Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 80. Pubblica amministrazione |
Capitolo: | 80.9 governo e ministeri |
Data: | 15/06/2015 |
Numero: | 84 |
Sommario |
Art. 1. Definizioni |
Art. 2. Dipartimenti del Ministero |
Art. 3. Capo del dipartimento |
Art. 4. Dipartimento per gli affari di giustizia |
Art. 5. Dipartimento dell'organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi |
Art. 5 bis. (Dipartimento per l'innovazione tecnologica della giustizia). |
Art. 6. Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria |
Art. 7. (Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità). |
Art. 8. Organi di decentramento amministrativo |
Art. 9. (Funzioni degli uffici periferici dell'organizzazione giudiziaria). |
Art. 10. (Risorse finanziarie degli uffici periferici dell'organizzazione giudiziaria). |
Art. 11. Competenze della Direzione regionale relative al Dipartimento per gli affari di giustizia |
Art. 12. Competenze della Direzione regionale relative al Dipartimento dell'organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi: area del personale e della formazione |
Art. 13. Competenze della Direzione regionale relative al Dipartimento dell'organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi: area delle risorse materiali, dei beni e dei servizi |
Art. 14. Competenze della Direzione regionale relative al Dipartimento dell'organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi: area della statistica |
Art. 15. Competenze della Direzione regionale relative al Dipartimento dell'organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi: area dei sistemi informativi automatizzati |
Art. 16. (Disposizioni finali). |
Art. 17. Divieto di nuovi o maggiori oneri |
§ 80.9.1090 - D.P.C.M. 15 giugno 2015, n. 84.
Regolamento di riorganizzazione del Ministero della giustizia e riduzione degli uffici dirigenziali e delle dotazioni organiche.
(G.U. 29 giugno 2015, n. 148)
IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
Vista la
Vista la
Visto l'articolo 17, comma 4-bis, della
Visto il
Visto il
Visti gli articoli 4, comma 4, 5, 16, 17, 18, 19 e 55, comma 3, del
Visto il
Visto il
Visto il
Visto l'articolo 1, commi da 404 a 416, della
Visto l'articolo 74 del
Visto il
Visto l'articolo 2 del
Visto l'articolo 1 del
Visto l'articolo 2 del
Visto l'articolo 2, comma 7, del
Visto l'articolo 1, comma 6, del
Visto l'articolo 16, comma 4, del
Visto l'articolo 2, comma 4-bis, del
Visto il
Sentite le organizzazioni sindacali di settore;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 27 marzo 2015;
Udito il parere del Consiglio di Stato espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 16 aprile 2015;
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri adottata nella riunione del 18 maggio 2015;
Sulla proposta del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione e con il Ministro dell'economia e delle finanze;
Adotta
il seguente regolamento:
Titolo I
DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 1. Definizioni
1. Ai fini del presente decreto si intende:
a) per «Ministro» il Ministro della giustizia;
b) per «Ministero» il Ministero della giustizia;
c) per «decreto legislativo» il
d) per «amministrazione centrale» i dipartimenti, le direzioni generali e le altre articolazioni centrali previsti dal titolo II del presente decreto;
e) per "uffici periferici dell'organizzazione giudiziaria" gli uffici periferici dell'organizzazione giudiziaria di cui all'articolo 6 del
f) [per «Direttore regionale» il dirigente generale, preposto ad una Direzione regionale, scelto nell'ambito dei soggetti di cui all'articolo 18 del
Art. 2. Dipartimenti del Ministero
1. Per l'espletamento delle proprie funzioni il Ministero si articola nei seguenti uffici centrali di gestione amministrativa:
a) Dipartimento per gli affari di giustizia;
b) Dipartimento dell'organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi;
b-bis) Dipartimento per l'innovazione tecnologica della giustizia [3];
c) Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria;
d) Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità.
Titolo II
AMMINISTRAZIONE CENTRALE
Art. 3. Capo del dipartimento
1. Ad ogni dipartimento è preposto un Capo del dipartimento.
2. Al Capo del dipartimento spettano i compiti e le funzioni specificamente previsti dall'articolo 5 del decreto legislativo e dal presente regolamento, nonchè:
a) le funzioni di proposta e parere al Ministro nelle materie di competenza del dipartimento; in materia di atti normativi, anche internazionali, tali funzioni sono esercitate in coordinamento con l'attività dell'Ufficio legislativo del Ministero e con l'Ufficio di Gabinetto e a supporto dei medesimi [4];
b) le funzioni di determinazione dei programmi attuativi degli indirizzi del Ministro; indirizzo, coordinamento e controllo degli uffici di livello dirigenziale generale del dipartimento; adozione di circolari nelle materie di competenza;
c) la contrattazione collettiva.
