§ 15.7.17 - D.Lgs. 19 novembre 2008, n. 195.
Modifiche ed integrazioni alla normativa in materia valutaria in attuazione del regolamento (UE) 1672/2018 del Parlamento europeo e del Consiglio [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:15. Borsa, cambi e valori mobiliari
Capitolo:15.7 disciplina valutaria
Data:19/11/2008
Numero:195


Sommario
Art. 1.  Definizioni
Art. 2.  Finalità
Art. 3.  Obbligo di dichiarazione
Art. 3 bis.  (Trattenimento temporaneo del denaro contante).
Art. 4.  Poteri di accertamento e di contestazione
Art. 4 bis.  (Controlli basati sull'analisi dei rischi).
Art. 4 ter.  (Utilizzabilità dei dati e delle informazioni acquisiti).
Art. 5.  Collaborazione e scambio delle informazioni
Art. 5 bis.  (Protezione dei dati personali e termini di conservazione).
Art. 6.  Sequestro
Art. 7.  Adempimenti oblatori
Art. 8.  Istruttoria e provvedimento di irrogazione delle sanzioni
Art. 9.  Sanzioni
Art. 10.  Relazione annuale
Art. 11.  Informazioni per finalità conoscitive e statistiche
Art. 12.  Modifiche a disposizioni normative vigenti
Art. 13.  Norme abrogate
Art. 14.  Norme di coordinamento
Art. 15.  Disposizioni finanziarie
Art. 16.  Entrata in vigore ed efficacia delle disposizioni


§ 15.7.17 - D.Lgs. 19 novembre 2008, n. 195.

Modifiche ed integrazioni alla normativa in materia valutaria in attuazione del regolamento (UE) 1672/2018 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2018 [1].

(G.U. 13 dicembre 2008, n. 291)

 

     IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

     Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

     Visto il testo unico delle norme in materia valutaria, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1988, n. 148;

     Visto il decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, recante norme sul Sistema statistico nazionale e sulla riorganizzazione dell'Istituto nazionale di statistica;

     Visto il decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227, ed in particolare l'articolo 3, relativo all'obbligo di dichiarazione dei trasferimenti al seguito, da e verso l'estero, da parte di residenti e non residenti, di denaro, titoli e valori mobiliari;

     Vista la direttiva 91/308/CEE del Consiglio, del 10 giugno 1991, relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività illecite;

     Visto il decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 125, recante norme in materia di circolazione transfrontaliera di capitali, in attuazione della direttiva 91/308/CEE;

     Visto il decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 153, recante integrazione dell'attuazione della direttiva 91/308/CEE in materia di riciclaggio dei capitali di provenienza illecita;

     Vista la direttiva 2001/97/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 dicembre 2001, recante modifica della direttiva 91/308/CEE del Consiglio relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività illecite;

     Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante codice in materia di protezione dei dati personali;

     Visto il regolamento (CE) n. 1889/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 ottobre 2005, relativo ai controlli sul denaro contante in entrata nella Comunità o in uscita dalla stessa;

     Vista la direttiva 2005/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 ottobre 2005, relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo;

     Visto il decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109, recante misure per prevenire, contrastare e reprimere il finanziamento del terrorismo e l'attività dei Paesi che minacciano la pace e la sicurezza internazionale, in attuazione della direttiva 2005/60/CE;

     Visto il decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, recante attuazione della direttiva 2005/60/CE concernente la prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo, nonchè della direttiva 2006/70/CE che ne reca misure di esecuzione;

     Vista la legge 25 febbraio 2008, n. 34, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee (Legge comunitaria 2007), ed in particolare l'articolo 15;

     Visto il decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, recante disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria;

     Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 19 settembre 2008;

     Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

     Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 19 novembre 2008;

     Sulla proposta del Ministro per le politiche europee e del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri degli affari esteri e della giustizia;

 

     Emana

     il seguente decreto legislativo:

 

Art. 1. Definizioni

     1. Nel presente decreto si intendono per:

     a) autorità competenti: l'Agenzia delle dogane e dei monopoli, il Ministero dell'economia e delle finanze, la Unità di informazione finanziaria per l'Italia e la Guardia di finanza, ciascuna per le competenze individuate nel presente decreto;

     b) dati identificativi: il nome e il cognome, il luogo e la data di nascita, la cittadinanza, lo Stato e il comune di residenza, il domicilio digitale, nonchè il codice fiscale o, nel caso di soggetti diversi da persona fisica, la denominazione, la sede legale, il codice fiscale o la partita IVA;

     c) denaro contante:

     1) valuta: le banconote e le monete metalliche che sono in circolazione come mezzo di scambio, o che lo sono state e possono ancora essere scambiate, tramite banche e intermediari finanziari o banche centrali, con banconote e monete che sono in circolazione come mezzo di scambio;

     2) strumenti negoziabili al portatore: strumenti diversi dalla valuta che autorizzano i loro portatori a esigere il pagamento di una somma di denaro dietro presentazione dello stesso, senza dover provare la propria identità o diritto di disporne. Tali strumenti sono gli assegni turistici (o traveller's cheque), gli assegni, i vaglia cambiari o ordini di pagamento emessi al portatore, firmati ma privi del nome del beneficiario, girati senza restrizioni, a favore di un beneficiario fittizio, ovvero emessi altrimenti in forma tale che il relativo titolo passi all'atto della consegna;

     3) beni utilizzati come riserve altamente liquide di valore: i beni elencati al punto 1 dell'allegato I al regolamento (UE) 2018/1672 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2018;

     4) carte prepagate: le carte non nominative elencate al punto 2 dell'allegato I al regolamento (UE) 2018/1672 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2018, che contengono valore in moneta o liquidità o vi danno accesso ovvero che possono essere usate per operazioni di pagamento, per l'acquisto di beni o servizi o per la restituzione di valuta, qualora non collegata a un conto corrente;

     c-bis) denaro contante non accompagnato: denaro contante che rientra in una qualsiasi tipologia di spedizione ovvero in un plico postale o equivalente senza una persona fisica che lo porti con sè, nel bagaglio o nel mezzo di trasporto;

     d) finanziamento del terrorismo: le attività definite dall'articolo 1, comma 1, lettera d), del decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109;

     e) riciclaggio: le attività definite dall'articolo 2, commi 4 e 5 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, e successive modificazioni;

     e-bis) attività criminosa: le attività definite dall'articolo 1, comma 2, lettera b), del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231 [2].

     2. [Il Ministro dell'economia e delle finanze, con proprio decreto, può modificare o integrare la lettera c) del comma 1] [3].

