§ 3.4.87 - L.R. 20 luglio 2016, n. 22.
Disciplina in materia di sagra tipica dell'Abruzzo, delle feste popolari e dell'esercizio dell'attività temporanea di somministrazione di alimenti e [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Abruzzo
Materia:3. sviluppo economico
Capitolo:3.4 fiere, mercati, commercio
Data:20/07/2016
Numero:22


Sommario
Art. 1.  (Finalità)
Art. 2.  (Oggetto e definizioni)
Art. 3.  (Attestazione "Sagra tipica dell'Abruzzo")
Art. 4.  (Attività temporanea di somministrazione di alimenti e bevande)
Art. 5.  (Gestione dei rifiuti e lotta allo spreco alimentare)
Art. 6.  (Requisiti delle aree destinate a sagre e feste popolari)
Art. 7.  (Disciplina comunale)
Art. 8.  (Calendario regionale delle sagre e delle feste popolari)
Art. 9.  (Disciplina di corretta prassi igienico-sanitaria)
Art. 10.  (Sanzioni amministrative)
Art. 11.  (Norme transitorie)
Art. 12.  (Norma finanziaria)
Art. 13.  (Disposizioni in favore dei Centri di Ricerca del settore agricolo)
Art. 14.  (Entrata in vigore)


§ 3.4.87 - L.R. 20 luglio 2016, n. 22.

Disciplina in materia di sagra tipica dell'Abruzzo, delle feste popolari e dell'esercizio dell'attività temporanea di somministrazione di alimenti e bevande - Disposizioni in favore dei Centri di Ricerca del settore agricolo.

(B.U. 17 agosto 2016, n. 32)

 

TITOLO I

 

Art. 1. (Finalità)

1. La Regione promuove la valorizzazione delle vocazioni territoriali, lo sviluppo e l'integrazione della propria identità e riconosce le sagre e le feste popolari quali espressioni del patrimonio storico, sociale e culturale delle comunità abruzzesi.

2. La Regione promuove e valorizza le sagre e le feste popolari al fine di favorire:

a) la conoscenza delle tradizioni culturali regionali e del territorio;

b) l'unione e la coesione sociale attraverso il ruolo del volontariato e dell'associazionismo.

 

     Art. 2. (Oggetto e definizioni)

1. La presente legge disciplina le sagre e le feste popolari, quali manifestazioni o incontri di persone che si svolgono in luogo pubblico o aperto al pubblico, connotati da eventi o iniziative collettive riconducibili, per contenuto, a finalità culturali, storiche, folcloristiche, agricole ed enogastronomiche di promozione del territorio, ovvero politiche, religiose, di volontariato o di sport.

2. Ai fini della presente legge si intende per:

a) sagra: la manifestazione avente come finalità la valorizzazione di un territorio mediante l'utilizzo e la somministrazione di uno o più prodotti o lavorazioni di carattere enogastronomico aventi rappresentatività culturale o identitaria rispetto al territorio stesso;

b) festa popolare: la manifestazione organizzata esclusivamente o prevalentemente per finalità culturali, storiche, politiche, religiose, sportive e di volontariato in genere, non necessariamente legata alla valorizzazione del territorio, con esercizio di attività di somministrazione temporanea di alimenti e bevande.

 

     Art. 3. (Attestazione "Sagra tipica dell'Abruzzo")

1. La Giunta disciplina, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le modalità di assegnazione da parte dei Comuni, alle manifestazioni che si svolgono sui propri territori, dell'attestazione "Sagra tipica dell'Abruzzo", nonché le modalità di selezione e assegnazione del riconoscimento "Sagra eccellente dell'Abruzzo", tenendo conto anche delle proposte e osservazioni delle associazioni di categoria e dell'Unione nazionale pro loco d'Italia (UNPLI) Abruzzo quale ente maggiormente rappresentativo dei soggetti organizzatori delle sagre.

2. Il riconoscimento "Sagra eccellente dell'Abruzzo" è attribuito alle sagre che si contraddistinguono in particolar modo per:

a) totale utilizzo dei prodotti tipici e di qualità di cui all'articolo 4, comma 3, lettera a);

b) utilizzo di materiali biodegradabili e compostabili conformi alla normativa UNI EN 13432;

c) altri aspetti o elementi di qualità coerenti con quanto previsto dalla presente legge tra cui la somministrazione di alimenti senza glutine ai sensi dell'articolo 4, comma 6.

