Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 62. Metalli preziosi e pietre |
Capitolo: | 62.1 metalli preziosi e pietre |
Data: | 10/12/2024 |
Numero: | 211 |
Sommario |
Art. 1. Modifiche alla legge 17 gennaio 2000, n. 7, al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 e al decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 92 |
Art. 2. Modifiche al decreto legislativo 19 novembre 2008, n. 195 |
Art. 3. Avvio del registro di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), numero 5 |
Art. 4. Clausola di invarianza finanziaria |
§ 62.1.20 - D.Lgs. 10 dicembre 2024, n. 211.
Adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2018/1672 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2018, relativo ai controlli sul denaro contante in entrata nell'Unione o in uscita dall'Unione e che abroga il regolamento (CE) n. 1889/2005, nonchè alle disposizioni del regolamento di esecuzione (UE) 2021/776, che stabilisce i modelli per determinati moduli nonchè le norme tecniche per l'efficace scambio di informazioni a norma del regolamento (UE) 2018/1672.
(G.U. 2 gennaio 2025, n. 1)
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87, quinto comma, della Costituzione;
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Visto il decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, recante «Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia» e, in particolare, l'articolo 128-undecies che istituisce l'Organismo degli agenti in attività finanziaria e dei mediatori creditizi (OAM);
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Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 4 settembre 2024;
Acquisito il parere del Garante per la protezione dei dati personali, espresso in data 26 settembre 2024;
Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 9 dicembre 2024;
Sulla proposta del Ministro per gli affari europei, il PNRR e le politiche di coesione e del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri degli affari esteri e della cooperazione internazionale e della giustizia;
Emana
il seguente decreto legislativo:
Art. 1. Modifiche alla
1. Alla
a) nel titolo le parole: «anche in attuazione della
b) all'articolo 1:
1) al comma 1:
1.1) alla lettera a), dopo le parole: «l'oro da investimento,», sono aggiunte le seguenti: «anche destinato a successiva lavorazione,»;
1.2) la lettera b) è sostituita dalla seguente:
«b) il materiale d'oro diverso da quello di cui alla lettera a), ad uso prevalentemente industriale, per tale dovendosi intendere la materia prima aurifera grezza destinata a fusione o successiva trasformazione, sia in forma di semilavorati, come definiti nell'articolo 1, comma 1, lettera c), numero 3, del
1.3) dopo la lettera b) è aggiunta la seguente:
«b-bis) il materiale d'oro da destinare a fusione per ricavarne oro di cui alle lettere a) e b).»;
2) il comma 2 è sostituito dal seguente:
«2. Il trasferimento di oro da o verso l'estero, ovvero il commercio di oro ovvero ogni altra operazione in oro anche a titolo gratuito, a prescindere dalla consegna materiale dell'oro, è oggetto di dichiarazione all'Unità di informazione finanziaria per l'Italia, qualora il valore dell'operazione risulti di importo pari o superiore a 10.000 euro.»;
3) dopo il comma 2, sono inseriti i seguenti:
«2-bis. La dichiarazione è dovuta anche per le operazioni di cui al comma 2 dello stesso tipo eseguite nel corso del mese solare con la medesima controparte qualora singolarmente pari o superiori a 2.500 euro e complessivamente pari o superiori al valore economico di cui al comma 2.
2-ter. È tenuto alla dichiarazione il soggetto che a qualsiasi titolo trasferisce l'oro. Qualora parte dell'operazione sia una banca o un operatore professionale in oro di cui al comma 3, spetta agli stessi l'obbligo dichiarativo, sia che operino per conto proprio, sia che operino per conto di terzi. Sono fatte salve le disposizioni di cui al comma 6 che disciplinano ulteriori modalità di adempimento dell'obbligo dichiarativo.
2-quater. La dichiarazione è effettuata senza indugio e comunque non oltre il mese successivo alla data di compimento dell'operazione. Nel caso di trasferimento di oro al seguito verso l'estero, la dichiarazione è effettuata prima dell'attraversamento della frontiera. Le eventuali operazioni in oro alle quali il passaggio transfrontaliero è finalizzato, eseguite ai sensi dei commi 2 e 2-bis, sono indicate nella dichiarazione trasmessa all'Unità di informazione finanziaria per l'Italia entro la fine del mese successivo a quello di compimento delle operazioni.