 

     Art. 2. Finalità

     1. Le misure di cui al presente decreto sono dirette all'istituzione di un adeguato sistema di sorveglianza sul denaro contante, in attuazione del regolamento (UE) 2018/1672 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2018, nonchè a coordinare la disciplina recata dal predetto regolamento con la normativa di cui al decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231 [4].

     2. Tali misure sono dirette a individuare, attraverso l'obbligo della dichiarazione, movimenti di denaro contante in entrata nell'Unione europea o in uscita da essa e sono inoltre estese ai movimenti di denaro contante tra l'Italia e gli altri Stati membri [5].

     3. Il sistema di sorveglianza si realizza anche attraverso l'adozione di forme di coordinamento e di scambio di informazioni tra le autorità competenti, da realizzarsi anche tramite sistemi informatici dedicati [6].

     4. Le informazioni possono essere raccolte e utilizzate anche per finalità statistiche nonchè per le finalità di cui al decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231 [7].

 

     Art. 3. Obbligo di dichiarazione

     1. Chiunque entra nel territorio nazionale o ne esce e trasporta denaro contante di importo pari o superiore a 10.000 euro deve dichiarare tale somma e metterla a disposizione dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli a fini di controllo. L'obbligo di dichiarazione non è soddisfatto se le informazioni fornite sono inesatte o incomplete ovvero se il denaro contante non è messo a disposizione a fini di controllo [8].

     2. La dichiarazione, redatta in conformità al modello di cui all'allegato I, parte 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/776 della Commissione, dell'11 maggio 2021 può essere, in alternativa:

     a) trasmessa telematicamente, prima dell'attraversamento della frontiera, secondo le modalità e le specifiche pubblicate nel sito dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli. Il dichiarante deve recare al seguito copia della dichiarazione e il numero di registrazione attribuito dal sistema telematico doganale;

     b) consegnata in forma scritta, al momento del passaggio, presso gli uffici doganali di confine o limitrofi, che ne rilasciano copia con attestazione del ricevimento da parte dell'ufficio. Il dichiarante deve recare al seguito copia della dichiarazione con attestazione del ricevimento [9].

     3. Qualora nel corso dell'attività di controllo di plico postale o equivalente, di spedizioni di merci, di bagagli non accompagnati o altra qualsiasi tipologia di spedizione, venga rinvenuto denaro non accompagnato da e verso il territorio nazionale di importo pari o superiore a 10.000 euro, il mittente o il destinatario o un rispettivo rappresentante ha l'obbligo di presentare una dichiarazione informativa all'Agenzia delle dogane e dei monopoli. Tale dichiarazione è resa entro un termine di trenta giorni in conformità al modello di cui all'allegato I, parte 2, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/776 della Commissione dell'11 maggio 2021. In tali casi, l'Agenzia delle dogane e dei monopoli e la Guardia di Finanza trattengono il denaro non accompagnato sino alla presentazione della dichiarazione informativa [10].

     3-bis. Le autorità competenti all'effettuazione di controlli e alla verifica delle violazioni di cui al presente decreto provvedono affinchè le persone in entrata nel territorio nazionale o in uscita dallo stesso, ovvero le persone che inviano o ricevono denaro contante non accompagnato, siano informate dei loro diritti e obblighi [11].

     4. Per ogni trasferimento di denaro non accompagnato, gli uffici postali e i fornitori di servizi postali ai sensi del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, che ricevono la dichiarazione ne rilasciano ricevuta al dichiarante e provvedono alla trasmissione della dichiarazione per via telematica all'Agenzia delle dogane entro sette giorni [12].

     5. Le disposizioni del presente decreto non si applicano ai trasferimenti di vaglia postali o cambiari, ovvero di assegni postali, bancari o circolari, tratti su o emessi da banche o Poste italiane s.p.a. che rechino l'indicazione del nome del beneficiario e la clausola di non trasferibilità. E' fatta salva l'applicazione dell'articolo 49 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, e successive modificazioni.

     6. Per le dichiarazioni relative alle movimentazioni di denaro contante all'interno dell'Unione si utilizzano i modelli di cui ai commi 2 e 3, opportunamente integrati dalla indicazione della norma nazionale e dalla natura unionale della movimentazione [13].

 

     Art. 3 bis. (Trattenimento temporaneo del denaro contante). [14]

     1. Fermi gli obblighi di comunicazione della notizia di reato, nonchè quanto previsto dall'articolo 220 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, approvate con decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, e fatta salva l'applicazione, ove ne ricorrano i presupposti, degli articoli 6 e 7 del presente decreto, l'Agenzia delle dogane e dei monopoli e la Guardia di finanza possono trattenere il denaro contante qualora gli obblighi di dichiarazione o di dichiarazione informativa di cui all'articolo 3, commi 1 e 3 non siano stati assolti in tutto o in parte ovvero qualora emergano indizi che il denaro contante, accompagnato o non accompagnato, a prescindere dall'importo, potrebbe essere correlato ad attività criminose.

     2. Il trattenimento temporaneo di cui al comma 1 è disposto con provvedimento amministrativo e deve essere motivato e comunicato ai soggetti indicati nell'articolo 3, commi 1 e 3, anche nel caso di denaro contante, accompagnato o non accompagnato, di importo inferiore a 10.000 euro.

     3. Il provvedimento che dispone il trattenimento temporaneo contiene l'indicazione dell'autorità procedente, i dati identificativi dei soggetti di cui al comma 2, l'indirizzo per le notifiche, anche all'estero, l'esatto ammontare della somma di denaro contante trattenuta, le informazioni relative ai rimedi esperibili avverso il provvedimento di cui al comma 6, la durata e una adeguata descrizione delle circostanze specifiche che hanno giustificato il trattenimento.

     4. Il trattenimento è disposto per il tempo strettamente necessario, e, in ogni caso, entro il termine massimo di cui al comma 5, al fine di procedere, a cura della Guardia di finanza, all'individuazione degli elementi richiesti per l'applicazione della legge penale, anche ricorrendo alle valutazioni tecniche di organi o enti appositi, di cui all'articolo 8, comma 4.

     5. Il trattenimento ha una durata massima di trenta giorni. Tuttavia, in casi particolari, previa accurata valutazione della necessità e proporzionalità di un ulteriore trattenimento temporaneo, è consentito prorogare la durata fino a un massimo di novanta giorni. Il provvedimento di proroga deve essere motivato e comunicato ai soggetti di cui al comma 2, nonchè indicare la durata dell'ulteriore trattenimento.

     6. Fermo restando quanto previsto dal codice del processo amministrativo, di cui al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, contro il trattenimento temporaneo i soggetti di cui al comma 2 possono proporre ricorso gerarchico. Si applicano le disposizioni di cui al capo I del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199.

