§ 80.9.758 - D.P.R. 14 maggio 2007, n. 114.
Regolamento per il riordino degli organismi operanti presso il Ministero dell'economia e delle finanze, a norma dell'articolo 29 del [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:80. Pubblica amministrazione
Capitolo:80.9 governo e ministeri
Data:14/05/2007
Numero:114


Sommario
Art. 1.  Commissione consultiva per le infrazioni valutarie ed antiriciclaggio
Art. 2.  Commissione per l'esame delle istanze di indennizzi e contributi relative alle perdite subite dai cittadini italiani nei territori ceduti alla Jugoslavia, nella Zona B dell'ex territorio libero di [...]
Art. 3.  Consiglio tecnico-scientifico degli esperti
Art. 4.  Altri organismi confermati
Art. 5.  Comitato generale per i giochi
Art. 6.  Altri organismi confermati
Art. 7.  Riduzione dei costi di funzionamento
Art. 8.  Rispetto del criterio di pari opportunità
Art. 9.  Durata e relazione di fine mandato


§ 80.9.758 - D.P.R. 14 maggio 2007, n. 114. [1]

Regolamento per il riordino degli organismi operanti presso il Ministero dell'economia e delle finanze, a norma dell'articolo 29 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248.

(G.U. 31 luglio 2007, n. 176)

 

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

 

     Visto l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione;

     Visto l'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni;

     Visto il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 febbraio 1998, n. 38, e successive modificazioni, recante le attribuzioni dei dipartimenti del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, nonchè disposizioni in materia di organizzazione e di personale, a norma dell'articolo 7, comma 3, della legge 3 aprile 1997, n. 94;

     Visto il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 aprile 1998, n. 154, e successive modificazioni, recante norme sull'articolazione organizzativa e le dotazioni organiche dei dipartimenti del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, a norma dell'articolo 7, comma 3, della legge 3 aprile 1997, n. 94;

     Visti gli articoli 23 e seguenti del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, recante riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

     Visto il decreto legislativo 3 luglio 2003, n. 173, recante riorganizzazione del Ministero dell'economia e delle finanze e delle agenzie fiscali, a norma dell'articolo 1 della legge 6 luglio 2002, n. 137;

     Visto l'articolo 29 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248;

     Visti, in particolare, i commi 1 e 2 del citato articolo 29 del decreto-legge n. 223 del 2006, che prevedono, rispettivamente, la riduzione del trenta per cento, rispetto a quella sostenuta nell'anno 2005, della spesa sostenuta dalle amministrazioni pubbliche per organi collegiali e altri organismi, anche monocratici, comunque denominati, ed il riordino di tali organismi, anche mediante soppressione o accorpamento delle strutture;

     Ritenuta la necessità di procedere alla ricognizione ed al riordino degli organi collegiali e degli altri organismi di perdurante utilità per i fini istituzionali del Ministero dell'economia e delle finanze;

     Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 19 gennaio 2007;

     Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 24 aprile 2007;

     Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione dell'11 maggio 2007;

     Sulla proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro per l'attuazione del programma di Governo, con il Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione e con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali;

 

Emana

il seguente regolamento:

 

Capo I

Riordino degli organismi operanti presso l'area

Economia del Ministero dell'economia e delle finanze

 

Art. 1. Commissione consultiva per le infrazioni valutarie ed antiriciclaggio

     1. La Commissione consultiva per le infrazioni valutarie ed antiriciclaggio, istituita dall'articolo 32 del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1988, n. 148, svolge attività istruttoria e di consulenza obbligatoria per l'adozione dei decreti di determinazione ed irrogazione delle sanzioni per violazione delle norme:

     a) in materia valutaria di cui al citato decreto del Presidente della Repubblica n. 148 del 1988;

     b) in materia di prevenzione dell'utilizzazione del sistema finanziario a scopo di riciclaggio, di cui al decreto-legge 3 maggio 1991, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 luglio 1991, n. 197;

     c) in materia di misure restrittive per contrastare l'attività di Stati, individui o organizzazioni che minacciano la pace e la sicurezza internazionale di cui al decreto-legge 6 agosto 1990, n. 220, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 ottobre 1990, n. 278, al decreto-legge 6 giugno 1992, n. 305, convertito, con modificazioni dalla legge 7 agosto 1992, n. 355, al decreto-legge 15 maggio 1993, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 luglio 1993, n. 230, e al decreto-legge 7 aprile 1995, n. 107, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 luglio 1995, n. 222;

     d) in materia di rilevazione, a fini fiscali, di taluni trasferimenti da e per l'estero di denaro, titoli e valori di cui al decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227, ed al decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 125;

     e) in materia di disciplina del mercato dell'oro, di cui alla legge 17 gennaio 2000, n. 7;

     f) in materia di sistema statistico nazionale, di cui al decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322;

     g) nelle altre materie previste da legge o da regolamento.