2-quinquies. La dichiarazione non è dovuta quando, ricorrendone i presupposti, l'operazione è soggetta agli obblighi di dichiarazione e di informativa di cui al
2-sexies. Le autorità competenti all'effettuazione dei controlli e alla verifica delle violazioni di cui alla presente legge nei confronti delle persone in entrata nel territorio nazionale o in uscita dallo stesso ovvero le persone che inviano o ricevono l'oro di cui al comma 1, lettere a), b) e b-bis) provvedono affinchè tali persone siano informate dei loro diritti e obblighi.»;
4) al comma 3, le parole: «Ufficio italiano dei cambi» sono sostituite dalle seguenti: «Organismo degli agenti e mediatori (OAM) di cui all'articolo 128-undecies del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385»;
5) dopo il comma 3, sono inseriti i seguenti:
«3-bis. L'Organismo degli agenti e mediatori (OAM) istituisce un registro in cui sono iscritti i soggetti che posseggono i requisiti di cui al comma 3 e svolge ogni attività necessaria per la gestione del registro.
3-ter. Il registro di cui al comma 3-bis costituisce una sezione del registro di cui all'articolo 3 del
3-quater. Ai fini dell'iscrizione nel registro di cui al comma 3-bis si applica il
6) il comma 6 è sostituito dal seguente:
«6. L'Unità di informazione finanziaria per l'Italia, con provvedimento da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, emana istruzioni volte a precisare le operazioni oggetto di dichiarazione, i contenuti e le modalità di invio della dichiarazione stessa. L'Unità di informazione finanziaria per l'Italia concorda con le amministrazioni competenti le modalità di trasmissione dei dati contenuti nella dichiarazione stessa.»;
7) al comma 7, le parole: «Ufficio italiano dei cambi» sono sostituite dalle seguenti: «Organismo degli agenti e mediatori (OAM) di cui all'articolo 128-undecies del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385»;
8) ai commi 8 e 9, le parole: «L'Ufficio italiano dei cambi» sono sostituite dalle seguenti: «La Banca d'Italia»;
9) al comma 11, le parole: «, per l'Ufficio italiano dei cambi» sono soppresse;
c) all'articolo 2, comma 2, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «La dichiarazione per l'oro consegnato o ricevuto è effettuata dalle banche o dagli intermediari finanziari.»;
d) all'articolo 4:
1) al comma 1, primo periodo, le parole: «Ufficio italiano dei cambi» sono sostituite dalle seguenti: «Organismo degli agenti e mediatori (OAM)» e le parole «da lire quattro milioni a lire venti milioni» sono sostituite dalle seguenti: «da euro 2.065,82 a euro 10.329,14»;
2) al comma 2:
2.1) al primo periodo, le parole: «comma 2» sono sostituite dalle seguenti: «commi 2, 2-bis, 2-ter e 2-quater e delle istruzioni di cui all'articolo 1, comma 6»;
2.2) al secondo periodo sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, fatta eccezione per gli adempimenti oblatori di cui all'articolo 30».
2. Al
a) all'articolo 4, quinto comma, secondo periodo, le parole: «e dall'Ufficio italiano dei cambi» sono soppresse;
b) all'articolo 10, primo comma, numero 9), le parole «e dall'Ufficio italiano dei cambi» sono soppresse;
c) all'articolo 17, quinto comma, dopo le parole: «per quelle di prodotti semilavorati» sono aggiunte le seguenti: «, come definiti nell'articolo 1, comma 1, lettera c), numero 3, del
d) all'articolo 70, quinto comma, dopo le parole: «nonchè dei prodotti semilavorati», sono aggiunte le seguenti: «, come definiti nell'articolo 1, comma 1, lettera c), numero 3, del
3. All'articolo 3, comma 6, del
a) al primo periodo, le parole: «alla Banca d'Italia» sono sostituite dalle seguenti: «all'OAM»;
b) al secondo periodo, le parole: «dalla Banca d'Italia» sono sostituite dalle seguenti: «dall'OAM».
