§ 5.2.58 - Direttiva 26 febbraio 2014, n. 26.
Direttiva 2014/26/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio sulla gestione collettiva dei diritti d’autore e dei diritti connessi e sulla [...]


Settore:Normativa europea
Materia:5. diritto delle imprese
Capitolo:5.2 diritto della proprietà industriale
Data:26/02/2014
Numero:26


Sommario
Art. 1.  Oggetto
Art. 2.  Ambito di applicazione
Art. 3.  Definizioni
Art. 4.  Principi generali
Art. 5.  Diritti dei titolari dei diritti
Art. 6.  Norme di adesione agli organismi di gestione collettiva
Art. 7.  Diritti dei titolari dei diritti che non sono membri dell’organismo di gestione collettiva
Art. 8.  Assemblea generale dei membri dell’organismo di gestione collettiva
Art. 9.  Funzione di sorveglianza
Art. 10.  Obblighi delle persone che gestiscono l’attività dell’organismo di gestione collettiva
Art. 11.  Riscossione e uso dei proventi dei diritti
Art. 12.  Detrazioni
Art. 13.  Distribuzione di importi dovuti ai titolari dei diritti
Art. 14.  Diritti gestiti nel quadro di accordi di rappresentanza
Art. 15.  Detrazioni e pagamenti nel quadro degli accordi di rappresentanza
Art. 16.  Concessione delle licenze
Art. 17.  Obblighi degli utilizzatori
Art. 18.  Informazioni ai titolari dei diritti sulla gestione dei loro diritti
Art. 19.  Informazioni sulla gestione di diritti fornite ad altri organismi di gestione collettiva nel quadro di accordi di rappresentanza
Art. 20.  Informazioni fornite su richiesta ai titolari dei diritti, ad altri organismi di gestione collettiva e agli utilizzatori
Art. 21.  Divulgazione delle informazioni
Art. 22.  Relazione di trasparenza annuale
Art. 23.  Licenze multiterritoriali nel mercato interno
Art. 24.  Capacità di trattare licenze multiterritoriali
Art. 25.  Trasparenza delle informazioni sui repertori multiterritoriali
Art. 26.  Correttezza delle informazioni sui repertori multiterritoriali
Art. 27.  Correttezza e puntualità nelle dichiarazioni sull’uso e nella fatturazione
Art. 28.  Correttezza e puntualità nel pagamento dei titolari dei diritti
Art. 29.  Accordi tra organismi di gestione collettiva per la concessione di licenze multiterritoriali
Art. 30.  Obbligo di rappresentanza di un altro organismo di gestione collettiva per la concessione di licenze multiterritoriali
Art. 31.  Accesso alle licenze multiterritoriali
Art. 32.  Deroga per i diritti musicali online richiesti per programmi radiofonici e televisivi
Art. 33.  Procedure di reclamo
Art. 34.  Procedure di risoluzione alternativa delle controversie
Art. 35.  Risoluzione di controversie
Art. 36.  Rispetto della presente direttiva
Art. 37.  Scambio di informazioni tra autorità competenti
Art. 38.  Cooperazione per lo sviluppo di licenze multiterritoriali
Art. 39.  Notifica degli organismi di gestione collettiva
Art. 40.  Relazione
Art. 41.  Gruppo di esperti
Art. 42.  Protezione dei dati di carattere personale
Art. 43.  Recepimento
Art. 44.  Entrata in vigore
Art. 45.  Destinatari


§ 5.2.58 - Direttiva 26 febbraio 2014, n. 26.

Direttiva 2014/26/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio sulla gestione collettiva dei diritti d’autore e dei diritti connessi e sulla concessione di licenze multiterritoriali per i diritti su opere musicali per l’uso online nel mercato interno

(G.U.U.E. 20 marzo 2014, n. L 84)

 

(Testo rilevante ai fini del SEE)

 

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 50, paragrafo 1, l’articolo 53, paragrafo 1, e l’articolo 62,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo (1),

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria (2),

considerando quanto segue:

 

(1) Le direttive dell’Unione finora adottate nel settore dei diritti d’autore e dei diritti connessi garantiscono già un elevato livello di protezione ai titolari dei diritti e con esso un quadro che disciplina lo sfruttamento dei contenuti protetti da tali diritti. Tali direttive contribuiscono a sviluppare e a mantenere la creatività. In un mercato interno nel quale la concorrenza non è falsata, la protezione dell’innovazione e della creazione intellettuale stimola anche gli investimenti in prodotti e servizi innovativi.

(2) La diffusione di contenuti protetti da diritti d’autore e diritti connessi, compresi i libri, le produzioni audiovisive e la musica incisa, e servizi a essi correlati, è subordinata alla concessione di licenze da parte dei vari titolari dei diritti e dei diritti connessi, come autori, interpreti o esecutori, produttori ed editori. Solitamente è il titolare dei diritti a scegliere se gestire i propri diritti in prima persona o optare per una gestione collettiva, a meno che gli Stati membri non dispongano diversamente, in conformità del diritto unionale e degli obblighi internazionali assunti dall’Unione e dai suoi Stati membri. La gestione dei diritti d’autore e dei diritti connessi comprende la concessione di licenze agli utilizzatori, l’audit degli utilizzatori, il monitoraggio dell’utilizzazione dei diritti, l’esecuzione dei diritti d’autore e dei diritti connessi, la riscossione dei proventi relativi allo sfruttamento dei diritti e la distribuzione degli importi dovuti ai titolari dei diritti. Gli organismi di gestione collettiva consentono ai titolari dei diritti di essere remunerati per gli usi che non sarebbero in condizione di controllare o fare rispettare, inclusi gli usi effettuati nei mercati esteri.

(3) A norma dell’articolo 167 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE), l’Unione deve tenere conto della diversità culturale nell’azione che svolge e contribuire al pieno sviluppo delle culture degli Stati membri nel rispetto delle loro diversità nazionali e regionali, evidenziando nel contempo il retaggio culturale comune. Gli organismi di gestione collettiva svolgono e dovrebbero continuare a svolgere un ruolo importante in quanto promotori della diversità delle espressioni culturali, sia consentendo l’accesso al mercato dei repertori più piccoli e meno conosciuti sia fornendo servizi sociali, culturali ed educativi a beneficio dei loro titolari di diritti e del pubblico.

(4) È opportuno che gli organismi di gestione collettiva stabiliti nell’Unione possano beneficiare delle libertà sancite dai trattati nel rappresentare titolari dei diritti residenti o stabiliti in altri Stati membri o nel concedere licenze a utilizzatori residenti o stabiliti in altri Stati membri.

(5) Esistono notevoli differenze tra le normative nazionali che disciplinano il funzionamento degli organismi di gestione collettiva, in particolare per quanto riguarda la trasparenza e la responsabilità nei confronti dei loro membri e dei titolari dei diritti. In alcuni casi tale situazione ha creato difficoltà, in particolare per i titolari di diritti di altri paesi, quando cercano di esercitare i loro diritti e ha comportato una gestione finanziaria carente dei proventi riscossi. I problemi nel funzionamento degli organismi di gestione collettiva comportano inefficienze nello sfruttamento dei diritti d’autore e dei diritti connessi nell’ambito del mercato interno, a scapito dei membri degli organismi di gestione collettiva, dei titolari e degli utenti.

(6) La necessità di migliorare il funzionamento degli organismi di gestione collettiva è già stata individuata nella raccomandazione 2005/737/CE della Commissione (3). Tale raccomandazione stabilisce una serie di principi, come la possibilità per i titolari dei diritti di scegliere liberamente il loro organismo di gestione collettiva, la parità di trattamento delle categorie di titolari dei diritti e l’equa distribuzione delle royalty. Nella raccomandazione si invitano inoltre gli organismi di gestione collettiva a fornire agli utenti informazioni sufficienti sulle tariffe e il repertorio prima di avviare trattative tra loro. Il testo contiene inoltre delle raccomandazioni in materia di responsabilità, rappresentanza dei titolari dei diritti negli organi decisionali degli organismi di gestione collettiva e risoluzione delle controversie. Tuttavia, il seguito dato alle disposizioni della raccomandazione è stato disomogeneo.

(7) Al fine di proteggere gli interessi dei membri degli organismi di gestione collettiva, dei titolari dei diritti e di terzi, è opportuno che la normativa degli Stati membri in materia di diritti d’autore e di concessione di licenze multiterritoriali per i diritti su opere musicali online sia coordinata in modo tale da garantire che vi siano garanzie equivalenti in tutta l’Unione. Pertanto, la presente direttiva dovrebbe avere quale base giuridica l’articolo 50, paragrafo 1, TFUE.

(8) La presente direttiva mira a coordinare le normative nazionali sull’accesso all’attività di gestione dei diritti d’autore e dei diritti connessi da parte degli organismi di gestione collettiva, le modalità di governance e il quadro di sorveglianza, pertanto la direttiva dovrebbe avere quale base giuridica l’articolo 53, paragrafo 1, TFUE. Inoltre, trattandosi di un settore che offre servizi in tutta l’Unione, la presente direttiva dovrebbe avere quale base giuridica l’articolo 62 TFUE.

(9) La presente direttiva é volta a stabilire i requisiti applicabili agli organismi di gestione collettiva, al fine di garantire standard elevati in materia di governance, gestione finanziaria, trasparenza e comunicazioni. Gli Stati membri dovrebbero tuttavia restare liberi di mantenere o imporre standard più rigorosi rispetto a quelli previsti al titolo II della presente direttiva, a condizione che tali standard più rigorosi siano compatibili con il diritto dell’Unione.

(10) Nessuna disposizione della presente direttiva dovrebbe impedire a uno Stato membro di applicare disposizioni simili o uguali agli organismi di gestione collettiva stabiliti al di fuori dell’Unione ma che operano all’interno di quello Stato membro.

(11) Nessuna disposizione della presente direttiva dovrebbe impedire agli organismi di gestione collettiva di concludere accordi di rappresentanza con altri organismi di gestione collettiva, conformemente alle regole di concorrenza stabilite agli articoli 101 e 102 TFUE, nell’ambito della gestione dei diritti nell’ottica di facilitare, migliorare e semplificare le procedure di rilascio delle licenze per gli utilizzatori, anche ai fini di una fatturazione unica, in condizioni di parità, non discriminazione e trasparenza, nonché per offrire licenze multiterritoriali anche in ambiti diversi da quelli di cui al titolo III della presente direttiva.

(12) Sebbene la presente direttiva sia applicabile a tutti gli organismi di gestione collettiva, fatta eccezione per il titolo III le disposizioni che si applica solamente agli organismi di gestione collettiva che gestiscono diritti d’autore su opere musicali per l’uso online su base multiterritoriale, essa non interferisce con le modalità di gestione dei diritti in vigore negli Stati membri quali la gestione individuale, l’estensione degli effetti di un accordo tra un organismo di gestione collettiva rappresentativo e un utilizzatore, vale a dire l’estensione della concessione collettiva di licenze, la gestione collettiva obbligatoria, le presunzioni legali di rappresentanza e la cessione dei diritti agli organismi di gestione collettiva.

(13) La presente direttiva non pregiudica la possibilità degli Stati membri di determinare con disposizioni legislative, regolamentari o con qualsiasi altro meccanismo specifico previsto a tal fine un compenso equo per i titolari dei diritti per le eccezioni o le limitazioni al diritto di riproduzione previste dalla direttiva 2001/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (4), come pure il compenso per i titolari dei diritti per le deroghe al diritto esclusivo di prestito da parte di istituzioni pubbliche di cui alla direttiva 2006/115/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (5) applicabili sul loro territorio, nonché le condizioni per la loro riscossione.

(14) La presente direttiva non impone agli organismi di gestione collettiva di adottare una forma giuridica specifica. Nella pratica, tali organismi assumono diverse forme giuridiche, quali associazioni, cooperative o società a responsabilità limitata, che sono controllate o detenute da titolari di diritti d’autore e diritti connessi o da entità che rappresentano i titolari dei diritti. In taluni casi eccezionali, tuttavia, in ragione della forma giuridica assunta da un organismo di gestione collettiva, l’elemento della proprietà o del controllo non è presente. Questo è ad esempio il caso delle fondazioni, che non hanno membri. Tuttavia, le disposizioni della presente direttiva dovrebbero ugualmente applicarsi a tali organismi. Analogamente, gli Stati membri dovrebbero adottare le misure appropriate per evitare che la scelta della forma giuridica permetta di aggirare gli obblighi previsti dalla presente direttiva. È opportuno precisare che le entità che rappresentano i titolari dei diritti e che sono membri di organismi di gestione collettiva possono essere altri organismi di gestione collettiva, associazioni di titolari dei diritti, sindacati o altre organizzazioni.

(15) I titolari dei diritti dovrebbero essere liberi di poter affidare la gestione dei propri diritti a entità di gestione indipendenti. Tali entità di gestione indipendenti che differiscono dagli organismi di gestione collettiva, tra le altre cose perché non sono detenute o controllate dai titolari dei diritti. Tuttavia, nella misura in cui tali entità di gestione indipendenti svolgono le stesse attività degli organismi di gestione collettiva, esse dovrebbero essere tenute a fornire determinate informazioni ai titolari dei diritti che rappresentano, agli organismi di gestione collettiva, agli utilizzatori e al pubblico.

(16) I produttori audiovisivi, i produttori discografici e le emittenti concedono in licenza i propri diritti, in alcuni casi insieme ai diritti che sono stati ceduti loro ad esempio da interpreti o esecutori, sulla base di accordi negoziati singolarmente, e agiscono nel proprio interesse. Gli editori di libri, musica o giornali concedono in licenza i diritti che sono stati ceduti loro sulla base di accordi negoziati singolarmente, e agiscono nel proprio interesse. Pertanto i produttori audiovisivi, i produttori discografici, le emittenti e gli editori non dovrebbero essere considerati «entità di gestione indipendenti». Inoltre i gestori e gli agenti di autori e interpreti o esecutori che agiscono in qualità di intermediari e rappresentano i titolari dei diritti nei loro rapporti con gli organismi di gestione collettiva non dovrebbero essere considerati «entità di gestione indipendenti» in quanto non gestiscono diritti in termini di determinazione delle tariffe, concessione di licenze o riscossione di denaro dagli utilizzatori.

(17) Gli organismi di gestione collettiva dovrebbero essere liberi di poter decidere di affidare alcune delle proprie attività, come la fatturazione degli utilizzatori o la distribuzione degli importi dovuti ai titolari dei diritti, alle controllate o ad altre entità soggette al loro controllo. In tal caso dovrebbero essere applicabili alle attività di tali controllate o altre entità le disposizioni di cui alla presente direttiva che sarebbero applicabili laddove l’attività corrispondente fosse eseguita direttamente da un organismo di gestione collettiva.

(18) Per far sì che i titolari dei diritti d’autore e dei diritti connessi possano beneficiare appieno del mercato interno quando i loro diritti sono gestiti su base collettiva e che non siano indebitamente limitati nell’esercizio dei loro diritti, è necessario stabilire adeguate garanzie nello statuto degli organismi di gestione collettiva. Inoltre è opportuno che, quando prestano i loro servizi, gli organismi di gestione collettiva non discriminino, né direttamente né indirettamente, i titolari dei diritti in base alla nazionalità oppure al luogo di residenza o di stabilimento.

(19) Viste le libertà sancite dal TFUE, i servizi di gestione collettiva di diritti d’autore e di diritti connessi dovrebbero consentire a un titolare dei diritti di poter scegliere liberamente l’organismo di gestione collettiva cui affidare la gestione dei suoi diritti, sia che si tratti di diritti di comunicazione al pubblico o di riproduzione, o di categorie di diritti legati a forme di sfruttamento quali la trasmissione radiotelevisiva, la riproduzione in sala o la riproduzione destinata alla distribuzione online, a condizione che l’organismo di gestione collettiva che il titolare dei diritti desidera scegliere già gestisca tali diritti o categorie di diritti.

I diritti, le categorie di diritti o i tipi di opere e gli altri materiali gestiti dall’organismo di gestione collettiva dovrebbero essere determinati dall’assemblea generale dei membri di tale organismo qualora non siano già stabiliti dal loro statuto o prescritti per legge. È importante che i diritti e le categorie di diritti siano determinati in modo da mantenere un equilibrio tra la libertà dei titolari dei diritti di disporre delle proprie opere e altri materiali protetti e la possibilità per l’organismo di gestire efficacemente i diritti tenendo conto, in particolare, della categoria di diritti gestiti dall’organismo e del settore creativo in cui quest’ultimo opera. Tenendo debitamente conto di tale equilibrio, i titolari dei diritti dovrebbero avere la facoltà di revocare facilmente tali diritti o categorie di diritti a un organismo di gestione collettiva e di gestirli individualmente o di affidarne o trasferirne interamente o in parte la gestione a un altro organismo di gestione collettiva o a un’altra entità, indipendentemente dallo Stato membro di nazionalità, residenza o stabilimento dell’organismo di gestione collettiva, dell’altra entità o del titolare dei diritti. Qualora uno Stato membro, conformemente al diritto dell’Unione e agli obblighi internazionali assunti dall’Unione e dai suoi Stati membri, preveda la gestione collettiva obbligatoria dei diritti, la scelta dei titolari dei diritti sarà limitata ad altri organismi di gestione collettiva.