     2. La Commissione di cui al comma 1 è composta da cinque membri, nominati dal Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri del commercio internazionale e della giustizia, tra esperti dotati di una specifica e comprovata specializzazione professionale in materia di infrazioni valutarie ed antiriciclaggio. Il presidente fissa l'ordine del giorno dei lavori, il calendario delle sedute, nel numero massimo di ottanta l'anno, e designa i relatori per la trattazione dei singoli affari.

     3. La Commissione delibera validamente con la presenza della maggioranza dei suoi membri ed a maggioranza dei voti dei membri presenti. In caso di parità, prevale il voto del presidente. La Commissione dà il suo parere motivato sulle infrazioni, formulando le proposte sulla tipologia e sulla misura delle sanzioni che ritiene applicabili. La Commissione ha facoltà di richiedere alle Autorità di vigilanza di settore, alle Autorità competenti ed alla Guardia di finanza di integrare gli accertamenti compiuti.

     4. Il Ministro dell'economia e delle finanze, con proprio decreto, stabilisce l'emolumento spettante ai componenti della Commissione, nel rispetto dei limiti di spesa fissati dal successivo articolo 8.

     5. Il Ministro dell'economia e delle finanze, udito il parere della Commissione consultiva per le infrazioni valutarie ed antiriciclaggio, determina con decreto motivato la somma dovuta per la violazione e ne ingiunge il pagamento, precisandone modalità e termini secondo quanto previsto dall'articolo 18 della legge 24 novembre 1981, n. 689.

     6. I commi 1 e 2 dell'articolo 32 del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1988, n. 148, sono abrogati.

 

     Art. 2. Commissione per l'esame delle istanze di indennizzi e contributi relative alle perdite subite dai cittadini italiani nei territori ceduti alla Jugoslavia, nella Zona B dell'ex territorio libero di Trieste, nelle ex Colonie ed in altri Paesi.

     1. Le Commissioni interministeriali di cui all'articolo 3, commi 2 e 3, della legge 29 gennaio 1994, n. 98, sono soppresse.

     2. Le competenze delle Commissioni soppresse ai sensi del comma 1 del presente articolo sono attribuite ad una Commissione interministeriale denominata "Commissione per l'esame delle istanze di indennizzi e contributi relative alle perdite subite dai cittadini italiani nei territori ceduti alla Jugoslavia, nella Zona B dell'ex territorio libero di Trieste, nelle ex Colonie ed in altri Paesi".

     3. La Commissione è costituita da:

     a) un magistrato di Cassazione con funzioni di presidente di sezione di Cassazione o un magistrato di altre magistrature con qualifica e funzioni equiparate, in servizio o a riposo, che la presiede;

     b) un consigliere di Cassazione o del Consiglio di Stato, con funzione di vice presidente della Commissione;

     c) un magistrato della Corte dei conti;

     d) un rappresentante del Ministero degli affari esteri;

     e) un rappresentante del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento del tesoro;

     f) un rappresentante del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato;

     g) un rappresentante dell'Avvocatura generale dello Stato;

     h) un rappresentante dell'Agenzia del territorio;

     i) un rappresentante del Ministero dell'interno;

     l) un rappresentante per ciascuna delle seguenti categorie di danneggiati, nominati dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, su designazione delle associazioni più rappresentative:

     1) nelle ex colonie;

     2) in Albania;

     3) in Tunisia;

     4) in Libia;

     5) in Etiopia;

     6) in altri Paesi;

     m) due rappresentanti dei danneggiati nei territori ceduti all'ex Jugoslavia e nella Zona B dell'ex Territorio libero di Trieste, nominati dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, su designazione delle associazioni più rappresentative.

     4. Le funzioni di segreteria della Commissione sono svolte da due funzionari del Ministero dell'economia e delle finanze di qualifica non inferiore a C2, che non percepiscono alcun compenso per le attività relative alla Commissione.

     5. La Commissione può nominare nel proprio ambito, ove opportuno, una o più sottocommissioni, composte da cinque membri, di cui due rappresentanti dei danneggiati. Le sottocommissioni sottopongono alla Commissione le proprie determinazioni, per l'approvazione definitiva.

