§ 80.9.190 - Legge 12 agosto 1962, n. 1311.
Organizzazione e funzionamento dell'Ispettorato generale presso il Ministero di grazia e giustizia.


Settore:Normativa nazionale
Materia:80. Pubblica amministrazione
Capitolo:80.9 governo e ministeri
Data:12/08/1962
Numero:1311


Sommario
Art. 1.  Organico dell'ispettorato generale
Art. 2.  Destinazione di magistrati all'ispettorato generale
Art. 3.  Ufficio di segreteria
Art. 4.  Funzionari adibiti al servizio ispettivo
Art. 5.  Conferimento delle funzioni ispettive
Art. 6.  Promozioni di funzionari con incarico ispettivo
Art. 7.  Verifiche ispettive
Art. 8.  Esecuzione delle ispezioni
Art. 9.  Relazioni e referenze ispettive
Art. 10.  Obbligo di denuncia
Art. 11.  Provvedimenti conseguenti ai rilievi ispettivi
Art. 12.  Inchiesta amministrativa
Art. 13.  Norme abrogate
Art. 14.  Decorrenza


§ 80.9.190 - Legge 12 agosto 1962, n. 1311.

Organizzazione e funzionamento dell'Ispettorato generale presso il Ministero di grazia e giustizia.

(G.U. 5 settembre 1962, n. 224)

 

     Art. 1. Organico dell'ispettorato generale

     L'ispettorato generale presso il Ministero di grazia e giustizia è posto alla dipendenza diretta del Ministro Guardasigilli ed è costituito:

     1) da un magistrato di Corte di cassazione con ufficio direttivo, con le funzioni di capo dell'ispettorato generale;

     2) da un magistrato di Corte di cassazione con ufficio direttivo ovvero da un magistrato di Corte di cassazione, con le funzioni di vice capo dell'ispettorato generale;

     3) da sette magistrati di Corte di cassazione, con le funzioni di ispettori generali capi [1] ;

     4) da dodici magistrati di corte d'appello, con le funzioni di ispettori generali [2] .

     I magistrati con le funzioni di ispettori generali possono essere destinati, anche temporaneamente, e per non oltre tre unità, con provvedimenti del capo dell'ufficio, all'esercizio di funzioni amministrative presso l'Ispettorato generale [3] .

 

          Art. 2. Destinazione di magistrati all'ispettorato generale

     I magistrati addetti all'ispettorato generale sono destinati al Ministero di grazia e giustizia con funzioni amministrative e sono collocati fuori del ruolo organico della Magistratura, ai sensi dell'art. 196 dell'ordinamento giudiziario approvato con il regio decreto 30 gennaio 1941, n 12.

     Per effetto della disposizione di cui al precedente comma, la pianta organica dei magistrati in servizio al Ministero, stabilita dalla tabella N annessa al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, è sostituita dalla tabella A allegata alla presente legge; i magistrati collocati fuori del ruolo organico ai sensi dell'art. 210 del regio decreto 30 gennaio 1941, sopra citato, non possono, in ogni caso, superare il numero di venticinque.

     La destinazione dei magistrati all'ispettorato ha luogo a termini dell'art. 15, primo comma, della legge 24 marzo 1958, n. 195.

     I posti assegnati in organico all'ispettorato non possono essere utilizzati per altri uffici del Ministero.

 

          Art. 3. Ufficio di segreteria

     Ai servizi di segreteria dell'ispettorato generale sono addetti quattro funzionari di cancelleria, assegnati al Ministero di grazia e giustizia, ai sensi dell'art. 7, settimo comma, dell'ordinamento del personale delle cancellerie e segreterie giudiziarie approvato con la legge 23 ottobre 1960, n. 1196, e sei dattilografi giudiziari.

     La direzione dell'ufficio è affidata ad un funzionario di cancelleria della carriera direttiva.

 

          Art. 4. Funzionari adibiti al servizio ispettivo [4]

     All'Ispettorato generale sono destinati, oltre ai funzionari del ruolo dirigenziale indicati nel quadro A della tabella IV annessa al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, trentasei direttori aggiunti di cancelleria con funzioni di collaborazione nel servizio ispettivo.