3. Per l'espletamento dei compiti e delle funzioni di cui al comma 2, il Capo del dipartimento si avvale dell'Ufficio del Capo del dipartimento, nell'ambito del quale vengono altresì svolte, in raccordo con l'Ufficio di Gabinetto e con il Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, la progettazione e il controllo di gestione di cui all'articolo 4 del
3-bis. L'incarico di Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza di cui all'articolo 1, comma 7, della
4. Ciascun Capo del dipartimento è coadiuvato nell'esercizio delle sue funzioni da un vice Capo nominato per la durata del suo mandato, all'interno delle dotazioni organiche dirigenziali complessive del Ministero [7].
5. Il vice Capo è nominato tra i soggetti indicati nell'articolo 18, comma 2, del decreto legislativo. L'incarico di vice Capo è conferito con le modalità di cui all'articolo 19, comma 4, del
6. Al fine del coordinamento delle attività dipartimentali relative alle competenze di cui agli articoli 4, comma 2, lettera c), e 5, comma 2, lettere b), c), e), f) e 7 comma 2 lettera b) e alle politiche del personale è istituita la Conferenza dei capi dipartimento con compiti di programmazione, indirizzo e controllo. La Conferenza è convocata dal Ministro, che può anche presiederla ed è composta dal Capo di gabinetto e dai Capi dipartimento. Le modalità di funzionamento della Conferenza sono stabilite con decreto del Ministro. Alle riunioni della Conferenza, possono essere chiamati a partecipare il Capo dell'Ispettorato generale del Ministero, il Capo dell'Ufficio legislativo nonchè i dirigenti generali ai quali sono affidate responsabilità nei settori riguardanti le materie di cui al primo periodo.
Art. 4. Dipartimento per gli affari di giustizia
1. Il Dipartimento per gli affari di giustizia esercita le funzioni e i compiti inerenti le aree funzionali individuate dall'articolo 16, comma 3, lettera a), del decreto legislativo.
2. Per l'espletamento delle funzioni del Dipartimento per gli affari di giustizia sono istituiti i seguenti uffici dirigenziali generali, con le competenze per ciascuno di seguito indicate:
a) Direzione generale degli affari interni: acquisizione ed elaborazione di materiale nel settore civile; questioni concernenti l'applicazione delle leggi e dei regolamenti in materia civile; proroga dei termini in caso di irregolare funzionamento degli uffici giudiziari; vigilanza e controllo sul recupero delle pene pecuniarie e delle spese di giustizia e sulla gestione dei depositi giudiziari; procedimenti per il recupero di somme dovute da funzionari dell'ordine giudiziario o da ausiliari dell'autorità giudiziaria; recupero dei crediti liquidati, in favore dell'amministrazione, dalla Corte dei conti per danno erariale; vigilanza e controllo sui corpi di reato; rapporti con Equitalia Giustizia S.p.a.; servizi di cancelleria e relativi quesiti; vigilanza e indirizzo amministrativo sui servizi relativi alla giustizia civile, esame delle istanze e dei ricorsi e rapporti con l'Ispettorato generale del Ministero; spese di giustizia e patrocinio a spese dello Stato; servizio elettorale; proventi di cancelleria, contributo unificato, tasse di bollo e registri; vigilanza sugli ordini professionali; segreteria del Consiglio nazionale forense e degli altri consigli nazionali; vigilanza sugli organismi di conciliazione, di mediazione e di composizione delle crisi da sovraindebitamento; tenuta dell'albo dei soggetti incaricati dall'autorità giudiziaria delle funzioni di gestione e di controllo nelle procedure di cui al codice della crisi e dell'insolvenza; tenuta dell'albo degli amministratori giudiziari; vigilanza sulle associazioni professionali; vigilanza sui notai, sui consigli notarili, sulla Cassa nazionale del notariato e sulla relativa commissione amministratrice; questioni concernenti l'applicazione delle leggi e dei regolamenti sul notariato, sull'avvocatura e sugli altri ordini professionali, ivi compresi i concorsi e gli esami; attività relative al riconoscimento delle qualifiche professionali, ai sensi del
