Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 71. Ordinamento giudiziario |
Capitolo: | 71.2 organizzazione |
Data: | 18/08/2015 |
Numero: | 133 |
Sommario |
Art. 1. Definizioni |
Art. 2. Ambito di applicazione |
Art. 3. La Conferenza permanente |
Art. 4. Compiti |
Art. 5. Accordi e convenzioni |
Art. 6. Rapporti con l'amministrazione centrale |
Art. 7. Invarianza finanziaria |
Art. 8. Entrata in vigore |
§ 71.2.217 - D.P.R. 18 agosto 2015, n. 133.
Regolamento sulle misure organizzative a livello centrale e periferico per l'attuazione delle disposizioni dei commi 527, 528, 529 e 530 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
(G.U. 27 agosto 2015, n. 198)
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'articolo 87, comma quinto, della Costituzione;
Visto l'articolo 17, comma 4-bis, della
Visto l'articolo 1 del
Visto il
Visto l'articolo 9 del
Visto l'articolo 1, commi 526, 527, 528 , 529 e 530 della
Visto il
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 3 luglio 2015;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 23 luglio 2015;
Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni parlamentari della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 6 agosto 2015;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;
Emana
il seguente regolamento:
Capo I
Disposizioni generali
Art. 1. Definizioni
1. Ai fini del presente decreto:
a) per "legge" si intende la
b) per "uffici giudiziari" si intendono gli uffici di cui all'articolo 1, primo comma, della
c) per "Conferenza permanente" si intende l'articolazione amministrativa cui sono attribuiti i compiti di cui all'articolo 4;
d) per "Ministero" si intende il Ministero della giustizia.
Art. 2. Ambito di applicazione
1. Il presente regolamento disciplina le misure organizzative necessarie, a livello centrale e periferico, per l'attuazione del trasferimento, dai comuni al Ministero, dell'onere delle spese obbligatorie di cui all'articolo 1, primo comma, della
Capo II
Misure organizzative a livello periferico
Art. 3. La Conferenza permanente
1. In ogni circondario opera la Conferenza permanente composta dai capi degli uffici giudiziari e dai dirigenti amministrativi. La Conferenza permanente è convocata e presieduta dal presidente della Corte di appello ovvero, nelle sedi che non sono capoluogo del distretto, dal presidente del tribunale. Sulle materie inerenti alla sicurezza a norma dell'articolo 4, comma 1, primo periodo, la Conferenza permanente può essere convocata anche su richiesta del procuratore generale presso la corte di appello. Nel caso di cui al periodo che precede, il procuratore generale presso la corte di appello compone la Conferenza permanente che opera nelle sedi che non sono capoluogo di distretto.
2. La Conferenza permanente delibera a maggioranza dei presenti e in caso di parità prevale il voto del presidente.
3. La Conferenza permanente si avvale di idoneo personale dell'amministrazione della giustizia e può altresì avvalersi, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, di idoneo personale delle altre amministrazioni pubbliche sulla base di accordi o convenzioni.
4. Il presidente invita alle riunioni il presidente del locale consiglio dell'ordine degli avvocati, i coordinatori degli uffici del giudice di pace interessati, e può invitare esperti ovvero rappresentanti degli enti locali e di altre amministrazioni pubbliche, senza diritto di voto.
5. I dirigenti amministrativi:
a) svolgono le attività necessarie all'esecuzione delle delibere della Conferenza permanente;
b) vigilano, per conto della Conferenza permanente, sulla corretta esecuzione delle prestazioni conseguenti alla stipula dei contratti relativi alle attività di cui all'articolo 4;
c) riferiscono al presidente della Conferenza permanente sugli esiti delle attività di cui alle lettere a) e b).
6. Per la partecipazione alle attività della Conferenza permanente, anche su invito, non sono dovuti compensi, gettoni di presenza o altri emolumenti comunque denominati. All'eventuale rimborso delle spese di missione si provvede con le risorse finanziarie del Ministero disponibili a legislazione vigente.
7. Per effetto di quanto disposto dall'articolo 1, comma 526, della legge, sono soppresse, a far data dal 1° settembre 2015, le Commissioni di manutenzione di cui all'articolo 3 del
Art. 4. Compiti
1. La Conferenza permanente, tenuto conto del decreto di cui all'articolo 1, commi 528 e 529, della legge, individua e propone i fabbisogni necessari ad assicurare il funzionamento degli uffici giudiziari e indica le specifiche esigenze concernenti la gestione, anche logistica e con riferimento alla ripartizione ed assegnazione degli spazi interni tra uffici, la manutenzione dei beni immobili e delle pertinenti strutture, nonchè quelle concernenti i servizi, compresi il riscaldamento, la climatizzazione, le utenze, la pulizia e la disinfestazione, la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti, il giardinaggio, il facchinaggio, i traslochi, la vigilanza e la custodia, compresi gli aspetti tecnici e amministrativi della sicurezza degli edifici. Restano ferme le competenze dei titolari dei poteri di spesa.
2. In caso di urgenza i compiti in materia di sicurezza di cui al comma 1, primo periodo, sono svolti dal procuratore generale.
3. La Conferenza permanente informa senza ritardo di ogni necessità i soggetti obbligati alla manutenzione straordinaria e alla conservazione strutturale degli immobili.
4. Le Conferenze permanenti delle sedi che non sono capoluogo del distretto trasmettono al procuratore generale le delibere inerenti alla sicurezza per le valutazioni di competenza.
5. Il procuratore generale trasmette le delibere inerenti alla sicurezza all'autorità di pubblica sicurezza.
Capo III
Misure organizzative a livello centrale
Art. 5. Accordi e convenzioni
1. La Conferenza permanente può stipulare accordi o convenzioni, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, al fine di prevedere una collaborazione gestionale per assicurare la continuità dei servizi per il funzionamento degli uffici giudiziari.
2. Il Dipartimento dell'organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi del Ministero può stipulare accordi o convenzioni quadro, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, finalizzati a definire l'uniformità dei criteri gestionali cui si devono attenere gli accordi e le convenzioni di cui al comma 1.
Art. 6. Rapporti con l'amministrazione centrale
1. La Conferenza permanente opera nell'ambito degli indirizzi e secondo le linee di pianificazione strategica stabiliti dal Dipartimento dell'organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi del Ministero, assicurando il raccordo con l'attività dei delegati a norma dell'articolo 16, comma 4, terzo periodo, del
2. La Conferenza permanente trasmette anche con modalità telematiche ed entro 5 giorni dall'adozione al Dipartimento dell'organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi le deliberazioni con cui sono attuati i compiti di cui all'articolo 4.
3. Ferme le competenze del Dipartimento dell'organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi del Ministero connesse alle spese di funzionamento degli uffici giudiziari, ivi incluse le competenze dei titolari delegati ai poteri di spesa, possono essere delegate ai capi degli uffici giudiziari le competenze relative alla formazione dei contratti necessari all'attuazione dei compiti di cui all'articolo 4, comma 1. Nella materia della sicurezza le medesime competenze possono essere delegate al procuratore generale.
Capo IV
Disposizioni finali
Art. 7. Invarianza finanziaria
1. Dall'attuazione del presente decreto, anche con riferimento agli accordi e alle convenzioni di cui agli articoli 3 e 5, non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Le amministrazioni pubbliche interessate provvedono, con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.
Art. 8. Entrata in vigore
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Registrato alla Corte dei conti il 26 agosto 2015 Ufficio controllo atti P.C.M. Ministeri giustizia e affari esteri, reg.ne prev. n. 2153