Settore: | Codici regionali |
Regione: | Abruzzo |
Materia: | 1. assetto istituzionale e organi statutari |
Capitolo: | 1.5 ordinamento istituzionale e deleghe agli enti locali |
Data: | 18/12/2013 |
Numero: | 55 |
Sommario |
Art. 1. (Finalità) |
Art. 2. (Finalità) |
Art. 3. (Relazione sull’attuazione delle misure previste dal D.Lgs. 150/2012) |
Art. 4. (Certificati di abilitazione) |
Art. 5. (Prescrizioni per il deposito e la vendita di prodotti fitosanitari) |
Art. 6. (Controllo delle attrezzature per l’applicazione dei prodotti fitosanitari) |
Art. 7. (Irrorazione aerea) |
Art. 8. (Misure specifiche per la tutela dell’ambiente acquatico e dell’acqua potabile) |
Art. 9. (Riduzione dell’uso dei prodotti fitosanitari o dei rischi in aree specifiche) |
Art. 10. (Dati di produzione, vendita e utilizzazione) |
Art. 11. (Difesa integrata obbligatoria) |
Art. 12. (Difesa integrata volontaria) |
Art. 13. (Agricoltura biologica) |
Art. 14. (Controlli) |
Art. 15. (Sanzioni) |
Art. 16. (Gestione del rischio di alluvione) |
Art. 17. (Sostituzione dell’articolo 213 della legge regionale 26 aprile 2004, n. 15) |
Art. 18. (Interventi per il recupero ed il riutilizzo delle risorse idriche non pregiate per usi irrigui e altri usi compatibili) |
Art. 19. (Modifiche alla legge regionale 25 novembre 1998, n. 138) |
Art. 20. (Sostituzione dell’articolo 1 della legge regionale 25 novembre 1998, n. 138) |
Art. 21. (Sostituzione dell’articolo 2 della legge regionale 25 novembre 1998, n. 138) |
Art. 22. (Sostituzione dell’articolo 3 della legge regionale 25 novembre 1998, n. 138) |
Art. 23. (Sostituzione dell’articolo 4 della legge regionale 25 novembre 1998, n. 138) |
Art. 24. (Sostituzione dell’articolo 5 della legge regionale 25 novembre 1998, n. 138) |
Art. 25. (Sostituzione dell’articolo 6 della legge regionale 25 novembre 1998, n. 138) |
Art. 26. (Sostituzione dell’articolo 8 della legge regionale 25 novembre 1998, n. 138) |
Art. 27. (Sostituzione dell’articolo 10 della legge regionale 25 novembre 1998, n. 138) |
Art. 28. (Integrazione alla legge regionale 25 novembre 1998, n. 138) |
Art. 29. (Sostituzione dell’articolo 1 della legge regionale 3 novembre 1999, n. 98) |
Art. 30. (Modifiche all’articolo 2 della legge regionale 3 novembre 1999, n. 98) |
Art. 31. (Sostituzione dell’articolo 3 della legge regionale 3 novembre 1999, n. 98) |
Art. 32. (Sostituzione dell’articolo 4 della legge regionale 3 novembre 1999, n. 98) |
Art. 33. (Sostituzione dell’articolo 8 della legge regionale 3 novembre 1999, n. 98) |
Art. 34. (Integrazione alla legge regionale 3 novembre 1999, n. 98) |
Art. 35. (Istituzione del Registro regionale de minimis) |
Art. 36. (Modalità di trattamento dei dati e delle informazioni) |
Art. 37. (Ambito d’applicazione) |
Art. 38. (Promozione e pubblicizzazione dell'Aeroporto d'Abruzzo) |
Art. 39. (Disposizioni transitorie) |
Art. 40. (Disposizioni per l'organizzazione diretta di eventi e la concessione di contributi) |
Art. 41. (Disposizioni transitorie) |
Art. 42. (Norme finanziarie) |
Art. 43. (Abrogazioni) |
Art. 44. (Entrata in vigore) |
§ 1.5.32 - L.R. 18 dicembre 2013, n. 55.
Disposizioni per l’adempimento degli obblighi della Regione Abruzzo derivanti dall’appartenenza dell’Italia all’Unione Europea. Attuazione delle direttive 2009/128/CE e 2007/60/CE e disposizioni per l’attuazione del principio della tutela della concorrenza, Aeroporto d’Abruzzo, e Disposizioni per l’organizzazione diretta di eventi e la concessione di contributi (Legge europea regionale 2013)
(B.U. 27 dicembre 2013, n. 127 Speciale)
TITOLO I
ADEGUAMENTO ALL’ORDINAMENTO EUROPEO
Art. 1. (Finalità)
1. La Regione Abruzzo, nel rispetto del Titolo V della Costituzione, dello Statuto regionale ed in attuazione della
a)
b)
2. La presente legge dà attuazione, altresì, al principio della tutela della concorrenza ed assicura il rispetto della normativa europea sugli aiuti di Stato.
