrate derivanti dall'investimento di tali proventi;

     e) all'impiego degli importi non distribuibili;

     f) alla politica della gestione dei rischi;

     g) all'approvazione di qualsiasi acquisto, vendita o ipoteca di beni immobili;

     h) all'approvazione di fusioni e alleanze, alla costituzione di società controllate, all'acquisizione di partecipazioni o diritti in altre entità;

     i) all'approvazione dell'assunzione e della concessione di prestiti o della fornitura di garanzia per gli stessi;

     l) alla nomina e revoca dei componenti dell'organo di controllo contabile. La presente lettera non si applica alla Società italiana degli autori e degli editori, per la quale resta fermo quanto previsto all'articolo 1, commi 3 e 4, della legge 9 gennaio 2008, n. 2.

     5. L'assemblea generale può delegare all'organo di cui all'articolo 11 i poteri di cui al comma 4, lettere f), g), h) ed i).

     6. Con riferimento al comma 4, lettere a), b), c) e d), l'assemblea generale può stabilire condizioni più dettagliate per l'impiego dei proventi dei diritti e delle entrate derivanti dal loro investimento.

     7. L'assemblea generale esercita il controllo sulle attività dell'organismo di gestione collettiva, approvando la relazione di trasparenza annuale di cui all'articolo 28. Delibera altresì su ogni altra materia o questione prevista dallo statuto.

     8. Tutti i membri degli organismi di gestione collettiva hanno il diritto di partecipare e di esercitare, anche per via elettronica, secondo i criteri previsti dallo statuto, il diritto di voto in seno all'assemblea generale. Lo statuto può tuttavia prevedere restrizioni al diritto dei membri di esercitare il diritto di voto in seno all'assemblea generale sulla base di uno o di entrambi i seguenti criteri, purchè siano stabiliti e applicati in modo equo e proporzionato e siano pubblicamente accessibili in conformità con le disposizioni degli articoli 25 e 26:

     a) durata dell'adesione;

     b) importi che un membro ha ricevuto o che gli competono.

     9. Ciascun membro degli organismi di gestione collettiva ha il diritto di designare un proprio rappresentante autorizzato a partecipare e votare a suo nome in seno all'assemblea generale dei membri, purchè tale designazione non comporti un conflitto di interessi. Lo statuto può stabilire restrizioni in merito alla designazione dei rappresentanti e all'esercizio dei diritti di voto da parte di questi ultimi, purchè tali restrizioni non pregiudichino l'adeguata ed effettiva partecipazione dei membri al processo decisionale dell'organismo di gestione collettiva. La delega è valida per un'unica riunione dell'assemblea generale. All'interno della stessa il rappresentante gode degli stessi diritti che spetterebbero al membro che esso rappresenta ed esprime il voto conformemente alle istruzioni di voto impartite dal membro che rappresenta.

     10. Lo statuto può prevedere che i poteri dell'assemblea generale siano esercitati da un'assemblea di delegati eletti almeno ogni quattro anni dai membri dell'organismo di gestione collettiva, a condizione che:

     a) sia garantita un'effettiva e adeguata partecipazione dei membri al processo decisionale dell'organismo di gestione collettiva;

     b) la rappresentanza delle diverse categorie di membri in seno all'assemblea dei delegati sia equa ed equilibrata.

     11. All'assemblea dei delegati si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni di cui ai commi da 1 a 9.

     12. Qualora lo statuto, in ragione della forma giuridica adottata, non preveda un'assemblea generale dei membri o un'assemblea dei delegati, i poteri ad esse spettanti sono esercitati dall'organo di cui all'articolo 11, in conformità alle disposizioni di cui ai commi da 1 a 4 e ai commi 6 e 7.

 

     Art. 11. Organo di sorveglianza

     1. Fermo restando quanto previsto dal decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, lo statuto deve prevedere l'istituzione di un organo che svolga funzioni di sorveglianza. Tale organo è composto in modo tale da assicurare una rappresentanza equa ed equilibrata delle diverse categorie di membri dell'organismo di gestione collettiva.

     2. L'organo di cui al comma 1 assicura il controllo e il monitoraggio costanti dell'esercizio delle funzioni e delle connesse attività attuative e strumentali posti in essere dai soggetti titolari degli organi di gestione.

     3. I componenti dell'organo di sorveglianza devono presentare annualmente all'assemblea generale una dichiarazione individuale sugli eventuali conflitti di interesse, contenente le informazioni di cui all'articolo 12, comma 9.

     4. L'organo di sorveglianza si riunisce regolarmente almeno al fine di:

     a) esercitare i poteri delegatigli dall'assemblea generale dei membri, compresi quelli di cui all'articolo 10, commi 2 e 5;

     b) monitorare le attività degli amministratori di cui all'articolo 12, tra cui la corretta esecuzione delle delibere dell'assemblea generale dei membri, con particolare riferimento a quelle sull'attuazione delle politiche generali di cui all'articolo 10, comma 4, lettere a), b), c) e d).

     5. L'organo di sorveglianza riferisce in merito all'esercizio dei suoi poteri all'assemblea generale dei membri almeno una volta l'anno.

     6. Ai componenti dell'organismo di sorveglianza si applica, in quanto compatibile, l'articolo 12, commi da 1 a 9.

 

     Art. 12. Amministrazione degli organismi di gestione collettiva

     1. Gli amministratori degli organismi di gestione collettiva devono adempiere i doveri ad essi imposti dalla legge e dallo statuto con la diligenza richiesta dalla natura dell'incarico e dalle loro specifiche competenze. Essi gestiscono le attività secondo principi di sana e prudente amministrazione, nel rispetto delle procedure amministrative e contabili, nonchè dei meccanismi di controllo interno previsti dallo statuto.

     2. Gli amministratori non possono assumere la qualità di soci illimitatamente responsabili in soggetti concorrenti, nè esercitare un'attività concorrente per conto proprio o di terzi, nè essere amministratori o direttori generali in soggetti concorrenti, salvo autorizzazione dell'assemblea generale dei membri.

     3. In caso di inosservanza del divieto di cui al comma 2, gli amministratori possono essere revocati d'ufficio dall'assemblea generale dei membri.

     4. La responsabilità degli amministratori è disciplinata ai sensi dell'articolo 2392 del codice civile.

     5. Ciascun amministratore deve informare gli altri amministratori e l'organo di sorveglianza di ogni interesse che abbia, per conto proprio o di terzi, in una determinata operazione dell'organismo di gestione collettiva, precisandone la natura, i termini, l'origine e la portata; se si tratta di amministratore delegato o di amministratore unico, deve altresì astenersi dal compiere l'operazione, investendo dello stesso l'organo di sorveglianza, che provvede sull'operazione e riferisce alla prima assemblea utile.

     6. Nei casi previsti dal comma 5, le deliberazioni dell'organo di amministrazione ovvero dell'organo di sorveglianza devono adeguatamente motivare le ragioni e la convenienza per l'organismo dell'operazione.

     7. Gli amministratori rispondono dei danni derivati all'organismo dalle loro azioni od omissioni. Essi rispondono altresì dei danni derivati all'organismo dalla utilizzazione a vantaggio proprio o di terzi di dati, notizie o opportunità di affari appresi nell'esercizio del suo incarico.

     8. Gli statuti possono prevedere ulteriori procedure al fine di evitare conflitti d'interesse e, qualora non sia possibile evitare tali conflitti, procedure volte a individuare, gestire, controllare e rendere pubblici i conflitti di interesse effettivi o potenziali in modo da evitare che incidano negativamente sugli interessi collettivi dei titolari dei diritti rappresentati dall'organismo di gestione collettiva.

     9. Lo statuto deve prevedere che gli amministratori trasmettano annualmente una dichiarazione individuale all'assemblea generale dei membri contenente le seguenti informazioni:

     a) eventuali profili di conflitto di interesse con riferimento all'organismo di gestione collettiva;

     b) eventuali compensi ricevuti nell'esercizio precedente dall'organismo di gestione collettiva, inclusi quelli sotto forma di regimi pensionistici, di prestazioni in natura ed altri tipi di benefici;

     c) importi ricevuti nell'esercizio precedente dall'organismo di gestione collettiva in qualità di titolare di diritti;

     d) una dichiarazione su qualsiasi conflitto effettivo o potenziale tra gli interessi personali e quelli dell'organismo di gestione collettiva o tra gli obblighi verso quest'ultimo e i doveri nei confronti di qualsiasi altra persona fisica o giuridica.