     7. All'esito dei riscontri di cui al comma 4 ovvero alla scadenza dei termini di durata di cui al comma 5 ovvero in caso di accoglimento del ricorso di cui al comma 6, il denaro contante è immediatamente rimesso a disposizione dei soggetti di cui al comma 2, che ne possono chiedere la restituzione all'autorità procedente di cui al comma 1 entro cinque anni dalla data in cui è stato adottato il provvedimento amministrativo di cui al medesimo comma 2. Sono fatti salvi gli effetti dell'applicazione, ove ne ricorrano i presupposti, degli articoli 6 e 7 del presente decreto. In caso di applicazione dell'articolo 7, il trattenimento temporaneo è disposto sulla somma residua.

     8. Il denaro contante oggetto di trattenimento temporaneo ai sensi del presente articolo affluisce al fondo di cui all'articolo 61, comma 23, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.

 

     Art. 4. Poteri di accertamento e di contestazione

     1. I funzionari dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli accertano le violazioni al presente decreto esercitando i poteri e le facoltà attribuiti dal regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013, che istituisce il codice doganale dell'Unione, dall'allegato I al decreto legislativo 26 settembre 2024, n. 141, dall'articolo 32, comma 6, del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, e dall'articolo 28, comma 1, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica del 31 marzo 1988, n. 148 [15].

     2. I militari della Guardia di finanza accertano le violazioni al presente decreto esercitando i poteri e le facoltà attribuiti dal decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 68, dall'articolo 28, comma 1, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1988, n. 148, dalla legge 7 gennaio 1929, n. 4, dagli articoli 12 e 13, anche autonomamente, nonchè 14 dell'allegato I al decreto legislativo 26 settembre 2024, n. 141, e dalle altre leggi tributarie ove applicabili [16].

     2-bis. Qualora l'obbligo di dichiarazione del denaro contante accompagnato di cui all'articolo 3, comma 1, o l'obbligo di informativa per il denaro contante non accompagnato di cui all'articolo 3, comma 3, non risultano assolti, le autorità competenti redigono d'ufficio, per iscritto o per via elettronica, una dichiarazione contenente, per quanto possibile, i dettagli di cui all'articolo 3, paragrafo 2, o all'articolo 4, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2018/1672, a seconda del caso [17].

     3. I militari appartenenti al Nucleo speciale di polizia valutaria della Guardia di finanza esercitano altresì i poteri attribuiti dall'articolo 25 del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1988, n. 148.

     4. Ai fini della contestazione delle violazioni al presente decreto, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui ai commi 1, 2, 3 e 4, dell'articolo 29 del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1988, n. 148.

     5. Copia dei verbali di contestazione elevati dagli appartenenti alla Guardia di finanza è trasmessa all'Agenzia delle dogane.

     6. I verbali di contestazione sono conservati in forma nominativa per la durata di cinque anni e sono trasmessi al Ministero dell'economia e delle finanze, tramite supporti informatici, entro sette giorni dalla data di contestazione ai fini del procedimento sanzionatorio di cui al presente decreto [18].

     7. Qualora nel corso degli accertamenti previsti dal presente articolo emergano indizi che denotano che il denaro contante, accompagnato o non accompagnato, di importo inferiore a 10.000 euro, potrebbe essere correlato ad attività criminose, l'Agenzia delle dogane e dei monopoli e la Guardia di finanza registrano tale informazione unitamente alle informazioni di cui all'articolo 3, paragrafo 2, o di cui all'articolo 4, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2018/1672. L'Agenzia delle dogane e dei monopoli e la Guardia di finanza forniscono tali informazioni, fermo restando quanto disposto dall'articolo 329 del codice di procedura penale, all'Unità di informazione finanziaria per l'Italia [19].

 

     Art. 4 bis. (Controlli basati sull'analisi dei rischi). [20]

     1. I controlli delle movimentazioni di denaro contante diversi dai controlli casuali si basano principalmente sull'analisi dei rischi effettuata anche mediante procedimenti informatici, al fine di identificare e valutare i rischi connessi ad ogni dichiarazione trasmessa o consegnata e di mettere a punto le contromisure necessarie, sulla base di criteri elaborati a livello nazionale, unionale e internazionale.

 

     Art. 4 ter. (Utilizzabilità dei dati e delle informazioni acquisiti). [21]

     1. I dati e le informazioni acquisiti nell'ambito delle attività svolte ai sensi degli articoli 3, 3-bis e 4 sono utilizzabili ai fini fiscali, secondo le disposizioni e le attribuzioni vigenti.

 

     Art. 5. Collaborazione e scambio delle informazioni

     1. L'Agenzia delle dogane e dei monopoli e la Guardia di finanza, ciascuna per le proprie competenze, scambiano attraverso il sistema di informazioni doganali (SID) le seguenti informazioni con le omologhe autorità competenti degli altri Stati membri:

     a) le dichiarazioni d'ufficio redatte ai sensi dell'articolo 4, comma 2-bis;

     b) le informazioni ottenute ai sensi dell'articolo 4, comma 7;

     c) le dichiarazioni ottenute ai sensi dell'articolo 3, qualora sussistano indizi di attività criminosa correlata al denaro contante;

     d) le informazioni anonime riguardanti eventuali rischi e i risultati delle analisi di rischio [22].

     2. Qualora emergano indizi di attività criminose correlate al denaro contante che potrebbero arrecare pregiudizio agli interessi finanziari dell'Unione, le informazioni di cui al comma 1 sono trasmesse dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli e dalla Guardia di finanza anche alla Commissione europea, alla Procura europea degli Stati membri ove la stessa sia competente ad agire ai sensi dell'articolo 22 del regolamento (UE) 2017/1939, e, a cura della Guardia di finanza, a Europol ove la stessa sia competente ad agire ai sensi dell'articolo 3 del regolamento (UE) 2016/794 [23].

     2-bis. Le informazioni di cui ai commi 1, lettere a), b), c), e 2 sono comunicate senza indugio, al più tardi entro 15 giorni lavorativi dalla data in cui sono state ottenute utilizzando il modulo di cui all'allegato II, parte 1, al regolamento di esecuzione (UE) 2021/776 della Commissione, dell'11 maggio 2021 [24].

     2-ter. Le informazioni e i risultati di cui al comma 1, lettera d) sono comunicati su base semestrale [25].

     3. Previa autorizzazione scritta dell'autorità competente che ha ottenuto per prima l'informazione, l'Agenzia delle dogane e dei monopoli e la Guardia di finanza scambiano con le omologhe autorità di Paesi terzi, nell'ambito dell'assistenza amministrativa reciproca e delle rispettive competenze, le seguenti informazioni:

     a) le dichiarazioni d'ufficio redatte ai sensi dell'articolo 4, comma 2-bis;

     b) le informazioni ottenute ai sensi dell'articolo 4, comma 7 [26].

