§ 6.2.31 - L.R. 22 maggio 2018, n. 10.
Disposizioni urgenti in materia finanziaria per esigenze indifferibili.


Settore:Codici regionali
Regione:Abruzzo
Materia:6. finanza e contabilità
Capitolo:6.2 finanze, demanio, patrimonio
Data:22/05/2018
Numero:10


Sommario
Art. 1.  (Compartecipazione fondo per le borse di studio)
Art. 2.  (Norma finanziaria)
Art. 3.  (Interventi inerenti manifestazioni sportive di livello nazionale ed internazionale)
Art. 3 bis.  (Sostegno al Comitato Regionale Abruzzese della F.I.S.I. (Federazione Italiana Sport Invernali))
Art. 4.  (Integrazione alla l.r. 2/2018 e interpretazione autentica dell'articolo 40 della l.r. 55/2013)
Art. 5.  (Entrata in vigore)


§ 6.2.31 - L.R. 22 maggio 2018, n. 10.

Disposizioni urgenti in materia finanziaria per esigenze indifferibili.

(B.U. 30 maggio 2018, n. 56 Speciale)

 

Art. 1. (Compartecipazione fondo per le borse di studio)

1. La Regione, in attuazione di quanto disposto dall'articolo 18 del d.lgs. 29 marzo 2012, n. 68, (Revisione della normativa di principio in materia di diritto allo studio e valorizzazione dei collegi universitari legalmente riconosciuti, in attuazione della delega prevista dall'articolo 5, comma 1, lettere a), secondo periodo, e d), della legge 30 dicembre 2010, n. 240, e secondo i principi e i criteri direttivi stabiliti al comma 3, lettera f), e al comma 6) e dell'articolo 1, comma 4, lettera c) del decreto dell'11 ottobre 2017 del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca adottato di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze sui fabbisogni finanziari regionali, assegna per l'anno 2018 al Dipartimento della Giunta regionale competente una somma pari ad euro 720.000,00 al fine di dare copertura alla quota di compartecipazione di competenza della Regione pari al 40% dell'assegnazione relativa al fondo integrativo statale necessaria per la concessione delle borse di studio.

 

     Art. 2. (Norma finanziaria)

1. Alle spese di cui all'articolo 1, stimate in euro 720.000,00, si fa fronte, per l'anno 2018, con le risorse di apposito stanziamento denominato "Fondo in favore delle borse di studio agli studenti universitari", nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale 2018-2020, alla Missione 04 "Istruzione e diritto allo studio", Programma 04 "Istruzione Universitaria", Titolo 1 "Spese correnti", mediante la seguente variazione per competenza e cassa di uguale importo al bilancio regionale 2018-2020, esercizio 2018:

a) in aumento parte Spesa: Missione 04 "Istruzione e diritto allo studio", Programma 04 "Istruzione Universitaria", Titolo 1 "Spese correnti" per euro 720.000,00;

b) in diminuzione parte Spesa: Missione 20 "Fondi da ripartire", Programma 03 "Altri Fondi", Titolo 1 "Spese correnti", per euro 720.000,00.

 

     Art. 3. (Interventi inerenti manifestazioni sportive di livello nazionale ed internazionale) [1]

1. La Regione riconosce i grandi eventi sportivi nazionali ed internazionali organizzati dagli Enti e pertanto li sostiene con apposito atto di Giunta regionale che ne definisce modalità e utilizzo.

2. Al fine di sostenere le iniziative sportive di livello nazionale ed internazionale, è autorizzata per l'anno 2018 la spesa ulteriore di euro 50.000,00 cui si fa fronte con le risorse di apposito e nuovo stanziamento denominato "Sostegno ad iniziative sportive di carattere nazionale ed internazionale", istituito nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale 2018-2020, alla Missione 6 "Politiche giovanili, sport e tempo libero", Programma 01 "Sport e tempo libero", Titolo 01 "Spese correnti".

3. Ai fini della copertura della spesa complessiva di cui al comma 1, al bilancio di previsione 2018-2020 è apportata per l'anno 2018 la seguente variazione per competenza e cassa di uguale importo:

a) in aumento parte Spesa: Titolo 1, Missione 06 "Politiche giovanili, sport e tempo libero", Programma 01 "Sport e tempo libero", per euro 110.000,00 dello stanziamento del Capitolo 91472, macroaggregato 04 "Trasferimento per iniziative sportive di carattere nazionale ed internazionale [2];

b) in diminuzione parte Spesa: Missione 01 "Servizi istituzionali, generali e di gestione", Programma 01 "Organi Istituzionali", Titolo 01 "Spese correnti", per euro 50.000,00.

 

     Art. 3 bis. (Sostegno al Comitato Regionale Abruzzese della F.I.S.I. (Federazione Italiana Sport Invernali)) [3]

1. La Regione promuove le attività sportive giovanili del Comitato Regionale Abruzzese della F.I.S.I. (Federazione Italiana Sport Invernali) riconoscendone una funzione turistica di promozione del territorio montano regionale.