Art. 2. Modifiche al
1. Al
a) nel titolo le parole: «regolamento (CE) n. 1889/2005» sono sostituite dalle seguenti: «
b) all'articolo 1:
1) al comma 1:
1.1) alla lettera a), dopo le parole: «l'Agenzia delle dogane» sono inserite le seguenti: «e dei monopoli» e dopo le parole: «la Unità di informazione finanziaria» sono inserite le seguenti: «per l'Italia»;
1.2) alla lettera b) dopo le parole: «il comune di residenza» sono inserite le seguenti: «il domicilio digitale,»;
1.3) la lettera c) è sostituita dalla seguente:
«c) denaro contante:
1) valuta: le banconote e le monete metalliche che sono in circolazione come mezzo di scambio, o che lo sono state e possono ancora essere scambiate, tramite banche e intermediari finanziari o banche centrali, con banconote e monete che sono in circolazione come mezzo di scambio;
2) strumenti negoziabili al portatore: strumenti diversi dalla valuta che autorizzano i loro portatori a esigere il pagamento di una somma di denaro dietro presentazione dello stesso, senza dover provare la propria identità o diritto di disporne. Tali strumenti sono gli assegni turistici (o traveller's cheque), gli assegni, i vaglia cambiari o ordini di pagamento emessi al portatore, firmati ma privi del nome del beneficiario, girati senza restrizioni, a favore di un beneficiario fittizio, ovvero emessi altrimenti in forma tale che il relativo titolo passi all'atto della consegna;
3) beni utilizzati come riserve altamente liquide di valore: i beni elencati al punto 1 dell'allegato I al
4) carte prepagate: le carte non nominative elencate al punto 2 dell'allegato I al
1.4) dopo la lettera c), è inserita la seguente:
«c-bis) denaro contante non accompagnato: denaro contante che rientra in una qualsiasi tipologia di spedizione ovvero in un plico postale o equivalente senza una persona fisica che lo porti con sè, nel bagaglio o nel mezzo di trasporto;»;
1.5) dopo la lettera e) è inserita la seguente:
«e-bis) attività criminosa: le attività definite dall'articolo 1, comma 2, lettera b), del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231.»;
1.6) il comma 2 è abrogato.
c) all'articolo 2:
1) il comma 1 è sostituito dal seguente:
«1. Le misure di cui al presente decreto sono dirette all'istituzione di un adeguato sistema di sorveglianza sul denaro contante, in attuazione del
2) al comma 2 le parole: «nella Comunità» sono sostituite dalle seguenti: «nell'Unione» e le parole: «Paesi comunitari» sono sostituite dalle seguenti: «Stati membri»;
3) al comma 3 le parole: «da realizzarsi tramite l'utilizzo di supporti informatici» sono sostituite dalle seguenti: «da realizzarsi anche tramite sistemi informatici dedicati»;
4) al comma 4 le parole: «nell'ambito delle competenze e secondo le modalità stabilite dal presente decreto» sono sostituite dalle seguenti: «nonchè per le finalità di cui al
d) all'articolo 3:
1) al comma 1:
1.1) al primo periodo le parole: «all'Agenzia delle dogane» sono sostituite dalle seguenti: «e metterla a disposizione dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli a fini di controllo»;
1.2) al secondo periodo dopo le parole: «le informazioni fornite sono inesatte o incomplete» sono inserite le seguenti: «ovvero se il denaro contante non è messo a disposizione a fini di controllo»;
2) al comma 2:
2.1) all'alinea le parole: «allegato al presente decreto» sono sostituite dalle seguenti: «di cui all'allegato I, parte 1, del
2.2) alla lettera a), dopo le parole: «nel sito dell'Agenzia delle dogane» sono inserite le seguenti: «e dei monopoli»;
3) il comma 3 è sostituito dal seguente:
«3. Qualora nel corso dell'attività di controllo di plico postale o equivalente, di spedizioni di merci, di bagagli non accompagnati o altra qualsiasi tipologia di spedizione, venga rinvenuto denaro non accompagnato da e verso il territorio nazionale di importo pari o superiore a 10.000 euro, il mittente o il destinatario o un rispettivo rappresentante ha l'obbligo di presentare una dichiarazione informativa all'Agenzia delle dogane e dei monopoli. Tale dichiarazione è resa entro un termine di trenta giorni in conformità al modello di cui all'allegato I, parte 2, del
4) dopo il comma 3, è inserito il seguente:
«3-bis. Le autorità competenti all'effettuazione di controlli e alla verifica delle violazioni di cui al presente decreto provvedono affinchè le persone in entrata nel territorio nazionale o in uscita dallo stesso, ovvero le persone che inviano o ricevono denaro contante non accompagnato, siano informate dei loro diritti e obblighi.»;
5) al comma 4, le parole: «Gli uffici postali e i fornitori» sono sostituite dalle seguenti: «Per ogni trasferimento di denaro non accompagnato, gli uffici postali e i fornitori»;
6) il comma 6 è sostituito dal seguente:
«6. Per le dichiarazioni relative alle movimentazioni di denaro contante all'interno dell'Unione si utilizzano i modelli di cui ai commi 2 e 3, opportunamente integrati dalla indicazione della norma nazionale e dalla natura unionale della movimentazione.»;
e) dopo l'articolo 3 è inserito il seguente:
«Art. 3 bis. (Trattenimento temporaneo del denaro contante). - 1. Fermi gli obblighi di comunicazione della notizia di reato, nonchè quanto previsto dall'articolo 220 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, approvate con
2. Il trattenimento temporaneo di cui al comma 1 è disposto con provvedimento amministrativo e deve essere motivato e comunicato ai soggetti indicati nell'articolo 3, commi 1 e 3, anche nel caso di denaro contante, accompagnato o non accompagnato, di importo inferiore a 10.000 euro.
3. Il provvedimento che dispone il trattenimento temporaneo contiene l'indicazione dell'autorità procedente, i dati identificativi dei soggetti di cui al comma 2, l'indirizzo per le notifiche, anche all'estero, l'esatto ammontare della somma di denaro contante trattenuta, le informazioni relative ai rimedi esperibili avverso il provvedimento di cui al comma 6, la durata e una adeguata descrizione delle circostanze specifiche che hanno giustificato il trattenimento.
4. Il trattenimento è disposto per il tempo strettamente necessario, e, in ogni caso, entro il termine massimo di cui al comma 5, al fine di procedere, a cura della Guardia di finanza, all'individuazione degli elementi richiesti per l'applicazione della legge penale, anche ricorrendo alle valutazioni tecniche di organi o enti appositi, di cui all'articolo 8, comma 4.
5. Il trattenimento ha una durata massima di trenta giorni. Tuttavia, in casi particolari, previa accurata valutazione della necessità e proporzionalità di un ulteriore trattenimento temporaneo, è consentito prorogare la durata fino a un massimo di novanta giorni. Il provvedimento di proroga deve essere motivato e comunicato ai soggetti di cui al comma 2, nonchè indicare la durata dell'ulteriore trattenimento.
6. Fermo restando quanto previsto dal codice del processo amministrativo, di cui al
7. All'esito dei riscontri di cui al comma 4 ovvero alla scadenza dei termini di durata di cui al comma 5 ovvero in caso di accoglimento del ricorso di cui al comma 6, il denaro contante è immediatamente rimesso a disposizione dei soggetti di cui al comma 2, che ne possono chiedere la restituzione all'autorità procedente di cui al comma 1 entro cinque anni dalla data in cui è stato adottato il provvedimento amministrativo di cui al medesimo comma 2. Sono fatti salvi gli effetti dell'applicazione, ove ne ricorrano i presupposti, degli articoli 6 e 7 del presente decreto. In caso di applicazione dell'articolo 7, il trattenimento temporaneo è disposto sulla somma residua.