     3-bis. La Guardia di finanza procede allo scambio delle informazioni di cui al comma 3, con riferimento alle dichiarazioni di cui all'articolo 3, anche quando vi siano indizi che denotano la correlazione tra il denaro contante e attività di riciclaggio o finanziamento del terrorismo, fermo restando quanto previsto dall'articolo 329 del codice di procedura penale [27].

     3-ter. L'Agenzia delle dogane e dei monopoli trasmette all'Unità di informazione finanziaria per l'Italia:

     a) le informazioni raccolte ai sensi del presente decreto che non confluiscono nel Sistema informativo doganale, senza indugio, al più tardi entro quindici giorni lavorativi dalla data in cui sono state ottenute;

     b) le informazioni che confluiscono nel Sistema informativo doganale mediante collegamento diretto dell'Unità di informazione finanziaria per l'Italia al predetto sistema [28].

     3-quater. L'Unità di informazione finanziaria per l'Italia utilizza le informazioni di cui al comma 3-ter nello svolgimento delle proprie funzioni, ivi comprese quelle svolte nell'ambito della cooperazione di cui all'articolo 13-bis del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231 [29].

     3-quinques. Le informazioni raccolte ai sensi degli articoli 3 e 4 sono rese accessibili all'Agenzia delle entrate e alla Guardia di finanza mediante accesso federato e attraverso la messa a disposizione di specifici servizi web [30].

     4. Gli scambi di informazioni di cui al presente articolo avvengono nel rispetto di quanto stabilito dalle norme nazionali e comunitarie in materia di protezione dei dati personali che disciplinano il trasferimento di dati all'estero e a condizioni di reciprocità, anche per quanto riguarda la riservatezza delle informazioni. Resta fermo quanto previsto dal decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, e successive modificazioni in materia di collaborazione e scambio di informazioni e cooperazione internazionale [31].

 

     Art. 5 bis. (Protezione dei dati personali e termini di conservazione). [32]

     1. Il trattamento dei dati personali nell'ambito del presente decreto è effettuato per le sole finalità di prevenzione e di lotta alle attività criminose e osserva la normativa vigente in materia di protezione dei dati personali.

     2. L'Agenzia delle dogane e dei monopoli e la Guardia di finanza sono titolari autonomi del trattamento dei dati personali acquisiti per le finalità di rispettivo interesse in relazione a quanto previsto dal presente decreto.

     3. Ciascun titolare autonomo del trattamento di cui al comma 2, definisce con proprio provvedimento, adottato sentito il Garante per la protezione dei dati personali, ai sensi del regolamento (UE) 2016/679, della direttiva (UE) 2016/680, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, del decreto legislativo 18 maggio 2018, n. 51 e del decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 2018, n. 15, tenendo conto anche delle indicazioni contenute nel regolamento di esecuzione (UE) 2021/776, le modalità di esercizio dei diritti da parte degli interessati, le misure di sicurezza dei trattamenti effettuati con sistemi informativi e le modalità di realizzazione dei controlli di cui all'articolo 4-bis.

     4. I dati personali ottenuti in virtù degli articoli 3 e 4 sono accessibili solo al personale debitamente autorizzato delle autorità competenti, che ne garantiscono la sicurezza, e sono adeguatamente protetti contro l'accesso o la comunicazione non autorizzati. Salvo quanto stabilito dall'articolo 5, tali dati non possono essere divulgati o comunicati senza esplicita autorizzazione dell'autorità competente che ha ottenuto per prima i dati. L'autorizzazione non è tuttavia necessaria qualora le autorità competenti siano tenute a divulgare o comunicare tali dati conformemente al diritto nazionale, in particolare in caso di procedimenti giudiziari.

     5. Le autorità competenti conservano i dati personali ottenuti per un periodo di cinque anni dalla data in cui sono stati ottenuti. Allo scadere di tale termine tali dati personali sono cancellati.

     6. Il periodo di conservazione può essere prorogato una volta per un periodo non superiore a tre anni, al ricorrere di una delle seguenti ipotesi:

     a) dopo aver eseguito una valutazione approfondita della necessità e della proporzionalità di tale proroga e aver stabilito che si tratta di una misura giustificata ai fini dello svolgimento dei suoi compiti in materia di lotta al riciclaggio o al finanziamento del terrorismo, l'Unità di informazione finanziaria per l'Italia stabilisce che è necessario prorogare il periodo di conservazione;

     b) dopo aver eseguito una valutazione approfondita della necessità e della proporzionalità di tale proroga e avere stabilito che si tratta di una misura giustificata ai fini dello svolgimento dei loro compiti concernenti l'esecuzione di controlli efficaci per quanto riguarda l'obbligo di dichiarazione di denaro contante accompagnato o l'obbligo di informativa per il denaro contante non accompagnato, le autorità competenti stabiliscono che è necessario prorogare il periodo di conservazione.

 

     Art. 6. Sequestro

     1. In caso di violazione delle disposizioni previste dall'articolo 3, il denaro contante trasferito o che si tenta di trasferire è sequestrato dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli o dalla Guardia di finanza, con priorità per banconote e monete aventi corso legale e, nei casi di mancanza o incapienza, per strumenti negoziabili al portatore di facile e pronto realizzo [33].

     2. Nel caso in cui la violazione delle disposizioni previste dall'articolo 3 consiste nell'aver omesso l'adempimento dichiarativo, il sequestro è eseguito nel limite:

     a) del 50 per cento dell'importo eccedente la soglia di cui all'articolo 3, qualora l'eccedenza non sia superiore a 10.000 euro;

     b) del 70 per cento dell'importo eccedente la soglia di cui all'articolo 3, qualora l'eccedenza sia superiore a 10.000 euro e non superiore a 100.000 euro;

     c) del 100 per cento dell'importo eccedente la soglia di cui all'articolo 3, qualora l'eccedenza sia superiore a 100.000 euro [34].

     2.1 L'importo del sequestro di cui al comma 2 non può essere inferiore a 900 euro e non può essere superiore a 1.000.000 euro [35].

