§ 94.1.B43 - Legge 29 settembre 2000, n. 300.
Ratifica ed esecuzione dei seguenti Atti internazionali elaborati in base all'articolo K. 3 del Trattato sull'Unione europea: Convenzione sulla [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:94. Trattati e convenzioni internazionali
Capitolo:94.1 trattati e convenzioni internazionali
Data:29/09/2000
Numero:300

§ 94.1.B43 - Legge 29 settembre 2000, n. 300.

Ratifica ed esecuzione dei seguenti Atti internazionali elaborati in base all'articolo K. 3 del Trattato sull'Unione europea: Convenzione sulla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee, fatta a Bruxelles il 26 luglio 1995, del suo primo Protocollo fatto a Dublino il 27 settembre 1996, del Protocollo concernente l'interpretazione in via pregiudiziale, da parte della Corte di Giustizia delle Comunità europee, di detta Convenzione, con annessa dichiarazione, fatto a Bruxelles il 29 novembre 1996, nonché della Convenzione relativa alla lotta contro la corruzione nella quale sono coinvolti funzionari delle Comunità europee o degli Stati membri dell'Unione europea, fatta a Bruxelles il 26 maggio 1997 e della Convenzione OCSE sulla lotta alla corruzione di pubblici ufficiali stranieri nelle operazioni economiche internazionali, con annesso, fatta a Parigi il 17 dicembre 1997. Delega al Governo per la disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche e degli enti privi di personalità giuridica

(G.U. 25 ottobre 2000, n. 250, S.O.)

 

 

     Art. 1. (Ratifica di Atti internazionali)

     1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare i seguenti Atti internazionali elaborati in base all'articolo K.3 del Trattato sull'Unione europea: Convenzione sulla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee, fatta a Bruxelles il 26 luglio 1995; suo primo Protocollo fatto a Dublino il 27 settembre 1996; Protocollo concernente l'interpretazione in via pregiudiziale, da parte della Corte di Giustizia delle Comunità europee, di detta Convenzione, con annessa dichiarazione, fatto a Bruxelles il 29 novembre 1996; nonché Convenzione relativa alla lotta contro la corruzione nella quale sono coinvolti funzionari delle Comunità europee o degli Stati membri dell'Unione europea, fatta a Bruxelles il 26 maggio 1997 e Convenzione OCSE sulla lotta alla corruzione di pubblici ufficiali stranieri nelle operazioni economiche internazionali, con annesso, fatta a Parigi il 17 dicembre 1997.

 

     Art. 2. (Entrata in vigore sul piano internazionale)

     1. Piena ed intera esecuzione è data agli Atti internazionali indicati nell'articolo 1 a decorrere dalla data della loro entrata in vigore, in conformità a quanto rispettivamente disposto da ciascuno di essi.

 

     Art. 3. (Peculato, concussione, corruzione e istigazione alla corruzione di membri degli organi delle Comunità europee e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri)

     1. Dopo l'articolo 322 del codice penale sono inseriti i seguenti:

     "Art. 322-bis. - (Peculato, concussione, corruzione e istigazione alla corruzione di membri degli organi delle Comunità europee e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri). Le disposizioni degli articoli 314, 316, da 317 a 320 e 322, terzo e quarto comma, si applicano anche:

     1) ai membri della Commissione delle Comunità europee, del Parlamento europeo, della Corte di Giustizia e della Corte dei conti delle Comunità europee;

     2) ai funzionari e agli agenti assunti per contratto a norma dello statuto dei funzionari delle Comunità europee o del regime applicabile agli agenti delle Comunità europee;

     3) alle persone comandate dagli Stati membri o da qualsiasi ente pubblico o privato presso le Comunità europee, che esercitino funzioni corrispondenti a quelle dei funzionari o agenti delle Comunità europee;

     4) ai membri e agli addetti a enti costituiti sulla base dei Trattati che istituiscono le Comunità europee;

     5) a coloro che, nell'ambito di altri Stati membri dell'Unione europea, svolgono funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio.

     Le disposizioni degli articoli 321 e 322, primo e secondo comma, si applicano anche se il denaro o altra utilità è dato, offerto o promesso:

     1) alle persone indicate nel primo comma del presente articolo;

     2) a persone che esercitano funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio nell'ambito di altri Stati esteri o organizzazioni pubbliche internazionali, qualora il fatto sia commesso per procurare a sé o ad altri un indebito vantaggio in operazioni economiche internazionali.

     Le persone indicate nel primo comma sono assimilate ai pubblici ufficiali, qualora esercitino funzioni corrispondenti, e agli incaricati di un pubblico servizio negli altri casi.

     Art. 322-ter. - (Confisca). Nel caso di condanna, o di applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per uno dei delitti previsti dagli articoli da 314 a 320, anche se commessi dai soggetti indicati nell'articolo 322-bis, primo comma, è sempre ordinata la confisca dei beni che ne costituiscono il profitto o il prezzo, salvo che appartengano a persona estranea al reato, ovvero, quando essa non è possibile, la confisca di beni, di cui il reo ha la disponibilità, per un valore corrispondente a tale prezzo.

     Nel caso di condanna, o di applicazione della pena a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per il delitto previsto dall'articolo 321, anche se commesso ai sensi dell'articolo 322-bis, secondo comma, è sempre ordinata la confisca dei beni che ne costituiscono il profitto salvo che appartengano a persona estranea al reato, ovvero, quando essa non è possibile, la confisca di beni, di cui il reo ha la disponibilità, per un valore corrispondente a quello di detto profitto e, comunque, non inferiore a quello del denaro o delle altre utilità date o promesse al pubblico ufficiale o all'incaricato di pubblico servizio o agli altri soggetti indicati nell'articolo 322-bis, secondo comma.

     Nei casi di cui ai commi primo e secondo, il giudice, con la sentenza di condanna, determina le somme di denaro o individua i beni assoggettati a confisca in quanto costituenti il profitto o il prezzo del reato ovvero in quanto di valore corrispondente al profitto o al prezzo del reato".

     2. Dopo l'articolo 640-ter del codice penale è inserito il seguente:

     "Art. 640-quater. - (Applicabilità dell'articolo 322-ter). Nei casi di cui agli articoli 640, secondo comma, numero 1, 640-bis e 640-ter, secondo comma, con esclusione dell'ipotesi in cui il fatto è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema, si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni contenute nell'articolo 322-ter".

 

     Art. 4. (Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato)

     1. Dopo l'articolo 316-bis del codice penale è inserito il seguente:

     "Art. 316-ter. - (Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato). Salvo che il fatto costituisca il reato previsto dall'articolo 640-bis, chiunque mediante l'utilizzo o la presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi o attestanti cose non vere, ovvero mediante l'omissione di informazioni dovute, consegue indebitamente, per sé o per altri, contributi, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati dallo Stato, da altri enti pubblici o dalle Comunità europee è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.

     Quando la somma indebitamente percepita è pari o inferiore a lire sette milioni settecentoquarantacinquemila si applica soltanto la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro da dieci a cinquanta milioni di lire. Tale sanzione non può comunque superare il triplo del beneficio conseguito".

 

     Art. 5. (Modifiche agli articoli 9 e 10 del codice penale)

     1. All'articolo 9, terzo comma, del codice penale, le parole: "a danno di uno Stato estero", sono sostituite dalle seguenti: "a danno delle Comunità europee, di uno Stato estero".

     2. All'articolo 10, secondo comma, del codice penale, le parole: "a danno di uno Stato estero", sono sostituite dalle seguenti: "a danno delle Comunità europee, di uno Stato estero".

 

     Art. 6. (Modifiche agli articoli 32-quater e 323-bis del codice penale)

     1. All'articolo 32-quater del codice penale, dopo la parola: "316-bis" è inserita la seguente: ", 316-ter", e dopo la parola: "322" è inserita la seguente: ", 322-bis".

     2. All'articolo 323-bis del codice penale, dopo la parola: "316-bis" è inserita la seguente: ", 316-ter", e dopo la parola: "322" è inserita la seguente: ", 322-bis".

 

     Art. 7. (Modifica all'articolo 295 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, in materia di reati doganali)

     1. Dopo il secondo comma dell'articolo 295 del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, è aggiunto il seguente:

     "Per gli stessi delitti, alla multa è aggiunta la reclusione fino a tre anni quando l'ammontare dei diritti di confine dovuti è maggiore di lire novantasei milioni e ottocentomila".