 

     Art. 13. Organo di controllo contabile

     1. Il controllo contabile degli organismi di gestione collettiva è affidato ad un revisore legale dei conti o ad una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, ed è disciplinato con le modalità ed ai sensi del codice civile e delle altre leggi applicabili.

     2. Alla Società italiana degli autori e degli editori si applica l'articolo 1, commi 3 e 4, della legge 9 gennaio 2008, n. 2. Pertanto il collegio dei revisori dei conti della Società italiana degli autori e degli editori è nominato secondo quanto previsto nel suo statuto, approvato ai sensi dell'articolo 1, comma 4, della legge 9 gennaio 2008, n. 2.

 

Sezione III

Gestione dei proventi dei diritti da parte degli organismi di gestione collettiva

 

     Art. 14. Riscossione e impiego dei proventi dei diritti

     1. Gli organismi di gestione collettiva riscuotono e gestiscono i proventi dei diritti in base a criteri di diligenza.

     2. I proventi dei diritti e le entrate derivanti dal loro investimento devono essere tenuti separati sotto il profilo contabile da eventuali attività proprie degli organismi e dai relativi proventi, nonchè dalle spese di gestione o da altre attività.

     3. I proventi dei diritti o le entrate derivanti dal loro investimento, non possono essere impiegati per fini diversi dalla distribuzione ai titolari dei diritti, con l'eccezione per la detrazione o compensazione delle spese di gestione in conformità ad una decisione adottata a norma dell'articolo 10, comma 4, lettera d), o per l'impiego dei proventi dei diritti o delle altre entrate derivanti dall'investimento in conformità con una decisione adottata dall'assemblea a norma dell'articolo 10, comma 4.

     4. Nei casi in cui gli organismi di gestione collettiva investono i proventi dei diritti o le entrate derivanti dall'investimento di tali proventi, essi agiscono nel migliore interesse dei titolari dei diritti, in conformità con la politica generale di investimento e gestione dei rischi di cui all'articolo 10, comma 4, lettere c) e f).

     5. In ogni caso, gli investimenti sono effettuati nell'esclusivo e migliore interesse dei titolari dei diritti, devono garantire la sicurezza, la qualità, la liquidità e la redditività del portafoglio nel suo insieme, devono essere inoltre diversificati in modo da evitare un'eccessiva dipendenza da una particolare attività e l'accumulazione di rischi nel portafoglio nel suo insieme.

     5-bis. Le entità di gestione indipendenti tengono separata contabilmente l'attività di intermediazione dei diritti rispetto alle altre attività. Gli investimenti delle entità di gestione indipendenti devono garantire la sicurezza, la qualità, la liquidità e la redditività del portafoglio nel suo insieme e devono essere diversificati in modo da evitare un'eccessiva dipendenza da una particolare attività e l'accumulazione di rischi nel portafoglio nel suo insieme [8].

 

     Art. 15. Detrazioni

     1. Le spese di gestione e le altre detrazioni dai proventi o derivanti dall'investimento dei proventi dei diritti devono essere stabiliti secondo criteri oggettivi e risultare ragionevoli, in rapporto alle prestazioni fornite che possono comprendere i servizi di cui all'articolo 16.

     2. Le spese di gestione e le altre detrazioni dai proventi o derivanti dall'investimento dei proventi dei diritti non devono superare i costi giustificati e documentati sostenuti dagli organismi di gestione collettiva.

     3. Gli obblighi concernenti la trasparenza nell'impiego degli importi detratti o compensati per le spese di gestione si applicano a qualsiasi altra detrazione effettuata al fine di coprire i costi di gestione dei diritti d'autore e diritti connessi.

 

     Art. 16. Servizi sociali, culturali o educativi

     1. Nel caso in cui gli organismi di gestione collettiva offrano servizi sociali, culturali o educativi finanziati mediante detrazioni dai proventi dei diritti o da eventuali introiti provenienti dal loro investimento, tali servizi sono prestati sulla base di criteri equi, in particolare in relazione all'accesso e alla loro portata.

 

     Art. 17. Distribuzione di importi dovuti ai titolari dei diritti

     1. Gli organismi di gestione collettiva distribuiscono regolarmente e con la necessaria diligenza e precisione gli importi dovuti ai titolari dei diritti nel rispetto di quanto stabilito dalla presente sezione e in linea con la politica generale in materia di distribuzione stabilita ai sensi dell'articolo 10, comma 4, lettera a).

     2. Gli organismi di gestione collettiva, o i loro membri che rappresentano i titolari dei diritti, procedono alla distribuzione e ai pagamenti di tali importi dovuti ai titolari dei diritti celermente, sulla base di criteri di economicità e in modo quanto più possibile analitico, in rapporto alle singole utilizzazioni di opere. La distribuzione deve avvenire in ogni caso non oltre nove mesi a decorrere dalla fine dell'esercizio finanziario nel corso del quale sono stati riscossi tali proventi, a meno che non sia possibile rispettare il suddetto termine per ragioni oggettive correlate, in particolare, agli obblighi di comunicazione da parte degli utilizzatori, all'identificazione dei diritti o dei titolari dei diritti o all'attribuzione delle opere e di altri materiali protetti ai rispettivi titolari.

     3. Se il termine per la distribuzione di cui al comma 2 non può essere rispettato, gli importi dovuti ai titolari dei diritti sono tenuti separati nella contabilità degli organismi di gestione collettiva.

 

     Art. 18. Identificazione dei titolari dei diritti

     1. Gli organismi di gestione collettiva adottano tutte le misure necessarie per identificare e localizzare i titolari dei diritti. In particolare, al più tardi entro novanta giorni dopo la scadenza del termine di cui all'articolo 17, gli organismi di gestione collettiva mettono a disposizione le informazioni sulle opere o altri materiali protetti per i quali uno o più titolari dei diritti non sono stati identificati o localizzati:

     a) ai titolari di diritti che rappresentano o ai soggetti che rappresentano titolari di diritti, qualora tali soggetti siano membri di un organismo di gestione collettiva;

     b) a tutti gli organismi di gestione collettiva con cui hanno concluso accordi di rappresentanza;

     2. Le informazioni di cui al comma 1 includono, qualora disponibili:

     a) il titolo dell'opera o altro materiale protetto;

     b) il nome del titolare dei diritti;

     c) il nome dell'editore o produttore pertinente;

     d) qualsiasi altra informazione rilevante disponibile che potrebbe contribuire all'identificazione del titolare dei diritti.

     3. Gli organismi di gestione collettiva verificano altresì i registri dei propri membri di cui all'articolo 6, comma 2, e altri registri reperibili. Se le misure di cui sopra non producono risultati, gli organismi di gestione collettiva mettono tali informazioni a disposizione del pubblico al più tardi entro un anno dalla scadenza del periodo di novanta giorni, di cui al comma 1.

     3-bis. Le entità di gestione indipendenti adottano tutte le misure necessarie per identificare e localizzare i titolari dei diritti. In particolare, entro i novanta giorni successivi alla scadenza del termine di cui all'articolo 17, comma 2, le entità di gestione indipendenti mettono a disposizione dei titolari dei diritti che rappresentano e degli altri soggetti legittimati, sulla base di una richiesta motivata, le informazioni sulle opere o altri materiali protetti per i quali uno o più titolari dei diritti non sono stati identificati o localizzati, con particolare riguardo ai seguenti dati, se disponibili:

     a) il titolo dell'opera o altro materiale protetto;

     b) il nome del titolare dei diritti;

     c) il nome dell'editore o produttore pertinente;

     d) qualsiasi altra informazione rilevante disponibile che potrebbe contribuire all'identificazione del titolare dei diritti [9].

 

     Art. 19. Proventi non distribuibili

     1. Se gli importi dovuti ai titolari dei diritti non possono essere distribuiti, dopo tre anni a decorrere dalla fine dell'esercizio finanziario nel corso del quale sono stati riscossi i proventi dei diritti, tali importi sono considerati non distribuibili, a condizione che gli organismi di gestione collettiva abbiano adottato tutte le misure necessarie di cui all'articolo 18 per identificare e localizzare i titolari dei diritti.