8. Il denaro contante oggetto di trattenimento temporaneo ai sensi del presente articolo affluisce al fondo di cui all'articolo 61, comma 23, del
f) all'articolo 4:
1) il comma 1 è sostituito dal seguente:
«1. I funzionari dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli accertano le violazioni al presente decreto esercitando i poteri e le facoltà attribuiti dal
2) il comma 2 è sostituito dal seguente:
«2. I militari della Guardia di finanza accertano le violazioni al presente decreto esercitando i poteri e le facoltà attribuiti dal
3) dopo il comma 2, è inserito il seguente:
«2-bis. Qualora l'obbligo di dichiarazione del denaro contante accompagnato di cui all'articolo 3, comma 1, o l'obbligo di informativa per il denaro contante non accompagnato di cui all'articolo 3, comma 3, non risultano assolti, le autorità competenti redigono d'ufficio, per iscritto o per via elettronica, una dichiarazione contenente, per quanto possibile, i dettagli di cui all'articolo 3, paragrafo 2, o all'articolo 4, paragrafo 3, del
4) al comma 6, la parola: «dieci» è sostituita dalla seguente: «cinque»;
5) il comma 7 è sostituito dal seguente:
«7. Qualora nel corso degli accertamenti previsti dal presente articolo emergano indizi che denotano che il denaro contante, accompagnato o non accompagnato, di importo inferiore a 10.000 euro, potrebbe essere correlato ad attività criminose, l'Agenzia delle dogane e dei monopoli e la Guardia di finanza registrano tale informazione unitamente alle informazioni di cui all'articolo 3, paragrafo 2, o di cui all'articolo 4, paragrafo 2, del
g) dopo l'articolo 4 sono inseriti i seguenti:
«Art. 4 bis. (Controlli basati sull'analisi dei rischi). - 1. I controlli delle movimentazioni di denaro contante diversi dai controlli casuali si basano principalmente sull'analisi dei rischi effettuata anche mediante procedimenti informatici, al fine di identificare e valutare i rischi connessi ad ogni dichiarazione trasmessa o consegnata e di mettere a punto le contromisure necessarie, sulla base di criteri elaborati a livello nazionale, unionale e internazionale.
Art. 4 ter. (Utilizzabilità dei dati e delle informazioni acquisiti). - 1. I dati e le informazioni acquisiti nell'ambito delle attività svolte ai sensi degli articoli 3, 3-bis e 4 sono utilizzabili ai fini fiscali, secondo le disposizioni e le attribuzioni vigenti.»;
h) all'articolo 5:
1) il comma 1 è sostituito dal seguente: «1. L'Agenzia delle dogane e dei monopoli e la Guardia di finanza, ciascuna per le proprie competenze, scambiano attraverso il sistema di informazioni doganali (SID) le seguenti informazioni con le omologhe autorità competenti degli altri Stati membri:
a) le dichiarazioni d'ufficio redatte ai sensi dell'articolo 4, comma 2-bis;
b) le informazioni ottenute ai sensi dell'articolo 4, comma 7;
c) le dichiarazioni ottenute ai sensi dell'articolo 3, qualora sussistano indizi di attività criminosa correlata al denaro contante;
d) le informazioni anonime riguardanti eventuali rischi e i risultati delle analisi di rischio.»;
2) il comma 2 è sostituito dal seguente:
«2. Qualora emergano indizi di attività criminose correlate al denaro contante che potrebbero arrecare pregiudizio agli interessi finanziari dell'Unione, le informazioni di cui al comma 1 sono trasmesse dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli e dalla Guardia di finanza anche alla Commissione europea, alla Procura europea degli Stati membri ove la stessa sia competente ad agire ai sensi dell'articolo 22 del
3) dopo il comma 2, sono inseriti i seguenti:
«2-bis. Le informazioni di cui ai commi 1, lettere a), b), c), e 2 sono comunicate senza indugio, al più tardi entro 15 giorni lavorativi dalla data in cui sono state ottenute utilizzando il modulo di cui all'allegato II, parte 1, al
2-ter. Le informazioni e i risultati di cui al comma 1, lettera d) sono comunicati su base semestrale.»;
4) il comma 3 è sostituito dal seguente:
«3. Previa autorizzazione scritta dell'autorità competente che ha ottenuto per prima l'informazione, l'Agenzia delle dogane e dei monopoli e la Guardia di finanza scambiano con le omologhe autorità di Paesi terzi, nell'ambito dell'assistenza amministrativa reciproca e delle rispettive competenze, le seguenti informazioni:
a) le dichiarazioni d'ufficio redatte ai sensi dell'articolo 4, comma 2-bis;
b) le informazioni ottenute ai sensi dell'articolo 4, comma 7.»;
5) dopo il comma 3, sono inseriti i seguenti:
«3-bis. La Guardia di finanza procede allo scambio delle informazioni di cui al comma 3, con riferimento alle dichiarazioni di cui all'articolo 3, anche quando vi siano indizi che denotano la correlazione tra il denaro contante e attività di riciclaggio o finanziamento del terrorismo, fermo restando quanto previsto dall'articolo 329 del codice di procedura penale.
