Settore: | Normativa europea |
Materia: | 9. affari fiscali |
Capitolo: | 9.5 lotta contro la frode e l'evasione fiscale |
Data: | 26/10/2005 |
Numero: | 1889 |
Sommario |
Art. 1. Scopo |
Art. 2. Definizioni |
Art. 3. Obbligo di dichiarazione |
Art. 4. Poteri delle autorità competenti |
Art. 5. Registrazione e trattamento delle informazioni |
Art. 6. Scambio di informazioni |
Art. 7. Scambio di informazioni con i paesi terzi |
Art. 8. Segreto d'ufficio |
Art. 9. Sanzioni |
Art. 10. Valutazione |
Art. 11. Entrata in vigore |
§ 9.5.19 - Regolamento 26 ottobre 2005, n. 1889.
Regolamento (CE) n. 1889/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo ai controlli sul denaro contante in entrata nella Comunità o in uscita dalla stessa
(G.U.U.E. 25 novembre 2005, n. L 309).
IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare gli articoli 95 e 135,
vista la proposta della Commissione,
previa consultazione del Comitato economico e sociale europeo,
deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 251 del trattato,
considerando quanto segue:
(1) Uno dei compiti della Comunità è promuovere nell'insieme della Comunità uno sviluppo armonioso, equilibrato e sostenibile delle attività economiche mediante l'instaurazione di un mercato comune e di un'unione economica e monetaria. A tal fine il mercato interno comporta uno spazio senza frontiere interne, nel quale è assicurata la libera circolazione delle merci, delle persone, dei servizi e dei capitali.
(2) L'introduzione dei proventi di attività illecite nel sistema finanziario e il loro investimento previo riciclaggio sono pregiudizievoli a uno sviluppo economico sano e sostenibile. La
(3) Attualmente siffatti sistemi di sorveglianza sono applicati soltanto da alcuni Stati membri in virtù del diritto nazionale. Le disparità legislative sono pregiudizievoli al corretto funzionamento del mercato interno. Gli elementi fondamentali dovrebbero pertanto essere armonizzati a livello comunitario per garantire un livello equivalente di sorveglianza sui movimenti di denaro contante attraverso le frontiere della Comunità. Detta armonizzazione non dovrebbe tuttavia pregiudicare la possibilità per gli Stati membri di applicare, a norma delle vigenti disposizioni del trattato, controlli nazionali sui movimenti di denaro contante all'interno della Comunità.
(4) Occorre inoltre tener conto delle iniziative complementari in corso in altri organismi internazionali, ad esempio il gruppo di azione finanziaria internazionale sul riciclaggio dei capitali (GAFI), istituito dal vertice del G7 tenutosi a Parigi nel 1989. La raccomandazione speciale IX del GAFI del 22 ottobre 2004 esorta i governi ad attuare provvedimenti per l'individuazione dei movimenti materiali di denaro contante, compreso un sistema di dichiarazione o altro obbligo di divulgazione.
(5) Pertanto, per il denaro contante trasportato da ogni persona fisica che entra nella Comunità o ne esce dovrebbe valere il principio della dichiarazione obbligatoria. Detto principio consentirebbe alle autorità doganali di raccogliere informazioni su siffatti movimenti di denaro contante e, se del caso, di trasmetterle ad altre autorità. Le autorità doganali sono presenti alle frontiere della Comunità, ossia il luogo nel quale i controlli sono maggiormente efficaci, ed alcune di esse hanno acquisito notevole esperienza in materia. Si dovrebbe ricorrere all'applicazione del
(6) Considerato lo scopo di prevenzione ed il carattere deterrente dell'obbligo di dichiarazione ad esso si dovrebbe ottemperare al momento dell'entrata nella Comunità o dell'uscita dalla stessa. Tuttavia, per poter concentrare l'azione delle autorità sui movimenti significativi di denaro contante, tale obbligo dovrebbe applicarsi unicamente ai movimenti di importo pari o superiore a 10 000 EUR. Si dovrebbe inoltre precisare che l'obbligo di dichiarazione incombe alla persona fisica che trasporta il denaro contante, a prescindere che si tratti o meno del proprietario.