     2. L'assemblea generale o, ove presente, l'assemblea dei delegati, in conformità con lo statuto, delibera, ai sensi dell'articolo 10, comma 4, lettera b), in merito all'utilizzo degli importi non distribuibili, fatto salvo il diritto dei titolari dei diritti di reclamare tali importi presso gli organismi suddetti, nei termini prescrizionali di quattro anni dalla scadenza del termine ultimo per la distribuzione dei diritti di cui all'articolo 17, comma 2.

     3. Gli importi non distribuibili sono utilizzati in modo separato e indipendente al fine di finanziare attività sociali, culturali ed educative ad esclusivo beneficio dei titolari dei diritti.

 

Sezione IV

Gestione dei diritti per conto di altri organismi di gestione collettiva e relazioni con gli utilizzatori

 

     Art. 20. Diritti gestiti nel quadro di accordi di rappresentanza

     1. Gli organismi di gestione collettiva non operano alcuna discriminazione nei confronti dei titolari dei diritti di cui gestiscono i diritti nel quadro di un accordo di rappresentanza, in particolare per quanto concerne le tariffe applicabili, le spese di gestione, nonchè le condizioni per la riscossione dei proventi dei diritti e per la distribuzione degli importi dovuti ai titolari dei diritti.

     2. La riscossione dei diritti sul territorio nazionale da parte di entità di gestione indipendenti stabiliti all'estero è disciplinata dagli accordi di rappresentanza di cui alla presente Sezione [10].

 

     Art. 21. Detrazioni e pagamenti nel quadro degli accordi di rappresentanza

     1. Gli organismi di gestione collettiva, fatte salve le spese di gestione, non effettuano detrazioni dai proventi dei diritti che gestiscono in base a un accordo di rappresentanza o da eventuali introiti provenienti dall'investimento dei proventi di quei diritti, a meno che l'altro organismo che è parte dell'accordo di rappresentanza non acconsenta espressamente a tali detrazioni.

     2. Gli organismi di gestione collettiva procedono regolarmente, diligentemente e accuratamente, secondo quanto prescritto dall'articolo 17, comma 2, alla distribuzione e ai pagamenti agli altri organismi di gestione collettiva che rappresentano.

     3. Gli organismi di gestione collettiva che, se rappresentati, ricevono i pagamenti da altri organismi, procedono alla distribuzione e ai pagamenti degli importi dovuti ai titolari dei diritti quanto prima e comunque non oltre sei mesi a decorrere dal ricevimento di tali importi, a meno che tale termine non si possa rispettare per le ragioni oggettive di cui all'articolo 17, comma 2.

     4. Gli adempimenti di cui al comma 3 devono essere rispettati anche da parte delle organizzazioni che rappresentano titolari dei diritti che siano membri degli organismi di gestione collettiva che ricevono i pagamenti.

 

     Art. 22. Concessione delle licenze

     1. Gli organismi di gestione collettiva, da un lato, e gli utilizzatori, dall'altro, conducono in buona fede le negoziazioni per la concessione di licenze sui diritti, scambiandosi a tal fine tutte le informazioni necessarie.

     2. Gli organismi di gestione collettiva rispondono per iscritto senza indebito ritardo alle richieste degli utilizzatori specificando, fra l'altro, le informazioni che devono essere loro fornite per concedere una licenza. Ricevute tutte le informazioni pertinenti, tali organismi, senza indebito ritardo, concedono una licenza o forniscono agli utilizzatori una dichiarazione motivata in cui spiegano i motivi per cui non intendono sottoporre a licenza un determinato servizio.

     3. La concessione delle licenze avviene a condizioni commerciali eque e non discriminatorie e sulla base di criteri semplici, chiari, oggettivi e ragionevoli. Gli organismi di gestione collettiva che concedono licenze su diritti non sono tenuti a basarsi, per altri tipi di servizi online, sulle condizioni di concessione concordate con un utilizzatore, quando quest'ultimo fornisce un nuovo tipo di servizio online proposto al pubblico dell'Unione europea da meno di tre anni.

     4. Le tariffe relative a diritti esclusivi e a diritti al compenso devono garantire ai titolari dei diritti una adeguata remunerazione ed essere ragionevoli e proporzionate in rapporto, tra l'altro, al valore economico dell'utilizzo dei diritti negoziati, tenendo conto della natura e della portata dell'uso delle opere e di altri materiali protetti, nonchè del valore economico del servizio fornito dall'organismo di gestione collettiva. Quest'ultimo informa gli utilizzatori interessati in merito ai criteri utilizzati per stabilire tali tariffe.

     5. Gli organismi di gestione collettiva consentono agli utilizzatori di comunicare con essi per via elettronica, anche ai fini di informazione sull'uso della licenza, nonchè in adempimento agli obblighi stabiliti all'articolo 23 e ad altri obblighi previsti dalle licenze.

     6. Ai fini della migliore applicazione delle presenti disposizioni, la Società italiana degli autori ed editori disciplina con proprio provvedimento, adottato previo parere vincolante del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, le modalità per l'affidamento dell'incarico di mandatario territoriale, che in ogni caso deve avvenire esclusivamente attraverso procedure di selezione pubblica, adeguatamente pubblicizzate tramite avviso pubblico, in cui siano rispettati i principi della trasparenza e dell'imparzialità. Le procedure di selezione, gestite da commissioni presiedute da esperti indipendenti, prevedono quale criterio di selezione il possesso di adeguati requisiti di professionalità ed onorabilità. Il provvedimento di cui al primo periodo del presente comma disciplina altresì le modalità per prevenire potenziali conflitti di interessi ed il conferimento di mandati tra loro incompatibili, l'introduzione ed il rafforzamento di adeguate forme di controllo sull'operato dei mandatari territoriali, la loro equa e proporzionata distribuzione territoriale, nonchè l'uniforme applicazione delle tariffe stabilite. Tali principi si applicano agli altri organismi di gestione collettiva qualora intendano servirsi, per lo svolgimento della loro attività, di propri mandatari.

 

     Art. 23. Obblighi degli utilizzatori

     1. Salvo diversi accordi intervenuti tra le parti, entro novanta giorni dall'utilizzazione, gli utilizzatori devono far pervenire agli organismi di gestione collettiva, nonchè alle entità di gestione indipendente, in un formato concordato o prestabilito, le pertinenti informazioni a loro disposizione, necessarie per la riscossione dei proventi dei diritti e per la distribuzione e il pagamento degli importi dovuti ai titolari dei diritti, e riguardanti l'utilizzo di opere protette. Le informazioni riguardano, in particolare:

     a) con riferimento all'identificazione dell'opera protetta: il titolo originale; l'anno di produzione o di distribuzione nel territorio dello Stato, il produttore e la durata complessiva dell'opera;

     b) con riferimento all'utilizzo dell'opera protetta: tutti i profili inerenti la diffusione, quali la data o il periodo di comunicazione, diffusione, rappresentazione, distribuzione o commercializzazione o comunque pubblica divulgazione. Resta fermo il diritto degli organismi di gestione collettiva e delle entità di gestione indipendente di richiedere ulteriori informazioni, ove disponibili.

     2. Ove necessario all'assolvimento dei propri obblighi, gli utilizzatori esercitano senza indugio il diritto di informazione di cui all'articolo 27, indicando puntualmente agli organismi di gestione collettiva ed entità di gestione indipendenti le informazioni non in loro possesso. In questa ipotesi il termine di 90 giorni è sospeso fino alla data di ricezione di informazioni corrette, complete e congruenti.

     3. Gli organismi di gestione collettiva devono concordare in buona fede le informazioni da fornire, le modalità e i tempi nei contratti con gli utilizzatori, anche tenendo conto degli standard adottati su base volontaria dal settore.

     4. Il mancato adempimento degli obblighi di informazione o la fornitura di dati falsi o erronei costituisce causa di risoluzione del contratto di licenza, con la conseguente inibizione all'utilizzazione di fonogrammi, opere cinematografiche e audiovisive anche laddove remunerate con equo compenso.

