Settore: | Codici regionali |
Regione: | Abruzzo |
Materia: | 6. finanza e contabilità |
Capitolo: | 6.1 programmazione, bilancio, contabilità |
Data: | 12/01/2017 |
Numero: | 4 |
Sommario |
Art. 1. (Proroga di termini previsti da disposizioni legislative e ulteriori disposizioni urgenti) |
Art. 2. (Disposizioni in materia sanitaria) |
Art. 3. (Clausola di salvaguardia) |
Art. 4. (Entrata in vigore) |
§ 6.1.246 - L.R. 12 gennaio 2017, n. 4.
Proroga di termini previsti da disposizioni legislative, disposizioni in materia sanitaria e ulteriori disposizioni urgenti.
(B.U. 13 gennaio 2017, n. 4 Speciale)
Art. 1. (Proroga di termini previsti da disposizioni legislative e ulteriori disposizioni urgenti)
1. Al comma 4 dell'articolo 11 della
2. All'articolo 85 della
a) al comma 2, le parole "30 settembre 2015" sono sostituite dalle seguenti: "30 settembre 2016";
b) al comma 9, le parole "31 dicembre 2016" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2017".
3. Alla lettera c-bis) del comma 2 dell'articolo 15 della
4. All'articolo 55 della
a) la rubrica dell'articolo 55 è sostituita dalla seguente: "Definizione delle domande di sanatoria presentate ai sensi delle disposizioni di cui alla
b) al comma 1 le parole "di cui alla
c) al comma 1 le parole "31 dicembre 2017" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2018";
d) al comma 2 le parole "31 dicembre 2016" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2017".
5. Al fine di correggere l'errore materiale riferito all'indicazione dell'annualità entro cui realizzare gli interventi celebrativi riferiti alla memoria di Ennio Flaiano, al comma 12 dell'articolo 1 della
6. Dopo il comma 3 dell'articolo 10 della
"3-bis. In deroga a quanto previsto al comma 1 sulla decorrenza del trasferimento, le funzioni di cui alle lettere c) e d) del comma 1 dell'articolo 4 sono direttamente trasferite ai comuni, in forma singola o associata, a far data dal 1° gennaio 2017, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.".
7. Alla
a) alla fine del comma 1 dell'articolo 7 (Autorizzazione sismica), sono aggiunte le parole: "Il metodo di controllo per le pratiche soggette ad autorizzazione è specificato nel regolamento di cui all'art. 19-bis. Sulle pratiche controllate l'ufficio competente rilascia il provvedimento di autorizzazione sismica, secondo il procedimento di cui all'art. 8.";
b) alla lettera a) del comma 2 dell'articolo 8 (Procedimento per il rilascio dell'autorizzazione sismica), le parole "dalla ricezione della richiesta" sono sostituite dalle seguenti: "dall'avvio del procedimento";
c) alla lettera f) del comma 2 dell'articolo 19-bis (Regolamento attuativo), le parole "per le zone a bassa sismicità 3 e 4," sono soppresse.
8. Alla
a) il comma 2 dell'articolo 9 è abrogato;
b) la lettera a) del comma 1 dell'articolo 10 è abrogata;
c) alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 10 le parole "euro 211.200,00" sono sostituite, ad invarianza della spesa complessivamente autorizzata mediante il medesimo articolo 10, dalle seguenti: "euro 246.200,00".
9. Alla
a) il primo alinea del comma 1 dell'articolo 9 è sostituito dal seguente:
"1. All'interno della Riserva sono consentiti, in attesa dell'approvazione del Piano di Assetto naturalistico, gli interventi conformi ai Piani paesistici e agli strumenti urbanistici in vigore. Esclusivamente per l'area della Riserva prospiciente il mare compresa in una fascia della profondità di 250 metri dalla linea di battigia sono consentiti i soli interventi di riqualificazione urbana-naturalistica ad iniziativa pubblica e più precisamente:
a) eliminazione di carreggiata stradale;
b) ampliamento della sezione stradale esistente;
c) realizzazione di nuovo collegamento stradale e area di sosta con pavimentazione permeabile tra via De Nardis e via Figlia Di Iorio;
d) potenziamento della viabilità ciclabile e pedonale;
e) realizzazione con pavimentazione permeabile di nuove aree di sosta attrezzate a nord delle aree di pertinenza del polo teatrale;
f) realizzazione di aree verdi attrezzate;
g) realizzazione di nuovi accessi alle aree naturali ed al polo teatrale anche attraverso la realizzazione di strutture a servizio delle attività esistenti;
h) realizzazione di spazi di aggregazione anche pavimentati, con relativo arredo urbano, nelle aree di pertinenza del polo teatrale fino al marciapiede lato mare;
i) realizzazione di giardino dunale sull'arenile;
j) demolizione di strutture esistenti.";
b) al secondo alinea del comma 1 dell'articolo 9, le parole "In ogni caso" sono sostituite dalle seguenti: "Al di fuori delle ipotesi di cui alle lettere che precedono".