b) Direzione generale degli affari internazionali e della cooperazione giudiziaria: relazioni internazionali in materia civile e in particolare studio preparatorio ed elaborazione di convenzioni, trattati, accordi e altri strumenti internazionali, con il coordinamento del Capo del Dipartimento e in collaborazione con l'Ufficio di Gabinetto e l'Ufficio legislativo e a supporto dei medesimi; adempimenti relativi alla esecuzione delle convenzioni di collaborazione giudiziaria internazionale; rete giudiziaria europea in materia civile e commerciale; notificazioni e rogatorie civili da e per l'estero; riconoscimento ed esecuzione di sentenze straniere e altri atti formati all'estero in materia civile; attività di cooperazione internazionale attiva e passiva in materia penale; relazioni internazionali in materia penale e in particolare studio preparatorio, negoziazione ed elaborazione di convenzioni, trattati, accordi e altri strumenti internazionali e conseguente monitoraggio della legislazione penale nazionale con il coordinamento del Capo del Dipartimento e in collaborazione con l'Ufficio di Gabinetto e l'Ufficio legislativo e a supporto dei medesimi; rapporti con l'Unione europea, con l'Organizzazione delle nazioni unite e le altre istituzioni internazionali per la prevenzione e il controllo dei reati [9];
c) Direzione generale degli affari giuridici e legali: contenzioso nel quale è interessato il Ministero, in raccordo con le direzioni generali, anche degli altri dipartimenti, competenti per le materie interessate; contenzioso relativo ai diritti umani e ricorsi individuali proposti contro lo Stato avanti la Corte europea dei diritti dell'uomo; esecuzione delle sentenze nelle materie di competenza del dipartimento. Restano ferme, in materia di contenzioso, le competenze di cui agli articoli 5, comma 2, lettera d), e 6, comma 3, nonchè quelle previste dall'articolo 5, comma 3, lettera a-bis), della
3. Il Capo del dipartimento svolge altresì le seguenti funzioni inerenti a:
a) direzione della Biblioteca centrale giuridica e della Biblioteca del Ministero;
b) pubblicazione delle leggi e degli altri provvedimenti normativi e non normativi nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e inserzione nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica; pubblicazione degli atti nel Bollettino ufficiale del Ministero;
c) vigilanza sull'amministrazione degli archivi notarili di cui alla
d) adempimenti di competenza governativa conseguenti alle pronunce della Corte europea dei diritti dell'uomo emanate nei confronti dello Stato italiano; adeguamento del diritto interno alle previsioni degli strumenti internazionali in materia di diritti umani;
e) traduzione di leggi e atti stranieri.
4. Nell'ambito del dipartimento opera, sotto la vigilanza e il controllo del Capo del dipartimento, l'Ufficio centrale degli archivi notarili per lo svolgimento delle funzioni e compiti previsti dalla
Art. 5. Dipartimento dell'organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi
1. Il Dipartimento dell'organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi esercita le funzioni e i compiti inerenti le aree funzionali individuate dall'articolo 16, comma 3, lettera b), del decreto legislativo.
2. Per l'espletamento delle funzioni del Dipartimento dell'organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi sono istituiti i seguenti uffici dirigenziali generali, con le competenze per ciascuno di seguito indicate [10]:
a) Direzione generale del personale e della formazione: ruolo e matricola del personale dirigenziale e non dirigenziale; reclutamento, nomina e prima assegnazione del personale dirigenziale e non dirigenziale dell'amministrazione centrale e degli uffici giudiziari nazionali; reclutamento, nomina e prima assegnazione del personale dirigenziale e non dirigenziale dell'amministrazione periferica e degli uffici giudiziari diversi da quelli nazionali nei casi previsti dall'articolo 35, comma 5, secondo periodo, del
b) Direzione generale delle risorse materiali e delle tecnologie: determinazione del fabbisogno di beni e servizi dell'amministrazione centrale e degli uffici giudiziari nazionali; attività connesse all'onere delle spese per la gestione degli uffici giudiziari a norma dell'articolo 1, secondo comma, della
c) Direzione generale del bilancio e della contabilità: adempimenti connessi alla formazione del bilancio di previsione, al disegno di legge di assestamento del bilancio dello Stato e al conto consuntivo; predisposizione del budget economico per centri di costo e rilevazione dei costi; variazioni di bilancio; predisposizione del conto annuale; erogazione del trattamento economico fondamentale e accessorio al personale dell'amministrazione centrale; erogazione del trattamento economico fondamentale al personale degli Uffici giudiziari centrali; gestione dei fondi relativi al trattamento economico accessorio; rimborso degli oneri relativi al trattamento economico fondamentale del personale comandato da altre amministrazioni ed enti; servizio dei buoni pasto spettanti ai dipendenti dell'amministrazione giudiziaria; liquidazione di interessi e rivalutazione sulle somme spettanti al personale;