 

Sezione V

Trasparenza e comunicazioni

 

     Art. 24. Informazioni ai titolari dei diritti sulla gestione dei loro diritti

     1. Gli organismi di gestione collettiva, fatti salvi il comma 2 e gli articoli 25 e 33, comma 2, forniscono almeno una volta l'anno a ciascun titolare dei diritti cui abbiano attribuito proventi o effettuato pagamenti nel corso dell'anno precedente le seguenti informazioni relative al periodo annuale di riferimento dell'attribuzione dei proventi o di effettuazione dei pagamenti:

     a) i dati sull'identificazione del titolare dei diritti;

     b) i proventi attribuiti al titolare dei diritti;

     c) gli importi pagati dall'organismo di gestione collettiva al titolare dei diritti per ciascuna categoria di diritti gestiti e per tipo di utilizzo;

     d) il periodo in cui ha avuto luogo l'utilizzo per il quale sono stati attribuiti e pagati gli importi al titolare dei diritti salvo che, per motivi obiettivi legati alla comunicazione da parte degli utilizzatori, non sia stato possibile per l'organismo di gestione collettiva fornire questa informazione;

     e) le detrazioni applicate a titolo di spese di gestione;

     f) le detrazioni applicate a titolo diverso dalle spese di gestione, ivi incluse altre detrazioni eventualmente previste dalla normativa vigente per la prestazione di servizi sociali, culturali o educativi;

     g) i proventi di diritti attribuiti e non ancora pagati al titolare di diritti per qualsiasi periodo.

     2. Gli organismi di gestione collettiva che abbiano a loro volta come membri soggetti incaricati della distribuzione dei proventi ai titolari dei diritti forniscono le informazioni di cui al precedente comma 1 a tali soggetti, salvo che questi ultimi non ne siano già in possesso. Tali soggetti forniscono almeno una volta l'anno le informazioni di cui al comma 1 ai titolari dei diritti a cui abbiano attribuito proventi o effettuato pagamenti nel corso dell'anno precedente.

 

     Art. 25. Informazioni sulla gestione di diritti fornite ad altri organismi di gestione collettiva nel quadro di accordi di rappresentanza.

     1. Gli organismi di gestione collettiva mettono a disposizione degli organismi di gestione collettiva per conto dei quali gestiscono i diritti nel quadro di un accordo di rappresentanza, almeno le seguenti informazioni in relazione al periodo cui esse si riferiscono:

     a) i proventi dei diritti attribuiti, gli importi pagati per ciascuna categoria di diritti e per tipo di utilizzo per i diritti che gestiscono nel quadro dell'accordo di rappresentanza ed eventuali proventi dei diritti attribuiti non ancora pagati per qualsiasi periodo;

     b) le detrazioni applicate a titolo di spese di gestione, nonchè quelle applicate a titolo diverso dalle spese di gestione a norma dell'articolo 21;

     c) le licenze concesse o rifiutate in relazione alle opere e agli altri materiali protetti oggetto dell'accordo di rappresentanza;

     d) le delibere adottate dall'assemblea generale o da altro organo competente nella misura in cui esse siano pertinenti in relazione alla gestione dei diritti nel quadro dell'accordo di rappresentanza.

     2. Le informazioni di cui al comma 1 vengono messe a disposizione almeno una volta l'anno e per via elettronica.

 

     Art. 26. Divulgazione delle informazioni

     1. Gli organismi di gestione collettiva rendono pubbliche, mantenendole aggiornate sul proprio sito internet, almeno le seguenti informazioni:

     a) lo statuto;

     b) le condizioni di adesione e le condizioni di ritiro dell'autorizzazione a gestire i diritti, se non specificate nello statuto;

     c) i contratti standard per la concessione di licenze e le tariffe standard applicabili, incluse le riduzioni;

     d) l'elenco delle persone di cui all'articolo 12;

     e) la politica generale di distribuzione degli importi dovuti ai titolari dei diritti;

     f) la politica generale relativa alle spese di gestione;

     g) la politica generale in materia di detrazioni, diversa rispetto a quella relativa alle spese di gestione, ai proventi dei diritti e a qualsiasi reddito derivante dalle spese di gestione, comprese quelle finalizzate alla prestazione di servizi sociali, culturali ed educativi;

     h) un elenco degli accordi di rappresentanza sottoscritti e i nomi degli organismi di gestione collettiva con cui tali accordi di rappresentanza sono stati conclusi;

     i) la politica generale sull'utilizzo di importi non distribuibili;

     l) le procedure di trattamento dei reclami e di risoluzione delle controversie disponibili a norma degli articoli 38 e 39.

     1-bis. Gli organismi di gestione collettiva e le entità di gestione indipendenti, che non siano tenuti a farlo presso il registro delle imprese, di cui al capo II della legge 29 dicembre 1993, n. 580, pubblicano, altresì, nel proprio sito internet il bilancio o rendiconto annuale approvato e affidano la revisione legale ad una società iscritta nel Registro dei revisori legali di cui al decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39. Gli obblighi di cui al primo periodo si applicano altresì alla Società italiana autori ed editori, che approva il proprio bilancio entro 120 giorni dalla conclusione dell'esercizio e lo pubblica nel proprio sito internet e presso il predetto registro delle imprese. Resta fermo quanto stabilito dall'articolo 13 [11].

 

     Art. 27. Informazioni fornite su richiesta ai titolari dei diritti, ad altri organismi di gestione collettiva e agli utilizzatori.

     1. Sulla base di una richiesta adeguatamente giustificata, gli organismi di gestione collettiva e le entità di gestione indipendenti, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 31, mettono a disposizione degli organismi di gestione collettiva per conto di cui gestiscono diritti nel quadro di un accordo di rappresentanza o di qualsiasi titolare di diritti o utilizzatore, per via elettronica e tempestivamente, almeno le seguenti informazioni:

     a) le opere o gli altri materiali che gestiscono, i diritti che rappresentano, direttamente o sulla base di accordi di rappresentanza e i territori oggetto di tali accordi;

     b) qualora non sia possibile determinare tali opere o altri materiali protetti a causa dell'ambito di attività dell'organismo di gestione collettiva, le tipologie di opere o di altri materiali protetti che rappresentano, i diritti che gestiscono e i territori oggetto di tali accordi.

     2. Le informazioni di cui al comma 1 sono fornite agli utilizzatori in modalità tali da garantire l'elaborazione delle informazioni ricevute dagli stessi in forma integrata. A tal fine, con decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo sono definite le modalità minime comuni relative alla fornitura in via informatica di tali informazioni.

 

     Art. 28. Relazione di trasparenza annuale

     1. Fermi gli obblighi di trasparenza previsti dalla normativa vigente, gli organismi di gestione collettiva elaborano una relazione di trasparenza annuale, comprensiva della relazione speciale di cui al comma 3, per ciascun esercizio finanziario, entro otto mesi dalla fine di tale esercizio. La relazione viene pubblicata sul sito internet di ciascun organismo ove rimane pubblicamente disponibile per almeno cinque anni.

     2. La relazione di trasparenza annuale contiene almeno le informazioni di cui all'Allegato al presente decreto.

     3. La relazione speciale riguarda l'eventuale utilizzo degli importi detratti ai fini della prestazione di servizi sociali, culturali ed educativi e comprende almeno le informazioni indicate in materia di cui al punto 3 dell'Allegato.

     4. I dati contabili inclusi nella relazione di trasparenza annuale sono controllati da uno o più soggetti abilitati per legge alla revisione dei conti. La relazione di revisione e gli eventuali rilievi sono riprodotti integralmente nella relazione di trasparenza annuale. Ai fini del presente comma, i dati contabili comprendono i documenti di bilancio e le informazioni finanziarie come specificate nell'Allegato.

     5. Oltre alla relazione di cui al comma 1, la Società italiana degli autori ed editori trasmette, entro il 30 giugno di ogni anno, al Parlamento ed agli enti vigilanti di cui all'articolo 1, comma 3, della legge 9 gennaio 2008, n. 2, una relazione annuale sui risultati dell'attività svolta, relativa ai profili di trasparenza ed efficienza.

 

Capo III

Concessione da parte di organismi di gestione collettiva di licenze multiterritoriali per l'esercizio di diritti su opere musicali diffuse su reti di comunicazione elettronica online

 

     Art. 29. Licenze multiterritoriali per i diritti su opere musicali online

     1. Gli organismi di gestione collettiva concedono le licenze multiterritoriali per i diritti su opere musicali online nel rispetto dei requisiti di cui al presente Capo.