Occorre che gli organismi di gestione collettiva che gestiscono diversi tipi di opere e altri materiali protetti, come opere letterarie, musicali o fotografiche, permettano ai titolari dei diritti di gestire in maniera altrettanto flessibile i diversi tipi di opere e altri materiali protetti. Per quanto concerne gli utilizzi non commerciali, gli Stati membri dovrebbero provvedere affinché gli organismi di gestione collettiva prendano i provvedimenti necessari per assicurare che i titolari dei diritti possano esercitare il diritto di concedere licenze in relazione a tali utilizzi. Tali provvedimenti dovrebbero includere, tra l’altro, una decisione dell’organismo di gestione collettiva in merito alle condizioni relative all’esercizio di tale diritto nonché la fornitura di informazioni ai membri su tali condizioni. È opportuno che gli organismi di gestione collettiva informino i titolari dei diritti della possibilità di scelta e che consentano loro di esercitare i diritti connessi a tale scelta nella maniera più semplice possibile. I titolari dei diritti che hanno già autorizzato l’organismo di gestione collettiva possono essere informati attraverso il sito web dell’organismo. L’obbligo di ottenere il consenso dei titolari dei diritti nell’autorizzazione per la gestione di ciascun diritto, categoria di diritti o tipo di opere e altri materiali protetti, non dovrebbe impedire ai titolari dei diritti di accettare successive proposte di modifica di tale autorizzazione per tacito consenso, in conformità delle condizioni previste dalla normativa nazionale. La presente direttiva non dovrebbe escludere in quanto tali né le disposizioni contrattuali in base alle quali il ritiro o la revoca da parte dei titolari dei diritti esercita un effetto immediato sulle licenze concesse prima di tale ritiro o revoca, né le disposizioni contrattuali in base alle quali tale ritiro o revoca non produce effetti sulle licenze per un certo periodo di tempo. Le suddette disposizioni non dovrebbero tuttavia ostacolare la piena applicazione della presente direttiva. La presente direttiva non pregiudica la possibilità dei titolari dei diritti di gestire i loro diritti individualmente, anche per fini non commerciali.

(20) È opportuno che l’adesione agli organismi di gestione collettiva sia basata su criteri obiettivi, trasparenti e non discriminatori. Tali criteri si applicano anche agli editori ai quali in virtù di un accordo sullo sfruttamento dei diritti spetta una quota delle entrate gestite dagli organismi di gestione collettiva e che hanno diritto alla riscossione di tali entrate dagli organismi di gestione collettiva. Tali criteri non dovrebbero obbligare gli organismi di gestione collettiva ad accettare dei membri se la gestione dei diritti, delle categorie di diritti o dei tipi di opere e altri materiali protetti degli stessi non rientra nel loro ambito di attività. I registri tenuti da un organismo di gestione collettiva dovrebbero consentire l’identificazione e la localizzazione dei suoi membri e dei titolari dei diritti rappresentati dall’organismo sulla base di autorizzazioni concesse da tali titolari.

(21) Al fine di tutelare i titolari di diritti i cui diritti sono rappresentati direttamente dall’organismo di gestione collettiva ma che non soddisfano i suoi requisiti di adesione, è opportuno stabilire che talune disposizioni della presente direttiva relative ai membri si applichino anche a tali titolari dei diritti. Gli Stati membri dovrebbero altresì poter accordare a detti titolari dei diritti il diritto di partecipare al processo decisionale dell’organismo di gestione collettiva.

(22) È opportuno che gli organismi di gestione collettiva agiscano nel migliore interesse collettivo dei titolari dei diritti che rappresentano. È pertanto importante istituire sistemi che consentano ai membri di un organismo di gestione collettiva di esercitare i loro diritti di membri partecipando al processo decisionale dell’organismo. Alcuni organismi di gestione collettiva hanno diverse categorie di membri, che possono rappresentare tipi di titolari dei diritti differenti, ad esempio produttori e interpreti o esecutori. Occorre che la rappresentanza di quelle diverse categorie di membri nel processo decisionale sia equa ed equilibrata. L’efficacia delle norme sull’assemblea generale dei membri degli organismi di gestione collettiva risulterebbe compromessa in assenza di disposizioni sulle relative modalità di svolgimento. È pertanto necessario garantire che l’assemblea generale sia convocata a cadenza regolare, almeno annua, e che le principali decisioni dell’organismo di gestione collettiva siano adottate in sede di assemblea generale.

(23) Tutti i membri degli organismi di gestione collettiva dovrebbero avere il diritto di partecipazione e di voto in seno all’assemblea generale dei membri. L’esercizio di tali diritti dovrebbe essere soggetto a restrizioni eque e proporzionate. In casi eccezionali, gli organismi di gestione collettiva sono costituiti nella forma giuridica di fondazione e pertanto non hanno membri. In tali casi i poteri dell’assemblea generale dei membri dovrebbero essere esercitati dall’organismo incaricato della funzione di sorveglianza. Qualora tra i membri degli organismi di gestione collettiva figurino entità che rappresentano titolari dei diritti, ad esempio nel caso in cui l’organismo di gestione collettiva sia una società a responsabilità limitata e i suoi membri siano associazioni di titolari dei diritti, gli Stati membri dovrebbero poter disporre che i poteri dell’assemblea generale dei membri debbano essere esercitati integralmente o in parte da un’assemblea generale di tali titolari dei diritti. L’assemblea generale dei membri dovrebbe avere quantomeno il potere di definire il quadro delle attività di gestione, in particolare per quanto riguarda l’utilizzo dei proventi dei diritti da parte dell’organismo di gestione collettiva. Ciò non dovrebbe tuttavia pregiudicare la possibilità degli Stati membri di stabilire norme più rigorose in materia, ad esempio, di investimenti, fusioni, assunzione di prestiti, ivi incluso un divieto di condurre tali transazioni. Gli organismi di gestione collettiva dovrebbero promuovere la partecipazione attiva dei membri alle assemblee generali. L’esercizio del diritto di voto dovrebbe essere agevolato tanto per i membri che partecipano all’assemblea generale quanto per quelli che non vi partecipano. Oltre a poter esercitare i loro diritti per via elettronica, è opportuno consentire la partecipazione e il voto dei membri mediante delega in seno all’assemblea generale dei membri. Il voto per delega dovrebbe essere limitato solo in caso di conflitti di interesse. Al contempo, gli Stati membri dovrebbero prevedere restrizioni per quanto concerne le deleghe unicamente se ciò non pregiudica l’adeguata ed effettiva partecipazione dei membri al processo decisionale. In particolare, la designazione dei rappresentanti autorizzati contribuisce all’adeguata ed effettiva partecipazione dei membri al processo decisionale e offre ai titolari dei diritti la reale possibilità di optare per un organismo di gestione collettiva di loro scelta indipendentemente dallo Stato membro di stabilimento dello stesso.

(24) Occorre che i membri abbiano il diritto di partecipare al controllo continuo della gestione degli organismi di gestione collettiva. A tal fine, è opportuno che tali organismi siano dotati di una funzione di sorveglianza in linea con la loro struttura organizzativa e che consentano ai membri di essere rappresentati nell’organo che esercita tale funzione. A seconda della struttura organizzativa dell’organismo di gestione collettiva, la funzione di sorveglianza può essere esercitata da un organo distinto, ad esempio un consiglio di sorveglianza, o da tutti o alcuni direttori del consiglio di amministrazione che non esercitano compiti esecutivi nelle attività dell’organismo di gestione collettiva. È opportuno che il requisito della rappresentanza equa ed equilibrata dei membri non impedisca all’organismo di gestione collettiva di designare terzi affinché svolgano la funzione di sorveglianza, tra cui persone aventi la pertinente esperienza professionale e titolari di diritti che non soddisfano i requisiti di adesione o che sono rappresentati dall’organismo non direttamente bensì tramite un’entità che è membro dell’organismo di gestione collettiva.

(25) Ai fini di una sana gestione, la dirigenza degli organismi di gestione collettiva deve essere indipendente. É opportuno che i dirigenti, siano essi eletti in quanto amministratori oppure assunti o impiegati dall’organismo sulla base di un contratto, siano tenuti a dichiarare, prima di assumere le proprie funzioni e successivamente con cadenza annuale, se vi sono conflitti tra i loro interessi e quelli dei titolari dei diritti rappresentati dall’organismo di gestione collettiva. Tali dichiarazioni annuali dovrebbero altresì essere presentate dalle persone che esercitano la funzione di sorveglianza. Gli Stati membri dovrebbero avere la facoltà di imporre agli organismi di gestione collettiva di rendere pubbliche tali dichiarazioni o di presentarle alle pubbliche autorità.

(26) Gli organismi di gestione collettiva riscuotono, gestiscono e distribuiscono i proventi relativi allo sfruttamento dei diritti affidati loro dai titolari dei diritti. In ultima istanza tali proventi spettano ai titolari dei diritti, che possono avere un rapporto giuridico diretto con l’organismo o essere rappresentati tramite un’entità che è membro dell’organismo di gestione collettiva oppure mediante un accordo di rappresentanza. È pertanto importante che l’organismo di gestione collettiva proceda con la massima diligenza nella riscossione, gestione e distribuzione di tali proventi. Una corretta distribuzione è possibile soltanto se l’organismo di gestione collettiva registra debitamente le informazioni sui membri, le licenze nonché l’uso delle opere e di altri materiali. I pertinenti dati necessari per un’efficace gestione collettiva dei diritti dovrebbero essere trasmessi anche dai titolari dei diritti e dagli utilizzatori e verificati dall’organismo di gestione collettiva.

(27) È opportuno che gli importi riscossi dovuti ai titolari dei diritti siano mantenuti separati nella contabilità dalle eventuali attività dell’organismo. Fatta salva la possibilità degli Stati membri di stabilire norme più rigorose in materia di investimenti, tra cui il divieto di investire i proventi dei diritti, nel caso in cui tali importi siano investiti occorre che l’investimento sia effettuato in linea con la politica generale di investimento e gestione dei rischi dell’organismo di gestione collettiva. Al fine di mantenere un elevato livello di protezione dei diritti dei titolari e di garantire che qualsiasi entrata che possa derivare dallo sfruttamento di diritti vada a loro beneficio, occorre che gli investimenti effettuati e detenuti dall’organismo di gestione collettiva siano gestiti secondo criteri dettati dalla prudenza, ferma restando la possibilità dell’organismo di gestione collettiva di decidere in merito alla politica di investimento più sicura ed efficiente. Ciò dovrebbe consentire all’organismo di gestione collettiva di scegliere un’allocazione delle attività che corrisponda alla natura specifica e alla durata delle esposizioni ai rischi di tutti i proventi dei diritti investiti e non pregiudichi inutilmente i proventi dei diritti che spettano ai titolari dei diritti.

(28) Poiché ai titolari dei diritti spetta un compenso per lo sfruttamento dei loro diritti, è importante che le spese di gestione non superino i costi giustificati sostenuti nella gestione dei diritti e che qualsiasi detrazione che non sia effettuata a titolo di spese di gestione, ad esempio detrazioni a fini sociali, culturali o educativi, dovrebbe essere decisa dai membri dell’organismo di gestione collettiva. Gli organismi di gestione collettiva dovrebbero essere trasparenti nei confronti dei titolari dei diritti per quanto riguarda le norme che disciplinano tali detrazioni. È opportuno che gli stessi requisiti si applichino anche alle decisioni di usare i proventi dei diritti per la distribuzione collettiva, come nel caso delle borse di studio. È opportuno che ai titolari dei diritti sia garantito un accesso, su base non discriminatoria, a qualsiasi servizio sociale, culturale o educativo finanziato mediante tali detrazioni. Occorre che la presente direttiva non incida sulle detrazioni previste dalla normativa nazionale, tra cui le detrazioni per la fornitura di servizi sociali da parte degli organismi di gestione collettiva ai titolari dei diritti, in merito ad aspetti non coperti dalla direttiva stessa, a condizione che tali detrazioni siano conformi al diritto unionale.

(29) La distribuzione e il pagamento degli importi dovuti ai singoli titolari dei diritti o, se del caso, a categorie di titolari dei diritti, dovrebbero essere effettuati in tempo utile e nel rispetto della politica generale di distribuzione dell’organismo di gestione collettiva in questione, anche nei casi in cui siano effettuati per mezzo di un’altra entità che rappresenta i titolari dei diritti. Il ritardo nella distribuzione e nel pagamento degli importi dovuti ai titolari dei diritti può essere giustificato solo sulla base di ragioni obiettive che sfuggono al controllo dell’organismo di gestione collettiva. Pertanto, circostanze quali l’investimento a termine dei proventi dei diritti non dovrebbero costituire una ragione valida per giustificare tale ritardo. È opportuno lasciare agli Stati membri la facoltà di decidere in merito alle norme volte a garantire la distribuzione rapida e la ricerca efficace, nonché l’identificazione, dei titolari dei diritti nei casi in cui si presentino dette ragioni obiettive. Al fine di assicurare una distribuzione appropriata ed efficace degli importi dovuti ai titolari dei diritti, è necessario imporre agli organismi di gestione collettiva di adottare misure ragionevoli e improntate alla diligenza, sulla base della buona fede, per identificare e localizzare i pertinenti titolari dei diritti, ferma restando la possibilità per gli Stati membri di stabilire norme più rigorose. È inoltre opportuno che i membri di un organismo di gestione collettiva decidano, nella misura consentita dal diritto nazionale, in merito all’utilizzo di eventuali importi che non possono essere distribuiti qualora i titolari dei diritti cui tali importi sono dovuti non possano essere identificati o localizzati.

(30) È opportuno che gli organismi di gestione collettiva possano gestire diritti e riscuotere proventi derivanti dal loro sfruttamento in virtù di accordi di rappresentanza con altri organismi. Al fine di tutelare i diritti dei membri degli altri organismi di gestione collettiva, occorre che un organismo di gestione collettiva non distingua tra i diritti gestiti nel quadro di un accordo di rappresentanza e quelli gestiti direttamente per conto dei suoi titolari dei diritti. Occorre inoltre che agli organismi di gestione collettiva non sia consentito di applicare detrazioni ai proventi dei diritti riscossi per conto di un altro organismo di gestione collettiva, ad eccezione delle deduzioni per le spese di gestione, senza il consenso esplicito dell’altro organismo. È inoltre opportuno che gli organismi di gestione collettiva siano tenuti a distribuire e a pagare gli importi agli altri organismi, sulla base di detti accordi di rappresentanza, al più tardi nello stesso momento in cui distribuiscono e pagano gli importi ai propri membri e ai titolari dei diritti non membri che rappresentano. Inoltre, l’organismo beneficiario dovrebbe a sua volta essere tenuto a distribuire senza indugio gli importi dovuti ai titolari dei diritti che rappresenta.

(31) Al fine di garantire che gli utilizzatori possano ottenere licenze sulle opere e su altri materiali protetti per cui un organismo di gestione collettiva g rappresenta i diritti, e al fine di garantire un compenso appropriato ai titolari dei diritti, è particolarmente importante che la concessione delle licenze avvenga a condizioni commerciali eque e non discriminatorie. Pertanto è opportuno che gli organismi di gestione collettiva e gli utilizzatori negozino le licenze in buona fede e che le tariffe applicate siano determinate in base a criteri oggettivi e non discriminatori. È opportuno imporre che i diritti di licenza o i compensi determinati dagli organismi di gestione collettiva siano ragionevoli in relazione, tra l’altro, al valore economico dell’utilizzo dei diritti in un particolare contesto. Infine, gli organismi di gestione collettiva dovrebbero rispondere senza indebito ritardo alle domande di licenza degli utilizzatori.

(32) Nell’ambiente digitale, agli organismi di gestione collettiva è regolarmente richiesto di concedere in licenza il loro repertorio per forme di sfruttamento e modelli aziendali totalmente inediti. In tali casi, e al fine di promuovere un contesto favorevole allo sviluppo di tali licenze, ferma restando l’applicazione del diritto in materia di concorrenza, occorre che gli organismi di gestione collettiva abbiano la flessibilità necessaria per concedere, il più rapidamente possibile, licenze personalizzate per servizi online innovativi, senza il rischio che i termini di tali licenze possano costituire un precedente ai fini della determinazione dei termini di altre licenze.