3-ter. L'Agenzia delle dogane e dei monopoli trasmette all'Unità di informazione finanziaria per l'Italia:
a) le informazioni raccolte ai sensi del presente decreto che non confluiscono nel Sistema informativo doganale, senza indugio, al più tardi entro quindici giorni lavorativi dalla data in cui sono state ottenute;
b) le informazioni che confluiscono nel Sistema informativo doganale mediante collegamento diretto dell'Unità di informazione finanziaria per l'Italia al predetto sistema.
3-quater. L'Unità di informazione finanziaria per l'Italia utilizza le informazioni di cui al comma 3-ter nello svolgimento delle proprie funzioni, ivi comprese quelle svolte nell'ambito della cooperazione di cui all'articolo 13-bis del
3-quinques. Le informazioni raccolte ai sensi degli articoli 3 e 4 sono rese accessibili all'Agenzia delle entrate e alla Guardia di finanza mediante accesso federato e attraverso la messa a disposizione di specifici servizi web.»;
i) dopo l'articolo 5, è inserito il seguente:
«Art. 5 bis. (Protezione dei dati personali e termini di conservazione). - 1. Il trattamento dei dati personali nell'ambito del presente decreto è effettuato per le sole finalità di prevenzione e di lotta alle attività criminose e osserva la normativa vigente in materia di protezione dei dati personali.
2. L'Agenzia delle dogane e dei monopoli e la Guardia di finanza sono titolari autonomi del trattamento dei dati personali acquisiti per le finalità di rispettivo interesse in relazione a quanto previsto dal presente decreto.
3. Ciascun titolare autonomo del trattamento di cui al comma 2, definisce con proprio provvedimento, adottato sentito il Garante per la protezione dei dati personali, ai sensi del
4. I dati personali ottenuti in virtù degli articoli 3 e 4 sono accessibili solo al personale debitamente autorizzato delle autorità competenti, che ne garantiscono la sicurezza, e sono adeguatamente protetti contro l'accesso o la comunicazione non autorizzati. Salvo quanto stabilito dall'articolo 5, tali dati non possono essere divulgati o comunicati senza esplicita autorizzazione dell'autorità competente che ha ottenuto per prima i dati. L'autorizzazione non è tuttavia necessaria qualora le autorità competenti siano tenute a divulgare o comunicare tali dati conformemente al diritto nazionale, in particolare in caso di procedimenti giudiziari.
5. Le autorità competenti conservano i dati personali ottenuti per un periodo di cinque anni dalla data in cui sono stati ottenuti. Allo scadere di tale termine tali dati personali sono cancellati.
6. Il periodo di conservazione può essere prorogato una volta per un periodo non superiore a tre anni, al ricorrere di una delle seguenti ipotesi:
a) dopo aver eseguito una valutazione approfondita della necessità e della proporzionalità di tale proroga e aver stabilito che si tratta di una misura giustificata ai fini dello svolgimento dei suoi compiti in materia di lotta al riciclaggio o al finanziamento del terrorismo, l'Unità di informazione finanziaria per l'Italia stabilisce che è necessario prorogare il periodo di conservazione;
b) dopo aver eseguito una valutazione approfondita della necessità e della proporzionalità di tale proroga e avere stabilito che si tratta di una misura giustificata ai fini dello svolgimento dei loro compiti concernenti l'esecuzione di controlli efficaci per quanto riguarda l'obbligo di dichiarazione di denaro contante accompagnato o l'obbligo di informativa per il denaro contante non accompagnato, le autorità competenti stabiliscono che è necessario prorogare il periodo di conservazione.»;
l) all'articolo 6:
1) al comma 1, le parole: «, di importo pari o superiore a 10.000 euro,» sono soppresse e, dopo le parole: «Agenzia delle dogane», sono inserite le seguenti: «e dei monopoli»;
2) il comma 2 è sostituito dai seguenti:
«2. Nel caso in cui la violazione delle disposizioni previste dall'articolo 3 consiste nell'aver omesso l'adempimento dichiarativo, il sequestro è eseguito nel limite:
a) del 50 per cento dell'importo eccedente la soglia di cui all'articolo 3, qualora l'eccedenza non sia superiore a 10.000 euro;
b) del 70 per cento dell'importo eccedente la soglia di cui all'articolo 3, qualora l'eccedenza sia superiore a 10.000 euro e non superiore a 100.000 euro;
c) del 100 per cento dell'importo eccedente la soglia di cui all'articolo 3, qualora l'eccedenza sia superiore a 100.000 euro.