 

     Art. 4. (Attività temporanea di somministrazione di alimenti e bevande)

1. L'attività temporanea di somministrazione di alimenti e bevande e l'attività di intrattenimento e svago, comunque si configurino o siano denominate e che si svolgono congiuntamente e in occasione di sagre o di feste popolari, sono esercitate ai sensi di quanto previsto dalla presente legge e nel rispetto degli articoli 68 e 80 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 (Approvazione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza) e dall'articolo 41 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5 (Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo), convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35. L'attività temporanea di somministrazione di alimenti e bevande in occasione di sagre, fiere, manifestazioni religiose tradizionali e culturali o eventi locali straordinari, è avviata previa segnalazione certificata di inizio attività priva di dichiarazioni asseverate ai sensi dell'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), non è soggetta al possesso dei requisiti previsti dall'articolo 71 del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59 (Attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno) e rispetta la disciplina regionale in materia.

2. Nelle sagre e nelle feste popolari lo svolgimento congiunto dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande e dell'attività di intrattenimento e svago è subordinato al rispetto dei seguenti parametri dimensionali:

a) nelle "sagre" gli spazi riservati al pubblico, appositamente allestiti e destinati ad attività di somministrazione di alimenti e bevande, non possono essere superiori al 70 per cento della superficie complessiva a disposizione dell'area interessata dalla sagra, escluse le aree destinate a parcheggio, come individuate nella relativa documentazione planimetrica presentata ai fini della sicurezza pubblica;

b) nelle "feste popolari" gli spazi riservati al pubblico, appositamente allestiti e destinati ad attività di somministrazione di alimenti e bevande, non possono essere superiori al 30 per cento della superficie complessiva a disposizione dell'area interessata dalla festa popolare, escluse le aree destinate a parcheggio, come individuate nella relativa documentazione planimetrica presentata ai fini della sicurezza pubblica.

3. Nelle sagre e nelle feste popolari l'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande non può avere una durata superiore a sei giorni effettivi ed è subordinato al rispetto delle seguenti prescrizioni:

a) nelle "sagre" i prodotti somministrati e indicati nel menù proposto provengono per almeno il 70 per cento da:

1) prodotti inseriti nell'elenco regionale dei prodotti agroalimentari tradizionali di cui agli articoli 2 e 3 del decreto del Ministero delle politiche agricole e forestali 8 settembre 1999, n. 350 (Regolamento recante norme per l'individuazione dei prodotti tradizionali di cui all'articolo 8, comma 1, del D.Lgs. 30 aprile 1998, n. 173) o comunque prodotti classificati e riconosciuti come DOP, IGP, DOC e DOCG della Regione Abruzzo o provenienti da agricoltura biologica;

2) prodotti da filiera corta, a chilometri zero e di qualità;

b) nelle "feste popolari" i prodotti somministrati e indicati nel menù proposto provengono, di norma, per almeno il 40 per cento da prodotti da filiera corta, a chilometri zero e di qualità.

4. Nelle sagre, in ogni caso, almeno il 60 per cento dei piatti somministrati e indicati nel menù proposto è riferito ai prodotti o alle lavorazioni caratterizzanti la sagra stessa e nel menù medesimo sono indicati, per ciascuna pietanza e bevanda, il luogo di provenienza dei prodotti utilizzati.

5. Fermo il rispetto della normativa e dei requisiti previsti in materia igienica e sanitaria, di cui all'ordinanza del Ministro della salute 3 aprile 2002 (Requisiti igienico-sanitari per il commercio dei prodotto alimentari sulle aree pubbliche) e del regolamento (CE) n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 sull'igiene dei prodotti alimentari, l'attività di somministrazione di alimenti e bevande nelle sagre e nelle feste popolari non comporta mutamento della destinazione d'uso degli edifici o di singole unità immobiliari.

6. Possono essere somministrati alimenti senza glutine nel rispetto di quanto stabilito dal regolamento (CE) n. 41/2009 della Commissione del 20 gennaio 2009 relativo alla composizione e all'etichettatura dei prodotti alimentari adatti alle persone intolleranti al glutine.