(33) Al fine di garantire che gli organismi di gestione collettiva siano in grado di ottemperare agli obblighi di cui alla presente direttiva, gli utilizzatori dovrebbero fornire loro le informazioni pertinenti sull’utilizzo dei diritti rappresentati da detti organismi di gestione collettiva. Tale obbligo non si dovrebbe applicare alle persone fisiche che agiscono a fini che esulano dalle loro attività commerciali, imprenditoriali, artigianali o professionali, che pertanto non rientrano nella definizione di utilizzatori contenuta nella presente direttiva. Inoltre, le informazioni richieste dagli organismi di gestione collettiva dovrebbero essere limitate a quanto ragionevole, necessario e a disposizione degli utilizzatori, per consentire a tali organismi di esercitare le proprie funzioni, tenendo conto della situazione specifica delle piccole e medie imprese. Tale obbligo potrebbe essere incluso in un accordo tra un organismo di gestione collettiva e un utilizzatore; tale inclusione non pregiudica i diritti di informazione previsti dalla legislazione nazionale. I termini applicabili alla fornitura di informazioni da parte degli utilizzatori dovrebbero essere tali da consentire agli organismi di gestione collettiva di rispettare il calendario stabilito per la distribuzione degli importi dovuti ai titolari dei diritti. La presente direttiva non dovrebbe pregiudicare la facoltà degli Stati membri di richiedere agli organismi di gestione collettiva stabiliti nel loro territorio di emettere fatture comuni.

(34) Al fine di rafforzare la fiducia dei titolari dei diritti, degli utilizzatori e di altri organismi di gestione collettiva nella gestione dei diritti da parte degli organismi di gestione collettiva, occorre che questi ultimi siano tenuti a rispettare specifici requisiti di trasparenza. È pertanto opportuno che ciascun organismo di gestione collettiva o uno dei suoi membri che costituisca un’entità responsabile dell’attribuzione o del pagamento degli importi dovuti ai titolari dei diritti siano tenuti a fornire talune informazioni a singoli titolari dei diritti, come minimo con cadenza annuale, tra cui gli importi attribuiti o pagati loro e le detrazioni effettuate. Occorre altresì che gli organismi di gestione collettiva siano tenuti a fornire informazioni sufficienti, anche di carattere finanziario, agli altri organismi di gestione collettiva di cui gestiscono i diritti in virtù di accordi di rappresentanza.

(35) Al fine di garantire che i titolari dei diritti, altri organismi di gestione collettiva e gli utilizzatori abbiano accesso alle informazioni sull’ambito di attività dell’organismo e sulle opere o altri materiali che questo rappresenta, occorre che un organismo di gestione collettiva fornisca informazioni in merito a tali aspetti, a seguito di una richiesta debitamente giustificata. Dovrebbe spettare al diritto nazionale stabilire se e in quale misura possano essere addebitate spese ragionevoli per la fornitura di tale servizio. Ciascun organismo di gestione collettiva dovrebbe inoltre rendere pubbliche le informazioni relative alla sua struttura e alle modalità di conduzione delle sue attività, in particolare per quanto concerne gli statuti e le politiche generali in materia di spese di gestione, detrazioni e tariffe.

(36) Al fine di garantire che i titolari dei diritti siano in condizione di controllare e confrontare le rispettive performance degli organismi di gestione collettiva, occorre che tali organismi pubblichino una relazione di trasparenza annuale che riporti informazioni finanziarie confrontabili e sottoposte a revisione sulle proprie attività specifiche. Occorre inoltre che gli organismi di gestione collettiva rendano pubblica una relazione speciale annuale sull’uso degli importi destinati ai servizi sociali, culturali ed educativi, la quale forma parte integrante della relazione di trasparenza annuale. La presente direttiva non dovrebbe pregiudicare la possibilità di un organismo di gestione collettiva di pubblicare le informazioni richieste ai fini della relazione di trasparenza annuale in un documento unico, ad esempio nell’ambito del bilancio annuale, o in relazioni distinte.

(37) È opportuno che la fornitura di servizi online che utilizzano opere musicali, quali i servizi musicali che consentono ai consumatori di scaricare musica o ascoltarla in streaming, oppure altri servizi che consentono di accedere a film o giochi in cui la musica è un elemento importante, sia subordinata al possesso della relativa licenza. La direttiva 2001/29/CE stabilisce l’obbligo di ottenere una licenza per tutti i diritti in relazione allo sfruttamento online di opere musicali. Per quanto concerne gli autori, tali diritti sono costituiti dal diritto esclusivo di riproduzione e dal diritto esclusivo di comunicazione al pubblico di opere musicali, che comprende il diritto di messa a disposizione. Tali diritti possono essere gestiti direttamente dai singoli titolari dei diritti, come autori o editori musicali, oppure da organismi di gestione collettiva che offrono servizi di gestione collettiva ai titolari dei diritti. Organismi di gestione collettiva diversi possono gestire i diritti degli autori relativi alla riproduzione e alla comunicazione al pubblico.. Inoltre, esistono casi in cui più titolari dei diritti detengono diritti sulla stessa opera e possono aver autorizzato diversi organismi di gestione collettiva a concedere licenze per le rispettive quote dei diritti sull’opera. Ogni utilizzatore che intende fornire ai consumatori un servizio online con un’ampia scelta di opere musicali dovrebbe aggregare i diritti sulle opere detenuti da diversi titolari dei diritti e da diversi organismi di gestione collettiva.

(38) Se da un lato Internet non conosce frontiere, è altrettanto vero che il mercato per i servizi di musica online nell’Unione è ancora frammentario e il mercato unico digitale non è ancora pienamente funzionante. In diversi casi la complessità e le difficoltà relative alla gestione collettiva di diritti in Europa non hanno fatto che accentuare la frammentazione del mercato digitale europeo per i servizi musicali online. Tale situazione è in netto contrasto con la crescente domanda dei consumatori, che chiedono di accedere ai contenuti digitali e ai relativi servizi innovativi anche al di là delle frontiere nazionali.

(39) La raccomandazione 2005/737/CE ha promosso un nuovo quadro di regolamentazione che risponde meglio alle esigenze di gestione, a livello dell’Unione, dei diritti d’autore e dei diritti connessi per la prestazione di servizi musicali online autorizzati. Nella raccomandazione si riconosce che nell’era dell’uso online delle opere musicali, gli utilizzatori commerciali hanno bisogno di una politica di concessione delle licenze che si adatti all’ubiquità del mondo online e sia multiterritoriale. Tuttavia, la raccomandazione non è stata sufficiente a favorire un’ampia diffusione delle licenze multiterritoriali per i diritti su opere musicali online o a rispondere alle specifiche richieste di licenze multiterritoriali.

(40) Nel settore della musica online, in cui la gestione collettiva dei diritti d’autore su base territoriale resta la norma, è di fondamentale importanza creare condizioni atte a favorire prassi più efficaci di concessione delle licenze da parte di organismi di gestione collettiva in un contesto sempre più transfrontaliero. È pertanto opportuno stabilire una serie di norme che sanciscano le principali condizioni di concessione di licenze multiterritoriali per i diritti d’autore su opere musicali per l’uso online, inclusi i relativi testi, da parte di organismi di gestione collettiva. Le stesse norme dovrebbero applicarsi alla concessione di tali licenze per tutte le opere musicali, incluse quelle presenti nelle opere audiovisive. Tuttavia, i servizi online che si limitano a fornire accesso a opere musicali sotto forma di spartiti non dovrebbero essere soggetti a tali disposizioni. Occorre che le disposizioni della presente direttiva garantiscano la necessaria qualità minima dei servizi transfrontalieri prestati dagli organismi di gestione collettiva, in particolare in termini di trasparenza sul repertorio rappresentato e correttezza dei flussi finanziari correlati all’uso dei diritti. È inoltre necessario che le disposizioni in oggetto istituiscano un quadro per agevolare l’aggregazione su base volontaria di repertori e diritti musicali, riducendo così il numero di licenze necessarie ad un utilizzatore per prestare un servizio a livello multiterritoriale e multirepertorio. Occorre che le disposizioni consentano a un organismo di gestione collettiva che non può o non desidera soddisfare i requisiti di richiedere a un altro organismo di rappresentare il suo repertorio su base multiterritoriale. È opportuno che l’organismo interpellato sia obbligato ad accettare il mandato dell’organismo richiedente, a patto che aggreghi già il repertorio e offra o conceda licenze multiterritoriali. È inoltre auspicabile che lo sviluppo di servizi musicali online forniti legalmente in tutta l’Unione contribuisca alla lotta contro le violazioni online del diritto d’autore.

(41) La disponibilità di informazioni accurate e complete sulle opere musicali, sui titolari dei diritti e sui diritti che ciascun organismo di gestione collettiva è autorizzato a rappresentare in un dato territorio è di particolare importanza per un processo di concessione delle licenze efficace e trasparente, per la successiva elaborazione delle relazioni concernenti gli utilizzatori, e per la relativa fatturazione ai fornitori di servizi, così come per la distribuzione degli importi dovuti. Per tale motivo è opportuno che gli organismi di gestione collettiva che concedono licenze multiterritoriali per opere musicali siano grado di elaborare i relativi dati dettagliati in maniera rapida e accurata. Ciò richiede l’impiego di banche dati in merito alla proprietà dei diritti concessi in licenza su base multiterritoriale che contengano dati che consentano l’identificazione di opere, diritti e titolari dei diritti che un organismo di gestione collettiva è autorizzato a rappresentare, nonché dei territori cui si applica l’autorizzazione. Occorre prendere prontamente in considerazione le eventuali modifiche a tali informazioni e aggiornare costantemente le banche dati. Occorre che tali banche dati agevolino la combinazione delle informazioni sulle opere con le informazioni sui fonogrammi o qualsiasi altro supporto fisso nel quale l’opera possa essere stata incorporata. È inoltre importante garantire che i potenziali utilizzatori e i titolari dei diritti, come pure gli organismi di gestione collettiva, abbiano accesso alle informazioni necessarie per identificare il repertorio che tali organismi di gestione collettiva rappresentano. Occorre che gli organismi di gestione collettiva possano adottare misure volte a garantire la correttezza e l’integrità dei dati, a controllarne il riutilizzo o a proteggere le informazioni commercialmente sensibili.

(42) Al fine di garantire che i dati relativi al repertorio musicale da essi trattati siano quanto più precisi possibile, è opportuno che gli organismi di gestione collettiva che concedono licenze multiterritoriali a opere musicali siano tenuti ad aggiornare le loro banche dati costantemente e tempestivamente, a seconda delle necessità. Occorre che tali organismi mettano in atto procedure facilmente accessibili per consentire ai fornitori di servizi online come pure ai titolari dei diritti e ad altri organismi di gestione collettiva di informarli di ogni eventuale imprecisione nelle banche dati degli organismi di gestione collettiva in relazione a opere in loro possesso o da loro controllate, inclusi i diritti, detenuti interamente o in parte, e i territori per cui hanno conferito un mandato di rappresentanza al relativo organismo di gestione collettiva, senza tuttavia pregiudicare la veridicità e l’integrità dei dati in possesso dell’organismo di gestione collettiva. Poiché la direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (6), conferisce a qualsiasi persona interessata il diritto di ottenere la rettifica, la cancellazione o il congelamento di dati inesatti o incompleti, la presente direttiva dovrebbe garantire inoltre che le informazioni inesatte sui titolari dei diritti o altri organismi di gestione collettiva in relazione alle licenze multiterritoriali siano corrette senza indebito ritardo. Occorre inoltre che tali organismi abbiano le capacità di elaborare elettronicamente la registrazione di opere e autorizzazioni a gestire diritti. Data l’importanza dell’elaborazione elettronica delle informazioni per un trattamento rapido ed efficace dei dati, occorre che gli organismi di gestione collettiva prevedano l’impiego di mezzi elettronici per la comunicazione strutturata di tali informazioni da parte dei titolari dei diritti. È opportuno che gli organismi di gestione collettiva garantiscano, per quanto possibile, che tali mezzi elettronici tengano conto degli standard o delle prassi settoriali volontari sviluppati a livello internazionale o unionale.

(43) Gli standard settoriali sull’uso della musica, la rendicontazione delle vendite e la fatturazione sono essenziali per migliorare l’efficienza dello scambio di dati tra organismi di gestione collettiva e utilizzatori. Occorre che il controllo dell’uso delle licenze avvenga nel rispetto dei diritti fondamentali, compreso il diritto al rispetto della vita privata e familiare e il diritto alla protezione dei dati personali. Per garantire che una maggiore efficienza determini un trattamento finanziario più rapido e, in ultima analisi, una riduzione dei tempi di pagamento nei confronti dei titolari dei diritti, è opportuno che gli organismi di gestione collettiva siano tenuti a fatturare senza indugio ai fornitori di servizi e a distribuire tempestivamente gli importi dovuti ai titolari dei diritti. Per rendere effettivo questo obbligo è necessario che gli utilizzatori comunichino agli organismi di gestione collettiva le informazioni sull’uso delle opere con precisione e tempestività. Occorre che gli organismi di gestione collettiva abbiano la facoltà di rifiutare le comunicazioni degli utilizzatori in un formato proprietario se sono disponibili standard ampiamente usati nel settore. È opportuno che agli organismi di gestione collettiva non sia impedita l’esternalizzazione dei servizi relativi alla concessione di licenze multiterritoriali per i diritti su opere musicali online. La condivisione o il consolidamento delle capacità di back office dovrebbe aiutare gli organismi di gestione collettiva a migliorare i servizi di gestione e a razionalizzare gli investimenti in strumenti di gestione dei dati.

(44) L’aggregazione di diversi repertori musicali per le licenze multiterritoriali ne agevola il processo di concessione e, mettendo tutti i repertori a disposizione del mercato tramite licenze multiterritoriali, sostiene la diversità culturale e contribuisce a ridurre il numero di operazioni necessarie a un fornitore di servizi online per la fornitura di servizi. È opportuno che tale aggregazione dei repertori faciliti lo sviluppo di nuovi servizi online e che consenta di ridurre i costi delle operazioni che vengono trasferiti sui consumatori. Pertanto, occorre che gli organismi di gestione collettiva che non intendono concedere o non sono in grado di concedere licenze multiterritoriali direttamente nel proprio repertorio musicale siano incoraggiati a conferire, su base volontaria, un mandato ad altri organismi di gestione collettiva affinché gestiscano il loro repertorio a condizioni non discriminatorie. L’esclusività nel quadro degli accordi sulle licenze multiterritoriali potrebbe limitare il margine di scelta degli utilizzatori interessati alle licenze multiterritoriali e ridurre anche le possibilità di scelta degli organismi di gestione collettiva interessati a servizi di gestione del loro repertorio su base multiterritoriale. Pertanto, occorre che tutti gli accordi di rappresentanza tra organismi di gestione collettiva per la concessione di licenze multiterritoriali siano conclusi su base non esclusiva.

(45) Per i membri degli organismi di gestione collettiva è particolarmente importante che le condizioni alle quali gli organismi di gestione collettiva gestiscono i diritti online siano trasparenti. Occorre pertanto che gli organismi di gestione collettiva forniscano informazioni sufficienti ai propri membri in merito alle principali condizioni di tutti gli accordi con cui danno mandato a qualsiasi altro organismo di gestione collettiva di rappresentare i diritti musicali online dei membri in questione ai fini della concessione di licenze multiterritoriali.

(46) È inoltre importante che gli organismi di gestione collettiva che offrono o concedono licenze multiterritoriali accettino di rappresentare il repertorio di ogni organismo di gestione collettiva che decide di non farlo direttamente. Al fine di garantire che questo obbligo non sia sproporzionato e non vada al di là di quanto è necessario, è opportuno che l’organismo di gestione collettiva interpellato sia tenuto ad accettare il mandato di rappresentanza solo se la richiesta è limitata a diritti online o a categorie di diritti online che già rappresenta. Inoltre, occorre che tale obbligo si applichi soltanto agli organismi di gestione collettiva che aggregano repertori, ma non si estenda a organismi di gestione collettiva che si limitano a fornire licenze multiterritoriali per il loro repertorio. È altresì opportuno che tale obbligo non si applichi nemmeno a organismi di gestione collettiva che aggregano diritti sulle stesse opere solamente per essere in grado di concedere licenze sia per il diritto di riproduzione, sia per il diritto di comunicazione al pubblico su tali opere. Per tutelare gli interessi dei titolari dei diritti dell’organismo di gestione collettiva mandante e per garantire che i repertori più piccoli o meno conosciuti negli Stati membri abbiano accesso al mercato interno a condizioni eque, è importante che il repertorio dell’organismo di gestione collettiva mandante sia gestito alle stesse condizioni di quello dell’organismo di gestione collettiva mandatario e che sia incluso nelle offerte che l’organismo di gestione collettiva mandatario rivolge ai fornitori di servizi online. Le spese di gestione addebitate dall’organismo di gestione collettiva mandatario dovrebbero consentirgli di recuperare gli investimenti necessari e ragionevoli effettuati. Occorre che qualsiasi accordo in base al quale un organismo di gestione collettiva dà mandato ad un altro organismo o ad altri organismi di gestione collettiva di concedere licenze multiterritoriali sul loro repertorio musicale per l’uso online non impedisca al primo organismo di gestione collettiva di continuare a concedere licenze limitatamente al territorio dello Stato membro in cui è stabilito, per il proprio repertorio e per qualsiasi altro repertorio possa essere autorizzato a rappresentare in tale territorio.