2.1 L'importo del sequestro di cui al comma 2 non può essere inferiore a 900 euro e non può essere superiore a 1.000.000 euro.
2.2. Nel caso in cui la violazione delle disposizioni previste dall'articolo 3 consiste nell'aver fornito, nell'adempimento dichiarativo, informazioni inesatte o incomplete, il sequestro è eseguito nel limite:
a) del 25 per cento della differenza tra l'importo trasferito o che si tenta di trasferire e l'importo dichiarato, qualora tale differenza non sia superiore a 10.000 euro;
b) del 35 per cento della differenza tra l'importo trasferito o che si tenta di trasferire e l'importo dichiarato, qualora tale differenza sia superiore a 10.000 euro e non superiore a 30.000 euro;
c) del 70 per cento della differenza tra l'importo trasferito o che si tenta di trasferire e l'importo dichiarato, qualora tale differenza sia superiore a 30.000 euro e non superiore a 100.000 euro;
d) del 100 per cento della differenza tra l'importo trasferito o che si tenta di trasferire e l'importo dichiarato, qualora tale differenza sia superiore a 100.000 euro.
2.3. L'importo del sequestro di cui al comma 2.2. non può essere inferiore a 500 euro e non può essere superiore a 1.000.000 euro.»;
3) al comma 3 le parole: «Il limite di cui al comma 2 non opera se:» sono sostituite dalle seguenti: «I limiti di cui ai commi 2 e 2.2. non operano se:»;
4) al comma 4 le parole: «il limite indicato nel comma 2» sono sostituite dalle seguenti: «i limiti indicati nei commi 2 e 2.2.»;
5) dopo il comma 8 è aggiunto il seguente:
«8-bis. Nei casi di restituzione del denaro contante previsti dal presente articolo sono fatti salvi gli effetti del provvedimento di trattenimento temporaneo di cui all'articolo 3-bis, ove disposto.»;
m) all'articolo 7:
1) il comma 1 è sostituito dal seguente:
«1. Nel caso in cui la violazione delle disposizioni previste dall'articolo 3 consiste nell'aver omesso l'adempimento dichiarativo, il soggetto cui è stata contestata una violazione può chiederne l'estinzione effettuando un pagamento in misura ridotta:
a) pari al 15 per cento del denaro contante eccedente la soglia di cui all'articolo 3 se l'eccedenza non dichiarata non è superiore a 10.000 euro;
b) pari al 30 per cento se l'eccedenza non supera i 40.000 euro.»;
2) dopo il comma 1, è inserito il seguente:
«1.1. Nel caso in cui la violazione delle disposizioni previste dall'articolo 3 consiste nell'aver fornito, nell'adempimento dichiarativo, informazioni inesatte o incomplete, il soggetto cui è stata contestata una violazione può chiederne l'estinzione effettuando un pagamento in misura ridotta:
a) pari al 10 per cento della differenza tra l'importo trasferito o che si tenta di trasferire e l'importo dichiarato, se tale differenza non è superiore a 10.000 euro;
b) pari al 15 per cento della differenza tra l'importo trasferito o che si tenta di trasferire e l'importo dichiarato, se tale differenza è superiore a 10.000 euro e non superiore a 30.000 euro;
c) pari al 30 per cento della differenza tra l'importo trasferito o che si tenta di trasferire e l'importo dichiarato, se tale differenza è superiore a 30.000 euro e non superiore a 40.000 euro.»;
3) al comma 1-bis, le parole: «200 euro» sono sostituite dalle seguenti: «500 euro nei casi di cui al comma 1 e a 300 euro nei casi di cui al comma 1.1»;
4) ai commi 1-ter, 2 e 4 dopo le parole: «Agenzia delle dogane» sono inserite le seguenti: «e dei monopoli»;
5) al comma 3, dopo le parole: «avvenuto pagamento», sono inserite le seguenti: «, fatti salvi gli effetti del provvedimento di trattenimento temporaneo di cui all'articolo 3-bis, ove disposto»;
6) il comma 5 è sostituito dal seguente:
«5. È precluso il pagamento in misura ridotta qualora:
a) l'importo del denaro contante eccedente la soglia di cui all'articolo 3 supera i 40.000 euro, nel caso in cui la violazione delle disposizioni previste dall'articolo 3 consiste nell'aver omesso l'adempimento dichiarativo;