 

     Art. 8. (Modifiche all'articolo 295-bis del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43)

     1. Al primo e al quarto comma dell'articolo 295-bis del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, e successive modificazioni, le parole: "lire sette milioni" sono sostituite dalle seguenti: "lire sette milioni settecentoquarantacinquemila".

 

     Art. 9. (Modifica all'articolo 297 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43)

     1. All'articolo 297 del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, e successive modificazioni, le parole: "lire ventuno milioni" sono sostituite dalle seguenti: "lire ventitré milioni duecentotrentacinquemila".

 

     Art. 10. (Modifica all'articolo 2 della legge 23 dicembre 1986, n. 898, in materia di frodi ai danni del Fondo europeo agricolo di orientamento e garanzia)

     1. Nel secondo periodo del comma 1 dell'articolo 2 della legge 23 dicembre 1986, n. 898, come sostituito dall'articolo 73 della legge 19 febbraio 1992, n. 142, le parole: "venti milioni" sono sostituite dalle seguenti: "sette milioni settecentoquarantacinquemila".

 

     Art. 11. (Delega al Governo per la disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche e degli enti privi di personalità giuridica)

     1. Il Governo della Repubblica è delegato ad emanare, entro otto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo avente ad oggetto la disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche e delle società, associazioni od enti privi di personalità giuridica che non svolgono funzioni di rilievo costituzionale, con l'osservanza dei seguenti princìpi e criteri direttivi:

     a) prevedere la responsabilità in relazione alla commissione dei reati di cui agli articoli 316-bis, 316-ter, 317, 318, 319, 319-bis, 319-ter, 320, 321, 322, 322-bis, 640, secondo comma, numero 1, 640-bis e 640-ter, secondo comma, con esclusione dell'ipotesi in cui il fatto è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema, del codice penale;

     b) prevedere la responsabilità in relazione alla commissione dei reati relativi alla tutela dell'incolumità pubblica previsti dal titolo sesto del libro secondo del codice penale;

     c) prevedere la responsabilità in relazione alla commissione dei reati previsti dagli articoli 589 e 590 del codice penale che siano stati commessi con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro o relative alla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro;

     d) prevedere la responsabilità in relazione alla commissione dei reati in materia di tutela dell'ambiente e del territorio, che siano punibili con pena detentiva non inferiore nel massimo ad un anno anche se alternativa alla pena pecuniaria, previsti dalla legge 31 dicembre 1962, n. 1860, dalla legge 14 luglio 1965, n. 963, dalla legge 31 dicembre 1982, n. 979, dalla legge 28 febbraio 1985, n. 47, e successive modificazioni, dal decreto-legge 27 giugno 1985, n. 312, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1985, n. 431, dal decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203, dalla legge 6 dicembre 1991, n. 394, dal decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 95, dal decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 99, dal decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, dal decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e successive modificazioni, dal decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152, dal decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334, dal decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 372, e dal testo unico delle disposizioni legislative in materia di beni culturali e ambientali, approvato con decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490;

     e) prevedere che i soggetti di cui all'alinea del presente comma sono responsabili in relazione ai reati commessi, a loro vantaggio o nel loro interesse, da chi svolge funzioni di rappresentanza o di amministrazione o di direzione, ovvero da chi esercita, anche di fatto, poteri di gestione e di controllo ovvero ancora da chi è sottoposto alla direzione o alla vigilanza delle persone fisiche menzionate, quando la commissione del reato è stata resa possibile dall'inosservanza degli obblighi connessi a tali funzioni; prevedere l'esclusione della responsabilità dei soggetti di cui all'alinea del presente comma nei casi in cui l'autore abbia commesso il reato nell'esclusivo interesse proprio o di terzi;

     f) prevedere sanzioni amministrative effettive, proporzionate e dissuasive nei confronti dei soggetti indicati nell'alinea del presente comma;

     g) prevedere una sanzione amministrativa pecuniaria non inferiore a lire cinquanta milioni e non superiore a lire tre miliardi stabilendo che, ai fini della determinazione in concreto della sanzione, si tenga conto anche dell'ammontare dei proventi del reato e delle condizioni economiche e patrimoniali dell'ente, prevedendo altresì che, nei casi di particolare tenuità del fatto, la sanzione da applicare non sia inferiore a lire venti milioni e non sia superiore a lire duecento milioni; prevedere inoltre l'esclusione del pagamento in misura ridotta;

     h) prevedere che gli enti rispondono del pagamento della sanzione pecuniaria entro i limiti del fondo comune o del patrimonio sociale;

     i) prevedere la confisca del profitto o del prezzo del reato, anche nella forma per equivalente;

     l) prevedere, nei casi di particolare gravità, l'applicazione di una o più delle seguenti sanzioni in aggiunta alle sanzioni pecuniarie:

     1) chiusura anche temporanea dello stabilimento o della sede commerciale;

     2) sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;

     3) interdizione anche temporanea dall'esercizio dell'attività ed eventuale nomina di altro soggetto per l'esercizio vicario della medesima quando la prosecuzione dell'attività è necessaria per evitare pregiudizi ai terzi;

     4) divieto anche temporaneo di contrattare con la pubblica amministrazione;

     5) esclusione temporanea da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi, ed eventuale revoca di quelli già concessi;

     6) divieto anche temporaneo di pubblicizzare beni e servizi;

     7) pubblicazione della sentenza;

     m) prevedere che le sanzioni amministrative di cui alle lettere g), i), e l) si applicano soltanto nei casi e per i tempi espressamente considerati e in relazione ai reati di cui alle lettere a), b), c) e d) commessi successivamente alla data di entrata in vigore del decreto legislativo previsto dal presente articolo;

     n) prevedere che la sanzione amministrativa pecuniaria di cui alla lettera g) è diminuita da un terzo alla metà ed escludere l'applicabilità di una o più delle sanzioni di cui alla lettera l) in conseguenza dell'adozione da parte dei soggetti di cui all'alinea del presente comma di comportamenti idonei ad assicurare un'efficace riparazione o reintegrazione rispetto all'offesa realizzata;

     o) prevedere che le sanzioni di cui alla lettera l) sono applicabili anche in sede cautelare, con adeguata tipizzazione dei requisiti richiesti;

     p) prevedere, nel caso di violazione degli obblighi e dei divieti inerenti alle sanzioni di cui alla lettera l), la pena della reclusione da sei mesi a tre anni nei confronti della persona fisica responsabile della violazione, e prevedere inoltre l'applicazione delle sanzioni di cui alle lettere g) e i) e, nei casi più gravi, l'applicazione di una o più delle sanzioni di cui alla lettera l) diverse da quelle già irrogate, nei confronti dell'ente nell'interesse o a vantaggio del quale è stata commessa la violazione; prevedere altresì che le disposizioni di cui alla presente lettera si applicano anche nell'ipotesi in cui le sanzioni di cui alla lettera l) sono state applicate in sede cautelare ai sensi della lettera o);

     q) prevedere che le sanzioni amministrative a carico degli enti sono applicate dal giudice competente a conoscere del reato e che per il procedimento di accertamento della responsabilità si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del codice di procedura penale, assicurando l'effettiva partecipazione e difesa degli enti nelle diverse fasi del procedimento penale;

     r) prevedere che le sanzioni amministrative di cui alle lettere g), i) e l) si prescrivono decorsi cinque anni dalla consumazione dei reati indicati nelle lettere a), b), c) e d) e che l'interruzione della prescrizione è regolata dalle norme del codice civile;

     s) prevedere l'istituzione, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, di un'Anagrafe nazionale delle sanzioni amministrative irrogate nei confronti dei soggetti di cui all'alinea del presente comma;

     t) prevedere, salvo che gli stessi siano stati consenzienti ovvero abbiano svolto, anche indirettamente o di fatto, funzioni di gestione, di controllo o di amministrazione, che sia assicurato il diritto dell'azionista, del socio o dell'associato ai soggetti di cui all'alinea del presente comma, nei confronti dei quali sia accertata la responsabilità amministrativa con riferimento a quanto previsto nelle lettere da a) a q), di recedere dalla società o dall'associazione o dall'ente, con particolari modalità di liquidazione della quota posseduta, ferma restando l'azione di risarcimento di cui alle lettere v) e z); disciplinare i termini e le forme con cui tale diritto può essere esercitato e prevedere che la liquidazione della quota sia fatta in base al suo valore al momento del recesso determinato a norma degli articoli 2289, secondo comma, e 2437 del codice civile; prevedere altresì che la liquidazione della quota possa aver luogo anche con onere a carico dei predetti soggetti, e prevedere che in tal caso il recedente, ove non ricorra l'ipotesi prevista dalla lettera l), numero 3), debba richiedere al Presidente del tribunale del luogo in cui i soggetti hanno la sede legale la nomina di un curatore speciale cui devono essere delegati tutti i poteri gestionali comunque inerenti alle attività necessarie per la liquidazione della quota, compresa la capacità di stare in giudizio; agli oneri per la finanza pubblica derivanti dall'attuazione della presente lettera si provvede mediante gli ordinari stanziamenti di bilancio per liti ed arbitraggi previsti nello stato di previsione del Ministero della giustizia;