     2.2. Nel caso in cui la violazione delle disposizioni previste dall'articolo 3 consiste nell'aver fornito, nell'adempimento dichiarativo, informazioni inesatte o incomplete, il sequestro è eseguito nel limite:

     a) del 25 per cento della differenza tra l'importo trasferito o che si tenta di trasferire e l'importo dichiarato, qualora tale differenza non sia superiore a 10.000 euro;

     b) del 35 per cento della differenza tra l'importo trasferito o che si tenta di trasferire e l'importo dichiarato, qualora tale differenza sia superiore a 10.000 euro e non superiore a 30.000 euro;

     c) del 70 per cento della differenza tra l'importo trasferito o che si tenta di trasferire e l'importo dichiarato, qualora tale differenza sia superiore a 30.000 euro e non superiore a 100.000 euro;

     d) del 100 per cento della differenza tra l'importo trasferito o che si tenta di trasferire e l'importo dichiarato, qualora tale differenza sia superiore a 100.000 euro [36].

     2.3. L'importo del sequestro di cui al comma 2.2. non può essere inferiore a 500 euro e non può essere superiore a 1.000.000 euro [37].

     2-bis. Il denaro contante sequestrato garantisce con preferenza su ogni altro credito il pagamento delle sanzioni amministrative pecuniarie [38].

     3. I limiti di cui ai commi 2 e 2.2. non operano se [39]:

     a) l'oggetto del sequestro è indivisibile;

     b) l'autore dei fatti accertati non è conosciuto;

     c) per la natura e l'entità del denaro contante trasferito o che si tenta di trasferire, il relativo valore in euro non risulta agevolmente determinabile all'atto del sequestro medesimo.

     4. Nei casi di cui alle lettere b) e c), del comma 3, qualora l'autore dei fatti venga ad essere identificato ovvero quando sia determinato il valore in euro del denaro sequestrato, le somme eccedenti i limiti indicati nei commi 2 e 2.2 sono restituite agli aventi diritto [40].

     5. Contro il sequestro gli interessati possono proporre opposizione al Ministero dell'economia e delle finanze entro dieci giorni dalla data di esecuzione del sequestro. Il Ministero dell'economia e delle finanze decide sull'opposizione con ordinanza motivata entro sessanta giorni dalla data di ricevimento dell'opposizione e del relativo atto di contestazione.

     6. L'interessato può ottenere dal Ministero dell'economia e delle finanze la restituzione del denaro contante sequestrato, previo deposito presso la Tesoreria provinciale dello Stato di una cauzione ovvero previa costituzione di una fideiussione bancaria o assicurativa o rilasciata dagli intermediari finanziari abilitati al rilascio di garanzie nei confronti della pubblica amministrazione. A garanzia del pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria, la cauzione o la fideiussione devono essere di importo pari all'ammontare massimo della sanzione, comprensivo delle spese.

     7. Il denaro contante sequestrato ai sensi del presente articolo affluisce al fondo di cui all'articolo 61, comma 23, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.

     8. Alla conclusione del procedimento sanzionatorio il denaro contante sequestrato, nella misura in cui non è servito per il pagamento delle sanzioni applicate, è restituito agli aventi diritto che ne facciano istanza entro cinque anni dalla data del sequestro.

     8-bis. Nei casi di restituzione del denaro contante previsti dal presente articolo sono fatti salvi gli effetti del provvedimento di trattenimento temporaneo di cui all'articolo 3-bis, ove disposto [41].

 

     Art. 7. Adempimenti oblatori

     1. Nel caso in cui la violazione delle disposizioni previste dall'articolo 3 consiste nell'aver omesso l'adempimento dichiarativo, il soggetto cui è stata contestata una violazione può chiederne l'estinzione effettuando un pagamento in misura ridotta:

     a) pari al 15 per cento del denaro contante eccedente la soglia di cui all'articolo 3 se l'eccedenza non dichiarata non è superiore a 10.000 euro;

     b) pari al 30 per cento se l'eccedenza non supera i 40.000 euro [42].

     1.1. Nel caso in cui la violazione delle disposizioni previste dall'articolo 3 consiste nell'aver fornito, nell'adempimento dichiarativo, informazioni inesatte o incomplete, il soggetto cui è stata contestata una violazione può chiederne l'estinzione effettuando un pagamento in misura ridotta:

     a) pari al 10 per cento della differenza tra l'importo trasferito o che si tenta di trasferire e l'importo dichiarato, se tale differenza non è superiore a 10.000 euro;

     b) pari al 15 per cento della differenza tra l'importo trasferito o che si tenta di trasferire e l'importo dichiarato, se tale differenza è superiore a 10.000 euro e non superiore a 30.000 euro;

     c) pari al 30 per cento della differenza tra l'importo trasferito o che si tenta di trasferire e l'importo dichiarato, se tale differenza è superiore a 30.000 euro e non superiore a 40.000 euro [43].

     1-bis. La somma pagata non può essere, comunque, inferiore a 500 euro nei casi di cui al comma 1 e a 300 euro nei casi di cui al comma 1.1 [44].

     1-ter. Il pagamento può essere effettuato all'Agenzia delle dogane e dei monopoli o alla Guardia di finanza al momento della contestazione, o al Ministero dell'economia e delle finanze con le modalità di cui al comma 4, entro dieci giorni dalla stessa. Le richieste di pagamento in misura ridotta ricevute dalla Guardia di finanza, con eventuale prova dell'avvenuto pagamento, sono trasmesse all'Agenzia delle dogane e dei monopoli [45].

     2. L'Agenzia delle dogane e dei monopoli e la Guardia di finanza inviano al Ministero dell'economia e delle finanze, insieme alla copia dell'atto di contestazione, la richiesta di effettuare il pagamento in misura ridotta o, in caso di pagamento contestuale, prova dell'avvenuto versamento [46].

     3. Il pagamento in misura ridotta estingue l'illecito. Nel caso di pagamento contestuale non si procede al sequestro. Qualora il pagamento avvenga nei dieci giorni dalla contestazione, il Ministero dell'economia e delle finanze dispone la restituzione delle somme sequestrate entro dieci giorni dal ricevimento della prova dell'avvenuto pagamento, fatti salvi gli effetti del provvedimento di trattenimento temporaneo di cui all'articolo 3-bis, ove disposto [47].

     4. Le modalità di versamento delle somme di cui al comma 1 sono determinate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentite la Guardia di finanza e l'Agenzia delle dogane e dei monopoli, da adottarsi entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Fino alla data di entrata in vigore del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, si applicano le modalità vigenti [48].

     5. È precluso il pagamento in misura ridotta qualora:

     a) l'importo del denaro contante eccedente la soglia di cui all'articolo 3 supera i 40.000 euro, nel caso in cui la violazione delle disposizioni previste dall'articolo 3 consiste nell'aver omesso l'adempimento dichiarativo;

     b) la differenza tra l'importo trasferito o che si tenta di trasferire e l'importo dichiarato supera i 40.000 euro, nel caso in cui la violazione delle disposizioni previste dall'articolo 3 consiste nell'aver fornito, nell'adempimento dichiarativo, informazioni inesatte o incomplete;

     c) il soggetto cui è stata contestata la violazione si è già avvalso della stessa facoltà oblatoria, relativa alla violazione di cui all'articolo 3, nei cinque anni antecedenti la ricezione dell'atto di contestazione concernente l'illecito per cui si procede [49].