(47) Gli obiettivi e l’efficacia delle norme sulla concessione di licenze multiterritoriali da parte di organismi di gestione collettiva sarebbero seriamente a rischio se i titolari dei diritti non fossero in condizione di esercitare tali diritti in materia di licenze multiterritoriali qualora l’organismo di gestione collettiva cui hanno affidato la gestione dei loro diritti non concedesse o offrisse licenze multiterritoriali e non intendesse inoltre conferire un mandato in tal senso a un altro organismo di gestione collettiva. Per questo motivo sarebbe importante che in tali circostanze i titolari dei diritti avessero la facoltà di esercitare il loro diritto di concedere licenze multiterritoriali richieste da fornitori di servizi online direttamente o tramite uno o più terzi, revocando i loro diritti all’organismo di gestione collettiva originario nella misura necessaria alla concessione di licenze multiterritoriali per l’uso online, e di lasciare gli stessi diritti all’organismo originario per la concessione di licenze monoterritoriali.

(48) Gli organismi di diffusione radiotelevisiva di norma operano in base a una licenza concessa da un organismo di gestione collettiva per le loro trasmissioni radiofoniche e televisive in cui si usano opere musicali. Tale licenza è spesso limitata alle attività di diffusione radiotelevisiva. Per fare in modo che tale diffusione televisiva o radiofonica sia disponibile anche online sarebbe necessaria una licenza per i diritti su opere musicali online. Al fine di agevolare la concessione di licenze per i diritti su opere musicali online ai fini di trasmissioni radiotelevisive online, in diretta e in differita, è necessario prevedere una deroga alle norme che si applicano alla concessione multiterritoriale di una licenza per i diritti su opere musicali online. È opportuno che tale deroga si limiti a quanto necessario per consentire l’accesso online a programmi televisivi o radiofonici e a materiale che presenta una relazione chiaramente subordinata alla trasmissione originale, ad esempio in quanto integra, anticipa o ripete la visione o l’ascolto di tale programma televisivo o radiofonico. Occorre che tale deroga non dia adito né a distorsioni della concorrenza con altri servizi che danno ai consumatori la possibilità di accedere online a singole opere musicali o audiovisive, né a pratiche restrittive, come la ripartizione dei mercati o dei clienti, in violazione degli articoli 101 e 102 TFUE.

(49) È necessario assicurare l’effettiva osservanza delle disposizioni di diritto nazionale adottate in attuazione della presente direttiva. Occorre che gli organismi di gestione collettiva mettano a disposizione dei loro membri procedure specifiche per il trattamento dei reclami. È opportuno che tali procedure siano rese disponibili anche ad altri titolari dei diritti rappresentati direttamente dall’organismo di gestione collettiva nonché ad altri organismi di gestione collettiva per conto dei quali esso gestisce i diritti in virtù di un accordo di rappresentanza. Occorre inoltre che gli Stati membri abbiano la facoltà di provvedere affinché eventuali controversie tra gli organismi di gestione collettiva, i loro membri, i titolari dei diritti e gli utilizzatori in merito all’applicazione della presente direttiva possano essere soggette a una procedura alternativa di risoluzione delle controversie rapida, indipendente e imparziale. In particolare, l’efficacia delle norme in materia di licenze multiterritoriali per i diritti su opere musicali online potrebbe risultare compromessa se le controversie tra organismi di gestione collettiva e altre parti non fossero risolte in modo rapido ed efficiente. Di conseguenza, è opportuno prevedere, fatto salvo il diritto di adire un tribunale, la possibilità di ricorrere a una procedura facilmente accessibile, efficiente ed imparziale per la risoluzione stragiudiziale delle controversie, come la mediazione o l’arbitrato, per comporre le controversie tra organismi di gestione collettiva che concedono licenze multiterritoriali, da un lato, e fornitori di servizi musicali online, titolari dei diritti o altri organismi di gestione collettiva, dall’altro. La presente direttiva non impone modalità specifiche per l’organizzazione di tale risoluzione alternativa delle controversie e non stabilisce quale organo se ne debba occupare purché siano garantite l’indipendenza, l’imparzialità e l’efficienza dello stesso. Infine, è altresì opportuno esigere che gli Stati membri dispongano di procedure di risoluzione delle controversie indipendenti, imparziali ed efficaci, per mezzo di organi aventi competenze nell’ambito del diritto di proprietà intellettuale o per il tramite delle autorità giudiziarie, che consentano di risolvere eventuali controversie di natura commerciale tra gli organismi di gestione collettiva e gli utilizzatori in merito alle condizioni di concessione delle licenze esistenti o proposte o a un’inadempienza contrattuale.

(50) Gli Stati membri dovrebbero inoltre istituire procedure appropriate tramite le quali sarà possibile monitorare il rispetto della presente direttiva da parte degli organismi di gestione collettiva. Sebbene non sia opportuno che la presente direttiva limiti la possibilità di scelta degli Stati membri per quanto concerne le autorità competenti e la natura ex ante o ex post del controllo degli organismi di gestione collettiva, occorre garantire che dette autorità siano in grado di affrontare eventuali problemi legati all’applicazione della presente direttiva in modo efficace e tempestivo. Gli Stati membri non dovrebbero essere tenuti a istituire nuove autorità competenti. Inoltre, i membri di un organismo di gestione collettiva, i titolari dei diritti, gli utilizzatori, gli organismi di gestione collettiva e altre parti interessate dovrebbero avere la possibilità di segnalare a un’autorità competente le attività o le circostanze che, a loro avviso, costituiscono una violazione della legge da parte degli organismi di gestione collettiva e, laddove applicabile, degli utilizzatori. Gli Stati membri dovrebbero garantire che le autorità competenti abbiano il potere di imporre sanzioni o misure in caso di inosservanza delle disposizioni del diritto nazionale che attuano la presente direttiva. La presente direttiva non prevede tipi specifici di sanzioni o misure, purché esse siano efficaci, proporzionate e dissuasive. Tali sanzioni o misure possono includere ordini di revoca dell’incarico ad amministratori che hanno agito con negligenza, ispezioni presso i locali di un organismo di gestione collettiva o, nel caso in cui un organismo svolga le proprie funzioni sulla base di un’autorizzazione, la revoca di tale autorizzazione. La presente direttiva dovrebbe restare neutrale in merito ai regimi di autorizzazione preventiva e sorveglianza negli Stati membri, anche per quanto concerne il requisito di rappresentatività dell’organismo di gestione collettiva, purché tali regimi siano compatibili con la legislazione dell’Unione e non costituiscano un ostacolo alla piena applicazione della presente direttiva.

(51) Al fine di garantire che siano soddisfatti gli obblighi in materia di concessione di licenze multiterritoriali, occorre stabilire disposizioni specifiche per il controllo della loro attuazione. È opportuno che le autorità competenti degli Stati membri e la Commissione collaborino a tal fine. Gli Stati membri dovrebbero prestarsi assistenza reciproca assicurando lo scambio di informazioni tra le proprie autorità competenti, al fine di agevolare il monitoraggio degli organismi di gestione collettiva.

(52) È importante che gli organismi di gestione collettiva rispettino il diritto alla vita privata e alla protezione dei dati personali di qualsiasi titolare dei diritti, membro, utilizzatore o altra persona i cui dati personali essi trattano. La direttiva 95/46/CE disciplina il trattamento dei dati personali effettuato dagli Stati membri nel contesto di tale direttiva e sotto la vigilanza delle autorità competenti degli Stati membri, in particolare delle pubbliche autorità indipendenti designate dagli Stati membri. Occorre che i titolari dei diritti ricevano informazioni adeguate circa il trattamento dei loro dati, i destinatari di tali dati, i tempi di conservazione di tali dati in qualsiasi banca dati e il modo in cui i titolari dei diritti possono esercitare il diritto di accesso, correzione o cancellazione dei dati personali che li riguardano, conformemente alla direttiva 95/46/CE. In particolare, occorre che gli identificatori univoci che consentono l’identificazione indiretta di una persona siano considerati come dati personali ai sensi di tale direttiva.

(53) È opportuno che le disposizioni relative alle misure di esecuzione non pregiudichino le competenze delle autorità pubbliche nazionali indipendenti stabilite dagli Stati membri a norma della direttiva 95/46/CE per controllare il rispetto delle disposizioni di attuazione di tale direttiva.

(54) La presente direttiva rispetta i diritti fondamentali e osserva i principi sanciti dalla Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea (la «Carta»). Occorre che le disposizioni della direttiva in materia di risoluzione delle controversie non impediscano alle parti di esercitare il loro diritto di adire un tribunale sancito dalla Carta.

(55) Poiché gli obiettivi della presente direttiva, in particolare migliorare la capacità dei membri degli organismi di gestione collettiva di esercitare un controllo sulle attività degli stessi organismi, garantire una sufficiente trasparenza da parte degli organismi di gestione collettiva e migliorare la concessione delle licenze multiterritoriali dei diritti d’autore opere musicali per l’uso online, non possono essere conseguiti in misura sufficiente dagli Stati membri ma, a motivo delle loro dimensioni e dei loro effetti, possono essere conseguiti meglio a livello dell’Unione, quest’ultima può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall’articolo 5 del trattato sull’Unione europea. La presente direttiva si limita a quanto è necessario per conseguire tali obiettivi in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.

(56) Le disposizioni della presente direttiva non pregiudicano l’applicazione del diritto in materia di concorrenza e di ogni altra normativa pertinente in altri ambiti, tra l’altro in relazione alla confidenzialità, ai segreti commerciali, alla tutela della vita privata, all’accesso ai documenti, al diritto contrattuale e al diritto internazionale privato sui conflitti tra leggi e la competenza dei giudici, e alla libertà di associazione di lavoratori e datori di lavoro e ai loro diritti sindacali.

(57) Conformemente alla dichiarazione politica comune del 28 settembre 2011 degli Stati membri e della Commissione sui documenti esplicativi (7), gli Stati membri si sono impegnati ad accompagnare, ove ciò sia giustificato, la notifica delle loro misure di attuazione con uno o più documenti intesi a chiarire il rapporto tra gli elementi di una direttiva e le parti corrispondenti degli strumenti nazionali di attuazione. Per quanto riguarda la presente direttiva, il legislatore ritiene che la trasmissione di tali documenti sia giustificata.

(58) Il garante europeo della protezione dei dati è stato consultato a norma dell’articolo 28, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio (8) e ha espresso un parere il 9 ottobre 2012,

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

 

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

 

Art. 1. Oggetto

La presente direttiva stabilisce i requisiti necessari per garantire il buon funzionamento della gestione dei diritti d’autore e dei diritti connessi da parte degli organismi di gestione collettiva. Essa stabilisce inoltre i requisiti per la concessione di licenze multiterritoriali da parte di organismi di gestione collettiva dei diritti d’autore per l’uso online di opere musicali.

 

     Art. 2. Ambito di applicazione

1. I titoli I, II, IV e V, ad eccezione dell’articolo 34, paragrafo 2, e dell’articolo 38, si applicano a tutti gli organismi di gestione collettiva stabiliti nell’Unione.

2. Il titolo III, l’articolo 34, paragrafo 2, e l’articolo 38 si applicano agli organismi di gestione collettiva stabiliti nell’Unione che gestiscono diritti d’autore su opere musicali per l’uso online su base multiterritoriale.

3. Le disposizioni pertinenti della presente direttiva si applicano alle entità direttamente o indirettamente detenute o controllate, integralmente o in parte, da un organismo di gestione collettiva purché tali entità svolgano un’attività, che, se condotta da un organismo di gestione collettiva, sarebbe soggetta alle disposizioni della presente direttiva.

4. L’articolo 16, paragrafo 1, gli articoli 18 e 20, l’articolo 21, paragrafo 1, lettere a), b), c), e), f) e g), e gli articoli 36 e 42 si applicano a tutte le entità di gestione indipendenti stabilite nell’Unione.

 

     Art. 3. Definizioni

Ai fini della presente direttiva si intende per:

a) «organismo di gestione collettiva»: un organismo autorizzato, per legge o in base a una cessione dei diritti, una licenza o qualsiasi altro accordo contrattuale, a gestire i diritti d’autore o i diritti connessi ai diritti d’autore per conto di più di un titolare dei diritti, a vantaggio collettivo di tali titolari come finalità unica o principale e che soddisfa uno o entrambi i seguenti criteri:

i) è detenuto o controllato dai propri membri;

ii) è organizzato senza fini di lucro;

b) «entità di gestione indipendente»: un organismo autorizzato, per legge o in base a una cessione dei diritti, una licenza o qualsiasi altro accordo contrattuale, a gestire i diritti d’autore o i diritti connessi ai diritti d’autore per conto di più di un titolare dei diritti, a vantaggio collettivo di tali titolari, come finalità unica o principale, il quale:

i) non è né detenuto né controllato, direttamente o indirettamente, integralmente o in parte, dai titolari dei diritti; e

ii) è organizzato con fini di lucro;

c) «titolare dei diritti»: qualsiasi persona o entità, diversa da un organismo di gestione collettiva, che detiene diritti d’autore o diritti connessi ai diritti d’autore o a cui, in base a un accordo per lo sfruttamento dei diritti o alla legge, spetta una parte dei proventi;

d) «membro»: un titolare dei diritti o un’entità che rappresenta i titolari dei diritti, compresi altri organismi di gestione collettiva e associazioni di titolari di diritti, e che soddisfa i requisiti di adesione dell’organismo di gestione collettiva ed è stato ammesso da questo;

e) «statuto»: lo statuto, il regolamento o l’atto costitutivo di un organismo di gestione collettiva;

f) «assemblea generale dei membri»: l’organo dell’organismo di gestione collettiva in cui i membri partecipano ed esercitano il proprio diritto di voto, a prescindere dalla forma giuridica dell’organismo;

g) «amministratore»:

i) qualora il diritto nazionale o lo statuto dell’organismo di gestione collettiva preveda una struttura monistica, qualsiasi membro del consiglio di amministrazione;

ii) qualora il diritto nazionale o lo statuto dell’organismo di gestione collettiva preveda una struttura dualistica, qualsiasi membro del consiglio di gestione o del consiglio di sorveglianza;

h) «proventi dei diritti»: le entrate riscosse da un organismo di gestione collettiva per conto dei suoi titolari dei diritti, in virtù sia di un diritto esclusivo, sia di un diritto al compenso, sia di un diritto all’indennizzo;

i) «spese di gestione»: l’importo addebitato, detratto o compensato da un organismo di gestione collettiva sui proventi dei diritti o sulle entrate derivanti dall’investimento dei proventi dei diritti al fine di coprire i costi di gestione dei diritti d’autore o dei diritti connessi ai diritti d’autore;

j) «accordo di rappresentanza»: qualsiasi accordo tra organismi di gestione collettiva in cui un organismo di gestione collettiva conferisce a un altro il mandato di gestire i diritti che esso rappresenta, incluso un accordo concluso a norma degli articoli 29 e 30;

k) «utilizzatore»: qualsiasi persona o entità le cui azioni sono subordinate all’autorizzazione dei titolari dei diritti, al compenso dei titolari dei diritti o al pagamento di un indennizzo ai titolari dei diritti e che non agisce in qualità di consumatore;

l) «repertorio»: le opere in relazione alle quali un organismo di gestione collettiva gestisce i diritti;

m) «licenza multiterritoriale»: una licenza che copre il territorio di più di uno Stato membro;

n) «diritti su opere musicali online»: uno qualsiasi dei diritti di un autore su un’opera musicale concessi a norma degli articoli 2 e 3 della direttiva 2001/29/CE che sono necessari per la fornitura di un servizio online.

 

TITOLO II

ORGANISMI DI GESTIONE COLLETTIVA

CAPO 1

Rappresentanza dei titolari dei diritti e adesione agli organismi di gestione collettiva e loro organizzazione

 

     Art. 4. Principi generali

Gli Stati membri fanno sì che gli organismi di gestione collettiva agiscano nell’interesse dei titolari dei diritti di cui rappresentano i diritti e non impongano loro nessun obbligo che non sia oggettivamente necessario per la protezione dei loro diritti e interessi o per la gestione efficace dei loro diritti.