     u) prevedere che l'azione sociale di responsabilità nei confronti degli amministratori delle persone giuridiche e delle società, di cui sia stata accertata la responsabilità amministrativa con riferimento a quanto previsto nelle lettere da a) a q), sia deliberata dall'assemblea con voto favorevole di almeno un ventesimo del capitale sociale nel caso in cui questo sia inferiore a lire cinquecento milioni e di almeno un quarantesimo negli altri casi; disciplinare coerentemente le ipotesi di rinuncia o di transazione dell'azione sociale di responsabilità;

     v) prevedere che il riconoscimento del danno a seguito dell'azione di risarcimento spettante al singolo socio o al terzo nei confronti degli amministratori dei soggetti di cui all'alinea del presente comma, di cui sia stata accertata la responsabilità amministrativa con riferimento a quanto previsto nelle lettere da a) a q), non sia vincolato dalla dimostrazione della sussistenza di nesso di causalità diretto tra il fatto che ha determinato l'accertamento della responsabilità del soggetto ed il danno subìto; prevedere che la disposizione non operi nel caso in cui il reato è stato commesso da chi è sottoposto alla direzione o alla vigilanza di chi svolge funzioni di rappresentanza o di amministrazione o di direzione, ovvero esercita, anche di fatto, poteri di gestione e di controllo, quando la commissione del reato è stata resa possibile dall'inosservanza degli obblighi connessi a tali funzioni;

     z) prevedere che le disposizioni di cui alla lettera v) si applicano anche nell'ipotesi in cui l'azione di risarcimento del danno è proposta contro l'azionista, il socio o l'associato ai soggetti di cui all'alinea del presente comma che sia stato consenziente o abbia svolto, anche indirettamente o di fatto, funzioni di gestione, di controllo o di amministrazione, anteriormente alla commissione del fatto che ha determinato l'accertamento della responsabilità dell'ente.

     2. Ai fini del comma 1, per "persone giuridiche" si intendono gli enti forniti di personalità giuridica, eccettuati lo Stato e gli altri enti pubblici che esercitano pubblici poteri.

     3. Il Governo è altresì delegato ad emanare, con il decreto legislativo di cui al comma 1, le norme di coordinamento con tutte le altre leggi dello Stato, nonché le norme di carattere transitorio.

 

     Art. 12. (Delega al Governo in materia di interpretazione, in via pregiudiziale, da parte della Corte di giustizia delle Comunità europee della Convenzione sulla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee)

     1. Il Governo è delegato ad emanare, entro otto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo per disciplinare le modalità con cui gli organi giurisdizionali nazionali possono richiedere che la Corte di giustizia delle Comunità europee si pronunci in via pregiudiziale sull'interpretazione della Convenzione sulla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee e del suo primo Protocollo di cui all'articolo 1 della presente legge, con l'osservanza dei seguenti princìpi e criteri direttivi:

     a) prevedere che ogni organo giurisdizionale possa richiedere che la Corte di giustizia si pronunci in via pregiudiziale su una questione sollevata in un giudizio pendente dinanzi ad esso e relativa all'interpretazione della citata Convenzione e del suo primo Protocollo, qualora tale organo giurisdizionale reputi necessaria una decisione su questo punto per pronunciare sentenza;

     b) adottare le ulteriori norme di attuazione e quelle di coordinamento eventualmente necessarie.

 

     Art. 13. (Autorità responsabile)

     1. Il Ministero della giustizia - Direzione generale degli affari penali è designato quale autorità responsabile per le finalità di cui all'articolo 11 della Convenzione OCSE sulla lotta alla corruzione di pubblici ufficiali stranieri nelle operazioni economiche internazionali, fatta a Parigi il 17 dicembre 1997.

 

     Art. 14. (Esercizio delle deleghe)

     1. Gli schemi dei decreti legislativi di cui agli articoli 11 e 12 sono trasmessi alla Camera dei deputati ed al Senato della Repubblica almeno novanta giorni prima della scadenza prevista per l'esercizio delle deleghe. Le Commissioni parlamentari competenti per materia esprimono il loro parere entro sessanta giorni dalla data di trasmissione degli schemi medesimi. Decorso tale termine, i decreti legislativi possono essere adottati anche in mancanza del parere.

 

     Art. 15. (Norma transitoria)

     1. Le disposizioni di cui all'articolo 322-ter del codice penale, introdotto dal comma 1 dell'articolo 3 della presente legge, non si applicano ai reati ivi previsti, nonché a quelli indicati nel comma 2 del medesimo articolo 3, commessi anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge.

 

     Art. 16. (Entrata in vigore)

     1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

 

Convenzione elaborata in base all'articolo K.3 del Trattato sull'Unione europea relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee

 

     Art. 1. Disposizioni generali

     1. Ai fini della presente convenzione costituisce frode che lede gli interessi finanziari delle Comunità europee:

     a) in materia di spese, qualsiasi azione od omissione intenzionale relativa:

     - all'utilizzo o alla presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi, inesatti o incompleti cui consegua il percepimento o la ritenzione illecita di fondi provenienti dal bilancio generale delle Comunità europee o dai bilanci gestiti dalle Comunità europee o per conto di esse;

     - alla mancata comunicazione di un'informazione in violazione di un obbligo specifico cui consegua lo stesso effetto;

     - alla distrazione di tali fondi per fini diversi da quelli per cui essi sono stati inizialmente concessi;

     b) in materia di entrate, qualsiasi omissione intenzionale relativa:

     - all'utilizzo o alla presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi, inesatti o incompleti cui consegua la diminuzione illegittima di risorse del bilancio generale delle Comunità europee o dei bilanci gestiti dalle Comunità europee o per conto di esse;

     - alla mancata comunicazione di un'informazione in violazione di un obbligo specifico cui consegua lo stesso effetto;

     - alla distrazione di un beneficio lecitamente ottenuto, cui consegua lo stesso effetto.

     2. Fatto salvo l'articolo 2, paragrafo 2, ciascuno Stato membro prende le misure necessarie e adeguate per recepire nel diritto penale interno le disposizioni del paragrafo 1, in modo tale che le condotte da esse considerate costituiscano un illecito penale.

     3. Fatto salvo l'articolo 2, paragrafo 2, ciascuno Stato membro prende altresì le misure necessarie affinché la redazione o il rilascio intenzionale di dichiarazioni o di documenti falsi, inesatti o incompleti cui conseguano gli effetti di cui al paragrafo 1 costituiscano illeciti penali qualora siano già punibili come illecito principale ovvero a titolo di complicità, d'istigazione o di tentativo di frode quale definita dal paragrafo 1.

     4. Il carattere intenzionale di un'azione o di un'omissione di cui ai paragrafi 1 e 3 può essere dedotto da circostanze materiali oggettive.

 

     Art. 2. Sanzioni

     1. Ogni Stato membro prende le misure necessarie affinché le condotte di cui all'articolo 1 nonché la complicità, l'istigazione o il tentativo relativi alle condotte descritte dall'articolo 1, paragrafo 1 siano passibili di sanzioni penali effettive, proporzionate e dissuasive che comprendano, almeno, nei casi di frode grave, pene privative della libertà che possono comportare l'estradizione, rimanendo inteso che dev'essere considerata frode grave qualsiasi frode riguardante un importo minimo da determinare in ciascuno Stato membro. Tale importo minimo non può essere superiore a 50 000 ecu.

     2. Tuttavia, uno Stato membro può prevedere per i casi di frode di lieve entità riguardante un importo totale inferiore a 4 000 ecu, che non presentino aspetti di particolare gravità secondo la propria legislazione, sanzioni di natura diversa da quelle previste al paragrafo 1.

