Settore: | Codici regionali |
Regione: | Abruzzo |
Materia: | 4. assetto e utilizzazione del territorio |
Capitolo: | 4.4 tutela dell'ambiente |
Data: | 10/03/2015 |
Numero: | 5 |
Sommario |
Art. 1. (Soppressione dell'Autorità dei Bacini) |
Art. 2. (Commissario liquidatore) |
Art. 3. (Riallocazione delle funzioni) |
Art. 4. (Clausola di invarianza finanziaria) |
Art. 5. (Abrogazioni e disposizioni finali) |
Art. 6. (Modifiche all'articolo 1 della L.R. 9/2011) |
Art. 7. (Modifiche alla L.R. 39/2014) |
Art. 8. (Modifiche all'articolo 55 della L.R. 2/2013) |
Art. 9. (Modifiche all'articolo 25 della L.R. 77/1999) |
Art. 10. (Modifiche all'articolo 1 della L.R. 9/2000) |
Art. 11. (Modifiche alla L.R. 5/2008) |
Art. 12. (Proroga contratti) |
Art. 13. (Norma finanziaria) |
Art. 14. (Entrata in vigore) |
§ 4.4.249 - L.R. 10 marzo 2015, n. 5. [1]
Soppressione dell'Autorità dei bacini di rilievo regionale abruzzesi ed interregionale del fiume Sangro, modifiche alle leggi regionali 9/2011, 39/2014, 2/2013, 77/1999, 9/2000, 5/2008 e disposizioni urgenti per il funzionamento dell'Agenzia Sanitaria regionale.
(B.U. 11 marzo 2015, n. 25 Speciale)
Art. 1. (Soppressione dell'Autorità dei Bacini)
1. Al fine di concorrere al contenimento della spesa pubblica e assicurare il migliore svolgimento delle funzioni amministrative, in coerenza con il
Art. 2. (Commissario liquidatore)
1. Con il Decreto del Presidente della Giunta regionale di cui all'articolo 1 è nominato un commissario liquidatore per lo svolgimento delle attività conseguenti alla soppressione delle Autorità dei Bacini di rilievo regionale abruzzesi ed interregionale del fiume Sangro e sono disciplinati i compiti, le funzioni e la durata dell'incarico. La durata dell'incarico del Commissario è fissata, con uno o più provvedimenti di cui al presente comma, nel limite di complessivi ventiquattro mesi decorrenti dalla data di notifica della nomina, ovvero sino alla definizione delle procedure di cui all'articolo 51 della
2. Entro il medesimo termine il Commissario predispone e trasmette al Dipartimento competente in materia di Difesa del Suolo un Piano ricognitivo dei rapporti giuridici attivi e passivi, ivi compresi quelli relativi al personale, a beni mobili, a beni immobili, del contenzioso e della situazione contabile afferenti alle soppresse Autorità.
3. Per l'incarico di commissario liquidatore non è riconosciuto alcun compenso né rimborso spese.
Art. 3. (Riallocazione delle funzioni)
1. La Regione Abruzzo, mediante il Dipartimento competente in materia di Difesa del Suolo, subentra alle Autorità dei Bacini di rilievo regionale abruzzesi ed interregionale del fiume Sangro, nell'esercizio delle funzioni e nei rapporti giuridici attivi e passivi, compresi quelli relativi ai beni e al personale, fatte salve le funzioni relative al Bacino interregionale del Fiume Sangro, per le quali si procede con le modalità di cui al comma 2.
2. Il Dipartimento regionale competente in materia di Difesa del Suolo, al quale sono attribuite le competenze e le funzioni svolte in precedenza dalle Autorità soppresse, sottopone all'approvazione della Giunta regionale ogni provvedimento conseguente e necessario alla conclusione del procedimento di soppressione, ivi compresa apposita Intesa da stipularsi con la Regione Molise per la definizione delle rispettive competenze relative al Bacino Interregionale del Fiume Sangro.
