§ 6.1.239 - L.R. 26 febbraio 2015, n. 4.
Sostituzione dell'art. 14 della legge regionale 8 gennaio 2015, n. 1 (Proroga termini e altre disposizioni urgenti).


Settore:Codici regionali
Regione:Abruzzo
Materia:6. finanza e contabilità
Capitolo:6.1 programmazione, bilancio, contabilità
Data:26/02/2015
Numero:4


Sommario
Art. 1.  (Sostituzione dell'articolo 14 della L.R. 1/2015)
Art. 2.  (Entrata in vigore)


§ 6.1.239 - L.R. 26 febbraio 2015, n. 4.

Sostituzione dell'art. 14 della legge regionale 8 gennaio 2015, n. 1 (Proroga termini e altre disposizioni urgenti).

(B.U. 11 marzo 2015, n. 25 Speciale)

 

Art. 1. (Sostituzione dell'articolo 14 della L.R. 1/2015)

1. L'articolo 14 della legge regionale 8 gennaio 2015, n. 1 (Proroga termini e altre disposizioni urgenti) è sostituito dal seguente:

"Art. 14

(Modifiche alla L.R. 45/2001 e disposizioni applicative)

1. L'articolo 3 della legge regionale 24 agosto 2001, n. 45 (Istituzione, organizzazione e funzionamento del Comitato regionale per le comunicazioni (Co.Re.Com.)), è sostituito dal seguente:

"Art. 3

(Composizione)

1. Il Comitato regionale per le comunicazioni è composto dal Presidente e da altri due componenti, scelti tra persone che diano garanzia di assoluta indipendenza sia dal sistema politico istituzionale che dal sistema degli interessi di settore delle comunicazioni e che possiedono comprovate competenze ed esperienza nel settore delle comunicazioni nei suoi aspetti culturali, giuridici, economici e tecnologici.

2. Il Presidente del Comitato è nominato dal Presidente della Giunta regionale d'intesa con il Presidente del Consiglio regionale.

3. Gli altri componenti del Comitato sono eletti dal Consiglio regionale, a votazione segreta, con voto limitato ad un nome. In caso di parità è eletto il più anziano di età.".

2. L'articolo 4 della L.R. 45/2001 è sostituito dal seguente:

"Art. 4

(Durata)

1. I componenti del Co.Re.Com. durano in carica per cinque anni indipendentemente dalla durata della Legislatura ed esercitano le funzioni fino all'insediamento del Comitato subentrante.

2. Il quinquennio decorre dalla data di insediamento a cui procede il Presidente del Consiglio regionale entro quindici giorni dalla completa costituzione del Comitato.

3. I componenti che hanno ricoperto la carica per due mandati, consecutivi o non consecutivi, non sono rieleggibili.

4. In caso di morte, di dimissioni o di decadenza di un membro del Comitato gli Organi competenti entro sessanta giorni lo sostituiscono; chi subentra resta in carica fino alla scadenza del Comitato.

5. Nel caso in cui il Comitato si riduca ad un solo componente, gli Organi competenti procedono al suo rinnovo integrale entro sessanta giorni dal verificarsi dell'ipotesi.

6. In caso di scadenza ordinaria, alle procedure di rinnovo del Comitato gli Organi competenti provvedono con le modalità di cui all'articolo 3, commi 2 e 3, nel termine di cui al comma 5.".

3. L'articolo 12 della L.R. 45/2001 è sostituito dal seguente:

"Art. 12

(Indennità di funzione e rimborsi spese)

1. Ai componenti ed al Presidente del Co.Re.Com. spetta una indennità di funzione mensile lorda nella misura pari rispettivamente al 10% ed al 35% dell'importo dell'indennità mensile di carica spettante ai consiglieri regionali, come stabilito con deliberazione dell'Ufficio di Presidenza.

2. Ai componenti del Comitato che non risiedono nel Comune di L'Aquila o nel luogo in cui esso compie eventuale missione, è corrisposto il rimborso delle spese di viaggio debitamente documentate, se effettuato con mezzi pubblici, o un'indennità chilometrica pari ad 1/5 del costo di un litro di benzina, per ogni chilometro percorso con mezzo proprio dal luogo di residenza o domicilio, da calcolarsi in base alla minore distanza rispetto al luogo di svolgimento delle funzioni.

3. Ai componenti del Comitato che su incarico del Comitato stesso si recano in località diverse da quelle di residenza o domicilio, è corrisposto il rimborso delle spese debitamente documentate per vitto e alloggio nella misura prevista per i dirigenti regionali.".

4. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente articolo gli Organi competenti provvedono alla ricostituzione del Co.Re.Com..

5. I componenti del Comitato uscente restano in carica fino all'insediamento del nuovo Comitato con l'indennità di funzione percepita prima dell'entrata in vigore del presente articolo.

6. Il presente articolo non comporta oneri aggiuntivi a carico del bilancio regionale.

7. Sono o restano abrogati gli articoli 8 e 21 della L.R. 45/2001.".

 

     Art. 2. (Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale telematico della Regione Abruzzo (BURAT).