TITOLO II
ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA 2009/128/CE
Art. 2. (Finalità)
1. La Regione, con la presente legge, attua, nell’ambito della propria competenza legislativa, le disposizioni del
a) ridurre i rischi e gli impatti sulla salute umana, sull’ambiente e sulla biodiversità;
b) promuovere l’applicazione della difesa integrata e di approcci alternativi o metodi non chimici.
Art. 3. (Relazione sull’attuazione delle misure previste dal
1. Ai sensi dell’articolo 6, comma 8, del
2. La Direzione regionale competente in materia di agricoltura acquisisce dall’Agenzia Regionale per la Tutela dell’Ambiente di cui alla
Art. 4. (Certificati di abilitazione)
1. Ai sensi dell’articolo 7, comma 3, del
2. Per assicurare procedure omogenee per l’attività di formazione e aggiornamento, nonché per il rilascio delle abilitazioni alla vendita e all’acquisto e utilizzo dei prodotti fitosanitari, la Giunta regionale definisce i contenuti e i requisiti del sistema formativo, su proposta della Direzione competente in materia di salute, sentita quella competente in materia di agricoltura, sulla base delle indicazioni e dei requisiti definiti dal Piano d’Azione Nazionale di cui all’art. 8 del
3. Con la deliberazione di cui al comma 2, la Giunta regionale definisce le modalità per la qualificazione e i contenuti della formazione per i consulenti di cui all’art. 8 del
4. Per l’espletamento degli esami di cui al comma 1 sono costituite, presso le ASL, Commissioni esaminatrici composte da esperti delle Direzioni regionali competenti in materia di salute e di agricoltura, nonché da sanitari delle ASL.
5. I corsi di formazione propedeutici all’espletamento degli esami di cui al comma 1 sono organizzati dalle ASL o da organismi accreditati presso la Direzione competente in materia di salute, secondo le norme vigenti; sono riconosciuti validi anche i corsi svolti con supporti multimediali e con le modalità della Formazione a distanza (FAD), fermo restando il rispetto dei requisiti di cui al comma 2 ed il previo accertamento del profitto.
6. Per l’espletamento degli esami e per il rilascio delle abilitazioni i richiedenti versano alle ASL territorialmente competenti la quota di concorso alle spese commisurata ai relativi oneri, da stabilire con l’atto di cui al comma 2; il Programma di Sviluppo rurale 2014-2020 può prevedere interventi per la realizzazione dei corsi. In tal caso la Giunta regionale stabilisce le modalità di fruizione degli stessi.
7. Ai sensi degli articoli 8 e 9 del
8. Le attività volte al rilascio dei certificati di abilitazione all’attività di consulente sull’impiego dei prodotti fitosanitari sono eseguite nel rispetto dei criteri e delle modalità stabiliti dalla Giunta regionale sulla base delle misure contenute nel Piano d’Azione Nazionale di cui all’articolo 6 del
Art. 5. (Prescrizioni per il deposito e la vendita di prodotti fitosanitari)
1. La costruzione e la trasformazione di ambienti per il deposito di prodotti fitosanitari sono subordinate al rispetto delle vigenti disposizioni in materia di urbanistica, di edilizia, di norme igienico-sanitarie, di sicurezza degli ambienti di lavoro e di prevenzione degli incendi.
2. Ferme restando le disposizioni di cui all’articolo 10 del
a) i prodotti fitosanitari e i loro coadiuvanti devono essere detenuti o venduti in locali o ambienti che non sono adibiti a deposito o vendita di generi alimentari;
b) i prodotti classificati tossici, molto tossici e nocivi devono essere conservati in depositi o armadi da tenere chiusi a chiave e separati con appositi contrassegni ai sensi di quanto disposto dal
Art. 6. (Controllo delle attrezzature per l’applicazione dei prodotti fitosanitari)
1. I controlli di cui all’articolo 12 del
2. Dal presente articolo non devono derivare maggiori oneri per la finanza regionale.
Art. 7. (Irrorazione aerea)
1. Ai sensi e nei casi di cui all’articolo 13 del
Art. 8. (Misure specifiche per la tutela dell’ambiente acquatico e dell’acqua potabile)
1. Ai sensi del comma 2, dell’articolo 14 del
2. Le Direzioni regionali competenti in materia di salute e di ambiente forniscono alla Direzione regionale competente in materia di agricoltura, entro il 15 gennaio di ogni anno, i dati e gli elementi utili alla predisposizione della relazione di cui al comma 1.
