§ 1.5.32 - L.R. 18 dicembre 2013, n. 55.
Disposizioni per l’adempimento degli obblighi della Regione Abruzzo derivanti dall’appartenenza dell’Italia all’Unione Europea. Attuazione delle [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Abruzzo
Materia:1. assetto istituzionale e organi statutari
Capitolo:1.5 ordinamento istituzionale e deleghe agli enti locali
Data:18/12/2013
Numero:55


Sommario
Art.  1. (Finalità)
Art.  2. (Finalità)
Art.  3. (Relazione sull’attuazione delle misure previste dal D.Lgs. 150/2012)
Art.  4. (Certificati di abilitazione)
Art.  5. (Prescrizioni per il deposito e la vendita di prodotti fitosanitari)
Art.  6. (Controllo delle attrezzature per l’applicazione dei prodotti fitosanitari)
Art.  7. (Irrorazione aerea)
Art.  8. (Misure specifiche per la tutela dell’ambiente acquatico e dell’acqua potabile)
Art.  9. (Riduzione dell’uso dei prodotti fitosanitari o dei rischi in aree specifiche)
Art.  10. (Dati di produzione, vendita e utilizzazione)
Art.  11. (Difesa integrata obbligatoria)
Art.  12. (Difesa integrata volontaria)
Art.  13. (Agricoltura biologica)
Art.  14. (Controlli)
Art.  15. (Sanzioni)
Art.  16. (Gestione del rischio di alluvione)
Art.  17. (Sostituzione dell’articolo 213 della legge regionale 26 aprile 2004, n. 15)
Art.  18. (Interventi per il recupero ed il riutilizzo delle risorse idriche non pregiate per usi irrigui e altri usi compatibili)
Art.  19. (Modifiche alla legge regionale 25 novembre 1998, n. 138)
Art.  20. (Sostituzione dell’articolo 1 della legge regionale 25 novembre 1998, n. 138)
Art.  21. (Sostituzione dell’articolo 2 della legge regionale 25 novembre 1998, n. 138)
Art.  22. (Sostituzione dell’articolo 3 della legge regionale 25 novembre 1998, n. 138)
Art.  23. (Sostituzione dell’articolo 4 della legge regionale 25 novembre 1998, n. 138)
Art.  24. (Sostituzione dell’articolo 5 della legge regionale 25 novembre 1998, n. 138)
Art.  25. (Sostituzione dell’articolo 6 della legge regionale 25 novembre 1998, n. 138)
Art.  26. (Sostituzione dell’articolo 8 della legge regionale 25 novembre 1998, n. 138)
Art.  27. (Sostituzione dell’articolo 10 della legge regionale 25 novembre 1998, n. 138)
Art.  28. (Integrazione alla legge regionale 25 novembre 1998, n. 138)
Art.  29. (Sostituzione dell’articolo 1 della legge regionale 3 novembre 1999, n. 98)
Art.  30. (Modifiche all’articolo 2 della legge regionale 3 novembre 1999, n. 98)
Art.  31. (Sostituzione dell’articolo 3 della legge regionale 3 novembre 1999, n. 98)
Art.  32. (Sostituzione dell’articolo 4 della legge regionale 3 novembre 1999, n. 98)
Art.  33. (Sostituzione dell’articolo 8 della legge regionale 3 novembre 1999, n. 98)
Art.  34. (Integrazione alla legge regionale 3 novembre 1999, n. 98)
Art.  35. (Istituzione del Registro regionale de minimis)
Art.  36. (Modalità di trattamento dei dati e delle informazioni)
Art.  37. (Ambito d’applicazione)
Art.  38. (Promozione e pubblicizzazione dell'Aeroporto d'Abruzzo)
Art.  39. (Disposizioni transitorie)
Art.  40. (Disposizioni per l'organizzazione diretta di eventi e la concessione di contributi)
Art.  41. (Disposizioni transitorie)
Art.  42. (Norme finanziarie)
Art.  43. (Abrogazioni)
Art.  44. (Entrata in vigore)


§ 1.5.32 - L.R. 18 dicembre 2013, n. 55.

Disposizioni per l’adempimento degli obblighi della Regione Abruzzo derivanti dall’appartenenza dell’Italia all’Unione Europea. Attuazione delle direttive 2009/128/CE e 2007/60/CE e disposizioni per l’attuazione del principio della tutela della concorrenza, Aeroporto d’Abruzzo, e Disposizioni per l’organizzazione diretta di eventi e la concessione di contributi (Legge europea regionale 2013)

(B.U. 27 dicembre 2013, n. 127 Speciale)

 

TITOLO I

ADEGUAMENTO ALL’ORDINAMENTO EUROPEO

 

Art. 1. (Finalità)

1. La Regione Abruzzo, nel rispetto del Titolo V della Costituzione, dello Statuto regionale ed in attuazione della legge regionale 30 ottobre 2009, n. 22 (Disposizioni sulla partecipazione della Regione Abruzzo ai processi normativi dell’Unione europea e sulle procedure di esecuzione degli obblighi Comunitari), e successive modifiche ed integrazioni, con la presente legge dispone l’attuazione dei seguenti atti europei:

a) direttiva 2009/128/CE del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un quadro per l’azione comunitaria ai fini dell’utilizzo sostenibile dei pesticidi;

b) direttiva 2007/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni.

2. La presente legge dà attuazione, altresì, al principio della tutela della concorrenza ed assicura il rispetto della normativa europea sugli aiuti di Stato.

 

TITOLO II

ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA 2009/128/CE

 

     Art. 2. (Finalità)

1. La Regione, con la presente legge, attua, nell’ambito della propria competenza legislativa, le disposizioni del D.Lgs. 14 agosto 2012, n. 150 (Attuazione della direttiva 2009/128/CE che istituisce un quadro per l’azione comunitaria ai fini dell’utilizzo sostenibile dei pesticidi), al fine di:

a) ridurre i rischi e gli impatti sulla salute umana, sull’ambiente e sulla biodiversità;

b) promuovere l’applicazione della difesa integrata e di approcci alternativi o metodi non chimici.

 

     Art. 3. (Relazione sull’attuazione delle misure previste dal D.Lgs. 150/2012)

1. Ai sensi dell’articolo 6, comma 8, del D.Lgs. 150/2012, la Giunta regionale, su proposta della Direzione competente in materia di agricoltura, approva entro il 30 novembre 2016 e, successivamente, ogni trenta mesi, la relazione sulle azioni svolte e sui progressi realizzati nell’attuazione delle misure di cui al predetto decreto legislativo.

2. La Direzione regionale competente in materia di agricoltura acquisisce dall’Agenzia Regionale per la Tutela dell’Ambiente di cui alla legge regionale 29 luglio 1998, n. 64 (Istituzione dell’Agenzia Regionale per la Tutela dell’Ambiente) e dalle Direzioni regionali competenti in materia di ambiente e di salute, i dati e gli elementi utili alla predisposizione della relazione di cui al comma 1.