2. Al tal fine è assegnato per il triennio 2019/2021 al Comitato Regionale Abruzzese della F.I.S.I. un contributo annuale di euro 50.000,00 con il capitolo di spesa 91475, di nuova istituzione ed iscrizione, denominato "Sostegno ad iniziative sportive di carattere giovanile del Comitato Regionale Abruzzese della F.I.S.I. Federazione Italiana Sport Invernali", nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale 2019-2021, alla Missione 6 "Politiche giovanili, sport e tempo libero", Programma 01 "Sport e tempo libero", Titolo 01 "Spese correnti".

3. La competenza amministrativa dell'erogazione del citato contributo al Comitato Regionale Abruzzese della F.I.S.I. è assegnata al Servizio regionale competente in materia di Sport.

4. Ai fini della copertura della spesa complessiva di cui al comma 2, al bilancio di previsione è apportata:

a) per l'anno 2019 la seguente variazione per competenza e cassa:

1) in aumento parte Spesa: Titolo 1, Missione 06 "Politiche giovanili, sport e tempo libero", Programma 01 "Sport e tempo libero", per euro 50.000,00 dello stanziamento di capitolo 91475 denominato "Sostegno ad iniziative sportive di carattere giovanile del Comitato Regionale Abruzzese della F.I.S.I. Federazione Italiana Sport Invernali";

2) in diminuzione parte Spesa: Titolo 1, Missione 01, Programma 04, capitolo di spesa 11465/2 denominato "Oneri per la riscossione delle tasse automobilistiche regionali" per euro 50.000,00.

b) per gli anni 2020 e 2021 la seguente variazione per competenza:

1) in aumento parte Spesa: Titolo 1, Missione 06 "Politiche giovanili, sport e tempo libero", Programma 01 "Sport e tempo libero", per euro 50.000,00 dello stanziamento di capitolo 91475 denominato "Sostegno ad iniziative sportive di carattere giovanile del Comitato Regionale Abruzzese della F.I.S.I. Federazione Italiana Sport Invernali";

2) in diminuzione parte Spesa: Titolo 4, Missione 50, Programma 02, capitolo di spesa 313140 denominato "Rimborso quota capitale per i mutui del settore trasporti " per euro 50.000,00.

5. Per gli anni successivi al 2021, l'onere di cui al comma 2 è determinato ed iscritto nel pertinente capitolo di spesa, con stanziamento previsto nella legge di bilancio.

 

     Art. 4. (Integrazione alla l.r. 2/2018 e interpretazione autentica dell'articolo 40 della l.r. 55/2013)

1. Dopo l'articolo 39 della legge regionale 12 gennaio 2018, n. 2 (Legge organica in materia di sport ed impiantistica sportiva) è inserito il seguente:

"Art. 39 bis. (Disposizioni di carattere eccezionale)

1. In via eccezionale, solo per l'anno 2018, le domande di contributo di cui al Titolo I, Capo II e il programma di iniziative di cui al Titolo I, Capo VIII possono essere presentate entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente articolo.

2. In via eccezionale, solo per l'anno 2018, sono fatte salve le domande, anche se prodotte ai sensi della legge regionale 7 marzo 2000, n. 20 (Testo unico in materia di sport e impiantistica sportiva) e con la precedente modulistica, presentate a far data dal 1 gennaio 2018 e fino al 31 marzo 2018; è fatta salva l'eventuale integrazione alla modulistica stessa su richiesta del Dipartimento competente della Giunta regionale.".

2. Il comma 4 dell'articolo 40 della legge regionale 18 dicembre 2013, n. 55 (Disposizioni per l'adempimento degli obblighi della Regione Abruzzo derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione Europea. Attuazione delle direttive 2009/128/CE e 2007/60/CE e disposizioni per l'attuazione del principio della tutela della concorrenza, Aeroporto d'Abruzzo, e Disposizioni per l'organizzazione diretta di eventi e la concessione di contributi (Legge europea regionale 2013)) è da intendersi nel senso che l'organizzazione diretta degli eventi, da parte della Regione, non necessariamente si esplica attraverso attività di organizzazione e gestione dell'evento o fasi di esso, bensì può essere realizzata attraverso l'adesione ad un programma proposto da altri enti pubblici e privati senza scopo di lucro, che in tal modo acquista carattere di evento proprio, anche mediante la sola erogazione di un contributo a parziale o totale copertura del costo complessivo delle attività.

 

     Art. 5. (Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo in versione Telematica (BURAT).


[1] Articolo così modificato dall'art. 9 della L.R. 23 luglio 2018, n. 21.

[2] Lettera così sostituita dall'art. 4 della L.R. 12 dicembre 2018, n. 38.

[3] Articolo inserito dall'art. 3 della L.R. 4 novembre 2019, n. 37.