 

     Art. 5. Diritti dei titolari dei diritti

1. Gli Stati membri garantiscono che i titolari dei diritti abbiano i diritti di cui ai paragrafi da 2 a 8 e che tali diritti siano indicati nello statuto o nelle condizioni di adesione dell’organismo di gestione collettiva.

2. I titolari dei diritti hanno il diritto di autorizzare un organismo di gestione collettiva di loro scelta a gestire i diritti, le categorie di diritti o i tipi di opere e altri materiali protetti di loro scelta, per i territori di loro scelta, indipendentemente dallo Stato membro di nazionalità, di residenza o di stabilimento dell’organismo di gestione collettiva o del titolare dei diritti. A meno che non abbia ragioni oggettivamente giustificate per rifiutare la gestione, l’organismo di gestione collettiva è obbligato a gestire tali diritti, categorie di diritti o tipi di opere e altri materiali protetti, purché la gestione degli stessi rientri nel suo ambito di attività.

3. I titolari dei diritti hanno il diritto di concedere licenze per l’uso non commerciale di diritti, categorie di diritti o tipi di opere e altri materiali protetti di loro scelta.

4. I titolari dei diritti hanno il diritto di ritirare l’autorizzazione di gestire diritti, categorie di diritti o tipi di opere e altri materiali protetti da loro concessa a un organismo di gestione collettiva o di revocare a un organismo di gestione collettiva diritti, categorie di diritti o tipi di opere e altri materiali protetti di loro scelta, conformemente al paragrafo 2, per i territori di loro scelta, con un ragionevole preavviso non superiore a sei mesi. L’organismo di gestione collettiva può decidere che tale ritiro o revoca produca effetti soltanto alla fine dell’esercizio finanziario.

5. In caso di somme dovute a un titolare dei diritti per atti di sfruttamento che si sono verificati prima del ritiro dell’autorizzazione o della revoca dei diritti, o in base a una licenza concessa prima dell’eventuale ritiro o revoca, il titolare conserva i diritti di cui agli articoli 12, 13, 18, 20, 28 e 33.

6. Un organismo di gestione collettiva non restringe l’esercizio dei diritti di cui ai paragrafi 4 e 5 esigendo, quale condizione per l’esercizio di tali diritti, che la gestione dei diritti o delle categorie di diritti o del tipo di opere e altri materiali protetti oggetto del ritiro o della revoca sia affidata ad altri organismi di gestione collettiva.

7. Qualora un titolare dei diritti autorizzi un organismo di gestione collettiva a gestire i suoi diritti, egli dà il suo consenso specifico per ogni diritto o categoria di diritti o tipo di opere e altri materiali protetti che l’organismo di gestione collettiva è autorizzato a gestire. Qualsiasi consenso di questo tipo è espresso in forma scritta.

8. L’organismo di gestione collettiva informa i titolari dei diritti dei loro diritti a norma dei paragrafi da 1 a 7, nonché di qualsiasi condizione applicabile al diritto di cui al paragrafo 3, prima di ottenere il consenso per gestire qualsiasi diritto o categoria di diritti o tipo di opere e altri materiali protetti.

Un organismo di gestione collettiva informa i titolari dei diritti che lo hanno già autorizzato a gestirei loro diritti a norma dei paragrafi da 1 a 7, nonché delle condizioni applicabili al diritto di cui al paragrafo 3, entro il 10 ottobre 2016.

 

     Art. 6. Norme di adesione agli organismi di gestione collettiva

1. Gli Stati membri provvedono affinché gli organismi di gestione collettiva si attengano alle norme stabilite ai paragrafi da 2 a 5.

2. Un organismo di gestione collettiva accetta come membri i titolari dei diritti e le entità che rappresentano i titolari dei diritti, compresi altri organismi di gestione collettiva e associazioni di titolari dei diritti, che soddisfano i requisiti di adesione, i quali si basano su criteri oggettivi, trasparenti e non discriminatori. Tali requisiti di adesione sono stabiliti nello statuto o nelle condizioni di adesione dell’organismo di gestione collettiva e sono pubblicamente accessibili. Qualora un organismo di gestione collettiva respinga la richiesta di adesione, esso fornisce al titolare dei diritti una spiegazione chiara dei motivi della sua decisione.

3. Lo statuto di un organismo di gestione collettiva prevede adeguati ed efficaci meccanismi di partecipazione dei suoi membri al processo decisionale dell’organismo. La rappresentanza delle diverse categorie di membri nel processo decisionale è equa ed equilibrata.

4. Un organismo di gestione collettiva consente ai suoi membri di comunicare con esso per via elettronica, anche ai fini dell’esercizio dei diritti che spettano loro in quanto membri.

5. Un organismo di gestione collettiva tiene un registro dei propri membri e lo aggiorna regolarmente.

 

     Art. 7. Diritti dei titolari dei diritti che non sono membri dell’organismo di gestione collettiva

1. Gli Stati membri garantiscono che gli organismi di gestione collettiva rispettino le disposizioni di cui all’articolo 6, paragrafo 4, all’articolo 20, all’articolo 29, paragrafo 2, e all’articolo 33 per quanto concerne i titolari dei diritti che hanno con essi un rapporto giuridico diretto, in forza della legge o in base a una cessione dei diritti, una licenza o qualsiasi altro accordo contrattuale, ma che non sono loro membri.

2. Gli Stati membri possono applicare altre disposizioni della presente direttiva ai titolari dei diritti di cui al paragrafo 1.

 

     Art. 8. Assemblea generale dei membri dell’organismo di gestione collettiva

1. Gli Stati membri provvedono affinché l’assemblea generale dei membri sia organizzata in conformità con le norme di cui ai paragrafi da 2 a 10.

2. L’assemblea generale dei membri è convocata almeno una volta l’anno.

3. L’assemblea generale dei membri decide circa eventuali modifiche allo statuto e circa le condizioni di adesione dell’organismo di gestione collettiva, se tali condizioni non sono disciplinate nello statuto.

4. L’assemblea generale dei membri decide in merito alla nomina e alla revoca dell’incarico degli amministratori, esamina la loro performance generale e approva il loro compenso nonché altri benefit come le prestazioni monetarie e non monetarie, le prestazioni e i diritti previdenziali, nonché il diritto ad altri compensi e alla liquidazione.

In un organismo di gestione collettiva a struttura dualistica, l’assemblea generale dei membri non decide in merito alla nomina o alla revoca dell’incarico dei membri del consiglio di amministrazione e non approva il relativo compenso e altri benefit laddove il potere di adottare tali decisioni sia delegato al consiglio di sorveglianza.

5. Conformemente alle disposizioni di cui al titolo II, capo 2, l’assemblea generale dei membri decide almeno in merito a quanto segue:

a) la politica generale di distribuzione degli importi dovuti ai titolari dei diritti;

b) la politica generale sull’uso di importi non distribuibili;

c) la politica generale di investimento per quanto riguarda i proventi dei diritti e le eventuali entrate derivanti dall’investimento dei proventi dei diritti;

d) la politica generale in materia di detrazioni dai proventi dei diritti e dalle eventuali entrate derivanti dall’investimento dei proventi dei diritti;

e) l’uso degli importi non distribuibili;

f) la politica di gestione dei rischi;

g) l’approvazione di qualsiasi acquisto, vendita o ipoteca di beni immobili;

h) l’approvazione di fusioni e alleanze, la costituzione di controllate, e l’acquisizione di altre entità o di partecipazioni o diritti in altre entità;

i) l’approvazione dell’assunzione e della concessione di prestiti o della fornitura di garanzie per prestiti.

6. L’assemblea generale dei membri può delegare all’organo che svolge la funzione di sorveglianza i poteri di cui al paragrafo 5, lettere f), g), h) e i) per mezzo di una risoluzione o sulla base di una disposizione dello statuto.

7. Ai fini del paragrafo 5, lettere da a) a d), gli Stati membri possono richiedere che l’assemblea generale dei membri definisca condizioni più dettagliate per l’utilizzo dei proventi dei diritti e delle entrate derivanti dall’investimento dei proventi dei diritti.

8. L’assemblea generale dei membri esercita una funzione di controllo sulle attività dell’organismo di gestione collettiva, deliberando almeno sulla nomina e sulla revoca del mandato del revisore dei conti e approvando la relazione di trasparenza annuale di cui all’articolo 22.

Gli Stati membri possono autorizzare modalità o sistemi alternativi per la nomina e la revoca del mandato del revisore dei conti, purché tali modalità o sistemi siano finalizzati a garantire l’indipendenza del revisore dei conti dalle persone che gestiscono l’attività dell’organismo di gestione collettiva.

9. Tutti i membri dell’organismo di gestione collettiva hanno il diritto di partecipare e di esercitare il diritto di voto in seno all’assemblea generale dei membri. Gli Stati membri possono tuttavia autorizzare restrizioni al diritto dei membri dell’organismo di gestione collettiva di partecipare e di esercitare i diritti di voto in seno all’assemblea generale dei membri, sulla base di uno dei seguenti criteri o di entrambi:

a) durata dell’adesione;

b) importi che un membro ha ricevuto o che gli competono;

purché tali criteri siano stabiliti e applicati in modo equo e proporzionato.

I criteri stabiliti al primo comma, lettere a) e b), sono inseriti nello statuto o nelle condizioni di adesione dell’organismo di gestione collettiva e sono pubblicamente accessibili in conformità con le disposizioni degli articoli 19 e 21.

10. Ciascun membro di un organismo di gestione collettiva ha il diritto di designare qualsiasi persona o entità come rappresentante autorizzato a partecipare e votare a suo nome in seno all’assemblea generale dei membri, purché tale designazione non comporti un conflitto di interessi che potrebbe ad esempio insorgere qualora il membro che effettua la designazione e il rappresentante autorizzato appartengano a categorie diverse di titolari dei diritti all’interno dell’organismo di gestione collettiva.

Gli Stati membri possono tuttavia stabilire restrizioni in merito alla designazione dei rappresentanti autorizzati e all’esercizio dei diritti di voto dei membri che rappresentano, purché tali restrizioni non pregiudichino l’adeguata ed effettiva partecipazione dei membri al processo decisionale dell’organismo di gestione collettiva.

La delega è valida per un’unica assemblea generale dei membri. All’interno dell’assemblea generale dei membri il rappresentante autorizzato gode degli stessi diritti che spetterebbero al membro che esso rappresenta. Il rappresentante autorizzato esprime il voto conformemente alle istruzioni di voto impartite dal membro che esso rappresenta.

11. Gli Stati membri possono decidere che i poteri dell’assemblea generale dei membri possono essere esercitati da un’assemblea di delegati eletti almeno ogni quattro anni dai membri dell’organismo di gestione collettiva, a condizione che:

a) sia garantita un’effettiva e adeguata partecipazione dei membri al processo decisionale dell’organismo di gestione collettiva; e

b) la rappresentanza delle diverse categorie di membri in seno all’assemblea dei delegati sia equa ed equilibrata.

Le norme di cui ai paragrafi da 2 a 10 si applicano mutatis mutandis all’assemblea dei delegati.

12. Gli Stati membri possono decidere che, qualora l’organismo di gestione collettiva, in ragione della sua forma giuridica, non disponga di un’assemblea generale dei membri, i poteri di tale assemblea generale siano esercitati dall’organo che svolge la funzione di sorveglianza. Le norme di cui ai paragrafi da 2 a 5, 7 e 8 si applicano mutatis mutandis a detto organo che svolge la funzione di sorveglianza.

13. Gli Stati membri possono decidere che, qualora tra i membri di un organismo di gestione collettiva figurino entità che rappresentano i titolari dei diritti, i poteri dell’assemblea generale dei membri debbano essere esercitati integralmente o in parte da un’assemblea generale di detti titolari dei diritti. Le norme di cui ai paragrafi da 2 a 10 si applicano mutatis mutandis all’assemblea dei titolari dei diritti.

 

     Art. 9. Funzione di sorveglianza

1. Gli Stati membri assicurano che ogni organismo di gestione collettiva disponga di una funzione di sorveglianza che si occupi di monitorare in modo continuo le attività e l’esercizio delle funzioni delle persone che gestiscono le attività dell’organismo.

2. Nell’organismo che svolge la funzione di sorveglianza vi è una rappresentanza equa ed equilibrata delle diverse categorie di membri dell’organismo di gestione collettiva.

3. Ogni persona che svolge la funzione di sorveglianza deve presentare annualmente una dichiarazione individuale sui conflitti di interesse contenente le informazioni di cui all’articolo 10, paragrafo 2, secondo comma, all’assemblea generale dei membri.
4. L’organismo che esercita la funzione di sorveglianza si riunisce regolarmente e ha almeno i seguenti poteri:

a) esercitare i poteri che gli sono delegati dall’assemblea generale dei membri, anche ai sensi dell’articolo 8, paragrafi 4 e 6;

b) monitorare le attività e l’esercizio delle funzioni delle persone di cui all’articolo 10, tra cui l’attuazione delle decisioni dell’assemblea generale dei membri e, in particolare, le politiche generali di cui all’articolo 8, paragrafo 5, lettere da a) a d).

5. L’organismo che svolge la funzione di sorveglianza riferisce in merito all’esercizio dei suoi poteri all’assemblea generale dei membri almeno una volta l’anno.

 

     Art. 10. Obblighi delle persone che gestiscono l’attività dell’organismo di gestione collettiva

1. Gli Stati membri provvedono affinché ciascun organismo di gestione collettiva prenda le misure necessarie affinché le persone che gestiscono le sue attività lo facciano in maniera sana, prudente e appropriata, applicando solide procedure amministrative e contabili nonché meccanismi di controllo interno.

2. Gli Stati membri provvedono affinché gli organismi di gestione collettiva istituiscano ed applichino procedure tali da evitare conflitti di interesse e, qualora non sia possibile evitare tali conflitti, procedure volte a individuare, gestire, controllare e rendere pubblici i conflitti di interesse effettivi o potenziali in modo da evitare che incidano negativamente sugli interessi collettivi dei titolari dei diritti che l’organismo rappresenta.

Le procedure di cui al primo comma prevedono altresì che ciascuna delle persone in oggetto di cui al paragrafo 1 trasmetta annualmente una dichiarazione individuale all’assemblea generale dei membri, che contenga le seguenti informazioni:

a) eventuali interessi detenuti nell’organismo di gestione collettiva;

b) eventuali compensi ricevuti nell’esercizio precedente dall’organismo di gestione collettiva, incluso sotto forma di regimi pensionistici, le prestazioni in natura e altri tipi di benefici;

c) eventuali importi ricevuti nell’esercizio precedente dall’organismo di gestione collettiva in qualità di titolare dei diritti;

d) una dichiarazione su qualsiasi conflitto effettivo o potenziale tra gli interessi personali e quelli dell’organismo di gestione collettiva o tra gli obblighi verso l’organismo di gestione collettiva e i doveri nei confronti di qualsiasi altra persona fisica o giuridica.

 

CAPO 2

Gestione dei proventi dei diritti

 

     Art. 11. Riscossione e uso dei proventi dei diritti

1. Gli Stati membri provvedono affinché gli organismi di gestione collettiva si attengano alle norme stabilite ai paragrafi da 2 a 5.

2. Gli organismi di gestione collettiva riscuotono e gestiscono i proventi dei diritti in maniera diligente.

3. Gli organismi di gestione collettiva tengono separati dal punto di vista contabile:

a) i proventi dei diritti e le entrate derivanti dall’investimento dei proventi dei diritti; e

b) le eventuali attività proprie ed i proventi derivanti da tali attività, dalle spese di gestione o da altre attività.

4. Gli organismi di gestione collettiva non sono autorizzati a usare i proventi dei diritti o le entrate derivanti dall’investimento di tali proventi per fini diversi dalla distribuzione ai titolari dei diritti, salvo qualora sia consentito detrarre o compensare le proprie spese di gestione in conformità con una decisione adottata a norma dell’articolo 8, paragrafo 5, lettera d), o utilizzare i proventi dei diritti o altre entrate derivanti dall’investimento di tali proventi in conformità con una decisione adottata a norma dell’articolo 8, paragrafo 5.

5. Nei casi in cui gli organismi di gestione collettiva investono i proventi dei diritti o le entrate derivanti dall’investimento di tali proventi, essi agiscono nel migliore interesse dei titolari dei diritti di cui rappresentano i diritti, in conformità con la politica generale di investimento e gestione dei rischi di cui all’articolo 8, paragrafo 5, lettere c) e f) e tenendo conto delle seguenti norme:

a) in presenza di un potenziale conflitto di interessi, l’organismo di gestione collettiva garantisce che l’investimento sia effettuato nell’esclusivo interesse di tali titolari;

b) le attività sono investite in modo da garantire la sicurezza, la qualità, la liquidità e la redditività del portafoglio nel suo insieme;

c) le attività sono adeguatamente diversificate, in modo da evitare un’eccessiva dipendenza da una particolare attività e l’accumulazione di rischi nel portafoglio nel suo insieme.