 

     Art. 4. (Certificati di abilitazione)

1. Ai sensi dell’articolo 7, comma 3, del D.Lgs. 150/2012, sono individuate nelle Aziende Sanitarie Locali (ASL) le strutture preposte all’espletamento dell’esame volto al rilascio dei certificati di abilitazione per gli utilizzatori professionali e i distributori dei prodotti fitosanitari.

2. Per assicurare procedure omogenee per l’attività di formazione e aggiornamento, nonché per il rilascio delle abilitazioni alla vendita e all’acquisto e utilizzo dei prodotti fitosanitari, la Giunta regionale definisce i contenuti e i requisiti del sistema formativo, su proposta della Direzione competente in materia di salute, sentita quella competente in materia di agricoltura, sulla base delle indicazioni e dei requisiti definiti dal Piano d’Azione Nazionale di cui all’art. 8 del D.Lgs. 150/2012.

3. Con la deliberazione di cui al comma 2, la Giunta regionale definisce le modalità per la qualificazione e i contenuti della formazione per i consulenti di cui all’art. 8 del D.Lgs. 150/2012.

4. Per l’espletamento degli esami di cui al comma 1 sono costituite, presso le ASL, Commissioni esaminatrici composte da esperti delle Direzioni regionali competenti in materia di salute e di agricoltura, nonché da sanitari delle ASL.

5. I corsi di formazione propedeutici all’espletamento degli esami di cui al comma 1 sono organizzati dalle ASL o da organismi accreditati presso la Direzione competente in materia di salute, secondo le norme vigenti; sono riconosciuti validi anche i corsi svolti con supporti multimediali e con le modalità della Formazione a distanza (FAD), fermo restando il rispetto dei requisiti di cui al comma 2 ed il previo accertamento del profitto.

6. Per l’espletamento degli esami e per il rilascio delle abilitazioni i richiedenti versano alle ASL territorialmente competenti la quota di concorso alle spese commisurata ai relativi oneri, da stabilire con l’atto di cui al comma 2; il Programma di Sviluppo rurale 2014-2020 può prevedere interventi per la realizzazione dei corsi. In tal caso la Giunta regionale stabilisce le modalità di fruizione degli stessi.

7. Ai sensi degli articoli 8 e 9 del D.Lgs. 150/2012, i certificati di abilitazione alla vendita e all’acquisto di prodotti fitosanitari sono rilasciati dalla ASL competente per territorio; i certificati di abilitazione all’attività di consulente e all’impiego di prodotti fitosanitari sono rilasciati dalla Direzione regionale competente in materia di salute, previo versamento della corrispondente quota stabilita dalla Giunta regionale.

8. Le attività volte al rilascio dei certificati di abilitazione all’attività di consulente sull’impiego dei prodotti fitosanitari sono eseguite nel rispetto dei criteri e delle modalità stabiliti dalla Giunta regionale sulla base delle misure contenute nel Piano d’Azione Nazionale di cui all’articolo 6 del D.Lgs. 150/2012.

 

     Art. 5. (Prescrizioni per il deposito e la vendita di prodotti fitosanitari)

1. La costruzione e la trasformazione di ambienti per il deposito di prodotti fitosanitari sono subordinate al rispetto delle vigenti disposizioni in materia di urbanistica, di edilizia, di norme igienico-sanitarie, di sicurezza degli ambienti di lavoro e di prevenzione degli incendi.

2. Ferme restando le disposizioni di cui all’articolo 10 del D.Lgs. 150/2012 e nel rispetto degli articoli 21 e 22 del decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290 (Regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, alla immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti - n. 46, allegato 1, legge n. 59/1997):

a) i prodotti fitosanitari e i loro coadiuvanti devono essere detenuti o venduti in locali o ambienti che non sono adibiti a deposito o vendita di generi alimentari;

b) i prodotti classificati tossici, molto tossici e nocivi devono essere conservati in depositi o armadi da tenere chiusi a chiave e separati con appositi contrassegni ai sensi di quanto disposto dal D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 (Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro).

 

     Art. 6. (Controllo delle attrezzature per l’applicazione dei prodotti fitosanitari)

1. I controlli di cui all’articolo 12 del D.Lgs. 150/2012 sono assicurati dalla Direzione regionale competente in materia di agricoltura, tenuto conto di quanto previsto dall’articolo 25, commi 2 e 3 del medesimo decreto.

2. Dal presente articolo non devono derivare maggiori oneri per la finanza regionale.

 

     Art. 7. (Irrorazione aerea)

1. Ai sensi e nei casi di cui all’articolo 13 del D.Lgs. 150/2012 la Direzione regionale competente in materia di agricoltura può autorizzare l’irrorazione aerea in deroga; in tal caso provvede agli adempimenti previsti dal citato articolo.

 

     Art. 8. (Misure specifiche per la tutela dell’ambiente acquatico e dell’acqua potabile)

1. Ai sensi del comma 2, dell’articolo 14 del D.Lgs. 150/2012, la Giunta regionale approva, entro il 31 gennaio di ogni anno, su proposta della Direzione regionale competente in materia di agricoltura, la relazione sullo stato di attuazione delle misure adottate per la tutela dell’ambiente acquatico e delle fonti di approvvigionamento di acqua potabile, previste dal Piano d’azione nazionale per l’uso sostenibile dei prodotti fitosanitari di cui all’articolo 6 del medesimo decreto.

2. Le Direzioni regionali competenti in materia di salute e di ambiente forniscono alla Direzione regionale competente in materia di agricoltura, entro il 15 gennaio di ogni anno, i dati e gli elementi utili alla predisposizione della relazione di cui al comma 1.

 

     Art. 9. (Riduzione dell’uso dei prodotti fitosanitari o dei rischi in aree specifiche)

1. Ai sensi dell’articolo 15, comma 6 del D.Lgs. 150/2012 la Giunta regionale, su proposta della Direzione regionale competente in materia di agricoltura, d’intesa con quella competente in materia di ambiente, può individuare ulteriori aree specifiche, rispetto a quelle di cui al comma 2 del citato articolo, nelle quali applicare divieti o riduzioni d’uso dei prodotti fitosanitari; in tal caso la Direzione regionale competente in materia di agricoltura informa tempestivamente i Ministeri competenti in materia di ambiente, agricoltura e salute.

 

     Art. 10. (Dati di produzione, vendita e utilizzazione)

1. Ai sensi dell’articolo 16 del D.Lgs. 150/2012, la scheda informativa sui dati di vendita dei prodotti fitosanitari è trasmessa annualmente, dalle persone titolari di imprese commerciali o da società che commercializzano e vendono prodotti fitosanitari e coadiuvanti di prodotti fitosanitari, alla Direzione regionale competente in materia di salute e alla ASL competente per territorio, attraverso il Sistema Informativo Veterinario Regione Abruzzo (SIVRA).