7. I prodotti alimentari posti in vendita o somministrati sono muniti di apposito cartellino degli ingredienti con evidenziati gli eventuali allergeni utilizzati, conformemente a quanto disposto dal decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109 (Attuazione delle direttive 89/395/CEE e 89/396/CEE concernenti l'etichettatura, la presentazione e la pubblicità dei prodotti alimentari) e dal decreto legislativo 8 febbraio 2006, n. 114 (Attuazione delle direttive 2003/89/CE, 2004/77/CE e 2005/63/CE in materia di indicazione degli ingredienti contenuti nei prodotti alimentari) e nel rispetto di quanto stabilito dal regolamento (UE) n. 1169/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 ottobre 2011 relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori.

 

     Art. 5. (Gestione dei rifiuti e lotta allo spreco alimentare)

1. Al fine di realizzare una corretta gestione dei rifiuti urbani, i rifiuti prodotti nell'ambito di sagre e feste popolari devono essere raccolti e conferiti in modo differenziato secondo le modalità previste nel territorio del comune dove si svolge la manifestazione.

2. Gli organizzatori espongono i criteri e le modalità per il corretto smaltimento dei rifiuti prodotti durante le sagre e le feste popolari.

3. Al fine di realizzare adeguate politiche di lotta allo spreco alimentare, conformemente a quanto stabilito ai sensi della legge regionale 12 gennaio 2016, n. 4 (Lotta agli sprechi alimentari), eventuali eccedenze di cibo non consumato possono essere donate ad associazioni caritatevoli e solidaristiche senza scopo di lucro.

 

     Art. 6. (Requisiti delle aree destinate a sagre e feste popolari)

1. Lo svolgimento delle sagre e delle feste popolari è subordinato alla sussistenza dei seguenti requisiti:

a) adeguate aree destinate a parcheggi secondo la normativa statale e regionale vigente;

b) parcheggi riservati a soggetti diversamente abili con percorso accessibile quale collegamento con almeno parte delle aree destinate alla somministrazione al pubblico e all'intrattenimento e allo spettacolo, anche attraverso soluzioni mobili o temporanee la cui presenza è comunque segnalata.

 

     Art. 7. (Disciplina comunale)

1. Il Comune tenendo conto delle caratteristiche e delle esigenze presenti nel territorio comunale disciplina, con proprio regolamento, lo svolgimento delle sagre e delle feste popolari e in particolare:

a) riconosce gli eventuali prodotti tipici locali o le preparazioni e lavorazioni caratterizzanti la sagra stessa, ad integrazione di quelli di cui all'articolo 4, comma 3, lettera a), ai quali applicare nel territorio comunale la medesima disciplina anche ai fini della assegnazione dell'attestazione di "Sagra Tipica dell'Abruzzo";

b) dispone motivate deroghe a quanto previsto all'articolo 6, comma 1, lettere a) e b), anche prevedendo la possibilità di sostare lungo una delle carreggiate delle vie prospicienti la manifestazione;

c) prevede e disciplina le modalità di comunicazione dell'elenco dei fornitori delle materie prime o dei semilavorati;

d) disciplina date, luoghi e orari di svolgimento delle sagre e delle feste popolari, al fine di evitarne la sovrapposizione, anche coordinandosi eventualmente con comuni limitrofi, con le organizzazioni imprenditoriali del commercio e dell'agricoltura maggiormente rappresentative, le associazioni degli organizzatori delle sagre e delle feste popolari stesse;

e) disciplina lo spostamento di date e di luoghi di sagre e feste popolari già inserite nel calendario regionale di cui all'articolo 8.

 

     Art. 8. (Calendario regionale delle sagre e delle feste popolari)

1. La Giunta regionale, sulla base di quanto trasmesso dai Comuni, diffonde il calendario regionale delle sagre e delle feste popolari e lo pubblica sul sito istituzionale.

2. Almeno sessanta giorni prima dello svolgimento della sagra o della festa popolare, l'organizzatore trasmette al Comune competente per territorio la richiesta di inserimento della manifestazione nel calendario regionale delle sagre e delle feste popolari.

3. La richiesta di cui al comma 1 è redatta su modello predisposto dal Dipartimento competente, che i Comuni trasmettono alla Regione entro dieci giorni dal suo ricevimento.

4. Le modifiche di luogo e di data di svolgimento di sagre e feste popolari, già inserite in calendario, autorizzate dal comune ai sensi dell'articolo 7 sono da questo comunicate alla Regione entro dieci giorni.