 

     Art. 12. Detrazioni

1. Gli Stati membri provvedono affinché, se un titolare dei diritti autorizza un organismo di gestione collettiva a gestire i suoi diritti, l’organismo di gestione collettiva fornisca al titolare dei diritti informazioni sulle spese di gestione e sulle altre detrazioni dai proventi dei diritti e da eventuali introiti provenienti dall’investimento dei proventi dei diritti, prima di ottenere il suo consenso per gestire i suoi diritti.

2. Le detrazioni devono essere ragionevoli, in rapporto alle prestazioni fornite dall’organismo di gestione collettiva ai titolari dei diritti, compresi, se del caso, i servizi di cui al paragrafo 4, ed essere stabilite secondo criteri oggettivi.

3. Le spese di gestione non devono superare i costi giustificati e documentati sostenuti dall’organismo di gestione collettiva per la gestione dei diritti d’autore e dei diritti connessi.

Gli Stati membri garantiscono che gli obblighi applicabili all’uso e alla trasparenza dell’uso degli importi detratti o compensati per le spese di gestione si applichino a qualsiasi altra detrazione effettuata al fine di coprire i costi di gestione dei diritti d’autore e diritti connessi.

4. Nel caso in cui gli organismi di gestione collettiva offrano servizi sociali, culturali o educativi finanziati mediante detrazioni dai proventi dei diritti o da eventuali introiti provenienti dall’investimento dei proventi dei diritti, tali servizi siano prestati sulla base di criteri equi, soprattutto in relazione all’accesso e alla portata di tali servizi.

 

     Art. 13. Distribuzione di importi dovuti ai titolari dei diritti

1. Fatti salvi l’articolo 15, paragrafo 3, e l’articolo 28, gli Stati membri assicurano che ciascun organismo di gestione collettiva distribuisca regolarmente e con la necessaria diligenza e precisione gli importi dovuti ai titolari dei diritti in linea con la politica generale in materia di distribuzione di cui all’articolo 8, paragrafo 5, lettera a).

Gli Stati membri garantiscono altresì che gli organismi di gestione collettiva o i loro membri che sono entità che rappresentano titolari dei diritti procedano alla distribuzione e ai pagamenti di tali importi ai titolari dei diritti quanto prima e non oltre nove mesi a decorrere dalla fine dell’esercizio finanziario nel corso del quale sono stati riscossi i proventi dei diritti, a meno che ragioni oggettive correlate, in particolare, agli obblighi di comunicazione da parte degli utenti, all’identificazione dei diritti, dei titolari dei diritti o al collegamento di informazioni sulle opere e altri materiali protetti con i corrispondenti titolari dei diritti impediscano agli organismi di gestione collettiva o, se del caso, ai loro membri, di rispettare tale termine.

2. Se gli importi dovuti ai titolari dei diritti non possono essere distribuiti entro il termine stabilito al paragrafo 1, perché i titolari in questione non possono essere identificati o localizzati e non si applica la deroga a detto termine, tali importi sono tenuti separati nei conti degli organismi di gestione collettiva.

3. Gli organismi di gestione collettiva adottano tutte le misure necessarie, in linea con il paragrafo 1, per identificare e localizzare i titolari dei diritti. In particolare, al più tardi tre mesi dopo la scadenza del termine di cui al paragrafo 1, gli organismi di gestione collettiva mettono a disposizione le informazioni sulle opere o altri materiali protetti per i quali uno o più titolari dei diritti non sono stati identificati o localizzati:

a) ai titolari dei diritti che rappresentano o alle entità che rappresentano titolari dei diritti, qualora tali entità siano membri di un organismo di gestione collettiva; e

b) a tutti gli organismi di gestione collettiva con cui hanno concluso accordi di rappresentanza.

Le informazioni di cui al primo comma includono, qualora disponibili:

a) il titolo dell’opera o altro materiale protetto;

b) il nome del titolare dei diritti;

c) il nome dell’editore o produttore pertinente; e

d) qualsiasi altra informazione rilevante disponibile che potrebbe contribuire all’identificazione del titolare dei diritti.

L’organismo di gestione collettiva verifica altresì i registri di cui all’articolo 6, paragrafo 5, e altri registri facilmente reperibili. Se le misure di cui sopra non producono i risultati attesi, gli organismi di gestione collettiva mettono tali informazioni a disposizione del pubblico al più tardi un anno dopo la scadenza del periodo di tre mesi.

4. Se gli importi dovuti ai titolari dei diritti non possono essere distribuiti, dopo tre anni a decorrere dalla fine dell’esercizio finanziario nel corso del quale sono stati riscossi i proventi dei diritti, e a condizione che gli organismi di gestione collettiva abbiano adottato tutte le misure necessarie per identificare e localizzare i titolari dei diritti come indicato al paragrafo 3, tali importi sono considerati non distribuibili.

5. L’assemblea generale dei membri degli organismi di gestione collettiva decide in merito all’utilizzo degli importi non distribuibili a norma dell’articolo 8, paragrafo 5, lettera b), fatto salvo il diritto dei titolari dei diritti di reclamare tali importi presso gli organismi di gestione collettiva in conformità delle legislazioni degli Stati membri sullo statuto dei diritti di limitazione.

6. Gli Stati membri possono limitare o determinare gli usi consentiti degli importi non distribuibili tra l’altro garantendo che detti importi siano utilizzati in modo separato e indipendente al fine di finanziare attività sociali, culturali ed educative a beneficio dei titolari dei diritti.

 

CAPO 3

Gestione dei diritti per conto di altri organismi di gestione collettiva

 

     Art. 14. Diritti gestiti nel quadro di accordi di rappresentanza

Gli Stati membri assicurano che un organismo di gestione collettiva non faccia nessuna discriminazione nei confronti di alcun titolare dei diritti di cui gestisce i diritti nel quadro di un accordo di rappresentanza, in particolare per quanto concerne le tariffe applicabili, le spese di gestione nonché le condizioni per la riscossione dei proventi dei diritti e per la distribuzione degli importi dovuti ai titolari dei diritti.

 

     Art. 15. Detrazioni e pagamenti nel quadro degli accordi di rappresentanza

1. Gli Stati membri garantiscono che un organismo di gestione collettiva, fatte salve le spese di gestione, non proceda a detrazioni dai proventi dei diritti che gestisce in base a un accordo di rappresentanza o da eventuali introiti provenienti dall’investimento dei proventi di quei diritti, a meno che un altro organismo di gestione collettiva che è parte dell’accordo di rappresentanza non acconsenta espressamente a tali detrazioni.

2. Gli organismi di gestione collettiva distribuiscono e pagano regolarmente, diligentemente e accuratamente gli importi dovuti ad altri organismi di gestione collettiva.

3. L’organismo di gestione collettiva procede alla distribuzione e ai pagamenti all’altro organismo di gestione collettiva quanto prima e non oltre nove mesi a decorrere dalla fine dell’esercizio finanziario nel corso del quale sono stati riscossi i proventi dei diritti, a meno che ragioni oggettive correlate in particolare agli obblighi di dichiarazione da parte degli utenti, all’identificazione dei diritti, dei titolari dei diritti o al collegamento di informazioni sulle opere e altri materiali protetti con i titolari dei diritti non gli impediscano di rispettare tale termine.

L’altro organismo di gestione collettiva o, se ha membri che sono entità che rappresentano titolari dei diritti, tali membri procedono alla distribuzione e ai pagamenti degli importi dovuti ai titolari dei diritti quanto prima e non oltre 6 mesi a decorrere dal ricevimento di tali importi, a meno che ragioni oggettive correlate in particolare agli obblighi di comunicazione da parte degli utenti, all’identificazione dei diritti, dei titolari dei diritti o al collegamento di informazioni sulle opere e altri materiali protetti con i corrispondenti titolari dei diritti impediscano all’organismo di gestione collettiva o, se del caso, ai suoi membri, di rispettare tale termine.

 

CAPO 4

Relazioni con gli utilizzatori

 

     Art. 16. Concessione delle licenze

1. Gli Stati membri garantiscono che gli organismi di gestione collettiva e gli utilizzatori conducano in buona fede le negoziazioni per la concessione di licenze sui diritti. Gli organismi di gestione collettiva si scambiamo tutte le informazioni necessarie.

2. Le condizioni di concessione delle licenze sono basate su criteri oggettivi e non discriminatori. Gli organismi di gestione collettiva che concedono licenze su diritti non sono tenuti a basarsi, per altri tipi di servizi online, sulle condizioni di concessione concordate con un utilizzatore quando quest’ultimo fornisce un nuovo tipo di servizio online proposto al pubblico dell’Unione da meno di tre anni.

I titolari dei diritti ricevono una remunerazione adeguata per l’uso dei diritti. Le tariffe relative a diritti esclusivi e a diritti al compenso sono ragionevoli in rapporto, tra l’altro, al valore economico dell’utilizzo dei diritti negoziati e tengono conto della natura e della portata dell’uso delle opere e di altri materiali protetti, nonché del valore economico del servizio fornito dall’organismo di gestione collettiva. Gli organismi di gestione collettiva informano gli utenti interessati in merito ai criteri utilizzati per stabilire tali tariffe.

3. Gli organismi di gestione collettiva rispondono senza indebito ritardo alle richieste degli utenti specificando, fra l’altro, le informazioni necessarie all’organismo di gestione collettiva per offrire una licenza.

Una volta ricevute tutte le informazioni pertinenti, l’organismo di gestione collettiva, senza indebito ritardo, offre una licenza o fornisce all’utente una dichiarazione motivata in cui spiega i motivi per cui non intende sottoporre a licenza un determinato servizio.

4. Un organismo di gestione collettiva consente agli utilizzatori di comunicare per via elettronica, compreso, se opportuno, a fini di informazione sull’uso della licenza.

 

     Art. 17. Obblighi degli utilizzatori

Gli Stati membri adottano disposizioni volte a garantire che gli utilizzatori facciano pervenire, entro un termine concordato o prestabilito e in un formato concordato o prestabilito, all’organismo di gestione collettiva le informazioni pertinenti a loro disposizione sull’utilizzo dei diritti rappresentati dall’organismo stesso che sono necessarie per la riscossione dei proventi dei diritti e per la distribuzione e il pagamento degli importi dovuti ai titolari dei diritti. Nel decidere in merito al formato per la fornitura di tali informazioni, gli organismi di gestione collettiva e gli utilizzatori tengono conto, per quanto possibile, degli standard adottati su base volontaria nel settore.

 

CAPO 5

Trasparenza e comunicazioni

 

     Art. 18. Informazioni ai titolari dei diritti sulla gestione dei loro diritti

1. Fatto salvo il paragrafo 2 del presente articolo, l’articolo 19 e l’articolo 28, paragrafo 2, gli Stati membri assicurano che un organismo di gestione collettiva metta a disposizione non meno di una volta l’anno, a ciascun titolare dei diritti cui abbia attribuito proventi o effettuato pagamenti nel periodo di riferimento delle informazioni, almeno le seguenti informazioni:

a) le informazioni di contatto che il titolare ha autorizzato l’organismo di gestione collettiva ad utilizzare, per identificare e localizzare il titolare dei diritti;

b) i proventi dei diritti attribuiti al titolare dei diritti;

c) gli importi pagati dall’organismo di gestione collettiva al titolare dei diritti per ciascuna categoria di diritti gestiti e per tipo di utilizzo;

d) il periodo nel quale ha avuto luogo l’utilizzo per il quale sono stati attribuiti e pagati gli importi al titolare del diritto, a meno che, per motivi obiettivi legati alla comunicazione da parte degli utilizzatori, non sia stato possibile per l’organismo di gestione collettiva fornire questa informazione;

e) le detrazioni applicate a titolo di spese di gestione;

f) le detrazioni applicate a titolo diverso dalle spese di gestione, incluse le detrazioni eventualmente previste dalla legislazione nazionale per la prestazione di servizi sociali, culturali o educativi;

g) i proventi di diritti attribuiti e non ancora pagati al titolare dei diritti per qualsiasi periodo.

2. Se un organismo di gestione collettiva attribuisce proventi di diritti ed ha come membri entità incaricate della distribuzione dei proventi di diritti ai titolari di diritti, l’organismo di gestione collettiva fornisce le informazioni elencate al paragrafo 1 a tali entità a condizione che queste ultime non siano in possesso di tali informazioni. Gli Stati membri garantiscono che le entità mettano a disposizione almeno le informazioni di cui al paragrafo 1, almeno una volta l’anno, di ciascun titolare dei diritti a cui attribuiscono proventi dei diritti o per il quale eseguono pagamenti nel periodo cui si riferiscono le informazioni.

 

     Art. 19. Informazioni sulla gestione di diritti fornite ad altri organismi di gestione collettiva nel quadro di accordi di rappresentanza

Gli Stati membri assicurano che gli organismi di gestione collettiva mettano a disposizione almeno una volta l’anno e per via elettronica almeno le seguenti informazioni agli organismi di gestione collettiva per conto di cui gestiscono diritti nel quadro di un accordo di rappresentanza per il periodo cui si riferiscono le informazioni:

a) i proventi dei diritti attribuiti, gli importi pagati dagli organismi di gestione collettiva per ciascuna categoria di diritti gestiti e per tipo di utilizzo per i diritti che gestiscono nel quadro dell’accordo di rappresentanza, ed eventuali proventi dei diritti attribuiti non ancora pagati per qualsiasi periodo;

b) detrazioni applicate a titolo di spese di gestione;

c) le detrazioni applicate a titolo diverso dalle spese di gestione a norma dell’articolo 15;

d) le informazioni sulle licenze concesse o rifiutate in relazione alle opere e agli altri materiali protetti oggetto dell’accordo di rappresentanza;

e) le decisioni adottate dall’assemblea generale dei membri nella misura in cui tali decisioni sono pertinenti in relazione alla gestione dei diritti nel quadro dell’accordo di rappresentanza.

 

     Art. 20. Informazioni fornite su richiesta ai titolari dei diritti, ad altri organismi di gestione collettiva e agli utilizzatori

Fatto salvo l’articolo 25, gli Stati membri assicurano che, sulla base di una richiesta debitamente giustificata, gli organismi di gestione collettiva mettano a disposizione, per via elettronica e senza indebito ritardo, almeno le seguenti informazioni agli organismi di gestione collettiva per conto di cui gestiscono diritti nel quadro di un accordo di rappresentanza o a qualsiasi titolare di diritti o utente:

a) le opere o gli altri materiali che gestiscono, i diritti che rappresentano, direttamente o sulla base di accordi di rappresentanza, e i territori coperti; o

b) qualora non sia possibile determinare tali opere o altri materiali protetti a causa dell’ambito di attività dell’organismo di gestione collettiva, le tipologie di opere o di altri materiali protetti che rappresentano, i diritti che gestiscono e i territori coperti.

 

     Art. 21. Divulgazione delle informazioni

1. Gli Stati membri assicurano che un organismo di gestione collettiva renda pubbliche almeno le seguenti informazioni:

a) il proprio statuto;

b) le proprie condizioni di adesione e le condizioni di ritiro dell’autorizzazione a gestire i diritti, se non specificate nello statuto;

c) i contratti standard per la concessione di licenze e le tariffe standard applicabili, incluse le riduzioni;

d) l’elenco delle persone di cui all’articolo 10;

e) la propria politica generale di distribuzione degli importi dovuti ai titolari dei diritti;

f) la propria politica generale relativa alle spese di gestione;

g) la propria politica generale in materia di detrazioni, diversa rispetto a quella relativa alle spese di gestione, ai proventi dei diritti e a qualsiasi reddito derivante dalle spese di gestione, comprese quelle finalizzate alla prestazione di servizi sociali, culturali ed educativi;

h) un elenco degli accordi di rappresentanza sottoscritti e i nomi degli organismi di gestione collettiva con cui tali accordi di rappresentanza sono stati conclusi;

i) la politica generale sull’utilizzo di importi non distribuibili;

j) le procedure di trattamento dei reclami e di risoluzione delle controversie disponibili a norma degli articoli 33, 34 e 35.

2. L’organismo di gestione collettiva pubblica e tiene aggiornate, sul suo sito Internet pubblico, le informazioni di cui al paragrafo 1.

 

     Art. 22. Relazione di trasparenza annuale

1. Gli Stati membri assicurano che un organismo di gestione collettiva, a prescindere dalla forma giuridica prevista dal diritto nazionale, elabori e pubblichi una relazione di trasparenza annuale, comprensiva della relazione speciale di cui al paragrafo 3, per ciascun esercizio finanziario, entro otto mesi dalla fine di tale esercizio.