     6. I componenti della Commissione sono nominati dal Ministro dell'economia e delle finanze, con proprio decreto. Per ciascun componente effettivo è nominato un supplente. Alle adunanze della Commissione partecipa, senza diritto di voto, un esperto di estimo, scelto dal presidente tra funzionari del Ministero dell'economia e delle finanze o dell'Agenzia del territorio. Per la validità delle adunanze della Commissione è necessario l'intervento di almeno dodici componenti, compreso il presidente o il vice presidente. A parità di voti prevale quello del presidente. I relatori sono nominati dal presidente, secondo criteri oggettivi e predeterminati, deliberati dalla stessa Commissione.

     7. La Commissione formula motivate proposte vincolanti, assunte, ove necessario, anche in via di equità, che vengono trascritte in apposito verbale entro il mese successivo alla data dell'adunanza. Le deliberazioni della Commissione sono trasmesse ai competenti uffici del Ministero dell'economia e delle finanze, per la definitiva approvazione da parte di questi ultimi e per la comunicazione agli interessati, entro tre mesi dall'approvazione dei verbali.

     8. Il Ministro dell'economia e delle finanze, con proprio decreto, stabilisce l'emolumento spettante ai componenti della Commissione, nel rispetto dei limiti di spesa fissati dal successivo articolo 8.

     9. L'articolo 3 della legge 29 gennaio 1994, n. 98 e l'articolo 10 del decreto-legge 8 gennaio 1996, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 marzo 1996, n. 110, sono abrogati.

 

     Art. 3. Consiglio tecnico-scientifico degli esperti

     1. Il Consiglio tecnico-scientifico degli esperti, previsto dall'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 28 aprile 1998, n. 154, opera presso il Dipartimento del tesoro e svolge attività di elaborazione, di analisi, di studio e di proposta nelle materie di competenza del medesimo Dipartimento.

     2. I componenti del Consiglio tecnico-scientifico degli esperti sono nominati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta del Capo del Dipartimento del tesoro, tra docenti universitari edesperti dotati di una specifica e comprovata specializzazione professionale nelle discipline oggetto dell'attività istituzionale del Dipartimento. I componenti del Consiglio, se appartenenti ad altre amministrazioni o ad enti pubblici, all'atto della nomina possono essere posti nella posizione di fuori ruolo o di aspettativa secondo l'ordinamento di appartenenza.

     3. Il Ministro dell'economia e delle finanze, con proprio decreto, stabilisce l'emolumento spettante ai componenti del Consiglio, nel rispetto dei limiti di spesa fissati dal successivo articolo 8.

     4. Per le funzioni di supporto e di segreteria il Consiglio si avvale delle strutture specificatamente individuate dal Capo del Dipartimento del tesoro.

     5. Il Consiglio è articolato in un collegio tecnico-scientifico ed un collegio degli esperti.

     6. Il collegio tecnico-scientifico è composto di otto membri ed ha funzioni di consulenza nell'ambito delle attribuzioni del Dipartimento, con particolare riguardo alla trattazione di problemi a carattere tecnico-scientifico in materia di programmazione economica e finanziaria.

     7. Il collegio degli esperti è composto di otto membri e svolge attività di analisi di problemi giuridici, economici e finanziari; in particolare, svolge le seguenti funzioni:

     a) compiere studi e formulare proposte per la definizione degli indirizzi di politica finanziaria;

     b) analizzare i problemi connessi alla partecipazione del Dipartimento del tesoro nei vari organismi internazionali. A tal fine, su mandato del Capo del Dipartimento, i singoli esperti possono rappresentare l'Amministrazione in organismi nazionali ed internazionali e svolgere altri compiti specifici.

     8. Il Consiglio tecnico-scientifico degli esperti svolge, altresì, specifici compiti affidatigli dal Capo del Dipartimento, nell'ambito delle competenze istituzionali.

 

     Art. 4. Altri organismi confermati

     1. Continuano ad operare, presso il Ministero dell'economia e delle finanze, con le rispettive funzioni, i seguenti organismi:

     a) Commissione per la convalidazione dei titoli del debito pubblico deteriorati, di cui al decreto legislativo luogotenenziale 25 gennaio l945, n. 19;

     b) Commissione per lo scarto degli atti d'archivio, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398.

 

Capo II

Riordino degli organismi operanti presso l'area

finanze del ministero dell'economia e delle finanze

 

     Art. 5. Comitato generale per i giochi

     1. Il Comitato generale per i giochi, previsto dall'articolo 2, comma 4, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2003, n. 385, continua ad operare, presso il Ministero dell'economia e delle finanze - Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato.

