Settore: | Normativa europea |
Materia: | 6. ambiente e tutela della salute |
Capitolo: | 6.3 territorio, ambiente e risorse naturali |
Data: | 31/07/2009 |
Numero: | 90 |
Sommario |
Art. 1. Oggetto |
Art. 2. Definizioni |
Art. 3. Metodi di analisi |
Art. 4. Criteri minimi di efficienza per i metodi di analisi |
Art. 5. Calcolo dei valori medi |
Art. 6. Garanzia e controllo della qualità |
Art. 7. Recepimento |
Art. 8. Entrata in vigore |
Art. 9. Destinatari |
§ 6.3.94 - Direttiva 31 luglio 2009, n. 90.
Direttiva n. 2009/90/CE della Commissione, che stabilisce, conformemente alla direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, specifiche tecniche per l’analisi chimica e il monitoraggio dello stato delle acque
(G.U.U.E. 1 agosto 2009, n. L 201)
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
vista la
considerando quanto segue:
(1) Occorre garantire la qualità e la comparabilità dei risultati analitici ottenuti dai laboratori incaricati dalle autorità nazionali competenti di effettuare il monitoraggio chimico delle acque, come previsto dall’articolo 8 della
(2) Per essere convalidati, i metodi di analisi impiegati dai laboratori degli Stati membri ai fini dei programmi di monitoraggio chimico dello stato delle acque devono rispettare alcuni criteri minimi di efficienza, comprese norme relative all’incertezza delle misure e al limite di quantificazione dei metodi. Per garantire la comparabilità dei risultati del monitoraggio chimico è opportuno attribuire al limite di quantificazione una definizione comunemente accettata.
(3) Qualora non vi siano metodi che rispettino i criteri minimi di efficienza, il monitoraggio deve essere svolto basandosi sulle migliori tecniche che non comportino costi eccessivi.
(4) Il calcolo dei valori medi deve tenere conto dei risultati delle misure che si trovano al di sotto del limite di quantificazione dei metodi di analisi. È necessario stabilire regole da seguire in questi casi.
(5) Le operazioni tecniche volte a garantire la qualità e la comparabilità dei risultati analitici devono essere conformi alle pratiche dei sistemi di gestione della qualità riconosciuti a livello internazionale. A tal fine risultano adeguate le pratiche definite nella norma EN ISO/IEC-17025. È opportuno assicurare che i laboratori che svolgono analisi chimiche dimostrino la propria competenza partecipando a programmi di prove valutative (proficiency tests) riconosciuti a livello nazionale o internazionale e avvalendosi della documentazione di riferimento disponibile. Alla luce dell’armonizzazione delle pratiche a livello comunitario, occorre che i programmi di prove valutative delle competenze siano organizzati sulla base di norme internazionali pertinenti. È adeguata a tal fine la guida ISO/IEC 43-1 "Proficiency testing by interlaboratory comparisons – Part 1: Development and operation of proficiency testing schemes". È opportuno che i risultati di questi programmi siano valutati applicando i sistemi di punteggio internazionalmente riconosciuti. La norma ISO-13528 "Statistical methods for use in proficiency testing by interlaboratory comparisons", ad esempio, contiene indicazioni adeguate.
(6) Il comitato di cui all’articolo 21, paragrafo 1, della
(7) Le misure previste dalla presente direttiva sono conformi al parere del comitato di cui all’articolo 21, paragrafo 1, della
HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:
Art. 1. Oggetto
La presente direttiva stabilisce specifiche tecniche per le analisi chimiche e il monitoraggio dello stato delle acque conformemente all’articolo 8, paragrafo 3, della
Art. 2. Definizioni
Ai fini della presente direttiva si intende per:
1) "limite di rivelabilità" : il segnale in uscita o il valore di concentrazione al di sopra del quale si può affermare, con un livello di confidenza dichiarato, che un dato campione è diverso da un bianco che non contiene l’analita;
2) "limite di quantificazione" : un multiplo dichiarato del limite di rivelabilità a una concentrazione dell’analita che può ragionevolmente essere determinata con accettabile accuratezza e precisione. Il limite di quantificazione può essere calcolato servendosi di una norma o di un campione adeguati e può essere ottenuto dal punto di calibrazione più basso sulla curva di calibrazione, ad esclusione del bianco;
3) "incertezza della misura" : un parametro non negativo che caratterizza la dispersione dei valori quantitativi attribuiti a un misurando sulla base delle informazioni utilizzate.