     6. In mancanza dei requisiti richiesti, l'oblazione non è valida, ancorchè il pagamento sia stato accettato dall'autorità che ha effettuato la contestazione. Le somme incamerate sono trattenute a titolo di garanzia e in caso di irrogazione della sanzione sono imputate a titolo di sanzione.

 

     Art. 8. Istruttoria e provvedimento di irrogazione delle sanzioni

     1. Chi non si avvale della facoltà prevista dall'articolo 7 può presentare scritti difensivi e documenti al Ministero dell'economia e delle finanze, nonchè chiedere di essere sentito dalla stessa Amministrazione, entro il termine di trenta giorni dalla data di ricezione dell'atto di contestazione.

     2. Il Ministero dell'economia e delle finanze, udito il parere della commissione di cui all'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 114, determina con decreto motivato la somma dovuta per la violazione e ne ingiunge il pagamento.

     3. Il decreto di cui al comma 2 è adottato dal Ministero dell'economia e delle finanze nel termine perentorio di centottanta giorni dalla data in cui riceve i verbali di contestazione [50].

     4. L'Amministrazione ha facoltà di chiedere valutazioni tecniche di organi od enti appositi, che devono provvedere entro quarantacinque giorni dal ricevimento della richiesta.

     5. In caso di richiesta di audizione, ai sensi del comma 1, o in caso di richiesta di valutazioni tecniche, di cui al comma 4, il termine di cui al comma 3 è prorogato di sessanta giorni.

     6. La mancata emanazione del decreto nel termine indicato al comma 3 comporta l'estinzione dell'obbligazione al pagamento delle somme dovute per le violazioni contestate.

     7. Contro il decreto può essere proposta opposizione ai sensi dell'articolo 22 della legge 24 novembre 1981, n. 689 [51].

     8. Il decreto del Ministero dell'economia e delle finanze che infligge la sanzione pecuniaria ha efficacia di titolo esecutivo. Si applica l'articolo 18, comma 6, della legge 24 novembre 1981, n. 689.

 

     Art. 9. Sanzioni [52]

     1. Nel caso in cui la violazione delle disposizioni previste dall'articolo 3 consista nell'aver omesso l'adempimento dichiarativo, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria, con un minimo di 900 euro:

     a) dal 30 al 50 per cento dell'importo trasferito o che si tenta di trasferire in eccedenza rispetto alla soglia di cui all'articolo 3, se tale valore non è superiore a 10.000 euro;

     b) dal 50 al 70 per cento dell'importo trasferito o che si tenta di trasferire in eccedenza rispetto alla soglia di cui all'articolo 3 se tale valore è superiore a 10.000 euro e non superiore a 100.000 euro;

     b-bis) dal 70 al 100 per cento dell'importo trasferito o che si tenta di trasferire in eccedenza rispetto alla soglia di cui all'articolo 3 se tale valore è superiore a 100.000 euro. In tale ipotesi, la sanzione massima non può essere comunque superiore a 1.000.000 euro [53].

     1-bis. Nei casi di cui al comma 1, ai fini della determinazione dell'entità della sanzione, l'amministrazione procedente terrà conto dell'entità dell'importo trasferito o che si tenta di trasferire in eccedenza rispetto alla soglia di cui all'articolo 3, nonchè delle precedenti violazioni accertate relative alle medesime disposizioni [54].

     2. Nel caso in cui la violazione delle disposizioni previste dall'articolo 3 consiste nell'aver fornito, nell'adempimento dichiarativo, informazioni inesatte o incomplete, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria, con un minimo di 500 euro:

     a) dal 15 al 25 per cento della differenza tra l'importo trasferito o che si tenta di trasferire e l'importo dichiarato, se tale differenza non è superiore a 10.000 euro;

     b) dal 25 al 35 per cento della differenza tra l'importo trasferito o che si tenta di trasferire e l'importo dichiarato, se tale differenza è superiore a 10.000 euro e non superiore a 30.000 euro;

     c) dal 50 al 70 per cento della differenza tra l'importo trasferito o che si tenta di trasferire e l'importo dichiarato, se tale differenza è superiore a 30.000 euro e non superiore a 100.000 euro;

     d) dal 70 al 100 per cento della differenza tra l'importo trasferito o che si tenta di trasferire e l'importo dichiarato, se tale differenza è superiore a 100.000 euro. In tale ipotesi, la sanzione massima non può essere comunque superiore a 1.000.000 euro [55].

     3. Nei casi di cui al comma 2, ai fini della determinazione dell'entità della sanzione, l'amministrazione procedente terrà conto dell'entità dell'importo trasferito o che si tenta di trasferire in eccedenza rispetto alla soglia di cui all'articolo 3, dell'entità dell'importo non dichiarato in termini assoluti e percentuali, nonchè delle precedenti violazioni accertate relative alle medesime disposizioni.

     4. Ai fini dell'applicazione delle sanzioni amministrative di cui ai commi 1 e 2, si applicano l'articolo 23, commi 1 e 3, l'articolo 23-bis e l'articolo 24 del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1988, n. 148 [56].

 

     Art. 10. Relazione annuale

     1. La Guardia di finanza e l'Agenzia delle dogane e dei monopoli forniscono al Comitato di sicurezza finanziaria, entro il 30 marzo di ogni anno, relazioni analitiche sulle attività rispettivamente svolte per prevenire e accertare le violazioni di cui al presente decreto [57].

     2. Le relazioni di cui al comma 1 debbono contenere, quantomeno, il numero delle violazioni dell'articolo 3, il totale degli atti di contestazione di cui all'articolo 4, l'importo del denaro contante sottoposto a sequestro di cui all'articolo 6, la quantità delle informazioni oggetto dello scambio di cui all'articolo 5, l'ammontare delle oblazioni di cui all'articolo 7.

     3. Il Comitato di sicurezza finanziaria utilizza le informazioni di cui ai commi 1 e 2, al fine della predisposizione della relazione al Ministro dell'economia e delle finanze, prevista dall'articolo 5 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, e successive modificazioni [58].

     4. La relazione di cui al comma 3 è parte integrante della relazione che il Ministro dell'economia e delle finanze presenta al Parlamento ai sensi dell'articolo 4, comma 2 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, e successive modificazioni [59].

