§ 3.6.195 - L.R. 21 aprile 2017, n. 27.
Disposizioni in materia di tutela dei livelli occupazionali nel territorio regionale e ulteriori disposizioni urgenti.


Settore:Codici regionali
Regione:Abruzzo
Materia:3. sviluppo economico
Capitolo:3.6 lavoro e formazione professionale
Data:21/04/2017
Numero:27


Sommario
Art. 1.  (Oggetto e finalità)
Art. 2.  (Ambito di applicazione)
Art. 3.  (Clausola sociale per la tutela dei livelli occupazionali)
Art. 4.  (Modifica all'articolo 1 della L.R. 4/2017)
Art. 5.  (Modifica all'articolo 1 della L.R. 23/2016)
Art. 6.  (Norma finanziaria)
Art. 7.  (Entrata in vigore)


§ 3.6.195 - L.R. 21 aprile 2017, n. 27.

Disposizioni in materia di tutela dei livelli occupazionali nel territorio regionale e ulteriori disposizioni urgenti.

(B.U. 5 maggio 2017, n. 53 Speciale)

 

Art. 1. (Oggetto e finalità)

1. La Regione Abruzzo, nel rispetto dei principi dell’Unione europea, dei principi di cui agli articoli 2, 3, 4, 38 e 41 della Costituzione, ed in conformità a quanto previsto dagli articoli 5 e 7 dello Statuto regionale, promuove e sostiene le politiche di protezione sociale legate al mondo del lavoro.

2. La Regione, nel rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 10, della legge 28 gennaio 2016, n. 11 e all’articolo 50 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture), riconosce la clausola sociale di cui all’articolo 3, quale misura volta a promuovere la stabilità occupazionale del personale impiegato, l’uniformità dei trattamenti contrattuali e ad assicurare i diritti acquisiti dai lavoratori.

 

     Art. 2. (Ambito di applicazione)

1. Le disposizioni di cui alla presente legge trovano applicazione rispetto alle procedure per l’affidamento dei contratti di concessione e di appalto di lavori e servizi indette dalla Regione, dagli enti da essa dipendenti, economici e non, dai consorzi a partecipazione regionale, dalle agenzie ed aziende regionali nonché dalle società controllate dalla Regione.

2. Le disposizioni di cui alla presente legge trovano applicazione anche rispetto alle procedure per l’affidamento dei contratti di concessione e di appalto di lavori e servizi indette dagli enti locali o dalle società controllate dagli stessi, nelle ipotesi in cui utilizzino i fondi regionali ed europei o attuano deleghe della regione.

 

     Art. 3. (Clausola sociale per la tutela dei livelli occupazionali)

1. I soggetti di cui all’articolo 2 inseriscono nei bandi di gara, negli avvisi e nelle condizioni di contratto per l’affidamento dei contratti di concessione e di appalto di lavori e servizi, clausole espresse che prevedano l’obbligo, per le società e imprese aggiudicatarie che subentrino ad altra società o impresa nel lavoro o nel servizio, di:

a) assorbire il personale adibito all’esecuzione del lavoro o allo svolgimento del servizio oggetto dell’affidamento, risultante negli organici al momento della pubblicazione del bando di gara o avviso, mantenendo i diritti acquisiti sulla base di contratti nazionali, regionali e territoriali, ivi

compresi le qualifiche e gli inquadramenti in atto e l’anzianità di servizio conseguita a ogni effetto contrattuale o di legge;

b) applicare i contratti collettivi nazionali di settore, di sistema, individuali e di secondo livello sottoscritti dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori, salvo nuova contrattazione successiva tra le parti sociali.

2. Le previsioni di cui al comma 1 trovano applicazione, nel rispetto dell'articolo 41 della Costituzione, compatibilmente con la gestione efficiente dei lavori e servizi da affidare ed in armonia con la libera organizzazione d’impresa prescelta dall’imprenditore subentrante e fatte salve, comunque ove più favorevoli, le previsioni della contrattazione collettiva.

 

     Art. 4. (Modifica all'articolo 1 della L.R. 4/2017)

1. La lettera a) del comma 15 dell'articolo 1 della legge regionale 12 gennaio 2017, n. 4 (Proroga dei termini previsti da disposizioni legislative, disposizioni in materia sanitaria e ulteriori disposizioni urgenti) è sostituita dalla seguente:

"a) alla "Fase E - Approvazione" le parole "entro 150 giorni dall'approvazione dell'atto regionale di individuazione della nuova zonizzazione distrettuale" sono sostituite con le parole "entro il 30 settembre 2017, precisando che dal 1° luglio 2017 al 31 dicembre 2017, gli Ambiti Distrettuali Sociali, di cui alla deliberazione di Consiglio regionale n. 70/3 del 9 agosto 2016, garantiscono i servizi di cui al nuovo Piano distrettuale sociale o i servizi in corso di svolgimento subentrando, se necessario, nella titolarità delle posizioni gestionali e dei connessi rapporti giuridici non ancora conclusi, secondo i principi e le norme in materia di successione delle persone giuridiche, con copertura della spesa secondo criteri e modalità previste dalla deliberazione di Consiglio regionale n. 70/4 del 9 agosto 2016";".

 

     Art. 5. (Modifica all'articolo 1 della L.R. 23/2016)

1. Al comma 1 dell'articolo 1 della legge regionale 2 agosto 2016, n. 23 (Modifica all'articolo 1 della legge regionale 12 novembre 2015, n. 39) le parole "entro quarantotto mesi" sono sostituite dalle seguenti: "entro sessanta mesi".

 

     Art. 6. (Norma finanziaria)

1. La presente legge non comporta oneri aggiuntivi a carico del bilancio regionale.

 

     Art. 7. (Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo in versione Telematica (BURAT).