Art. 9. (Riduzione dell’uso dei prodotti fitosanitari o dei rischi in aree specifiche)
1. Ai sensi dell’articolo 15, comma 6 del
Art. 10. (Dati di produzione, vendita e utilizzazione)
1. Ai sensi dell’articolo 16 del
2. Ai sensi dell’articolo 16 del
Art. 11. (Difesa integrata obbligatoria)
1. Ai sensi dell’articolo 19, comma 4 del
Art. 12. (Difesa integrata volontaria)
1. La Regione promuove interventi di difesa integrata volontaria di cui all’articolo 20 del
Art. 13. (Agricoltura biologica)
1. La Regione promuove interventi in materia di agricoltura biologica di cui all’articolo 21 del
Art. 14. (Controlli)
1. La Regione assicura i controlli di cui all’articolo 23 del
2. La Giunta regionale stabilisce criteri e modalità per l’espletamento dei controlli di cui al comma 1, fermo restando quanto disposto dal Piano d’azione nazionale per l’uso sostenibile dei prodotti fitosanitari di cui all’articolo 6 del
Art. 15. (Sanzioni)
1. Le Direzioni regionali competenti in materia di agricoltura e di salute, nonché le ASL territorialmente competenti, irrogano le sanzioni di cui all’articolo 24 del
2. Le Direzioni regionali di cui al comma 1 assicurano la riscossione delle sanzioni di propria competenza che confluiscono nel capitolo 03.05.001 - 35016 denominato "Entrate derivanti da sanzioni amministrative relative a violazioni di norme comunitarie, statali e regionali, nel comparto agricoltura.".
3. Le ASL, che curano la riscossione delle sanzioni di propria competenza, utilizzano i relativi introiti per il potenziamento e l’ottimizzazione dei controlli di cui all’articolo 23 del
4. Limitatamente all’irrogazione delle sanzioni da parte delle Direzioni regionali di cui al comma 1, la Giunta regionale definisce le modalità per l’attuazione del presente articolo.
5. Per le violazioni amministrative di cui al presente articolo si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui alla
TITOLO III
(ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA 2007/60/CE)
Art. 16. (Gestione del rischio di alluvione)
1. La Regione, per quanto di competenza provvede, attraverso la Direzione competente in materia di lavori pubblici e protezione civile, agli adempimenti di cui al
2. Per gli adempimenti di cui al
3. Le attività di cui all’ articolo 3, commi 5 e 6 della
4. Le attività previste dai commi 1, 2 e 3 sono svolte nel rispetto degli indirizzi operativi formulati dal Ministero competente in materia di tutela ambientale.
TITOLO IV
(ATTUAZIONE DEL PRINCIPIO DELLA TUTELA DELLA CONCORRENZA E DEGLI ARTICOLI 107 E 108 DEL TFUE)
Capo I
Programmi regionali sulla sussidiarietà
Art. 17. (Sostituzione dell’articolo 213 della
1. L’articolo 213 della
"Art. 213
(Interventi relativi al principio di sussidiarietà)
1. Ai sensi dell’articolo 118, comma quarto della Costituzione, la Regione promuove il principio di sussidiarietà orizzontale anche attraverso interventi che favoriscono il mercato del lavoro e che sono volti a sostenere la centralità della persona e l’accrescimento del benessere sociale.
2. Per le finalità di cui al comma 1, la Giunta regionale, per il tramite della Direzione e del Servizio competenti in materia di riforme istituzionali, provvede a organizzare giornate di studio, destinate ai componenti degli organi di indirizzo-politico, ai dirigenti ed ai funzionari della Regione e degli enti locali, per la diffusione della conoscenza di strumenti e modelli di applicazione del principio di sussidiarietà orizzontale.
3. Per la realizzazione di quanto previsto dal comma 2, la Giunta regionale, su proposta della Direzione e del Servizio competenti in materia di riforme istituzionali, approva annualmente un programma regionale sulla sussidiarietà orizzontale che può prevedere, per la sua attuazione, il ricorso, nel rispetto delle disposizioni europee e statali in materia di affidamenti di servizi e forniture, a soggetti esterni all’amministrazione regionale, in possesso di consolidata esperienza in materia.".
Capo II
Interventi di recupero e riutilizzo delle risorse idriche non pregiate
Art. 18. (Interventi per il recupero ed il riutilizzo delle risorse idriche non pregiate per usi irrigui e altri usi compatibili)
1. Fatto salvo quanto disposto dall’articolo 141, comma 2 del
2. Nel rispetto della normativa sugli aiuti di Stato di cui agli articoli 107 e 108 del Trattato sul Funzionamento dell’Unione europea (TFUE), per l’attuazione degli interventi previsti dal comma 1, i Consorzi di Bonifica sono obbligati, per un periodo di dieci anni dalla data di collaudo delle opere realizzate, a reinvestire gli eventuali proventi netti derivanti dalla gestione delle opere relative agli interventi di cui al comma 1, nelle seguenti attività di pubblico interesse:
a) realizzazione, manutenzione ed esercizio delle opere di bonifica;
b) realizzazione di opere finalizzate alla manutenzione e al ripristino ambientale nonché per la protezione da calamità naturali mediante forestazione ed interventi di manutenzione idraulica;
c) realizzazione di attività funzionali alla difesa e alla manutenzione del territorio.
3. Nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato, i Consorzi di Bonifica, compatibilmente con le proprie disposizioni statutarie in materia di bilancio, devono adottare un regime di contabilità separata per la gestione delle opere relative agli interventi di cui al comma 1.
4. I Consorzi di bonifica trasmettono annualmente alla Direzione regionale competente in materia di politiche agricole un resoconto analitico e finanziario delle attività realizzate con i proventi di cui al comma 2.