 

     Art. 30. Capacità di trattamento dei dati per la gestione delle licenze multiterritoriali per i diritti su opere musicali online

     1. Gli organismi di gestione collettiva che concedono licenze multiterritoriali per i diritti su opere musicali online dispongono di strutture adeguate al trattamento efficiente e trasparente, per via elettronica, dei dati necessari alla loro gestione, anche ai fini della corretta identificazione delle opere musicali incluse nel repertorio e del controllo del loro uso, della fatturazione agli utilizzatori, della riscossione dei proventi dei diritti e della distribuzione degli importi dovuti ai titolari dei diritti.

     2. Ai fini del comma 1, gli organismi di gestione collettiva assicurano almeno i seguenti requisiti:

     a) puntuale identificazione delle opere musicali, integralmente o in parte, che gli organismi di gestione collettiva sono autorizzati a rappresentare;

     b) puntuale identificazione, integralmente o in parte, con particolare riferimento a ciascun territorio di pertinenza, dei diritti e dei relativi titolari, per ciascuna opera musicale o parte di essa che gli organismi di gestione collettiva sono autorizzati a rappresentare;

     c) utilizzo di identificatori univoci al fine di individuare i titolari dei diritti e le opere musicali, tenendo conto degli standard e delle pratiche adottate su base facoltativa nel settore e sviluppati a livello internazionale o dell'Unione europea;

     d) utilizzo di strumenti adeguati ad identificare e risolvere tempestivamente e efficacemente eventuali discrepanze rispetto ai dati in possesso di altri organismi di gestione collettiva che concedono licenze multiterritoriali per i diritti su opere musicali online.

 

     Art. 31. Trasparenza delle informazioni sui repertori multiterritoriali per i diritti su opere musicali online

     1. Gli organismi di gestione collettiva che concedono licenze multiterritoriali per i diritti su opere musicali online offrono, per via elettronica, ai fornitori di servizi musicali online, ai titolari dei diritti rappresentati e ad altri organismi di gestione collettiva, a seguito di richiesta debitamente motivata, informazioni aggiornate che consentono di identificare il repertorio musicale online che rappresentano, ed in particolare:

     a) le opere musicali;

     b) i diritti, rappresentati integralmente o in parte;

     c) i territori interessati.

     2. Gli organismi di gestione collettiva possono adottare, ove necessario, misure ragionevoli per garantire la correttezza e l'integrità dei dati, per controllarne il riutilizzo e per proteggere le informazioni commercialmente sensibili.

 

     Art. 32. Correttezza delle informazioni sui repertori multiterritoriali

     1. Gli organismi di gestione collettiva che concedono licenze multiterritoriali per i diritti su opere musicali online dispongono di procedure che consentono ai titolari dei diritti, ad altri organismi di gestione collettiva ed ai fornitori di servizi online di chiedere la correzione dei dati di cui all'elenco dei requisiti di cui all'articolo 30, comma 2, o delle informazioni fornite a norma dell'articolo 31, laddove i predetti soggetti ritengano ragionevolmente che i dati o le informazioni non siano corretti. Nel caso in cui le richieste avanzate siano sufficientemente documentate, gli organismi di gestione collettiva rettificano senza indugio.

     2. Gli organismi di gestione collettiva garantiscono che i titolari dei diritti da essi rappresentati, ivi inclusi quelli rappresentati ai sensi dell'articolo 46, possano trasmettere loro per via elettronica le informazioni sulle proprie opere musicali, sui propri diritti e sui territori autorizzati. A tale riguardo, per consentire ai titolari dei diritti di trasmettere le predette informazioni, si applicano nei limiti del possibile gli standard e le prassi settoriali volontari relativi allo scambio di dati sviluppati a livello internazionale o dell'Unione europea.

     3. Qualora un organismo di gestione collettiva conferisce ad altro organismo di gestione collettiva un mandato per la concessione di licenze multiterritoriali per i diritti su opere musicali online ai sensi degli articoli 35 e 36, l'organismo mandante applica altresì il comma 2 del presente articolo in relazione ai titolari dei diritti le cui opere musicali siano incluse nel repertorio dell'organismo di gestione collettiva mandatario, salvo diverso accordo tra gli organismi di gestione collettiva.

 

     Art. 33. Correttezza e puntualità nelle dichiarazioni sull'uso e nella fatturazione

     1. Gli organismi di gestione collettiva verificano il corretto utilizzo delle opere musicali online in relazione ai diritti concessi, da parte di fornitori di servizi musicali online cui hanno concesso una licenza multiterritoriale per i diritti su opere musicali online per tali diritti.

     2. I fornitori di servizi online comunicano tempestivamente agli organismi di gestione le informazioni sull'utilizzo effettuato delle opere musicali online o dei diritti esercitati. Gli organismi di gestione collettiva offrono ai fornitori di servizi online la possibilità di dichiarare per via elettronica le predette informazioni. Per lo scambio elettronico di tali dati, gli organismi di gestione collettiva consentono l'utilizzo di almeno una modalità di dichiarazione che tenga conto di eventuali standard o prassi adottati su base volontaria nel settore e sviluppati a livello internazionale o dell'Unione europea. Gli organismi di gestione collettiva possono rifiutare le dichiarazioni dei fornitori di servizi online in un formato proprietario se gli organismi accettano dichiarazioni trasmesse per mezzo di uno standard adottato nel settore per lo scambio elettronico dei dati.

     3. Gli organismi di gestione collettiva trasmettono le fatture ai fornitori di servizi online con modalità elettronica. L'organismo di gestione collettiva offre l'uso di almeno un formato che tenga conto di standard o prassi adottati su base volontaria nel settore e sviluppati a livello nazionale, internazionale o dell'Unione europea, quale quello previsto dal decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127. Il fornitore di servizi online non può rifiutare la fattura a causa del suo formato se l'organismo di gestione collettiva utilizza uno standard del settore.

     4. Gli organismi di gestione collettiva trasmettono una fattura corretta ai fornitori di servizi online subito dopo la comunicazione dell'utilizzo effettivo dell'opera musicale online, tranne nei casi in cui ciò non sia possibile per motivi imputabili al fornitore di servizi online. La fattura riporta le opere e i diritti oggetto della licenza in base ai requisiti di cui all'articolo 30, comma 2, e in base all'effettivo utilizzo degli stessi, nella misura in cui ciò è possibile sulla base delle informazioni fornite e del formato utilizzato.

     5. Gli organismi di gestione collettiva adottano misure adeguate per consentire ai fornitori di servizi online di contestare la correttezza della fatturazione, anche nel caso in cui lo stesso fornitore riceva fatture da uno o più organismi di gestione collettiva per i medesimi diritti sulla stessa opera musicale online o sullo stesso materiale protetto.

 

     Art. 34. Correttezza e puntualità nel pagamento dei titolari dei diritti

     1. Fatto salvo il comma 3, gli organismi di gestione collettiva che concedono licenze multiterritoriali per i diritti su opere musicali online distribuiscono gli importi dovuti ai titolari dei diritti in virtù di tali licenze subito dopo la dichiarazione dell'uso effettivo delle opere, tranne nei casi in cui ciò non sia possibile per motivi imputabili al fornitore di servizi online.

     2. Fatto salvo il comma 3, gli organismi di gestione collettiva forniscono insieme ad ogni pagamento eseguito a norma del comma 1 almeno le seguenti informazioni ai titolari dei diritti:

     a) il periodo in cui sono avvenuti gli usi per i quali sono dovuti gli importi ai titolari dei diritti e i territori in cui essi hanno avuto luogo;

     b) gli importi raccolti, le detrazioni effettuate e gli importi distribuiti dall'organismo di gestione collettiva per ciascun diritto su qualsiasi opera musicale online per le quali i titolari dei diritti hanno autorizzato gli organismi di gestione collettiva a rappresentarli, integralmente o in parte;

     c) gli importi riscossi per i titolari dei diritti, le detrazioni applicate e gli importi distribuiti dall'organismo di gestione collettiva in relazione a ciascun fornitore di servizi online.

     3. Qualora un organismo di gestione collettiva conferisca ad altro organismo di gestione collettiva mandato per la concessione di licenze multiterritoriali per i diritti su opere musicali online a norma delle disposizioni degli articoli 35 e 36, l'organismo di gestione collettiva mandatario corrisponde accuratamente e senza indebito ritardo all'organismo mandante gli importi di cui al comma 1 e gli fornisce altresì le informazioni di cui al comma 2. L'organismo di gestione collettiva mandante è responsabile per la successiva distribuzione di tali importi e la fornitura di tali informazioni ai titolari dei diritti, salvo se tra gli organismi di gestione collettiva diversamente concordato.