     3. Il Consiglio dell'Unione europea, deliberando all'unanimità, può variare l'importo di cui al paragrafo 2.

 

     Art. 3. Responsabilità penale dei dirigenti delle imprese

     Ciascuno Stato membro prende le misure necessarie per consentire che i dirigenti delle imprese ovvero qualsiasi persona che eserciti il potere di decisione o di controllo in seno ad un'impresa possano essere dichiarati penalmente responsabili, secondo i principi stabiliti dal diritto interno, per gli atti fraudolenti commessi ai danni degli interessi finanziari delle Comunità, quali definiti all'articolo 1, commessi da persona soggetta alla loro autorità per conto dell'impresa.

 

     Art. 4. Competenza

     1. Ciascuno Stato membro prende le misure necessarie per istituire la propria competenza giurisdizionale sugli illeciti penali da esso costituiti a norma dell'articolo 1 e dell'articolo 2, paragrafo 1, qualora:

     - la frode, la partecipazione ad una frode o il tentativo di frode che leda gli interessi finanziari delle Comunità europee è commesso in tutto o in parte sul suo territorio, ivi compreso il caso di frode i cui proventi sono stati ottenuti in tale territorio;

     - una persona che si trova sul suo territorio concorre intenzionalmente ovvero istiga una siffatta frode sul territorio di qualsiasi altro Stato;

     - l'autore dell'illecito è un cittadino dello Stato membro in questione, e, al tempo stesso, la legislazione dello Stato membro può prevedere che la condotta sia altresì punibile nel paese in cui ha avuto luogo.

     2. All'atto della notificazione di cui all'articolo 11, paragrafo 2, ciascuno Stato membro può dichiarare che esso non applica la regola enunciata al paragrafo 1, terzo trattino del presente articolo.

 

     Art. 5. Estradizione ed esercizio dell'azione penale

     1. Ciascuno Stato membro che, in virtù della propria legislazione, non estrada i propri cittadini prende le misure necessarie a stabilire la propria competenza giurisdizionale per gli illeciti penali da esso costituiti ai sensi dell'articolo 1 e dell'articolo 2, paragrafo 1, qualora siano state commesse da suoi cittadini fuori del proprio territorio.

     2. Ciascuno Stato membro deve, qualora uno dei suoi cittadini sia presunto colpevole di aver commesso in un altro Stato membro un illecito penale consistente in una condotta quale descritta all'articolo 1 e all'articolo 2, paragrafo 1 e non estradi tale persona verso tale altro Stato membro unicamente a cagione della nazionalità, sottoporre la questione al giudizio delle proprie autorità competenti ai fini dell'esercizio dell'azione penale, se ne ricorrono i presupposti. Per consentire l'esercizio delle azioni penali i fascicoli, gli atti istruttori e gli oggetti riguardanti l'illecito sono inoltrati secondo le modalità previste all'articolo 6 della convenzione europea di estradizione. Lo Stato membro richiedente è informato delle azioni penali avviate e dei loro risultati.

     3. Uno Stato membro non può rifiutare l'estradizione per un atto fraudolento che leda gli interessi finanziari delle Comunità europee unicamente perché si tratta di un reato in materia di tasse o di dazi doganali.

     4. Ai fini del presente articolo, l'espressione “cittadino di uno Stato membro” è interpretata in conformità di qualsiasi dichiarazione fatta da quest'ultimo ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 1, lettera b) della convenzione europea di estradizione e del paragrafo 1, lettera c) del medesimo articolo.

 

     Art. 6. Cooperazione

     1. Se una frode, quale definita dall'articolo 1, costituisce un illecito penale e riguarda almeno due Stati membri, questi cooperano in modo effettivo all'inchiesta, ai procedimenti giudiziari e all'esecuzione della pena comminata, per esempio per mezzo dell'assistenza giudiziaria, dell'estradizione, del trasferimento, dei procedimenti o dell'esecuzione delle sentenze pronunciate all'estero in un altro Stato membro.

     2. Qualora più Stati membri hanno la competenza giurisdizionale per un illecito e ciascuno di essi può validamente esercitare l'azione penale sulla base degli stessi fatti, gli Stati membri interessati collaborano per decidere quale di essi debba perseguire l'autore o gli autori dell'illecito con l'obiettivo di centralizzare, se possibile, le azioni in un unico Stato membro.

 

     Art. 7. Ne bis in idem

     1. Gli Stati membri applicano, nel loro diritto penale interno, il principio “ne bis in idem”, in virtù del quale la persona che sia stata giudicata con provvedimento definitivo in uno Stato membro non può essere perseguita in un altro Stato membro per gli stessi fatti, purché la pena eventualmente applicata sia stata eseguita, sia in fase di esecuzione o non possa essere più eseguita ai sensi della legislazione dello Stato che ha pronunciato la condanna.

     2. All'atto della notificazione di cui all'articolo 11, paragrafo 2, ciascuno Stato membro può dichiarare di non essere vincolato dal paragrafo 1 del presente articolo in uno o più dei casi seguenti:

     a) quando i fatti oggetto della sentenza straniera sono avvenuti sul suo territorio, in tutto o in parte. In quest'ultimo caso questa eccezione non si applica se i fatti sono avvenuti in parte sul territorio dello Stato membro nel quale la sentenza è stata pronunciata;

     b) quando i fatti oggetto della sentenza straniera costituiscono un illecito contro la sicurezza o contro altri interessi egualmente essenziali di quello Stato membro;

     c) quando i fatti oggetto della sentenza straniera sono stati commessi da un pubblico ufficiale di quello Stato membro in violazione dei doveri del suo ufficio.

     3. Le eccezioni che hanno costituito oggetto di una dichiarazione ai sensi del paragrafo 2 non si applicano quando lo Stato membro di cui si tratta ha, per gli stessi fatti, richiesto l'esercizio dell'azione penale all'altro Stato membro o concesso l'estradizione della persona in questione.

     4. Rimangono salvi gli accordi bilaterali o multilaterali conclusi tra gli Stati membri in materia e le pertinenti dichiarazioni.

 

     Art. 8. Corte di giustizia

     1. Qualsiasi controversia tra gli Stati membri in merito all'interpretazione o all'applicazione della presente convenzione deve, in una prima fase, essere esaminata in sede di Consiglio secondo la procedura di cui al titolo VI del trattato sull'Unione europea, al fine di giungere ad una soluzione.

     Se entro sei mesi non si è potuto trovare una soluzione, la Corte di giustizia delle comunità europee può essere adita da una delle parti della controversia.

     2. Qualsiasi controversia, relativa agli articoli 1 o 10 della presente convenzione tra uno o più Stati membri e la Commissione delle Comunità europee che non sia stato possibile risolvere mediante negoziato, può essere sottoposta alla Corte di giustizia.

 

     Art. 9. Disposizioni interne

     Nessuna disposizione della presente convenzione osta a che gli Stati membri adottino disposizioni di diritto interno ulteriori rispetto agli obblighi da questa derivanti.

 

     Art. 10. Comunicazione

     1. Gli Stati membri comunicano alla Commissione delle Comunità europee il testo delle disposizioni con cui traspongono nel loro diritto interno gli obblighi che loro incombono in virtù delle disposizioni della presente convenzione.

     2. Ai fini dell'applicazione della presente convenzione, le alte parti contraenti definiscono in seno al Consiglio dell'Unione europea, le informazioni che gli Stati membri devono comunicarsi o scambiarsi tra loro ovvero tra loro e la Commissione, nonché le modalità della loro trasmissione.

 

     Art. 11. Entrata in vigore

     1. La presente convenzione è sottoposta agli Stati membri per l'adozione secondo le rispettive norme costituzionali

     2. Gli Stati membri notificano al Segretario Generale del Consiglio dell'Unione europea il compimento delle procedure richieste dalle rispettive norme costituzionali per l'adozione della presente convenzione.

     3. La presente convenzione entra in vigore novanta giorni dopo la notifica di cui al paragrafo 2 da parte dello Stato membro che procede per ultimo a detta formalità.

 

     Art. 12. Adesione

     1. La presente convenzione è aperta all'adesione di ogni Stato che diventi membro dell'Unione europea.

     2. Fa fede il testo della convenzione nella lingua dello Stato membro aderente stabilito dal Consiglio dell'Unione europea.

     3. Gli strumenti di adesione sono depositati presso il depositario.

     4. La presente convenzione entra in vigore nei confronti di ogni Stato che vi aderisca novanta giorni dopo il deposito del suo strumento d'adesione ovvero dalla data dell'entrata in vigore della presente convenzione, se questa è entrata in vigore al momento dello scadere di detto periodo di novanta giorni.

