Settore: | Codici regionali |
Regione: | Abruzzo |
Materia: | 2. amministrazione regionale |
Capitolo: | 2.4 comunità montane |
Data: | 09/07/2016 |
Numero: | 20 |
Sommario |
Art. 1. (Commissari straordinari delle Comunità montane soppresse) |
Art. 2. (Disposizione transitoria) |
Art. 3. (Entrata in vigore) |
§ 2.4.50 - L.R. 9 luglio 2016, n. 20.
Disposizioni in materia di Comunità e aree montane.
(B.U. 20 luglio 2016, n. 28)
Art. 1. (Commissari straordinari delle Comunità montane soppresse)
1. I Commissari liquidatori già nominati con Decreto del Presidente della Giunta regionale ai sensi dell’articolo 15 quinquies della
2. I Commissari straordinari propongono e attuano le procedure di liquidazione di cui all’articolo 15 quinquies della
3. Gli atti di straordinaria amministrazione sono adottati dal Commissario straordinario previa autorizzazione del competente Dipartimento regionale che deve comunque pronunciarsi entro 60 giorni dal ricevimento della richiesta.
4. I Commissari straordinari predispongono il piano di successione nella titolarità del patrimonio e dei rapporti giuridici attivi e passivi già facenti capo a ciascuna Comunità montana soppressa, finalizzato alla emissione del decreto di estinzione delle Comunità montane di cui all’articolo 15 quinquies, comma 9, della
5. I Commissari straordinari restano in carica fino al completamento di tutte le operazioni di liquidazione e decadono da detta carica alla data del 31 marzo 2017 e non sono rinnovabili.
6. I Commissari straordinari hanno diritto al solo rimborso delle spese documentate inerenti il mandato.
Art. 2. (Disposizione transitoria)
1. Fino al subentro degli enti destinatari delle funzioni amministrative attualmente esercitate dalle Comunità montane sulla base del riordino adottato con legge regionale, fermo restando quanto previsto dall’articolo 15 sexies della
Art. 3. (Entrata in vigore)
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo in versione Telematica (BURAT).