 

     Art. 35. Accordi tra organismi di gestione collettiva per la concessione di licenze multiterritoriali per i diritti su opere musicali online

     1. Eventuali accordi di rappresentanza tra diversi organismi di gestione collettiva aventi ad oggetto licenze multiterritoriali per i diritti su opere musicali online del proprio repertorio musicale sono di natura non esclusiva. L'organismo di gestione collettiva mandatario gestisce tali diritti in base a condizioni non discriminatorie.

     2. L'organismo mandatario informa l'organismo mandante delle principali condizioni cui devono essere concesse le licenze su opere musicali online di quest'ultimo, inclusa la natura dello sfruttamento, di tutte le disposizioni che riguardano o influenzano i diritti di licenza, della durata della licenza, dei periodi contabili e dei territori coperti.

     3. L'organismo mandante informa i propri membri delle principali condizioni dell'accordo, inclusi la durata e i costi dei servizi forniti dall'organismo mandatario.

 

     Art. 36. Obbligo di rappresentanza di un altro organismo di gestione collettiva per la concessione di licenze multiterritoriali per i diritti su opere musicali online

     1. Un organismo di gestione collettiva che concede o amministra licenze multiterritoriali per i diritti su opere musicali online di cui al presente Capo è tenuto ad accettare la richiesta di stipulare accordi di rappresentanza da parte di un altro organismo di gestione collettiva che non concede dette licenze se già concede o offre la concessione di licenze multiterritoriali per i diritti su opere musicali online per la stessa categoria di diritti su opere musicali online del repertorio di uno o più altri organismi di gestione collettiva.

     2. L'organismo di gestione collettiva interpellato risponde all'organismo di gestione collettiva richiedente per iscritto e senza indebito ritardo.

     3. Fatti salvi i commi 5 e 6, l'organismo di gestione collettiva interpellato gestisce il repertorio rappresentato dell'organismo di gestione collettiva richiedente alle stesse condizioni a cui gestisce il proprio repertorio.

     4. L'organismo di gestione collettiva interpellato include il repertorio rappresentato dell'organismo di gestione collettiva richiedente ai sensi dei commi da 1 a 3 in tutte le offerte che trasmette ai fornitori di servizi online.

     5. Le spese di gestione per il servizio fornito dall'organismo di gestione collettiva all'organismo richiedente non eccedono quelle ragionevolmente sostenute dall'organismo di gestione collettiva interpellato.

     6. L'organismo di gestione collettiva richiedente mette a disposizione dell'organismo interpellato le informazioni relative al proprio repertorio musicale necessarie per la concessione di licenze multiterritoriali per i diritti su opere musicali online. Se le informazioni sono insufficienti o fornite in una forma tale da non consentire all'organismo di gestione collettiva interpellato di rispettare i requisiti stabiliti al presente Capo, l'organismo interpellato ha il diritto di addebitare alla controparte le spese ragionevolmente sostenute per rispettare tali prescrizioni o di escludere le opere per cui le informazioni sono insufficienti o inutilizzabili.

 

     Art. 37. Deroga per i diritti musicali online richiesti per programmi radiofonici e televisivi

     1. I requisiti di cui al presente Capo non si applicano agli organismi di gestione collettiva che concedono, sulla base dell'aggregazione volontaria dei diritti richiesti e nel rispetto delle norme sulla concorrenza stabilite agli articoli 2 e 3 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, e dell'articolo 2598, del codice civile, primo comma, numero 3), una licenza multiterritoriale per i diritti su opere musicali online richiesta da un'emittente, al fine di comunicare o mettere a disposizione del pubblico:

     a) i propri programmi radiofonici o televisivi contemporaneamente o dopo la prima trasmissione;

     b) ogni altro materiale online prodotto o commissionato dall'emittente, anche come visione anticipata, che sia accessorio alla prima trasmissione del suo programma radiofonico o televisivo.

 

Capo IV

Risoluzione delle controversie, vigilanza e sanzioni

 

     Art. 38. Procedure di reclamo

     1. Gli organismi di gestione collettiva mettono a disposizione dei propri membri e degli organismi di gestione collettiva per conto dei quali gestiscono diritti in virtù di un accordo di rappresentanza procedure efficaci e tempestive per il trattamento dei reclami, in particolare per quanto riguarda l'autorizzazione a gestire diritti e il relativo ritiro o la revoca di diritti, le condizioni di adesione, la riscossione degli importi dovuti ai titolari dei diritti, le detrazioni e le distribuzioni.

     2. Gli organismi di gestione sono tenuti a rispondere per iscritto ai reclami, nel termine di 45 giorni dalla loro ricezione, fornendo i chiarimenti necessari e, se del caso, adottando le misure opportune per far venir meno le ragioni della doglianza. Se un reclamo è ritenuto privo di fondamento, occorre fornire adeguata motivazione, a meno che lo stesso non sia palesemente infondato o strumentale.

 

     Art. 39. Modifiche in materia di risoluzione delle controversie

     1. All'articolo 156 della legge 22 aprile 1941, n. 633, dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:

     «3-bis. Sono devolute alla cognizione delle sezioni specializzate in materia d'impresa previste dal decreto legislativo 27 giugno 2003, n. 168, tutte le controversie aventi ad oggetto i diritti d'autore e i diritti connessi al diritto d'autore previsti dalla presente legge.».

     2. All'articolo 3, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 27 giugno 2003, n. 168, dopo le parole: «diritto d'autore», sono inserite le seguenti: «e di diritti connessi al diritto d'autore».

 

     Art. 40. Vigilanza

     1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 1, comma 3, della legge 9 gennaio 2008, n. 2, l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni vigila sul rispetto delle disposizioni del presente decreto, esercitando poteri di ispezione e di accesso ed acquisendo la documentazione necessaria.

     2. I membri di un organismo di gestione collettiva, i titolari dei diritti, gli utilizzatori, gli organismi di gestione collettiva e le altre parti interessate segnalano, con modalità telematica all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni cui compete la vigilanza, attività o circostanze che costituiscono violazioni delle disposizioni del presente decreto.

     3. L'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni pubblica sul proprio sito l'elenco delle imprese che hanno comunicato l'inizio delle attività e che risultano in possesso dei requisiti di cui all'articolo 8. Pubblica altresì l'elenco dei soggetti che non risultano essere più in possesso dei requisiti di cui al medesimo articolo e, con le medesime modalità, ogni altra comunicazione di pertinenza.

 

     Art. 41. Sanzioni

     1. Salvo che il fatto non costituisca reato, l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni applica le sanzioni amministrative pecuniarie da 10.000 euro a 50.000 euro a chiunque violi gli obblighi di cui agli articoli 14, commi 1, 4 e 5, 24, 25, 26, 27, 31, 32, 33, comma 1. Le medesime sanzioni sono altresì applicate in caso di inosservanza dei provvedimenti inerenti alla vigilanza o in caso di mancata ottemperanza alle richieste di informazioni o a quelle connesse all'effettuazione dei controlli, ovvero nel caso in cui le informazioni e i documenti acquisiti non siano veritieri e completi. In caso di violazioni di particolare gravità, l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni può sospendere l'attività degli organismi di gestione collettiva e delle entità di gestione indipendente fino a sei mesi ovvero disporre la cessazione dell'attività.

     2. Salvo che il fatto non costituisca reato, l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni applica le sanzioni amministrative pecuniarie da 20.000 euro a 100.000 euro a chiunque violi gli obblighi di cui agli articoli 4, commi 1, 2 e 5, 14, commi 2 e 3, 21, commi 1, 2 e 3, 23, 28, 33, comma 2, e 34. In caso di violazioni di particolare gravità, l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni può sospendere l'attività degli organismi di gestione collettiva e delle entità di gestione indipendente fino a sei mesi ovvero disporre la cessazione dell'attività.

     3. In caso di plurime violazioni delle disposizioni sanzionate ai commi 1 e 2, è applicata la sanzione più grave prevista aumentata fino ad un terzo.

     4. Alla Società italiana autori ed editori si applicano esclusivamente le sanzioni amministrative pecuniarie di cui ai commi 1 e 2, ferme restando le disposizioni vigenti in materia di nomina dei commissari straordinari di Governo, quale espressione del potere di vigilanza di cui all'articolo 1, comma 3 della legge 9 gennaio 2008, n. 2.