(7) Si dovrebbe applicare uno standard comune per le informazioni da trasmettere. Ciò faciliterà lo scambio di informazioni tra le autorità competenti.
(8) Ai fini di un'interpretazione uniforme del presente regolamento, sono opportune talune definizioni.
(9) Le informazioni raccolte ai sensi del presente regolamento dalle autorità competenti dovrebbero essere comunicate alle autorità di cui all'articolo 6, paragrafo 1, della
(10) La direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, e il
(11) Qualora sussistano indizi in base ai quali le somme di denaro contante sono connesse ad attività illecite, associate al movimento di denaro contante, di cui alla
(12) Le autorità competenti dovrebbero poter disporre dei poteri necessari per un'efficace attuazione dei controlli sui movimenti di denaro contante.
(13) I poteri delle autorità competenti dovrebbero essere completati dall'obbligo degli Stati membri di prevedere sanzioni. Tuttavia, si dovrebbero prevedere sanzioni da irrogare unicamente in caso d'inadempimento dell'obbligo di dichiarazione a norma del presente regolamento.
(14) Poiché l'obiettivo del presente regolamento non può essere realizzato in misura sufficiente dagli Stati membri e può dunque, a causa della dimensione transnazionale dei fenomeni di riciclaggio nel mercato interno, essere realizzato meglio a livello comunitario, la Comunità può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato. Il presente regolamento si limita a quanto è necessario per conseguire tale obiettivo in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.
(15) Il presente regolamento rispetta i diritti fondamentali e osserva i principi riconosciuti all'articolo 6, paragrafo 2, del trattato sull'Unione europea e riprodotti nella Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, in particolare all'articolo 8,
HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Art. 1. Scopo
1. Il presente regolamento integra le disposizioni della
2. Il presente regolamento non pregiudica le misure nazionali volte a controllare i movimenti di denaro contante all'interno della Comunità prese a norma dell'articolo 58 del trattato.
Art. 2. Definizioni
Ai fini del presente regolamento si intende per:
1. «autorità competenti», le autorità doganali degli Stati membri o altre autorità autorizzate dagli Stati membri ad applicare il presente regolamento;
2. «denaro contante»:
a) strumenti negoziabili al portatore, compresi gli strumenti monetari emessi al portatore quali travellers cheque, strumenti negoziabili (compresi assegni, effetti all'ordine e mandati di pagamento) emessi al portatore, girati senza restrizioni, a favore di un beneficiario fittizio o emessi altrimenti in forma tale che il relativo titolo passi alla consegna, e strumenti incompleti (compresi assegni, effetti all'ordine e mandati di pagamento) firmati ma privi del nome del beneficiario;
b) denaro contante (banconote e monete in circolazione come mezzo di scambio).
Art. 3. Obbligo di dichiarazione
1. Ogni persona fisica che entra nella Comunità o ne esce e trasporta denaro contante di importo pari o superiore a 10 000 EUR deve dichiarare tale somma alle autorità competenti dello Stato membro attraverso il quale essa entra nella Comunità o ne esce a norma del presente regolamento. L'obbligo di dichiarazione non è soddisfatto se le informazioni fornite sono inesatte o incomplete.
2. La dichiarazione di cui al paragrafo 1 specifica:
a) il dichiarante, inclusi nome completo, data e luogo di nascita e cittadinanza;
b) il proprietario del denaro contante;
c) il destinatario del denaro contante;
d) l'importo e la natura del denaro contante;
e) l'origine e la destinazione del denaro contante;
f) l'itinerario seguito;
g) il mezzo di trasporto utilizzato.