b) la differenza tra l'importo trasferito o che si tenta di trasferire e l'importo dichiarato supera i 40.000 euro, nel caso in cui la violazione delle disposizioni previste dall'articolo 3 consiste nell'aver fornito, nell'adempimento dichiarativo, informazioni inesatte o incomplete;
c) il soggetto cui è stata contestata la violazione si è già avvalso della stessa facoltà oblatoria, relativa alla violazione di cui all'articolo 3, nei cinque anni antecedenti la ricezione dell'atto di contestazione concernente l'illecito per cui si procede.»;
n) all'articolo 9:
1) al comma 1:
1.1) l'alinea è sostituito dal seguente: «Nel caso in cui la violazione delle disposizioni previste dall'articolo 3 consista nell'aver omesso l'adempimento dichiarativo, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria, con un minimo di 900 euro:»;
1.2) alla lettera a), le parole: «dal 10 al 30 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «dal 30 al 50 per cento»;
1.3) alla lettera b), le parole: «dal 30 al 50 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «dal 50 al 70 per cento» e le parole: «superiore a 10.000 euro.» sono sostituite dalle seguenti: «superiore a 10.000 euro e non superiore a 100.000 euro;»;
1.4) dopo la lettera b), è inserita la seguente:
«b-bis) dal 70 al 100 per cento dell'importo trasferito o che si tenta di trasferire in eccedenza rispetto alla soglia di cui all'articolo 3 se tale valore è superiore a 100.000 euro. In tale ipotesi, la sanzione massima non può essere comunque superiore a 1.000.000 euro.»;
2) dopo il comma 1, è inserito il seguente:
«1-bis. Nei casi di cui al comma 1, ai fini della determinazione dell'entità della sanzione, l'amministrazione procedente terrà conto dell'entità dell'importo trasferito o che si tenta di trasferire in eccedenza rispetto alla soglia di cui all'articolo 3, nonchè delle precedenti violazioni accertate relative alle medesime disposizioni.»;
3) il comma 2 è sostituito dal seguente:
«2. Nel caso in cui la violazione delle disposizioni previste dall'articolo 3 consiste nell'aver fornito, nell'adempimento dichiarativo, informazioni inesatte o incomplete, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria, con un minimo di 500 euro:
a) dal 15 al 25 per cento della differenza tra l'importo trasferito o che si tenta di trasferire e l'importo dichiarato, se tale differenza non è superiore a 10.000 euro;
b) dal 25 al 35 per cento della differenza tra l'importo trasferito o che si tenta di trasferire e l'importo dichiarato, se tale differenza è superiore a 10.000 euro e non superiore a 30.000 euro;
c) dal 50 al 70 per cento della differenza tra l'importo trasferito o che si tenta di trasferire e l'importo dichiarato, se tale differenza è superiore a 30.000 euro e non superiore a 100.000 euro;
d) dal 70 al 100 per cento della differenza tra l'importo trasferito o che si tenta di trasferire e l'importo dichiarato, se tale differenza è superiore a 100.000 euro. In tale ipotesi, la sanzione massima non può essere comunque superiore a 1.000.000 euro.»;
4) al comma 4, le parole: «sanzioni amministrative di cui al comma 1» sono sostituite dalle seguenti: «sanzioni amministrative di cui ai commi 1 e 2».
Art. 3. Avvio del registro di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), numero 5
1. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, l'Organismo degli agenti e mediatori (OAM) avvia la gestione della sezione del registro di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), numero 5), del presente decreto.
Art. 4. Clausola di invarianza finanziaria
1. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
2. Le amministrazioni e i soggetti pubblici interessati provvedono all'attuazione delle disposizioni di cui al presente decreto con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.