2. Ai sensi dell’articolo 16 del D.Lgs. 150/2012, la Direzione regionale competente in materia di salute comunica, entro il mese di dicembre di ogni anno, al Ministero competente in materia di salute e al Servizio informativo agricolo nazionale del Ministero competente in materia di agricoltura, l’elenco aggiornato dei soggetti autorizzati alla vendita dei prodotti fitosanitari.

 

     Art. 11. (Difesa integrata obbligatoria)

1. Ai sensi dell’articolo 19, comma 4 del D.Lgs. 150/2012, la Giunta regionale, su proposta della Direzione regionale competente in materia di agricoltura, stabilisce criteri e modalità per la messa a disposizione delle informazioni e degli strumenti relativi alla difesa integrata obbligatoria e per la realizzazione dei relativi servizi.

 

     Art. 12. (Difesa integrata volontaria)

1. La Regione promuove interventi di difesa integrata volontaria di cui all’articolo 20 del D.Lgs. 150/2012 attraverso le misure contenute nel Programma di Sviluppo Rurale (PSR) 2014-2020.

 

     Art. 13. (Agricoltura biologica)

1. La Regione promuove interventi in materia di agricoltura biologica di cui all’articolo 21 del D.Lgs. 150/2012 attraverso le misure contenute nel Programma di Sviluppo Rurale (PSR) 2014-2020.

 

     Art. 14. (Controlli)

1. La Regione assicura i controlli di cui all’articolo 23 del D.Lgs. 150/2012 attraverso le Direzioni regionali competenti in materia di agricoltura, di salute e di ambiente, nonché attraverso le ASL.

2. La Giunta regionale stabilisce criteri e modalità per l’espletamento dei controlli di cui al comma 1, fermo restando quanto disposto dal Piano d’azione nazionale per l’uso sostenibile dei prodotti fitosanitari di cui all’articolo 6 del D.Lgs. 150/2012.

 

     Art. 15. (Sanzioni)

1. Le Direzioni regionali competenti in materia di agricoltura e di salute, nonché le ASL territorialmente competenti, irrogano le sanzioni di cui all’articolo 24 del D.Lgs. 150/2012 in relazione alle fattispecie in esso contemplate e nel rispetto del riparto della potestà legislativa tra lo Stato e le Regioni, ferma restando la competenza dei soggetti ai quali sono attribuiti i poteri di accertamento, contestazione di illeciti amministrativi e di irrogazione di sanzioni in base alle leggi vigenti.

2. Le Direzioni regionali di cui al comma 1 assicurano la riscossione delle sanzioni di propria competenza che confluiscono nel capitolo 03.05.001 - 35016 denominato "Entrate derivanti da sanzioni amministrative relative a violazioni di norme comunitarie, statali e regionali, nel comparto agricoltura.".

3. Le ASL, che curano la riscossione delle sanzioni di propria competenza, utilizzano i relativi introiti per il potenziamento e l’ottimizzazione dei controlli di cui all’articolo 23 del D.Lgs. 150/2012.

4. Limitatamente all’irrogazione delle sanzioni da parte delle Direzioni regionali di cui al comma 1, la Giunta regionale definisce le modalità per l’attuazione del presente articolo.

5. Per le violazioni amministrative di cui al presente articolo si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale) e successive modifiche ed integrazioni.

TITOLO III

(ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA 2007/60/CE)

 

     Art. 16. (Gestione del rischio di alluvione)

1. La Regione, per quanto di competenza provvede, attraverso la Direzione competente in materia di lavori pubblici e protezione civile, agli adempimenti di cui al decreto legislativo 23 febbraio 2010, n. 49 (Attuazione della direttiva 2007/60/CE relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni), anche tenuto conto di quanto previsto dall’articolo 4 del decreto legislativo 10 dicembre 2010, n. 219 (Attuazione della direttiva 2008/105/CE relativa a standard di qualità ambientale nel settore della politica delle acque, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 82/176/CEE, 83/513/CEE, 84/156/CEE, 84/491/CEE, 86/280/CEE, nonché modifica della direttiva 2000/60/CE e recepimento della direttiva 2009/90/CE che stabilisce, conformemente alla direttiva 2000/60/CE, specifiche tecniche per l’analisi chimica e il monitoraggio dello stato delle acque).

2. Per gli adempimenti di cui al D.Lgs. 49/2010 ed in particolare per la predisposizione della parte del Piano di gestione del rischio di alluvioni di cui all’articolo 7, comma 3, lettera b) del medesimo decreto legislativo, le Autorità di bacino di cui alla legge regionale 24 agosto 2001, n. 43 (Istituzione dell’autorità di bacino di rilievo interregionale del fiume Sangro), alla legge regionale 16 settembre 1998, n. 81 (Norme per il riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo), alla legge regionale 16 settembre 1998, n. 78 (Istituzione dell’autorità di bacino dei fiumi Trigno, Biferno, e Minori, Saccione e Fortore) e alla legge regionale 16 luglio 1997, n. 59 (Norme per il funzionamento dell’Autorità di Bacino del Tronto), per le parti del territorio regionale ricadenti nei predetti bacini, e l’Agenzia Regionale per la Tutela dell’Ambiente di cui alla legge regionale 29 luglio 1998, n. 64 (Istituzione dell’Agenzia Regionale per la Tutela dell’Ambiente) mettono a disposizione della Direzione regionale competente in materia di lavori pubblici e protezione civile i dati, le informazioni e quanto necessario a consentire l’attuazione del D.Lgs. 49/2010, provvedendo, su incarico della Direzione competente, anche a svolgere specifiche funzioni [1].

3. Le attività di cui all’ articolo 3, commi 5 e 6 della legge regionale 16 settembre 1998, n. 81 (Norme per il riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo) sono assegnate alla competenza della Direzione regionale competente in materia di lavori pubblici e protezione civile.

4. Le attività previste dai commi 1, 2 e 3 sono svolte nel rispetto degli indirizzi operativi formulati dal Ministero competente in materia di tutela ambientale.

TITOLO IV

(ATTUAZIONE DEL PRINCIPIO DELLA TUTELA DELLA CONCORRENZA E DEGLI ARTICOLI 107 E 108 DEL TFUE)

Capo I

Programmi regionali sulla sussidiarietà

 

     Art. 17. (Sostituzione dell’articolo 213 della legge regionale 26 aprile 2004, n. 15)

1. L’articolo 213 della legge regionale 26 aprile 2004, n. 15 (Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio annuale 2004 e pluriennale 2004-2006 della Regione Abruzzo (Legge finanziaria regionale 2004)) è sostituito dal seguente:

"Art. 213

(Interventi relativi al principio di sussidiarietà)

1. Ai sensi dell’articolo 118, comma quarto della Costituzione, la Regione promuove il principio di sussidiarietà orizzontale anche attraverso interventi che favoriscono il mercato del lavoro e che sono volti a sostenere la centralità della persona e l’accrescimento del benessere sociale.