d) Direzione generale dei magistrati: attività preparatorie e preliminari relative all'esercizio dell'azione disciplinare e altre attività di supporto nelle materie di competenza del Ministro in ordine ai magistrati professionali e onorari, salve le competenze dell'Ispettorato generale del Ministero, e conseguenti rapporti con il Consiglio superiore della magistratura; gestione del personale di magistratura ordinaria e onoraria; tabelle di composizione degli uffici giudiziari; gestione dei concorsi per l'ammissione in magistratura; provvedimenti in materia pensionistica relativi al personale di magistratura; contenzioso relativo al personale di magistratura;
e) [Direzione generale per i sistemi informativi automatizzati: attuazione delle linee strategiche per la riorganizzazione e la digitalizzazione dell'amministrazione della giustizia; adempimento dei compiti di cui all'articolo 17 del
f) [Direzione generale di statistica e analisi organizzativa: compiti previsti dal
3. Il Capo del dipartimento svolge altresì le seguenti funzioni:
a) rilevazione dei fabbisogni e programmazione degli interventi su circoscrizioni giudiziarie, dotazioni, piante organiche di personale da destinare alle varie strutture e articolazioni dell'amministrazione giudiziaria, nel quadro delle dotazioni organiche esistenti;
b) gestione dell'Ufficio relazioni con il pubblico, ai sensi degli articoli 1, comma 4, lettere b) e c), e 8, della
Art. 5 bis. (Dipartimento per l'innovazione tecnologica della giustizia). [15]
1. Il Dipartimento per l'innovazione tecnologica della giustizia esercita le funzioni e i compiti inerenti alle aree funzionali individuate dall'articolo 16, comma 3, lettera d-bis), del decreto legislativo. Il Dipartimento garantisce l'attuazione delle linee strategiche per la riorganizzazione e la digitalizzazione della giustizia. Il capo del Dipartimento assume le funzioni di responsabile della transizione digitale ai sensi dell'articolo 17 del
2. Per l'espletamento delle funzioni del Dipartimento per l'innovazione tecnologica della giustizia sono istituiti i seguenti uffici dirigenziali generali, con le competenze per ciascuno di seguito indicate:
a) Direzione generale per i servizi applicativi: attuazione degli obiettivi strategici definiti dal Dipartimento attinenti alla digitalizzazione dei sistemi e dei procedimenti, amministrativi e giudiziari, dell'amministrazione della giustizia; determinazione del fabbisogno di servizi applicativi per tutte le articolazioni del Ministero; programmazione, progettazione, sviluppo, gestione, accesso e disponibilità degli applicativi di tutte le articolazioni del Ministero; acquisizione di beni e servizi informatici riguardanti le componenti applicative per la digitalizzazione dei sistemi e dei procedimenti dell'amministrazione della giustizia; pareri di congruità tecnico-economica sugli acquisti in materia di sistemi e servizi applicativi per i quali non è richiesto il parere obbligatorio dell'Agenzia per l'Italia digitale;
b) Direzione generale per le infrastrutture digitali e l'assistenza all'utenza: attuazione degli obiettivi strategici definiti dal Dipartimento attinenti all'evoluzione tecnologica delle infrastrutture digitali; progettazione, sviluppo, gestione e monitoraggio dei sistemi informatici, telematici, di telecomunicazione e fonia di tutte le articolazioni del Ministero; interconnessione con i sistemi informatici, telematici, di telecomunicazione e fonia delle altre amministrazioni; definizione di servizi innovativi e attuazione di un efficace piano di sicurezza informatica dell'amministrazione della giustizia; individuazione delle esigenze informatiche degli uffici dell'amministrazione centrale e degli uffici giudiziari nazionali; gestione del servizio di assistenza sistemistica e dei servizi rivolti all'utenza; acquisizione dei beni strumentali informatici degli uffici dell'amministrazione centrale e degli uffici giudiziari e dei connessi lavori di impiantistica riguardanti l'infrastruttura relativa alle tecnologie dell'informazione e della comunicazione della giustizia; pareri di congruità tecnico-economica sugli acquisti in materia di sistemi infrastrutturali per i quali non è richiesto il parere obbligatorio dell'Agenzia per l'Italia digitale;
c) Direzione generale di statistica e analisi organizzativa: compiti previsti dal
d) Direzione generale per il coordinamento delle politiche di coesione: funzioni di coordinamento delle attività della politica regionale e nazionale finanziata o cofinanziata dall'Unione europea inerenti al perseguimento degli obiettivi e dei compiti istituzionali del Ministero della giustizia, a supporto delle articolazioni ministeriali interessate; coordinamento, gestione, monitoraggio, rendicontazione, nell'ambito di tali funzioni, dei programmi e degli interventi; coordinamento e gestione delle attività inerenti alla materia degli aiuti di Stato.