Capo III
Interventi culturali in materia di editoria
Art. 19. (Modifiche alla
1. Il titolo della
Art. 20. (Sostituzione dell’articolo 1 della
1. L’articolo 1 della
"Art. 1
(Finalità)
1. Al fine di promuovere l'informazione su aspetti peculiari della storia, della letteratura, dell'arte, delle tradizioni popolari, della natura e dell'ambiente fisico e socio-economico dell'Abruzzo e concorrere allo sviluppo dell'editoria, la Regione sostiene i seguenti interventi:
a) realizzazione, da parte di case editrici, di progetti editoriali, espressione dell'identità culturale, sociale, economica, naturalistica e ambientale dell'Abruzzo, o afferenti a ricerca ed informazione;
b) presentazione di produzioni editoriali abruzzesi o di importanti pubblicazioni riguardanti l'Abruzzo, in rassegne nazionali e internazionali di promozione settoriale;
c) potenziamento, presso biblioteche e istituzioni culturali del territorio regionale, della dotazione di pubblicazioni riguardanti l’Abruzzo.".
Art. 21. (Sostituzione dell’articolo 2 della
1. L’articolo 2 della
"Art. 2
(Soggetti beneficiari)
1. Possono accedere ai contributi previsti dalla presente legge le case editrici che operano sul territorio regionale e che sono regolarmente iscritte al registro delle imprese presso la Camera di commercio.".
Art. 22. (Sostituzione dell’articolo 3 della
1. L’articolo 3 della
"Art. 3
(Commissione tecnica)
1. La proposta di Programma di cui all’articolo 4 è predisposta da una Commissione tecnica.
2. La Commissione di cui al comma 1 è composta dal dirigente del Servizio competente in materia di cultura e da due funzionari esperti del medesimo Servizio; le funzioni di segretario sono svolte da un dipendente di categoria C del medesimo Servizio.
3. La Commissione è nominata con atto del dirigente del Servizio competente in materia di cultura.
4. La partecipazione alla Commissione è a titolo gratuito.".
Art. 23. (Sostituzione dell’articolo 4 della
1. L’articolo 4 della
"Art. 4
(Programmazione annuale degli interventi)
1. La Giunta regionale approva il Programma annuale degli interventi, previo parere della Commissione consiliare competente per materia; se la Commissione consiliare non esprime parere entro venti giorni dall’assegnazione, il parere s’intende come favorevole.".
Art. 24. (Sostituzione dell’articolo 5 della
1. L’articolo 5 della
"Art. 5
(Sostegno di progetti editoriali)
1. Gli investimenti finanziari della Regione in progetti editoriali, che confluiscono nel Programma annuale di cui all’articolo 4, sono rivolti alle iniziative delle case editrici di cui all’articolo 2.
2. Sulla base del Programma annuale approvato dalla Giunta regionale, il Servizio competente in materia di cultura emana avviso pubblico annuale con cui sono stabiliti criteri e modalità per la concessione dei contributi.".
Art. 25. (Sostituzione dell’articolo 6 della
1. L’articolo 6 della
"Art. 6
(Partecipazione della Regione a rassegne editoriali, nazionali e internazionali)
1. La Commissione di cui all’articolo 3 elabora la proposta relativa alla partecipazione della Regione, con propria struttura espositiva, a manifestazioni particolarmente significative nell'ambito della promozione settoriale, a livello nazionale o internazionale, quantificando l'entità della spesa a carico del bilancio regionale.
2. La proposta di cui al comma 1 è inserita nel Programma di cui all’articolo 4.".
Art. 26. (Sostituzione dell’articolo 8 della
1. L’articolo 8 della
"Art. 8
(Potenziamento presso biblioteche e istituzioni culturali della Regione, della dotazione di pubblicazioni)
1. La Commissione di cui all'articolo 3 elabora la proposta relativa al potenziamento, presso biblioteche e istituzioni culturali della Regione, del patrimonio di opere librarie e documentarie, relative ad argomenti riguardanti l’Abruzzo, anche in formato elettronico.
2. La proposta di cui al comma 1 è inserita nel Programma di cui all’articolo 4.
3. La distribuzione delle pubblicazioni ai soggetti assegnatari è effettuata dalle Case editrici.".
Art. 27. (Sostituzione dell’articolo 10 della
1. L’articolo 10 della
"Art. 10
(Divieto di cumulo)
1. I contributi previsti dal Titolo I non sono cumulabili con quelli previsti da altre leggi regionali, nazionali ed europee di intervento nel settore della cultura.".
Art. 28. (Integrazione alla
1. Dopo l’articolo 11 della
"Art. 11 bis
(Normativa europea sugli aiuti di Stato)
1. I contributi di cui all’articolo 5 sono concessi nel rispetto della normativa europea sugli aiuti di Stato d’importanza minore.