2. Per le finalità di cui al comma 1, la Giunta regionale, per il tramite della Direzione e del Servizio competenti in materia di riforme istituzionali, provvede a organizzare giornate di studio, destinate ai componenti degli organi di indirizzo-politico, ai dirigenti ed ai funzionari della Regione e degli enti locali, per la diffusione della conoscenza di strumenti e modelli di applicazione del principio di sussidiarietà orizzontale.

3. Per la realizzazione di quanto previsto dal comma 2, la Giunta regionale, su proposta della Direzione e del Servizio competenti in materia di riforme istituzionali, approva annualmente un programma regionale sulla sussidiarietà orizzontale che può prevedere, per la sua attuazione, il ricorso, nel rispetto delle disposizioni europee e statali in materia di affidamenti di servizi e forniture, a soggetti esterni all’amministrazione regionale, in possesso di consolidata esperienza in materia.".

Capo II

Interventi di recupero e riutilizzo delle risorse idriche non pregiate

 

     Art. 18. (Interventi per il recupero ed il riutilizzo delle risorse idriche non pregiate per usi irrigui e altri usi compatibili)

1. Fatto salvo quanto disposto dall’articolo 141, comma 2 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale) e ferme restando le competenze spettanti ai Consorzi di bonifica ai sensi della legislazione vigente, la Regione individua nei Consorzi di Bonifica, di cui alla legge regionale 7 giugno 1996, n. 36 (Adeguamento funzionale, riordino e norme per il risanamento dei Consorzi di Bonifica) e successive modifiche ed integrazioni, i soggetti attuatori degli interventi previsti nell’obiettivo operativo IV.1.1.b recante «Interventi per il recupero e riutilizzo delle risorse idriche non pregiate per usi compatibili in ambito irriguo e civile» previsto nel Programma Attuativo Regionale del Fondo Sviluppo e Coesione 2007-2013.

2. Nel rispetto della normativa sugli aiuti di Stato di cui agli articoli 107 e 108 del Trattato sul Funzionamento dell’Unione europea (TFUE), per l’attuazione degli interventi previsti dal comma 1, i Consorzi di Bonifica sono obbligati, per un periodo di dieci anni dalla data di collaudo delle opere realizzate, a reinvestire gli eventuali proventi netti derivanti dalla gestione delle opere relative agli interventi di cui al comma 1, nelle seguenti attività di pubblico interesse:

a) realizzazione, manutenzione ed esercizio delle opere di bonifica;

b) realizzazione di opere finalizzate alla manutenzione e al ripristino ambientale nonché per la protezione da calamità naturali mediante forestazione ed interventi di manutenzione idraulica;

c) realizzazione di attività funzionali alla difesa e alla manutenzione del territorio.

3. Nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato, i Consorzi di Bonifica, compatibilmente con le proprie disposizioni statutarie in materia di bilancio, devono adottare un regime di contabilità separata per la gestione delle opere relative agli interventi di cui al comma 1.

4. I Consorzi di bonifica trasmettono annualmente alla Direzione regionale competente in materia di politiche agricole un resoconto analitico e finanziario delle attività realizzate con i proventi di cui al comma 2.

Capo III

Interventi culturali in materia di editoria

 

     Art. 19. (Modifiche alla legge regionale 25 novembre 1998, n. 138)

1. Il titolo della legge regionale 25 novembre 1998, n. 138 (Interventi di sostegno dell’editoria abruzzese e provvidenze per un progetto culturale di informazione nelle scuole secondarie di secondo grado) è sostituito dal seguente: "Interventi di sostegno dell’editoria".

 

     Art. 20. (Sostituzione dell’articolo 1 della legge regionale 25 novembre 1998, n. 138)

1. L’articolo 1 della legge regionale 25 novembre 1998, n. 138 è sostituito dal seguente:

"Art. 1

(Finalità)

1. Al fine di promuovere l'informazione su aspetti peculiari della storia, della letteratura, dell'arte, delle tradizioni popolari, della natura e dell'ambiente fisico e socio-economico dell'Abruzzo e concorrere allo sviluppo dell'editoria, la Regione sostiene i seguenti interventi:

a) realizzazione, da parte di case editrici, di progetti editoriali, espressione dell'identità culturale, sociale, economica, naturalistica e ambientale dell'Abruzzo, o afferenti a ricerca ed informazione;

b) presentazione di produzioni editoriali abruzzesi o di importanti pubblicazioni riguardanti l'Abruzzo, in rassegne nazionali e internazionali di promozione settoriale;

c) potenziamento, presso biblioteche e istituzioni culturali del territorio regionale, della dotazione di pubblicazioni riguardanti l’Abruzzo.".

 

     Art. 21. (Sostituzione dell’articolo 2 della legge regionale 25 novembre 1998, n. 138)

1. L’articolo 2 della legge regionale 138/1998 è sostituito dal seguente:

"Art. 2

(Soggetti beneficiari)

1. Possono accedere ai contributi previsti dalla presente legge le case editrici che operano sul territorio regionale e che sono regolarmente iscritte al registro delle imprese presso la Camera di commercio.".

 

     Art. 22. (Sostituzione dell’articolo 3 della legge regionale 25 novembre 1998, n. 138)

1. L’articolo 3 della legge regionale 138/1998 è sostituito dal seguente:

"Art. 3

(Commissione tecnica)

1. La proposta di Programma di cui all’articolo 4 è predisposta da una Commissione tecnica.

2. La Commissione di cui al comma 1 è composta dal dirigente del Servizio competente in materia di cultura e da due funzionari esperti del medesimo Servizio; le funzioni di segretario sono svolte da un dipendente di categoria C del medesimo Servizio.

3. La Commissione è nominata con atto del dirigente del Servizio competente in materia di cultura.

4. La partecipazione alla Commissione è a titolo gratuito.".

 

     Art. 23. (Sostituzione dell’articolo 4 della legge regionale 25 novembre 1998, n. 138)

1. L’articolo 4 della legge regionale 138/1998 è sostituito dal seguente:

"Art. 4

(Programmazione annuale degli interventi)

1. La Giunta regionale approva il Programma annuale degli interventi, previo parere della Commissione consiliare competente per materia; se la Commissione consiliare non esprime parere entro venti giorni dall’assegnazione, il parere s’intende come favorevole.".

 

     Art. 24. (Sostituzione dell’articolo 5 della legge regionale 25 novembre 1998, n. 138)

1. L’articolo 5 della legge regionale 138/1998 è sostituito dal seguente:

"Art. 5

(Sostegno di progetti editoriali)

1. Gli investimenti finanziari della Regione in progetti editoriali, che confluiscono nel Programma annuale di cui all’articolo 4, sono rivolti alle iniziative delle case editrici di cui all’articolo 2.