L’organismo di gestione collettiva pubblica sul suo sito Internet la relazione di trasparenza annuale, la quale rimane pubblicamente disponibile su tale sito per almeno cinque anni.

2. La relazione di trasparenza annuale contiene almeno le informazioni di cui all’allegato.

3. Una relazione speciale riguarda l’utilizzo degli importi detratti ai fini della prestazione di servizi sociali, culturali ed educativi e comprende almeno le informazioni precisate al punto 3 dell’allegato.

4. I dati contabili inclusi nella relazione di trasparenza annuale sono controllati da una o più persone abilitate per legge alla revisione dei conti conformemente alla direttiva 2006/43/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (9).

La relazione di revisione e gli eventuali rilievi sono riprodotti integralmente nella relazione di trasparenza annuale.

Ai fini del presente paragrafo, i dati contabili comprendono i documenti di bilancio di cui al punto 1, lettera a), dell’allegato e le informazioni finanziarie di cui al punto 1, lettere g) e h) e al punto 1 e al punto 2 dell’allegato.

 

TITOLO III

CONCESSIONE DI LICENZE MULTITERRITORIALI PER I DIRITTI SU OPERE MUSICALI ONLINE DA PARTE DI ORGANISMI DI GESTIONE COLLETTIVA

 

     Art. 23. Licenze multiterritoriali nel mercato interno

1. Gli Stati membri assicurano che gli organismi di gestione collettiva operanti nel loro territorio soddisfino i requisiti del presente titolo quando concedono licenze multiterritoriali per i diritti su opere musicali online.

 

     Art. 24. Capacità di trattare licenze multiterritoriali

1. Gli Stati membri assicurano che gli organismi di gestione collettiva che concedono licenze multiterritoriali per i diritti su opere musicali online abbiano capacità sufficienti per trattare per via elettronica, in modo efficiente e trasparente, i dati necessari per la gestione di tali licenze, anche ai fini di identificare il repertorio e controllarne l’uso, per fatturare agli utilizzatori, per riscuotere i proventi dei diritti e per distribuire gli importi dovuti ai titolari dei diritti.

2. Ai fini del paragrafo 1, gli organismi di gestione collettiva si conformano almeno alle seguenti condizioni:

a) devono essere in grado di identificare con precisione le opere musicali, integralmente o in parte, che gli organismi di gestione collettiva sono autorizzati a rappresentare;

b) devono essere in grado di identificare con precisione, integralmente o in parte, con riferimento a ciascun territorio pertinente, i diritti e i titolari dei diritti corrispondenti per ciascuna opera musicale, o parte di essa, che gli organismi di gestione collettiva sono autorizzati a rappresentare;

c) devono utilizzare identificatori univoci al fine di identificare i titolari dei diritti e le opere musicali, tenendo conto, nel limite del possibile, degli standard e delle pratiche adottati su base facoltativa nel settore e sviluppati a livello internazionale o unionale;

d) devono utilizzare strumenti adeguati al fine di identificare e risolvere tempestivamente ed efficacemente eventuali discrepanze rispetto ai dati in possesso di altri organismi di gestione collettiva che concedono licenze multiterritoriali per i diritti su opere musicali online.

 

     Art. 25. Trasparenza delle informazioni sui repertori multiterritoriali

1. Gli Stati membri si assicurano che gli organismi di gestione collettiva che concedono licenze multiterritoriali per i diritti su opere musicali online offrano, per via elettronica, ai fornitori di servizi musicali online, ai titolari dei diritti di cui rappresentano i diritti e ad altri organismi di gestione collettiva, a seguito di una richiesta debitamente motivata, informazioni aggiornate che consentano di identificare il repertorio musicale online rappresentato. Ciò comprende:

a) le opere musicali rappresentate;

b) i diritti, rappresentati integralmente o in parte; e

c) i territori interessati.

2. Gli organismi di gestione collettiva possono adottare misure ragionevoli, ove necessario, per garantire la correttezza e l’integrità dei dati, per controllarne il riutilizzo e per proteggere le informazioni commercialmente sensibili.

 

     Art. 26. Correttezza delle informazioni sui repertori multiterritoriali

1. Gli Stati membri si assicurano che gli organismi di gestione collettiva che concedono licenze multiterritoriali per i diritti su opere musicali online dispongano di procedure che consentano ai titolari dei diritti, ad altri organismi di gestione collettiva e ai fornitori di servizi online di chiedere la correzione dei dati di cui all’elenco delle condizioni dell’articolo 24, paragrafo 2, o delle informazioni fornite a norma dell’articolo 25, laddove tali titolari dei diritti, organismi di gestione collettiva e fornitori di servizi online, sulla base di validi elementi di prova, ritengano che i dati o le informazioni non siano corretti rispetto ai loro diritti su opere musicali online. Nel caso in cui le richieste avanzate siano sufficientemente documentate, gli organismi di gestione collettiva fanno sì che i dati o le informazioni siano rettificati senza indugio.

2. Gli organismi di gestione collettiva forniscono ai titolari dei diritti le cui opere musicali sono incluse nel repertorio musicale gestito dai medesimi ed ai titolari dei diritti i quali hanno affidato loro la gestione dei propri diritti su opere musicali online a norma dell’articolo 31, i mezzi per trasmettere loro per via elettronica informazioni sulle loro opere musicali, sui loro diritti su tali opere e sui territori riguardo ai quali i titolari dei diritti autorizzano gli organismi. A tale riguardo, gli organismi di gestione collettiva e i titolari dei diritti tengono conto, nel limite del possibile, degli standard o delle prassi settoriali volontari relativi allo scambio di dati sviluppati a livello internazionale o unionale, per consentire ai titolari dei diritti di specificare l’opera musicale, integralmente o in parte, i diritti online, integralmente o in parte, e i territori riguardo ai quali concedono la propria autorizzazione all’organismo di gestione collettiva.

3. Se un organismo di gestione collettiva conferisce a un altro organismo di gestione collettiva un mandato per la concessione di licenze multiterritoriali per i diritti su opere musicali online a norma delle disposizioni degli articoli 29 e 30, l’organismo di gestione collettiva applica altresì il paragrafo 2 del presente articolo in relazione ai titolari dei diritti le cui opere musicali sono incluse nel repertorio dell’organismo di gestione collettiva mandatario, a meno che gli organismi di gestione collettiva non si accordino diversamente.

 

     Art. 27. Correttezza e puntualità nelle dichiarazioni sull’uso e nella fatturazione

1. Gli Stati membri garantiscono che gli organismi di gestione collettiva controllino l’utilizzo dei diritti su opere musicali online che rappresentano, integralmente o in parte, da parte di fornitori di servizi musicali online cui hanno concesso una licenza multiterritoriale per tali diritti.

2. Gli organismi di gestione collettiva offrono ai fornitori di servizi online la possibilità di dichiarare per via elettronica l’uso effettivo dei diritti su opere musicali online ed i fornitori di servizi online riferiscono con precisione in merito all’uso effettivo di tali opere. Per lo scambio elettronico di tali dati, gli organismi di gestione collettiva consentono l’utilizzo di almeno una modalità di dichiarazione che tenga conto di eventuali standard o prassi adottati su base volontaria nel settore e sviluppati a livello internazionale o unionale. Gli organismi di gestione collettiva possono rifiutare le dichiarazioni dei fornitori di servizi online in un formato proprietario se gli organismi accettano dichiarazioni trasmesse per mezzo di uno standard adottato nel settore per lo scambio elettronico dei dati.

3. Gli organismi di gestione collettiva trasmettono le fatture ai fornitori di servizi online per via elettronica. L’organismo di gestione collettiva offre l’uso di almeno un formato che tenga conto di standard o prassi adottati su base volontaria nel settore e sviluppati a livello internazionale o unionale. La fattura riporta le opere e i diritti oggetto, integralmente o in parte, della licenza in base ai dati di cui all’elenco di condizioni ai sensi dell’articolo 24, paragrafo 2, e i rispettivi usi effettivi, nella misura in cui ciò è possibile sulla base delle informazioni fornite dal fornitore di servizi online e del formato utilizzato per fornirle. Il fornitore di servizi online non può rifiutare di accettare la fattura a causa del suo formato se l’organismo di gestione collettiva utilizza uno standard del settore.

4. Gli organismi di gestione collettiva trasmettono una fattura corretta ai fornitori di servizi online immediatamente dopo la comunicazione dell’utilizzo effettivo dei diritti sulla relativa opera musicale online, tranne nei casi in cui ciò non sia possibile per motivi imputabili al fornitore di servizi online.

5. Gli organismi di gestione collettiva dispongono di disposizioni adeguate per consentire ai fornitori di servizi online di contestare la correttezza della fatturazione, anche nel caso in cui lo stesso fornitore riceva fatture da uno o più organismi di gestione collettiva per i medesimi diritti sulla stessa opera musicale online.

 

     Art. 28. Correttezza e puntualità nel pagamento dei titolari dei diritti

1. Fatto salvo il paragrafo 3, gli Stati membri assicurano che gli organismi di gestione collettiva che concedono licenze multiterritoriali per i diritti su opere musicali online distribuiscano gli importi dovuti ai titolari dei diritti in virtù di tali licenze in modo corretto e immediatamente dopo la dichiarazione dell’uso effettivo delle opere, tranne nei casi in cui ciò non sia possibile per motivi imputabili al fornitore di servizi online.

2. Fatto salvo il paragrafo 3, gli organismi di gestione collettiva forniscono almeno le seguenti informazioni ai titolari dei diritti insieme ad ogni pagamento eseguito a norma del paragrafo 1:

a) il periodo in cui si sono verificati gli usi per i quali sono dovuti gli importi ai titolari dei diritti e i territori in cui hanno avuto luogo tali usi;

b) gli importi raccolti, le detrazioni effettuate e gli importi distribuiti dall’organismo di gestione collettiva per ciascun diritto su qualsiasi opera musicale online per i quali i titolari dei diritti hanno autorizzato gli organismi di gestione collettiva a rappresentarli, integralmente o in parte;

c) gli importi riscossi per i titolari dei diritti, le detrazioni applicate e gli importi distribuiti dall’organismo di gestione collettiva in relazione a ciascun fornitore di servizi online.

3. Se un organismo di gestione collettiva conferisce a un altro organismo di gestione collettiva un mandato per la concessione di licenze multiterritoriali per i diritti su opere musicali online a norma delle disposizioni degli articoli 29 e 30, l’organismo di gestione collettiva mandatario distribuisce gli importi di cui al paragrafo 1 accuratamente e senza indebito ritardo e fornisce le informazioni di cui al paragrafo 2 all’organismo di gestione collettiva mandante. L’organismo di gestione collettiva che conferisce mandato è responsabile per la successiva distribuzione di tali importi e la fornitura di tali informazioni ai titolari dei diritti, salvo se diversamente concordato dagli organismi di gestione collettiva.

 

     Art. 29. Accordi tra organismi di gestione collettiva per la concessione di licenze multiterritoriali

1. Gli Stati membri garantiscono che eventuali accordi di rappresentanza tra diversi organismi di gestione collettiva in virtù dei quali un organismo di gestione collettiva incarica un altro organismo di gestione collettiva di concedere licenze multiterritoriali per i diritti su opere musicali online del proprio repertorio musicale sono di natura non esclusiva. L’organismo di gestione collettiva mandatario gestisce tali diritti in base a condizioni non discriminatorie.

2. L’organismo di gestione collettiva mandante informa i propri membri delle principali condizioni dell’accordo, inclusi la durata e i costi dei servizi forniti dall’organismo di gestione collettiva mandatario.

3. L’organismo di gestione collettiva mandatario informa l’organismo di gestione collettiva mandante delle principali condizioni a cui devono essere concesse le licenze sui diritti su opere musicali online di quest’ultimo, inclusa la natura dello sfruttamento, tutte le disposizioni che riguardano o influenzano i diritti di licenza, la durata della licenza, i periodi contabili e i territori coperti.

 

     Art. 30. Obbligo di rappresentanza di un altro organismo di gestione collettiva per la concessione di licenze multiterritoriali

1. Gli Stati membri garantiscono che, qualora un organismo di gestione collettiva che non concede o offre la concessione di licenze multiterritoriali per i diritti su opere musicali online del proprio repertorio chieda a un altro organismo di gestione collettiva di stipulare un accordo di rappresentanza relativo a tali diritti, l’organismo di gestione collettiva interpellato sia tenuto ad accettare tale richiesta se già concede o offre la concessione di licenze multiterritoriali per la stessa categoria di diritti su opere musicali online del repertorio di uno o più altri organismi di gestione collettiva.

2. L’organismo di gestione collettiva interpellato risponde all’organismo di gestione collettiva richiedente per iscritto e senza indebito ritardo.

3. Fatti salvi i paragrafi 5 e 6, l’organismo di gestione collettiva interpellato gestisce il repertorio rappresentato dell’organismo di gestione collettiva richiedente alle stesse condizioni a cui gestisce il proprio repertorio.

4. L’organismo di gestione collettiva interpellato include il repertorio rappresentato dell’organismo di gestione collettiva richiedente in tutte le offerte che trasmette ai fornitori di servizi online.

5. Le spese di gestione per il servizio fornito dall’organismo di gestione collettiva all’organismo richiedente non eccedono le spese ragionevolmente sostenute dall’organismo di gestione collettiva interpellato.

6. L’organismo di gestione collettiva richiedente mette a disposizione dell’organismo di gestione collettiva interpellato le informazioni relative al proprio repertorio musicale necessarie per la concessione di licenze multiterritoriali per i diritti su opere musicali online. Se le informazioni sono insufficienti o fornite in una forma tale da non consentire all’organismo di gestione collettiva interpellato di rispettare i requisiti stabiliti al presente titolo, l’organismo interpellato ha il diritto di addebitare alla controparte le spese ragionevolmente sostenute per rispettare tali prescrizioni o di escludere le opere per cui le informazioni sono insufficienti o inutilizzabili.

 

     Art. 31. Accesso alle licenze multiterritoriali

Gli Stati membri assicurano che se entro il 10 aprile 2017 un organismo di gestione collettiva non concede o offre la concessione di licenze multiterritoriali per i diritti su opere musicali online e non consente a un altro organismo di gestione collettiva di rappresentare tali diritti a questo fine, i titolari dei diritti che hanno autorizzato tale organismo di gestione collettiva a rappresentare i loro diritti su opere musicali online possono ritirare da tale organismo di gestione collettiva i diritti su opere musicali online ai fini della concessione di licenze multiterritoriali per tutti i territori senza dover ritirare i diritti su opere musicali online ai fini della concessione di licenze monoterritoriali, in modo da concedere licenze multiterritoriali per i loro diritti su opere musicali online direttamente o tramite qualsiasi terzo da loro autorizzato o qualsiasi altro organismo di gestione collettiva che si attenga alle disposizioni del presente titolo.

 

     Art. 32. Deroga per i diritti musicali online richiesti per programmi radiofonici e televisivi

I requisiti di cui al presente titolo non si applicano agli organismi di gestione collettiva che concedono, sulla base dell’aggregazione volontaria dei diritti richiesti e nel rispetto delle norme sulla concorrenza stabilite agli articoli 101 e 102 TFUE, una licenza multiterritoriale per i diritti su opere musicali online richiesta da un’emittente per comunicare o mettere a disposizione del pubblico i propri programmi radiofonici o televisivi contemporaneamente o dopo la prima trasmissione, così come ogni altro materiale online prodotto o commissionato dall’emittente, anche come visione anticipata, che sia accessorio alla prima trasmissione del suo programma radiofonico o televisivo.

 

TITOLO IV

MISURE DI ESECUZIONE

 

     Art. 33. Procedure di reclamo

1. Gli Stati membri assicurano che gli organismi di gestione collettiva mettano a disposizione dei propri membri e degli organismi di gestione collettiva per conto dei quali gestiscono diritti in virtù di un accordo di rappresentanza, procedure efficaci e tempestive per il trattamento dei reclami, in particolare per quanto riguarda l’autorizzazione a gestire diritti e il relativo ritiro o la revoca di diritti, le condizioni di adesione, la riscossione degli importi dovuti ai titolari dei diritti, le detrazioni e le distribuzioni.

2. Gli organismi di gestione collettiva rispondono per iscritto ai reclami trasmessi dai membri o dagli organismi di gestione collettiva per conto dei quali gestiscono diritti in virtù di un contratto di rappresentanza. Se gli organismi di gestione collettiva non accolgono un reclamo, motivano la propria decisione.

 

     Art. 34. Procedure di risoluzione alternativa delle controversie

1. Gli Stati membri possono prevedere che le controversie fra gli organismi di gestione collettiva, i membri di organismi di gestione collettiva, i titolari dei diritti o gli utilizzatori relative alle disposizioni della legislazione nazionale adottata in conformità dei requisiti della presente direttiva possano essere trattate secondo una procedura rapida, indipendente e imparziale di risoluzione alternativa delle controversie.