Art. 3. Metodi di analisi
Gli Stati membri garantiscono che tutti i metodi di analisi, compresi i metodi di laboratorio, sul campo e on line, utilizzati ai fini dei programmi di monitoraggio chimico svolti a norma della
Art. 4. Criteri minimi di efficienza per i metodi di analisi
1. Gli Stati membri verificano che i criteri minimi di efficienza per tutti i metodi di analisi siano basati su un’incertezza di misura pari o inferiore al 50 % (k = 2) stimata al livello degli standard di qualità ambientale pertinenti e su un limite di quantificazione pari o inferiore al 30 % rispetto agli standard di qualità ambientale pertinenti.
2. In mancanza di standard di qualità ambientale per un dato parametro o di un metodo di analisi che rispetti i criteri minimi di efficienza stabiliti al paragrafo 1, gli Stati membri assicurano che il monitoraggio sia svolto applicando le migliori tecniche disponibili che non comportino costi eccessivi.
Art. 5. Calcolo dei valori medi
1. Quando le quantità dei misurandi fisico-chimici o chimici presenti in un dato campione sono inferiori al limite di quantificazione, ai fini del calcolo dei valori medi i risultati della misura vengono fissati alla metà del valore del rispettivo limite di quantificazione.
2. Quando il valore medio calcolato di un risultato di misura di cui al paragrafo 1 è inferiore ai limiti di quantificazione, il valore viene indicato come "inferiore al limite di quantificazione".
3. Il paragrafo 1 non si applica ai misurandi che sono somme di un dato gruppo di parametri fisico-chimici o di misurandi chimici, compresi i rispettivi metaboliti e i prodotti di degradazione e di reazione. In questi casi i risultati al di sotto del limite di quantificazione delle singole sostanze devono essere fissati a zero.
Art. 6. Garanzia e controllo della qualità
1. Gli Stati membri assicurano che i laboratori, o i terzi che ottengono appalti dai laboratori, applichino pratiche di gestione della qualità conformi a quanto previsto dalla norma EN ISO/IEC-17025 o da altre norme equivalenti internazionalmente riconosciute.
2. Gli Stati membri garantiscono che i laboratori, o i terzi che ottengono appalti dai laboratori, dimostrino di essere competenti a svolgere analisi dei misurandi fisico-chimici o chimici:
a) partecipando a programmi di prove valutative delle competenze che comprendono i metodi di analisi di cui all’articolo 3 della presente direttiva per i misurandi a livelli di concentrazione rappresentativi dei programmi di monitoraggio delle sostanze chimiche svolti ai sensi della
b) analizzando la documentazione di riferimento rappresentativa di campioni raccolti che contengono livelli adeguati di concentrazioni rispetto agli standard di qualità ambientale pertinenti di cui all’articolo 4, paragrafo 1.
3. I programmi di prove valutative di cui al paragrafo 2, lettera a), vengono organizzati da organismi accreditati o riconosciuti a livello nazionale o internazionale che rispettano i criteri stabiliti dalla guida ISO/IEC 43-1 o da altre norme equivalenti accettate a livello internazionale.
L’esito della partecipazione a tali programmi viene valutato sulla base dei sistemi di punteggio definiti nella guida ISO/IEC 43-1, nella norma ISO-13528 o in altre norme equivalenti internazionalmente accettate.
Art. 7. Recepimento
1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro due anni dalla sua entrata in vigore. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni.
Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all’atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri.
2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno adottate nella materia disciplinata dalla presente direttiva.
Art. 8. Entrata in vigore
La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Art. 9. Destinatari
Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.
[1] GU L 327 del 22.12.2000, pag. 1.