2. Sulla base del Programma annuale approvato dalla Giunta regionale, il Servizio competente in materia di cultura emana avviso pubblico annuale con cui sono stabiliti criteri e modalità per la concessione dei contributi.".

 

     Art. 25. (Sostituzione dell’articolo 6 della legge regionale 25 novembre 1998, n. 138)

1. L’articolo 6 della legge regionale 138/1998 è sostituito dal seguente:

"Art. 6

(Partecipazione della Regione a rassegne editoriali, nazionali e internazionali)

1. La Commissione di cui all’articolo 3 elabora la proposta relativa alla partecipazione della Regione, con propria struttura espositiva, a manifestazioni particolarmente significative nell'ambito della promozione settoriale, a livello nazionale o internazionale, quantificando l'entità della spesa a carico del bilancio regionale.

2. La proposta di cui al comma 1 è inserita nel Programma di cui all’articolo 4.".

 

     Art. 26. (Sostituzione dell’articolo 8 della legge regionale 25 novembre 1998, n. 138)

1. L’articolo 8 della legge regionale 138/1998 è sostituito dal seguente:

"Art. 8

(Potenziamento presso biblioteche e istituzioni culturali della Regione, della dotazione di pubblicazioni)

1. La Commissione di cui all'articolo 3 elabora la proposta relativa al potenziamento, presso biblioteche e istituzioni culturali della Regione, del patrimonio di opere librarie e documentarie, relative ad argomenti riguardanti l’Abruzzo, anche in formato elettronico.

2. La proposta di cui al comma 1 è inserita nel Programma di cui all’articolo 4.

3. La distribuzione delle pubblicazioni ai soggetti assegnatari è effettuata dalle Case editrici.".

 

     Art. 27. (Sostituzione dell’articolo 10 della legge regionale 25 novembre 1998, n. 138)

1. L’articolo 10 della legge regionale 138/1998 è sostituito dal seguente:

"Art. 10

(Divieto di cumulo)

1. I contributi previsti dal Titolo I non sono cumulabili con quelli previsti da altre leggi regionali, nazionali ed europee di intervento nel settore della cultura.".

 

     Art. 28. (Integrazione alla legge regionale 25 novembre 1998, n. 138)

1. Dopo l’articolo 11 della legge regionale 138/1998 è inserito il seguente:

"Art. 11 bis

(Normativa europea sugli aiuti di Stato)

1. I contributi di cui all’articolo 5 sono concessi nel rispetto della normativa europea sugli aiuti di Stato d’importanza minore.

2. Se la concessione dei contributi di cui al comma 1 non rientra nella fattispecie degli aiuti di Stato d’importanza minore, la Giunta regionale istituisce regimi di aiuto nel rispetto della normativa europea di riferimento e dell’articolo 7 della legge regionale 30 ottobre 2009, n. 22 (Disposizioni sulla partecipazione della Regione Abruzzo ai processi normativi dell’Unione europea e sulle procedure d’esecuzione degli obblighi europei) e successive modifiche ed integrazioni.".

Capo IV

Interventi culturali in materia di attività cinematografiche, audiovisive e multimediali

 

     Art. 29. (Sostituzione dell’articolo 1 della legge regionale 3 novembre 1999, n. 98)

1. L’articolo 1 della legge regionale 3 novembre 1999, n. 98 (Disciplina regionale delle attività cinematografiche, audiovisive e multimediali) è sostituito dal seguente:

"Art. 1

(Finalità)

1. La Regione Abruzzo, nel rispetto della normativa europea sugli aiuti di Stato e conformemente ai principi contenuti nello Statuto regionale, riconosce alle attività cinematografiche, audiovisive e multimediali una funzione fondamentale per il processo di crescita sociale e culturale della società e ne favorisce la diffusione e la fruizione sul territorio, ferme restando le competenze riservate allo Stato.".

 

     Art. 30. (Modifiche all’articolo 2 della legge regionale 3 novembre 1999, n. 98)

1. Le lettere a) e b) del comma 1 dell’articolo 2 della legge regionale 98/1999 sono sostituite dalle seguenti:

"a) favorisce la realizzazione delle attività cinematografiche, audiovisive e multimediali di interesse regionale a cura dei soggetti che operano sul territorio secondo criteri di professionalità;

b) promuove la presenza sul territorio di attività di educazione all'immagine nelle scuole pubbliche e private di ogni ordine e grado, valorizzando l’innovazione e la qualità progettuale, in collaborazione anche con le strutture formative e culturali del territorio nonché con le Università;".

 

     Art. 31. (Sostituzione dell’articolo 3 della legge regionale 3 novembre 1999, n. 98)

1. L’articolo 3 della legge regionale 98/1999 è sostituito dal seguente:

"Art. 3

(Programmazione degli interventi)

1. La Regione Abruzzo, in coerenza con il programma triennale di cui all’articolo 4 della legge regionale 10 settembre 1993, n. 56 (Nuove norme in materia di promozione culturale) e nei limiti delle leggi di bilancio, individua su base annuale le somme da erogare ai soggetti istituzionali, associativi e formativi che possiedono i requisiti indicati nell’avviso pubblico di cui al comma 2 e che dimostrano una crescita costante dell'attività produttiva nel campo delle attività cinematografiche, audiovisive e multimediali con conseguente incremento delle unità lavorative.

2. Per lo sviluppo delle attività legate alla cultura cinematografica, audiovisiva e multimediale, il Servizio regionale competente in materia di cultura concede contributi ai soggetti di cui al comma 1, previa emanazione di avviso pubblico, nel rispetto di criteri e modalità stabiliti annualmente dalla Giunta regionale con atto di indirizzo.".

 

     Art. 32. (Sostituzione dell’articolo 4 della legge regionale 3 novembre 1999, n. 98)

1. L’articolo 4 della legge regionale 98/1999 è sostituito dal seguente:

"Art. 4

(Attività continuative e non)

1. La Giunta regionale, per le finalità di cui all’articolo 2, riconosce come attività continuativa di rilievo regionale quella svolta in modo costante dai soggetti che operano sul territorio regionale e nei seguenti settori:

a) promozione della cultura cinematografica;

b) produzione di festival e rassegne;

c) acquisizione, conservazione e diffusione del patrimonio cinematografico e audiovisivo.

2. Sono attività non continuative quelle svolte nei seguenti settori:

a) produzione di film ed audiovisivi nonché attività di servizi ed editoriali ad essa legate;

b) eventi e didattica nel campo cinematografico, audiovisivo e multimediale.

3. Il Servizio regionale competente in materia di cultura concede i contributi di cui al presente articolo nel rispetto dei criteri e delle modalità stabiliti con l’avviso di cui all’articolo 3.

4. I beneficiari dei contributi relativi alla produzione di film ed audiovisivi rilasciano alla Mediateca regionale di cui all’articolo 8 almeno tre copie delle produzioni realizzate.".