     5. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui alla legge 24 novembre 1989, n. 681.

     6. L'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni disciplina, con proprio regolamento da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, le procedure dirette all'accertamento delle violazioni ed all'irrogazione delle sanzioni di propria competenza, assicurando agli interessati la piena conoscenza degli atti istruttori, il contraddittorio in forma scritta ed orale, la verbalizzazione e la separazione tra funzioni istruttorie e funzioni decisorie.

     7. I proventi derivanti dalle sanzioni amministrative, applicate ai sensi del presente articolo, affluiscono all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnati, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, nella misura pari al cinquanta per cento, ad un apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, per essere assegnati all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni per le attività di prevenzione e per l'accertamento delle sanzioni previste dal presente decreto. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

 

     Art. 42. Scambio di informazioni tra Autorità competenti

     1. L'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni tratta senza indebito ritardo una richiesta di informazioni da parte di un'autorità competente di un altro Stato membro designata a tal fine in particolare per quanto riguarda le attività degli organismi di gestione collettiva con sede in Italia, a condizione che la richiesta sia debitamente giustificata.

     2. Qualora l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni ritenga che un organismo di gestione collettiva con sede in un altro Stato membro, ma operante sul territorio nazionale per l'intermediazione di diritti connessi al diritto d'autore o tramite messa a disposizione del pubblico dell'opera in maniera che ciascuno possa avervi accesso dal luogo e nel momento scelti individualmente, potrebbe non rispettare le disposizioni del diritto nazionale di quest'ultimo Stato, può trasmettere tutte le pertinenti informazioni alla corrispondente autorità competente, corredate, se del caso, di una richiesta a tale autorità di adottare le misure adeguate nell'ambito delle sue competenze.

     3. Qualora l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni riceva una comunicazione di cui al comma 2 da parte di un'autorità competente di un altro Stato membro, la risposta motivata deve essere resa nel termine di tre mesi dal ricevimento.

     4. La questione di cui al comma 2 può altresì essere deferita dall'autorità che presenta tale richiesta al gruppo di esperti istituito ai sensi dell'articolo 41 della direttiva 2014/26/UE.

 

     Art. 43. Dati personali

     1. Il trattamento dei dati personali è disciplinato dalla legislazione vigente.

 

     Art. 44. Facoltà di segnalazione all'Autorità garante della concorrenza e del mercato

     1. I titolari dei diritti, gli organismi di gestione collettiva, le entità di gestione indipendente e gli utilizzatori possono indirizzare all'Autorità garante della concorrenza e del mercato, nell'ambito delle competenze ad essa attribuite, osservazioni e proposte dirette alla migliore attuazione delle disposizioni del presente decreto.

 

Capo V

Ulteriori disposizioni attinenti al diritto d'autore

 

     Art. 45. Riduzioni e esenzioni

     1. All'articolo 15-bis della legge 22 aprile 1941, n. 633, dopo il comma 2, è inserito il seguente:

     «2-bis. Agli organizzatori di spettacoli dal vivo allestiti in luoghi con capienza massima di cento partecipanti, ovvero con rappresentazione di opere di giovani esordienti al di sotto dei trentacinque anni, titolari dell'intera quota dei relativi diritti d'autore, sono riconosciute forme di esenzione o di riduzione dalla corresponsione dei diritti d'autore.

     2-ter. Con decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono definiti i criteri e le modalità delle forme di esenzione o di riduzione di cui al comma 2-bis, prevedendo adeguati meccanismi di controllo, anche attraverso forme di responsabilizzazione degli organizzatori, che assicurino il rispetto delle condizioni che legittimano la riduzione o l'esenzione. Con il decreto di cui al presente comma possono altresì essere individuati ulteriori eventi o ricorrenze particolari che permettano l'applicazione di forme di esenzione o di riduzione dalla corresponsione dei diritti d'autore. Il decreto di cui al presente comma prevede misure atte a garantire che, nelle fattispecie previste, la Società italiana degli autori ed editori, in coerenza con le risultanze di bilancio, remuneri in forma compensativa i titolari dei diritti d'autore. Il decreto di cui al presente comma può essere sottoposto a revisione triennale.».

 

Capo VI

Disposizioni transitorie e finali

 

     Art. 46. Accesso alle licenze multiterritoriali per i diritti su opere musicali online

     1. Qualora entro il 10 aprile 2017, un organismo di gestione collettiva non concede o offre la concessione di licenze multiterritoriali per i diritti su opere musicali online e non consente a un altro organismo di gestione collettiva di rappresentare tali diritti a questo fine, i titolari dei diritti che hanno autorizzato tale organismo di gestione collettiva a rappresentare i loro diritti su opere musicali online possono ritirare da tale organismo di gestione collettiva i diritti su opere musicali online ai fini della concessione di licenze multiterritoriali per tutti i territori dell'Unione europea, senza dover ritirare i diritti su opere musicali online ai fini della concessione di licenze monoterritoriali, in modo da concedere licenze multiterritoriali per i loro diritti su opere musicali online direttamente o tramite qualsiasi terzo da loro autorizzato o qualsiasi altro organismo di gestione collettiva che si attenga alle disposizioni del Capo III del presente decreto.

 

     Art. 47. Disciplina relativa al nuovo Istituto mutualistico artisti interpreti esecutori di cui all'articolo 7, decreto-legge 30 aprile 2010, n. 64, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2010, n. 100

     1. All'articolo 7, comma 1, del decreto-legge 30 aprile 2010, n. 64, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2010, n. 100, le parole da: «Il nuovo IMAIE opera sotto la vigilanza» a «un componente ciascuno del collegio.» sono soppresse.

     2. [Al termine della procedura di liquidazione dell'«IMAIE in liquidazione», di cui all'articolo 7, del decreto-legge 30 aprile 2010, n. 64, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2010, n. 100, l'eventuale residuo attivo è ripartito a favore degli artisti interpreti ed esecutori con modalità e criteri di destinazione delle somme definiti con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo] [12].

     3. All'articolo 7, comma 2, del decreto-legge 30 aprile 2010, n. 64, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2010, n. 100, le parole: «Al termine della procedura di liquidazione sono trasferiti al nuovo IMAIE l'eventuale residuo attivo ed i crediti maturati.» sono soppresse.

 

     Art. 48. Cooperazione per lo sviluppo di licenze multiterritoriali

     1. L'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni trasmette alla Commissione europea, entro il 10 ottobre 2017, una relazione sulla situazione e lo sviluppo delle licenze multiterritoriali sul territorio italiano. La relazione contiene informazioni sulla disponibilità di licenze multiterritoriali nello Stato membro interessato e sull'osservanza da parte degli organismi di gestione collettiva delle disposizioni di cui al Capo II del presente decreto, insieme con una valutazione dello sviluppo di licenze multiterritoriali per i diritti su opere musicali online da parte di utilizzatori, consumatori, titolari dei diritti e altre parti interessate.

 

     Art. 49. Disposizioni transitorie

     1. Gli organismi di gestione collettiva e le entità di gestione indipendente, che già operano nel settore dell'intermediazione dei diritti d'autore e dei diritti connessi alla data di entrata in vigore del presente decreto provvedono al necessario adeguamento organizzativo e gestionale, al fine di rispettare i requisiti ivi previsti, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Alla verifica circa l'effettivo adeguamento di cui al precedente periodo provvede l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, secondo quanto previsto dall'articolo 40. L'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, sulla base delle informazioni a sua disposizione, fornisce alla Commissione europea un elenco degli organismi di gestione collettiva con sede sul proprio territorio, e successivamente comunica alla Commissione europea qualsiasi modifica a tale elenco.

     2. Fino all'adozione di nuove disposizioni attuative in tema di criteri di ripartizione dei compensi dovuti agli artisti interpreti ed esecutori, da adottarsi entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, con decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, continuano ad applicarsi, in quanto compatibili, le disposizioni di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 17 gennaio 2014.

 

     Art. 50. Abrogazioni

     1. L'articolo 39, comma 3, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto è abrogato.

     2. Il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 19 dicembre 2012 è abrogato a decorrere dalla scadenza del termine di cui all'articolo 49, comma 1.