 

     Art. 9. (Disciplina di corretta prassi igienico-sanitaria)

1. Il Dipartimento per la sanità e il welfare provvede con proprio atto, in accordo con le ASL, i SIAN e le UNPLI, alla predisposizione di un manuale di corretta prassi igienico-sanitaria per l'attività di somministrazione di alimenti e bevande in occasione di sagre e feste popolari.

 

     Art. 10. (Sanzioni amministrative)

1. Fatte salve le sanzioni amministrative previste dall'articolo 10 della legge 25 agosto 1991, n. 287 (Aggiornamento della normativa sull'insediamento e sull'attività dei pubblici esercizi), nonché quelle previste dalla normativa statale vigente in caso di violazioni in materia di igiene e sicurezza alimentare, chiunque esercita attività di somministrazione di alimenti e di bevande in occasione di sagre o di feste popolari in violazione delle norme della presente legge o della relativa disciplina comunale è soggetto alle seguenti sanzioni:

a) sanzione pecuniaria da 1.000,00 a 6.000,00 euro:

1) in caso di sforamento della durata massima dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande o esercizio in violazione dell'articolo 4, comma 1;

b) pecuniaria da 500,00 a 3.000,00 euro:

1) in caso di mancato rispetto delle prescrizioni e dei parametri previsti per prodotti somministrati e presenti nei menù di cui ai commi 3 e 4 dell'articolo 4;

2) in caso di superamento dei limiti di superficie dedicata alla somministrazione di cui all'articolo 4, comma 2, lettere a) e b).

2. Nei casi in cui la sagra o la festa popolare si sia svolta senza autorizzazione o a seguito di presentazione non veritiera della documentazione prevista dal regolamento comunale, trova applicazione la sanzione prevista dal comma 1, lettera a) unitamente all'immediata interruzione dell'evento e all'impossibilità di presentare relativa domanda per il biennio successivo.

3. Le sanzioni amministrative di cui al presente articolo sono irrogate e introitate dal comune competente per territorio secondo le normative vigenti in materia.

 

     Art. 11. (Norme transitorie)

1. Le sagre e le feste popolari che alla data di entrata in vigore della presente legge hanno una durata superiore a sei giorni mantengono tale durata per non più di tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

 

     Art. 12. (Norma finanziaria)

1. L'applicazione del presente Titolo non comporta oneri finanziari aggiuntivi per il bilancio della Regione Abruzzo.

 

TITOLO II

 

     Art. 13. (Disposizioni in favore dei Centri di Ricerca del settore agricolo)

1. Al fine di rafforzare il processo di razionalizzazione dei Centri regionali di ricerca del settore agricolo, è disposto lo stanziamento straordinario per l'esercizio 2016 della somma di euro 1.000.000,00 per lo svolgimento di attività non economiche ai sensi del paragrafo 2.11 della Comunicazione della Commissione europea 2014/C 198/01 che reca la disciplina degli aiuti di stato a favore di ricerca, sviluppo e innovazione. In caso di svolgimento di attività economiche e non economiche, i relativi costi, finanziamenti ed entrate sono separati.

2. Al comma 2 dell'articolo 4 della legge regionale 8 ottobre 2015, n. 28 (Disposizioni per il settore primario e in materia di difesa del suolo), le parole "dall'ottavo mese" sono sostituite dalle parole "dal dodicesimo mese".

3. Gli oneri finanziari derivanti dal comma 1 trovano copertura per l'esercizio 2016 mediante le seguenti variazioni da apportare allo stato di previsione delle entrate e delle spese di cui alla legge di bilancio 2016-2018:

a) nello stato di previsione delle entrate dell'esercizio 2016 è iscritta nella competenza e nella cassa, nel Titolo 3, tipologia 500, cat. 02, la maggiore somma di euro 1.000.000,00 riveniente dalle refluenze FIRA su cartolarizzazioni CARTESIO e D'ANNUNZIO di cui alle DGR 1281/2004 e 1326/2005;

b) nello stato di previsione della spesa dell'esercizio 2016 è iscritta nella competenza e nella cassa, nella Missione 16, Programma 01, titolo 1, la somma di euro 1.000.000,00.

 

     Art. 14. (Entrata in vigore)

1. Il Titolo I della presente legge entra in vigore dal giorno 1° gennaio 2017.

2. Il Titolo II della presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo in versione Telematica (BURAT).