     I funzionari di cui al comma precedente vengono assegnati alle circoscrizioni ispettive stabilite nella tabella B allegata alla presente legge.

     I funzionari non possono essere assegnati a quelle circoscrizioni ispettive nelle quali hanno esercitato nell'ultimo quinquennio funzioni di cancelliere.

     I funzionari dipendono dal capo dell'Ispettorato generale o da chi ne fa le veci; hanno il proprio ufficio presso le corti di appello indicate nell'allegata tabella B, alle quali sono addetti soltanto ai fini amministrativi, ed ispezionano, di norma, gli uffici giudiziari compresi nella circoscrizione cui sono stati assegnati. Essi possono essere autorizzati dal Ministero, previa richiesta del capo dell'Ispettorato generale, a risiedere in località diversa da quella in cui hanno il loro ufficio.

     In relazione alle esigenze del servizio, il Ministro può, con proprio decreto di concerto con il Ministro del tesoro, istituire in tutte o in alcune delle circoscrizioni indicate nell'allegata tabella B uffici decentrati dell'Ispettorato generale. Agli uffici decentrati viene trasferito personale previsto nell'organico dell'Ispettorato generale del Ministero.

     Gli uffici di cui al comma precedente dipendono gerarchicamente e funzionalmente dall'Ispettorato generale.

 

          Art. 5. Conferimento delle funzioni ispettive

     Le funzioni ispettive ai funzionari di cancelleria e di segreteria posti alle dipendenze dell'ispettorato generale sono conferite con decreto del Ministro.

 

          Art. 6. Promozioni di funzionari con incarico ispettivo

     L'effettivo esercizio delle funzioni ispettive alle dipendenze dell'ispettorato generale è parificato al servizio prestato negli uffici giudiziari, ai fini del computo del biennio richiesto dall'art. 44, secondo comma, della legge 23 ottobre 1960, n. 1196, per poter partecipare al concorso speciale ed allo scrutinio per merito comparativo per la promozione a cancelliere capo di Corte di appello o a segretario capo di Procura generale.

     La Commissione centrale di scrutinio, nella valutazione della qualità del servizio prestato dai funzionari di cancelleria o segreteria ai fini di cui all'art. 30, terzo comma della predetta legge, terrà in particolare considerazione il lodevole esercizio delle funzioni ispettive.

 

          Art. 7. Verifiche ispettive

     Il capo dell'ispettorato generale dispone, in conformità delle direttive impartite dal Ministro, le ispezioni in tutti gli uffici giudiziari allo scopo di accertare se i servizi procedono secondo le leggi, i regolamenti e le istruzioni vigenti. Nelle ispezioni è verificato altresì il rispetto delle prescrizioni di sicurezza negli accessi alle banche di dati in uso presso gli uffici giudiziari [5].

     Le ispezioni di cui al comma precedente hanno luogo, di norma, ogni triennio; il capo dell'ispettorato generale può ordinare che esse siano ripetute entro un termine minore negli uffici ove siano state riscontrate o per i quali vengono segnalate deficienze o irregolarità.

     Il Ministro può in ogni tempo, quando lo ritenga opportuno, disporre ispezioni negli uffici giudiziari. Il Ministro può altresì disporre ispezioni parziali negli uffici giudiziari, al fine di accertare la produttività degli stessi, l'entità e la tempestività del lavoro di singoli magistrati nonchè il rispetto delle prescrizioni di sicurezza negli accessi alle banche di dati in uso presso gli uffici giudiziari [6].

 

          Art. 8. Esecuzione delle ispezioni

     Le ispezioni ai servizi di cancelleria e di segreteria delle Corti di appello e dei Tribunali sono, di norma, affidate ai magistrati dell'ispettorato generale; quelle ai servizi di cancelleria delle Preture sono, di norma, affidate ai funzionari di cancelleria o di segreteria con funzioni di ispettore superiore o di ispettore.

     Nelle ispezioni agli uffici di cancelleria o di segreteria i magistrati dell'ispettorato possono, previa autorizzazione del capo dell'ispettorato generale, farsi assistere da funzionari di cancelleria o di segreteria adibiti al servizio ispettivo.

     Le ispezioni ai servizi degli ufficiali giudiziari sono disciplinate dall'articolo 120 dell'ordinamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 1959, n. 1229, e successive modificazioni.