Art. 6. Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria
1. Il Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria esercita le funzioni e i compiti inerenti le aree funzionali individuate dall'articolo 16, comma 3, lettera c), del decreto legislativo.
2. Per l'espletamento delle funzioni del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria, oltre ai provveditorati regionali dell'Amministrazione penitenziaria di cui alla
a) Direzione generale del personale: attuazione delle politiche delle risorse umane; assunzione e gestione del personale della carriera dirigenziale penitenziaria e del personale del comparto funzioni centrali, anche di qualifica dirigenziale; assunzione e gestione del personale dirigenziale e non dirigenziale del Corpo di polizia penitenziaria; trattamento giuridico, economico, previdenziale e di quiescenza; relazioni sindacali; procedimenti disciplinari, coordinamento del servizio delle traduzioni e dei piantonamenti sul territorio nazionale [16];
a-bis) Direzione generale per la gestione dei beni, dei servizi e degli interventi in materia di edilizia penitenziaria: gestione dei beni demaniali e patrimoniali, dei beni immobili e dei relativi beni mobili e strumentali; rilevazione ed analisi dei fabbisogni di beni e servizi e degli interventi in materia di edilizia penitenziaria e residenziale di servizio; predisposizione dei relativi atti di programmazione e di indirizzo; progettazione in materia di edilizia penitenziaria e residenziale di servizio; progettazione tecnica per l'acquisizione di beni e servizi la cui gestione sia ad essa attribuita; attività di analisi, studio e ricerca per l'innovazione nelle materie di competenza; procedure per l'affidamento di lavori e l'acquisizione di beni e servizi per le esigenze del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria; espletamento dei compiti e delle funzioni di cui al
b) Direzione generale dei detenuti e del trattamento: assegnazione e trasferimento dei detenuti e degli internati all'esterno dei provveditorati regionali; gestione dei detenuti sottoposti ai regimi speciali; servizio sanitario; attività trattamentali intramurali;
c) Direzione generale della formazione: formazione, aggiornamento e specializzazione del personale appartenente ai quadri direttivi dell'amministrazione penitenziaria secondo le attribuzioni previste dal
3. Il Capo del dipartimento svolge altresì le seguenti funzioni: compiti inerenti l'attività ispettiva nelle materie di competenza; contenzioso relativo alle materia di competenza delle direzioni generali di cui al comma 2, lettere a), a-bis) e b) [19].
Art. 7. (Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità). [20]
1. Il Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità esercita le funzioni e i compiti inerenti alle aree funzionali di cui all'articolo 16, comma 3, lettera d), del decreto legislativo.
2. Per l'espletamento delle funzioni di cui al comma 1 sono istituiti i seguenti uffici dirigenziali generali con le competenze di seguito indicate:
a) Direzione generale del personale e delle risorse: assunzione e gestione del personale dirigenziale e non dirigenziale; relazioni sindacali; procedimenti disciplinari; rilevazione ed analisi dei fabbisogni di beni e servizi e degli interventi in materia di edilizia, predisposizione dei relativi atti di programmazione e progettazione; affidamento di lavori e acquisizione di beni e servizi e gestione dei relativi contratti; gestione dei beni demaniali e patrimoniali, dei beni immobili e dei relativi beni mobili e strumentali;
b) Direzione generale per la giustizia minorile e riparativa: esecuzione dei provvedimenti penali dell'autorità giudiziaria minorile; emanazione delle direttive tecniche per l'intervento dei servizi minorili; verifica e valutazione della loro attuazione; relazioni con la magistratura minorile, con gli enti locali e gli altri enti pubblici, con gli enti privati, le organizzazioni del volontariato, del lavoro e delle imprese, finalizzati all'attività socio-educativa; attività di prevenzione della devianza; segretariato della Conferenza nazionale e delle Conferenze locali per la giustizia riparativa, nonchè istruttoria per la nomina degli esperti di cui all'articolo 61, commi 2 e 5, del
c) Direzione generale per la giustizia di comunità: analisi, elaborazione ed emanazione delle direttive tecniche per l'intervento degli uffici di esecuzione penale esterna ai sensi dell'articolo 72 della
3. Il Capo del Dipartimento esercita l'attività ispettiva e tiene i rapporti con le autorità giudiziarie italiane ed estere.