 

     Art. 13. Depositario

     1. Il segretario generale dell'Unione europea è depositario della presente convenzione.

     2. Il depositario pubblica nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee lo stato delle adozioni, e delle adesioni, le dichiarazioni e le riserve nonché qualsiasi altra notificazione relativa alla presente convenzione

 

Protocollo della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee stabilito in base all'articolo K.3 del trattato sull'Unione europea

 

     Art. 1. Definizioni

     Ai fini del presente protocollo si intende per:

     1)

     a) “funzionario”: qualsiasi funzionario sia “comunitario” che “nazionale”, ivi compreso qualsiasi funzionario nazionale di un altro Stato membro;

     b) “funzionario comunitario”:

     - qualsiasi persona che rivesta la qualifica di funzionario o di agente assunto per contratto ai sensi dello Statuto dei funzionari delle Comunità europee o del regime applicabile agli altri agenti delle Comunità europee;

     - qualsiasi persona comandata dagli Stati membri o da qualsiasi ente pubblico o organismo privato presso le Comunità europee, che vi eserciti funzioni corrispondenti a quelle esercitate dai funzionari o dagli altri agenti delle Comunità europee.

     Sono assimilabili ai funzionari comunitari i membri e il personale degli organismi costituiti secondo i trattati che istituiscono le Comunità europee cui non si applica lo statuto dei funzionari delle comunità europee o il regime applicabile agli altri agenti delle Comunità europee;

     c) “funzionario nazionale”: il “funzionario” o il “pubblico ufficiale” secondo quanto definito nel diritto nazionale dello Stato membro in cui la persona in questione riveste detta qualifica ai fini dell'applicazione del diritto penale di tale Stato membro.

     Tuttavia, nel caso di procedimenti giudiziari che coinvolgono un funzionario di uno Stato membro avviati da altro Stato membro, quest'ultimo ha l'obbligo di applicare la definizione di “funzionario nazionale” soltanto nella misura in cui tale definizione è compatibile con il suo diritto interno;

     2) “convenzione”: la convenzione, stipulata sulla base dell'articolo K.3 del trattato sull'Unione europea, relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee il 26 luglio 1995 (1).

 

     Art. 2. Corruzione passiva

     1. Ai fini del presente protocollo vi è corruzione passiva quando il funzionario deliberatamente, direttamente o tramite un terzo, sollecita o riceve vantaggi di qualsiasi natura, per sè o per un terzo, o ne accetta la promessa, per compiere o per omettere un atto proprio delle sue funzioni o nell'esercizio di queste, in modo contrario ai suoi doveri di ufficio, che leda o che potrebbe ledere gli interessi finanziari delle Comunità europee.

     2. Ciascuno Stato membro adotta le misure necessarie ad assicurare che le condotte di cui al paragrafo 1 costituiscano illeciti penali.

 

     Art. 3. Corruzione attiva

     1. Ai fini del presente protocollo vi è corruzione attiva quando una persona deliberatamente promette o dà, direttamente o tramite un terzo, un vantaggio di qualsiasi natura ad un funzionario, per il funzionario stesso o per un terzo, affinché questi compia o ometta un atto proprio delle sue funzioni o nell'esercizio di queste, in modo contrario ai suoi doveri d'ufficio, che leda o che potrebbe ledere gli interessi finanziari delle Comunità europee.

     2. Ciascuno Stato membro adotta le misure necessarie ad assicurare che le condotte di cui al paragrafo 1 costituiscano illeciti penali.

 

     Art. 4. Assimilazione

     1. Ciascuno Stato membro adotta le misure necessarie affinché ai sensi del diritto penale le qualificazioni degli illeciti che corrispondono a una delle condotte di cui all'articolo 1 della convenzione e, commessi dai funzionari nazionali nell'esercizio delle loro funzioni, siano applicate allo stesso modo ai casi in cui gli illeciti vengono commessi da funzionari comunitari nell'esercizio delle loro funzioni.

     2. Ciascuno Stato membro prende le misure necessarie affinché ai sensi del diritto penale nazionale le qualificazioni di illeciti di cui al paragrafo 1 del presente articolo e agli articoli 2 e 3, commessi da Ministri del governo, dai membri eletti del parlamento, dai membri degli organi giudiziari supremi o dai membri della Corte dei conti nell'esercizio delle rispettive funzioni, o nei confronti di questi, siano applicabili allo stesso modo ai casi in cui gli illeciti sono commessi da membri della Commissione delle Comunità europee, del Parlamento europeo, della Corte di giustizia e della Corte dei conti delle Comunità europee rispettivamente nell'esercizio delle loro funzioni, o nei confronti di questi.

     3. Qualora una Stato membro abbia adottato norme speciali per atti o omissioni di cui i ministri del suo governo devono rispondere per la particolare posizione politica che occupano nello Stato, il paragrafo 2 del presente articolo non può applicarsi a dette norme, a condizione che lo Stato membro assicuri che i membri della Commissione delle Comunità europee sono essi pure soggetti alle norme penali di attuazione degli articoli 2, 3 e 4, paragrafo 1.

     4. I paragrafi 1, 2 e 3 lasciano salve le disposizioni applicabili in ciascuno Stato membro per quanto attiene alla procedura penale e alla determinazione delle giurisdizioni competenti.

     5. Il presente protocollo si applica nel pieno rispetto delle pertinenti disposizioni dei trattati che istituiscono le Comunità europee, del protocollo sui privilegi e sulle immunità delle Comunità europee, dello statuto della Corte di giustizia, nonché dei testi adottati in applicazione delle stesse per quanto attiene alla soppressione delle immunità.

 

     Art. 5. Sanzioni

     1. Ciascuno Stato membro adotta le misure necessarie per assicurare che i comportamenti di cui agli articoli 2 e 3, nonché la complicità e l'istigazione relativa a tali comportamenti siano passibili di sanzioni penali effettive, proporzionate e dissuasive, comprendenti, almeno nei casi gravi, pene privative della libertà che possono comportare l'estradizione.

     2. Il paragrafo 1 lascia impregiudicato l'esercizio, da parte delle autorità competenti, dei poteri disciplinari nei confronti dei funzionari nazionali o dei funzionari comunitari. Nella determinazione della sanzione penale da infliggere, le giurisdizioni nazionali possono prendere in considerazione, conformemente ai principi del loro diritto nazionale, qualsiasi sanzione disciplinare già inflitta alla stessa persona per lo stesso comportamento.

 

     Art. 6. Competenza

     1. Ciascuno Stato membro adotta le misure necessarie per stabilire la sua competenza sugli illeciti da esso costituiti a norma degli articoli 2, 3 e 4 nei casi in cui:

     a) l'illecito è commesso, in tutto o in parte, nel suo territorio,

     b) l'autore dell'illecito è un suo cittadino o un suo funzionario,

     c) l'illecito è commesso nei confronti di una delle persone di cui all'articolo 1, o i di uno dei membri delle istituzioni di cui all'articolo 4, paragrafo 2, che è suo cittadino,

     d) l'autore dell'illecito è un funzionario comunitario al servizio di un'istituzione delle Comunità europee o di un organismo costituito secondo i trattati che istituiscono le Comunità europea, e che ha sede nello stato membro interessato.

     2. Qualsiasi Stato membro può dichiarare, all'atto della notifica di cui all'articolo 9, paragrafo 2, che non applica o che applica solo in particolari casi o condizioni una o più norme di competenza di cui al paragrafo 1, lettere b), c) e d).

 

     Art. 7. Rapporto con la convenzione

     1. Le disposizioni dell'articolo 3, dell'articolo 5, paragrafi 1, 2 e 4 e dell'articolo 6 della convenzione si applicano come se vi fosse un riferimento alle condotte di cui agli articoli 2, 3 e 4 del presente protocollo.

     2. Si applicano altresì al presente protocollo le seguenti disposizioni della convenzione:

     - l'articolo 7, fermo restando che, salvo indicazione contraria all'atto della notifica di cui all'articolo 9, paragrafo 2 del presente protocollo, qualsiasi dichiarazione ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 2 della convenzione vale anche il presente protocollo,

     - l'articolo 9,

     - l'articolo 10.

 

     Art. 8. Corte di giustizia

     1. Qualsiasi controversia tra Stati membri in merito all'interpretazione o all'applicazione del presente protocollo deve, in una prima fase, essere esaminata in sede di consiglio secondo la procedura di cui al titolo VI del trattato sull'Unione europea, al fine di giungere ad una soluzione.

     Se entro sei mesi non si è potuto trovare una soluzione, la Corte di giustizia delle Comunità europee può essere adita da una delle parti della controversia.

