Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 62. Metalli preziosi e pietre |
Capitolo: | 62.1 metalli preziosi e pietre |
Data: | 17/01/2000 |
Numero: | 7 |
Sommario |
Art. 1. (Commercio dell'oro) |
Art. 2. (Operazioni finanziarie in oro) |
Art. 3. (Disposizioni fiscali) |
Art. 4. (Sanzioni) |
Art. 5. (Disposizioni finali e transitorie) |
Art. 6. (Abrogazione di norme) |
§ 62.1.6 - Legge 17 gennaio 2000, n. 7.
Nuova disciplina del mercato dell'oro, anche in adeguamento al regolamento (UE) 2018/1672 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2018 [1]
(G.U. 21 gennaio 2000, n. 16)
Art. 1. (Commercio dell'oro)
1. Ai fini della presente legge con il termine "oro" si intende:
a) l'oro da investimento, anche destinato a successiva lavorazione, intendendo per tale l'oro in forma di lingotti o placchette di peso accettato dal mercato dell'oro, ma comunque superiore ad 1 grammo, di purezza pari o superiore a 995 millesimi, rappresentato o meno da titoli; le monete d'oro di purezza pari o superiore a 900 millesimi, coniate dopo il 1800, che hanno o hanno avuto corso legale nel Paese di origine, normalmente vendute a un prezzo che non supera dell'80 per cento il valore sul mercato libero dell'oro in esse contenuto, incluse nell'elenco predisposto dalla Commissione delle Comunità europee ed annualmente pubblicato nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee, serie C, nonché le monete aventi le medesime caratteristiche, anche se non ricomprese nel suddetto elenco; con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica sono stabilite le modalità di trasmissione alla Commissione delle Comunità europee delle informazioni in merito alle monete negoziate nello Stato italiano che soddisfano i suddetti criteri;
b) il materiale d'oro diverso da quello di cui alla lettera a), ad uso prevalentemente industriale, per tale dovendosi intendere la materia prima aurifera grezza destinata a fusione o successiva trasformazione, sia in forma di semilavorati, come definiti nell'articolo 1, comma 1, lettera c), numero 3, del
b-bis) il materiale d'oro da destinare a fusione per ricavarne oro di cui alle lettere a) e b) [2].
2. Il trasferimento di oro da o verso l'estero, ovvero il commercio di oro ovvero ogni altra operazione in oro anche a titolo gratuito, a prescindere dalla consegna materiale dell'oro, è oggetto di dichiarazione all'Unità di informazione finanziaria per l'Italia, qualora il valore dell'operazione risulti di importo pari o superiore a 10.000 euro [3].
2-bis. La dichiarazione è dovuta anche per le operazioni di cui al comma 2 dello stesso tipo eseguite nel corso del mese solare con la medesima controparte qualora singolarmente pari o superiori a 2.500 euro e complessivamente pari o superiori al valore economico di cui al comma 2 [4].
2-ter. È tenuto alla dichiarazione il soggetto che a qualsiasi titolo trasferisce l'oro. Qualora parte dell'operazione sia una banca o un operatore professionale in oro di cui al comma 3, spetta agli stessi l'obbligo dichiarativo, sia che operino per conto proprio, sia che operino per conto di terzi. Sono fatte salve le disposizioni di cui al comma 6 che disciplinano ulteriori modalità di adempimento dell'obbligo dichiarativo [5].
2-quater. La dichiarazione è effettuata senza indugio e comunque non oltre il mese successivo alla data di compimento dell'operazione. Nel caso di trasferimento di oro al seguito verso l'estero, la dichiarazione è effettuata prima dell'attraversamento della frontiera. Le eventuali operazioni in oro alle quali il passaggio transfrontaliero è finalizzato, eseguite ai sensi dei commi 2 e 2-bis, sono indicate nella dichiarazione trasmessa all'Unità di informazione finanziaria per l'Italia entro la fine del mese successivo a quello di compimento delle operazioni [6].