Art. 4. (Clausola di invarianza finanziaria)
1. Gli oneri derivanti dall'attuazione degli articoli 1, 2 e 3 della presente legge trovano copertura finanziaria nei limiti degli stanziamenti già iscritti sul capitolo di spesa 05.01.019 - 151532 "Spese per il funzionamento dell'Autorità di Bacino" del bilancio regionale 2015 - 2017.
Art. 5. (Abrogazioni e disposizioni finali)
1. Dalla data di entrata in vigore della presente legge sono abrogati:
a) gli articoli 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 16, 17, 20, 25 della
b) la
c) gli articoli 3, 4 e 7 della
d) gli articoli 46 e 71 della
2. Sono altresì abrogate, a far data dall'entrata in vigore della presente legge, tutte le disposizioni in contrasto con essa.
3. I riferimenti alle Autorità dei Bacini di rilievo regionale abruzzesi ed interregionale del Fiume Sangro contenuti nella
Art. 6. (Modifiche all'articolo 1 della
1. Al comma 7 dell'articolo 1 della
Art. 7. (Modifiche alla
1. Nel testo della
Art. 8. (Modifiche all'articolo 55 della
1. Il comma 1 dell'articolo 55 della
"1. Le domande di sanatoria presentate ai sensi e nei termini previsti dalle disposizioni di cui alla
2. Il comma 2 dell'articolo 55 della
"2. Al fine di consentire la celere definizione dei procedimenti di cui al comma 1, i soggetti che hanno la disponibilità degli immobili per i quali è stata richiesta la sanatoria trasmettono all'ufficio comunale competente, entro il 31 dicembre 2015, una dichiarazione sostitutiva redatta ai sensi del
a) la disponibilità dell'immobile da parte del dichiarante;
b) la sussistenza delle condizioni per l'applicazione delle riduzioni della somma dovuta a titolo di oblazione previste dalla
c) la descrizione dello stato delle opere abusive comprensiva dell'indicazione della superficie e della volumetria delle stesse;
d) la residenza del dichiarante, in caso di sanatoria di opere abusive realizzate su immobili destinati ad abitazione;
e) la data di iscrizione alla Camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura, nonché la sede dell'impresa in caso di sanatoria di opere abusive realizzate su immobili destinati ad ospitare attività imprenditoriali;
f) l'avvenuta esecuzione delle opere di adeguamento sismico di cui alla
g) l'avvenuta variazione catastale, da allegare in copia con visura aggiornata.".
Art. 9. (Modifiche all'articolo 25 della
1. All'articolo 25 della
"3-bis. Alla Conferenza dei Direttori di Dipartimento della Giunta regionale partecipano il Dirigente del Servizio di Gabinetto, il Dirigente del Servizio Avvocatura Regionale e il Dirigente del Servizio Autorità di Audit e Controllo Ispettivo Contabile.".
Art. 10. (Modifiche all'articolo 1 della
1. La lettera e) del comma 4 dell'articolo 1 della
Art. 11. (Modifiche alla
1. Nel paragrafo "Il direttore dell'Agenzia" del punto 3.2.1.1. "L'Agenzia Sanitaria Regionale" dell'allegato documento di cui all'articolo 1 della
Art. 12. (Proroga contratti)
1. I contratti di lavoro a tempo determinato dei dipendenti in servizio presso l’Agenzia Sanitaria Regionale alla data di entrata in vigore della presente legge, per le strette necessità connesse alle esigenze di continuità dei servizi, sono prorogati fino al completamento delle procedure concorsuali per la copertura dei relativi posti vacanti nella vigente dotazione organica e comunque non oltre il 31 dicembre 2016.
2. La proroga di cui al comma 1 non comporta alcun onere aggiuntivo.
Art. 13. (Norma finanziaria)
1. L'attuazione della presente legge determina un risparmio derivante dalla riduzione degli oneri gestionali e di funzionamento a carico del bilancio della Regione Abruzzo.
Art. 14. (Entrata in vigore)
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale telematico della Regione Abruzzo (BURAT).
[1] Testo vigente aggiornato alle modifiche apportate dalla