Titolo III
AMMINISTRAZIONE PERIFERICA
Art. 8. Organi di decentramento amministrativo [21]
1. Costituiscono organi periferici di livello dirigenziale generale del Ministero i provveditorati regionali dell'Amministrazione penitenziaria di cui all'articolo 32 della
2. Costituiscono organi periferici di livello dirigenziale non generale del Ministero gli uffici periferici dell'organizzazione giudiziaria e i centri per la giustizia minorile di cui all'articolo 7 del
Art. 9. (Funzioni degli uffici periferici dell'organizzazione giudiziaria). [22]
1. Sulla base di programmi, indirizzi e direttive impartite dalla direzione generale delle risorse materiali e delle tecnologie, ferma la facoltà di delega di cui all'articolo 6, comma 3, del
a) analisi comparativa dei costi relativi alle diverse tipologie di beni e servizi per il fabbisogno degli uffici giudiziari;
b) acquisti di beni e servizi per il fabbisogno degli uffici giudiziari e gestione delle risorse materiali, dei beni e servizi dei medesimi uffici;
c) attività connesse all'onere delle spese per la gestione degli uffici giudiziari a norma dell'articolo 1, secondo comma, della
d) supporto e ausilio all'attività delle conferenze permanenti di cui all'articolo 3 del
e) predisposizione e attuazione dei programmi per l'acquisto, la costruzione, la permuta, la vendita, la ristrutturazione di beni immobili adibiti ad uffici giudiziari;
f) attività di raccordo con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e con l'Agenzia del demanio per la realizzazione di interventi in materia di edilizia giudiziaria.
Art. 10. (Risorse finanziarie degli uffici periferici dell'organizzazione giudiziaria). [23]
1. Il direttore generale delle risorse materiali e delle tecnologie assegna le risorse finanziarie e strumentali al dirigente preposto agli uffici periferici dell'organizzazione giudiziaria a norma dell'articolo 8 del
Art. 11. Competenze della Direzione regionale relative al Dipartimento per gli affari di giustizia [24]
[1. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 7, comma 3, del
a) attuazione delle iniziative e degli interventi per garantire lo svolgimento delle funzioni demandate al sistema informativo del casellario dal
b) raccolta delle informazioni relative alle spese di giustizia sostenute negli uffici giudiziari della circoscrizione di competenza, con esclusione di ogni rapporto con Equitalia giustizia s.p.a.]
Art. 12. Competenze della Direzione regionale relative al Dipartimento dell'organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi: area del personale e della formazione [25]
[1. Sono attribuiti alla Direzione regionale, nell'ambito della circoscrizione di competenza, i seguenti compiti:
a) reclutamento del personale nell'ambito della programmazione effettuata dall'amministrazione centrale; nomina e prima assegnazione del personale reclutato con concorso regionale;
b) gestione del personale dell'amministrazione periferica, delle cancellerie e segreterie giudiziarie, degli uffici notificazioni, esecuzioni e protesti; assegnazione delle risorse umane agli uffici; assegnazione temporanea di personale, anche in soprannumero, in posti vacanti di altro ufficio compreso nella circoscrizione, per un periodo non superiore a sei mesi prorogabile una sola volta; trasferimenti e comandi nell'ambito della circoscrizione; formazione e aggiornamento professionale del personale non dirigenziale dell'amministrazione periferica, delle cancellerie e segreterie giudiziarie, degli uffici notificazioni, esecuzioni e protesti;
c) gestione del trattamento economico e fiscale degli ufficiali giudiziari nell'ambito dei servizi notificazioni, esecuzioni e protesti; disamina delle ispezioni relative ai medesimi servizi.]