2. Se la concessione dei contributi di cui al comma 1 non rientra nella fattispecie degli aiuti di Stato d’importanza minore, la Giunta regionale istituisce regimi di aiuto nel rispetto della normativa europea di riferimento e dell’articolo 7 della
Capo IV
Interventi culturali in materia di attività cinematografiche, audiovisive e multimediali
Art. 29. (Sostituzione dell’articolo 1 della
1. L’articolo 1 della
"Art. 1
(Finalità)
1. La Regione Abruzzo, nel rispetto della normativa europea sugli aiuti di Stato e conformemente ai principi contenuti nello Statuto regionale, riconosce alle attività cinematografiche, audiovisive e multimediali una funzione fondamentale per il processo di crescita sociale e culturale della società e ne favorisce la diffusione e la fruizione sul territorio, ferme restando le competenze riservate allo Stato.".
Art. 30. (Modifiche all’articolo 2 della
1. Le lettere a) e b) del comma 1 dell’articolo 2 della
"a) favorisce la realizzazione delle attività cinematografiche, audiovisive e multimediali di interesse regionale a cura dei soggetti che operano sul territorio secondo criteri di professionalità;
b) promuove la presenza sul territorio di attività di educazione all'immagine nelle scuole pubbliche e private di ogni ordine e grado, valorizzando l’innovazione e la qualità progettuale, in collaborazione anche con le strutture formative e culturali del territorio nonché con le Università;".
Art. 31. (Sostituzione dell’articolo 3 della
1. L’articolo 3 della
"Art. 3
(Programmazione degli interventi)
1. La Regione Abruzzo, in coerenza con il programma triennale di cui all’articolo 4 della
2. Per lo sviluppo delle attività legate alla cultura cinematografica, audiovisiva e multimediale, il Servizio regionale competente in materia di cultura concede contributi ai soggetti di cui al comma 1, previa emanazione di avviso pubblico, nel rispetto di criteri e modalità stabiliti annualmente dalla Giunta regionale con atto di indirizzo.".
Art. 32. (Sostituzione dell’articolo 4 della
1. L’articolo 4 della
"Art. 4
(Attività continuative e non)
1. La Giunta regionale, per le finalità di cui all’articolo 2, riconosce come attività continuativa di rilievo regionale quella svolta in modo costante dai soggetti che operano sul territorio regionale e nei seguenti settori:
a) promozione della cultura cinematografica;
b) produzione di festival e rassegne;
c) acquisizione, conservazione e diffusione del patrimonio cinematografico e audiovisivo.
2. Sono attività non continuative quelle svolte nei seguenti settori:
a) produzione di film ed audiovisivi nonché attività di servizi ed editoriali ad essa legate;
b) eventi e didattica nel campo cinematografico, audiovisivo e multimediale.
3. Il Servizio regionale competente in materia di cultura concede i contributi di cui al presente articolo nel rispetto dei criteri e delle modalità stabiliti con l’avviso di cui all’articolo 3.
4. I beneficiari dei contributi relativi alla produzione di film ed audiovisivi rilasciano alla Mediateca regionale di cui all’articolo 8 almeno tre copie delle produzioni realizzate.".
Art. 33. (Sostituzione dell’articolo 8 della
1. L’articolo 8 della
"Art. 8
(Mediateca regionale)
1. La Giunta regionale, per le finalità di cui alle lettere b) e d), del comma 1, dell’articolo 2, promuove l'acquisizione e la conservazione presso la Mediateca regionale di materiale cinematografico, audiovisivo e multimediale, per fini conoscitivi, educativi, di documentazione, distributivi ed espositivi.
2. La Mediateca regionale, con sede presso l’Agenzia per la Promozione Culturale di Lanciano, cura i servizi mediatecari e le attività culturali incentrate sulla multimedialità.
3. Il Servizio regionale competente in materia di cultura provvede annualmente, nei limiti delle risorse finanziarie stanziate sul capitolo di spesa 10.02.009 - 62423 "Disciplina Regionale delle attività cinematografiche, audiovisive e multimediali" al finanziamento diretto della Mediateca regionale per realizzare le attività di competenza e per potenziarne le dotazioni di attrezzature e supporti.
4. Per le finalità di cui al comma 1, la Giunta regionale può avvalersi delle mediateche aperte al pubblico di altre strutture pubbliche e private a carattere stabile, operanti nel settore, previa stipula di convenzioni annuali per concordare tempi e modalità di erogazione dei servizi mediatecari, nei limiti dello stanziamento annuale di bilancio.".
Art. 34. (Integrazione alla
1. Dopo l’articolo 12 della
"Art. 12 bis
(Normativa in materia di aiuti di Stato)
1. I contributi di cui all’articolo 4 sono concessi nel rispetto della normativa europea sugli aiuti di Stato d’importanza minore.
2. Se la concessione dei contributi non rientra nella fattispecie di cui al comma 1, la Giunta regionale istituisce regimi di aiuto nel rispetto della normativa europea di riferimento e dell’articolo 7 della
Capo V
Registro regionale de minimis
Art. 35. (Istituzione del Registro regionale de minimis) [2]
1. Nelle more dell’implementazione del registro nazionale e per il monitoraggio delle misure di aiuto di importanza minore (di seguito aiuti in de minimis), concesse in esenzione da notifica ai sensi degli articoli 107, 108 e 109 del TFUE, nonché per agevolare le verifiche di cui agli obblighi di controllo attribuiti agli Stati membri ai sensi del vigente regolamento europeo per la concessione di tale categoria di aiuti di Stato, è istituito, presso la Direzione regionale competente in materia di Affari della Presidenza della Giunta regionale, in collaborazione con la Struttura Speciale di Supporto Sistema informativo regionale, un sistema interno di raccolta, trasmissione, trattamento e gestione delle informazioni riguardanti gli aiuti in de minimis (di seguito Registro regionale de minimis), ad esclusione di quelli relativi ai settori della produzione primaria dei prodotti agricoli, della pesca e dell’acquacoltura.