     2. Qualsiasi controversia relativa all'articolo 1, ad eccezione del punto 1, lettera c), e agli articoli 2, 3, 4 e all'articolo 7, paragrafo 2, terzo trattino del presente protocollo, tra uno o più Stati membri e la Commissione delle Comunità europee che non sia stato possibile risolvere mediante negoziato può essere sottoposta alla Corte di giustizia delle Comunità europee.

 

     Art. 9. Entrata in vigore

     1. Il presente protocollo è sottoposto all'adozione degli Stati membri secondo le rispettive norme costituzionali.

     2. Gli Stati membri notificano al Segretario generale del Consiglio dell'Unione europea il compimento delle procedure richieste dalle rispettive norme costituzionali per l'adozione del presente protocollo.

     3. Il presente protocollo entra in vigore novanta giorni dopo la notifica di cui al paragrafo 2 da parte dello Stato, membro dell'Unione europea al momento dell'adozione da parte del Consiglio dell'atto che stabilisce il presente protocollo, che procede per ultimo a detta formalità. Tuttavia, se la convenzione non è entrata in vigore a quella data, il protocollo entra in vigore nello stesso giorno in cui entra in vigore la convenzione stessa.

 

     Art. 10. Adesione di nuovi Stati membri

     1. Il presente protocollo è aperto all'adesione di ogni Stato che diventi membro dell'Unione europea.

     2. Fa fede il testo del presente protocollo nella lingua dello Stato aderente predisposto dal Consiglio dell'Unione europea.

     3. Gli strumenti di adesione sono depositati presso il depositario.

     4. Il presente protocollo entra in vigore nei confronti di ogni stato che vi aderisca novanta giorni dopo il deposito del suo strumento di adesione, ovvero alla data dell'entrata in vigore del presente protocollo, se questo no è ancora entrato in vigore al momento dello scadere di detto periodo di novanta giorni.

 

     Art. 11. Riserve

     1. Non è ammessa alcuna riserva, ad eccezione di quelle previste dall'articolo 6, paragrafo 2.

     2. Lo Stato membro che abbia formulato una riserva può ritirarla in qualsiasi momento in tutto o in parte, notificandolo al depositario. il ritiro prende effetto alla data di ricezione della notifica da parte del depositario.

 

     Art. 12. Depositario

     1. Il Segretario Generale del Consiglio dell'Unione europea è depositario del presente protocollo.

     2. Il depositario pubblica nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee lo stato delle adozioni e delle adesioni, le dichiarazioni e le riserve nonché qualsiasi altra notificazione relativa al presente protocollo.

 

Protocollo, concluso in base all'articolo K.3 del trattato sull'Unione europea, concernente l'interpretazione, in via pregiudiziale, da parte della Corte di giustizia delle Comunità europee, della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee

 

     Art. 1.

     La Corte di giustizia delle Comunità europee è competente, alle condizioni stabilite dal presente protocollo, a pronunciarsi in via pregiudiziale sull'interpretazione della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee e del protocollo di detta convenzione, concluso il 27 settembre 1996 (1) in appresso denominato "primo protocollo".

 

     Art. 2.

     1. Ciascuno Stato membro può, tramite una dichiarazione presentata all'atto della firma del presente protocollo o in qualsiasi altro momento successivo a detta firma, accettare la competenza della Corte di giustizia delle Comunità europee a pronunciarsi, in via pregiudiziale, sull'interpretazione della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee e del primo protocollo alle condizioni definite al paragrafo 2, lettera a) o al paragrafo 2, lettera b).

     2. Qualsiasi Stato membro, che presenti la dichiarazione di cui al paragrafo 1, può precisare che:

     a) ogni organo giurisdizionale di detto Stato membro, avverso le cui decisioni non possa proporsi un discorso giurisdizionale di diritto interno, ha la facoltà di chiedere alla Corte di giustizia delle Comunità europee di pronunciarsi, in via pregiudiziale, su una questione sollevata in un giudizio pendente dinanzi ad essa e relativa all'interpretazione della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee e del primo protocollo, qualora tale organo giurisdizionale reputi necessaria una decisione su questo punto per emanare la sua sentenza, ovvero

     b) ogni organo giurisdizionale di detto Stato membro ha la facoltà di chiedere alla Corte di giustizia delle Comunità europee di pronunciarsi, in via pregiudiziale, su una questione sollevata in un giudizio pendente dinanzi ad essa e relativa all'interpretazione della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee e del primo protocollo, qualora tale organo giurisdizionale reputi necessaria una decisione su questo punto per emanare la sua sentenza.

 

     Art. 3.

     1. Si applicano il protocollo sullo statuto della Corte di giustizia delle Comunità europee e il regolamento di procedura della Corte stessa.

     2. In base allo statuto della Corte di giustizia delle Comunità europee, qualsiasi Stato membro ha la facoltà di presentare memorie o osservazioni scritte alla Corte di giustizia delle Comunità europee nelle cause di cui è investita a norma dell'articolo 1, indipendentemente dal fatto che si sia avvalso o meno della dichiarazione di cui all'articolo 2.

 

     Art. 4.

     1. Il presente protocollo è sottoposto agli Stati membri per l'adozione secondo le rispettive norme costituzionali.

     2. Gli Stati membri notificano al depositario il compimento delle procedure richieste dalle rispettive norme costituzionali per l'adozione del presente protocollo, nonché le dichiarazioni presentate a norma dell'articolo 2.

     3. Il presente protocollo entra in vigore novanta giorni dopo la notifica di cui al paragrafo 2 da parte dello Stato membro dell'Unione europea alla data dell'adozione da parte del Consiglio dell'atto che stabilisce il presente protocollo, che proceda per ultimo a tale formalità. Tuttavia, la sua entrata in vigore avverrà non prima di quella della convenzione relativa alla protezione degli interessi finanziari delle Comunità europee.

 

     Art. 5.

     1. Il presente protocollo è aperto alla firma di ogni Stato che divenga membro dell'Unione europea.

     2. Gli strumenti di adesione sono depositati presso il depositario.

     3. Fa fede il testo del presente protocollo, nella lingua dello Stato membro aderente, stabilito dal Consiglio dell'Unione europea.

     4. Il presente protocollo entra in vigore nei confronti dello Stato membro aderente novanta giorni dopo la data di deposito del suo strumento di adesione, oppure alla data di entrata in vigore del presente protocollo, se quest'ultimo non è ancora entrato in vigore allo scadere del suddetto periodo di novanta giorni.

 

     Art. 6.

     Qualsiasi Stato che divenga membro dell'Unione europea e che aderisca alla convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee a norma dell'articolo 12 di tale convenzione è tenuto ad accettare le disposizioni del presente protocollo.

 

     Art. 7.

     1. Ogni Stato membro, Alta Parte contraente, può proporre emendamenti del presente protocollo. Qualsiasi proposta di emendamento è trasmessa al depositario, che la comunica al Consiglio.

     2. Gli emendamenti sono decisi dal Consiglio che ne raccomanda l'adozione agli Stati membri secondo le rispettive norme costituzionali.

     3. Gli emendamenti così adottati entrano in vigore a norma delle disposizioni dell'articolo 4.

 

     Art. 8.

     1. Il Segretario Generale del Consiglio dell'Unione europea è depositario del presente protocollo.

     2. Il depositario pubblica nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee le notifiche, gli strumenti o le comunicazioni relativi al presente protocollo.

 

     Dichiarazione relativa all'adozione simultanea della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee e del protocollo concernente l'interpretazione in via pregiudiziale da parte della Corte di giustizia delle Comunità europee di detta convenzione

     I Rappresentanti dei governi degli Stati membri dell'Unione europea riuniti in sede di Consiglio,

     al momento della firma dell'atto che stabilisce il protocollo concernente l'interpretazione, in via pregiudiziale, da parte della Corte di giustizia delle Comunità europee della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee,

     nell'intento di garantire un'interpretazione il più possibile efficace ed uniforme di detta convenzione fin dalla sua entrata in vigore,

     si dichiarano pronti a prendere le opportune misure per garantire la conclusione simultanea e tempestiva delle procedure nazionali di adozione della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee e del protocollo concernente la sua interpretazione.