Art. 13. Competenze della Direzione regionale relative al Dipartimento dell'organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi: area delle risorse materiali, dei beni e dei servizi [26]
[1. Sono attribuiti alla Direzione regionale, nell'ambito della circoscrizione di competenza, i seguenti compiti:
a) analisi comparativa dei costi relativi alle diverse tipologie di beni;
b) acquisti di beni e servizi per l'amministrazione periferica e gli uffici giudiziari; gestione delle risorse materiali, dei beni e servizi dell'amministrazione periferica e degli uffici giudiziari;
c) determinazione del fabbisogno di beni e servizi dell'amministrazione periferica e degli uffici giudiziari;
d) alimentazione del sistema informativo delle scritture contabili e dei dati relativi al fabbisogno;
e) gestione degli immobili demaniali;
f) attività connesse all'onere delle spese per la gestione degli uffici giudiziari a norma dell'articolo 1, secondo comma, della
Art. 14. Competenze della Direzione regionale relative al Dipartimento dell'organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi: area della statistica [28]
[1. Sono attribuiti alla Direzione regionale, nell'ambito della circoscrizione di competenza, i seguenti compiti:
a) attività di controllo delle procedure di raccolta dei dati e delle informazioni finalizzate alla alimentazione dei sistemi centralizzati di statistica, seguendo i criteri stabiliti a livello nazionale dalla Direzione generale di statistica e analisi organizzativa nell'ambito del programma statistico nazionale di cui al
b) supporto alla Direzione generale di statistica analisi organizzativa nel coordinamento e controllo della attività svolta dagli uffici giudiziari strumentale ai compiti previsti nel
Art. 15. Competenze della Direzione regionale relative al Dipartimento dell'organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi: area dei sistemi informativi automatizzati [29]
[1. Sono attribuiti alla competenza della Direzione regionale, nell'ambito della circoscrizione di competenza, i seguenti compiti:
a) individuazione delle esigenze informatiche degli uffici del territorio e pianificazione delle risorse necessarie; gestione del servizio di assistenza sistemistica; pareri di congruità tecnico-economica sull'acquisto di beni o servizi informatici; approvvigionamento e gestione dei beni strumentali informatici delle direzioni regionali;
b) programmazione, adozione, monitoraggio e vigilanza delle disposizioni e procedure di sicurezza nel trattamento dei dati e nella gestione dei sistemi informativi.]
Titolo IV
DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI
Art. 16. (Disposizioni finali). [30]
1. All'individuazione degli uffici di livello dirigenziale non generale nonchè alla definizione dei relativi compiti e alla distribuzione dei predetti tra le strutture di livello dirigenziale generale si provvede con decreti del Ministro, ai sensi dell'articolo 17, comma 4-bis, lettera e), della
2. Con uno o più decreti del Ministro, nell'ambito delle dotazioni organiche del Ministero, sono determinate le piante organiche del personale amministrativo degli uffici giudiziari e delle strutture centrali e periferiche in cui si articola l'Amministrazione.
3. La tabella E) allegata alla
4. Le dotazioni organiche del personale dirigenziale e non dirigenziale dell'Amministrazione giudiziaria, del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria, del Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità e dell'Amministrazione degli archivi notarili, sono previste dalle tabelle C), D), E), F) e G) allegate al presente decreto che ne costituiscono parte integrante. Con successivi decreti il Ministro della giustizia ripartisce i contingenti di personale come sopra rideterminati nelle fasce retributive e nei profili professionali.
5. Il Ministro provvede con proprio decreto all'attribuzione delle risorse ai dipartimenti.
6. Le dotazioni organiche del Ministero sono definite dal presente decreto ad ogni effetto di legge.
Art. 17. Divieto di nuovi o maggiori oneri
1. Dall'attuazione del presente provvedimento non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.
Registrato alla Corte dei conti il 26 giugno 2015 Ufficio controllo atti P.C.M. Ministeri giustizia e affari esteri, reg.ne - prev. n. 1717
Tabella A [31]
(articolo 16, comma 6)
sostituisce la tabella A) allegata al
Istituzione delle direzioni generali regionali dell'organizzazione giudiziaria
Tabella B [32]
(articolo 16, comma 3)
sostituisce la tabella E) allegata alla
Provveditorati regionali dell'Amministrazione penitenziaria
1) Piemonte, Liguria, Valle d'Aosta/Vallee d'Aoste (sede Torino);
2) Veneto, Friuli Venezia Giulia, Trentino Alto Adige/Südtirol (sede Padova);
3) Lombardia (sede Milano);
4) Emilia Romagna, Marche (sede Bologna);
5) Toscana, Umbria (sede Firenze);
6) Lazio, Abruzzo, Molise (sede Roma);
7) Campania (sede Napoli);
8) Puglia, Basilicata (sede Bari);
9) Calabria (sede Catanzaro);
10) Sicilia (sede Palermo);
11) Sardegna (sede Cagliari).
Tabella C [33]
(articolo 16, comma 4)
Ministero della giustizia
Dotazione organica complessiva del personale dirigenziale
Qualifiche dirigenziali - carriera amministrativa |
Dotazione organica |
Dirigenti 1^ fascia |
22 |
Dirigenti 2^ fascia |
395* |
Totale Dirigenti |
417 |
|
|
Qualifiche dirigenziali - carriera penitenziaria |
Dotazione organica |
Dirigenti generali penitenziari |
18 |
Dirigenti penitenziari |
352 |
Totale Dirigenti |
370 |
* di cui 40 assegnati agli uffici di diretta collaborazione del Ministro.