 

     Art. 33. (Sostituzione dell’articolo 8 della legge regionale 3 novembre 1999, n. 98)

1. L’articolo 8 della legge regionale 98/1999 è sostituito dal seguente:

"Art. 8

(Mediateca regionale)

1. La Giunta regionale, per le finalità di cui alle lettere b) e d), del comma 1, dell’articolo 2, promuove l'acquisizione e la conservazione presso la Mediateca regionale di materiale cinematografico, audiovisivo e multimediale, per fini conoscitivi, educativi, di documentazione, distributivi ed espositivi.

2. La Mediateca regionale, con sede presso l’Agenzia per la Promozione Culturale di Lanciano, cura i servizi mediatecari e le attività culturali incentrate sulla multimedialità.

3. Il Servizio regionale competente in materia di cultura provvede annualmente, nei limiti delle risorse finanziarie stanziate sul capitolo di spesa 10.02.009 - 62423 "Disciplina Regionale delle attività cinematografiche, audiovisive e multimediali" al finanziamento diretto della Mediateca regionale per realizzare le attività di competenza e per potenziarne le dotazioni di attrezzature e supporti.

4. Per le finalità di cui al comma 1, la Giunta regionale può avvalersi delle mediateche aperte al pubblico di altre strutture pubbliche e private a carattere stabile, operanti nel settore, previa stipula di convenzioni annuali per concordare tempi e modalità di erogazione dei servizi mediatecari, nei limiti dello stanziamento annuale di bilancio.".

 

     Art. 34. (Integrazione alla legge regionale 3 novembre 1999, n. 98)

1. Dopo l’articolo 12 della legge regionale 98/1999 è inserito il seguente:

"Art. 12 bis

(Normativa in materia di aiuti di Stato)

1. I contributi di cui all’articolo 4 sono concessi nel rispetto della normativa europea sugli aiuti di Stato d’importanza minore.

2. Se la concessione dei contributi non rientra nella fattispecie di cui al comma 1, la Giunta regionale istituisce regimi di aiuto nel rispetto della normativa europea di riferimento e dell’articolo 7 della legge regionale 22/2009 e successive modifiche ed integrazioni.".

Capo V

Registro regionale de minimis

 

     Art. 35. (Istituzione del Registro regionale de minimis) [2]

1. Nelle more dell’implementazione del registro nazionale e per il monitoraggio delle misure di aiuto di importanza minore (di seguito aiuti in de minimis), concesse in esenzione da notifica ai sensi degli articoli 107, 108 e 109 del TFUE, nonché per agevolare le verifiche di cui agli obblighi di controllo attribuiti agli Stati membri ai sensi del vigente regolamento europeo per la concessione di tale categoria di aiuti di Stato, è istituito, presso la Direzione regionale competente in materia di Affari della Presidenza della Giunta regionale, in collaborazione con la Struttura Speciale di Supporto Sistema informativo regionale, un sistema interno di raccolta, trasmissione, trattamento e gestione delle informazioni riguardanti gli aiuti in de minimis (di seguito Registro regionale de minimis), ad esclusione di quelli relativi ai settori della produzione primaria dei prodotti agricoli, della pesca e dell’acquacoltura.

2. Dal presente articolo non devono derivare maggiori oneri per la finanza regionale.

 

     Art. 36. (Modalità di trattamento dei dati e delle informazioni) [3]

1. Entro 30 giorni dall’entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale definisce, nel rispetto della vigente normativa, le modalità per la raccolta, la trasmissione, il trattamento e la gestione delle informazioni contenute nel Registro regionale de minimis.

2. Le direzioni regionali della Giunta regionale e del Consiglio regionale, che concedono misure d’aiuto, e gli enti, compresi gli organismi intermedi, che gestiscono per conto della Regione aiuti in de minimis, sono tenuti a raccogliere e a inserire nel Registro regionale de minimis le informazioni riguardanti le agevolazioni concesse, nel rispetto delle modalità di cui al comma 1.

3. Dal presente articolo non devono derivare maggiori oneri per la finanza regionale.

 

     Art. 37. (Ambito d’applicazione) [4]

1. Fermi restando gli obblighi di pubblicazione degli atti di concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e attribuzione di vantaggi economici a persone fisiche ed enti pubblici e privati di cui al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 (Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni), le direzioni regionali e gli enti di cui al comma 2 dell’articolo 36 inseriscono, in particolare, nel Registro regionale de minimis i dati riguardanti:

a) le agevolazioni concesse ai sensi del vigente regolamento europeo sugli aiuti in de minimis;

b) i soggetti giuridici, pubblici o privati, beneficiari di aiuti in de minimis, che esercitano un’attività economica secondo le definizioni contenute nella normativa e nella giurisprudenza europea;

c) le agevolazioni de minimis concesse in attuazione di programmi operativi, di leggi regionali, di regolamenti, di atti amministrativi generali e di provvedimenti amministrativi di competenza dirigenziale.

2. Nel rispetto del vigente regolamento europeo, i provvedimenti amministrativi di concessione di aiuti in de minimis recano esplicito riferimento al relativo regolamento e alla pubblicazione dello stesso sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea.

3. Dal presente articolo non devono derivare maggiori oneri per la finanza regionale.

Capo VI

(Aeroporto d'Abruzzo)

 

     Art. 38. (Promozione e pubblicizzazione dell'Aeroporto d'Abruzzo) [5]

1. Nel rispetto della normativa sugli aiuti di Stato di cui agli articoli 107 e 108 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione europea (TFUE) la Regione promuove interventi di valorizzazione del territorio attraverso un Programma di promozione e pubblicizzazione dell'Aeroporto d'Abruzzo (di seguito Programma).

2. Il Programma è approvato dalla Giunta regionale, su proposta della Direzione regionale competente in materia di turismo, che lo elabora di concerto con la Direzione regionale competente in materia di Trasporti, sulla base di un progetto presentato dalla Società di gestione dei servizi aeroportuali a prevalente capitale pubblico Saga S.p.a. (di seguito Saga).

3. Per il finanziamento del Programma, pari ad € 5.573.000,00 per l'anno 2013, si fa fronte con le risorse stanziate nel Bilancio di previsione dell'esercizio finanziario corrente sulla UPB 06.02.004 Capitolo di spesa 242422.

4. Ai fini della copertura degli oneri di cui al comma 3 al Bilancio di previsione dell'esercizio finanziario corrente sono apportate le seguenti variazioni in termini di competenza e di cassa:

a) UPB 02.02.008 Capitolo di spesa 12352, in diminuzione di € 5.573.000,00;

b) UPB 06.02.004 Capitolo di spesa 242422, in aumento di € 5.573.000,00.