2. Dal presente articolo non devono derivare maggiori oneri per la finanza regionale.
Art. 36. (Modalità di trattamento dei dati e delle informazioni) [3]
1. Entro 30 giorni dall’entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale definisce, nel rispetto della vigente normativa, le modalità per la raccolta, la trasmissione, il trattamento e la gestione delle informazioni contenute nel Registro regionale de minimis.
2. Le direzioni regionali della Giunta regionale e del Consiglio regionale, che concedono misure d’aiuto, e gli enti, compresi gli organismi intermedi, che gestiscono per conto della Regione aiuti in de minimis, sono tenuti a raccogliere e a inserire nel Registro regionale de minimis le informazioni riguardanti le agevolazioni concesse, nel rispetto delle modalità di cui al comma 1.
3. Dal presente articolo non devono derivare maggiori oneri per la finanza regionale.
Art. 37. (Ambito d’applicazione) [4]
1. Fermi restando gli obblighi di pubblicazione degli atti di concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e attribuzione di vantaggi economici a persone fisiche ed enti pubblici e privati di cui al
a) le agevolazioni concesse ai sensi del vigente regolamento europeo sugli aiuti in de minimis;
b) i soggetti giuridici, pubblici o privati, beneficiari di aiuti in de minimis, che esercitano un’attività economica secondo le definizioni contenute nella normativa e nella giurisprudenza europea;
c) le agevolazioni de minimis concesse in attuazione di programmi operativi, di leggi regionali, di regolamenti, di atti amministrativi generali e di provvedimenti amministrativi di competenza dirigenziale.
2. Nel rispetto del vigente regolamento europeo, i provvedimenti amministrativi di concessione di aiuti in de minimis recano esplicito riferimento al relativo regolamento e alla pubblicazione dello stesso sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea.
3. Dal presente articolo non devono derivare maggiori oneri per la finanza regionale.
Capo VI
(Aeroporto d'Abruzzo)
Art. 38. (Promozione e pubblicizzazione dell'Aeroporto d'Abruzzo) [5]
1. Nel rispetto della normativa sugli aiuti di Stato di cui agli articoli 107 e 108 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione europea (TFUE) la Regione promuove interventi di valorizzazione del territorio attraverso un Programma di promozione e pubblicizzazione dell'Aeroporto d'Abruzzo (di seguito Programma).
2. Il Programma è approvato dalla Giunta regionale, su proposta della Direzione regionale competente in materia di turismo, che lo elabora di concerto con la Direzione regionale competente in materia di Trasporti, sulla base di un progetto presentato dalla Società di gestione dei servizi aeroportuali a prevalente capitale pubblico Saga S.p.a. (di seguito Saga).
3. Per il finanziamento del Programma, pari ad € 5.573.000,00 per l'anno 2013, si fa fronte con le risorse stanziate nel Bilancio di previsione dell'esercizio finanziario corrente sulla UPB 06.02.004 Capitolo di spesa 242422.
4. Ai fini della copertura degli oneri di cui al comma 3 al Bilancio di previsione dell'esercizio finanziario corrente sono apportate le seguenti variazioni in termini di competenza e di cassa:
a) UPB 02.02.008 Capitolo di spesa 12352, in diminuzione di € 5.573.000,00;
b) UPB 06.02.004 Capitolo di spesa 242422, in aumento di € 5.573.000,00.
5. Per le annualità successive al 2013 gli oneri derivanti dall'applicazione del presente articolo sono determinati con legge di bilancio, ai sensi della
6. L'erogazione del contributo è subordinata alla presentazione della seguente documentazione:
a) dichiarazione sostituiva di atto notorio resa ai sensi del
1) la realizzazione delle azioni contenute in conformità al Programma approvato dalla Giunta regionale;
2) il rendiconto analitico delle spese sostenute nonché la regolarità, corrispondenza e completezza dei documenti giustificativi delle spese con i costi sostenuti e dichiarati;
3) l'impegno a tenere a disposizione, esibire e trasmettere dietro richiesta da parte della Direzione competente tutti gli originali dei documenti di spesa e ogni altro documento utile all'accertamento e al controllo delle dichiarazioni sostitutive inerenti l'attuazione del Programma;
b) dichiarazione sostitutiva resa dal legale rappresentante della Saga ai sensi degli articoli 47 e 76 del
c) certificazione contabile di cui alla
d) relazione finale contenente la descrizione delle azioni realizzate, il materiale prodotto e le campagne pubblicitarie effettuate.