 

     Art. 11. Informazioni per finalità conoscitive e statistiche

     1. La Banca d'Italia compila e pubblica le statistiche della bilancia dei pagamenti e della posizione patrimoniale verso l'estero dell'Italia e contribuisce alla compilazione della bilancia dei pagamenti e della posizione patrimoniale verso l'estero dell'Unione europea e dell'area dell'euro. Per finalità statistiche riguardanti la compilazione della bilancia dei pagamenti e degli altri indicatori monetari e finanziari per l'analisi economica, gli operatori residenti in Italia, come definiti dal regolamento (CE) n. 2533/1998 del Consiglio, del 23 novembre 1998, sono tenuti a fornire i dati e le notizie necessari nei termini e con le modalità per la trasmissione stabiliti dalla Banca d'Italia con proprio provvedimento.

     2. Ferme restando le disposizioni contenute in leggi speciali, per le finalità statistiche di cui al comma 1, la Banca d'Italia può chiedere notizie e dati alle banche e agli altri intermediari finanziari relativi alla propria attività. I termini e le modalità per la trasmissione delle informazioni raccolte ai sensi del presente comma sono stabiliti con provvedimento della Banca d'Italia.

     3. I dati e le notizie di cui ai commi 1 e 2 possono essere acquisiti per le finalità statistiche di cui al comma 1, anche sulla base di apposite convenzioni, presso amministrazioni, enti e organismi pubblici.

     4. Le informazioni e i dati di cui ai commi 1 e 2 sono trattati in conformità alle disposizioni comunitarie e nazionali in materia di segnalazioni statistiche di bilancia dei pagamenti e nel rispetto di quanto previsto dalla normativa a tutela dei dati personali. Le informazioni e i dati di cui ai commi 1 e 2 sono coperti dal segreto di ufficio fino a quando non sono pubblicati. Il segreto non può essere opposto all'autorità giudiziaria quando le informazioni richieste sono necessarie per le indagini o i procedimenti relativi a violazioni sanzionate penalmente.

     5. Per le finalità statistiche di cui al comma 1 e nel rispetto della normativa a tutela del segreto statistico e delle normative comunitarie e nazionali in materia di protezione dei dati personali, informazioni, dati ed elaborati statistici possono essere forniti dalla Banca d'Italia agli enti del Sistema statistico nazionale, alla Commissione europea, alla Banca centrale europea e alle Banche centrali nazionali del SEBC, ad altri organismi pubblici nazionali e internazionali, nonchè, verso rimborso di eventuali costi sostenuti, ad enti di ricerca e ad altri operatori.

     6. L'inosservanza della disposizione di cui al comma 1 è punita con una sanzione amministrativa pecuniaria da cinquecento euro a diecimila euro. I criteri per l'applicazione delle sanzioni sono stabiliti con provvedimento della Banca d'Italia. La Banca d'Italia, contestati gli addebiti e valutate le deduzioni presentate dagli interessati entro novanta giorni dalla data della notifica della lettera di contestazione, tenuto conto del complesso delle informazioni raccolte, applica le sanzioni con provvedimento motivato. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689, fatta eccezione per quelle di cui all'articolo 16.

     7. Ferme restando le sanzioni applicabili ai sensi di leggi speciali, l'inosservanza della disposizione di cui al comma 2 è punita con una sanzione amministrativa pecuniaria da euro cinquecento a euro diecimila. Si applica la procedura di cui all'articolo 145 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385.

     8. Per l'accertamento delle violazioni delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2 la Banca d'Italia può chiedere la collaborazione di altre autorità.

 

     Art. 12. Modifiche a disposizioni normative vigenti

     1. Il comma 4 dell'articolo 5 della legge 17 gennaio 2000, n. 7, è sostituito dal seguente: «4. Il limite d'importo previsto dall'articolo 1, comma 2, della presente legge può essere modificato dal Ministro dell'economia e delle finanze con proprio decreto.».

     2. Nell'articolo 5 del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 125, le parole: «3, comma 1, 5, comma 3, e 5-ter, comma 2,» sono soppresse.

 

     Art. 13. Norme abrogate

     1. Sono abrogati:

     a) gli articoli 3, 3-bis, 3-ter, 5, comma 3, e 5-ter del decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227, e successive modificazioni;

     b) gli articoli 21 e 40 del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1988, n. 148;

     c) l'articolo 4, comma 5, del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322;

     d) gli articoli 4 e 6 del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 125.

 

     Art. 14. Norme di coordinamento

     1. All'articolo 5, comma 8-bis, del decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227, e successive modificazioni, per: «articolo 3», si intende: «l'articolo 3 del presente decreto» e per: «denaro, titoli e valori mobiliari» si intende: «denaro contante».

     2. All'articolo 29, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1988, n. 148, per: «articolo 30», si intende: «l'articolo 7 del presente decreto».

     3. Per le violazioni dell'articolo 21 del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1988, n. 148, già accertate alla data di entrata in vigore del presente decreto, continuano ad applicarsi le disposizioni del titolo II del medesimo decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1988, n. 148.

     4. Per le violazioni dell'articolo 3 del decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227, e successive modificazioni, già accertate alla data di entrata in vigore del presente decreto, continuano ad applicarsi le disposizioni dell'articolo 5-ter del medesimo decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227, e successive modificazioni.

 

     Art. 15. Disposizioni finanziarie

     1. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

     2. Le Amministrazioni pubbliche provvedono all'attuazione dei compiti derivanti dalle disposizioni del presente decreto con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

 

     Art. 16. Entrata in vigore ed efficacia delle disposizioni

     1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

     2. Le disposizioni del presente decreto hanno efficacia dal 1° gennaio 2009.

 

 

Allegato


[1] Titolo così modificato dall'art. 2 del D.Lgs. 10 dicembre 2024, n. 211.

[2] Comma già modificato dall'art. 7 del D.Lgs. 25 maggio 2017, n. 90 e così ulteriormente modificato dall'art. 2 del D.Lgs. 10 dicembre 2024, n. 211.

[3] Comma abrogato dall'art. 2 del D.Lgs. 10 dicembre 2024, n. 211.

[4] Comma così sostituito dall'art. 2 del D.Lgs. 10 dicembre 2024, n. 211.

[5] Comma così modificato dall'art. 2 del D.Lgs. 10 dicembre 2024, n. 211.

[6] Comma così modificato dall'art. 2 del D.Lgs. 10 dicembre 2024, n. 211.

[7] Comma così modificato dall'art. 2 del D.Lgs. 10 dicembre 2024, n. 211.

[8] Comma così modificato dall'art. 2 del D.Lgs. 10 dicembre 2024, n. 211.

[9] Comma così modificato dall'art. 2 del D.Lgs. 10 dicembre 2024, n. 211.

[10] Comma così sostituito dall'art. 2 del D.Lgs. 10 dicembre 2024, n. 211.