5. Per le annualità successive al 2013 gli oneri derivanti dall'applicazione del presente articolo sono determinati con legge di bilancio, ai sensi della L.R. 25.3.2002, n. 3 (Ordinamento contabile della Regione Abruzzo).

6. L'erogazione del contributo è subordinata alla presentazione della seguente documentazione:

a) dichiarazione sostituiva di atto notorio resa ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa) dal rappresentante legale della società Saga attestante:

1) la realizzazione delle azioni contenute in conformità al Programma approvato dalla Giunta regionale;

2) il rendiconto analitico delle spese sostenute nonché la regolarità, corrispondenza e completezza dei documenti giustificativi delle spese con i costi sostenuti e dichiarati;

3) l'impegno a tenere a disposizione, esibire e trasmettere dietro richiesta da parte della Direzione competente tutti gli originali dei documenti di spesa e ogni altro documento utile all'accertamento e al controllo delle dichiarazioni sostitutive inerenti l'attuazione del Programma;

b) dichiarazione sostitutiva resa dal legale rappresentante della Saga ai sensi degli articoli 47 e 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 con cui si attesta che la Saga non ha ricevuto altri finanziamenti europei, nazionali o regionali per gli interventi indicati nel progetto di cui al comma 2;

c) certificazione contabile di cui alla legge regionale 27 giugno 1986, n. 22 (Certificazione di regolarità contabile per gli enti beneficiari di contributi regionali);

d) relazione finale contenente la descrizione delle azioni realizzate, il materiale prodotto e le campagne pubblicitarie effettuate.

7. Il contributo è erogato in due rate:

a) la prima, a titolo di anticipazione, previa richiesta da parte della Saga e nei limiti della misura massima del 50% del suo ammontare, a seguito dell'approvazione del Programma di cui ai commi 1 e 2;

b) la seconda, a saldo, su richiesta della Saga, corredata della documentazione di cui al comma 4 e di dettagliata relazione, approvata dal Consiglio di Amministrazione della Saga, che illustra lo stato di attuazione del Programma, i risultati attesi e quelli conseguiti.

8. In caso di mancata attuazione del Programma, la Saga restituisce alla Regione la rata del contributo ricevuto a titolo di anticipazione; in caso di parziale attuazione del Programma, il contributo da erogare a saldo è proporzionalmente ridotto.

9. In sede di liquidazione a saldo del contributo, sono ammesse variazioni delle singole voci di spesa indicate nel Programma, fino al limite massimo del 20%, fermo rimanendo l'ammontare complessivo finanziato.

10. La Regione revoca il contributo in caso di non veridicità delle dichiarazioni contenute nella documentazione prodotta o di accertamento di gravi irregolarità nell'attuazione del Programma.

 

     Art. 39. (Disposizioni transitorie)

1. Alla data di entrata in vigore della presente legge, gli interventi contenuti nel Programma di cui all'articolo 2 della legge regionale 8 novembre 2001, n. 57 (Valorizzazione dell'aeroporto d'Abruzzo), confluiscono nel Programma di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 38 ai fini dell'approvazione da parte della Giunta regionale, che ne valuta l'idoneità rispetto a quanto disposto dal medesimo articolo 38.

 

Capo VII

(Disposizioni per l'organizzazione diretta di eventi e la concessione di contributi)

 

     Art. 40. (Disposizioni per l'organizzazione diretta di eventi e la concessione di contributi)

1. Il presente articolo disciplina l'organizzazione diretta di eventi e la concessione di contributi per la realizzazione di eventi, senza scopo di lucro, di carattere umanitario, culturale, artistico, scientifico e sociale, attinenti allo svolgimento delle funzioni regionali e nel rispetto dei principi stabiliti dallo Statuto e dalla normativa statale di riferimento [6].

2. Possono essere finanziati eventi realizzati anche al di fuori del territorio regionale, purché attinenti alle funzioni regionali.

3. Nel rispetto di quanto previsto dai commi 1 e 2, la Giunta regionale e l'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale approvano annualmente i rispettivi programmi relativi all'organizzazione. diretta di eventi, nel limite delle risorse di cui ai commi 13 e 14.

4. L'organizzazione diretta degli eventi di cui ai commi 1 e 2 può essere realizzata anche in collaborazione con altri enti pubblici e privati senza scopo di lucro, secondo le modalità stabilite dal regolamento di cui al comma 11 [7].

5. I Servizi della Giunta regionale e del Consiglio regionale, competenti per l'attuazione del presente articolo, curano l'organizzazione diretta degli eventi nel rispetto della normativa statale in materia di appalti.

6. I Servizi della Giunta regionale e del Consiglio regionale, competenti per l'attuazione del presente articolo, concedono i contributi per la realizzazione degli eventi di cui ai commi 1 e 2, secondo i criteri e con le modalità previste dal regolamento di attuazione di cui al comma 11 [8].

7. I contributi di cui al comma 6 sono concessi ad enti pubblici e privati, università o istituti scolastici, fondazioni, associazioni riconosciute e non e comitati di cui all'articolo 39 del codice civile, cooperative sociali e cooperative iscritte all'anagrafe delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS).

8. I beneficiari dei contributi non devono svolgere, da atto costitutivo o da statuto, attività aventi fine di lucro.

9. [Il regolamento di cui al comma 11 disciplina la concessione di contributi nel rispetto della normativa europea sugli aiuti di stato d'importanza minore] [9].

10. [Se la concessione dei contributi non rientra nella fattispecie di cui al comma 9, la Giunta regionale e l'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale istituiscono i regimi di aiuto nel rispetto della normativa europea di riferimento e dell'articolo 7 della legge regionale 22/2009 e successive modifiche ed integrazioni] [10].

11. Per l'attuazione del presente articolo il Consiglio regionale approva, su proposta della Giunta regionale, il regolamento che stabilisce criteri e modalità per l'organizzazione diretta degli eventi e la concessione dei contributi.

12. Il regolamento, in particolare, disciplina:

a) modalità di organizzazione diretta degli eventi;

b) eventi ammissibili e casi di esclusione;

c) requisiti di ammissibilità e criteri di valutazione delle proposte di eventi;

d) modalità, termini e condizioni per la presentazione delle proposte di eventi;

e) istruttoria delle proposte di eventi, formazione delle graduatorie dei beneficiari dei contributi e termini massimi per la conclusione dei rispettivi procedimenti;

f) rendicontazione delle spese sostenute ai fini della liquidazione dei contributi concessi;

g) casi di decadenza dal contributo concesso, e revoca del provvedimento di concessione del contributo;

h) controlli;

i) trasparenza e accesso ai provvedimenti relativi alla concessione dei contributi;

j) ogni ulteriore aspetto utile all'attuazione del presente articolo.