2-quinquies. La dichiarazione non è dovuta quando, ricorrendone i presupposti, l'operazione è soggetta agli obblighi di dichiarazione e di informativa di cui al
2-sexies. Le autorità competenti all'effettuazione dei controlli e alla verifica delle violazioni di cui alla presente legge nei confronti delle persone in entrata nel territorio nazionale o in uscita dallo stesso ovvero le persone che inviano o ricevono l'oro di cui al comma 1, lettere a), b) e b-bis) provvedono affinchè tali persone siano informate dei loro diritti e obblighi [8].
3. L'esercizio in via professionale del commercio di oro, per conto proprio o per conto di terzi, può essere svolto da banche e, previa comunicazione all'Organismo degli agenti e mediatori (OAM) di cui all'articolo 128-undecies del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, da soggetti in possesso dei seguenti requisiti [9]:
a) forma giuridica di società per azioni, o di società in accomandita per azioni, o di società a responsabilità limitata, o di società cooperativa, aventi in ogni caso capitale sociale interamente versato non inferiore a quello minimo previsto per le società per azioni;
b) oggetto sociale che comporti il commercio di oro;
c) possesso, da parte dei partecipanti al capitale, degli amministratori e dei dipendenti investiti di funzioni di direzione tecnica e commerciale, dei requisiti di onorabilità previsti dagli articoli 108, 109 e 161, comma 2, del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, emanato con decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385.
3-bis. L'Organismo degli agenti e mediatori (OAM) istituisce un registro in cui sono iscritti i soggetti che posseggono i requisiti di cui al comma 3 e svolge ogni attività necessaria per la gestione del registro [10].
3-ter. Il registro di cui al comma 3-bis costituisce una sezione del registro di cui all'articolo 3 del
3-quater. Ai fini dell'iscrizione nel registro di cui al comma 3-bis si applica il
4. Sono comunque esclusi dalla disciplina di cui al comma 3 gli operatori che acquistano oro al fine di destinarlo alla propria lavorazione industriale o artigianale o di affidarlo, esclusivamente in conto lavorazione, ad un titolare del marchio di identificazione di cui al
5. I dati oggetto delle dichiarazioni di cui al comma 2 sono posti a disposizione delle competenti amministrazioni a fini fiscali, antiriciclaggio, di ordine e di sicurezza pubblica, in conformità alle leggi vigenti e con modalità concordate con dette amministrazioni.
6. L'Unità di informazione finanziaria per l'Italia, con provvedimento da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, emana istruzioni volte a precisare le operazioni oggetto di dichiarazione, i contenuti e le modalità di invio della dichiarazione stessa. L'Unità di informazione finanziaria per l'Italia concorda con le amministrazioni competenti le modalità di trasmissione dei dati contenuti nella dichiarazione stessa [13].
7. La verifica della sussistenza dei requisiti previsti dal comma 3 è demandata, per gli intermediari diversi dalle banche, all'Organismo degli agenti e mediatori (OAM) di cui all'articolo 128-undecies del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 [14].
8. La Banca d'Italia fissa, coerentemente con gli standard in uso nei principali mercati internazionali, gli standard cui deve rispondere l'oro grezzo per avvalersi della qualifica di "buona consegna" nel mercato nazionale [15].
9. La Banca d'Italia [16]:
a) sulla base di tariffe e modalità predefinite certifica con apposito provvedimento l'idoneità alla "buona consegna" delle aziende che ne facciano richiesta e risultino in grado, anche sul piano della capacità tecnica, dell'affidabilità e dell'onorabilità, di rispettare gli standard di cui al comma 8;
b) vigila sulla permanenza dei presupposti della certificazione, in difetto dei quali provvede alla revoca del relativo provvedimento;
c) individua sulla base di criteri predefiniti i soggetti, pubblici o privati, dai quali potranno essere rilasciate alle aziende interessate le attestazioni tecniche e merceologiche necessarie alla certificazione.
10. Restano ferme le vigenti disposizioni in materia di titoli e marchi dei metalli preziosi.
11. Fatta eccezione per la Banca d'Italia e per le banche, continuano ad applicarsi le vigenti disposizioni di legge di pubblica sicurezza in materia di commercio di oro [17].