 

 

Convenzione sulla base dell'articolo K.3, paragrafo 2, lettera c) del trattato sull'Unione europea relativa alla lotta contro la corruzione nella quale sono coinvolti funzionari delle Comunità europee o degli Stati membri dell'Unione europea

 

 

     Art. 1. Definizioni

     Ai fini della presente convenzione si intende per:

     a) "funzionario": qualsiasi funzionario sia "comunitario" che "nazionale" ivi compreso qualsiasi funzionario nazionale di un altro Stato membro;

     b) "funzionario comunitario":

     – qualsiasi persona che rivesta la qualifica di funzionario o di agente assunto per contratto ai sensi dello Statuto dei funzionari delle Comunità europee o del regime applicabile agli altri agenti delle Comunità europee;

     – qualsiasi persona comandata dagli Stati membri o da qualsiasi ente pubblico o organismo privato presso le Comunità europee, che vi eserciti funzioni corrispondenti a quelle esercitate dai funzionari o dagli altri agenti delle Comunità europee;

     Sono assimilati ai funzionari comunitari i membri e il personale degli organismi costituiti secondo i trattati che istituiscono le Comunità europee cui non si applica lo statuto delle Comunità europee o il regime applicabile agli altri agenti;

     c) "funzionario nazionale" il "funzionario" o il "pubblico ufficiale" secondo quanto definito nel diritto nazionale dello Stato membro in cui la persona in questione ai fini dell'applicazione del diritto penale di tale Stato membro.

     Tuttavia, nel caso di procedimenti giudiziari che coinvolgono un funzionario di uno Stato membro, avviati da un altro Stato membro quest'ultimo ha l'obbligo di applicare la definizione di "funzionario nazionale" soltanto nella misura in cui tale definizione è compatibile con il suo diritto interno.

 

     Art. 2. Corruzione passiva

     1. Ai fini della presente convenzione vi è corruzione passiva quando il funzionario deliberatamente, direttamente o tramite un intermediario, sollecita o riceve vantaggi di qualsiasi natura, per sé o per un terzo, o ne accetta la promessa per compiere o per omettere un atto proprio delle sue funzioni o nell'esercizio di queste, in violazione dei suoi doveri di ufficio.

     2. Ciascuno Stato membro prende le misure necessarie ad assicurare che le condotte di cui al paragrafo 1 costituiscano illeciti penali.

 

     Art. 3. Corruzione attiva

     1. Ai fini della presente convenzione vi è corruzione attiva quando una persona deliberatamente promette o dà, direttamente o tramite un intermediario, un vantaggio di qualsivoglia natura ad un funzionario, per il funzionario stesso o per un terzo, affinché questi compia o ometta un atto proprio delle sue funzioni o nell'esercizio di queste, in modo contrario ai suoi doveri d'ufficio.

     2. Ciascuno Stato membro prende le misure necessarie ad assicurare che le condotte di cui al paragrafo 1 costituiscano illeciti penali.

 

     Art. 4. Assimilazione

     1. Ciascuno Stato membro adotta le misure necessarie affinché ai sensi dei diritto penale nazionale le descrizioni agli illeciti di cui agli articoli 2 e 3, commessi da ministri del governo, dai membri eletti del Parlamento, dai membri degli organi giudiziari supremi o dai membri della Corte dei conti nell'esercizio delle rispettive funzioni, o nei loro confronti, siano applicate allo stesso modo ai casi in cui gli illeciti sono commessi da membri della Commissione delle Comunità europee, del Parlamento europeo, della Corte di giustizia e della Corte dei conti delle Comunità europee rispettivamente nell'esercizio delle loro funzioni, o nei loro confronti.

     2. Qualora uno Stato membro abbia adottato norme speciali per atti o omissioni di cui i ministri del suo governo devono rispondere per la particolare posizione politica che occupano nello Stato, il paragrafo 1 può non applicarsi a tali norme, a condizione che lo Stato membro assicuri che i membri della Commissione delle Comunità europee sono essi pure soggetti alle norme penali di attuazione degli articoli 2 e 3.

     3. I paragrafi 1 e 2 fanno salve le disposizioni applicabili in ciascuno Stato membro per quanto attiene alla procedura penale e alla determinazione degli organi giudiziari competenti.

     4. La presente convenzione si applica nel pieno rispetto delle pertinenti disposizioni dei trattati che istituiscono le Comunità europee, del protocollo sui privilegi e sulle immunità delle Comunità europee, dello statuto della Corte di giustizia, nonché dei testi adottati in applicazione delle stesse per quanto attiene alla soppressione delle immunità.

 

     Art. 5. Sanzioni

     1. Ciascuno Stato membro adotta le misure necessarie per assicurare che le condotte di cui agli articoli 2 e 3, nonché la complicità e l'istigazione relativa a tali condotte siano passibili di sanzioni penali effettive, proporzionate e dissuasive comprendenti, almeno nei casi gravi, pene privative della libertà che possono comportare l'estradizione.

     2. Il paragrafo 1 lascia impregiudicato l'esercizio, da parte delle autorità competenti, dei poteri disciplinari nei confronti dei funzionari nazionali o dei funzionari comunitari. Nella determinazione della sanzione penale da infliggere, gli organi giudiziari nazionali possono prendere in considerazione, secondo i principi del loro diritto interno, qualsiasi sanzione disciplinare già inflitta alla stessa persona per lo stesso comportamento.

 

     Art. 6. Responsabilità penale dei dirigenti delle imprese

     1. Ciascuno Stato membro prende le misure necessarie per consentire che i dirigenti delle imprese ovvero qualsiasi persona che esercitino poteri decisionali o di controllo in seno ad un'impresa possano rispondere penalmente, secondo i principi stabiliti dal diritto nazionale, per gli atti di corruzione di cui all'articolo 3, commessi da persona soggetta alla loro autorità e per conto dell'impresa.

 

     Art. 7. Competenza

     1. Ciascuno Stato membro adotta le misure necessarie per stabilire la propria competenza sugli illeciti che ha stabilito in ottemperanza agli obblighi derivanti dagli articoli 2, 3 e 4 nei casi in cui:

     a) l'illecito è commesso, in tutto o in parte, nel suo territorio,

     b) l'autore dell'illecito è un suo cittadino o un suo funzionario,

     c) l'illecito è commesso nei confronti di una delle persone di cui all'articolo 1, o di uno dei membri delle istituzioni delle Comunità europee di cui all'articolo 4, paragrafo 1, che è al contempo suo cittadino,

     d) l'autore dell'illecito è un funzionario comunitario al servizio di un'istituzione delle Comunità europee o di un organismo costituito secondo i trattati che istituiscono le Comunità europee, e che ha sede nello Stato membro interessato.

     2. Ciascuno Stato membro può dichiarare, all'atto della notifica di cui all'articolo 13, paragrafo 2, che non applica o che applica solo in particolari casi o condizioni una o più norme di competenza di cui al paragrafo 1, lettere b), c) e d).

 

     Art. 8. Estradizione ed azione penale

     1. Ciascuno Stato membro che, secondo la propria legislazione non estrada i propri cittadini, prende le misure necessarie per stabilire la propria competenza giurisdizionale per gli illeciti che ha stabilito in virtù degli obblighi derivanti dagli articoli 2, 3 e 4, qualora siano stati commessi da suoi cittadini fuori del proprio territorio.

     2. Ciascuno Stato membro sottopone, qualora uno dei propri cittadini sia presunto colpevole di aver commesso in un altro Stato membro un illecito stabilito in virtù degli obblighi derivanti dagli articoli 2, 3 o 4 e non estradi tale persona verso tale altro Stato membro unicamente a cagione della nazionalità, la questione alle proprie autorità competenti ai fini dell'azione penale, se ne ricorrono i presupposti. Per consentire lo svolgimento dell'azione penale i fascicoli, i documenti informativi e gli atti e oggetti prodotti riguardanti l'illecito sono inoltrati secondo le modalità previste all'articolo 6 della convenzione europea di estradizione del 13 dicembre 1957. Lo Stato membro richiedente è informato dell'azione penale avviata e del suo esito.

     3. Ai fini del presente articolo, l'espressione “cittadino" di uno Stato membro è interpretata in conformità di qualsiasi dichiarazione fatta da quest'ultimo ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 1, lettera b) della convenzione europea di estradizione e del paragrafo 1, lettera c) del medesimo articolo.

 

     Art. 9. Cooperazione

     1. Se una procedura relativa a un illecito stabilito in virtù degli obblighi scaturenti dagli articoli 2, 3 e 4 riguarda almeno due Stati membri, questi cooperano fattivamente all'inchiesta, ai procedimenti giudiziari e all'esecuzione della pena comminata, per esempio per mezzo dell'assistenza giudiziaria, dell'estradizione, del trasferimento dei procedimenti o dell'esecuzione delle sentenze pronunciate in un altro Stato membro.