7. Il contributo è erogato in due rate:
a) la prima, a titolo di anticipazione, previa richiesta da parte della Saga e nei limiti della misura massima del 50% del suo ammontare, a seguito dell'approvazione del Programma di cui ai commi 1 e 2;
b) la seconda, a saldo, su richiesta della Saga, corredata della documentazione di cui al comma 4 e di dettagliata relazione, approvata dal Consiglio di Amministrazione della Saga, che illustra lo stato di attuazione del Programma, i risultati attesi e quelli conseguiti.
8. In caso di mancata attuazione del Programma, la Saga restituisce alla Regione la rata del contributo ricevuto a titolo di anticipazione; in caso di parziale attuazione del Programma, il contributo da erogare a saldo è proporzionalmente ridotto.
9. In sede di liquidazione a saldo del contributo, sono ammesse variazioni delle singole voci di spesa indicate nel Programma, fino al limite massimo del 20%, fermo rimanendo l'ammontare complessivo finanziato.
10. La Regione revoca il contributo in caso di non veridicità delle dichiarazioni contenute nella documentazione prodotta o di accertamento di gravi irregolarità nell'attuazione del Programma.
Art. 39. (Disposizioni transitorie)
1. Alla data di entrata in vigore della presente legge, gli interventi contenuti nel Programma di cui all'articolo 2 della
Capo VII
(Disposizioni per l'organizzazione diretta di eventi e la concessione di contributi)
Art. 40. (Disposizioni per l'organizzazione diretta di eventi e la concessione di contributi)
1. Il presente articolo disciplina l'organizzazione diretta di eventi e la concessione di contributi per la realizzazione di eventi, senza scopo di lucro, di carattere umanitario, culturale, artistico, scientifico e sociale, attinenti allo svolgimento delle funzioni regionali e nel rispetto dei principi stabiliti dallo Statuto e dalla normativa statale di riferimento [6].
2. Possono essere finanziati eventi realizzati anche al di fuori del territorio regionale, purché attinenti alle funzioni regionali.
3. Nel rispetto di quanto previsto dai commi 1 e 2, la Giunta regionale e l'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale approvano annualmente i rispettivi programmi relativi all'organizzazione. diretta di eventi, nel limite delle risorse di cui ai commi 13 e 14.
4. L'organizzazione diretta degli eventi di cui ai commi 1 e 2 può essere realizzata anche in collaborazione con altri enti pubblici e privati senza scopo di lucro, secondo le modalità stabilite dal regolamento di cui al comma 11 [7].
5. I Servizi della Giunta regionale e del Consiglio regionale, competenti per l'attuazione del presente articolo, curano l'organizzazione diretta degli eventi nel rispetto della normativa statale in materia di appalti.
6. I Servizi della Giunta regionale e del Consiglio regionale, competenti per l'attuazione del presente articolo, concedono i contributi per la realizzazione degli eventi di cui ai commi 1 e 2, secondo i criteri e con le modalità previste dal regolamento di attuazione di cui al comma 11 [8].
7. I contributi di cui al comma 6 sono concessi ad enti pubblici e privati, università o istituti scolastici, fondazioni, associazioni riconosciute e non e comitati di cui all'articolo 39 del codice civile, cooperative sociali e cooperative iscritte all'anagrafe delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS).
8. I beneficiari dei contributi non devono svolgere, da atto costitutivo o da statuto, attività aventi fine di lucro.
9. [Il regolamento di cui al comma 11 disciplina la concessione di contributi nel rispetto della normativa europea sugli aiuti di stato d'importanza minore] [9].
10. [Se la concessione dei contributi non rientra nella fattispecie di cui al comma 9, la Giunta regionale e l'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale istituiscono i regimi di aiuto nel rispetto della normativa europea di riferimento e dell'articolo 7 della
11. Per l'attuazione del presente articolo il Consiglio regionale approva, su proposta della Giunta regionale, il regolamento che stabilisce criteri e modalità per l'organizzazione diretta degli eventi e la concessione dei contributi.
12. Il regolamento, in particolare, disciplina:
a) modalità di organizzazione diretta degli eventi;
b) eventi ammissibili e casi di esclusione;
c) requisiti di ammissibilità e criteri di valutazione delle proposte di eventi;
d) modalità, termini e condizioni per la presentazione delle proposte di eventi;
e) istruttoria delle proposte di eventi, formazione delle graduatorie dei beneficiari dei contributi e termini massimi per la conclusione dei rispettivi procedimenti;
f) rendicontazione delle spese sostenute ai fini della liquidazione dei contributi concessi;
g) casi di decadenza dal contributo concesso, e revoca del provvedimento di concessione del contributo;
h) controlli;
i) trasparenza e accesso ai provvedimenti relativi alla concessione dei contributi;
j) ogni ulteriore aspetto utile all'attuazione del presente articolo.