Art. 2. (Operazioni finanziarie in oro)
1. L'esercizio in via professionale di attività aventi ad oggetto operazioni finanziarie sull'oro, rappresentato o meno da titoli, ivi comprese le monete d'oro, è riservato alle banche e agli intermediari abilitati, ai sensi dell'articolo 18 del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, emanato con
2. Quando le operazioni di cui al comma 1 danno luogo alla consegna materiale dell'oro, le medesime operazioni sono soggette all'obbligo di dichiarazione di cui all'articolo 1, comma 2. La dichiarazione per l'oro consegnato o ricevuto è effettuata dalle banche o dagli intermediari finanziari [18].
Art. 3. (Disposizioni fiscali)
1. All'articolo 4, quinto comma, secondo periodo, del
2. Le operazioni esenti di cui all'articolo 10, numero 3), del
3. All'articolo 10 del
a) al numero 9), le parole: "effettuate in relazione a rapporti di cui siano parti la Banca d'Italia e l'Ufficio italiano cambi o le banche agenti ai sensi dell'articolo 4, ultimo comma, del presente decreto" sono sostituite dalle seguenti: "effettuate in relazione ad operazioni poste in essere dalla Banca d'Italia e dall'Ufficio italiano dei cambi, ai sensi dell'articolo 4, quinto comma, del presente decreto";
b) il numero 11) è sostituito dal seguente: "11) le cessioni di oro da investimento, compreso quello rappresentato da certificati in oro, anche non allocato, oppure scambiato su conti metallo, ad esclusione di quelle poste in essere dai soggetti che producono oro da investimento o che trasformano oro in oro da investimento, i quali abbiano optato, con le modalità ed i termini previsti dal
a) l'oro in forma di lingotti o placchette di peso accettato dal mercato dell'oro, ma comunque superiore ad 1 grammo, di purezza pari o superiore a 995 millesimi, rappresentato o meno da titoli;
b) le monete d'oro di purezza pari o superiore a 900 millesimi, coniate dopo il 1800, che hanno o hanno avuto corso legale nel Paese di origine, normalmente vendute a un prezzo che non supera dell'80 per cento il valore sul mercato libero dell'oro in esse contenuto, incluse nell'elenco predisposto dalla Commissione delle Comunità europee ed annualmente pubblicato nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee, serie C, sulla base delle comunicazioni rese dal Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, nonché le monete aventi le medesime caratteristiche, anche se non comprese nel suddetto elenco;".
4. All'articolo 17 del
5. All'articolo 19 del
a) al comma 3, la lettera d) è sostituita dalla seguente:
"d) cessioni di cui all'articolo 10, numero 11), effettuate da soggetti che producono oro da investimento o trasformano oro in oro da investimento;";
b) dopo il comma 5 è aggiunto il seguente: "5-bis. Per i soggetti diversi da quelli di cui alla lettera d) del comma 3 la limitazione della detrazione di cui ai precedenti commi non opera con riferimento all'imposta addebitata, dovuta o assolta per gli acquisti, anche intracomunitari, di oro da investimento, per gli acquisti, anche intracomunitari, e per le importazioni di oro diverso da quello da investimento destinato ad essere trasformato in oro da investimento a cura degli stessi soggetti o per loro conto, nonché per i servizi consistenti in modifiche della forma, del peso o della purezza dell'oro, compreso l'oro da investimento".
6. All'articolo 22, primo comma, numero 6), del
7. All'articolo 30, terzo comma, lettera a), del
8. All'articolo 68 del
a) la lettera b) è sostituita dalla seguente:
"b) le importazioni di campioni gratuiti di modico valore, appositamente contrassegnati;";
b) la lettera c) è sostituita dalla seguente:
"c) ogni altra importazione definitiva di beni la cui cessione è esente dall'imposta o non vi è soggetta a norma dell'articolo 72. Per le operazioni concernenti l'oro da investimento di cui all'articolo 10, numero 11), l'esenzione si applica allorché i requisiti ivi indicati risultino da conforme attestazione resa, in sede di dichiarazione doganale, dal soggetto che effettua l'operazione;".