[11] Comma inserito dall'art. 2 del D.Lgs. 10 dicembre 2024, n. 211.

[12] Comma così modificato dall'art. 2 del D.Lgs. 10 dicembre 2024, n. 211.

[13] Comma così sostituito dall'art. 2 del D.Lgs. 10 dicembre 2024, n. 211.

[14] Articolo inserito dall'art. 2 del D.Lgs. 10 dicembre 2024, n. 211.

[15] Comma così sostituito dall'art. 2 del D.Lgs. 10 dicembre 2024, n. 211.

[16] Comma così sostituito dall'art. 2 del D.Lgs. 10 dicembre 2024, n. 211.

[17] Comma inserito dall'art. 2 del D.Lgs. 10 dicembre 2024, n. 211.

[18] Comma così modificato dall'art. 2 del D.Lgs. 10 dicembre 2024, n. 211.

[19] Comma così sostituito dall'art. 2 del D.Lgs. 10 dicembre 2024, n. 211.

[20] Articolo inserito dall'art. 2 del D.Lgs. 10 dicembre 2024, n. 211.

[21] Articolo inserito dall'art. 2 del D.Lgs. 10 dicembre 2024, n. 211.

[22] Comma così sostituito dall'art. 2 del D.Lgs. 10 dicembre 2024, n. 211.

[23] Comma così sostituito dall'art. 2 del D.Lgs. 10 dicembre 2024, n. 211.

[24] Comma inserito dall'art. 2 del D.Lgs. 10 dicembre 2024, n. 211.

[25] Comma inserito dall'art. 2 del D.Lgs. 10 dicembre 2024, n. 211.

[26] Comma così sostituito dall'art. 2 del D.Lgs. 10 dicembre 2024, n. 211.

[27] Comma inserito dall'art. 2 del D.Lgs. 10 dicembre 2024, n. 211.

[28] Comma inserito dall'art. 2 del D.Lgs. 10 dicembre 2024, n. 211.

[29] Comma inserito dall'art. 2 del D.Lgs. 10 dicembre 2024, n. 211.

[30] Comma inserito dall'art. 2 del D.Lgs. 10 dicembre 2024, n. 211.

[31] Comma così modificato dall'art. 7 del D.Lgs. 25 maggio 2017, n. 90.

[32] Articolo inserito dall'art. 2 del D.Lgs. 10 dicembre 2024, n. 211.

[33] Comma così modificato dall'art. 2 del D.Lgs. 10 dicembre 2024, n. 211.

[34] L'originario comma 2, già sostituito dai commi 2 e 2 bis per effetto dell'art. 11 del D.L. 2 marzo 2012, n. 16, convertito dalla L. 26 aprile 2012, n. 44, è stato ulteriormente sostituito con i commi da 2 a 2.3 per effetto dell'art. 2 del D.Lgs. 10 dicembre 2024, n. 211.

[35] Il comma 2 è stato sostituito con gli attuali commi da 2 a 2.3 per effetto dell'art. 2 del D.Lgs. 10 dicembre 2024, n. 211.

[36] Il comma 2 è stato sostituito con gli attuali commi da 2 a 2.3 per effetto dell'art. 2 del D.Lgs. 10 dicembre 2024, n. 211.

[37] Il comma 2 è stato sostituito con gli attuali commi da 2 a 2.3 per effetto dell'art. 2 del D.Lgs. 10 dicembre 2024, n. 211.

[38] L'originario comma 2 è stato sostituito dai commi 2 e 2 bis per effetto dell'art. 11 del D.L. 2 marzo 2012, n. 16, convertito dalla L. 26 aprile 2012, n. 44.

[39] Alinea così modificato dall'art. 2 del D.Lgs. 10 dicembre 2024, n. 211.

[40] Comma così modificato dall'art. 2 del D.Lgs. 10 dicembre 2024, n. 211.

[41] Comma aggiunto dall'art. 2 del D.Lgs. 10 dicembre 2024, n. 211.

[42] L'originario comma 1, già sostituito dagli attuali commi 1, 1 bis e 1 ter per effetto dell'art. 11 del D.L. 2 marzo 2012, n. 16, convertito dalla L. 26 aprile 2012, n. 44 è stato così ulteriormente sostituito dall'art. 2 del D.Lgs. 10 dicembre 2024, n. 211.

[43] Comma inserito dall'art. 2 del D.Lgs. 10 dicembre 2024, n. 211.

[44] L'originario comma 1 è stato sostituito dagli attuali commi 1, 1 bis e 1 ter per effetto dell'art. 11 del D.L. 2 marzo 2012, n. 16, convertito dalla L. 26 aprile 2012, n. 44. Il presente comma è stato così modificato dall'art. 2 del D.Lgs. 10 dicembre 2024, n. 211.

[45] L'originario comma 1 è stato sostituito dagli attuali commi 1, 1 bis e 1 ter per effetto dell'art. 11 del D.L. 2 marzo 2012, n. 16, convertito dalla L. 26 aprile 2012, n. 44. Il presente comma è stato così modificato dall'art. 2 del D.Lgs. 10 dicembre 2024, n. 211.

[46] Comma così modificato dall'art. 2 del D.Lgs. 10 dicembre 2024, n. 211.

[47] Comma così modificato dall'art. 2 del D.Lgs. 10 dicembre 2024, n. 211.

[48] Comma così modificato dall'art. 2 del D.Lgs. 10 dicembre 2024, n. 211.

[49] Comma così sostituito dall'art. 2 del D.Lgs. 10 dicembre 2024, n. 211.

[50] Comma così modificato dall'art. 11 del D.L. 2 marzo 2012, n. 16, convertito dalla L. 26 aprile 2012, n. 44.

[51] Comma così sostituito dall'art. 34 del D.Lgs. 1 settembre 2011, n. 150.

[52] Articolo sostituito dall'art. 7 del D.Lgs. 25 maggio 2017, n. 90.

[53] Comma così modificato dall'art. 2 del D.Lgs. 10 dicembre 2024, n. 211.

[54] Comma inserito dall'art. 2 del D.Lgs. 10 dicembre 2024, n. 211.

[55] Comma così sostituito dall'art. 2 del D.Lgs. 10 dicembre 2024, n. 211.

[56] Comma così modificato dall'art. 2 del D.Lgs. 10 dicembre 2024, n. 211.

[57] Comma così sostituito dall'art. 7 del D.Lgs. 25 maggio 2017, n. 90.

[58] Comma così modificato dall'art. 7 del D.Lgs. 25 maggio 2017, n. 90.

[59] Comma così modificato dall'art. 7 del D.Lgs. 25 maggio 2017, n. 90.