13. Con riferimento al Consiglio regionale:
a) per l'annualità 2013 non si procede a dare attuazione alle previsioni di cui ai commi 3, 4, 5, 6, 7 e 8;
b) per le annualità successive al 2013, gli oneri derivanti dall'attuazione dei commi 3, 4, 5, 6, 7 e 8 trovano copertura finanziaria nell'ambito dello stanziamento dell'U.P.B. 01.01.10, del bilancio di previsione del Consiglio regionale, annualmente determinato ed iscritto ai sensi dell'articolo 20, comma 2 dello Statuto della Regione Abruzzo e dell'articolo 3, comma 3 della
14. Con riferimento alla Giunta regionale:
a) per l'annualità 2013 non si procede a dare attuazione alle previsioni di cui ai commi 3, 4 e 5;
b) per le annualità successive al 2013, gli oneri derivanti dall'attuazione dei commi 3, 4 e 5 trovano copertura finanziaria nell'ambito degli stanziamenti dei capitoli di spesa UPB 01.01.001 - 11430 denominato "Spese per l'organizzazione e la partecipazione a convegni, congressi, mostre ed altre manifestazioni afferenti all'area della Presidenza della Giunta regionale" e UPB 10.01.004 - 61430 denominato "Spese per l'organizzazione e la partecipazione a convegni, congressi, mostre ed altre manifestazioni afferenti al settore della cultura", annualmente determinati ed iscritti con legge di bilancio ai sensi della
c) per l'annualità 2013 non si procede a dare attuazione alle previsioni di cui ai commi 6, 7, 8;
d) per le annualità successive al 2013, gli oneri derivanti dall'attuazione dei commi 6, 7, 8 trovano copertura finanziaria nell'ambito degli stanziamenti dei capitoli di spesa UPB 01.01.001 - 11620 denominato "Contributi ad enti pubblici e privati per la collaborazione all'organizzazione di convegni, congressi ed altre manifestazioni afferenti all'area della Giunta regionale" e UPB 10.01.004 - 61620 denominato "Contributi ad enti pubblici e privati per la collaborazione all'organizzazione di convegni, congressi ed altre manifestazioni afferenti al settore della cultura", annualmente determinati ed iscritti con legge di bilancio ai sensi della
15. Sono o restano abrogate con decorrenza dall'entrata in vigore della presente legge le seguenti disposizioni:
a)
b) articolo 7 della
c) articolo 5, comma 3, della
TITOLO VI
(DISPOSIZIONI FINALI, TRANSITORIE ED ENTRATA IN VIGORE)
Art. 41. (Disposizioni transitorie)
1. Per i procedimenti amministrativi in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, continuano ad applicarsi le disposizioni vigenti al momento di avvio dei relativi procedimenti.
Art. 42. (Norme finanziarie)
1. Il comma 6, dell’articolo 4, l’articolo 12 e l’articolo 13 contengono disposizioni di natura programmatoria nell’ambito delle politiche agricole e non comportano oneri a carico del bilancio regionale; la Giunta regionale adotta programmi di spesa riguardanti gli interventi di cui al comma 6 dell’articolo 4 e agli articoli 12 e 13 a valere sulle risorse, da iscrivere nel Bilancio regionale, relative al Programma di sviluppo rurale 2014-2020.
2. Per l’annualità 2013 non si dà attuazione all’articolo 17; per gli esercizi successivi gli oneri derivanti dall’attuazione dell’articolo 17 trovano copertura negli stanziamenti che saranno determinati ed iscritti con legge di bilancio nel capitolo di spesa 14.02.001-122339 denominato: "Progetto scuola di sussidiarietà".
3. L’articolo 18 contiene disposizioni di natura programmatoria nell'ambito delle politiche agricole e non comporta oneri diretti a carico del bilancio regionale; la Giunta regionale adotta programmi di spesa riguardanti gli interventi di cui all’articolo 18 a valere sulle risorse relative alla programmazione nazionale per lo sviluppo territoriale iscritte al capitolo di spesa 07.02.14 – 102500 denominato "Risorse PAR FAS 2007-2013: Spese per la realizzazione di interventi per il recupero e riutilizzo delle risorse idriche non pregiate" inerenti l’obiettivo operativo IV.1.1.b di cui al comma 3 dell’articolo 18.
4. Le altre disposizioni contenute nella presente legge non devono comportare maggiori oneri per la finanza regionale.
Art. 43. (Abrogazioni)
1. La lettera c), del comma 1, dell’articolo 5 e l’articolo 14 della
2. Gli articoli 7, 9, 11 e 14 della
3. Gli articoli 5, 6, 7, 9, 10, 11 e 12, della
4. La
Art. 44. (Entrata in vigore)
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.
[1] Comma così modificato dall'art. 1 della
[2] Articolo abrogato dall'art. 22 della
[3] Articolo abrogato dall'art. 22 della
[4] Articolo abrogato dall'art. 22 della
[5] La Corte costituzionale, con sentenza 7 novembre 2014, n. 249, ha dichiarato l'illegittimità del presente articolo.
[6] Comma così modificato dall'art. 33 della
[7] Per un'interpretazione autentica del presente comma, vedi l'art. 4 della
[8] Comma così sostituito dall'art. 33 della
[9] Comma abrogato dall'art. 39 della
[10] Comma abrogato dall'art. 39 della