 

     Art. 51. Clausola di invarianza finanziaria

     1. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

 

     Allegato

     (di cui all'art. 28, comma 2)

 

     1. Informazioni da fornire nella relazione di trasparenza annuale di cui all'art. 28, comma 2:

     a) documenti di bilancio, comprendenti lo stato patrimoniale o un prospetto delle attività e passività, il conto economico e il rendiconto finanziario;

     b) una relazione sulle attività svolte nell'esercizio;

     c) informazioni sul rifiuto di concedere una licenza ai sensi dell' art. 22, comma 2;

     d) una descrizione della struttura giuridica e di governance dell'organismo di gestione collettiva;

     e) informazioni sulle entità direttamente o indirettamente detenute o controllate, in tutto o in parte, dall'organismo di gestione collettiva;

     f) informazioni sull'importo totale dei compensi versati nell'anno precedente alle persone di cui agli articoli 11, comma 3, e 12 e su altri vantaggi loro concessi;

     g) le informazioni finanziarie di cui al punto 2 del presente allegato;

     h) una relazione speciale sull'uso degli importi detratti ai fini di servizi sociali, culturali ed educativi, contenente le informazioni di cui al punto 3 del presente allegato.

     2. Informazioni finanziarie da fornire nella relazione di trasparenza annuale:

     a) informazioni finanziarie sui proventi dei diritti, per categoria di diritti gestiti e per tipo di utilizzo (ad esempio trasmissione radiotelevisiva, uso online, esecuzione pubblica) incluse le informazioni sugli introiti provenienti dall'investimento dei proventi dei diritti e l'utilizzo di tali introiti (sia che siano distribuiti ai titolari dei diritti o ad altri organismi di gestione collettiva, o siano altrimenti utilizzati);

     b) informazioni finanziarie sul costo della gestione dei diritti e altri servizi forniti dagli organismi di gestione collettiva ai titolari dei diritti, con una descrizione dettagliata che comprenda almeno i seguenti elementi:

     1) tutti i costi operativi e finanziari, con una ripartizione per categoria di diritti gestiti e, laddove i costi siano indiretti e non possano essere attribuiti ad una o più categorie di diritti, una spiegazione del metodo applicato per ripartire tali costi indiretti;

     2) i costi operativi e finanziari, con una ripartizione per categoria di diritti gestiti e, laddove i costi siano indiretti e non possano essere attribuiti ad una o più categorie di diritti, una spiegazione del metodo usato per assegnare tali costi indiretti, limitata alla gestione di diritti, incluse le spese di gestione dedotte dai proventi dei diritti o compensate con questi ultimi o da eventuali introiti provenienti dall'investimento dei proventi dei diritti a norma dell' art. 14, comma 3, e dell' art. 15, commi 1, 2 e 3;

     3) i costi operativi e finanziari relativi a servizi diversi dalla gestione di diritti, ma compresi i servizi sociali, culturali ed educativi;

     4) le risorse usate per la copertura dei costi;

     5) le detrazioni effettuate dai proventi dei diritti, con una ripartizione per categoria di diritti gestiti e per tipo di utilizzo nonché la finalità della detrazione, ad esempio i costi correlati alla gestione di diritti o alla fornitura di servizi sociali, culturali o educativi;

     6) la percentuale rappresentata dal costo della gestione dei diritti e di altri servizi forniti dall'organismo di gestione collettiva ai titolari dei diritti rispetto ai proventi dei diritti nell'esercizio di riferimento, per categoria di diritti gestiti e, laddove i costi siano indiretti e non possano essere attribuiti ad una o più categorie di diritti, una spiegazione del metodo utilizzato per assegnare tali costi indiretti;

     c) informazioni finanziarie sugli importi dovuti ai titolari dei diritti, con una descrizione dettagliata che comprenda almeno i seguenti elementi:

     1) l'importo totale attribuito ai titolari dei diritti, con una ripartizione per categoria di diritti gestiti e per tipo di utilizzo;

     2) l'importo totale versato ai titolari dei diritti, con una ripartizione per categoria di diritti gestiti e per tipo di utilizzo;

     3) la frequenza dei pagamenti, con una ripartizione per categoria di diritti gestiti e per tipo di utilizzo;

     4) l'importo totale riscosso, ma non ancora attribuito ai titolari dei diritti, con una ripartizione per categoria di diritti gestiti e per tipo di utilizzo e l'indicazione dell'esercizio in cui tali importi sono stati riscossi;

     5) l'importo totale attribuito, ma non ancora distribuito ai titolari dei diritti, con una ripartizione per categoria di diritti gestiti e per tipo di utilizzo e l'indicazione dell'esercizio in cui tali importi sono stati riscossi;

     6) se un organismo di gestione collettiva non ha provveduto alla distribuzione e ai pagamenti entro il termine di cui all'art. 17, comma 2, i motivi del ritardo;

     7) il totale degli importi non distribuibili, con una spiegazione circa l'utilizzo cui tali importi sono stati destinati;

     d) informazioni sui rapporti con altri organismi di gestione collettiva, con una descrizione che comprenda almeno i seguenti elementi:

     1) gli importi ricevuti da altri organismi di gestione collettiva e gli importi pagati ad altri organismi di gestione collettiva, con una ripartizione per categoria di diritti, per tipologia di utilizzo e per organismo di gestione collettiva;

     2) le spese di gestione e le altre detrazioni dai proventi dei diritti dovute ad altri organismi di gestione collettiva, con una ripartizione per categoria di diritti, per tipologia di utilizzo e per organismo di gestione collettiva;

     3) le spese di gestione e le altre detrazioni dagli importi pagati da altri organismi di gestione collettiva, con una ripartizione per categoria di diritti e per organismo di gestione collettiva;

     4) gli importi distribuiti direttamente ai titolari dei diritti provenienti da altri organismi di gestione collettiva, con una ripartizione per categoria di diritti e per organismo di gestione collettiva.

     3. Informazioni da fornire nella relazione speciale di cui all' art. 28, comma 3:

     a) gli importi detratti ai fini della fornitura di servizi sociali, culturali ed educativi nell'esercizio finanziario, con una ripartizione per tipo di fine cui sono destinati e per ogni tipo di fine con una ripartizione per categoria di diritti gestiti e per tipo di utilizzo;

     b) una spiegazione dell'uso di tali importi, con una ripartizione per tipo di fine cui sono destinati inclusi i costi degli importi di gestione detratti per finanziare servizi sociali, culturali ed educativi e gli importi separati utilizzati per servizi sociali, culturali ed educativi.

 


[1] Comma così modificato dall'art. 15 del D.L. 16 settembre 2024, n. 131, convertito dalla L. 14 novembre 2024, n. 166.

[2] Comma così modificato dall'art. 15 del D.L. 16 settembre 2024, n. 131, convertito dalla L. 14 novembre 2024, n. 166.

[3] Comma così modificato dall'art. 15 del D.L. 16 settembre 2024, n. 131, convertito dalla L. 14 novembre 2024, n. 166.

[4] Comma così modificato dall'art. 15 del D.L. 16 settembre 2024, n. 131, convertito dalla L. 14 novembre 2024, n. 166.

[5] Rubrica così sostituita dall'art. 15 del D.L. 16 settembre 2024, n. 131, convertito dalla L. 14 novembre 2024, n. 166.

[6] Alinea così modificato dall'art. 15 del D.L. 16 settembre 2024, n. 131, convertito dalla L. 14 novembre 2024, n. 166.

[7] Comma così modificato dall'art. 19 del D.L. 16 ottobre 2017, n. 148, convertito dalla L. 4 dicembre 2017, n. 172.

[8] Comma aggiunto dall'art. 15 del D.L. 16 settembre 2024, n. 131, convertito dalla L. 14 novembre 2024, n. 166.

[9] Comma aggiunto dall'art. 15 del D.L. 16 settembre 2024, n. 131, convertito dalla L. 14 novembre 2024, n. 166.

[10] Comma così modificato dall'art. 19 del D.L. 16 ottobre 2017, n. 148, convertito dalla L. 4 dicembre 2017, n. 172.

[11] Comma aggiunto dall'art. 15 del D.L. 16 settembre 2024, n. 131, convertito dalla L. 14 novembre 2024, n. 166.

[12] Comma abrogato dall'art. 185 del D.L. 19 maggio 2020, n. 34, convertito dalla L. 17 luglio 2020, n. 77.