10. Al comma 1 dell'articolo 8 (Regolarizzazione delle utenze ad uso potabile) della
11. All'articolo 63 della
a) al comma 13 le parole "il parere istruttorio degli uffici regionali" sono sostituite dalle seguenti: "l'istruttoria tecnica, le eventuali certificazioni e pareri rilasciati degli uffici regionali preposti";
b) al comma 14 dopo le parole "organismi pubblici" sono aggiunte le seguenti: "o privati".
12. Il comma 2 dell'articolo 2 della
"2. Al fine dell'assegnazione delle risorse stanziate con la presente legge, il Dipartimento della Giunta regionale competente in materia di turismo provvede ai conseguenti atti contabili di impegno finanziario e liquidazione del contributo finanziario di euro 100.000,00 a favore del beneficiario di cui all'articolo 2, comma 1, entro il 31 dicembre 2016. Entro sessanta giorni dalla conclusione della manifestazione di cui all'articolo 1, il beneficiario provvederà a rimettere dettagliato e documentato rendiconto soggetto all'approvazione da parte del Dipartimento della Giunta regionale competente in materia di turismo. In caso di mancata o parziale rendicontazione della somma assegnata, il beneficiario procederà alla restituzione degli importi non rendicontati con versamento alla tesoreria della Regione Abruzzo e l'eventuale mancata restituzione, oltre le conseguenze di legge, comporta la preclusione al beneficiario di accedere ai benefici di qualsivoglia natura disposti dalla Regione Abruzzo per un quinquennio.".
13. Al comma 1 dell'articolo 1 della
14. In deroga alla procedura individuata dal comma 6 dell'articolo 4 della
15. Al Piano Sociale Regionale 2016/2018, approvato con deliberazione di Consiglio regionale n. 70/4 del 9 agosto 2016, a pag. 88 paragrafo III.2 "Il processo di formazione del Piano Sociale di ambito distrettuale integrato" sono apportate le seguenti modifiche:
a) alla "Fase E - Approvazione" le parole "entro 150 giorni dall'approvazione dell'atto regionale di individuazione della nuova zonizzazione distrettuale" sono sostituite con le parole "entro il 30 settembre 2017, precisando che dal 1° luglio 2017 al 31 dicembre 2017, gli Ambiti Distrettuali Sociali, di cui alla deliberazione di Consiglio regionale n. 70/3 del 9 agosto 2016, garantiscono i servizi di cui al nuovo Piano distrettuale sociale o i servizi in corso di svolgimento subentrando, se necessario, nella titolarità delle posizioni gestionali e dei connessi rapporti giuridici non ancora conclusi, secondo i principi e le norme in materia di successione delle persone giuridiche, con copertura della spesa secondo criteri e modalità previste dalla deliberazione di Consiglio regionale n. 70/4 del 9 agosto 2016 [1];
b) alla "Fase F - Efficacia del Piano" le parole "entro 60 giorni" sono sostituite dalle parole "entro 30 giorni".
16. All'articolo 1 della
a) al comma 2-bis, dopo le parole "procedure di costituzione "sono inserite le seguenti: "e gestione";
b) al comma 4, le parole "31 dicembre 2017" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2019";
c) al comma 5, le parole "31 marzo 2018" sono sostituite dalle seguenti: "31 marzo 2020".
17. Alla
a) all'articolo 5, dopo il comma 2 è inserito il seguente:
"2-bis. Con atto del Dirigente della Struttura regionale di cui al comma 1 viene stabilito, tra le attività elencate al comma 2, quali siano quelle da ritenersi prioritarie nell'ambito dell'attivazione e gestione della REASTA, provvedendo ad individuare altresì, tra i soggetti indicati sempre al comma 1, quali siano quelli di cui avvalersi nonché determinare l'importo per la copertura delle eventuali spese." [2];
b) all'articolo 6, dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:
"1-bis. Con atto del Dirigente della Struttura regionale competente in materia di pianificazione territoriale viene stabilito l'importo per la copertura delle spese ritenute necessarie per lo svolgimento delle attività elencate al comma 1.