13. Con riferimento al Consiglio regionale:

a) per l'annualità 2013 non si procede a dare attuazione alle previsioni di cui ai commi 3, 4, 5, 6, 7 e 8;

b) per le annualità successive al 2013, gli oneri derivanti dall'attuazione dei commi 3, 4, 5, 6, 7 e 8 trovano copertura finanziaria nell'ambito dello stanziamento dell'U.P.B. 01.01.10, del bilancio di previsione del Consiglio regionale, annualmente determinato ed iscritto ai sensi dell'articolo 20, comma 2 dello Statuto della Regione Abruzzo e dell'articolo 3, comma 3 della legge regionale 9 maggio 2001, n. 18 (Consiglio regionale dell'Abruzzo, autonomia e organizzazione).

14. Con riferimento alla Giunta regionale:

a) per l'annualità 2013 non si procede a dare attuazione alle previsioni di cui ai commi 3, 4 e 5;

b) per le annualità successive al 2013, gli oneri derivanti dall'attuazione dei commi 3, 4 e 5 trovano copertura finanziaria nell'ambito degli stanziamenti dei capitoli di spesa UPB 01.01.001 - 11430 denominato "Spese per l'organizzazione e la partecipazione a convegni, congressi, mostre ed altre manifestazioni afferenti all'area della Presidenza della Giunta regionale" e UPB 10.01.004 - 61430 denominato "Spese per l'organizzazione e la partecipazione a convegni, congressi, mostre ed altre manifestazioni afferenti al settore della cultura", annualmente determinati ed iscritti con legge di bilancio ai sensi della legge regionale di contabilità 25 marzo 2002, n. 3;

c) per l'annualità 2013 non si procede a dare attuazione alle previsioni di cui ai commi 6, 7, 8;

d) per le annualità successive al 2013, gli oneri derivanti dall'attuazione dei commi 6, 7, 8 trovano copertura finanziaria nell'ambito degli stanziamenti dei capitoli di spesa UPB 01.01.001 - 11620 denominato "Contributi ad enti pubblici e privati per la collaborazione all'organizzazione di convegni, congressi ed altre manifestazioni afferenti all'area della Giunta regionale" e UPB 10.01.004 - 61620 denominato "Contributi ad enti pubblici e privati per la collaborazione all'organizzazione di convegni, congressi ed altre manifestazioni afferenti al settore della cultura", annualmente determinati ed iscritti con legge di bilancio ai sensi della legge regionale di contabilità 25 marzo 2002, n. 3.

15. Sono o restano abrogate con decorrenza dall'entrata in vigore della presente legge le seguenti disposizioni:

a) legge regionale 30 novembre 1973, n. 43 (Norme per l'organizzazione, l'adesione e la partecipazione a convegni, congressi ed altre manifestazioni);

b) articolo 7 della legge regionale 8 febbraio 2005, n. 6 (Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio annuale 2005 e pluriennale 2005-2007 della Regione Abruzzo (Legge finanziaria regionale 2005));

c) articolo 5, comma 3, della legge regionale 17 aprile 2003, n. 7 (Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio annuale 2003 e pluriennale 2003-2005 della Regione Abruzzo (Legge finanziaria regionale 2003)).

 

TITOLO VI

(DISPOSIZIONI FINALI, TRANSITORIE ED ENTRATA IN VIGORE)

 

     Art. 41. (Disposizioni transitorie)

1. Per i procedimenti amministrativi in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, continuano ad applicarsi le disposizioni vigenti al momento di avvio dei relativi procedimenti.

 

     Art. 42. (Norme finanziarie)

1. Il comma 6, dell’articolo 4, l’articolo 12 e l’articolo 13 contengono disposizioni di natura programmatoria nell’ambito delle politiche agricole e non comportano oneri a carico del bilancio regionale; la Giunta regionale adotta programmi di spesa riguardanti gli interventi di cui al comma 6 dell’articolo 4 e agli articoli 12 e 13 a valere sulle risorse, da iscrivere nel Bilancio regionale, relative al Programma di sviluppo rurale 2014-2020.

2. Per l’annualità 2013 non si dà attuazione all’articolo 17; per gli esercizi successivi gli oneri derivanti dall’attuazione dell’articolo 17 trovano copertura negli stanziamenti che saranno determinati ed iscritti con legge di bilancio nel capitolo di spesa 14.02.001-122339 denominato: "Progetto scuola di sussidiarietà".

3. L’articolo 18 contiene disposizioni di natura programmatoria nell'ambito delle politiche agricole e non comporta oneri diretti a carico del bilancio regionale; la Giunta regionale adotta programmi di spesa riguardanti gli interventi di cui all’articolo 18 a valere sulle risorse relative alla programmazione nazionale per lo sviluppo territoriale iscritte al capitolo di spesa 07.02.14 – 102500 denominato "Risorse PAR FAS 2007-2013: Spese per la realizzazione di interventi per il recupero e riutilizzo delle risorse idriche non pregiate" inerenti l’obiettivo operativo IV.1.1.b di cui al comma 3 dell’articolo 18.

4. Le altre disposizioni contenute nella presente legge non devono comportare maggiori oneri per la finanza regionale.

 

     Art. 43. (Abrogazioni)

1. La lettera c), del comma 1, dell’articolo 5 e l’articolo 14 della legge regionale 16 settembre 1998, n. 81 (Norme per il riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo) sono abrogati.

2. Gli articoli 7, 9, 11 e 14 della legge regionale 25 novembre 1998, n. 138 (Interventi di sostegno dell’editoria abruzzese e provvidenze per un progetto culturale di informazioni nelle scuole secondarie di secondo grado) sono abrogati.

3. Gli articoli 5, 6, 7, 9, 10, 11 e 12, della legge regionale 3 novembre 1999, n. 98 (Disciplina regionale delle attività cinematografiche, audiovisive e multimediali) sono abrogati.

4. La legge regionale 8 novembre 2001, n. 57 (Valorizzazione dell'aeroporto d'Abruzzo) è abrogata.

 

     Art. 44. (Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.


[1] Comma così modificato dall'art. 1 della L.R. 3 aprile 2014, n. 16.

[2] Articolo abrogato dall'art. 22 della L.R. 10 novembre 2014, n. 39.

[3] Articolo abrogato dall'art. 22 della L.R. 10 novembre 2014, n. 39.

[4] Articolo abrogato dall'art. 22 della L.R. 10 novembre 2014, n. 39.

[5] La Corte costituzionale, con sentenza 7 novembre 2014, n. 249, ha dichiarato l'illegittimità del presente articolo.

[6] Comma così modificato dall'art. 33 della L.R. 30 agosto 2017, n. 44.

[7] Per un'interpretazione autentica del presente comma, vedi l'art. 4 della L.R. 22 maggio 2018, n. 10.

[8] Comma così sostituito dall'art. 33 della L.R. 30 agosto 2017, n. 44.

[9] Comma abrogato dall'art. 39 della L.R. 30 agosto 2017, n. 44.

[10] Comma abrogato dall'art. 39 della L.R. 30 agosto 2017, n. 44.