9. All'articolo 70 del
10. Per le cessioni e le importazioni di argento, in lingotti o grani, di purezza pari o superiore a 900 millesimi, si applicano le disposizioni di cui agli articoli 17, quinto comma, e 70, ultimo comma, del
11. Le disposizioni di cui agli articoli 10, numero 11), e 68, lettera b), del
12. Per quanto riguarda gli adempimenti contabili, nonché per le modalità e i termini di pagamento delle imposte, si applica l'articolo 3, comma 136, della
Art. 4. (Sanzioni)
1. Chiunque svolge l'attività di cui all'articolo 1, comma 3, senza averne dato comunicazione all'Organismo degli agenti e mediatori (OAM), ovvero in assenza dei requisiti richiesti, è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni e con la multa da euro 2.065,82 a euro 10.329,14. Alla stessa pena soggiace chiunque svolga l'attività prevista dall'articolo 2, comma 1, senza esservi legittimato [20].
2. Le violazioni dell'obbligo di dichiarazione di cui all'articolo 1, commi 2, 2-bis, 2-ter e 2-quater e delle istruzioni di cui all'articolo 1, comma 6, sono punite con la sanzione amministrativa da un minimo del 10 per cento ad un massimo del 40 per cento del valore negoziato. Per l'accertamento delle violazioni previste dal presente comma e per l'irrogazione delle relative sanzioni si applicano le disposizioni del testo unico delle norme di legge in materia valutaria, approvato con
3. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni della
Art. 5. (Disposizioni finali e transitorie)
1. Nel periodo di prima applicazione della presente legge, i requisiti di cui alle lettere a) e b) del comma 3 dell'articolo 1 non sono richiesti per i soggetti autorizzati da almeno cinque anni alla data di entrata in vigore della presente legge ai sensi dell'articolo 15 del testo unico delle norme di legge in materia valutaria, approvato con
2. I soggetti autorizzati da meno di cinque anni, ovvero quelli che non hanno utilizzato l'autorizzazione per il quantitativo minimo previsto, hanno l'obbligo di comunicare all'Ufficio italiano dei cambi l'intenzione di svolgere l'attività di cui all'articolo 1, comma 3, e di conformarsi alle disposizioni di cui al medesimo articolo 1, comma 3, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge.
3. L'Ufficio italiano dei cambi provvede alla verifica della sussistenza dei requisiti previsti ai commi 1 e 2.
4. Il limite d'importo previsto dall'articolo 1, comma 2, della presente legge può essere modificato dal Ministro dell'economia e delle finanze con proprio decreto [22].
Art. 6. (Abrogazione di norme)
1. Sono abrogati l'articolo 2, terzo comma, del
[1] Titolo così modificato dall'art. 1 del
[2] Comma così modificato dall'art. 1 del
[3] Comma così sostituito dall'art. 1 del
[4] Comma inserito dall'art. 1 del
[5] Comma inserito dall'art. 1 del
[6] Comma inserito dall'art. 1 del
[7] Comma inserito dall'art. 1 del
[8] Comma inserito dall'art. 1 del
[9] Alinea così modificato dall'art. 1 del
[10] Comma inserito dall'art. 1 del
[11] Comma inserito dall'art. 1 del
[12] Comma inserito dall'art. 1 del
[13] Comma così sostituito dall'art. 1 del
[14] Comma così modificato dall'art. 1 del
[15] Comma così modificato dall'art. 1 del
[16] Alinea così modificato dall'art. 1 del
[17] Comma così modificato dall'art. 1 del
[18] Comma così modificato dall'art. 1 del
[19] Comma già modificato dall'art. 42 della
[20] Comma così modificato dall'art. 1 del
[21] Comma così modificato dall'art. 1 del
[22] Comma così sostituito dall'art. 12 del