     2. Qualora più Stati membri abbiano la competenza giurisdizionale per un illecito e ciascuno di essi abbia la possibilità di definire un procedimento relativo ad un illecito sulla base degli stessi fatti, gli Stati membri interessati collaborano per decidere quale di essi debba perseguire l'autore o gli autori con l'obiettivo di concentrare, se possibile, le azioni in un unico Stato membro.

 

     Art. 10. Ne bis in idem

     1. Gli Stati membri applicano, nel loro diritto penale nazionale, il principio ne bis in idem, in virtù del quale la persona che sia stata giudicata con provvedimento definitivo in uno Stato membro non può essere perseguita in un altro Stato membro per gli stessi fatti, purché la pena eventualmente comminata sia stata eseguita, sia in fase di esecuzione o non possa essere più eseguita ai sensi della legislazione dello Stato che ha pronunciato la condanna.

     2. All'atto della notificazione di cui all'articolo 13, paragrafo 2, ciascuno Stato membro può dichiarare di non essere vincolato dal paragrafo 1 del presente articolo in uno o più dei casi seguenti:

     a) quando i fatti oggetto della sentenza straniera sono avvenuti sul proprio territorio, in tutto o in parte. In quest'ultimo caso questa eccezione non si applica se i fatti sono avvenuti in parte sul territorio dello Stato membro nel quale la sentenza è stata pronunciata;

     b) quando i fatti oggetto della sentenza straniera costituiscono un illecito contro la sicurezza o contro altri interessi egualmente essenziali di quello Stato membro;

     c) quando i fatti oggetto della sentenza straniera sono stati commessi da un funzionario di quello Stato membro in violazione dei doveri del suo ufficio.

     3. Se in uno Stato membro è avviato un nuovo procedimento penale contro una persona che è stata giudicata con sentenza definitiva per i medesimi fatti in un altro Stato membro, ogni periodo di privazione della libertà scontato sul territorio di quest'ultimo Stato membro per quei fatti dovrà essere detratto della pena che sarà eventualmente inflitta. Si terrà altresì conto, nella misura consentita dalla legge nazionale, delle pene diverse da quelle privative della libertà che sono state inflitte.

     4. Le eccezioni che possono costituire oggetto di una dichiarazione ai sensi del paragrafo 2 non si applicano quando lo Stato membro di cui si tratta ha, per gli stessi fatti, richiesto l'azione penale all'altro Stato membro o concesso l'estradizione della persona in questione.

     5. Rimangono salvi gli accordi bilaterali o multilaterali conclusi tra gli Stati membri in materia e le pertinenti dichiarazioni.

 

     Art. 11. Disposizioni interne

     Nessuna disposizione della presente convenzione osta a che gli Stati membri adottino disposizioni di diritto interno ulteriori rispetto agli obblighi da questa derivanti.

 

     Art. 12. Corte di giustizia

     1. Qualsiasi controversia tra gli Stati membri in merito all'interpretazione o all'applicazione della presente convenzione che essi non abbiano potuto risolvere bilateralmente deve essere esaminata, in una prima fase, in sede di Consiglio secondo la procedura di cui al titolo VI del trattato sull'Unione europea, al fine di giungere ad una soluzione. Se non si è potuto trovare una soluzione entro sei mesi, la controversia può essere sottoposta alla Corte di giustizia delle Comunità europee da una delle parti della controversia.

     2. Qualsiasi controversia tra uno o più Stati membri e la Commissione delle Comunità europee riguardante l'articolo 1 ad eccezione della lettera c), o gli articoli 2, 3 e 4, nella misura in cui riguarda una questione di diritto comunitario o gli interessi finanziari della Comunità, o coinvolge membri o funzionari delle istituzioni comunitari o degli organismi costituiti secondo i trattati che istituiscono le Comunità europee, che non si è potuto risolvere mediante negoziati, può essere sottoposta alla Corte di giustizia da una delle parti della controversia.

     3. Qualsiasi autorità giudiziaria di uno Stato membro ha facoltà di chiedere alla Corte di pronunciarsi, in via pregiudiziale, su una questione riguardante l'interpretazione degli articoli 1-4 e 12-16 sollevata in un giudizio dinanzi ad essa che coinvolge membri o funzionari delle Comunità europee o degli organismi costituiti secondo i trattati che istituiscono le Comunità europee, che agiscano nell'esercizio delle loro funzioni, quando ritenga che una decisione su questo punto sia necessaria per pronunciare la sentenza.

     4. La competenza della Corte di giustizia di cui al paragrafo 3 è soggetta all'accettazione da parte dello Stato membro interessato, in una dichiarazione a tal fine fatta al momento della notificazione di cui all'articolo 13, paragrafo 2 o in qualsiasi momento successivo.

     5. Uno Stato membro che fa la dichiarazione di cui al paragrafo 4 può limitare la facoltà di chiedere alla Corte di giustizia di pronunciarsi in via pregiudiziale ai propri organi giudiziari contro le cui decisioni non si può proporre impugnazione a norma del diritto nazionale.

     6. Si applicano lo statuto della Corte di giustizia delle Comunità europee e il suo regolamento interno. Secondo tale statuto, qualsiasi Stato membro, o la Commissione, sia che abbia fatto sia che non abbia fatto la dichiarazione di cui al paragrafo 4, ha il diritto di presentare memorie o osservazioni iscritte alla Corte di giustizia nelle cause che le vengono sottoposte a norma dal paragrafo 3.

 

     Art. 13. Entrata in vigore

     1. La presente convenzione è sottoposta all'adozione degli Stati membri secondo le rispettive norme costituzionali.

     2. Gli Stati membri notificano al Segretario generale del Consiglio dell'Unione europea il compimento delle procedure richieste dalle rispettive norme costituzionali per l'adozione della presente convenzione.

     3. La presente convenzione entra in vigore novanta giorni dopo la notifica di cui al paragrafo 2 da parte dello Stato membro dell'Unione europea che procede per ultimo a detta formalità.

     4. Fino al momento dell'entrata in vigore della presente convenzione, ogni Stato membro può, all'atto della notifica di cui al paragrafo 2 o in qualsiasi momento successivo, dichiarare che la convenzione, ad eccezione dell'articolo 12, si applica nei propri confronti nei rapporti con gli Stati membri che avranno fatto la medesima dichiarazione. La presente convenzione diventa applicabile nei confronti dello Stato membro che ha fatto tale dichiarazione il primo giorno del mese successivo allo scadere di un periodo di novanta giorni dalla data del deposito di tale dichiarazione.

     5. Uno Stato membro che non abbia formulato alcuna dichiarazione di cui al paragrafo 4 può applicare la convenzione con altri Stati membri contraenti sulla base di accordi bilaterali.

 

     Art. 14. Adesione di nuovi Stati membri

     1. La presente convenzione è aperta all'adesione di ogni Stato che diventi membro dell'Unione europea.

     2. Fa fede il testo della convenzione nella lingua dello Stato aderente, stabilito dal Consiglio dell'Unione europea.

     3. Gli strumenti d'adesione sono depositati presso il depositario.

     4. La presente convenzione entra in vigore nei confronti di ogni Stato che vi aderisca novanta giorni dopo la data di deposito del suo strumento d'adesione ovvero alla data dell'entrata in vigore della presente convenzione, se questa non è ancora entrata in vigore al momento dello scadere di detto periodo di novanta giorni.

     5. Qualora la presente convenzione non sia ancora entrata in vigore al momento del deposito dello strumento d'adesione, si applica agli Stati aderenti l'articolo 13, paragrafo 4.

 

     Art. 15. Riserve

     1. Non è ammessa alcuna riserva, ad eccezione di quelle previste dagli articoli 7, paragrafo 2 e 10, paragrafo 2.

     2. Lo Stato membro che abbia formulato una riserva può ritirarla in qualsiasi momento in tutto o in parte, notificandolo al depositario. Il ritiro prende effetto alla data di ricezione della notifica da parte del depositario.

 

     Art. 16. Depositario

     1. Il Segretario generale del Consiglio dell'Unione europea è depositario della presente convenzione.

     2. Il depositario pubblica nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee lo stato delle adozioni e delle adesioni, le dichiarazioni e le riserve nonché qualsiasi altra notificazione relativa alla presente convenzione.

     IN FEDE DI CHE, I plenipotenziari hanno apposto le loro firme in calce alla presente convenzione.

 

 

     Convention sur la lutte contre la corruption d'agents publics étrangers dans les transactions commerciales internationales

     (Omissis)