3. Le informazioni sono fornite in forma scritta, orale o elettronica secondo quanto deciso dallo Stato membro di cui al paragrafo 1. Tuttavia il dichiarante, qualora lo desideri, ha diritto di fornire le informazioni per iscritto. Qualora sia stata presentata una dichiarazione scritta, una copia autenticata è rilasciata al dichiarante su richiesta.
Art. 4. Poteri delle autorità competenti
1. Al fine di controllare l'adempimento dell'obbligo di dichiarazione stabilito all'articolo 3, i funzionari delle autorità competenti sono autorizzati, alle condizioni previste dalla legislazione nazionale, a sottoporre a misure di controllo le persone fisiche, i loro bagagli e i loro mezzi di trasporto.
2. In caso di inadempimento dell'obbligo di dichiarazione stabilito all'articolo 3, il denaro contante può essere trattenuto mediante decisione amministrativa alle condizioni previste dalla legislazione nazionale.
Art. 5. Registrazione e trattamento delle informazioni
1. Le informazioni ottenute ai sensi dell'articolo 3 e/o dell'articolo 4 sono registrate e trattate dalle autorità competenti dello Stato membro di cui all'articolo 3, paragrafo 1, e sono messe a disposizione delle autorità di detto Stato membro di cui all'articolo 6, paragrafo 1, della
2. Qualora risulti dai controlli di cui all'articolo 4 che una persona fisica entra nella Comunità o ne esce con somme di denaro contante inferiori alla soglia fissata all'articolo 3 e qualora sussistano indizi di attività illecite associate al movimento di denaro contante di cui alla
Art. 6. Scambio di informazioni
1. Qualora indizi indichino che le somme di denaro contante sono connesse ad attività illecite, associate al movimento di denaro contante di cui alla
Il regolamento (CE) n. 515/97 si applica mutatis mutandis.
2. Qualora indizi indichino che somme di denaro contante sono connesse al prodotto di una frode o di qualsiasi altra attività illecita lesiva degli interessi finanziari della Comunità, le informazioni sono trasmesse anche alla Commissione.
Art. 7. Scambio di informazioni con i paesi terzi
Nel quadro della mutua assistenza amministrativa, le informazioni ottenute ai sensi del presente regolamento possono essere comunicate dagli Stati membri o dalla Commissione a un paese terzo, fatto salvo il consenso delle autorità competenti che le hanno ottenute a norma dell'articolo 3 e/o dell'articolo 4 e nel rispetto delle pertinenti disposizioni nazionali e comunitarie relative alla trasmissione di dati a carattere personale a paesi terzi. Gli Stati membri comunicano alla Commissione tali scambi di informazioni qualora ciò rivesta un interesse particolare per l'attuazione del presente regolamento.
Art. 8. Segreto d'ufficio
Tutte le informazioni di natura riservata o fornite in via riservata sono coperte dal segreto d'ufficio. Esse non sono divulgate dalle autorità competenti salvo espressa autorizzazione della persona o dell'autorità che le ha fornite. La trasmissione delle informazioni è tuttavia consentita se le autorità competenti sono tenute a divulgarle in virtù delle norme vigenti, in particolare nell'ambito di procedimenti giudiziari. La divulgazione o la trasmissione delle informazioni avviene nel pieno rispetto delle disposizioni vigenti in materia di protezione dei dati, in particolare della direttiva n. 95/46/CE e del
Art. 9. Sanzioni
1. Gli Stati membri stabiliscono sanzioni da applicare in caso di inadempienza dell'obbligo di dichiarazione stabilito all'articolo 3. Dette sanzioni sono efficaci, proporzionate e dissuasive.
2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione, entro il 15 giugno 2007, le sanzioni da applicare in caso d'inadempimento dell'obbligo di dichiarazione stabilito all'articolo 3.
Art. 10. Valutazione
La Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sull'applicazione del presente regolamento quattro anni dopo la sua entrata in vigore.
Art. 11. Entrata in vigore
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Esso si applica a decorrere dal 15 giugno 2007.