Tabella D [34]
(articolo 16, commi 1 e 9)
Ministero della giustizia
Amministrazione giudiziaria
Dipartimento per gli affari di giustizia, Dipartimento dell'organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi, Dipartimento per l'innovazione tecnologica della giustizia
Qualifiche dirigenziali |
Dotazione organica |
Dirigenti 1^ fascia |
17 |
Dirigenti 2^ fascia |
330 |
Totale Dirigenti |
347 |
|
|
Aree |
Dotazione organica |
Area Funzionari |
11.993 |
Area Assistenti |
26.715 |
Area Operatori |
4.415 |
Totale aree |
43.123 |
Totale complessivo |
43.470 |
Tabella E [35]
(articolo 16, commi 1 e 9)
Ministero della giustizia
Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria
Dotazione organico complessiva del personale amministrativo
Qualifiche dirigenziali |
Dotazione organica |
Dirigenti penitenziari |
|
Dirigenti generali penitenziari |
17 |
Dirigenti istituti penitenziari |
300 |
Dirigenti Area 1^ |
|
Dirigenti 2^ fascia - carriera amministrativa |
29 |
Aree |
Dotazione organica |
Terza Area |
2.319 |
Seconda Area |
2.377 |
Prima Area |
93 |
Totale qualifiche dirigenziali |
346 |
Totale aree |
4.789 |
Totale complessivo |
5.135 |
Tabella F [36]
(articolo 16, comma 4)
Ministero della giustizia
Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità
Qualifiche dirigenziali |
Dotazione organica |
Dirigenti 1^ fascia - carriera amministrativa |
4 |
Dirigente generale penitenziario |
1 |
Dirigenti 2^ fascia - carriera amministrativa |
19 |
Dirigenti esecuzione penale esterna e IPM - carriera penitenziaria |
52 |
Totale Dirigenti |
76 |
|
|
Aree |
Dotazione organica |
Area Funzionari |
3.327 |
Area Assistenti |
1.182 |
Area Operatori |
115 |
Totale aree |
4.624 |
Totale complessivo |
4.700 |
Tabella G
(articolo 16, commi 1 e 9)
Ministero della giustizia
Amministrazione degli archivi notarili
Dotazione organica complessiva del personale amministrativo
Qualifiche dirigenziali |
Dotazione organica |
Dirigenti 1^ fascia |
1 |
Dirigenti 2^ fascia |
17 |
Totale dirigenti |
18 |
|
|
Aree |
Dotazione organica |
Terza area |
141 |
Seconda area |
251 |
Prima area |
110 |
|
|
TOTALE QUALIFICHE DIRIGENZIALI |
18 |
TOTALE AREE |
502 |
TOTALE COMPLESSIVO |
520 |
[1] Lettera così sostituita dall'art. 1 del
[2] Lettera abrogata dall'art. 1 del
[3] Lettera inserita dall'art. 1 del
[4] Lettera così modificata dall'art. 5 del
[5] Comma così modificato dall'art. 5 del
[6] Comma aggiunto dall'art. 1 del
[7] Comma così modificato dall'art. 2 del
[8] Lettera così sostituita dall'art. 3 del
[9] Lettera così sostituita dall'art. 3 del
[10] Alinea così modificato dall'art. 1 del
[11] Lettera così modificata dall'art. 1 del
[12] Lettera sostituita dall'art. 4 del
[13] Lettera sostituita dall'art. 4 del
[14] Lettera abrogata dall'art. 1 del
[15] Articolo inserito dall'art. 1 del
[16] Lettera così sostituita dall'art. 1 del
[17] Lettera inserita dall'art. 1 del
[18] Lettera così modificata dall'art. 5 del
[19] Comma così modificato dall'art. 1 del
[20] Articolo così sostituito dall'art. 1 del
[21] Articolo così sostituito dall'art. 1 del
[22] Articolo così sostituito dall'art. 1 del
[23] Articolo così sostituito dall'art. 1 del
[24] Articolo abrogato dall'art. 1 del
[25] Articolo abrogato dall'art. 1 del
[26] Articolo abrogato dall'art. 1 del
[27] Lettera così sostituita dall'art. 4 del
[28] Articolo abrogato dall'art. 1 del
[29] Articolo abrogato dall'art. 1 del
[30] Articolo così sostituito dall'art. 1 del
[31] Tabella soppressa dall'art. 1 del
[32] Tabella così modificata dall'art. 3 del
[33] Tabella già sostituita dall'art. 1 del
[34] Tabella già sostituita dall'art. 2 del
[35] Tabella così sostituita dall'art. 3 del
[36] Tabella già sostituita dall'art. 2 del