 

          Art. 9. Relazioni e referenze ispettive

     Al termine della verifica, l'ispettore redige una relazione nella quale menziona succintamente le irregolarità e le lacune riscontrate nei servizi e formula le proposte atte ad eliminarle.

     I magistrati ispettori riferiscono anche sulla entità e tempestività del lavoro eseguito dai magistrati, nonchè sulla capacità, operosità e condotta dei funzionari addetti all'ufficio ispezionato.

     I funzionari ispettori non possono esprimere apprezzamenti né raccogliere informazioni sul personale che presta servizio nell'ufficio ispezionato; per quanto concerne l'attività dei magistrati essi debbono limitarsi al rilevamento dei dati statistici.

     Nei casi in cui sia stata disposta, ai sensi del secondo comma dell'art. 7 una nuova ispezione, e questa constati il permanere delle deficienze o irregolarità precedentemente riscontrate, il capo dell'ispettorato generale ne informa con rapporto il Ministro per gli eventuali provvedimenti anche di carattere disciplinare.

 

          Art. 10. Obbligo di denuncia

     Se nel corso delle ispezioni vengono accertati abusi o irregolarità gravi, l'ispettore ne informa immediatamente il capo dell'ispettorato generale, formulando le proposte circa i provvedimenti da adottare; quando dal ritardo possa derivare pregiudizio, dà egli stesso le disposizioni atte ad eliminare gli inconvenienti.

 

          Art. 11. Provvedimenti conseguenti ai rilievi ispettivi

     Fuori dei casi previsti dall'articolo precedente, qualsiasi provvedimento consequenziale alle ispezioni è devoluto alla competenza delle singole direzioni generali.

 

          Art. 12. Inchiesta amministrativa

     Il Ministro può avvalersi dell'ispettorato generale per l'esecuzione di inchieste sul personale appartenente all'ordine giudiziario e su qualsiasi altra categoria di personale dipendente dal Ministero di grazia e giustizia.

     La direzione generale per gli Istituti di prevenzione e di pena provvede normalmente alle inchieste con proprio personale.

     Il magistrato ispettore incaricato di un'inchiesta nei riguardi di un magistrato deve, al termine dell'indagine e senza l'osservanza di particolari formalità, chiedere informazioni al capo dell'ufficio e chiarimenti all'inquisito, e poi riferire in merito al servizio prestato da quest'ultimo, alle attitudini ed alla capacità da lui dimostrate nell'esercizio delle funzioni giudiziarie, nonchè su ogni altro fatto o elemento suscettibile di valutazione in sede disciplinare.

     Criteri analoghi vengono adottati per le inchieste da eseguire nei confronti di funzionari.

     Al termine dell'inchiesta il magistrato ispettore redige una dettagliata relazione, alla quale allega gli atti e i documenti acquisiti per l'accertamento della responsabilità disciplinare dell'inquisito.

     Il capo dell'ispettorato generale trasmette al Ministro la relazione d'inchiesta, formulando, se del caso, proposte circa i provvedimenti da adottare.

     Copia della relazione viene trasmessa al direttore generale competente.

 

          Art. 13. Norme abrogate

     E' abrogata la legge 25 giugno 1940, n. 1212, e sono abrogate tutte le disposizioni contrarie o incompatibili con la presente legge.

 

          Art. 14. Decorrenza

     La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

 

     Tabelle.

     (Omissis).


[1] Gli originari numeri 3), 4) e 5) sono stati sostituiti dagli attuali numeri 3) e 4) dall'art. 7 della L. 8 agosto 1980, n. 426.

[2] Gli originari numeri 3), 4) e 5) sono stati sostituiti dagli attuali numeri 3) e 4) dall'art. 7 della L. 8 agosto 1980, n. 426.

[3] Comma aggiunto dall'art. 7 della L. 8 agosto 1980, n. 426.

[4] Articolo così sostituito dall'art. 8 della L. 8 agosto 1980, n. 426.

[5] Comma così modificato dall'art. 23 della L. 28 giugno 2024, n. 90.

[6] Comma sostituito dall'art. 1 della L. 6 ottobre 1988, n. 432 e così modificato dall'art. 23 della L. 28 giugno 2024, n. 90.