2. Gli Stati membri provvedono affinché, ai fini dell’applicazione del titolo III, le seguenti controversie relative a un organismo di gestione collettiva con sede nel loro territorio che concede o offre la concessione di licenze multiterritoriali per i diritti su opere musicali online possano essere sottoposte a una procedura di risoluzione alternativa delle controversie indipendente e imparziale:

a) controversie con un fornitore, effettivo o potenziale, di servizi online in relazione all’applicazione degli articoli 16, 25, 26 e 27;

b) controversie con uno o più titolari dei diritti in relazione all’applicazione degli articoli 25, 26, 27, 28, 29, 30 e 31;

c) controversie con un altro organismo di gestione collettiva in relazione all’applicazione degli articoli 25, 26, 27, 28, 29 e 30.

 

     Art. 35. Risoluzione di controversie

1. Gli Stati membri garantiscono che le controversie tra gli organismi di gestione collettiva e gli utilizzatori relative in particolare alle condizioni per la concessione di licenze vigenti e proposte o un’inadempienza contrattuale possano essere presentate dinanzi a un tribunale o, se del caso, a un altro organismo indipendente e imparziale di risoluzione delle controversie con competenze in materia di legislazione sulla proprietà intellettuale.

2. Gli articoli 33 e 34, nonché il paragrafo 1 del presente articolo, non incidono sul diritto delle parti di affermare e difendere i loro diritti presentando ricorso dinanzi a un tribunale.

 

     Art. 36. Rispetto della presente direttiva

1. Gli Stati membri garantiscono che il rispetto delle disposizioni di diritto interno adottate e attuate conformemente agli obblighi stabiliti nella presente direttiva da parte degli organismi di gestione collettiva stabiliti nel loro territorio sia controllato dalle autorità competenti designate e tale scopo.

2. Gli Stati membri assicurano che vi siano procedure che consentano ai membri di un organismo di gestione collettiva, ai titolari dei diritti, agli utilizzatori, a organismi di gestione collettiva e ad altre parti interessate di notificare alle autorità competenti designate a tal fine attività o circostanze che, a loro avviso, costituiscono una violazione delle disposizioni del diritto nazionale adottate ai sensi dei requisiti di cui alla presente direttiva.

3. Gli Stati membri assicurano che le autorità competenti designate a tal fine abbiano il potere di imporre sanzioni adeguate e di adottare misure appropriate in caso di inosservanza delle disposizioni del diritto nazionale di attuazione della presente direttiva. Tali sanzioni e misure sono effettive, proporzionate e dissuasive.

Gli Stati membri notificano alla Commissione le autorità competenti di cui al presente articolo e agli articoli 37 e 38 entro il 10 aprile 2016. La Commissione procede alla pubblicazione.

 

     Art. 37. Scambio di informazioni tra autorità competenti

1. Al fine di facilitare il monitoraggio dell’applicazione della presente direttiva, ogni Stato membro garantisce che una richiesta di informazioni da parte di un’autorità competente di un altro Stato membro designata a tal fine, su questioni concernenti l’attuazione della presente direttiva, in particolare per quanto riguarda le attività degli organismi di gestione collettiva con sede nel territorio dello Stato membro a cui è rivolta la richiesta, sia trattata senza indebito ritardo da parte dell’autorità competente designata a tal fine, a condizione che la richiesta sia debitamente giustificata.

2. Qualora un’autorità competente ritenga che un organismo di gestione collettiva con sede in un altro Stato membro ma operante nel suo territorio potrebbe non rispettare le disposizioni del diritto nazionale dello Stato membro in cui ha sede tale organismo di gestione collettiva, le quali sono state adottate in linea con i requisiti di cui alla presente direttiva, può trasmettere tutte le pertinenti informazioni all’autorità competente dello Stato membro in cui ha sede l’organismo di gestione collettiva, corredate se del caso di una richiesta a tale autorità affinché essa adotti le misure adeguate nell’ambito delle sue competenze. L’autorità competente adita fornisce una risposta motivata entro tre mesi.

3. La questione di cui al paragrafo 2 può altresì essere deferita dall’autorità che presenta tale richiesta al gruppo di esperti istituito ai sensi dell’articolo 41.

 

     Art. 38. Cooperazione per lo sviluppo di licenze multiterritoriali

1. La Commissione favorisce lo scambio regolare di informazioni tra le autorità competenti designate a tal fine negli Stati membri e tra tali autorità e la Commissione in relazione alla situazione e allo sviluppo delle licenze multiterritoriali.

2. La Commissione procede a regolari consultazioni con i rappresentanti dei titolari dei diritti, degli organismi di gestione collettiva, degli utilizzatori, dei consumatori e di altre parti interessate in merito all’esperienza acquisita con l’applicazione delle disposizioni di cui al titolo III della presente direttiva. La Commissione fornisce alle autorità competenti tutte le informazioni pertinenti che emergono da tali consultazioni nel contesto dello scambio di informazioni indicato al paragrafo 1.

3. Gli Stati membri provvedono affinché entro il 10 ottobre 2017 le rispettive autorità competenti trasmettano alla Commissione una relazione sulla situazione e sullo sviluppo delle licenze multiterritoriali sul loro territorio. In particolare, la relazione contiene informazioni sulla disponibilità di licenze multiterritoriali nello Stato membro interessato e sull’osservanza da parte dell’organismo di gestione collettiva delle disposizioni del diritto nazionale adottate nell’attuazione del titolo III della presente direttiva, insieme con una valutazione dello sviluppo di licenze multiterritoriali per i diritti su opere musicali online da parte di utilizzatori, consumatori, titolari dei diritti e altre parti interessate.

4. Sulla base delle relazioni di cui al paragrafo 3 e delle informazioni raccolte a norma dei paragrafi 1 e 2, la Commissione elabora una valutazione sull’applicazione delle disposizioni del titolo III della presente direttiva. Se necessario, e se del caso sulla base di un’opportuna relazione specifica, la Commissione valuterà altre iniziative volte a risolvere gli eventuali problemi individuati. In particolare, tale valutazione comprende:

a) il numero degli organismi di gestione collettiva che rispettano i requisiti di cui al titolo III;

b) l’applicazione degli articoli 29 e 30, incluso il numero di accordi di rappresentanza conclusi da organismi di gestione collettiva a norma di tali articoli;

c) la quota del repertorio nei singoli Stati membri che è disponibile per la concessione di licenze su base multiterritoriale.

 

TITOLO V

RELAZIONI E DISPOSIZIONI FINALI

 

     Art. 39. Notifica degli organismi di gestione collettiva

Gli Stati membri, sulla base delle informazioni a loro disposizione, forniscono alla Commissione un elenco degli organismi di gestione collettiva con sede sul proprio territorio entro il 10 aprile 2016.

Gli Stati membri comunicano qualsiasi modifica a tale elenco alla Commissione senza indebito ritardo.

La Commissione pubblica tali informazioni e le tiene aggiornate.

 

     Art. 40. Relazione

Entro il 10 aprile 2021, la Commissione valuta l’applicazione della presente direttiva e trasmette al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sull’applicazione della presente direttiva. Tale relazione deve includere una valutazione degli effetti della presente direttiva sullo sviluppo dei servizi transfrontalieri, sulla diversità culturale, sulle relazioni tra organismi di gestione collettiva e utilizzatori e sul funzionamento nell’Unione degli organismi di gestione collettiva con sede al di fuori dell’Unione e, se del caso, sulla necessità di una revisione. La Commissione presenta tale relazione corredandola, se necessario, di una proposta legislativa.

 

     Art. 41. Gruppo di esperti

È istituito un gruppo di esperti. Esso è composto di rappresentanti delle competenti autorità degli Stati membri. Il gruppo di esperti è presieduto da un rappresentante della Commissione e si riunisce su iniziativa del presidente, o su richiesta della delegazione di uno Stato membro. I compiti del gruppo sono i seguenti:

a) esaminare l’impatto della trasposizione della presente direttiva sul funzionamento degli organismi di gestione collettiva e sulle entità di gestione indipendenti nel mercato interno e sottolineare eventuali difficoltà;

b) organizzare consultazioni su tutti i quesiti che sorgono dall’applicazione della presente direttiva;

c) facilitare lo scambio di informazioni sugli sviluppi pertinenti della legislazione e della giurisprudenza, nonché su tutti i pertinenti sviluppi economici, sociali, culturali e tecnologici specie nell’ambito del mercato digitale per quanto riguarda le opere e altri materiali protetti.

 

     Art. 42. Protezione dei dati di carattere personale

Il trattamento dei dati personali effettuato nel quadro della presente direttiva è disciplinato dalla direttiva 95/46/CE.

 

     Art. 43. Recepimento

1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 10 aprile 2016. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni.

Le disposizioni adottate dagli Stati membri contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di tale riferimento all’atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono stabilite dagli Stati membri.

2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto nazionale adottate nella materia disciplinata dalla presente direttiva.

 

     Art. 44. Entrata in vigore

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

 

     Art. 45. Destinatari

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

 

(1) GU C 44 del 15.2.2013, pag. 104.

(2) Posizione del Parlamento europeo del 4 febbraio 2014 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale) e decisione del Consiglio del 20 febbraio 2014.

(3) Raccomandazione 2005/737/CE della Commissione, del 18 maggio 2005, sulla gestione transfrontaliera collettiva dei diritti d’autore e dei diritti connessi nel campo dei servizi musicali on line autorizzati (GU L 276 del 21.10.2005, pag. 54).

(4) Direttiva 2001/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2001, sull’armonizzazione di taluni aspetti del diritto d’autore e dei diritti connessi nella società dell’informazione (GU L 167 del 22.6.2001, pag. 10).

(5) Direttiva 2006/115/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, concernente il diritto di noleggio, il diritto di prestito e taluni diritti connessi al diritto di autore in materia di proprietà intellettuale (GU L 376 del 27.12.2006, pag. 28).

(6) Direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (GU L 281 del 23.11.1995, pag. 31).

(7) GU C 369 del 17.12.2011, pag. 14.

(8) Regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2000, concernente la tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organismi comunitari, nonché la libera circolazione di tali dati (GU L 8 del 12.1.2001, pag. 1).

(9) Direttiva 2006/43/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 maggio 2006, relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati, che modifica le direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE del Consiglio e abroga la direttiva 84/253/CEE del Consiglio (GU L 157 del 9.6.2006, pag. 87).

 

ALLEGATO

1.

Informazioni da fornire nella relazione di trasparenza annuale di cui all’articolo 22, paragrafo 2:

a) documenti di bilancio, comprendenti lo stato patrimoniale o un prospetto delle attività e passività, il conto economico e il rendiconto finanziario;

b) una relazione sulle attività svolte nell’esercizio;

c) informazioni sul rifiuto di concedere una licenza ai sensi dell’articolo 16, paragrafo 3;

d) una descrizione della struttura giuridica e di governance dell’organismo di gestione collettiva;

e) informazioni sulle entità direttamente o indirettamente detenute o controllate, in tutto o in parte, dall’organismo di gestione collettiva;

f) informazioni sull’importo totale dei compensi versati nell’anno precedente alle persone di cui agli articoli 9, paragrafo 3, e 10 e su altri vantaggi loro concessi;

g) le informazioni finanziarie di cui al punto 2 del presente allegato;

h) una relazione speciale sull’uso degli importi detratti ai fini di servizi sociali, culturali ed educativi, contenente le informazioni di cui al punto 3 del presente allegato.

2.

Informazioni finanziarie da fornire nella relazione di trasparenza annuale:

a) informazioni finanziarie sui proventi dei diritti, per categoria di diritti gestiti e per tipo di utilizzo (ad esempio trasmissione radiotelevisiva, uso online, esecuzione pubblica) incluse le informazioni sugli introiti provenienti dall’investimento dei proventi dei diritti e l’utilizzo di tali introiti (sia che siano distribuiti ai titolari dei diritti o ad altri organismi di gestione collettiva, o siano altrimenti utilizzati);

b) informazioni finanziarie sul costo della gestione dei diritti e altri servizi forniti dagli organismi di gestione collettiva ai titolari dei diritti, con una descrizione dettagliata che comprenda almeno i seguenti elementi:

i) tutti i costi operativi e finanziari, con una ripartizione per categoria di diritti gestiti e, laddove i costi siano indiretti e non possano essere attribuiti ad una o più categorie di diritti, una spiegazione del metodo applicato per ripartire tali costi indiretti;

ii) i costi operativi e finanziari, con una ripartizione per categoria di diritti gestiti e, laddove i costi siano indiretti e non possano essere attribuiti ad una o più categorie di diritti, una spiegazione del metodo usato per assegnare tali costi indiretti, limitata alla gestione di diritti, incluse le spese di gestione dedotte dai proventi dei diritti o compensate con questi ultimi o da eventuali introiti provenienti dall’investimento dei proventi dei diritti a norma dell’articolo 11, paragrafo 4, e dell’articolo 12, paragrafi 1, 2 e 3;

iii) i costi operativi e finanziari relativi a servizi diversi dalla gestione di diritti, ma compresi i servizi sociali, culturali ed educativi;

iv) le risorse usate per la copertura dei costi;

v) le detrazioni effettuate dai proventi dei diritti, con una ripartizione per categoria di diritti gestiti e per tipo di utilizzo nonché la finalità della detrazione, ad esempio i costi correlati alla gestione di diritti o alla fornitura di servizi sociali, culturali o educativi;

vi) la percentuale rappresentata dal costo della gestione dei diritti e di altri servizi forniti dall’organismo di gestione collettiva ai titolari dei diritti rispetto ai proventi dei diritti nell’esercizio di riferimento, per categoria di diritti gestiti e, laddove i costi siano indiretti e non possano essere attribuiti ad una o più categorie di diritti, una spiegazione del metodo utilizzato per assegnare tali costi indiretti;

c) informazioni finanziarie sugli importi dovuti ai titolari dei diritti, con una descrizione dettagliata che comprenda almeno i seguenti elementi:

i) l’importo totale attribuito ai titolari dei diritti, con una ripartizione per categoria di diritti gestiti e per tipo di utilizzo;

ii) l’importo totale versato ai titolari dei diritti, con una ripartizione per categoria di diritti gestiti e per tipo di utilizzo;

iii) la frequenza dei pagamenti, con una ripartizione per categoria di diritti gestiti e per tipo di utilizzo;

iv) l’importo totale riscosso, ma non ancora attribuito ai titolari dei diritti, con una ripartizione per categoria di diritti gestiti e per tipo di utilizzo e l’indicazione dell’esercizio in cui tali importi sono stati riscossi;

v) l’importo totale attribuito, ma non ancora distribuito ai titolari dei diritti, con una ripartizione per categoria di diritti gestiti e per tipo di utilizzo e l’indicazione dell’esercizio in cui tali importi sono stati riscossi;

vi) se un organismo di gestione collettiva non ha provveduto alla distribuzione e ai pagamenti entro il termine di cui all’articolo 13, paragrafo 1, i motivi del ritardo;

vii) il totale degli importi non distribuibili, con una spiegazione circa l’utilizzo cui tali importi sono stati destinati;

d) informazioni sui rapporti con altri organismi di gestione collettiva, con una descrizione che comprenda almeno i seguenti elementi:

i) gli importi ricevuti da altri organismi di gestione collettiva e gli importi pagati ad altri organismi di gestione collettiva, con una ripartizione per categoria di diritti, per tipologia di utilizzo e per organismo di gestione collettiva;

ii) le spese di gestione e le altre detrazioni dai proventi dei diritti dovute ad altri organismi di gestione collettiva, con una ripartizione per categoria di diritti, per tipologia di utilizzo e per organismo di gestione collettiva;

iii) le spese di gestione e le altre detrazioni dagli importi pagati da altri organismi di gestione collettiva, con una ripartizione per categoria di diritti e per organismo di gestione collettiva;

iv) gli importi distribuiti direttamente ai titolari dei diritti provenienti da altri organismi di gestione collettiva, con una ripartizione per categoria di diritti e per organismo di gestione collettiva.

 

3.

Informazioni da fornire nella relazione speciale di cui all’articolo 22, paragrafo 3:

a) gli importi detratti ai fini della fornitura di servizi sociali, culturali ed educativi nell’esercizio finanziario, con una ripartizione per tipo di fine cui sono destinati e per ogni tipo di fine con una ripartizione per categoria di diritti gestiti e per tipo di utilizzo;

b) una spiegazione dell’uso di tali importi, con una ripartizione per tipo di fine cui sono destinati inclusi i costi degli importi di gestione detratti per finanziare servizi sociali, culturali ed educativi e gli importi separati utilizzati per servizi sociali, culturali ed educativi.