1-ter. Il Dirigente della Struttura regionale competente in materia di pianificazione territoriale successivamente all'adozione dell'atto di cui al comma 1-bis provvede a stipulare le necessarie convenzioni con tutti o con alcuni dei soggetti di cui alle lettere da a) a d) del comma 1.";
c) il comma 4 dell'articolo 10 è sostituito dal seguente:
"4. In via di prima attuazione della presente legge e sino all'adozione del programma regionale di cui al comma 1, con atto del Dirigente della Struttura regionale competente in materia di pianificazione territoriale viene stabilito, tra le attività elencate al comma 2, quali siano quelle da ritenersi prioritarie, provvedendo altresì ad individuare i soggetti cui demandare la relativa attuazione, nonché la determinazione dell'importo dei contributi da erogare entro il 31 dicembre 2016." [3];
d) la lettera b) del comma 4 dell'articolo 15 è sostituita dalla seguente:
"b) in diminuzione parte Spesa: Titolo I, Missione 01 "Servizi Istituzionali, Generali e di gestione", Programma 12 "Politica regionale unitaria per i servizi istituzionali, generali e di gestione fondo spesa socio sanitaria", per euro 350.000,00.".
18. Il comma 2 dell'articolo 12 della
"2. Nell'ambito delle finalità della presente legge, con apposito regolamento, nei limiti delle disponibilità di bilancio, sono stabilite le tipologie, i beneficiari, i tassi di contribuzione, l'ammontare della spesa pubblica, le priorità, i criteri per la determinazione delle spese ammissibili e le modalità di concessione dei contributi.".
19. Alla
a) al comma 1 dell'articolo 7, dopo le parole "con proprio regolamento" sono inserite le seguenti: "da emanarsi entro novanta giorni dall'approvazione dell'atto della Giunta regionale di cui all'articolo 3, comma 1";
b) al comma 3 dell'articolo 8, dopo le parole "su modello predisposto" sono inserite le seguenti: ", entro il 31 marzo 2017,";
c) al comma 1 dell'articolo 9, dopo le parole "per la sanità e il welfare" sono inserite le seguenti: ", entro il 31 marzo 2017,";
d) all'articolo 11, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:
"1-bis. Fermo restando il rispetto dei termini di cui agli articoli 8 e 9, le disposizioni di cui alla presente legge producono effetto decorsi sei mesi dall'approvazione del regolamento di cui all'articolo 7.".
Art. 2. (Disposizioni in materia sanitaria)
1. Ai fini del completamento del percorso di accreditamento istituzionale coerentemente all'assetto definito dalla programmazione regionale in attuazione del
2. Per le strutture di cui al comma 1, dalla data di entrata in vigore della presente legge, decorre il termine di cui all'articolo 11, comma 3, della
3. Le Aziende Sanitarie entro il termine di cui al comma 2 dovranno definire gli eventuali programmi di adeguamento secondo quanto indicato nell'articolo 11, comma 2, della
4. All'articolo 12 della
a) al comma 1, le parole "31 dicembre 2016" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2017";
b) dopo il comma 2, è inserito il seguente:
"2-bis. L'Agenzia Sanitaria Regionale, quale unità amministrativa della Regione priva di personalità giuridica, applica l'articolo 1, comma 529, della
Art. 3. (Clausola di salvaguardia)
1. Dall'attuazione della presente legge non derivano né possono derivare nuovi maggiori oneri a carico del bilancio della Regione Abruzzo.
Art. 4. (Entrata in vigore)
1. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo in versione Telematica (BURAT).
[1] Lettera così sostituita dall'art. 4 della
[2] La Corte costituzionale, con sentenza 16 luglio 2019, n. 180, ha dichiarato l'illegittimità della presente lettera, nella parte in cui trova applicazione anche all’interno delle aree naturali protette.
[3] La Corte costituzionale, con sentenza 16 luglio 2019, n. 180, ha dichiarato l'illegittimità della presente lettera, nella parte in cui trova applicazione anche all’interno delle aree naturali protette.