     2. Il Comitato è costituito da:

     a) il Ministro dell'economia e delle finanze o un Sottosegretario di Stato da questi delegato, con funzioni di Presidente;

     b) il direttore generale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, con funzioni di Vice Presidente;

     c) un rappresentante del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato;

     d) un rappresentante dell'Avvocatura generale dello Stato;

     e) un rappresentante del Ministero per i beni e le attività culturali;

     f) un rappresentante del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;

     g) un rappresentante del Ministro per le politiche giovanili e le attività sportive;

     h) il presidente del CONI o un suo delegato;

     i) il presidente dell'UNIRE o un suo delegato;

     l) esperti, di comprovata professionalità, in materia di giochi, tributaria o amministrativa, fino ad un massimo di cinque.

     3. I membri del Comitato sono nominati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze e le funzioni di segreteria sono svolte da tre appartenenti all'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato.

     4. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 1, comma 58, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, i compensi dei componenti del Comitato e della Segreteria sono determinati con decreto del direttore generale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, in misura tale da assicurare la riduzione di spesa del 30 per cento rispetto a quella sostenuta nell'anno 2005.

     5. Per la validità delle sedute del Comitato è necessaria la presenza di almeno cinque componenti. Ogni decisione del Comitato è adottata a maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente.

     6. Sono abrogati:

     a) l'articolo 21, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 107;

     b) l'articolo 4, comma 1, quinto e settimo periodo, del decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2002, n. 178;

     c) l'articolo 8, comma 12, del decreto-legge 24 marzo 2003, n. 147, convertito, con modificazioni, nella legge 1° agosto 2003, n. 200;

     d) all'articolo 2, comma 4, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2003, n. 385, le parole: "con il quale sono altresì stabiliti i compensi per i membri del Comitato diversi da quelli che ne fanno parte in ragione del loro ufficio. Il Comitato è presieduto dal Ministro ovvero da un suo delegato ed è composto dai membri previsti dalle disposizioni vigenti, dal direttore generale dell'Amministrazione autonoma e da cinque persone di elevata esperienza professionale, anche in ragione del loro ufficio";

     e) ogni altra norma incompatibile con il presente articolo.

 

     Art. 6. Altri organismi confermati

     1. Continuano ad operare, presso il Ministero dell'economia e delle finanze - Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, con le rispettive funzioni, i seguenti organismi, previsti dalla legge o da regolamento:

     a) Commissione per la trasparenza dei giochi prevista dall'articolo 2, comma 4, lettera b), del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2003, n. 385;

     b) Consulta tecnica nazionale dei giochi prevista dall'articolo 2, comma 4, lettera c), del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2003, n.385;

     c) Commissione per la fissazione del corrispettivo per l'assegnazione delle rivendite generi di monopolio prevista dall'articolo 1, lettera b), della legge 23 luglio 1980, n. 384.

 

     Art. 7. Riduzione dei costi di funzionamento

     1. Fermo quanto previsto dall'articolo 1, comma 58, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, la spesa complessiva degli organismi di cui al presente regolamento, ivi compresi gli oneri di funzionamento e gli eventuali compensi per i componenti, in qualunque forma erogati e comunque denominati, è ridotta del 30 per cento rispetto a quella sostenuta nell'esercizio finanziario 2005. Per l'anno 2006, la riduzione prevista dall'articolo 29 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, opera in misura proporzionale rispetto al periodo corrente tra la data di entrata in vigore del citato decreto-legge n. 223 del 2006 ed il 31 dicembre 2006, tenuto conto degli impegni di spesa già assunti alla medesima data di entrata in vigore del decreto.

 

     Art. 8. Rispetto del criterio di pari opportunità

     1. I componenti degli organismi di cui al presente regolamento sono nominati tenendo conto del principio di pari opportunità tra uomini e donne.

 

     Art. 9. Durata e relazione di fine mandato

     1. Gli organismi di cui al presente regolamento durano in carica tre anni, decorrenti dalla data di entrata in vigore del regolamento stesso.

     2. Tre mesi prima della scadenza del termine di durata, gli organismi di cui al presente regolamento presentano una relazione sull'attività svolta al Ministro dell'economia e delle finanze, che trasmette alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, ai sensi di quanto disposto dall'articolo 29, comma 2-bis, del decreto- legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, ai fini della valutazione congiunta della perdurante utilità degli organismi e della conseguente eventuale proroga della durata, comunque non superiore a tre anni, da disporsi con decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze. Gli eventuali successivi decreti di proroga sono adottati secondo la medesima procedura. I componenti degli organismi restano in carica fino alla scadenza del termine di durata degli stessi e possono essere confermati una sola volta, nel caso di proroga della durata.


[1] Gli organismi di cui al presente decreto sono stati prorogati per un biennio dall'art. 1 del D.P.C.M. 4 agosto 2010.